Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Bilancio dello Stato
Altri Autori: Servizio Commissioni
Titolo: AC 2722 - Istituzione di campi di ormeggio attrezzati per unità da diporto
Riferimenti:
AC N. 2722/XVI     
Serie: Scheda di analisi    Numero: 76
Data: 28/01/2010
Descrittori:
NAVIGAZIONE E NAUTICA DA DIPORTO   PORTI TURISTICI
Organi della Camera: VIII-Ambiente, territorio e lavori pubblici

 


Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

 

 

 

 

 

 

 

 

Analisi degli effetti finanziari

 

 

 

A.C. 2722

 

Istituzione di

campi di ormeggio attrezzati per unità da diporto

 

(Approvato dal Senato – A.S. 979 – Nuovo testo)

 

 

 

 

 

N. 76 – 28 gennaio 2010

 

 


 

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L’analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

Tel. 2174 – 9455

 

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

Tel 3545 – 3685

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Estremi del provvedimento

 

 

A.C.

 

2722

Titolo breve:

 

Istituzione di campi di ormeggio attrezzati per unità da diporto nelle aree marine protette di reperimento e nei tratti di costa sottoposti ad eccessiva pressione turistica ed antropica

 

 

Iniziativa:

 

 

 

 

Commissione di merito:

 

 

Relatori per le

Commissioni di merito:

 

 

Bonciani

Gruppo:

 

 

                                            

 

 

Relazione tecnica:

 

 

 

Parere richiesto

 

 

Destinatario:

 

Oggetto:

 

 

 


INDICE

 

 

ARTICOLI da 1 a 4. 3

Istituzione di campi di ormeggio attrezzati per unità da diporto.. 3

 



PREMESSA

 

Il progetto di legge reca disposizioni per l’istituzione di campi di ormeggio attrezzati per unità da diporto nelle aree marine protette, nelle aree marine di reperimento e nei tratti di costa sottoposti ad eccessiva pressione turistica ed antropica.

Il provvedimento, già approvato dal Senato, non è corredato di relazione tecnica.

Il testo oggetto della presente nota è quello risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito in data 10 dicembre 2009.

Si esaminano di seguito le norme che presentano profili di carattere finanziario.

 

 

ANALISI DEGLI EFFETTI FINANZIARI

 

ARTICOLI da 1 a 4

Istituzione di campi di ormeggio attrezzati per unità da diporto

Normativa vigente: la legge 394/1991 (Legge quadro sulle aree protette) prevede che le aree marine protette siano istituite dal Ministro dell'ambiente, d'intesa con il Ministro dell’economia. All’atto dell’istituzione viene autorizzato il relativo finanziamento, in coerenza con il programma triennale per le aree naturali protette. La gestione dell'area può essere concessa ad enti pubblici, istituzioni scientifiche o associazioni riconosciute. L'eventuale gestione diretta è esercitata dall'Ispettorato centrale per la difesa del mare, che si avvale delle competenti capitanerie di porto. La sorveglianza nelle aree protette marine è esercitata dalle stesse capitanerie di porto, nonché dalle polizie degli enti locali delegati nella gestione delle aree. Attualmente la maggior parte delle aree marine protette è gestita dai comuni; in altri casi l’ente gestore è rappresentato da un ente parco, da una capitaneria di porto o da un consorzio fra enti territoriali e università[1].

Le norme prevedono che gli enti gestori delle aree marine protette possano istituire, nelle zone di riserva generale (zone B) o di riserva parziale (zone C), campi di ormeggio attrezzati[2] per le unità da diporto. Per tali impianti è previsto un regime di esenzione concessoria. È consentito, inoltre, l’impiego di tecnologie informatiche e telematiche per il monitoraggio a distanza degli ormeggi e del sistema di raccolta dei rifiuti. È richiesto il parere della locale capitaneria di porto per gli aspetti relativi alla sicurezza. Gli enti gestori sono tenuti all’individuazione di sistemi compatibili con le caratteristiche dei fondali. Sono in ogni caso fatte salve le misure già adottate dagli enti gestori (articolo 1, commi 1, 6 e 8).

I campi di ormeggio sono finalizzati al perseguimento di specifiche finalità tra le quali: l’erogazione di un numero limitato e annualmente programmato di permessi di stazionamento nell’area marina; la garanzia della trasparenza dei criteri di accesso attraverso idonee forme di pubblicità degli stessi e di prenotazione non onerosa, anche per via telematica (articolo 1, comma 2).

Gli enti gestori stabiliscono, d’intesa con i comuni, tariffe orarie e giornaliere di stazionamento nei campi di ormeggio, anche in relazione all’attivazione di servizi aggiuntivi nel settore della nautica da diporto. I relativi proventi sono destinati, oltre che al recupero delle spese di allestimento e di manutenzione, ad interventi che incrementino la protezione ambientale dell’area marina (articolo 1, commi 3 e 5).

I comuni possono istituire campi di ormeggio per la tutela e la salvaguardia di particolari tratti di costa, anche non ricompresi nelle aree marine di reperimento[3], sulla base di linee guida predisposte dal Ministero dell’ambiente. In tali aree non si applica il regime di esenzione concessoria di cui al precedente comma 1. I comuni interessati sono tenuti a predisporre mappe ecologiche e di vulnerabilità dei fondali, nonché, nelle zone ove insistono aree appartenenti alla rete europea «Natura 2000», a redigere lo studio di incidenza da sottoporre all’ente competente per la valutazione (articolo 1, comma 9).

