Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Bilancio dello Stato
Altri Autori: Servizio Commissioni
Titolo: C. 44 e abb.: Disposizioni in materia di sicurezza stradale
Riferimenti:
AC N. 44/XVI     
Serie: Scheda di analisi    Numero: 41
Data: 15/07/2009
Descrittori:
CIRCOLAZIONE STRADALE   MACCHINE AGRICOLE
SANZIONI AMMINISTRATIVE   TARGHE DEI VEICOLI
Organi della Camera: IX-Trasporti, poste e telecomunicazioni

 


Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

 

 

 

 

 

 

 

 

Analisi degli effetti finanziari

 

 

 

A.C. 44 e abb.

 

Disposizioni in materia di sicurezza stradale

 

(Nuovo testo unificato ed emendamenti

approvati in linea di principio)

 

 

 

 

 

N. 41 – 15 luglio 2009

 

 


 

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L’analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

Tel. 2174 – 9455

 

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

Tel 3545 – 3685

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Estremi del provvedimento

 

 

A.C.

 

44 e abb.

Titolo breve:

 

Disposizioni in materia di sicurezza stradale

Iniziativa:

 

 

 

 

Commissione di merito:

 

 

Relatore per la

Commissione di merito:

 

Moffa

Gruppo:                                                    

 

 

                                            

 

 

Relazione tecnica:

 

 

 

 

 

 

Parere richiesto

 

Destinatario:

 

Oggetto:

 

nuovo testo unificato ed emendamenti

 

 

 


INDICE

 

 

 

 

 

 

 

TESTO UNIFICATO DEL 17 GIUGNO 2009......................................................................... 4

Disposizioni in materia di sicurezza stradale...................................................................... 4

EMENDAMENTI APPROVATI IN LINEA DI PRINCIPIO................................................5

 



PREMESSA

 

Il provvedimento in esame reca disposizioni in materia di sicurezza stradale.

La Commissione Bilancio ha già esaminato il testo[1], sul quale ha espresso - nella seduta del 19 maggio 2009 – un parere favorevole, subordinato all’accoglimento di condizioni motivate ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione.

Nella seduta del 27 maggio 2009 l’Assemblea ha deliberato il trasferimento in sede legislativa delle proposte di legge.

Nella seduta del 17 giugno 2009 la Commissione di merito ha adottato, come testo base per il prosieguo dell'esame, un nuovo testo unificato risultante dalle modifiche approvate nel corso dell'esame in sede referente.

Con le modifiche approvate, la Commissione di merito ha provveduto  - fra l’altro – a recepire le condizioni formulate dalla Commissione Bilancio ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione.

Nel corso dell’esame in sede legislativa[2] la Commissione di merito ha approvato in linea di principio ulteriori proposte emendative[3].

Il nuovo testo base – analogamente a quello già esaminato dalla Commissione Bilancio –non è corredato di relazione tecnica. Anche le ulteriori proposte emendative approvate in linea di principio non risultano corredate di relazione tecnica.

Si dà conto, di seguito, dei profili di carattere finanziario riguardanti sia il nuovo testo unificato sia gli emendamenti approvati in linea di principio dalla Commissione di merito.

Analogamente al precedente testo sottoposto all’esame della Commissione Bilancio, anche per il nuovo testo e per le proposte emendative in esame non sono considerati in questa sede gli effetti, di carattere eventuale, connessi a possibili variazioni nel gettito delle sanzioni[4] (derivanti da un inasprimento o da una riduzione delle ammende, ovvero dall’introduzione di nuove ammende).

 

 

ANALISI DEGLI EFFETTI FINANZIARI

 

TESTO UNIFICATO del 17 GIUGNO 2009

Disposizioni in materia di sicurezza stradale

Il nuovo testo unificato contiene, rispetto al testo già esaminato dalla Commissione Bilancio, sia modifiche volte a recepire il parere formulato dalla medesima Commissione sia  ulteriori modifiche che non presentano profili rilevanti di carattere finanziario

In particolare, si segnala che sono state recepite dalla Commissione di merito tutte le condizioni motivate dalla Commissione Bilancio ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione. Tali condizioni sono riferite alle seguenti norme[5]:

-          articolo 5 (obbligo di neutralità finanziaria con riferimento agli adempimenti connessi all’introduzione della targa personale);

-          articolo 7 (decorrenza della nuova disciplina autorizzativa per la circolazione delle macchine agricole e misura dei versamenti per il rilascio delle autorizzazioni);

