Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione
(Versione per stampa)
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Autore: | Servizio Bilancio dello Stato | ||
Altri Autori: | Servizio Commissioni | ||
Titolo: | C.2774 (Nuovo Testo) - Concessione di contributi per il finanziamento di attività di ricerca sulla cultura latina del medioevo europeo | ||
Riferimenti: |
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Serie: | Scheda di analisi Numero: 135 | ||
Data: | 22/09/2010 | ||
Descrittori: |
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Organi della Camera: | VII-Cultura, scienza e istruzione |
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Camera dei deputati
XVI LEGISLATURA
Analisi degli effetti finanziari |
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A.C. 2774
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Concessione di contributi per il finanziamento di attività di ricerca sulla cultura latina del medioevo europeo
(Nuovo testo) |
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N. XXX – 22 settembre 2010 |
La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato. La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione). L’analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.
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Tel. 2174 – 9455
SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione
Tel 3545 – 3685
A.C.
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2774 |
Titolo breve:
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Concessione di contributi per il finanziamento di attiivtà di ricerca sulla cultura latina del medioevo europeo.
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Iniziativa:
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Commissione di merito:
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Relatori per le Commissioni di merito:
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Barbieri |
Gruppo:
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Relazione tecnica: |
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Destinatario:
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Oggetto:
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INDICE
Contributi alla cultura latina del medioevo
Disposizioni concernenti l’Edizione nazionale dei testi mediolatini d’Italia
PREMESSA
La proposta di legge in esame dispone la concessione di contributi per il finanziamento di attività di ricerca sulla cultura latina del medioevo europeo.
Il provvedimento, nel nuovo testo elaborato dalla Commissione di merito, non è corredato di relazione tecnica.
Di seguito vengono esaminate le disposizioni che presentano profili di carattere finanziario.
PROSPETTO DEGLI ONERI QUANTIFICATI DAL PROVVEDIMENTO
(euro)
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2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
dal 2014 |
Articolo 1, comma 1 |
600.000 |
600.000 |
600.000 |
600.000 |
600.000 |
Articolo 1, comma 2 |
450.000 |
450.000 |
450.000 |
450.000 |
450.000 |
Articolo 2 |
500.000 |
500.000 |
500.000 |
500.000 |
500.000 |
Articolo 3 |
450.000 |
450.000 |
450.000 |
450.000 |
450.000 |
Articolo 4 |
50.000 |
50.000 |
60.000 |
60.000 |
70.000 |
Totale |
2.050.000 |
2.050.000 |
2.060.000 |
2.060.000 |
2.070.000 |
ANALISI DEGLI EFFETTI FINANZIARI.
Contributi alla cultura latina del medioevo
Le norme prevedono:
- un contributo annuo di 600.000 euro a decorrere dal 2010 alla Società internazionale per lo studio del medioevo latino[1] (SISMEL) (articolo 1, comma 1).
Il contributo è finalizzato al sostegno delle attività di ricerca storica, filologica e bibliografica sulla cultura latina del medioevo italiano ed europeo;
- un contributo annuo di 450.000 euro a decorrere dal 2010 alla Fondazione Ezio Franceschini[2] (articolo 1, comma 2).
I contributidi
cui al comma1 e 2sono versati dal Ministero per i beni
e le attività culturali entro il 30 giugno di ciascun anno.
- un contributo annuo di 500.000 euro a decorrere dal 2010 all'Istituto storico italiano per il medioevo[3] (articolo 2);
- un contributo annuo di 450.000 euro a decorrere dal 2010 alla Fondazione Centro italiano di studi sull'alto medioevo[4] (articolo 3).
Nulla da osservare sotto il profilo della quantificazione, essendo l’onere limitato all’entità dello stanziamento e tenuto conto che i finanziamenti sono configurati come meri contributi.
Disposizioni concernenti l’Edizione nazionale dei testi mediolatini d’Italia
La norma istituisce l'Edizione nazionale dei testi mediolatini d'Italia (ENTMI), che subentra, in tutti i rapporti attivi e passivi, all'Edizione nazionale dei testi mediolatini, istituita con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali del 16 gennaio 2001 (comma 1).
L’ENTMI cura la pubblicazione, in edizione critica, dei testi composti in Italia in lingua latina fra il V e il XV secolo, secondo il programma deliberato dalla commissione scientifica di cui al comma 3, lettera d)[5], e comunicato al Ministero per i beni e le attività culturali. A tal fine vengono attribuiti gli incarichi e possono essere acquistate le dotazioni materiali e scientifiche necessarie (comma 2).
Sono organi dell'ENTMI il presidente, il vicepresidente (scelto dal presidente dell'Istituto storico italiano per il medioevo, sentito il consiglio direttivo del medesimo Istituto), il segretario tesoriere e la commissione scientifica (comma 3).
La commissione scientifica è costituita[6] dai componenti della corrispondente commissione in carica alla data di entrata in vigore della presente legge. Ulteriori componenti possono essere nominati con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, su proposta del presidente (comma 4).
