Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Bilancio dello Stato
Altri Autori: Servizio Commissioni
Titolo: A.C. 3014: Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra Italia e Panama sulla promozione e protezione degli investimenti (Approvato del Senato ' A.S. 1774)
Riferimenti:
AC N. 3014/XVI     
Serie: Scheda di analisi    Numero: 68
Data: 13/01/2010
Descrittori:
INVESTIMENTI PRIVATI   PANAMA
RATIFICA DEI TRATTATI     
Organi della Camera: III-Affari esteri e comunitari
Altri riferimenti:
AS N. 1774/XVI     

 


Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

 

 

 

 

 

 

 

 

Analisi degli effetti finanziari

 

 

 

A.C. 3014

 

Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra Italia e Panama sulla promozione e protezione degli investimenti

 

(Approvato dal Senato – A.S. 1774)

 

 

 

 

 

N. 68 – 13 gennaio 2010

 

 


 

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L’analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

Tel. 2174 – 9455

 

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

Tel 3545 – 3685

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Estremi del provvedimento

 

 

A.C.

 

3014

Titolo breve:

 

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Panama sulla promozione e protezione degli investimenti, fatto a Venezia il 6 febbraio 2009.

 

Iniziativa:

 

 

 

 

Commissione di merito:

 

 

Relatori per le

Commissioni di merito:

 

 

Stefani

Gruppo:

 

 

                                           

 

 

Relazione tecnica:

 

 

 

Parere richiesto

 

 

Destinatario:

 

Oggetto:

 

 

 



INDICE

 

 

ARTICOLI I-XII dell’Accordo.. 5

Promozione e protezione degli investimenti5



PREMESSA

 

Il disegno di legge in esame reca la ratifica dell’Accordo tra l’Italia e la Repubblica Panama sulla promozione e la protezione degli investimenti, fatto a Venezia il 6 febbraio 2009. L’Accordo presenta contenuti analoghi ad accordi già conclusi dall’Italia con altri Paesi, finalizzati ad incoraggiare gli investimenti, nonché a conferire garanzie agli investitori delle due parti.

Il provvedimento non è corredato di relazione tecnica. Si esaminano, di seguito, le disposizioni che presentano profili finanziari.

 

ANALISI DEGLI EFFETTI FINANZIARI

 

ARTICOLI I-XII dell’Accordo

Promozione e protezione degli investimenti

Le norme dell’Accordo prevedono, tra l’altro:

·        la definizione dell’ambito oggettivo e soggettivo di applicazione, con particolare riferimento agli investimenti in beni mobili e immobili, ovvero immateriali, effettuati da persone fisiche o giuridiche (articolo I);

·        l’applicazione di un trattamento giusto ed equo delle attività di investimento nel territorio dell’altra Parte, nonché il mantenimento di un quadro giuridico atto a garantire agli investitori la continuità del trattamento giuridico (articolo II);

·        l’applicazione della clausola della nazione più favorita, che prevede un trattamento non meno favorevole di quello riservato agli investimenti dei propri investitori o agli investitori di paesi terzi (articolo III);

·        il riconoscimento, agli investitori, di un risarcimento non meno favorevole di quello riservato agli investitori dell’altra Parte Contraente - o agli investitori di paesi terzi - nei casi di perdite e danni negli investimenti subiti a causa di guerre, stati di emergenza nazionale o simili (articolo IV);

·        le condizioni in base alle quali sono ammissibili (per finalità pubbliche o per interesse nazionale) la nazionalizzazione e l’esproprio degli investimenti effettuati dagli investitori di una delle Parti nel territorio dell’altra, nonché le regole per determinare un risarcimento sollecito, adeguato ed effettivo. Il risarcimento dovrà corrispondere all’effettivo valore di mercato dell’investimento  (articolo V).

