Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Bilancio dello Stato
Altri Autori: Servizio Commissioni
Titolo: C.344 e abb. - Disciplina delle attività subacquee e iperbariche
Riferimenti:
AC N. 344/XVI     
Serie: Scheda di analisi    Numero: 53
Data: 28/10/2009
Descrittori:
ATTIVITA' E OPERATORI SUBACQUEI     
Organi della Camera: XI-Lavoro pubblico e privato

 


Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

 

 

 

 

 

 

 

 

Analisi degli effetti finanziari

 

 

 

A.C. 344 e abb.

 

Disciplina delle attività subacquee e iperbariche

 

(Testo unificato)

 

 

 

 

 

N. 53 – 28 ottobre 2009

 

 


 

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L’analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

Tel. 2174 – 9455

 

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

Tel 3545 – 3685

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Estremi del provvedimento

 

 

A.C.

 

344 e abb.

Titolo breve:

 

Disciplina delle attività subacquee e iperbariche

 

Iniziativa:

 

 

 

 

Commissione di merito:

 

 

Relatore per la

Commissione di merito:

 

 

Di Biagio

Gruppo:                                     

 

                                            

 

 

Relazione tecnica:

 

 

 

 

 

Parere richiesto

 

 

Destinatario:

 

Oggetto:

 

 

 


INDICE

 

 

 

 

ARTICOLO 1. 3

Oggetto e finalità del provvedimento.. 3

ARTICOLI 5 e 8. 3

Istituzione del registro degli operatori e registro delle imprese subacquee. 3

ARTICOLO 6. 5

Disciplina in materia di formazione professionale. 5

ARTICOLO 7. 6

Disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria.. 6

ARTICOLO 9. 6

Libretto personale degli operatori subacquei e iperbarici6

ARTICOLO 16, commi 1 e 6. 6

Comitato tecnico-scientifico.. 6

ARTICOLO 19. 7

Disposizioni in materia di addestramento subacqueo.. 7

ARTICOLO 23. 8

Istituzione dell’elenco nazionale delle organizzazioni didattiche delle attività subacquee  8

 



PREMESSA

 

Il testo unificato in esame, approvato dalla XI Commissione, reca la disciplina delle attività subacquee ed iperbariche. La normativa attualmente vigente regolamenta solo alcuni profili professionali (pescatori subacquei professionisti, palombari e sommozzatori in servizio locale), in relazione ai quali sono previsti specifici requisiti (burocratici, formativi e sanitari).

Il testo non è corredato di relazione tecnica. Il presente dossier dà conto delle disposizioni che appaiono suscettibili di recare effetti finanziari.

 

ANALISI DEGLI EFFETTI FINANZIARI

 

ARTICOLO 1

Oggetto e finalità del provvedimento

La norma prevede, tra l’altro, che lo Stato e le regioni, di concerto con i comuni interessati, garantiscono la libera concorrenza, la trasparenza e la libertà di impresa, tutelando la parità di condizioni per l’accesso alle strutture e l’adeguatezza della qualità dei servizi agli utenti, assicurando le informazioni ad essi relativi (comma 2).

 

Al riguardo appare opportuno un chiarimento sulle modalità di attuazione delle disposizioni in esame, che appaiono configurare obblighi in capo allo Stato e alle regioni, al fine di escludere effetti a carico della finanza pubblica.

 

ARTICOLI 5 e 8

Istituzione del registro degli operatori e registro delle imprese subacquee

Le norme dispongono l’istituzione presso ciascun compartimento marittimo del registro degli operatori subacquei ed iperbarici professionali (articolo 5) e del registro delle imprese subacquee, con apposita sezione relativa ai centri di formazione professionale degli operatori subacquei ed iperbarici (articolo 8).

Le norme, inoltre, dispongono che l’istituzione di ambedue i registri avvenga nell’ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Con riferimento al solo registro delle imprese, infine, la norma prevede l’obbligo per le imprese di versare ai compartimenti marittimi competenti un diritto di iscrizione annuale, determinato in misura tale da coprire interamente il costo del servizio reso, nell’ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio e senza nuovi o maggior oneri per la finanza pubblica (articolo 8, comma 6).

