Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione
(Versione per stampa)
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Autore: | Servizio Bilancio dello Stato | ||||
Altri Autori: | Servizio Commissioni | ||||
Titolo: | A.C. 1524: Contributo previdenziale integrativo dovuto dagli esercenti attività libero-professionali iscritti in albi ed elenchi (Nuovo testo) | ||||
Riferimenti: |
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Serie: | Scheda di analisi Numero: 69 | ||||
Data: | 13/01/2010 | ||||
Descrittori: |
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Organi della Camera: | XI-Lavoro pubblico e privato |
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Camera dei deputati
XVI LEGISLATURA
Analisi degli effetti finanziari |
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A.C. 1524
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Contributo previdenziale integrativo dovuto dagli esercenti attività libero-professionali iscritti in albi ed elenchi
(Nuovo testo) |
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N. 69 – 13 gennaio 2010 |
La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato. La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione). L’analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.
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Tel. 2174 – 9455
SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione
Tel 3545 – 3685
A.C.
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1524 |
Titolo breve:
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Contributo previdenziale integrativo dovuto dagli esercenti attività libero-professionali iscritti in albi ed elenchi
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Iniziativa:
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Commissione di merito:
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Relatore per la Commissione di merito:
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Cazzola |
Gruppo: |
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Relazione tecnica: |
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Destinatario:
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Oggetto:
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INDICE
Disposizioni relative all’aumento del contributo integrativo per i liberi professionisti
PREMESSA
La proposta di legge in esame reca disposizioni volte a permettere agli enti previdenziali, istituiti ai sensi del decreto legislativo n. 103/2006 e relativi a liberi professionisti, di elevare la misura del contributo integrativo. Tale proposta è volta ad equiparare sotto questo aspetto la disciplina relativa a tali enti con quella vigente per gli enti previdenziali privatizzati ai sensi del decreto legislativo n. 509/1994, per consentire anche di liquidare trattamenti pensionistici di più elevato ammontare.
Il provvedimento non è corredato di relazione tecnica. In data 12 gennaio 2010 è stata trasmessa una nota della Ragioneria generale dello Stato.
ANALISI DEGLI EFFETTI FINANZIARI
Disposizioni relative all’aumento del contributo integrativo per i liberi professionisti
Normativa vigente: l’articolo 8 del decreto legislativo n. 103/1996 prevede che il contributo integrativo a carico di coloro che si avvalgono delle attività professionali degli iscritti alle casse professionali istituite ai sensi del decreto legislativo medesimo è fissato nella misura del 2 per cento del fatturato lordo ed è riscosso direttamente dall'iscritto medesimo all'atto del pagamento previa evidenziazione del relativo importo sulla fattura.
La norma, modificando l’articolo 8 del decreto legislativo n. 103/2006, prevede la possibilità per gli enti previdenziali in esame di fissare l’ammontare del contributo integrativo a carico di coloro che si avvalgono dell’attività professionale degli iscritti, in misura non superiore al 5 per cento del fatturato lordo, e di destinarne parte all’incremento dei montanti individuali.
Al riguardo si segnala che la disposizione appare suscettibile di recare un aumento del gettito contributivo in favore degli enti previdenziali interessati, facenti parte dell’aggregato della P.A., con effetti positivi sui saldi di fabbisogno ed indebitamento netto.
Si ricorda, inoltre, che nella citata Nota del Governo si rileva che la normativa proposta è diretta “modificare la natura del contributo integrativo, mutandola in ordinario contributo previdenziale, destinato ad incrementare le future pensioni”.
Qualora i contributi in questione fossero da considerarsi contributi previdenziali ordinari e come tali deducibili ai sensi dell’articolo 10 del TUIR, si determinerebbero effetti negativi sul saldo netto da finanziare. Sul punto appare opportuno un chiarimento da parte del Governo