Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Bilancio dello Stato
Altri Autori: Servizio Commissioni
Titolo: (C. 278) Principi fondamentali in materia di governo delle attività cliniche
Riferimenti:
AC N. 278/XVI     
Serie: Scheda di analisi    Numero: 225
Data: 04/04/2012
Descrittori:
ASSISTENZA SANITARIA   SANITA' PUBBLICA
Organi della Camera: XII-Affari sociali

 


Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

 

 

 

 

 

 

 

 

Analisi degli effetti finanziari

 

 

 

A.C. 278 ed abb.

 

Principi fondamentali in materia di governo

delle attività cliniche

 

(Ulteriore nuovo testo unificato)

 

 

 

 

 

N. 225 – 4 aprile 2012

 

 


 

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L’analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

( 066760-2174 / 066760-9455 – * bs_segreteria@camera.it

 

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

( 066760-3545 / 066760-3685 – * com_bilancio@camera.it

 

 

 

 

 

 


 

Estremi del provvedimento

 

A.C.

 

278 e abb.

 

 

Titolo breve:

 

Principi fondamentali in materia di governo delle attività cliniche per una maggiore efficienza e funzionalità del Servizio sanitario nazionale

 

Iniziativa:

 

 

 

 

 

Commissione di merito:

 

 

Relatore per la

Commissione di merito:

 

 

Di Virgilio

Gruppo:

 

 

                                            

 

 

Relazione tecnica:

 

 

 

 

 

 

Parere richiesto

 

Destinatario:

 

Oggetto:

 

ulteriore nuovo testo unificato

 

 



INDICE

ARTICOLO 1. 5

Principi fondamentali in materia di governo delle attività cliniche.. 5

ARTICOLO 2. 6

Autonomia e responsabilità del medico.. 6

ARTICOLO 3. 6

Funzioni del Collegio di direzione.. 6

ARTICOLO 4. 7

Requisiti e criteri di valutazione dei direttori generali7

ARTICOLO 5. 8

Incarichi di natura professionale e di direzione di struttura.. 8

ARTICOLO 8. 9

Disposizioni in materia di accesso al pensionamento.. 9

ARTICOLO 9. 10

Programmazione e gestione delle tecnologie sanitarie.. 10

 



PREMESSA

 

Il testo unificato in esame[1], non corredato da relazione tecnica, reca norme in materia di governo delle attività cliniche per una maggiore efficienza e funzionalità del Servizio sanitario nazionale. Il provvedimento, in due precedenti versioni, è già stato sottoposto all’esame della Commissione Bilancio[2]. A seguito del rinvio in Commissione, deliberato dall’Assemblea, in data 10 giugno 2010, la Commissione di merito ha elaborato un nuovo testo unificato, di cui si dà conto nella presente scheda, con particolare riferimento alle disposizioni che presentano rilievo finanziario.

 

ANALISI DEGLI EFFETTI FINANZIARI

 

ARTICOLO 1

Principi fondamentali in materia di governo delle attività cliniche

La norma, riformulato in modo non sostanziale rispetto al precedente testo unificato, dispone che il governo delle attività cliniche delle aziende sanitarie locali od ospedaliere, degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) di diritto pubblico, nonché delle aziende ospedaliere universitarie[3], è disciplinato dalle regioni ed attuato con la partecipazione del Collegio di direzione[4]. In particolare, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, le regioni definiscono le soluzioni organizzative più adeguate per la presa in carico integrale dei bisogni socio sanitari e per la continuità del percorso diagnostico, terapeutico e assistenziale (commi 1 e 2).

Il governo delle attività cliniche garantisce il modello organizzativo idoneo a rispondere efficacemente alle esigenze degli utenti e dei professionisti del SSN, assicurando il miglioramento continuo della qualità e nel rispetto dei principi di equità, di appropriatezza e di universalità nell'accesso ai servizi, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. La norma prevede, inoltre, il coinvolgimento da parte delle regioni dei comuni e delle organizzazioni di volontariato nonché la promozione di forme e strumenti di partecipazione democratica (comma 3).

 

Nulla da osservare nel presupposto, su cui appare opportuno acquisire l’avviso del Governo, che le disposizioni possano essere attuate nei limiti delle risorse già disponibili a legislazione vigente, come disposto dal testo in esame.

 

ARTICOLO 2

Autonomia e responsabilità del medico

La norma prevede che le attività mediche e sanitarie, dirette alla tutela della salute degli individui e della collettività, sono erogate nel rispetto dei principi di autonomia e responsabilità, diretta e non delegabile, dai medici e dai professionisti sanitari.