-          articolo 21 (obbligo di neutralità finanziaria per i controlli nel settore dell’autotrasporto);

-          articolo 23 (destinazione a consuntivo dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie);

-          articolo 27 (obbligo di neutralità finanziaria per gli adempimenti in materia di confisca dei veicoli);

-          articolo 29 (obbligo di neutralità finanziaria per gli interventi di manutenzione stradale, anche mediante ridefinizione degli obblighi per gli enti concessionari);

-          articolo 35 (obbligo di neutralità finanziaria per gli adempimenti relativi allo sviluppo della banca dati sulle patenti a punti in Italia e negli Stati esteri);

-          articolo 40 (decorrenza degli obblighi di aggiornamento tecnici degli impianti semaforici).

 

Nulla da osservare al riguardo, per i profili di quantificazione.

 


EMENDAMENTI APPROVATI in LINEA di PRINCIPIO

 

Emendamenti 5.6 e 6.3 (nuova formulazione)

Violazioni in materia di targhe di immatricolazione e divieto di intestazioni fittizie

Le norme proposte prevedono – fra l’altro – l’introduzione della sanzione della confisca a fronte di irregolarità in materia di targhe di immatricolazione e di circolazione (intestazioni fittizie e altre formalità relative alla circolazione e al trasferimento dei veicoli).

 

Al riguardo andrebbe chiarito se dalle norme in esame – che introducono nuove fattispecie di violazione a fronte delle quali può essere irrogata la sanzione della confisca del veicolo - possano derivare oneri, per le amministrazioni competenti, connessi alla necessità di assicurare la custodia dei veicoli sequestrati.

 

Emendamento 7.2 (nuova formulazione)

Attrezzature delle macchine agricole

Normativa vigente: l’articolo 206 del Regolamento di esecuzione del nuovo Codice della strada (DPR 495/1992) definisce i limiti di utilizzo delle attrezzature delle macchine agricole, specificando che esse sono destinate all'effettuazione delle attività agricole e forestali[6].

Le norme proposte prevedono la modifica dell’articolo 206 del Regolamento di esecuzione del nuovo Codice della strada al fine di consentire l’utilizzazione delle attrezzature delle macchine agricole anche per le attività di manutenzione e di tutela del territorio.

Nulla da osservare al riguardo, nel presupposto - sul quale appare opportuno acquisire una conferma da parte del Governo - che la modifica proposta dal testo non determini effetti finanziari negativi connessi al regime fiscale applicato alle macchine agricole.

 

Articoli aggiuntivi 8.01 (nuova formulazione) e  8.02 (nuova formulazione) 

Prova pratica di guida del ciclomotore

Normativa vigente: l’articolo 116, comma 1-bis, del D. Lgs. 285/1992 dispone che, per guidare i ciclomotori, i minori che abbiano compiuto 14 anni debbano conseguire un apposito certificato di idoneità alla guida rilasciato dal Dipartimento per i trasporti terrestri a seguito di specifico corso con prova finale.

Il successivo comma 11-bisprevede che gli aspiranti al conseguimento del certificato di idoneità possano frequentare appositi corsi organizzati dalle autoscuole ovvero, nel caso di giovani che frequentino istituzioni di istruzione secondaria, organizzati gratuitamente all'interno delle scuole e tenuti prevalentemente da personale insegnante delle autoscuole. Ai fini della copertura dei costi di organizzazione dei corsi tenuti presso le scuole, al Ministero dell'istruzione è assegnata quota dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie (7,5 per cento del totale spettante allo Stato).  

Le norme proposte – di contenuto identico - prevedono che ai fini del conseguimento del certificato di idoneità alla guida per i ciclomotori[7] si debba sostenere una prova pratica di guida, previa idonea attività di formazione, e che nei corsi presso le scuole di guida sia prevista una lezione teorica di un’ora sul funzionamento dei ciclomotori in caso di emergenza.

Nulla da osservare al riguardo, nel presupposto - sul quale appare opportuno acquisire una conferma da parte del Governo - che gli adempimenti necessari per lo svolgimento dei corsi e delle prove pratiche siano effettuati in assenza di oneri per le amministrazioni pubbliche competenti.

