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Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Bilancio dello Stato
Altri Autori: Servizio Commissioni
Titolo: (AC 2618) Sostegno alla maternità e introduzione del congedo di paternità obbligatorio
Riferimenti:
AC N. 2618/XVI     
Serie: Scheda di analisi    Numero: 223
Data: 28/03/2012
Descrittori:
GRAVIDANZA E PUERPERIO   INDENNITA' DI MATERNITA'
LAVORATORI MADRI E PADRI     
Organi della Camera: XI-Lavoro pubblico e privato

 


Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

 

 

 

 

 

 

 

 

Analisi degli effetti finanziari

 

 

 

A.C. 2618 e abb.

 

Sostegno alla maternità e introduzione

del congedo di paternità obbligatorio

 

(Testo unificato)

 

 

 

 

 

N. 223 –  28 marzo 2012

 

 


 

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L’analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

( 066760-2174 / 066760-9455 – * bs_segreteria@camera.it

 

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

( 066760-3545 / 066760-3685 – * com_bilancio@camera.it

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Estremi del provvedimento

 

 

A.C.

 

2618

Titolo breve:

 

Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, concernenti il sostegno alla maternità e l’introduzione del congedo di paternità obbligatorio.

 

Iniziativa:

 

 

 

 

Commissione di merito:

 

 

Relatore per la

Commissione di merito:

 

On. Silvano Moffa

Gruppo:

Popolo e territorio

 

Relazione tecnica:

 

 

 

Parere richiesto

 

Destinatario:

 

 

Oggetto:

 

nuovo testo unificato

 

 

 

 

 

 

 


INDICE

 

 

ARTICOLO 1. 3

Disposizioni in materia di concorsi pubblici e formazione per lavoratrici in maternità.. 3

ARTICOLO 2, comma 1. 4

Sostituzione dei lavoratori in congedo.. 4

ARTICOLO 2, comma 2. 4

Estensione al padre lavoratore del diritto di astenersi dal lavoro.. 4

ARTICOLO 2, commi 3-6. 5

Delega al Governo per l’istituzione del congedo di paternità obbligatorio.. 5

ARTICOLO 3. 7

Disposizioni in materia di congedo parentale. 7

ARTICOLO 4. 8

Disposizioni in materia di divieto di licenziamento.. 8



PREMESSA

 

Il testo unificato in esame reca norme in materia di sostegno alla  maternità e la delega al Governo per l’introduzione del congedo di paternità obbligatorio.

Il testo, di iniziativa parlamentare, non è corredato di relazione tecnica.

Il presente dossier dà conto delle disposizioni che presentano profili di carattere finanziario.

 

ANALISI DEGLI EFFETTI FINANZIARI

ARTICOLO 1

Disposizioni in materia di concorsi pubblici e formazione per lavoratrici in maternità

La norma dispone:

a)      la possibilità per le lavoratrici in congedo di maternità di partecipare a concorsi pubblici, a procedure selettive interne, a corsi di formazione professionale, nonché a corsi di riqualificazione per la progressione in carriera, previa idonea certificazione medica (comma 1, cpv. art. 17-bis, co. 1 e co. 3);

b)     il mantenimento del diritto, per la lavoratrice in congedo obbligatorio anticipato[1], di partecipare a concorsi, corsi e procedure selettive. Le amministrazioni pubbliche, ove non sia rinviabile l’inizio dei concorsi, provvedono ad ammettere le lavoratrici impossibilitate a partecipare a causa della gravidanza ad una seconda sessione, previo accantonamento del numero di posti necessario (comma 1, cpv. art. 17-bis, co. 2).

 

Al riguardo si osserva che l’obbligo per le pubbliche amministrazioni di prevedere un’ulteriore sessione dei concorsi appare suscettibile di determinare oneri a carico dell’amministrazione medesima, con particolare riferimento ai compensi e ai rimborsi da corrispondere ai membri delle commissioni esaminatrici. Sul punto appare opportuno acquisire l’avviso del Governo.

