Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Bilancio dello Stato
Altri Autori: Servizio Commissioni
Titolo: AC 2836NT-Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia
Riferimenti:
AC N. 2836/XVI     
Serie: Scheda di analisi    Numero: 55
Data: 04/11/2009
Descrittori:
ANIMALI DOMESTICI   PROTEZIONE DEGLI ANIMALI
RATIFICA DEI TRATTATI     
Organi della Camera: II-Giustizia
III-Affari esteri e comunitari

 


Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

 

 

 

 

 

 

 

 

Analisi degli effetti finanziari

 

 

 

A.C. 2836

 

Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia

 

 

 

(Nuovo Testo)

 

 

 

N. 55 – 4 novembre 2009

 

 

 


 

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L’analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

Tel. 2174 – 9455

 

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

Tel 3545 – 3685

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Estremi del provvedimento

 

 

A.C.

 

2836

Titolo breve:

 

Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, nonché norme di adeguamento dell’ordinamento interno

 

Iniziativa:

 

 

 

 

Commissioni di merito:

 

II e III riunite

 

Relatori per le

Commissioni di merito:

 

Scelli per la II Commissione e Antonione per la III Commissione

 

Gruppo:

 

 

PdL

 

 

Relazione tecnica:

 

 

 

 

Parere richiesto

 

 

Destinatari:

 

II e III Commissioni riunite

Oggetto:

 

 

 


INDICE

 

 

 

ARTICOLI 3 - 7 del disegno di legge di ratifica.. 3

Sanzioni amministrative e traffico illecito di animali da compagnia.. 3

ARTICOLI 3-8 della Convenzione. 6

Principi per la detenzione degli animali da compagnia.. 6

ARTICOLO 12 della Convenzione. 7

Riduzione del numero di animali randagi7

ARTICOLO 14 della Convenzione. 7

Programmi di informazione e di educazione. 7

ARTICOLO 15 della Convenzione. 8

Consultazioni multilaterali8



PREMESSA

 

Il disegno di legge, come modificato nel corso dell’esame presso le Commissioni Giustizia e Affari esteri, autorizza la ratifica e l’esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno.

Il provvedimento non è corredato di relazione tecnica.

La relazione illustrativa afferma che dall’attuazione della Convenzione non derivano oneri per la finanza pubblica.

Si esaminano di seguito le norme che presentano profili di carattere finanziario.

 

ANALISI DEGLI EFFETTI FINANZIARI

 

ARTICOLI 3 - 7 del disegno di legge di ratifica

Sanzioni amministrative e traffico illecito di animali da compagnia[1]

Le norme, tra l’altro:

·        dispongono l’ampliamento delle fattispecie di reato per il maltrattamento degli animali  e l’inasprimento delle relative sanzioni penali e pecuniarie (articolo 3);

·        introducono il reato di traffico illecito di animali da compagnia prevedendo le relative sanzioni penali e pecuniarie. Inoltre, in caso di condanna o di patteggiamento, prevedono che:

-          gli animali oggetto di provvedimento di sequestro o di confisca sono affidati alle associazioni o agli enti indicati nel decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali[2] che ne fanno richiesta (articolo 4, comma 5);

-          gli animali acquisiti dallo Stato a seguito di provvedimento definitivo di confisca sono assegnati, a richiesta, alle associazioni o agli enti ai quali sono stati affidati (articolo 4, comma 6).

L’articolo 4 prevede inoltre:

- ai commi 1-3, la reclusione da tre mesi a un anno e la multa da euro 3.000 a euro 15.000 quali sanzioni per  il traffico illecito di animali da compagnia;

- al comma 4, la confisca dell’animale ai sensi dell’articolo 544-sexies del codice penale, in caso di condanna dei soggetti riconosciuti colpevoli del reato di traffico illecito di animali da compagnia.

 

Le norme dispongono, altresì, che all'onere derivante dall'attuazione dall’articolo 4 si provvede con le risorse finanziarie previste dall'articolo 8 della legge 20 luglio 2004, n. 189, come incrementate a seguito delle modifiche del sistema sanzionatorio disposte dal disegno di legge in esame (articolo 4, comma 7).

L’articolo 8 della legge n. 189/2004 (Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo) dispone che le entrate derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dalla medesima legge affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate allo stato di previsione del Ministero della salute e destinate alle associazioni o agli enti affidatari degli animali.

I criteri di ripartizione delle entrate derivanti dalle sanzioni pecuniarie, tenendo conto in ogni caso del numero di animali affidati ad ogni ente o associazione, sono definiti con decreto del Ministero della salute, del lavoro e delle politiche sociali;

·        introducono nuove sanzioni pecuniarie relative all’introduzione illecita di animali da compagnia, nonché ulteriori sanzioni amministrative accessorie (articoli 5 e 6);

·        prevedono, in caso di introduzione illecita di animali da compagnia con un veicolo immatricolato all’estero, il fermo amministrativo del veicolo nonché il ricovero degli animali illecitamente introdotti a spese del responsabile della violazione (articolo 7).