Con riferimento ai corsi, si ricorda che l’articolo 116, comma 11-bis, del Codice della strada dispone che la copertura dei costi di organizzazione dei corsi tenuti presso le scuole per il conseguimento del certificato di idoneità alla guida avvenga mediante utilizzo della quota, assegnata al Ministero dell'istruzione, dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie spettanti allo Stato.  

Con riferimento alle prove d’esame, si ricorda che, ai sensi dell’articolo 121 del Codice della strada, gli esami per la patente di guida sono effettuati a cura di dipendenti del Dipartimento per i trasporti terrestri. Un eventuale incremento delle prove può richiedere, quindi, un maggiore utilizzo di questo personale[8]. D’altra parte, come confermato dal Governo nella nota RGS depositata presso la Commissione Bilancio, le spese per le prove d’esame sono normalmente sostenute dagli stessi richiedenti. Un eventuale incremento del numero di prove non dovrebbe, quindi, determinare di per sé effetti onerosi per le amministrazioni competenti.

 

Emendamento  10.3

Corsi di formazione degli insegnanti e degli istruttori delle autoscuole.

Le norme proposte prevedono che i corsi di formazione degli insegnanti e degli istruttori delle autoscuole siano organizzati sia dalle autoscuole sia da soggetti autorizzati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sulla base di criteri individuati con apposito decreto.

Al riguardo, al fine di escludere l’insorgenza di oneri con riferimento all’assegnazione dei corsi di formazione per insegnanti a soggetti diversi dalle autoscuole, andrebbe confermato che le spese resteranno integralmente a carico dei richiedenti e che, inoltre, nel caso di corsi effettuati da soggetti appartenenti a pubbliche amministrazioni, anche le spese organizzative connesse alla predisposizione dei corsi possano essere sostenute nell’ambito dei mezzi già disponibili.

 

Emendamento 12.7

Esenzione dal pagamento del pedaggio

Normativa vigente: l’articolo 373, comma 2, del Regolamento di esecuzione del Codice della strada (DPR 495/1992) prevede un elenco di tipologie di veicoli esentati dal pagamento del pedaggio autostradale. Si tratta, tra gli altri, dei veicoli che riportano le targhe di forze armate e di polizia.

Le norme proposte dispongono che il Governo provveda - mediante la modifica dell’articolo 373, comma 2, del DPR 495/1992 - ad esentare dal pagamento del pedaggio autostradale i veicoli che recano la targa C. P. (Capitanerie di Porto).

Al riguardo andrebbe chiarito se la norma possa determinare una maggiore spesa per rimborsi a favore dei concessionari delle autostrade a fronte dei minori incassi da essi conseguiti. In tal caso, andrebbe fornita una quantificazione degli oneri derivanti dalla disposizione.

 

Emendamenti 12.2 (nuova formulazione) e 12.6 (nuova formulazione)

Corsi di guida sicura

Le norme proposte – di contenuto identico - dispongono che, con decreto ministeriale, siano disciplinati, sulla base di un’apposita attività di studio e di sperimentazione, i corsi di guida sicura avanzata, prevedendo l’individuazione di specifici requisiti di idoneità riguardo ai soggetti che tengono i corsi, ai programmi e alle attrezzature utilizzate.  Sono altresì individuate le disposizioni del codice della strada per le quali la frequenza dei predetti corsi è utile per il recupero dei punti della patente di guida.

 

Al riguardo, si osserva che la norma sembrerebbe introdurre una nuova fattispecie di corsi, alla cui frequenza è associato il recupero di punti decurtati dalla patente. Andrebbe pertanto chiarito quali potrebbero essere i soggetti abilitati allo svolgimento dei corsi, escludendo che dalla realizzazione di tali compiti possano derivare oneri a carico della finanza pubblica.

Si osserva, inoltre, che ai fini dell’emanazione del decreto ministeriale è prevista un’apposita attività di studio, di sperimentazione e di controllo. Andrebbe chiarito se le spese connesse a tali attività possano essere sostenute nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

 

Emendamento 13.1

Accertamento dei requisiti medici per la patente di guida

Normativa vigente: l’articolo 119, comma 2, del Codice della strada prevede che l'accertamento dei requisiti fisici e psichici per il conseguimento della patente di guida possa essere effettuato da una serie di soggetti appartenenti alla pubblica amministrazione, quali i medici responsabili dei servizi di base del distretto sanitario e i medici militari.

