Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione
(Versione per stampa)
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Autore: | Servizio Bilancio dello Stato | ||||
Altri Autori: | Servizio Commissioni | ||||
Titolo: | A.C. 2851: Ratifica ed esecuzione dell'Accordo marittimo tra la Repubblica italiana e la Repubblica Araba d'Egitto (Approvato dal Senato ' A.S. 1769) | ||||
Riferimenti: |
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Serie: | Scheda di analisi Numero: 56 | ||||
Data: | 04/11/2009 | ||||
Descrittori: |
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Organi della Camera: | III-Affari esteri e comunitari |
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Camera dei deputati
XVI LEGISLATURA
Analisi degli effetti finanziari |
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A.C. 2851
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Ratifica ed esecuzione dell’Accordo
marittimo tra
(Approvato dal Senato – A.S. 1769)
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N. 56 – 4 novembre 2009 |
La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato. La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione). L’analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.
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Tel. 2174 – 9455
SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione
Tel 3545 – 3685
A.C.
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2851 |
Titolo breve:
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Ratifica ed esecuzione dell’Accordo marittimo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica Araba d’Egitto, fatto a Roma il 3 dicembre 2008
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Iniziativa:
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Commissione di merito:
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Relatore per la Commissione di merito:
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Malgieri
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Gruppo:
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PdL
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Relazione tecnica: |
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Destinatario:
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III Commissione |
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Oggetto:
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INDICE
ARTICOLI da 1 a 15 dell’Accordo
Disposizioni in materia di navigazione e trasporto marittimo
PREMESSA
Il provvedimento in esame – già approvato dal Senato[1] - dispone la ratifica dell’Accordo marittimo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica Araba d’Egitto, fatto a Roma il 3 dicembre 2008.
Il provvedimento non è corredato di relazione tecnica.
Di seguito si esaminano le disposizioni dell’Accordo aventi rilievo sotto il profilo finanziario.
ANALISI DEGLI EFFETTI FINANZIARI
ARTICOLI da
Disposizioni in materia di navigazione e trasporto marittimo
Le norme definiscono il quadro normativo convenzionale per la disciplina delle attività di navigazione e di trasporto marittimo mercantile tra l’Italia e l’Egitto. In particolare le norme dell’Accordo prevedono che:
· ciascuna Parte contraente riservi alle navi della controparte che facciano scalo nei suoi porti lo stesso trattamento riservato alle proprie navi nazionali[2], con specifico riguardo al pagamento delle tasse, delle tariffe e dei diritti marittimi riferiti ai servizi portuali, ai diritti e alle tasse portuali, nonché all’utilizzo di attrezzature, impianti e servizi portuali (articolo 4);
· le competenti Autorità di ciascuna Parte consentano l’istituzione nel proprio territorio di Uffici di rappresentanza marittima dell’altra Parte contraente (articolo 11);
· al fine di assicurare l’effettiva applicazione dell’Accordo, nonché allo scopo di comporre le eventuali divergenze derivanti dall’interpretazione o dall’esecuzione della stesso[3], sia costituita una Commissione marittima mista - composta da esperti designati dalle autorità competenti di ciascuna Parte - che si riunisca una volta all’anno, o più se necessario, alternativamente in ciascun Paese (articolo 13).
Il testo, come detto, non è corredato di relazione tecnica.
Durante l’esame dell’AS 1769, rilevato preliminarmente che il provvedimento non è corredato di relazione tecnica nel presupposto della sua non onerosità finanziaria, sono stati richiesti chiarimenti in merito alla prevista (articolo 4 dell’Accordo) equiparazione del trattamento riservato alle navi nei due paesi, incluso il pagamento delle tariffe e dei diritti portuali. Nello specifico, al fine di verificare l'assenza di oneri, è stato chiesto di chiarire se le tariffe e i diritti doganali siano inferiori in Italia rispetto a quelli vigenti in Egitto, laddove, in caso contrario, potrebbero derivare minori entrate, seppure di entità non significativa, per alcuni enti locali o autorità portuali. Sono, inoltre, stati richiesti elementi informativi idonei a dimostrare che agli oneri derivanti dall’attività della Commissione marittima mista (articolo 13 dell’Accordo) si possa far fronte con le risorse disponibili a legislazione vigente. In risposta alle osservazioni formulate dalla Commissione Bilancio del Senato[4], il rappresentante del Governo, per quanto concerne i diritti marittimi, ha fatto presente che “la perdita di gettito risulta trascurabile”, confermando quindi che il provvedimento non produce effetti negativi per la finanza pubblica. Per quanto concerne la seconda questione, il Governo ha confermato che agli oneri relativi alla Commissione Marittima Mista si può far fronte con le risorse disponibili a legislazione vigente.
Al riguardo, andrebbero acquisiti chiarimenti circa le modalità e i mezzi con i quali fare fronte all’eventuale istituzione di Uffici italiani di rappresentanza marittima nel territorio della controparte (articolo 11).
In ordine all’articolo 13 (Costituzione di una Commissione mista), pur prendendo atto di quanto chiarito nel corso dell’esame al Senato, si osserva che, in occasione di norme di contenuto analogo introdotte con precedenti provvedimenti di ratifica, gli oneri riferiti alla partecipazione di rappresentati italiani ai lavori di organismi costituiti tra le Parti sono stati quantificati e sono stati altresì indicati i relativi mezzi di copertura. Si segnala, pertanto, che anche nel caso in esame, trattandosi di spese obbligatorie a carattere non eventuale, andrebbero indicate la quantificazione e le risorse con le quali farvi fronte.
[1] Il disegno di legge di ratifica in esame è stato approvato dal Senato (AS 1769) il 21 ottobre 2009.
[2] Alla luce del principio di reciprocità ed indipendentemente dagli obblighi giuridici interni.
[3] Fatto sempre salvo il ricorso alla via diplomatica nell’ipotesi in cui una soluzione concordata non venga raggiunta.
[4] Cfr. 5ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 62 del 21 ottobre 2009.