Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Bilancio dello Stato
Altri Autori: Servizio Commissioni
Titolo: C. 82: Misure per il riconoscimento dei diritti delle persone sordocieche
Riferimenti:
AC N. 82/XVI     
Serie: Scheda di analisi    Numero: 89
Data: 10/03/2010
Descrittori:
CIECHI   HANDICAPPATI
SORDOMUTI     
Organi della Camera: XII-Affari sociali

 


Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

 

 

 

 

 

 

 

 

Analisi degli effetti finanziari

 

 

 

A.C. 82 e abb.

 

Norme in favore di lavoratori con familiari gravemente disabili

 

(Ulteriore nuovo testo unificato)

 

 

 

 

 

 

N. 89 – 10 marzo 2010

 

 


 

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L’analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

( 066760-2174 / 066760-9455 – * bs_segreteria@camera.it

 

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

( 066760-3545 / 066760-3685 – * com_bilancio@camera.it

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Estremi del provvedimento

 

A.C.

 

82 e abb.

Titolo breve:

 

Norme in favore dei lavoratori che assistono familiari gravemente disabili

 

Iniziativa:

 

 

 

 

Commissione di merito:

 

 

Relatori per le

Commissioni di merito:

 

Delfino

 

Gruppo:

 

 

                                           

 

 

Relazione tecnica:

 

 

 

 

 

 

 

Parere richiesto

 

Destinatario:

 

Oggetto:

 

nuovo testo unificato

 

 


INDICE

 

 

 

 

ARTICOLO 1. 3

Esonero anticipato dal servizio per i dipendenti pubblici3

ARTICOLI 2 e 4. 4

Accesso al trattamento pensionistico anticipato per i lavoratori autonomi e i dipendenti del settore privato.. 4



PREMESSA

 

Il nuovo testo unificato in esame, approvato dalla XI Commissione in sede referente il 2 marzo 2009, reca norme in materia di benefici previdenziali per i lavoratori che assistono familiari gravemente disabili.

Il testo in esame non è corredato di relazione tecnica[1]. Si esaminano di seguito le disposizioni che recano effetti finanziari.

 

ANALISI DEGLI EFFETTI FINANZIARI

ARTICOLO 1

Esonero anticipato dal servizio per i dipendenti pubblici

Normativa vigente: l’articolo 72, commi 1-6, del decreto-legge n. 112/2008[2] prevede, per gli anni 2009, 2010 e 2011, la possibilità per il personale in servizio presso le pubbliche amministrazioni di chiedere di essere esonerato dal servizio nel corso del quinquennio antecedente la data di maturazione della anzianità massima contributiva di 40 anni. Durante il periodo di esonero dal servizio al dipendente spetta un trattamento temporaneo pari al cinquanta per cento di quello complessivamente goduto, per competenze fisse ed accessorie, al momento del collocamento nella nuova posizione. Ove durante tale periodo il dipendente svolga in modo continuativo ed esclusivo attività di volontariato, la misura del trattamento economico temporaneo è elevata dal cinquanta al settanta per cento. All'atto del collocamento a riposo per raggiunti limiti di età il dipendente ha diritto al trattamento di quiescenza e previdenza che sarebbe spettato se fosse rimasto in servizio.

La norma, modificando l’articolo 72 del decreto-legge n. 112/2008, prevede cha anche ai dipendenti pubblici che assistono familiari gravemente disabili, che richiedono l’esonero anticipato dal servizio, la misura del trattamento economico temporaneo sia pari al settanta per cento, al pari di quanto previsto per coloro che svolgono attività di volontariato.

 

Nulla da osservare al riguardo dal momento che la disposizione non comporta oneri a carico della finanza pubblica.

Si segnala che la relazione tecnica all’articolo 72 del decreto-legge n. 112/2008 precisava che dall’applicazione delle disposizioni ora estese ai familiari di disabili gravi sarebbero derivati risparmi per le pubbliche amministrazioni non quantificabili e, come tali non ascritte nei saldi di finanza pubblica.

