Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Bilancio dello Stato
Altri Autori: Servizio Commissioni
Titolo: C. 3209 bis A/R: Disposizioni on materia di seplicifazione dei rapporti della Pubblica amministrazione con cittadini e imprese e delega al governo per l'emenazione della Carta dei doveri delle amministrazionipubbliche e per la codificazione in materia di pubblica amministrazione
Riferimenti:
AC N. 3209-BIS/XVI     
Serie: Scheda di analisi    Numero: 109
Data: 25/05/2010
Descrittori:
DELEGIFICAZIONE   IMPRESE
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE   RAPPORTI CON L' AMMINISTRAZIONE
Organi della Camera: I-Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni
V-Bilancio, Tesoro e programmazione

 


Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

 

 

 

 

 

 

 

 

Analisi degli effetti finanziari

 

 

 

A.C. 3209-bis-A/R

 

Semplificazione dei rapporti della pubblica amministrazione con cittadini e imprese e

delega al Governo per l'emanazione della

Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche

 

 

 

 

 

 

N. 109 – 25 maggio 2010

 

 


 

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L’analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

( 066760-2174 / 066760-9455 – * bs_segreteria@camera.it

 

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

( 066760-3545 / 066760-3685 – * com_bilancio@camera.it

 


 

Estremi del provvedimento

 

 

A.C.

 

3209-bis-A/R

Titolo breve:

 

Disposizioni in materia di semplificazione dei rapporti della Pubblica amministrazione con cittadini e imprese e delega al Governo per l’emanazione della Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche e per la codificazione in materia di pubblica amministrazione

 

Iniziativa:

 

 

 

 

Commissione di merito:

 

 

Relatore per la

Commissione di merito:

 

Orsini

 

Gruppo:

 

 

                                            

 

 

Relazione tecnica:

 

 

 

Parere richiesto

 

 

Destinatario:

 

Oggetto:

 

nuovo testo

 

 



INDICE

ARTICOLO 1-bis. 6

Certificazione e documentazione d’impresa.. 6

ARTICOLO 5-bis. 8

Disposizioni in materia di conferenza di servizi8

ARTICOLO 6. 9

Comunicazione telematica  della cessione di fabbricati9

ARTICOLO 6-ter.. 10

Trasferimenti di immobili - norma interpretativa.. 10

ARTICOLO 7-quater, comma 3-bis. 12

Misure previdenziali in favore degli operai agricoli12

ARTICOLO 7-quinquies. 12

Semplificazione in materia di nautica da diporto.. 12

ARTICOLO 19-bis. 13

Criteri di determinazione delle spese nelle cause davanti al giudice di pace. 13

ARTICOLO 20-sexies. 13

Incarichi dirigenziali del Ministero dello sviluppo economico.. 13



PREMESSA

 

Il disegno di legge reca disposizioni in materia di semplificazione dei rapporti della pubblica amministrazione con cittadini e imprese. Il provvedimento contiene inoltre una delega al Governo per l’emanazione della Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche e per la codificazione della disciplina in materia di pubblica amministrazione.

La Commissione Bilancio - nella seduta del 18 maggio 2010 - ha esaminato il testo elaborato dalla Commissione di merito (C. 3209-bis-A), sul quale ha espresso un parere favorevole con condizioni formulate ai sensi dell’articolo  81, quarto comma, della Costituzione[1].

Il testo oggetto della presente nota è quello risultante dalle modifiche apportate dalla Commissione di merito, a seguito del rinvio in Commissione disposto dalla stessa Assemblea in data 18 maggio 2010 sulla base dell’intesa raggiunta in sede di Conferenza dei presidenti di gruppo.

Fra le modifiche apportate dalla Commissione di merito, oggetto della presente nota, si segnalano preliminarmente quelle volte a recepire il parere espresso dalla Commissione Bilancio. In particolare, sono state recepite tutte le condizioni formulate dalla Commissione Bilancio ai sensi dell’articolo 81, quarto comma, della Costituzione (v. parere reso nella seduta del 18 maggio 2010), mentre non sono state recepite alcune di quelle non motivate ai sensi dell’articolo 81.

