Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Bilancio dello Stato
Altri Autori: Servizio Commissioni
Titolo: A.C. 1074: Disposizioni in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica
Riferimenti:
AC N. 1074/XVI     
Serie: Scheda di analisi    Numero: 93
Data: 17/03/2010
Descrittori:
ALIENAZIONE DI BENI   EDILIZIA PUBBLICA
EDILIZIA RESIDENZIALE     
Organi della Camera: VIII-Ambiente, territorio e lavori pubblici

 


Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

 

 

 

 

 

 

 

 

Analisi degli effetti finanziari

 

 

 

A.C. 1074

 

Disposizioni in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica

 

 

 

 

 

 

 

N. 93 – 17 marzo 2010

 

 


 

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L’analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

( 066760-2174 / 066760-9455 – * bs_segreteria@camera.it

 

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

( 066760-3545 / 066760-3685 – * com_bilancio@camera.it

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Estremi del provvedimento

 

A.C.

 

1074

 

 

Titolo breve:

 

Modifiche all’articolo 1 della legge n. 560 del 1993, in materia di alienazione degli uffici di edilizia residenziale pubblica

 

Iniziativa:

 

 

 

 

 

Commissione di merito:

 

 

Relatori per le

Commissioni di merito:

 

 

Gibiino

 

 

Gruppo:

 

 

                                            

 

Relazione tecnica:

 

 

 

 

 

 

Parere richiesto

 

Destinatario:

 

Oggetto:

 

 

 



INDICE

ARTICOLO 1, comma 1, lettera a)5

Estensione dell’ambito di applicazione della legge n. 560/1993 riguardante l’alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.. 5

ARTICOLO 1, comma 1, lettera d)6

Disposizione di carattere fiscale. 6

ARTICOLO 1, comma 2. 7

Disposizione interpretativa.. 7



PREMESSA

 

La proposta di legge in esame, di iniziativa parlamentare, reca disposizioni in materia di alienazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica. Il contenuto del provvedimento ripropone in parte quello di proposte di legge presentate nel corso della XIV (AC 1411 on. Susini) e della XV legislatura (AC 2559 on. Velo ed altri), il cui esame parlamentare non è giunto a conclusione. La proposta di legge in esame, come le precedenti, non risulta corredata di relazione tecnica.

Alcuni elementi informativi in merito ai profili finanziari delle disposizioni in essa contenute sono emersi nel corso dell’iter parlamentare dei citati provvedimenti presentati nel corso delle precedenti legislature.

Di seguito si esaminano le sole disposizioni che presentano profili di carattere finanziario.

 

ANALISI DEGLI EFFETTI FINANZIARI

 

ARTICOLO 1, comma 1, lettera a)

Estensione dell’ambito di applicazione della legge n. 560/1993 riguardante l’alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica

La legge n. 560/1993 prevede che, con riferimento agli alloggi di edilizia residenziale pubblica[1], le regioni formulino, su proposta degli enti proprietari, sentiti i comuni ove non proprietari, piani di vendita al fine di rendere alienabili gli immobili nella misura massima del 75% del patrimonio abitativo vendibile nel territorio di ciascuna provincia.

Hanno titolo all'acquisto degli alloggi gli assegnatari degli stessi a titolo di locazione da oltre un quinquennio, i quali non siano in mora con il pagamento dei canoni e delle spese all'atto della presentazione della domanda di acquisto. In caso di acquisto da parte dei familiari conviventi è fatto inoltre salvo il diritto di abitazione in favore dell'assegnatario. Gli alloggi possono essere venduti a terzi, purché in possesso dei requisiti previsti dalle norme vigenti per non incorrere nella decadenza dal diritto all'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica.

Il prezzo degli alloggi è determinato dal valore che risulta applicando un moltiplicatore pari a 100 alle rendite catastali. Al prezzo così determinato si applica la riduzione dell'1% per ogni anno di anzianità di costruzione dell'immobile, fino al limite massimo del 20%.

L’alienazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica è consentita esclusivamente per la realizzazione di programmi finalizzati allo sviluppo di tale settore.

 

La norma estende l’ambito di applicazione della citata legge agli alloggi soggetti ai vincoli previsti dal codice dei beni culturali e del paesaggio[2], purché gli stessi risultino compresi nei piani di vendita proposti dagli enti gestori ed approvati dalle regioni[3].

 

Al riguardo appare opportuno acquisire chiarimenti in merito ai riflessi finanziari della disposizione. Andrebbe infatti chiarito se, con riferimento agli immobili vincolati già inclusi nei piani di vendita, siano eventualmente in corso trattative per la relativa cessione anche in assenza dell’applicazione delle condizioni di particolare vantaggio previste dalla citata legge n. 560. In tal caso, l’applicazione di queste ultime potrebbe determinare una riduzione delle entrate attese dagli enti pubblici proprietari.

