Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Bilancio dello Stato
Altri Autori: Servizio Commissioni
Titolo: AC 2364 - Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonchè di composizione delle crisi da sovraindebitamento
Riferimenti:
AC N. 2364/XVI     
Serie: Scheda di analisi    Numero: 61
Data: 12/11/2009
Descrittori:
CONCORDATO PREVENTIVO   DEBITI
ESTORSIONE   USURA
Organi della Camera: II-Giustizia
V-Bilancio, Tesoro e programmazione

 


Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

 

 

 

 

 

 

 

 

Analisi degli effetti finanziari

 

 

 

A.C. 2364

 

Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento

 

(Approvato dal Senato – A.S. 307)

 

(Nuovo testo)

 

 

 

 

 

N. 61 – 12 novembre 2009

 

 


 

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L’analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

Tel. 2174 – 9455

 

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

Tel 3545 – 3685

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Estremi del provvedimento

 

A.C.

 

2364

Titolo breve:

 

Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento.

 

Iniziativa:

 

 

 

 

Commissione di merito:

 

 

Relatori per le

Commissioni di merito:

 

Bongiorno

 

Gruppo:

 

                                            

 

Relazione tecnica:

 

 

 

 

 

 

 

 

Parere richiesto

 

Destinatario:

 

Oggetto:

 

 

 


INDICE

 

ARTICOLO 1, comma 1. 2

Norme in materia di erogazione dei mutui a favore delle vittime dell’usura.. 2

ARTICOLO 1, comma 2. 4

Commissione per la gestione del fondo per la prevenzione dell’usura.. 4

ARTICOLO 2, comma 1, lettere a-bis), a-ter) e b-bis)6

Benefici a favore delle vittime di richieste estorsive. 6

ARTICOLO 2, comma 1, lettera d)8

Sospensione di termini a favore di vittime di eventi estorsivi8

ARTICOLO 3. 9

Consorzi di garanzia collettiva dei fidi9

ARTICOLO 12. 10

Risoluzione del contratto per reati dell’appaltatore. 10

ARTICOLI 13, 14 e 15. 10

Composizione delle crisi da sovraindebitamento.. 10

ARTICOLI 18, 19, 20, 21. 12

Omologazione, esecuzione, annullamento e risoluzione dell’accordo.. 12

ARTICOLI 22, 23, 24, 26 e 27. 16

Organismi di composizione della crisi16

ARTICOLO 25. 17

Accesso alle banche dati pubbliche. 17

ARTICOLO 25-bis.. 18

Disposizioni in materia di deducibilità di perdite sui crediti18


PREMESSA

La proposta di legge reca norme in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovra indebitamento.

Il testo, già approvato dal Senato[1], è stato modificato nel corso dell’esame presso la Commissione giustizia della Camera[2].

Il provvedimento non è corredato di relazione tecnica. Nel corso dell’esame presso il Senato, il Ministero dell’economia e delle finanze ha presentato una documentazione tecnica della quale si dà conto nel presente dossier.

Si esaminano di seguito le norme che presentano profili di carattere finanziario.

 

 

ANALISI DEGLI EFFETTI FINANZIARI

 

ARTICOLO 1, comma 1

Norme in materia di erogazione dei mutui a favore delle vittime dell’usura

Normativa vigente: l’articolo 14 della legge n. 108/1996 istituisce presso l’ufficio del Commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative anti-racket il «Fondo di solidarietà per le vittime dell'usura». Il Fondo provvede alla erogazione di mutui senza interesse di durata non superiore al decennio a favore di soggetti che esercitano attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, ovvero una libera arte o professione, i quali dichiarino di essere vittime del delitto di usura e risultino parti offese nel relativo procedimento penale. Il Fondo è surrogato, quanto all'importo dell'interesse e limitatamente a questo, nei diritti della persona offesa verso l'autore del reato. La concessione del mutuo è esente da oneri fiscali. Le erogazioni sono concesse nei limiti delle disponibilità del Fondo.

Il Fondo è alimentato:

·          da uno stanziamento a carico del bilancio dello Stato pari a lire 20 miliardi di lire a decorrere dal 1997;

·          dai beni rinvenuti dalla confisca ordinaria ai sensi dell’articolo 644, sesto comma, del codice penale;

·          da donazioni e lasciti da chiunque effettuati.

Il mutuo non può essere concesso prima del decreto che dispone il giudizio nel procedimento penale per il delitto di usura. Tuttavia, prima di tale momento, può essere concessa, previo parere favorevole del PM, un'anticipazione non superiore al 50 per cento dell'importo erogabile a titolo di mutuo quando ricorrono situazioni di urgenza specificamente documentate; l'anticipazione può essere erogata trascorsi 6 mesi dalla presentazione della denuncia ovvero dall’iscrizione dell'indagato per il delitto di usura nel registro delle notizie di reato, se il procedimento penale è ancora in corso (articolo 14, comma 3).

I mutui non possono essere concessi a favore di soggetti condannati per usura o sottoposti a misure di prevenzione personale.

Se il procedimento penale per usura (in relazione al quale i benefici economici sono stati concessi) si conclude con archiviazione o con sentenza di non luogo a procedere, di proscioglimento o di assoluzione si procede alla revoca dei provvedimenti di erogazione del mutuo e al recupero delle somme già erogate (comma 9).

La norma, integrando l’articolo 14 della legge n. 108/1996, prevede:

·        la possibilità di erogazione di mutui anche ad imprenditori individualidichiarati falliti, su parere favorevole del giudice delegato.

Il mutuo non è concedibile all’imprenditore indagato, imputato o condannato per bancarotta semplice e fraudolenta, per delitti contro il patrimonio, l’economia pubblica, l’industria e il commercio (a meno di riabilitazione); se il mutuo è già concesso a favore dell’imprenditore indagato o imputato per i citati reati, ne è comunque sospesa l’erogazione fino al termine del relativo procedimento penale (comma 1, lettera a), capoverso comma 2-bis);

·        la non imputabilità del mutuo alla massa fallimentare e alle successive attività dell’imprenditore individuale fallito ed il vincolo di destinazione delle somme alle finalità di reinserimento della vittima dell’usura nel circuito dell’economia legale (comma 1, lettera a), capoverso comma 2-ter);

·        la possibilità che il mutuo sia concesso anche nel corso delle indagini preliminari, previo parere favorevole del pubblico ministero (comma 1, lettera b);

Non è più previsto il limite massimo del 50 per cento dell'importo erogabile a titolo di mutuo né i presupposti di urgenza e le condizioni previste dalla vigente normativa.