In caso di nazionalizzazione o di esproprio, l’ammontare del risarcimento corrisponderà al valore di mercato dell’investimento immediatamente prima dell’annuncio della decisione di nazionalizzazione o di esproprio. Il risarcimento sarà sollecito se effettuato nell’arco di tempo non superiore a sei mesi ed effettivo se pagato con la stessa valuta nella quale l’investitore ha realizzato l’investimento, nella misura in cui detta moneta è, o continui ad essere, convertibile o altra valuta accettata dall’investitore. Viene, inoltre, contemplata una “clausola di retrocessione”, ossia il diritto del proprietario del bene espropriato di riacquistarlo al prezzo di mercato laddove, dopo l'espropriazione, esso non sia stato utilizzato ai fini previsti;

·        la garanzia per gli investitori di poter trasferire all’estero – senza indebito ritardo e dopo l’adempimento degli obblighi fiscali – in valuta convertibile, i capitali e i redditi relativi agli investimenti (articoli VI eVII).

E’ previsto, inoltre, che le disposizioni dell’Accordo in esame non limiteranno l’applicazione delle disposizioni nazionali volte a prevenire l’evasione e l’elusione fiscale;

·        il riconoscimento alla Parte Contraente, che abbia effettuato pagamenti all’investitore in virtù di una garanzia o di un’assicurazione in relazione ad un investimento, della surroga nei diritti dell’investitore (articolo 8);

·        le procedure per la composizione delle controversie sugli investimenti fra investitori e Parti Contraenti. Se tali controversie non fossero risolvibili per via amichevole, l’investitore potrà fare ricorso al Tribunale della Parte Contraente avente giurisdizione territoriale oppure ad una procedura arbitrale o, ancora, ad un Tribunale ad hoc[1] o al Centro internazionale per la risoluzione delle controversie in materia di investimenti (articolo IX);

·        le procedure per la composizione delle controversie  tra le Parti Contraenti relativamente all’interpretazione o all’applicazione dell’Accordo. Qualora la controversia non sia risolta per via diplomatica entro un termine di sei mesi, questa è sottoposta, a richiesta di una Parte Contraente, a un Tribunale Arbitrale. Le Parti sosterranno ciascuna le spese relative al proprio rappresentante per le udienze mente i costi relativi al Presidente e tutti gli altri costi saranno equamente divisi tra le Parti contraenti (articolo X).

In ordine alla validità dell’Accordo, è previsto che esso operi per un periodo iniziale di dieci anni e successivamente resti in vigore per un tempo indefinito, salvo che una delle Parti Contraenti non lo denunci. In ogni caso, l'Accordo continua ad applicarsi agli investimenti effettuati prima della denuncia per dieci anni successivi alla notifica della stessa (articolo XII).

 

L’analisi dell’impatto della regolamentazione, che accompagna il disegno di legge di ratifica, afferma che l’Accordo non comporta oneri organizzativi né finanziari a carico della pubblica amministrazione o di privati.

L’analisi tecnico-normativa precisa, inoltre, che gli oneri che potrebbero derivare dal ricorso ai tribunali arbitrali di cui agli articoli IX e X, si configurano come spese meramente eventuali. Ove tuttavia dal ricorso ai suddetti tribunali arbitrali dovessero derivare spese a carico dell’erario, esse saranno quantificate con apposito provvedimento normativo.

 

Al riguardo si rileva che, a differenza di quanto riscontrato in altri disegni di legge di ratifica di analogo oggetto[2], la relazione illustrativa non contiene precisazioni in merito ad eventuali futuri oneri, per lo Stato italiano, derivanti dagli indennizzi per gli espropri previsti dall’articolo V. Pur trattandosi di oneri di carattere eventuale e di ammontare non predeterminabile, andrebbe chiarito dal Governo se agli stessi si farà fronte con apposito provvedimento legislativo, dotato della necessaria copertura.

Analoghe considerazioni si esprimono riguardo agli eventuali oneri derivanti dal ricorso ai tribunali arbitrali di cui agli articoli IX e X dell’Accordo che, come evidenziato dall’analisi tecnico-normativa, potrebbero richiedere un apposito finanziamento, ove non risultassero sufficienti gli ordinari stanziamenti iscritti, per le medesime finalità, nello stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia.

 



[1] In osservanza del Regolamento arbitrale della Commissione per il Diritto Commerciale Internazionale (UNCITRAL)

[2] Si veda, ad esempio, l’A.C. 6107 (XIV legislatura), relativo all’accordo Italia-Gabon sulla promozione e protezione degli investimenti.