Analogo problema non sembrerebbe invece sussistere con riferimento alle cessioni eventualmente già concluse[4], data la natura della disposizione non avente carattere interpretativo e priva, conseguentemente, di efficacia retroattiva.

 

ARTICOLO 1, comma 1, lettera d)

Disposizione di carattere fiscale

La norma esenta gli enti proprietari degli immobili dalla corresponsione di tributi speciali catastali con riferimento alle cessioni effettuate ai sensi della citata legge n. 560.

 

Nel corso dell’esame dei citati provvedimenti delle legislature XIV e XV, il Governo ha evidenziato la presenza di effetti negativi di gettito con riferimento alla norma in esame.

In particolare, con riferimento all’AC 1411 della XIV legislatura, una nota tecnica del Ministero dell'economia e delle finanze quantificava in circa 1 milione di euro su base annua la perdita di gettito derivante dall'esenzione degli enti proprietari dalla corresponsione di tributi speciali dovuti per gli adempimenti tecnici in materia di catasto, relativi alle cessione di alloggi di edilizia residenziale pubblica.

Analoghe considerazioni vennero espresse nella XV legislatura con riferimento all’AC 2559[5] dal rappresentante del Governo, il quale, aggiornando la quantificazione del minor gettito in circa 1,25 milioni di euro su base annua, espresse una valutazione contraria in merito alla disposizione in esame.

 

Al riguardo appare opportuno un aggiornamento delle valutazioni già espresse dal Governo con riferimento ai profili finanziari della norma in esame. La stessa, sprovvista di un’apposita clausola di copertura, pare infatti presentare i medesimi aspetti critici già emersi in passato.

 

ARTICOLO 1, comma 2

Disposizione interpretativa

La norma dispone che il comma 27 dell’art. 1 della legge n. 560/1993 - che fa salvi i diritti, maturati dagli assegnatari alla data di entrata in vigore della stessa legge, all'acquisto di alloggi pubblici alle condizioni di cui alle leggi vigenti in materia alla medesima data – si interpreti nel senso che agli assegnatari di alloggi ai sensi della legge n. 640/1954, riguardante l’eliminazione delle abitazioni malsane, che abbiano i previsti requisiti di reddito, spetti in ogni caso il diritto di riscatto per l’acquisto degli immobili ad un prezzo pari al 50% del costo di costruzione, ancorché non indicato nell’originario atto di assegnazione.

 

La norma in esame ripropone una disposizione già contenuta nell’AC 1411 e abb. della XIV legislatura. Successivamente la materia in questione è stata oggetto di due distinti interventi legislativi:

-          la disposizione oggetto di interpretazione autentica da parte della norma in esame ha infatti già trovato altra interpretazione autentica nel comma 442 della legge finanziaria 2005, che faceva riferimento, per la determinazione delle condizioni di vendita (ivi comprese la fissazione del prezzo e le modalità di pagamento), alla normativa in vigore alla data di presentazione della domanda di acquisto dell’alloggio;

-          inoltre, il comma 3-ter dell’art. 13 del DL n. 112/2008 ha previsto che gli alloggi realizzati ai sensi della legge n. 640/1954 per l'eliminazione delle abitazioni malsane, i quali non siano stati ancora trasferiti ai comuni alla data del 22 agosto 2008, possano essere ceduti in proprietà agli aventi diritto secondo le norme dettate dalla legge n. 560/1993, senza adottare i criteri ed i requisiti imposti dalla citata legge n. 640/1954.

 

Al riguardo appare necessario che sia chiarito se, in ragione dell’efficacia retroattiva della norma in esame, avente natura interpretativa, possa eventualmente determinarsi la necessità di rivedere condizioni di vendita già applicate con riferimento agli immobili interessati dalla legge n. 640/1954, con conseguenti possibili effetti negativi per la finanza pubblica.



[1] Tale ambito di riferimento comprende gli alloggi acquisiti, realizzati o recuperati con concorso dello Stato o di enti territoriali, e dai loro consorzi comunque denominati e disciplinati con legge regionale, nonché con i fondi derivanti da contributi dei lavoratori, dagli IACP.

[2] Di cui al d.lgs. n. 42/2004.

[3] Nel corso dell’esame della pdl 2559, contenente disposizione di analogo tenore, è emerso (cfr la seduta del 24/10/07 della VIII Commissione) che la stessa si proporrebbe di sanare una situazione di particolare iniquità, che riguarda gli inquilini di 680 appartamenti vincolati esistenti all'interno di 19 fabbricati siti nel comune di Livorno, la cui alienazione risulterebbe opportuna anche per porre termine alla condizione di condominio in cui gli stabili si trovano attualmente, per effetto della vendita di numerosi alloggi, avvenuta prima dell'apposizione del vincolo da parte della locale Soprintendenza.

[4] Anche qualora le stesse siano state oggetto di procedure di cartolarizzazione.

[5] Cfr. la seduta della Commissione finanze del 18 dicembre 2007.