Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Bilancio dello Stato
Altri Autori: Servizio Commissioni
Titolo: AC 2260 e abb.A - Disposizioni per il rafforzamento della competitività del settore agroalimentare
Riferimenti:
AC N. 2260-A/XVI     
Serie: Scheda di analisi    Numero: 137
Data: 28/09/2010
Descrittori:
AGRICOLTURA   CONTROLLI DI QUALITA'
DENOMINAZIONE DI ORIGINE DI PRODOTTI   PRODOTTI ALIMENTARI
Organi della Camera: V-Bilancio, Tesoro e programmazione
XIII-Agricoltura

 


Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

 

 

 

 

 

 

 

 

Analisi degli effetti finanziari

 

 

 

A.C. 2260-2646-2743-A

 

Disposizioni per il rafforzamento della competitività

del settore agroalimentare

 

(Nuovo testo)

 

 

 

 

 

N. 137 – 28 settembre 2010

 

 


 

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L’analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

Tel. 2174 – 9455

 

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

Tel 3545 – 3685

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Estremi del provvedimento

 

A.C.

 

2260/AR

Titolo breve:

 

Disposizioni per il rafforzamento della competitività del settore agroalimentare

Iniziativa:

 

 

Commissione di merito:

 

 

Relatore per la

Commissione di merito:

 

 

Beccalossi

Gruppo:

 

Relazione tecnica:

 

 

 

 

Parere richiesto

 

Destinatario:

Oggetto:

 

 

Precedenti pareri espressi sul testo

 

Data: 10 febbraio 2010

 

Oggetto:

 

Esito:

 

Parere favorevole con condizioni e osservazione

 

 

 


INDICE

 

ARTICOLO 5-bis, comma 3, lettera b)5

Disposizioni in materia di prelevamento dei campioni di prodotti ad uso agrario.. 5

ARTICOLO 5-bis, comma 6. 5

Indennità per il personale dell’Ispettorato centrale repressione frodi5

ARTICOLO 6, comma 5-bis. 6

Realizzazione di campagne istituzionali sull’etichettatura dei prodotti agricoli6

ARTICOLO 6, comma 5-ter.. 7

Copertura finanziaria.. 7

ARTICOLO 6, comma 7-bis. 7

Protezione delle personalità istituzionali del Ministero delle politiche agricole. 7

ARTICOLO 7-duodecies. 8

Disposizioni per la rilevazione della produzione di latte di bufala.. 8



PREMESSA

 

Il provvedimento in esame reca disposizioni per il rafforzamento della competitività del settore agroalimentare.

La Commissione bilancio ha già ripetutamente esaminato[1] il testo e gli emendamenti presentati in Assemblea, esprimendo i prescritti pareri. Successivamente l’Assemblea della Camera, nella seduta dell'11 febbraio 2010, ha deliberato il rinvio del testo in Commissione.

In particolare, la Commissione bilancio ha dapprima esaminato[2] il testo elaborato dalla Commissione di merito, esprimendo un parere favorevole con condizioni formulate ai sensi dell’articolo 81, quarto comma, della Costituzione.

In seguito la Commissione bilancio ha esaminato il testo all’esame dell’Assemblea e gli emendamenti presentati in quella sede, anche in questo caso formulando pareri con condizioni ai sensi dell’articolo 81, quarto comma, della Costituzione[3].

Successivamente al rinvio in Commissione da parte dell’Assemblea (seduta dell'11 febbraio 2010), la Commissione di merito ha ripreso l’esame dal punto ove si era concluso in Assemblea, ferme restando le deliberazioni già assunte da quest'ultima.

Si ricorda, in particolare, che l'Assemblea[4] aveva approvato l'articolo 1, come modificato dall'emendamento 1.600 della Commissione, nonché gli articoli aggiuntivi Ruvolo 1.04 (nuova formulazione) e gli identici Brandolini 1.042 (nuova formulazione) e Ruvolo 1.043 (nuova formulazione).

