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Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Bilancio dello Stato
Altri Autori: Servizio Commissioni
Titolo: (AC 0953) Norme per l'autogoverno delle istituzioni scolastiche statali (Nuovo testo unificato)
Riferimenti:
AC N. 953/XVI     
Serie: Scheda di analisi    Numero: 222
Data: 27/03/2012
Descrittori:
SCUOLA     
Organi della Camera: VII-Cultura, scienza e istruzione

 


Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

 

 

 

 

 

 

 

 

Analisi degli effetti finanziari

 

 

 

A.C. 953

 

Norme per l’autogoverno

delle istituzioni scolastiche statali

 

(Nuovo testo unificato)

 

 

 

 

 

N. 222 – 27 marzo 2012

 

 


 

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L’analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

( 066760-2174 / 066760-9455 – * bs_segreteria@camera.it

 

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

( 066760-3545 / 066760-3685 – * com_bilancio@camera.it

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Estremi del provvedimento

 

 

A.C.

 

953

Titolo breve:

 

Norme per l’autogoverno delle istituzioni scolastiche statali

Iniziativa:

 

 

 

 

Commissione di merito:

 

 

Relatore per la

Commissione di merito:

 

 

Aprea

Gruppo:

 

 

Relazione tecnica:

 

 

 

Parere richiesto

 

 

Destinatario:

 

 

Oggetto:

 

 

 

 

 


INDICE

 

ARTICOLO 1. 3

Autonomia scolastica.. 3

ARTICOLI 2-8. 4

Organi delle istituzioni scolastiche statali4

ARTICOLO 10. 6

Costituzione di Reti e Consorzi a sostegno dell’autonomia scolastica.. 6

ARTICOLO 11. 6

Consiglio delle autonomie scolastiche. 6

ARTICOLO 14. 8

Clausola di neutralità finanziaria.. 8



PREMESSA

 

La proposta di legge reca norme per l’autogoverno delle istituzioni scolastiche statali.

È oggetto della presente Scheda il testo unificato adottato dalla Commissione di merito, come modificato dagli emendamenti approvati nel corso dell’esame in sede referente.

Il testo non è corredato di relazione tecnica.

Si esaminano di seguito le disposizioni che presentano profili di carattere finanziario.

 

ANALISI DEGLI EFFETTI FINANZIARI

 

 

ARTICOLO 1

Autonomia scolastica

Normativa vigente: l’art. 21 della legge n. 59/1997[1] disciplina l’autonomia delle istituzioni scolastiche e i criteri per il suo riconoscimento. In attuazione della norma sono stati adottati, fra l’altro, il DPR 275/1999[2] e il DPR 233/1998[3].  Quest’ultimo, all’articolo 1, comma 1, stabilisce il dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche con la finalità di garantire l'efficace esercizio dell'autonomia prevista dall'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59. L’articolo 2, comma 2 stabilisce che, per acquisire o mantenere la personalità giuridica gli istituti di istruzione devono avere, di norma, una popolazione, consolidata e prevedibilmente stabile almeno per un quinquennio, compresa tra 500 e 900 alunni; tali indici sono assunti come termini di riferimento per assicurare l'ottimale impiego delle risorse professionali e strumentali.

L’art. 19, comma 4,  del DL 98/2011 stabilisce che, a decorrere dall'anno scolastico 2011-2012,  la scuola dell'infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado sono aggregate in istituti comprensivi, con la conseguente soppressione delle istituzioni scolastiche autonome costituite separatamente da direzioni didattiche e scuole secondarie di I grado. Gli istituti comprensivi per acquisire l'autonomia devono essere costituiti con almeno 1.000 alunni, ridotti a 500 per le istituzioni site nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche.

 

La norma stabilisce il riconoscimento dell’autonomia scolastica sulla base di quanto disposto dall’articolo 21 della legge n. 59/1997 e dal DPR n. 275/1999.

 

Al riguardo si osserva che il testo, nel richiamare determinate norme sulle quali fondare il riconoscimento dell’autonomia scolastica, non cita le disposizioni vigenti (DPR 233/1998 e DL 98/2011) che hanno previsto specifici parametri di dimensionamento in base ai quali l’autonomia scolastica può essere riconosciuta. Si ricorda, a tale riguardo, che la relazione tecnica al DL 98/2011 ha considerato l’applicazione dei suddetti parametri funzionale al conseguimento degli obiettivi finanziari previsti dall’art. 64, comma 6, del D.L. 112/2008, in materia di dimensionamento della rete scolastica.

Sarebbero pertanto opportuni chiarimenti, da parte del Governo, volti ad escludere che l’attribuzione dell’autonomia scolastica nei termini indicati dalla disposizione in esame possa incidere sui parametri dimensionali per il riconoscimento dell’autonomia, ai quali sono collegati effetti di risparmio.

