Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Bilancio dello Stato
Altri Autori: Servizio Commissioni
Titolo: DL 149/08 - Disposizioni urgenti per assicurare adempimenti comunitari in materia di giochi
Riferimenti:
AC N. 1707-A/XVI     
Serie: Scheda di analisi    Numero: 8
Data: 21/10/2008
Descrittori:
CONCORSI, OPERAZIONI A PREMIO SCOMMESSE E LOTTERIE     
Organi della Camera: V-Bilancio, Tesoro e programmazione

 


Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

 

 

 

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO

SERVIZIO COMMISSIONI

 

 

 

 

 

Analisi degli effetti finanziari

 

 

 

A.C. 1707-A

 

Disposizioni urgenti per assicurare

adempimenti comunitari in materia di giochi

 

(Conversione in legge del DL 149/2008)

 

 

 

 

 

N. 8 – 21 ottobre 2008

 

 


 

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L’analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO

Tel. 2174 – 9455

 

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

Tel 3545 – 3685

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Estremi del provvedimento

 

A.C.

 

1707-A

Titolo breve:

 

Disposizioni urgenti per assicurare adempimenti comunitari in materia di giochi (D.L. n. 149/2008)

 

Iniziativa:

 

governativa

 

in prima lettura alla Camera

 

 

Commissione di merito:

 

VI Commissione

 

Relatore per la

Commissione di merito:

 

Laboccetta

Gruppo:                                     

 

PdL

 

 

Relazione tecnica:

assente

 

 

 

 

Parere richiesto

 

Destinatario:

 

all'Assemblea

Oggetto:

 

testo A

 

 

 

 

 

Scheda di Analisi n. 8

 



INDICE

Proroga della concessione per la raccolta del gioco Enalotto.. 5

ARTICOLO 1-bis. 7

Commercializzazione di giochi su base ippica e sportiva.. 7

ARTICOLO 1-ter.. 11

Esercizio dei giochi a distanza in Italia.. 11

ARTICOLO 1-quater.. 15

Sperimentazione di apparecchi da intrattenimento con vincite in denaro.. 15

 



PREMESSA

 

Il provvedimento dispone la conversione in legge del decreto-legge 25 settembre 2008, n. 149, recante disposizioni urgenti per assicurare adempimenti comunitari in materia di giochi.

Il testo, modificato nel corso dell’esame in sede referente, non è corredato di relazione tecnica.

Nel corso dell’esame in sede referente il testo originario del decreto legge, formato da due articoli, è stato integrato con l’aggiunta degli articoli 1-bis, 1-ter e 1-quater.

La relazione illustrativa, riferita al testo originario, afferma che la relazione tecnica non è stata predisposta in quanto le disposizioni del decreto non producono effetti per la finanza pubblica.

 

     

ANALISI DEGLI EFFETTI FINANZIARI

 

ARTICOLO 1

Proroga della concessione per la raccolta del gioco Enalotto

Normativa vigente: l’articolo 1, comma 90, della legge finanziaria 296/2006 ha stabilito le modalità per l’affidamento in concessione, mediante procedura di selezione aperta agli operatori italiani ed esteri, della gestione dei giochi numerici a totalizzatore nazionale, incluso l’Enalotto e i suoi giochi complementari. Fra i criteri prescritti dalle norme si segnala l’individuazione dell’offerta economicamente più conveniente e il miglioramento dei livelli di offerta e di servizio al pubblico. Il successivo comma 91, al fine di garantire la continuità di esercizio del gioco, ha disposto una proroga della concessione in essere fino al 30 giugno 2007.

Si ricorda che ai predetti commi 90-91 sono stati ascritti effetti di maggior gettito pari a 110 milioni di euro nel 2007, 80 milioni nel 2008 e 80 milioni a decorrere dal 2009. Una quota di tale incremento (40 milioni per il solo esercizio 2007) era ascritta specificamente[1] all’affidamento in concessione della gestione dei giochi numerici a totalizzatore mediante la nuova procedura di selezione. La restante parte dell’incremento di gettito era collegata dalla relazione tecnica a due fattori: l’aumento della raccolta sui giochi aggiuntivi del Superenalotto; le innovazioni da introdurre nelle formule di gioco classiche del Superenalotto (rimodulazione delle categorie di vincita e ripartizione del montepremi).