La Commissione di merito ha elaborato un nuovo testo, risultante dagli emendamenti approvati a seguito della ripresa dell’esame in sede referente[5].

Tale nuovo testo forma oggetto della presente scheda.

 

Con riferimento ai profili di copertura finanziaria si rileva quanto segue:

- la Commissione bilancio, nella seduta del 10 febbraio 2010, in sede di parere sull’A.C. 2260-A,  ha già richiesto la soppressione  degli articoli 2-bis, 2-ter e 7-ter, formulando specifiche condizioni, ai sensi dell’articolo 81, quarto comma, della Costituzione, in quanto le risorse utilizzate a fini di copertura non risultano disponibili; nel frattempo non sono intervenute modifiche legislative in materia, e, pertanto, non sussistono le risorse utilizzate a fine di copertura;

- con riferimento all’articolo 5, si ribadisce la necessità - già indicata dalla Commissione bilancio, nella suddetta seduta, con apposita condizione volta a garantire l’articolo 81, quarto comma, della Costituzione - di riferire la clausola di invarianza di cui al comma 1 all’aggregato della finanza pubblica, anziché a quello del bilancio dello Stato, e di prevedere che dall’attuazione del comma 2 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico dell’AGEA;

- in relazione all’articolo 7-quinquies, appare necessario – confermando la condizione volta a garantire l’articolo 81, quarto comma, della Costituzione già formulata dalla Commissione bilancio nella citata seduta del 10 febbraio 2010 – l’inserimento della previsione per cui i nuovi adempimenti  ivi indicati  debbano essere svolti da parte delle amministrazioni interessate nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

Si ricorda che il testo originario del provvedimento non era corredato di relazione tecnica. Inoltre non sono state presentate relazioni tecniche riferite alle modifiche e integrazioni successivamente approvate.

La relazione illustrativa riferita al testo originario del disegno di legge n. 2260 affermava che la relazione tecnica non era stata redatta in quanto dal provvedimento non derivavano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Si esaminano di seguito, per i profili di carattere finanziario, esclusivamente le parti del testo modificate dalla Commissione di merito a seguito del rinvio in Commissione disposto dall’Assemblea nella seduta dell’11 febbraio 2010, con eccezione di quelle volte al recepimento delle condizioni formulate dalla Commissione bilancio nelle precedenti fasi dell’iter parlamentare.

 

ANALISI DEGLI EFFETTI FINANZIARI

 

ARTICOLO 5-bis, comma 3, lettera b)

Disposizioni in materia di prelevamento dei campioni di prodotti ad uso agrario

Normativa vigente: l’articolo 41 del regio decreto-legge 2033/1925[6], prevede che chiunque fa commercio delle sostanze e dei prodotti ad uso agrario è tenuto a fornire campioni a richiesta degli ufficiali ed agenti comunali, degli agenti del dazio consumo, e, per quanto riguarda i prodotti alimentari e i mangimi concentrati, della autorità sanitaria (commi 1 e 2).

I campioni prelevati saranno pagati al prezzo corrente di vendita, salvo il caso di prelevamento eseguito dall'autorità sanitaria (comma 3).

La norma sopprime l’articolo 41, comma 3, del regio decreto-legge 2033/1925, in base al quale i campioni prelevati dalle autorità pubbliche saranno pagati al prezzo corrente di vendita, salvo il caso di prelevamento eseguito dall'autorità sanitaria.

 

Al riguardo, andrebbe chiarito se dalla soppressione dell’attuale parametro di prezzo da corrispondere sui campioni prelevati possano derivare effetti negativi per la finanza pubblica conseguenti all’applicazione di prezzi più elevati.

 

ARTICOLO 5-bis, comma 6

Indennità per il personale dell’Ispettorato centrale repressione frodi

Normativa vigente: L’articolo 1, comma 213, della legge 266/2005 ha disposto la soppressione delle indennità di trasferta per il personale delle pubbliche amministrazioni, dell’indennità supplementare per le missioni del predetto personale, nonché dell'indennità di missione commisurata alla diaria.