 

Al riguardo appare opportuno, in primo luogo, evidenziare quale sia la portata innovativa della disposizione rispetto alla vigente normativa. Per i profili inerenti la responsabilità di medici operanti nel SSN, occorrerebbe in particolare precisare quali siano le possibili implicazioni per le amministrazioni e le strutture pubbliche presso cui opera il personale medesimo in caso di ristoro di danni prodotti da tale personale nell’esercizio delle proprie funzioni.

 

ARTICOLO 3

Funzioni del Collegio di direzione

Normativa vigente: l’articolo 3, comma 1-quater, del decreto legislativo n. 502/1992 (Norme in materia di organizzazione sanitaria) dispone che sono organi dell'azienda sanitaria locale[5] il direttore generale e il collegio sindacale. Il direttore generale adotta l'atto aziendale di organizzazione e di funzionamento; è responsabile della gestione complessiva e nomina i responsabili delle strutture operative dell'azienda. Il direttore generale è coadiuvato, nell'esercizio delle proprie funzioni, dal direttore amministrativo e dal direttore sanitario. Il direttore generale si avvale del Collegio di direzione di cui all'articolo 17 del medesimo decreto legislativo per le attività ivi indicate, tra cui:

-         la programmazione e la valutazione delle attività tecnico-sanitarie;

-         la formulazione dei programmi di formazione, delle soluzioni organizzative per l’attuazione dell’attività libero-professionale intramuraria;

-         la valutazione dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi clinici;

-         l’elaborazione del programma delle attività dell’azienda, nonché per l’organizzazione e lo sviluppo dei servizi e per l’utilizzazione delle risorse umane.

Le regioni disciplinano l’attività e la composizione del Collegio di direzione prevedendo la partecipazione del direttore sanitario e amministrativo, di direttori di distretto, di dipartimento e di presidio (articolo 17, comma 2).

La norma, riformulata rispetto alla precedente versione del testo unificato, dispone l’istituzione, da parte delle regioni, nelle aziende e negli enti del SSN, del Collegio di direzione (di cui all’articolo 17 del decreto legislativo n. 502/1992), quale organo dell’azienda, individuandone la composizione (in modo da garantire la partecipazione di tutte le figure professionali presenti) e disciplinandone le competenze e i criteri di funzionamento.

 

Al riguardo, appaiono necessari chiarimenti del Governo in merito alle possibili conseguenze finanziarie riconducibili sia alla precisazione che il Collegio di direzione deve essere istituito, non solo nelle aziende (come previsto dalla normativa vigente), ma anche in tutti gli enti del SSN, sia alla previsione che la sua composizione deve garantire la partecipazione di tutte le professionalità presenti nell’azienda o nell’ente.

Su un precedente testo sottoposto all’esame della Commissione Bilancio, che, analogamente a quello in esame, qualificava il Collegio di direzione come organo dell’azienda, la RGS aveva rilevato che, in assenza di una clausola di salvaguardia, avrebbero potuto determinarsi profili onerosi, legati alla qualifica ed alla composizione dell’organo.

 

ARTICOLO 4

Requisiti e criteri di valutazione dei direttori generali

La norma, riformulata rispetto al precedente testo unificato, dispone che le regioni provvedono alla nomina dei direttori generali delle aziende e degli enti del SSN, nel rispetto dei termini e dei requisiti già previsti dagli articoli 3 e 3-bis del decreto legislativo n. 502/1992, garantendo adeguate misure di pubblicità e trasparenza. Le regioni, inoltre, provvedono alla definizione di criteri e sistemi di valutazione e verifica dell’attività dei direttori generali, sulla base di obiettivi definiti nel quadro della programmazione regionale e nel rispetto degli equilibri economico-finanziari concordati.

 

Al riguardo, non si hanno rilievi da formulare dal momento che le disposizioni appaiono di carattere prevalentemente ordinamentale.

 

ARTICOLO 5

Incarichi di natura professionale e di direzione di struttura

Normativa vigente: l’articolo 15-ter del decreto legislativo n. 502/1992  dispone che sono attribuiti dal direttore generale gli incarichi di direzione:

§       di struttura semplice compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili e nei limiti del numero degli incarichi e delle strutture stabiliti nell’atto aziendale di organizzazione e funzionamento[6]. Tali incarichi hanno durata non inferiore a tre anni e non superiore a sette, con facoltà di rinnovo (comma 1);

§       di struttura complessa sulla base di una rosa di candidati idonei selezionata da una apposita commissione, nominata dal direttore generale e composta dal direttore sanitario e da due dirigenti dei ruoli del personale del SSN. La durata di tali incarichi è compresa tra cinque e sette anni, con facoltà di rinnovo (comma 2).

