Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Bilancio dello Stato
Titolo: Decreto-legge 1°luglio 2009, n. 78: - Testo coordinato con le modifiche apportate dalla legge di conversione 3 agosto 2009, n. 102 - Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini
Riferimenti:
AC N. 2561/XVI     
Serie: Note di verifica    Numero: 115
Data: 30/10/2009
Descrittori:
AGEVOLAZIONI FISCALI   MISSIONI INTERNAZIONALI DI PACE
MISURE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE   PROROGA DI TERMINI
Altri riferimenti:
L N. 102 DEL 03-AGO-09     

 


Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

 

 

 

 

 

 

 

 

Verifica delle quantificazioni

 

 

 

 

Decreto-legge 1°luglio 2009, n. 78

-Testo coordinato con le modifiche apportate

dalla legge di conversione 3 agosto 2009, n. 102 -

 

Provvedimenti anticrisi, nonché

proroga di termini

 

 

 

 

 

N. 115 – Ottobre 2009

 

 


 

Il dossier analizza le disposizioni del decreto-legge n. 78/2009 (Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini) nel testo modificato dalla legge di conversione n. 102/2009 e dal decreto legge 3 agosto 2009, n. 103, convertito con modificazioni dalla legge 3 ottobre 2009, n. 141.

 

L’analisi – curata dal Servizio Bilancio e, per le norme relative alla copertura e ai flussi finanziari (art. 16, commi 1, 2, 3 e 4) dalla Segreteria della V Commissione Bilancio - è svolta sulla base della relazione tecnica allegata al disegno di legge di conversione del decreto-legge e dell’ulteriore documentazione governativa pervenuta alle Camere.

 

Nel dossier sono altresì richiamate le considerazioni svolte dal Servizio Bilancio dello Stato e dalla Segreteria della Commissione Bilancio, a fini istruttori, nel corso dell’esame parlamentare del decreto-legge, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

Tel. 2174 – 9455

 

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

Tel 3545 – 3685

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


INDICE

 

ARTICOLO 1, commi da 1 a 4.......................................................................................................................................... 1

Utilizzo di lavoratori in CIGS per attività produttiva connessa alla formazione.... 1

ARTICOLO 1, comma 4-bis.............................................................................................................................................. 2

Finanziamento agli enti privati gestori di attività formative................................................. 2

ARTICOLO 1, comma 5...................................................................................................................................................... 3

Rifinanziamento delle proroghe della Cigs a 24 mesi per cessazione attività................. 3

ARTICOLO 1, comma 6...................................................................................................................................................... 4

Aumento del trattamento di integrazione salariale in caso di contratti di solidarietà       4

ARTICOLO 1, comma 7...................................................................................................................................................... 5

Incentivo all’autoimpiego del lavoratore in CIGS.............................................................................. 5

ARTICOLO 1, commi 8 e 8-bis......................................................................................................................................... 6

Estensione dell’incentivo al reimpiego dei lavoratori in cassa integrazione................. 6

ARTICOLO 1, comma 8-ter............................................................................................................................................ 7

Finanziamento al Fondo sociale per l’occupazione e la formazione.................................... 7

ARTICOLO 1-bis.................................................................................................................................................................... 8

Disposizioni in materia di sostegno all’occupazione........................................................................ 8

ARTICOLO 1-ter.................................................................................................................................................................. 9

Dichiarazione di attività di assistenza e di sostegno alle famiglie...................................... 9

ARTICOLO 2, commi da 1 a 4....................................................................................................................................... 13

Contenimento del costo delle commissioni bancarie..................................................................... 13

ARTICOLO 2,  comma 4-bis........................................................................................................................................... 14

Sostegno di programmi di microcredito e microfinanza.............................................................. 14

ARTICOLO 3, commi da 1 a 4....................................................................................................................................... 16

Riduzione del costo dell’energia per imprese e famiglie................................................................ 16

ARTICOLO 3, commi 4-bis e 4-ter............................................................................................................................. 17

Certificati verdi per impianti di cogenerazione connessi ad ambienti a destinazione agricola              17

ARTICOLO 3, comma 4-quater.................................................................................................................................. 17

Regime di costi e tariffe per le imprese elettriche minori.............................................................. 17

ARTICOLO 4, commi da 1 a 4....................................................................................................................................... 18

Interventi urgenti per le reti dell’energia.............................................................................................. 18

ARTICOLO 4, comma 4-bis............................................................................................................................................ 19

Soggetti autorizzati alla stipula dei “contratti secretati”................................................... 19

ARTICOLO 4, comma 4-ter........................................................................................................................................... 20

Stima degli immobili............................................................................................................................................... 20

ARTICOLO 4, commi 4-quater e 4-quinquies................................................................................................... 20

Contributo alla società Stretto di Messina......................................................................................... 20

ARTICOLO 4-bis.................................................................................................................................................................. 22

Disposizioni in materia di trasporto pubblico...................................................................................... 22

ARTICOLO 4-ter................................................................................................................................................................ 23

Sicurezza degli impianti e sicurezza operativa dell’ENAV........................................................... 23

ARTICOLO 4-quater........................................................................................................................................................ 26

Misure per la semplificazione in materia di contratti pubblici............................................... 26

ARTICOLO 4-quinquies................................................................................................................................................. 27

Affitto di beni agricoli di proprieta' dello Stato e degli enti pubblici................................. 27

ARTICOLO 4-sexies......................................................................................................................................................... 28

Regime Iva delle prestazioni di trasporto di persone...................................................................... 28

ARTICOLO 4-septies........................................................................................................................................................ 28

Interventi in favore della filiera agroalimentare......................................................................... 28

ARTICOLO 5.......................................................................................................................................................................... 28

Detassazione degli investimenti in macchinari ed agevolazione per aumenti di capitale delle PMI    28

ARTICOLO 6.......................................................................................................................................................................... 28

Accelerazione dell’ammortamento sui beni strumentali di impresa................................. 28

ARTICOLO 6-bis.................................................................................................................................................................. 28

Contributi alle imprese di trasporto pubblico interregionale................................................ 28

ARTICOLO 7.......................................................................................................................................................................... 28

Ulteriore svalutazione fiscale dei crediti in sofferenza............................................................ 28

ARTICOLO 8.......................................................................................................................................................................... 28

Sistema “Export banca”....................................................................................................................................... 28

ARTICOLO 9, comma 1.................................................................................................................................................... 28

Tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni.................................................. 28

ARTICOLO 9, comma 1-bis............................................................................................................................................ 28

Compensazione crediti regioni commissariate..................................................................................... 28

ARTICOLO 9-bis.................................................................................................................................................................. 28

Patto di stabilità interno per gli enti locali....................................................................................... 28

ARTICOLO 10........................................................................................................................................................................ 28

Regime delle compensazioni dei crediti fiscali..................................................................................... 28

ARTICOLO 11........................................................................................................................................................................ 28

Analisi e studi economico-sociali................................................................................................................. 28

ARTICOLO 11-bis............................................................................................................................................................... 28

Documento unico di regolarità contributiva..................................................................................... 28

ARTICOLO 11-quater..................................................................................................................................................... 28

Addizionale alle imposte sul reddito........................................................................................................ 28

ARTICOLO 12........................................................................................................................................................................ 28

Contrasto ai paradisi fiscali.......................................................................................................................... 28

ARTICOLO 13........................................................................................................................................................................ 28

Contrasto agli arbitraggi fiscali internazionali........................................................................... 28

ARTICOLO 13-bis............................................................................................................................................................... 28

Rimpatrio di attività finanziarie e patrimoniale detenute all’estero............................. 28

ARTICOLO 14........................................................................................................................................................................ 28

Imposta sostitutiva sulle plusvalenze auree...................................................................................... 28

ARTICOLO 14-bis............................................................................................................................................................... 28

Finanziamento del sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti. 28

ARTICOLO 15, comma 1.................................................................................................................................................. 28

Comunicazioni di dati reddituali all’INPS.............................................................................................. 28

ARTICOLO 15, comma 2.................................................................................................................................................. 28

Pignoramento presso terzi di somme soggette a ritenuta alla fonte................................ 28

ARTICOLO 15, commi da 3 a 5..................................................................................................................................... 28

Pignoramento presso terzi di somme soggette a ritenuta alla fonte................................ 28

ARTICOLO 15, comma 6.................................................................................................................................................. 28

Rateazione dei pagamenti IVA.......................................................................................................................... 28

ARTICOLO 15, commi 7 e 8............................................................................................................................................. 28

Semplificazione amministrativa in materia di accertamento e riscossione................. 28

ARTICOLO 15, commi 8-bis, 8-ter e 8-quater.................................................................................................. 28

Maggiori entrate dal contrasto all’evasione................................................................................... 28

ARTICOLO 15, commi 8-quinquies e 8-sexies................................................................................................... 28

Richieste di informazioni al settore creditizio, finanziario ed assicurativo per il contrasto all’evasione ed elusione...................................................................................................................................... 28

ARTICOLO 15, comma 8-septies............................................................................................................................... 28

Credito d’imposta in favore dell’autotrasporto............................................................................. 28

ARTICOLO 15, comma 8-novies................................................................................................................................ 28

Sostegno agli investimenti nel settore dell’autotrasporto.................................................... 28

ARTICOLO 15, comma 8-decies................................................................................................................................ 28

Attività di monitoraggio svolta dall’Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato      28

ARTICOLO 15, comma 8-undecies............................................................................................................................ 28

Disciplina IVA della vendita al pubblico di documenti di viaggio........................................... 28

ARTICOLO 15, comma 8-quaterdecies, e ARTICOLO 15-bis..................................................................... 28

Contrasto delle irregolarità in materia di apparecchi da intrattenimento.............. 28

ARTICOLO 15, commi da 8-quinquiesdecies a 8-duodevicies............................................................. 28

Sanzioni da violazioni del Codice della strada................................................................................. 28

ARTICOLO 15-ter.............................................................................................................................................................. 28

Piano straordinario di contrasto del gioco illegale.................................................................... 28

ARTICOLO 16, commi 1, 2, 3 e 4.................................................................................................................................... 28

Copertura e flussi finanziari........................................................................................................................... 28

ARTICOLO 16, commi da 2-bis a 2-quater.......................................................................................................... 28

Dotazione 2009 del Fondo per la Difesa....................................................................................................... 28

ARTICOLO 16-bis............................................................................................................................................................... 28

Riassegnazione dei fondi per le infrastrutture irrigue................................................................. 28

ARTICOLO 17, commi da 1 a 9..................................................................................................................................... 28

Soppressione e riordino di enti pubblici...................................................................................................... 28

ARTICOLO 17, comma 10............................................................................................................................................... 28

Riserva di posti nei concorsi.............................................................................................................................. 28

ARTICOLO 17, comma 11............................................................................................................................................... 28

Valorizzazione dell’esperienza maturata dai lavoratori precari delle amministrazioni pubbliche............................................................................................................................................................................................... 28

ARTICOLO 17, comma 12............................................................................................................................................... 28

Assunzioni nelle pubbliche amministrazioni nelle qualifiche di base................................ 28

ARTICOLO 17, comma 13............................................................................................................................................... 28

Destinazione di risorse disponibili ad assunzioni............................................................................... 28

ARTICOLO 17, commi da 15 a 18................................................................................................................................ 28

Proroga dei termini per l’espletamento di concorsi pubblici..................................................... 28

ARTICOLO 17, comma 19............................................................................................................................................... 28

Proroga della validità delle graduatorie dei concorsi pubblici........................................... 28

ARTICOLO 17, commi da 20 a 22................................................................................................................................ 28

Numero dei membri del Collegio del CNIPA............................................................................................... 28

ARTICOLO 17, commi 22-bis e 22-ter...................................................................................................................... 28

Revoca anticipata di incarichi amministrativi.................................................................................. 28

ARTICOLO 17, comma 23, lettera a), e comma 24.......................................................................................... 28

Regime delle trattenute per malattia nel comparto sicurezza............................................ 28

ARTICOLO 17, comma 23, lettera e)...................................................................................................................... 28

Accertamenti medico-legali sui pubblici dipendenti........................................................................ 28

ARTICOLO 17, comma 25............................................................................................................................................... 28

Adozione dei regolamenti per la riorganizzazione della scuola.......................................... 28

ARTICOLO 17, commi 26 e 27........................................................................................................................................ 28

Utilizzo di contratti di lavoro flessibile............................................................................................... 28

ARTICOLO 17, comma 29............................................................................................................................................... 28

Indice degli indirizzi delle pubbliche amministrazioni................................................................... 28

ARTICOLO 17, commi da 30 a 31................................................................................................................................ 28

Modifiche alla disciplina della Corte dei conti................................................................................. 28

ARTICOLO 17, comma 32............................................................................................................................................... 28

Ristrutturazione delle operazioni in derivati finanziari di alcune regioni................... 28

ARTICOLO 17, commi da 33 a 34................................................................................................................................ 28

Utilizzo di somme da parte dell’ENAC........................................................................................................ 28

ARTICOLO 17, comma 34-bis....................................................................................................................................... 28

Infrastrutture di sistemi aeroportuali di grande rilevanza nazionale......................... 28

ARTICOLO 17, comma 35............................................................................................................................................... 28

Misure di protezione ambientale e sicurezza della circolazione.......................................... 28

ARTICOLO 17, commi 35-ter e 35-quater........................................................................................................... 28

Contributo per l’acquisto di mezzi per il Corpo dei vigili del fuoco....................................... 28

ARTICOLO 17, comma 35-quinquies...................................................................................................................... 28

Attività di soccorso pubblico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco............................. 28

ARTICOLO 17, commi 35-sexies  e 35-septies................................................................................................... 28

Assunzione straordinaria di un contingente di vigili del fuoco............................................. 28

ARTICOLO 17, comma 35-octies.............................................................................................................................. 28

Collegio dei revisori dei conti dell’ISPRA.................................................................................................. 28

ARTICOLO 17, commi 35-novies e 35-decies..................................................................................................... 28

Risoluzione del rapporto d’impiego per i pubblici dipendenti con 40 anni di contributi28

ARTICOLO 17, commi 35-undecies e 35-duodecies...................................................................................... 28

Erogazione degli incentivi “Euro 5” anche mediante credito d’imposta.............................. 28

ARTICOLO 18........................................................................................................................................................................ 28

Tesoreria statale.................................................................................................................................................... 28

ARTICOLO 19, comma 1.................................................................................................................................................. 28

Reclutamento di personale nelle società pubbliche....................................................................... 28

ARTICOLO 19, commi 2, da 5 a 9 e da 10 a 13....................................................................................................... 28

Partecipazioni in società delle amministrazioni pubbliche....................................................... 28

ARTICOLO 19, commi 3 e 4............................................................................................................................................. 28

Obbligazionisti e azionisti Alitalia............................................................................................................. 28

ARTICOLO 19, comma 9-bis......................................................................................................................................... 28

Disposizioni in materia di canoni ANAS...................................................................................................... 28

ARTICOLO 19, commi 13-bis e 13-ter...................................................................................................................... 28

Autorità portuali – Sistemi informativi.................................................................................................. 28

ARTICOLO 20........................................................................................................................................................................ 28

Contrasto alle frodi in materia di invalidità civile...................................................................... 28

ARTICOLO 21, commi da 1 a 6..................................................................................................................................... 28

Rilascio di concessioni nel settore delle lotterie ad estrazione istantanea e differita            28

ARTICOLO 21, commi 7, 8 e 11...................................................................................................................................... 28

Avvio delle videolotterie.................................................................................................................................... 28

ARTICOLO 21, comma 9.................................................................................................................................................. 28

Transito di personale dal Ministero dell’economia verso le Agenzie fiscali e i Monopoli           28

ARTICOLO 21, comma 10............................................................................................................................................... 28

Nuova ripartizione delle somme raccolte con il Bingo................................................................. 28

ARTICOLO 21, comma 12............................................................................................................................................... 28

Nuove formule di gioco associate al Bingo............................................................................................ 28

ARTICOLO 21, comma 13............................................................................................................................................... 28

Nuovi termini di pagamento dell’imposta unica sulle scommesse......................................... 28

ARTICOLO 22, comma 1.................................................................................................................................................. 28

Termine sottoscrizione Intesa sanità....................................................................................................... 28

ARTICOLO 22, commi 2 e 3............................................................................................................................................. 28

Istituzione di un fondo per interventi nel settore sanitario e riduzione della spesa farmaceutica  28

ARTICOLO 22, comma 3-bis......................................................................................................................................... 28

Disposizioni in materia di ripartizione dell’eccedenza di spesa farmaceutica............ 28

ARTICOLO 22, commi 4 e 5............................................................................................................................................. 28

Piani di rientro nel settore sanitario in Calabria e in altre regioni................................... 28

ARTICOLO 22, commi 6 e 7............................................................................................................................................. 28

Finanziamento all’Ospedale Bambino Gesù............................................................................................ 28

ARTICOLO 22, comma 8.................................................................................................................................................. 28

Disposizioni in materia di acquisti di beni e servizi da parte del SSN..................................... 28

ARTICOLO 22-bis............................................................................................................................................................... 28

Compensazioni tra debiti e crediti relativi alla riscossione della tassa automobilistica      28

ARTICOLO 22-ter.............................................................................................................................................................. 28

Disposizioni in materia di accesso al pensionamento..................................................................... 28

ARTICOLO 23, comma 1.................................................................................................................................................. 28

Proroga del blocco degli sfratti.................................................................................................................. 28

ARTICOLO 23, comma 2.................................................................................................................................................. 28

Trasporto di persone mediante autoservizi non di linea.............................................................. 28

ARTICOLO 23, comma 3.................................................................................................................................................. 28

Proroga dei termini per assunzioni di personale................................................................................ 28

ARTICOLO 23, comma 4.................................................................................................................................................. 28

Proroga della scadenza di graduatorie di concorsi pubblici.................................................. 28

ARTICOLO 23, comma 5.................................................................................................................................................. 28

Proroga del termine per il riordino delle società regionali dell’Agenzia Invitalia. 28

ARTICOLO 23, comma 6.................................................................................................................................................. 28

Proroga del regime transitorio di autorizzazione paesaggistica........................................ 28

ARTICOLO 23, comma 7.................................................................................................................................................. 28

Proroga di un termine in materia di investimenti finanziari..................................................... 28

ARTICOLO 23, comma 8.................................................................................................................................................. 28

Proroga di termini per l’estinzione dei debiti del Policlinico Umberto I.............................. 28

ARTICOLO 23, comma 9.................................................................................................................................................. 28

Prevenzione incendi delle strutture turistico-alberghiere....................................................... 28

ARTICOLO 23, comma 10............................................................................................................................................... 28

Proroga di termini per l’Ente irriguo Puglia e Basilicata (EIPLI)............................................... 28

ARTICOLO 23, comma 11............................................................................................................................................... 28

Registro nazionale rifiuti pile e accumulatori.................................................................................. 28

ARTICOLO 23, comma 12............................................................................................................................................... 28

Proroga del termine di abrogazione di alcune disposizioni in materia assicurativa28

ARTICOLO 23, comma 13............................................................................................................................................... 28

Comunicazione unica per l’avvio di imprese........................................................................................... 28

ARTICOLO 23, comma 14............................................................................................................................................... 28

Proroga di termini in materia di proprietà industriale per le popolazioni dell’Abruzzo            28

ARTICOLO 23, comma 15............................................................................................................................................... 28

Rinnovo degli organi delle camere di commercio dell’Abruzzo.............................................. 28

ARTICOLO 23, comma 15-bis....................................................................................................................................... 28

Proroga degli organi di Istituzioni culturali de L’Aquila........................................................... 28

ARTICOLO 23, comma 16............................................................................................................................................... 28

Proroga del termine di abrogazione di alcune disposizioni in materia assicurativa28

ARTICOLO 23, commi da 17 a 19................................................................................................................................ 28

Proroga di termini per la composizione del Consiglio della magistratura militare28

ARTICOLO 23, comma 20............................................................................................................................................... 28

Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario.................................... 28

ARTICOLO 23, comma 21............................................................................................................................................... 28

Tariffa ambientale integrata  (TIA)........................................................................................................... 28

ARTICOLO 23, comma 21-bis....................................................................................................................................... 28

Incremento del Fondo per gli eventi sportivi internazionali..................................................... 28

ARTICOLO 23, commi 21-ter e 21-quater........................................................................................................... 28

Disciplina contabile transitoria per il 2010............................................................................................ 28

ARTICOLO 23, comma 21-quinquies...................................................................................................................... 28

Termini in materia di valutazione di impatto ambientale......................................................... 28

ARTICOLO 23, commi da 21-sexies a 21-octies............................................................................................... 28

Proroga di termini in materia di generi di monopolio..................................................................... 28

ARTICOLO 23, comma 21-novies.............................................................................................................................. 28

Proroga del termine del divieto di commercializzazione di sacchi non biodegradabili               28

ARTICOLO 24, comma 74............................................................................................................................................... 28

Impiego delle Forze armate nel controllo del territorio........................................................... 28

ARTICOLO 24, comma 75............................................................................................................................................... 28

Indennità per il personale delle Forze di polizia................................................................................ 28

ARTICOLO 24, comma 76............................................................................................................................................... 28

Autorizzazione di spesa per le missioni internazionali................................................................. 28

ARTICOLO 25, comma 1.................................................................................................................................................. 28

Partecipazione dello Stato italiano a banche e fondi internazionali............................. 28

ARTICOLO 25, commi 2 e 3............................................................................................................................................. 28

Ripresa versamenti Abruzzo............................................................................................................................. 28

ARTICOLO 25, commi 4 e 5............................................................................................................................................. 28

Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente            28

ARTICOLO 25, comma 5-bis......................................................................................................................................... 28

Agevolazioni fiscali in favore dei soggetti colpiti da eventi sismici.................................... 28

ARTICOLO 25, comma 6.................................................................................................................................................. 28

Banda larga................................................................................................................................................................ 28


PREMESSA

 

Il presente dossier esamina le disposizioni, che presentano profili finanziari, contenute nel testo del decreto-legge n. 78 del 1° luglio 2009, come modificato dalla legge di conversione n. 102 del 3 agosto 2009 nonchè dal decreto legge 3 agosto 2009, n. 103, convertito con modificazioni dalla legge 3 ottobre 2009, n.141.

L’analisi tiene conto della relazione tecnica allegata al disegno di legge originario di conversione del decreto-legge (C. 2561) nonché delle ulteriori relazioni tecniche e della documentazione governativa pervenute nel corso dell’esame parlamentare.

Sono infine utilizzati i dati contenuti nel prospetto riepilogativo degli effetti sui saldi di finanza pubblica delle disposizioni del decreto-legge, nella versione aggiornata dagli uffici del Ministero dell’economia e delle finanze alla luce delle modifiche introdotte in fase di conversione e trasmessa alle Camere il 23 luglio 2009.

 

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

 

ARTICOLO 1, commi da 1 a 4

Utilizzo di lavoratori in CIGS per attività produttiva connessa alla formazione

La norma dispone, in via sperimentale per gli anni 2009 e 2010, la possibilità per le imprese di utilizzare i propri dipendenti percettori di trattamenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro in progetti di formazione o riqualificazione che possono includere attività produttiva connessa all’apprendimento. Il datore di lavoro corrisponde al lavoratore, a titolo retributivo, la differenza tra il trattamento di sostegno del reddito e la retribuzione (comma 1).

L’onere, valutato in 20 milioni di euro nel 2009 e 150 milioni di euro nel 2010, è posto a carico del Fondo sociale per l’occupazione e la formazione[1], a valere sulle risorse trasferite dal Cipe con delibera n. 6 del 6 marzo 2009[2] (comma 2).

La norma prevede, inoltre, il rinvio ad un successivo DM per la disciplina delle modalità attuative delle disposizioni in esame (comma 3), il monitoraggio degli oneri da parte del ministro dell’economia e delle finanze, sulla base dei dati comunicati dall’INPS, ai fini dell’adozione dei provvedimenti correttivi ai sensi dell’articolo 11-ter, comma 7, della legge n. 468/1978 e delle misure correttive ai sensi dell’articolo 11, comma 3, lettera i-quater, della medesima legge (comma 4).

 

Il prospetto riepilogativo espone i seguenti effetti finanziari sui saldi:

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2009

2010

2011

2009

2010

2011

2009

2010

2011

maggiori spese c/capitale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

comma 2

20

150

0

20

150

0

20

150

0

minori spese c/capitale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

comma 2

20

150

0

20

150

0

20

150

0

effetto netto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

comma 2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

La relazione tecnica afferma che alla valutazione del maggiore onere si è pervenuto tenendo conto del maggiore ricorso agli istituti relativi ad ammortizzatori sociali non in deroga  che la disposizione in esame induce, per la possibilità di cumulare la prestazione di ammortizzatore sociale e l’integrazione retributiva. Il conseguente incremento della spesa rispetto alle previsioni a legislazione vigente è stato calcolato in 20 milioni di euro nel 2009, per tenere conto dei tempi di applicazione della disposizione nell’esercizio corrente, e in 150 milioni di euro nel 2010, sia in termini di prestazione che di contribuzione figurativa, pari al 10 per cento della spesa scontata nei tendenziali.

 

Al riguardo il Servizio Bilancio ha rilevato che la relazione tecnica non reca elementi sufficienti alla verifica della valutazione dell’onere. E’ stata pertanto rilevata l’opportunità di acquisire dal Governo ulteriori elementi utili alla quantificazione degli oneri recati dai commi in esame.

In proposito, si segnala che la RUEF 2009, con riferimento alla spesa per ammortizzatori sociali per l’esercizio corrente e per gli anni successivi, chiarisce che le previsioni scontano il maggiore ricorso a tali istituti a causa della crisi economica in atto, senza tuttavia fornire dati disaggregati riferibili a tale categoria di spesa.

 

ARTICOLO 1, comma 4-bis

Finanziamento agli enti privati gestori di attività formative

La norma, introdotta durante l’esame alla Camera, autorizza la spesa di 13 milioni di euro a partire dal 2009, nell'ambito delle risorse preordinate nel Fondo di rotazione, destinato alla formazione dei lavoratori, fuori bilancio di cui all'articolo 25 della legge n. 845 del 1978, per la copertura delle spese generali di amministrazione degli enti privati gestori di attività formative. Resta fermo per il 2009 il limite dell'ammontare complessivo dei pagamenti a carico del citato Fondo come stabilito dall'articolo 2, comma 36, della legge n. 203 del 2008. Le modalità, i termini e le condizioni per il finanziamento degli enti privati in parola saranno definiti con decreto ministeriale.

 

Il prospetto riepilogativo non sconta effetti sui saldi di finanza pubblica con riferimento alla disposizione in esame.

 

La norma non è corredata di relazione tecnica.

Nulla da osservare al riguardo, nel presupposto della sussistenza delle disponibilità a carico del Fondo di rotazione.

 

ARTICOLO 1, comma 5

Rifinanziamento delle proroghe della Cigs a 24 mesi per cessazione attività

La norma prevede la destinazione di 25 milioni di euro nel 2009, a valere sulle risorse del Fondo sociale per l’occupazione e formazione, trasferite dal Cipe con delibera n. 6/2009, per il rifinanziamento delle proroghe a 24 mesi della CIGS per cessazione di attività, di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 249/2004[3].

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2009

2010

2011

2009

2010

2011

2009

2010

2011

maggiori spese c/capitale

25

0

0

25

0

0

25

0

0

minori spese c/capitale

25

0

0

25

0

0

25

0

0

effetto netto

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

La relazione tecnica afferma che la disposizione non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dal momento che il finanziamento è a valere sulle risorse del Fondo sociale per l’occupazione e la formazione, che presenta le occorrenti disponibilità.

 

Al riguardo non sono state formulate osservazioni in quanto l’onere è da intendersi, anche sulla base dei precedenti rifinanziamenti, limitato all’entità delle risorse autorizzate e in quanto il Fondo sociale per l’occupazione e formazione presenta le necessarie disponibilità.

In proposito, si ricorda che, sulla base della delibera Cipe n. 6/2009, sono stati trasferiti al Fondo sociale per l’occupazione e la formazione 4 miliardi di euro, di cui 0,980 miliardi utilizzabili nel 2009 e 3,020 miliardi utilizzabili nel 2010.

 

ARTICOLO 1, comma 6

Aumento del trattamento di integrazione salariale in caso di contratti di solidarietà

La norma, in via sperimentale per gli anni 2009 e 2010, dispone, in caso di ricorso ai contratti di solidarietà, l’aumento del 20 per cento del trattamento perso a seguito della riduzione dell’orario di lavoro[4], nel limite massimo di 40 milioni di euro per il 2009 e 80 milioni di euro per il 2010, a valere sulle risorse del Fondo sociale per l’occupazione e formazione, trasferite con delibera Cipe n. 6/2009.

La norma, inoltre, rinvia ad un successivo DM la definizione delle modalità di attuazione delle disposizioni in esame e la determinazione delle linee guida secondo le quali l’INPS provvede al monitoraggio dei provvedimenti autorizzativi al fine di consentire l’erogazione dei trattamenti nei limiti delle risorse autorizzate.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2009

2010

2011

2009

2010

2011

2009

2010

2011

maggiori spese c/capitale

40

80

0

40

80

0

40

80

0

minori spese c/capitale

40

80

0

40

80

0

40

80

0

effetto netto

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

La relazione tecnica afferma che la disposizione non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica dal momento che l’onere, configurato come limite massimo di spesa, è a valere sulle risorse del Fondo sociale per l’occupazione e la formazione, che presenta le occorrenti disponibilità.

La relazione tecnica, inoltre, precisa che gli importi relativi all’incremento dei trattamenti in esame sono coerenti con quanto scontato a legislazione vigente in relazione allo sviluppo nel biennio in esame dell’istituto dei contratti di solidarietà.

 

Al riguardo non sono state formulate osservazioni, in quanto l’onere è limitato all’entità delle risorse autorizzate ed è previsto il monitoraggio da parte dell’INPS; inoltre, il Fondo sociale per l’occupazione e formazione presenta le necessarie disponibilità.

E’ stata, tuttavia, rilevata la necessità di acquisire ulteriori elementi informativi che suffraghino la compatibilità, asserita dalla relazione tecnica, dell’incremento degli importi dei trattamenti con quanto scontato nei tendenziali di spesa a legislazione di vigente.

 

ARTICOLO 1, comma 7

Incentivo all’autoimpiego del lavoratore in CIGS

Normativa vigente: il comma 7 dell’articolo 17-ter del decreto-legge n. 5/2009[5] prevede che ai datori di lavoro, che non abbiano sospensioni dal lavoro in atto e che, senza esservi tenuti, assumono lavoratori destinatari per gli anni 2009 e 2010 di ammortizzatori sociali in deroga, licenziati o sospesi per cessazione totale o parziale dell’attività o per intervento di procedura concorsuale da imprese non rientranti nella disciplina di cui alla medesima legge n. 223 del 1991, è concesso dall’INPS un incentivo pari all’indennità spettante al lavoratore, nel limite di spesa autorizzato e con esclusione di quanto dovuto a titolo di contribuzione figurativa, per il numero di mensilità di trattamento di sostegno al reddito non erogate. L’incentivo è erogato attraverso il conguaglio con le somme dovute dai datori di lavoro a titolo di contributi previdenziali e assistenziali.

La norma, modificando l’articolo 17-ter, comma 7, del decreto-legge n. 5/2009, dispone che l’incentivo pari all’indennità di sostegno al reddito in deroga, previsto dall’articolo citato, è erogato al lavoratore destinatario del trattamento di integrazione del salario, qualora ne faccia richiesta per intraprendere un’attività autonoma o una microimpresa o per associarsi in cooperativa.

Nel caso di percezione della cassa integrazione in deroga o di sospensione per crisi aziendale o occupazionale[6], l’incentivo è erogato a condizione che il lavoratore si dimetta dall’impresa di appartenenza, successivamente all’ammissione al beneficio e prima dell’erogazione del medesimo.

La norma, infine, rinvia ad un successivo DM la definizione delle modalità di applicazione delle disposizioni in esame.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica afferma che la disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica dal momento che l’incentivo a favore del lavoratore è alternativo a quello già previsto in favore del datore di lavoro.

 

Al riguardo non sono state formulate osservazioni, dal momento che l’incentivo è erogato nel limite di spesa autorizzato, come disposto dall’articolo 7-ter, comma 7, del decreto-legge n. 5/2009. E’ stata tuttavia rilevata l’opportunità di un chiarimento sulle modalità di erogazione del beneficio, che saranno stabilite con un successivo decreto ministeriale, al fine di verificare che non si producano ulteriori oneri di carattere amministrativo a carico dell’INPS.

In proposito, si ricorda, infatti, che l’erogazione dell’incentivo ai datori di lavoro, di cui quello introdotto dal provvedimento in esame costituisce un’alternativa, avviene attraverso il conguaglio con le somme dovute dai datori di lavoro a titolo di contributi previdenziali e assistenziali.

 

ARTICOLO 1, commi 8 e 8-bis

Estensione dell’incentivo al reimpiego dei lavoratori in cassa integrazione

La norma, in via sperimentale per gli anni 2009 e 2010, nel caso in cui il lavoratore percettore del trattamento di cassa integrazione, ordinaria e straordinaria, voglia intraprendere un’attività autonoma, dispone la liquidazione del trattamento di integrazione salariale, per un numero di mensilità pari a quelle non ancora percepite a cui si sommano quelle corrispondenti al trattamento di mobilità, se il lavoratore è in CIG per crisi aziendale per cessazione totale o parziale dell’impresa, per procedura concorsuale o comunque nel caso in cui il lavoratore sia stato dichiarato esubero strutturale, per un numero massimo di 12 mensilità (comma 8).

Il comma 8-bis, introdotto durante l’esame alla Camera, rinvia ad un successivo DM la determinazione delle modalità e delle condizioni per l’applicazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi 7 e 8.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica afferma che la disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto il trattamento che viene erogato è pari a quello già autorizzato.

 

Al riguardo non sono state formulate osservazioni, dal momento che la disposizione, riguardando lavoratori che già percepiscono il trattamento di integrazione del salario, non comporta un aumento della spesa per ammortizzatori sociali, rispetto al livello programmato. Anche in questo caso, è stata rilevata l’opportunità di un chiarimento sulle modalità di erogazione del beneficio, al fine di verificare che non si producano ulteriori oneri a carico dell’INPS.

 

ARTICOLO 1, comma 8-ter

Finanziamento al Fondo sociale per l’occupazione e la formazione

La norma, al fine di rendere efficiente e flessibile l’utilizzo delle risorse destinate ad interventi relativi agli ammortizzatori sociali prevede, per l’anno 2009, la possibilità che l’ulteriore somma di 100 milioni di euro destinata[7] al Fondo di rotazione di cui all’articolo 25 della legge n. 845/1978[8] possa essere in alternativa finalizzata in tutto o in parte ad incrementare il Fondo sociale per l’occupazione e formazione[9], previo versamento all’entrata al bilancio dello Stato.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

 

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

 

2009

2010

2011

2012

2009

2010

2011

2012

2009

2010

2011

2012

Maggiori spese c/capitale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ammortizzatori sociali

 

 

 

 

100

 

 

 

100

 

 

 

Maggiori entrate extra trib.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Versamento all’entrata del Bilancio dello Stato

 

 

 

 

100

 

 

 

100

 

 

 

 

La relazione tecnica[10] afferma dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto per l’anno 2009 il limite dell’ammontare complessivo dei pagamenti a carico del fondo di rotazione[11] resta invariato.

 

Al riguardo non sono state formulate osservazioni, in quanto la norma prevede un utilizzo alternativo di somme già autorizzate.

 

ARTICOLO 1-bis

Disposizioni in materia di sostegno all’occupazione

La norma dispone che entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, con decreto ministeriale, possano essere emanate, in via eccezionale, per il biennio 2009-2010, norme in deroga alle singole disposizioni dei regolamenti previsti dall’articolo 1, comma 1, del decreto ministeriale n. 477/1997[12]. Dall'attuazione della presente norma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

La relazione tecnica e il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari non considerano la disposizione.

 

Al riguardo, non sono state formulate osservazioni.

 

ARTICOLO 1-ter

Dichiarazione di attività di assistenza e di sostegno alle famiglie

La norma prevede la possibilità di regolarizzare la posizione lavorativa dei lavoratori, italiani, comunitari ed extracomunitari, impegnati, da almeno tre mesi alla data del 30 giugno 2009, in attività di collaborazione domestica o di assistenza a persone affette da patologie o handicap.

Tra le condizioni a cui è subordinata le dichiarazione di regolarizzazione, si segnala il pagamento di un contributo forfetario di 500 euro per ciascun lavoratore interessato, non deducibile ai fini dell’imposta sul reddito.

Con successivo DM sono determinate le modalità di imputazione del contributo, sia per fare fronte all’organizzazione e allo svolgimento delle attività amministrative richieste dall’attuazione delle disposizioni in esame, sia in relazione alla posizione contributiva previdenziale ed assistenziale del lavoratore interessato. Con lo stesso DM sono determinate anche le modalità di corresponsione delle somme e degli interessi dovuti per i contributi previdenziali ed assistenziali concernenti il periodo antecedente il 31 marzo 2009.

La norma infine, dispone l’incremento del livello del finanziamento del SSN a cui concorre lo Stato di 67 milioni nel 2009e 200 milioni di euro a decorrere dal 2010.

Agli oneri netti derivanti dal presente articolo, pari a 77 milioni di euro per l’anno 2009, a 294 milioni di euro per l’anno 2010, a 371 milioni di euro per l’anno 2011 e a 321 milioni di euro a decorrere dall’anno 2012, si provvede, quanto a 60 milioni di euro per l’anno 2009, a valere sulle maggiori entrate assegnate al bilancio dello Stato dal decreto di cui al comma 14 e, quanto a 17 milioni di euro per l’anno 2009, a 294 milioni di euro per l’anno 2010, a 371 milioni di euro per l’anno 2011 e a 321 milioni di euro a decorrere dall’anno 2012, mediante corrispondente riduzione dei trasferimenti statali all’INPS a titolo di anticipazioni di bilancio per la copertura del fabbisogno finanziario complessivo dell’ente, per effetto delle maggiori entrate contributive derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo.

 

Il prospetto riepilogativo espone i seguenti effetti sui saldi:

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2009

2010

2011

2012

2009

2010

2011

2012

2009

2010

2011

2012

Maggiori entrate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

contributi all’Inps

0

0

0

0

130

390

390

390

130

390

390

390

gettito fiscale lavoratori

0

12

31

22

0

12

31

22

0

12

31

22

60% una tantum all’Inps

 

0

0

0

90

0

0

0

90

0

0

0

40% una tantum al SSN

60

0

0

0

60

0

0

0

60

0

0

0

Minori entrate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

deducibilità contributi

0

71

182

123

0

71

182

123

0

71

182

123

detraibilità spese badanti

0

35

20

20

0

35

20

20

0

35

20

20

Maggiori oneri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

oneri SSN

67

200

200

200

67

200

200

200

67

200

200

200

oneri amministrativi

10

0

0

0

10

0

0

0

10

0

0

0

prestazioni Inps

0

0

0

0

2

8

12

15

2

8

12

15

riassegnazione all’Inps 60% una tantum

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Minori spese

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

minori trasferimenti all’Inps

17

294

371

321

0

0

0

0

0

0

0

0

Effetto netto

0

0

0

0

210

88

7

54

210

88

7

54

 

Sulla base di quanto disposto dal successivo articolo 25, commi 4 e 5, l’effetto positivo delle disposizioni in termini di fabbisogno ed indebitamento è utilizzato per l’incremento delle disponibilità del Fondo compensazione effetti finanziari non previsti a legislazione vigente[13], per essere utilizzato, limitatamente agli anni 2009 e 2010 ad incrementare la spendibilità del FAS, con riferimento agli interventi di ricostruzione dei territori dell’Abruzzo colpiti dal terremoto dell’aprile 2009.

A tale proposito, il prospetto riepilogativo espone i seguenti effetti:

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2009

2010

2011

2012

2009

2010

2011

2012

2009

2010

2011

2012

Minori oneri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

utilizzo per incremento FAS

0

0

0

0

201

88

0

0

201

88

0

0

Maggiori oneri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

incremento spendibilità FAS – interventi Abruzzo

0

0

0

0

201

88

0

0

201

88

0

0

 

 

La relazione tecnica quantifica gli effetti finanziari sulla base dei seguenti parametri ed ipotesi:

-           soggetti interessati: 300.000, di cui 130.000 italiani e comunitari e 170.000 extracomunitari;

-           di tali soggetti, il 50 per cento colf e il restante 50 per cento badanti;

-           retribuzione media annua: 10.840 per badanti e 7.000 euro per colf;

-           contributo medio annuo: 1.670 per badanti e 950 euro per colf;

-           monti retributivi e contributivi su base annua: 2.680 milioni di euro per badanti e 390 milioni di euro per colf;

-           una tantum pro capite: 500 euro;

-           ipotesi costo medio aggiuntivo per il SSN: 1.175 euro su base annua, calcolati sui soggetti extracomunitari.

 

Sulla base di tali dati, la relazione tecnica quantifica, in particolare, i seguenti effetti finanziari sul saldo di indebitamento netto:

(milioni di euro)

 

2009

2010

2011

2012

maggiori entrate contributive

130

390

390

390

deducibilità contributi

0

-71

-182

-123

maggiori oneri SSN

-67

-200

-200

-200

effetto fiscale lavoratori

0

12

31

22

detraibilità per badanti

0

-35

-20

-20

oneri amministrativi

-10

0

0

0

prestazioni previdenziali

-2

-8

-12

-15

una tantum

150

0

0

0

effetto compensativo - Indebitamento netto

201

88

7

54

 

Per quanto riguarda il saldo netto da finanziare, la relazione tecnica espone i seguenti effetti:

(milioni di euro)

 

2009

2010

2011

2012

effetti sul bilancio dello Stato (SNF)*

-17

-294

-371

-321

copertura SNF per riduzione trasferimenti ad Inps

-17

294

371

321

effetto complessivo su SNF

0

0

0

0

* Per il 2009, si stima che una quota pari al 40 per cento dell’introito dovuto al contributo una tantum sia acquisita al bilancio dello Stato a seguito del decreto di cui al comma 13 per fare fronte agli oneri a carico dello stesso bilancio dello Stato relativi ai maggiori oneri SSN e amministrativi.