Il successivo comma 213-bis ha previsto la non applicazione del comma 213 per il personale di una serie di amministrazioni e di enti pubblici: Forze armate di polizia, vigili del fuoco, Ministero del lavoro, istituti di previdenza e di assistenza (INPS, ENPALS, IPSEMA, INAIL) agenzie fiscali e ENAC. Per le prime due categorie (Forze armate di polizia, vigili del fuoco) la norma specifica che devono essere rispettati i limiti costituiti dagli ordinari stanziamenti di bilancio.

Si ricorda che l’articolo 7, comma 3, del D.L. 39/2009 – con il quale l’elenco di cui al predetto comma 213-bis è stato integrato ricomprendendovi il personale dei vigili del fuoco – ha ascritto all’estensione della deroga un effetto oneroso, a fronte del quale è stata autorizzata la spesa di 1,4 milioni di euro a decorrere dall’anno 2009.

La norma, integrando l’articolo 1, comma 213-bis, della legge 266/2005, estende anche al personale dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole e forestali, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, la deroga al precedente comma 213. Pertanto per il predetto personale non si applica la soppressione delle indennità di trasferta e di missione.

Si ricorda che su un emendamento di identico contenuto[7] la Commissione bilancio ha espresso parere contrario. 

 

Al riguardo andrebbero acquisiti elementi volti a dimostrare che l’estensione della deroga di cui al predetto comma 213-bis sia effettivamente realizzabile nell’ambito delle dotazioni di bilancio previste a legislazione vigente, tenuto conto che in un caso analogo (D.L. 39/2009, per i vigili del fuoco) tale estensione ha richiesto un’apposita autorizzazione di spesa di carattere permanente. In assenza di tali elementi, la norma appare suscettibile di costituire le premesse per un incremento degli stanziamenti di bilancio volti a fronteggiare le maggiori spese di personale determinate dalla deroga in esame.

 

ARTICOLO 6, comma 5-bis

Realizzazione di campagne istituzionali sull’etichettatura dei prodotti agricoli

La norma autorizza per l’anno 2010 la spesa di 2 milioni di euro per la realizzazione da parte del Ministero delle politiche agricole e forestali di una campagna istituzionale di promozione diretta ad accrescere la conoscenza dei consumatori sulle informazioni contenute nelle etichette.

 

Al riguardo si osserva che l’onere previsto dal testo è limitato all’entità dello stanziamento, Ciò premesso, appare comunque opportuno acquisire gli elementi posti alla base della quantificazione, anche al fine di chiarire se la spesa autorizzata risulti adeguata in relazione agli interventi disposti dal testo, anche sotto il profilo del loro sviluppo temporale (considerato che lo stanziamento è previsto per un solo anno).

 

ARTICOLO 6, comma 5-ter

Copertura finanziaria

La norma, autorizza la spesa di 2 milioni di euro per l’anno 2010 per l’attuazione della disposizione di cui al comma 5-bis. Alrelativo onere si provvede utilizzando parzialmente le somme di cui all’articolo 14 della legge 7 giugno 2000, n. 150, per il finanziamento di progetti di comunicazione a carattere pubblicitario delle amministrazioni dello Stato, ritenuti di particolare utilità sociale o di interesse pubblico.

 

Al riguardo, appare opportuno acquisire l’avviso del Governo in merito alla disponibilità delle risorse indicate senza che il loro utilizzo non pregiudichi la realizzazione degli interventi già previsti a legislazione vigente a valere sui medesimi stanziamenti.

L’articolo 14 della legge n. 150 del 2000 prevede che la realizzazione dei progetti di comunicazione a carattere pubblicitario delle amministrazioni dello Stato, ritenuti di particolare utilità sociale o di interesse pubblico, sia finanziata nei limiti delle risorse disponibili in bilancio per il centro di responsabilità n. 17 «Informazione ed editoria» dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Da una interrogazione effettuata presso la banca dati della Ragioneria generale dello Stato, il capitolo 0563 del bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri, nel quale risultano allocate le predette risorse, presenta una disponibilità di competenza di 3,9 milioni di euro per l’anno 2010.

