Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Bilancio dello Stato
Altri Autori: Servizio Commissioni
Titolo: (AC 2024 e abbinati) Assistenza alle persone affette da disabilità grave prive del sostegno familiare (Testo unificato)
Riferimenti:
AC N. 2024/XVI     
Serie: Scheda di analisi    Numero: 244
Data: 27/06/2012
Descrittori:
ASSISTENZA AMBULATORIALE E DOMICILIARE   ASSISTIBILITA' IN RELAZIONE ALLA SALUTE
HANDICAPPATI     
Organi della Camera: XII-Affari sociali

 


Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

 

 

 

 

 

 

 

 

Analisi degli effetti finanziari

 

 

 

A.C. 2024 e abbinati

 

Assistenza alle persone affette da disabilità grave

prive del sostegno familiare

 

(Testo unificato)

 

 

 

 

 

N. 244 – 27 giugno 2012

 

 


 

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L’analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

( 066760-2174 / 066760-9455 – * bs_segreteria@camera.it

 

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

( 066760-3545 / 066760-3685 – * com_bilancio@camera.it

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Estremi del provvedimento

 

 

A.C.

 

2024 e abb.

Titolo breve:

 

Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone affette da disabilità grave prive del sostegno familiare.

 

Iniziativa:

 

 

 

 

Commissione di merito:

 

 

Relatore per la

Commissione di merito:

 

On. Livia Turco

Gruppo:

 

 

Relazione tecnica:

 

 

 

Parere richiesto

 

 

Destinatario:

 

 

Oggetto:

 

 

 

 

 

 

 


INDICE

 

 

 

ARTICOLI 2, 3, 4 e 9. 3

Istituzione del Fondo per l’assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare  3

ARTICOLO 5. 5

Definizione delle prestazioni assistenziali da garantire su tutto il territorio nazionale  5

ARTICOLO 6. 6

Polizze assicurative per la tutela delle persone disabili gravi prive di sostegno familiare  6

ARTICOLO 7. 7

Campagne di informazione. 7

ARTICOLO 8. 7

Disposizioni in materia di agevolazioni fiscali7



PREMESSA

 

Il testo unificato in esame, elaborato dalla XII Commissione nel corso dell’esame in sede referente, reca disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone affette da disabilità grave prive del sostegno familiare.

L’articolo 1 precisa che si intende privo di sostegno familiare il disabile grave privo di entrambi i genitori o con genitori non più in grado di sostenere le responsabilità assistenziali. Le misure recate dal testo sono adottate previa predisposizione o aggiornamento del progetto individuale previsto dall’articolo 14 della legge n. 328/2000, anche in vista del venire meno del sostegno familiare, realizzando la progressiva presa in carico del soggetto interessato già durante l’esistenza in vita dei genitori.

Il provvedimento, di iniziativa parlamentare, non è corredato di relazione tecnica. Di seguito, si dà conto delle disposizioni che appaiono recare effetti finanziari.

 

ANALISI DEGLI EFFETTI FINANZIARI

ARTICOLI 2, 3, 4 e 9

Istituzione del Fondo per l’assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare

La norma dispone l’istituzione, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Fondo per l’assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, al quale è assegnata la somma di 150 milioni di euro annui a decorrere dal 2012 (articolo 2).

Tali risorse derivano dall’accesso ai fondi relativi alla devoluzione della quota del 5 per mille dell’IRPEF[1] (articolo 3) e dall’aumento dello 0,5% del PREU (prelievo erariale unico) sugli apparecchi da intrattenimento[2] (articolo 9).

L’articolo 4, tra le finalità del Fondo, prevede anche il concorso finanziario alla realizzazione da parte degli enti locali di un sistema di protezione e assistenza globale, mediante l’adozione di progetti personalizzati di presa in carico. In particolare, la norma prevede l’istituzione da parte delle ASL di unità operative semplici, con il compito di elaborare, in collaborazione con i disabili e le loro famiglie, i progetti personalizzati. Le unità operative semplici sono formate da personale già in servizio presso le medesime aziende sanitarie e si avvalgono del supporto esterno, a titolo non oneroso, delle aziende ospedaliere, dei policlinici universitari, degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e, ove presenti, delle istituzioni e degli enti pubblici e privati che hanno finalità sociali, sanitarie e assistenziali senza scopo di lucro.