La norma, riformulata in maniera sostanziale rispetto al precedente testo unificato, prevede che le regioni, tenuto conto delle norme in materia stabilite dalla contrattazione collettiva, disciplinano i criteri e le procedure per il conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa (comma 1).

Inoltre, la norma prevede che l’incarico di responsabile di struttura semplice, attribuito dal direttore generale, ha durata non inferiore a tre anni e non superiore a cinque anni ed è rinnovabile. L’oggetto degli incarichi, gli obiettivi da conferire, la durata nonché il corrispondente trattamento economico sono definiti dalla contrattazione collettiva nazionale (comma 3).

 

Al riguardo, non si hanno rilievi da formulare dal momento che le disposizioni, da un lato, hanno natura per lo più procedurale e, dall’altro, richiamano esplicitamente la contrattazione collettiva.

Si segnala che la mancanza di quest’ultimo riferimento in una precedente versione del testo unificato era stato motivo di rilievo da parte della RGS.

 

ARTICOLO 8

Disposizioni in materia di accesso al pensionamento

Normativa vigente: sulla base dell’articolo 15-nonies del decreto legislativo n. 502/1992, il limite massimo di età per il collocamento a riposo dei dirigenti medici del Servizio sanitario nazionale, ivi compresi i responsabili di struttura complessa, è stabilito al compimento del sessantacinquesimo anno di età, ovvero, su istanza dell’interessato, al maturare del quarantesimo anno di servizio effettivo. In ogni caso il limite massimo di permanenza non può superare il settantesimo anno di età e la permanenza in servizio non può dar luogo ad un aumento del numero dei dirigenti. Tale norma si applica anche al personale a rapporto convenzionale (comma 3) nonché ai dirigenti medici e del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale in servizio alla data del 31 gennaio 2010[7]. Il personale medico universitario cessa dalle ordinarie funzioni assistenziali nonché dalla direzione delle strutture assistenziali al compimento del sessantasettesimo anno di età. La norma, inoltre, rinvia a specifici protocolli d'intesa tra le regioni e le Università e ad accordi attuativi dei medesimi, stipulati tra le Università e le aziende sanitarie, la disciplina delle modalità e dei limiti per l'utilizzazione del personale universitario per specifiche attività assistenziali strettamente correlate all'attività didattica e di ricerca (comma 2).

La norma, solo parzialmente variata rispetto al precedente testo unificato, modificando l’articolo 15-nonies del decreto legislativo n. 502/1992 e in conformità a quanto disposto dal comma 18 dell'articolo 24 del decreto-legge n. 201/2011[8], dispone:

a)     il collocamento a riposo dei dirigenti medici e sanitari del SSN, ivi compresi i responsabili di struttura complessa e i ricercatori universitari che svolgono attività assistenziale, al compimento del sessantasettesimo anno di età, elevabile, a domanda dell’interessato e sentito il Collegio di direzione, al settantesimo anno di età (comma 1, cpv. 1);

b)    la cessazione dalle sole attività assistenziali, e non anche dalla direzione delle strutture, per i professori universitari al momento del collocamento a riposo, pur potendo continuare a svolgere attività di ricerca, in caso di progetto in corso. Tali disposizioni si applicano anche al personale universitario medico e sanitario delle analoghe professionalità della dirigenza del Servizio sanitario nazionale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale (comma 1, cpv. 2).

 

Al riguardo, si rileva che l’aumento di due anni dell’età pensionabile dei dirigenti medici e sanitari del SSN appare in linea con la legislazione vigente in materia[9], che prevede il progressivo innalzamento del requisito di età anagrafica per l’accesso al trattamento pensionistico e il suo aggancio al variare della speranza di vita. Tale innalzamento comporta un effetto di risparmio della spesa pensionistica, al netto dell’aumento dell’importo legato alla maturazione di una maggiore anzianità contributiva. Appare tuttavia opportuno che il Governo chiarisca se al personale in esame si applichi la disciplina generale in materia di accesso al pensionamento, recata dall’articolo 24 del decreto-legge n. 201/2011, con particolare riferimento all’aggancio dei requisiti per l’accesso al pensionamento al variare della speranza di vita.