 

Sulla base di ulteriori chiarimenti acquisiti dalla Ragioneria Generale dello Stato, si segnala quanto segue:

-           l’importo ridotto delle entrate contributive nel primo anno dipende dalla valutazione prudenziale del fatto che non si riuscirà a regolarizzare più di 4 mesi, sia perché si rinvia ad un successivo DM la determinazione delle modalità di corresponsione, sia perché potrebbe essere non tempestiva la disponibilità della modulistica, sia per scontare una certa resistenza dei datori di lavoro a versare più di quattro mesi;

-           per quanto riguarda l’onere a carico del SSN, esso è stato calcolato solo sui cittadini extracomunitari per una spesa pro capite più bassa di quella quantificata nella Relazione Generale sulla situazione economica del Paese per il 2007 (2008): 1.175 euro a fronte di 1.743 euro su base annua. Tale differenza è riconducibile al fatto che già attualmente il SSN si fa carico di spese nei confronti di tali soggetti (ad esempio, il pronto soccorso);

-           l’effetto contenuto di ripresa di gettito fiscale relativamente all’emersione di tali lavoratori è dovuto al fatto che solo una quota limitata di essi percepirebbe un reddito superiore, marginalmente, alla no tax area;

-           l’effetto limitato di minor gettito fiscale per la detraibilità delle spese per badanti dipende dal fatto che si sono considerati, sulla base di quanto previsto dal TUIR, solo i contribuenti con meno di 40.000 di reddito con familiari gravemente disabili (cioè, 50.000 soggetti x la spesa massima detraibile, pari a 2.100 euro annui, x l’aliquota del 19 per cento);

-           gli oneri per le maggiori prestazioni previdenziali derivano da un ricorso, sia pur limitato, a prestazioni a domanda (per esempio, gli assegni al nucleo familiare o la maternità) da parte dei lavoratori regolarizzati.

 

Al riguardo non sono state formulate osservazioni, in quanto la quantificazione risulta sostanzialmente corretta, anche sulla base degli ulteriori elementi forniti riguardo ai dati riportati nella relazione tecnica.

 

ARTICOLO 2, commi da 1 a 4

Contenimento del costo delle commissioni bancarie

La norma dispone quanto segue:

-                          a decorrere dal 1° novembre 2009, la data di valuta per il beneficiario per tutti i bonifici, gli assegni circolari e quelli bancari non può superare, rispettivamente, uno, uno e tre giorni lavorativi successivi alla data del versamento (comma 1);

-                          sempre a decorrere dal 1° novembre 2009, la data di disponibilità economica per il beneficiario per i medesimi titoli non può superare, rispettivamente, quattro, quattro e cinque giorni lavorativi successivi alla data del versamento, mentre a decorrere dal 1° aprile 2010 la stessa data di disponibilità economica non potrà superare i quattro giorni per tutti i titoli(comma 1);

-                          l'ammontare del corrispettivo omnicomprensivo per il servizio di messa a disposizione delle somme non può superare lo 0,5 per cento, calcolato trimestralmente, dell'importo dell'affidamento (comma 2);

-                          la banca cedente è obbligata a risarcire il cliente in misura pari all'1% del valore del mutuo per ciascun mese o frazione di mese di ritardo nel perfezionamento della surrogazione del mutuo, qualora questa non si sia perfezionata entro trenta giornidalla data della richiesta da parte della banca cessionaria alla banca cedente dell’avvio delle procedure di collaborazione interbancarie ai fini dell'operazione di surrogazione (comma 3).

 

Il prospetto riepilogativo non ascrivealla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica afferma che la disposizione, essendo volta a ridurre il costo delle commissioni bancarie, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

Al riguardo non sono state formulate osservazioni.

 

ARTICOLO 2,  comma 4-bis

Sostegno di programmi di microcredito e microfinanza

La norma, al fine di consentire la promozione, la prosecuzione ed il sostegno di programmi di microcredito e microfinanza finalizzati allo sviluppo economico e sociale dispone, a decorrere dall'anno 2010, un’autorizzazione di spesa di 1,8 milioni di euro da destinare anche al funzionamento del Comitato nazionale italiano per il microcredito[14]. La copertura è effettuata mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo ISPE[15].

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

 

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

 

2009

2010

2011

2012

2009

2010

2011

2012

2009

2010

2011

2012

Maggiori spese correnti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sostegno microcredito

 

1,8

1,8

1,8

 

1,8

1,8

1,8

 

1,8

1,8

1,8

Minori spese correnti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riduzione dotazione Fondo ISPE

 

1,8

1,8

1,8

 

1,8

1,8

1,8

 

1,8

1,8

1,8

 

La relazione tecnica[16] afferma che la copertura dello stanziamento aggiuntivo in favore del Comitato nazionale italiano per il microcredito è assicurata mediante la riduzione della dotazione del fondo ISPE, che presenta la necessaria disponibilità.

 

Al riguardo si segnala che, nel corso dell’esame in seconda lettura presso il Senato, sono stati chiesti chiarimenti in merito alla simmetria degli effetti conseguenti alla nuova finalità di spesa rispetto a quelli scontati nei saldi tendenziali.

Il Governo[17], in risposta a tale richiesta di chiarimenti, ha precisato che gli utilizzi del fondo ISPE, previsti dalla norma in esame, sono da ritenere equivalenti sotto il profilo degli effetti sui tre saldi di finanza pubblica, tenuto conto della natura delle risorse affluite al fondo stesso in applicazione di specifiche disposizioni legislative. Analogamente, il contributo ordinario in favore del Comitato nazionale italiano per il microcredito rappresenta una spesa corrente di carattere permanente, i cui stanziamenti annuali dovrebbero risultare integralmente spendibili in ciascun esercizio di competenza.

Infine, si ricorda che l’articolo 16, comma 2, del decreto in esame, come modificato nel corso dell’iter presso le commissioni di merito[18], dispone l’incremento del fondo ISPE a decorrere dall’anno 2009.

 

ARTICOLO 3, commi da 1 a 4

Riduzione del costo dell’energia per imprese e famiglie

Le norme, al fine di promuovere l’efficienza e la concorrenza nei mercati dell’energia, prevedono l’adozione di un decreto[19] contenente specifiche misure che vincolino, per l’anno termico 2009-2010, ciascuna società che nell’anno termico 2007-2008 abbia immesso nella rete nazionale di trasporto, anche tramite controllate o controllanti, una quota superiore al 40% del gas naturale complessivamente destinato al mercato nazionale, ad offrire in vendita al punto di scambio virtuale un volume di gas pari a 5 miliardi di metri cubi, tramite procedure concorrenziali alle condizioni e modalità stabilite dall’AEEG sulla base degli indirizzi definiti con il decreto su menzionato (comma 1).

Il prezzo da riconoscere a ciascuna società è stabilito con decreto del Ministro dello sviluppo economico, su proposta dell’AEEG formulata sulla base dei prezzi medi dei mercati europei più significativi ed effettuando altresì un riscontro di congruenza tra il prezzo da riconoscere e i costi di approvvigionamento sostenuti dal cedente, e l’eventuale differenza positiva tra il prezzo di vendita pagato dagli acquirenti e quello da riconoscere al cedente sarà destinata a vantaggio dei clienti finali industriali che, sulla base del consumo medio degli ultimi 3 anni, mostrino un elevato coefficiente di utilizzo dei prelievi del gas secondo criteri stabiliti dal Ministro dello sviluppo economico su proposta dell’AEEG, tenendo conto dei mandati degli stessi clienti (comma 2).

Viene, inoltre, prevista l’adozione di apposite misure da parte dell’AEEG per consentire un’efficiente gestione dei volumi di gas ceduto attraverso le suddette procedure concorrenziali, che consistono, in particolare:

a)   nell’introduzione nelle tariffe di trasporto del gas di misure di degressività che considerino la struttura dei costi del servizio in ragione del coefficiente di utilizzo;

b)   nell’adeguamento delle norme sul bilanciamento del gas, adottando gli opportuni meccanismi di flessibilità a favore dei clienti finali anche industriali;

c)  nella promozione dell’offerta dei servizi di punta per il sistema del gas e della fruizione dei servizi di stoccaggio ai clienti finali industriali e termoelettrici, rispettando i vigenti livelli di sicurezza degli approvvigionamenti e forniture (comma 3).

Nel caso in cui i suddetti adempimenti non avvengano nei termini stabiliti, i relativi provvedimenti saranno suppletivamente adottati con DPCM (comma 4).

 

Il prospetto riepilogativo non ascrivealla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica, nel ribadire il contenuto della norma, precisa che la disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, è stata chiesta una conferma che dalle procedure di cui al comma 1 non derivino oneri per la finanza pubblica, con particolare riferimento all’attività dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas, che è inclusa nell’elenco delle Amministrazioni pubbliche pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 178 del 31 luglio 2008.

Si segnala che nel corso dell’esame presso il Senato, è stata chiesta una corferma[20] in merito all’assolvimento dei nuovi compiti attribuiti all’AEEG  a valere sulle risorse ordinarie a disposizione di detta Autorità.

 

ARTICOLO 3, commi 4-bis e 4-ter

Certificati verdi per impianti di cogenerazione connessi ad ambienti a destinazione agricola

Le norme, introdotte dalla Camera dei Deputati nel corso dell’esame in prima lettura, riconoscono il diritto all’emissione dei certificati verdi[21] per l’energia prodotta da impianti di cogenerazione abbinati al teleriscaldamento connessi ad ambienti agricoli e limitatamente alla quota di energia termica effettivamente utilizzata (comma 4-bis).

Viene inoltre stabilito che, se necessario, al fine di non gravare sugli oneri generali del sistema elettrico, la quota d’obbligo di elettricità prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili da immettere nella rete elettrica dovrà tener conto dei certificati verdi emessi ai sensi del precedente comma (comma 4-ter).

 

Il prospetto riepilogativo e la relazione tecnica non prendono in considerazione la norma.

Nulla da osservare al riguardo.

 

ARTICOLO 3, comma 4-quater

Regime di costi e tariffe per le imprese elettriche minori

La norma, introdotta dalla Camera dei Deputati nel corso dell’esame in prima lettura alla Camera, dispone che, per garantire ai clienti finali un servizio elettrico di elevata qualità ed efficienza, alle aziende elettriche distributrici con meno di 5.000 punti di prelievo viene applicato il regime di riconoscimento dei costi e delle integrazioni tariffarie di cui all’art. 7, comma 3, della legge 10/1991, che ha confermato il già vigente regime tariffario speciale a beneficio delle imprese elettriche minori non trasferite all’ENEL.

Viene, inoltre, previsto che, per la predetta finalità, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas definisca criteri semplificati per la determinazione dei costi sostenuti da adottarsi nei confronti dei servizi di distribuzione gestiti dagli enti locali, valorizzando in particolare i costi per investimenti e per la qualità del servizio, e che i costi per la copertura dell’onere siano posti a carico delle componenti perequative della tariffa elettrica gestite dalla Cassa conguaglio per il settore elettrico.

 

Alle norme non risultano ascritti effetti finanziari.

Nulla da osservare al riguardo.

 

ARTICOLO 4, commi da 1 a 4

Interventi urgenti per le reti dell’energia

Le norme prevedono l’individuazione, da parte del Governo, degli interventi relativi alla produzione, alla trasmissione e alla distribuzione dell'energia, da realizzare con capitale prevalentemente o interamente privato, particolarmente urgenti per lo sviluppo socioeconomico e che devono essere effettuati con mezzi e poteri straordinari (comma 1).

Viene prevista la nomina, per i suddetti interventi, di uno o più Commissari straordinari del Governo, ai quali è attribuito il potere di sostituirsi alle amministrazioni pubbliche competenti nell'emanazione degli atti e dei provvedimenti occorrenti all'autorizzazione e alla realizzazione degli interventi, nonché l’individuazione delle strutture di cui si avvalgono i Commissari straordinari, senza che ciò possa determinare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato (commi 2-4).

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica, nel ribadire il contenuto della norma, afferma che le strutture di cui si potranno avvalere i Commissari saranno individuate senza maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Viene, altresì, precisato che il Commissario cura tutte le attività occorrenti al finanziamento, alla progettazione, all’autorizzazione, alla realizzazione e alla effettiva realizzazione dell’intervento, mentre il testo della norma (comma 3) contempla le sole attività, di competenza delle amministrazioni pubbliche, occorrenti all’autorizzazione ed alla effettiva realizzazione degli interventi.

 

Al riguardo, con particolare riferimento alla nomina, per la realizzazione degli interventi, di uno o più Commissari della Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell’articolo 11 della legge n. 400/1988 (articolo 4, comma 2), è stato chiesto un chiarimento in merito agli eventuali compensi spettanti ai Commissari medesimi e alle risorse con le quali farsi fronte agli stessi.

Si ricorda che l’articolo 11, comma 2, della legge n. 400/1988 prevede che la nomina di Commissari straordinari del Governo sia disposta con decreto del Presidente della Repubblica e che con il medesimo decreto siano determinati i compiti del Commissario e le dotazioni di mezzi e di personale.

E’ stato chiesto, inoltre, di chiarire se dall’espletamento delle attività individuate dalla norma, imputate al Commissario, possano derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

ARTICOLO 4, comma 4-bis

Soggetti autorizzati alla stipula dei “contratti secretati”

La norma, introdotta nel corso dell’esame in prima lettura alla Camera, novella il comma 1 dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 163 del 2006[22] al fine di includere, tra i soggetti autorizzati alla stipula dei cosiddetti "contratti secretati", anche l'amministrazione finanziaria, relativamente alla gestione del sistema informativo della fiscalità.

Si ricorda, in proposito, che il citato art. 17 dispone la possibilità che alcune opere, servizi e forniture, nei casi in cui sono richieste misure speciali di sicurezza o di segretezza o quando lo esiga la protezione degli interessi essenziali della sicurezza dello Stato, possono essere eseguiti in deroga alle disposizioni relative alla pubblicità delle procedure di affidamento dei contratti pubblici.

 

Il prospetto riepilogativo e la relazione tecnica non prendono in considerazione la norma.

 

Al riguardo si segnala che, nel corso dell’esame in seconda lettura presso il Senato, è stato rilevato[23] che l'estensione della possibilità di derogare alle disposizioni relative alla pubblicità delle procedure di affidamento dei contratti pubblici appare teoricamente suscettibile di determinare effetti finanziari, ma che non risultavano comunque ascritti oneri alla norma che prevedeva tale tipologia di appalti.

 

 

ARTICOLO 4, comma 4-ter

Stima degli immobili

La norma, introdotta nel corso dell’esame in prima lettura alla Camera, fornisce i criteri per la stima degli immobili, ai fini della liquidazione dei dovuti risarcimenti, qualora vi sia la revoca, da parte del giudice, dell'esecuzione della confisca dei terreni abusivamente lottizzati e delle opere abusivamente costruite, in conseguenza della decisione della Corte europea dei diritti dell'uomo che abbia accertato il contrasto della confisca con la Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e dei relativi protocolli addizionali.

Viene previsto che, fermi restando gli effetti della revoca citata, ai fini della restituzione all'avente diritto e della liquidazione delle somme dovute, la stima degli immobili avvenga comunque in base alla destinazione urbanistica attuale, senza tenere conto del valore delle opere abusivamente costruite e valutando invece sia eventuali interventi di riparazione straordinaria, miglioramenti o addizioni, che le spese compiute per la demolizione delle opere abusivamente realizzate e per il ripristino dello stato dei luoghi.

 

Alle norme non risultano ascritti effetti finanziari.

 

Al riguardo si rileva che la norma potrebbe dar luogo a maggiori rimborsi agli aventi diritto a seguito della revoca della confisca qualora risulti una destinazione urbanistica attuale diversa rispetto alla destinazione urbanistica vigente all’atto della confisca, tale da dar luogo ad una maggiore stima degli immobili e, di conseguenza, delle somme da liquidare.

Si segnala che, nel corso dell’esame presso il Senato, è stato rilevato[24] che la disposizione è volta ad evitare che, sulla base di una recente sentenza della Corte  europea dei diritti dell'uomo, possa insorgere un cospicuo contenzioso in materia, suscettibile di determinare nuovi oneri a carico delle PP.AA.

 

ARTICOLO 4, commi 4-quater e 4-quinquies

Contributo alla società Stretto di Messina

Normativa vigente: l’articolo 18 comma 1, del DL  185/2008 (Misure urgenti anti-crisi) ha disposto che il CIPE assegni una quota delle risorse nazionali disponibili del Fondo aree sottoutilizzate:

a)       al Fondo sociale per l’occupazione e la formazione (al quale affluiscono anche le risorse in precedenza assegnate al Fondo per l'occupazione, agli ammortizzatori sociali in deroga e alla formazione);

b)      al Fondo infrastrutture (con una serie di destinazioni aggiuntive rispetto a quelle già previste a legislazione vigente);

c)       al Fondo strategico per il Paese a sostegno dell’economia reale, appositamente istituito presso la Presidenza del Consiglio.

Si ricorda che il Fondo infrastrutture[25] è stato istituito dall’articolo 6-quinquies del DL 112/2008, con la finalità di finanziare, in via prioritaria, interventi volti al potenziamento della rete infrastrutturale di livello nazionale. Il DL 112 prevede che il Fondo sia alimentato con gli stanziamenti nazionali assegnati per l’attuazione del Quadro strategico nazionale per il periodo 2007-2013 e sia ripartito con delibere del CIPE

La norma assegna alla società Stretto di Messina SpA un contributo in conto impianti di 1,3 miliardi di euro, a valere sulle risorse del Fondo infrastrutture[26].

L’amministratore delegato della società è nominato (con un mandato di sessanta giorni) commissario straordinario delegato per rimuovere gli ostacoli frapposti al riavvio delle attività.

L’intervento del commissario straordinario può comportare:

-          l’adeguamento dei contratti stipulati con il contraente generale e con la società affidataria dei servizi di controllo e di verifica della progettazione definitiva, esecutiva e della realizzazione dell’opera;

-          la conseguente approvazione delle eventuali modifiche del piano economico-finanziario.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica non fornisce i dati e gli elementi posti alla base della quantificazione del contributo previsto dal testo. Sul punto precisa che le quote annuali del contributo saranno determinate con deliberazioni del CIPE, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica e con le assegnazioni già disposte a valere sul Fondo infrastrutture.

La RT, inoltre, esclude l’insorgenza di oneri per i compensi del Commissario, tenuto conto che a tali spese si farà fronte a valere sulle risorse assegnate per la realizzazione dell’intervento, in conformità all’articolo 20, comma 9, del DL 185/2008.

Si ricorda che l’articolo 20 (Velocizzazione delle procedure esecutive di progetti facenti parte del quadro strategico nazionale), richiamato dalla RT, ha stabilito che con decreti del Presidente del Consiglio siano individuati gli investimenti pubblici di competenza statale ritenuti prioritari per lo sviluppo economico del territorio e per le implicazioni occupazionali e sociali. Tali decreti individuano i tempi di realizzazione degli investimenti e i relativi quadri finanziari, sul rispetto dei quali vigilano commissari straordinari appositamente a ciò delegati. In particolare, il comma 9 dispone che alle spese per i compensi spettanti ai commissari straordinari delegati si faccia fronte nell'ambito delle risorse assegnate per la realizzazione degli interventi.

 

Al riguardo, non sono state formulate osservazioni, tenuto conto che la spesa è limitata all’entità del contributo previsto dal testo e considerato, altresì, che le quote annuali del contributo saranno determinate – come precisato dalla relazione tecnica - compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica e con le assegnazioni già disposte a valere sul Fondo infrastrutture.

In coerenza con le precisazioni fornite dalla relazione tecnica dovrebbe intendersi subordinata alla condizione di compatibilità finanziaria sopra richiamata anche la possibilità - prevista dal testo - di procedere a un adeguamento dei contratti e all’approvazione di modifiche al piano economico-finanziario.

 

 

ARTICOLO 4-bis

Disposizioni in materia di trasporto pubblico

La norma, introdotta nel corso dell’esame in prima lettura alla Camera, obbliga le autorità competenti per l’aggiudicazione di contratti per l’esecuzione dei servizi di trasporto pubblico, ad affidare con gara pubblica almeno il 10% dei servizi a soggetti diversi da quelli su cui esercita il controllo.

Alle società che risultano aggiudicatarie di contratti di servizio al di fuori di procedure ad evidenza pubblica è vietato partecipare ad analoghe procedure di gara in ambiti territoriali diversi da quelli in cui svolgono il servizio.

Alle norme non risultano ascritti effetti finanziari.

Al riguardo si segnala che, nel corso dell’esame in seconda lettura presso il Senato, è stato chiesto[27], in assenza di una valutazione da parte del Governo, di esplicitare gli effetti finanziari discendenti dalla norma con particolare riferimento sia ai bilanci dei soggetti sui quali le autorità competenti esercitano il controllo, sia agli equilibri finanziari degli enti territoriali.

 

ARTICOLO 4-ter

Sicurezza degli impianti e sicurezza operativa dell’ENAV

Le norme, di cui ai commi 1 e 2, prevedono una spesa di 9,6 milioni relativa allo stanziamento per l’ENAV riguardo alla sicurezza degli impianti, al cui onere si provvede mediante riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui al D. Lgs. 250/1997 (Istituzione dell’ENAC), come rideterminata dalla Tabella C allegata alla L. 203/2008 (Legge finanziaria 2009).

Il comma 3 prevede altresì una spesa di 8,8 milioni di euro per l’anno 2009 e di 21,1 milioni per gli anni 2010, 2011 e 2012 stanziata per permettere all’ENAV i necessari interventi di ammodernamento sugli aeroporti di Brindisi, Rimini, Roma Ciampino, Treviso S. Angelo, Verona Villafranca e Comiso. Alla copertura di tale onere si provvede mediante la soppressione di agevolazioni sull'IVA di cui ai commi 4, 5 e 6. Le agevolazioni soppresse riguardano la riduzione di base imponibile IVA riferita alle seguenti fattispecie:

·        assegnazioni di alloggi adibiti ad abitazione principale, costruiti su aree di proprietà o in base ad un diritto di superficie (DL 90/1990, articolo 3, commi 2 e 3, con riduzioni della base imponibile rispettivamente del 30 e del 50 per cento);

·        corrispettivi versati per l’assegnazione in godimento di case di abitazione a favore di soci di cooperative (DL 417/91, articolo 1, comma 3);

·        deroga riguardante le assegnazioni di case di abitazione fatte ai soci da cooperative edilizie a proprietà divisa in merito al momento della cessione del bene (articolo 6, comma 4 del DPR 633/1972[28]).

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

 

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

 

2009

2010

2011

2012

2009

2010

2011

2012

2009

2010

2011

2012

Maggiori spese in conto capitale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENAV Sicurezza impianti (comma 1)

9,6

 

 

 

2,0

3,8

3,8

 

2,0

3,8

3,8

 

ENAV Aeroporti (comma 3)

8,8

21,1

21,1

21,1

3,0

10,0

17,0

21,0

3,0

10,0

17,0

21,0

Minori spese in conto corrente

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stanziamento ENAC (comma 2)

9,6

 

 

 

9,6

 

 

 

9,6

 

 

 

Maggiori entrate tributarie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recupero gettito IVA (commi 4, 5 e 6)

8,8

21,1

21,1

21,1

8,8

21,1

21,1

21,1

8,8

21,1

21,1

21,1

 

La relazione tecnica afferma che la spesa, di cui al comma 1, trova copertura negli ordinari stanziamenti di bilancio.

Riguardo ai commi dal 3 al 6, la suddetta relazione tecnica elabora i dati relativi ai trasferimenti immobiliari assoggettati ad IVA selezionando quelli avvenuti “per assegnazione di immobili a soci” effettuati dalle cooperative a proprietà divise (nel 2007, circa 1.500 milioni di euro). Secondo i dati degli operatori del settore, circa il 50 per cento dei terreni utilizzati dalle cooperative per la costruzione di alloggi sono di proprietà e il 50 per cento concessi con diritto di superficie. Si assume, inoltre, che gli alloggi abbiano un valore di riferimento del CER pari al 20 per cento in meno rispetto al prezzo di costo indicato nell’atto di trasferimento (1.200 milioni di euro). La base imponibile IVA non assoggettata, a legislazione vigente, pertanto risulta:

(Milioni di euro)

Proprietà divisa

Prima abitazione

Immobili su terreni di proprietà (30 per cento di base non assoggettata)

180

Immobili su terreni con diritto di superficie (50 per cento di base non assoggettata)

300

Totale

480

 

Applicando a tale importo l’aliquota del 4%, attualmente prevista per le assegnazioni di abitazioni non di lusso, effettuate da cooperative edilizie a soci che siano persone fisiche rientranti nelle agevolazioni per la prima casa, si ha un recupero di gettito IVA pari a 19,2 milioni di euro all’anno (480 milioni x 4/100 = 19,2 milioni). Tenendo conto anche delle cooperative a proprietà indivisa, l’importo aumenta del 10 per cento[29] e risulta pari a circa 21,1 milioni di euro (19,2 milioni + 1,92 = 21,12)

 

Riguardo all’anticipazione dell’applicazione IVA al momento del pagamento dell’acconto, non sono previsti sostanziali effetti di gettito.

 

In termini di cassa, tenendo conto della probabile entrata in vigore della disposizione al 31 luglio 2009[30], si ha:

(milioni di euro)

 

2009

2010

2011

Recupero IVA

+8,8

+21.1

+21,1

 

Il Governo precisa[31], in merito alla copertura di cui al comma 2, che le risorse da attribuire all’ENAC sono erogate a cadenza trimestrale e che, pertanto, quelle da destinare alla copertura in favore dell’ENAV per la sicurezza degli impianti risultano disponibili in bilancio. Il Governo ritiene altresì che dalla riduzione prevista non derivi alcun sostanziale pregiudizio all’attuazione del contratto di programma stipulato con l’ENAC.

 

Al riguardo non sono state formulate osservazioni circa la spesa in favore dell’ENAV per la sicurezza degli impianti, di cui ai commi 1 e 2.

Quanto alle spese stanziate per permettere all’ENAV i necessari interventi di ammodernamento sugli aeroporti di cui al comma 3, è stato osservato che la quantificazione relativa al recupero di gettito IVA, di cui ai commi 4, 5 e 6, appare congrua rispetto agli oneri recati, sulla base dei dati e delle ipotesi riportati nella relazione tecnica.

Si segnala che, nel corso dell’esame al Senato, è stato osservato che, da un punto di vista metodologico, il rimando operato ai dati forniti dagli operatori del settore non costituisce un’indicazione sufficiente ad individuare la banca dati utilizzata dalla RT e di conseguenza non permette di procedere nella puntuale verifica delle ipotesi sottostanti la stima effettuata.

 

ARTICOLO 4-quater

Misure per la semplificazione in materia di contratti pubblici

Le norme, introdotte nel corso dell’esame in prima lettura alla Camera, recano alcune modifiche al codice dei contratti pubblici[32] volte a semplificare alcune fasi delle procedure di gara e a ridurre i relativi tempi di svolgimento, incidendo sui termini di presentazione delle offerte,  prevedendo specifici adempimenti procedurali o ridefinendo l'iter e gli adempimenti connessi alla dichiarazione di "anomalia" di talune offerte, qualora eccessivamente basse.

Con specifico riferimento ai criteri di verifica delle offerte anormalmente basse, le modifiche apportate al  decreto legislativo n. 163 del 2006 riguardano, tra l’altro:

l’articolo 87, comma 1, modificato nel senso di chiarire che le giustificazioni richieste dalla stazione appaltante devono riguardare le voci di prezzo che concorrono a formare l'importo complessivo posto a base di gara, nonché, in caso di aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, gli altri elementi di valutazione dell’offerta;

l’articolo 88, comma 1-bis,  introdotto dalle norme in esame, con cui si prevede che la stazione appaltante, ove lo ritenga opportuno, può istituire una commissione secondo i criteri stabiliti dal regolamento per esaminare le giustificazioni prodotte, nonché richiedere ulteriori precisazioni all’offerente;

l’articolo 88, comma 7, modificato per prevedere che la stazione appaltante, purché si sia riservata tale facoltà nel bando di gara, nell’avviso di gara o nella lettera di invito, può procedere contemporaneamente alla verifica di anomalia delle migliori offerte, non oltre la quinta.

 

Alle norme non risultano ascritti effetti finanziari nel prospetto riepilogativo.

Al riguardo si rileva che la possibilità di istituire una commissione per l’esame delle giustificazioni delle offerte particolarmente basse potrebbe dar luogo a maggiori oneri a carico della stazione appaltante.

Si segnala che, nel corso dell’esame presso il Senato in seconda lettura, è stato rilevato[33] che, per i profili di copertura, dal momento che tutti gli adempimenti in esame sono posti a carico della stazione appaltante, specie in sede di verifica che le stesse risultino "anomale" (in particolare, la lettera d) n. 2), andrebbe confermato che per tali adempimenti si possa provvedere avvalendosi delle risorse umane e strumentali già scontate negli stanziamenti previsti a legislazione vigente.

Nel contempo, per i profili di quantificazione, sono stati chiesti chiarimenti in merito alle ricadute finanziarie ipotizzabili in ragione dalla maggiore rigidità dei parametri per la definizione di offerta "anomala".

 

ARTICOLO 4-quinquies

Affitto di beni agricoli di proprieta' dello Stato e degli enti pubblici

Le norme recano disposizioni volte a favorire il ricambio generazionale e lo sviluppo dell’imprenditoria agricola giovanile mediante interventi di ricomposizione fondiaria.

Il comma 1 stabilisce che, entro 60 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, l’Agenzia del Demanio, d’intesa con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, individua e trasferisce nel patrimonio disponibile dello Stato i terreni liberi di proprietà dello Stato a destinazione agricola non utilizzabili per altri fini istituzionali.

Tali beni, in base al comma 2, sono assegnati in favore dei giovani imprenditori agricoli dall’Agenzia del Demanio, sulla base degli indirizzi del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro dell’economia e delle finanze; a tali interventi viene estesa, in base al comma 3, la disciplina di cui all’articolo 5-bis, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 228 del 2001, che prevede l’esenzione dall’imposta di registro, ipotecaria, catastale e di bollo e la riduzione degli onorari notarili. Il comma 4 stabilisce poi che i giovani imprenditori assegnatari dei beni abbiano conseguentemente accesso alle misure di cui agli articoli 9 e 10 della legge n. 185 del 2000, riguardanti la concessione di contributi a fondo perduto e mutui agevolati.

Il comma 5 consente anche agli enti pubblici statali di concedere in affitto ai giovani, con le medesime modalità, i beni di cui siano proprietari, previa autorizzazione dell’ente vigilante. I proventi derivanti devono essere versati, nella misura del 90%, all’entrata del bilancio statale, per essere rassegnati al Fondo di solidarietà nazionale per gli incentivi assicurativi ovvero per la erogazione alle imprese agricole del contributo pubblico alla stipula dei contratti di assicurazione dai danni provocati da calamità naturali o particolari eventi atmosferici[34]. Il comma 6 prevede che anche le regioni e province autonome possano procedere alla definizione di contratti d’affitto sui propri beni a destinazione agricola, che dovranno essere impiegati con le medesime modalità di cui ai precedenti commi.

Il comma 7 richiede che il dicastero agricolo presenti annualmente una relazione al Parlamento sull’attuazione delle norme di cui all’articolo in esame, anche al fine di valutare la possibilità di pervenire alla cessione per alienazione dei beni oggetto, indicando le modalità per l’esercizio del diritto di prelazione da parte degli affittuari.

Il comma 8, infine, prevede che dal provvedimento in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

 

Il prospetto riepilogativo e la relazione tecnica non prendono in considerazione la norma.

 

Al riguardo si segnala che nel corso dell’esame in seconda lettura presso il Senato, è stato rilevato che, sebbene il comma 8 stabilisca che dalla nuova disciplina non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, alcune delle disposizioni contenute nell’articolo in esame appaiono suscettibili di determinare maggiori oneri in relazione all’estensione della possibilità di accedere a contributi a fondo perduto e mutui agevolati, sulla base del comma 4.

Per quanto riguarda, invece, l’esenzione, per i contratti di affitto ci cui al comma 1, dall’imposta di registro, ipotecaria, catastale e di bollo (a norma del comma 3), trattandosi di fattispecie impositive che non si sarebbero verificate in assenza della norma in esame, non sembra trattarsi di perdita di gettito ma di rinuncia a maggior gettito.

E’ stato sottolineato infine che, per quanto la rubrica dell’articolo si riferisca solo all’affitto di beni agricoli di proprietà dello Stato e degli enti pubblici, il comma 7 prefigura anche la possibilità di alienazione dei medesimi terreni in relazione ai quali sia stata indicata la possibilità di cessione in affitto in base al presente articolo.

 

ARTICOLO 4-sexies

Regime Iva delle prestazioni di trasporto di persone

Le norme, introdotte dalla Camera dei Deputati nel corso dell’esame in prima lettura, includono tra le prestazioni di trasporto di persone di cui al numero 127-novies della tabella A, parte III, allegata al DPR n. 633 del 1972, cui si applica l’aliquota Iva del 10 per cento, le prestazioni rese dalle aziende esercenti trasporto pubblico locale in esecuzione di contratti di servizio, nonché le prestazioni di gestione dell’infrastruttura ferroviaria, anche se rese da soggetti giuridici distinti. Le disposizioni hanno valore di interpretazione autentica, senza dare luogo a recuperi o rimborsi di imposta.

 

Alle norme non risultano ascritti effetti finanziari.

 

Al riguardo si segnala che, nel corso dell’esame in seconda lettura al Senato[35], è emersa l’esigenza di acquisire una valutazione circa l’entità degli effetti finanziari associabili alle norme in esame[36].

 

ARTICOLO 4-septies

Interventi in favore della filiera agroalimentare

La norma, introdotta dalla Camera nel corso dell’esame in prima lettura alla Camera, prevede il versamento della somma di 20 mln di euro per il 2009 e di 130 mln per il 2010 all'Istituto sviluppo agroalimentare spa (ISA), da destinare alla filiera agroalimentare.

Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione delle assegnazioni disposte dal CIPE in favore del Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b-bis), del decreto-legge n. 185 del 2008.

L'impiego da parte dell'ISA di tali somme resta soggetto al vincolo di destinazione territoriale dell'85% in favore del Mezzogiorno e del restante 15% a favore del centro-nord.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica asserisce che le risorse previste dalla disposizione verranno erogate con delibera CIPE compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica. Pertanto dalla norma non deriveranno effetti onerosi.

Al riguardo andrebbe confermato che il Fondo Strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale rechi le necessarie disponibilità.

Si segnala che nel corso dell’esame in seconda lettura presso il Senato è stata chiesta[37] una conferma che sulle somme già assegnate dal CIPE in favore del Fondo strategico per il Paese non siano stati assunti impegni tali da rendere indisponibili le risorse per le quali il presente articolo prevede lo storno in favore dell'ISA spa.

 

ARTICOLO 5

Detassazione degli investimenti in macchinari ed agevolazione per aumenti di capitale delle PMI

Le norme, nel testo iniziale del decreto-legge, dispongono la detassazione degli investimenti in determinati beni strumentali, riprendendo - come evidenziato nella relazione illustrativa - le agevolazioni disposte dalla legge n. 383 del 2001 e dalla legge n. 489 del 1994.

In particolare, il comma 1 esclude dall'imposizione sul reddito d'impresa il 50% del valore degli investimenti in macchinari ed apparecchiature compresi nella divisione 28 della tabella ATECO 2007 (fabbricazione di macchinari ed apparecchiature)[38]; l'esclusione vale a decorrere dal periodo d'imposta 2010 e riguarda gli investimenti effettuati dalla data di entrata in vigore del decreto in esame e fino al 30 giugno 2010.

Il comma 2 subordina la concessione degli incentivi al comprovato adempimento, da parte dei soggetti titolari di attività industriali a rischio di incidenti sul lavoro, degli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 334 del 1999.

Il comma 3 contiene una norma antielusiva che dispone la revoca dell’incentivo fiscale qualora l'imprenditore ceda a terzi o destini i beni oggetto dell'investimento a finalità estranee all'esercizio d'impresa prima del secondo periodo di imposta successivo all'acquisto.

Il testo iniziale dell’articolo in esame è stato modificato nel corso dell’iter in prima lettura presso la Camera dei deputati. In particolare, al comma 1, è stato previsto che l'esclusione dall'imposizione sul reddito d’impresa sia commisurata al valore degli investimenti in nuovi macchinari ed in nuove apparecchiature; in relazione a quanto affermato nella relazione tecnica ai fini del calcolo degli effetti di gettito per cassa, è stata soppressa la disposizione che stabiliva la decorrenza dell’agevolazione dal periodo d’imposta 2010 ed esplicitamente precisato che l'agevolazione può esser fruita esclusivamente in sede di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d'imposta di effettuazione degli investimenti.

Sempre in materia di detassazione degli investimenti, è stato introdotto il comma 3-bis, nel quale si specifica che l'incentivo fiscale è revocato se i beni oggetto degli investimenti siano ceduti a soggetti aventi stabile organizzazione in Paesi non aderenti allo Spazio economico europeo.

Sono stati, inoltre, introdotti due commi che prevedono quanto segue:

·        per gli aumenti di capitale di società di capitale o di persone di importo fino a 500.000 euro, perfezionati da persone fisiche mediante conferimenti ai sensi degli articoli 2342 e 2646 del C.c. entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame, si presume un rendimento del 3 per cento annuo che viene escluso da imposizione fiscale  per il periodo di imposta in corso alla data in cui si perfeziona l'aumento di capitale e per i quattro periodi d’imposta successivi (comma 3-ter);

·        il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a stipulare, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame e con la finalità di sostenere le piccole e medie imprese in difficoltà finanziaria, una apposita convenzione con l'Associazione bancaria italiana per favorire l'adesione degli istituti di credito a pratiche finalizzate alla attenuazione degli oneri finanziari sulle piccole e medie imprese, anche in relazione ai tempi di pagamento degli importi dovuti, tenendo conto delle specifiche caratteristiche dei soggetti coinvolti (comma 3-quater).

 

Il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari riferito al testo definitivamente approvato ascrivecomplessivamentealle norme dell’articolo in esame i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

 

2009

2010

2011

2012

2009

2010

2011

2012

2009

2010

2011

2012

 

Maggiori entrate

160,0

 

 

 

160,0

 

 

 

160,0

 

 

 

 

Minori entrate

 

1861,2

2.406,0

240,0

 

1861,2

2.406,0

240,0

 

1861,2

2.406,0

240,0

 

 

La relazione tecnica al testo originario del provvedimento stima, con riguardo alla detassazione degli investimenti in macchinari, una perdita netta di gettito per competenza a titolo di imposte dirette e di IVA di 2.013 milioni di euro nel 2009, 2.237 milioni di euro nel 2010 e di 52 milioni di euro nel 2011.

La relazione, inoltre, chiarisce preliminarmente che la disposizione, di cui al comma 1 dell’articolo in esame, che dispone l’efficacia dell’esclusione del 50 per cento del valore degli investimenti dall’imposizione sul reddito d’impresa a decorrere dal periodo d’imposta 2010, deve intendersi nel senso che l’agevolazione è fruita esclusivamente in sede di versamento a saldo per ognuna delle due annualità interessate (2009 e 2010), senza incidere sul calcolo dei versamenti in acconto. Tale previsione è stata, come detto, successivamente esplicitata nel testo normativo a seguito delle modifiche introdotte alla Camera in prima lettura.

La quantificazione proposta si basa sui dati di ricavo (fatturato) relativi al periodo d’imposta 2007 dei contribuenti esercenti l’attività di produzione dei beni compresi nella voce ATECO 28 (macchinari ed attrezzature), oggetto dell’agevolazione, desumibili dal modello UNICO 2008 delle società di capitali e delle società di persone. Da tali dati risulta un fatturato complessivo di 106 miliardi di euro.

Depurando dell’effetto import/export, le vendite effettuate in Italia, per le quali viene fruita l’agevolazione da parte degli utilizzatori nazionali dei beni, sono stimate in circa 66 miliardi di euro, al netto delle importazioni di analoghi beni, ipotizzando la costanza rispetto al dato Istat 2007 delle quote di import-export di tali beni.

Ai fini della valutazione del flusso degli investimenti lordi che si realizzano nell’anno 2009, tale ammontare di vendite, stimato sulla base dei dati del 2007, è ulteriormente ridotto a 41 miliardi di euro, al fine di tenere conto: della contrazione della produzione del settore “Fabbricazione di materiali ed attrezzature” realizzatasi nel periodo 2007-2008 (5,3%), dell’ulteriore flessione realizzatasi nel primo quadrimestre del 2009 rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente (24 %), delle recenti proiezioni circa l’andamento del PIL, nonché, in senso accrescitivo, dei possibili effetti incentivanti attribuibili all’agevolazione introdotta.

Con riguardo alle conseguenze in termini di gettito, la relazione tecnica individua effetti di perdita di gettito a titolo di imposte dirette connessi direttamente al costo dell’agevolazione ed effetti di ripresa di gettito in termini di imposte dirette ed IVA, connessi all’effetto anticiclico dell’agevolazione medesima. In particolare:

Minori imposte dirette derivanti dalla detassazione: per il 2009 sono stimate per competenza in 2.252 milioni di euro, in considerazione della vigenza semestrale dell’agevolazione, di un’aliquota media IRES-IRE del 22 per cento, che tiene conto dei contribuenti in perdita, e di un coefficiente di detassazione del 50 per cento (41 mld*22%*50%*50%). Per il 2010 le minori entrate sono stimate per competenza in 2.477 milioni di euro, sulla base di un ammontare di investimenti incrementato del 10 per cento in considerazione di un possibile effetto di anticipo delle operazioni di investimento al primo semestre dell’anno, al fine di fruire dell’agevolazione (41 mld*1,10*22%*50%*50%).

Minori imposte dirette ed IRAP derivanti dai maggiori ammortamenti dedotti dagli investitori: tale perdita di gettito è stimata dalla relazione tecnica, in via prudenziale, in 64 milioni di euro per il 2009, in 197 milioni di euro per il 2010 ed in 267 milioni di euro per il 2011.

Maggiori entrate IVA relative ai maggiori investimenti realizzati: tali entrate dovrebbero realizzarsi in capo ai soggetti investitori che non possono detrarre, in tutto o in parte, l’imposta assolta sugli acquisti. Considerando che, per la natura dei beni agevolati, i soggetti investitori dovrebbero per la maggior parte poter esercitare il diritto alla detrazione, tale recupero di gettito è stimato in 57 milioni di euro per il 2009 ed in 63 milioni di euro per il 2010.

Maggiori imposte dirette ed IRAP derivanti dai maggiori ricavi dei produttori nazionali di macchinari: tale recupero di gettito è stimato in 144 milioni di euro per il 2009 ed in circa 159 milioni di euro nel 2010.

Maggiori entrate IVA derivanti da una maggiore produzione di beni di consumo: la relazione tecnica ipotizza che il costo dei maggiori investimenti sia destinato a riflettersi in una maggiore produzione di beni di consumo di pari importo venduta in un arco temporale. Tale ripresa di gettito è stimata in circa 102 milioni di euro per il 2009 ed in 215 milioni di euro annui dal 2010.