Tali ultime condizioni erano volte: alla modifica dell’articolo 7-ter, sia prevedendo il concerto del Ministro dell’economia e delle finanze per l’adozione dei decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di cui al comma 1, sia la previsione di una esplicita clausola di invarianza; alla soppressione dell’ultimo periodo del capoverso 2 della lettera b) del comma 1 dell’articolo 9; alla modifica dell’articolo 24-bis, al fine di precisare che la visita da parte del medico deve essere effettuata in coerenza con la buona pratica medica. Con riferimento alla condizione non motivata ai sensi dell’articolo 81, quarto comma, della Costituzione, volta a prevedere la soppressione della lettera g-bis), dell’articolo 29, comma 1, si segnala che la Commissione di merito ha modificato il testo della suddetta lettera specificando che l’obbligo per la pubblica amministrazione di rispondere ai reclami ad essa proposti avvenga  nei limiti e con le modalità definite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988. Tale riformulazione sembra circoscrivere la portata della disposizione e superare i rilievi critici, sotto il profilo finanziario, precedentemente formulati dalla Commissione bilancio. Al riguardo, appare opportuna una conferma da parte del Governo.

 

Si ricorda che il provvedimento originario è corredato di relazione tecnica, la quale si limita ad affermare che il disegno di legge non reca nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Nel corso dell’esame parlamentare il Governo ha fornito alla Commissione Bilancio note tecniche ed elementi riguardanti i profili finanziari di norme o emendamenti sottoposti alla discussione. Di tale documentazione si dà conto nel presente dossier con riferimento alle singole disposizioni oggetto di analisi.

Si esaminano di seguito, per i profili di carattere finanziario, esclusivamente le parti del testo modificate dalla Commissione di merito a seguito del rinvio in Commissione disposto dall’Assemblea nella seduta del 18 maggio 2010, con eccezione di quelle volte al recepimento delle condizioni formulate dalla Commissione Bilancio.

 

 

ANALISI DEGLI EFFETTI FINANZIARI

 

ARTICOLO 1-bis

Certificazione e documentazione d’impresa

Normativa vigente: L’articolo 38, comma 3, del DL 112/2008 ha disposto che, con regolamento di delegificazione, si proceda alla semplificazione e al riordino della disciplina dello sportello unico per le attività produttive[2] in base ad una serie di principi e criteri, quali:

-          lo sportello unico costituisce il solo punto di accesso per il richiedente in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti la sua attività produttiva;

-          lo sportello fornisce una risposta unica e tempestiva per tutte le pubbliche amministrazioni coinvolte nel procedimento;

-          può essere affidata a soggetti privati accreditati (“Agenzie per le imprese”) l'attestazione della sussistenza dei requisiti richiesti per l'esercizio dell'attività di impresa;

-          i comuni che non hanno istituito lo sportello unico esercitano le relative funzioni delegandole alle camere di commercio (attraverso il portale "impresa.gov" che assume la denominazione di "impresainungiorno").

La norma, alla quale non sono stati ascritti effetti finanziari, è corredata di un obbligo di neutralità finanziaria.

La norma, introdotta dalla Commissione di merito e successivamente modificata, integra l’articolo 38 del decreto legge 112/2008, aggiungendo alcuni compiti, rispetto a quelli già previsti dalla normativa, allo sportello unico di cui all’articolo citato  tra cui:

-         l’abilitazione a ricevere le certificazioni di qualità o ambientali inviate dalle imprese  e necessarie per l’istruttoria del procedimento [lettera i)];

-         la trasmissione delle certificazioni di cui sopra alle camere di commercio ai fini dell’inserimento nel repertorio delle notizie economiche (REA) [lettera l)] e la comunicazione degli estremi degli altri documenti [comma n)] sempre ai fini dell’inserimento nei REA;

-         la raccolta e la conservazione in fascicolo informatico dei documenti relativi a ciascuna impresa rilasciati dallo sportello unico, da altre amministrazioni o comunicati dall’impresa [lettera m)].