Peraltro il termine di cui al comma 91 è stato ripetutamente prorogato, da ultimo – fino al 30 settembre 2008 - dall'articolo 40 del decreto legge 159/2007.

Nel frattempo si è svolta la gara pubblica prevista dalla legge 296/2006: il bando di gara è stato pubblicato il  4 luglio 2007; in esito alle relative procedure la Commissione di selezione ha dichiarato l’aggiudicazione provvisoria a favore della società SISAL SpA[2] (verbale n. 32 del 26 gennaio 2008); successivamente, con il comunicato 31 marzo 2008 l’Amministrazione dei Monopoli di Stato ha reso noto che la SISAL SpA era risultata aggiudicataria della nuova concessione per l’esercizio e lo sviluppo dei giochi numerici a totalizzatore nazionale.

 

La norma dispone che la gestione dell’Enalotto e del suo gioco opzionale continui ad essere assicurata dall'attuale concessionario, alle condizioni vigenti, fino alla piena operatività della nuova concessione e comunque non oltre il 1° luglio 2009.

Il testo evidenzia che la proroga è finalizzata ad assicurare la continuità della gestione dell'esercizio dell’Enalotto a fronte della riscontrata impossibilità di avvio, nei tempi previsti, della nuova concessione per la gestione dei giochi numerici a totalizzatore nazionale, in corso di affidamento a seguito del bando di gara 29 giugno 2007, ai sensi dell'articolo 1, comma 90, della legge 296/2006.

La relazione illustrativa ricorda che le ripetute proroghe del termine in esame sono state necessarie in attesa della conclusione del procedimento per l'affidamento della concessione. La nuova proroga è richiesta per evitare che venga meno, per il concessionario, il titolo abilitativo all'esercizio della raccolta, “con danni irrecuperabili in termini di mancate entrate erariali e di perdita di avviamento del gioco”.

La relazione precisa, inoltre, che il nuovo concessionario individuato in esito alla gara non è nella pienezza delle sue attribuzioni, in quanto devono essere ancora svolte le verifiche atte a garantire sia l'idoneità della nuova organizzazione e della sua rete distributiva sia la loro conformità ai progetti presentati in sede di gara. Peraltro tali attività stanno procedendo speditamente, anche grazie all'istituzione di un'apposita commissione. Tuttavia il termine di 9 mesi previsto dal testo è considerato indispensabile, in quanto strettamente necessario per l'espletamento dei passaggi procedurali e dei collaudi previsti dal disciplinare di gara nonché per l'approvazione degli organi di controllo.

 

Al riguardo, si osserva che la disposizione in esame rinvia l’operatività della nuova concessione prevista dall’articolo 1, comma 90, della legge finanziaria 296/2006: a tale affidamento erano stati a suo tempo ascritti effetti di maggior gettito. Andrebbe pertanto chiarito se i relativi introiti siano stati effettivamente conseguiti in esito alla gara: diversamente, il rinvio della concessione potrebbe determinare effetti finanziari negativi.

Si tratta – come sopra ricordato – di un introito pari a 40 milioni per il solo esercizio 2007.

Si segnala peraltro che l’ultima rilevazione resa pubblica dall’Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato[3] ha dato conto di una contrazione del gettito erariale connesso alla raccolta del Superenalotto (-5% nel 2007, rispetto al 2006, a seguito di una riduzione della raccolta del 3%).

 

ARTICOLO 1-bis

Commercializzazione di giochi su base ippica e sportiva

Normativa vigente: l’articolo 4-bis, comma 1, del decreto legge 59/2008 (Attuazione di obblighi comunitari) ha stabilito[4] l’attribuzione, mediante procedura aperta agli operatori italiani ed esteri, di diritti per l'apertura di punti vendita aventi come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici su base ippica e sportiva[5], con base d'asta non inferiore a 30.000 euro per ogni punto vendita. Lo stesso articolo 4-bis ha fissato, al comma 2, il termine del 31 gennaio 2009 oltre il quale sarebbero state revocate le concessioni ancora attive per la raccolta e l’accettazione di scommesse ippiche. Alle norme non sono stati ascritti effetti finanziari.