Nelle aree marine di reperimento[4] i comuni possono istituire campi di ormeggio secondo i criteri e le finalità indicati dall’articolo 1, con facoltà di affidamento dell’allestimento e della manutenzione a terzi (articolo 2, comma 1). La locale Capitaneria di porto provvede agli aspetti relativi alla sicurezza della navigazione (articolo 2, comma 2).

Ai fini della sicurezza della navigazione, i campi di ormeggio devono essere segnalati sulla base delle prescrizioni dell’Istituto idrografico della Marina. La posizione e le caratteristiche dei campi di ormeggio devono essere tempestivamente comunicate dagli enti gestori all’Istituto idrografico della Marina e al competente ufficio tecnico dei fari della Marina militare (articolo 3).

All’attuazione delle norme in esame deve provvedersi senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (articolo 4)

 

Al riguardo si osserva che, in base al testo in esame, la realizzazione dei campi di ormeggio attrezzati è una previsione di carattere facoltativo, la cui applicazione dovrebbe quindi essere subordinata alla possibilità che i necessari interventi e gli adempimenti richiesti siano effettuati nel rispetto dell’obbligo di neutralità finanziaria disposto dall’articolo 4[[5]]. Tale rispetto appare coerente - nel caso dei possibili interventi di competenza dei comuni o delle province, che risultino gestori delle aree marine protette e che deliberino la realizzazione di nuovi campi di ormeggio - con i vincoli del patto di stabilità interno, in base ai quali nuove o maggiori spese potranno essere effettuate da tali enti solo ad invarianza di saldo finanziario. Per quanto riguarda, invece, gli enti non sottoposti ai limiti del patto (enti parco e altri soggetti pubblici che partecipano alla gestione delle aree marine protette), si osserva che – stante il presumibile disallineamento temporale fra l’effettuazione delle necessarie spese per interventi e l’applicazione delle tariffe per l’utilizzo delle opere - il rispetto dell’obbligo di neutralità finanziaria appare possibile qualora sussistano, per gli enti medesimi, disponibilità di bilancio non altrimenti utilizzate, ovvero qualora al finanziamento dei relativi interventi si possa provvedere attraverso mezzi messi a disposizione da soggetti terzi. In proposito appare opportuno acquisire l’avviso del Governo.

Con riferimento ad alcuni specifici effetti finanziari che potrebbero derivare dall’esercizio della predetta facoltà da parte dei comuni e degli altri enti interessati, si rileva che andrebbe meglio chiarita la portata applicativa della previsione di un regime di “esenzione concessoria” riferito all’istituzione dei campi di ormeggio. Non è chiaro, infatti: quali tributi o canoni rientrino nell’area dell’esenzione; quali sarebbero – in assenza di tale regime - i potenziali soggetti percettori del relativo gettito; quali siano i possibili effetti finanziari derivanti dalla mancata acquisizione di tali introiti. Non è chiaro, inoltre, se tale regime riguardi le sole aree marine protette (articolo 1) o sia da intendersi esteso anche alle aree marine di reperimento (articolo 2). Considerato, altresì, che in base alla norma “sono in ogni caso fatte salve le misure già adottate dagli enti gestori”([6]), andrebbe chiarito se le esenzioni in esame possano intendersi applicabili anche a strutture o a impianti già esistenti: nel qual caso, andrebbero precisati i conseguenti effetti di carattere finanziario.

Su tali aspetti andrebbe acquisito un chiarimento da parte del Governo.

In merito, infine, agli ulteriori adempimenti connessi all’esercizio della facoltà prevista dalla normativa in esame (predisposizione - da parte degli enti interessati - di mappe dei fondali e di studi di impatto degli interventi da realizzare[7]; esecuzione delle necessarie misure di sicurezza da parte delle capitanerie di porto[8]; compiti di segnalazione e di comunicazione relativi alle caratteristiche dei campi di ormeggio[9]), appare opportuno acquisire una conferma, da parte del Governo, circa l’effettiva possibilità – per le competenti amministrazioni - di ottemperare ai relativi obblighi nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.



[1] V. il sito internet del Ministero dell’ambiente (http://www.minambiente.it).

[2] Finalizzati alla salvaguardia dei fondali dai danni derivanti dall’ancoraggio delle imbarcazioni da diporto.

[3] Si definiscono “di reperimento” le aree marine individuate per legge ai fini della loro successiva qualificazione (in esito alle prescritte procedure) come aree marine protette.

[4] V. nota precedente.

[5] Si ricorda che tale obbligo è stato introdotto dal Senato in conformità al parere formulato dalla Commissione bilancio ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione. Si ricorda inoltre che l’articolo 17, comma 7, della L. 196/2009 (Legge di contabilità e finanza pubblica) ha stabilito, tra l’altro, che per le disposizioni corredate di clausole di neutralità finanziaria la relazione tecnica riporti i dati e gli elementi idonei a suffragare l’ipotesi di invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica, anche attraverso l’indicazione dell’entità delle risorse già esistenti e delle somme già stanziate in bilancio, utilizzabili per le finalità indicate dalle disposizioni medesime.

[6] Articolo 1, comma 1.

[7] Articolo 1, comma 9.

[8] Articolo 2, comma 2.

[9] Articolo 3.