Al riguardo, con riferimento al meccanismo di compensazione degli oneri recati dai commi 5 e 6 dell’articolo 4, si osserva che non viene fornita la quantificazione di tali oneri né del presumibile gettito aggiuntivo, rispetto a quello derivante dalla normativa vigente, che potrebbe determinarsi per effetto delle disposizioni in esame. In assenza di tali elementi, non appare possibile verificare il carattere compensativo dei nuovi oneri rispetto alle coperture indicate. Sul punto andrebbero acquisiti chiarimenti ed elementi di valutazione dal Governo.

In proposito, ai fini della quantificazione del possibile maggior gettito, va considerato che, con riferimento all’incremento di sanzioni pecuniarie già previste in relazione alla violazione di obblighi o divieti contemplati dalla normativa vigente in materia, non si  può automaticamente presupporre che tale inasprimento determini un incremento netto del gettito che sarebbe derivato dalle medesime sanzioni applicate nelle misure previste a legislazione vigente. Ciò in quanto la previsione di sanzioni più severe è connessa alla  finalità di ridurre complessivamente il numero delle violazioni.

Infine, si segnala che le entrate derivanti dalle nuove sanzioni e dall’incremento di quelle già esistenti non sono espressamente destinate dalla norma al fondo previsto dall’articolo 8 della legge n. 189/2004, sopra citato. Anche a questo proposito, andrebbe acquisito un chiarimento.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, si rileva che l’articolo 4, comma 7 dispone che all’onere derivante dall’attuazione dell’articolo 4 si provveda con le risorse finanziarie previste dall’articolo 8 della legge n. 189 del 2004 come incrementate a seguito delle modifiche del sistema sanzionatorio disposte dal presente provvedimento.

 

Al riguardo, si osserva preliminarmente che l’articolo in esame, oltre a prevedere una nuova fattispecie di reato per la quale si applica la confisca dell’animale, con riferimento all’affidamento degli animali oggetto di sequestro o di confisca fa salva l’eventualità che allo stesso non si faccia luogo per ragioni legate ad esigenze processuali. Inoltre, viene introdotta la possibilità, non prevista a legislazione vigente, che gli animali confiscati siano assegnati agli enti che ne facciano richiesta e ai quali erano già stati affidati.

Si rileva, inoltre, il comma 7 riferisce i nuovi o maggiori oneri all’intero articolo 4, mentre la relazione illustrativa precisa che gli oneri derivano dai commi 5 e 6.

A tale proposito, considerato che il comma 7 dell’articolo 4 non reca una quantificazione degli oneri derivanti dal medesimo articolo e non individua i commi all’interno dello stesso a cui riferire tali oneri, si rileva l’opportunità di acquisire dal Governo una conferma che le disposizioni onerose sono quelle di cui ai commi 5 e 6 dell’articolo 4 - come indicato dalla relazione illustrativa – oltre che, secondo quanto già rilevato nella parte relativa alla quantificazione, una stima degli effetti finanziari derivanti dagli stessi commi.

In particolare, in relazione alle fattispecie onerose, occorre che il Governo chiarisca se gli oneri derivino dal maggior numero di animali da affidare alle associazioni ed enti che ne facciano richiesta ovvero dalla previsione che non si possa far luogo a tale affidamento (comma 5) e dalla possibilità di assegnare gli animali stessi ai suddetti enti (comma 6).

Con riferimento alle risorse utilizzate a copertura, si ricorda, in primo luogo, che ai sensi dell’articolo 8 della legge n. 189 del 2004, recante disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate, le associazioni e gli enti a cui sono affidati gli animali oggetto di sequestro o di confisca, sono destinatari delle risorse derivanti dall’applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dalla medesima legge n. 189 del 2004. Tali risorse affluiscono all’entrata del bilancio del Stato per essere riassegnate allo stato di previsione dell’allora Ministero della salute e destinate alle predette associazioni ed enti sulla base di un programma di interventi definito entro il 25 novembre di ogni anno dal Ministro della salute.

Appare, infine, opportuno, come già rilevato nella parte relativa alla quantificazione,  acquisire un chiarimento da parte del Governo in merito all’entità delle somme che si prevede di incassare a titolo di sanzioni, le quali dovranno confluire all’entrata del bilancio dello Stato per essere destinate alle associazioni ed enti sopra citati.