La commissione scientifica (commi 5 e 6) :
- elegge tra i propri componenti il presidente e il segretario tesoriere;
- delibera e aggiorna il programma di attività dell'ENTMI;
- affida a propri componenti o a studiosi italiani o stranieri la predisposizione delle edizioni critiche di cui al comma 2 e la revisione degli elaborati presentati, deliberandone il compenso;
- si riunisce almeno una volta all'anno per deliberare sul programma di attività, sul bilancio di previsione e sul rendiconto della gestione dell'anno precedente;
- può nominare al proprio interno un comitato esecutivo, determinandone le competenze.
Al presidente, al segretario tesoriere e ai componenti della commissione scientifica e del comitato esecutivo non possono essere attribuiti gettoni di presenza o compensi comunque denominati, salvo quanto previsto dal comma 6 in ordine al compenso dei membri e degli studiosi. È ammesso il rimborso delle spese documentate (comma 8).
All'ENTMI è attribuito un contributo annuo di 50.000 euro
per gli anni 2010 e 2011, di 60.000 euro per gli anni 2012 e 2013 e di 70.000
euro a decorrere dall'anno 2014, utilizzabile esclusivamente per lo svolgimento
delle attività istituzionali di cui al comma
Si applicano le disposizioni dell'articolo 3, commi 6 e 7, della legge 1o dicembre 1997, n. 420 (comma 10).
Si ricorda che le disposizioni di cui sopra prevedono che all'inizio di ciascun anno, i presidenti delle commissioni scientifiche presentino al Ministero per i beni culturali e ambientali una relazione sui lavori svolti, il consuntivo delle spese sostenute, il preventivo delle spese e delle entrate previste, la previsione del piano di pubblicazione o lo stato di avanzamento della sua realizzazione (articolo 3, comma 6).
Per la realizzazione delle edizioni nazionali, il Ministero per i beni culturali e ambientali può stipulare convenzioni con i Ministeri della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica (articolo 3, comma 7).
Al riguardo, pur essendo il finanziamento all’ente configurato come contributo, andrebbero forniti dati ed elementi di valutazione volti ad escludere che, per effetto delle norme in esame, possano determinarsi maggiori spese suscettibili di tradursi, sia pure indirettamente, in oneri per la finanza pubblica.
Andrebbero in proposito acquisiti chiarimenti circa le attuali modalità di finanziamento e la complessiva situazione finanziaria dell’Edizione nazionale dei testi mediolatini, cui subentrerà il soggetto previsto dalle norme in esame. Ciò al fine di escludere effetti negativi, sia pure di carattere indiretto, per la finanza pubblica in conseguenza di tale subentro. Per le medesime finalità andrebbero forniti elementi in merito alla complessiva sostenibilità dei compiti e della struttura organizzativa previsti, alla luce delle risorse di cui disporrà complessivamente il nuovo soggetto.
Inoltre, al fine di escludere oneri per la finanza pubblica, sarebbe opportuno acquisire un chiarimento in ordine alla previsione in base alla quale il Ministro per i beni e le attività culturali può nominare ulteriori componenti della commissione scientifica oltre a quelli già facenti parte del corrispondente organismo attualmente in carica (comma 4).
Con riferimento al comma 8, che prevede che la partecipazione alle riunioni non costituisca titolo per la corresponsione di gettoni di presenza o di compensi di qualsiasi tipo, si osserva che analoga esclusione non è prevista per i rimborsi spese. Anche a tale riguardo andrebbe confermata l’esistenza delle risorse necessarie, escludendo comunque qualsivoglia onere a carico della finanza pubblica.
La norma dispone che agli oneri derivanti dalla presente legge, pari a euro 2.050.000 annui per gli anni 2010 e 2011, a euro 2.060.000 per gli anni 2012 e 2013, e a euro 2.070.000 a decorrere dall’anno 2014, si provveda per gli anni 2010 e 2011 mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente e a decorrere dall’anno 2012 mediante utilizzo delle proiezioni dell’accantonamento del fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero dell’economia e delle finanze.
Al riguardo, con riferimento all’utilizzo del fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente, appare opportuno che il Governo chiarisca se lo stesso rechi le necessarie disponibilità.
Con riferimento all’utilizzo dell’accantonamento del Fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero dell’economia e delle finanze, si segnala che lo stesso, seppure privo di una specifica voce programmatica, reca le necessarie disponibilità.
La norma prevede che i soggetti di cui alla presente legge svolgano le rispettive attività adottando forme di consultazione, di programmazione e di collaborazione, anche sulla base di convenzioni eventualmente stipulate fra essi e con altri soggetti pubblici o privati, italiani e stranieri (comma 1).
Inoltre è previsto che i medesimi soggetti possano ricevere contributi da amministrazioni statali, regioni, enti locali e altri soggetti pubblici e privati (comma 2).
Nulla da osservare nel presupposto che, per effetto della stipula delle convenzioni previste dall’articolo in esame, non si determinino aggravi di natura amministrativa ed operativa, suscettibili di tradursi in maggiori oneri a carico dei soggetti pubblici interessati.
[1] Con sede in Firenze.
[2] Con sede in Firenze.
[3] Con sede in Roma.
[4]Con sede in Spoleto.
[5] Il testo fa riferimento alla lettera c) presumibilmente per un errore materiale.
[6] Ad eccezione del Vicepresidente il quale è scelto dal presidente dell’Istituto storico italiano per il medioevo, sentito il consiglio direttivo del medesimo istituto.