 

Al riguardo appare opportuno che il Governo espliciti le modalità attraverso le quali si intenda garantire l’invarianza degli oneri con riferimento alla istituzione e alla tenuta del registro degli operatori (articolo 5). Per quanto attiene al registro delle imprese (articolo 8), non è chiaro se il finanziamento del medesimo sia totalmente a valere sul gettito dei diritti di iscrizione ovvero se concorrono a tale finanziamento anche stanziamenti di bilancio. Anche in questo caso andrebbero meglio precisate le modalità volte ad assicurare l’invarianza degli oneri per la finanza pubblica.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, con riferimento all’articolo 5, comma 1, rilevato preliminarmente che il compartimento marittimo è l’ambito di competenza delle capitanerie di porto, uffici periferici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, si osserva che la disposizione, nel richiamare gli ordinari stanziamenti di bilancio, non esplicita l’amministrazione di riferimento.

Appare pertanto opportuno acquisire un chiarimento da parte del Governo in merito a quali siano gli stanziamenti di bilancio ai quali occorre fare riferimento, eventualmente modificando la norma in tal senso, e alla effettiva possibilità che all’istituzione e alla tenuta del registro si possa far fronte con risorse già previste a legislazione vigente.

 

Per quanto attiene all’articolo 8, la norma prevede, al comma 1, l’istituzione, presso ciascun compartimento marittimo, del registro delle imprese subacquee e, in una apposita sezione, dei centri per la formazione professionale degli operatori subacquei ed iperbarici, nell’ambito degli ordinari stanziamenti  di bilancio e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 6 inoltre dispone che per la tenuta del suddetto registro e per l’effettuazione dei controlli periodici le predette imprese sono tenute a versare ai compartimenti marittimi competenti un diritto di iscrizione annuale determinato, in relazione alla natura dell’attività e al numero delle imprese iscritte, in misura tale da coprire interamente il costo del servizio reso, nell’ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

Al riguardo, si rileva che anche in tali disposizioni, come rilevato con riferimento all’articolo 5, non è esplicitata l’amministrazione a cui occorre fare riferimento per l’imputazione degli stanziamenti di bilancio.

Inoltre, la previsione di cui al comma 1 – in base alla quale il registro è istituito nell’ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio – potrebbe essere in contraddizione con quanto disposto dal comma 6 che dispone l’integrale copertura del costo del servizio reso dal registro mediante la corresponsione di un diritto di iscrizione annuale a carico delle imprese interessate, qualora il costo del servizio comprendesse anche l’istituzione del citato registro.

Su tali questioni appare quindi necessario acquisire l’avviso del Governo.

Dal punto di vista formale, si rileva che la previsione di cui al comma 6, in base alla quale alla tenuta del registro si provvede “nell’ambio degli ordinari  stanziamenti di bilancio e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica”, appare ultronea in quanto una previsione in tal senso è già prevista dal comma 1, con riferimento all’istituzione del registro medesimo.

 

 

ARTICOLO 6

Disciplina in materia di formazione professionale

La norma, tra i requisiti richiesti per l’iscrizione al registro degli operatori, prevede il diploma o l’attestato di qualifica rilasciato da istituti statali o da centri di formazione professionale legalmente riconosciuti dallo Stato o accreditati dalle regioni, conseguiti al termine di corsi di formazione professionale conformi agli standard internazionali dell’Health and Safety Executive (HSE) (comma 1, lettera d).

 

Al riguardo appare opportuno che il Governo confermi che dall’attuazione della norma non conseguono oneri per la finanza pubblica, trattandosi di attività di certificazione ed accreditamento che dovrebbero essere già attualmente svolte dallo Stato e dalle regioni.

 

ARTICOLO 7

Disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria

La norma dispone, tra l’altro, l’istituzione, presso il compartimento marittimo, di una commissione di tre membri (designati uno dal capo del compartimento, uno dal Ministero della salute e uno dall’Istituto di previdenza per il settore marittimo – IPSEMA) per la decisione sui ricorsi presentati contro le risultanze delle visite sanitarie (comma 4).

 

Al riguardo si osserva che la disposizione appare suscettibile di determinare maggiori oneri a carico della finanza pubblica, non essendo espressamente esclusa la corresponsione di compensi ed altri emolumenti ai componenti delle commissioni.