La norma dispone che l'Amministrazione dei Monopoli di Stato realizzi un’apposita procedura selettiva (aperta sia ai soggetti italiani ed europei in possesso dei prescritti requisiti sia ai soggetti già titolari di licenze d’esercizio) in tempo utile per rispettare la data di revoca delle concessioni delle scommesse ippiche, fissata al 31 gennaio 2009 dall’articolo 4-bis del DL 59/2008 (commi 1 e 3).

La disposizione è finalizzata – come precisato dal testo - a dare attuazione alla sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 13 settembre 2007([6]), nonché a consentire un’integrazione fra giochi su base ippica e sportiva (come già previsto dall'articolo 38 del decreto-legge 223/2006).

Si ricorda che l'articolo 38 del decreto-legge 223/2006 ha introdotto una serie di misure volte a contrastare la diffusione del gioco irregolare e l'evasione  fiscale nel settore dei giochi, prevedendo – fra l’altro - nuove  modalità  di  distribuzione dei giochi su base ippica e sportiva, nonché su eventi diversi (disciplina e apertura dei nuovi punti vendita aventi come attività principale la commercializzazione dei giochi pubblici; raccolta dei giochi a distanza). 

Oggetto della procedura è la concessione fino al 30 giugno 2016, e per un numero massimo di 3.000 soggetti, del diritto di esercizio e di raccolta in rete fisica di giochi su base ippica e sportiva, nonché su eventi diversi (comma 2).

Le predette concessioni non si estendono in ogni caso ai punti di vendita aventi come attività accessoria la commercializzazione di prodotti di gioco pubblici.

Le concessioni sono aggiudicate alle offerte che risultano economicamente più elevate rispetto ad una base minima di 85.000 euro. Per i soggetti già titolari di concessione l'importo è ridotto del 25 per cento rispetto a quanto indicato nell'offerta (comma 5).

Nello stato di previsione del Ministero dell'economia per l'anno 2009 è istituito un Fondo, “alimentato dalle maggiori entrate derivanti dall’attuazione del comma 5” (comma 7, primo e secondo periodo).

Il testo precisa che quota parte delle risorse del Fondo può essere destinata:

-            all'incremento del montepremi e delle provvidenze per l'allevamento dei cavalli;

-            alle esigenze finanziarie di CONI ed UNIRE (progressivamente, in funzione del processo di risanamento finanziario e di riassetto dei relativi settori);

-            al riversamento all'entrata del bilancio dello Stato (per la parte non destinata alle precedenti finalità);

-            all'incremento del montepremi e delle provvidenze per l'allevamento dei cavalli (eventuali ulteriori maggiori entrate, rilevate annualmente dall'Amministrazione dei Monopoli di Stato).

Le eventuali “ulteriori maggiori entrate derivanti dall'attuazione del presente articolo”, rilevate annualmente dall'Amministrazione dei monopoli di Stato, sono destinate all'incremento del montepremi e delle provvidenze per l'allevamento dei cavalli (comma 7, terzo periodo).

L’'importo del montepremi non può in ogni caso essere variato in diminuzione da parte dell'UNIRE.

 

Vengono infine abrogate le seguenti norme (comma 6):

·        articolo 4-bis, comma 1, del decreto-legge 59/2008 (sopra richiamato);

·        articolo 38, commi 2 e 4, lettere f) e g), del decreto-legge 223/2006.

Con queste ultime disposizioni è stata disciplinata la localizzazione (= distanze minime dalle ricevitorie già in esercizio) dei punti vendita aventi come attività principale [lettera f)] o accessoria [lettera g)] la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici, sia per il settore dell’ippica (comma 4) sia per gli altri eventi (comma 2).