Tutte le comunicazioni tra i soggetti interessati avvengono in modalità telematica [lettere o) e p)].

 

La disposizione non è corredata di relazione tecnica.

 

Al riguardo si osserva che la norma ripropone nella sostanza, con limitate modifiche di carattere formale, l’articolo 1-bis nella formulazione già contenuta nel testo licenziato dalla Commissione di merito. Su tale norma si ribadiscono le osservazioni formulate nella precedente nota di verifica riferita all’AC. 3209 bis-A[3].

Si ricorda che in proposito era stato rilevato che l’articolo 1-bis incide sul medesimo campo di intervento (sportello unico per le attività produttive) oggetto di un provvedimento attualmente all’esame del Parlamento (schema di regolamento n. 207)[4], finalizzato a consentire una più celere attuazione delle norme in materia di sportello unico. Tale schema, e l’allegata relazione illustrativa, indicano la necessità di procedere – nelle amministrazioni chiamate a dare attuazione alla disciplina - ad un adeguamento logistico, tecnico e organizzativo dal quale potrebbero derivare effetti onerosi; tali effetti dovrebbero essere compensati mediante corrispondenti economie e riqualificazioni della spesa.

Poiché la norma in esame prevede, per gli sportelli unici, ulteriori adempimenti che potrebbero risultare di complessa esecuzione (come la predisposizione e la conservazione di un fascicolo unico per ciascuna impresa, contenente tutta la documentazione rilasciata dalle diverse amministrazioni competenti), è stato richiesto di acquisire elementi di valutazione da parte del Governo in ordine all’effettiva possibilità di dare attuazione alla norma nel rispetto del più generale obbligo di neutralità finanziaria sancito dalla disciplina di riordino dello sportello unico (articolo 38 del DL 112/2008).

 

ARTICOLO 5-bis

Disposizioni in materia di conferenza di servizi

Le norme[5] sostituiscono l’articolo 5-bis come formulato nel precedente testo licenziato dalla Commissione di merito.  Oltre a disporre modifiche di carattere ordinamentale, la nuova formulazione aggiunge alcuni periodi all'articolo 14-ter, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241. L’articolo 14-ter  tratta dei lavori della conferenza dei servizi prevede che i responsabili degli sportelli unici per le attività produttive e per l'edilizia o i comuni concordino con i soprintendenti territorialmente competenti il calendario, almeno trimestrale, delle riunioni delle conferenze di servizi che coinvolgano atti di assenso o consultivi di competenza del Ministero per i beni e le attività culturali. In tali riunioni gli organi periferici del Ministero per i beni e le attività culturali sono autorizzati a farsi rappresentare, per l'espressione della propria posizione nell'ambito delle conferenze di servizi, da professionisti appositamente delegati. Le spese relative alla partecipazione di tali tecnici delegati sono sostenute dall'amministrazione competente nell'ambito delle proprie risorse materiali e finanziarie disponibili, ovvero, con il suo consenso, possono essere poste a carico del soggetto privato che ha presentato la domanda autorizzativa [comma 2, lett. 0a)].

