Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Bilancio dello Stato
Altri Autori: Servizio Commissioni
Titolo: (A.C. 1934 ed abb.) - Disposizioni in materia di professioni non organizzate in ordini o collegi
Riferimenti:
AC N. 1934/XVI     
Serie: Scheda di analisi    Numero: 198
Data: 06/12/2011
Descrittori:
LIBERI PROFESSIONISTI     
Organi della Camera: V-Bilancio, Tesoro e programmazione
X-Attività produttive, commercio e turismo

 


Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

 

 

 

 

 

 

 

 

Analisi degli effetti finanziari

 

 

 

A.C. 1934 ed abb.

 

Disposizioni in materia di professioni

non organizzate in ordini o collegi

 

(Testo unificato)

 

 

 

 

 

N. 198 – 6 dicembre 2011

 

 


 

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L’analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

( 066760-2174 / 066760-9455 – * bs_segreteria@camera.it

 

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

( 066760-3545 / 066760-3685 – * com_bilancio@camera.it

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Estremi del provvedimento

 

 

A.C.

 

1934 e abb.

Titolo breve:

 

Disposizioni in materia di professioni non organizzate in ordini o collegi

 

Iniziativa:

 

 

 

 

 

 

Commissione di merito:

 

 

Relatore per la

Commissione di merito:

 

Abrignani

Gruppo:

 

 

Relazione tecnica

Assente

 

Parere richiesto

 

Destinatario:

 

Oggetto:

 

 

 


 

INDICE

 

ARTICOLI 1-10. 3

Disposizioni in materia di professioni non organizzate in ordini o collegi3

 



 

PREMESSA

 

La proposta di legge reca disposizioni in materia di professioni non organizzate in ordini o collegi.

Il provvedimento, di iniziativa parlamentare, non è corredato di relazione tecnica.

La presente Nota ha per oggetto il testo unificato derivante dalle proposte A.C. 1934 e A.C. 2077, A.C. 3131, A.C. 3488 e A.C. 3917, come integrato dalle proposte emendative approvate dalla Commissione di merito (Attività produttive, commercio e turismo) nel corso dell’esame finora svolto in sede referente.

Si esaminano di seguito le norme che presentano profili di carattere finanziario.

 

ANALISI DEGLI EFFETTI FINANZIARI

 

ARTICOLI 1-10

Disposizioni in materia di professioni non organizzate in ordini o collegi

Le norme recano la disciplina delle “professioni non organizzate in ordini o collegi”, precisando in primo luogo che con tale espressione si intende l’attività economica, anche organizzata, volta alla prestazione di servizi di opere a favore di terzi, esercitata abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale con esclusione delle attività riservate per legge a soggetti iscritti in albi o elenchi ai sensi dell’articolo 2229 del Codice civile[1], e delle attività e dei mestieri artigianali, commerciali e di pubblico esercizio disciplinati da specifiche normative (articolo 1).

Le norme prevedono in particolare:

         la possibilità per coloro che esercitano tali professioni di costituire associazioni a carattere professionale di natura privatistica con il fine di valorizzare le competenze degli associati, diffondere il rispetto delle regole deontologiche, promuovere la formazione permanente dei propri iscritti, vigilare sulla condotta professionale degli associati. Le associazioni promuovono altresì forme di garanzia a tutela dell’utente tra cui l’attivazione di uno sportello di riferimento per il cittadino consumatore (articolo 2);

         la possibilità per le associazioni di costituire strutture aggregative nella forma di organismi privati, con funzioni di promozione e qualificazione delle attività professionali che rappresentano, divulgazione delle informazioni, rappresentanza delle istanze comuni nelle sedi politiche e istituzionali (articolo 3);

         l’obbligo per le associazioni professionali e per le forme aggregative di pubblicare sul proprio sito web gli elementi informativi che presentano utilità per il consumatore (articoli 4 e 5);

         la promozione da parte del Ministero dello sviluppo economico dell’informazione ai professionisti e agli utenti riguardo all’avvenuta adozione, da parte dei competenti organismi, di una norma tecnica UNI[2] relativa alle attività professionali oggetto di regolamentazione, cui queste devono conformarsi (articolo 6);

         la possibilità di istituire da parte delle associazioni professionali, al fine di tutelare i consumatori e di garantire la trasparenza, un sistema di attestazione che prevede certificati da rilasciare ai propri associati (articoli 7 e 8);

         la collaborazione delle associazioni professionali e delle forme aggregative all’elaborazione della normativa tecnica UNI relativa alle singole attività professionali, con la facoltà di promuovere  la costituzione di organismi di certificazione di conformità per i settori di competenza (articolo 9);

         lo svolgimento di compiti di vigilanza sul mercato da parte del Ministero dello sviluppo economico relativamente alla corretta attuazione delle previsioni del presente provvedimento, anche attraverso la segnalazione di informazioni non veritiere pubblicate sui siti internet delle associazioni o riportate nel contenuto delle attestazioni di cui all’articolo 7, sanzionabili ai sensi dell’articolo 27 del Codice del consumo (articolo 10).

 

Al riguardo, con riferimento alla realizzazione dell’attività di informazione prevista dall’articolo 6 nonché ai compiti di vigilanza sul mercato delle professioni contemplata dall’articolo 10, andrebbero acquisiti chiarimenti in merito alla possibilità per il Ministero dello sviluppo economico di garantire l’espletamento dei nuovi adempimenti nell’ambito delle risorse finanziarie previste a legislazione vigente per finalità analoghe.

Non si hanno rilievi da formulare in relazione ai compiti a carico delle associazioni di professionisti nonché delle forme aggregative delle stesse, dal momento che si tratta di organismi privati, costituiti su base volontaria, il cui finanziamento dovrebbe avvenire mediante il pagamento delle quote associative. In proposito andrebbe acquisita una conferma.

In merito ai profili previdenziali, nulla da osservare nel presupposto che, non essendo tale materia disciplinata dal testo in esame, resti confermato l’attuale regime previsto a legislazione vigente.

 



[1] L’articolo 2229 del Codice civile dispone che la legge determina le professioni intellettuali per l’esercizio delle quali è necessaria l’iscrizione in appositi albi o elenchi.

[2] Di cui alla direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998 e sulla base delle Linee Guida CEN 14 del 2010.