Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione
(Versione per stampa)
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Autore: | Servizio Bilancio dello Stato | ||||
Altri Autori: | Servizio Commissioni | ||||
Titolo: | A.C. 2064: Aumento del contributo dello Stato in favore della Biblioteca italiana per ciechi 'Regina Margherita' (Nuovo testo) | ||||
Riferimenti: |
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Serie: | Scheda di analisi Numero: 77 | ||||
Data: | 03/02/2010 | ||||
Descrittori: |
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Organi della Camera: | VII-Cultura, scienza e istruzione |
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Camera dei deputati
XVI LEGISLATURA
Analisi degli effetti finanziari |
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A.C. 2064
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Aumento del contributo dello Stato in favore della Biblioteca italiana per ciechi “Regina Margherita”
(Nuovo testo) |
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N. 77 – 3 febbraio 2010 |
La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato. La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione). L’analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.
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Tel. 2174 – 9455
SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione
Tel 3545 – 3685
A.C.
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2064 |
Titolo breve:
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Aumento del contributo dello Stato in favore della Biblioteca italiana per ciechi 'Regina Margherita' di Monza e modifiche all'articolo 3 della legge 20 gennaio 1994, n. 52, concernenti le attività svolte dalla medesima Biblioteca.
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Iniziativa:
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Commissione di merito:
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Relatori per le Commissioni di merito:
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Barbieri
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Gruppo:
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Relazione tecnica: |
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Destinatario:
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Oggetto:
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INDICE
Integrazione delle attività attribuite alla Biblioteca “Regina Margherita” di Monza
PREMESSA
La proposta di legge A.C. 2064 in esame, reca “Aumento del contributo dello Stato in favore della Biblioteca italiana per ciechi Regina Margherita di Monza e modifiche all’articolo 3 della legge 20 gennaio 1994, n. 52, concernenti le attività svolte dalla medesima Biblioteca”. Il testo oggetto della presente scheda è quello risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione VII nel corso dell’esame in sede referente.
Trattandosi di una proposta di origine parlamentare, il provvedimento non è corredato di relazione tecnica.
ANALISI DEGLI EFFETTI FINANZIARI
Normativa vigente: La legge n. 260 del 2002 recante “Aumento del contributo previsto in favore della Biblioteca italiana per ciechi “Regina Margherita” di Monza” ha, da ultimo, fissato l’importo di tale contributo dello Stato nella misura annuale di 4 milioni di euro a decorrere dall’anno 2003.
Le norme in esame, sostituendo l’articolo 1 della citata legge n. 260 del 2002, stabiliscono l’importo annuo del suddetto contributo in 7 milioni di euro a decorrere dal 2010 (articolo 1).
All’onere relativo, pari a 7 milioni di euro annui a decorrere dal 2010, si provvede, per gli anni 2010 e 2011 mediante riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 9-ter della legge n. 468 del 1978, come determinata dalla Tabella C allegata alla legge n. 191 del 2009 (legge finanziaria 2010) e, a decorrere dal 2012, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per l’anno 2012, dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012, nell’ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire”dello stato di previsione del MEF per l’anno 2010, utilizzando parzialmente a tal fine l’accantonamento del medesimo ministero (articolo 3).
In proposito si segnala che, a seguito di successivi tagli
lineari di natura permanente alla relativa missione di spesa, nella legge di
bilancio per l’esercizio
Al riguardo si osserva che andrebbero forniti chiarimenti in merito alla quantificazione dell’onere recato dalle norme, fissato, nella clausola finanziaria di cui all’articolo 3, in 7 milioni annui.
Infatti, poiché l’ammontare del contributo è determinato a
legislazione vigente, a decorrere dal
In tale ultimo caso, l’onere annuo recato dalle disposizioni a decorrere dal 2010 sarebbe pari alla differenza tra il nuovo importo annuo recato dalle disposizioni in esame e l’importo effettivamente stanziato annualmente per competenza nelle previsioni di bilancio a legislazione vigente, ivi comprese le rimodulazioni apportate.
In proposito si segnala che la relazione illustrativa al testo iniziale della proposta di legge, che pure prevedeva un onere annuo di 7 milioni di euro, illustra l’opportunità di procedere ad un “adeguamento” del contributo annuale vigente.
In merito ai profili di copertura finanziaria, fermi rimanendo i profili problematici già formulati in merito alla quantificazione dell’onere, si segnala, con riferimento alle risorse utilizzate a copertura, che quelle di cui all’articolo 9-ter, della legge n. 468 del 1978, come rideterminate dalla tabella C allegata alla legge finanziaria per il 2010, sono iscritte nel capitolo 3003 del Ministero dell’economia e delle finanze, recante il Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente. Tale fondo si poneva l’obiettivo di reintegrare, in caso di necessità, le dotazioni dei capitoli relativi alle autorizzazioni di spesa rideterminate dalla tabella C.
Lo stanziamento del capitolo 3003 come rideterminato dalla tabella C ammonta a 156.261 migliaia di euro per l’anno 2010 e a 12.958 migliaia di euro per l’anno 2011.
La nuova legge di contabilità, entrata in vigore il 1° dicembre 2010, nel ridefinire la configurazione dei Fondi di riserva, non ha confermato l’esistenza del suddetto Fondo anche in considerazione delle modifiche previste, ai sensi dell’articolo 11, comma 3, lettera d), al contenuto della tabella C, e, in particolare, del fatto che questa non includerà più le spese di natura obbligatoria.
A tale proposito si ricorda che l’articolo 6, comma 9, del decreto-legge n. 194 del 2009, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative in corso di esame, in prima lettura, al Senato (Atto Senato n. 1955), prevede una riduzione del suddetto Fondo di riserva nella misura di 8 milioni di euro per l’anno 2010.
Occorre, in ogni caso, segnalare l’opportunità di modificare, dal punto di vista formale, la norma di copertura eliminando l’esplicito riferimento alla legge n. 468 del 1978, abrogata integralmente dalla legge n. 196 del 2009. Appare, inoltre opportuno acquisire dal Governo informazioni circa le disponibilità del capitolo del quale è previsto l’utilizzo.
Con riferimento, invece, all’utilizzo, a decorrere dall’anno 2012, dell’accantonamento del fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero dell’economia e delle finanze si segnala che lo stesso, seppure privo di una specifica voce programmatica, reca le necessarie disponibilità.
Integrazione delle attività attribuite alla Biblioteca “Regina Margherita” di Monza
Le norme
integrano l’articolo 3 della legge n. 52 del 1994[1]
prevedendo, in particolare, che
Nulla da osservare al riguardo nel presupposto, sul quale appare opportuno acquisire conferma da parte del Governo, che dalla disposizione non possano derivare maggiori oneri per la finanza pubblica e che, in particolare, le istituzioni pubbliche che intendano aderire alle convenzioni debbano provvedervi nell’ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio.
[1] Adeguamento del contributo statale a favore della Biblioteca italiana per ciechi “Regina Margherita” di Monza.