La stima degli effetti netti di gettito per cassa proposta dalla relazione tecnica originaria, riportata nella tavola che segue, sconta una percentuale di acconto ai fini IRES-IRE ed IRAP del 75 per cento e, come si è detto, la previsione che i minori versamenti a titolo di imposte dirette connessi alla detassazione degli investimenti incidano esclusivamente sui versamenti a saldo nel 2010 e nel 2011.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2009

2010

2011

2012

2009

2010

2011

2012

2009

2010

2011

2012

Maggiori entrate

160,0

 

 

 

160,0

 

 

 

160,0

 

 

 

Minori entrate

 

1.833,0

2.390,0

224,0

 

1.833,0

2.390,0

224,0

 

1.833,0

2.390,0

224,0

 

 

La relazione tecnica di corredo alle modifiche introdotte nel corso dell’esame presso la Camera dei Deputati assegna alla disposizione riguardante la detassazione del rendimento degli aumenti di capitale delle PMI i seguenti effetti per cassa relativi all’intero periodo di operatività dell’agevolazione, sulla base di una percentuale di acconto pari al 75 per cento.

(milioni di euro)

 

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Minori entrate IRES

28,2

16,0

16,0

16,0

16,0

 

Maggiori entrate IRES

 

 

 

 

 

12,2[39]

 

La quantificazione si basa sui dati del Registro per gli anni 2007 e 2008, da cui sono stati selezionati i conferimenti per aumento di capitale in s.p.a ed in s.r.l.

Sono stati, inoltre, selezionati tutti gli aumenti di capitale di importo non superiore a 500.000 euro, mentre è stato attribuito l’importo di 500.000 euro a tutti gli aumenti di capitale di importo complessivamente superiore. Sono pertanto state stimate  complessivamente 5.680 operazioni ricadenti nell’ambito applicativo della disposizione, per un importo complessivo di aumento di capitale pari a circa 815 milioni di euro.

In considerazione della natura congiunturale dell’agevolazione ed della

 sua appetibilità, la relazione tecnica considera ai fini della stima  un importo pari al triplo di quello risultante dai dati utilizzati. Ne deriva una perdita di gettito annua a titolo di IRES per competenza pari a 16 milioni di euro, applicando un’aliquota IRES del 22 per cento (815*3*3%*22%).

 

Al riguardo, nel corso dell’esame del provvedimento da parte delle competenti Commissioni presso la Camera ed il Senato, sono stati formulati alcuni rilievi e richieste di chiarimenti sulle modalità di quantificazione degli effetti finanziari ascritti alle norme.

In particolare, con riguardo alle disposizioni sulla detassazione degli investimenti (commi da 1 a 3-bis) si è osservato che la stima proposta presenta alcuni aspetti che necessitano di ulteriori approfondimenti, sia con riguardo agli effetti di perdita di gettito direttamente connessi all’agevolazione, sia con riguardo a quelli indiretti connessi ai profili incentivanti dell’agevolazione stessa.

In merito alla stima delle minori entrate a titolo di imposte dirette derivanti dalla parziale esclusione dal reddito d’impresa del valore degli investimenti in macchinari si è manifestata, in particolare, la necessità di chiarire i seguenti aspetti:

·         la natura del dato alla base della stima del flusso di investimenti lordi in macchinari previsto per il 2009. La relazione tecnica, infatti, partendo da un dato di fatturato del 2007, pari a 106 miliardi di euro, e depurando tale dato dell’effetto import/export, perviene ad una prima stima di 66 miliardi di euro. Tuttavia, la medesima relazione tecnica afferma che tale stima è al netto delle importazioni degli analoghi beni. Non appare chiaro, quindi, se tale ammontare, depurato dei beni esportati, comprenda, invece, il valore dei macchinari e delle attrezzature importati dall’estero che ricadono nell’ambito oggettivo dell’agevolazione;

·         la relazione tecnica, con riguardo alla stima del volume di investimenti effettuati nel primo semestre del 2010, ipotizza un incremento del 10 per cento rispetto alla stima utilizzata per il 2009, al fine di tenere conto di un effetto di anticipo nelle operazioni di investimento connesso alla prospettiva di scadenza dell’agevolazione. Si è rilevata l’opportunità di chiarire su quali elementi si fondi l’adozione di tale percentuale di incremento limitata al 10%, dal momento che appare plausibile che le imprese cercheranno di concentrare in tale periodo di tempo la realizzazione degli investimenti programmati per l’intero anno, per non perdere l’agevolazione fiscale;

·         la relazione tecnica, ai fini del calcolo degli effetti di gettito connessi alla detassazione degli investimenti, non considera l’effetto dell’agevolazione sulle imprese incapienti. Su tali imprese, che presentano un reddito imponibile di ammontare inferiore al valore degli investimenti dedotti, infatti, la fruizione dell’agevolazione ha l’effetto di determinare o incrementare un volume di perdite, deducibili dal reddito nei cinque periodi d’imposta successivi a quello in cui si sono determinate. Tale circostanza appare, pertanto, suscettibile di determinare minori entrate negli esercizi successivi, anche in considerazione del fatto che l’agevolazione si applica a prescindere dalla realizzazione di utili da parte dell’impresa che realizza gli investimenti agevolabili.

In merito alla quantificazione delle conseguenze in termini di gettito connesse agli effetti anticiclici dell’agevolazione, è stata, inoltre, espressa l’esigenza di acquisire più dettagliati elementi informativi volti ad esplicitare le variabili di riferimento necessarie per verificare gli effetti finanziari stimati.

Con particolare riferimento alla stima del maggior gettito Iva derivante da una maggiore produzione di beni di consumo, valutato in 102 milioni di euro per il 2009 ed in 215 milioni di euro annui dal 2010, si è chiesto, in particolare, di chiarire se ed in quale misura si sia tenuto conto di eventuali effetti di sostituzione.

In particolare, nel corso dell’esame in seconda lettura al Senato, la Commissione bilancio in sede consultiva[40] ha segnalato la possibilità di una sottostima della perdita di gettito associata alla detassazione degli investimenti  a seguito della deducibilità degli interessi passivi sui prestiti sottoscritti per effettuare gli investimenti stessi. I tale sede sono stati , inoltre, chiesti chiarimenti in merito al carattere permanente della ripresa di gettito a titolo di IVA connessa alla maggiore produzione di beni di consumo.

In riferimento alla quantificazione della perdita di gettito commessa alla agevolazione dei conferimenti di capitale nelle PMI, è stata espressa l’esigenza di chiarire l’ambito soggettivo di applicazione dell’incentivo ed in particolare se esso possa applicarsi alle società di persone.

Le norme, infatti, da un lato, fanno riferimento agli aumenti di capitale di società di capitali e di persone, dall’altro richiamano i conferimenti effettuati ai sensi degli articoli 2342 e 2464 del codice civile, riguardanti rispettivamente le S.p.a. e le S.r.l.

La relazione tecnica effettua la quantificazione esclusivamente in riferimento a tali tipologie di società. 

Il Governo in risposta alle osservazioni formulate presso la Commissione Bilancio del Senato, ha fornito ulteriori informazioni  e chiarimenti in merito  ai dati ed alle ipotesi adottate nelle quantificazioni proposte[41].

In particolare, con riguardo agli effetti della detassazione degli investimenti ha precisato quanto segue:

·          il dato relativo al flusso annuo di investimenti in macchinari presumibilmente oggetto dell’agevolazione, stimato in 66 miliardi di euro, deve intendersi al lordo degli analoghi beni importati;

·          con riguardo al flusso degli investimenti in macchinari oggetto dell’agevolazione nel 2010, l’incremento del 10 per cento rispetto al 2009, adottato nella relazione tecnica, tiene conto, da un lato, della possibilità di anticipare le decisioni di investimento rispetto a quello che sarebbe stato il normale flusso degli investimenti nell’anno, dall’altro, tiene conto della particolare congiuntura economica;

·          con riguardo agli effetti di gettito relativi ai cosiddetti soggetti incapienti, l’adozione di una aliquota media effettiva ai fini delle imposte dirette del 22 per cento, tiene conto del fatto che una parte dei soggetti potenzialmente beneficiari non potrà utilizzare la deduzione dal reddito in quanto incapiente. Ciò in quanto si ritiene che l’agevolazione in oggetto sia appetibile, in particolare, per i contribuenti che possono conseguire un immediato risparmio d’imposta, piuttosto che rinviare il risparmio ad anni successivi, anche in considerazione dell’attuale congiuntura economica. La suddetta aliquota media d’imposta trova riscontro nell’analisi di dati statistici ed è il risultato di una ponderazione delle singole aliquote legali relative, rispettivamente, alle società di capitali, alle società di persone ed ai contribuenti  persone fisiche;

·          le maggiori entrate ai fini IVA conseguenti ad una maggiore produzione di beni di consumo si determinano per competenza fino al 2015 , cioè per circa sei anni, periodo che rappresenta l’arco temporale entro il quale i maggiori beni prodotti verranno presumibilmente venduti;

·          ai fini della quantificazione delle minori entrate a titolo di imposte dirette e di IRAP conseguenti ai maggiori ammortamenti dedotti dalle imprese che effettuano gli investimenti in macchinari,  si è adottata una aliquota media di ammortamento del 12 per cento, corrispondente ad un periodo medio di ammortamento di circa otto anni, in quanto tale aliquota è prevalentemente utilizzata per la tipologia di beni aggetto dell’agevolazione;

·          con riguardo agli effetti IVA in termini di maggior gettito, la stima è stata effettuata considerando gli effetti indotti dalla norma, senza considerare eventuali effetti di sostituzione.

·          in relazione agli effetti circa i maggiori interessi passivi od oneri finanziari connessi ai possibili finanziamenti richiesti dalle imprese per effettuare l’acquisto dei beni aggetto dell’agevolazione, si è ritenuto tale effetto non significativo nel complesso della stima.

La Nota integrativa presentata dal Governo ha fornito, inoltre, il riepilogo degli effetti di cassa della disposizione in termini di imposte dirette, con l’indicazione separata degli effetti in termini di IRAP, non fornita dalla relazione tecnica iniziale:

 

Segno (-) = minore gettito                               (milioni di euro)

 

2010

2011

2012

IRES - IRPEF

-2.132

-2.585

-373

IRAP

21

-19

-66

Totale

-2.111

-2.605

-439

    

Con riguardo, infine, alla norma, introdotta nel corso dell’iter alla Camera, che agevola i conferimenti nelle PMI, in riferimento alla possibile applicazione dell’incentivo anche alle società di persone, la Nota evidenzia che l’aver considerato, in sede di stima, un ammontare di conferimenti di tre volte superiore al flusso rilevato conferisce alla quantificazione un adeguato livello di prudenzialità. Pertanto, la stima può considerarsi comprensiva anche degli effetti derivanti dai conferimenti effettuati dalle società di persone, che, sulla base dei dati del Registro per gli anni 2007 e 2008, risultano essere di esigua entità.    

 

ARTICOLO 6

Accelerazione dell’ammortamento sui beni strumentali di impresa

La norma, non modificata nel corso dell’esame parlamentare, dispone che entro il 31 dicembre 2009 si provveda ad una revisione dei coefficienti di ammortamento, di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 dicembre 1988[42], al fine di tenere conto della mutata incidenza sui processi produttivi dei beni a più avanzata tecnologia o che producono risparmio energetico.

L’accelerazione dell’ammortamento relativo a tali beni dovrà essere compensata introducendo diversi coefficienti per i beni industrialmente meno strategici.

 

La relazione tecnica afferma che l’introduzione della disposizione non comporta variazioni alle previsioni di gettito né aumento di oneri a carico del bilancio dello Stato, in quanto la norma impone un vincolo di compensazione finanziaria al provvedimento di riordino.

 

Al riguardo è stato osservato che la norma pone un vincolo di compensazione finanziaria al provvedimento di riordino dei coefficienti di ammortamento, mentre non innova in merito allo strumento normativo attraverso il quale si provvederà al riordino, per il quale è prevista, ai sensi dell’articolo 102 del TUIR, l’adozione di un decreto del Ministro delle finanze.

In base alla vigente normativa, non è prevista la relazione tecnica a corredo del predetto decreto e, quindi, la quantificazione degli effetti di gettito, ovvero la verifica della neutralità fiscale ex ante del medesimo provvedimento.

 

ARTICOLO 6-bis

Contributi alle imprese di trasporto pubblico interregionale

La norma prevede la concessione, alle imprese di trasporto pubblico interregionale di competenza statale, di un contributo per l’acquisto di autobus nuovi negli esercizi 2009 e 2010, nella misura massima complessiva di 400.000 euro per ciascuna impresa e nel rispetto del limite di spesa di 3 milioni di euro per il 2009 e di 5 milioni di euro per il 2010.

Alla copertura dei relativi oneri si provvede:

Ÿ        per l’anno 2009, a valere sulle risorse riferite alle amministrazioni statali di cui all’articolo 1, comma 14, del DL 262/2006.

Il comma 14 richiamato dal testo ha destinato una quota delle maggiori entrate derivanti dalle attività di contrasto all’evasione fiscale e al lavoro irregolare - per un ammontare non superiore a 10 milioni di euro il 2007 e a 30 milioni di euro a decorrere dal 2008 - ad alimentare un apposito Fondo per la concessione di incentivi al personale dell'amministrazione economico-finanziaria e alle amministrazioni statali. Il Fondo deve essere ripartito fra le due componenti (amministrazioni finanziarie e amministrazioni statali) in parti uguali. Pertanto, in base a quanto stabilito dall’articolo 1, comma 14, del DL 262/2006, la componente statale del Fondo incentivi ammonta, a regime, a 15 milioni di euro annui (= 50% del totale dell’importo stabilito dal comma 14).

Si ricorda che l’apposito prospetto riepilogativo degli effetti finanziari aveva ascritto al comma 14 effetti di maggiore spesa differenziati sui tre saldi:

(milioni di euro)

 

SNF

Fabbisogno

Indebitamento netto P.A.

 

2007

2008

2009

2007

2008

2009

2007

2008

2009

Art. 1   c. 14

 

DL 262/2006

 

10

 

30

 

30

 

2

 

10

 

20

 

2

 

10

 

20

 

Ÿ        per l’anno 2010, mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall’attuazione dell’articolo 15, commi 8-bis, 8-ter e 8-quater, del decreto legge in esame.

Il testo fa riferimento alle norme in materia di contrasto all’evasione fiscale (poteri di controllo dell’Agenzia delle entrate e misure cautelari esercitabili dagli agenti della riscossione), alle quali il prospetto riepilogativo ascrive i  seguenti effetti finanziari (identici sui tre saldi) di maggiore entrata:

-          0 per il 2009;

-          35 milioni di euro per il 2010;

-          35 milioni di euro per il 2011;

-          35 milioni di euro per il 2012.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma seguenti effetti finanziari:

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2009

2010

2011

2012

2009

2010

2011

2012

2009

2010

2011

2012

Art. 6-bis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maggiori spese

in conto capitale

(Acquisto autobus)

 

3

 

5

 

-

-

 

1,6

 

6,4

 

-

-

 

1,6

 

6,4

 

-

-

Minori spese

correnti

(Personale Amministraz. Statali)

 

 

3

 

 

-

 

 

-

-

 

 

1,6

 

 

-

 

 

-

-

 

 

1,6

 

 

-

 

 

-

-

 

 

La relazione tecnica precisa che la copertura degli oneri prevista dal testo è riferita al saldo netto da finanziare, mentre la compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e di indebitamento è assicurata nell’ambito dei saldi complessivi del provvedimento.

Il Governo, nella Nota[43] di risposta alle osservazioni formulate nel corso dell’esame presso il Senato afferma che la copertura appare idonea, in quanto lo stanziamento dell’apposito capitolo di spesa (cap. 3041/MEF) presenta sufficienti disponibilità per la copertura delle seguenti norme:

-          articolo 6-bis;

-          articolo 17, commi 35-ter e 35-quater;

-          articolo 17, commi 35-sexies e 35-septies;

-          articolo 21, comma 9.

 

Nulla da osservare, tenuto conto di quanto affermato dalla nota integrativa del Governo in ordine all’effettiva disponibilità delle risorse necessarie per la copertura dell’onere in esame.

Tali risorse vengono appunto individuate nell’ambito della componente del Fondo incentivi di pertinenza delle amministrazioni statali. In particolare, per l’esercizio 2009, l’affermazione del Governo implica che ad esercizio finanziario inoltrato (ossia alla data di entrata in vigore della legge di conversione del DL in esame) non siano stati assunti impegni di spesa a valere sulla richiamata componente del Fondo.

Si segnala che le precisazioni fornite dalla relazione tecnica escludono esplicitamente che la medesima copertura sia utilizzata anche per la compensazione integrale degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento.

Infatti, considerato il diverso sviluppo per cassa degli effetti finanziari a suo tempo ascritti all’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 14, del DL 262/2006 (ora utilizzata per la copertura 2009) e tenuto conto – altresì – della pluralità di norme del DL in esame che fanno riferimento alla medesima autorizzazione con finalità di copertura[44],  le somme disponibili sui saldi di fabbisogno e di indebitamento sarebbero risultate insufficienti per la compensazione integrale degli oneri complessivamente recati da questa pluralità di norme. Presumibilmente per tali ragioni, la RT chiarisce che la compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e di indebitamento è assicurata nell’ambito dei saldi complessivi del provvedimento.

Come risulta dalla tabella sopra riportata, il prospetto riepilogativo non dà distinta evidenza della copertura sui tre saldi dell’onere per l’anno 2010 (mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate ascritte al successivo articolo 15, commi 8-bis, 8-ter e 8-quater, in materia di contrasto all’evasione fiscale)[45]. S’intende, pertanto, che anche tale copertura sia realizzata nell’ambito degli effetti complessivi del decreto legge in esame, come esposti nel medesimo prospetto. 

Come segnalato nella documentazione trasmessa al Parlamento, sopra richiamata, ulteriori norme del provvedimento in esame dispongono la copertura di oneri a valere sulle medesime risorse di cui all’articolo 1, comma 14, del DL 262/2006.

Si tratta:

Ÿ         dell’articolo 17, commi 35-ter e 35-quater, che autorizza la spesa di 8 milioni di euro per il 2009 per l’acquisto e la gestione di mezzi per il Corpo del vigili del fuoco;

Ÿ         dell’articolo 17, commi 35-sexies e 35-septies, che autorizza la spesa di 4 milioni di euro per il 2009 e di 15 milioni di euro annui a decorrere dal 2010 per l’assunzione straordinaria di un contingente di vigili del fuoco;

Ÿ         dell’articolo 21, comma 9, cpv. 5-bis, che ascrive oneri espressamente definiti come eventuali, e non quantificati, alla norma sul transito di personale del MEF all’Amministrazione dei Monopoli e alle Agenzie fiscali.

Alla luce di tali nuove finalizzazioni recate dal DL in esame, la quota del Fondo incentivi di pertinenza delle amministrazioni statali (15 milioni di euro annui, ossia il  50% del totale dell’importo individuato dall’articolo 1, comma 14, del DL 262/2006) risulta integralmente utilizzata per gli anni 2009 e 2010, secondo il seguente schema[46]:

 

(milioni di euro)

 

 

AUTORIZZAZIONE di SPESA

 

RIDUZIONI dell’AUTORIZZAZIONE di SPESA

 

 

 

ANNO

 

Art. 1,   c. 14,

DL 262/2006

(Personale

Amministrazioni  statali)

 

Art.  6-bis

DL 78/2009

(Contributi a imprese

di trasporti)

 

Art.  17    c. 35-ter

DL 78/2009

(Mezzi Vigili del fuoco)

 

Art.  17    c. 35-sexies

DL 78/2009

(Assunzioni Vigili del fuoco)

 

2009

 

 

15

 

3

 

8

 

4

 

2010

 

 

15

 

-

 

-

 

15

 

Come evidenziato dallo schema di ripartizione, non risultano considerati, fra i riflessi finanziari connessi alle nuove finalizzazioni, gli effetti derivanti dall’articolo 21, comma 9, cpv. 5-bis, il cui testo – come detto – ascrive oneri, espressamente definiti come eventuali e non quantificati, alla norma sul transito di personale del MEF all’Amministrazione dei Monopoli e alle Agenzie fiscali.

Poiché, come sopra esposto, la quota del Fondo incentivi di pertinenza delle amministrazioni statali (15 milioni di euro annui) viene utilizzata integralmente per la copertura di altre norme per gli esercizi 2009 e 2010, si presume che gli eventuali oneri derivanti dal cpv. 5-bis  potranno trovare copertura solo nella componente del Fondo destinata agli incentivi del personale dell’amministrazione finanziaria[47].

 

 

ARTICOLO 7

Ulteriore svalutazione fiscale dei crediti in sofferenza

Normativa previgente: L’articolo 106 del TUIR reca disposizioni fiscali in materia di svalutazione e accantonamento dei crediti da riscuotere iscritti in bilancio.

In particolare, ai sensi del comma 3 di tale articolo, la svalutazione dei crediti in sofferenza per gli enti creditizi e finanziari è ammessa, in ciascun esercizio, in misura non superiore all’importo corrispondente allo 0,30 per cento dei crediti iscritti in bilancio; l’eccedenza è deducibile in quote costante nei diciotto esercizi successivi. L’accantonamento per rischi su crediti è ammesso, in via residuale, solo se la svalutazione effettuata è inferiore al predetto limite e fino a concorrenza dello stesso; il totale dell’ammontare accantonato per rischi su crediti nei vari esercizi non può, in ogni caso, essere superiore al 5 per cento dell’ammontare dei crediti stessi.

L’ammontare dei crediti cui applicare le predette percentuali non comprende gli importi coperti da garanzia assicurativa.

 

Le norme, che inseriscono un comma dopo il comma 3 dell’articolo 106 del TUIR, prevedono che, per i nuovi crediti erogati dagli enti creditizi e finanziari a decorrere dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009, limitatamente alla quota eccedente la media annualedei crediti erogatinei due anni precedenti, la percentuale di svalutazione ammessa in deduzione nell’esercizio sia elevata dallo 0,30 allo 0,50 per cento. L’ammontare delle svalutazioni eccedenti tale limite è deducibile in quote costanti nei nove esercizi successivi.

Per il periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto legge in esame (1° luglio 2009), il nuovo regime si applica ai crediti erogati a partire da tale data e la media dei crediti rispetto alla quale si determina l’eccedenza è commisurata alla residua durata del periodo d’imposta.

Trattandosi dei crediti erogati dal 1° luglio al 31 dicembre 2009, la norma sembrerebbe fare riferimento alla media semestrale in luogo di quella annuale.

Sono esclusi dalla nuova disciplina i crediti assistiti da garanzia e quelli relativi a misure agevolative concesse dallo Stato, da enti pubblici e da altri enti controllati direttamente o indirettamente dallo Stato.

Infine, per evitare che i contratti già in corso vengano sostituiti o rinnovati al fine di fruire dei benefici introdotti dalle norma in esame, è prevista un’attività di controllo mirata da parte dell’Agenzia delle entrate e, in caso di violazione, si dispone l’applicazione delle sanzioni, in misura massima, di cui all’articolo 1 del decreto legislativo n. 471 del 1997.

 

Nel corso dell’iter parlamentare le disposizioni hanno subito lievi modifiche di carattere formale.

 

 

Il prospetto riepilogativo ascrivealle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2010

2011

2012

2010

2011

2012

2010

2011

2012

Minori entrate correnti

39,0

79,0

112,0

39,0

79,0

112,0

39,0

79,0

112,0

 

La relazione tecnica assegna alle disposizioni un effetto di perdita di gettito per competenza a titolo di IRES di 19 milioni di euro nel 2009, 49 milioni di euro nel 2010 e 81 milioni di euro nel 2011.

La quantificazione utilizza i dati del Modello UNICO 2008 (anno d’imposta 2007) dai quali risulta che, applicando le modifiche normative proposte alla totalità dei crediti in essere a tale anno, si avrebbero, per effetto dell’incremento dell’aliquota di deducibilità dallo 0,30 allo 0,50 per cento, maggiori svalutazioni deducibili per 1.922 milioni di euro e maggiori accantonamenti per rischi su crediti dell’esercizio da portare in deduzione per 261 milioni di euro; inoltre, la riduzione da diciotto a nove anni del numero degli esercizi successivi nei quali è possibile dedurre la quota di svalutazioni eccedente l’aliquota di deducibilità determinerebbe un aumento della quota annua deducibile di 107 milioni di euro.

Per stimare l’ammontare dei crediti cui si applicherebbe il nuovo regime la relazione utilizza dati sull’andamento del credito erogato negli anni dal 2006 al 2008 di fonte Banca d’Italia. Da tale analisi risulta che le erogazioni di credito, per effetto della crisi, sono passate da 140 miliardi di euro nel 2006 a 85 miliardi di euro nel 2008. Sulla base dei dati macro disponibili si può affermare che non può prevedersi un volume di erogazioni di credito eccedente complessivamente la media dei due periodi precedenti. Tuttavia, poiché la misura si applica alle singole aziende di credito non può escludersi che una quota di esse presenti una dinamica degli impieghi in misura eccedente la media dei due periodi d’imposta precedenti. La relazione tecnica pertanto stima prudenzialmente percentuali di tali soggetti interessati pari al 2 per cento per il 2009, al 5 per cento per il 2010 e all’8 per cento per il 2011.

Con riferimento alla valutazione della dinamica delle svalutazioni e delle rettifiche dei crediti in sofferenza, nella relazione tecnica si ritiene di incrementare gli effetti stimati in riferimento al periodo d’imposta 2007 di circa il 70 per cento, in base ai dati diffusi in maggio dalla Banca d’Italia, nella Relazione annuale 2009. Da tali dati emerge, infatti, per effetto del deterioramento del credito, un incremento delle svalutazioni e delle rettifiche dei crediti in sofferenza per oltre il 70 per cento rispetto all’anno precedente.

Sulla base dei parametri sopra descritti ed utilizzando un’aliquota media IRES del 26 per cento, la relazione tecnica perviene ai seguenti risultati di competenza per ciascuno degli esercizi considerati.

2009 = (1.922+261)*2%*1,7*26% = 19 milioni di euro;

2010 = (1.922*5%+261*5%+107*2%)*1,7*26% = 49 milioni di euro;

2011 = (1.922*8%+261*8%+107*2%+107*5%)*1,7*26% = 81 milioni di euro.

 

Con riguardo alle stime per cassa, che coincidono con quelle riportate nel prospetto riepilogativo, la relazione tecnica utilizza, ai fini della determinazione dei versamenti in acconto annuali, una percentuale di acconto effettivo del 100 per cento, tenuto conto della ridotta platea dei contribuenti interessati e della loro maggiore redditività.

 

Al riguardo, è stata evidenziata l’opportunità di acquisire chiarimenti  in merito a taluni aspetti della quantificazione delle minori entrate a titolo di IRES. In particolare:

·         per la quota degli enti creditizi che, nei tre anni considerati, eroga credito in misura superiore alla media dei due periodi di imposta precedenti, le maggiori svalutazioni deducibili per effetto dell’innalzamento della aliquota di deducibilità sembrerebbero commisurate alla totalità dei crediti e non all’ammontare dei nuovi crediti eccedente la media dei crediti erogati nei due periodi d’imposta precedenti;

·         fermo restando quanto sopra detto, in riferimento all’anno 2009, la stima delle minori entrate appare parametrata all’intero esercizio e non al residuo semestre di vigenza della agevolazione in esame;

·         non è chiaro se l’attività di controllo mirato svolta dall’Agenzia delle entrate sulla corretta applicazione delle disposizioni rientri nell’attività ordinaria dell’Agenzia, ovvero si configuri come una attività aggiuntiva e, conseguentemente, suscettibile di determinare maggiori oneri per tale soggetto.   

 

ARTICOLO 8

Sistema “Export banca”

La norma, modificata nel corso dell’esame parlamentare, autorizza il MEF, con propri decreti, a:

1.      disciplinare le attivita' di Cassa depositi e prestiti S.p.A. al servizio di SACE S.p.A. per dare vita, a condizioni di mercato, ad un sistema integrato di «export banca». A questo fine tra le operazioni di interesse pubblico che possono essere attivate dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. con l'utilizzo dei fondi di cui all'articolo 5, comma 7, lettera a), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, rientrano anche le operazioni per sostenere l'internazionalizzazione delle imprese quando le operazioni sono assistite da garanzia o assicurazione della SACE S.p.A

2.      stabilitire modalita' e criteri al fine di consentire le operazioni di assicurazione del credito per le esportazioni da parte della SACE S.p.A. anche in favore delle piccole e medie imprese nazionali.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica, allegata al testo iniziale, afferma che la disposizione non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Ribadisce, inoltre, che la norma è volta a consentire l’utilizzo dei Fondi di cui all’articolo 5, comma 7, lettera a), del DL 269/2003[48], per l’attivazione da parte della Cassa depositi e prestiti di operazioni di interesse pubblico, per sostenere l’internazionalizzazione delle imprese quando le operazioni sono assistite da garanzia o assicurazione della SACE.

 

Al riguardo è stato rilevato che la disposizione amplia il novero delle operazioni di interesse pubblico che possono essere effettuate a valere sulla c.d. “gestione separata” della Cassa. I nuovi interventi ammessi riguardano il sostegno all’internazionalizzazione delle imprese, anche a favore delle piccole e medie imprese e devono essere assistiti da garanzia o assicurazione della SACE S.p.A. Sono stati pertanto richiesti elementi informativi e valutazioni di maggior dettaglio in ordine alla tipologia di operazioni cui si intende fare riferimento, anche al fine di verificarne gli eventuali riflessi per la finanza pubblica. E’ stato inoltre richiesto di precisare se si tratti anche di operazioni che prevedano partecipazioni azionarie o comunque un elevato profilo di rischio.

 

ARTICOLO 9, comma 1

Tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni

La norma detta una disciplina volta a garantire il sollecito pagamento di quanto già dovuto dalle pubbliche amministrazioni per somministrazioni, forniture ed appalti[49] e ad evitare la l’accumulo di ulteriori debiti di tale genere.

Pertanto, per prevenire la formazione di nuove situazione debitorie,  si prevede che le pubbliche amministrazioni[50], adottino, entro il 31 dicembre 2009, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, le opportune misure organizzative per garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per somministrazione, forniture ed appalti (comma 1, lettera a, punto 1).

Il funzionario chiamato ad adottare provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l’obbligo del preventivo accertamento della compatibilità del programma dei pagamenti sia con i relativi stanziamenti di bilancio, sia con le regole di finanza pubblica. Si dispone, inoltre, che se per ragioni sopravvenute lo stanziamento di bilancio non dovesse consentire di far fronte ad un obbligo contrattuale già sottoscritto, l’amministrazione è chiamata ad adottare le opportune iniziative, anche di tipo contabile, amministrativo o contrattuale, per evitare la formazione di debiti pregressi.

Si estende ad altre pubbliche amministrazioni l’applicazione del programma di analisi e di revisione delle procedure di spesa e di allocazione delle relative risorse di bilancio, previsto dall’articolo 9, comma 1-ter, del decreto-legge n. 185 del 2008 per le sole amministrazioni ministeriali[51].

Si prevede, altresì, una rilevazione straordinaria volta ad accertare l’entità dei crediti, iscritti nel conto dei residui passivi del bilancio dello Stato per l’anno 2009, che risultano ancora in essere alla data della pubblicazione del decreto, ai fini della loro liquidazione (comma 1, lettera b). I crediti in questione saranno resi liquidabili nei limiti delle risorse a tal fine stanziate con la legge di assestamento del bilancio dello Stato per il 2009.

Nella relazione illustrativa del disegno di legge di assestamento del bilancio dello Stato per l’anno 2009, presentato al Senato (A.S. 1646), si rileva che si è proceduto ad incrementare le autorizzazioni di cassa di circa 18 miliardi per il 2009 (di cui 14,1 miliardi derivanti dalla proposta di assestamento e 4 miliardi da variazioni per atto amministrativo), al fine del pagamento di quota parte dei residui passivi iscritti in bilancio e dello smaltimento dei debiti maturati al 31 dicembre 2008 nei confronti delle Amministrazioni.

Di questi 14 miliardi, 5 miliardi (in cassa e in competenza) sono inscritti in aumento dei Fondi per la riassegnazione dei residui passivi perenti, di parte corrente (1 miliardo) e in conto capitale (4 miliardi), quale integrazione “necessaria per il pagamento di crediti vantati dalle imprese per richieste rimaste inevase nel corso del 2008, a causa della esiguità delle risorse disponibili”.

Ulteriori 5,5 miliardi sono iscritti in aumento del Fondo per l’integrazione delle autorizzazioni di cassa, relativo alle spese correnti.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrivealla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica afferma che la norma persegue la finalità di avviare un processo che consenta all’Amministrazioni dello Stato, in linea con la normativa europea, di evitare in futuro situazioni che determinino eccessivi ritardi nella liquidazione di quanto dovuto per somministrazioni, forniture ed appalti creando difficoltà di liquidità ed oneri finanziari per le imprese. La soluzione di tali problemi potrebbe, secondo la relazione, avere a regime effetti positivi per il bilancio pubblico: la concorrenza e la riduzione degli oneri finanziari potrebbe spingere le imprese a praticare migliori condizioni di prezzo.

In linea con tale prospettiva si prevede l’avvio di un processo di smaltimento dei residui accumulati dai Ministeri nel passato quali risultanti alla data del 31 dicembre 2008 e censiti mediante ricognizione straordinaria. Tali residui saranno dichiarati liquidabili nei limiti delle risorse rese a tal fine disponibili con la legge di assestamento.

Il Governo, in una Nota presentata al Senato[52], ha precisato che i crediti esigibili nei confronti dei Ministeri alla data del 31 dicembre 2008, iscritti nel conto dei residui passivi del bilancio 2009, per somministrazioni, forniture e appalti verranno resi liquidabili nei limiti delle risorse aggiuntive iscritte con il ddl di assestamento. Con tale provvedimento, da un lato, si è provveduto all’adeguamento del fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa, per tener conto, in particolare, dei crediti iscritti nel conto dei residui passivi per l’anno 2009; dall’altro lato, si è provveduto alla ridotazione dei fondi per la riassegnazione dei residui passivi perenti, per far fronte alle richieste rimaste inevase nel corso dell’esercizio finanziario 2008 (a causa della esiguità delle risorse disponibili) che si riferiscono soprattutto a crediti maturati dalle imprese nei confronti delle Amministrazioni centrali.

 

Al riguardo, sono stati richiesti chiarimenti in merito ad alcuni riferimenti testuali, volti a delimitare l’ambito applicativo delle disposizioni, al fine di chiarire la massa dei crediti esigibili ai quali applicare le procedure indicate dalla norma in esame. Inoltre è stato rilevato che tale norma disciplina una procedura per l’individuazione delle risorse destinate ai pagamenti in questione, rinviando la determinazione del quantum alla legge annuale di assestamento. E’ stato chiesto di chiarire, a tal riguardo, se tali caratteristiche della procedura individuata potessero essere ritenute idonee a garantire l’adempimento degli impegni indicati dalla normativa europea, volti a contrastare i ritardi dei pagamenti nelle transazioni commerciali.

Nel corso dell’esame al Senato sono stati richiesti ulteriori chiarimenti ed elementi di valutazione, anche alla luce delle modifiche apportate dalla Camera. Sono state, tra l’altro, richieste precisazioni circa le modalità procedurali attraverso le quali, nei diversi comparti, si sarebbe proceduto nell’azione di accelerazione dei pagamenti. E’ stata altresì rilevata, per i profili di copertura, la necessità di informazioni in merito all’ammontare delle esposizioni debitorie interessate dalla procedura in esame nonché in merito all’effettiva disponibilità di risorse da porre a copertura della procedura medesima, considerati gli obiettivi di finanza pubblica previsti per il triennio in gestione.

A tal proposito è stato segnalato che, in passato (legge finanziaria 2004), per analoghe operazioni, si era provveduto mediante l’adeguamento del fondo per la riassegnazione dei residui perenti, attribuendone l’onere alla voce delle regolazioni debitorie.

 

ARTICOLO 9, comma 1-bis

Compensazione crediti regioni commissariate

La norma è diretta ad accelerare nei confronti di enti della PA (tra cui ASL ed enti locali, per i quali il patto di stabilità interno è espresso in termini di saldo) il rimborso di debiti da parte delle regioni che hanno sottoscritto i Piani di rientro dai disavanzi sanitari e che sono commissariate ai sensi dell’articolo 1, comma 174, della legge 311/2004. Se la regione debitrice non provvede alla contestazione del debito, il pagamento avviene entro 30 giorni dall’istanza – in modo automatico, secondo le norme della delegazione di pagamento (art 1268 Codice civile e seguenti); nel caso, lo Stato dovrà assolvere il debito, salvo poi rifarsi sulla regione.

 

Al riguardo è stato osservato che le disposizioni hanno un carattere generale (non circoscrivono né la durata dei debiti da rimborsare, né la natura delle spese che li hanno originati, non necessariamente correlate al settore sanitario) e si configurano a regime.

Qualora gli enti creditori utilizzassero le somme ricevute per effettuare maggiori pagamenti (rispetto a quanto previsto nei tendenziali) anche in favore di soggetti esterni alla PA, si potrebbero determinare effetti negativi sia sul fabbisogno sia, nella misura in cui riguardassero spese in conto capitale, anche sull'indebitamento netto.

Si segnala che nel corso della seconda lettura al Senato, è stato osservato che, essendo la procedura espressamente riferita alle regioni sottoposte a commissariamento per la violazione degli impegni assunti in materia di spesa sanitaria e considerata la notevole entità finanziaria delle partite in questione, andrebbero acquisiti elementi, sia pure di massima, in ordine alla esposizione debitoria complessiva in contenzioso, verso enti della P.A., da parte delle regione. Sono stati inoltre richiesti elementi in ordine alla compatibilità della procedura in esame con le disponibilità di tesoreria nella titolarità delle medesime regioni, tenuto conto del rischio che comporterebbe la loro sensibile diminuzione stante l’attivazione dell’istituto della “delegazione” di pagamento. Tale circostanza potrebbe infatti tradursi nella sottrazione anche delle risorse atte a garantire il funzionamento degli enti regionali coinvolti; in tale eventualità si porrebbe poi il problema di assicurare comunque l’adeguamento della dotazione di risorse delle regioni coinvolte, al livello minimo e indispensabile a garantirne la stessa esistenza e normale funzionamento.

 

ARTICOLO 9-bis

Patto di stabilità interno per gli enti locali

La norma dispone quanto segue:

- concede alle province e ai comuni che hanno rispettato il patto nell'anno 2008[53], di escludere dal saldo i pagamenti in conto capitale effettuati entro il 31 dicembre 2009 per un importo non superiore al 4 per cento dell'ammontare dei residui passivi in conto capitale così come risultanti dal rendiconto dell'esercizio 2007. Gli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto prodotti dalla suddetta esclusione sono compensati mediante il mancato utilizzo, nel limite massimo di 2.250 mln, delle maggiori risorse finanziarie iscritte nel provvedimento di assestamento per l'anno 2009 e relative ai residui passivi perenti, in coerenza con le previsioni tendenziali di spesa per il medesimo anno indicate nel DPEF 2010-2013 (commi 1 e 2);

- prevede il rinvio al 30 settembre 2009 il termine per l'invio da parte degli enti locali della certificazione per la verifica del rispetto del patto, stabilendo altresì che, in caso di ritardato invio della certificazione attestante il rispetto del patto, la sanzione del divieto di procedere ad assunzione di personale a qualsiasi titolo rimane ferma fino alla data di invio della certificazione (commi 3 e 4);

- esclude dal patto, per le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, i pagamenti effettuati in favore degli enti locali a valere sui residui passivi di parte corrente a fronte di corrispondenti residui attivi degli enti locali stessi. Con DPCM saranno definiti i criteri per la rideterminazione, a decorrere dall'anno 2009, dell'ammontare dei proventi spettanti a regioni e province autonome, compresi quelli afferenti alla compartecipazione ai tributi erariali statali, in misura tale da garantire disponibilità finanziarie non inferiori a 300 mln di euro annui da assegnate ad un fondo istituito presso il MEF per le attività di carattere sociale di pertinenza regionale, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica (comma 5);

- consente la rinuncia, anche parziale, da parte del soggetto beneficiario o dell'ente pubblico di riferimento, ai mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti con ammortamento a carico dello Stato, interamente o parzialmente non erogati. La quota parte del finanziamento della Cassa depositi e prestiti non rinunciata e non erogata può essere devoluta, per il 50 per cento, al finanziamento di altre opere pubbliche o investimenti infrastrutturali di competenza dei medesimi enti beneficiari del mutuo, per il 25 per cento delle disponibilità residue, al finanziamento delle opere incluse nella legge

obiettivo che presentino positive ricadute sullo sviluppo delle comunità locali e del territorio e, per la parte ulteriormente residua, al finanziamento di un fondo speciale del Ministero dell’economia e delle finanze, destinato al sostegno di interventi infrastrutturali per lo sviluppo del territorio degli enti locali che hanno rispettato il patto di stabilità interno nell'ultimo triennio (commi 6, 7 e 8);

- esclude dal saldo rilevante ai fini del rispetto del patto di stabilità per l'anno 2009 le risorse trasferite dallo Stato al Comune di Viareggio per le opere di ricostruzione connesse al disastro ferroviario del 29 giugno 2009 e le spese effettuate dal Comune a valere sulle predette risorse (comma 9).

 

Il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari del provvedimento ascrive alla norma i seguenti effetti:

(mln di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2009

2010

2011

2012

2009

2010

2011

2012

2009

2010

2011

2012

Maggiori spese c/cap

 

 

 

 

2.250

 

 

 

2.250

 

 

 

Minori spese c/cap

 

 

 

 

2.250

 

 

 

2.250

 

 

 

 

La relazione tecnica non considera la norma.

 

Al riguardo sono stati segnalati i seguenti profili problematici:

- con riferimento ai commi 1 e 2, non si sono evidenziati aspetti problematici sotto il profilo della quantificazione, che risulta sostanzialmente congrua sulla base delle informazioni disponibili:

Sono stati acquisiti dati dal Ministero dell’interno, dalla Ragioneria generale dello Stato, dalla Corte dei conti. Le discrasie riscontrate tra i dati della Corte dei conti e quelli degli alti enti appaiono suscettibili di produrre variazioni nella quantificazione di importo contenuto. In particolare, con riferimento al testo iniziale dell’emendamento[54], la stima dell’onere effettuata sulla base dei dati della Corte dei conti risultava di circa 200 mln più bassa rispetto a quella indicata nell’emendamento. Si determinava quindi, a seconda dei dati utilizzati, una oscillazione dell’onere tra 1.300 e 1.500 mln di euro.