 

Al riguardo si osserva che, in ordine alle modalità di alimentazione del fondo da istituire ai sensi del comma 7, il testo fa riferimento genericamente alle “maggiori entrate derivanti dall’attuazione del comma 5”. Andrebbero quindi acquisiti i criteri per la quantificazione di tale maggior gettito. A tal fine occorrerebbe preliminarmente chiarire se siano state effettivamente acquisite le entrate a suo tempo previste, per gli anni 2008 e seguenti, in relazione alle misure introdotte dal decreto legge  223/2006 – richiamate dal testo in esame – in materia di distribuzione dei giochi su base ippica e sportiva.

Si ricorda che la relazione tecnica al DL 223/2006 aveva previsto un introito una tantum (240 milioni di euro) per l’aggiudicazione di 17.000 nuovi punti vendita, dei quali 10.000 per i giochi su base ippica e sportiva. A tale introito veniva poi sommato – secondo la RT – un maggior gettito annuale (dovuto all’esercizio della commercializzazione dei giochi) di  62,66 milioni di euro a decorrere dal 2008.

Si segnala peraltro che, nell’ultima rilevazione resa pubblica, l’Amministrazione dei Monopoli di Stato[7] ha dato conto di una contrazione del gettito erariale connesso ai “giochi a base sportiva  e ippica” (-15,5% nel 2007, rispetto al 2006, pure in presenza di una raccolta in crescita dell’1,3%).

In ordine al comma 7, tenuto conto dell’indicazione contenuta nel testo, in base alla quale la fonte delle maggiori entrate dovrebbe essere “l’attuazione del comma 5”, si fa presente che i proventi derivanti dall’aggiudicazione delle concessioni[8] dovrebbero avere carattere di una tantum: ciò ne potrebbe condizionare, in sé, sia i possibili effetti finanziari[9] sia le relative forme di utilizzo. Andrebbe pertanto chiarito attraverso quali modalità si intenda rendere l’utilizzo di tali entrate compatibile con le finalità di spesa indicate dal testo (incremento del montepremi, provvidenze per l'allevamento dei cavalli, esigenze finanziarie del CONI dell’UNIRE) che appaiono suscettibili di proiettarsi, invece,  su più annualità.

Quanto all’utilizzo delle somme risultanti da tale maggior gettito, si segnala che la formulazione del comma 7 determina la necessità di chiarire:

·         in quale proporzione o entro quali limiti si intenda utilizzare tali maggiori entrate per l’incremento dei montepremi e delle provvidenze o per le esigenze finanziarie del CONI e dell’UNIRE”.

Il testo non indica, infatti, limiti quantitativi alle predette finalizzazioni di spesa;

·         quale dovrebbe essere, conseguentemente, l’entità delle risorse da riversare all'entrata del bilancio dello Stato.

Non essendo fissato un limite alle finalità di spesa sopra richiamate, la quota del fondo da destinare alle ulteriori finalizzazioni (come il riversamento all’entrata) non può essere desunta residualmente.

In ordine a tale ultima previsione (riversamento all’entrata della quota non destinata alle precedenti finalità), non è chiaro se con tale previsione si intenda rendere indisponibile una certa quota del gettito (non determinata), che dovrebbe quindi essere destinata al miglioramento dei saldi[10], ovvero se si intenda rendere la somma spendibile per altre finalità non indicate. In questa seconda ipotesi, l’indicazione contenuta nel testo (riversamento all’entrata) potrebbe essere non congrua, perché in realtà l’esito dell’operazione dovrebbe essere l’utilizzo della somma per finalità di spesa e non di entrata. In tal caso, inoltre, si dovrebbe comunque prevedere la successiva riassegnazione della somma per finalità di spesa.

Andrebbe chiarito, infine:

·         quale dovrebbe essere la fonte delle “eventuali ulteriori maggiori entrate derivanti dall'attuazione del presente articolo” da destinare all'incremento del montepremi e a provvidenze per l'allevamento dei cavalli;

·         quali dovrebbero essere le metodologie di accertamento di tali ulteriori maggiori entrate.

