Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Bilancio dello Stato
Altri Autori: Servizio Commissioni
Titolo: (AC. 2754) - NORME PER LA TUTELA DELLA LIBERTA' D'IMPRESA. STATUTO DELLE IMPRESE.
Riferimenti:
AC N. 2754/XVI     
Serie: Scheda di analisi    Numero: 144
Data: 25/11/2010
Descrittori:
IMPRESE   LIBERA CIRCOLAZIONE NEL MERCATO
STATUTI     
Organi della Camera: V-Bilancio, Tesoro e programmazione
X-Attività produttive, commercio e turismo

 


Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

 

 

 

 

 

 

 

 

Analisi degli effetti finanziari

 

 

 

A.C. 2754 e abb.

 

Norme per la tutela della libertà d'impresa.

Statuto delle imprese

 

(Nuovo testo)

 

 

 

 

 

N. 144 – 25 novembre 2010

 

 


 

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L’analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

Tel. 2174 – 9455

 

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

Tel 3545 – 3685

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Estremi del provvedimento

 

A.C.

 

2754

Titolo breve:

 

Norme per la tutela della libertà d’impresa. Statuto delle imprese

 

Iniziativa:

 

 

 

Commissione di merito:

 

 

Relatore per la

Commissione di merito:

 

 

Raisi

Gruppo:

FLI

 

Relazione tecnica:

 

 

 

 

 

 

Parere richiesto

 

Destinatario:

 

Oggetto:

 

 

 


INDICE

 

 

ARTICOLI da 1 a 3-bis. 3

Finalità e principi3

ARTICOLI 4-6. 5

Procedure di valutazione. 5

ARTICOLO 7. 6

Rapporti con la pubblica amministrazione. 6

ARTICOLO 8. 7

Ritardi nei pagamenti e disposizioni correttive del D. Lgs. 231/2002()7

ARTICOLO 9. 8

Certificazione sostitutiva e procedura di verifica.. 8

ARTICOLO 10. 9

Delega per disposizioni correttive ed integrative della disciplina delle procedure concorsuali9

ARTICOLO 11. 10

Disciplina degli appalti pubblici10

ARTICOLO 12. 11

Definizioni11

ARTICOLO 13. 13

Politiche pubbliche per la competitività.. 13

ARTICOLO 14. 14

Deleghe al Governo in materia di tributi sulle imprese e di compensazione fra i crediti e i debiti per obbligazioni tributarie e oneri sociali14

ARTICOLO 15. 17

Imprenditoria giovanile, femminile, tecnologica e nelle aree svantaggiate. 17

ARTICOLI 16 e 17. 18

Agenzia nazionale per le micro, piccole e medie imprese. 18

ARTICOLI 18-20. 19

Commissione parlamentare per le micro, piccole e medie imprese. 19

ARTICOLO 20-bis. 20

Legge annuale per la tutela e lo sviluppo delle micro e piccole imprese. 20

ARTICOLO 21. 20

Rapporti tra lo Stato, le regioni e le autonomie locali20

ARTICOLO 23, comma 1. 21

Clausola finanziaria.. 21


PREMESSA

 

Il provvedimento reca norme per la tutela della libertà d'impresa e lo statuto delle imprese.

La presente nota ha per oggetto il testo base adottato dalla Commissione di merito, come integrato dalle proposte emendative approvate dalla medesima Commissione il 5 ottobre 2010.

Il provvedimento, di iniziativa  parlamentare, non risulta corredato di relazione tecnica.

Si esaminano di seguito le norme che presentano profili di carattere finanziario.

 

 

ANALISI DEGLI EFFETTI FINANZIARI

 

ARTICOLI da 1 a 3-bis

Finalità e principi

Le norme specificano le finalità e i principi del provvedimento, definendo lo statuto giuridico delle imprese e dell’imprenditore e precisando che, nelle materie oggetto di competenza legislativa concorrente, le regioni e le province autonome esercitano la potestà legislativa nel rispetto dei principi fondamentali contenuti o desumibili dal testo in esame (articoli 1 e 2).

Tra i principi generali definiti dalle disposizioni si segnalano i seguenti (articolo 2):

§        la sussidiarietà orizzontale, anche con riferimento alla creazione d’impresa, alla semplificazione, alla tassazione, allo stimolo del talento imprenditoriale, alla successione d'impresa e alla certificazione;

§        la progressiva riduzione degli oneri amministrativi a carico delle imprese, in particolare delle piccole e medie imprese;

§        la promozione nel sistema dell’istruzione scolastica della cultura imprenditoriale;

§        la promozione di misure che favoriscano la trasmissione e la successione di impresa;

§        il sostegno pubblico, attraverso misure di favore fiscale e di semplificazione amministrativa, alle micro, piccole e medie imprese, in particolare a quelle giovanili e femminili;

§        la promozione dell'aggregazione tra imprese, anche attraverso il sostegno dei distretti e delle reti di imprese;

§        la garanzia che nei rapporti tra imprese e tra imprese e PP.AA. i processi civili relativi al recupero di un credito non siano superiore ad un anno.

Sono inoltre dettate norme in materia di associazioni delle imprese rappresentate nel sistema delle camere di commercio, anche con riferimento alla composizione dei relativi organi di amministrazione (articolo 3).

Le norme, integrando l’articolo 9 della L. 241/1990 (Norme sul procedimento amministrativo), prevedono altresì che le associazioni di categoria maggiormente rappresentative siano legittimate ad impugnare gli atti amministrativi lesivi degli interessi diffusi, intesi anche come interessi omogenei di una determinata categoria di soggetti (articolo 3-bis).

