Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Bilancio dello Stato
Altri Autori: Servizio Commissioni
Titolo: C. 60: Disciplina dell'attività professionale di costruttore edile e delle attività professionali di completamento e finitura edilizia
Riferimenti:
AC N. 60/XVI     
Serie: Scheda di analisi    Numero: 124
Data: 01/07/2010
Descrittori:
CAMERE DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA   INDUSTRIA EDILIZIA
RESPONSABILITA ' PROFESSIONALE     
Organi della Camera: VIII-Ambiente, territorio e lavori pubblici

 


Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

 

 

 

 

 

 

 

 

Analisi degli effetti finanziari

 

 

 

A.C. 60 ed abb.

 

Disciplina dell'attività professionale di costruttore edile

e delle attività professionali

di completamento e finitura edilizia

 

(Nuovo testo unificato)

 

 

 

 

 

N. 124 – 1° luglio 2010

 

 


 

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L’analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

( 066760-2174 / 066760-9455 – * bs_segreteria@camera.it

 

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

( 066760-3545 / 066760-3685 – * com_bilancio@camera.it

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Estremi del provvedimento

 

 

A.C.

 

60 e abb.

Titolo breve:

 

Disciplina dell’attività di costruttore edile e delle attività professionali di completamento e finitura edilizia

 

 

Iniziativa:

 

 

 

 

 

Commissione di merito:

 

 

Relatore per la

Commissione di merito:

 

Lanzarin

Gruppo:

 

Relazione tecnica:

 

 

 

 

 

 

 

Parere richiesto

 

 

Destinatario:

 

Oggetto:

 

nuovo testo unificato

 

 



INDICE

 

 

 

ARTICOLI 3, 10 e 16. 5

Istituzione della sezione speciale dell’edilizia e compiti delle Camere di commercio.. 5

ARTICOLI 4, 7, 8 e 14. 7

Riconoscimento dell’idoneità professionale del responsabile tecnico.. 7

ARTICOLO 11. 8

Sistemi premianti8



PREMESSA

 

Il provvedimento in esame reca la disciplina dell’attività di costruttore edile e delle attività professionali di completamento e finitura edilizia.

È oggetto della presente scheda il testo unificato elaborato dalla Commissione di merito (sulla base dell’abbinamento di una serie di proposte di legge di iniziativa parlamentare[1]), come risultante dagli emendamenti e dagli articoli aggiuntivi approvati dalla medesima Commissione[2]

Il testo non è corredato di relazione tecnica.

Si esaminano di seguito le disposizioni che presentano profili di carattere finanziario.

 

ANALISI DEGLI EFFETTI FINANZIARI

ARTICOLI 3, 10 e 16

Istituzione della sezione speciale dell’edilizia e compiti delle Camere di commercio

Le norme dispongono:

a)      l’istituzione, presso le Camere di commercio, della sezione speciale dell’edilizia, alla quale sono tenuti a iscriversi tutti coloro che esercitano una delle attività riconducibili al settore delle costruzioni e delle ristrutturazioni[3] (articolo 3).

Non è chiaro se ed in quale misura l’istituzione della sezione speciale dell’edilizia comporti, in fase applicativa, conseguenze di carattere organizzativo che possano riflettersi sul piano finanziario;

b)     l’esercizio, da parte del personale delle Camere di commercio, dei seguenti compiti: verifica dei requisiti richiesti per l’iscrizione alla sezione speciale; controllo periodico sulla sussistenza di tali requisiti; coordinamento e funzionamento del sistema del registro dell’edilizia; comunicazione, alla competente Cassa edile, dell’avvenuta iscrizione (articolo 10, commi 1 e 2);

c)      il versamento alla Camera di commercio, a titolo di diritto di prima iscrizione, di una somma pari a 500 euro nel 2010, aggiornata annualmente in base alla variazione dei prezzi al consumo. Gli introiti derivanti da tali versamenti sono utilizzati per fare fronte agli oneri sostenuti per l’esercizio dei nuovi compiti in esame (articolo 10, commi 3, 4 e 5);

d)     l’esonero da tale versamento per coloro che, alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, già esercitano l’attività di costruzione (articolo 10, comma 6);

e)      la tempestiva comunicazione da parte dei comuni alle Camere di commercio competenti delle violazioni accertate, al fine di assicurare una costante attività di monitoraggio dell’applicazione del provvedimento in esame (articolo 16).

 

Al riguardo,al fine di chiarire i possibili effetti finanziari connessi all’applicazione delle norme in esame, si osserva che andrebbero acquisiti elementi di quantificazione circa gli oneri che le Camere di commercio saranno chiamate a sostenere in base all’articolo 10 (gestione del registro dell’edilizia e relative attività di controllo). Non è chiaro, inoltre, se  possano determinarsi effetti finanziari ulteriori - non considerati dal testo - in relazione all’istituzione della sezione speciale dell’edilizia di cui all’articolo 3, in ragione delle misure organizzative che si dovessero rendere necessarie. Sotto questo profilo andrebbe quindi meglio precisata la portata applicativa di tale ultima disposizione.

Si ricorda in proposito che le Camere di commercio fanno parte dell’aggregato delle pubbliche amministrazioni.