Le norme proposte prevedono che l’accertamento dei requisiti fisici e psichici per il conseguimento della patente di guida possa essere effettuato anche dal personale medico sopra indicato – rientrante nelle categorie individuate dal Codice della strada (art. 119, c. 2) – che abbia cessato il servizio nelle amministrazioni e nei corpi di appartenenza.

Tale possibilità è comunque subordinata all’effettivo svolgimento - negli ultimi 10 anni – di attività di accertamento o all’appartenenza a commissioni mediche locali  per almeno 5 anni. Per la sola categoria dei medici militari, viene precisato che l’accertamento potrà avvenire anche da parte di un medico in quiescenza (oltre che da un medico militare in servizio permanente effettivo come già previsto dalla normativa vigente).

 

Nulla da osservare al riguardo, nel presupposto – sul quale andrebbe acquisita una conferma da parte del Governo – che le spese connesse allo svolgimento degli accertamenti gravino integralmente, a prescindere dai soggetti incaricati dei relativi compiti, su coloro che richiedono gli accertamenti medesimi.

 

Subemendamenti 0.15.9.2 (nuova formulazione) e 0.15.9.3; emendamento 15.9 (nuova formulazione)

Proventi delle sanzioni sui limiti di velocità

Le norme proposte - introducendo i commi 12-bis e 12-ter all’articolo 142 del D. Lgs. 285/1992 - dispongono che i proventi delle sanzioni derivanti delle violazioni dei limiti massimi di velocità attraverso l’impiego di appositi apparecchi siano devoluti all’ente proprietario della strada su cui è stato effettuato l’accertamento.

All’ente da cui dipende l’organo accertatore spetta una quota dei proventi, idonea a recuperare le spese di accertamento.

Con decreto ministeriale sono stabilite le modalità e i tempi di versamento dei proventi tra gli enti interessati.

 

Al riguardo appare opportuno acquisire chiarimenti da parte del Governo in merito ai riflessi finanziari della disposizione, considerato che questa introduce – per la fattispecie disciplinata dal testo – un criterio di destinazione del gettito delle sanzioni difforme da quello previsto a legislazione vigente.

In proposito, si ricorda che l’art. 208 del D.Lgs. 285/1992 stabilisce che il gettito delle sanzioni spetta all’ente che effettua l’accertamento delle violazioni, il quale è tenuto a destinarlo - in parte - a prefissate finalità di spesa.

In particolare andrebbe chiarito se la disposizione possa incidere negativamente sugli equilibri di Bilancio degli attuali enti percettori del gettito in questione, nonché sull’attuazione dei programmi di spesa finanziati - in base alla normativa vigente - con le risorse in esame.

 

Articolo aggiuntivo 21.01 (nuova formulazione)

Incidenti con danni ad animali

Normativa vigente: l’articolo 189, comma 1, del Codice della strada dispone che l'utente della strada, in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento, ha l'obbligo di fermarsi e di prestare l'assistenza occorrente a coloro che, eventualmente, abbiano subito danni alla persona.

Le norme proposte integrano l’articolo 189 del Codice della strada, prevedendo che in caso di incidente con danno a uno o più animali domestici, da lavoro o protetti,  vi sia l’obbligo di fermarsi, prestare soccorso e porre in atto ogni misura idonea ad assicurare l’immediato intervento del medico veterinario.

Sono previste apposite sanzioni amministrative in caso di non ottemperanza a tale obbligo.

 

Al riguardo, andrebbe chiarito il possibile impatto amministrativo determinato dall’introduzione del nuovo obbligo di soccorso per gli animali vittime di incidenti stradali, tenuto conto  che le esigenze di segnalazione e di intervento connesse a tali obblighi potrebbero gravare in larga parte sui servizi veterinari pubblici. Al fine di escludere effetti onerosi andrebbe quindi chiarito se tali servizi siano in grado di fare fronte ai nuovi interventi previsti dalla norma utilizzando le dotazioni umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

 

 

Emendamento 22.25 (nuova formulazione)

Accertamenti sanitari

Normativa vigente: l’articolo 186, comma 5, terzo periodo, del D. Lgs. 285/1992 prevede che le risorse necessarie all’espletamento degli accertamenti del tasso alcoolemico per i conducenti coinvolti in incidenti stradali (accertamenti richiesti dagli organi di Polizia stradale ed effettuati da parte delle strutture sanitarie di base o di quelle accreditate) siano reperite nell’ambito dei fondi destinati al Piano nazionale della sicurezza stradale.