A tale proposito, si osserva - come si evince dal Rendiconto dello Stato per l’anno 2008 – che per il medesimo anno non risultano incassi riferiti alle sanzioni previste dalla suddetta legge n. 189 del 2004 (capitolo 2230 – articolo 10 - dell’entrata dello Stato).

 

ARTICOLI 3-8 della Convenzione

Principi per la detenzione degli animali da compagnia

Le norme:

·        definiscono i principi fondamentali per il benessere degli animali, nonché le regole per il mantenimento, la riproduzione e l’addestramento degli animali da compagnia (articoli 3, 4, 5 e 7);

·        dispongono che qualsiasi persona intenda esercitare il commercio, l’allevamento, la custodia di animali da compagnia a fini commerciali o gestisca un rifugio per animali deve dichiararlo all’Autorità competente, la quale stabilisce, in conformità con la legislazione nazionale, se le condizioni per l’esercizio siano soddisfatte o meno (articolo 8).

L’articolo 5 dell’Accordo tra il Ministero della Salute, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 6 febbraio 2003[3] dispone che le regioni e le province autonome provvedono a sottoporre a vigilanza veterinaria anche le attività di commercio.

 

 

Nulla da osservare al riguardo, nel presupposto che l’attività di verifica, prevista dall’articolo 8, sia compresa nell’ambito dei compiti già svolti dai servizi veterinari pubblici, sulla base della normativa vigente. In proposito, andrebbe comunque acquisita una conferma da parte del Governo.

 

 

ARTICOLO 12 della Convenzione

Riduzione del numero di animali randagi

Le norme dispongono che le Parti si impegnano ad adottare i provvedimenti legislativi e/o amministrativi necessari a ridurre il numero di animali randagi ed in particolare a:

·        prevedere l’identificazione permanente dei cani e gatti con mezzi adeguati come il tatuaggio abbinato alla registrazione del numero e dei nominativi ed indirizzi dei proprietari;

·        ridurre la riproduzione non pianificata dei cani e dei gatti promuovendo la loro sterilizzazione;

·        incoraggiare le persone che rinvengono un cane o un gatto randagio a segnalarlo all’Autorità competente.

 

Al riguardo  si osserva che gli adempimenti previsti dalla norma in esame potrebbero recare oneri con riferimento agli animali diversi dai cani, dal momento che la normativa vigente prevede tali attività solo in relazione a questi ultimi.

Si ricorda, a tale proposito, che la normativa vigente[4] prevede come unico metodo di identificazione dei cani di proprietà il microchip nonché l’istituzione dell’anagrafe canina regionale interconnessa con quella nazionale. Diversamente, l’attuale normativa non prevede l’obbligo di identificazione dei gatti di proprietà e la relativa anagrafe regionale e nazionale: per i gatti l’obbligo di identificazione con microchip sussiste solo in caso di movimentazioni ai sensi del regolamento del Palamento europeo e del Consiglio n. 998/2003/CE.

 

ARTICOLO 14 della Convenzione

Programmi di informazione e di educazione

Le norme dispongono che le Parti si impegnano a promuovere lo sviluppo di programmi d’informazione e di educazione al fine di favorire, tra le organizzazioni e gli individui interessati al mantenimento, all’allevamento, all’addestramento, al commercio e alla custodia degli animali da compagnia, la consapevolezza e la conoscenza delle disposizioni e dei principi della Convenzione in esame.

 

La relazione illustrativa precisa che tali attività sono già previste e trovano adeguata copertura finanziaria in disposizioni di legge vigenti.

 

Nulla da osservare al riguardo, alla luce di quanto indicato dalla relazione illustrativa.

 

ARTICOLO 15 della Convenzione

Consultazioni multilaterali

Le norme dispongono che le Parti procedono ogni cinque anni a consultazioni multilaterali in seno al Consiglio d’Europa al fine di esaminare l’attuazione della Convenzione nonché l’opportunità di una revisione o estensione di alcune sue disposizioni.

 

La relazione illustrativa afferma che la partecipazione alle consultazioni sarà assicurata dal rappresentante nazionale che già partecipa alle riunioni del Consiglio d’Europa.

 

Nulla da osservare al riguardo, alla luce di quanto indicato dalla relazione illustrativa.

 



[1] In base alle definizioni recate dall’articolo 1 della Convenzione, per animale da compagnia si intende ogni animale tenuto, o destinato ad essre tenuto dall’uomo, presso il suo alloggio domestico, per suo diletto e come compagnia.

[2] Adottato ai sensi dell'articolo 19-quater delle disposizioni di coordinamento e transitorie per il codice penale, di cui al regio decreto 28 maggio 1931, n. 601.

[3] Recepito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 febbraio 2009.

[4] Legge n. 281/1991.