Ciò premesso (in ordine alla necessità di disporre di una ricognizione complessiva dei costi derivanti dalle norme), appare comunque opportuna una verifica circa l’effettiva idoneità del meccanismo di finanziamento indicato dal testo (acquisizione dei diritti di prima iscrizione) ad assicurare l’integrale copertura dei predetti oneri: tale idoneità richiede infatti il sostanziale allineamento fra oneri e introiti, sia per quanto attiene all’entità e al profilo temporale sia per quanto attiene al grado di certezza. Andrebbe pertanto chiarito se tale sostanziale corrispondenza sia effettivamente ravvisabile, trattandosi – da una parte – di somme acquisite a titolo di diritti di iscrizione, variabili di anno in anno in funzione del numero di nuove registrazioni di imprese del settore edilizio, e – dall’altra - di oneri che le Camere di commercio saranno chiamate a sostenere per l’espletamento dei nuovi compiti. In secondo luogo andrebbe confermato il carattere aggiuntivo e non sostitutivo delle quote di iscrizione dovute ai sensi dell’articolo 10, commi 3 e 4, rispetto agli altri versamenti o diritti annuali già previsti dalla normativa vigente. Infatti, se tali quote sostituissero (integralmente o anche in parte) altri versamenti o contributi attualmente corrisposti dalle imprese alle Camere di commercio, i relativi introiti non potrebbero essere utilizzati a copertura dei predetti costi.

Sugli aspetti richiamati appare necessario acquisire l’avviso del Governo.

Con riferimento, infine, all’articolo 16, andrebbero acquisiti i seguenti chiarimenti:

Ÿ         andrebbe chiarito se le attività di comunicazione delle violazioni previste dalla norma possano determinare effetti onerosi per i comuni interessati;

Ÿ         andrebbe precisato a quali soggetti spetti l’attività di monitoraggio prevista dal testo e con quali modalità andrà effettuata.

 

ARTICOLI 4, 7, 8 e 14

Riconoscimento dell’idoneità professionale del responsabile tecnico

Le norme dispongono:

a)      la subordinazione dell’esercizio della professione di costruttore edile alla designazione di un responsabile tecnico (articolo 4);

b)     l’individuazione di precisi requisiti di idoneità professionale per il responsabile tecnico, tra i quali la frequenza di specifici corsi di apprendimento e il superamento dell’esame di abilitazione alla qualifica (articolo 7);

c)      la definizione con decreto ministeriale dei programmi di apprendimento, dei livelli di approfondimento e delle modalità per la formazione delle commissioni di esame e per l’accreditamento degli enti autorizzati allo svolgimento dei corsi ed al rilascio dell’abilitazione professionale (articolo 8, comma 1);

d)     la regolamentazione, da parte delle regioni, dei corsi di apprendimento e dello svolgimento delle prove di esame nonché l’accreditamento, sempre da parte delle regioni, degli enti autorizzati al rilascio dell’abilitazione professionale del responsabile tecnico (articolo 8, comma 2).

e)      l’applicazione di specifiche sanzioni amministrative pecuniarie in caso di violazione delle disposizioni recate dal provvedimento in esame. Il 50 per cento delle entrate derivanti dall’applicazione delle sanzioni è utilizzato dai comuni, prioritariamente per l’organizzazione dei controlli sull’attività edilizia, mentre la restante parte è devoluta alle regioni, per essere destinata all’organizzazione e al funzionamento dei corsi di apprendimento[4] (articolo 14).

 

Al riguardo appare necessario acquisire l’avviso del Governo sui possibili effetti finanziari derivanti dalle norme in esame a carico delle regioni (chiamate a dare esecuzione alle procedure per il conseguimento dell’abilitazione professionale) e dei comuni (a cui sono affidate le funzioni di controllo), tenuto conto che le entrate da sanzioni – destinate al finanziamento delle spese in esame - non hanno il necessario carattere di certezza né nell’an né nel quantum.

 

ARTICOLO 11

Sistemi premianti

La norma consente alle regioni di prevedere sistemi premianti a favore delle piccole e medie imprese del settore[5] che applichino le misure promozionali in materia di sicurezza sul lavoro previste dall’articolo 11, commi 3-bis e 5, del decreto legislativo n. 81/2008.

Il comma 3-bis prevede il finanziamento, da parte delle regioni (nell’ambito delle risorse già disponibili), di progetti diretti a favorire la diffusione di soluzioni tecnologiche o organizzative avanzate in materia di salute e sicurezza sul lavoro[6]. Il comma 5 prevede il finanziamento, da parte dell’INAIL (con risorse proprie), di progetti di investimento e formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro - rivolti in particolare alle piccole e medie imprese - e di progetti volti a sperimentare soluzioni innovative e strumenti di natura organizzativa e gestionale ispirati ai principi di responsabilità sociale delle imprese.

 

Nulla da osservare al riguardo, dal momento che la disposizione non pone uno specifico obbligo a provvedere a carico delle regioni, che sono comunque tenute a rispettare i limiti di spesa previsti dal patto di stabilità interno.

 

 



[1] All’A.C. 60 sono state abbinate le proposte di legge C 496, C. 1394, C. 1926, C. C. 2306, C. 2313 e C. 2398.

[2] La VIII Commissione ambiente in data 28 aprile 2010 ha trasmesso il testo unificato (come risultante dalle modifiche approvate in sede referente) alle Commissioni competenti in sede consultiva.

[3] Ai sensi dell’articolo 2 del testo in esame, che definisce i settori di attività edilizia oggetto del presente provvedimento.

[4] Di cui all’articolo 8

[5] È presumibile che il testo faccia riferimento al settore edilizio.

[6] Sulla base di specifici protocolli di intesa tra le parti sociali, o gli enti bilaterali, e l’INAIL.