In relazione alla precedente formulazione dell’articolo 5-bis era stata avanzata una richiesta di chiarimenti riferita alla previsione che integrava il comma 4 dell'articolo 14-ter  della legge 7 agosto 1990, n. 241. Tale integrazione, riprodotta nella nuova formulazione dell’articolo in esame, stabilisce che l'amministrazione che indice la conferenza di servizi possa far eseguire, anche da uffici tecnici di altre amministrazioni, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, tutte le attività tecnico-istruttorie per la valutazione d'impatto ambientale, surrogandosi in tal modo all'autorità competente. Nella seduta nel corso della quale la V Commissione ha reso il parere sul testo ora sostituito[6], il rappresentante del Governo ha affermato che la clausola di invarianza finanziaria, introdotta al citato articolo 14-ter, comma 4 della legge n. 1990/241 può essere rispettata allorché le attività tecnico-istruttorie per la valutazione d'impatto ambientale siano affidate ad una o più amministrazioni partecipanti alla medesima conferenza di servizi. 

 

La norma non è corredata di relazione tecnica.

 

Al riguardo, si rileva che la norma di cui alla lettera 0a), a differenza di quanto previsto dalla successiva lett. b), non reca una espressa clausola di invarianza finanziaria, né, per la copertura delle spese derivanti dall’esercizio della facoltà da essa prevista, fa riferimento a somme preordinate ad analoghe finalità. Infatti si pone come unica condizione per l’esercizio della facoltà l’utilizzo di “risorse materiali e finanziarie disponibili” ovvero l’imputazione delle spese in questione ad un soggetto privato.

La norma, oltre a configurare la possibilità di una rinuncia ad eventuali economie di bilancio, potrebbe quindi determinare le condizioni per un incremento, nel tempo, degli stanziamenti per le finalità in questione.

Sul punto andrebbe acquisito l’avviso del Governo.

 

 

ARTICOLO 6

Comunicazione telematica  della cessione di fabbricati

La norma dispone che la comunicazione all'autorità di pubblica sicurezza della cessione di un fabbricato (comunicazione prescritta ai sensi dell’articolo 12 del DL 59/1978[[7]]) sia effettuata con modalità telematiche.

Sono rinviate ad un apposito decreto del Ministro dell’interno la definizione del modello del modulo in formato elettronico da utilizzare per la comunicazione nonché l’individuazione delle norme attuative volte ad assicurare la sicurezza e la riservatezza.

Per un termine minimo di ancora tre anni, sarà comunque possibile recapitare la comunicazione attraverso la presentazione diretta del modulo ovvero attraverso una lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Analogo obbligo di utilizzare esclusivamente il canale telematico è prescritto per la comunicazione all’autorità di pubblica sicurezza[8] a cui sono tenuti i soggetti che diano alloggio, ospitalità o impiego a cittadini stranieri.

 

La norma non è corredata di relazione tecnica.

 

Al riguardo, al fine di escludere possibili effetti onerosi, andrebbe chiarito se alla predisposizione ed alla manutenzione degli strumenti e dei programmi informatici volti a garantire la ricezione delle comunicazioni in esame (secondo modalità sicure e riservate, come precisato dal testo)  sia possibile provvedere nell’ambito delle risorse già a disposizione delle amministrazioni competenti.

 

ARTICOLO 6-ter

Trasferimenti di immobili - norma interpretativa

La norma fornisce un’interpretazione autentica in materia di utilizzazione edificatoria di beni immobili il cui trasferimento usufruisca dell'agevolazione fiscale di cui all'articolo 33, comma 3, della legge n. 388 del 2000.

Si tratta dell’assoggettamento di immobili all’imposta di registro nella misura dell’1 per cento e alle imposte ipotecarie e catastali in misura fissa. In particolare, la norma richiamata prevede che i trasferimenti di beni immobili in aree sottoposte a piani urbanistici particolareggiati siano soggetti alle predette agevolazioni a condizione che l’utilizzazione edificatoria dell’area avvenga entro cinque anni dal trasferimento.

Si segnala che l'articolo 33, comma 3, della legge 388/2000 è stato abrogato dal DL 223/2006. Successivamente la legge 244/2007 ha a sua volta abrogato la norma abrogativa contenuta nel DL 223/2006, prevedendo modalità e presupposti di fruizione della medesima agevolazione fiscale leggermente diversi (sul punto si rinvia all’osservazione formulata nella parte successiva della presente scheda).