Con riferimento alla disposizione che permette ai professori universitari cessati dalle attività assistenziali di proseguire l’attività di ricerca, si segnala che la Ragioneria generale dello Stato ha più volte espresso parere contrario in quanto le disposizioni comporterebbero discriminazioni ed asistematicità all’interno delle medesime categorie (tra professori universitari impegnati in ricerca clinica e quelli che non sono impegnati o tra i dirigenti medici di struttura complessa e i dirigenti di struttura semplice), che potrebbero dare luogo a spinte emulative da parte del restante personale[10].

 

ARTICOLO 9

Programmazione e gestione delle tecnologie sanitarie

La norma, solo parzialmente modificata rispetto al precedente testo unificato, dispone che le regioni provvedono, presso le strutture del SSN, le aziende ospedaliero-universitarie e gli IRCCS di diritto pubblico, anche attraverso forme di collaborazione interaziendale, alla programmazione e la gestione delle tecnologie sanitarie, al fine di garantire un uso sicuro, efficiente ed economico dei dispositivi medici e delle grandi apparecchiature. Tale attività di programmazione e di gestione costituisce la base per la formazione del personale nell’uso delle tecnologie sanitarie nonché per l’eventuale acquisizione di nuove tecnologie (comma 1).

La norma stabilisce, inoltre, che, al fine di garantire la protezione dalle radiazioni dei pazienti e degli operatori, deve essere prevista la valutazione di sicurezza delle tecnologie radiologiche di cui al decreto legislativo n. 187 del 2000, garantendo il coinvolgimento delle strutture di fisica medica (comma 2).

Infine, la norma dispone che le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, le aziende ospedaliero-universitarie e gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico, possono costituire, nei loro ambiti, organismi o enti non-profit, per la raccolta di fondi atti all'acquisizione di tecnologie sanitarie ritenute di interesse strategico per lo sviluppo della risposta sanitaria aziendale (comma 3).

 

Al riguardo, con riferimento alla costituzione di enti non-profit all’interno delle strutture sanitarie (comma 3), pur trattandosi di una possibilità e non di un obbligo, appare opportuno acquisire l’avviso del Governo al fine di escludere che dall’applicazione della disposizione possano derivare effetti negativi a carico del SSN.

Con riferimento al comma 1, non si hanno rilievi da formulare nel presupposto che l’attività di programmazione e di gestione delle tecnologie sanitarie rientri nell’attività istituzionale delle regioni in materia sanitaria. Anche su tale punto appare opportuna una conferma del Governo.

 



[1] Testo unificato elaborato dalla Commissione XII e derivante dall’abbinamento delle proposte di legge nn. 278, 799, 977-ter, 1552, 1942, 2146, 2355, 2529, 2693, 2909/A.

[2] In particolare, la Commissione Bilancio si è espressa in data 6 maggio 2006, 3 giugno 2010 e 10 giugno 2010. Cfr. anche le schede di analisi n. 103 e 115 della XVI legislatura.

[3] Di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517

[4] Di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.

[5] Secondo quanto previsto dall’articolo 3, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 502/1992 le unità sanitarie locali sono costituite in aziende con personalità giuridica pubblica e autonomia imprenditoriale; la loro organizzazione ed il funzionamento sono disciplinati con atto aziendale di diritto privato, nel rispetto dei princìpi e criteri previsti da disposizioni regionali. L'atto aziendale individua le strutture operative dotate di autonomia gestionale o tecnico-professionale, soggette a rendicontazione analitica.

[6] Adottato dal direttore generale ai sensi dell’articolo 3, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 502/1992.

[7] Comma 3 dell’articolo 22 della legge n. 183/2010.

[8] Convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Tale norma prevede che, allo scopo di assicurare un processo di incremento dei requisiti minimi di accesso al pensionamento anche ai regimi pensionistici e alle gestioni pensionistiche per cui siano previsti requisiti diversi da quelli vigenti nell'AGO, sono adottate misure di armonizzazione dei requisiti di accesso al sistema pensionistico, tenendo conto delle obiettive peculiarità ed esigenze dei settori di attività nonché dei rispettivi ordinamenti.

[9] Articolo 24 del decreto-legge n. 201/2011.

[10] Cfr. da ultimo la Nota trasmessa il 1 giugno 2010 su un precedente testo che prevedeva un’analoga disposizione.