Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Bilancio dello Stato
Altri Autori: Servizio Commissioni
Titolo: A.C. 1079 e abb. - Norme sul riconoscimento e sulla promozione del diritto alla formazione e allo sviluppo economico
Riferimenti:
AC N. 1079/XVI     
Serie: Scheda di analisi    Numero: 85
Data: 03/03/2010
Descrittori:
DIRITTO ALLO STUDIO   FORMAZIONE PROFESSIONALE
ORIENTAMENTO SCOLASTICO E PROFESSIONALE     
Organi della Camera: XI-Lavoro pubblico e privato

 


Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

 

 

 

 

 

 

 

Analisi degli effetti finanziari

 

 

 

A.C. 1079 ed abb.

 

Norme sul riconoscimento e sulla promozione del diritto alla formazione e allo sviluppo professionale

 

(Nuovo testo unificato)

 

 

 

 

 

N. 85 – 3 marzo 2010

 

 


 

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L’analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

Tel. 2174 – 9455

 

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

Tel 3545 – 3685

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Estremi del provvedimento

 

 

A.C.

 

1079 e abb.

Titolo breve:

 

Norme sul riconoscimento e sulla promozione del diritto alla formazione e allo sviluppo professionale

 

Iniziativa:

 

 

 

 

Commissione di merito:

 

 

Relatori per le

Commissioni di merito:

 

Formichella

 

Gruppo:

 

 

                                            

 

 

Relazione tecnica:

 

 

 

Parere richiesto

 

 

Destinatario:

 

Oggetto:

 

nuovo testo unificato

 

 


INDICE

 

ARTICOLO 1. 1

Delega al Governo per la promozione del diritto alla formazione e allo sviluppo professionale  1

 



 

PREMESSA

 

Il presente testo unificato, di origine parlamentare, reca la delega al Governo per il riconoscimento del diritto individuale alla formazione e allo sviluppo professionale. Il provvedimento, non è corredato di relazione tecnica. La norma di delega prevede tra i principi e i criteri direttivi la mancanza di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (articolo 1). Di seguito, sono evidenziati i punti che, presentano profili di carattere finanziario.

 

ANALISI DEGLI EFFETTI FINANZIARI

 

ARTICOLO 1

Delega al Governo per la promozione del diritto alla formazione e allo sviluppo professionale

La norma delega il Governo ad adottare con uno o più decreti legislativi norme finalizzate a disciplinare, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, il diritto dei lavoratori, anche inoccupati e dei disabili, all’apprendimento e alla formazione.

Tra i principi e i criteri direttivi sulla base dei quali il Governo dovrà esercitare la delega in esame, si segnalano, tra gli altri, i seguenti:

1)      affermazione del diritto individuale alla formazione e allo sviluppo professionale, oggetto di una politica attiva del lavoro da attuarsi anche attraverso la promozione di tirocini formativi in Italia e all’estero da parte delle istituzioni scolastiche, universitarie e di formazione professionale e il coordinamento delle banche dati predisposte dalle istituzioni scolastiche, le università, altre strutture pubbliche, enti bilaterali, agenzie formative accreditate e i soggetti privati di intermediazione nel mercato del lavoro (lettera a);

2)      definizione degli standard di prestazioni da garantire nell’erogazione dei servizi, ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, riconoscendo alle regioni il compito di disciplinare tali servizi (lettera b);

3)      il riordino e l’armonizzazione del sistema dei permessi riconosciuti dalla normativa vigente ai lavoratori per la preparazione e lo svolgimento degli esami[1], allo scopo di ampliare il numero dei beneficiari, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica (lettera c);

4)      estensione del regime dei permessi anche ai soggetti titolari di rapporti di collaborazione a progetto (lettera d);

5)      riconoscimento del diritto all’aggiornamento professionale dei quadri e dei dirigenti (lettera g);

6)      disciplina delle linee di indirizzo per l’avvio di politiche attive in favore degli iscritti alla gestione separata per i co.co.co. dell’INPS nonché dei lavoratori autonomi anche mediante specifiche offerte formative e di aggiornamento professionale (lettera l);

7)      deducibilità delle spese documentate sostenute per la partecipazione ad attività formative, entro un limite di 5.000 euro nell’arco di un biennio e per un massimo di due volte nell’arco di un decennio, mediante una rimodulazione delle misure esistenti e senza nuovi o maggior oneri a carico della finanza pubblica (lettera p);

