Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Bilancio dello Stato
Altri Autori: Servizio Commissioni
Titolo: (AC 1952) Sistema casa qualità. Disposizioni concernenti la valutazione e la certificazione della qualità dell'edilizia residenziale
Riferimenti:
AC N. 1952/XVI     
Serie: Scheda di analisi    Numero: 170
Data: 25/05/2011
Descrittori:
ATTESTATI E CERTIFICATI   CONTROLLI DI QUALITA'
EDILIZIA RESIDENZIALE     
Organi della Camera: V-Bilancio, Tesoro e programmazione
VIII-Ambiente, territorio e lavori pubblici

 


Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

 

 

 

 

 

 

 

 

Analisi degli effetti Finanziari

 

 

 

A.C. 1952

 

Sistema casa qualità. Disposizioni concernenti la valutazione e la certificazione della qualità dell'edilizia residenziale

 

(Ulteriore nuovo testo)

 

 

N. 170 – 25 maggio 2011

 

 


 

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L’analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

( 066760-2174 / 066760-9455 – * bs_segreteria@camera.it

 

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

( 066760-3545 / 066760-3685 – * com_bilancio@camera.it

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Estremi del provvedimento

 

A.C.

 

1952

 

Titolo breve:

 

Sistema casa qualità. Disposizioni concernenti la valutazione e la certificazione della qualità dell’edilizia residenziale

 

Iniziativa:

 

 

 

 

Commissione di merito:

 

VIII Commissione

 

Relatore per la

Commissione di merito:

 

 

Pili

 

Gruppo:        

                                            

 

Relazione tecnica:

 

 

 

 

 

 

Parere richiesto

 

Destinatario:

 

alla VIII Commissione

Oggetto:

 

 

 


INDICE

 

 

ARTICOLI 1-8. 3

Sistema «casa qualità». 3

ARTICOLO 9. 5

Agevolazioni5



PREMESSA

 

Il provvedimento in esame reca misure in materia di valutazione e certificazione della qualità dell’edilizia residenziale (Sistema «casa qualità»).

Il nuovo testo, come risultante dalle modifiche approvate dalla Commissione di merito, non risulta corredato di relazione tecnica.

Di seguito si esaminano le disposizioni che presentano profili di carattere finanziario.

 

ANALISI DEGLI EFFETTI FINANZIARI

 

ARTICOLI 1-8

Sistema «casa qualità»

Le norme prevedono l’istituzione di un sistema unico per la qualità dell’edilizia residenziale, denominato «casa qualità», allo scopo di armonizzare le disposizioni nazionali, regionali e degli enti locali relative alla valutazione dei requisiti delle costruzioni (articolo 1).

Il provvedimento si applica alle nuove costruzioni, alla manutenzione straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, nonché alla realizzazione di interventi di ampliamento degli edifici residenziali, compresi quelli di edilizia residenziale pubblica. Le leggi regionali possono prevedere l’applicazione del sistema «casa qualità» agli edifici ad uso direzionale e per uffici, nonché ad edifici con altre destinazioni d’uso (articolo 2).

Con decreto del Ministro dell’ambiente, di concerto con il Ministro delle infrastrutture, sono adottate linee guida recanti i requisiti minimi del sistema, i livelli di prestazione e i relativi metodi di verifica e di calcolo, anche attraverso l’elaborazione di programmi applicativi elettronici, nonché il sistema di accreditamento dei soggetti abilitati al rilascio della certificazione. Il Ministero dell’ambiente e il Ministero delle infrastrutture provvedono alla diffusione, attraverso le proprie banche dati, del software di applicazione del sistema (articolo 3).

La certificazione del sistema «casa qualità» comprende la valutazione relativa all’efficienza energetica, al soddisfacimento delle esigenze fisiche e psichiche dei fruitori e ai requisiti di ecocompatibilità. Ai fini della valutazione del soddisfacimento delle esigenze fisiche e psichiche, le unità immobiliari sono classificate secondo punteggi che tengono conto del grado di soddisfacimento di taluni requisiti, tra cui:

-        protezione dal rischio di incendio, anche mediante l’utilizzo di sensori per la rilevazione di fughe di gas e della presenza di fumi;

-        protezione da intrusioni e atti vandalici, anche mediante l’utilizzo di sistemi di videosorveglianza;

-        benessere ambientale e microclimatico e salvaguardia dell’ambiente;

-        collegamento con servizi di trasporto e tutela della riservatezza;

-        fruibilità di spazi comuni condominiali per l’infanzia e per attività collettive;

-        grado di automazione degli impianti e presenza di impianti tecnologici;

-        prevenzione da incidenti;

-        utilizzo e recupero di materiali riciclati o caratteristici locali;

-        durabilità dei materiali;

-        risparmio di risorse quali quelle idriche e materiali da costruzione;

-        produzione e gestione dei rifiuti.