Analoga previsione è stabilita dal successivo articolo 187, comma 5, secondo periodo, in base al quale i mezzi finanziari necessari per gli accertamenti anche delle alterazioni da sostanze stupefacenti o psicotrope, per i conducenti coinvolti in incidenti stradali, vanno reperiti nell’ambito dei fondi destinati al Piano nazionale della sicurezza stradale.

Le norme proposte sopprimono:

Ÿ        la previsione (articolo 186, comma 5, terzo periodo, del Codice della strada) in base alla quale le spese per gli accertamenti conseguenti ad incidenti stradali in caso di guida sotto l’influenza dell’alcool trovano copertura a valere sui fondi destinati al Piano nazionale della sicurezza stradale;

Ÿ        l’analoga previsione (articolo 187, comma 5, secondo periodo, del Codice) in base alla quale anche le risorse necessarie per l’espletamento di accertamenti conseguenti ad incidenti stradali in caso di guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope sono reperite sui fondi destinati al Piano nazionale della sicurezza stradale.

In proposito si ricorda che l’articolo 23, comma 1, lettera a), cpv c-quater) del testo in esame, nel modificare l’articolo 208 del codice della strada, prevede che una quota dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazione delle norme del codice della strada, per la parte destinata allo Stato,  sia destinata al Ministero dell’interno nella misura del 2,5 del totale annuo per le spese relative all’effettuazione degli accertamenti di cui agli articoli 186 e 187, comprese le spese sostenute da soggetti pubblici su richiesta degli organi di polizia.

Viene, inoltre, prevista la possibilità di sottoporre i conducenti coinvolti in incidenti in stato di alterazione per uso di sostanze stupefacenti[9] ad accertamenti clinico-tossicologici e strumentali ovvero analitici su campioni biologici, le cui caratteristiche e modalità di effettuazione saranno determinate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dando facoltà al conducente di chiedere, con oneri a proprio carico, che siano effettuate le analisi di verifica mediante il prelievo di liquidi biologici diversi.

 

Si ricorda che la nota del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato depositata agli atti della Commissione Bilancio in data 14 maggio 2009([10]) afferma - con riferimento all’articolo 22, oggetto della proposta emendativa in esame - che in assenza di relazione tecnica non è possibile valutare l’idoneità della nuova modalità di finanziamento prevista dal testo per i controlli sugli stati di alterazione in caso di incidenti.

Tale innovazione discende – come detto – dalla soppressione delle disposizioni[11] che attualmente regolano le modalità di finanziamento dei predetti controlli e dalla contestuale introduzione  (con il successivo articolo 23, comma 1) della nuova ripartizione dei proventi delle sanzioni pecuniarie per violazioni al Codice della strada. In base alla nuova ripartizione, dovrebbe essere destinato al Ministero dell’interno[12] il 2,5 per cento del totale annuo delle sanzioni (limitatamente alla quota destinata allo Stato) per le spese relative all’effettuazione degli accertamenti di cui agli articoli 186 e 187 del Codice.

 

Al riguardo, si rileva che le norme in esame introducono nuovi accertamenti clinico-tossicologici e strumentali nel caso degli incidenti disciplinati dagli artt. 186 e 187 del Codice della strada e, al tempo stesso, sopprimono le disposizioni in base alle quali - a normativa vigente - le spese per gli accertamenti svolti dal Servizio sanitario nazionale dovrebbero trovare copertura nei fondi destinati al Piano nazionale della sicurezza stradale.

Tali profili appaiono rilevanti anche alla luce del successivo articolo 23 del testo unificato (che dispone una nuova ripartizione dei proventi delle sanzioni pecuniarie).

Poiché, in ordine a modifiche di analogo contenuto, la nota della RGS ha segnalato l’impossibilità di valutare – in assenza di relazione tecnica - l’idoneità della nuova forma di finanziamento prevista dal testo, andrebbechiarito se tali ulteriori previsioni risultino compatibili rispetto alla tipologia degli interventi che si intende effettuare. Non è chiaro, in particolare, in quale misura tali interventi siano effettivamente modulabili di anno in anno a fronte di risorse caratterizzate, per loro natura, da margini di incertezza (in termini quantitativi e di scarsa prevedibilità): andrebbe quindi precisato se l’esecuzione delle attività di accertamento possa essere finanziata non più attraverso risorse di carattere stabile (ossia una quota dell’attuale stanziamento annuo per il Piano nazionale della sicurezza stradale), ma attraverso una percentuale del gettito delle ammende.