8)      promozione di misure di sostegno individuali, differenziate a seconda della situazione economica, anche sotto forma di borse di studio, voucher individuali, prestiti agevolati, sostegno dell’offerta pubblica di istruzione e formazione (lettera q);

9)      garanzia degli interventi di formazione con particolare riferimento alle regioni comprese nell’Obiettivo 1 dei fondi strutturali comunitari (lettera z);

10)  istituzione di un Piano triennale di azione nazionale per la formazione professionale continua (lettera aa);

11)  monitoraggio dei risultati ottenuti dalle regioni (lettera bb).

Gli altri principi e criteri direttivi sono i seguenti:

-          attuazione e monitoraggio delle disposizioni recate dall’articolo 19 del decreto-legge n. 185/2008  in materia di obbligo alla partecipazione a programmi di formazione e riconversione professionale quale condizione per fruire dei trattamenti di ammortizzatori sociali (lettera e);

-          priorità, anche sul piano dei finanziamenti, alle iniziative formative all’interno dei luoghi di lavoro e a quelle volte a sostenere l’occupabilità dei lavoratori svantaggiati (lettera f);

-          coordinamento dei piani formativi aziendali, finanziati con risorse pubbliche, con la programmazione provinciale e regionale (lettera h);

-          predisposizione, sentiti l’ISFOL e l’INVALSI, di una procedura di certificazione degli esiti dei percorsi formativi (lettera i);

-          sostanziale integrazione tra i sistemi educativi e formativi e il mercato del lavoro (lettera m);

-          promozione di percorsi di alta formazione in attuazione dell’articolo 50 del decreto legislativo n. 276/2003 (lettera n);

-          promozione delle iniziative di formazione a distanza (lettera o);

-          incentivazione dello strumento della formazione professionale, con particolare attenzione al settore dei mestieri dell’arte (lettera r);

-          semplificazione delle procedure burocratiche e di rendicontazione dei piani finanziati con contributi pubblici (lettera s);

-          valorizzazione del ruolo dei fondi interprofessionali (lettera t);

-          sperimentazione di iniziative di formazione professionale e di apprendimento a favore dei lavoratori stagionali ed intermittenti (lettera u);

-          organizzazione dei sistemi di offerta formativa regionale anche con il concorso degli enti privati gestori di attività formative (lettera v).

 

Al riguardo appaiono necessari chiarimenti dal Governo in ordine ai seguenti punti, la cui attuazione senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica appare problematica. In particolare, si fa riferimento ai seguenti principi di delega:

-          il diritto individuale alla formazione e allo sviluppo professionale (con riferimento anche ai quadri e ai dirigenti), affermato alle lettere a) e g), sembra configurarsi come un nuovo diritto di immediata esigibilità[2] e, come tale, difficilmente esercitabile senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

-          la definizione di standard di prestazioni nell’erogazione dei servizi essenziali concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, appare suscettibile di recare maggiori oneri non quantificati con riferimento alle regioni e agli enti locali che dovessero trovarsi al di sotto degli standard individuati (lettera b)[3];

-          l’ampliamento della platea dei beneficiari dei permessi retribuiti per sostenere esami, non appare compatibile con la clausola di invarianza finanziaria generale nonché da quelle previste dalla specifico principio di delega (lettere c e d);

-          l’introduzione della deducibilità delle spese sostenute per la formazione professionale (lettera p) non appare compatibile con la clausola di invarianza finanziaria espressamente prevista nel principio di delega né appare chiaro a quali misure esistenti la norma faccia riferimento per provvedere, attraverso una loro rimodulazione, all’eventuale copertura finanziaria del minor gettito (il TUIR, infatti, non prevede per tale tipologia di spesa né la deducibilità né la detrazione).

Sugli altri principi di delega, appare opportuno acquisire comunque conferma del Governo circa l’assenza di profili onerosi.

 

 



[1] Si segnala che la normativa vigente riconosce al lavoratore un giorno di permesso retribuito per sostenere un esame.

[2] Cfr. la seduta della XI Commissione del 17 giugno 2009.

[3] Si segnala che la materia rientra nella disciplina della delega prevista dall’art. 8 della legge n. 42/2009 di attuazione del federalismo fiscale.