 

Al riguardo si osserva che, seppur enucleati come principi (e quindi come norme aventi prevalentemente carattere programmatico), le previsioni dell’articolo 2 potrebbero  determinare effetti sulla finanza pubblica qualora la relativa disciplina attuativa non preveda adeguate forme di compensazione ovvero meccanismi idonei a garantire la neutralità finanziaria delle misure adottate. In particolare, tali effetti finanziari potrebbero determinarsi per un incremento degli adempimenti a carico delle amministrazioni interessate, ovvero per le minori entrate conseguenti alle agevolazioni fiscali.

Si fa riferimento, in particolare, all’applicazione dei principi inerenti la riduzione degli oneri amministrativi a carico delle imprese, la promozione a livello scolastico della cultura imprenditoriale, la promozione di misure che favoriscano la trasmissione e la successione di impresa, il sostegno pubblico alle micro, piccole e medie imprese e alla loro aggregazione, nonché la durata non superiore a un anno dei processi tesi al recupero dei crediti verso le pubbliche amministrazioni.

In ordine all’articolo 3, relativo all’organizzazione delle associazioni di rappresentanza delle imprese, andrebbe precisata la portata applicativa della norma, di non agevole interpretazione, al fine di escludere effetti negativi per le camere di commercio, enti ricompresi nel comparto della pubblica amministrazione.

Sugli aspetti richiamati è opportuno acquisire l’avviso del Governo.

Riguardo alle disposizioni relative alla durata massima dei processi volti al recupero dei crediti verso le pubbliche amministrazioni [art. 2, c. 1, lett. o)], si rinvia a quanto osservato nella scheda riferita all’articolo 8.

 

 

ARTICOLI 4-6

Procedure di valutazione

Le norme prevedono che lo Stato, le regioni, gli enti locali e gli enti pubblici siano tenuti a valutare l'impatto delle iniziative legislative, regolamentari e amministrative, anche di natura fiscale, sulle imprese mediante attività di valutazione, di analisi e di verifica dell'impatto della regolamentazione, nonché dell’applicazione graduale di nuovi adempimenti e oneri a carico delle imprese. Le attività di competenza statale sono attribuite al Ministero dello sviluppo economico e al Parlamento. Le regioni e gli enti locali, senza oneri aggiuntivi, individuano l'ufficio responsabile del coordinamento per le suddette attività. Nel caso non sia possibile impiegare risorse interne o di altri soggetti pubblici, le amministrazioni possono avvalersi del sistema delle camere di commercio, di esperti o di società di ricerca specializzate, nel rispetto della normativa vigente e, comunque, nei limiti delle disponibilità finanziarie (articolo 4).

I regolamenti e i provvedimenti amministrativi a carattere generale devono contenere in allegato l’elenco di tutti gli oneri informativi gravanti sui cittadini e le imprese introdotti o eliminati con gli atti medesimi. Gli stessi, anche se pubblicati in Gazzetta ufficiale, sono altresì pubblicati sui siti istituzionali di ciascuna amministrazione (articolo 5).

Le amministrazioni proponenti allegano agli schemi di atti normativi l’elenco di tutti gli oneri informativi gravanti sui cittadini e sulle imprese introdotti o eliminati con i medesimi atti normativi. Per ciascun onere deve essere effettuata una stima dei costi gravanti sui destinatari, affidandone la realizzazione al Ministro per la pubblica amministrazione e al Ministro per la semplificazione normativa (articolo 6).

 

Al riguardo, si osserva che le disposizioni prevedono, per le amministrazioni interessate (Ministeri, regioni, enti locali, camere di commercio), adempimenti volti all’analisi e alla verifica dell’impatto delle iniziative legislative sul sistema delle imprese. In assenza di una relazione tecnica non è possibile valutare se ai suddetti adempimenti le amministrazioni interessate siano effettivamente in grado di far fronte nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Sul punto è opportuno acquisire l’avviso del Governo.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, si osserva che l’articolo 4, comma 3,dispone che le regioni e gli enti locali, nell’ambito della propria autonomia organizzativa e senza oneri aggiuntivi, individuano l’ufficio responsabile del coordinamento delle attività di valutazione dell’impatto delle iniziative legislative, regolamentari e amministrative, anche di natura fiscale, sulle imprese.

 

Al riguardo, si segnala l’opportunità di riformulare la clausola di neutralità finanziaria al fine di renderla conforme alla prassi consolidata, prevedendo che l’individuazione del suddetto ufficio responsabile avvenga “senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica”.

 

 

ARTICOLO 7

Rapporti con la pubblica amministrazione

Le norme prevedono che lo Stato e la pubblica amministrazione improntino i rapporti con le imprese ai principi di trasparenza, buona fede e di effettività dell’accesso ai documenti amministrativi, alle informazioni e ai servizi, svolgendo l’azione amministrativa secondo criteri che comportino, tra l’altro, il minor aggravio possibile di obblighi, di oneri e di adempimenti a carico delle imprese (comma 1).

Lo Stato, nelle varie articolazioni, garantisce, attraverso le camere di commercio, la pubblicazione e l'aggiornamento delle norme e dei requisiti minimi per l'esercizio di ciascuna tipologia di attività d'impresa, prevedendo tra l’altro la riduzione al minimo dei diritti di segreteria, delle imposte e delle tasse dovuti in sede di iscrizione presso le camere di commercio, per l'avvio e per l'esercizio da parte di micro, piccole e medie imprese (comma 2).

Le amministrazioni statali, gli enti pubblici nazionali e le società con totale o prevalente capitale pubblico, nonché, nell'ambito delle rispettive competenze, le regioni e gli enti locali, assicurano rigorosamente la conclusione dei procedimenti amministrativi entro i termini previsti (comma 3).

