Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Bilancio dello Stato
Altri Autori: Servizio Commissioni
Titolo: C. 1991: Nuova disciplina del commercio interno del riso
Riferimenti:
AC N. 1991/XVI     
Serie: Scheda di analisi    Numero: 59
Data: 11/11/2009
Descrittori:
CEREALI   COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI
PRODOTTI ALIMENTARI     
Organi della Camera: XIII-Agricoltura

 


Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

 

 

 

 

 

 

 

 

Analisi degli effetti finanziari

 

 

 

A.C. 1991

 

Nuova disciplina del commercio interno del riso

 

(Nuovo testo)

 

 

 

 

 

 

N. 59 – 11 novembre 2009

 

 

 


 

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L’analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

Tel. 2174 – 9455

 

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

Tel 3545 – 3685

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Estremi del provvedimento

 

 

A.C.

 

1991

Titolo breve:

 

Nuova disciplina del commercio interno del riso

 

Iniziativa:

 

 

 

 

Commissione di merito:

 

 

Relatori per le

Commissioni di merito:

 

 

Rosso

Gruppo:

 

                                            

 

Relazione tecnica:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parere richiesto

 

 

Destinatario:

 

Oggetto:

 

 

 


INDICE

 

 

ARTICOLI 6, 7 e 9. 3

Sanzioni, revisione delle analisi e clausola di salvaguardia.. 3



PREMESSA

 

Il progetto di legge in esame reca una nuova disciplina in materia di commercio interno del riso. Il testo, oggetto della presente nota, è quello risultante dalle modifiche approvate presso la Commissione di merito e non risulta corredato di relazione tecnica.

Di seguito si esaminano le norme suscettibili di determinare effetti finanziari.

 

ANALISI DEGLI EFFETTI FINANZIARI

 

ARTICOLI 6, 7 e 9

Sanzioni, revisione delle analisi e clausola di salvaguardia

Le norme prevedono che:

·        le violazioni al provvedimento in esame siano punite con le sanzioni amministrative di cui al D. Lgs. 109/1992, articolo 18, recante attuazione delle direttive 89/395 e 89/396 CEE concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari (articolo 6);

·        qualora nell’ambito di procedimenti giudiziari amministrativi, risulti necessario procedere a una revisione delle analisi sul riso, le stesse siano eseguite, su un campione di almeno 800 grammi, dai seguenti istituti:

-        Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura - Istituto sperimentale per la cerealicoltura - sezione specializzata per la risicoltura di Vercelli, per le analisi eseguite dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

-        Istituto superiore di sanità, per le analisi eseguite dai laboratori provinciali di igiene e profilassi (articolo 7).

Le disposizioni riproducono sostanzialmente l’articolo 9 della L. 325/1958, elevando da 600 a 800 grammi la consistenza del campione da analizzare;

·        sia abrogata la L. 325/1958, recante la disciplina del commercio interno del riso, prevedendo che dall'attuazione delle disposizioni della presente legge non derivino nuovi o maggiori oneri né minori entrate a carico della finanza pubblica (articolo 9).

 

Nulla da osservare per i profili di quantificazione.

 

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, con riguardo alla clausola di invarianza finanziaria  di cui all’articolo 9, comma 2, si rileva, sotto il profilo formale, l’opportunità di modificare il termine “oneri” previsto dalla clausola di invarianza con “spese” dal momento che la stessa fa, esplicitamente, riferimento anche all’assenza di minori entrate.

Appare, inoltre, opportuno indicare, in modo espresso, le disposizioni alle quali è riferita la clausola di invarianza. Al riguardo, si segnala che le uniche disposizioni alle quali sembra potersi riferire la suddetta clausola sono quelle di cui all’articolo 7.

Appare infine, opportuno valutare la possibilità di integrare la formulazione della suddetta clausola, prevedendo, in analogia con quanto indicato nella relazione illustrativa, che all’attuazione della presente legge le amministrazioni pubbliche provvedano con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.