·        l’introduzione di ulteriori ipotesi interdittive alla concessione dei mutui.

In particolare, i mutui non potranno essere concessi né in caso di condanna per il “tentativo” del delitto di usura né ai condannati per una serie di reati consumati o tentati di particolare allarme sociale individuati dagli artt. 380 (delitti per cui è obbligatorio l’arresto in flagranza) e 407, comma 2, lett. a) c.p.p. (associazione mafiosa, strage, terrorismo, omicidio, sequestro di persona a scopo di estorsione, ecc.), nonché a favore dei soggetti sottoposti a misure di prevenzione personali o patrimoniali e nei confronti di chi è stato temporaneamente sospeso dall'amministrazione dei beni (comma 1, lettera d);

·        la possibilità di revocare i provvedimenti di erogazione dei mutui nel caso di archiviazione del procedimento penale per prescrizione del reato, per amnistia o morte dell’imputato quando non sussistono elementi documentati, univoci e concordanti in ordine al danno subito dalla vittima dell’usura (comma 1, lettera e).

 

La Nota tecnica[3] trasmessa dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato nel corso dell’iter presso il Senato evidenzia, con riferimento al testo della proposta di legge originaria (A.S. 307), che la concessione di anticipazioni sui mutui anche nel corso delle indagini preliminari, previo parere favorevole del pubblico ministero, determina minori garanzie sotto il profilo procedimentale, per le circostanze che giustificano l’erogazione dei mutui, rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente. Infatti, dalla possibilità di concedere anticipazioni anche in quota superiore al 50 per cento e senza che ricorrano le situazioni di urgenza o le altre condizioni previste dall’attuale normativa potrebbe discendere un incremento dei casi in cui occorre procedere alla revoca delle somme concesse.

 

Al riguardo, premesso che l’erogazione dei mutui avviene nei limiti delle disponibilità del Fondo di solidarietà per le vittime dell’usura, andrebbe comunque acquisito un chiarimento in ordine alla compatibilità dell’ampliamento dell’ambito soggettivo e oggettivo per l’accesso a detti finanziamenti rispetto alle dotazioni del Fondo, iscritte a bilancio.

In particolare, andrebbe assicurata la sostenibilità delle estensioni introdotte dal testo in esame rispetto alle disponibilità di cassa assicurate sia dagli stanziamenti annui, sia dai rientri di capitale costituiti dalle rate di mutuo.

 

ARTICOLO 1, comma 2

Commissione per la gestione del fondo per la prevenzione dell’usura

Normativa vigente: l’articolo 15 della legge n. 108/1996 ha previsto l’istituzione, presso il Ministero  dell’economia, del Fondo per la prevenzione del fenomeno dell’usura, da utilizzare, quanto al 70 per cento per l’erogazione di contributi a favore di appositi fondi speciali costituiti dai consorzi o cooperative di garanzia collettiva fidi denominati Confidi, istituiti dalle associazioni di categoria imprenditoriali e dagli ordini professionali, e quanto al 30 per cento a favore delle fondazioni ed associazioni riconosciute per la prevenzione del fenomeno dell’usura (iscritte in un apposito elenco tenuto dal Ministro dell’economia). Il fondo è stato istituito con una dotazione limitata agli anni 1996, 1997 e 1998 di entità pari a 300 miliardi di lire (pari a circa 155 milioni di euro)  e costituita da 100 miliardi di lire (pari a circa 52 milioni di euro) per ciascuno degli anni del triennio.

La gestione del fondo è affidata ad una Commissione costituita da sei componenti con qualifica dirigenziale: due in rappresentanza del Ministero dell’economia, di cui uno con funzioni di presidente, due del Ministero dello sviluppo economico e due del Dipartimento per gli affari sociali presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri[4]. La partecipazione alla Commissione è a titolo gratuito.

 

La norma incrementa a otto il numero dei componenti della Commissione, prevedendo che ne facciano parte due membri dei Ministeri dell’economia, due componenti dello sviluppo economico, due rappresentanti del Ministero dell’interno (di cui uno è il Commissario straordinario antiracket) e due rappresentanti del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

La norma, confermando la gratuità dell’incarico dei commissari, stabilisce, inoltre, la qualifica minima (dirigenti di seconda fascia) dei funzionari membri della commissione e detta i criteri di validità delle riunioni e delle deliberazioni dell’organo.

 

Le Note tecniche[5] trasmesse dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato nel corso dell’iter presso il Senato affermano, con riferimento alla proposta di legge originaria (A.S. 307), che dall’incremento dei componenti della Commissione per la gestione del fondo per la prevenzione dell’usura derivano maggiori oneri per i quali si rende necessaria la copertura finanziaria.

In risposta ai rilievi della Commissione bilancio del Senato, si afferma la non onerosità della norma attesa la gratuità della partecipazione dei componenti stessi. La stessa Nota segnala, tuttavia, che detta Commissione non risulta riordinata ai sensi dell’articolo 29 del decreto legge 223/2006 e che pertanto risulta soppressa.

 

Al riguardo appare opportuna una conferma da parte del Governo che l’estensione del numero dei membri della commissione non comporti maggiori oneri anche per il profilo organizzativo.

Si ricorda, a tale proposito, che detta Commissione non è stata riordinata ai sensi dell’articolo 29 del decreto legge n. 223/2006[6]. Tale norma prevede la riduzione del 30 per cento (rispetto alla spesa sostenuta nel 2005) della spesa complessiva delle amministrazioni pubbliche per organi collegiali e altri organismi, anche monocratici, comunque denominati, operanti nelle predette amministrazioni al fine di realizzare gli obiettivi di contenimento della spesa.