 

ARTICOLI 2 e 4

Accesso al trattamento pensionistico anticipato per i lavoratori autonomi e i dipendenti del settore privato

La norma dispone, per il triennio 2010-2012, la possibilità per i lavoratori autonomi e per i lavoratori dipendenti del settore privato, che assistano familiari gravemente disabili da almeno 18 anni o, in caso di handicap congenito, dalla nascita, di accedere in via anticipata al pensionamento. Tale possibilità è subordinata al compimento di almeno 60 anni di età per gli uomini e 55 anni per le donne, nonché al versamento di almeno 20 anni di contributi previdenziali (articolo 2).

All’onere, valutato in 85,2 milioni di euro per il 2010, 106,9 milioni di euro per il 2011 e 148,5 milioni di euro per il 2012 si provvede mediante l’utilizzo di un Fondo, appositamente costituito presso l’INPS ed alimentato, nel limite dei predetti importi, per gli anni 2010-2012, dalle maggiori entrate derivanti dal dall’aumento dal 17 al 18 per cento dell’aliquota contributiva a carico dei titolari di pensione e dei collaboratori e professionisti iscritti, in via non esclusiva, alla gestione previdenziale per i lavoratori parasubordinati[3].

 

Al riguardo si osserva preliminarmente che le disposizioni recano oneri ultratriennali a fronte dei quali la copertura è limitata al triennio. Inoltre mancano dati e parametri alla base della quantificazione sia degli oneri connessi al prepensionamento sia dei relativi mezzi di copertura derivanti dall’incremento dell’aliquota contributiva per i parasubordinati già assicurati o che percepiscono la pensione).

Inoltre:

-          non risulta chiaro se l’aumento dell’aliquota a carico dei co.co.co. non esclusivi sia permanente o limitata al triennio;

-          andrebbe altresì chiarito se il beneficio spetti anche ai lavoratori i cui familiari disabili risultino già deceduti. Nel caso in cui anche questa categoria di lavoratori rientri nell’ambito applicativo della disposizione, dovrà tenersi conto di tale circostanza ai fini della quantificazione degli oneri;

-          la liquidazione di trattamenti rapportati ad anzianità contributive basse rende probabile la necessità dell’integrazione al minimo, con ulteriori oneri per la finanza pubblica.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, con riferimento all’art. 4, comma 1, si segnala che la norma non indica esplicitamente le disposizioni alle quali sono riconducibili gli oneri, ma si limita ad indicare il loro ammontare complessivo.

In proposito, si rileva peraltro che gli oneri dei quali si prevede la copertura appaiono riconducibili alle disposizioni dell’articolo 2 del provvedimento.

Inoltre la norma, pur configurando correttamente – tenuto conto che la disciplina in esame riconosce un diritto al prepensionamento per i soggetti in possesso di determinati requisiti - gli oneri in termini di previsione di spesa, non è corredata dalla clausola di salvaguardia prevista dal comma 1 dell’articolo 17 della legge di contabilità e finanza pubblica (legge n. 196 del 2009).

Peraltro si osserva che la configurazione dell’onere in termini di previsione di spesa non appare coordinata con il disposto dell’art. 4, comma 2, in base al quale per le finalità in esame sono utilizzate le risorse che affluiscono all’apposito fondo da istituire presso l’INPS nel “limite degli importi” corrispondenti alla quantificazione indicata dal comma 1.

In merito al comma 2, ferma restando l’esigenza, già segnalata nella precedente parte della presente scheda, di acquisire un chiarimento in merito alla quantificazione e al profilo temporale degli oneri, appare opportuno che il Governo chiarisca se l’incremento di un punto percentuale dell’aliquota contributiva ivi previsto sia idoneo a garantire la copertura finanziaria degli oneri di cui al comma 1 nell’intero periodo di applicabilità del provvedimento.

 



[1] Sul precedente testo unificato, approvato dalla XI Commissione e sul quale la Commissione Bilancio non aveva espresso il parere, il Governo aveva trasmesso, in data 30 ottobre 2009, una relazione tecnica negativamente verificata dalla Ragioneria Generale dello Stato per quanto riguarda sia la quantificazione degli oneri sia la copertura finanziaria sia la clausola di salvaguardia.

[2] Convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133/2008.

[3] Articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995.