Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Bilancio dello Stato
Altri Autori: Servizio Commissioni
Titolo: C. 2014: Ratifica degli strumenti, contemplati dall'articolo 3 (2) dell'Accordo USA-UE firmato il 25 giugno 12003, in materia di estradizione e di mutua assistenza in materia penale
Riferimenti:
AC N. 2014/XVI     
Serie: Scheda di analisi    Numero: 20
Data: 18/02/2009
Descrittori:
ESTRADIZIONE   INDAGINI GIUDIZIARIE
RATIFICA DEI TRATTATI   UNIONE EUROPEA
USA     
Organi della Camera: III-Affari esteri e comunitari
V-Bilancio, Tesoro e programmazione

 


Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

 

 

 

 

 

 

 

 

Analisi degli effetti finanziari

 

 

 

A.C. 2014

 

Ratifica degli strumenti, contemplati dall’articolo 3 dell’Accordo USA-UE, in materia di estradizione e di mutua assistenza in materia penale

 

 

 

 

 

 

 

N. 20 – 18 febbraio 2009

 

 


 

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L’analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

Tel. 2174 – 9455

 

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

Tel 3545 – 3685

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Estremi del provvedimento

 

A.C.

 

2014

Titolo breve:

 

Ratifica degli strumenti, contemplati dall’articolo 3 (2) dell’Accordo USA-UE firmato il 25 giugno 2003, in materia di estradizione e di mutua assistenza in materia penale

 

Iniziativa:

 

governativa

 

in prima lettura alla Camera

 

Commissione di merito:

 

III

 

Relatore per la

Commissione di merito:

 

Ruben

Gruppo:                                      

PdL                                             

Relazione tecnica:

assente

 

 

 

 

Parere richiesto

 

Destinatario:

 

III Commissione

in sede referente

Oggetto:

 

testo del provvedimento

 

 

Scheda di analisi n. 20

 

 

 


INDICE

 

 

 

 

 

ARTICOLI I-XXII del Trattato di estradizione. 2

ARTICOLI  18 bis - 18 quater del Trattato di mutua assistenza in materia penale. 3

 


PREMESSA

 

 

Il disegno di legge in esame autorizza la ratifica e l’esecuzione dei seguenti atti internazionali:

a)      Strumento così come contemplato dall’articolo 3(2) dell’Accordo di estradizione tra gli Stati Uniti d’America e l’Unione europea firmato il 25 giugno 2003, in relazione all’applicazione del Trattato di estradizione tra il Governo degli Stati Uniti d’America e il Governo della Repubblica italiana firmato il 13 ottobre 1983, fatto a Roma il 3 maggio 2006;

b)     Strumento così come contemplato dall'articolo 3(2) dell'Accordo sulla mutua assistenza giudiziaria tra gli Stati Uniti d'America e l'Unione europea firmato il 25 giugno 2003, in relazione all'applicazione del Trattato tra gli Stati Uniti d'America e la Repubblica italiana sulla mutua assistenza in materia penale firmato il 9 novembre 1982, fatto a Roma il 3 maggio 2006.

Gli atti internazionali sopra citati apportano modificazioni ed integrazioni alle disposizioni del Trattato di estradizione del 1983 e del Trattato di mutua assistenza in materia penale del 1982 tra gli Stati Uniti d’America e la Repubblica italiana, il cui testo integrato con le modificazioni è contenuto in allegato al disegno di legge in esame.

Il provvedimento non è corredato di relazione tecnica.

Si esaminano di seguito le norme suscettibili di determinare effetti finanziari.

 

ANALISI DEGLI EFFETTI FINANZIARI

 

ARTICOLI I-XXII del Trattato di estradizione

 

Le norme, tra l’altro, regolano:

§        il metodo di trasmissione e i requisiti riguardanti la certificazione, l’autentica o la legalizzazione della richiesta di estradizione e dei documenti di sostengo successivamente all’arresto provvisorio (articolo X, commi 7 e 8);

§        le modalità per la presentazione di informazioni supplementari (articolo XI, comma 3);

§        le consultazioni nel caso in cui la parte richiedente contempli la presentazione di informazioni particolarmente sensibili a sostegno di una richiesta di estradizione (articolo XI-bis);

§        la decisione relativa alle richieste di estradizione o di consegna presentate da diversi Stati nei confronti della stessa persona (articolo XV).

 

La relazione illustrativa afferma che dall’attuazione del presente Strumento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

 

Nulla da osservare sotto il profilo finanziario, dal momento che le disposizioni, recando modificazioni di carattere ordinamentale al Trattato di estradizione tra il Governo degli Stati Uniti d’America e il Governo della Repubblica italiana del 1983, non comportano effetti a carico della finanza pubblica.

 

 

ARTICOLI  18 bis - 18 quater del Trattato di mutua assistenza in materia penale

 

Le norme, tra l’altro, prevedono:

§        l’esecuzione di accertamenti inerenti alla identificazione di informazioni bancarie da parte dello Stato Richiesto su domanda dello Stato Richiedente (articolo 18-bis, commi 1-3);

§        la reciproca assistenza tra i due Stati contraenti con riguardo ad attività di terrorismo punibili secondo le leggi di entrambi i Paesi (articolo 18-bis, comma 4);

§        la possibilità di costituire squadre investigative comuni allo scopo di combattere il traffico di stupefacenti, la tratta di esseri umani e il terrorismo (articolo 18-ter);

§        l’impiego di tecnologie per il collegamento video  per l’assunzione della testimonianza in un procedimento di un testimone o di un perito che si trovi nello Stato Richiesto  (articolo 18-quater);

In caso di collegamento in videoconferenza le spese per l’istituzione e la fornitura del servizio sono a carico dello Stato Richiedente, salvo diverso accordo tra le Parti  (articolo 7, lettera e).

 

La relazione illustrativa afferma che dall’attuazione del presente Strumento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

 

Al riguardo appare opportuno che il Governo assicuri che l’ampliamento di compiti di controllo e di assistenza assegnati alle autorità giudiziarie e di polizia, con particolare riferimento all’istituzione delle squadre investigative comuni, avvenga nell’ambito delle risorse finanziarie previste a legislazione vigente.