Per realizzare le finalità di contenimento delle spese, la norma dispone che le amministrazioni interessate debbano procedere al riordino degli organismi, anche mediante soppressione o accorpamento delle strutture, diminuzione del numero dei componenti e riduzione dei loro compensi. Inoltre la norma prevede che, nel provvedimento di riordino, venga indicato un termine di durata, non superiore a tre anni, con la previsione che alla scadenza l'organismo è da intendersi automaticamente soppresso.

 

ARTICOLO 2, comma 1, lettere a-bis), a-ter) e b-bis)

Benefici a favore delle vittime di richieste estorsive

Normativa vigente: l’articolo 1 della legge n. 44/1999 (Disposizioni concernenti il Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura) prevede che ai soggetti danneggiati da attività estorsive è elargita una somma di denaro a titolo di contributo al ristoro del danno patrimoniale subìto.

Tali contributi sono erogati nei limiti della dotazione del Fondo previsto dall'articolo 18, in misura dell'intero ammontare del danno e comunque non superiore a lire 3.000 milioni (pari a circa 1,5 milioni di euro)[7].  L'elargizione è esente dal pagamento delle imposte sul reddito delle persone fisiche e delle persone giuridiche.

Il Fondo:

- è collocato presso il Ministero dell’Interno[8];

- è gestito, così come quello analogo in favore delle vittime dell'usura, dalla ConsapS.p.a., Concessionaria di servizi assicurativi pubblici[9];

- è alimentato da: a) un contributo sui premi assicurativi, raccolti nel territorio dello Stato, nei rami incendio, responsabilità civile diversi, auto rischi diversi e furto, relativi ai contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 1990; b) un contributo dello Stato, nel limite massimo di 80 miliardi di lire (pari a circa 41 milioni di euro); c) una quota pari alla metà dell'importo, per ciascun anno, delle somme di denaro confiscate ai sensi della legislazione antimafia (Legge n. 575/1965) e una quota pari ad 1/3 dell'importo del ricavato, per ciascun anno, delle vendite dei beni confiscati ai sensi della stessa normativa (beni mobili o immobili ed ai beni costituiti in azienda).

Successivamente l’art. 18-bis[10], ha disposto l’unificazione del Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive al Fondo di solidarietà per le vittime dell’usura ed è stato stabilito che tale Fondo unificato sia surrogato per le somme da esso corrisposte agli aventi titolo, nei diritti di questi ultimi verso i responsabili dei danni. Il diritto di surroga è esercitato dalla CONSAP, che gestisce il Fondo per conto del Ministero dell’interno, sulla base di apposita concessione[11].

Il successivo art. 19 ha istituito presso il Ministero dell’interno il Comitato di solidarietà per le vittime dell’estorsione e dell’usura avente compiti di accertamento dei requisiti dei richiedenti il beneficio e delle condizioni dell'elargizione, dallo stesso Comitato deliberata.

Il Comitato, oltre che dal Commissario antiracket e antiusura (che lo presiede), è formato da un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico, da uno del Ministero dell’economia, da tre membri del CNEL, da tre membri delle associazioni di solidarietà antiracket iscritte nello speciale elenco prefettizio nonché da un rappresentante della CONSAP (senza diritto di voto). Il Commissario ed i rappresentanti dei Ministeri restano in carica per quattro anni e l'incarico è rinnovabile una sola volta.

La norma novellando gli artt. 3, 18 e 19 della legge n. 44/1999 dispone che:

·        l’elargizione è consentita anche a favore del soggetto dichiarato fallito previo parere favorevole del giudice delegato al fallimento a condizione che il soggetto non abbia riportato condanne penali per i reati indicati nella norma stessa (comma 1, lettera a-bis);

·        le somme erogate a titolo di elargizione non sono imputabili alla massa fallimentare né alle attività sopravvenute del soggetto fallito. Il ricavato netto è per metà acquisito dal curatore quale attivo sopravveniente del fallimento e per la residua metà deve essere impiegato a fini produttivi e di investimento (comma 1, lettera 1-ter);

·        gli enti locali possono disporre l’esonero parziale o totale dal pagamento o il rimborso del pagamento effettuato di tributi locali, tariffe locali e canoni locali, in favore dei soggetti dichiarati falliti. La norma dispone inoltre che gli oneri, derivanti dall’applicazione delle descritte misure di esonero o di rimborso, restano a carico dei bilanci degli enti locali e non modificano gli obiettivi di finanza pubblica previsti nell’ambito del patto di stabilità interno (comma 1, lettera b-bis).

 

Al riguardo, in relazione all’inclusione dei soggetti dichiarati falliti nell’ambito dei beneficiari dell’elargizione erogata a titolo di ristoro del danno patrimoniale subìto per effetto di attività estorsive, appare opportuna una conferma circa la congruità della dotazione del Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive.

Nulla da osservare, infine, con riferimento alla possibilità per gli enti locali di disporre l’esonero totale o parziale dal pagamento o il rimborso di tributi, tariffe e canoni locali, tenuto conto che la norma fa salvo il rispetto dei vincoli del patto di stabilità interno.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, con riferimento all’articolo 2, comma 1, lettera b-bis, si rileva, sotto il profilo formale, l’opportunità di modificare la formulazione del capoverso art. 18-ter, comma 2, in particolar modo eliminando il riferimento alla “copertura finanziaria delle misure di cui al comma 1”. Il suddetto comma potrebbe, quindi, essere riformulato nel modo seguente: “All’attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, gli enti locali provvedono, nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica ad essi assegnati ai fini del patto di stabilità interno, a carico dei propri bilanci”. Al riguardo, appare opportuno acquisire l’avviso del Governo.

 

ARTICOLO 2, comma 1, lettera d)

Sospensione di termini a favore di vittime di eventi estorsivi

Normativa vigente: l’articolo 20 della legge n. 44/1999 prevede che i termini di scadenza, ricadenti entro un anno dalla data dell'evento lesivo, degli adempimenti amministrativi e per il pagamento dei ratei dei mutui bancari e ipotecari, nonché di ogni altro atto avente efficacia esecutiva, sono prorogati dalle rispettive scadenze per la durata di trecento giorni.