L’Anci fornva, per i soli comuni, un dato inferiore rispetto a quelli sopramenzionati, forse a causa della mancata considerazione dei residui formatisi nel corso dell’esercizio 2007.

Con riferimento al testo dell’emendamento effettivamente approvato[55], la quantificazione dell’onere risulta congrua sulla base dei dati utilizzati dalla Ragioneria generale dello Stato, mentre, sulla base dei dati forniti dalla Corte dei conti, emergerebbe una sovrastima dell’onere di circa 250 mln. Si determina quindi, a seconda dei dati utilizzati, una oscillazione dell’onere tra 2.000 e circa 2.250 mln di euro.

Si è peraltro segnalata l’opportunità di valutare l’ammissibilità della copertura finanziaria a valere su capitoli di bilancio;

- con riferimento al comma 5, si è segnalato che lo stesso appare suscettibile di determinare effetti negativi di cassa. Infatti, i maggiori pagamenti per cassa delle regioni a favore degli enti locali, effettuati in deroga al patto di stabilità interno, comportano maggiori possibilità di effettuare pagamenti correnti per cassa anche per il comparto dei comuni e quindi per la PA nel suo complesso. Resta fermo che, trattandosi di partite di natura corrente, non dovrebbero registrarsi riflessi negativi sull’indebitamento netto;

- sempre con riferimento al comma 5, si è segnalato che la destinazione a finalità sociali di un importo minimo predeterminato, nell’ambito delle somme già spettanti alle regioni, potrebbe implicare la sottrazione di risorse ad altre finalità di natura sostanzialmente obbligatoria, generando il rischio che si determini la necessità di un parziale reintegro delle risorse sottratte;

- con riferimento ai commi 6 e 7, si è segnalata la necessità di acquisire un chiarimento in merito all’eventualità che le norme comportino variazioni nell’evoluzione della spesa rispetto a quanto previsto negli andamenti tendenziali, sia con riferimento al bilancio dello Stato (a cui carico è previsto l’ammortamento dei mutui e la spesa del Fondo per interventi strutturali in favore degli enti rispettosi del patto), sia con riferimento al complesso della PA.

Si ricorda che, con riferimento ad una disposizione dal contenuto analogo, prevista nel testo originario del DL “Abruzzo” n. 39/2009 (art. 14, comma 5) e successivamente soppressa, erano previsti effetti negativi sui saldi della PA di ammontare pari a 1 mld ripartito su 4 annualità. Alla predetta disposizione era peraltro correlata una deroga al patto di stabilità interno (art. 6, comma 1, lett. o)) non riprodotta nell’emendamento in esame. Nel caso della norma in esame, quindi, i profili di diversa modulazione della spesa, rispetto ai tendenziali, sembrerebbero riguardare solo la quota di risorse (25%) erogata direttamente dal Fondo per interventi strutturali.

 

Nel corso dell’esame del provvedimento presso il Senato, con riferimento alla compensazione degli effetti peggiorativi a valere sui fondi relativi ai residui passivi perenti, è stato inoltre richiesto un chiarimento in merito al significato della dizione di “mancato utilizzo” delle maggiori risorse iscritte in assestamento per il 2009 e all’effettività del vincolo sullo stanziamento in questione.

In risposta a tale quesito, il Governo ha evidenziato[56] che per la compensazione si è ritenuto non si rendessero necessari tagli di competenza sul bilancio dello Stato, in quanto il contenimento degli utilizzi delle maggiori risorse iscritte in assestamento verrà attuato attraverso appositi accantonamenti di bilancio sui fondi di riserva, in misura equivalente al corrispondente effetto atteso su fabbisogno e indebitamento. Tale soluzione dovrebbe rallentare la dinamica della spesa statale, limitando la spendibilità delle risorse stanziate.

 

ARTICOLO 10

Regime delle compensazioni dei crediti fiscali

Le norme hanno il duplice obiettivo di rendere più rigoroso il sistema delle compensazioni fiscali effettuate dai contribuenti, mediante specifiche disposizioni contenute nel comma 1, lettera a), e di incrementare la liquidità delle imprese mediante la possibilità di elevare il limite delle compensazioni fiscali fino a 700.000 euro (comma 1,lettera b).

In particolare, la lettera a), n. 1) dispone che l'utilizzo in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del D. Lgs. n. 241 del 1997, del credito annuale o relativo a periodi inferiori all'anno dell'imposta sul valore aggiunto per importi superiori a 10.000 euro annui, può avvenire esclusivamente previa presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui lo stesso risulta.

La lettera a), n. 2), prevede alcune modifiche al regolamento di cui al D.P.R. n. 322 del 1998, al fine di rendere operativa la disposizione introdotta dal precedente n. 1).

Il successivo n. 3) della medesima lettera a) dispone che il direttore dell'Agenzia delle entrate, con proprio provvedimento, disciplinerà modalità e termini per l'esecuzione dei rimborsi previsti in materia di IVA ed estende anche alle compensazioni la vigente disciplina in materia di accertamento IVA per indebiti rimborsi.

Il n. 4) della lettera a) specifica che fino all'entrata in vigore del citato provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate i rimborsi in materia IVA saranno effettuati secondo le modalità vigenti prima dell'entrata in vigore del decreto in esame.

Il n. 5) estende agli enti ed alle società controllanti l'obbligo della presentazione dell'istanza al fine di poter effettuare le compensazioni dei crediti IVA nell'ambito delle liquidazioni di gruppo.

Il n. 6) dispone che l'utilizzo in compensazione dei crediti IVA (annuali o infrannuali) superiori ai citati 10.000 euro possa essere effettuato utilizzando esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall'agenzia delle entrate. Una modifica, introdotta nel corso dell’iter presso la Camera dei deputati ha previsto che il direttore dell'Agenzia delle entrate provveda a definire, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame, le relative modalità tecniche.

Il n. 7), modificato dalla Camera dei deputati, disciplina l'obbligo, in capo ai contribuenti che intendono utilizzare il credito IVA superiore a 15.000 euro (nella versione originaria tale limite era pari a 10.000 euro), di richiedere l'apposizione del visto di conformità diretto ad attestare la conformità e l'esattezza dei dati contenuti nelle dichiarazioni rispetto alla documentazione ed alle risultanze delle scritture contabili.

Per i contribuenti sottoposti al controllo contabile di cui all'articolo 2409-bis del codice civile, in luogo del visto di conformità può essere presentata una dichiarazione attestante l'esecuzione dei controlli di verifica della regolare tenuta e conservazione delle scritture contabili, nonché della corrispondenza dei dati esposti alla relativa documentazione.

L'infedele attestazione dell'esecuzione dei suddetti controlli comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al D. Lgs. n. 241 del 1997; in caso di ripetute violazioni o di violazioni particolarmente gravi è effettuata apposita segnalazione agli organi competenti per l'adozione di ulteriori provvedimenti.

E’, inoltre, prevista, a seguito dell’applicazione delle disposizioni sopra descritte, la riduzione delle dotazioni finanziarie della missione di spesa "Politiche economico-finanziarie e di bilancio" di 200 milioni per l'anno 2009 e di 1.000 milioni annui a decorrere dall'anno 2010.

Con il successivo n. 8) della lettera a) si esclude, per i contribuenti che utilizzano in compensazione crediti inesistenti, la possibilità di ricorrere alla definizione agevolata e quindi di ridurre le sanzioni irrogate.

Infine la lettera b) del comma 1 dispone che, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, tenendo conto delle esigenze di bilancio, si possa modificare il limite massimo dei crediti d'imposta e contributivi compensabili, ai sensi dell'articolo 17 del D. Lgs. n. 241 del 1997, portandolo dagli attuali 516.190 euro fino a 700.000 euro.

 

Il prospetto riepilogativo ascrivealla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2009

2010

2011

2012

2009

2010

2011

2012

2009

2010

2011

2012

Minori spese correnti

200

1.000

1.000

1.000

200

1.000

1.000

1.000

 

 

 

 

Maggiori entrate correnti

 

 

 

 

 

 

 

 

200

1.000

1.000

1.000

 

La relazione tecnica riferita al testo iniziale afferma che la stima degli effetti finanziari ascrivibili alle disposizioni di contrasto degli abusi nell’ambito del regime delle compensazioni (comma 1, lettera a) - riportata nel prospetto precedente - ha come base di riferimento l’analisi dei dati relativi alle compensazioni effettuate nel 2008 per il pagamento di imposte, contributi ed altre somme dovute mediante l’utilizzo dei crediti IVA superiori a 10.000 euro, pari, in totale, a circa 16.000 milioni di euro in tale esercizio.

Le disposizioni alle quali la relazione tecnica ascrive, in particolare, un effetto di contrasto alla compensazione di crediti inesistenti sono individuate:

·        nell’introduzione del principio generale che condiziona l’utilizzo in compensazione del credito IVA annuale o relativo a periodi inferiori all’anno, per importi superiori a 10.000 euro annui, alla previa presentazione della dichiarazione o dell’istanza da cui il medesimo risulta. Tale misura renderebbe possibili incisivi controlli preventivi di carattere automatico sui crediti IVA esistenti ed un incremento di efficacia dei controlli successivi;

·        nell’introduzione dell’obbligo per i contribuenti interessati di richiedere l’apposizione del visto di conformità relativamente alle dichiarazioni da cui emerge il credito.

In merito a tale disposizione, di cui al comma 1, n. 7), si sottolinea che nel testo originario, cui la relazione tecnica fa riferimento, il limite di importo annuo per la compensazione dei crediti oltre il quale è previsto l’obbligo di apposizione del visto di conformità è fissato a 10.000, mentre, nel testo definitivamente approvato tale limite annuo è elevato a 15.000 euro.

La relazione afferma, inoltre, che la quantificazione degli effetti tiene anche conto delle stime a suo tempo elaborate in relazione all’entrata in vigore di precedenti disposizioni volte, da un lato, ad inasprire le sanzioni nel caso di indebito utilizzo dei crediti a compensazione e ad ampliare i tempi per il controllo delle compensazioni indebite da parte dell’Amministrazione finanziaria (articolo 27, commi da 16 a 20, del decreto legge n. 185 del 2008) e, dall’altro, a liberare risorse umane destinate all’attività di controllo (articolo 7, del decreto legge n. 5 del 2009).

La relazione ricorda che alle disposizioni citate sono stati rispettivamente assegnati i seguenti effetti di recupero di gettito, per effetto del contrarsi del fenomeno delle compensazioni dei crediti riferiti alle diverse imposte:

 

(milioni di euro)

 

2009

2010

2011

2012

DL n. 185/2008, articolo 27

110

165

220

 

DL n. 5/2009, articolo

10

100

200

310

 

In particolare, la quantificazione riguardante l’articolo 27 del decreto legge n. 185 del 2008, si basava sull’incidenza delle misure introdotte in relazione alla stima dei crediti inesistenti, valutata in circa il 5 per cento delle compensazioni a rischio, pari a circa 1.000 milioni di euro rispetto al totale di circa 29.000[57] milioni di euro di compensazioni a rischio.

La relazione ritiene, tuttavia, che, sulla scorta dei risultati di mirate analisi del rischio, di significativo rilievo economico, ai fini della stima in esame, possa valutarsi una percentuale di crediti inesistenti superiore a quella stimata nelle precedenti quantificazioni. Tale percentuale è, pertanto, valutata nella misura del 9 per cento delle compensazioni IVA di importo superiore a 10.000 euro annui e determina un ammontare di crediti inesistenti pari a circa 1.400 milioni di euro (16.000 milioni di euro*9%).

Si ritiene, in via prudenziale, che l’adozione delle misure in esame determini una contrazione del fenomeno dell’utilizzo di crediti inesistenti del 15 per cento nel 2009, dando luogo ad un effetto di minore spesa per cerca 200 milioni di euro (1.400 milioni di euro*15%) e del 70 per cento circa negli anni successivi, con un effetto di minore spesa di circa 1.000 milioni di euro annui (1.400 milioni di euro*70%).

La relazione precisa che tale stima tiene conto delle citate precedenti misure introdotte in materia, il cui impatto finanziario è già stato oggetto di quantificazione e, a tal fine, valorizza l’impatto di quelle già riferite ai crediti IVA inesistenti di una percentuale pari al 50 per cento degli effetti complessivi annuali esposti nella precedente tabella.

 

Si segnala, infine, che la relazione tecnica non considera la disposizione di cui al comma 1, lettera b), relativa alla possibilità di incremento del limite annuo delle compensazioni fiscali.

 

Al riguardo, in merito alle disposizioni oggetto della relazione tecnica, si è manifestata in via preliminare, l’esigenza di acquisire chiarimenti circa il termine a partire dal quale avrebbero trovato applicazione le suddette misure. Ciò in considerazione di quanto precisato nel comunicato stampa dell’Agenzia delle entrate del 2 luglio 2009, che ne posticipava al 1° gennaio 2010 l’attivazione, in luogo del 1° luglio 2009, data di pubblicazione del decreto legge sulla Gazzetta Ufficiale. Infatti, ove tale nuovo termine fosse stato confermato, sarebbero risultati compromessi gli effetti positivi ascritti al 2009 e l’intero profilo temporale degli effetti stimati sarebbe slittato di un anno.

Il comunicato giustificava tale spostamento del termine con l’esigenza di evitare disparità di trattamento nei confronti dei contribuenti che avevano già effettuato i versamenti di Unico, tramite compensazione, entro il 16 giugno 2009. Inoltre, le nuove modalità di fruizione dei crediti Iva in compensazione avrebbero richiesto la realizzazione di specifiche applicazioni informatiche di monitoraggio, nell’ambito dei sistemi telematici dell’Agenzia delle entrate per la presentazione dei modelli F24, che avrebbero comportato necessariamente tempi tecnici di sviluppo.

Per il profilo attinente alla metodologia di quantificazione degli effetti finanziari delle disposizioni, a fronte dei quali è disposta, ai sensi del comma 1, lettera a), n. 7, una corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie annuali della missione di spesa “politiche economico-finanziarie e di bilancio”, si è osservato che la stima si basa, in parte, su parametri utilizzati in precedenti quantificazioni di altre misure volte a contrastare i medesimi abusi, riferite allo stesso periodo (anni 2009-2012) e, pertanto, ancora non suffragate da un oggettivo riscontro in termini di reazione da parte dei contribuenti interessati.

E’ stato, inoltre, richiesto un chiarimento in merito alla effettiva possibilità da parte dell’amministrazione finanziaria di gestire i controlli preventivi sulle dichiarazioni e sulle istanze di rimborso con le attuali dotazioni umane e strumentali previste a legislazione vigente.

Nel corso dell’esame in seconda lettura al Senato, si è, in particolare, segnalato che la relazione tecnica riferita al testo iniziale utilizzava a base del calcolo, tra gli altri, l'effetto deterrente del visto di conformità con riferimento al limite di 10.000 euro, limite che in sede di esame in prima lettura, presso la Camera dei deputati è stato elevato a 15.000. Tale modifica comportava, necessariamente, una restrizione della platea di soggetti sottoposti al visto di conformità e, quindi, una verosimile contrazione degli effetti di maggior gettito stimati, di cui non risultava quantificata la consistenza.

Con riguardo, infine, alla disposizione di cui al comma 1, lettera b), che prevede la possibilità, tenendo conto delle esigenze di bilancio, di elevare dal 2010, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, il limite massimo annuo delle compensazioni fiscali, è stata rilevata l’esigenza di chiarimenti circa le modalità applicative della disposizione, con particolare riferimento al reperimento delle risorse per far fronte all’incremento del predetto limite.

 

ARTICOLO 11

Analisi e studi economico-sociali

La norma, ai fini di disporre di una base unitaria di dati funzionale ad analisi e studi mirati alla elaborazione delle politiche economiche e sociali, dispone che i sistemi informativi del ministero dell’economia e delle finanze, del ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali nonché dei soggetti collegati o da essi vigilati o controllati, sono utilizzabili, senza oneri aggiuntivi, in modo coordinato e integrato.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti finanziari sui saldi.

 

La relazione tecnica non considera la disposizione.

 

Al riguardo, non sono state formulate osservazioni.

 

ARTICOLO 11-bis

Documento unico di regolarità contributiva

La norma prevede la presentazione del Documento Unico di regolarità Contributiva (DURC) sia ai fini dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività di commercio sulle aree pubbliche, con verifica periodica del documento, sia per la revoca in caso di mancata presentazione iniziale o annuale del documento stesso.

 

Il prospetto riepilogativo degli effetti finanziaria non ascrive effetti alla norma.

 

La relazione tecnica non considera la disposizione.

 

Al riguardo, non sono state formulate osservazioni.

 

ARTICOLO 11-quater

Addizionale alle imposte sul reddito

La norma introdotta nel corso dell’esame in prima lettura presso la Camera:

·        stabilisce che per l’attuazione delle disposizioni che hanno istituito la c.d. “porno tax[58], possono essere sottoscritti accordi di collaborazione tra l’Agenzia delle entrate, il Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri, la Direzione generale per il cinema e la Direzione generale per lo spettacolo dal vivo del Ministero per i beni e le attività culturali, il Dipartimento per le comunicazioni del Ministero dello sviluppo economico e l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (comma 1);

·        dispone che le maggiori entrate derivanti dall’addizionale di cui al comma precedente, ulteriori rispetto a quelle derivanti dall’aumento dell’aliquota IVA sui servizi televisivi[59] siano riassegnate al Ministero per i beni e le attività culturali per interventi a favore del settore dello spettacolo (comma 2).

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica non considera le disposizioni.

 

Al riguardo, come rilevato nel corso dell’esame presso il Senato, la norma fa riferimento alla possibilità che gli accordi intervengano e non anche all’obbligatorietà di dette intese e sembra sottoporre quindi la sua efficacia finanziaria, in termini di capacità di introito di maggior gettito, ad un certo margine di aleatorietà. Sono stati quindi richiesti chiarimenti circa l’effettiva attuazione, ad oggi, della normativa fiscale in materia, tenuto conto che i predetti accordi sono finalizzati all’attuazione della disciplina originaria recata dall’articolo 1, comma 466, della legge n. 266 del 2005.

 

ARTICOLO 12

Contrasto ai paradisi fiscali

La norma, non modificata nel corso dell’esame parlamentare, al fine di attuare le intese raggiunte tra gli Stati aderenti all’OCSE in materia di emersione di attività economiche e finanziarie detenute in Paesi aventi regimi fiscali privilegiati, dispone che, in deroga a ogni vigente disposizione di legge, ai soli fini fiscali si presume che gli investimenti e le attività di natura finanziaria detenuti in Stati o territori a regime fiscale privilegiato(individuati dagli appositi decreti ministeriali) e non regolarmente dichiarati, siano staticostituitimedianteredditi sottratti a tassazione. In tal caso sono raddoppiate le sanzioni tributarie non penali previste dalla legge per le violazioni degli obblighi di dichiarazione relative alla dichiarazione delle imposte dirette.

Infine si dispone che l’Agenzia delle entrate, per garantire la massima efficacia all’azione di controllo per la prevenzione e repressione dei fenomeni di illecito trasferimento e detenzione di attività economiche e finanziarie all’estero, istituisca un’apposita unità speciale per il contrasto della evasione ed elusione internazionale, in coordinamento con la Guardia di finanza e nei limiti dei propri stanziamenti di bilancio.

Infine, nel corso dell’esame in prima lettura alla Camera sono stati inseriti due ulteriori commi (comma 3-bis e 3-ter), i quali prevedono che per le attività connesse alle finalità di cui al comma 3, l'Agenzia delle entrate si avvalga del personale del Corpo della Guardia di finanza destinato ad attività internazionale a tutela del bilancio dello Stato e dell'Unione europea e che sia possibile aumentare, con apposito decreto interministeriale, in relazione a concrete esigenze operative e nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio, la quota del contingente di esperti, relativo al personale del Corpo della Guardia di finanza, da utilizzare negli uffici centrali o nelle rappresentanze diplomatiche e negli uffici consolari, per l'espletamento di specifici incarichi connessi al contrasto della criminalità organizzata e delle violazioni in materia economica e finanziaria a tutela del bilancio dello Stato e dell'Unione europea.

 

Il prospetto riepilogativo ascrivealla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2009

2010

2011

2012

2009

2010

2011

2012

2009

2010

2011

2012

Maggiori entrate

-

415

650

473

-

415

650

473

-

415

650

473

 

La relazione tecnica, per la stima degli effetti di gettito, utilizza i dati della Banca d’Italia relativi al gettito trasferito in Italia concernente i redditi conseguiti nel 2006 rientranti nell’ambito della Direttiva 2003/48/CE, in materia di tassazione dei redditi di risparmio sotto forma di pagamento di interessi. La stima è, peraltro, circoscritta all’ammontare del gettito trasferito in Italia solo dai seguenti Stati e territori: Lussemburgo, Guernsey, Isola di Man, Jersey, Andorra, Liechtenstein, Principato di Monaco, Svizzera e San Marino.

L’ammontare dei redditi rientranti nell’ambito di applicazione della predetta Direttiva, limitatamente ai paesi sopra richiamati, risulta pari a 745 milioni di euro dal quale, applicando un rendimento annuale del 9 per cento, ossia pari al triplo dell’Euribor per l’anno 2006 (pari a circa il 3%), è possibile stimare un ammontare di attività di natura finanziaria detenute nei medesimi paesi pari a circa 8.300 milioni di euro.

La RT ipotizza che l’azione di contrasto e prevenzione possa produrre effetti relativamente al 20 per cento del totale delle attività detenute nei suddetti Paesi, ottenendo una sima pari a circa 1.650 milioni di euro (= 8.300 x 20%) delle attività detenute illecitamente all’estero e ricondotte in Italia.

Applicando a tale ammontare un’aliquota media di tassazione pari al 30% (1650 x 30% = 495 milioni di euro) e sottraendo un importo pari a 22 milioni di euro corrispondente all’”euro ritenuta” calcolata al 15% su tali rendimenti (1650 milioni di euro x 9% = 149 milioni di euro), la RT stima che, dall’introduzione della disposizione in esame, possa derivare un maggior gettito pari a circa 473 milioni di euro ( = 495 milioni di euro – 22 milioni di euro).

Considerato che la norma nel 2009, avrà effetto solo per circa 6 mesi, si stima un maggior gettito di 237 milioni di euro per l’anno corrente.

In termini di cassa, applicando il meccanismo del saldo/acconto, si hanno i seguenti effetti:

 

(milioni di euro)

2009

2010

2011

2012

0

415

650

473

 

Al riguardo, tenuto conto degli ingenti effetti di maggiore entrata ascritti alla disposizione, si è rilevata la necessità che l’ipotesi relativa al rientro in Italia del 20 per cento delle attività detenute all’estero fosse suffragata da più oggettivi elementi di riscontro e di valutazione. Ciò anche in relazione alla particolare complessità delle procedure di indagine e controllo rivolte a tale fine.

E’ stata rilevata inoltre l’opportunità di chiarire il motivo in base al quale la RT consideri, ai fini della sima degli effetti di gettito, solo una parte degli Stati e territori di cui al D.M. 21 novembre 2001.

Nel corso dell’iter in seconda lettura al Senato, si è segnalata la necessità, in merito ai commi 3-bis e 3-ter, di considerare se le nuove funzioni siano o meno espletabili, nel concreto, con le risorse finanziarie disponibili presso le amministrazioni interessate, al fine di evitare che successivamente, in sede di previsione annuale di bilancio, le richieste delle amministrazioni interessate determinino l'appostamento di risorse aggiuntive necessarie per gli adempimenti richiesti dalle norme in esame.

 

ARTICOLO 13

Contrasto agli arbitraggi fiscali internazionali

La norma, allo scopo di contrastarelapratica dell’indebito arbitraggio fiscale, subordina l’accesso a regimi che possono favorire disparità di trattamento, con particolare riferimento ad operazioni infragruppo, ad una verifica di effettività sostanziale, modificando all’uopo alcune disposizioni del Testo unico delle imposte sui redditi – TUIR, di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.

Le modifiche apportate al TUIR dall’articolo in esame investono le norme antielusive sulleControlled Foreign Companies, cosiddette “disposizioni CFC”, introdotte dall'art. 1, comma 1, lettera a), della L. 21 novembre 2000, n. 342 e successivamente modificate.

 

Il prospetto riepilogativo ascrivealla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2009

2010

2011

2012

2009

2010

2011

2012

2009

2010

2011

2012

Maggiori entrate

-

606

346

346

-

606

346

346

-

606

346

346

 

La relazione tecnica, ai fini della stima degli effetti di gettito, considera le dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d’imposta 2005 e 2006 dei contribuenti che hanno dichiarato un volume d’affari o ricavi non inferiore a 25,8 milioni di euro, i quali, sulla base dell’esperienza operativa, presentano una maggiore probabilità di realizzare arbitraggi fiscali ponendo in essere transazioni infragruppo con strutture localizzate nei paesi a fiscalità privilegiata. Da tali dati emerge che la media annua di spese e altri componenti negativi derivanti da operazioni intercorse con imprese residenti ovvero localizzate in Stati o territori diversi da quelli individuati nella lista di cui al DM emanato ai sensi dell’articolo 168-bis risulta pari a circa 41.000 milioni di euro.

La RT stima che il 20 per cento di tale ammontare, pari a circa 8.200 milioni di euro, è riferibile a imprese controllate da soggetti residenti in Italia, ai sensi dell’articolo 167 del DPR n. 917 del 1986. Considerando una redditività del 20 per cento dei ricavi conseguiti, si stima che il reddito riferibile a partecipate italiane residenti negli anzidetti Stati è pari a 1.640 milioni di euro.

La RT afferma, inoltre, che, dai dati, provvisori, risultanti dalle dichiarazioni dei redditi 2007, l’importo dei redditi tassati nel quadro RM delle società di capitali risulta pari a circa 380 milioni di euro, il reddito non assoggettato a tassazione è stimabile, quindi, in 1.260 milioni di euro (= 1.640 – 380). Applicando a tale importo un’aliquota IRES del 27,5 per cento si ottiene un incremento di gettito pari a circa 346 milioni di euro annui.

In termini di cassa si hanno i seguenti effetti:

 

(milioni di euro)

2009

2010

2011

2012

0

606

346

346

 

Al riguardo, si è rilevata preliminarmente la necessità che il Governo fornisse chiarimenti circa l’utilizzo di un coefficiente pari al 20 per cento al fine di determinare l’ammontare di spese e componenti negativi riferibile ad imprese controllate da soggetti residenti in Italia.

Si è osservato, inoltre, che la RT, per la stima degli effetti di gettito, considera l’intero ammontare di reddito riferibile alle imprese residenti negli Stati interessati dalla normativa e controllate da soggetti residenti in Italia. E’ stato evidenziato come ciò non apparisse prudenziale dal momento che l’applicazione della norma è limitata ai soggetti che non dimostrino l’effettivo radicamento economico nel territorio d’insediamento e che costituiscono, quindi, presumibilmente solo una parte dell’universo delle imprese che operano all’estero.

 

ARTICOLO 13-bis

Rimpatrio di attività finanziarie e patrimoniale detenute all’estero

Le norme, introdotte nel corso dell’esame alla Camera, istituiscono, un’imposta straordinaria sulle attività finanziarie e patrimoniali detenute fuori dal territorio dello Stato in violazione delle disposizioni del decreto legge n. 167 del 1990[60], a condizione che le stesse siano rimpatriate in Italia da Stati non appartenenti all’Unione europea, ovvero regolarizzate o rimpatriate perché detenute in paesi della UE ed in Stati aderenti allo spazio economico europeo che garantiscano un effettivo scambio di informazioni fiscali in via amministrativa.

Ai fini dell’imposta si presume un rendimento del 2 per cento annuo per i cinque anni precedenti il rimpatrio o la regolarizzazione, senza possibilità di scomputo di eventuali perdite, cui si applica un’aliquota sintetica del 50 per cento annuo, comprensiva di interessi e sanzioni, senza diritto allo scomputo di eventuali ritenute o crediti.

Il rimpatrio, ovvero la regolarizzazione, si perfezionano con il pagamento dell’imposta e non possono costituire elemento utilizzabile a sfavore del contribuente, in ogni sede amministrativa o giudiziaria, in via autonoma o addizionale.

L’imposta si applica sulle attività finanziarie e patrimoniali detenute a partire da una data non successiva al 31 dicembre 2008 e rimpatriate ovvero regolarizzate a partire dal 15 settembre 2009 e fino al 15 aprile 2010.

Con riguardo agli effetti del pagamento dell’imposta, le norme estendono le disposizioni di cui agli articoli 14 e 15 del decreto-legge n. 350 del 200144, riguardanti gli effetti del rimpatrio e della regolarizzazione delle attività finanziarie detenute all'estero, e rendono applicabile la disciplina prevista dall'articolo 17 del medesimo decreto-legge n. 350 in materia di antiriciclaggio; si specifica che dal campo di applicazione dell'articolo in esame sono esclusi i reati, ad eccezione di quelli di dichiarazione infedele e di omessa dichiarazione, di cui agli articoli 4 e 5 del decreto legislativo n. 74 del 2000.

Relativamente alle modalità di rimpatrio le norme rimandano, in quanto applicabili, alle precedenti disposizioni in materia di emersione di attività detenute all'estero; le disposizioni e gli adempimenti, anche dichiarativi, per l'attuazione del presente articolo sono rimessi ad un provvedimento di competenza del direttore dell'Agenzia delle entrate.

E’, inoltre, disposto l'inasprimento, dal 10 al 50 per cento dell'ammontare degli importi non dichiarati, delle sanzioni amministrative pecuniarie comminate in caso di violazione dell'obbligo di dichiarazione, di cui all'articolo 5, commi 4 e 5, del decreto-legge n. 167 del 1990.

Le maggiori entrate derivanti dall’articolo in esame affluiscono ad una apposita contabilità speciale per essere destinate, ai sensi dell’articolo 16, comma 3, del provvedimento in esame, all’attuazione della manovra di bilancio per gli anni 2010 e seguenti.

Si segnala che l’articolo 1, comma 1, lettera b) del decreto legge n. 103 del 2009[61], nel testo iniziale, ha previsto che l’inutilizzabilità del rimpatrio, ovvero della regolarizzazione a sfavore del contribuente non si applichi nei procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge n. 78 del 2009.

Nel corso dell’iter di conversione del decreto legge sono introdotte disposizioni volte ad ampliare le fattispecie cui si applicano gli effetti della regolarizzazione ed è stato anticipato al 15 dicembre 2009 il termine ultimo per procedere alla sanatoria. E’ stato, inoltre, chiarito che l’inopponibilità del rimpatrio ovvero della regolarizzazione da parte dell’amministrazione finanziaria non si applichi ai procedimenti in corso alla data di presentazione della dichiarazione riservata.

 

Il prospetto riepilogativo degli effetti del provvedimento non considera la norma.

 

La relazione tecnica di corredo all’articolo, introdotto nel corso dell’iter in prima lettura alla Camera, non ascrive alcun effetto di gettito alle disposizioni in esame, sulla base delle seguenti considerazioni:

·        assoluta imprevedibilità del numero dei soggetti interessati che potrebbero aderire e, quindi, della quota di attività oggetto di rimpatrio e regolarizzazione;

·        indeterminabilità della effettiva distribuzione temporale del gettito dell’imposta straordinaria tra l’anno 2009 ed il 2010.

La relazione tecnica afferma, inoltre, che in coerenza con tali considerazioni, è previsto l’afflusso delle maggiori entrate in una contabilità speciale e la loro destinazione all’attuazione della manovra di bilancio per gli anni 2010 e seguenti.

 

Al riguardo non sono state formulate specifiche osservazioni per il profilo di competenza, tenuto conto che alle disposizioni non è stato ascritto al momento alcun effetto finanziario.

Si è, comunque, manifestata l’opportunità di disporre di una quantificazione dei presumibili effetti di maggior gettito connessi alla misura introdotta, in considerazione del fatto che le disposizioni in esame ne prevedono, comunque, un utilizzo a copertura di interventi che saranno successivamente adottati.

Nel corso dell’iter in seconda lettura al Senato, si è in particolare sottolineato che la previsione di far affluire il gettito derivante dall’imposta straordinaria a una contabilità speciale, per essere destinato all'attuazione della manovra di bilancio per gli anni 2010 e seguenti, risulta problematica alla luce dei principi dell'universalità e dell'annualità di bilancio. La formulazione della norma prefigura, infatti, una gestione fuori bilancio delle somme in questione e il loro possibile utilizzo in esercizi finanziari diversi da quello di acquisizione delle entrate. In ogni caso, è stato rilevato che una corretta tecnica contabile presupporrebbe comunque l'iscrizione in bilancio delle maggiori entrate ai fini della successiva riassegnazione alla spesa.

Il Governo, in risposta ai rilievi formulati nel corso dell’iter in seconda lettura al Senato, ha fornito chiarimenti precisando quanto segue:

·          pur risultando condivisibile quanto segnalato dalla Commissione V, si è rilevato come la soluzione di procedere, in via normativa, all’istituzione di contabilità speciali, sia stata adottata in numerose circostanze, anche recenti[62] . In ciascuna di tali circostanze, l’utilizzo ultra annuale di risorse di competenza, in deroga ai principi vigenti dell’attuale disciplina giuscontabile, si è rivelata l’unica soluzione praticabile per poter realizzare particolari finalità di spesa recate dalla norma sostanziale;

·          con riguardo alla compatibilità con l’attuale disciplina contabile della procedura di versamento all’entrata del bilancio ai fini della successiva riassegnazione alla spesa, si è ribadito l’orientamento di massima volto a limitare tale procedura. Le norme di riassegnazione assumono, comunque, particolare valenza in quelle circostanze in cui è necessario assicurare la provvista delle risorse da versare all’erario prima dell’attivazione del processo di spesa, al fine di scongiurare la possibilità che i soggetti beneficiari possano ricevere erogazioni statali prima del corrispondente versamento. La facoltà di riassegnazione é, inoltre, esercitata compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica e con gli eventuali limiti imposti da norme contabili. Peraltro, con riguardo alle risorse versate all’entrata ancora da riassegnare, sembrerebbe non sussistere alcun vincolo giuridicamente perfezionato che configuri l’obbligatorietà della spesa. Tale obbligo dovrebbe originare solo al momento della rassegnazione, come testimoniano i limiti posti nell’ordinamento giuridico alla riassegnabilità delle somme versate ovvero le disposizioni che hanno vincolato ex post la spendibilità delle somme astrattamente riassegnabili, ad esempio attraverso il monitoraggio delle categorie di spesa.

 

Si segnala che, nel parere non ostativo espresso dalla Commissione V del Senato[63], in relazione all’articolo in esame, è stato rilevato che “l’introduzione di una apposita contabilità speciale rappresenta una soluzione di carattere eccezionale auspicabilmente non rinnovabile”. 

 

Per il profilo attuativo delle disposizioni in esame, si segnala, infine, che il 14 settembre 2009, con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, è stato approvato il modello di dichiarazione riservata delle attività emerse e le relative istruzioni per la compilazione. Il provvedimento definisce anche il tasso di cambio per la determinazione del controvalore in euro delle attività finanziarie e degli investimenti rimpatriati o regolarizzati. Il 15 settembre 2009, l’Agenzia ha, inoltre, diffuso una bozza di circolare, contenente chiarimenti in merito alle disposizioni in questione. Il testo, di carattere non definitivo, è stato diffuso con l’intendimento di raccogliere suggerimenti e richieste da parte di intermediari e professionisti nonché dei potenziali utilizzatori delle misure, al fine di intervenire successivamente con più puntuali e dettagliate interpretazioni delle disposizioni.   

L’Agenzia delle entrate ha, quindi, emanato la circolare n. 43 del 10 ottobre 2009, con la quale ha forniito interpretazioni e chiarimenti circa le modalità attuative delle norme.

 

ARTICOLO 14

Imposta sostitutiva sulle plusvalenze auree

La norma, nel testo modificato nel corso dell’esame parlamentare,prevede che, per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge in esame, le plusvalenze iscritte in bilancio derivanti dalla valutazione, ai corsi di fine esercizio, delle disponibilità in metalli preziosi per uso non industriale di società ed enti, escluse quelle conferite in adempimento di obblighi comunitari e quelle necessarie a salvaguardare l’indipendenza  finanziaria e istituzionale della Banca d’Italia, siano assoggettate a tassazione separatamente dall’imponibile complessivo mediante applicazione di un’imposta sostitutiva[64] con aliquota pari al 6 per cento. L’imposta è prelevata entro l’importo massimo di 300 milioni di euro (comma 1).

L’imposta sostitutiva, commisurata ai dati risultanti dal bilancio relativo al periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge in esame, è versata a titolo di acconto entro il termine di versamento del secondo acconto delle imposte sui redditi relative al periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge medesima. Il saldo è versato entro il termine del versamento a saldo delle imposte sui redditi dovute per il medesimo periodo di imposta (comma 2).

Si rammenta in proposito che, nel testo iniziale, l’imposta sostitutiva sulle plusvalenze in questione era prevista a decorrere dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto legge, senza alcun limite di importo massimo complessivo posto all’esazione della medesima. Per tale periodo d’imposta, la sostitutiva, commisurata ai dati risultanti dal bilancio del periodo d’imposta precedente, era versata a titolo di acconto, entro il termine di scadenza del secondo acconto delle imposte sui redditi relative al periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto legge, oppure, a scelta del contribuente, per il 50 per cento entro la suddetta data e, per la restante parte, in due rate di pari importo entro il termine di versamento  a saldo delle imposte sui redditi.   

Nel corso dell’iter in prima lettura alla Camera sono state introdotte, inoltre, le seguenti disposizioni:

·        nell’ipotesi di cessione, anche parziale, delle disponibilità oggetto dell’imposta nei tre periodi successivi, la plusvalenza realizzata, aumentata dell’importo della plusvalenza assoggettata ad imposta sostitutiva, concorre alla formazione dell’imponibile complessivo ai fini dell’impposta sul reddito e dell’IRAP e l’imposta sostitutiva versata è portata a scomputo delle imposte sui redditi dovute (comma 3);

·        le disposizioni dell’articolo si applicano a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge in esame (comma 4, secondo perdiodo);

·        con riferimento alle disponibilità auree della Banca d’Italia, le disposizioni in esame si applicano previo parere non ostativo della Banca centrale europea e comunque nella misura idonea a garantire l’indipendenza istituzionale e finanziaria della banca centrale. La misura dell’imposta è stabilita con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze, su conforme parere della Banca d’Italia (comma 4, terzo periodo);

·        nel caso in cui, in applicazione della procedura di cui al comma 4, le maggiori entrate siano inferiori al gettito stimato in 300 milioni di euro per l’anno 2009, si provvede mediante riduzione di pari importo degli stanziamenti relativi alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C allegata alla legge n. 203/2008, ovvero anche attraverso l’adozione di ulteriori misure ai sensi dell’articolo 11-ter, comma 7, della legge n. 468 del 1978 (comma 5).

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

 

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

 

2009

2010

2011

2012

2009

2010

2011

2012

2009

2010

2011

2012

Maggiori  entrate tributarie

300

 

 

 

300

 

 

 

 

 

 

 

 

La relazione tecnica riferita alla nuova versione dell’articolo[65], utilizza gli stessi dati contenuti nella RT riferita all’articolo 14 nella sua originaria formulazione.

Si rammenta che la RT riferita all’articolo originario, nel quale non era previsto alcun tetto all’importo massimo ottenibile dalla sostitutiva, stimava un maggior gettito, a livello di saldo netto da finanziare e di fabbisogno, nella misura di 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010, in relazione alle modalità di incasso previste dalle norme.

La relazione tecnica allegata alla nuova versione dell’articolo stima l’ammontare imponibile di tali plusvalenze in circa 19.000 milioni di euro al 31/12/2009, determinando un maggior gettito di competenza pari a 1.140 milioni di euro (=19.000 x 6%).

Considerato, tuttavia, il limite massimo di 300 milioni di euro (che risulta inferiore anche all’importo dell’acconto commisurato al valore delle plusvalenze al 2008) e tenuto conto del sistema di acconto e saldo previsto dalla disposizione, in termini di cassa si hanno i seguenti effetti:

(milioni di euro)

 

2009

2010

2011

Maggior gettito

300

 

 

 

Si ricorda che, durante l'esame in prima lettura alla Camera, è stato reso noto il parere che la Banca centrale europea ha espresso, in data 14 luglio 2009[66], sulla versione originaria delle norme. Tale parere conteneva rilievi attinenti a un possibile contrasto tra le norme in questione ed i principi di salvaguardia dell’indipendenza delle banche centrali nazionali e di divieto di finanziamento monetario del settore pubblico da parte della banca centrale nazionale.

Sull’emendamento interamente sostitutivo dell’art. 14[67] presentato durante l’esame alla Camera, è stata promossa dal Governo la procedura di acquisizione preventiva del parere della BCE[68].

Il nuovo parere, emesso dalla BCE il 24 luglio 2009[69], affermava che anche la nuova formulazione dell’articolo appariva in contrasto sia con l'indipendenza finanziaria della Banca d'Italia, consentendo una diminuzione delle sue risorse non in rapporto con i profitti realizzati, sia con la sua indipendenza istituzionale, con particolare riguardo alle funzioni connesse all'Eurosistema; l'articolo veniva inoltre ritenuto incompatibile con il divieto di finanziamento monetario del settore pubblico da parte della banca centrale e non in linea con le regole stabilite dalla BCE ai sensi dell'articolo 26.4 dello Statuto del Sistema Europeo delle Banche Centrali (SEBC), che assegna al consiglio direttivo della BCE il compito di adottare le disposizioni necessarie per uniformare le procedure contabili e di rendiconto riguardanti le operazioni compiute dalle banche centrali nazionali.