Le certificazioni relative all’impresa devono essere comunicate dalla stessa al registro delle imprese, anche per il tramite delle agenzie per le imprese, e sono inserite dalle Camere di commercio nel repertorio economico amministrativo (REA). Alla pubblica amministrazione e alle autorità aventi titolo è garantito, senza oneri, l’accesso telematico al registro delle imprese; ai medesimi soggetti è fatto divieto di esigere dalle imprese copie di documentazioni già presenti nello stesso registro (comma 5).

Lo Stato si impegna a garantire che nei rapporti tra imprese, nonché tra imprese e pubbliche amministrazioni, la durata dei processi civili relativi al recupero di un credito non sia superiore a un anno (comma 6).

 

Al riguardo, in merito alla disposizione volta a ridurre al minimo gli importi derivanti dai diritti di segreteria, nonché le imposte e le tasse dovute dalle micro, piccole e medie imprese in sede di iscrizione presso le camere di commercio, premessa la necessità di una più puntuale definizione della portata applicativa della norma, appare opportuno che il Governo ne chiarisca la portata finanziaria atteso che tali importi garantiscono il finanziamento delle camere di commercio (organismi appartenenti al comparto della PA).

Per quanto attiene all’impegno dello Stato di garantire la durata massima di un anno per i processi civili (compresi quelli nei confronti delle pubbliche amministrazioni) relativi al recupero dei crediti, andrebbero acquisiti chiarimenti sui possibili effetti finanziari, sia con riferimento all’impatto amministrativo del vincolo temporale introdotto sia con riferimento alla dinamica di cassa dei pagamenti interessati.

 

ARTICOLO 8

Ritardi nei pagamenti e disposizioni correttive del D. Lgs. 231/2002([1])

Le norme prevedono disposizioni di contrasto ai ritardi nei pagamenti delle transazioni commerciali.

In particolare, le norme dispongono che:

·        sia fatto obbligo alla pubblica amministrazione di non derogare al termine di pagamento di 60 giorni nei rapporti commerciali con le imprese (comma 1);

·        a decorrere dal 1° gennaio 2011, i creditori di somme dovute e non liquidate dalla pubblica amministrazione per somministrazioni, forniture e appalti, per le quali siano decorsi i termini per la liquidazione stabiliti dal contratto, possano compensare tali importi con i debiti eventualmente maturati (comma 2).

Tale disposizione è introdotta nel D. Lgs. 241/1997 (Semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto), dopo l’articolo 17 (Disposizioni in materia di riscossione - Versamento unitario e compensazione);

·        sia nullo l’accordo di rinuncia agli interessi di mora, sottoscritto anche successivamente al pagamento, qualora una delle parti contraenti sia la pubblica amministrazione (comma 4);

·        il Governo sia delegato ad adottare un decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del D. Lgs. 231/2002, in materia di ritardi di pagamenti tra imprese. I principi e criteri direttivi prevedono, tra l’altro, un sistema di diffide e sanzioni nel caso di ritardato pagamento, mancato versamento degli interessi moratori e mancato risarcimento dei costi di recupero, nonché la possibilità che l'Autorità garante della concorrenza proceda a indagini e intervenga con diffide e sanzioni relativamente a comportamenti illeciti messi in atto da grandi aziende e da pubbliche amministrazioni (comma 5);

·        in caso di violazione diffusa e reiterata delle norme di cui al del D. Lgs. 231/2002, in materia di ritardi di pagamenti tra imprese, l'abuso si configuri a prescindere dall'accertamento della dipendenza economica (comma 6).

 

Al riguardo, in ordine alle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, andrebbero acquisiti dati per verificarne l’impatto finanziario in termini sia di accelerazione dei pagamenti della PA (per l’introduzione del termine massimo previsto dal comma 1) sia di riduzione del gettito fiscale (per la possibilità, prevista dal comma 2, di portare i crediti dei contribuenti a riduzione dei loro debiti nei confronti della pubblica amministrazione). Con particolare riferimento al comma 2 si osserva, inoltre, che il testo della norma non precisa se i debiti della PA interessati dalla compensazione devono essere qualificati come certi ed esigibili.

Si ricorda in proposito che l’articolo 31, commi 1-bis e 1-ter, del DL 78/2010 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica) ha introdotto la possibilità di compensare crediti per somministrazione, forniture e appalti maturati nei confronti delle regioni, degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale con somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo. Le norme specificano  che si tratta di “crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili”.

Per quanto attiene alla nullità delle clausole di rinuncia agli interessi di mora nel caso in cui uno dei contraenti sia la pubblica amministrazione (commi 4 e 5), si rileva che le norme appaiono suscettibili di incidere sui bilanci delle amministrazioni interessate con possibili nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Sul punto andrebbe acquisito l’avviso del Governo.

 

ARTICOLO 9

Certificazione sostitutiva e procedura di verifica

Le norme dispongono che le certificazioni relative a prodotti, processi e impianti rilasciate alle imprese dagli enti autorizzati, da società professionali o da professionisti abilitati siano sostitutive della verifica da parte della pubblica amministrazione e delle autorità competenti, fatti salvi i profili penali (comma 1).

Alle imprese non possono in alcun modo essere richiesti, all'esito di procedimenti di verifica svolti dalla pubblica amministrazione e dalle autorità competenti, adempimenti ulteriori rispetto ai requisiti minimi né comminate sanzioni che non riguardino esclusivamente il rispetto dei requisiti medesimi (comma 2).

Nelle more dei procedimenti di verifica, l'attività dell'impresa non può essere sospesa, fatti salvi i casi di gravi difformità né l'amministrazione pubblica competente può esercitare poteri sanzionatori (comma 3).