Infatti, mentre nel caso sopra esposto (comma 7, primo e secondo periodo), gli effetti finanziari della norma dovrebbero avere carattere di non ripetitività (trattandosi dei proventi una tantum da aggiudicazione delle licenze), nel caso di introiti derivanti “dal presente articolo” potrebbero presentarsi effetti pluriennali connessi all’esercizio delle licenze, i quali – tuttavia – andrebbero accertati partendo da un’indicazione esplicita della relativa base di calcolo, rispetto alla quale sia possibile: a) stabilire preventivamente quale sia il livello di gettito da conseguire a legislazione vigente;  b) misurare per differenza (sempre in via preventiva, con riserva di verifica a consuntivo) il margine di “maggiori entrate”, se effettivamente acquisito, che potrà essere destinato a nuove destiinazioni.

Tali considerazioni attengono in via generale a tutte le norme in materia di giochi, anche se – nel caso di specie – non si è in presenza di una preventiva determinazione del quantum delle risorse da destinare a finalità di spesa.

Si segnala, peraltro, che la finalizzazione “incremento del montepremi e delle provvidenze per l'allevamento dei cavalli” compare due volte nel testo del comma 7: sia nella parte riferita alle “maggiori entrate derivanti dall’attuazione del comma 5” sia in quella relativa alle “ulteriori maggiori entrate derivanti dall'attuazione del presente articolo”.

 

ARTICOLO 1-ter

Esercizio dei giochi a distanza in Italia

Normativa vigente: l’articolo 38 del DL 223/2006 (Rilancio dell’economia e contenimento della spesa pubblica) ha stabilito nuove  modalità  di  distribuzione dei giochi su eventi diversi dalle corse dei cavalli (comma 2) e su base ippica e sportiva (comma 4), prevedendo in particolare:

-            la disciplina di punti vendita aventi come attività principale la commercializzazione dei giochi pubblici;

-            l’apertura di nuovi punti vendita (7.000 per gli eventi diversi dalle corse dei cavalli e 10.000 per i giochi su base ippica e sportiva);

-            l’attribuzione della raccolta dei giochi a distanza verso un corrispettivo non  inferiore a  200.000 euro.

All’articolo 38, commi 2 e 4, è stato ascritto un effetto di maggior gettito, pari a 62,66 milioni di euro a decorrere dal 2008, dovuto essenzialmente ad un incremento  della raccolta. 

 

La norma reca disposizioni in materia di esercizio e di raccolta a distanza  (commi 1-2):

a)        delle scommesse;

b)       dei concorsi a pronostici sportivi e ippici;

c)        dei giochi di ippica nazionale;

d)       dei giochi di abilità;

e)        delle scommesse con interazione diretta tra i giocatori;

f)        del bingo;

g)       dei giochi numerici a totalizzatore nazionale;

h)       delle lotterie ad estrazione istantanea e differita.

La nuova disciplina è finalizzata fra l’altro, secondo il testo, a contrastare la diffusione del gioco illegale. Essa è introdotta o adeguata con regolamenti del ministro dell’economia, ferma la riserva alla fonte amministrativa non regolamentare per quanto riguarda:

-            l’istituzione di singoli giochi;

-            la definizione delle condizioni generali di gioco e delle relative regole tecniche (anche d'infrastruttura);

-            la posta unitaria di partecipazione al gioco;

-            l’individuazione della misura di aggi, diritti o proventi da corrispondere in caso di organizzazione indiretta del gioco;

-            la variazione della misura del prelievo, anche per imposte, nell'ambito della misura massima prevista per ciascun gioco.

 

L'esercizio e la raccolta a distanza di uno o più dei giochi di cui alle lettere da a) ad f), sono consentiti (comma 3):

·        ai soggetti, in numero massimo di 200, in possesso dei requisiti e che assumono gli obblighi previsti dalla disciplina in esame[11], ai quali l'Amministrazione dei Monopoli attribuisce una concessione per la durata di 9 anni;

·        ai soggetti già titolari di concessione per l'esercizio e la raccolta di uno o più dei giochi di cui al comma 1 attraverso rete fisica, rete di raccolta a distanza, ovvero entrambe.

 

L'esercizio e la raccolta a distanza dei giochi di cui alle lettere g) e h), sono effettuati fino alla data di scadenza delle relative concessioni dai soggetti già titolari unici di concessione per la gestione e lo sviluppo dei medesimi giochi (comma 4).

