Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione
(Versione per stampa)
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Autore: | Servizio Bilancio dello Stato | ||||
Altri Autori: | Servizio Commissioni | ||||
Titolo: | C. 1991: Nuova disciplina del commercio interno del riso | ||||
Riferimenti: |
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Serie: | Scheda di analisi Numero: 59 | ||||
Data: | 11/11/2009 | ||||
Descrittori: |
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Organi della Camera: | XIII-Agricoltura |
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Camera dei deputati
XVI LEGISLATURA
Analisi degli effetti finanziari |
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A.C. 1991
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Nuova disciplina del commercio interno del riso
(Nuovo testo)
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N. 59 – 11 novembre 2009 |
La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato. La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione). L’analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.
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Tel. 2174 – 9455
SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione
Tel 3545 – 3685
A.C.
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1991 |
Titolo breve:
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Nuova disciplina del commercio interno del riso
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Iniziativa:
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Commissione di merito:
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Relatori per le Commissioni di merito:
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Rosso |
Gruppo:
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Relazione tecnica: |
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Destinatario:
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Oggetto:
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INDICE
Sanzioni, revisione delle analisi e clausola di salvaguardia
PREMESSA
Il progetto di legge in esame reca una nuova disciplina in materia di commercio interno del riso. Il testo, oggetto della presente nota, è quello risultante dalle modifiche approvate presso la Commissione di merito e non risulta corredato di relazione tecnica.
Di seguito si esaminano le norme suscettibili di determinare effetti finanziari.
ANALISI DEGLI EFFETTI FINANZIARI
Sanzioni, revisione delle analisi e clausola di salvaguardia
Le norme prevedono che:
· le violazioni al provvedimento in esame siano punite con le sanzioni amministrative di cui al D. Lgs. 109/1992, articolo 18, recante attuazione delle direttive 89/395 e 89/396 CEE concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari (articolo 6);
· qualora nell’ambito di procedimenti giudiziari amministrativi, risulti necessario procedere a una revisione delle analisi sul riso, le stesse siano eseguite, su un campione di almeno 800 grammi, dai seguenti istituti:
- Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura - Istituto sperimentale per la cerealicoltura - sezione specializzata per la risicoltura di Vercelli, per le analisi eseguite dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
- Istituto superiore di sanità, per le analisi eseguite dai laboratori provinciali di igiene e profilassi (articolo 7).
Le disposizioni riproducono sostanzialmente l’articolo 9
della L. 325/1958, elevando da
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sia abrogata
Nulla da osservare per i profili di quantificazione.
In merito ai profili di copertura finanziaria, con riguardo alla clausola di invarianza finanziaria di cui all’articolo 9, comma 2, si rileva, sotto il profilo formale, l’opportunità di modificare il termine “oneri” previsto dalla clausola di invarianza con “spese” dal momento che la stessa fa, esplicitamente, riferimento anche all’assenza di minori entrate.
Appare, inoltre, opportuno indicare, in modo espresso, le disposizioni alle quali è riferita la clausola di invarianza. Al riguardo, si segnala che le uniche disposizioni alle quali sembra potersi riferire la suddetta clausola sono quelle di cui all’articolo 7.
Appare infine, opportuno valutare la possibilità di integrare la formulazione della suddetta clausola, prevedendo, in analogia con quanto indicato nella relazione illustrativa, che all’attuazione della presente legge le amministrazioni pubbliche provvedano con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.