Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Bilancio dello Stato
Altri Autori: Servizio Commissioni
Titolo: (AC2011NT) DISPOSIZIONI A TUTELA DEL RAPPORTO TRA LE DETENUTE MADRI E FIGLI MINORI
Riferimenti:
AC N. 2011/XVI     
Serie: Scheda di analisi    Numero: 146
Data: 02/12/2010
Descrittori:
DETENUTI   DONNE
FIGLI   MINORI
Organi della Camera: II-Giustizia

 


Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

 

 

 

 

 

 

 

 

Analisi degli effetti finanziari

 

 

 

A.C. 2011 e abb.

 

Disposizioni a tutela del rapporto tra detenute

madri e figli minori

 

(Nuovo testo unificato)

 

 

 

 

 

N. 146 – 2 dicembre 2010

 

 


 

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L’analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

( 066760-2174 / 066760-9455 – * bs_segreteria@camera.it

 

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

( 066760-3545 / 066760-3685 – * com_bilancio@camera.it

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Estremi del provvedimento

 

 

A.C.

 

2011

Titolo breve:

 

Disposizioni a tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori

 

Iniziativa:

 

 

 

Commissione di merito:

 

 

Relatore per la

Commissione di merito:

 

 

Samperi

Gruppo:

 

 

Relazione tecnica:

 

 

 

 

 

 

Parere richiesto

 

Destinatario:

 

Oggetto:

 

 

 

 

 

 


INDICE

 

 

 

 

ARTICOLO 1. 3

Modifiche al codice di procedura penale in materia di misure cautelari in relazione a detenute madri di figli minori3

ARTICOLO 2. 4

Visite al minore infermo.. 4

ARTICOLI 3, 4 e 5. 5

Disposizioni in materia di detenzione domiciliare. 5



PREMESSA

 

Il testo unificato in esame, reca disposizioni a tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori. In particolare, attraverso modifiche al codice di procedura penale e alle norme sull’ordinamento penitenziario[1], il provvedimento prevede la possibilità per detenute con figli di età non superiore a sei anni di scontare la pena fuori dal carcere, anche, in mancanza di alternative, presso case famiglia protette, allo scopo realizzate.

Si segnala che nella XV legislatura, nel  corso dell’esame di un provvedimento di contenuto analogo[2], il Governo aveva trasmesso alla V Commissione una relazione tecnica che quantificava in circa 4.343.500 euro annui l’onere relativo alla realizzazione delle case famiglia protette. A fronte di tale stima, la V Commissione subordinava il parere favorevole all’inserimento di una specifica copertura finanziaria rilevando che “la natura degli oneri derivanti dal provvedimento non sembrava tale da consentire di delimitare gli stessi nell’ambito di un tetto di spesa”. Pertanto la Commissione rilevava l’opportunità di inserire anche un’apposita clausola di salvaguardia per la compensazione di eventuali maggiori oneri rispetto a quelli indicati dal testo.

Il provvedimento non è corredato di relazione tecnica. Di seguito si dà conto delle disposizioni che presentano profili di carattere finanziario.

 

ANALISI DEGLI EFFETTI FINANZIARI

 

ARTICOLO 1

Modifiche al codice di procedura penale in materia di misure cautelari in relazione a detenute madri di figli minori

Normativa vigente: l’articolo 275 del codice di procedura penale prevede, al comma 4, che non può essere disposta la custodia cautelare in carcere, salvo che sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, quando imputati siano una donna incinta o una madre di prole di età inferiore a tre anni con lei convivente, ovvero un padre, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole, ovvero una persona che ha superato l'età di settanta anni. Il successivo articolo 284, riguardante gli arresti domiciliari, prevede al comma 1 che, con il provvedimento che dispone gli arresti domiciliari, il giudice prescriva all'imputato di non allontanarsi dalla propria abitazione o da altro luogo di privata dimora ovvero da un luogo pubblico di cura o di assistenza.

La norma, modificando gli articoli 275 e 284 del codice di procedura penale, dispone, con riferimento alle detenute madri di figli minori:

a)      l’innalzamento da tre a sei anni del limite di età del figlio per la cui madre non può essere disposta o mantenuta la custodia cautelare in carcere;

b)     la possibilità di disporre gli arresti domiciliari anche presso una casa famiglia protetta, ove istituita;

c)      la possibilità di disporre la custodia cautelare presso un istituto a custodia attenuata per detenute madri.

La norma prevede, infine, che le misure in esame, fino alla completa attuazione del piano straordinario penitenziario e comunque non oltre il 31 dicembre 2013, siano applicabili nei limiti dei posti disponibili.

 

Al riguardo, si rileva che la prevista applicabilità delle disposizioni in esame nei limiti dei posti disponibili, e comunque non oltre il 31 dicembre 2013, appare volta ad escludere l’insorgenza di nuovi oneri, almeno fino a tale data. Secondo il testo, inoltre, le misure alternative alla detenzione in carcere non rivestono carattere di tassatività: pertanto l’autorità competente può decidere le forme alternative di restrizione a seconda delle disponibilità esistenti. Ciò premesso, appare comunque necessario acquisire l’avviso del Governo circa l’effettiva possibilità, tenuto conto delle situazioni tutelate dalla norma, di dare applicazione alla stessa entro il limite delle disponibilità delle strutture esistenti, limite previsto – come detto - non oltre il 31 dicembre 2013.