In particolare il comma 1 stabilisce che, per gli immobili ai quali siano state applicate le predette agevolazioni fiscali, la condizione di utilizzazione edificatoria entro il quinquennio successivo al trasferimento s'intende realizzata anche nel caso in cui i beni siano oggetto di cessione, purché a ciò provveda l'acquirente entro e non oltre i cinque anni dal primo trasferimento.

Il testo specifica che non si dà luogo comunque al rimborso di imposte già pagate.

Il relativo onere è quantificato dal comma 2 in 100 milioni di euro per il 2011 e in 40 milioni annui a decorrere dal 2012, con relativa copertura a valere su una riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente iscritti nella tabella C della legge finanziaria 2010.

 

La norma non è corredata di relazione tecnica.

 

Al riguardo, si osserva che l’onere previsto dal testo decorre dal 2011, mentre gli effetti di perdita di gettito derivanti dall’estensione del regime agevolativo in esame si verificherebbero – in caso di entrata in vigore del provvedimento nell’anno in corso - già dal 2010.

Quanto alla stima degli effetti finanziari indicata dal comma 2, andrebbero acquisiti dati ed elementi relativi al numero e al valore complessivo dei trasferimenti che ai sensi della norma in esame sarebbero soggetti alle aliquote agevolate previste dalla legge 388/2000.

Andrebbero infine chiariti i profili applicativi della disposizione, tenuto conto che il testo fa riferimento agli “immobili per i quali hanno trovato applicazione le disposizioni di cui all’articolo 33, comma 3 ...”, mentre nella materia in esame, dapprima, è intervenuta l’abrogazione del predetto articolo 33, comma 3, successivamente la norma abrogativa è venuta meno; infine è stata adottata una nuova disciplina a decorrere dal 2008[[9]]. Quest’ultima ha limitato il regime agevolativo (imposta di registro all’1 per cento) ad alcuni trasferimenti di immobili[10] ed ha fissato l’imposta ipotecaria per i relativi atti di trasferimento non più in misura fissa, ma al livello del 3 per cento.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, si osserva che l’utilizzo del taglio lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa di cui alla tabella C non appare idonea in quanto l’utilizzo delle suddette risorse appare suscettibile di pregiudicare il corretto funzionamento degli organismi finanziati a valere sulle medesime risorse. Al riguardo appare opportuna una conferma da parte del Governo.

 

ARTICOLO 7-quater, comma 3-bis

Misure previdenziali in favore degli operai agricoli

Il comma 3-bis, inserito dalla Commissione di merito, dispone che agli eventuali maggiori compiti previsti dall’articolo in esame a carico dell’INPS si provveda con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

 

La norma, ai commi da 1 a 3, prevede la predisposizione da parte dell’INPS di una procedura telematica per la notifica degli elenchi nominativi annuali agli operai agricoli e la soppressione, a decorrere dall’entrata in vigore del provvedimento in esame, degli elenchi nominativi trimestrali.

 

La disposizione non è corredata di relazione tecnica.

 

Nulla da osservare al riguardo.

 

ARTICOLO 7-quinquies

Semplificazione in materia di nautica da diporto

Normativa vigente: il D. Lgs. 171/2005 (Codice della nautica da diporto) disciplina il settore della nautica da diporto con riferimento al regime della navigazione, all’immissione in commercio delle unità navali, alle regole amministrative (registrazioni, licenze, autorizzazioni, sicurezza, controlli di conformità e relative tariffe), agli obblighi per il trasporto di persone e per l’equipaggio, alla responsabilità e alle forme assicurative, alla locazione e al noleggio,

In particolare, l’articolo 1 del D. Lgs. 171/2005 delimita l’ambito di applicazione del Codice, precisando che per navigazione da diporto si intende quella effettuata in acque marittime e interne a scopi sportivi o ricreativi e senza fine di lucro. Il successivo articolo 4 precisa entro quali limiti sia consentito l’utilizzo delle unità da diporto per le finalità commerciali: noleggio e locazione; insegnamento professionale della nautica; addestramento subacqueo.