La norma prevede:

·        a favore delle vittime di richieste estorsive, l’estensione a 12 mesi della proroga, con la possibilità di un’ulteriore proroga annuale[12], dei termini di scadenza degli adempimenti amministrativi e per il pagamento dei ratei dei mutui bancari e ipotecari, nonché di ogni altro atto esecutivo, che ricadano entro l’anno dall’evento lesivo determinato dall’estorsione;

Inoltre, ai fini dell’efficacia delle sospensioni dei termini, si richiede il parere favorevole del PM competente per le indagini sull’estorsione;

·        che nelle procedure esecutive riguardanti debiti nei confronti di pubbliche amministrazioni non possono essere applicati interessi e sanzioni nei confronti del soggetto esecutato a partire dalla data d’inizio dell’evento lesivo fino al termine del periodo di sospensione o di proroga dei termini.

 

La Nota tecnica[13] trasmessa dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato nel corso dell’iter presso il Senato evidenzia, con riferimento a proposte emendative[14] di tenore analogo rispetto alle norme in esame, alcuni aspetti problematici. In particolare, la nota afferma che l’ulteriore proroga di 300 giorni (termine previsto dalla proposta emendativa sopra citata) dei termini di scadenza degli adempimenti amministrativi e degli altri atti aventi efficacia esecutiva potrebbe avere effetti negativi sui tempi di riscossione dei crediti dello Stato.

Inoltre, la nota asserisce che dalla mancata imputazione al soggetto esecutato, vittima delle richieste estorsive, degli interessi dovuti per crediti erariali nel periodo di sospensione dei pagamenti sono suscettibili di determinare minori entrate.

 

Al riguardo, con riferimento alla disposizione in base alla quale nelle procedure esecutive riguardanti debiti nei confronti di pubbliche amministrazioni non possono essere applicati interessi e sanzioni nei confronti del soggetto esecutato, si rileva l’esigenza di disporre di elementi di valutazione dei relativi effetti di perdita di gettito.

Andrebbero, inoltre, fornite indicazioni circa i potenziali effetti finanziari ascrivibili alla disposizione che prevede l’estensione a 12 mesi della proroga, con la possibilità di un’ulteriore proroga annuale, dei termini di scadenza degli adempimenti amministrativi, nonché di ogni altro atto esecutivo. Infatti, come evidenziato nella Nota del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, tali proroghe potrebbero avere effetti negativi sui tempi di riscossione dei crediti dello Stato.

 

ARTICOLO 3

Consorzi di garanzia collettiva dei fidi

Normativa vigente: l’articolo 1, comma 881, della legge n. 296/2006 (legge finanziaria 2007) ha previsto che i consorzi di garanzia collettiva fidi (cd. “confidi”)[15] provvedono ad imputare al fondo consortile o al capitale sociale le risorse proprie costituite da fondi rischi o da altri fondi o riserve patrimoniali derivanti da contributi dello Stato, degli enti locali o territoriali o di altri enti pubblici. Tali risorse sono attribuite unitariamente al patrimonio a fini di vigilanza dei relativi confidi, senza vincoli di destinazione.

L’articolo 15 della legge n.108/1996 ha previsto che i contributi erogati a favore dei confidi (pari al 70 per cento delle risorse del Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura) siano destinati a speciali fondi antiusura, separati dai fondi rischi ordinari.

La norma prevede che i vincoli di destinazione, soppressi dalla citata disposizione con riferimento ai confidi in genere, permangano in relazione ai soggetti beneficiari[16] del Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura.

 

Nulla da osservare al riguardo.

 

ARTICOLO 12

Risoluzione del contratto per reati dell’appaltatore

La norma, novellando l’articolo 135 del decreto legislativo n. 163/2006 (Codice dei contratti pubblici), prevede che il responsabile del procedimento deve proporre alla stazione appaltante la risoluzione del contratto in caso di condanna irrevocabile dell’appaltatore, oltre che per frode, anche per usura e riciclaggio.

 

Nulla da osservare al riguardo.

 

ARTICOLI 13, 14 e 15

Composizione delle crisi da sovraindebitamento

La norma, al fine di porre rimedio alle situazioni di sovraindebitamento[17] non soggette né assoggettabili alle vigenti procedure concorsuali, consente al debitore di concludere un accordo con i creditori.

La norma definisce i presupposti per l’accesso alla procedura:

-          il debitore non deve essere assoggettabile a fallimento[18];

-          il debitore non deve aver fatto ricorso, nei precedenti tre anni, alla medesima procedura di composizione della crisi.

In particolare, il debitore in stato di sovraindebitamento può proporre ai creditori con l’ausilio degli organismi di composizione della crisi[19], con sede nel circondario del tribunale competente per territorio[20], un accordo di ristrutturazione dei debiti sulla base di un piano che assicuri il regolare pagamento dei creditori estranei all’accordo stesso. Il piano può prevedere l’affidamento del patrimonio del debitore ad un fiduciario per la liquidazione, la custodia e la distribuzione del ricavato ai creditori.

La proposta di accordo, tra l’altro, prevede:

-          la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti in qualsiasi forma, anche mediante cessione di crediti futuri;

-          la sottoscrizione dell’accordo da uno o più terzi che consentono, anche a garanzia, il conferimento di redditi o beni sufficienti per l’attuabilità dell’accordo stesso, se i beni o i redditi del debitore non siano sufficienti a garantire la fattibilità del piano;

-          eventuali limitazioni all’accesso al mercato del credito al consumo (utilizzo di strumenti di pagamento elettronico a credito e sottoscrizione di strumenti creditizi e finanziari).

Il piano può, inoltre, prevedere una moratoria fino ad un anno per il pagamento dei creditori estranei, quando ricorrono cumulativamente le seguenti condizioni:

·        il piano risulti idoneo ad assicurare il pagamento alla scadenza del nuovo termine;

·        l’esecuzione del piano sia affidata ad un liquidatore nominato dal giudice su proposta dell’organismo di composizione della crisi;

·        la moratoria non debba riguardare il pagamento dei titolari di crediti impignorabili.

Con riferimento alla procedura per la presentazione della proposta dell’accordo, la norma prevede che Il debitore, oltre alla proposta di accordo, dovrà depositare, tra l’altro:

-          l'elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute;

-          l’elenco dei beni di cui dispone e degli eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni;

-          le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;

-          l'attestazione sulla fattibilità del piano, resa dall’organismo di composizione della crisi;

-          l'elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento suo e della sua famiglia.