 

Al riguardo si osserva che le norme appaiono dirette ad introdurre innovazioni di rilievo nella disciplina relativa alle attività di verifica attualmente demandate alla PA. Andrebbero valutate le implicazioni sia riguardo all’effettiva possibilità di esercizio di tali compiti da parte dei soggetti indicati dal testo sia riguardo alla compatibilità di tale previsione rispetto alla disciplina comunitaria.

 

ARTICOLO 10

Delega per disposizioni correttive ed integrative della disciplina delle procedure concorsuali

Le norme prevedono che agli imprenditori dichiarati falliti, in possesso dei requisiti necessari per l’esdebitazione, fatti salvi eventuali profili penali, lo Stato garantisca la piena riabilitazione rimuovendo ogni pregiudizio all’avvio e all’esercizio di nuove imprese e assicurando agli imprenditori titolari di micro e piccole imprese adeguate misure di tutela (comma 1).

Le norme delegano altresì il Governo ad adottare un decreto legislativo, entro un anno dall’entrata in vigore del provvedimento in esame, recante disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 5/2006 e 169/2007, in materia di procedure concorsuali secondo i seguenti e ulteriori principi e criteri direttivi (comma 2):

·        ridurre i tempi delle procedure fallimentari e concorsuali, in caso di bancarotta non fraudolenta;

·        eliminare le sanzioni personali a carico degli soggetti interessati e garantire gli stessi trattamenti di chi avvia una nuova impresa, compresi i regimi di sostegno;

·        determinare criteri di soddisfazione parziale dei crediti privilegiati e con prelazione, al fine di offrire maggiori possibilità di recupero dei crediti chirografari degli imprenditori titolari di micro e piccole imprese;

·        introdurre appositi accordi di ristrutturazione dei debiti con i creditori prevedendo, tra l’altro, requisiti e modalità di costituzione di organismi pubblici o privati, con adeguate garanzie di indipendenza e di professionalità, deputati alla composizione della crisi;

·        integrare la legislazione in materia di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi e di ristrutturazione industriale delle grandi imprese in stato di insolvenza mediante l’adozione di criteri volti a determinare una preferenza per i crediti degli imprenditori titolari di micro e piccole imprese.

Nelle procedure concorsuali lo Stato si fa carico degli oneri dovuti ai fornitori privilegiati coinvolti, nel caso siano imprenditori titolari di micro e piccole imprese, al fine di non pregiudicarne la sopravvivenza (comma 3).

Sono ammessi al privilegio generale sui mobili i crediti dell'impresa artigiana (comma 4).

 

Al riguardo, si osserva che le norme di cui al commi 2 e 4, incidendo sui criteri di soddisfazione dei crediti privilegiati ed essendo volte a determinare una preferenza per le micro e piccole imprese in materia di grandi imprese in crisi o in stato di insolvenza, sembrano suscettibili di comportare minori entrate per la finanza pubblica, qualora tra i creditori privilegiati rientri lo Stato.

Con riferimento alla previsione che lo Stato si faccia carico nelle procedure concorsuali degli oneri dovuti ai fornitori privilegiati coinvolti, nel caso in cui gli stessi siano imprenditori titolari di micro e piccole imprese, si osserva che la norma sembra anch’essa suscettibile di determinare oneri non quantificati a carico della finanza pubblica. Sul punto appare opportuno acquisire l’avviso del Governo.

Per quanto attiene - infine - alla definizione di requisiti e modalità di costituzione di organismi pubblici o privati deputati alla composizione delle crisi, si osserva che le norme non specificano su quali soggetti gravino gli eventuali oneri di funzionamento degli organismi pubblici.

 

ARTICOLO 11

Disciplina degli appalti pubblici

Le norme prevedono che lo Stato, le regioni e le autonomie locali istituiscano portali telematici al fine di rendere trasparenti le procedure di evidenza pubblica e di ampliare l'accesso all'informazione sugli appalti pubblici disponibili, di importo inferiore alle soglie stabilite dall'Unione europea, nonché sui bandi per l’accesso agli incentivi da parte delle micro e piccole imprese (comma 1).

Al fine di favorire l'accesso delle micro, piccole e medie imprese, la pubblica amministrazione e le autorità competenti provvedono altresì a (comma 2):

·        suddividere, ove possibile, gli appalti in lotti, e rendere visibili le possibilità di subappalto;

·        tener conto, nelle procedure di gara per l’acquisizione di beni e servizi, oltre che del criterio del massimo ribasso, anche dell’offerta economicamente più vantaggiosa;

·        adottare misure per sostenere forme di aggregazione fra micro, piccole e medie imprese privilegiando associazioni temporanee di impresa e forme consortili;

·        realizzare condizioni di favore per le micro e piccole imprese per l’accesso agli appalti pubblici di fornitura di servizi pubblici locali.

Tali condizioni possono prevedere:

·          l’assegnazione tramite gara ad evidenza pubblica o assegnazione a società miste pubblico-privato in cui la gara per il socio privato venga effettuata privilegiando la partecipazione di consorzi e forme di aggregazione di micro e piccole imprese locali;

·          lotti adeguati alla dimensione ottimale del servizio pubblico locale, nonché alle caratteristiche delle imprese presenti sul territorio;

·          l’individuazione di ambiti di servizio compatibili con le caratteristiche della comunità locale;

·          modalità di coinvolgimento nella realizzazione di grandi infrastrutture delle imprese locali, con particolare attenzione alle micro, piccole e medie imprese;

·          definire un sistema di premialità per la partecipazione ai bandi di strutture consortili e di raggruppamenti di micro e piccole imprese

La pubblica amministrazione e le autorità contraenti sono tenute a vigilare sulla corretta corresponsione, da parte degli appaltatori, dei pagamenti ai subappaltatori (comma 6).