Su autorizzazione dell'Amministrazione dei Monopoli tale raccolta a distanza è consentita anche ai soggetti di cui al comma 3 ai quali i titolari unici di concessione abbiano dato licenza.

 

Le 200 concessioni da assegnare ex novo per 9 anni (ai sensi del precedente comma 3) sono rilasciate subordinatamente al rispetto di una serie di requisiti e di condizioni specificamente enunciati dal testo, quali: la residenza (in uno degli Stati dell'Unione europea); il fatturato minimo; la capacità tecnico-infrastrutturale; la forma giuridica (società di capitali), l’onorabilità e la professionalità; l’obbligo di collegamento permanente al portale dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato (gestito dal suo partner tecnologico)[12]; il versamento di un corrispettivo una tantum (comma 5).

Il versamento, valido per la durata della concessione ed effettuato a titolo di contributo spese per la gestione tecnica ed amministrativa dell'attività di monitoraggio e controllo, è pari a:

-            euro 300.000, oltre IVA, per le domande di concessione riferite ai giochi di cui alle lettere da a) ad e);

-            euro 50.000, oltre IVA, per le domande di concessione riferite al gioco di cui alla lettera f) .

Per i soggetti di cui al comma 3 già titolari di concessioni, il versamento del contributo per l'esercizio e la raccolta a distanza dei giochi di cui al comma 1, lettere da a) a f), è  dovuto nelle seguenti misure (comma 6):

-            euro 300.000 per i concessionari del bingo, relativamente a domande di concessione riferite ai giochi di cui al comma 1, lettere da a) ad e);

-            euro 50.000 per i concessionari di esercizio a distanza dei giochi di cui all'articolo 38, commi 2 e 4, del DL  223/2006 (giochi su eventi; giochi ippici e sportivi) relativamente a domande di concessione riferite al gioco di cui alla lettera f);

-            euro 350.000 per i concessionari dei rimanenti giochi non già abilitati alla loro raccolta a distanza, relativamente a domande di concessione riferite ai giochi di cui alle lettere da a) a f).

 

La sottoscrizione della domanda di concessione implica l'assunzione da parte del soggetto richiedente di una serie di obblighi (comma 7), fra i quali:

·        l’obbligo di accesso - da parte dei giocatori - all'area operativa del sito web del concessionario dedicata all'offerta dei giochi di cui al comma 1, lettere da a) a f), esclusivamente attraverso il portale dell'Amministrazione dei Monopoli, anche attraverso automatico reindirizzo del giocatore nel caso di suo tentativo di accesso diretto all'area operativa del predetto sito;

·        l’utilizzo di conti correnti bancari o postali esclusivamente dedicati alla gestione delle somme depositate sui conti di gioco di titolarità dei giocatori.

 

L’Amministrazione dei Monopoli di Stato effettua l'istruttoria delle domande di concessione entro 90 giorni dal loro ricevimento. In caso di incompletezza della domanda o della relativa documentazione, il termine è sospeso fino al momento della sua regolarizzazione. Il termine è altresì sospeso, in caso di richiesta di integrazioni documentali o di chiarimenti, dal momento della richiesta e fino alla loro ricezione. In caso di decorso del termine per l'istruttoria senza l'adozione di un provvedimento conclusivo espresso da parte dell'Amministrazione, la domanda si intende respinta (comma 8).

 

Il testo reca – infine - norme in materia di regolazione contrattuale dei rapporti fra giocatori e concessionari (commi 9 e 11-17),  nonché in materia di funzionamento del conto intestato a ciascun giocatore (comma 10).

Il conto è intestato gratuitamente e non produce interessi; sono devolute all’erario le somme non movimentate da almeno tre anni.

 

Le “maggiori entrate derivanti dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo”, al netto dei costi dell'Amministrazione dei Monopoli per la realizzazione e la gestione degli strumenti informatici occorrenti, confluiscono al fondo speciale destinato al soddisfacimento delle esigenze dei cittadini meno abbienti[13] (comma 18).