 

ARTICOLO 9

Libretto personale degli operatori subacquei e iperbarici

La norma dispone l’istituzione del libretto personale degli operatori subacquei e iperbarici (LP), nell’ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica (comma 1).

Tale libretto, vidimato dal compartimento marittimo competente, deve essere presentato annualmente al compartimento stesso, al fine del rinnovo dell’autorizzazione allo svolgimento dell’attività lavorativa, previo superamento dell’esame di idoneità psico-fisica (comma 4).

 

Al riguardo, fermo restando che l’istituzione del libretto non deve recare oneri per la finanza pubblica, appare necessario un chiarimento sulle attività connesse al rinnovo annuale del libretto medesimo, dal momento che l’effettuazione ogni anno di esami di idoneità psico-fisica degli interessati appaiono suscettibili di determinare oneri a carico dei compartimenti marittimi.

 

ARTICOLO 16, commi 1 e 6

Comitato tecnico-scientifico

La norma prevede – al comma 1 - l’istituzione, con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – del Comitato tecnico per le attività subacquee e iperbariche, nell’ambito degli ordinari stanziamenti  di bilancio e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Alcomma 6 si ribadisce che l’istituzione e l’attività del predetto Comitato non comportano alcun onere finanziario a carico del bilancio dello Stato.

 

Al riguardo, si rileva, preliminarmente, che le clausole di invarianza di cui ai commi 1 e 6, pur richiamando il medesimo organismo, fanno riferimento a due aggregati finanziari differenti: la finanza pubblica al comma 1 e il bilancio dello Stato al comma 6. Sembrerebbe quindi opportuno esplicitare in una sola disposizione l’invarianza degli oneri e l’utilizzo degli ordinari stanziamenti di bilancio facendo riferimento ad uno solo dei predetti aggregati di finanza pubblica.

Su tale punto e sulla effettiva possibilità che all’istituzione e alla tenuta del registro si possa far fronte a valere su risorse già stanziate a legislazione vigente appare necessario acquisire l’avviso del Governo.

Si rileva inoltre che al comma 6, pur prevedendosi che l’istituzione e l’attività del comitato non comportano oneri per il bilancio dello Stato, non viene esclusa la corresponsione di gettoni di presenza, emolumenti o altre provvidenze ai membri del comitato.

Al riguardo, appare opportuno acquisire l’avviso del Governo in merito all’eventualità di  prevedere esplicitamente tali esclusioni nel testo, anche al fine di rendere effettiva la clausola di invarianza.

Dal punto di vista formale si rileva che la clausola di cui al comma 6 non appare formulata conformemente alla prassi consolidata.

 

 

ARTICOLO 19

Disposizioni in materia di addestramento subacqueo

La norma subordina l’effettuazione delle attività di istruzione, addestramento, escursioni, al possesso di un apposito attestato di addestramento, rilasciato esclusivamente da un istruttore subacqueo ed emesso da una organizzazione didattica subacquea (commi 1 e 2).

La norma, ferme restando le competenze delle regioni in materia di formazione, prevede la possibilità per gli assessorati regionali alla formazione professionale, aventi strutture tecniche e didattiche idonee, di impartire i corsi finalizzati al rilascio dell’attestato di addestramento, avvalendosi di organizzazioni formative rispondenti ai requisiti previsti dal provvedimento in esame (comma 3).

 

Al riguardo, poiché la norma prefigura una facoltà per le regioni, l’esercizio della medesima può considerarsi privo di effetti per la finanza pubblica soltanto ove subordinato all’effettiva disponibilità delle necessarie risorse.

 

ARTICOLO 23

Istituzione dell’elenco nazionale delle organizzazioni didattiche delle attività subacquee

La norma dispone l’istituzione, presso il Ministero dello sviluppo economico, dell’elenco nazionale delle organizzazioni didattiche che si dedicano all’addestramento delle attività subacquee per il settore turistico-ricreativo. A tali organizzazioni è riconosciuto il compito di organizzare tale addestramento e di rilasciare il relativo attestato.

 

Al riguardo appare necessario un chiarimento sulle modalità di attuazione delle disposizioni in esame al fine di escludere che l’istituzione e la tenuta dell’elenco determinino oneri per la finanza pubblica.