La norma, integrando l’articolo 1 del D. Lgs. 171/2005, estende l’ambito applicativo del Codice della nautica da diporto anche alla navigazione (da diporto) esercitata per fini commerciali e mediante le imbarcazioni destinate esclusivamente al noleggio per finalità turistiche[11].

 

La norma non è corredata di relazione tecnica.

 

Al riguardo si osserva che, al fine di escludere eventuali effetti onerosi, andrebbe chiarito il possibile impatto finanziario dell’inclusione nell’ambito applicativo del Codice della nautica da diporto di ulteriori unità navali e di ulteriori tipologie di attività. Ciò con particolare riferimento ad eventuali riflessi di carattere fiscale e previdenziale.

 

ARTICOLO 19-bis

Criteri di determinazione delle spese nelle cause davanti al giudice di pace

Le norme[12], modificano l’articolo 19-bis, introdotto nel corso dell’esame in Commissione[13]. La norma modificata prevedeva che nelle cause in cui il giudice di pace decide le controversie riguardanti beni mobili di valore non superiore a cinquemila euro, non attribuite dalla legge alla competenza di altro giudice e relative a rapporti scaturenti da contratti stipulati ai sensi degli articoli 1341[14] e 1342[15] del codice civile, la condanna alle spese non potesse superare il valore della condanna principale. Le modifiche eliminano il riferimento ai contratti stipulati ai sensi degli articoli 1341 e 1342 e sostituiscono il riferimento a “la condanna alle spese” con “le competenze e gli onorari di difesa liquidati dal giudice”.

La nuova formulazione puntualizza che il limite che incombe sul giudice di pace nella condanna alle spese concerne solo quanto spettante alla difesa e non può in alcun modo limitare elementi di spesa che possano riferirsi all’amministrazione della giustizia ossia allo Stato che svolge l’attività di giudice.

 

La norma non è corredata di relazione tecnica.

 

Nulla da osservare al riguardo.

 

ARTICOLO 20-sexies

Incarichi dirigenziali del Ministero dello sviluppo economico

Legislazione vigente. L’articolo 19 del decreto legislativo n. 165/2001 limita la possibilità di reclutare dirigenti esterni (anche provenienti dal privato) al fine di contenere le spese di personale. Infatti il reclutamento dall’interno comporta che l’onere per retribuzione corrisponda solo al differenziale tra la retribuzione da dirigente e quella sostenuta in precedenza. Nei casi in cui il reclutamento avvenga dal privato, l’onere aggiuntivo corrisponde all’intera retribuzione del dirigente.

Il decreto legge n. 181/2006, recando il cosiddetto “spacchettamento” dei Ministeri, aveva disposto la riorganizzazione delle strutture dei dicasteri e, conseguentemente, lo spostamento di contingenti di personale, anche dirigenziale, da un Ministero ad un altro.

L’articolo 1, comma 10-bis, di tale decreto aveva introdotto una deroga che consentiva di mantenere in essere fino alla scadenza alcuni incarichi da dirigente conferiti ad esterni all’amministrazione. La deroga si era resa necessaria in quanto, in conseguenza dello “spacchettamento”, i limiti previsti per il conferimento di incarichi dirigenziali agli esterni, anche se rispettati dalle amministrazioni già esistenti prima dell’emanazione del decreto, non  risultavano rispettati dalle amministrazioni ministeriali di nuova istituzione che non sceglievano bensì si limitavano ad “ereditare” una certa quota di dirigenti già in servizio. L’amministrazione che eccedeva, in virtù dello “spacchettamento”, il contingente stabilito per legge agli incarichi da conferire all’esterno, era autorizzata a rimanere in situazione di deroga sino alla scadenza dei contratti in essere e, limitatamente ai contratti in scadenza entro il 30 giugno 2007, anche con riferimento a nuovi contratti dirigenziali la cui durata, tuttavia, non avrebbe potuto eccedere il 30 giugno 2008.