Le risorse del Fondo sono ripartite con DM anche tra le seguenti ulteriori finalità (articolo 4):

­         concorso al finanziamento di programmi di intervento, realizzati da associazioni, fondazioni ed enti senza scopo di lucro, con comprovata esperienza nel settore dell'assistenza alle persone con disabilità grave, volti alla cura e all'assistenza dei disabili in esame, con particolare riguardo alla loro deistituzionalizzazione e a percorsi di intervento al loro domicilio;

­         concorso al finanziamento della creazione da parte di associazioni, fondazioni ed enti senza scopo di lucro, di famiglie-comunità, di case-famiglia o di analoghe strutture residenziali in cui inserire progressivamente i disabili in esame, in vista della graduale sollevazione della famiglia dall’impegno dell’assistenza;

­         concorso al finanziamento della realizzazione di strutture residenziali innovative, che permettano alle persone con disabilità gravi in esame di vivere, in totale o parziale autonomia, in un ambiente che riproduca le condizioni abitative della casa familiare.

 

Al riguardo, andrebbe chiarito se l’estensione al nuovo Fondo per l’assistenza alle persone con disabilità grave dell’accesso alla quota del 5 per mille dell’IRPEF possa costituire il presupposto per un futuro incremento della relativa autorizzazione di spesa.

Si ricorda infatti che le variazioni annuali di tale autorizzazione possono dipendere, oltre che dal gettito complessivo Irpef, anche dalla quota di contribuenti che abbiano espresso la loro scelta, in quanto viene ridistribuita agli enti destinatari solo la quota dell’Irpef effettivamente optata.

In ordine all’incremento della tassazione sugli apparecchi da gioco, appare necessario che il Governo fornisca i dati e i parametri necessari alla valutazione del massimo gettito atteso dall’aumento del PREU, alla scopo di verificare l’idoneità della misura al finanziamento del nuovo Fondo per l’ammontare previsto dall’articolo 2.

Si osserva, anche alla luce dei recenti dati sull’andamento della raccolta da giochi, che l’entrata in questione è soggetta a margini di variabilità laddove la spesa prevista, di carattere permanente, è predeterminata nell’ammontare.

Si osserva inoltre che la formulazione della copertura non appare aggiornata in quanto le aliquote PREU prese a riferimento dalla norma in esame non sono più vigenti a decorrere dal 2012, anno al quale si riferiscono le modifiche previste dal DL 138/2012. In attuazione di tale decreto legge, il decreto direttoriale MEF-AAMS del 12 ottobre 2011 ha introdotto nuove aliquote fisse (ossia non più variabili - come previsto dal DL 185/2008 - in rapporto alla raccolta), che sono state successivamente confermate, con norma di rango primario, dal DL 16/2012.

Attualmente, pertanto, con riferimento agli apparecchi "Newslot" (ai quali si riferisce la norma di copertura in esame), risultano in vigore le seguenti aliquote :

a)       11,8% nel 2012;

b)      12,7% negli anni 2013 e 2014;

c)       13% a decorrere dal 2015.

Appare infine necessario che il Governo fornisca chiarimenti in merito all’istituzione da parte delle ASL delle unità operative semplici (articolo 4), allo scopo di verificare se tale obbligo possa comportare un aggravio degli oneri a carico delle ASL medesime, in termini di utilizzo del personale (non aggiuntivo, come specificato dalla norma) e delle strutture.

 

ARTICOLO 5

Definizione delle prestazioni assistenziali da garantire su tutto il territorio nazionale

La norma prevede la definizione con DPCM dei livelli essenziali delle prestazioni assistenziali da garantire su tutto il territorio nazionale in favore dei soggetti gravemente disabili privi del sostegno familiare, con particolare riferimento ai requisiti strutturali e agli standard qualitativi cui devono uniformarsi le strutture residenziali previste dal precedente articolo 4.

 

Al riguardo si osserva che la disposizione appare suscettibile di determinare maggiori oneri a carico della finanza pubblica, nel caso in cui le prestazioni individuate dal DPCM dovessero essere ulteriori rispetto a quelle garantite a normativa vigente. Appare pertanto necessario che il Governo fornisca elementi in merito alla procedura di individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni in esame ed indicazioni sulle modalità di copertura degli eventuali maggiori oneri[3].