 

Articoli aggiuntivi 22.03 (nuova formulazione)  e  22.04

Notifica del verbale in caso di contestazione immediata

Le norme proposte – di contenuto identico - prevedono che anche nel caso di contestazione immediata della violazione il verbale venga notificato ai soggetti obbligati in solido con il trasgressore, indicati all’articolo 196 del Codice della strada.

Si tratta, tra gli altri: del proprietario del veicolo, o, in sua vece, dell'usufruttuario; dell'acquirente con patto di riservato dominio; dell'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria; di altri soggetti indicati in caso di rappresentanza. 

Prevedono, inoltre, una riduzione dei tempi di notificazione delle violazioni del Codice della strada.

Al riguardo andrebbe chiarito se dall’introduzione degli obblighi di notificazione previsti dal testo possano derivare oneri a carico dei soggetti pubblici incaricati.

 

Articolo aggiuntivo  22.010 (ex 23.01 nuova formulazione)

Rateizzazione delle sanzioni pecuniarie

Le norme proposte disciplinano la possibilità, per i soggetti che versino in condizioni economiche disagiate, di richiedere la rateizzazione mensile delle sanzioni amministrative pecuniarie ad essi comminate per violazioni accertate contestualmente con uno stesso verbale e di importo superiore a 400 euro.  Possono accedere alla rateizzazione i titolari di un reddito imponibile ai fini dell’imposta personale, risultante dall’ultima dichiarazione, non superiore a 10.628,16 euro.

La durata e l’entità della rateizzazione saranno determinate sulla base delle condizioni economiche del richiedente e dell’entità della somma da pagare, fino ad un massimo di 60 rate per importi superiori a 5.000 euro, prevedendo un minimo di 100 euro per ciascuna rata e l’applicazione degli interessi sulle somme dovute[13].

Sono stabilite le modalità di presentazione, accoglimento e notificazione dell’istanza. In particolare, in caso di accoglimento viene previsto che il comando o ufficio da cui dipende l’organo accertatore provveda alla verifica del pagamento di ciascuna rata, prevedendo la decadenza dal beneficio della rateizzazione in caso di mancato pagamento della prima rata o di due rate.

Viene infine previsto che le modalità di attuazione saranno disciplinate con decreto del Ministro dell’interno, e che con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze si provveda all’aggiornamento, ogni due anni, di parametri indicati dalla norma ai fini della rateizzazione (importi minimi da rateizzare, requisiti reddituali e importo minimo delle rate, etc).

 

Al riguardo si rileva che la prevista rateizzazione del pagamento delle sanzioni è suscettibile di determinare un ritardo negli incassi da parte delle amministrazioni destinatarie delle somme. Andrebbe inoltre valutato il possibile impatto amministrativo della nuova procedura sugli uffici che dovranno autorizzare e gestire i pagamenti rateali. Tale aspetto appare rilevante anche alla luce della nuova ripartizione dei proventi delle sanzioni prevista dal successivo articolo 23 del testo in esame.

 

Articolo aggiuntivo 22.08

Ricorso al giudice di pace e opposizione

Le norme proposte escludono il ricorso al giudice di pace per impugnare i verbali di accertamento delle violazioni connesse ai reati per guida sotto l'influenza dell'alcool e in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti[14], prevedendo che sia il giudice penale competente ad applicare le sanzioni stabilite dalla legge o, in caso di assoluzione, a procedere all’annullamento del verbale.

Sono determinate le modalità e le procedure di espletamento del ricorso. In particolare, viene abrogata la disposizione del Codice della strada[15] che prevede, all’atto del deposito del ricorso, il versamento da parte del ricorrente di una somma pari alla metà del massimo edittale della sanzione inflitta dall’organo accertatore presso la cancelleria del giudice di pace.

Viene, inoltre, stabilito che la legittimazione passiva nel giudizio sia attribuita:

Ÿ        al prefetto qualora le violazioni opposte siano state accertate da funzionari e agenti dello Stato o delle ferrovie dello Stato, ferrovie e tranvie in concessione e dell’ANAS;

Ÿ        alle regioni, province e comune, quando le violazioni siano state accertate da funzionari, ufficiali ed agenti delle regioni, delle province e dei comuni.