 

ARTICOLO 6, comma 7-bis

Protezione delle personalità istituzionali del Ministero delle politiche agricole

Normativa vigente: l’articolo 2, comma 6, del decreto legge n. 83/2002 prevede che i servizi di protezione e di vigilanza per la tutela delle alte personalità istituzionali e delle persone soggette a pericoli o minacce siano eseguiti dagli uffici, reparti ed unità specializzate della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza e, limitatamente alle persone appartenenti all'Amministrazione centrale della giustizia, del Corpo di polizia penitenziaria.

In base al successivo comma 10-bis, l'assegnazione iniziale e l'adeguamento successivo del personale impiegato nei compiti di cui all’articolo 2, ove comportino un incremento dei posti in organico, devono essere compensati con una corrispondente riduzione di un numero di posti di organico delle altre qualifiche delle diverse amministrazioni interessate equivalente sul piano finanziario.

La norma prevede che la protezione delle personalità istituzionali ai sensi dell’articolo 2, comma 6, del decreto legge n. 83 del 2002, sia effettuata dal personale del Corpo forestale dello Stato nel caso in cui tali personalità appartengano all’Amministrazione centrale delle politiche agricole.

 

Al riguardo, al fine di escludere possibili effetti onerosi, andrebbe chiarito se sia effettivamente applicabile anche al Ministero delle politiche agricole (che la norma intende includere fra le amministrazioni incaricate di compiti di vigilanza e di sicurezza) il meccanismo di compensazione previsto dall’articolo 2, comma 10-bis, in base al quale le assegnazioni di personale nei predetti compiti devono essere compensate, ove comportino un incremento dei posti in organico, da una corrispondente riduzione di posti equivalente sul piano finanziario. 

Andrebbero inoltre precisati gli ulteriori costi, sia di carattere retributivo sia connessi alle attività di addestramento, connessi all’impiego del personale del Corpo forestale dello Stato in compiti di protezione e di vigilanza.

 

ARTICOLO 7-duodecies

Disposizioni per la rilevazione della produzione di latte di bufala

La norma dispone l’obbligo, per gli allevatori bufalini, di adottare strumenti per la rilevazione, certa e verificabile, della quantità di latte prodotto giornalmente da ciascun animale, secondo le modalità disposte con decreto del Ministro per le politiche agricole, alimentari e forestali, sentite le regioni interessate.

 

Al riguardo,al fine di escludere possibili effetti onerosi, andrebbe chiarito se gli adempimenti previsti dalla norma in esame per i produttori determinino, da parte delle pubbliche amministrazioni competenti in materia di controllo, la necessità di apprestare una idonea strumentazione tecnica e logistica per il riscontro dei dati oggetto di rilevazione.

In tale ipotesi, nel caso in cui le amministrazioni non siano già dotate della necessaria strumentazione, andrebbero individuate le risorse per fare fronte ai corrispondenti impegni.

 



[1] V. Servizio Bilancio – Servizio Commissioni: Scheda di analisi n. 57 del 5 novembre 2009 sull’A.C. 2260 (nuovo testo).

[2] Nelle sedute del 4 e del 5 novembre 2009.

[3] V. le seguenti sedute della Commissione bilancio: 11 novembre 2009 (parere su testo ed emendamenti con condizioni ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione); 12 novembre 2009 (parere su emendamenti con condizioni ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione); 10 febbraio 2010 (parere su testo ed emendamenti con condizioni ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione).

[4] Nella seduta del 10 febbraio 2010.

[5] V. Commissione agricoltura, sedute del: 25 maggio 2010; 3 giugno 2010; 14 settembre, 21 settembre e 22 settembre 2010.

[6] Repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari.

[7] Emendamento Fogliato 5-bis.46. V. parere della Commissione Bilancio - seduta del 10 febbraio 2010.