Ogni prefettura predispone white list di imprese e fornitori conformi a determinati obblighi di trasparenza, di tracciabilità dei flussi di denaro, di beni e servizi (comma 7).

 

Al riguardo, andrebbero acquisiti elementi circa la compatibilità delle norme in esame rispetto alla disciplina comunitaria, al fine di escludere eventuali procedure di infrazione.

 

ARTICOLO 12

Definizioni

Le norme recano una serie di definizioni fra cui:

·        microimprese, piccole e medie imprese: le imprese che rientrano nella definizione recata dalla raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003[2];

·        nuove imprese: le imprese con meno di 5 anni di vita e indipendenti, ovvero non partecipate in maggioranza da altre imprese, ovvero non create nel quadro di una concentrazione o di una ristrutturazione e che non costituiscono una creazione di ramo d'azienda;

·        imprese femminili: le imprese con una partecipazione societaria di una quota non inferiore alla maggioranza assoluta di donne;

·        imprese tecnologiche: le imprese che sostengono spese di ricerca scientifica e tecnologica per almeno il 15% dell'imponibile.

Si ricorda che l’articolo 53 del D. Lgs. 198/2006 (Codice delle pari opportunità), recante principi in materia di azioni positive per l'imprenditoria femminile, specifica che gli stessi si rivolgono a:

·          società cooperative e di persone, costituite in misura non inferiore al 60 per cento da donne;

·          società di capitali le cui quote di partecipazione spettino in misura non inferiore ai 2/3 a donne e i cui organi di amministrazione siano costituiti per almeno i 2/3 da donne;

·          imprese individuali gestite da donne, che operino nei settori dell'industria, dell'artigianato, dell'agricoltura, del commercio, del turismo e dei servizi;

·          imprese, o i loro consorzi, associazioni, enti, società di promozione imprenditoriale (anche a capitale misto pubblico e privato), centri di formazione e ordini professionali che promuovono corsi di formazione imprenditoriale o servizi di consulenza e di assistenza tecnica e manageriale riservati per una quota non inferiore al 70% a donne.

Si ricorda altresì che l’articolo 5 del D. Lgs. 185/2000 (Incentivi all'autoimprenditorialità e all'autoimpiego) individua come imprese giovanili le società, ivi comprese le cooperative di produzione e lavoro, composte prevalentemente da soggetti di età compresa tra i 18 ed i 35 anni che abbiano la maggioranza assoluta numerica e di quote di partecipazione.

 

Al riguardo, andrebbero acquisiti chiarimenti in merito alla portata delle norme: in particolare, per quanto attiene alle imprese femminili, alle nuove imprese e alle imprese tecnologiche, andrebbe precisato se le previsioni contenute nel testo possano comportare un incremento - suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica - della platea dei beneficiari di politiche di sostegno verso specifiche tipologie di impresa.

 

ARTICOLO 13

Politiche pubbliche per la competitività

Le norme prevedono che lo Stato garantisca la competitività e la produttività delle micro, piccole e medie imprese e delle reti di imprese, favorendo la ricerca e l'innovazione, l'internazionalizzazione e la capitalizzazione. In particolare, le disposizioni prevedono che lo Stato:

·        garantisca alle micro, piccole e medie imprese e alle reti di imprese una riserva minima del 50 per cento degli incentivi, favorendo l'accesso ai medesimi anche attraverso forme di aggregazione e privilegiando associazioni temporanee per la realizzazione di progetti comuni [comma 1, lettera a)];

·        favorisca la trasparenza nei  rapporti fra gli istituti di credito e le micro, piccole e medie imprese e le reti di imprese. Si dispone in proposito, tra l’altro, l’attribuzione all’Autorità garante per la concorrenza e il mercato dei poteri di indagine e di quelli sanzionatori[3] nei confronti degli istituti di credito [comma 1, lettera b)];

·        sostenga la promozione delle micro e piccole imprese e delle reti di imprese nei mercati nazionali ed internazionali [comma 1, lettera c)];

·        assicuri l'orizzontalità degli interventi di incentivazione tra i settori produttivi, incentivi gli investimenti innovativi e consolidi quelli tradizionali, favorisca il merito e l’efficienza mediante politiche di integrale detassazione e decontribuzione dei premi di produzione nonché di graduale riduzione del cuneo fiscale, affermando contestualmente la piena libertà di scelta dei lavoratori sulla destinazione del trattamento di fine rapporto [comma 1, lettere d), e), f) e g)].

 

Al riguardo, si osserva che le norme prevedono il sostegno delle micro e piccole imprese mediante attività di promozione sui mercati nazionali ed internazionali. In proposito, si osserva che – in mancanza di una più dettagliata indicazione delle misure da adottare per le finalità enunciate dal testo – non è possibile procedere ad una valutazione del complessivo impatto finanziario delle norme, alcune delle quali appaiono potenzialmente onerose. In particolare, con riferimento al perseguimento di politiche di incentivazione verso gli investimenti produttivi, di detassazione e decontribuzione dei premi di produzione e di riduzione del cuneo fiscale, nonché alle misure che consentono la piena libertà di scelta circa la destinazione del trattamento di fine rapporto, si osserva che l’applicazione delle medesime è suscettibile di comportare minori entrate per la finanza pubblica, non quantificate.

Per quanto attiene all’attribuzione all’Agenzia per la concorrenza di poteri di indagine e sanzionatori nei confronti degli istituti di credito, pare opportuno acquisire la valutazione del Governo circa la sostenibilità di tali compiti, presumibilmente aggiuntivi, nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

 

ARTICOLO 14

Deleghe al Governo in materia di tributi sulle imprese e di compensazione fra i crediti e i debiti per obbligazioni tributarie e oneri sociali

Le norme delegano il Governo ad adottare, entro 24 mesi dall’entrata in vigore del provvedimento in esame, uno o più decreti legislativi per la riforma dell’imposizione tributaria relativa alle imprese.