Viene previsto, inoltre, che il prefetto possa essere rappresentato in giudizio da funzionari della prefettura o da avvocati delegati, e che a tale scopo possa stipulare convenzioni con l’ordine degli avvocati per l’individuazione di professionisti che, senza nuovi o maggiori oneri a carico del Bilancio dello Stato, assumano la rappresentanza in giudizio.

Viene nel contempo abrogata la disposizione del Codice della strada[16] in base alla quale il prefetto, cui è riconosciuta la legittimazione passiva nel giudizio di opposizione, può delegare la tutela giudiziaria all'amministrazione cui appartiene l'organo accertatore laddove questa sia anche destinataria dei proventi.

 

Al riguardo andrebbero acquisiti chiarimenti in merito all’eventuale impatto amministrativo derivante dal passaggio, dal giudice di pace al giudice penale, delle competenze in materia di impugnazione previste dal testo.

Andrebbero, inoltre, forniti chiarimenti in merito agli effetti finanziari relativi al mancato versamento presso la cancelleria del giudice di pace, in caso di ricorso, della quota della sanzione indicata dal Codice della strada (articolo 204-bis, comma 3, abrogato dalle norme in esame).

Andrebbe, infine, chiarito come si intenda rispettare la clausola di invarianza riferita alla rappresentanza, in giudizio, del prefetto da parte di professionisti, considerato anche che viene meno - per il prefetto - la possibilità di delegare la tutela giudiziaria all’amministrazione cui appartiene l’organo accertatore.

 

Articoli aggiuntivi 33.02 (nuova formulazione) e 33.03 (nuova formulazione)

Certificazione in materia di sostanze alcoliche o stupefacenti

Le norme proposte – di identico contenuto - dispongono che, per l’esercizio dell’attività professionale di trasportatore su strada, l’interessato debba produrre un’apposita certificazione con la quale si escluda l’uso abituale di sostanze alcoliche o di sostanze stupefacenti o psicotrope. Con decreto ministeriale verranno definite le caratteristiche della certificazione, i soggetti competenti e le procedure relative al rilascio.

 

Nulla da osservare al riguardo, nel presupposto - su cui è opportuno acquisire una conferma da parte del Governo - che gli oneri relativi al rilascio della certificazione siano posti a carico dei soggetti richiedenti.

 

Emendamento 39.1 (nuova formulazione)

Verifica a seguito di incidente mortale o con lesioni personali gravissime

Le norme proposte – di contenuto identico – introducono, all’articolo 7 del D. Lgs. 286/2005 (Liberalizzazione regolata dell'esercizio dell'attività di autotrasportatore), il comma 7-bis, in base al quale,  se dalla violazione di norme del Codice della strada da parte di veicoli adibiti all’autotrasporto di merci per conto di terzi derivino la morte di persone o lesioni personali gravi o gravissime, deve essere disposta la verifica del rispetto delle norme sulla sicurezza della circolazione stradale da parte dei seguenti soggetti: il vettore, il committente, il caricatore, il proprietario della merce oggetto del trasporto.

 

Al riguardo, poiché la norma sembra prefigurare un aumento degli adempimenti a carico dei soggetti chiamati ad effettuare le verifiche presso i responsabili del trasporto individuati dal testo, andrebbe chiarito se tali compiti possano essere effettuati dagli enti preposti a tali funzioni nell’ambito dei mezzi disponibili a legislazione vigente.

 

Emendamento 40.3 (nuova formulazione)

Caratteristiche degli impianti semaforici

La normapropostaestende a tutti gli impianti semaforici – e non più solo a quelli di nuova fabbricazione – le misure finalizzate all’istallazione di dispositivi per la visualizzazione del tempo residuo di accensione delle luci. Al relativo onere, valutato in euro 750.000 per l’anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica[17].

 

Al riguardo si osserva che, in mancanza di una relazione tecnica, non si dispone degli elementi di valutazione che consentano una verifica della quantificazione degli oneri relativi all’istallazione di dispositivi finalizzati alla visualizzazione del tempo residuo di accensione delle luci degli impianti semaforici. Si segnala pertanto la necessità di acquisire i dati e gli elementi posti alla base della quantificazione.

In proposito, si ricorda che la medesima disposizione, priva della norma di copertura finanziaria, era contenuta all’articolo 40 del precedente testo unificato esaminato dalla Commissione Bilancio. Sul punto la Commissione ha espresso parere favorevole subordinatamente alla condizione – motivata ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione - che la disciplina in oggetto fosse limitata ai nuovi impianti semaforici e che la sua applicazione avvenisse dopo sei mesi dall’approvazione del decreto ministeriale. Tali condizioni sono state successivamente recepite dalla Commissione di merito[18].