 

Al riguardo, sul testo dell’articolo – riformulato nel corso dell’esame alla Camera – durante l’iter presso il Senato, sono emersi alcuni rilievi e richieste di chiarimenti. In particolare:

·         si è chiesto al Governo di confermare se la mancata indicazione di effetti finanziari delle disposizioni a livello di indebitamento netto sia presumibilmente ascrivibile al fatto che, trattandosi di una imposta di carattere straordinario e non permanente, secondo i criteri del SEC 95, il relativo gettito debba essere classificato come partita finanziaria e non imputato quindi al conto economico della  P.A.;

·         un aspetto particolare della disposizione consiste nella circostanza che l'applicazione dell'imposta alla Banca d'Italia è rimessa, per quanto attiene all’entità del prelievo, alla valutazione dello stesso Istituto. Tuttavia, essendo la norma in esame formulata come una disposizione fiscale dalla portata generale valida erga omnes, non è escluso che essa possa trovare applicazione anche nei confronti di soggetti diversi dalla Banca d'Italia. In tale ipotesi potrebbero emergere rilievi di disparità di trattamento tra i soggetti sottoposti all'imposta, uno soltanto dei quali può determinarne autonomamente il quantum, mentre tutti gli altri sono privi di tale possibilità, peraltro correlata al particolare status istituzionale della Banca centrale e alle sue funzioni nell'ambito del SEBC. Sono stati pertanto richiesti chiarimenti circa l'eventualità di contenziosi da parte di soggetti sottoposti all’imposta diversi dalla Banca centrale nazionale;

·         il comma 3 dispone il recupero dell’imposta sostitutiva assolta, in caso di cessione delle disponibilità in metalli preziosi nei tre periodi di imposta successivi con relativa realizzazione di plusvalenze. In proposito è stata rilevata la possibilità che negli esercizi futuri si verifichino minori entrate a titolo di imposte sui redditi, non quantificate dalla RT;

·         con riferimento al comma 5, si è osservato che una clausola di copertura consistente in un mero rinvio alla riduzione lineare della tabella C, senza alcuna specificazione degli stanziamenti su cui peraltro verrà eventualmente operata le riduzione e senza tener conto che buona parte di tali stanziamenti corrisponde al finanziamento della dotazione annua di soggetti dotati di autonomia contabile – ed è, dunque, destinata al finanziamento di spese obbligatorie, di per sé incomprimibili - prefigura il ricorso a una forma copertura di dubbia validità, come peraltro più volte segnalato anche dalla Corte dei conti[70]. Analoga osservazione può essere formulata per il supplemento di copertura rinvenuto negli ulteriori interventi di cui al citato art. 11-ter, di cui è incerto sia l'an che il quantum.

 

Il Governo, in risposta a tali rilievi, formulati nel corso dell’iter in seconda lettura al Senato[71], ha fornito indicazioni con riferimento al comma 5. Nella nota di risposta, in sintesi, si afferma che tale comma reca una clausola di salvaguardia che diventerebbe operativa nell’ipotesi in cui non si dovessero realizzare per intero le maggiori entrate indicate nel medesimo comma. Tale clausola non appare motivata dalla necessità di assicurare la copertura di un minor ammontare versato rispetto alle previsioni di gettito, in quanto  la previsione di incassi del Dipartimento delle finanze risulta notevolmente superiore all’importo indicato; pertanto, non sussiste alcuna probabilità che si verifichi un  minore  introito rispetto al predetto importo individuato dalla norma in 300 milioni. Tuttavia, considerato che la possibilità stessa del versamento resta  condizionata alla decisione che prenderà la Banca centrale europea in merito all'ammissibilità – che potrebbe risultare parziale ovvero nulla -  potrebbe rendersi necessario reperire risorse sostitutive, per un importo da quantificare in esito alla suddetta decisione, che comunque appare riconducibile ad un ammontare inferiore a 300 milioni (ove la tassa sia dichiarata del tutto inammissibile), tenuto conto dei margini degli effetti finanziari del provvedimento nel suo complesso sul saldo netto da finanziare. In quella sede, afferma la Nota, potrebbe  individuarsi, in corso di gestione, l’ipotesi che sarà ritenuta più opportuna, in alternativa, tra le riduzioni delle autorizzazioni di spesa indicate nella tabella C, ovvero l’attivazione della procedura dell’articolo 11-ter, comma 7, della legge n. 468 del 1978. In tal senso, le eventuali risorse da ridurre a valere sulle autorizzazioni di tabella C saranno quelle al momento utilizzabili in bilancio, in proporzione alle disponibilità esistenti al 30 novembre 2009; pertanto, non si rende necessario procedere in via preventiva ad accantonamenti prudenziali, atteso che eventuali differenze da destinare alla copertura potranno essere reperite ai sensi della richiamata procedura dell’art. 11-ter, comma 7,  della legge n. 468 del 1978. Tale procedura in ogni caso potrà essere attivata con le medesime modalità già adottate in passato per casi simili (a titolo esemplificativo, le eccedenze di spesa registrate in applicazione della legge n. 89 del 2001, che ha istituito il fondo per l’equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo), individuando gli occorrenti mezzi per la copertura delle eccedenze medesime, in sede di definizione dell’apposito decreto di avvenuto raggiungimento dei limiti di spesa.

Si segnala che, nel parere espresso dalla Commissione V del Senato nella seduta del 30 luglio 2009, la Commissione ha preso atto del fatto che si escludesse la possibilità di minori introiti in relazione a quanto previsto dall’articolo 14 e che, comunque, la previsione di una clausola di salvaguardia potesse costituire un valido presidio di copertura.

 

Si segnala, infine che al Senato, nel corso del dibattito presso le Commissioni di merito[72], il Ministro dell’economia e delle finanze ha fornito un’ampia informativa sulle disposizioni recate dall’articolo 14 esprimendo infine la convinzione che le norme proposte siano coerenti con l’Eurosistema.

 

ARTICOLO 14-bis

Finanziamento del sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti

La norma, introdotta nel corso dell’esame alla Camera, prevede che con decreto ministeriale sia delineato un sistema di tracciabilità dei rifiuti, anche attraverso un apposito comitato senza oneri per il bilancio dello Stato, e sia altresì definita la misura dei contributi da porre a carico delle imprese o enti produttori di rifiuti o operanti nel settore dei rifiuti, a copertura degli oneri derivanti dalla costituzione e dal funzionamento del sistema, da versare all’entrata del bilancio dello Stato per essere rassegnati allo stato di previsione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare.

 

Il prospetto riepilogativo degli effetti del provvedimento non considera la norma.

 

La relazione tecnica afferma che la norma si rende necessaria per dare attuazione al sistema di tracciabilità dei rifiuti di cui all’art. 1, comma 1116, della L. 296/2006, le cui risorse, pari a 5 mln di euro, risultano già impegnate per altre finalità. L’articolo non determina oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato in quanto gli stessi sono posti a carico dei soggetti privati che parteciperanno al sistema. I contributi in questione, peraltro, risulteranno di molto inferiori alle spese cui le imprese devono far fronte attualmente per gli obblighi cartacei previsti dalla legislazione vigente.

 

Al riguardo, si è segnalata l’opportunità di una conferma del rispetto dell'invarianza di spesa dettata dal c. 3-bis dell'articolo 189 del dlgs n. 152/2006 anche in riferimento al funzionamento del Comitato. 

 

ARTICOLO 15, comma 1

Comunicazioni di dati reddituali all’INPS

La norma, al fine di semplificare le verifiche reddituali necessarie per la determinazione delle prestazioni previdenziali ed assistenziali[73], impone ad alcune amministrazioni di comunicare in via telematica all’INPS le informazioni utili a determinare l’importo delle richiamate prestazioni collegate al reddito dei beneficiari. L’obbligo di comunicazione decorre dal 1° gennaio 2010.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica afferma che la norma non è suscettibile di determinare variazione nelle previsioni di gettito né aumento degli oneri a carico del bilancio dello Stato.

 

Al riguardo, è stato preliminarmente rilevato che la norma, nel lungo periodo, è suscettibile di determinare una riduzione delle prestazioni previdenziali a carico dell’INPS dal momento che tale Ente disporrà di un numero maggiore di informazioni sulla base delle quali effettuare puntuali verifiche circa l’effettivo diritto ai benefici in questione. Nel breve periodo, tuttavia, la stessa norma impone alla pubbliche amministrazioni di fornire tutte le informazioni in loro possesso concernenti i redditi in godimento dei titolari di prestazioni pensionistiche e dei loro familiari. In relazione a tale attività potrebbero emergere oneri per l’adeguamento delle dotazioni hardware e software delle amministrazioni interessate. 

 

ARTICOLO 15, comma 2

Pignoramento presso terzi di somme soggette a ritenuta alla fonte

La norma stabilisce che il terzo che subisce il pignoramento di somme soggette per legge a ritenuta d’acconto e riveste la qualità di sostituto d’imposta, deve applicare la ritenuta in misura pari al 20 per cento sulle somme liquidate.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica

 

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2009

2010

2011

2012

2009

2010

2011

2012

2009

2010

2011

2012

Maggiori entrate

174

261,5

224

224

174

261,5

224

224

174

261,5

224

224

 

La relazione tecnica afferma che la norma è suscettibile di determinare un incremento del gettito in quanto individua con precisione il soggetto tenuto all’effettuazione della ritenuta sulle somme pignorate. Diversamente le somme possono essere corrisposte al creditore in assenza di ritenuta.

In assenza di detta norma (ritenuta alla fonte del 20 per cento applicata sulle somme pignorate) ricadrebbe sul contribuente l’obbligo di versare l’imposta tramite autoliquidazione in sede di dichiarazione annuale. Ciò comporta un’anticipazione di incassi per la parte corrispondente a quanto incassato in sede di ritenuta d’acconto.

Per la determinazione dell’effetto di gettito si è fatto riferimento, in via prudenziale, esclusivamente alle ritenute sui redditi da lavoro dipendente il cui monte complessivo è di 117,2 miliardi.

La relazione tecnica stima che le norme consentiranno di effettuare ulteriori ritenute per un ammontare di 580 milioni di euro pari all’ 0,50 per cento  delle ritenute attuali. Considerato che la ritenuta è del 20 per cento ne consegue che la base imponibile di riferimento è di 2,9 miliardi ossia 580 milioni : 20 x 100.

Non tutti i soggetti avrebbero tuttavia evaso, in sede di autoliquidazione, l’imposta. La relazione tecnica ipotizza che le somme non dichiarate riguardino il 30 per cento della base imponibile. L’imponibile sottratto sarebbe pari a 870 milioni ossia 2,9 miliardi : 100 x 30.

Assumendo un’aliquota del 25,8 per cento l’imposta recuperata ammonterebbe a 224 milioni ossia 870 milioni : 100 x 25,8. 

Nell’ambito dei 224 milioni di imposta recuperata, 174 milioni sarebbero riferibili alle ritenute non effettuate all’atto della liquidazione delle somme e 50 milioni verrebbero recuperati a conguaglio.

In termini di cassa la relazione tecnica ipotizza i seguenti effetti:

2009                                                   +174 milioni:

2010                                                   + 261,5 milioni;

dal 2011                                             + 224.

Gli effetti stimati per il 2010 consentono di dedurre che le somme pagate in sede di acconto dal 2010 ammontano a 211,5 milioni (261,5 milioni – 50 milioni pagati a titolo di conguaglio). La percentuale di acconto impiegata è pari al 94,5 per cento circa. 

 

Al riguardo, è stato rilevato come la relazione tecnica non fornisse informazioni circa gli elementi oggettivi posti alla base della determinazione dei parametri utilizzati per la quantificazione. Ciò con riferimento, in particolare, all’ipotesi di un incremento di 0,50 per cento delle ritenute attuali nonché alla stima di una percentuale di evasione del 30 per cento in capo ai percettori di reddito da lavoro dipendente. Sul punto è stata rilevata la necessità di indicazioni circa le informazioni utilizzate per la determinazione della percentuale in questione.

E’ stato, inoltre, rilevato che l’assunzione dell’ipotesi di un’aliquota del 25,8 per cento potrebbe rivelarsi non prudenziale in considerazione della possibilità che persista una percentuale di evasione anche in presenza di una ritenuta di acconto.

 

ARTICOLO 15, commi da 3 a 5

Pignoramento presso terzi di somme soggette a ritenuta alla fonte

La norma allunga i termini per la notifica della cartella esattoriale in favore dei concessionari per la riscossione: costoro perderanno il diritto al discarico ove la cartella di pagamento non sia notificata prima del decorso del nono mese, e non più dal quinto mese successivo alla consegna del ruolo (comma 3). Il nuovo termine si applica ai ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dal 31 ottobre 2009 (comma 4).

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica afferma che la norma riduce il tempo a disposizione degli agenti di riscossione per la notifica delle cartelle di pagamento da undici a nove mesi. Pertanto secondo la relazione tecnica non vi sono effetti negativi per il bilancio dello Stato.

Si rammenta che qualora trascorra infruttuosamente il tempo massimo previsto per la notifica della cartella per cause imputabili al concessionario, lo stesso perde il diritto al discarico per inesigibilità.

 

Al riguardo è stato rilevato che la norma in esame, diversamente da quanto indicato dalla relazione tecnica, ha l’effetto di aumentare i termini massimi per le notifiche rispetto a quanto si sarebbe verificato, a decorrere dal 31.10.2009, sulla base dell’art. 1, commi 146 e 148, della legge 244/2007.

E’ stato inoltre segnalato chela relazione tecnica riferita a tali ultime disposizioni aveva asserito che le medesime erano finalizzate ad anticipare il momento della realizzazione della pretesa tributaria, con effetti attesi ritenuti positivi per la finanza pubblica. La relazione non aveva proceduto ad una puntuale quantificazione, ma dette norme facevano parte di un più ampio pacchetto di disposizioni (commi da 139 a 152) il cui effetto complessivo era definito compensativo (malgrado i commi 139 e 140 fossero assunti come onerosi). E’ stato ancora evidenziato che non risultava chiaro se il venir meno della predetta previsione della legge 244/2007 fosse o meno suscettibile di determinare effetti negativi sui saldi di finanza pubblica.

 

ARTICOLO 15, comma 6

Rateazione dei pagamenti IVA

La norma ha esteso la possibilità di rateizzare anche i pagamenti delle maggiori somme dovute all’erario a titolo di IVA a seguito dell’adeguamento delle scritture contabili alle risultanze degli studi di settore

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica non considera la norma.

 

Al riguardo, non sono state formulate osservazioni in merito ai profili di quantificazione in quanto la rateazione, disposta dalla norma in esame, di quanto dovuto a titolo di IVA comporta un differimento infrannuale degli incassi. Ne consegue che i tendenziali di entrata riferiti ai singoli anni finanziari non dovrebbero risultare modificati.

 

ARTICOLO 15, commi 7 e 8

Semplificazione amministrativa in materia di accertamento e riscossione

Le norme prevedonoche la firma autografa del responsabile dell’adozione degli atti di liquidazione, accertamento e riscossione sia equiparata all’indicazione a stampa sugli atti del nominativo di tale soggetto, ove gli atti siano prodotti con sistemi informativi automatizzati.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2009

2010

2011

2012

2009

2010

2011

2012

2009

2010

2011

2012

Maggiori entrate

50,4

50,4

50,4

50,4

50,4

50,4

50,4

50,4

50,4

50,4

50,4

50,4

 

La relazione tecnica afferma che le disposizioni in esame, che autorizzano la sostituzione a mezzo stampa della sottoscrizione autografa degli atti di liquidazione, accertamento e riscossione di tributi erariali prodotti da sistemi informativi automatizzati, consentono alle Agenzie fiscali un significativo efficientamento delle attività istituzionali seriali.

La stima del gettito atteso è basata sul prevedibile impiego delle risorse che si renderanno disponibili in conseguenza della centralizzazione di alcune fasi dell’attività di spedizione degli atti in questione.

Con riguardo ai soli tributi gestiti dall’Agenzia delle entrate, le minori risorse impegnate potranno essere destinate ad ulteriori attività di controllo. Si assume che potrà essere recuperato un monte ore lavorativo di 720.000 ore/uomo il quale dovrebbe consentire l’effettuazione di circa 72.000 accertamenti ulteriori da svolgere in ambiti non complessi a basso valore aggiunto. Il maggiore incasso medio ipotizzato in relazione a tali nuovi accertamenti è, pertanto, di soli 700 euro.

Il maggiore gettito è dunque pari a:

72.000 accertamenti x 700 euro di incasso = 50,4 milioni di euro a decorrere dal 2009.

  

Al riguardo, è stato osservato che i risparmi quantificati per il 2009, assunte le ipotesi recate dalla relazione tecnica, dovrebbero essere ridotti in considerazione del fatto che le norme in esame dispiegano i loro effetti con riferimento al solo secondo semestre dell’anno. Non sembrerebbe quindi congruo assumere un ammontare di risorse recuperate per il 2009 corrispondente a quello previsto per gli anni successivi.

Si consideri, inoltre, che nel corso del 2009 si dovrà procedere all’adeguamento del funzionamento degli uffici in relazione all’entrata in vigore delle norme in esame con la conseguenza che la loro piena applicazione potrebbe subire, verosimilmente, dei ritardi.

 

ARTICOLO 15, commi 8-bis, 8-ter e 8-quater

Maggiori entrate dal contrasto all’evasione

Le norme[74], introdotte nel corso dell’esame alla Camera, prevedono nuovi poteri di controllo dell’Agenzia delle entrate e introducono la possibilità di esercizio di specifiche misure cautelari da parte degli agenti della riscossione.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti di maggiore entrata (per l’anno 2009 l’effetto finanziario è nullo):

(milioni di euro)

 

SNF

Fabbisogno

Indebitamento netto P.A.

 

2010

2011

2012

2010

2011

2012

2010

2011

2012

 

Maggiori entrate

 

35

 

35

 

35

 

35

 

35

 

35

 

35

 

35

 

35

 

 

La relazione tecnica[75] precisa che l’introduzione delle disposizioni contribuisce all’ulteriore rafforzamento della disciplina delle misure cautelari. Conseguentemente risulterebbe stimabile un maggior gettito che andrebbe ad accrescere quello già riferito agli effetti di cui all’art. 27, commi 5-8, del D.L. n. 185/2008, in particolare, riguardo all’area delle “grandi morosità” (debiti tributari superiori ai 500.000 euro), che nel 2007 ha espresso circa un quarto del totale delle riscossioni realizzate da parte degli agenti della riscossione (totale pari a circa 4 miliardi di euro).

L’effetto della disposizione è quantificabile, prosegue la RT, in un ulteriore incremento, pari al 15% della stima dei maggiori incassi effettuata in relazione all’entrata in vigore delle dette disposizioni (225 milioni di euro, pari al 15% di 1,5 miliardi di euro, importo delle riscossioni relative a “grandi morosi”).

La stima dei maggiori incassi derivanti dall’introduzione della disposizione riferita dalla RT, è parimenti riportata nel prospetto riepilogativo degli effetti della manovra.

 

Nulla da osservare al riguardo.

Si segnala che una serie norme del provvedimento in esame dispongono la copertura di oneri a valere sulle maggiori entrate ascritte alle norme in esame.

 

ARTICOLO 15, commi 8-quinquies e 8-sexies

Richieste di informazioni al settore creditizio, finanziario ed assicurativo per il contrasto all’evasione ed elusione

Le norme, introdotte durante l’esame alla Camera, dispongono, ai fini dell’accertamento delle imposte sui redditi e dell’IVA, la possibilità per l’amministrazione finanziaria, previo procedimento autorizzatoria da parte dei vertici delle strutture interessate al perfezionamento dei controlli, di richiedere alle Autorità di vigilanza in materia creditizia, finanziaria ed assicurativa dati, documenti ed informazioni relativi all’attività di controllo e di vigilanza svolta dalle stesse, anche in deroga a specifiche disposizioni di legge.

 

Il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari assegna alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2010

2011

2012

2010

2011

2012

2010

2011

2012

Maggiori entrate correnti

95

91

91

95

91

91

95

91

91

 

La relazione tecnica afferma che le norme renderanno più efficace l’azione di controllo nei confronti dei contribuenti di grande dimensione.

Ai fini della stima, la relazione tecnica utilizza la previsione di gettito potenziale a suo tempo elaborata per quantificare gli effetti dell’introduzione dell’articolo 27 del decreto legge n. 185 del 2008, relativo sia al tutoraggio delle imprese con volume d’affari o ricavi non inferiori a 300 milioni di euro che alle misure organizzative riguardanti l’attività dell’Agenzia delle entrate anche nei confronti dei soggetti con volume d’affari o ricavi compresi tra 100 e 300 euro.

Tale precedente stima è sintetizzata nelle tavole che seguono, riguardanti rispettivamente le entrate da attività di controllo, che scontano un indice medio d’incasso del 15 per cento, e le entrate da tax compliance, collegate all’effetto dissuasivo delle disposizioni a suo tempo introdotte.

 

(euro)

 

Ulteriori accertamenti

Maggiori imposte accertabili

Residuo (competenza)

Maggiori imposte + residuo

Incassi effettivi

2009

100

800.000.000

 

800.000.000

120.000.000

2010

100

700.000.000

680.000.000

1.380.000.000

207.000.000

2011

100

600.000.000

1.173.000.000

1.773.000.000

266.000.000

 

 

(euro)

 

Entrate da attività di controllo

 Entrate da tax compliance

 Totale incassi

2009

120.000.000

 

120.000.000

2010

207.000.000

525.000.000

732.000.000

2011

266.000.000

300.000.000

566.000.000

 

La relazione tecnica, a partire dai dati sopra riportati, effettua la stima degli effetti delle nuove disposizioni adottando le seguenti ipotesi:

·        conclusione di un maggior numero di accertamenti, pari a 10, dal 2010;

·        maggior recupero in termini di maggior imposte accertabili, valutato nell’ordine del 100 per cento;

·        considerevole incremento dell’effetto dissuasivo.

Pertanto, gli effetti derivanti dall’attività di controllo sono stimati come segue:

 

(euro)

 

Ulteriori accertamenti

Maggiori imposte accertabili

Residuo (competenza)

Maggiori imposte + residuo

Incassi effettivi

2009

 

 

 

 

 

2010

10

140.000.000

 

140.000.000

21.000.000

2011

10

120.000.000

119.000.000

239.000.000

35.850.000

 

Gli effetti complessivi, considerando il fattore dissuasivo sono stimati come segue:

 

(euro)

 

Entrate da attività di controllo

Entrate da tax compliance

Totale incassi

2009

 

 

 

2010

21.000.000

74.000.000

95.000.000

dal 2011

35.850.000

55.000.000

91.000.000

 

Al riguardo si è segnalato che la quantificazione in esame si basa su stime relative agli effetti di disposizioni recenti, che non hanno ancora pienamente esplicato la loro efficacia in termini di recupero di gettito e non consentono, pertanto, un riscontro oggettivo in termini attuativi.

In particolare, nel corso dell’esame in seconda lettura al Senato[76], sono stati richiesti chiarimenti circa la possibilità che, in sede attuativa, si determini la necessità di integrare le risorse professionali e strumentali attualmente impegnate dall’amministrazione finanziaria, con conseguenti maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

 

ARTICOLO 15, comma 8-septies 

Credito d’imposta in favore dell’autotrasporto

La norma, introdotta nel corso dell’esame alla Camera, concede un credito d’imposta in favore del settore dell’autotrasporto commisurato a quota parte delle tasse automobilistiche assolte nel 2009, nei limiti delle somme residuate dalle misure di sostegno al credito e agli investimenti disposte dall’art. 2 del DL n. 162/2008, pari a 44 mln.

 

La relazione tecnica afferma che la norma, che muta la destinazione di una minima parte degli interventi previsti dal citato DL n. 162/2008, pur consentendo una più celere fruibilità del credito d’imposta, alleggerendo i costi d’esercizio delle imprese, non determina oneri a carico del bilancio dello Stato.

La relazione tecnica fornisce inoltre indicazioni in base alle quali è stata determinata la misura del credito d’imposta spettante agli autotrasportatori.

 

Nulla da osservare al riguardo in considerazione del fatto che la normativa vigente già prevede l’utilizzo, nel corso del 2009, degli stanziamenti disposti.

 

ARTICOLO 15, comma 8-novies 

Sostegno agli investimenti nel settore dell’autotrasporto

La norma, introdotta durante l’esame alla Camera, consente di destinare al finanziamento di investimenti nel settore dell’autotrasporto le somme già stanziate e non utilizzate per la concessione di un credito di imposta agli autotrasportatori[77]

 

Il prospetto riepilogativo non ascrivealla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica ribadisce il contenuto delle norme e aggiunge che le norme in esame si sono rese necessarie a causa della grave crisi che ha interessato le imprese di autotrasporto in conto terzi.

 

Nulla da osservare al riguardo.

 

ARTICOLO 15, comma 8-decies 

Attività di monitoraggio svolta dall’Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato

La norma, introdotta durante l’esame alla Camera, prevede che l'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato (AAMS) possa istituire commissioni per il monitoraggio e la verifica delle attività connesse con le concessioni per l'esercizio dei giochi pubblici.

L'istituzione è prevista nell'ambito delle risorse del bilancio dell'AAMS.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrivealla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica non considera la norma.

 

Al riguardo, nel corso dell’esame presso il Senato, è stato rilevato che la disposizione appare suscettibile di determinare maggiori oneri, in relazione alla possibilità, da essa prevista, di istituire commissioni nell’ambito delle risorse di bilancio dell’Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato ivi previste.

 

ARTICOLO 15, comma 8-undecies

Disciplina IVA della vendita al pubblico di documenti di viaggio

La norma, introdotta nel corso dell’esame alla Camera, integra l’articolo 74, primo comma, del DPR n. 633 del 1972. Essa dispone che, ai fini IVA, le operazioni di vendita al pubblico di documenti di viaggio relativi ai trasporti pubblici urbani di persone o di documenti di sosta relativi ai parcheggi di veicoli comprendono le prestazioni di intermediazione con rappresentanza ad esse relative, nonché tutte le operazioni di compravendita effettuate dai rivenditori autorizzati, siano essi primari o secondari.

 

Alla norma non risultano ascritti effetti finanziari.

 

Al riguardo, non sono state formulate osservazioni.

 

ARTICOLO 15, comma 8-quaterdecies, e ARTICOLO 15-bis

Contrasto delle irregolarità in materia di apparecchi da intrattenimento

Le norme, introdotte nel corso dell’esame alla Camera, dispongono quanto segue:

Ÿ        l’articolo 15, comma 8-quaterdecies, introduce alcune modifiche all’articolo 39-quater, comma 2,  del DL 269/2003, ampliando le categorie dei soggetti responsabili nel caso di pagamenti PREU dovuti ma non corrisposti.

L’articolo 39-quater  del decreto-legge 269/2003 reca norme in materia di accertamento e di controlli sul prelievo erariale unico per gli apparecchi da intrattenimento (PREU). In particolare, il comma 2 dispone che il PREU sia dovuto anche sulle somme giocate tramite apparecchi privi del nulla osta o illecitamente in esercizio e individua in alcuni soggetti (installatore, possessore dei locali, concessionari della rete) i possibili responsabili in solido per le somme dovute e non corrisposte a titolo di PREU, interessi e sanzioni amministrative.

Viene inoltre aggiunto, allo stesso articolo 39-quater, un nuovo comma 4-bis, in base al quale l’Amministrazione dei Monopoli di Stato (AAMS) può affidare, per il tempo e alle condizioni previste da un’apposita convenzione, l'accertamento e i controlli in materia di PREU alla Società italiana degli autori ed editori (SIAE);

Ÿ        l’articolo 15-bis:

-          integra l’articolo 38 della legge 388/2000 aggiungendo il nuovo comma 5-bis, in base al quale il nulla osta rilasciato dall’AAMS per gli apparecchi da intrattenimento decade automaticamente quando essi risultino non collegati alla rete telematica per un periodo superiore a sessanta giorni;

-          modifica l’articolo 110, comma 9, del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza[78], portando a 4.000 euro la sanzione amministrativa (in precedenza variabile fra 1.000 e 6.000 euro) dovuta per l’utilizzo di apparecchi non conformi alla disciplina;

-          prevede la possibilità di escludere da responsabilità amministrative i soggetti che abbiano adempiuto all’obbligo di segnalazione all’AAMS e agli organi di polizia delle irregolarità riscontrate nella gestione degli apparecchi;

-          estendono i poteri di accesso, ispezione tecnica, accertamento e controllo (di cui all’articolo 39-quater del DL 269/2003, sopra richiamato) anche agli ambienti dedicati ad ospitare gli apparecchi da gioco non collegati alla rete telematica.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica non considera le norme.

 

Nulla da osservare, nel presupposto che la convenzione con la SIAE (prevista dall’articolo 15, comma 8-quaterdecies) possa essere attivata dall’Amministrazione dei Monopoli – considerato il carattere facoltativo della disposizione – subordinatamente all’effettiva disponibilità delle necessarie risorse finanziarie da parte della stessa AAMS[79].

Si segnala che un chiarimento circa l’eventuale onerosità della convenzione è stato richiesto durante l’esame presso la Commissione bilancio del Senato in seconda lettura[80].

 

ARTICOLO 15, commi da 8-quinquiesdecies a 8-duodevicies

Sanzioni da violazioni del Codice della strada

Le norme, introdotte durante l’esame alla Camera, prevedono per i comuni, al fine di contenere i costi del sistema di riscossione e ridurre il contenzioso esistente, la possibilità che i debitori di somme dovute a seguito di sanzioni amministrative pecuniarie, derivanti dalle violazioni al Codice della strada, estinguano il relativo debito attraverso il pagamento del minimo della sanzione pecuniaria prevista, con esclusione di interessi e mora, ed una percentuale pari al 4 per cento da versare agli agenti responsabili della riscossione. Tale fattispecie si applica agli importi iscritti a ruolo ovvero a quelli per i quali è stata emessa ingiunzione di pagamento a seguito di verbali elevati entro il 31 dicembre 2004.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

Le disposizioni non sono corredate di relazione tecnica

 

Al riguardo, si osserva che le norme evidenziano profili finanziari di segno opposto. Da un lato, infatti, esse sono suscettibili di far affluire somme ai bilanci dei Comuni. Dall'altro, il limite temporale dei verbali cui sono applicate, prossimo ai cinque anni, lascia presupporre che parte di tali somme sarebbero comunque diventate definitivamente esigibili da parte degli enti stessi, quantunque in tempi e a costi non quantificabili. E’ stata, quindi, rilevata, come osservato anche durante l’esame presso il Senato[81], l’opportunità di una stima del possibile impatto sulla finanza locale anche in considerazione del fatto che i bilanci dei comuni scontano gli incassi connessi alle multe, agli interessi dovuti ed alle sanzioni aggiuntive.

 

ARTICOLO 15-ter

Piano straordinario di contrasto del gioco illegale

Le norme, introdotte nel corso dell’esame alla Camera, prevedono la realizzazione di un piano straordinario di contrasto del gioco illegale. A tal fine opera presso l’Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato un apposito Comitato, che può avvalersi dell’ausilio della SOGEI SpA, di organi della pubblica amministrazione, di enti pubblici e di associazioni rappresentative. Il Comitato sovrintende alla definizione e al coordinamento di interventi volti alla prevenzione e alla repressione del gioco illegale, con particolare attenzione ai giochi illegali on line. Ai componenti del Comitato non spetta alcun compenso né rimborso spese a qualsiasi titolo.

Il Comitato è presieduto dal direttore generale dell’AAMS. Ne fanno parte rappresentanti di vertice della Polizia, dei Carabinieri, della Guardia di finanza e della stessa AAMS.

Per le medesime finalità, presso l’AAMS è istituita - senza maggiori oneri per la finanza pubblica - una banca dati alimentata da tutte le informazioni derivanti dall’ordinaria gestione dei giochi, dall’attività di controllo e da qualunque altra fonte conoscitiva. Gli elementi informativi della banca dati sono utilizzati per la rilevazione di possibili indici di anomalia e di rischio.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica non considera le norme.

 

Al riguardo, premesso che le norme sono finalizzate ad incrementare l’efficacia dei controlli del mercato dei giochi, con possibili effetti di recupero di gettito per l’erario, si osserva tuttavia che tali effetti positivi dovrebbero presumibilmente esplicarsi una volta resa operativa - a regime - la strumentazione prevista dalla norma. Nel breve termine, invece, è ipotizzabile che l’istituzione di un’apposita banca dati richieda l’utilizzo di risorse, delle quali - in assenza di informazioni circa le concrete modalità applicative delle disposizioni in esame  - non sono chiare né l’entità né l’effettiva disponibilità. In tal senso, quindi, non è possibile verificare la rispondenza delle norme all’obbligo di neutralità finanziaria disposto dal testo.

Si segnala che una richiesta di chiarimenti di analogo tenore è stata formulata durante l’esame presso la Commissione Bilancio del Senato in seconda lettura[82].

 

ARTICOLO 16, commi 1, 2, 3 e 4

Copertura e flussi finanziari

La norma, al comma 1,dispone la copertura finanziaria degli oneri derivanti dalle minori entrate e dalle maggiori spese di cui all’articolo 5, dall’articolo 7, all’articolo 19, comma 4, all’articolo 24, commi 74 e 76, e all’articolo 25, commi 1, 2 e 3 del decreto, pari complessivamente a 1.334,7 milioni di euro per l’anno 2009, a 2.141,5 milioni di euro per l’anno 2010, a 2.469 milioni di euro per l’anno 2011, a 336 milioni di euro per l’anno 2012, a 275 milioni di euro per l’anno 2013, a 315 milioni di euro per l’anno 2014, a 478 milioni di euro per l’anno 2015, a 652 milioni di euro per l’anno 2016 e a 360 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2017. A tali oneri si provvede:

a) mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate recate dall’articolo 5, dall’articolo 12, commi 1 e 2, dall’articolo 13, dall’articolo 14, dall’articolo 15, commi 2 e 7, dall’articolo 21 e dall’articolo 25, commi 2 e 3, pari a 1.184,4 milioni di euro per l’anno 2009, a 1.534,4 milioni di euro per l’anno 2010, a 1.371,9 milioni di euro per l’anno 2011, a 336 milioni di euro per l’anno 2012, a 275 milioni di euro per l’anno 2013, a 315 milioni di euro per l’anno 2014, a 478 milioni di euro per l’anno 2015, a 652 milioni di euro per l’anno 2016 e a 360 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2017;

b)  mediante utilizzo di quota parte delle minori spese recate rispettivamente dall’articolo 10, dall’articolo 20 e dall’articolo 25, commi 2 e 3, pari a 140,3 milioni di euro per l’anno 2009, a 607,1 milioni di euro per l’anno 2010 e a 1.097,1 milioni di euro per l’anno 2011;

c)  quanto a 10 milioni di euro per l’anno 2009, mediante riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per il finanziamento della partecipazione italiana alle missioni internazionali di pace.

Il comma 2 incrementa la dotazione del fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, di 2,4 milioni di euro per l’anno 2009, di 203,4 milioni di euro per l’anno 2010, di 3,9 milioni di euro per l’anno 2011, di 1.907,4 milioni di euro per l’anno 2012, di 1.868,4 milioni di euro per l’anno 2013, di 1.828,4 milioni di euro per l’anno 2014, di 1.665,4 milioni di euro per l’anno 2015, di 1.491,4 milioni di euro per l’anno 2016 e di 1.783,4 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2017. Per la copertura dei relativi oneri si provvede mediante l’utilizzazione di quota parte delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dal decreto e non utilizzate ai sensi del comma 1 del presente articolo.

Il comma 3 destina le risorse di cui al comma 2 all'attuazione della manovra di bilancio per gli anni 2010 e seguenti, in conformità alle indicazioni contenute nel Documento di programmazione economico-finanziaria per gli anni 2010-2013.

Il comma 4, reca l’autorizzazione al Ministro dell’economia e delle finanze ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Il prospetto riepilogativo, in relazione ai commi 1 e 2, sconta i seguenti effetti:

comma 1

Minori oneri

 

(milioni di euro)

 

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2009

2010

2011

2012

2009

2010

2011

2012

2009

2010

2011

2012

Minori spese correnti

co. 1240 – legge n. 296/2006

-10,0

0

0

0

-10,0

0

0

0

-10,0

0

0

0

comma 2

Maggiori oneri

 

(milioni di euro)

 

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2009

2010

2011

2012

2009

2010

2011

2012

2009

2010

2011

2012

Incremento Fondo interventi strutturali politica economica

2,4

203,4

3,9

1.907,4

2.4

203,4

3,9

1.907,4

2.4

203,4

3,9

1.907,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La tabella riportata di seguito, elaborata nell’ambito della documentazione predisposta al Senato[83], illustra il profilo temporale degli oneri e delle relative risorse utilizzate a copertura.

In milioni di euro

 

Totale oneri

Copertura

Maggiori entrate

Minori spese

Riduzione Fondo per le missioni di pace

Totale copertura

art. 5, art. 7, art. 19 co.4, art. 24 co.74 e 76, art. 25 co. 1, 2 e 3

art. 5, art. 12 co. 1 e 2, art. 13, art. 14, art. 15 co. 2 e 7, art. 21, art. 25 co. 2 e 3

art. 10, art. 20, art. 25 co. 2 e 3

Art. 1, co. 1240, della legge n. 296 del 2006

2009

1.334,7

1.184,4

140,3

10

1.334,7

2010

2.141,5

1.534,4

607,1

 

2.141,5

2011

2.469

1.371,9

1.097,1

 

2.469

2012

336

336

 

 

336

2013

275

275

 

 

275

2014

315

315

 

 

315

2015

478

478

 

 

478

2016

652

652

 

 

652

2017 e seguenti

360

360

 

 

360

 

Al riguardo, si osserva che il testo iniziale della norma è stato modificato a seguito dei rilievi mossi durante l’esame presso la Commissione Bilancio della Camera[84]. In particolare, in tale sede, erano stati evidenziati i seguenti profili problematici:

-          la norma, al comma 1, richiamava erroneamente il comma 75 dell’articolo 24, anziché, come più opportunamente, il comma 76 recante l’autorizzazione di spesa complessiva di 510 milioni di euro per l’anno 2009 per le missioni internazionali. Il comma 75, infatti, reca una autonoma clausola di copertura finanziaria;

-          tra gli articoli richiamati alla lettera a) del comma 1 - ai quali sono stati ascritti effetti finanziari positivi in termini di maggiori entrate, e dei quali è stato previsto il parziale utilizzo per finalità di copertura - veniva evidenziata la necessità di eliminare il richiamo all’articolo 10, dal momento che lo stesso determinava, come indicato nel prospetto riepilogativo degli effetti finanziari del provvedimento, maggiori entrate solo in termini di indebitamento netto. Inoltre veniva prospettata l’opportunità di integrare gli articoli 12 e 15, specificando i commi ai quali risultavano ascritti effetti finanziari positivi;

-          con riferimento agli articoli richiamati dalla norma alla lettera b) del comma 1, e ai quali sono stati ascritti effetti finanziari in termini di minori spese, e dei quali è stato disposto l’utilizzo per finalità di copertura, è stata evidenziata l’opportunità di eliminare in primo luogo il riferimento all’articolo 16 in quanto le uniche disposizioni in esso contenute alle quali sono stati ricondotti effetti finanziari positivi sono quelle previste dalla lettera c) del comma 1 della norma di copertura, che dispone la riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 1240, della legge n. 296 del 2006, relativa al finanziamento delle missioni internazionali di pace. Inoltre è stata evidenziata la necessità di eliminare il riferimento all’articolo 19, posto che, come indicato dal prospetto riepilogativo degli effetti finanziari del provvedimento, lo stesso recava effetti in termini di minori spese solo nell’anno 2012, annualità non contemplata alla lettera b) in esame. Anche il riferimento all’articolo 22 veniva ritenuto non congruo dal momento che lo stesso è dotato di una autonoma copertura. Con riferimento all’articolo 25 è stata evidenziata l’opportunità di specificare i relativi commi suscettibili di determinare effetti finanziari positivi. Infine è stato rilevato, alla luce del prospetto riepilogativo degli effetti finanziari del provvedimento, come in realtà il decreto utilizzasse a copertura solo quota parte delle minori entrate. Anche in tale caso è stata richiesta una modifica al testo iniziale alla predetta lettera b), al fine di esplicitare tale parziale utilizzo;

-          nel testo iniziale del decreto la copertura finanziaria era formulata solo per il periodo 2009-2012. E’ stato in proposito rilevato come alcune delle disposizioni onerose del decreto (ad esempio gli articoli 5 e 7) producessero effetti finanziari oltre tale arco temporale. Pertanto si è posta l’esigenza di modificare la norma di copertura al fine di garantire l’allineamento temporale fra il manifestarsi degli oneri e le relative coperture.

Al fine di modificare la clausola di copertura e di recepire i suddetti rilievi, oltre ad apportare altre correzioni di carattere formale, è stato approvato l’emendamento 16.11 (nuova formulazione) del Relatore.[85]

Le modifiche apportate tengono conto delle indicazioni fornite nella documentazione trasmessa dal Governo alle Commissioni riunite V e VI della Camera dei deputati. In tale documentazione in particolare veniva precisato che gli effetti recati dal decreto-legge con riferimento agli anni 2013 e successivi, erano ritenuti equivalenti sia in termini di saldo netto da finanziare che di fabbisogno e di indebitamento netto.

Un’ulteriore revisione della norma in esame è stata effettuata in sede di approvazione dell’emendamento Dis. 1.1 del Governo, con il quale è stato modificato il comma 2, al fine di incrementare nell’anno 2010 da 3,4 milioni di euro a 203,4 milioni di euro la quota delle maggiori entrate e delle minori spese destinate ad accrescere le risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica. Tale modifica appare una conseguenza della complessiva revisione della copertura finanziaria del provvedimento.

 

ARTICOLO 16, commi da 2-bis a 2-quater

Dotazione 2009 del Fondo per la Difesa

Le norme, introdotte durante l’esame alla Camera, stabiliscono in 1,5 milioni di euro per l’anno 2009 la dotazione del Fondo per la Difesa di cui all’articolo 60, comma 8-bis, del decreto legge 112/2008 (comma 2-bis).

La norma richiamata ha istituito nello stato di previsione del Ministero della difesa un Fondo per le esigenze prioritarie del Ministero, con una dotazione di 3 milioni di euro per l’anno 2008. Nell’apposito prospetto riepilogativo, gli effetti finanziari derivanti da tale dotazione sono stati registrati in eguale misura sui tre saldi (3 milioni nel 2008).

Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo  MEF per interventi urgenti di cui all’articolo 7-quinquies, comma 1, del DL 5/2009 (commi 2-ter e 2-quater).

La norma richiamata ha istituito un Fondo nello stato di previsione del Ministero dell’economia per il finanziamento di interventi urgenti nei settori dell’istruzione e degli eventi celebrativi, con una dotazione di  400 milioni di euro per l’anno 2009.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti finanziari:

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2009

2010

2011

2012

2009

2010

2011

2012

2009

2010

2011

2012

 

Maggiori spese

correnti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 16

c. 2-bis

 

 

 

1,5

 

 

-

 

 

-

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

-

Minori spese

correnti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 16

c. 2-ter

 

 

 

1,5

 

 

-

 

 

-

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

-

 

La relazione tecnica precisa che il Fondo del Ministero dell’economia per il finanziamento di interventi urgenti nei settori dell’istruzione e degli eventi celebrativi - utilizzato per la copertura dell’onere recato dal testo – presenta sufficienti disponibilità.

