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Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Bilancio dello Stato
Altri Autori: Servizio Commissioni
Titolo: (AC 124) Norme per favorire l'inserimento lavorativo dei detenuti (Ulteriore nuovo testo unificato)
Riferimenti:
AC N. 124/XVI     
Serie: Scheda di analisi    Numero: 229
Data: 12/04/2012
Descrittori:
DETENUTI   LAVORO CARCERARIO
RIEDUCAZIONE DEL CONDANNATO     
Organi della Camera: XI-Lavoro pubblico e privato

 


Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

 

 

 

 

 

 

 

 

Analisi degli effetti finanziari

 

 

 

A.C. 124 e abbinati

 

Norme per favorire l’inserimento lavorativo dei detenuti

 

(Ulteriore nuovo testo unificato)

 

 

 

 

 

N. 229 – 12 aprile 2012

 

 


 

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L’analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

( 066760-2174 / 066760-9455 – * bs_segreteria@camera.it

 

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

( 066760-3545 / 066760-3685 – * com_bilancio@camera.it

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Estremi del provvedimento

 

 

A.C.

 

124 e abb.

Titolo breve:

 

Norme per favorire l’inserimento lavorativo dei detenuti.

Iniziativa:

 

 

 

Commissione di merito:

 

 

Relatore per la

Commissione di merito:

 

On. Alessia Mosca

Gruppo:

 

Relazione tecnica:

 

 

 

Parere richiesto

 

 

Destinatario:

 

 

Oggetto:

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

INDICE

 

ARTICOLO 1. 3

Disposizioni per il reinserimento lavorativo dei detenuti3



PREMESSA

 

Il nuovo testo unificato in esame reca norme per favorire l’inserimento lavorativo dei detenuti. Su un precedente testo unificato la Commissione Bilancio ha espresso parere contrario in data 29 febbraio 2012, anche sulla base della documentazione tecnica trasmessa dal Governo[1].

La presente scheda dà conto delle disposizioni che appaiono suscettibili di determinare effetti finanziari, analizzandole anche alla luce della predetta documentazione e delle problematicità emerse nel corso dell’esame relativo ai precedenti testi[2].

 

ANALISI DEGLI EFFETTI FINANZIARI

ARTICOLO 1

Disposizioni per il reinserimento lavorativo dei detenuti

Normativa vigente: l’articolo 4, comma 3-bis, della legge n. 381/1991 (legge sulle cooperative sociali)[3] prevede la riduzione, nella misura stabilita con cadenza biennale con apposito decreto ministeriale, delle aliquote complessive della contribuzione per l'assicurazione obbligatoria previdenziale ed assistenziale dovute dalle cooperative sociali, relativamente alla retribuzione corrisposta a detenuti, internati negli istituti penitenziari, agli ex degenti di ospedali psichiatrici giudiziari e alle persone condannate e internate ammesse al lavoro esterno. Tali sgravi contributivi si applicano per un ulteriore periodo di sei mesi successivo alla cessazione dello stato di detenzione.

In base all’articolo 2 della legge 193/2000, le agevolazioni in esame sono estese anche alle aziende pubbliche o private che organizzino attività produttive o di servizi, all'interno degli istituti penitenziari, impiegando persone detenute o internate.

Si segnala che, ai sensi del DM 9 novembre 2001, la misura degli sgravi contributivi in esame è pari all’80 per cento, sia per quanto attiene alla quota a carico dei datori di lavoro, sia per quanto attiene alla quota a carico dei lavoratori, fino alla concorrenza di 2.582.284,5 di euro annui. Tale limite di spesa rappresenta una parte delle risorse che, in base alla legge 193/2000, viene destinata alle attività di inserimento lavorativo dei detenuti. In particolare, mentre la legge stanzia un importo pari a  euro 4.648.112,09 (corrispondente a 9 miliardi di lire annue a decorrere dal 2000, come previsto dall’articolo 6 della legge 193/2000), per il DM 9 novembre 2001 le risorse disponibili ammontano a 2.582.284,5 di euro annui. La restante parte del predetto importo, pari a euro 2.065.827,6 euro annui, è destinata al finanziamento delle agevolazioni fiscali previste dal DM 87/2002.

Gli articoli 3 e 4 della medesima legge n. 193/2000 dispongono la concessione di sgravi fiscali alle imprese che assumono lavoratori detenuti per un periodo di tempo non inferiore a 30 giorni o che svolgono effettivamente attività formative nei confronti dei detenuti, e in particolare dei giovani detenuti. Tali agevolazioni si applicano anche nei sei mesi successivi alla cessazione dello stato di detenzione.

La misura e le modalità per usufruire dell’agevolazione sono state regolamentate con un successivo decreto ministeriale (n. 87/2002), il quale ha previsto la concessione di un credito mensile di imposta pari a 516,46 euro per ogni lavoratore assunto, in misura proporzionale alle giornate di lavoro prestate; ha inoltre previsto che per i lavoratori dipendenti, assunti con contratto di lavoro a tempo parziale, il credito d'imposta spetta in misura proporzionale alle ore prestate. Il credito d'imposta è concesso anche: alle imprese che svolgono attività di formazione nei confronti di detenuti o internati negli istituti penitenziari o ammessi al lavoro all'esterno, a condizione che, al termine del periodo di formazione, si proceda all'assunzione dei detenuti o internati formati; alle imprese che svolgono attività di formazione mirata a fornire professionalità ai detenuti o agli internati da impiegare in attività lavorative gestite in proprio dall'Amministrazione penitenziaria.