 

 

ARTICOLO 6

Polizze assicurative per la tutela delle persone disabili gravi prive di sostegno familiare

La norma prevede che lo Stato agevoli la sottoscrizione di polizze previdenziali ed assicurative finalizzate alla tutela delle persone disabili gravi, prive di sostegno familiare.

A tali polizze si applica il regime della detraibilità dei premi assicurativi, previsto dall’articolo 15, comma 1, lettera f), del DPR n. 917/1986.

All’onere, pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare delle autorizzazioni di spesa di parte corrente di cui alla tabella C allegata alla legge n. 220/2010 (legge di stabilità 2011).

 

Al riguardo, appare necessario che il Governo fornisca i dati e i parametri necessari alla quantificazione dell’onere, allo scopo di verificare la congruità della copertura finanziaria.

 

 

 

In merito ai profili di copertura finanziari, si ricorda che, con riferimento alla riduzione lineare delle autorizzazioni di spesa di parte corrente di cui alla tabella C allegata alla legge n. 220 del 2010,  il ricorso a tale modalità di copertura per far fronte ad oneri aventi carattere permanente, anche se talvolta previsto[4], non appare pienamente compatibile con la nuova configurazione della medesima tabella derivante dall’articolo 52 della legge n. 196 del 2009.

Appare, comunque, opportuno che il Governo chiarisca se, considerando anche la limitata incidenza della riduzione prevista, essa possa comunque pregiudicare il funzionamento degli enti e degli organismi finanziati a valere sulla medesima tabella.

Inoltre, appare opportuno un chiarimento del Governo in merito alla possibilità di formulare l’autorizzazione di spesa in termini di limite massimo, dal momento che l’articolo in esame reca misure suscettibili di determinare l’insorgenza di diritti soggettivi, prevedendo un regime di detraibilità dei premi assicurativi. Qualora si configurasse, invece, una previsione di spesa, si renderebbe necessario l’inserimento di una clausola di salvaguardia.

Infine, con riferimento alla formulazione della disposizione, si segnala che la stessa dovrebbe fare riferimento all’ultima legge di stabilità approvata, vale a dire quella relativa all’anno 2012 (legge n. 183 del 2011).

 

 

ARTICOLO 7

Campagne di informazione

La norma prevede la promozione, da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di una campagna di informazione sulla disciplina recata dal provvedimento in esame.

 

Al riguardo appare necessario che il Governo fornisca chiarimenti in merito alle risorse da destinare al finanziamento della disposizione in esame.

 

ARTICOLO 8

Disposizioni in materia di agevolazioni fiscali

La norma, integrando gli articoli 15 e 100 del DPR n. 917/1986 (Testo unico delle imposte sui redditi), introduce:

­       la detraibilità, per un importo pari al 19 per cento, delle erogazioni liberali in denaro in favore di programmi di intervento per la tutela e l’assistenza delle persone gravemente disabili prive del sostegno familiare, effettuate mediante assegno circolare o bancario o carta di credito;

­       la deducibilità delle erogazioni liberali in denaro, per un importo non superiore a 3.500 euro o al 3 per cento del reddito di impresa dichiarato, a favore dei programmi di intervento per la tutela e l’assistenza dei disabili in esame.

 

Al riguardo si osserva che le disposizioni recano una riduzione del gettito fiscale senza prevedere la corrispondente copertura. Andrebbero quindi forniti i dati e gli elementi di quantificazione per la stima del predetto onere.

 



[1] A tale fine, la norma prevede che, a decorrere dall’anno 2012, con DPCM il Fondo per l’assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare sia inserito tra i soggetti in favore dei quali è ammessa la destinazione della quota del 5 per mille dell’IRPEF.

[2] La norma modifica il comma 1 dell’articolo 30-bis del decreto-legge n. 185/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2/2009.

[3] Si ricorda, a titolo di esempio, che in relazione a disposizioni che prevedevano l’inserimento nei livelli essenziali di assistenza era prevista la preventiva procedura di ricognizione degli attuali LEA con l’intento di espungere, ai fini della copertura, le prestazioni non più ritenute essenziali.

[4] Si vedano l’articolo 41-bis, comma 7 del decreto-legge n. 207 del 2008, e l’articolo 11, comma 9, della legge n. 15 del 2009.