Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Bilancio dello Stato
Altri Autori: Servizio Commissioni
Titolo: (AC 1439) Norme per l'adeguamento alle disposizioni dello statuto istitutivo della Corte penale internazionale
Riferimenti:
AC N. 1439/XVI     
Serie: Scheda di analisi    Numero: 164
Data: 19/04/2011
Descrittori:
STATUTI   TRIBUNALE PENALE INTERNAZIONALE
Organi della Camera: II-Giustizia
V-Bilancio, Tesoro e programmazione

 


Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

 

 

 

 

 

 

 

 

Analisi degli effetti finanziari

 

 

 

A.C. 1439 ed abb.

 

 

 

Norme per l’adeguamento alle disposizioni dello Statuto istitutivo delle Corte penale internazionale

 

 

(Testo unificato)

 

 

 

 

 

N. 164 – 19 aprile 2011

 

 


 

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L’analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

Tel. 2174 – 9455

 

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

Tel 3545 – 3685

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Estremi del provvedimento

 

 

A.C.

 

1439 e abb.

Titolo breve:

 

Norme per l’adeguamento alle disposizioni dello statuto istitutivo della Corte penale internazionale

Iniziativa:

 

 

 

 

Commissione di merito:

 

 

Relatore per la

Commissione di merito:

 

 

Rao

Gruppo:

 

 

Relazione tecnica:

 

 

 

Parere richiesto

 

 

Destinatario:

 

 

Oggetto:

 

 

 

 

 

 

 


INDICE

ARTICOLI da 1 a 15. 3

Disposizioni in materia di cooperazione con la Corte penale internazionale.3

ARTICOLO 20, comma 5. 5

Destinazione di somme confiscate. 5



PREMESSA

 

Il provvedimento in esame[1] reca norme per l’adeguamento alle disposizioni dello Statuto istitutivo delle Corte penale internazionale (CPI).

La Corte penale internazionale (CPI) è l’istituzione permanente competente ad esercitare a livello internazionale la “giurisdizione sulle persone fisiche per i più gravi crimini di portata internazionale[2]”. Lo Statuto della Corte è stato adottato a Roma il 17 luglio 1998 dalla Conferenza convocata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite[3]. L’Italia ha ratificato lo Statuto mediante la legge n. 232/1999 che, all’art. 3, ha valutato il connesso onere (contribuzione alla CPI) nel limite massimo di euro 774.685[4] annui a decorrere dal 2000. La legge n. 213/2005 ha autorizzato, da ultimo, l'integrazione del contributo dell’Italia alla CPI nella misura di 3.240.995 euro annui a decorrere dal 2004.

Il testo non è corredato di relazione tecnica.

Si esaminano, di seguito, le norme del provvedimento che presentano profili di carattere finanziario.

 

ANALISI DEGLI EFFETTI FINANZIARI

 

ARTICOLI da 1 a 15

Disposizioni in materia di cooperazione con la Corte penale internazionale.

Le norme, tra l’altro, prevedono che:

·        Il Ministro della giustizia curi i rapporti di cooperazione con la Corte penale internazionale (CPI), riceva le richieste provenienti dalla Corte, vi dia seguito e presenti alla stessa atti e richieste (articolo 2);

·        qualora la Corte penale internazionale ne faccia richiesta, venga disposto l’accompagnamento coattivo davanti alla stessa del testimone, del perito o del consulente tecnico che, sebbene citati, non siano comparsi. Le spese di accompagnamento sono poste a carico della Stato (articolo 4, comma 6);

·        il Procuratore generale presso la Corte d’appello di Roma[5] assista il Procuratore della Corte penale internazionale nello svolgimento dell’attività da eseguire nel territorio dello Stato (articolo 4, comma 7);

·        la persona nei cui confronti la Corte penale internazionale procede possa accedere al patrocinio a spese dello Stato nelle procedure di esecuzione di richieste della Corte (articolo 7);

·        il Procuratore generale presso la Corte d’appello di Roma ed il Procuratore generale militare presso la Corte militare d’appello partecipino, se richiesti, alle consultazioni con la Corte penale internazionale previste dallo Statuto (articolo 9);

·        qualora la Corte penale internazionale indichi lo Stato italiano - in conformità dello Statuto – come luogo di espiazione di una pena, il Ministero della Giustizia debba, ai fini dell’esecuzione, trasmettere al Procuratore generale presso la Corte di appello di Roma gli atti unitamente alla loro traduzione in lingua italiana (articolo 15, comma 3).

