Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Bilancio dello Stato
Altri Autori: Servizio Commissioni
Titolo: AC 2013: Ratifica dell'Accordo di cooperazione relativo ad un sistema globale di navigazione satellitare civile (GNSS) tra la Comunità europea e i suoi Stati membri e l'Ucraina
Riferimenti:
AC N. 2013/XVI     
Serie: Scheda di analisi    Numero: 14
Data: 04/02/2009
Descrittori:
COOPERAZIONE INTERNAZIONALE   RATIFICA DEI TRATTATI
SATELLITI ARTIFICIALI   TELECOMUNICAZIONI
UCRAINA   UNIONE EUROPEA
Organi della Camera: III-Affari esteri e comunitari

 


Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

 

 

 

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO

SERVIZIO COMMISSIONI

 

 

 

 

 

Analisi degli effetti finanziari

 

 

 

A.C. 2013

 

Ratifica dell’Accordo di cooperazione relativo ad

un sistema globale di navigazione satellitare

civile (GNSS) tra la Comunità europea e

i suoi Stati membri e l’Ucraina

 

 

 

 

 

 

N. 14 – 4 febbraio 2009

 

 


 

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L’analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO

Tel. 2174 – 9455

 

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

Tel 3545 – 3685

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Estremi del provvedimento

 

 

A.C.

 

2013

Titolo breve:

 

Ratifica ed esecuzione dell’Accordo di cooperazione relativo ad un sistema globale di navigazione satellitare civile (GNSS) tra la Comunità europea e i suoi Stati membri e l’Ucraina, fatto a Kiev il 1° dicembre 2005

 

Iniziativa:

 

governativa

 

in prima lettura alla Camera

 

 

Commissione di merito:

 

III Commissione

 

Relatore per la

Commissione di merito:

 

Tempestini

Gruppo:                                    

PD

Relazione tecnica:

assente

 

 

 

Parere richiesto

 

 

Destinatario:

 

alla III Commissione in sede referente

Oggetto:

 

testo del provvedimento

 

 

Scheda di analisi n. 14

 



INDICE

ARTICOLI 1-17 dell’Accordo.. 5

Contenuto dell’Accordo. 5



PREMESSA

 

Il disegno di legge in esame reca la ratifica dell’Accordo di cooperazione relativo ad un sistema globale di navigazione satellitare civile (GNSS) - Galileo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri e l’Ucraina.

Come precisato dalla relazione illustrativa, l’Accordo ha lo scopo di rendere più efficaci i contributi europeo e ucraino al sistema globale di navigazione satellitare civile. L'Accordo con l'Ucraina, inquadrato in questa strategia, è il quarto che si avvia ad essere concluso, dopo quelli con la Cina, con la Corea del Sud e con Israele. Un analogo accordo è stato inoltre firmato con il Marocco.

Il provvedimento non è corredato di relazione tecnica.

Si esaminano di seguito le disposizioni dell’Accordo che presentano profili di carattere finanziario.

 

ANALISI DEGLI EFFETTI FINANZIARI

 

ARTICOLI 1-17 dell’Accordo

Contenuto dell’Accordo

Le norme:

·        definiscono l’obiettivo dell’Accordo, che ha lo scopo di incoraggiare, facilitare e  migliorare la cooperazione tra le Parti nella navigazione satellitare globale per scopi civili (articolo 1);

·        definiscono “elementi locali di Galileo”, i meccanismi locali che forniscono agli utenti Galileo informazioni diverse da quelle derivanti dalla principale costellazione di satelliti, per le quali possono essere dispiegati elementi locali intorno agli aeroporti, porti marittimi, ambienti urbani con caratteristiche geografiche sfavorevoli (articolo 2, paragrafo 3);

