Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Bilancio dello Stato
Altri Autori: Servizio Commissioni
Titolo: A.C. 1524: Contributo previdenziale integrativo dovuto dagli esercenti attività libero-professionali iscritti in albi ed elenchi (Nuovo testo)
Riferimenti:
AC N. 3014/XVI     
Serie: Scheda di analisi    Numero: 69
Data: 13/01/2010
Descrittori:
COLLEGI E ORDINI PROFESSIONALI   CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI
LIBERI PROFESSIONISTI     
Organi della Camera: XI-Lavoro pubblico e privato

 


Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

 

 

 

 

 

 

 

 

Analisi degli effetti finanziari

 

 

 

A.C. 1524

 

Contributo previdenziale integrativo dovuto dagli esercenti attività libero-professionali iscritti in

albi ed elenchi

 

(Nuovo testo)

 

 

 

 

 

N. 69 – 13 gennaio 2010

 

 


 

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L’analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

Tel. 2174 – 9455

 

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

Tel 3545 – 3685

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Estremi del provvedimento

 

 

A.C.

 

1524

Titolo breve:

 

Contributo previdenziale integrativo dovuto dagli esercenti attività libero-professionali iscritti in albi ed elenchi

 

Iniziativa:

 

 

 

 

Commissione di merito:

 

 

Relatore per la

Commissione di merito:

 

 

Cazzola

Gruppo:

 

 

Relazione tecnica:

 

 

 

 

 

 

 

Parere richiesto

 

Destinatario:

 

Oggetto:

 

 

 

 


INDICE

 

ARTICOLO 1. 2

Disposizioni relative all’aumento del contributo integrativo per i liberi professionisti2


PREMESSA

 

La proposta di legge in esame reca disposizioni volte a permettere agli enti previdenziali, istituiti ai sensi del decreto legislativo n. 103/2006 e relativi a liberi professionisti, di elevare la misura del contributo integrativo. Tale proposta è volta ad equiparare sotto questo aspetto la disciplina relativa a tali enti con quella vigente per gli enti previdenziali privatizzati ai sensi del decreto legislativo n. 509/1994, per consentire anche di liquidare trattamenti pensionistici di più elevato ammontare.

Il provvedimento non è corredato di relazione tecnica. In data 12 gennaio 2010 è stata trasmessa una nota della Ragioneria generale dello Stato.

 

ANALISI DEGLI EFFETTI FINANZIARI

 

ARTICOLO 1

Disposizioni relative all’aumento del contributo integrativo per i liberi professionisti

Normativa vigente: l’articolo 8 del decreto legislativo n. 103/1996 prevede che il contributo integrativo a carico di coloro che si avvalgono delle attività professionali degli iscritti alle casse professionali istituite ai sensi del decreto legislativo medesimo è fissato nella misura del 2 per cento del fatturato lordo ed è riscosso direttamente dall'iscritto medesimo all'atto del pagamento previa evidenziazione del relativo importo sulla fattura.

La norma, modificando l’articolo 8 del decreto legislativo n. 103/2006, prevede la possibilità per gli enti previdenziali in esame di fissare l’ammontare del contributo integrativo a carico di coloro che si avvalgono dell’attività professionale degli iscritti, in misura non superiore al 5 per cento del fatturato lordo, e di destinarne parte all’incremento dei montanti individuali.

 

Al riguardo si segnala che la disposizione appare suscettibile di recare un aumento del gettito contributivo in favore degli enti previdenziali interessati, facenti parte dell’aggregato della P.A., con effetti positivi sui saldi di fabbisogno ed indebitamento netto.

Si ricorda, inoltre, che nella citata Nota del Governo si rileva che la normativa proposta è diretta “modificare la natura del contributo integrativo, mutandola in ordinario contributo previdenziale, destinato ad incrementare le future pensioni”.

Qualora i contributi in questione fossero da considerarsi contributi previdenziali ordinari e come tali deducibili ai sensi dell’articolo 10 del TUIR, si determinerebbero effetti negativi sul saldo netto da finanziare. Sul punto appare opportuno un chiarimento da parte del Governo