Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Bilancio dello Stato
Altri Autori: Servizio Commissioni
Titolo: C. 1257: Nuova disciplina del prezzo dei libri
Riferimenti:
AC N. 1257/XVI     
Serie: Scheda di analisi    Numero: 122
Data: 24/06/2010
Descrittori:
CONCORRENZA   LIBRI
PREZZI     

 


Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

 

 

 

 

 

 

 

 

Analisi degli effetti finanziari

 

 

 

A.C. 1257

 

Nuova disciplina del prezzo dei libri

 

 

(Nuovo testo)

 

 

 

 

 

N. 122 – 24 giugno 2010

 

 


 

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L’analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

( 066760-2174 / 066760-9455 – * bs_segreteria@camera.it

 

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

( 066760-3545 / 066760-3685 – * com_bilancio@camera.it

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Estremi del provvedimento

 

 

A.C.

 

1257

Titolo breve:

 

Nuova disciplina del prezzo dei libri

Iniziativa:

 

 

 

 

Commissione di merito:

 

 

Relatore per la

Commissione di merito:

 

 

Levi

Gruppo:

 

 

Relazione tecnica:

 

 

 

 

 

 

 

 

Parere richiesto

 

 

Destinatario:

 

Oggetto:

 

 



INDICE

 

 

ARTICOLI 2-4. 5

Disciplina del prezzo dei libri5



PREMESSA

 

La proposta di legge in esame reca la nuova disciplina del prezzo dei libri.

Il testo, composto di quattro articoli, è quello risultante dalle modifiche apportate dalla Commissione di merito nel corso dell’esame in sede referente dalla.

Il provvedimento non è corredato di relazione tecnica.

Si esaminano di seguito le disposizioni che presentano profili di carattere finanziario.

 

ANALISI DEGLI EFFETTI FINANZIARI

 

ARTICOLI 2-4

Disciplina del prezzo dei libri

Normativa vigente: il prezzo di vendita dei libri è attualmente disciplinato dall’articolo 11 della legge n. 62 del 2001, che affida all’editore o importatore di libri la determinazione del prezzo di vendita dei libri al pubblico, da apporre su ciascuna copia, e dispone che il prezzo effettivo di vendita al consumatore finale, da chiunque e comunque effettuata, non può contemplare sconti superiori al 15%. Tali disposizioni non si applicano per particolari categorie di prodotti librari. Vengono anche specificate le ipotesi in cui lo sconto può arrivare al 20% del prezzo originario e le condizioni in base alle quali possono essere ridefinite la misura massima degli sconti e la disciplina delle deroghe al regime di prezzo fisso.  

Le norme abrogano l’articolo 11 della legge n. 62 del 2001 (articolo 3) e dispongono quanto segue (articoli 2 e 4):

Ÿ        viene previsto che il prezzo al consumatore finale dei libri sia liberamente fissato dall’editore o dall’importatore (articolo 2, comma 2);

Ÿ        sono stabilite le percentuali massime di sconto applicabili alle singole fattispecie di libri, in ragione anche dei periodi di vendita, delle categorie di acquirenti e delle modalità di vendita (articolo 2, commi 3 e 4);

Ÿ        è previsto che al commercio librario non si applichi la disciplina di liberalizzazione delle vendite promozionali recata dall’articolo 3 del DL 223/2006 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale) (articolo 2, comma 7).

Riguardo all’articolo 3, il testo fa specifico riferimento al comma 1, lettere e) e f), nonché ai commi 3 e 4. Tali disposizioni (finalizzate fra l’altro[1] a garantire la conformità all'ordinamento comunitario in materia di tutela della concorrenza e di libera circolazione delle merci e dei servizi) escludono che le attività commerciali possano essere sottoposte a limiti e prescrizioni in materia di vendita promozionale di prodotti [comma 1, lett. e) e f)]. Dispongono inoltre (comma 3) l’abrogazione delle norme statali sulla distribuzione commerciale incompatibili con la disciplina recata dal medesimo articolo 3. Stabiliscono infine (comma 4) l’obbligo – per le regioni e gli enti locali – di adeguare le proprie disposizioni legislative e regolamentari ai principi posti dal medesimo articolo 3.

Ÿ        affidano ai comuni i compiti di vigilanza sul rispetto della disciplina in esame; ai comuni spettano inoltre l’accertamento e l’irrogazione delle sanzioni applicabili, nonché l’attribuzione degli eventuali proventi delle sanzioni (articolo 2, comma 9).

Si ricorda che il vigente articolo 11 della legge 62/2001, oggetto di abrogazione con il testo in esame, già affida ai comuni –  con i commi 7 e 8 – sia le funzioni di vigilanza sulla corretta applicazione della disciplina in materia di prezzo dei libri sia le competenze in ordine all’irrogazione delle relative sanzioni amministrative (i cui proventi sono attribuiti al comune nel quale le violazioni hanno avuto luogo);

Ÿ        dispongono un obbligo di neutralità finanziaria per l’applicazione della nuova disciplina in esame (articolo 4).

 

Al riguardo, al fine di escludere eventuali effetti finanziari di carattere indiretto, andrebbe acquisita una conferma, da parte del Governo, circa la compatibilità delle norme in esame rispetto alla disciplina comunitaria in materia di concorrenza e di libera circolazione delle merci.

Ciò con particolare riferimento sia all’abrogazione di norme (articolo 11 della legge 62/2001) disposta con l’articolo 3 sia alla mancata applicazione al commercio di libri (articolo 2, comma 7) di alcune norme del DL 223/2006 che, secondo il testo del medesimo decreto legge, sono state a suo tempo introdotte per garantire la conformità dell’ordinamento interno a quello comunitario.

 

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, l’articolo 4 dispone che “la presente legge non comporta oneri per il bilancio dello Stato”.

 

Al riguardo, si rileva che la clausola di invarianza, riferita alle disposizioni dell’intero provvedimento, non è formulata conformemente alla prassi consolidata e che la stessa si applica al solo bilancio dello Stato.

Considerato che la clausola di invarianza sembrerebbe riferirsi unicamente alle disposizioni di cui all’articolo 2, comma 9, che pongono in capo ai comuni attività di vigilanza, di accertamento e di riscossione di sanzioni, appare opportuno acquisire l’avviso del Governo in ordine alla necessità di modificare la portata della clausola in esame al fine di precisare che i comuni provvederanno alle attività di cui al comma 9 citato con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazioni vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 



[1] Come precisato nell’alinea del comma 1 (parte del comma 1 non interessata dalle norme in esame).