·        disciplinano le modalità di cooperazione nei vari settori interessati (articoli 6-15). In particolare prevedono che le Parti: assicurino protezione ai diritti di proprietà intellettuale, industriale e commerciale, compresi i mezzi per garantirne l’efficacia (articolo 8, paragrafo 2); promuovano la  sensibilizzazione del pubblico alle attività di navigazione satellitare Galileo, nonché prevedano la possibilità di istituire un forum comune degli utenti GNSS (articolo 9, commi 2 e 3); provvedano affinché le procedure di certificazione e di concessione di licenze in materia di GNSS non pregiudichino le attività commerciali (articolo 10, paragrafo 3); facilitino lo sviluppo degli elementi locali Galileo (articolo 11, paragrafo 3); adottino iniziative per garantire la qualità, la continuità e la sicurezza dei servizi di navigazione satellitare e delle relative infrastrutture sul loro territorio (articolo 12, paragrafo 2); applichino esenzioni fiscali e doganali, nell'osservanza delle leggi e dei regolamenti vigenti nei rispettivi territori, qualora i programmi di cooperazione prevedano l'erogazione di un sostegno finanziario (articolo 15, paragrafo 3);

·        istituiscono un comitato direttivo GNSS, composto da funzionari delle due Parti, stabilendone i compiti. Il comitato si riunisce di norma una volta l'anno, alternativamente nell'Unione europea e in Ucraina, mentre riunioni straordinarie possono essere organizzate a richiesta di una delle Parti, così come possono essere istituiti gruppi tecnici di lavoro su materie determinate. Le spese sostenute dal comitato sono poste a carico della Parte alla quale riferiscono i rappresentanti ufficiali. Ad eccezione delle spese di viaggio e di sistemazione, le spese direttamente riferibili alle riunioni del comitato sono sostenute dalla Parte ospitante (articolo 14);

·        stabiliscono che le modalità e l’ammontare del contributo dell’Ucraina al progetto Galileo formeranno oggetto di un Accordo distinto (articolo 15, paragrafo 1);

·        stabiliscono che la scadenza o l’eventuale cessazione dell’Accordo lascino comunque impregiudicate la validità o la durata dei contratti stipulati in base ad esso (articolo 17, paragrafo 2).

 

La relazione illustrativa afferma che gli oneri relativi all'attuazione dell'Accordo sono a carico del programma Galileo, finanziato da parte italiana attraverso il contributo che l'Agenzia spaziale italiana versa all'Agenzia spaziale europea. Pertanto, dall’Accordo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

 

Al riguardo, si osserva che alcuni interventi previsti dall’Accordo saranno effettuati dall’Agenzia spaziale italiana – come precisato dalla relazione illustrativa - nell’ambito delle attività ordinarie svolte in collaborazione con l’Agenzia spaziale europea. Pertanto, poiché il loro finanziamento dovrebbe avvenire attraverso il contributo che l’ASI versa all’Agenzia spaziale europea, con riferimento a tali interventi non dovrebbero determinarsi effetti onerosi. Sul punto andrebbe acquisita una conferma da parte del Governo.

Con riguardo ad altre attività, previste dall’Accordo, che non sembrerebbero invece totalmente riconducibili ai compiti dell’ASI, andrebbe acquisita una valutazione del Governo al fine di escludere eventuali riflessi negativi per la finanza pubblica.

Si fa riferimento, in particolare, alle seguenti disposizioni dell’Accordo:

·         facilitazione dello sviluppo degli elementi locali Galileo (articolo 2, paragrafo 3 e articolo 11, paragrafo 3);

·         promozione e sensibilizzazione del pubblico alle attività di navigazione satellitare Galileo, nonché possibilità di istituire un forum comune degli utenti GNSS (articolo 9, paragrafi 2 e 3);

·         procedure di certificazione e concessione di licenze in materia di GNSS (articolo 10, paragrafo 3);

·         iniziative per garantire la qualità, la continuità e la sicurezza dei servizi di navigazione satellitare e delle relative infrastrutture sul territorio (articolo 12, paragrafo 2);

·         previsione di esenzioni fiscali e doganali (articolo 15, paragrafo 3).

Andrebbe infine confermato che anche le spese connesse alla partecipazione di funzionari italiani al comitato di cui all’articolo 14 saranno sostenute nell’ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.