Si ricorda inoltre che la già richiamata nota della Ragioneria generale dello Stato afferma - con riferimento ad una precedente formulazione dell’articolo 40 (priva – fra l’altro - della copertura finanziaria) – che dalle disposizioni sull’ammodernamento degli impianti potrebbero derivare effetti onerosi nel caso in cui tali innovazioni non rientrassero nei piani di ammodernamento già previsti dagli enti locali.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, appare opportuno che il Governo chiarisca se il Fondo per interventi strutturali di politica economica rechi le necessarie disponibilità.

Con riferimento alla formulazione dell’autorizzazione di spesa, appare opportuno che il Governo chiarisca se la stessa possa configurarsi, a differenza di quanto previsto dal testo, nei termini di un limite massimo di spesa. In tal caso, appare opportuno modificare l’autorizzazione di spesa sostituendo l’inciso “valutato in” con il seguente: “pari a “.

 



[1] Nella sedute del 12, 14 e 19 maggio 2009. Nell’occasione è stato sottoposto all’esame della Commissione Bilancio il testo derivante dall’unificazione di più progetti di legge abbinati in materia di sicurezza stradale, come risultante dalle modifiche apportate dalla Commissione di merito in sede referente.

Su tale testo il Servizio Bilancio e il Servizio Commissioni hanno predisposto la Scheda di analisi n. 31 del 12 maggio 2009. In data 14 maggio il rappresentante del Governo ha depositato agli atti della Commissione una nota del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato contenente alcune risposte ai rilievi formulati nel corso del dibattito (v. Resoconto della V Commissione permanente del 14 maggio – allegato 4).

Successivamente la Commissione di merito ha approvato ulteriori emendamenti, volti - tra l'altro - a recepire le condizioni contenute nei pareri delle Commissioni giustizia e Bilancio (v. Commissione trasporti, sedute del 19 e 20 maggio 2009).

[2] Sedute del 30 giugno e del 1°, 7 e 8 luglio 2009.

[3] Nella seduta del 7 luglio il presidente della Commissione trasporti ha avvertito che gli emendamenti sarebbero stati posti in votazione in linea di principio e che in caso di approvazione sarebbero stati trasmessi alle Commissioni competenti per l'espressione dei prescritti pareri. Conseguentemente la votazione sui singoli articoli sarebbe stata accantonata in attesa dell’acquisizione dei pareri.

[4] Sul punto si rinvia a quanto già osservato nella premessa della Scheda di analisi n. 31 del 12 maggio 2009, sopra richiamata.

[5] Fra parentesi, dopo il numero dell’articolo, è indicato sinteticamente il contenuto della condizione formulata dalla Commissione Bilancio.

[6] Di cui all'articolo 57, comma 1, del Codice della strada.

[7] Di cui all’articolo 116, comma 1-bis, del Codice della strada.

[8] Dal tenore letterale dell’articolo 10, comma 2, non è chiaro se la norma determini un’anticipazione della prova di controllo delle cognizioni (attualmente già prevista per il rilascio della patente) ovvero anche una sua estensione (all’autorizzazione per l’esercizio della guida): in quest’ultimo caso, il numero delle prove risulterebbe incrementato e ciò – come detto – potrebbe esigere un maggiore utilizzo del personale del Dipartimento.

[9] Ai sensi dell’articolo 187 del citato decreto legislativo.

[10] V. Resoconto della  Commissione Bilancio del 14 maggio 2009 – allegato 4.

[11] Contenute negli articoli 186 e 187 del Codice, sopra richiamati.

[12] V. articolo 23, comma 1, lettera a), cpv c-quater.

[13] Al tasso previsto dall’articolo 21, comma 1, del DPR 602/2003, attualmente determinati al tasso del 4,5 per cento annuo.

[14] Di cui agli articoli 186, 186-bis e 187 del Codice della strada.

[15] Articolo 240-bis, comma 3. 

[16] Articolo 205, comma 3.

[17]Di cui all’articolo 10, comma 5, del DL 282/2004 (Disposizioni urgenti in materia fiscale e di finanza pubblica).

[18] Nella seduta del 20 maggio 2009, a seguito dell’approvazione dell’emendamento 40.1 del Relatore.