 

Al riguardo, non sono chiare le ragioni per le quali non sono stati ascritti, con riferimento all’incremento della dotazione del Fondo per la Difesa, effetti finanziari sui saldi di fabbisogno e di indebitamento netto.

Si segnala che in una precedente versione del prospetto riepilogativo[86] la maggiore spesa di 1,5 milioni era stata contabilizzata (come sembra più corretto) in eguale misura sui tre saldi.

 

ARTICOLO 16-bis

Riassegnazione dei fondi per le infrastrutture irrigue

La norma,  introdotta durante l’esame alla Camera, autorizza il Commissario ad actaper le opere irrigue di cui all’art. 19 comma 5 del decreto-legge n. 32 del 1995 ad utilizzare le economie, che si siano realizzate fino all’esercizio 2008 sui fondi allo stesso assegnati, per fare fronte agli “oneri accessori” per la prosecuzione delle proprie attività, che riguardano in particolare:

il completamento dei programmi infrastrutturali irrigui che saranno approvati dal CIPE;

l’attività di “definizione amministrativa” per quanto attiene alle opere ultimate;

la prosecuzione degli interventi di forestazione della Campania, già avviati con la delibera del Cipe n. 32/1999;

l’attività promozionale dei prodotti tipici del mezzogiorno, di cui all’art. 1-ter, comma 2, lett. c) del decreto-legge n. 182 del 2005.

La norma consente altresì l’utilizzo delle suddette economie per l’adeguamento della struttura commissariale, nel limite del 3% delle economie realizzate.

Si ricorda che il comma 5-quater dell’art. 3 del decreto-legge 171/2008 consente di utilizzare le economie di spesa che si verifichino sui fondi assegnati al Commissario ad acta di cui al D.L. n. 32/1995, art. 19 co. 5, destinati fondamentalmente allo sviluppo del sistema irriguo nazionale, per la progettazione di infrastrutture irrigue purché di interesse nazionale e localizzate nelle aree sottoutilizzate. La norma consente permanentemente il riutilizzo delle economie accertate in qualunque esercizio purché siano destinate alla progettazione di infrastrutture.

 

Il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari non ascrive effetti alle norme.

 

La relazione tecnica non considera le norme.

 

Al riguardo, andrebbe chiarita l’entità delle economie da destinare alle finalizzazioni previste dalla norma.

Nel corso dell’esame al Senato è stato richiesto[87] un chiarimento sul significato da attribuire all’espressione “oneri accessori”, evidenziandone possibilmente anche la portata finanziaria. Inoltre è stato chiesto un chiarimento in merito all’entità delle economie in questione.

 

ARTICOLO 17, commi da 1 a 9

Soppressione e riordino di enti pubblici

Normativa previgente: a partire dal 2001 le leggi finanziarie annuali hanno ripetutamente disciplinato il riordino e la soppressione degli enti pubblici, con la finalità di razionalizzare e ridurre la relativa spesa a carico della finanza pubblica[88].

L’articolo 1, comma 482, della legge finanziaria 296/2006 ha dettato una nuova disciplina in materia[89], con la finalità di conseguire obiettivi di risparmio quantificati dal comma 483 in 205 milioni di euro per il 2007, 310 milioni per il 2008 e 415 milioni a decorrere dal 2009 (e contabilizzati esclusivamente sui saldi di fabbisogno e di indebitamento netto). Per il raggiungimento di tali risultati è stata introdotta una clausola di salvaguardia  [comma 621, lettera a)], in base alla quale, in caso di mancato ottenimento degli risparmi attesi, sarebbero stati ridotti in maniera lineare i trasferimenti ai predetti enti dal bilancio dello Stato, ivi compresi quelli di Tabella C, fino a concorrenza delle economie previste.

Successivamente, l’articolo 2, commi 634-642, della legge finanziaria 244/2007 ha parzialmente modificato la procedura per il riordino e la soppressione di enti ed organismi pubblici statali, prevedendo il contestuale trasferimento delle funzioni degli enti soppressi all’amministrazione che riveste preminente competenza nella materia (commi 634-635). In apposito allegato è stata inoltre individuata una serie di enti da considerare comunque soppressi[90](comma 636). A tali norme, che non mutavano sostanzialmente le analoghe misure previste dalla precedente legge finanziaria, non sono stati ascritti effetti di risparmio aggiuntivi rispetto a quelli già scontati, per l’esercizio 2008 e a regime, dalla stessa legge finanziaria 296/2006; a tal fine, veniva confermata l’operatività della clausola di salvaguardia di cui al comma 621, lettera a) [[91]].

Da ultimo, il DL 112/2008, ha disposto la soppressione, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge[92], degli enti pubblici non economici con una dotazione organica inferiore alle 50 unità (articolo 26, comma 1, primo periodo). Restano esclusi da detta soppressione tutti gli enti che siano espressamente confermati con decreto ministeriale e una serie di enti rientranti in categorie espressamente individuate dal testo[93]. Il DL 112/2008 ha inoltre disposto la soppressione di tutti gli enti pubblici non economici, per i quali, alla scadenza del 31 marzo 2009, non siano stati emanati i regolamenti di riordino ai sensi dell’articolo 2, comma 634, della legge 244/2007 (articolo 26, comma 1, secondo periodo)[94]. Viene abrogato infine (articolo 26, comma 3) l’articolo 2, comma 636, della legge 244/2007, nonché il relativo allegato A.

 

Le norme intervengono in materia di riordino degli enti, disponendo, in primo luogo, l’ulteriore proroga dei termini per l’emanazione dei regolamenti di riordino, trasformazione, soppressione e messa in liquidazione degli enti ed organismi pubblici ed integrando i criteri di delega. Inoltre, è rafforzato il meccanismo diretto ad assicurare le economie: alla clausola di salvaguardia, già prevista dalla normativa vigente, si aggiunge ora l’accantonamento e l’indisponibilità di risorse iscritte nel bilancio dello Stato.

 

Il comma 1, lettera a) - modificando l’articolo 26, comma 1, secondo periodo, del DL 112/2008[95] - differisce dal 31 marzo al 31 ottobre 2009 il termine per l’applicazione del meccanismo cd. “taglia-enti”, ovvero la soppressione ex lege di tutti gli enti pubblici non economici con più di 50 dipendenti, per i quali alla stessa data non siano stati emanati i regolamenti di riordino. Il termine si intende rispettato con l'approvazione preliminare dei relativi schemi da parte del Consiglio dei Ministri (comma 1, lettera b). Il comma 2, novellando il comma 634 dell’articolo 2 della legge 244/2007, differisce alla medesima data del 31 ottobre 2009 il termine per l’emanazione dei suddetti regolamenti, modificando nel contempo la loro procedura di adozione.

Ai fini del conseguimento degli obiettivi di risparmio derivanti dal processo di riordino degli enti pubblici, il comma 3 prevede che entro 60 giorni dalla pubblicazione del provvedimento in esame con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare di concerto con il Ministero per la pubblica amministrazione e l’innovazione, vengano assegnati a ciascuna amministrazione vigilante - sulla base delle rispettive aree e settori di intervento – gli obiettivi di risparmio di spesa da conseguire a decorrere dall’anno 2009.  La misura complessiva di tali risparmi, in termini di indebitamento netto, è quella fissata dall’articolo 1, comma 483, della legge finanziaria 2007[96], e pari a 415 milioni di euro a decorrere dal 2009. La fissazione degli obiettivi di risparmio di ciascuna amministrazione vigilante tiene conto degli effetti di risparmio derivanti dalle misure di contenimento di cui ai successivi commi 5, 6 e 7.

Ai fini dell’invarianza degli effetti sull’indebitamento netto della P.A., il comma 4 - nelle more dell’adozione del decreto recante gli obiettivi di risparmio di cui al comma precedente - autorizza il Ministro dell’economia e finanze ad accantonare e rendere indisponibile in maniera lineare, una quota delle risorse disponibilidelleunità previsionali di base delbilancio dello Stato,daindividuare ai sensi dell’articolo 60, comma 3, del DL 112 2008.

Il comma 5 prevede l’adozione da parte delle amministrazioni vigilanti, previa verifica delle economie già conseguite dagli enti ed organismi pubblici vigilati in relazione ai rispettivi provvedimenti di riordino, di interventi di contenimento strutturale della spesa dei predetti enti ed organismi, ulteriori rispetto a quelli previsti dalla legislazione e vigente ed idonei a garantire il conseguimento dell’obiettivo di risparmio di cui al comma 3.

In materia di regolamenti di riordino egli enti, il comma 6, integra il comma 634 dell’articolo 2 della legge 244/2007, introducendo ulteriori principi e criteri direttivi cui attenersi nella loro redazione.

Il comma 7 dispone che le amministrazioni e gli enti interessati dall'attuazione del precedente comma 3 non possano procedere a nuove assunzioni di personale a tempo determinato e indeterminato, ivi comprese quelle già autorizzate e quelle previste da disposizioni di carattere speciale, fino al conseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa assegnati. Con le modifiche approvate durante l’iter parlamentare si è intervenuto sull’ambito di esclusione del divieto di procedere a nuove assunzioni. In tal modo, oltre alle categorie per le quali il decreto-legge già prevedeva l’esclusione (corpi di polizia, delle forze armate, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, delle università, degli enti di ricerca, del personale di magistratura e del comparto scuola, nei limiti consentiti dalla normativa vigente), si sono aggiunti il personale diplomatico e i preposti al controllo delle frontiere. Inoltre, vengono fatte salve le assunzioni all’Agenzia italiana del farmaco nei limiti consentiti dalla normativa vigente, per le finalità espresse all’articolo 34-bis, comma 4 del D.L. 207/2008[97].

Il comma 8 prevede che entro il termine del 30 novembre 2009 le Amministrazioni vigilanti comunichino alla Ragioneria Generale e al Dipartimento della Funzione Pubblica, le economie conseguite in via strutturale in riferimento alle misure relative agli enti ed organismi vigilati ed, eventualmente, alle spese del proprio apparato organizzativo. Le economie conseguite dagli enti pubblici che non ricevono contributi a carico dello Stato, inclusi nell’elenco ISTAT degli enti ed organismi pubblici appartenenti al settore istituzionale della Pa, fatta eccezione per le Autorità amministrative indipendenti, sono rese indisponibili.

Nelle ipotesi in cui gli obiettivi di contenimento della spesa non risultino conseguiti o siano stati conseguiti in modo parziale, l’ultimo periodo del comma 8 prevede l’applicazione della clausola di salvaguardia finanziaria prevista dall’articolo 1, comma 621, lettera a) della legge finanziaria per il 2007, ai sensi della quale si deve operare una riduzione lineare delle dotazioni di bilancio relative ai trasferimenti agli enti pubblici, ivi comprese quelle determinate dalla tabella C della legge finanziaria, fino a concorrenza degli importi di risparmio previsti.

Ai sensi del comma 9, a seguito della comunicazione da parte delle amministrazioni delle economie strutturali conseguite di cui al comma 8, con decreto del Ministro dell’Economia, da adottarsi di concerto con il Ministro per la P.A. e i Ministri interessati, è determinata la quota da portare in riduzione degli stati di previsione della spesa, in relazione ai minori risparmi conseguiti rispetto agli obiettivi indicati ai sensi del comma 3, in esito alla conclusione o alla mancata attivazione del complessivo processo di riordino degli enti ed organismi pubblici.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrivealle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica rileva che le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 sono volte a fornire idonea soluzione a talune problematiche applicative delle disposizioni in materia di riordino di enti pubblico di cui all’art 2, comma 634, della legge 244/2007 e dell’art 26, comma 1, del DL 112/2008.

Resta ferma, tuttavia, la necessità di assicurare il conseguimento degli obiettivi connessi all’applicazione della clausola di salvaguardia stabilita dalla lettera a) del comma 621 dell’art. 1, della legge 296/2006, che garantisce l’invarianza della spesa degli enti ed evita effetti negativi sui saldi. A tal fine, viene prevista l’emanazione di un apposito provvedimento per l’individuazione degli obiettivi di risparmio per ciascuna amministrazione vigilante, tenuto conto dei rispettivi settori e aree di riferimento, nonché degli ulteriori interventi di contenimento della spesa di cui all’articolo in esame (comma 3).

Nelle more della definizione del decreto di cui al comma 3, viene previsto in via prudenziale (comma 4) l’accantonamento lineare delle necessarie risorse, “con riferimento alle spese di natura rimodulabile secondo i criteri di cui all’articolo 60 del DL 112/2008”. Gli accantonamenti saranno disposti “limitatamente alle Amministrazioni vigilanti” sull’attività degli enti pubblici coinvolti nel processo di riordino, inclusi gli Istituti che non ricevono contributi a carico dello Stato.

In esito all’adozione dei provvedimenti di riordino e degli ulteriori provvedimenti di contenimento della spesa, potranno essere individuate le effettive riduzioni di spesa da apportare a valere su tali accantonamenti, tenuto conto delle economie conseguite dagli enti pubblici che non ricevono contributi a carico dello Stato. Successivamente al riscontro delle economie realizzate sarà quindi emanato un provvedimento di riduzione degli stanziamenti iscritti negli stati di previsione dei Ministeri interessati per l’anno 2009, in relazione alle rispettive quote degli obiettivi non realizzate, a valere sulle somme già accantonate e rese indisponibili, da imputare in proporzione ai minori risparmi in termini di indebitamento netto (commi 8 e 9).

In funzione della maggiore efficacia degli interventi di razionalizzazione previsti dall’articolo in esame, viene disposto (comma 7) quale misura sanzionatoria, il divieto di nuove assunzioni, per le amministrazioni ed enti interessati, sino al conseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa assegnata a ciascuna amministrazione ai sensi del comma 3. Sono fatte salve le assunzioni previste dalla normativa vigente in relazione alla peculiarità di alcuni settori.

 

Al riguardo, è stato osservato che la disciplina in materia di riordino e di soppressione di enti pubblici è stata ripetutamente oggetto di interventi finalizzati a razionalizzare e a ridurre la spesa del comparto, con la previsione di effetti finanziari espressamente scontati sui saldi di fabbisogno e di indebitamento. In via preliminare, è stata rilevata l’opportunità di acquisire elementi circa l’attuazione della disposizione di cui all’articolo 26, comma 1, primo periodo, del DL 112/2008 (non modificata dalle norme in esame), che disponeva la soppressione, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, degli enti pubblici non economici con una dotazione organica inferiore alle 50 unità.

Per quanto riguardo la proroga al 31 ottobre 2009 dei termini per l’emanazione dei regolamenti (commi 1 e 2), è stato segnalato che le economie previste dal processo di riordino sono garantite dall’accantonamento lineare e dall’indisponibilità delle risorse iscritte nel bilancio dello Stato (comma 4) e dalla successiva riduzione delle stesse fino a concorrenza degli importi previsti (comma 9).

Al riguardo è stato chiesto di chiarire se, in base all’attuale formulazione della norma, il taglio riguardi le sole amministrazioni vigilanti. Dal testo del comma 4, infatti, non si evince quanto indicato dalla relazione tecnica, che fa espressamente riferimento alle stesse.

Tenuto conto, poi, che gli obiettivi di risparmio sono fissati in termini di indebitamento netto, mentre gli accantonamenti sono effettuati sul bilancio dello Stato e sono definiti quindi in termini di saldo netto da finanziare, è stata rilevata l’opportunità di acquisire gli elementi necessari per consentire la verifica dell’equivalenza dei suddetti importi, con specifico riferimento alle annualità interessate.

E’ stato rilevato, inoltre, che la RT fa riferimento alle spese di “natura rimodulabile”, mentre il testo del comma 4 considera la quota delle risorse “disponibili” delle upb del bilancio dello Stato. In entrambi i casi, viene richiamato l’articolo 60, comma 3, del DL 112/2008. E’ stato richiesto quindi di chiarire su quali stanziamenti di spesa interviene la norma in esame.

L’articolo 60, comma 3, del DL 112/2008dispone che, in via sperimentale e limitatamente all’esercizio 2009, con la legge di bilancio le dotazioni finanziarie possono essere rimodulate tra i programmi all’interno di ciascuna missione di spesa. Tale facoltà, prevista anche per le spese predeterminate per legge, non è consentita per le spese obbligatorie e per quelle in annualità e a pagamento differito.

Infine, è stata evidenziata l’opportunità di un chiarimento da parte del Governo circa i meccanismi attivabili in caso di mancato conseguimento degli obiettivi di risparmio, ed in particolare sulle modalità di coordinamento della previsione della riduzione delle risorse accantonate in bilancio con la clausola di salvaguardia di cui all’articolo 1, comma 621, lettera a) della legge finanziaria 296/200 (confermata dal comma 8 dell’articolo in esame), che dispone la riduzione dei trasferimenti agli enti fino a concorrenza degli importi previsti.

Non sono state, infine formulate osservazioni in merito alle modifiche introdotte al comma 7, tenuto conto che le assunzioni possono avvenire nei limiti della normativa vigente e che alla clausola sanzionatoria di cui al comma in esame non sono ascritti effetti finanziari.

 

ARTICOLO 17, comma 10

Riserva di posti nei concorsi

La norma autorizza le amministrazione pubbliche a prevedere una riserva di posti,  nei concorsi che potranno bandire in base alla legislazione vigente, in favore dei cosiddetti precari storici.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica si limita a ribadire il contenuto delle disposizioni.

 

Al riguardo, non sono state formulate osservazione in merito ai profili di quantificazione, tenuto conto che la norma si limita a consentire alle amministrazioni pubbliche, autorizzate ad effettuare assunzioni in base alla legislazione vigente, di prevedere una riserva di posti in favore del personale utilizzato con contratti temporanei, nel limite delle autorizzazioni alle assunzioni concesse. Pertanto le disposizioni non appaiono suscettibili di determinare un incremento delle unità che possono essere assunte a tempo indeterminato. 

 

ARTICOLO 17, comma 11

Valorizzazione dell’esperienza maturata dai lavoratori precari delle amministrazioni pubbliche

La norma prevede che le amministrazioni pubbliche possano bandire concorsi pubblici per titoli ed esami, finalizzati a valorizzare con apposito punteggio l'esperienza professionale maturata dai cosiddetti precari storici. .

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica si limita a ribadire il contenuto delle disposizioni.

 

Al riguardo è stato rilevato che la norma, prevedendo la possibilità che le amministrazioni pubbliche bandiscano concorsi finalizzati a valorizzare con apposito punteggio l’esperienza professionale maturata dal personale utilizzato con contratti temporanei, determina un possibile maggior onere in relazione all’espletamento di tali procedure, che non sono previste in base alla legislazione vigente. Si rammenta infatti che l’espletamento di procedure concorsuali comporta l’assunzione di oneri indipendentemente dal fatto che le procedure in questione siano finalizzate all’assunzione di personale.

 

ARTICOLO 17, comma 12

Assunzioni nelle pubbliche amministrazioni nelle qualifiche di base

La norma prevede che le amministrazioni pubbliche possono assumere, nell’ambito dei vincoli posti a legislazione vigente, personale da inquadrare nei livelli retributivo-funzionali per i quali non è richiesto un titolo di studio superiore a quello della scuola dell'obbligo selezionandolo nell’ambito del personale precario che ha maturato una esperienza nelle stesse qualifiche e nella stessa amministrazione.  A tal fine ogni amministrazione predispone apposite graduatorie, sulla base di una prova di idoneità ove non già svolta all’atto dell’assunzione. Tali graduatorie hanno efficacia fino al 31 dicembre 2012.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica attribuisce valore ordinamentale alle disposizioni.

 

Al riguardo non sono state formulate osservazioni, tenuto conto che la norma si limita a consentire alle amministrazioni pubbliche, autorizzate ad effettuare assunzioni in base alla legislazione vigente, di procedere all’assunzione per chiamata nominativa del personale utilizzato con contratti temporanei nel limite delle vigenti autorizzazioni alle assunzioni. Pertanto le disposizioni non sono suscettibili di determinare un incremento delle unità che possono essere assunte a tempo indeterminato.

 

ARTICOLO 17, comma 13

Destinazione di risorse disponibili ad assunzioni

La norma prevede che per il triennio 2010-2012 le amministrazioni pubbliche possano destinare il 40 per cento delle risorse finanziarie disponibili, secondo la normativa vigente in materia, per le assunzioni dei vincitori delle procedure concorsuali bandite ai sensi dei precedenti commi 10 e 11.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica include la norma fra quelle volte a definire un percorso di reclutamento speciale per gli anni 2010-2012, nell’ambito delle facoltà alle assunzioni consentite dalla normativa vigente. Per tale motivo la relazione stessa esclude l’insorgenza di maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

Al riguardo non sono state formulate osservazioni, tenuto conto che la norma si limita a consentire alle amministrazioni pubbliche, autorizzate ad effettuare assunzioni in base alla legislazione vigente, di utilizzare una quota delle risorse finanziarie a tale scopo disponibili per procedere ad assunzioni mediante le procedure concorsuali previste dai precedenti commi 10 e 11.

.

ARTICOLO 17, commi da 15 a 18

Proroga dei termini per l’espletamento di concorsi pubblici

Le norme prorogano il termine entro il quale le amministrazioni possono utilizzare risorse destinate dalla legislazione vigente all’effettuazione di nuove assunzioni.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica si limita a ribadire il contenuto delle disposizioni.

 

Al riguardo non sono state formulate osservazioni, tenuto conto che le norme si limitano a differire al 31 dicembre 2010 il termine entro cui portare a compimento alcune procedure di assunzione e di stabilizzazione previste dalla normativa vigente per gli anni 2008 e 2009, fermi restando i relativi oneri ed il numero delle unità assumibili. Le disposizioni non appaiono comportare ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato, considerato che l’onere per assunzioni già autorizzate dovrebbe risultare considerato nei tendenziali di spesa.

 

ARTICOLO 17, comma 19

Proroga della validità delle graduatorie dei concorsi pubblici

La norma prevede che le amministrazioni pubbliche possano bandire concorsi pubblici per titoli ed esami, finalizzati a valorizzare con apposito punteggio l'esperienza professionale maturata dai cosiddetti precari storici. 

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica si limita a ribadire il contenuto delle disposizioni.

 

Al riguardo non sono state formulate osservazioni, tenuto conto che la norma, prorogando la validità di graduatorie di concorsi già espletati, consente di disporre eventuali assunzioni autorizzate senza dover procedere all’espletamento di una nuova procedura (determinando, in tal modo, eventuali risparmi di spesa).  

 

ARTICOLO 17, commi da 20 a 22

Numero dei membri del Collegio del CNIPA

Le norme conferiscono carattere definitivo alla disciplina transitoria[98] che aumentava da 3 a 4 il numero dei componenti del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA). In assenza delle modifiche apportate dalle norme in esame la disciplina transitoria sarebbe rimasta efficace fino al 2 agosto 2009.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica non considera le norme.

 

Al riguardo è stato rilevato che l’aumento dei membri facenti parte dell’organo collegiale di direzione del CNIPA appare suscettibile di determinare oneri dal momento che l’articolo 4, comma 5, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, stabilisce che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del tesoro, sono determinate le indennità da corrispondere al Presidente, ai membri ed al direttore generale del CNIPA.  

 

ARTICOLO 17, commi 22-bis e 22-ter

Revoca anticipata di incarichi amministrativi

La norma, introdotta nel corso dell’esame alla Camera, prevede la possibilità di revoca anticipata di incarichi amministrativi nelle società interamente partecipate dagli enti locali.

 

Il prospetto riepilogativo non sconta effetti sui saldi finanza pubblica con riferimento alla disposizione in esame.

 

La norma non è corredata di relazione tecnica.

 

Al riguardo non sono state formulate osservazioni sotto il profilo finanziario.

 

ARTICOLO 17, comma 23, lettera a), e comma 24

Regime delle trattenute per malattia nel comparto sicurezza

La norma stabilisce che al personale dei comparti Sicurezza e Difesa nonché ai Vigili del fuoco non si applichino, a decorrere da giugno 2008, le disposizioni che prevedono l’effettuazione di trattenute sullo stipendio in caso di malattia[99] (comma 23, lettera a). Il testo originario del provvedimento escludeva l’effettuazione delle stesse trattenute, previste dall’articolo 71 comma 1 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, a partire dall’anno 2009.     

All’onere quantificato in relazione alla formulazione originaria del testo riferita all’applicazione dell’esenzione delle trattenute dal 2009, pari a 9,1 milioni annui a decorrere dal 2009, si provvede mediante la riduzione dell’autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica.

All’ulteriore onere recato dalle modifiche apportate in sede di esame parlamentare che hanno retrodatato l’esenzione al 2008, pari a 5 milioni di euro per il 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5.

Tale norma prevede l’istituzione di un fondo nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, con una dotazione, per l’anno 2009, di 400 milioni di euro.

 

Il prospetto riepilogativo ascriveva originariamente alla norma, i cui effetti si producevano a decorrere dal 2009, il seguente effetto sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

 

2009

2010

2011

2012

2009

2010

2011

2012

2009

2010

2011

2012

Maggiori spese correnti - Comparto sicurezza

9,1

9,1

9,1

9,1

9,1

9,1

9,1

9,1

9,1

9,1

9,1

9,1

Minori spese - Riduzione Fondo ISPE

-9,1

-9,1

-9,1

-9,1

-9,1

-9,1

-9,1

-9,1

-9,1

-9,1

-9,1

-9,1

 

Il prospetto riepilogativo ascrive  il seguente effetto sui saldi di finanza pubblica alle modifiche apportate nel corso dell’esame parlamentare.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

 

2009

2010

2011

2012

2009

2010

2011

2012

2009

2010

2011

2012

Maggiori spese correnti - Comparto sicurezza

-

-

-

-

5

-

-

-

5

-

-

-

Minori spese - Riduzione Fondo contratti

-

-

-

-

2,6

-

-

-

2,6

-

-

-

 

La relazione tecnica allegata al disegno di legge originario afferma che l’onere recato dalle norme, connesso con la mancata effettuazione delle trattenute sullo stipendio per le assenze per malattia del personale dei comparti Sicurezza, Difesa e Vigili del fuoco, è pari a 9,1 milioni annui a decorrere dal 2009. L’onere da coprire corrisponde al risparmio calcolato in sede di introduzione delle norme che prevedevano l’effettuazione di trattenute in caso di malattia[100] al netto dei minori risparmi, già contabilizzati, dovuti alla precedente formulazione dell’articolo 71, comma 1-bis del decreto legge n. 112/2008, pari a 0,9 milioni di euro, che il comma 23, lettera a) in esame provvede a sostituire.

I dati utilizzati sono i seguenti:

- platea dei dipendenti del comparto sicurezza pari a circa 500.000 unità;

- risparmio pro capite considerato pari a 19,5 euro;

- risparmi totali pari a circa 10.000.000 di euro;

- minori risparmi da coprire, al netto degli oneri già recati dalla precedente formulazione dell’articolo 71, comma 1-bis citato, pari a 9.100.000 euro.

L’estensione al 2008 dell’applicazione delle norme in esame determina un ulteriore onere di 5 milioni dal momento che le trattenute sulle malattie (da rimborsare al personale interessato) erano state effettuate nel corso del solo secondo semestre.

 

Al riguardo è stata rilevata l’opportunità di chiarimenti circa l’esatta portata normativa della disposizione in esame. Quest’ultima, infatti, esclude dall’applicazione dell’articolo 71, comma 1 “gli emolumenti correlati allo specifico status ed alle peculiari condizioni di impiego di tale personale” del comparto sicurezza. Tuttavia la relazione tecnica quantifica gli oneri relativi alla predetta norma come se si disponesse la totale disapplicazione dell’articolo 71, comma 1.

L’articolo 71 citato stabilisce che “per i periodi di assenza per malattia, di qualunque durata, ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni ….. nei primi dieci giorni di assenza è corrisposto il trattamento economico fondamentale con esclusione di ogni indennità o emolumento, comunque denominati, aventi carattere fisso e continuativo, nonché di ogni altro trattamento accessorio”. La formula appare di portata più generale rispetto a quella adottata dalla norma in esame.

Non è, dunque, evidente se alcuni degli emolumenti ed indennità corrisposti al predetto personale rimangano comunque soggetti a trattenuta: in tale ipotesi gli oneri quantificati dalla relazione tecnica potrebbero risultare sovrastimati.           

 

ARTICOLO 17, comma 23, lettera e)

Accertamenti medico-legali sui pubblici dipendenti

La norma, modificata nel corso dell’esame alla Camera, stabilisce che gli accertamenti medico-legali sui dipendenti pubblici assenti per malattia effettuati dalle ASL su richiesta delle Amministrazioni rientrano tra i compiti istituzionali del Servizio sanitario nazionale (SSN); conseguentemente gli oneri sono a carico delle ASL.

A decorrere dal 2010, in sede di riparto delle risorse per il finanziamento del SSN è individuata una quota del finanziamento destinato a detti accertamenti. Gli accertamenti sono effettuati nei limiti delle ordinarie risorse disponibili a tale scopo.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrivealla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica nulla aggiunge al contenuto della norma.

 

Al riguardo è stato rilevato che, al fine di verificare l’effettiva neutralità finanziaria della disposizione, si dovrebbe assicurare che la stessa non comporti la necessità di incrementare la quota di finanziamento del  Servizio sanitario nazionale posta a carico dello Stato.

 

ARTICOLO 17, comma 25

Adozione dei regolamenti per la riorganizzazione della scuola

La norma, modificata nel corso dell’esame presso la Camera dei deputati, stabilisce che l’art. 64, comma 3, del D.L. n. 112/2008, si interpreta nel senso che il piano programmatico di interventi per la scuola si intende perfezionato con l’acquisizione dei pareri previsti dalla medesima disposizione e all’eventuale recepimento dei relativi contenuti si provvede con i regolamenti attuativi dello stesso. Inoltre, con riferimento al termine per l’adozione dei regolamenti di delegificazione volti ad attuare il piano programmatico, stabilisce che il medesimo si intende comunque rispettato con l’approvazione preliminare da parte del Consiglio dei Ministri degli schemi dei regolamenti.

 

La relazione tecnica, riferita al testo del disegno di legge iniziale del provvedimento, afferma che la norma ha lo scopo di chiarire che il termine di dodici mesi stabilito dall’art. 64, comma 4, della legge n. 133/2008 è da intendersi comunque rispettato con l’approvazione preliminare, da parte del Consiglio dei Ministri, degli schemi di regolamenti di cui al medesimo articolo; ciò al fine di garantire l’efficacia del percorso di riforma definito, nei tempi e con le modalità ivi previsti in relazione al conseguimento dei prescritti obiettivi.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

Al riguardo, in merito ai profili di quantificazione, il Servizio Bilancio ha rilevato che il Governo dovrebbe garantire che, al di là della data formale di adozione dei regolamenti previsti dall’art. 64, comma 4, del DL 112/2008, la tempistica della loro attuazione sia tale da assicurare il rispetto di quella prevista per poter procedere alla revisione dell’attuale assetto ordinamentale, organizzativo e didattico del sistema scolastico. Detti regolamenti sono infatti strumentali alla realizzazione del piano programmatico di interventi, di cui all’art. 64, comma 3, del medesimo DL 112/2008, ai quali risultano ascritti effetti di risparmio già dall’anno 2009.

 

ARTICOLO 17, commi 26 e 27

Utilizzo di contratti di lavoro flessibile

Le norme, modificate nel corso dell’esame alla Camera, recano modifiche all’articolo 36 del decreto legislativo n. 165/2001, in materia di lavoro flessibile nelle pubbliche amministrazioni. Si prevede, tra l’altro, anche un’attività di monitoraggio delle tipologie di lavoro flessibile a cura del Dipartimento della funzione pubblica senza maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica afferma che le disposizioni in esame intervengono sulla vigente normativa concernente l’utilizzo di contratti di lavoro flessibile da parte delle pubbliche amministrazioni allo scopo di prevenire la formazione di nuovo precariato. A tal fine si introducono norme volte a sanzionare l’utilizzo improprio di tali tipologie di lavoro e si prevede un’attività di monitoraggio a cura del Dipartimento della funzione pubblica.

 

Al riguardo è stata rilevata l’opportunità di chiarire se l’attività di monitoraggio, prevista dalle norme in esame, possa essere effettuata stanti le attuali dotazioni finanziarie, strumentali e di personale del Dipartimento della funzione pubblica.

 

ARTICOLO 17, comma 29

Indice degli indirizzi delle pubbliche amministrazioni

La norma legifica una disposizione già presente nell’ordinamento. Si tratta degli articoli  11 e seguenti del D.P.C.M. 31 ottobre 2000 che istituiscono e disciplinano l’“indice delle amministrazioni pubbliche e delle aree organizzative omogenee”.  L’Indice, che fornisce dati sull’organizzazione, i servizi offerti e gli indirizzi di posta elettronica di ciascuna amministrazione pubblica, è curato dal Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA). Si prevede, infine, che le amministrazioni aggiornino gli indirizzi ed i contenuti dell’indice con cadenza almeno semestrale.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica afferma che la disposizione non determina nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato in quanto afferma, con norma di rango primario, l’esistenza e la tenuta dell’indice delle pubbliche amministrazioni già istituito a norma dell’articolo 1 del DPCM 31 ottobre 2000[101] e gestito dal Centro nazionale per l’informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA).

 

Al riguardo,  preso atto che il CNIPA già svolge l’attività di gestione dell’indice degli indirizzi delle pubbliche amministrazioni,  è stato rilevato che non risulta di palese evidenza se le attività concernenti l’aggiornamento dei dati dell’indice, che sono poste a carico delle altre amministrazioni pubbliche, possono essere svolte in assenza di nuovi o maggiori oneri.

 

ARTICOLO 17, commi da 30 a 31

Modifiche alla disciplina della Corte dei conti

Le norme, modificate nel corso dell’esame alla Camera, introducono diverse modifiche alla disciplina della Corte dei conti.

Il comma 30interviene sull’ambito di applicazione del controllo preventivo di legittimità[102], estendendolo agli atti e ai contratti relativi al conferimento di incarichi di lavoro temporanei a personale esterno alla pubblica amministrazione, nonché agli atti e ai contratti relativi al conferimento da parte delle Pa di studi e consulenze.

Le due ulteriori tipologie di atti che vengono sottoposti al controllo preventivo in virtù della norma in esame riguardano entrambi il conferimento di incarichi da parte delle pubbliche amministrazioni, ma si riferiscono a due fattispecie diverse.

La prima tipologia è prevista e disciplinata dettagliatamente dalla legge (art. 7, comma 6, D.Lgs. 165/2001[103]) e riguarda incarichi temporanei individuali conferiti a personale esterno con contratto di lavoro autonomo, di natura occasionale oppure coordinata e continuativa. Essi devono rispettare determinate condizioni, quali l’impossibilità da parte delle pubbliche amministrazioni di utilizzare personale interno, temporaneità ed alta specializzazione della prestazione di lavoro, determinazione preventiva della durata, luogo e oggetto dell’incarico.

La seconda tipologia ha carattere più generale, riguardando l’affidamento di studi e consulenze da parte delle pubbliche amministrazioni. La disposizione in esame fa riferimento all’articolo 1, comma 9, della legge 266/2005 che ha posto un tetto, a partire dal 2006, alle spese annue per studi e consulenze, pari al 30% di quella sostenuta nel 2004. ll limite riguarda sia gli incarichi ad esterni, sia quelli a personale interno alla pubblica amministrazione. Sono invece escluse le università, gli enti di ricerca e gli organismi equiparati che, quindi, presumibilmente, dovrebbero essere anche sottratte al controllo preventivo introdotto dalla disposizione in easme.

 

Il comma 30-bis, novellando l’art. 3 della legge 20/1994, attribuisce alla Sezione centrale del controllo di legittimità la competenza relativa ai controlli per le nuove fattispecie introdotte dal precedente comma 30.

La legge finanziaria per il 2008, legge 24 dicembre 2007, n. 244, ha dettato all’art. 3, commi 54-57, regole alle quali debbono conformarsi gli enti locali per l’affidamento di incarichi, di collaborazione, di studi e di ricerca nonché di consulenza a soggetti estranei all’amministrazione. Successivamente tale disciplina è stata modificata dall’art. 46, commi 2 e 3, del decreto-legge 112/2008[104], prevedendo l’emanazione da parte di ciascun ente locale di norme regolamentari in grado di fissare, in conformità a quanto stabilito dalle disposizioni vigenti, i limiti, i criteri e le modalità per l'affidamento di incarichi di collaborazione autonoma, da applicarsi a tutte le tipologie di prestazioni. La violazione delle disposizioni regolamentari richiamate costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. Il limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione è fissato nel bilancio preventivo degli enti territoriali. L’art. 3, comma 57 della legge 244/2007, obbliga infine gli enti locali a trasmettere le norme regolamentari adottate in materia, alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

 

Il comma 30-ter precisa che le Procure regionali della Corte dei conti esercitano l’azione per il risarcimento del danno all’immagine subito dall’amministrazione nei soli casi previsti dall’articolo 7 della legge 97/2001[105], cioè nei procedimenti di responsabilità per danno erariale Con una norma di interpretazione autentica, il comma precisa che per danno erariale perseguibile innanzi alle sezioni giurisdizionali della Corte si intende l’effettivo depauperamento finanziario o patrimoniale arrecato ad uno degli organi previsti dall’art. 114 della Costituzione – Comuni, Province, Città metropolitane, Regioni e Stato – o ad altro organismo di diritto pubblico, con il conseguente obbligo di risarcimento del danno, ai sensi dell’articolo 2043 del codice civile. L’esercizio dell’azione spetta al pubblico ministero contabile, la cui attività può essere avviata da specifica e precisa notizia di fatti che possano aver cagionato danno all’erario a seguito di comportamenti imputabili a dolo o colpa grave. La conseguente attività istruttoria tende ad accertare la veridicità della notizia del danno e ad individuarne i presunti responsabili[106].

Il comma dispone altresì che qualunque atto istruttorio o processuale, posto in essere in violazione delle disposizioni recate dallo stesso comma, è nullo e tale nullità può essere fatta valere in qualunque momento, da chiunque ne abbia interesse, davanti alla competente sezione giurisdizionale della Corte dei Conti, che a sua volta decide nel termine perentorio di trenta giorni. Derogano rispetto a quanto illustrato gli atti per i quali sia stata pronunciata sentenza, anche non definitiva, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Si segnala che i primi tre periodi del comma 30-ter sono stati interamente sostituiti dall’articolo 1, comma 1, lett c, punto 1, del DL 102/2009. Secondo quanto specificato dalla relazione illustrativa, “per prevenire possibile equivoche interpretazioni della nuova normativa, si ribadisce il principio della specificità della notizia di danno erariale, senza intervenire sulla definizione. Inoltre, considerato che l’esercizio dell’azione per il risarcimento del danno all’immagine è ricondotto ai soli casi e modi previsti dall’articolo 7 della legge 97/2001, si chiarisce che il corso della prescrizione dell’evenyuale illecito contabile resta sospeso fino alla conclusione del procedimento penale”.

 

Il comma 30-quater, in materia di azione di responsabilità, novella l’articolo 1 della legge 20/1994 precisando alla lettera a), in merito all’elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, che la gravità della colpa è esclusa, quindi il fatti o le omissioni commesse non sono più soggette ad azione di responsabilità, se il danno trae origine dall’emanazione di un atto vistato o registrato in sede di preventivo controllo di legittimità.

Si segnala che il comma 30-quater é stato modificato dall’articolo 1, comma 1, lett c, punto 2, del DL 102/2009. Secondo quanto specificato dalla relazione illustrativa la modifica, ribadendo il principio secondo il quale nel caso di sottoposizione di un atto al controllo preventivo di legittimità da parte della Corte resta esclusa ogni possibile valutazione della condotta che si è sostanziata nell’adozione del medesimo atto in termini di colpa grave, precisa che tale esito rileva solo quanto ai profili dell’atto già esaminati in sede di visto di legittimità”.

 

La lettera b) del comma 30-quater modifica il comma 1-bis dello stesso art. 1 legge 20/1994, in materia di valutazione dei vantaggi connessi al comportamento degli amministratori o dei dipendenti soggetti al giudizio di responsabilità. Fermo restando il potere di riduzione, nella quantificazione del danno, il giudice deve considerare se dalla condotta illecita del funzionario è derivata anche un’utilità per l’amministrazione o la comunità amministrata. La novella precisa che le amministrazioni a cui ci si riferisce sono quella di appartenenza ma anche amministrazioni terze, ovvero altra amministrazione.

 

Il comma 30-quinquies, integra l’interpretazione autentica recata dall’articolo 10-bis, comma 10, del decreto-legge 203/2005[107] in materia di azione di responsabilità e di spese legali. Nei casi di definitivo proscioglimento nel merito o di non riconosciuta responsabilità, le spese legali sostenute dai soggetti sottoposti al giudizio della Corte dei conti, sono rimborsate dall’amministrazione di appartenenza. In tal senso il giudice contabile non può disporre la compensazione delle spese di giudizio.

Le disposizionisottoposte ad interpretazione dalla norma novellata, sono l’art. 3, comma 2-bis, del decreto-legge 543/1996[108] che stabilisce che, nei giudizi di responsabilità, in caso di definitivo proscioglimento le spese legali sostenute dai soggetti sottoposti al giudizio della Corte dei conti sono rimborsate dall'amministrazione di appartenenza. L’art. 18, comma 1, del decreto-legge 67/1997[109] stabilisce invece che le spese legali relative a giudizi per responsabilità civile, penale e amministrativa, promossi nei confronti di dipendenti di amministrazioni statali in conseguenza di fatti ed atti connessi con l'espletamento del servizio o con l'assolvimento di obblighi istituzionali e conclusi con sentenza o provvedimento che escluda la loro responsabilità, sono rimborsate dalle amministrazioni di appartenenza nei limiti riconosciuti congrui dall'Avvocatura dello Stato. Le amministrazioni interessate, sentita l'Avvocatura dello Stato, possono concedere anticipazioni del rimborso, salva la ripetizione nel caso di sentenza definitiva che accerti la responsabilità.

 

Il comma 31 prevede che in caso di questioni risolte in modo difforme dalle sezioni regionali di controllo o sui casi che presentano una questione di massima di particolare rilevanza, il Presidente della Corte dei conti può richiedere alla sezioni riunite di esprimersi in materia con pronunce di orientamento generale. Le decisioni delle sezioni riunite fanno stato e ad esse le sezioni regionali si devono conformare. La finalità della norma, come esplicitato all’inizio del comma in esame, risiede nella necessità di assicurare l’unitarietà e la coerenza dell’azione di controllo della Corte dei conti in materia di coordinamento della finanza pubblica. Ciò anche in relazione al federalismo fiscale.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrivealla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnicanon prende in considerazione la norma.