Se il debitore svolge attività d’impresa, pur non essendo assoggettabile a fallimento, dovrà altresì depositare le scritture contabili degli ultimi tre esercizi (con una dichiarazione che ne attesta la conformità all'originale).

 

La Nota tecnica[21], che il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del MEF ha fornito nel corso dell’iter presso il Senato, evidenzia che l’istituto del “concordato con i creditori” previsto dalle norme in esame appare riferito ai crediti in generale. La nota precisa che, al fine di garantire le entrate pubbliche si ritiene necessario che venga specificato, tra i presupposti per accedere alla procedura di concordato che il sovra indebitato si obblighi a soddisfare integralmente tutti i crediti assistiti da privilegio, tra i quali rientrano anche quelli relativi ai tributi.

 

Al riguardo, appare in primo luogo opportuno acquisire chiarimenti circa i potenziali effetti finanziari ascrivibili alla disposizione che prevede la moratoria, fino ad un anno, nei confronti dei creditori estranei all’accordo. Tali effetti finanziari potrebbero infatti prodursi nel caso in cui l’Erario o altri enti pubblici non aderiscano all’accordo.

Inoltre, tenuto conto di quanto precisato dalla Nota tecnica presentata dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, prima richiamata, si rileva che le norme non prevedono espressamente, quale condizione per l’accesso alla procedura di concordato, l’impegno all’integrale soddisfazione dei crediti assistiti da privilegio, quali quelli relativi a tributi. Sul punto appare opportuno acquisire l’avviso del Governo.

Infine, con riferimento all’istituto di composizione delle crisi da sovraindebitamento introdotto dalle norme in esame, andrebbero forniti elementi al fine di escludere aggravi dal punto di vista organizzativo ed operativo per gli uffici giudiziari interessati. Quanto all’intervento dell’organismo di composizione delle crisi da sovraindebitamento,  si rinvia alle osservazioni relative all’articolo 22.

 

ARTICOLI 18, 19, 20, 21

Omologazione, esecuzione, annullamento e risoluzione dell’accordo

Le norme, che regolano il procedimento che segue al deposito della proposta di accordo, prevedono che:

·        il giudice,  previa verifica dei presupposti di ammissibilità, fissa con decreto l'udienza e comunica ai creditori la data della stessa e i contenuti della proposta di accordo (articolo 17, comma 1);

·        il giudice dispone che nei confronti del debitore non possano essere avviate azioni esecutive (ovvero debbano essere sospese le azioni già avviate) né disposti sequestri conservativi sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta per un periodo non superiore a 120 giorni dall’udienza stessa. La sospensione non opera nei confronti dei titolari di crediti impignorabili (articolo 17, comma 3);

·        entro 15 giorni dall’udienza che ha sospeso ogni azione esecutiva, i creditori devono inviare all’organismo di composizione della crisi una dichiarazione sottoscritta del proprio consenso alla proposta, come eventualmente modificata (articolo 18, comma 1);

·        ai fini dell’omologazione dell’accordo da parte del giudice è necessario il consenso dei creditori che rappresentano almeno il 70 per cento dei crediti (articolo 18, comma 3).

L’accordo non pregiudica i diritti dei creditori nei confronti dei coobbligati, fideiussori del debitorie e obbligati in via di regresso (articolo 18, commi 3 e 3-bis);

·        si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all’articolo 182-ter, ultimo comma del regio decreto n. 267/1942  (articolo 18, comma 5).

L’ultimo comma dell’articolo 182-ter della legge fallimentare prevede che il debitore può effettuare la proposta di cui al primo comma dello stesso articolo (proposta di transazione fiscale) [22]  anche nell’ambito delle trattative che precedono la stipula dell’accordo di ristrutturazione;

·        l’organismo di composizione della crisi trasmette a tutti i creditori una relazione sui consensi espressi dai creditori e la trasmette al giudice allegando le eventuali contestazioni ricevute nonché un’attestazione definitiva sulla fattibilità del piano;

·        il giudice fatte le opportune verifiche omologa l’accordo e ne dispone l’immediata pubblicazione (articolo 19, comma 2);

·        dalla data di omologazione e per un periodo non superiore ad un anno l’accordo produce la sospensione delle azioni esecutive di cui all’articolo 17, comma 3 (articolo 19, comma 3).

La sospensione delle azioni esecutive viene meno in caso di risoluzione dell’accordo o di mancato pagamento dei creditori estranei (articolo 19, comma 4);

·        il giudice, su proposta dell’organismo di composizione della crisi e qualora ricorrano certe condizioni, nomina un liquidatore che dispone in via esclusiva dei beni (articolo 20, comma 1);

·        l’organismo di composizione della crisi risolve le eventuali difficoltà insorte nell’esecuzione dell’accordo e vigila sull’esatto adempimento dello stesso (articolo 20, comma 2);

·        la disciplina dell’annullamento e della risoluzione dell’accordo, disponendo, in particolare, che in tali casi non sono pregiudicati i diritti acquistati dai terzi in buona fede (articolo 21).

 

Le Note tecniche[23] trasmesse dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato nel corso dell’iter presso il Senato considerano i possibili effetti finanziari recati dall’articolo 12 della proposta di legge originaria (A.S. 307), di tenore analogo rispetto alle norme di cui all’articolo 17, comma 3, in esame.

La norma richiamata, che prevede la sospensione delle procedure esecutive nei confronti dell’indebitato.

In particolare, la Nota del Dipartimento delle finanze afferma che il coinvolgimento dell’Agenzia delle entrate nell’accordo di ristrutturazione del debito potrebbe essere limitato alla sola concessione della rateazione, non ravvisandosi alcuna disposizione di legge che attribuisca espressamente la possibilità di disporre altrimenti del credito erariale, come nell’ipotesi della transazione fiscale di cui agli articoli 182-bis e 182-ter della legge fallimentare.