 

 

ARTICOLI 2-8

Organi delle istituzioni scolastiche statali

Le norme:

·        individuano i seguenti organi delle istituzioni scolastiche: il consiglio dell’autonomia, il dirigente, il consiglio dei docenti (articolato in consigli di classe, commissioni e dipartimenti), il nucleo di autovalutazione (articolo 2);

·        disciplinano le funzioni, la composizione e le modalità di elezione degli organi suddetti (articoli 3-8).

In particolare, stabiliscono per ognuno dei suddetti organi quanto segue.

Il Consiglio dell’autonomia è composto da un numero di membri compreso fra nove e tredici, nel rispetto dei seguenti criteri:

a)      il dirigente scolastico è membro di diritto;

b)     la rappresentanza dei genitori e dei docenti è paritetica;

c)      nelle scuole secondarie è assicurata la rappresentanza degli studenti;

d)     del Consiglio fanno parte membri esterni, scelti nell’ambito delle realtà culturali, sociali produttive, professionali e dei servizi, in numero non superiore a due. Del Consiglio fa parte il direttore dei servizi generali e amministrativi, senza diritto di voto, con funzioni di segretario del Consiglio.

Tale organismo sembrerebbe porsi in sostituzione dei Consigli di Circolo e di Istituto, che cesserebbero di operare per effetto delle abrogazioni disposte dal successivo articolo 12.

Il dirigente scolastico ha la legale rappresentanza dell’istituzione e la responsabilità della gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali.

La disposizione non sembra presentare elementi innovativi rispetto alla vigente normativa.

Il Consiglio dei docenti, nelle sue articolazioni, è presieduto dal dirigente scolastico ed è composto da tutti i docenti: ha le funzioni di programmazione delle attività didattiche e di valutazione collegiale degli alunni. Mantiene un collegamento costante con gli organi che esprimono le posizioni degli alunni, dei genitori e della comunità locale.

Il Nucleo di autovalutazione dell’efficienza, dell’efficacia e della qualità del servizio scolastico – che non sembra corrispondere ad organismi attualmente previsti dalla vigente normativa - è composto da un minimo di tre fino ad un massimo di sette componenti, con la presenza di almeno un soggetto esterno, individuato dal consiglio dell’autonomia sulla base di criteri di competenza, e di almeno un rappresentante delle famiglie. Le attività di autovalutazione sono svolte sulla base dei criteri, degli indicatori nazionali e degli altri strumenti di rilevazione forniti dall’Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo e di istruzione (INVALSI). Il Nucleo di autovalutazione predispone annualmente un rapporto valevole come parametro di riferimento per l’elaborazione del piano dell’offerta formativa e del programma annuale delle attività.

In virtù delle abrogazioni disposte dal successivo articolo 12, cessano di avere efficacia, a decorrere dalla data di costituzione o di insediamento dei nuovi organi istituiti dalle norme in esame, il Collegio dei docenti, il Consiglio di Circolo, il Consiglio di Istituto e la giunta esecutiva, i distretti scolastici, il Consiglio scolastico distrettuale, il Consiglio scolastico provinciale, il Consiglio nazionale della pubblica istruzione.

 

Al riguardo, si osserva che il provvedimento in esame - che è assistito da una generale clausola d’invarianza riferita alla finanza pubblica – reca disposizioni istitutive di diversi organi aventi specifiche funzioni, alcuni dei quali (Nuclei di valutazione) non sembrano corrispondere ad organismi attualmente previsti dalla vigente normativa. Per quanto riguarda gli altri organi che trovano corrispondenza in strutture di cui viene prevista la soppressione (cfr. articolo 12), si rileva che le disposizioni in esame prevedono, tra l’altro, la partecipazione di rappresentanti delle realtà sociali e produttive locali ovvero il collegamento con le comunità locali. Andrebbero quindi esclusi costi connessi al funzionamento delle nuove strutture, nonché alle modalità organizzative ed alle funzioni ad esse assegnate.

Nel caso dovessero profilarsi eventuali aggravi rispetto ai compiti già svolti dalle strutture interessate, andrebbe verificato se risultino sufficienti le risorse già disponibili a legislazione vigente, come previsto dalla clausola di neutralità finanziaria.

Per quanto riguarda i Nuclei di autovalutazione, di nuova istituzione, andrebbero esclusi costi connessi alla loro costituzione e al loro funzionamento.