 

Al riguardo non sono state formulate osservazioni sotto il profilo della quantificazione.

 

ARTICOLO 17, comma 32

Ristrutturazione delle operazioni in derivati finanziari di alcune regioni

La norma autorizza le regioni di cui all’articolo 2, comma 46, della legge 244/2007 (Lazio, Campania, Molise e Sicilia), in presenza di eccezionali condizioni economiche e dei mercati finanziari, a ristrutturare le operazioni derivate in essere, fino a che non sarà emanato il regolamento previsto dall'articolo 62, comma 3, del d.l. 25 giugno 2008, n. 112, con cui, nell’ambito del contenimento dell'uso degli strumenti derivati e dell'indebitamento delle regioni e degli enti locali, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Banca d'Italia e la CONSOB, dovrà individuare la tipologia dei contratti relativi agli strumenti finanziari derivati che gli enti possono concludere.

La ristrutturazione così autorizzata, che dovrà essere finalizzata esclusivamente alla salvaguardia del beneficio e della sostenibilità delle posizioni finanziarie, dovrà avvalersi del supporto dell'advisor finanziario previsto nell'ambito del piano di rientro di cui all'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. E’ prevista, inoltre, la previa autorizzazione nonché la vigilanza del Ministero dell'economia e delle finanze.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrivealla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnicanon prende in considerazione la norma.

 

Al riguardo si osserva preliminarmente che la norma ha come destinatarie solo alcune delle regioni che hanno sottoscritto i Piani di rientro dal deficit sanitario, e cioè quelle (Lazio, Campania, Molise e Sicilia) nei confronti delle quali è stata autorizzata, per il 2008, l’anticipazione da parte dello Stato di 9,1 miliardi per l’estinzione dei debiti contratti sui mercati finanziari e dei debiti commerciali cumulati fino al 31 dicembre 2005. Tale intervento dello Stato era previsto dagli Accordi stipulati dalle suddette regioni con i Ministri della salute e dell’economia e dai relativi Piani[110].

E’ stata rilevata la necessità di acquisire ulteriori elementi informativi in merito alla possibilità che la ristrutturazione delle operazioni derivate riguardi esclusivamente il settore sanitario e, se del caso, posizioni debitorie da ricondurre alla gestione della sanità non ancora accertate al momento della sottoscrizione dei Piani[111], o se tali operazioni possano riguardare anche debiti non sanitari.

E’ stata inoltre rilevata l’opportunità di acquisire ulteriori chiarimenti in merito alla possibilità che il requisito della sussistenza di eccezionali condizioni economiche e dei mercati finanziari giustifichi la necessità di ristrutturare contratti derivati anche in altre regioni, non considerate dal citato comma 46 dell’articolo 2 della legge 244/2007.

E’ stato segnalato, tuttavia, che il venir meno delle limitazioni alla ristrutturazione dei contratti derivati, prevista dalla legge finanziaria per il 2009[112] anche alla luce delle rischiosità emerse in relazione all’utilizzo di tali strumenti, si accompagna alla previsione, oltre che del supporto dell’advisor finanziario, anche dell’obbligo di una preventiva autorizzazione del Ministero dell’economia, sotto la cui vigilanza si svolge l’operazione.

 

ARTICOLO 17, commi da 33 a 34

Utilizzo di somme da parte dell’ENAC

Le norme, modificate nel corso dell’esame alla Camera, autorizzano l'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) ad utilizzarela parte dell’avanzo di amministrazione derivante da trasferimenti correnti statali[113].

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica afferma che le norme consentono all’ENAC di destinare a spesa per investimento la quota di avanzo di amministrazione derivante da trasferimenti correnti dello Stato. La disposizione, secondo la relazione, non comporta effetti negativi ed anzi qualifica la spesa.

 

Al riguardo è stato rilevato che la norma consente una deroga alla disciplina generale relativa all’utilizzo di somme di parte corrente non spese nell’esercizio di riferimento. Pur verificandosi quindi una riqualificazione della spesa mediante la destinazione delle somme in questione ad investimenti, per effetto dell’utilizzo nel 2009 di avanzi pregressi potrebbe delinearsi un’accelerazione della spesa per l’esercizio in corso, con conseguenti effetti sui saldi di fabbisogno e di indebitamento.

In proposito, si ricorda che il Governo, con riferimento ad una richiesta di chiarimenti avanzata in sede di esame di una  norma di analogo tenore riferita agli avanzi di gestione 2007[114], abbia affermato che l’utilizzo delle somme disponibili risultava già previsto.

 

ARTICOLO 17, comma 34-bis

Infrastrutture di sistemi aeroportuali di grande rilevanza nazionale

La norma, introdotta nel corso dell’esame alla Camera,dispone una deroga alle norme per l’affidamento in concessione della gestione degli aeroporti, relativamente agli aeroporti di grande rilevanza nazionale, prevedendo la possibilità per l’ENAC di concordare sistemi di tariffazione pluriennale, orientati ai costi delle infrastrutture e dei servizi ed alla adeguata remunerazione degli investimenti e dei capitali.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla disposizione effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica precisa che la disposizione non comporta oneri per la finanza pubblica.

 

Nulla da osservare al riguardo.

 

ARTICOLO 17, comma 35

Misure di protezione ambientale e sicurezza della circolazione

La norma destina a  obiettivi di protezione ambientale e sicurezza della circolazione[115] le risorse non utilizzate già destinate a finanziare[116], per l’anno 2009, agevolazioni fiscali in favore delle imprese di autotrasporto di merci.

.

Il prospetto riepilogativo non ascrivealla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica ribadisce il contenuto delle norme.

 

Al riguardo, al fine di verificare la neutralità finanziaria della norma, è stata richiesta una conferma in merito all’equivalenza degli effetti sui saldi di finanza pubblica delle nuove destinazioni previste dalla norma in esame rispetto a quelle già indicate a legislazione vigente.

 

ARTICOLO 17, commi 35-ter e 35-quater

Contributo per l’acquisto di mezzi per il Corpo dei vigili del fuoco

Le norme, introdotte nel corso dell’esame alla Camera, autorizzano la spesa di 8 milioni di euro nel 2009 per la manutenzione, l’acquisto e la gestione di mezzi per il Corpo dei vigili del fuoco in relazione all’emergenza sismica in Abruzzo (comma 35-ter).

Ai relativi oneri si provvede a valere sulle risorse, riferite alle amministrazioni statali, di cui all’articolo 1, comma 14, del DL 262/2006 (comma 35-quater).

La norma richiamata dal testo ha destinato una quota delle maggiori entrate derivanti dalle attività di contrasto all’evasione fiscale e al lavoro irregolare - per un ammontare non superiore a 10 milioni di euro il 2007 e a 30 milioni di euro a decorrere dal 2008 - ad alimentare un apposito Fondo per la concessione di incentivi al personale dell'amministrazione economico-finanziaria e alle amministrazioni statali. Il Fondo deve essere ripartito fra le due componenti (amministrazioni finanziarie e amministrazioni statali) in parti uguali. Pertanto, in base a quanto stabilito dall’articolo 1, comma 14, del DL 262/2006, la componente statale del Fondo incentivi ammonta, a regime, a 15 milioni di euro annui (= 50% del totale dell’importo stabilito dal comma 14).

Si ricorda che l’apposito prospetto riepilogativo degli effetti finanziari aveva ascritto al comma 14 effetti di maggiore spesa differenziati sui tre saldi:

(milioni di euro)

 

SNF

Fabbisogno

Indebitamento netto P.A.

 

2007

2008

2009

2007

2008

2009

2007

2008

2009

Art. 1   c. 14

 

DL 262/2006

 

10

 

30

 

30

 

2

 

10

 

20

 

2

 

10

 

20

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti finanziari:

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2009

2010

2011

2012

2009

2010

2011

2012

2009

2010

2011

2012

Art. 17

cc.  35-ter   35-quater

 

Maggiori spese

correnti

 

 

 

8

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

-

 

 

 

8

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

-

 

 

 

8

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

-

 

Minori spese

correnti

 

 

8

 

 

-

 

 

-

 

-

 

 

4,1

 

 

-

 

 

-

 

-

 

 

4,1

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

La relazione tecnica precisa che la copertura degli oneri prevista dal testo è riferita al saldo netto da finanziare, mentre la compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e di indebitamento è assicurata nell’ambito dei saldi complessivi del provvedimento.

Il Governo, nella Nota di risposta alle osservazioni formulate nel corso dell’esame in seconda lettura afferma che lo stanziamento del capitolo di spesa 3041/MEF (relativo all’articolo 1, comma 14, del DL 262/2006) presenta sufficienti disponibilità per la copertura delle seguenti norme:

·          articolo 6-bis;

·          articolo 17, commi 35-ter e 35-quater;

·          articolo 17, commi 35-sexies e 35-septies;

·          articolo 21, comma 9.

 

Nulla da osservare, tenuto conto di quanto affermato dalla nota integrativa del Governo in ordine all’effettiva disponibilità delle risorse necessarie per la copertura dell’onere in esame.

Tali risorse vengono appunto individuate nell’ambito della componente del Fondo incentivi di pertinenza delle amministrazioni statali. In particolare, per l’esercizio 2009, le indicazioni contenute nella nota governativa implicano che ad esercizio finanziario inoltrato (ossia alla data di entrata in vigore della legge di conversione del DL in esame) non siano stati assunti impegni di spesa a valere sulla richiamata componente del Fondo.

Si segnala, inoltre, che – analogamente ad altre norme che indicano la medesima fonte di copertura (riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 14, del DL 262/2006) - le precisazioni fornite dalla relazione tecnica escludono espressamente che tale copertura sia utilizzata anche per la compensazione integrale degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento.

Sul punto si rinvia a quanto già osservato nella precedente scheda sull’articolo 6-bis. Analogamente, si rinvia alla scheda relativa all’articolo 6-bis anche per una ricostruzione nel dettaglio degli effetti finanziari connessi all’utilizzo, da parte di altre norme del provvedimento[117], della medesima fonte di copertura sopra richiamata (articolo 1, comma 14, del DL 262/2006).

 

ARTICOLO 17, comma 35-quinquies

Attività di soccorso pubblico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

La norma, introdotta nel corso dell’esame alla Camera[118], autorizza - a decorrere dall’anno 2010 - la spesa di 15 milioni di euro annui da destinare alla speciale indennità operativa per il servizio di soccorso tecnico urgente esterno[119] espletato dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

 

SNF

Fabbisogno

Indebitamento netto P.A.

 

2010

2011

2012

2010

2011

2012

2010

2011

2012

 

Maggiori spese

correnti

 

15

 

15

 

15

 

7.7

 

7.7

 

7.7

 

7.7

 

7.7

 

7.7

 

La relazione tecnica[120] afferma che la copertura del maggior onere disposto dalla norma è assicurata mediante l’utilizzo di quota parte delle maggiori entrate recate dal decreto.

 

Nulla da osservare al riguardo essendo il maggiore onere limitato all’entità della disposta autorizzazione di spesa.

 

ARTICOLO 17, commi 35-sexies  e 35-septies

Assunzione straordinaria di un contingente di vigili del fuoco

Le norme, introdotte nel corso dell’esame alla Camera, autorizzano la spesa di 4 milioni di euro nel 2009 e di 15 milioni di euro annui a decorrere dal 2010 per l’assunzione straordinaria, dal 31 ottobre 2009, di un contingente di vigili del fuoco nei limiti delle risorse anzidette.

Ai relativi oneri si provvede a valere sulle risorse, riferite alle amministrazioni statali, di cui all’articolo 1, comma 14, del DL 262/2006.

La norma richiamata dal testo ha destinato una quota delle maggiori entrate derivanti dalle attività di contrasto all’evasione fiscale e al lavoro irregolare - per un ammontare non superiore a 10 milioni di euro il 2007 e a 30 milioni di euro a decorrere dal 2008 - ad alimentare un apposito Fondo per la concessione di incentivi al personale dell'amministrazione economico-finanziaria e alle amministrazioni statali. Il Fondo deve essere ripartito fra le due componenti (amministrazioni finanziarie e amministrazioni statali) in parti uguali. Pertanto, in base a quanto stabilito dall’articolo 1, comma 14, del DL 262/2006, la componente statale del Fondo incentivi ammonta, a regime, a 15 milioni di euro annui (= 50% del totale dell’importo stabilito dal comma 14).

Si ricorda che l’apposito prospetto riepilogativo degli effetti finanziari aveva ascritto al comma 14 effetti di maggiore spesa differenziati sui tre saldi:

(milioni di euro)

 

SNF

Fabbisogno

Indebitamento netto P.A.

 

2007

2008

2009

2007

2008

2009

2007

2008

2009

Art. 1   c. 14

 

DL 262/2006

 

10

 

30

 

30

 

2

 

10

 

20

 

2

 

10

 

20

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti finanziari:

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2009

2010

2011

2012

2009

2010

2011

2012

2009

2010

2011

2012

Art. 17

cc.  35-sexies 35-septies

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maggiori spese

correnti

Assunzioni straordinarie VV.FF.

4

15

15

15

2,1

7,7

7,7

7,7

2,1

7,7

7,7

7,7

Minori spese

correnti

Personale

Amministraz.  statali

4

15

15

15

2,1

7,7

7,7

7,7

2,1

7,7

7,7

7,7

 

La relazione tecnica afferma che il Fondo incentivi utilizzato per la copertura degli oneri prevista dal testo presenta le necessarie disponibilità.

Il Governo, nella Nota di risposta alle osservazioni formulate nel corso dell’esame presso il Senato precisa che lo stanziamento del capitolo di spesa 3041/MEF (relativo all’articolo 1, comma 14, del DL 262/2006) presenta sufficienti disponibilità per la copertura delle seguenti norme:

·          articolo 6-bis;

·          articolo 17, commi 35-ter e 35-quater;

·          articolo 17, commi 35-sexies e 35-septies;

·          articolo 21, comma 9.

 

Al riguardo, si osserva che la relazione tecnica afferma l’effettiva disponibilità dellenecessarie risorse nell’ambito della componente del Fondo incentivi di pertinenza delle amministrazioni statali[121]. E’ stata, tuttavia, rilevata la necessità di chiarire i profili di compatibilità dell’utilizzo delle risorse in questione (derivanti dal contrasto all'evasione) rispetto ad una finalità di spesa (assunzioni di personale) caratterizzata da un elevato grado di certezza e di stabilità nel tempo.  

Si ricorda inoltre che, per altre norme che indicano la medesima fonte di copertura (riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 14, del DL 262/2006), la relazione tecnica esclude espressamente che tale copertura sia utilizzata anche per la compensazione integrale degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento.

Sul punto si rinvia a quanto già osservato nella precedente scheda sull’articolo 6-bis.

Analogamente, si rinvia alla scheda relativa all’articolo 6-bis per una ricostruzione di dettaglio degli effetti finanziari connessi all’utilizzo, da parte di altre norme del provvedimento[122], della medesima fonte di copertura sopra richiamata (articolo 1, comma 14, del DL 262/2006).

Si segnala, infine, che nel corso dell’esame in seconda lettura presso il Senato è stato osservato[123], in ordine al comma 35-sexies, che - pure in presenza di un dispositivo formulato come limite massimo di spesa - l'autorizzazione all’effettuazione di assunzioni straordinarie imporrebbe di fornire elementi in ordine alle vacanze organiche presenti nel Corpo dei vigili del fuoco, nonché di indicare il numero delle unità da assumere e il costo unitario preso a riferimento. È stato osservato, inoltre, che - pur essendo da considerare corretta la contabilizzazione al netto degli effetti indotti dell’impatto delle misure in materia di personale e di trattamenti economici - andrebbero tuttavia acquisiti, per una valutazione del medesimo impatto sui saldi di finanza pubblica, i prospetti di computo con le aliquote utilizzate.

 

ARTICOLO 17, comma 35-octies

Collegio dei revisori dei conti dell’ISPRA

Normativa previgente: l’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) è stato istituito con l’articolo 28 del DL 112/2008 ed ha assorbito le funzioni e le risorse di tre enti, contestualmente soppressi: l’Agenzia per la protezione dell’ambiente (APAT), l’Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS) e l’Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (ICRAM).

Il medesimo articolo 28 ha rinviato ad apposito decreto ministeriale l’individuazione degli organi di amministrazione e di controllo e la determinazione degli altri profili di carattere organizzativo. Tali misure devono attenersi a criteri di funzionalità, efficienza ed economicità, con particolare riferimento a risparmi da realizzare – a regime - attraverso: la riduzione degli organi di amministrazione e di controllo; l’eliminazione delle duplicazioni organizzative e funzionali; la riduzione del fabbisogno di risorse strumentali e logistiche. Per garantire l'ordinaria amministrazione fino all'avvio dell'ISPRA, il Ministro dell’ambiente ha nominato un commissario e due subcommissari.

L’articolo 28, sprovvisto di relazione tecnica, ha disposto un obbligo di invarianza. Inoltre, l’apposito prospetto riepilogativo non ha ascritto alla norma effetti finanziari.

La norma, introdotta nel corso dell’esame alla Camera, prevede che il collegio dei revisori dei conti dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) sia formato da 3 componenti effettivi e da 2 supplenti.

Uno dei componenti effettivi, con funzioni di presidente, è designato dal Ministro dell’economia tra i dirigenti di livello dirigenziale generale del MEF. Gli altri due sono designati dal Ministro dell’ambiente e tra essi almeno uno è scelto tra i dirigenti di livello dirigenziale generale del Ministero dell’ambiente, da collocare fuori ruolo per la durata del mandato, con contestuale indisponibilità di posti di funzione dirigenziale equivalenti sul piano finanziario.

La norma contiene un obbligo di invarianza, integrato dalla previsione che alla sua attuazione si provveda nell’ambito delle risorse finanziarie destinate al funzionamento degli organi collegiali.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica non considera la norma.

 

Al riguardo si è rilevata la mancanza di dati e di elementi necessari per verificare la concreta possibilità di dare attuazione alla norma in esame nel rispetto del vincolo di invarianza disposto dal testo.

Si fa riferimento, in particolare:

Ÿ         all’entità delle risorse in precedenza impegnate per le medesime finalità di controllo[124];

Ÿ         alla sussistenza di margini di utilizzo “nell’ambito delle risorse finanziarie destinate al funzionamento degli organi collegiali”, come previsto dal testo.

Si potrebbe ipotizzare un’assenza di effetti onerosi a regime, in considerazione della circostanza che l’ISPRA ha assorbito le funzioni di tre enti soppressi. Tale accorpamento – al quale non sono stati a suo tempo ascritti effetti finanziari[125] - potrebbe anzi consentire, verosimilmente, il conseguimento di risparmi anche nel settore degli organismi interni di controllo (che nel nuovo assetto dovrebbero risultare ridotti ad un unico collegio[126]). Gli effetti di risparmio sono tuttavia subordinati alla effettiva riduzione del numero complessivo dei membri e dipendono, quindi, dai tempi entro i quali i precedenti organismi saranno completamente sostituiti dal nuovo più ristretto collegio dell’ISPRA.

 

ARTICOLO 17, commi 35-novies e 35-decies

Risoluzione del rapporto d’impiego per i pubblici dipendenti con 40 anni di contributi

Le norme, introdotte nel corso dell’esame della Camera, stabiliscono che le pubbliche amministrazioni possano risolvere il rapporto di lavoro del personale che abbia raggiunto i quaranta anni di anzianità contributiva. La normativa vigente consente la risoluzione del contratto al raggiungimento dei quaranta anni di servizio effettivo (non erano considerati, dunque, rispetto alla formulazione attuale, i periodi oggetto di riscatto e ricongiunzione).

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica non considera la norma.

 

Al riguardo si rileva che le disposizioni appaiono suscettibili di produrre effetti di segno opposto: infatti, da un lato, sono suscettibili di incrementare la spesa sostenuta per la liquidazione delle indennità di buona uscita, dall'altro, sono volte a contenere, nel tempo,  le spese di personale. Non risulta determinata l’entità di tali effetti.

 

ARTICOLO 17, commi 35-undeciese 35-duodecies

Erogazione degli incentivi “Euro 5” anche mediante credito d’imposta

Le norme, introdotte nel corso dell’esame alla Camera, prevedono la possibilità di erogare i contributi a fondo perduto per gli automezzi Euro5, per un importo complessivo di 70 mln di euro per il biennio 2007-2008, mediante credito d’imposta, salvo diversa volontà del destinatario, espressamente dichiarata.

 

La relazione tecnica afferma che le somme risultano regolarmente impegnate sul cap. 7420 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. La modalità di fruizione degli aiuti prevista dalla norma era già stata precedentemente riconosciuta dall’art. 12, comma 1, del DL n. 81/2007.

Al fine di garantire il rispetto del complessivo limite di spesa tra credito d’imposta e contributi concessi, gli importi per i quali in Dipartimento delle finanze abbia ricevuto le dichiarate comunicazioni optative dovranno essere versati all’agenzia delle entrate.

 

Al riguardo è stata segnalata l’opportunità di acquisire un chiarimento circa i possibili effetti, in termini di accelerazione della spesa, relativamente all’utilizzo del beneficio, fruito in regime di compensazione.

 

ARTICOLO 18

Tesoreria statale

La norma, modificata nel corso dell’esame alla Camera, prevede l’adozione di una disciplina di rango secondario diretta a porre dei vincoli nella gestione finanziaria e nel ricorso all’indebitamento per le società non quotate totalmente possedute dallo Stato, direttamente o indirettamente, e per gli enti pubblici nazionali inclusi nel conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche.

In particolare, l’articolo demanda a decreti di natura non regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze la definizione dei criteri, delle modalità e della tempistica per l’utilizzo delle disponibilità esistenti sui conti di Tesoreria dello Stato per i suddetti enti e società, assicurando ogni caso che il ricorso a qualsiasi forma di indebitamento possa essere effettuato solo in assenza di disponibilità sui conti di tesoreria e per effettive esigenze di spesa (comma 1).

Si ricorda che l’articolo 2, comma 136, della legge n. 662/1996, ha previsto che le assegnazioni, i contributi e le somme comunque erogate a decorrere dal 30 luglio 1996 a carico del bilancio dello Stato a favore di società per azioni, il cui capitale sia di totale proprietà dello Stato, o di enti pubblici non assoggettati al sistema di tesoreria unica ai sensi della legge 29 ottobre 1984, n. 720 , devono essere versati su appositi conti correnti infruttiferi già in essere, ovvero da aprirsi presso la Tesoreria centrale dello Stato. Con la circolare 10 settembre 1996, n. 662531, il Ministero dell’economia ha precisato che tale norma riguarda esclusivamente le società per azioni interamente possedute dallo Stato e gli enti pubblici economici limitatamente alle somme erogate in loro favore a carico del bilancio statale.

Si prevede la facoltà – e non l’obbligo – di stabilire che i predetti soggetti debbano detenere le proprie disponibilità finanziarie in appositi conti correnti presso la Tesoreria dello Stato; in tal caso, con i medesimi decreti è stabilito l’eventuale tasso di interesse da corrispondere sulla quota delle giacenze dei conti non proveniente dal bilancio dello Stato, il quale non potrà comunque essere superiore a quello riconosciuto sul “conto di disponibilità del Tesoro”,[127] ossia al tasso medio dei BOT emessi nel semestre precedente (comma 2).

Si prevede la fissazione dei criteri per l’integrazione dei flussi informativi dei conti accesi presso la Tesoreria dello Stato, al fine di ottimizzare i flussi di cassa in entrata e in uscita e ridurre i costi di gestione (comma 3).

Con ulteriori e separati decreti del Ministro dell’economia la disciplina di cui sopra può essere estesa alle Amministrazioni incluse nel conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche, ad eccezione degli enti previdenziali di diritto privato, delle regioni, delle province autonome, degli enti, di rispettiva competenza, del Servizio sanitario nazionale, degli enti locali e degli enti del settore camerale, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, delle Autorità indipendenti, nonché degli Organi costituzionali e degli Organi a rilevanza costituzionale (comma 4).

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica non prende in considerazione la norma.

 

Al riguardo, è stata rilevata l’opportunità, data la stratificazione delle norme intervenute negli anni in tale materia, di un chiarimento circa l’attuale regime di tesoreria cui sono sottoposti le società e gli enti pubblici interessati dalle norme in questione.

Premesso, poi, che la norma sembra diretta a incidere positivamente sul fabbisogno del settore pubblico, sono stati richiesti elementi di valutazione per escludere riflessi negativi sulla redditività di aziende interamente possedute dallo Stato o su enti rientranti nel conto della PA, che possano a loro volta determinare effetti negativi sui saldi di finanza pubblica.

 

ARTICOLO 19, comma 1

Reclutamento di personale nelle società pubbliche

La norma, modificata nel corso dell’esame alla Camera, nell’aggiungere il comma 2-bis all’articolo 18 del D.L. 112/2008, estende le disposizioni in materia di divieti o limitazioni alle assunzioni di personale, già a carico delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001, in relazione al regime previsto per l'amministrazione controllante, ad una serie di soggetti:

·      società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo titolari di affidamenti diretti di servizi pubblici locali senza gara;

·      società che svolgano funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale o commerciale;

·      società che svolgono attività nei confronti della pubblica amministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica.

 

Per tali società la norma prevede, inoltre, l’adeguamento delle proprie politiche di personale alle disposizioni vigenti per le amministrazioni controllanti in materia di contenimento degli oneri contrattuali e delle altre voci di natura retributiva o indennitaria e per consulenze. Infine, per le predette società con decreto ministeriale da emanare entro il 30 settembre 2009 sono definite le modalità e la modulistica per il loro assoggettamento al patto di stabilità interno.

 

Il prospetto riepilogativo non sconta effetti sui saldi di finanza pubblica con riferimento alla disposizione in esame.

 

La norma non è corredata di relazione tecnica.

 

Al riguardo non sono state formulate osservazioni in quanto si tratta di misure suscettibili di determinare i risparmi per le società soggette a controllo pubblico.

 

ARTICOLO 19, commi 2, da 5 a 9 e da 10 a 13

Partecipazioni in società delle amministrazioni pubbliche

Le norme, modificate nel corso dell’esame alla Camera:

·        nel novellare il comma 28 dell'articolo 3 della legge n. 244 del 2007, introducono la previsione dell'invio alla Corte dei Conti delle delibere autorizzative all'assunzione di nuove partecipazioni societarie e al mantenimento delle attuali (comma 2);

·        attribuiscono alle amministrazioni dello Stato la possibilità di affidare direttamente la gestione di fondi o interventi pubblici a società a capitale interamente pubblico sulle quali le predette amministrazioni esercitano un controllo analogo a quello esercitato su propri servizi e che svolgono la propria attività quasi esclusivamente nei confronti dell'amministrazione dello Stato. Gli oneri di gestione e le spese di funzionamento degli interventi relativi ai fondi sono a carico delle risorse finanziarie dei fondi stessi (comma 5);

·        recano una interpretazione autentica dell'articolo 2497, primo comma, del codice civile, stabilendo che gli enti che esercitano attività di direzione e coordinamento di società, responsabili di violazione dei principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale sono i soggetti giuridici collettivi, diversi dallo Stato, che detengono la partecipazione sociale nell'ambito della propria attività imprenditoriale ovvero per finalità economico o finanziaria (comma 6);

L’articolo 2497, primo comma, del codice civile prevede che le società o gli enti che, esercitando attività di direzione e coordinamento di società, agiscono nell'interesse imprenditoriale proprio o altrui in violazione dei principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale delle società medesime, sono direttamente responsabili nei confronti dei soci di queste per il pregiudizio arrecato alla redditività ed al valore della partecipazione sociale, nonché nei confronti dei creditori sociali per la lesione cagionata all'integrità del patrimonio della società;

·        prevedono che, a decorrere dal 5 luglio 2009, l'organo di amministrazione delle società pubbliche direttamente o indirettamente controllate da amministrazioni pubbliche statali possa, sulle materie delegabili, attribuire deleghe operative al Presidente, determinandone il contenuto e il compenso, e delegare proprie le attribuzioni ad un solo componente, al quale, unitamente al Presidente, possono essere riconosciuti compensi (commi 7,  8 e 8-bis);

·        sopprimono l'articolo 1, comma 459, della legge n. 296 del 2006 che disponeva la riduzione a tre del numero dei consiglieri di amministrazione di Sviluppo Italia Spa e della Sogin Spa (comma 9);

·        stabiliscono che le modifiche statutarie hanno effetto a decorrere dal primo rinnovo degli organi societari successivo alle modifiche stesse, ad eccezione di quelle riguardanti le deleghe operative al presidente e di quelle relative l'attribuzione di deleghe ad un solo componente del Consiglio (comma 10);

·        demandano ad un atto di indirizzo strategico del Ministro dell'economia e delle finanze la ridefinizione dei compiti e delle funzioni dell'Istituto Poligrafico dello Stato (comma 11);

·        dispongono che il consiglio di amministrazione dell'Istituto Poligrafico dello Stato è rinnovato nel numero di cinque consiglieri entro 45 giorni dalla data di emanazione dei relativi atti di indirizzo strategico. Lo statuto della società dovrà conformarsi entro il medesimo termine alle previsioni di contenimento della spesa relative alle società pubbliche di cui al comma 12 dell'articolo 3 della legge n. 244 del 2007 (comma 12);

·        nel modificare il comma 12 dell'articolo 3 della legge n. 244 del 2007, esonerano lo statuto della Cassa depositi e prestiti dall'adeguamento alle misure di contenimento della spesa ivi previste (comma 13);

 

Il prospetto riepilogativo non sconta effetti sui saldi di finanza pubblica con riferimento alle disposizioni in esame.

 

La relazione tecnica afferma che le disposizioni in esame sono neutrali dal punto di vista della finanza pubblica.

 

Al riguardo, è stata rilevata la necessità, con riferimento ai commi 7 e 8, che prevedono la corresponsione di un compenso al Presidente in caso di attribuzione di deleghe operative da parte dell’organo di amministrazione[128], di acquisire chiarimenti circa gli eventuali effetti finanziari della norma, dal momento che tale compenso non è previsto dalla normativa vigente.

A tale proposito, si ricorda che la normativa vigente (art. 3, comma 12, della legge n. 244/2007, come modificata dalla legge n. 69/2009) prevede la possibilità per l’organo amministrativo di conferire deleghe operative al Presidente senza alcun compenso aggiuntivo.

Inoltre, nel corso dell’iter in seconda lettura si sono posti in evidenza i seguenti profili critici suscettibili di recare un aggravio di oneri a carico della finanza pubblica:

• l'invio alla Corte dei conti delle delibere autorizzative di cui al comma 2, potrebbe presupporre un maggior carico di lavoro per l'organo di controllo;

• l'affidamento della gestione dei fondi e degli interventi pubblici a società a capitale interamente pubblico di cui al comma 5 potrebbe comportare una riorganizzazione degli uffici sia delle amministrazioni pubbliche controllanti che delle società affidatarie con profili finanziari da valutare;

• la soppressione della norma di cui al comma 9 sembra far venir meno il contenimento del numero dei consiglieri delle società Sviluppo Italia Spa e Sogin Spa, determinando potenziali maggiori oneri;

• la riorganizzazione dell'Istituto Poligrafico dello Stato di cui ai commi 11 e 12 sembra prefigurare effetti finanziari da valutare.

 

ARTICOLO 19, commi 3 e 4

Obbligazionisti e azionisti Alitalia

Le norme, modificate nel corso dell’esame alla Camera, apportano una serie di modifiche all'articolo 7-octies del decreto-legge n. 5 del 2009 relativo alle misure a favore degli obbligazionisti e piccoli azionisti Alitalia - Linee aeree italiane Spa. In particolare:

·        il rimborso in favore dei titolari di obbligazioni Alitalia è determinato al prezzo medio di borsa nell'ultimo mese di negoziazione, anziché al 50 per cento del suddetto prezzo. L'importo da rimborsare è stabilito in 0,262589 euro per ciascuna obbligazione corrispondente al 70,97 per cento del valore nominale delle obbligazioni;

·        è abrogato il comma 1 dell'articolo 7-octies, il quale prevede l'istituzione di un fondo, con una dotazione di 100 mln di euro per il 2012, per assicurare il rimborso delle obbligazioni Alitalia;

·        i titolari di azioni Alitalia hanno il diritto di cedere i propri titoli al MEF in cambio di titoli di Stato. L'importo riconosciuto agli azionisti è determinato nella misura del 50 per cento del prezzo medio di borsa delle azioni nell'ultimo mese di negoziazione ed è pari a 0,2722 euro per ogni azione;

·        il rimborso per ciascun azionista non può essere superiore a 50.000 euro;

·        per l'anno 2009 è fissato un tetto massimo di 100 milioni di euro per le assegnazioni di titoli di Stato agli obbligazionisti. Le restanti assegnazioni agli obbligazionisti e quelle a favore degli azionisti saranno effettuate nell'anno 2010;

·        la presentazione delle richieste di rimborso è posticipata al 31 agosto 2009;

·        la trasmissione dei documenti relativi al rimborso da parte degli intermediari finanziari sono inviati al MEF in formato cartaceo e su supporto magnetico;

·        la data cui fare riferimento per la determinazione della quantità di titoli detenuti è quella in cui è presentata la dichiarazione di rimborso e non il 12 aprile 2009;

·        è posticipata al 31 dicembre 2010 la data entro la quale il MEF provvede a trasferire i titoli di Stato agli aventi diritto;

·        è abrogato l'articolo 3, comma 2 del decreto-legge n. 134 del 2008 che include gli azionisti Alitalia tra i soggetti ammessi a godere dei benefici del Fondo per l'indennizzo dei risparmiatori rimasti vittime di frodi finanziarie.

Inoltre, le norme estendono l'applicazione delle attuali condizioni più favorevoli anche agli obbligazionisti che abbiano presentato domanda di rimborso prima dell'entrata in vigore del provvedimento in esame. Infine, è incrementata di 230 mln di euro per l'anno 2010 l'autorizzazione di spesa prevista dal comma 2 dell'articolo 7-octies del decreto-legge n. 5 del 2009.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2009

2010

2011

2012

2009

2010

2011

2012

2009

2010

2011

2012

Maggiori spese in conto capitale

 

230

 

 

 

230

 

 

 

230

 

 

Minori spese in conto capitale

 

 

 

100

 

 

 

100

 

 

 

100

 

La relazione tecnica afferma che il maggior onere, derivante dalle ulteriori assegnazioni di titoli di Stato in favore degli obbligazionisti e degli azionisti Alitalia previste dalla norma in esame, può essere stimato complessivamente in 230 milioni di euro per il 2010.

La quantificazione tiene conto delle seguenti misure previste dalla norma:

·        ampliamento dell’agevolazione già prevista per gli obbligazionisti, con un onere stimato pari a 100 milioni di euro;

Le modifiche introdotte dalla norma in esame prevedono il raddoppio della misura dell’intervento, prevedendo l’attribuzione di titoli di Stato per un importo pari all’intero controvalore delle obbligazioni calcolato sulla base del prezzo medio ponderato di borsa dell’ultimo mese di negoziazione (eliminando, quindi, l’abbattimento del 50 per cento previsto dalla normativa vigente). Pertanto, tale incremento comporta un maggior onere stimato di ulteriori 100 milioni di euro rispetto all’onere originariamente previsto[129]. La quantificazione, inoltre, tiene conto dell’estensione della misura più favorevole agli obbligazionisti che hanno già presentato richiesta di ammissione al beneficio sulla base della normativa vigente.

·        estensione dell’agevolazione anche ai piccoli azionisti, con un onere pari a 130 milioni di euro;

Nell’ottica della tutela dei piccoli risparmiatori la proposta prevede la riduzione del controvalore di riferimento in misura pari al 50 per cento del prezzo medio di borsa dell’ultimo mese di trattazione con un tetto massimo di 50.000 euro per singolo azionista.

L’impatto sui saldi di finanza pubblica delle misure previste dalla norma in esame risulta limitato al 2010, anno in cui si completerà l’intera procedura di assegnazione a favore degli obbligazionisti e degli azionisti: la norma come novellata prevede infatti che le assegnazioni per l’anno 2009 non potranno superare i 100 milioni di euro già autorizzati nel teso originario, mentre le ulteriori assegnazioni in favore di obbligazionisti ed azionisti saranno effettuate nel corso del 2010, per il complessivo importo stimato in 230 milioni di euro.

Infine, la relazione tecnica precisa che per motivi di semplificazione procedurale è stato soppresso il fondo finalizzato al rimborso dei titoli di Stato in scadenza il 31/12/2012, istituito nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, con dotazione di 100 milioni di euro per l’anno 2012.

 

Al riguardo non sono state formulate osservazioni in relazione alle assegnazioni dei titoli di Stato per l’anno 2009 dal momento che tale operazione dovrà avvenire nel rispetto del limite di spesa di 100 milioni di euro. Diversamente, per l’anno 2010, benché l’intervento configuri un incremento della precedente autorizzazione di spesa, è stato rilevato che non viene espressamente indicato che le assegnazioni saranno effettuate nel limite delle risorse stanziate per il medesimo anno. Inoltre, sono stati richiesti gli elementi necessari alla verifica dell’onere, stimato dalla relazione tecnica in 230 milioni di euro per il 2010.

In particolare, per la verifica dell’onere stimato pari a 100 milioni di euro - conseguente alla fissazione del controvalore delle obbligazioni, pari a 0,262589 per singola obbligazione, e al superamento del criterio previsto dalla normativa previgente (riduzione del 50 per cento del valore di mercato) – è stato richiesto di precisare sia per gli obbligazionisti che per gli azionisti, ai quali viene estesa la disciplina, il numero dei beneficiari di detta agevolazione.

Infine, con riferimento all’operazione di accollo delle obbligazioni e delle azioni Alitalia sono stati chiesti chiarimenti circa la compatibilità degli effetti di tale operazione con i limiti massimi di ricorso al mercato stabiliti dai vigenti provvedimenti di finanza pubblica.

 

ARTICOLO 19, comma 9-bis

Disposizioni in materia di canoni ANAS

La norma,  introdotta nel corso dell’esame alla Camera, apporta modifiche alla disciplina del canone dovuto ad ANAS SpA dai concessionari delle autostrade.

 

La relazione tecnica afferma che la norma si rende necessaria per superare una contestazione mossa dalla Commissione europea.  Viene pertanto abrogata una disposizione riguardante un sovra canone e rideterminata corrispondentemente in rialzo la misura del canone dovuto dai gestori autostradali all’ANAS. Le risorse provenienti dal canone aggiuntivo mantengono il vincolo di utilizzazione già previsto con riferimento alla norma soppressa. Di conseguenza viene disposto l’adeguamento, anche con modifiche tariffarie, dei piani economico-finanziari dei concessionari autostradali, per tenere conto della maggiore onerosità di gestione. Il combinato disposto dell’emendamento in oggetto non determina maggiori oneri in capo ai concessionari o agli utenti e, conseguentemente, mantiene inalterata la fonte di incassi per ANAS spa. Inoltre la disposizione è neutrale per il bilancio dello Stato in quanto viene confermato, analogamente a quanto previsto dalla disposizione soppressa, che a fronte delle maggiori entrate per ANAS sono corrispondentemente ridotti i trasferimenti a carico del bilancio dello Stato per il contratto con la società – parte servizi.

 

Al riguardo, non sono state formulate osservazioni nel presupposto – sul quale è stata richiesta una conferma – che dal previsto incremento della tariffa non derivino maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

ARTICOLO 19, commi 13-bis e 13-ter

Autorità portuali – Sistemi informativi

Le norme, introdotte nel corso dell’esame alla Camera, autorizzano l’uso delle somme iscritte in conto residui di stanziamento rinvenienti da alcune autorizzazioni di spesa per far fronte al maggior onere di sovvenzione per il 2009 del Gruppo Tirrenia, alle esigenze delle Autorità portuale e alla necessità di risorse aggiuntive da destinare ai servizi connessi al sistema informativo del demanio marittimo.

 

Il prospetto riepilogativo degli effetti del provvedimento indica le seguenti quantificazioni:

 

segno meno = peggioramento (mln di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2009

2010

2011

2012

2009

2010

2011

2012

2009

2010

2011

2012

Versamento residui MIT (cap 7255-7620)

             -  

             -  

             -  

             -  

             -  

             -  

             -  

             -  

             -  

             -  

             -  

             -  

effetto indebitamento minor utilizzo residui MIT

             -  

             -  

             -  

             -  

        64,5

             -  

             -  

             -  

        64,5

             -  

             -  

             -  

Riassegnazione gruppo Tirrenia

             -  

             -  

             -  

             -  

      - 49,0

             -  

             -  

             -  

      - 49,0

             -  

             -  

             -  

Riassegnazione fondo perequativo autorità portuali

             -  

             -  

             -  

             -  

       -  9,5

             -  

             -  

             -  

       -  9,5

             -  

             -  

             -  

Sistema informativo MIT-SID (demanio marittimo)

             -  

             -   

             -  

             -  

        -  6,0

             -  

             -  

             -  

        -  6,0

             -  

             -  

             -  

 

La relazione tecnica afferma che la disposizione non comporta effetti sui saldi di finanza pubblica in quanto prevede la rassegnazione delle somme da versare all’entrata al momento iscritte nel conto residui di parte capitale del MIT. Tali somme, utilizzate a copertura, riguardano, rispettivamente, disponibilità relative al potenziamento del trasporto marittimo nello stretto di Messina e sviluppo filiere logistiche degli Hub portuali. Pertanto si può valutare che la tipologia delle spese da introdurre presenti effetti in sostanza equivalenti sui saldi di finanza pubblica rispetto alla richiamata copertura.

 

Al riguardo, si è rilevata la sostanziale conformità della tipologia di spesa utilizzata a copertura rispetto alla nuova finalizzazione, in entrambi i casi di parte capitale. E’ stata comunque segnalata l’opportunità di acquisire ulteriori elementi su eventuali variazioni rispetto allo sviluppo per cassa della spesa scontata nei tendenziali.

