Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione
(Versione per stampa)
| |||
---|---|---|---|
Autore: | Servizio Bilancio dello Stato | ||
Altri Autori: | Servizio Commissioni | ||
Titolo: | (AC 2519-B) Disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali | ||
Riferimenti: |
| ||
Serie: | Scheda di analisi Numero: 262 | ||
Data: | 22/11/2012 | ||
Descrittori: |
| ||
Organi della Camera: | II-Giustizia |
|
Camera dei deputati
XVI LEGISLATURA
Analisi degli effetti finanziari |
|
|
A.C. 2519-B
|
Disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali
(Approvato dalla Camera e modificato dal Senato AS 2805) |
|
N. 262 – 22 novembre 2012 |
La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato. La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione). L’analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.
|
Tel. 2174 – 9455
SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione
Tel 3545 – 3685
A.C.
|
2519 e abb.-B |
Titolo breve:
|
Disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali
|
Iniziativa:
|
|
|
|
Commissione di merito:
|
|
Relatore per la Commissione di merito:
|
Mussolini |
Gruppo: |
|
Relazione tecnica: |
|
|
|
|
Destinatario:
|
||
Oggetto:
|
|
INDICE
Disposizioni in materia di potestà, affidamento e diritti dei figli agli alimenti e al mantenimento
PREMESSA
La proposta di legge in esame reca disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali.
Il provvedimento, già approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati, è stato approvato con modificazioni dal Senato.
Il testo non è corredato di relazione tecnica.
Si rammenta che il testo approvato in prima lettura derivava dall'unificazione di alcune iniziative legislative, tra le quali un disegno di legge governativo, tutte prive di relazione tecnica.
Si esaminano, di seguito, le sole modifiche, rispetto al testo già approvato dalla Camera, che presentano profili di carattere finanziario.
ANALISI DEGLI EFFETTI FINANZIARI
ARTICOLO 3
Disposizioni in materia di potestà, affidamento e diritti dei figli agli alimenti e al mantenimento
La norma, integralmente riformulata dal Senato, novella l’art. 38 delle Disposizioni di attuazione del codice civile, ridefinendo la competenza del tribunale dei minorenni e del tribunale ordinario in materia di potestà genitoriale ed affidamento (comma 1). Vengono, inoltre, dettate disposizioni in tema di adempimenti in materia di alimenti e mantenimento dei figli (comma 2).
In particolare, il comma 1 sottrae al tribunale per i minorenni la competenza sulle controversie relative all’esercizio della potestà genitoriale e all’affidamento anche dei figli naturali, attribuendola al tribunale ordinario. Viene riconosciuta, altresì, al tribunale ordinario anziché al tribunale dei minorenni la competenza nelle seguenti materie: amministrazione del fondo patrimoniale (art. 171); costituzione dell'usufrutto sui beni di un coniuge in relazione alle necessità della prole (art. 191, secondo comma); riconoscimento dei figli naturali (art. 250); affidamento del figlio naturale e suo inserimento nella famiglia legittima (art. 252); assunzione del cognome del minore (art. 262); autorizzazione all’impugnazione del riconoscimento del figlio naturale (art. 264); decisioni nell’interesse del figlio in caso di contrasto tra i genitori (art. 316), esercizio della potestà dei genitori (art. 317-bis); dichiarazione giudiziale di paternità o maternità (art. 269, primo comma). In merito all'adozione di provvedimenti in presenza di una condotta del genitore pregiudizievole per i figli (art. 333), la norma conferma la competenza del tribunale per i minorenni, salvo che sia in corso un procedimento di separazione o divorzio o in materia di esercizio della potestà genitoriale, nel qual caso la competenza è attribuita al giudice ordinario.
Al riguardo non si hanno osservazioni da formulare, stante il carattere ordinamentale delle disposizioni, nel presupposto che la ridefinizione delle competenze giurisdizionali sulla materia in esame sia attuabile nell’ambito delle risorse umane e strumentali disponibili presso gli organi interessati.