Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Bilancio dello Stato
Altri Autori: Servizio Commissioni
Titolo: (AC 3137) Misure per la tutela del cittadino contro la durata indeterminata dei processi, in attuazione dell'articolo 111 della Costituzione e dell'articolo 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali
Riferimenti:
AC N. 3137/XVI     
Serie: Scheda di analisi    Numero: 160
Data: 24/03/2011
Descrittori:
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA   DIRITTI DELL'UOMO
DIRITTI FONDAMENTALI TRADIZIONALI   TERMINI NEL PROCESSO CIVILE
TERMINI NEL PROCESSO PENALE     
Organi della Camera: II-Giustizia
V-Bilancio, Tesoro e programmazione

 


Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

 

 

 

 

 

 

 

 

Analisi degli effetti finanziari

 

 

 

A.C. 3137

 

Misure per la tutela del cittadino contro la durata indeterminata dei processi, in attuazione dell'articolo 111 della Costituzione e dell'articolo 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali

 

(Approvato dal Senato – A.S. 1880)

 

 

 

 

 

N. 160 – 24 marzo 2011

 

 


 

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L’analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

Tel. 2174 – 9455

 

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

Tel 3545 – 3685

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Estremi del provvedimento

 

 

A.C.

 

3137

Titolo breve:

 

Misure contro la durata indeterminata dei processi

Iniziativa:

 

 

 

Commissione di merito:

 

 

Relatore per la

Commissione di merito:

 

on. Maurizio Paniz

Gruppo:

 

Relazione tecnica:

 

 

 

 

Parere richiesto

 

 

Destinatario:

 

 

Oggetto:

 

 

 

 


INDICE

 

 

ARTICOLI 2 e 5. 3

Disposizioni sulla ragionevole durata del processo.. 3



PREMESSA

 

La proposta di legge in esame, già approvata dal Senato[1], reca misure per la tutela del cittadino contro la durata indeterminata dei processi, in attuazione dell’articolo 111 della Costituzione e dell’articolo 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali.

E’ oggetto della presente Nota il nuovo testo elaborato dalla Commissione di merito, come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell’esame in sede referente.

Il testo non è corredato di relazione tecnica.

Si esaminano di seguito le disposizioni che presentano profili di carattere finanziario.

 

ANALISI DEGLI EFFETTI FINANZIARI

 

ARTICOLI 2 e 5

Disposizioni sulla ragionevole durata del processo

Le norme:

·        modificano gli articoli 10 e 13 del DPR 115/2002[2] escludendo l’esenzione dal contributo unificato per i processi per equa riparazione previsti dalla legge n. 89/2001. Gli stessi, qualora iscritti successivamente alla data di entrata in vigore della legge in esame, sono assoggettati al pagamento di un contributo unificato di 70 euro (articolo 2);

·        introducono nel D. Lgs. n. 271/1989 (norme di attuazione del codice di procedura penale) l’art. 205-quater, che prevede che il capo dell’ufficio giudiziario, cui appartiene il giudice che procede, comunichi al Ministro della giustizia ed al Procuratore generale presso la Corte di Cassazione l’avvenuto decorso dei termini specificamente indicati dalla norma in esame con riferimento a ciascuna fase e ciascun grado del processo penale (articolo 5, comma 1).

La disposizione, in particolare, prevede che, con riferimento al momento di decorrenza del termine di fase del giudizio di primo grado, il pubblico ministero debba assumere le proprie determinazioni in ordine all’azione penale entro e non oltre tre mesi dal termine delle indagini preliminari e che da tale data inizi comunque a decorrere il termine se il pubblico ministero non ha già esercitato l’azione penale[3] (articolo 5, comma 1, cpv. 3). La norma disciplina, infine, le fattispecie relative alla sospensione dei termini (articolo 5, comma 1, cpv. 5-6 e comma 2) e alla modifica dei capi d’imputazione (articolo 5, comma 1, cpv. 7);

 

Al riguardo non si hanno osservazioni da formulare in merito ai profili di quantificazione.



[1] Cfr. AS 1880.

[2] Testo unico spese di giustizia.

[3] Ai sensi dell’articolo 405. c.p.p.