Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Bilancio dello Stato
Altri Autori: Servizio Commissioni
Titolo: C. 2624: Disposziioni concernenti la commercializzazione di prodotti tessili
Riferimenti:
AC N. 2624/XVI     
Serie: Scheda di analisi    Numero: 63
Data: 25/11/2009
Descrittori:
ABBIGLIAMENTO E CONFEZIONI   COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI
PELLAMI E PELLICCE     
Organi della Camera: X-Attività produttive, commercio e turismo

 


Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

 

 

 

 

 

 

 

 

Analisi degli effetti finanziari

 

 

 

A.C. 2624 e abb.

 

Disposizioni concernenti la commercializzazione

di prodotti tessili

 

(Nuovo testo)

 

 

 

 

 

N. 63 – 25 novembre 2008

 

 


 

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L’analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

Tel. 2174 – 9455

 

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

Tel 3545 – 3685

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Estremi del provvedimento

 

 

A.C.

 

2624 e abb.

 

Titolo breve:

 

Disposizioni concernenti la commercializzazione  di prodotti tessili

 

Iniziativa:

 

 

 

 

Commissione di merito:

 

 

Relatori per le

Commissioni di merito:

 

Raisi

 

Gruppo:

 

 

                                            

 

 

Relazione tecnica:

 

 

 

Parere richiesto

 

 

Destinatario:

 

Oggetto:

 

 

 


INDICE

 

ARTICOLO 1. 3

Etichettatura dei prodotti “Made In Italy”. 3

ARTICOLO 2. 3

Norme di attuazione. 3

ARTICOLO 3. 4

Sanzioni4



PREMESSA

 

Il provvedimento reca disposizioni per la tutela e la commercializzazione di prodotti italiani nei settori tessile, calzaturiero e della pelletteria.

La presente nota ha per oggetto il testo base[1] adottato dalla Commissione di merito in data 10 novembre 2009, come integrato dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito in data 24 novembre 2009.

Il provvedimento non risulta corredato di relazione tecnica.

Si esaminano di seguito le norme che presentano profili di carattere finanziario.

 

ANALISI DEGLI EFFETTI FINANZIARI

 

ARTICOLO 1

Etichettatura dei prodotti “Made In Italy”

Le norme, al fine di fornire ai consumatori un'adeguata informazione sui prodotti realizzati nel territorio italiano, istituiscono un sistema di etichettatura obbligatoria dei prodotti finiti e intermedi nei settori tessile, calzaturiero e della pelletteria (comma 1).

In particolare, le disposizioni definiscono l’ambito di applicazione del provvedimento, le informazioni da inserire nell’etichettatura, i requisiti per l’utilizzo della denominazione “Made In Italy”  e le fasi di lavorazione inerenti ai diversi settori (commi 2-7).

Le norme prescrivono altresì che, per i prodotti privi dei requisiti per l'impiego della denominazione “Made In Italy”, resti salvo l'obbligo di etichettatura con l'indicazione dello Stato di provenienza, nel rispetto della normativa comunitaria (comma 8).

 

Nulla da osservare al riguardo.

 

ARTICOLO 2

Norme di attuazione

Le norme dispongono che con decreto ministeriale siano stabilite le caratteristiche del sistema di etichettatura e di impiego della denominazione “Made in Italy” nonché le modalità per l'esecuzione dei relativi controlli, anche attraverso il sistema delle Camere di commercio (comma 1).

Si prevede, altresì, che il Ministro del lavoro adotti un regolamento, aggiornato ogni due anni sulla base delle indicazioni fornite dall'Istituto superiore di sanità, recante disposizioni volte a garantire elevati livelli di qualità dei prodotti e dei tessuti in commercio. In particolare, tale regolamento è volto:

·        a disciplinare l'adozione di un capillare sistema di controllo sulla qualità dei prodotti in commercio, al fine di individuare la presenza di sostanze vietate e ritenute dannose per la salute;

·        al riconoscimento, attraverso l’introduzione di disposizioni specifiche, delle peculiari esigenze di tutela della qualità e dell'affidabilità dei prodotti per i consumatori;

·        all'individuazione dei soggetti preposti all'esecuzione dei controlli e delle relative modalità di esecuzione (commi 2 e 3).

 

Al riguardo, si osserva che le norme sembrerebbero introdurre un nuovo sistema di controlli – definito “capillare” – in ordine all’accertamento della qualità e dell’affidabilità dei prodotti. Andrebbe pertanto chiarito a quali soggetti - oltre al sistema delle Camere di commercio - competano tali controlli, nonché le modalità e i mezzi per l’espletamento degli stessi; tali informazioni appaiono necessarie al fine di verificare eventuali oneri a carico della finanza pubblica.

Con riferimento al riconoscimento delle peculiari esigenze di tutela della qualità dei prodotti, al fine di escludere l’insorgenza di eventuali oneri finanziari appare opportuno acquisire una precisazione circa la portata attuativa delle “disposizioni specifiche” che si prevede di introdurre per rispondere alle predette esigenze di tutela.

 

ARTICOLO 3

Sanzioni

Le norme introducono un regime sanzionatorio volto a punire le violazioni al provvedimento in esame.

Le sanzioni prevedono, salva l’ipotesi di reato, che il responsabile delle violazioni sia punito con la sanzione pecuniaria pari al doppio del valore normale di cessione della merce al pubblico, come determinato dalla normativa in materia di IVA[2], comunque non inferiore a 5.000 euro, applicandosi altresì il sequestro e la confisca delle merci.

Se la violazione è compiuta da imprese, la sanzione pecuniaria è pari al doppio del valore normale della cessione della merce al pubblico e comunque non inferiore ad euro 10.000. In caso di reiterazione è disposta la sospensione dell'attività per un periodo da un mese a un anno.

Al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che ometta di eseguire i controlli, si applicano la pena della reclusione prevista dall'articolo 328, primo comma, del Codice penale (Rifiuto di atti di ufficio) e la multa fino a 30.000 euro.

Se le violazioni sono commesse reiteratamente, ovvero attraverso attività organizzate, si applica la pena prevista dall'articolo 416 del Codice penale (Associazione per delinquere).

 

Nulla da osservare nel presupposto, su cui è opportuno acquisire conferma da parte del Governo, che gli adempimenti in materia di confisca e di sequestro delle merci poste in commercio in violazione delle disposizioni recate dal provvedimento, con particolare riferimento a quelli concernenti gli obblighi di custodia, possano essere effettuati dalle amministrazioni interessate nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza quindi nuovi oneri a carico della finanza pubblica.

 

 



[1] Testo base risultante dall’unificazione degli atti Camera C. 2624 Reguzzoni, C. 219 Mazzocchi, C. 340 Bellotti, C. 426 Contento, C. 477 Anna Teresa Formisano, C. 896 Lulli, C. 1593 Cota e C. 2760 Cosenza.

[2] In base all’articolo 14 del DPR 633/1972.