Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Bilancio dello Stato
Altri Autori: Servizio Commissioni
Titolo: (C. 3107 e abb.) Disciplina delle professioni nel settore delle scienze estetiche (Nuovo testo)
Riferimenti:
AC N. 3107/XVI     
Serie: Scheda di analisi    Numero: 183
Data: 06/10/2011
Descrittori:
ESTETISTI     
Organi della Camera: X-Attività produttive, commercio e turismo

 


Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

 

 

 

 

 

 

 

 

Analisi degli effetti finanziari

 

 

 

A.C. 3107 e abbinati

 

Disciplina delle professioni

nel settore delle scienze estetiche

 

 

 

(Nuovo testo)

 

 

 

 

 

N. 183 – 6 ottobre 2011

 

 


 

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L’analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

( 066760-2174 / 066760-9455 – * bs_segreteria@camera.it

 

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

( 066760-3545 / 066760-3685 – * com_bilancio@camera.it

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Estremi del provvedimento

 

A.C.

 

3107 e abb.

Titolo breve:

 

Disciplina delle professioni nel settore delle scienze estetiche

 

Iniziativa:

 

 

 

Commissione di merito:

 

 

Relatori per le

Commissioni di merito:

 

 

Gava

Gruppo:

 

                                            

 

Relazione tecnica:

 

 

 

Parere richiesto

 

 

Destinatario:

 

Oggetto:

 

 

 


INDICE

 

ARTICOLO 3. 3

Disposizioni in materia di qualificazione professionale. 3

ARTICOLO 5, comma 3. 4

Competenza delle camere di commercio.. 4

ARTICOLO 6. 4

Controlli delle aziende sanitarie locali4



PREMESSA

Il provvedimento in esame reca la disciplina delle professioni nel settore estetico.

La Commissione di merito ha elaborato un nuovo testo, derivante dall’abbinamento delle proposte di legge di iniziativa parlamentare vertenti sulla medesima materia.

Il testo non è corredato di relazione tecnica.

Si ricorda che la disciplina delle professioni nel settore estetico è attualmente regolata dalla legge n. 1/1990, di cui il testo in esame dispone l’abrogazione (articolo 8, comma 1).

Di seguito si esaminano le disposizioni che presentano profili di carattere finanziario.

 

ANALISI DEGLI EFFETTI FINANZIARI

ARTICOLO 3

Disposizioni in materia di qualificazione professionale

Normativa vigente: l’articolo 3 della legge n. 1/1990 prevede il conseguimento della qualifica professionale di estetista, dopo l’espletamento dell’obbligo scolastico, mediante il superamento di un apposito esame teorico-pratico preceduto dallo svolgimento: a) di un apposito corso regionale di qualificazione della durata di due anni, seguito da un corso di specializzazione della durata di un anno oppure da un anno di inserimento presso un’impresa di estetista; b) oppure di un anno di attività lavorativa qualificata in qualità di dipendente, successiva allo svolgimento di un rapporto di apprendistato nel settore e seguita da appositi corsi regionali di formazione teorica; c) oppure di un periodo, non inferiore a tre anni, di attività lavorativa qualificata presso un’impresa di estetista.

La norma dispone, tra l’altro, l’articolazione del percorso formativo in due fasi organizzate e gestite, oltre che dalle regioni, anche dagli istituti tecnici e professionali nell’indirizzo relativo ai servizi socio-sanitari, nel rispetto dell’autonomia scolastica. In particolare, si prevede la frequenza di un corso di formazione professionale, secondo un modulo di base comune della durata di tre anni, al termine del quale, previo superamento di un apposito esame, lo studente consegue la qualifica di operatore professionale. Si prevede, quindi, la successiva frequenza di un corso di qualificazione professionale della durata di un anno; tale fase si conclude con la certificazione di avvenuta frequenza e con l’ammissione a un esame teorico-pratico di idoneità ai fini del rilascio del diploma professionale di tecnico nel settore delle scienze estetiche (commi 2 e 3).

 

Al riguardo si osserva che il testo prevede l’obbligatorietà della frequenza triennale o quadriennale di corsi professionali regionali, in luogo dell’attuale possibilità di scegliere, in alternativa, il canale dell’apprendimento attraverso lo svolgimento dell’attività lavorativa[1]. Andrebbe chiarito se, in base a tale nuova articolazione del percorso formativo, si possano determinare oneri aggiuntivi a carico delle regioni per l’organizzazione dei corsi in presenza di un più elevato numero di soggetti iscritti.

 

ARTICOLO 5, comma 3

Competenza delle camere di commercio

La norma prevede, tra l’altro, la tenuta presso le Camere di commercio di appositi e separati registri degli esercenti le attività professionali nel settore delle scienze estetiche, degli esercenti le attività di manicure e pedicure estetico ed onicotecnica, e dei tecnici dell’abbronzatura artificiale.

 

Al riguardo, tenuto conto che già a legislazione vigente sussiste l’obbligo per l’esercizio dell’attività di estetista di iscriversi presso il registro delle imprese[2], appare opportuno che il Governo chiarisca se l’obbligo di tenere registri separati per le attività professionali possa recare oneri a carico delle camere di commercio.

 

ARTICOLO 6

Controlli delle aziende sanitarie locali

La norma dispone che il controllo sull'osservanza delle disposizioni della presente legge sia esercitato dall'azienda sanitaria locale territorialmente competente e dai soggetti a cui sono attribuiti per legge i poteri di accertamento.

 

Al riguardo andrebbero forniti elementi volti a verificare l’effettiva possibilità, per le ASL e per gli altri enti interessati, di esercitare le funzioni di controllo previste dal testo nell’ambito delle risorse già disponibili a legislazione vigente.

 



[1] Integrata da corsi regionali obbligatori per un numero di almeno 300 ore.

[2] Articolo 2 della legge n. 1/1990.