 

ARTICOLO 2

Visite al minore infermo

La norma, modificando la legge n. 354/1975 (Ordinamento penitenziario), introduce, nel caso di imminente pericolo di vita o di gravi condizioni di salute del figlio minore, la possibilità per la madre o per il padre, condannati, imputati o internati, di recarsi a visitare l’infermo, con le cautele previste dal regolamento (comma 1).

Tale possibilità è estesa ai casi di visite specialistiche relative a gravi condizioni di salute, per le madri di figli con meno di dieci anni (comma 2).

 

Al riguardo, appare opportuno acquisire chiarimenti da parte del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari, a carico dell’amministrazione penitenziaria, derivanti dalle disposizioni in esame.

 

ARTICOLI 3, 4 e 5

Disposizioni in materia di detenzione domiciliare

Normativa vigente: l’articolo 47-ter della legge n. 354/1975, riguardante la detenzione domiciliare, prevede, al comma 1, la possibilità, per donne incinte o madri di figli di età inferiore a dieci anni conviventi, di scontare la pena della reclusione non superiore a quattro anni e la pena dell’arresto nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora ovvero in luogo pubblico di cura, assistenza o accoglienza. Il successivo articolo 47-quinquies prevede, al comma 1, la possibilità per le condannate madri di figli di età non superiore a dieci anni, se non sussiste un concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti e se vi è la possibilità di ripristinare la convivenza con i figli stessi, di essere ammesse ad espiare la pena nella propria abitazione, o in altro luogo di privata dimora, ovvero in luogo di cura, assistenza o accoglienza, al fine di provvedere alla cura e alla assistenza dei figli, dopo l'espiazione di almeno un terzo della pena ovvero dopo l'espiazione di almeno quindici anni nel caso di condanna all'ergastolo. Il successivo comma 2 prevede che, per la condannata nei cui confronti sia stata disposta la detenzione domiciliare speciale, nessun onere grava sull'amministrazione penitenziaria per il mantenimento, la cura e l'assistenza medica della condannata che si trovi in detenzione domiciliare speciale.

La norma, all’articolo 3, modificando gli articoli 47-ter e 47-quinquies della legge n. 354/1975, introduce la possibilità per le condannate madri di figli di età inferiore a dieci anni, in regime di detenzione domiciliare (articolo 47-ter) e di detenzione domiciliare speciale (articolo 47-quinquies), di scontare almeno un terzo della pena o almeno quindici anni presso un istituto di custodia attenuata per detenute madri o presso case famiglia protette allo scopo realizzate.

L’articolo 4 prevede che il Ministro della giustizia stabilisca con proprio decreto le caratteristiche tipologiche delle case-famiglia protette, sulla base delle quali lo stesso Ministro può individuare strutture gestite da enti pubblici o privati idonee ad essere utilizzate come case-famiglia protette, con cui stipulare convenzioni, nell’ambito delle disponibilità di bilancio.

L’articolo 5, infine, dispone che agli oneri derivanti dall’attuazione del provvedimento in esame si provveda a valere sulle disponibilità di cui all’articolo 2, comma 219, della legge n. 191/2009.

L’articolo 2, comma 219, della legge n. 191/2009 (legge finanziaria 2010) prevede una riserva di finalizzazione in favore dell’edilizia carceraria di una quota di 500 milioni di euro delle disponibilità del FAS/Fondo infrastrutture relative alla programmazione 2007/2013. Tali risorse verranno assegnate dal CIPE per le diverse annualità, compatibilmente con le disponibilità annuali esistenti sul Fondo infrastrutture medesimo.

 

Al riguardo, pur tenendo conto che, come affermato dal rappresentante del Governo[3], sono già in funzione strutture di accoglienza protette e che, come dimostra la documentazione trasmessa dal Governo medesimo[4], il numero di detenute interessate dal nuovo regime previsto dalle norme in esame potrebbe risultare limitato, appare necessario che il Governo fornisca la quantificazione degli oneri derivanti sia dalla possibilità di stipulare convenzioni con le strutture già esistenti sia dalla costruzione e dalla gestione di nuove strutture.

Andrebbe altresì specificata la natura di tali oneri, che dovrebbe essere, per una quota, di conto capitale (per quanto attiene alla costruzione delle infrastrutture) e, per altra quota, di parte corrente (spese riferite al personale preposto alla gestione). In particolare, per gli oneri di personale dovrebbe essere fornita una proiezione pluriennale delle relative stime di spesa, ai sensi della legge n. 196/2009.

Con riferimento alla copertura degli oneri in esame, appare necessario che il Governo fornisca chiarimenti in merito alle disponibilità ancora utilizzabili a valere sulla finalizzazione di 500 milioni di euro del Fondo FAS destinati dalla legge n. 191/2009 all’edilizia carceraria.