 

Al riguardo si osserva che anche la norma in esame presenta – analogamente a quanto in precedenza rilevato con riferimento all’articolo 1-bis – profili problematici in ordine alla metodologia di accertamento delle maggiori entrate di cui si prevede l’utilizzo. Nel caso dell’articolo 1-ter, tali introiti – stando al tenore letterale del testo[14] – potrebbero avere sia, per una parte, carattere di una tantum (proventi da aggiudicazione delle concessioni, di cui ai commi 5 e 6) sia, per altra parte, carattere pluriennale (proventi da esercizio dei giochi a distanza). Quest’ultimo gettito, a causa del suo carattere di aleatorietà, risulta di entità non certa  né predeterminabile.

Peraltro, trattandosi di entrate di andamento variabile, la cui dinamica è influenzata dai diversi fattori che incidono sulla domanda di mercato (reddito disponibile, tassazione, montepremi, concorrenza di altre forme di gioco ed effetti di sostituzione...), la definizione di “maggiori entrate” richiede, come già segnalato: l’indicazione esplicita di una base di calcolo, rispetto alla quale sia possibile stabilire preventivamente quale sia il livello di gettito da conseguire a legislazione vigente;  l’indicazione preventiva del margine di “maggiori entrate” (misurato per differenza rispetto all’andamento tendenziale), che potrà essere destinato - se effettivamente acquisito - all’alimentazione del fondo.

Tali considerazioni attengono in via generale a tutte le norme in materia di giochi, anche se – nel caso di specie – non si è in presenza di una preventiva determinazione del quantum delle risorse da destinare a finalità di spesa.

Nell’ambito di tali indicazioni andrebbe valutata anche la dinamica temporale di esecuzione delle procedure di aggiudicazione, considerato che il comma 8 consente che i tempi di istruttoria siano sospesi in presenza di una incompletezza nelle domande o nella documentazione: tali aspetti potrebbero quindi incidere sulla tempistica di acquisizione delle relative entrate.

Occorre considerare infine, sempre con riferimento agli effetti finanziari derivanti dalle norme in esame, che il testo contiene indicazioni anche in ordine alla presenza di costi: il comma 11, infatti, prevede procedure di accesso telematico che richiedono – come confermato dal successivo comma 18 – spese per la realizzazione e per la gestione della necessaria strumentazione informatica. Al fine di valutare i possibili effetti netti di entrata previsti dalle norme, occorre pertanto fornire una quantificazione, almeno di massima, dei predetti costi, che potrebbero derivare sia dagli interventi di progettazione e di realizzazione della rete, sia dalle successive esigenze di esercizio (compresa la manutenzione e l’assistenza, che dovrebbero essere fornite in via continuativa e senza interruzioni del servizio).

 

ARTICOLO 1-quater

Sperimentazione di apparecchi da intrattenimento con vincite in denaro

Normativa vigente: l’articolo 110, comma 6, del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza[15] disciplina gli apparecchi da intrattenimento con vincite in denaro, prevedendo due categorie di apparecchi per il gioco lecito:

-            quelli attivabili mediante moneta metallica o con strumenti di pagamento elettronico [lettera a)];

-            quelli obbligatoriamente collegati alla rete telematica e attivabili esclusivamente in presenza di un collegamento alla rete medesima [lettera b)].

L’attuale formulazione delle predette disposizioni è stata introdotta dall’articolo 1, commi 525-527, della legge finanziaria 266/2005, che ha modificato la predetta disciplina con particolare riferimento al livello massimo delle vincite e ad alcuni parametri di idoneità. Le modifiche interessavano essenzialmente i tradizionali apparecchi elettronici con vincite in denaro [tipologia “AWP”: amusement with prize – articolo 110, comma 6, lettera a)], rispetto ai quali veniva introdotta la possibilità di attivazione, oltre che con moneta metallica, anche con strumenti di pagamento elettronico e veniva aumentata sia la vincita massima in denaro (da 50 a 100 euro) sia il costo massimo di una partita (da 0,50 a 1 euro). Le norme della legge 266/2005 introducevano inoltre una nuova tipologia di apparecchi da gioco, i cosiddetti video lottery terminal (VLT), attivabili esclusivamente in presenza di un collegamento ad un sistema di elaborazione della rete telematica [articolo 110, comma 6, lettera b)].