 

ARTICOLO 2, comma 1

Sostituzione dei lavoratori in congedo

Normativa vigente: l’articolo 4 del decreto legislativo n. 151/2001 prevede che, in sostituzione delle lavoratrici e dei lavoratori assenti dal lavoro per congedo, il datore di lavoro possa assumere personale con contratto a tempo determinato o utilizzare personale con contratto temporaneo (comma 1). Tali assunzioni temporanee possono avvenire anche con anticipo fino ad un mese rispetto al periodo di inizio del congedo, salvo periodi superiori previsti dalla contrattazione collettiva (comma 2).

La norma, integrando l’articolo 4, comma 2, del decreto legislativo n. 151/2001, prevede che le assunzioni di personale con contratto a tempo determinato o con contratto temporaneo – finalizzate a sostituire i lavoratori assenti per congedo - possano avvenire, oltre che con un anticipo di un mese rispetto al periodo di inizio del congedo (come già previsto a legislazione vigente), anche per il mese successivo alla data di rientro dei lavoratori sostituiti.

 

Al riguardo, tenuto conto che la norma estende i periodi nei quali è possibile affiancare i lavoratori temporanei e i titolari rientranti dal congedo,  appare opportuno acquisire l’avviso del Governo in merito ai possibili effetti finanziari per le pubbliche amministrazioni responsabili dei predetti contratti.

 

ARTICOLO 2, comma 2

Estensione al padre lavoratore del diritto di astenersi dal lavoro

Normativa vigente: l’articolo 28 del decreto legislativo n. 151/2001 prevede che il padre lavoratore ha diritto di astenersi dal lavoro per tutta la durata del congedo di maternità o per la parte residua che sarebbe spettata alla lavoratrice, in caso di morte o di grave infermità della madre ovvero di abbandono, nonché in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre.

La norma, integrando l’articolo 28 del decreto legislativo n. 151/2001, dispone l’estensione del diritto del padre lavoratore ad astenersi dal lavoro anche nel caso in cui la madre sia lavoratrice autonoma, imprenditrice agricola o libera professionista ed abbia diritto all’indennità prevista dalla legislazione vigente[2] (a fronte del pagamento del relativo contributo)[3].

 

Al riguardo, appare opportuno acquisire l’avviso del Governo in merito alla possibilità che la disposizione comporti una maggiore spesa, non considerata dalla normativa vigente e, di conseguenza, non scontata nei saldi di finanza pubblica.

 

ARTICOLO 2, commi 3-6

Delega al Governo per l’istituzione del congedo di paternità obbligatorio

Le norme delegano il Governo ad emanare un decreto legislativo finalizzato ad introdurre nell’ordinamento il congedo di paternità obbligatorio. Il testo indica i seguenti principi e criteri direttivi:

­       obbligo di astensione per un periodo non inferiore a tre giorni, entro i primi cinque mesi dalla nascita del figlio, anche tenendo presente, ai fini dell’individuazione del periodo, il periodo del congedo obbligatorio previsto a normativa vigente per la madre [comma 4, lett. a) e b)].

Su quest’ultimo aspetto il testo fa riferimento all’articolo 16 del decreto legislativo n. 151/2001, in base al quale è vietato adibire le donne al lavoro:

a)       durante i due mesi precedenti la data presunta del parto;

b)      ove il parto avvenga oltre tale data, per il periodo intercorrente tra la data presunta e la data effettiva del parto;

c)       durante i tre mesi dopo il parto;

d)      durante gli ulteriori giorni non goduti prima del parto qualora il parto avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta (tali giorni sono aggiunti al periodo di congedo di maternità dopo il parto);

­       previsione di una comunicazione scritta al datore di lavoro quindici giorni prima dell’inizio del periodo di astensione [comma 4, lett. c)];

­       imputazione, a carico del sistema previdenziale di appartenenza, dell’onere per la corresponsione dell’indennità prevista per il congedo obbligatorio [comma 4, lett. d)];

­       applicazione delle disposizioni in materia di sostituzione della lavoratrice in congedo obbligatorio[4] [comma 4, lett. e)].

Le norme prevedono, inoltre, che, qualora dal decreto legislativo derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, che non trovino compensazione nell’ambito del medesimo decreto legislativo, il Governo sia autorizzato ad utilizzare parzialmente le risorse di cui all’articolo 21 della legge 53/2000 (comma 5).