Ai fini della valutazione del soddisfacimento di requisiti di eco-compatibilità, l’unità immobiliare è classificata ecocompatibile in presenza di materiali da costruzione caratterizzati da prestazioni ambientali di ridotto impatto sull’ecosistema, valutato sul ciclo di vita, e da durabilità (articoli 4-7).

La dichiarazione di rispondenza a detti requisiti, sottoscritta dal richiedente e dal progettista, è presentata alle regioni, che provvedono alla verifica e al rilascio della certificazione «casa qualità», tramite personale tecnico interno o esterno. Tale attività viene svolta anche mediante richiesta di documentazione e informazioni, nonché mediante ispezioni e controlli negli edifici e nei cantieri. Le spese relative alla certificazione sono poste a carico del soggetto richiedente. Ai fini delle attività di vigilanza e certificazione gli enti organizzano appositi corsi per la formazione del personale tecnico interno ed esterno, presso gli enti bilaterali del settore edile tra le associazioni di categoria dei datori di lavoro e dei lavoratori, anche attraverso la scuola di specializzazione dell’ISPRA, e predispongono specifiche campagne divulgative per la diffusione nel campo dell’edilizia del sistema «casa qualità». Presso il Ministero dell’ambiente e il Ministero delle infrastrutture è costituito un osservatorio per il monitoraggio dell’applicazione del «sistema casa qualità». L’osservatorio, cui partecipano anche le regioni e gli organismi tecnici del settore, provvede alla raccolta e all’elaborazione dei dati informativi concernenti l’applicazione del «sistema casa qualità» e cura la predisposizione di un rapporto annuale. Con decreto ministeriale sono definite le modalità di revoca della certificazione del sistema «casa qualità», qualora interventi successivi sull'immobile abbiano comportato il venir meno dei requisiti in virtù dei quali l'immobile ha potuto precedentemente beneficiare della suddetta certificazione. In caso di revoca, decadono immediatamente gli incentivi e le agevolazioni concessi (articolo 8).

 

Al riguardo, si osserva preliminarmente che il provvedimento prevede che l’ambito di applicazione delle disposizioni comprenda anche gli edifici di edilizia residenziale pubblica. Andrebbero valutati i riflessi finanziari delle norme, tenuto conto che la nuova disciplina, relativa all’adesione al sistema «casa qualità», potrebbe determinare oneri di costruzione, manutenzione, ristrutturazione o restauro maggiori rispetto a quanto attualmente previsto. Sul punto appare opportuno acquisire elementi di valutazione dal Governo.

Con riferimento alle attività di rilascio e di verifica della certificazione, si osserva che le norme prevedono che i relativi costi siano posti a carico del soggetto richiedente. In proposito, pare opportuno acquisire conferma che saranno posti a carico del soggetto richiedente anche gli oneri connessi alle attività di ispezione e di controllo.

Per quanto attiene allo svolgimento di corsi per la formazione del personale tecnico interno ed esterno e alle campagne divulgative per la diffusione nel campo dell’edilizia del sistema «casa qualità», di competenza delle regioni – o in alternativa delle province o dei comuni -, si osserva che detti adempimenti potrebbero comportare oneri per i suddetti enti, tenuto conto della configurazione dei medesimi come obbligatori.

Con riferimento all’osservatorio per il monitoraggio dell’applicazione del «sistema casa qualità», predisposto presso il Ministero delle infrastrutture e il Ministero dell’ambiente, cui partecipano anche le regioni e gli organismi tecnici del settore, appare opportuno acquisire chiarimenti circa lo svolgimento delle attività di raccolta ed elaborazione dei dati concernenti l’applicazione del sistema. Poiché tali attività si configurano come aggiuntive rispetto a quelle previste a legislazione vigente, andrebbero forniti elementi atti a suffragare la possibilità di far fronte alle stesse con le risorse già disponibili a legislazione vigente. Analoghe considerazioni sono riferibili alle attività svolte dai Ministeri interessati, ai sensi dell’articolo 3, per la diffusione del software applicativo del sistema «casa qualità».

 

ARTICOLO 9          

Agevolazioni

Le norme prevedono che lo Stato promuova, anche attraverso l’intervento di soggetti privati, apposite iniziative di sostegno del settore immobiliare, destinate esclusivamente alle unità immobiliari che rispondono ai requisiti del sistema «casa qualità». A tal fine gli incentivi economici e le detrazioni fiscali, previsti da leggi statali o regionali ai fini della riqualificazione energetica degli edifici, delle ristrutturazioni edilizie, della riqualificazione del patrimonio edilizio, a decorrere dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, sono destinati prioritariamente alle unità immobiliari alle quali è stata attribuita la certificazione «casa-qualità» (comma 1).

Le regioni, le province e i comuni possono disporre incentivi finanziari e premi in favore di privati o di consorzi pubblici e privati che intendono aderire al medesimo sistema (comma 2).