 

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, l’articolo 4 comma 3 prevede che nell’ambito delle disponibilità di bilancio, il Ministero della giustizia possa stipulare convenzioni con gli enti pubblici o privati che gestiscono strutture idonee ad essere utilizzate come case-famiglia protette.

 

Al riguardo, premesso che la disposizione in esame si configura come l’esercizio di una mera facoltà da parte del Ministero della giustizia, si rileva l’opportunità di acquisire un chiarimento da parte del Governo in merito a quali specifiche risorse, nell’ambito dello stato di previsione del Ministero della giustizia, verrebbero utilizzate allo scopo. Tale chiarimento si rende necessario al fine di verificare se già a legislazione vigente sussistano risorse destinate ad analoghe finalità e di verificare, conseguentemente, la sostenibilità di un eventuale utilizzo difforme delle predette risorse rispetto alle iniziali destinazioni di spesa.

 

L’articolo 5 comma 1 dispone che agli oneri derivanti dalla proposta di legge si provvede a valere sulle disponibilità di cui all’articolo 2, comma 219, della legge n. 191 del 2009 (legge finanziaria 2010).

Il citato comma 219, per fare fronte alla grave e urgente emergenza dovuta al sovrappopolamento delle carceri, stanzia complessivi 500 milioni di euro, a valere sulle disponibilità del Fondo infrastrutture (di cui all’articolo 18, comma 1, lettera b), del decreto-legge n. 185 del 2008)[5] destinate all’attuazione, anche per stralci, del programma degli interventi necessari per conseguire la realizzazione delle nuove infrastrutture carcerarie o l’aumento della capienza di quelle esistenti e per garantire una migliore condizione di vita dei detenuti.

 

Al riguardo, si rileva, in primo luogo, che la norma - in difformità da quanto previsto dalla vigente disciplina contabile - non quantifica gli oneri derivanti dal provvedimento né indica a quali specifici interventi siano riconducibili gli stessi.

Si osserva, inoltre, che il richiamo alle disponibilità di cui all’articolo 2, comma 219, della legge n. 191 del 2009, non appare costituire un’idonea modalità di copertura finanziaria in quanto non si indica quale quota delle risorse del Fondo infrastrutture destinate alla realizzazione del piano di edilizia carceraria (di cui al richiamato comma 219) debba essere destinata agli interventi previsti dal provvedimento in esame, né è indicato il profilo temporale di tale utilizzo.

Appare inoltre necessario acquisire dal Governo un chiarimento in ordine alla effettiva destinazione, nell’ambito del Fondo infrastrutture, della quota di 500 milioni di euro indicata dal predetto comma 219, per gli interventi in materia di edilizia carceraria. In proposito, non sembra infatti che fino ad ora sia stato effettivamente dato corso alla più volte richiamata disposizione della legge finanziaria per il 2010.

Si osserva, peraltro, nello schema di delibera del CIPE n. 31 del 2010, si prende atto dell’esigenza di dare immediata risposta agli interventi legati all’edilizia carceraria tramite una rimodulazione delle risorse del Fondo infrastrutture non ancora assegnate. Si segnala, altresì, che le risorse che fino ad ora sono affluite al Fondo infrastrutture - e da destinare agli interventi per l’edilizia carceraria - sono state pari a 200 milioni di euro e le stesse sono state vincolate - mediante apposite delibere del CIPE, indicate in nota - alla realizzazione degli interventi inseriti in un apposito “Programma”, presentato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, in corso di attuazione[6].



[1] Legge n. 354/1975.

[2] Si tratta in particolare della proposta di legge (AC. 528) presentata l’8 maggio 2006.

[3] Cfr. la seduta della II Commissione del 23 giugno 2010.

[4] Cfr.  la documentazione allegata al resoconto della predetta seduta (II Commissione - 23 giugno 2010).

[5] Convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009.

[6]Si ricorda che il CIPE, con la deliberazione adottata il 6 marzo 2009, ha disposto l’assegnazione al Fondo infrastrutture di cui all’articolo 18, comma 1, lettera b), del decreto-legge n. 185 del 2008, dell’importo di 5.000 milioni di euro, prevedendo, nel contempo, che una quota delle stesse, pari a 200 milioni di euro, debba essere destinata al finanziamento di interventi di edilizia carceraria. Successivamente, con l’adozione della delibera del 31 luglio 2009 ha precisato che l’utilizzo delle risorse destinate agli interventi in materia di edilizia carceraria debba avvenire sulla base di un “Programma straordinario per il finanziamento di istituti penitenziari in corso di costruzione” che tiene conto anche dell’esigenza di apportare ulteriori finanziamenti necessari per il completamento di opere attualmente in corso di completamento. Peraltro, per la realizzazione di tale “Programma” sono utilizzate anche risorse già previste a legislazione vigente e iscritte nel capitolo 7473 del bilancio del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, pari a 262,2 milioni di euro. Di seguito viene riprodotta la tabella nella quale si articola la realizzazione del “Programma”, pubblicata in calce alla delibera CIPE 31 luglio 2009 nella Gazzetta Ufficiale del 16 novembre 2009.