Al fine di escludere l’insorgenza di oneri, il successivo comma 10-ter aveva previsto l’indisponibilità di un corrispondente numero di incarichi da conferire ad esterni da parte dell’amministrazione che aveva ceduto i dirigenti, pari al numero delle deroghe in essere presso l’amministrazione che aveva ricevuto i dirigenti. L’indisponibilità era destinata a durare fino alla scadenza dell’incarico.

Le norme[16] stabiliscono che il Ministero dello sviluppo economico può continuare ad avvalersi dei contingenti in deroga di cui al comma 10-bis dell'articolo 1 del decreto legge 181/2006, attualmente in essere, fino al 31 luglio 2012. Al fine di assicurare l'invarianza della spesa, in applicazione del comma 10-ter del predetto articolo 1, le Amministrazioni di provenienza rendono indisponibili un numero di incarichi corrispondenti a quelli eventualmente rinnovati dal Ministero dello sviluppo economico fino alla scadenza dei medesimi incarichi.

 

La norma non è corredata di relazione tecnica.

 

Nulla da osservare, sotto il profilo della quantificazione, nel presupposto – sul quale appare opportuna una conferma – che risulti effettivamente applicabile la condizione di indisponibilità degli incarichi recata dal secondo periodo dell’articolo.

 



[1] Per l’esame in Commissione Bilancio (C. 3209-bis-A) v. Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari del 18 maggio 2010. V. inoltre la Nota di verifica (Servizio Bilancio-Servizio Commissioni) n. 188 del 18 maggio 2010.

[2] Di cui al DPR 447/1998: Regolamento recante norme di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per la realizzazione, l'ampliamento, la ristrutturazione e la riconversione di impianti produttivi, a norma dell'articolo 20, comma 8, della legge 59/1997 (Conferimento di funzioni a regioni ed enti locali, semplificazione amministrativa). Il DPR 447/1998 è oggetto di abrogazione da parte del testo in esame (articolo 12, comma 8).

[3] Nota di verifica n. 188 del 18 maggio 2010.

[4] Schema di DPR recante regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive. Si ricorda che nella prima seduta dedicata all’esame dell’atto del Governo n. 207 (in data 12 maggio 2010) la Commissione Bilancio ha richiesto la relazione tecnica ai sensi dell’articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009.

[5] Recate dall’emendamento 5-bis.500 del Relatore.

[6] Seduta del 18 maggio 2010

[7] Norme penali e processuali per la prevenzione e la repressione di gravi reati.

[8] Comunicazione all’autorità di pubblica sicurezza prevista dall’articolo 7 del Testo unico sull'immigrazione e sulla condizione dello straniero (D. Lgs. 286/1998).

[9] Articolo 1, commi da 25 a 28, della legge 244/2007.

[10] Trasferimenti di immobili compresi in piani urbanistici particolareggiati diretti all’attuazione dei programmi di edilizia residenziale comunque denominati, a condizione che l’intervento cui è finalizzato il trasferimento venga completato entro cinque anni dalla stipula dell’atto.

[11] Di cui all’articolo 3 della legge 172/2003 (Riordino e rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico). Tale norma definisce quali imbarcazioni siano assoggettabili alla disciplina del noleggio per finalità turistiche, che comporta la possibilità di trasportare un numero non superiore a 12 passeggeri.

[12] Recate dall’emendamento 19-bis.300 del Relatore.

[13] Con l’emendamento 19.01 La Loggia.

[14] Che tratta delle condizioni generali di contratto.

[15] Che tratta dei contratti concluso mediante moduli o formulari.

[16] Recate dall’emendamento 20-quinquies.0.200 del Relatore.