Inoltre, considerando che la sospensione delle procedure esecutive è funzionale al perfezionamento dell’accordo la cui procedura appare confinata in tempi piuttosto ristretti, la Nota non evidenzia aspetti pregiudizievoli per l’Erario. Infatti, qualora l’accordo non dovesse essere approvato l’esecuzione riprenderebbe immediatamente. Di contro, nell’ipotesi di conclusione positiva del concordato, la sospensione, sebbene per un tempo significativo (fino ad un anno dopo la scadenza del termine per l’esecuzione del concordato) risulterebbe giustificata dall’assolvimento spontaneo dell’obbligazione da parte del “sovraindebitato” nei termini e alle condizioni definiti con l’accordo con effetti finanziari positivi. Ciò anche in considerazione del fatto che le procedure esecutive nei confronti di soggetti sovraindebitati non assicurano, generalmente il recupero del credito all’Erario.

Nella successiva Nota, la Ragioneria generale dello Stato precisa che i suddetti effetti positivi sono da ritenersi eventuali ed andrebbero comunque quantificati in apposita relazione tecnica, al fine di raffrontarli con gli effetti negativi in ogni caso derivanti dall’applicazione della disposizione stessa.

 

Al riguardo si rileva l’esigenza di acquisire chiarimenti in merito all’esatta portata del rinvio all’articolo 182-ter della legge fallimentare recato dalle norme in esame. Ciò al fine di valutare eventuali effetti di perdita di gettito ascrivibili alle medesime.

Si segnala che il rinvio è operato dall’articolo 18, comma 5, e fa riferimento all’ultimo comma dell’articolo 182-ter, il quale disciplina la modalità di presentazione della proposta di transazione fiscale, prevista dal primo comma dell’articolo 182-ter. Si ricorda che ai sensi di tale comma, l’accordo può prevedere, tra l’altro, il pagamento parziale o anche dilazionato dei tributi amministrati dalle agenzie fiscali e dei relativi accessori, nonché dei contributi previdenziali.

I predetti chiarimenti appaiono quindi necessari anche alla luce delle precisazioni contenute nella Nota del Dipartimento delle finanze del MEF, relativa alla versione originaria della norma in esame, che non prevedeva l’applicazione dell’istituto della transazione fiscale. La Nota, infatti, escludeva aspetti pregiudizievoli per l’Erario in considerazione del fatto che il coinvolgimento dell’Agenzia delle entrate nell’accordo di ristrutturazione risultava limitato, in assenza di transazione fiscale, alla sola concessione della rateazione del credito tributario.

Inoltre, andrebbero forniti elementi di valutazione in relazione agli effetti finanziari derivanti dalla norma che prevede la sospensione delle procedure esecutive nei confronti dell’indebitato. A tale proposito, sulla base di quanto affermato dalla Nota del Dipartimento delle finanze, gli effetti negativi connessi all’applicazione di tale disposizione sarebbero compensati da effetti di segno opposto derivanti dalla conclusione positiva del concordato e dal conseguente assolvimento spontaneo dell’obbligazione da parte del sovraindebitato. A tale proposito, appare opportuno che il Governo fornisca elementi di quantificazione dei suindicati oneri, nonché degli effetti positivi ascrivibili alla norma, benché eventuali.

 

ARTICOLI 22, 23, 24, 26 e 27

Organismi di composizione della crisi

Le norme prevedono che:

·        gli enti pubblici possono costituire organismi con adeguate garanzie di indipendenza e professionalità, deputati, su istanza della parte interessata, alla composizione delle crisi da sovra indebitamento (articolo 22, comma 1);

·        gli organismi di composizione della crisi sono iscritti in apposito registro tenuto presso il Ministero della giustizia, che ne determina le modalità di iscrizione (articolo 22, commi 2 e 3).

Unitamente alla domanda di iscrizione gli organismi depositano presso il Ministero della giustizia il proprio regolamento di procedura (articolo 23);

·        gli organismi di conciliazione, il segretariato sociale[24], gli ordini professionali degli avvocati, dei commercialisti ed esperti contabili, e dei notai sono iscritti di diritto, a seguito di semplice domanda, nel suddetto registro (articolo 22, comma 4);

·        il Ministero della giustizia stabilisce la data a decorrere dalla quale i compiti e le funzioni attribuiti agli organismi di composizione della crisi sono svolti in via esclusiva dai medesimi (articolo 27, comma 1);

·        prima di questa data, tali compiti possono essere svolti da un professionista (a tal fine equiparato, anche agli effetti penali, al componente dell’organismo di composizione della crisi) che abbia i requisiti per la nomina a curatore fallimentare (ex art. 28, legge fallimentare), ovvero da un notaio, nominati dal presidente del tribunale o dal giudice da lui delegato (articolo 27, commi 2 e 3).

Con riferimento agli adempimenti assegnati agli organismi di composizione della crisi, le norme prevedono (articolo 24) che l’organismo:

-          assume ogni opportuna iniziativa finalizzata al superamento della crisi da sovraindebitmento e collabora con il debitore e i creditori per il raggiungimento dell’accordo, anche attraverso la predisposizione e la modifica del piano;

-          attesta la veridicità dei dati contenuti nella proposta e nei documenti allegati;

-          attesta la fattibilità del piano;

-          trasmette al giudice la relazione sui consensi espressi e sulla maggioranza raggiunta;

-          assicura la pubblicità della proposta e effettua le comunicazioni disposte dal giudice.

Con riferimento alle responsabilità, le norme prevedono (articolo 26, commi 2 e 3) che:

-          il componente dell’organismo di composizione della crisi che rende false attestazioni nello svolgimento dei suoi compiti è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 1.000 a 50.000 euro;

-          la stessa pena si applica al componente dell’organismo di composizione della crisi che cagiona danno ai creditori omettendo o rifiutando senza giustificato motivo un atto del suo ufficio.

Le norme prevedono inoltre che:

·        ai componenti degli organismi costituiti nell’ambito degli enti pubblici non spetta alcun compenso o rimborso spese o indennità a qualsiasi titolo corrisposta e dalla costituzione di tali organismi non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

·        le attività degli organismi di composizione della crisi devono essere svolte nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

 

Al riguardo si osserva che le norme appaiono suscettibili di determinare oneri per la finanza pubblica nella misura in cui gli enti pubblici decideranno effettivamente di costituire organismi di composizione della crisi. Si rileva, infatti, che le norme, pur escludendo la corresponsione di compensi e rimborsi ai componenti degli organismi, non determinano alcun meccanismo che ponga a carico del richiedente, o di altro soggetto esterno alla P.A.,  gli oneri derivanti dalle spese sostenute per lo svolgimento delle attività assegnate agli organismi stessi.  Appare, pertanto, necessario che il Governo chiarisca su quale soggetto debbano gravare i costi in questione nel caso in cui la funzione in esame sia svolta da soggetti appartenenti al comparto delle pubbliche amministrazioni.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, con riferimento alla clausola di invarianza di cui all’articolo 22, comma 6, si rileva, sotto il profilo formale, l’opportunità di modificare l’inciso “oneri aggiuntivi” con il seguente: “nuovi o maggiori oneri”, al fine di renderlo più rispondente alla vigente prassi contabile.

