Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Bilancio dello Stato
Altri Autori: Servizio Commissioni
Titolo: (AC 2519 e abb.) Riconoscimento figli naturali
Riferimenti:
AC N. 2519/XVI     
Serie: Scheda di analisi    Numero: 174
Data: 23/06/2011
Descrittori:
RICONOSCIMENTO DI FIGLI NATURALI     
Organi della Camera: II-Giustizia
V-Bilancio, Tesoro e programmazione

 


Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

 

 

 

 

 

 

 

Analisi degli effetti finanziari

 

 

 

A.C. 2519 e abb.

 

 

Disposizioni in materia di riconoscimento

dei figli naturali

 

(Testo unificato)

 

 

 

 

 

 

N. 174 – 23 giugno 2011

 

 


 

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L’analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

Tel. 2174 – 9455

 

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

Tel 3545 – 3685

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Estremi del provvedimento

 

A.C.

 

2519

Titolo breve:

 

Disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali

 

Iniziativa:

 

 

 

Commissione di merito:

 

 

Relatore per la

Commissione di merito:

 

 

Mussolini

Gruppo:

 

Relazione tecnica:

 

 

 

 

 

 

 

Parere richiesto

 

Destinatario:

 

Oggetto:

 

 

 


INDICE

 

ARTICOLI 1-4. 3

Norme in materia di filiazione. 3



PREMESSA

 

Il provvedimento reca norme in materia di riconoscimento dei figli naturali.

Il testo in esame - che deriva dall’unificazione di un disegno di legge d’iniziativa governativa[1] e di alcune proposte di legge in materia - è stato modificato nel corso dell’esame in sede referente.

Il provvedimento non è corredato di relazione tecnica. L’articolo 4 reca una clausola di invarianza finanziaria.

 

ANALISI DEGLI EFFETTI FINANZIARI

 

ARTICOLI 1-4

Norme in materia di filiazione

Normativa vigente: l’art. 315 del codice civile, nel testo vigente, prevede che il figlio deve rispettare i genitori e deve contribuire, in relazione alle proprie sostanze e al proprio reddito, al mantenimento della famiglia finché convive con essa. La vigente disciplina codicistica distingue lo status di “figlio legittimo” da quello di “figlio naturale”.

Le norme apportano modifiche alla disciplina del codice civile in materia di diritti e doveri dei figli e di stato giuridico della filiazione.

A tale riguardo le norme – riformulando l’art. 315 del c.c. - dispongono che tutti i figli hanno lo stesso stato giuridico. Viene, inoltre, introdotto l’art. 315-bis del c.c., con l’indicazione dei diritti del figlio al mantenimento, all’istruzione, all’educazione e all’assistenza morale da parte dei genitori[2]. Il figlio ha, altresì, diritto di crescere in famiglia, di mantenere rapporti significativi con i parenti e, se capace di discernimento, di essere ascoltato in tutte le questioni e le procedure che lo riguardano. Il figlio deve rispettare i genitori e deve contribuire, in relazione alle proprie capacità, alle proprie sostanze e al proprio reddito, al mantenimento della famiglia finché convive con essa Viene, inoltre, previsto che tutti i figli hanno lo stesso stato giuridico e che le disposizioni in materia di filiazione si applicano a tutti i figli senza distinzioni, salvo che si tratti di disposizioni specificamente riferite a figli nati nel matrimonio o a figli nati fuori del matrimonio (articolo 1).

Le norme, inoltre - al fine di eliminare ogni residua differenziazione tra i figli, anche adottivi, nel rispetto dei principi enunciati[3] ai suddetti artt. 315 e 315-bis del c.c. – delegano il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi[4] di modifica delle vigenti disposizioni in materia di filiazione e di dichiarazione di stato di adottabilità (articolo 2, comma 1).

Ai fini dell’esercizio della delega, l’articolo 2, comma 1 individua, tra gli altri principi e criteri direttivi, la previsione della segnalazione ai comuni, da parte dei tribunali per i minorenni, delle situazioni di indigenza dei nuclei familiari che richiedono - ai sensi della legge n. 184/1983[5] - interventi di sostegno per consentire al minore di essere educato nell’ambito della propria famiglia (lett. p).

L’art. 1 della legge n. 184/1983, a tale riguardo, prevede che il minore ha diritto di crescere ed essere educato nell'ambito della propria famiglia (comma 1). Le condizioni di indigenza dei genitori o del genitore esercente la potestà genitoriale non possono essere di ostacolo all'esercizio del diritto del minore alla propria famiglia. A tal fine a favore della famiglia sono disposti interventi di sostegno e di aiuto (comma 2). Lo Stato, le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle proprie competenze, sostengono, con idonei interventi, nel rispetto della loro autonomia e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, i nuclei familiari a rischio, al fine di prevenire l'abbandono e di consentire al minore di essere educato nell'ambito della propria famiglia.

Le norme dispongono, infine, che dall’attuazione delle disposizioni del provvedimento in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (articolo 4).

 

La relazione illustrativa riferita al disegno di legge n. 3915 afferma, tra l’altro, che la relazione tecnica non è stata predisposta in quanto, come previsto all’articolo 4, il disegno di legge in esame non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

 

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare in merito ai profili finanziari, considerato il carattere prevalentemente ordinamentale delle nome e la previsione di una clausola di neutralità finanziaria. Tenuto conto di tale clausola – peraltro di portata generale e non espressamente compresa tra i criteri della delega di cui all’articolo 2 - il richiamo alla legge n. 184/1983, previsto dal medesimo articolo, al comma 1, dovrebbe essere inteso nel senso che la segnalazione delle situazioni di indigenza, ai sensi della legge n. 184/1983, non configuri un ampliamento delle forme di intervento da parte di soggetti pubblici, attualmente previste in base alla vigente normativa. In proposito appare opportuna una conferma da parte del Governo.

Si rileva che la relazione illustrativa - riferita al disegno di legge n. 3915 - motiva la mancata redazione della relazione tecnica, proprio in virtù dell’apposizione - all’articolo 4 - di una clausola d’invarianza finanziaria. Si rileva, inoltre, che siffatta clausola viene dalla medesima relazione illustrativa riferita al bilancio dello Stato anziché, come disposto nella norma, alla finanza pubblica.



[1] AC n. 3915.

[2] Nel rispetto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni.

[3] Nonché nel rispetto dell’art. 30 della Costituzione.

[4] Ai commi 3 e 4 dell’articolo 2 viene, inoltre, precisato che sugli schemi di decreti legislativi approvati dal Consiglio dei ministri esprimono il loro parere le Commissioni parlamentari competenti entro due mesi dalla loro trasmissione alle Camere. Entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascun decreto legislativo, il Governo può adottare decreti integrativi o correttivi, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui ai commi 1 e 2.

[5] Diritto del minore ad una famiglia.