La legge 53/2000 reca disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, nonché per il diritto alla cura e alla formazione. L’articolo 21 autorizza la spesa annua di 298 miliardi di lire (pari a circa 154 milioni di euro annui) per la copertura degli oneri derivanti, fra l’altro, dalle norme in materia di congedi parentali, di congedi per la formazione, di sostituzione dei lavoratori in astensione, di permessi per l'assistenza a portatori di handicap.

 

Al riguardo si osserva che le norme appaiono suscettibili di determinare maggiori oneri a carico della finanza pubblica, con riferimento all’indennità da corrispondere al lavoratore in congedo di paternità, a carico dell’ente previdenziale di appartenenza, e alla correlata contribuzione figurativa (a carico del medesimo ente). Appare pertanto necessario acquisire dal Governo una quantificazione degli effetti derivanti dalla norme, nonché i parametri e le ipotesi utilizzati per le stime di spesa.

Si rileva inoltre che, tra i principi e i criteri ai quali il Governo dovrà attenersi nell’esercizio della delega, non si rinvengono interventi di carattere compensativo volti ad assicurare, ai sensi del comma 5, risparmi da utilizzare per fare fronte ai predetti effetti di spesa.

Come in precedenza indicato, le misure compensative dovrebbero essere individuate, in base al testo, nell’ambito del decreto legislativo oggetto della presente disciplina.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, si rileva che il comma 5 dispone che qualora dal decreto legislativo di cui al comma 3 derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, che non trovino compensazione nell’ambito del medesimo decreto, il Governo è autorizzato a utilizzare parzialmente le risorse di cui all’articolo 21 della legge n. 53 del 2000.

 

Al riguardo, si osserva che la disposizione, da un lato, prevede che la delega sia esercitata senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e, dall’altro, individua una copertura finanziaria suppletiva, attraverso l’utilizzo delle risorse di cui all’articolo 21 della n. 53 del 2000.

Al riguardo, appare opportuno verificare se la delega prevista dal comma 3, in materia di congedo di paternità obbligatorio, si riferisca a una materia di tale complessità da impedire che si proceda già in sede di conferimento della delega alla quantificazione degli effetti finanziari derivanti dalla stessa e alla loro eventuale copertura finanziaria.

Ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009, infatti, la quantificazione degli oneri derivanti da una delega legislativa deve essere effettuata in sede di conferimento della delega, salvo che ciò non sia possibile in ragione della complessità della materia trattata. In tale ultimo caso, la quantificazione degli oneri è effettuata al momento dell’adozione dei singoli decreti, che sono emanati solo successivamente all’entrata in vigore di provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.

Potrebbe, quindi, valutarsi l’opportunità di riformulare il comma in esame prevedendo l’esplicito richiamo all’articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e specificando che il decreto legislativo dal quale derivano nuovi o maggiori oneri sarà emanato solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.

Con riferimento alla possibilità indicata dalla norma di utilizzare le risorse di cui all’articolo 21 della legge n. 53 del 2000, si ricorda che le stesse sono iscritte in alcuni capitoli riferiti  a spese di natura non rimodulabile dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali[5]. In particolare, trattandosi, sia di oneri inderogabili che di spese obbligatorie, la loro riduzione sembrerebbe possibile solo in presenza di una modifica della normativa sostanziale sulla base della quale le spese in questione sono state iscritte in bilancio.

 

ARTICOLO 3

Disposizioni in materia di congedo parentale

Normativa vigente: l’articolo 32 del decreto legislativo n. 151/2001 prevede il diritto, per i genitori lavoratori, di astenersi dal lavoro nei primi otto anni di vita del bambino per un periodo massimo di dieci mesi[6]. In particolare, la madre lavoratrice, dopo il periodo di congedo per maternità, può astenersi per un periodo intero o frazionato fino a sei mesi; il padre lavoratore, a partire dalla nascita del figlio, può astenersi per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi, elevabile a sette; qualora vi sia un solo genitore, è prevista la possibilità di astenersi per un periodo continuativo o frazionato non superiore a dieci mesi (commi 1 e 3). La norma prevede inoltre che il limite complessivo dei congedi parentali dei genitori sia elevato a undici mesi nel caso in cui il padre lavoratore eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a tre mesi (comma 2). Il congedo parentale spetta al genitore richiedente anche qualora l'altro genitore non ne abbia diritto (comma 4).

