Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione
(Versione per stampa)
| |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Autore: | Servizio Bilancio dello Stato | ||||||
Altri Autori: | Servizio Commissioni | ||||||
Titolo: | C. 2014: Ratifica degli strumenti, contemplati dall'articolo 3 (2) dell'Accordo USA-UE firmato il 25 giugno 12003, in materia di estradizione e di mutua assistenza in materia penale | ||||||
Riferimenti: |
| ||||||
Serie: | Scheda di analisi Numero: 20 | ||||||
Data: | 18/02/2009 | ||||||
Descrittori: |
| ||||||
Organi della Camera: |
III-Affari esteri e comunitari
V-Bilancio, Tesoro e programmazione |
|
Camera dei deputati
XVI LEGISLATURA
Analisi degli effetti finanziari |
|
|
A.C. 2014
|
Ratifica degli strumenti, contemplati dall’articolo 3 dell’Accordo USA-UE, in materia di estradizione e di mutua assistenza in materia penale
|
|
N. 20 – 18 febbraio 2009 |
La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato. La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione). L’analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.
|
Tel. 2174 – 9455
SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione
Tel 3545 – 3685
A.C.
|
2014 |
Titolo breve:
|
Ratifica degli strumenti, contemplati dall’articolo 3 (2) dell’Accordo USA-UE firmato il 25 giugno 2003, in materia di estradizione e di mutua assistenza in materia penale
|
Iniziativa:
|
governativa |
|
in prima lettura alla Camera
|
Commissione di merito:
|
III
|
Relatore per la Commissione di merito:
|
Ruben |
Gruppo: |
PdL |
Relazione tecnica: |
assente
|
|
|
Destinatario:
|
III Commissione |
in sede referente |
Oggetto:
|
testo del provvedimento |
|
INDICE
ARTICOLI I-XXII del Trattato di estradizione
ARTICOLI 18 bis - 18 quater del Trattato di mutua assistenza in materia penale
PREMESSA
Il disegno di legge in esame autorizza la ratifica e l’esecuzione dei seguenti atti internazionali:
a) Strumento
così come contemplato dall’articolo 3(2) dell’Accordo di estradizione tra gli
Stati Uniti d’America e l’Unione europea firmato il 25 giugno
b) Strumento
così come contemplato dall'articolo 3(2) dell'Accordo sulla mutua assistenza
giudiziaria tra gli Stati Uniti d'America e l'Unione europea firmato il 25
giugno
Gli atti internazionali sopra citati apportano modificazioni
ed integrazioni alle disposizioni del Trattato di estradizione del 1983 e del
Trattato di mutua assistenza in materia penale del 1982 tra gli Stati Uniti
d’America e
Il provvedimento non è corredato di relazione tecnica.
Si esaminano di seguito le norme suscettibili di determinare effetti finanziari.
ANALISI DEGLI EFFETTI FINANZIARI
ARTICOLI I-XXII del Trattato di estradizione
Le norme, tra l’altro, regolano:
§ il metodo di trasmissione e i requisiti riguardanti la certificazione, l’autentica o la legalizzazione della richiesta di estradizione e dei documenti di sostengo successivamente all’arresto provvisorio (articolo X, commi 7 e 8);
§ le modalità per la presentazione di informazioni supplementari (articolo XI, comma 3);
§ le consultazioni nel caso in cui la parte richiedente contempli la presentazione di informazioni particolarmente sensibili a sostegno di una richiesta di estradizione (articolo XI-bis);
§ la decisione relativa alle richieste di estradizione o di consegna presentate da diversi Stati nei confronti della stessa persona (articolo XV).
La relazione illustrativa afferma che dall’attuazione del presente Strumento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
Nulla da osservare sotto il profilo finanziario, dal momento che le disposizioni, recando modificazioni di carattere ordinamentale al Trattato di estradizione tra il Governo degli Stati Uniti d’America e il Governo della Repubblica italiana del 1983, non comportano effetti a carico della finanza pubblica.
ARTICOLI 18 bis - 18 quater del Trattato di mutua assistenza in materia penale
Le norme, tra l’altro, prevedono:
§ l’esecuzione di accertamenti inerenti alla identificazione di informazioni bancarie da parte dello Stato Richiesto su domanda dello Stato Richiedente (articolo 18-bis, commi 1-3);
§ la reciproca assistenza tra i due Stati contraenti con riguardo ad attività di terrorismo punibili secondo le leggi di entrambi i Paesi (articolo 18-bis, comma 4);
§ la possibilità di costituire squadre investigative comuni allo scopo di combattere il traffico di stupefacenti, la tratta di esseri umani e il terrorismo (articolo 18-ter);
§ l’impiego di tecnologie per il collegamento video per l’assunzione della testimonianza in un procedimento di un testimone o di un perito che si trovi nello Stato Richiesto (articolo 18-quater);
In caso di collegamento in videoconferenza le spese per l’istituzione e la fornitura del servizio sono a carico dello Stato Richiedente, salvo diverso accordo tra le Parti (articolo 7, lettera e).
La relazione illustrativa afferma che dall’attuazione del presente Strumento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
Al riguardo appare opportuno che il Governo assicuri che l’ampliamento di compiti di controllo e di assistenza assegnati alle autorità giudiziarie e di polizia, con particolare riferimento all’istituzione delle squadre investigative comuni, avvenga nell’ambito delle risorse finanziarie previste a legislazione vigente.