 

ARTICOLO 25

Accesso alle banche dati pubbliche

La norma prevede che:

·        per lo svolgimento dei loro compiti il giudice e gli organismi di composizione della crisi possono accedere ai dati contenuti nell’anagrafe tributaria, nei sistemi di informazioni creditizie, nelle centrali rischi e nelle altre banche dati pubbliche nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali[25] (articolo 25, comma 1);

·        i dati personali acquisiti nell’ambito della procedura di composizione della crisi devono essere distrutti contestualmente alla conclusione o cessazione della procedura stessa. Dell’avvenuta distruzione è data comunicazione, entro 15 giorni, al titolare dei suddetti dati tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per posta elettronica certificata (articolo 25, comma 2).

 

Al riguardo si rileva che la norma delinea l’obbligo di comunicazione dell’avvenuta distruzione dei dati acquisiti nell’ambito della procedura di composizione della crisi alla conclusione della procedura stessa. Tale obbligo si sostanzia nell’adozione di modalità di comunicazione (raccomandata a/r e posta elettronica certificata) aventi carattere di onerosità senza che la norma indichi le modalità per porre la spesa in questione a carico dell’interessato, nel caso in cui la comunicazione stessa sia effettuata da un soggetto appartenente ad una pubblica amministrazione. Sul punto appare necessario un chiarimento da parte del Governo.

 

ARTICOLO 25-bis

Disposizioni in materia di deducibilità di perdite sui crediti

Normativa vigente: l’articolo 101, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi[26] prevede che le perdite su crediti siano deducibili se risultano da elementi certi e precisi e in ogni caso, per le perdite su crediti, se il debitore è assoggettato a procedure concorsuali. Il debitore si considera assoggettato a proceduraconcorsuale dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento o del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa o del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo o del decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi.

La norma dispone che:

·        la stipulazione dell’accordo consente ai creditori di dedurre, ai fini del reddito d’impresa, le relative perdite su crediti;

·        sono esenti da imposte e tasse le operazioni e gli atti connessi alla procedura.

 

La Nota tecnica[27] trasmessa dal Dipartimento delle finanze del MEF nel corso dell’iter presso il Senato ha quantificato gli effetti dell’articolo 13, comma 4, della proposta di legge originaria (A.S. 307), di tenore analogo, ma non interamente sovrapponibile, a quello delle norme di cui al primo periodo del comma 1 dell’articolo in esame.

Tale norma prevedeva, in particolare, che la stipula del concordato per la definizione delle situazioni di sovraindebitamento consentisse ai creditori di dedurre, ai fini del reddito d’impresa, le relative perdite su crediti ai sensi dell’articolo 66, comma 3, secondo periodo, del TUIR (Imprese minori).

La Nota asseriva che il richiamo all’articolo 66 del TUIR individuava quali soggetti creditori le imprese minori, per le quali, in base alla normativa vigente, le perdite su crediti sono deducibili, ai sensi dell’articolo 101, comma 5, del TUIR, se risultanti da elementi certi e precisi e, in ogni caso, se il debitore è assoggettato a procedura concorsuale. Pertanto, la norma di cui all’articolo 13, comma 4, dell’A.S. 307 intendeva assimilare, ai fini della deducibilità delle perdite su crediti da parte delle imprese minori creditrici, il debitore assoggettato al procedimento per la composizione delle situazioni di sovraindebitamento al debitore assoggettato alle procedure concorsuali: circostanza, quest’ultima, che avrebbe consentito al creditore, ai sensi dell’articolo 101, comma 5, del TUIR, di dedurre in ogni caso le perdite su crediti, anche se non risultanti da elementi certi e precisi.

Pertanto, la Nota affermava che la disposizione di cui all’articolo 13, comma 4, era suscettibile di determinare potenziali effetti negativi di gettito. Tali effetti venivano valutati, sulla base dei dati delle dichiarazioni dei redditi UNICO 2006 società di persone e persone fisiche e dei dati dei ricavi desumibili dalle dichiarazioni IRAP, in circa 2 milioni di euro annui per competenza.  

 

Al riguardo, in riferimento alla disposizione in base alla quale la stipulazione dell’accordo consente ai creditori di dedurre dal reddito d’impresa le relative perdite su crediti ai sensi dell’articolo 101, comma 5, del TUIR, si rileva l’esigenza di disporre di elementi di quantificazione dei relativi, potenziali effetti di perdita di gettito.

Infatti, il riferimento all’articolo 101, comma 5, del TUIR, rispetto all’analoga disposizione contenuta nella proposta di legge originaria, appare estendere l’efficacia della norma in esame anche nei confronti dei creditori soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società, (non soltanto quindi imprese minori), con conseguenti effetti di potenziale perdita di gettito di entità presumibilmente superiore a quella quantificata dal Dipartimento delle finanze con rigurado alla disposizione della proposta di legge originaria.  A tale proposito, si segnala che l’estensione dell’ambito applicativo della disposizione implica l’efficacia della medesima anche nei confronti dei creditori rappresentati da enti creditizi e finanziari ed appare ragionevole supporre che i soggetti debitori non assoggettabili a procedure concorsuali, individuabili tra le famiglie consumatrici, le imprese individuali, le società semplici e le microimprese, siano debitori in misura preponderante proprio nei confronti di tali enti.

Occorre, altresì, osservare che l’articolo 106 del TUIR pone attualmente dei limiti di ammontare alla deducibilità della svalutazione dei crediti e delle perdite su crediti nell’esercizio in cui tali componenti risultano in bilancio. Appare pertanto necessario chiarire se la norma in esame implichi o meno, per il soggetto creditore, il superamento di tali limiti, consentendo l’intera deducibilità delle perdite su crediti nell’esercizio di stipulazione dell’accordo.  