Il credito d'imposta spetta anche per i sei mesi successivi alla cessazione dello stato di detenzione del soggetto assunto ed è concesso fino alla concorrenza di 2.065.827,6 euro annui. Come in precedenza segnalato, tale limite di spesa rappresenta una parte delle risorse che, in base alla legge 193/2000, viene destinata alle attività di inserimento lavorativo dei detenuti. Come detto, mentre la legge stanzia un importo pari a  euro 4.648.112,09 (corrispondente a 9 miliardi di lire annue a decorrere dal 2000, come previsto dall’articolo 6 della legge 193/2000), per il DM 87/2002 le risorse disponibili ammontano a 2.065.827,6 euro annui, mentre la restante parte del predetto importo, pari a euro 2.582.284,5, è destinata al finanziamento delle agevolazioni contributive ai sensi del DM 9 novembre 2001.

Le norme dispongono, in via sperimentale e limitatamente al biennio 2012-2013:

­       l’applicazione degli sgravi contributivi previsti dalla normativa vigente per i datori di lavoro che assumono detenuti, per un ulteriore periodo di dodici mesi successivo allo stato di detenzione  (comma 1);

­       la concessione del credito mensile di imposta nella misura massima di 700 euro alle cooperative sociali e alle imprese che assumono detenuti (comma 2);

­       la realizzazione da parte dell’Amministrazione penitenziaria di appositi progetti sperimentali per la formazione e di tutoraggio delle iniziative imprenditoriali dei detenuti, nell’ambito delle proprie risorse finanziarie e senza nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato (comma 4).

La norma, inoltre, prevede che, ferme restando le risorse già disponibili (ai sensi dell’articolo 6 della legge n. 193/2000), agli oneri aggiuntivi recati dai commi 1 e 2 dell’articolo in esame si provvede, fino a concorrenza del limite di spesa di 3 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2012 e 2013, mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione (comma 5). Infine, la norma rinvia ad un successivo DM la determinazione delle modalità e delle condizioni per la fruizione sia degli sgravi contributivi sia dei crediti di imposta, nonché delle misure idonee ad assicurare il rispetto del limite di spesa (comma 3).

 

Al riguardo andrebbe preliminarmente valutata l’effettiva possibilità di compensare il maggiore onere a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione in mancanza dell’indicazione del corrispondente reintegro delle risorse utilizzate. Infatti, come precisato dal Governo[4], le risorse del Fondo sono preordinate alla realizzazione di altri interventi già programmati. In merito alla determinazione degli oneri, da configurarsi quale limite di spesa, si osserva che non appaiono specificate le modalità con le quali possa essere assicurato il rispetto di tale limite. La definizione di tali modalità è rinviata ad un apposito decreto ministeriale, previsto dal comma 3, che dovrà fissare “le misure idonee ad assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 5, anche attraverso l’eventuale rimodulazione proporzionale delle agevolazioni dovute in capo ai beneficiari”. Il rispetto del limite di spesa fissato è quindi condizionato dall’effettiva possibilità di operare tale rimodulazione nonché di subordinare la fruizione del beneficio ad una specifica procedura di preventivo accertamento delle compatibilità rispetto al limite di spesa. In proposito appare utile acquisire elementi di valutazione dal Governo.

Si segnala inoltre la necessità di un chiarimento del Governo sui seguenti punti problematici:

­        non appare chiaro se l’aumento del periodo di fruizione del beneficio degli sgravi contributivi (comma 1) sia di ulteriori dodici mesi rispetto alla normativa vigente (che già prevede la fruizione dello sgravio per un periodo di ulteriori sei mesi dopo la fine del stato di detenzione) o se il periodo massimo di fruizione sia ampliato di ulteriori sei mesi, per raggiungere il limite di dodici mesi complessivi sulla base della norma in esame;

­        la realizzazione di appositi progetti di avvio di imprese, di formazione professionale e di tutoraggio da parte dell’Amministrazione previdenziale (comma 4), appare configurarsi come un obbligo, e non come una facoltà, per l’Amministrazione medesima, da attuare nell’ambito delle proprie risorse finanziarie. Appare pertanto necessario che sia chiarito quali risorse (e per quale ammontare) potranno essere  utilizzate per l’attuazione di tale disposizione, senza compromettere la funzionalità dell’amministrazione.

Appare, infine, opportuno, che il Governo chiarisca l'entità delle risorse già disponibili ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 193 del 2000, che - in base al comma 5 in esame - possono essere destinate agli interventi previsti dal provvedimento.

 

 



[1] Cfr. da ultimo la nota tecnica trasmessa il 29 febbraio 2012.

[2] Cfr. le schede di analisi n. 208 e 216 della XVI legislatura.

[3] Introdotto dall’articolo 1, comma 2, della legge n. 193/2000.

[4] Cfr. da ultimo la nota tecnica del Ministero del’economia del 29 febbraio 2012.