Le regioni e i comuni, nell’ambito dei criteri generali per la realizzazione dei programmi di edilizia sovvenzionata e convenzionata, assegnano incentivi premiali ai programmi che aderiscono al sistema «casa qualità» (comma 3).

Con regolamento comunale sono definiti lo spessore di coibentazione e il volume destinato a servizi interni, che non sono calcolati come cubatura urbanistica delle unità immobiliari in possesso della certificazione «casa qualità», in misura non superiore al 30 per cento del volume complessivo, sia per gli edifici di nuova costruzione sia per gli interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo o di ristrutturazione edilizia (comma 4).

I comuni possono vincolare l’edificabilità di parte delle aree del rispettivo piano regolatore comunale all’edilizia residenziale aderente al sistema «casa qualità», stipulando apposite convenzioni con i privati interessati o con consorzi pubblici e privati, allo scopo di diminuire i costi complessivi di investimento. I comuni, nel rispetto dell’equilibrio di bilancio, possono inoltre prevedere riduzioni agli oneri di urbanizzazione e riduzioni di imposte e di tasse comunali, qualora i soggetti interessati si impegnino ad applicare prezzi di vendita o canoni di locazione determinati sulla base di una convenzione tipo predisposta d’intesa con il comune (comma 5).

Per favorire l’adesione al sistema «casa qualità» i comuni, fatta salva l’esenzione per l’unità immobiliare adibita a prima abitazione, possono deliberare, nel rispetto dell’equilibrio di bilancio, aliquote dell’Imposta comunale sugli immobili (ICI) più favorevoli, anche derogando ai limite minimo stabilito, ai fini della determinazione delle aliquote, dalla normativa vigente alla data di emanazione della stessa (comma 6).

Le regioni e le province autonome possono stipulare convenzioni al fine di consentire l’erogazione di crediti agevolati in favore di privati per la costruzione di unità immobiliari conformi ai requisiti del sistema «casa qualità», nonché promuovere interventi agevolativi, attuati dalle stesse regioni e dagli enti locali, diretti alla diffusione del sistema «casa qualità», con priorità agli interventi che includono l’eliminazione di barriere architettoniche, l’installazione di ascensori per disabili o macchinari salvavita (commi 7 e 8).

 

Al riguardo, si rileva che il comma 1 prevede la destinazione in via prioritaria alle unità immobiliari dotate di certificazione «casa qualità» degli incentivi economici e delle detrazioni fiscali previsti da leggi statali o regionali per la ristrutturazione e la riqualificazione degli edifici. È previsto che tale destinazione si applichi a decorrere dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame; il testo in esame non prevede, quindi, alcun rinvio ad ulteriori norme di attuazione. Si osserva in proposito che tale automatismo potrebbe dare luogo a problemi applicativi, con particolare riferimento alle forme di incentivazione non riconducibili ad un limite di onere complessivo a carico della finanza pubblica: si fa riferimento, ad esempio, ad alcune detrazioni di carattere fiscale, per le quali non è prevista una preventiva autorizzazione ai fini della loro fruizione.

In proposito occorre acquisire l’avviso del Governo, al fine di escludere effetti negativi per la finanza pubblica.

Si osserva, inoltre, che le norme consentono a regioni, province e comuni di predisporre misure agevolative volte a incentivare l’adesione al sistema «casa qualità».

In particolare, regioni, province e comuni possono disporre incentivi finanziari e premi in favore di privati o di consorzi pubblici e privati. I comuni, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio, possono inoltre prevedere riduzioni agli oneri di urbanizzazione e riduzioni di imposte e di tasse comunali, nonché deliberare, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio, aliquote dell'ICI più favorevoli.

Nulla da osservare al riguardo, atteso che le previsioni sembrano assumere carattere facoltativo e che in taluni casi è espressamente richiamata la condizione del rispetto degli equilibri di bilancio.

Per quanto attiene agli incentivi ai programmi che aderiscono al sistema «casa qualità», assegnati da regioni e comuni, pare opportuno acquisire chiarimenti dal Governo circa la facoltatività della concessione di tali incentivi. La loro assegnazione, infatti, fermi restando i vincoli rappresentati dalla normativa vigente in materia di patto di stabilità, potrebbe comportare la compressione di altri provvedimenti di spesa, eventualmente già avviati, da parte di regioni e comuni.

Quanto al rinvio al regolamento comunale per la definizione dello spessore di coibentazione e del volume destinato a servizi interni, da escludere dalla cubatura delle unità immobiliari in misura non superiore al 30 per cento del volume complessivo, si evidenzia la necessità di chiarire se, ed eventualmente con quali modalità, tale previsione possa incidere sugli introiti destinati ai comuni derivanti dai contributi corrisposti per il rilascio del permesso di costruire.