Andrebbero, infine, fornite indicazioni circa i potenziali effetti di perdita di gettito ascrivibili alla disposizione che esenta da imposte e tasse le operazioni e gli atti connessi alla procedura di composizione delle crisi da sovraindebitamento. In proposito, si può, infatti, ragionevolmente presumere che, pur in assenza di tale procedura, i soggetti creditori avrebbero, comunque, posto in essere gli atti, consentiti dalla normativa vigente, finalizzati al recupero dei crediti vantati.   

 



[1] A.S. 307.

[2] La proposta di legge in esame deriva dall’abbinamento con le proposte C. 728, C. 1944 e C. 2564.

[3] Nota del 4 novembre 2008.

[4] Cfr. il regolamento di attuazione emanato con DPR n. 315/1997.

[5] Note del 4  novembre 2008 e del 12 febbraio 2009.

[6] Convertito, con modificazione, nella legge n. 248/2006.

[7]Qualora più domande, per eventi diversi, relative ad uno stesso soggetto, siano proposte nel corso di un triennio, l'importo complessivo dell'elargizione non può superare nel triennio la somma di lire 6.000 milioni (pari a circa 3 milioni di euro).

[8] In precedenza era costituito presso l'Istituto nazionale delle assicurazioni.

[9] La CONSAP (Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici - S.p.A.), società partecipata interamente dal Ministero del tesoro, svolge le funzioni pubbliche o di interesse pubblico originariamente gestite dall’INA, garantendo inoltre la gestione delle quote di rischio cedute dalle imprese di assicurazione ("cessioni legali") del Fondo di previdenza del personale addetto alle gestioni delle imposte di consumo, del Fondo di garanzia per le vittime della strada, del Fondo di garanzia per le vittime della caccia, del Fondo di solidarietà per le vittime dell'estorsione, del Conto consortile RC auto, del Consorzio Italiano Rischi Agricoli Speciali (CIRAS), nonché la riassicurazione dei rischi agricoli speciali

[10] Introdotto dall’articolo 51, comma 1, della legge finanziaria2002 (L. n. 448/2001).

[11] Le somme recuperate attraverso la surroga di ognuno dei due fondi unificati sono versate dal concessionario in conto entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate sul capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero dell’interno, riguardante il Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell’usura

[12] Nel caso in cui il termine si esaurisca prima della conclusione del procedimento di accesso all’unificato Fondo di solidarietà nonché per la durata del procedimento stesso, quando questa sia inferiore a 12 mesi.

[13] MEF, Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, Note del 4 novembre 2008 e del 12 febbraio 2009.

[14] Proposte emendative che introducevano l’articolo 2-ter e 2-quinques nella proposta di legge originaria (A.S. 307), ora sostituiti dall’articolo 2, comma 2, lettera d).

[15] L’articolo 13 del decreto legge n. 269/2003 (convertito, con modificazioni, nella legge n. 326/2003)  che disciplina le attività dei “confidi”, prevede che siano ricompresi in tale ambito i consorzi con attività esterna, le società cooperative, le società consortili per azioni, a responsabilità limitata o cooperative, che svolgono l'attività di garanzia collettiva dei fidi. Lo stesso articolo precisa inoltre che tale attività di garanzia consiste nell'utilizzazione di risorse provenienti in tutto o in parte dalle imprese consorziate o socie per la prestazione mutualistica e imprenditoriale di garanzie volte a favorirne il finanziamento da parte delle banche e degli altri soggetti operanti nel settore finanziario.

[16] Di cui all’articolo 2 del DPR n. 315/1997.

[17] La stessa proposta di legge definisce il sovraindebitamento come una “situazione di perdurante squilibrio economico fra le obbligazioni assunte e il patrimonio disponibile per farvi fronte, nonché la definitiva incapacità del debitore di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni”.

[18] Si ricorda che ai sensi dell’articolo 1 della legge fallimentare (R.D. 16 marzo 1942, n. 267), sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo gli imprenditori che esercitano una attività commerciale, esclusi di enti pubblici.

[19] Cfr. articolo 22 della proposta in esame.

[20] La proposta di accordo è depositata presso il tribunale del luogo di residenza o sede del debitore (articolo 16, comma 1 della proposta in esame).

[21] MEF, Dipartimento delle finanze, Note del 4 novembre 2008 e del 12 febbraio 2009.

[22]Ai sensi del primo comma dell’art. 182-ter della legge fallimentare, con il piano, il debitore può proporre il pagamento, parziale o anche dilazionato, dei tributi amministrati dalle agenzie fiscali e dei relativi accessori, nonché dei contributi amministrati dagli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie e dei relativi accessori, limitatamente alla quota di debito avente natura chirografaria anche se non iscritti a ruolo, ad eccezione dei tributi costituenti risorse proprie dell'Unione europea; con riguardo all'imposta sul valore aggiunto, la proposta può prevedere esclusivamente la dilazione del pagamento. Se il credito tributario o contributivo è assistito da privilegio, la percentuale, i tempi di pagamento e le eventuali garanzie non possono essere inferiori a quelli offerti ai creditori che hanno un grado di privilegio inferiore o a quelli che hanno una posizione giuridica ed interessi economici omogenei a quelli delle agenzie e degli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie; se il credito tributario o contributivo ha natura chirografaria, il trattamento non può essere differenziato rispetto a quello degli altri creditori chirografari ovvero, nel caso di suddivisione in classi, dei creditori rispetto ai quali è previsto un trattamento più favorevole.

[23] MEF-Note dell’ 11 e  12 febbraio 2009.

[24] Per l’informazione e consulenza al singolo e ai nuclei familiari, previsti dalla legge quadro sui servizi sociali (legge n. 328/2000).

[25] Decreto legislativo 196/2003 e Codice di deontologia e buona condotta per i sistemi informativi gestiti da privati  in tema di credito al consumo, pubblicato nella G.U. n. 300/2004.

[26] DPR n. 917/1986.

[27] MEF, Dipartimento delle finanze, Nota del 3 febbraio 2009.