Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione
(Versione per stampa)
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Autore: | Servizio Bilancio dello Stato | ||
Altri Autori: | Servizio Commissioni | ||
Titolo: | (AC 1439) Norme per l'adeguamento alle disposizioni dello statuto istitutivo della Corte penale internazionale | ||
Riferimenti: |
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Serie: | Scheda di analisi Numero: 164 | ||
Data: | 19/04/2011 | ||
Descrittori: |
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Organi della Camera: |
II-Giustizia
V-Bilancio, Tesoro e programmazione |
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Camera dei deputati
XVI LEGISLATURA
Analisi degli effetti finanziari
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A.C. 1439 ed abb.
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Norme per l’adeguamento alle disposizioni dello Statuto istitutivo delle Corte penale internazionale
(Testo unificato) |
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N. 164 – 19 aprile 2011 |
La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato. La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione). L’analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.
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Tel. 2174 – 9455
SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione
Tel 3545 – 3685
A.C.
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1439 e abb. |
Titolo breve:
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Norme per l’adeguamento alle disposizioni dello statuto istitutivo della Corte penale internazionale |
Iniziativa:
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Commissione di merito:
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Relatore per la Commissione di merito:
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Rao |
Gruppo: |
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Relazione tecnica: |
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Destinatario:
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Oggetto:
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INDICE
Disposizioni in materia di cooperazione con la Corte penale internazionale.
Destinazione di somme confiscate
PREMESSA
Il provvedimento in esame[1] reca norme per l’adeguamento alle disposizioni dello Statuto istitutivo delle Corte penale internazionale (CPI).
Il testo non è corredato di relazione tecnica.
Si esaminano, di seguito, le norme del provvedimento che presentano profili di carattere finanziario.
ANALISI DEGLI EFFETTI FINANZIARI
ARTICOLI da
Disposizioni in materia di
cooperazione con
Le norme, tra l’altro, prevedono che:
·
Il Ministro della giustizia curi i rapporti di
cooperazione con
·
qualora
·
il Procuratore generale presso
·
la persona nei cui confronti
·
il Procuratore generale presso
·
qualora
Si ricorda che l’articolo 100, par. 1, dello Statuto
della Corte penale internazionale prevede che le spese ordinarie afferenti
alla messa in opera della richiesta di cooperazione sul territorio dello Stato
destinatario della medesima siano a carico di detto Stato ad eccezione delle
seguenti spese, che restano a carico della Corte: a) spese connesse ai viaggi
ed alla protezione dei testimoni e degli esperti o al trasferimento[6] di persone detenute; b)
spese di traduzione, d'interpretazione e di trascrizione; c) spese di viaggio e
di soggiorno dei giudici, del Procuratore, dei vice-procuratori, dell'Ufficio
del Cancelliere, del vice-cancelliere e dei membri del personale di tutti gli
organi della Corte; d) costo di ogni perizia o rapporto chiesto dalla Corte; e)
spese connesse al trasporto di persone consegnata da uno Stato di detenzione;
f) tutte le spese straordinarie che la messa in opera di una richiesta può
comportare[7]. La norma prevede, altresì
(articolo 100, par. 2), che la precedente disposizione si applichi, se del
caso, alle richieste indirizzate alla Corte dagli Stati Parte; in questo caso,
Al riguardo, appare opportuno acquisire elementi di valutazione dal Governo in merito alla possibilità che le attività poste – in base al testo - in capo all’amministrazione della giustizia e agli organi della giurisdizione determinino occorrenze finanziarie per i soggetti pubblici interessati, suscettibili di tradursi in oneri per la finanza pubblica.
Ci si riferisce nello specifico alle attività di
cooperazione previste in capo al Ministero della Giustizia (articolo 2); alle
ipotesi di accompagnamento coattivo davanti alla CPI i cui oneri sono
espressamente posti a carico della Stato (articolo 4, comma 6); all’ assistenza
da parte del Procuratore generale presso
Detti elementi, che dovrebbero tener conto anche della prassi finora maturata in applicazione dello Statuto della Corte penale internazionale, appaiono opportuni anche in considerazione del fatto che le norme finora intervenute in attuazione dello Statuto si sono limitate a prevedere stanziamenti per le attività della Corte e non con riguardo alle attività delle amministrazioni nazionali.
Con specifico riferimento alle spese per l’accompagnamento coattivo davanti alla CPI (articolo 4, comma 6) e alle attività di traduzione degli atti della CPI (articolo 9), non appare evidente, inoltre, la distinzione tra le attività poste a carico della Corte penale internazionale - ai sensi dell’art. 100, par. 1, dello Statuto[8] – e quelle che il provvedimento in esame imputa alle amministrazioni nazionali.
La norma dispone che le somme, i beni e le utilità confiscate siano messe a disposizione della Corte penale internazionale dal Ministro della giustizia. Esse pertanto affluiscono ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, alla voce «Ministero della giustizia», per essere riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero della giustizia.
Al riguardo, al fine di verificare la conformità del testo alla vigente disciplina contabile, appare opportuno che il Governo chiarisca se le somme di cui alla presente disposizione siano, sulla base della legislazione vigente, già destinate a specifiche finalità o se siano acquisite al bilancio per il miglioramento dei saldi. In tali casi, infatti, la norma potrebbe determinare effetti negativi sotto il profilo finanziario.
Dal punto di vista formale, si segnala, inoltre, che la disposizione andrebbe riformulata eliminando il riferimento alla voce “Ministero della giustizia” in quanto non conforme alla classificazione delle entrate prevista dal relativo stato di previsione.
[1] Testo unificato delle proposte di legge C. 1439 e abb.
[2] Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 1 dello Statuto istitutivo della Corte (c.d. Statuto di Roma).
[3] Lo
Statuto è entrato in vigore il 1° luglio
[4] Nel testo: 1.500 milioni di lire.
[5] Nei casi indicati dall'articolo 99, paragrafo 4, dello statuto.
[6] In forza dell’articolo 93, della legge.
[7] Previa consultazione.
[8] Ratificato con la legge n. 232/1999.