Nell’ambito dei predetti chiarimenti, con specifico riferimento alla partecipazione di membri esterni sia nel Consiglio dell’autonomia (articolo 4) sia nel Nucleo di autovalutazione (articolo 8), andrebbe chiarito se resta comunque esclusa la corresponsione di emolumenti, indennità e rimborsi spese per la partecipazione alle riunioni degli organismi in questione. In caso contrario, andrebbero indicate le risorse con cui fare fronte a tali oneri.

 

ARTICOLO 10

Costituzione di Reti e Consorzi a sostegno dell’autonomia scolastica

La norma: 

prevede la possibilità per le istituzioni scolastiche di promuovere o partecipare alla costituzione di reti, consorzi e associazioni di scuole autonome che si costituiscono per esercitare un migliore coordinamento delle stesse. Stabilisce, inoltre, la possibilità di ricevere contributi da fondazioni, finalizzati al sostegno economico della loro attività (comma 1);

stabilisce che i partner previsti dal comma 1 possono essere soggetti pubblici e privati, fondazioni, associazioni di genitori o di cittadini, organizzazioni non profit (comma 2);

dispone che gli obiettivi di intervento ed i capitoli spesa relativi alle azioni educative cofinanziate attraverso il contributo economico ricevuto dai soggetti pubblici e privati di cui al comma 12 vengano definiti annualmente dalle istituzioni scolastiche. In particolare, dispone che contributi superiori a 5.000 euro potranno prevenire unicamente da enti che per legge o per statuto hanno l’obbligo di rendere pubblico il proprio bilancio (comma 3).

Nulla da osservare al riguardo.

 

 

ARTICOLO 11

Consiglio delle autonomie scolastiche

La norma:

·        dispone l’istituzione, con regolamento del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca,  del Consiglio nazionale delle autonomie scolastiche, composto da rappresentanti eletti dai dirigenti, dai docenti e dai presidenti dei consigli delle istituzioni scolastiche autonome. Il Consiglio è presieduto dal Ministro o da un suo delegato; vi partecipano anche rappresentanti della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, delle Associazioni delle Province e dei Comuni  e del Presidente dell’INVALSI (comma 1).

Tale organismo sostituisce il Consiglio nazionale della pubblica istituzione, le cui norme istitutive sono abrogate dall’articolo 12 del provvedimento in esame. Si ricorda che fra tali disposizioni figurano anche l’articolo 23 del D.Lgs. 297/1994 che disciplina la composizione del Consiglio nazionale della pubblica istruzione, e l’articolo 41 che prevede la partecipazione gratuita agli organi collegiali scolastici, disponendo per i componenti del Consiglio nazionale l’erogazione del trattamento di missione;

·        stabilisce che le Regioni istituiscano la Conferenza regionale del sistema educativo, scolastico e formativo con funzioni consultive e di supporto nelle materia di competenza delle regioni (commi 4 e 5);

·        stabilisce che le regioni istituiscano Conferenze di ambito territoriale quale luogo di coordinamento tra le istituzioni scolastiche, gli enti locali, i rappresentanti del mondo della cultura, del lavoro e dell’impresa di un determinato territorio. Alle Conferenze partecipano, tra l’altro, rappresentanti delle realtà professionali, culturali e dell’impresa (commi 5 e 6).

 

Al riguardo, si osserva che la norma non specifica da quanti membri dovrà essere composto il Consiglio nazionale delle autonomie scolastiche di cui al comma 1 e tra quali soggetti debbano essere eletti i relativi componenti.

Analogamente a quanto osservato a proposito degli organi previsti dagli articoli 4 e 8, andrebbe chiarito se per tali soggetti sia esclusa o meno la corresponsione di emolumenti, indennità e rimborsi spese.

Per quanto riguarda le Conferenze di ambito territoriale di cui ai commi 5 e 6, si rileva che la loro costituzione è demandata all’autonomia regionale, nel rispetto dei criteri dalle norme in esame, tra cui la partecipazione degli enti locali e di rappresentanti delle realtà professionali, culturali e di imprese. A tale proposito occorrerebbe escludere la possibilità che si determinino oneri per gli enti interessati.

 

ARTICOLO 14

Clausola di neutralità finanziaria

La norma stabilisce che le amministrazioni competenti provvedono all’attuazione della  legge in esame nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

Al riguardo sarebbe opportuna una conferma del Governo in merito all’idoneità della norma a garantire l’effettiva neutralità finanziaria del provvedimento, tenuto conto delle osservazioni formulate in relazione agli articoli precedenti.

 

 



[1] “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa.”

[2] “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della L. 15 marzo 1997, n. 59.”

[3] “Regolamento recante norme per il dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche e per la determinazione degli organici funzionali dei singoli istituti, a norma dell'articolo 21 della L. 15 marzo 1997, n. 59”.