Alle predette norme della legge finanziaria 266/2005 sono stati ascritti effetti di incremento del gettito pari a 423 milioni a decorrere dal 2008.

 

La norma prevede che siano dettate, con decreto del Ministro dell'economia, le disposizioni occorrenti per disciplinare la sperimentazione degli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettera b), nonché per la sperimentazione della raccolta del gioco praticato mediante i medesimi apparecchi.

Il testo precisa che la disposizione è finalizzata a “promuovere il completamento della disciplina in materia di apparecchi per il gioco lecito di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b)” (conseguendo preventivamente esperienze in ordine alle cautele occorrenti per assicurare la più efficace tutela dei giocatori e la più appropriata organizzazione della rete di raccolta del relativo gioco) nonché a perseguire il successivo obiettivo di una progressiva sostituzione di tali apparecchi a quelli di cui alla lettera a) del medesimo comma 6.

 

Nulla da osservare al riguardo, tenuto conto che la disposizione – alla quale non sono ascritti effetti finanziari - è espressamente rivolta ad un completamento della normativa in vigore e non reca modifiche della disciplina suscettibili di determinare variazioni di gettito.

Peraltro, al fine di valutare il possibile impatto della nuova sperimentazione prevista dal testo rispetto agli attuali andamenti di gettito, sarebbe utile disporre di una informazione aggiornata sul numero di apparecchi in esercizio, sulla raccolta media assicurata annualmente per ciascun apparecchio e sul gettito erariale complessivo. Andrebbe inoltre precisato con quali modalità e tempistica si intende procedere nella sostituzione degli apparecchi tradizionali con quelli di nuova concezione mantenendo almeno inalterati i livelli di raccolta (e i conseguenti introiti erariali) assicurati a legislazione vigente.

Si segnala peraltro che l’ultima rilevazione resa pubblica dall’Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato[16] ha dato conto, con riferimento agli apparecchi da intrattenimento, di un significativo incremento del gettito erariale (+8,6% nel 2007, rispetto al 2006, a seguito di un aumento della raccolta del 22%).

 



[1] V. relazione tecnica riferita all’emendamento con il quale era stata introdotta la norma.

[2] Si ricorda che la SISAL SpA era già titolare della precedente concessione.

[3] V. il Comunicato stampa del 4 febbraio 2008 su “http://www.aams.it”.

[4] A seguito della sentenza del 13 settembre 2007 della Corte di giustizia CE, che aveva giudicato illegittima l’attribuzione di licenze senza gara europea.

[5] Di cui all’articolo 38, comma 4, lettera a), del DL 223/2006: “Al fine di contrastare la diffusione del gioco irregolare ed illegale (...) sono stabilite le nuove modalità di distribuzione del gioco su base ippica, nel rispetto dei seguenti criteri: inclusione, tra i giochi su base ippica, delle scommesse a totalizzatore ed a quota fissa sulle corse dei cavalli, dei concorsi pronostici su base sportiva, del concorso pronostici denominato Totip, delle scommesse ippiche (...) nonché di ogni ulteriore gioco pubblico” (...).

[6] V. la precedente nota 5.

[7] V. il Comunicato stampa del 4 febbraio 2008 su “http://www.aams.it”.

[8] Il testo non fa riferimento,  invece, ai proventi derivanti dall’esercizio delle nuove licenze.

[9] Si ricorda che, in base agli indirizzi adottati in sede europea, le entrate una tantum non dovrebbero risultare rilevanti ai fini del rispetto degli impegni assunti in sede di Patto di stabilità.

[10] Sul punto si rinvia alla precedente nota 9.

[11] Comma 5.

[12] Collegamento necessario – precisa il testo – per assicurare il monitoraggio dell'accesso dei consumatori alla fruizione dei giochi offerti dal concessionario, nonché delle eventuali anomalie di gioco.

[13] Di cui all'articolo 81, comma 29, del decreto-legge 112/2008.

[14] “Maggiori entrate derivanti dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo”.

[15] Regio decreto 773/1931.

[16] V. il Comunicato stampa del 4 febbraio 2008 su “http://www.aams.it”.