Si ricorda che l’articolo 100, par. 1, dello Statuto della Corte penale internazionale prevede che le spese ordinarie afferenti alla messa in opera della richiesta di cooperazione sul territorio dello Stato destinatario della medesima siano a carico di detto Stato ad eccezione delle seguenti spese, che restano a carico della Corte: a) spese connesse ai viaggi ed alla protezione dei testimoni e degli esperti o al trasferimento[6] di persone detenute; b) spese di traduzione, d'interpretazione e di trascrizione; c) spese di viaggio e di soggiorno dei giudici, del Procuratore, dei vice-procuratori, dell'Ufficio del Cancelliere, del vice-cancelliere e dei membri del personale di tutti gli organi della Corte; d) costo di ogni perizia o rapporto chiesto dalla Corte; e) spese connesse al trasporto di persone consegnata da uno Stato di detenzione; f) tutte le spese straordinarie che la messa in opera di una richiesta può comportare[7]. La norma prevede, altresì (articolo 100, par. 2), che la precedente disposizione si applichi, se del caso, alle richieste indirizzate alla Corte dagli Stati Parte; in questo caso, la Corte assume a proprio carico le spese ordinarie di messa in opera.

 

Al riguardo, appare opportuno acquisire elementi di valutazione dal Governo in merito alla possibilità che le attività poste – in base al testo - in capo all’amministrazione della giustizia e agli organi della giurisdizione determinino occorrenze finanziarie per i soggetti pubblici interessati, suscettibili di tradursi in oneri per la finanza pubblica.

Ci si riferisce nello specifico alle attività di cooperazione previste in capo al Ministero della Giustizia (articolo 2); alle ipotesi di accompagnamento coattivo davanti alla CPI i cui oneri sono espressamente posti a carico della Stato (articolo 4, comma 6); all’ assistenza da parte del Procuratore generale presso la Corte d’appello di Roma nei confronti del Procuratore della CPI per lo svolgimento dell’attività da eseguire nel territorio dello Stato (articolo 4, comma 7); all’applicazione dell’istituto del patrocinio a spese dello Stato alle persone nei cui confronti la CPI procede, nei casi di procedure di esecuzione di richieste della Corte da adempiere nel territorio dello Stato (articolo 7); alla eventuale partecipazione del Procuratore generale presso la Corte d’appello di Roma e del Procuratore generale militare presso la Corte militare d’appello alle consultazioni con la CPI che potrebbero, presumibilmente, svolgersi anche fuori del territorio nazionale (articolo 9); alle attività di traduzione degli atti della CPI con particolare riguardo al caso in cui sia stata individuato lo Stato italiano come luogo di espiazione di una pena (articolo 15, comma 3).

Detti elementi, che dovrebbero tener conto anche della prassi finora maturata in applicazione dello Statuto della Corte penale internazionale, appaiono opportuni anche in considerazione del fatto che le norme finora intervenute in attuazione dello Statuto si sono limitate a prevedere stanziamenti per le attività della Corte e non con riguardo alle attività delle amministrazioni nazionali.

Con specifico riferimento alle spese per l’accompagnamento coattivo davanti alla CPI (articolo 4, comma 6) e alle attività di traduzione degli atti della CPI (articolo 9), non appare evidente, inoltre, la distinzione tra le attività poste a carico della Corte penale internazionale - ai sensi dell’art. 100, par. 1, dello Statuto[8] – e quelle che il provvedimento in esame imputa alle amministrazioni nazionali.

 

ARTICOLO 20, comma 5

Destinazione di somme confiscate

La norma dispone che le somme, i beni e le utilità confiscate siano messe a disposizione della Corte penale internazionale dal Ministro della giustizia. Esse pertanto affluiscono ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, alla voce «Ministero della giustizia», per essere riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero della giustizia.

 

Al riguardo, al fine di verificare la conformità del testo alla vigente disciplina contabile, appare opportuno che il Governo chiarisca se le somme di cui alla presente disposizione siano, sulla base della legislazione vigente, già destinate a specifiche finalità o se siano acquisite al bilancio per il miglioramento dei saldi. In tali casi, infatti, la norma potrebbe determinare effetti negativi sotto il profilo finanziario.

Dal punto di vista formale, si segnala, inoltre, che la disposizione andrebbe riformulata eliminando il riferimento alla voce “Ministero della giustizia” in quanto non conforme alla classificazione delle entrate prevista dal relativo stato di previsione.



[1] Testo unificato delle proposte di legge C. 1439 e abb.

[2] Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 1 dello Statuto istitutivo della Corte (c.d. Statuto di Roma).

[3] Lo Statuto è entrato in vigore il 1° luglio 2002, in conformità dell’articolo 126, che ha fissato la condizione del deposito di almeno 60 strumenti di ratifica, adesione o accettazione dello Statuto medesimo.

[4] Nel testo: 1.500 milioni di lire.

[5] Nei casi indicati dall'articolo 99, paragrafo 4, dello statuto.

[6] In forza dell’articolo 93, della legge.

[7] Previa consultazione.

[8] Ratificato con la legge n. 232/1999.