Relativamente all’imposta sui redditi, le disposizioni introducono i seguenti principi e criteri direttivi:

·        differenziare l’imposizione sugli utili dell’impresa, prevedendo che non siano soggetti ad imposizione gli utili reinvestiti, entro l’esercizio successivo a quello in cui sono stati conseguiti, per specifiche finalità [comma 1, lettera a), punto 1].

Le norme specificano che tale previsione esclude:

a) l’acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di nuovi macchinari o apparecchiature, purché detenuti per almeno tre anni dalla data dell’acquisto;

b) la realizzazione o l’acquisizione di sistemi e macchinari, gestiti da apparecchiature elettroniche, finalizzati alla riduzione dell'inquinamento dell’ambiente o all'adeguamento alle normative sulla sicurezza;

c) le attività di ricerca e di sviluppo di prodotti e processi di produzione innovativi;

d) l’acquisizione di brevetti o di licenze funzionali all'esercizio delle attività dell’impresa;

e) l’acquisizione di beni e di servizi destinati all’incremento dell’esportazione di altre attività in materia di internazionalizzazione;

f) la formazione del personale;

g) dall'imposizione sul reddito, l'importo delle spese complessivamente sostenute con riferimento alle finalità precedenti[4]. Tale esclusione è prevista per le sole imprese che adottano il regime di contabilità semplificata..

·        consentire la deduzione, entro un limite massimo non superiore al 50 per cento, degli importi investiti dalle persone fisiche, dalle società di persone e dalle persone giuridiche come capitale di rischio delle micro, piccole e medie imprese, con esclusione dei soggetti controllanti, controllati o collegati [comma 1, lettera a), punto 2];

·        prevedere un regime d'imposizione speciale che consenta alle persone fisiche titolari di reddito d'impresa e di reddito da partecipazione in società in nome collettivo e in accomandita semplice, residenti nel territorio dello Stato, di optare per l'assoggettamento di tali redditi a tassazione separata con l'aliquota del 27,5 per cento, a condizione che i redditi prodotti, oppure imputati per trasparenza, non siano prelevati o distribuiti. In caso di successivo prelievo o distribuzione, i redditi soggetti a tassazione separata concorrono a formare il reddito complessivo imponibile e l'imposta già versata si scomputa dall'imposta corrispondente ai redditi prelevati o distribuiti [comma 1, lettera a), punto 3].

Relativamente alla determinazione dell’imponibile, le disposizioni introducono i seguenti principi e criteri direttivi:

·        introdurre un regime semplificato per l’esecuzione degli obblighi documentali e degli adempimenti formali, nonché per la determinazione degli imponibili, anche superando, per i soggetti che adottano la contabilità semplificata, il criterio della competenza economica in favore del regime di cassa per la determinazione del reddito, anche in funzione della revisione degli studi di settore [comma 1, lettera b), punto 1];

·        introdurre forme di imposizione forfetaria, anche aventi carattere di concordato triennale preventivo, per l'imposizione sul reddito di impresa e di lavoro autonomo [comma 1, lettera b), punto 2].

Le norme delegano altresì il Governo ad adottare, entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, uno o più decreti legislativi per disciplinare la facoltà, in favore delle imprese creditrici nei confronti di amministrazioni pubbliche, in relazione a contratti di cessione di beni o di prestazione di servizi, di compensare i medesimi crediti con i debiti relativi a obbligazioni tributarie e per oneri sociali.

Le norme introducono in proposito i seguenti principi e criteri direttivi:

·          la stipula in forma scritta dei contratti di cessione dei beni o di prestazione dei servizi;

·          i crediti devono essere certi, liquidi ed esigibili e fondati su un titolo esecutivo non più impugnabile;

·          l’impresa deve avere già adempiuto esattamente all'obbligazione nei termini e secondo le modalità indicati nel contratto stesso;

·          la compensazione può essere effettuata esclusivamente con debiti tributari e per oneri sociali.

Gli schemi dei decreti, corredati della relazione tecnica sono trasmessi alle Camere per il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili di carattere finanziario (comma 4).

I decreti legislativi recanti nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica sono emanati solo successivamente all'entrata in vigore di provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie. A questo fine si provvede, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, mediante finanziamenti da iscrivere annualmente nella legge finanziaria (ora legge di stabilità), in coerenza con quanto previsto dal Documento di programmazione economico-finanziaria[5]. Il Ministero dell'economia e delle finanze, con periodicità annuale, verifica le occorrenze finanziarie, in relazione alla graduale attuazione della delega legislativa, a fronte delle somme stanziate annualmente in bilancio per lo stesso fine. Per gli eventuali maggiori oneri, il testo rinvia alle disposizioni di cui all’articolo 11-ter, comma 7, della legge 468/1978, relativo alla procedura per far fronte agli oneri imprevisti che dovessero manifestarsi durante l’applicazione di una legge (commi 6 e 7).

A seguito dell’entrata in vigore della legge 196/2009, il rinvio dovrebbe presumibilmente intendersi riferito all’articolo 17, comma 13, di quest’ultima legge.

 

Al riguardo, si osserva che la delega prevede l’adozione di decreti legislativi contenenti numerose misure di agevolazione fiscale a vantaggio delle imprese. In mancanza di una relazione tecnica non è possibile quantificare le minori entrate conseguenti all’introduzione delle nuove disposizioni.