La norma, integrando l’articolo 32 del decreto legislativo n. 151/2001 in materia di congedo parentale, dispone:

-          la possibilità per il genitore di usufruire del congedo parentale su base oraria, nel limite massimo della metà dell’orario giornaliero e previo accordo con il datore di lavoro [comma 1, lettera a)];

-          la possibilità di usufruire, nei primi tre anni di vita del figlio e previo accordo con il datore di lavoro, di congedi parentali orizzontali[7] fino ad un massimo di otto ore a settimana per ciascun genitore, fermi restando i limiti temporali previsti dalla normativa vigente [comma 1, lettera b)].

 

Al riguardo, pur considerando che rimangono fermi i limiti temporali attualmente previsti per la durata del congedo parentale, appare necessario acquisire una valutazione del Governo sul possibile impatto organizzativo della norma e sugli eventuali effetti finanziari a carico delle pubbliche amministrazioni.

 

ARTICOLO 4

Disposizioni in materia di divieto di licenziamento

La norma introduce alcune precisazioni nella disciplina (articolo 54 del D. Lgs. 151/2001) in materia di divieto di licenziamento e di sospensione dal lavoro nei casi di adozione e di affidamento [comma 1, lettera c)]. In particolare, il testo specifica che le adozioni oggetto della disciplina sul divieto di licenziamento e di sospensione sono quelle nazionali e internazionali (mentre la disposizione in vigore fa riferimento alla nozione generale di “adozione”). La norma, inoltre, precisa che i medesimi divieti si applicano - fino ad un anno dall'ingresso del minore nel nucleo familiare (come già previsto a legislazione vigente[8]) - “in entrambi i casi”. Con tale espressione il testo sembrerebbe fare riferimento -  tenuto conto del tenore letterale della novella - alle adozioni e agli affidamenti.

Anche le ulteriori disposizioni recate dalle lettere a) e b) della norma in esame sono volte a meglio precisare le fattispecie indicate dal medesimo articolo 54, in materia di divieto di sospensione dal lavoro e in materia di divieto di licenziamento nei casi di congedo per paternità.

 

Al riguardo si osserva che le modifiche introdotte con la norma in esame attengono all’ambito applicativo della disciplina in materia di divieti di licenziamento e di sospensione nei casi di adozioni e di affidamenti, dalla quale non sembrano derivare effetti finanziari. Sul punto appare comunque opportuno acquisire l’avviso del Governo.

 

 



[1] L’articolo 17 del decreto legislativo n. 151/2011 dispone, al comma 1,  l’anticipo a tre mesi dalla data presunta del parto dell’astensione obbligatoria quando le lavoratrici siano occupate in lavori da ritenersi gravosi o pregiudizievoli in relazione all'avanzato stato di gravidanza. Il comma 2 prevede l'interdizione dal lavoro delle lavoratrici in stato di gravidanza fino al periodo di astensione obbligatoria, con provvedimento dei servizi ispettivi del Ministero del lavoro, per gravi motivi di salute o dipendenti dalla pericolosità del lavoro svolto.

[2] Articolo 66 del D. Lgs. 151/2001, per le imprenditrici agricole e le lavoratrici autonome, e articolo 70 del D. Lgs. 151/2001, per le libere professioniste.

[3] Si segnala che il comma 1 dell’articolo in esame prevede la possibilità di assumere personale temporaneo in sostituzione della lavoratrice in congedo obbligatorio, già prevista nel mese precedente l’inizio del congedo, anche nel mese successivo, al fine di consentire il miglior reinserimento nell’attività lavorativa.

[4] Tali disposizioni sono recate – come specificato dal testo in esame - dall’articolo 4 del decreto legislativo n. 151/2001 

[5] Si tratta rispettivamente dei capitoli 3530 - somma da erogare per la copertura degli oneri relativi alla famiglia, 3532 - somma da erogare per la copertura degli oneri derivanti dalla contribuzione figurativa a favore dei genitori e familiari di persone handicappate (spese obbligatorie) e 4363 (sgravi contributivi)

[6] Periodo massimo complessivo per i due genitori.

[7] Ossia su base oraria.

[8] Articolo 54, comma 9, del D. Lgs. 151/2001.