Con riferimento ai profili di copertura, le norme dispongono che all’emanazione dei decreti legislativi si provveda successivamente all’entrata in vigore dei provvedimenti recanti le necessarie risorse finanziarie. A tal fine il testo rinvia alla legge di stabilità, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica. Pertanto non si dispone dei necessari elementi per verificare, da un lato, l’entità degli oneri e, dall’altro, la disponibilità delle risorse con cui farvi fronte. Va in proposito rilevato che, essendo prevista l’emanazione dei decreti legislativi entro ventiquattro mesi dall’entrata in vigore del provvedimento in esame, le risorse necessarie per l’attuazione della normativa delegata dovrebbero essere individuate entro tale termine.

Per quanto attiene alle norme di delega volte a compensare i crediti vantati nei confronti delle amministrazioni pubbliche con i debiti relativi a obbligazioni tributarie e per oneri sociali, si ribadiscono le considerazioni già espresse a proposito dell’articolo 8, comma 2, circa i possibili effetti riduttivi del gettito tributario. Con riferimento all’articolo in esame tali osservazioni sono estese anche al gettito contributivo.

 

ARTICOLO 15

Imprenditoria giovanile, femminile, tecnologica e nelle aree svantaggiate

Le norme prevedono che lo Stato garantisca disposizioni e regimi fiscali di maggiore vantaggio per le imprese avviate da giovani di età inferiore a 35 anni, nei primi 3 anni di attività. Per le nuove imprese tecnologiche, per le nuove imprese femminili e per le imprese localizzate nelle aree svantaggiate, il termine di cui al periodo precedente è prorogato di ulteriori 2 anni (comma 1).

Le regioni, gli enti locali e le camere di commercio possono mettere a disposizione delle nuove imprese tecnologiche, con contratti stabili di collaborazione per ricerca e formazione del capitale con università e con enti di ricerca, aree e locali senza oneri per i primi 5 anni di attività dell'azienda; tali aree e locali possono essere affidati, senza oneri, a soggetti di servizio senza scopo di lucro partecipati a maggioranza da associazioni di imprese (comma 2).

Le camere di commercio anche in forma associata, garantiscono, sulla base di un apposito regolamento, la formazione e l'assistenza anche operativa ai soggetti di cui al presente articolo (comma 3).

 

Al riguardo, per quanto attiene al comma 1, si osserva che le norme non specificano a quali misure - volte a garantire un regime fiscale di vantaggio per determinate imprese – si intenda fare riferimento. Ciò non consente di quantificare le eventuali minori entrate ad esse conseguenti. 

Con riferimento alla possibilità che le regioni, gli enti locali e le camere di commercio mettano a disposizione gratuitamente delle nuove imprese tecnologiche aree e locali, nulla da osservare atteso che la formulazione della norma configura tale misura come facoltativa.

Nulla da osservare, altresì, circa le attività di formazione e assistenza in capo alle camere di commercio, nel presupposto, su cui pare opportuno acquisire una conferma da parte del Governo, che tali compiti possano essere svolti nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

 

ARTICOLI 16 e 17

Agenzia nazionale per le micro, piccole e medie imprese

Le norme prevedono l’istituzione dell’Agenzia nazionale per le micro, piccole e medie imprese (articolo 16, commi 1-3).

Tra i compiti dell’Agenzia, le disposizioni individuano:

·          l'elaborazione di proposte finalizzate a favorire lo sviluppo delle imprese con meno di 50 addetti;

·          la predisposizione del rapporto annuale del Presidente del Consiglio sulla micro, piccola e media impresa;

·          l'analisi di impatto preventivo sulle micro, piccole e medie imprese dei disegni di legge e degli schemi di decreti legislativi e la verifica successiva degli atti normativi.

Nell'assolvimento dei suoi compiti l'Agenzia opera in stretto collegamento con il Ministero dell'economia e con il Ministero dello sviluppo economico. Presso l'Agenzia è istituito il Tavolo di consultazione permanente delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative, con la funzione di organo di partenariato delle politiche di sviluppo (articolo 16, commi 4 e 5).

L'Agenzia è composta dal presidente e da 4 membri; il presidente è nominato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, 2 membri dal Ministero dello sviluppo economico, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, 1 dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome e dall'Unione italiana delle camere di commercio (articolo 17, comma 1).

 

Al riguardo, si osserva che l’istituzione dell’Agenzia è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in relazione alle spese di personale e di funzionamento. Sul punto appare opportuno acquisire dati ad elementi di valutazione da parte del Governo.

 

In merito ai profili di copertura, si rileva che la norma non reca la specifica copertura finanziaria, limitandosi a rinviare ad un successivo provvedimento di rango secondario il compito di individuare le risorse da destinare all’Agenzia.

 

ARTICOLI 18-20

Commissione parlamentare per le micro, piccole e medie imprese

Le norme prevedono l’istituzione di una Commissione parlamentare per le micro, piccole e medie imprese, con compiti di indirizzo e controllo sull'attuazione degli accordi internazionali e della legislazione relativi alle suddette imprese (articolo 18, comma 1).

In particolare, l’articolo  20, comma 1, dispone che le spese di funzionamento della Commissione, pari a 30 mila euro a decorrere dall’anno di approvazione del presente provvedimento, sono poste a carico, in parti uguali dei bilanci interni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

 

Al riguardo, si osserva che l’individuazione delle risorse da destinare alle Commissione parlamentari rientra nell’ambito dell’autonomia amministrativa e finanziaria delle Camere. Si segnala, peraltro, che nel corso della presente legislatura, in occasione dell’istituzione di commissioni parlamentari sia monocamerali che bicamerali[6], si è fissato un limite massimo per le spese di funzionamento delle commissioni medesime. Appare, pertanto, opportuno che la disposizione in esame venga riformulata nel senso di prevedere un limite massimo alle suddette spese.

 

ARTICOLO 20-bis

Legge annuale per la tutela e lo sviluppo delle micro e piccole imprese

Le norme prevedono che il Parlamento approvi una legge annuale per la tutela e lo sviluppo delle micro e piccole imprese (comma 1).

Il disegno di legge, presentato alle Camere dal Governo entro il 30 giugno, prevede:

·        norme di immediata applicazione volte a favorire e promuovere le imprese interessate, riducendo gli oneri burocratici e introducendo misure di semplificazione amministrativa;

·        una o più deleghe al Governo per l'emanazione di decreti legislativi e l’autorizzazione all’emanazione di regolamenti in materia di tutela e sviluppo delle micro e piccole imprese;

·        norme integrative o correttive di disposizioni contenute in precedenti leggi (comma 3).

II Governo allega al disegno di legge una relazione di accompagnamento che evidenzi, tra l’altro, lo stato di attuazione degli interventi previsti nelle precedenti leggi per le MPI, indicando gli effetti che ne sono derivati per i cittadini, le imprese e la pubblica amministrazione, l'analisi preventiva e la valutazione successiva dell'impatto delle politiche economiche e le specifiche misure da adottare per favorire la competitività e lo sviluppo delle micro e piccole imprese (comma 4).

Per l'acquisizione di osservazioni e proposte il ministro dello Sviluppo economico convoca il Tavolo di consultazione permanente delle associazioni di categoria (comma 5).

 

Nulla da osservare al riguardo.

 

ARTICOLO 21

Rapporti tra lo Stato, le regioni e le autonomie locali

Le norme specificano, tra l’altro, che le disposizioni del provvedimento in esame sono espressione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, fatta salva la potestà di regioni ed enti locali di garantire livelli ulteriori di tutela.

 

Al riguardo, si osserva che la qualifica delle misure contenute nel provvedimento in esame come livelli essenziali delle prestazioni è suscettibile di dar luogo ad effetti  finanziari per la richiesta, da parte di regioni e autonomie locali, di maggiori finanziamenti da parte dello Stato, atteso che la normativa vigente impone l’integrale soddisfacimento di detti livelli essenziali. Sul punto appare opportuno acquisire l’avviso del Governo.

 

ARTICOLO 23, comma 1

Clausola finanziaria

La norma dispone che, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 20, agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge si provvede, a decorrere dall’esercizio finanziario successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, con le risorse stanziate annualmente dalla legge finanziaria e determinate dai conseguenti provvedimenti attuativi.

 

Al riguardo, si rileva che la disposizione in esame non appare conforme alla disciplina detta dall’articolo 17 della legge di contabilità.

In primo luogo, si rileva che la disposizione non quantifica gli oneri del provvedimento né individua a quali particolari interventi siano riconducibili gli stessi.

Inoltre, in ordine alla previsione che demanda alla legge finanziaria (ora legge di stabilità) il compito di predisporre le necessarie risorse, si rileva che tale modalità di copertura non è contemplata dal disposto del predetto articolo 17, attuativo dell’articolo 81, quarto comma, della Costituzione. La disposizione in esame non reca una effettiva copertura finanziaria, limitandosi a rinviare ad un futuro provvedimento il compito di rendere disponibili le necessarie risorse. In ogni caso, dal momento che la copertura degli oneri si realizzerebbe solamente a decorrere dall’esercizio successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, si determinerebbe, con ogni probabilità, un disallineamento temporale tra il verificarsi degli oneri e la copertura finanziaria.

A tale proposito, si osserva, ad esempio, che l’articolo 22, comma 2, prevede che entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento sono istituiti gli organi e sono adottati i provvedimenti di attuazione previsti nel medesimo provvedimento.

Da ultimo, si rileva la necessità di chiarire la portata della previsione per cui le risorse che verrebbero stanziate dalla legge finanziaria sono determinate da “conseguenti provvedimenti attuativi”.



[1] Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.

[2] La Raccomandazione estende il concetto di impresa ad ogni entità che svolga attività economica, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, confermando i limiti dimensionali per quanto riguarda il numero dei dipendenti e provvedendo, invece, a modificare la soglia del fatturato e del totale di bilancio che, per la prima volta, viene indicata anche per le aziende più piccole. Per essere riconosciuta come PMI, l'impresa deve rispettare i limiti massimi fissati dalla raccomandazione relativamente al numero di dipendenti e al fatturato o ai totali di bilancio:

- media impresa: occupa meno di 250 persone, realizza un fatturato annuo non superiore ai 50 milioni di euro oppure un totale di bilancio annuo non superiore ai 43 milioni di euro;

- piccola impresa: occupa meno di 50 persone, realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore ai 10 milioni di euro;

- microimpresa: occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di euro.

Il DM 18 aprile 2005 ha provveduto ad adeguare i criteri di individuazione delle piccole e medie imprese, ai fini della concessione di aiuti alle attività produttive, in accordo con la citata raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE

[3] Di cui agli articoli 12 e 15 della legge 10 ottobre 1990, n. 287

[4] Il valore degli investimenti e delle spese è al netto dell'incremento dell'indebitamento riferibile all'impresa.

[5] Ora  “decisione di finanza pubblica”.

[6] Si vedano, in particolare, le seguenti disposizioni:

-          l’articolo 6, comma 6, della Deliberazione 5 novembre 2008 della Camera dei deputati che istituisce la Commissione parlamentare di inchiesta sugli errori in campo sanitario e sulle cause dei disavanzi sanitari regionali;

-          l’articolo 6, comma 6, della legge n. 6 del 2009, recante l’istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti;

-          l’articolo 6, comma 6, della Deliberazione 13 luglio 2010 della Camera dei deputati, che istituisce la Commissione parlamentare di inchiesta sui fenomeni della contraffazione e della pirateria in campo commerciale.