 

ARTICOLO 20

Contrasto alle frodi in materia di invalidità civile

La norma, modificata nel corso dell’esame alla Camera,  ai fini dell’accertamento sanitario dei requisiti di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, dispone, a decorrere dal 1° gennaio 2010:

a)      l’integrazione con un medico dell’INPS delle Commissioni mediche delle ASL nonché la competenza del medesimo Istituto all’accertamento definitivo. All’attuazione di tali disposizioni l’INPS provvede con le proprie risorse umane, finanziarie e strumentali (comma 1);

b)     l’accertamento da parte dell’INPS anche della permanenza dei requisiti sanitari nei confronti dei titolari di invalidità civili (comma 2);

c)      la presentazione all’INPS delle domande per l’ottenimento dei benefici in materia di invalidità civile (comma 3);

d)     la stipula di un accordo quadro tra il ministero del lavoro e la Conferenza Stato-Regioni per la disciplina delle modalità attraverso le quali sono affidate all’INPS le attività relative all’esercizio delle funzioni concessorie nei procedimenti di invalidità civile (comma 4);

e)      modifiche al procedimento giurisdizionale in materia di invalidità civile (articolo 10, comma 6, del DL n. 203/2005), tra le quali si segnala l’obbligo per un medico legale dell’INPS di assistere alle indagini nei procedimenti civili relativi a prestazioni sanitarie, previdenziali ed assistenziali, nel caso in cui sia nominato un consulente tecnico d’ufficio. Nell’ipotesi di sentenze di condanna, relative a ricorsi depositati dal 1° aprile 2007, a carico del Ministero dell’economia , all’onere delle spese legali, di consulenza tecnica o del beneficio assistenziale provvede comunque l’INPS (commi 5 e 5-bis);

f)       la nomina, da parte del ministro del lavoro per la finanza pubblica, di una Commissione con il compito di aggiornare le tabelle indicative delle percentuali dell’invalidità civile senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica (comma 6).

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2009

2010

2011

2012

2009

2010

2011

2012

2009

2010

2011

2012

minori spese correnti

0

10

30

50

0

10

30

50

0

10

30

50

 

 

La relazione tecnica afferma che i risparmi di spesa sono calcolati tenendo conto di quanto già previsto a legislazione vigente nonché della gradualità con cui le innovazioni opereranno sulle nuove concessioni di prestazioni.

Infatti, le disposizioni in esame sono dirette a integrare il processo di razionalizzazione delle competenze amministrative nell’iter di riconoscimento e concessione dei trattamenti di invalidità civile già delineato dall’articolo 42 del decreto-legge n. 269/2003 , dall’articolo 10 del decreto-legge n. 203/2005  nonché, in attuazione di tali disposizioni, dal DPCM 30 marzo 2007. Pertanto, esse sono funzionali, in primo luogo, a potenziare il grado di conseguibilità degli obiettivi di economia ad esse associati e scontati nelle previsioni a legislazione vigente. In secondo luogo, introducendo aspetti innovativi di semplificazione e razionalizzazione, tali disposizioni appaiono suscettibili di recare effetti positivi per la finanza pubblica anche in termini di minori erogazioni di prestazioni non dovute, al momento non puntualmente quantificabili, in grado comunque di compensare anche i possibili effetti di riduzione dei tempi di liquidazione delle nuove prestazioni anche per le semplificazioni adottate.

 

Al riguardo, è stato rilevato che, trattandosi di risparmi la cui quantificazione è accertabile solo a consuntivo, non appare prudenziale che essi siano scontati nei saldi di finanza pubblica ed utilizzati tra i mezzi di copertura di maggiori oneri certi e di definito ammontare[130].

E’ stata inoltre rilevata la necessità di acquisire ulteriori elementi informativi sulla clausola di invarianza degli oneri relativa al comma 6, al fine di accertare, in particolare, se sia riferibile sia all’istituzione di una commissione per la revisione delle tabelle delle percentuali di invalidità sia agli effetti di tale revisione.

E’ stata, infine, evidenziata l’opportunità che il Governo chiarisse se dalla disposizione recata dal comma 6, che attribuisce all’INPS l’onere delle spese legali nell’ipotesi di sentenze di condanna relative a ricorsi depositati dal 1° aprile 2007 a carico del Ministero dell’economia, potesse derivare un maggiore onere, rispetto alla normativa vigente, a carico dell’Istituto, con conseguenti effetti negativi sull’indebitamento netto.

 

ARTICOLO 21, commi da 1 a 6

Rilascio di concessioni nel settore delle lotterie ad estrazione istantanea e differita

Le norme, modificate nel corso dell’esame alla Camera,dispongono che l’Amministrazione dei Monopoli di Stato avvii le procedure per aggiudicare la concessione relativa alla raccolta (anche a distanza) delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea e differita, in previsione della prossima scadenza della vigente concessione. L’aggiudicazione dovrà interessare i più qualificati operatori nazionali e comunitari, individuati in numero non superiore a 4 (comma 1).

È previsto che la concessione stabilisca un aggio pari all’11,90 per cento della raccolta. Tale aggio è comprensivo del compenso dell’8 per cento dovuto ai punti vendita per le lotterie ad estrazione istantanea. La concessione, inoltre, stabilisce valori medi di vincite non superiori al 75 per cento della raccolta per ciascun concessionario (comma 2).

La selezione concorrenziale per l’aggiudicazione sarà basata sul criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, nell’ambito della quale valore prioritario sarà attribuito a specifici criteri individuati dal testo, fra i quali:

Ÿ        il rialzo delle offerte rispetto ad una base predefinita che assicuri entrate complessivamente non inferiori a 500 milioni di euro nel 2009 e a 300 milioni di euro nel 2010, indipendentemente dal numero finale dei soggetti aggiudicatari [comma 3, lettera a)];

Ÿ        la distribuzione attraverso una rete capillare su tutto il territorio nazionale, esclusiva per concessionario, costituita da un numero non inferiore a 10.000 punti vendita, da attivare entro il 31 dicembre 2010 [comma 3, lettera c)].

Le concessioni, eventualmente rinnovabili per una sola volta, hanno la durata massima di nove anni. Dopo i primi cinque anni è prevista una verifica dell’andamento della gestione, alla cui valutazione positiva è subordinata la prosecuzione della concessione fino al termine del periodo (comma 4).

In via transitoria, per garantire il mantenimento dell’utile erariale, le lotterie ad estrazione istantanea indette in costanza della vigente concessione continuano ad essere distribuite dalla rete esclusiva del concessionario attuale fino al 31 gennaio 2012, a condizione che sia risultato aggiudicatario anche della nuova concessione (comma 5).

La gestione e l’esercizio delle lotterie nazionali ad estrazione differita restano in ogni caso riservati al Ministero dell’economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, che vi provvede direttamente ovvero mediante una società a totale partecipazione pubblica (comma 6).

Si ricorda che rispetto al testo originario del DL, le norme in esame contengono le seguenti modifiche:

-          è stato incrementato l’effetto di gettito ascritto alla nuova disciplina per l’anno 2010 (passando da +500 milioni nel 2009  e  +100 milioni nel 2010 previsti nel testo originario a +500 milioni nel 2009 e +300 milioni nel 2010 previsti nel testo attuale);

-          è stato fissato un numero massimo di operatori di gioco (4) che possono risultare aggiudicatari delle nuove concessioni per la gestione delle lotterie;

-          è stata ridotta dal 12% all’11,90% la percentuale della raccolta da destinare all'aggio per i concessionari e per i punti vendita;

-          è stato diminuito (da 15 mila a 10 mila per ciascun concessionario) il numero minimo di punti vendita richiesti per la distribuzione;

-          è stata introdotta la possibilità, per l’Amministrazione dei Monopoli, di affidare la gestione e l'esercizio delle lotterie a estrazione differita ad una società a totale partecipazione pubblica.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti finanziari:

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2009

2010

2011

2012

2009

2010

2011

2012

2009

2010

2011

2012

Art. 21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maggiori entrate

extratributarie

 

 

500

 

300

 

-

-

 

500

 

300

 

-

-

 

500

 

300

 

-

-

 

La relazione tecnica, riferita al testo originario, nulla aggiunge al contenuto delle norme.

La relazione illustrativa allegata al medesimo testo precisa che il corrispettivo per l’aggiudicazione delle concessioni, secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, dovrebbe avere carattere di una tantum

Nel corso dell’esame parlamentare non sono stati forniti ulteriori dati ed elementi, nemmeno a corredo della modifica del comma 3, lettera a), con cui la previsione di maggior gettito per il 2010 è stata incrementata da 100 milioni a 300 milioni di euro.

 

Al riguardo è stato richiesto di acquisire i dati e gli elementi posti alla base della quantificazione e non indicati dalla relazione tecnica. Ciò anche al fine di chiarire la ripartizione temporale fra i due esercizi 2009 e 2010 del maggior gettito previsto dal testo. Il carattere una tantum delle maggiori entrate – desumibile dal testo[131], dall’effetto finanziario esposto nel prospetto riepilogativo e dalla relazione illustrativa - sembra indicare che i maggiori introiti siano da mettere in relazione alla procedura di aggiudicazione delle nuove concessioni. La previsione di un incremento del gettito implica, tuttavia, che nelle previsioni tendenziali siano stati a suo tempo scontati effetti di entrata, con riferimento alla scadenza (e, quindi, al rinnovo) delle concessioni, inferiori rispetto a quelli ora attesi a seguito dell’introduzione delle norme in esame.

In assenza di informazioni sia con riferimento a tale aspetto (gettito in precedenza atteso dal rinnovo delle concessioni) sia in ordine al livello di entrate previsto a legislazione vigente negli anni 2009 e 2010 per il comparto delle lotterie, è stata evidenziata l’impossibilità di non risulta  possibile verificare la congruità delle stime di maggiore entrata contenute nel testo.

Tale verifica – infatti - richiede la disponibilità dei dati che costituiscono la base di calcolo per misurare l’aumento del gettito ascritto alla norma.

Sul piano più generale, è stato rilevato che, al fine di disporre dei parametri necessari per la valutazione degli effetti di norme che determinano variazioni di gettito nel settore dei giochi,

andrebbe precisata la metodologia di costruzione delle previsioni tendenziali nel comparto di volta in volta disciplinato (nel caso in esame, quindi, nel comparto delle lotterie).

È stato segnalato, infine, che negli ultimi anni, nel settore delle lotterie a estrazione istantanea, si è registrata una dinamica crescente della raccolta e dei conseguenti risultati di gettito[132]. Non è chiaro, quindi, se ed in quale misura sia stato scontato a legislazione vigente, in particolare nel settore delle lotterie a estrazione istantanea, un andamento del gettito erariale in crescita a prescindere dall’introduzione di nuove misure legislative.

Si segnala che durante l’esame in seconda lettura presso il Senato sono state formulate ulteriori osservazioni al testo[133]. In particolare sono stati rilevati alcuni aspetti problematici sotto il profilo della compatibilità della nuova disciplina con il diritto comunitario. Infatti, premesso che il testo - accogliendo le indicazioni della Commissione europea in materia di concorrenza nel settore - prevede il passaggio dall'attuale modello della singola concessione ad uno pluriconcessorio (cd. multiproviding), tuttavia il comma 1 continua a limitare il numero dei concessionari (a 4). Inoltre il comma 3 prevede, tra i valori prioritari per l'aggiudicazione della concessione, la capillarità della distribuzione sul territorio nazionale attraverso una rete di almeno 10.000 punti vendita: sebbene tale numero risulti inferiore rispetto a quello (15.000 punti vendita) previsto nel testo iniziale, del decreto legge prevedesse una rete con un numero maggiore, pari a 15.000, di punti vendita, si tratta comunque di un requisito che in sede comunitaria potrebbe essere considerato eccessivamente limitativo della concorrenza.

 

ARTICOLO 21, commi 7, 8 e 11

Avvio delle videolotterie

Normativa previgente: l’articolo 12, comma 1, lettera l),  del DL 39/2009 (Interventi urgenti per la regione Abruzzo) prevede che l’Amministrazione dei monopoli di Stato possa attuare la concreta sperimentazione e l'avvio a regime di sistemi di gioco costituiti dal controllo remoto del gioco attraverso videoterminali. La disposizione precisa, in particolare, che tali attività di gioco:

-          si svolgeranno in ambienti dedicati;

-          daranno luogo a vincite elevate (non inferiori all'85% delle somme giocate);

-          saranno sottoposte a un prelievo erariale unico con aliquota massima del 4% delle somme giocate;

-          saranno sottoposte a procedure di controllo conformi agli standard di sicurezza internazionali;

-          saranno autorizzate sia per i soggetti già titolari di concessioni (ai quali sarà richiesto il versamento di 15.000 euro per ciascun apparecchio videoterminale, fino ad un massimo del 14% del numero di nulla osta già posseduti) sia per nuovi concessionari, da individuare con metodo di selezione aperta;

-          saranno affidate in concessione per un periodo di 9 anni.

Si ricorda che, alle disposizioni richiamate, la RT allegata al DL 39/2009 ha ascritto effetti di maggior gettito (senza peraltro fornire gli elementi posti alla base della quantificazione) pari a 300 milioni di euro annui a decorrere dal 2009.

 

Le norme, introdotte durante l’esame in prima lettura[134], sono espressamente finalizzate a garantire l'esito positivo della sperimentazione e dell'avvio a regime di sistemi di gioco con controllo remoto attraverso videoterminali, come previsto dall’articolo articolo 12, comma 1, lettera l),  del DL 39/2009 sopra richiamato.

A tal fine, si dispone (comma 7) che entro il 15 settembre 2009 l’Amministrazione dei monopoli di Stato debba avviare le procedure occorrenti per un nuovo affidamento in concessione della rete per la gestione telematica del gioco lecito, prevedendo che le concessioni siano attribuite alle categorie di soggetti  già individuate dal DL 39/2009, ossia:

Ÿ        in parte, agli attuali concessionari, già autorizzati all'installazione di videoterminali, che ne facciano richiesta;

Ÿ        in parte, ad ulteriori operatori di gioco, mediante selezione aperta. I nuovi concessionari – analogamente agli attuali[135] - saranno autorizzati all'installazione di videoterminali fino ad un massimo del 14 per cento del numero di nulla osta già posseduti e con un versamento di 15.000 euro per ciascun terminale.

Si prevede, inoltre, che le autorizzazioni all’installazione dei videoterminali possano essere cedute tra i soggetti affidatari della concessione e possano essere prestate in garanzia per operazioni connesse al finanziamento della loro acquisizione e delle successive attività di installazione (comma 8).

È stabilito, infine, che il trasferimento in proprietà ad AAMS di tutti i beni costituenti la rete distributiva fisica (previsto dalle convenzioni in essere) sia differito alla scadenza delle nuove concessioni nel caso in cui i soggetti aggiudicatari risultino già concessionari dello specifico gioco (comma 11).

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica non considera le norme.

 

Nulla da osservare al riguardo, tenuto conto del carattere essenzialmente organizzativo delle norme, che appaiono finalizzate ad accelerare l’avvio dei giochi con videolotterie e – quindi – a consentire l’effettivo conseguimento del gettito previsto.

Si ricorda che le norme in esame intervengono su una disciplina recente [articolo 12, comma 1, lettera l),  del DL 39/2009] alla quale sono stati ascritti significativi effetti di maggior gettito (pari a 300 milioni annui a decorrere dal 2009).

 

ARTICOLO 21, comma 9

Transito di personale dal Ministero dell’economia verso le Agenzie fiscali e i Monopoli

Le norme prevedono, al fine di contrastare l’evasione fiscale, la possibilità per il personale del Ministero dell’economia e delle finanze di transitare nei ruoli delle Agenzie fiscali e dell’Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato. La norma non fissa esplicitamente un limite per i transiti. Si prevede che gli eventuali oneri derivanti dal transito  siano coperti a valere sulle risorse giacenti su di un fondo destinato a finanziare, tra l’altro, uno specifico programma di assunzioni di personale qualificato nell’Amministrazione finanziaria.

Si tratta delle risorse di cui all’articolo 1, comma 14, del DL 262/2006. Si ricorda che tale norma ha destinato una quota delle maggiori entrate derivanti dalle attività di contrasto all’evasione fiscale - per un ammontare non superiore a 10 milioni di euro il 2007 e a 30 milioni di euro a decorrere dal 2008 - ad alimentare un apposito Fondo per la concessione di incentivi al personale dell'amministrazione economico-finanziaria e alle amministrazioni statali. Il Fondo deve essere ripartito fra le due componenti (amministrazioni finanziarie e amministrazioni statali) in parti uguali.

Il personale che transita è destinatario di un apposito programma di riqualificazione del personale curato dalla Scuola superiore dell’economia e delle finanze nei limiti delle risorse destinate alla formazione.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica non considera le norme.

La Nota del Governo di risposta alle osservazioni formulate nel corso dell’esame presso il Senato include l’articolo 21, comma 9, fra le norme[136] la cui copertura è effettuata a valere sul Fondo incentivi per il personale (articolo 1, comma 14, del DL 262/2006), le cui disponibilità risultano a tal fine sufficienti.

 

Al riguardo si osserva che non sono stati fornite indicazioni circa i possibili oneri conseguenti il transito di personale dal Ministero dell'economia verso le agenzie fiscali e l'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato.

Come detto, nella documentazione trasmessa dal Governo al Senato le norme in esame sono state incluse fra quelle la cui copertura è effettuata a valere sul Fondo incentivi per il personale (articolo 1, comma 14, del DL 262/2006). Poiché il DL in esame dispone la copertura di oneri derivanti da altre norme[137] a valere su una specifica quota del medesimo Fondo incentivi (ossia a valere sulla componente di pertinenza delle amministrazioni statali, che equivale al 50% del totale dell’importo stabilito dal comma 14[[138]]), s’intende che gli eventuali oneri derivanti dalle disposizioni in esame potrebbero trovare copertura solo nell’altra componente del Fondo, ossia in quella destinata agli incentivi del personale dell’amministrazione finanziaria.

Non risulta, altresì, evidente se il transito di personale possa eventualmente compromettere il perseguimento dei fini istituzionali da parte del Ministero.

Si rileva, infine, che non sono state fornite indicazioni circa gli eventuali oneri connessi con lo svolgimento del programma di riqualificazione professionale.

 

ARTICOLO 21, comma 10

Nuova ripartizione delle somme raccolte con il Bingo

Normativa vigente: il regolamento recante l'istituzione del gioco Bingo (DM 29/2000) ha stabilito la seguente ripartizione delle somme raccolte (= ricavo dal prezzo di vendita delle cartelle):

-          il 20 per cento è destinato al prelievo erariale (art. 5);

-          il 58 per cento è destinato a vincite (art. 6);

-          il 3,80 per cento è destinato al soggetto affidatario del controllo centralizzato (attualmente, l’Amministrazione dei Monopoli) (art. 7);

-          tutto il resto (= 18,20 per cento) è destinato al concessionario (art. 8).

Ai sensi dell’articolo 5, il prelievo erariale viene versato dal concessionario all'affidatario del controllo centralizzato del gioco (AAMS), insieme al compenso ad esso spettante, anticipatamente all'atto del ritiro delle cartelle.

La norma, introdotta nel corso dell’esame alla Camera[139], prevede che l’Amministrazione dei monopoli di Stato possa disporre in via sperimentale, fino al 31 dicembre 2010, che le somme giocate nel Bingo siano così ripartite:

Ÿ        11 per cento come prelievo erariale;

Ÿ        almeno il 70 per cento come vincite;

Ÿ        1  per cento a compenso dell’affidatario del controllo centralizzato (AAMS).

Prevede, inoltre, la possibilità per il concessionario di versare il prelievo erariale in maniera differita, fino a 60 giorni dal ritiro delle cartelle[140].

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica non considera la norma.

 

Al riguardo, si osserva che la norma prevede, sia pure in via transitoria, una nuova ripartizione delle somme giocate al Bingo, in base alla quale:

Ÿ         viene marginalmente ridotta la quota destinata ai concessionari (che passa  dal 18,20 al  18 per cento);

Ÿ         vengono ridotte le quote destinate all’erario (dal 20 all’11 per cento) e all’Amministrazione dei Monopoli (dal 3,80 all’1 per cento);

Ÿ         aumenta dal 58 al 70 per cento la quota destinata alle vincite.

In assenza di relazione tecnica, non è possibile verificare i possibili effetti finanziari delle modifiche introdotte. In proposito va considerato che, ad invarianza di altre condizioni, la nuova ripartizione potrebbe ridurre le somme destinate all’erario e all’Amministrazione dei Monopoli; d’altra parte, l’aumento delle vincite appare finalizzato ad accrescere l’attrattività del gioco e quindi potrebbe determinare – al contrario - un effetto positivo di incremento della raccolta.

Per quanto concerne la modifica dei termini di versamento del prelievo erariale sulle cartelle Bingo, prevista dalla norma, si osserva che essi vengono posticipati fino al sessantesimo giorno dal ritiro delle cartelle. La normativa vigente (DM 29/2000) stabilisce invece che il versamento del tributo debba avvenire all'atto del ritiro delle cartelle. La disposizione in esame, incidendo sui tempi della riscossione, potrebbe determinare una riduzione delle entrate in termini di cassa.

 

ARTICOLO 21, comma 12

Nuove formule di gioco associate al Bingo

La norma, introdotta nel corso dell’esame alla Camera[141], prevede la possibilità di adottare nuove formule di gioco associate al Bingo, derivanti dall’estrazione dei numeri da 1 a 100.

Si ricorda che ai sensi dell’articolo 4 del DM 29/2000 (Regolamento istitutivo del Bingo) il Bingo è basato sull’estrazione di 90 numeri dall'1 al 90.

Per tali formule di gioco è prevista la seguente ripartizione delle somme giocate:

Ÿ        prelievo erariale in misura pari all’11 per cento delle cartelle acquistate;

Ÿ        vincite in misura non inferiore al 70 per cento della raccolta di ogni partita;

Ÿ        compenso dell’affidatario del controllo centralizzato del gioco (AAMS) in misura pari allo 0,80 per cento del valore delle cartelle acquistate.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica non considera la norma.

 

Al riguardo, premesso che la norma appare finalizzata ad incrementare la raccolta, con effetti positivi per le entrate erariali, si osserva che, ai fini di una valutazione dei possibili effetti finanziari, andrebbero considerati:

Ÿ         come effetto positivo, il potenziale gettito derivante dall’introduzione di formule di gioco caratterizzate da maggiore attrattività;

Ÿ         come effetto negativo, il possibile meccanismo di sostituzione, per il quale non tutta la raccolta legata a un nuovo gioco può essere considerata di carattere aggiuntivo.

Ulteriori effetti di spesa potrebbero essere collegati alla necessità di approntare la base tecnico-organizzativa per i nuovi giochi (tenuto anche conto di alcuni aspetti tecnici che in parte differiscono dal Bingo).

 

ARTICOLO 21, comma 13

Nuovi termini di pagamento dell’imposta unica sulle scommesse

La norma, introdotta nel corso dell’esame alla Camera[142], stabilisce nuovi termini di pagamento dell’imposta unica sulle scommesse ippiche e sulle scommesse su eventi diversi dalle corse dei cavalli:

Ÿ        per l’anno 2009, il termine è fissato al 31 ottobre con riferimento all’imposta unica dovuta per il periodo da aprile 2008 a settembre 2009;

Ÿ        per l’anno 2010, il termine è fissato al 30 aprile con riferimento all’imposta unica dovuta per il periodo da ottobre 2009 a marzo 2010; il termine è inoltre fissato al 31 ottobre con riferimento all’imposta dovuta per il periodo da aprile a settembre 2010.

A normativa previgente il pagamento avviene con cadenza mensile. Si ricorda infatti che l’articolo 4 del DPR 66/2002 (Adempimenti relativi all'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse) prevede che l'imposta unica dovuta - in base ai prospetti riepilogativi degli introiti da scommesse inviati mensilmente al totalizzatore nazionale – debba essere versata in unica soluzione entro il giorno 16 del mese successivo a quello di riferimento.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica non considera la norma.

 

Al riguardo si osserva che in base alla normativa previgente (DPR 66/2002) l’imposta unica sulle scommesse sarebbe stata liquidata con cadenza mensile. La modifica dei tempi di versamento, stabilita dal testo in esame con riferimento ai soli anni 2009 e 2010, determina un parziale disallineamento rispetto ai termini previsti in precedenza.

In assenza di relazione tecnica, non è possibile verificare gli effetti complessivi del presente comma 13 in connessione alla tempistica di versamento dell’imposta. Si fa riferimento, in particolare, ai possibili effetti negativi di cassa riguardanti le somme dovute per i periodi aprile-novembre 2008 (mancata corresponsione, sulle imposte non versate, di sanzioni e interessi) e ottobre-novembre 2009 (slittamento al 2010 di versamenti dovuti per il 2009).

Rispetto alla normativa previgente, i nuovi termini di versamento producono gli slittamenti temporali indicati nello schema seguente:

 

 

IMPOSTA UNICA

sulle scommesse ippiche e sulle scommesse su eventi diversi

 

 

PERIODO d’IMPOSTA

 

NUOVO TERMINE

di VERSAMENTO

 

1

aprile-novembre 2008

31 ottobre 2009

2

dicembre 2008- settembre 2009

31 ottobre 2009

3

ottobre-novembre 2009

30 aprile 2010

4

dicembre 2009-marzo 2010

30 aprile 2010

5

aprile-settembre 2010

31 ottobre 2010

 

Più nel dettaglio:

Ÿ          1: riguardo all’imposta dovuta per i mesi aprile-novembre 2008 (per i quali si prevede un nuovo termine di versamento al 31 ottobre 2009), il testo fa riferimento ai (mancati) introiti relativi ad un esercizio ormai concluso. La norma determina quindi una riapertura di termini, rispetto alla quale potrebbe verificarsi:

-          un effetto positivo per le quote di imposta altrimenti non incassate;

-          un effetto di segno opposto per la mancata corresponsione (sulle imposte non versate) di sanzioni e interessi.

Ÿ       3: riguardo all’imposta dovuta per i mesi di ottobre-novembre 2009 (per i quali si prevede un nuovo termine di versamento al 30 aprile 2010), lo slittamento dei tempi di versamento supera l’esercizio 2009, con possibili effetti negativi sul gettito annuale. Per l’anno 2009 sembra tuttavia ipotizzabile un effetto di compensazione fra il mancato incasso degli introiti relativi al bimestre ottobre-novembre e il maggiore incasso degli introiti relativi a imposte non versate per il periodo aprile-novembre 2008;

Ÿ   2-4-5: riguardo ai restanti periodi d’imposta richiamati nella tabella[143], la modifica  dei tempi di versamento, avendo carattere infrannuale, non dovrebbe determinare effetti finanziari di rilievo.

 

ARTICOLO 22, comma 1

Termine sottoscrizione Intesa sanità

La norma dispone il differimento dal 31 ottobre 2008 al 15 ottobre 2009 del termine fissato dall’art 79, commi 1-bis e 1-ter, del DL 112/2008 per la stipula dell’Intesa Stato-regioni in materia sanitaria.

L’Intesa deve recare specifici impegni diretti alla riduzione della spesa (riduzione dello standard dei posti letto ospedalieri; riduzione delle spese per il personale degli enti del SSN; adozione, per i casi in cui si profili uno squilibrio di bilancio nel settore sanitario, di forme di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie da parte dei cittadini). Qualora L’Intesa non venga sottoscritta entro il termine prescritto, salva l’applicazione dell’articolo 120 della Costituzione sulle condizioni per l’esercizio del potere sostitutivo dello Stato, delle relative norme statali di attuazione e della legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di federalismo fiscale, è prevista l’emanazione di un regolamento del Ministro della salute contenente le suddette misure di razionalizzazione della spesa.

Si ricorda, inoltre, che la sottoscrizione dell’Intesa è condizione per l’accesso, da parte delle Regioni, al finanziamento integrativo  per la sanità per gli anni 2010 e 2011 rispetto al livello fissato per il 2009.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica  non prende in considerazione la norma.

 

Al riguardo non sono state formulate osservazioni, tenuto conto che alle disposizioni il cui termine viene prorogato  non erano ascritti effetti diretti di miglioramento dei saldi[144].

 

ARTICOLO 22, commi 2 e 3

Istituzione di un fondo per interventi nel settore sanitario e riduzione della spesa farmaceutica

Le norme dispongono l’istituzione di un fondo, con dotazione pari a 800 milioni di euro a decorrere dal 2010, destinato ad interventi nel settore sanitario da definirsi con successivo DM, sentita la Conferenza Stato-Regioni. Si prevede che almeno 50 milioni di euro annui, a valere sulle risorse del fondo, siano destinati a programmi dedicati alle cure palliative (comma 2).

Il fondo è alimentato dalle seguenti risorse (comma 3):

a)      le economie derivanti dalla rideterminazione delle quote di spettanza dei farmacisti per i medicinali equivalenti, disposta dall’articolo 13, comma 1, lettera b), del decreto-legge 39/2009[145];

Si segnala che la relazione tecnica al decreto-legge 39/2009, che stabilisce la redistribuzione tra farmacisti e grossisti della differenza tra la nuova quota di spettanza e quella previgente, non quantificava effetti finanziari.

b)     le economie derivanti dall’attività amministrativa dell’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) nella determinazione del prezzo dei medicinali equivalenti e la concomitante riduzione del tetto di spesa farmaceutica territoriale dal 14 al 13,3 per cento dal 2010, per un importo pari, in valore assoluto, ad 800 milioni. Conseguentemente, la norma dispone la riduzione, per la stessa misura, del livello di finanziamento cui concorre ordinariamente lo Stato.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2009

2010

2011

2012

2009

2010

2011

2012

2009

2010

2011

2012

maggiori spese correnti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

comma 2

0

800

800

800

0

800

800

800

0

800

800

800

minori spese correnti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

comma 3

0

800

800

800

0

800

800

800

0

800

800

800

effetto netto

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

La relazione tecnica afferma che le economie di 800 milioni di euro sulla spesa farmaceutica territoriale, da riversare nel fondo per interventi nel settore sanitario, sono garantite dall’andamento della spesa per farmaci equivalenti, su cui è intervenuto l’articolo 13 del decreto-legge n. 39/2009  allo scopo di porre fine al fenomeno degli extrasconti.

In particolare, le economie sono garantite dalla rimodulazione delle quote di spettanza [articolo 13, comma 1, lettera b), del decreto-legge n. 39/2009] e dall’effetto dell’ordinaria attività di contrattazione dei prezzi dei farmaci equivalenti di nuova immissione sul mercato svolta dall’AIFA. Tali fattori consentono una riduzione del tetto della spesa farmaceutica di 800 milioni di euro a decorrere dal 2010, corrispondenti, in termini percentuali, ad una riduzione dal 14 al 13,3 per cento.

La quantificazione è fatta sulla base dei seguenti parametri:

-          il volume di spesa per farmaci equivalenti è stimabile in via prudenziale per il 2010 pari ad almeno 4.000 milioni di euro, sulla base dei dati AIFA sulla relativa crescita. Infatti, come risulta dalla tabella che segue, pur ipotizzando una crescita annua (20 per cento) significativamente inferiore a quella registrata nell’ultimo biennio (34 per cento in media), si determina nel 2010 un valore pari a 4.350 milioni di euro:

 

Volume di spesa farmaci equivalenti

 

2006

2007

2008

2009

2010

 

(fonte AIFA)

(stima – ipotesi di crescita prudenziale del 20%)

Valore assoluto

1.689

2.334

3.020

3.624

4.349

Variazione %

 

38,19

29,39

20,00

20,00

 

-          la riduzione dei prezzi evidenziata dal recente andamento delle contrattazioni sui prezzi dei farmaci equivalenti è pari ad almeno il 20 per cento rispetto ai prezzi precedentemente applicati (pari a 800 milioni di euro su un totale di 4.000 milioni di euro su base annua) ;

-          l’introduzione, da parte del citato decreto-legge n. 39/2009, di sanzioni per il contrasto del fenomeno degli extrasconti garantisce il mantenimento di questo nuovo e più basso livello dei prezzi a carico del SSN per i farmaci equivalenti;

-          la riduzione del tetto di spesa farmaceutica territoriale garantisce comunque il conseguimento delle economie quantificate in quanto, qualora il tetto dovesse essere superato, opererebbe il meccanismo del ripiano a carico delle aziende farmaceutiche, dei grossisti e dei farmacisti previsto dall’articolo 5 del decreto-legge n. 159/2007.

 

Al riguardo, tenendo conto del fatto che i dati alla base della quantificazione sono omogenei a quelli della relazione tecnica allegata al decreto-legge n. 39/2009 e che la quantificazione dei risparmi è basata su criteri prudenziali, non sono state formulate osservazioni.

 

ARTICOLO 22, comma 3-bis

Disposizioni in materia di ripartizione dell’eccedenza di spesa farmaceutica

La norma, introdotta nel corso dell’esame alla Camera, modifica l’articolo 5, comma 3, lettera a), del decreto-legge n. 159/2007[146], ponendo a carico unicamente delle aziende farmaceutiche la quota di sforamento della spesa farmaceutica imputabile alla spesa per farmaci acquistati presso le predette aziende dalle ASL e da queste distribuiti direttamente ai cittadini. Per tale quota, pertanto, i grossisti e i farmacisti vengono sollevati da qualsiasi obbligo di contribuzione.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica non considera la norma.

 

Nulla da osservare al riguardo.

 

ARTICOLO 22, commi 4 e 5

Piani di rientro nel settore sanitario in Calabria e in altre regioni

Le norme, in conseguenza degli esiti del Comitato e del Tavolo di verifica previsti dall’Intesa del 23 marzo 2005, relativamente agli anni 2007 e 2008, attesa la necessità ed urgenza di tutelare l’erogazione delle prestazioni sanitarie comprese nei Livelli essenziali di assistenza e di assicurare il risanamento, il riequilibrio economico-finanziario e la riorganizzazione del sistema sanitario regionale della regione Calabria, prevedono:

-          l’adozione del provvedimento di diffida della regione Calabria, da parte del Presidente del Consiglio dei ministri, ad adottare, entro settanta giorni, un Piano di rientro contenente misure di riorganizzazione e riqualificazione del servizio sanitario regionale (comma 4, lett a);

-          in caso di mancato rispetto del predetto termine o di non congruità del Piano, la nomina di un commissario per la predisposizione di un piano triennale di rientro dai disavanzi da redigere all’esito del riaccertamento dei debiti, nonché all’esito dell’attivazione delle procedure amministrativo-contabili necessarie per valutare positivamente l’attendibilità degli stessi conti (comma 4, lett b);

-          l’attuazione del Piano, approvato dal Consiglio dei ministri - al quale partecipa anche il Presidente della Giunta regionale – da parte del Commissario che a tal fine sostituisce gli organi della Regione. Contestualmente alla nomina del Commissario, viene disposta la cessazione dall’incarico del Commissario delegato di cui all’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 dicembre 2007, n. 3635[147] (comma 4, lett c);

-          l’estensione delle disposizioni di cui all’art. 4, comma 2-bis, del DL 159/2007[148] ai crediti della regione Calabria interessati dalle procedure di accertamento e riconciliazione del debito pregresso al 31 dicembre 2008; nonché l’estensione alla medesima regione delle disposizioni di cui all’art. 4, comma 2, del DL 159/2007, che attribuiscono al commissario la facoltà di sospendere dalle funzioni i direttori generali delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere anche universitarie e degli ICCRS, prevedendo la possibilità di nomina di uno o più sub-commissari, e pongono a carico della regione gli oneri della gestione commissariale (comma 4, lett. d).

Il comma 5 prevede infine, con riferimento a tutte le regioni che hanno sottoscritto i Piani di rientro, l’esclusione dei componenti delle regioni di volta in volta interessate dalle riunioni di verifica dei Piani del Comitato e del Tavolo previsti dalla citata Intesa del 23 marzo 2005, al fine di prevenire situazioni di conflitto di interesse, e la tempestiva designazione, da parte della Conferenza Stato-Regioni, di altrettanti componenti supplenti. Le disposizioni in esame fanno comunque salvi gli atti espletati dal Comitato e dal Tavolo anteriormente all’entrata in vigore del decreto-legge in esame.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica, con riferimento al comma 4, rileva che, in considerazione dell’urgente necessità di tutelare l’erogazione delle prestazioni sanitarie ricomprese nei Lea e, al contempo, di far fronte alla situazione di grave squilibrio economico-finanziario del comparto sanitario della regione Calabria, le disposizioni in esame sono dirette all’attivazione della procedura di cui all’art. 1, comma 180, della legge 311/2004, ai fini della presentazione di un Piano di rientro. Si prevede inoltre, l’eventuale estensione delle disposizioni in materia di commissariamento, già previste per le regioni che hanno sottoscritto i Piani, , nonché l’applicazione delle norme in materia di prescrizione dei crediti in esito all’attivazione delle procedure di riconciliazione dei debiti.

La RT precisa che il comma 5 introduce, con riferimento alle riunioni per la valutazione dei Piani di rientro, una condizione di incompatibilità per i componenti designati dalla Conferenza delle regioni e province autonome che siano appartenenti alla regione assoggettata alla verifica. Ciò al fine di prevenire un possibile conflitto di interesse e assicurare imparzialità di giudizio. In tal caso, la Conferenza provvede alla nomina di supplenti, ferma restando la possibilità dei Tavoli di verifica di procedere, nelle more, ai propri lavori.

 

Al riguardo, è stato rilevato che, secondo le prime valutazioni del Tavolo di monitoraggio e del Comitato permanente LEA, la regione Calabria, già risultata inadempiente per gli anni 2001, 2005 e 2006, ha presentato disavanzi non coperti anche nel successivo biennio per complessivi 322,7 milioni (di cui 198 milioni relativi al 2007), a fronte di un debito “ancora di non chiare dimensioni”[149].

Con riferimento al comma 4, lett. a), che prevede l’attivazione della procedura di diffida e la sottoscrizione di un Accordo e relativo Piano di rientro, è stato osservato che tra i provvedimenti che la regione deve adottare sono compresi quelli previsti dall’art. 1, comma 174, della medesima legge 311.

Il citato comma 174 prevede che, ove dal monitoraggio del IV trimestre si evidenzi uno squilibrio di gestione a fronte del quale non sono stati adottati i necessari provvedimenti o essi siano insufficienti, con la procedura di cui all’art. 8, comma 1, della legge 131/2003 la regione viene diffidata a provvedere entro il 30 aprile dell’anno successivo. Qualora la regione non adempia, entro i successivi trenta giorni, il presidente della regione, in qualità di commissario ad acta, determina il disavanzo di gestione e adotta i provvedimenti necessari al ripiano, ivi inclusi gli aumenti dell’addizionale IRPEF e la maggiorazione dell’aliquota IRAP entro le misure stabilite dalla normativa vigente. Qualora tali provvedimenti non siano adottati entro un mese, scatta comunque l’aumento delle aliquote, nella misura massima.

In proposito è stato chiesto che il Governo chiarisse se il richiamo al comma 174 debba essere inteso come l’obbligo per la regione non solo di adottare provvedimenti di contenimento e riqualificazione della spesa, ma anche di attivare la leva fiscale, entro i limiti massimi previsti dalla legislazione vigente. Tale previsione dovrebbe valere anche qualora il Piano fosse redatto dal Commissario ai sensi delle lettere b) e c).

Non sono state formulate osservazioni per quanto concerne la lettera d), anche tenuto conto di quanto precisato dal Governo in occasione della presentazione delle disposizioni la cui applicazione è stata estesa alla regione Calabria.

Con riferimento all’estensione delle disposizioni di cui all’art. 4, comma 2-bis, del DL 159/2007 ai crediti della regione Calabria interessati dalle procedure di accertamento e riconciliazione del debito pregresso al 31 dicembre 2008, si ricorda che la relazione tecnica relativa alla norma citata non attribuiva a tale disposizione effetti finanziari, ma rilevava come essa rafforzasse il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica programmati nel settore sanitario. A fronte della mancata risposta, da parte dei creditori dei servizi sanitari regionali, alle richieste regionali di invio di dati, la norma è diretta a dare certezza alle regioni circa il livello del debito in essere e a garantire loro una corretta programmazione finanziaria.

Il Governo ha precisato al riguardo[150] che tale procedura ha lo scopo di consentire una quantificazione esatta della posizione debitoria delle regioni impegnate nei piani di rientro, e solo in via incidentale può presentare un beneficio finanziario per le stesse, valutabile solo al termine della procedura di ricognizione e certificazione dei debiti. Ha infine ribadito quanto già precisato dalla relazione circa il fatto che la cessazione della maturazione degli interessi decorre dall’inutile scadere dei termini per la risposta.

Con riferimento all’estensione delle disposizioni di cui all’art. 4, comma 2, del DL 159/2007, si ricorda che nel corso dell’esame del disegno di legge di conversione del DL 159/2007, con riferimento alla disposizione concernente i direttori generali, é stato osservato[151] che la sospensione degli stessi, fermo restando il trattamento economico in godimento, potrebbe comportare, rispetto alla normativa vigente, un aggravio di oneri in capo alla regione.

Sul punto il Governo ha precisato che[152] tali norme sono dirette a potenziare gli strumenti di attuazione dei piani. Ha inoltre rilevato che il mantenimento del trattamento in godimento dei direttori generali é diretto ad evitare che le aziende sanitarie siano coinvolte in contenziosi (che sarebbero sicuramente avviati dagli interessati), con ciò esponendole ad esiti imprevedibili, anche in termini finanziari.

Non sono state formulate osservazioni, infine, riguardo al comma 5, trattandosi di una norma priva di effetti finanziari e diretta ad assicurare il miglior funzionamento dei Tavoli di verifica e del Comitato Lea.

 

ARTICOLO 22, commi 6 e 7

Finanziamento all’Ospedale Bambino Gesù

La norma dispone l’istituzione di un fondo di 50 milioni di euro a decorrere dal 2009, a valere su apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, per l’erogazione all’ospedale pediatrico Bambino Gesù di un contributo annuo fisso di 50 milioni di euro[153].

Conseguentemente, modificando l’articolo 79, comma 1, del decreto-legge n. 112/2009, la norma dispone la riduzione, per un pari ammontare di 50 milioni di euro, del finanziamento del SSN cui concorre lo Stato (comma 6).

La norma dispone, infine, l’erogazione a tale struttura sanitaria dell’importo di 50 milioni di euro previsto per gli anni 2007 e 2008 dalla legge n. 296/2006 (comma 7).

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2009

2010

2011

2012

2009

2010

2011

2012

2009

2010

2011

2012

maggiori spese correnti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

comma 6

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

minori spese correnti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

comma 6

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

effetto netto

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

La relazione tecnica afferma che le norme, disponendo solo un diverso procedimento erogativo del contributo di 50 milioni di euro annui già previsto dalla vigente legislazione, non comportano oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

 

Al riguardo non sono state formulate osservazioni, in quanto si tratta di una diversa modalità di erogazione di un finanziamento già previsto dalla normativa vigente.

 

ARTICOLO 22, comma 8

Disposizioni in materia di acquisti di beni e servizi da parte del SSN

Normativa vigente: l’Allegato 1, comma 2, lettera b), dell’Intesa tra lo Stato e le Regioni del 23 marzo 2005 prevede l’impegno delle regioni ad adempiere alle disposizioni in materia di contenimento della spesa per l’acquisto di beni e servizi recate dall’articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 347/2001[154].

La norma  dispone che, ai fini della verifica degli adempimenti a carico delle regioni in materia di acquisto di beni e servizi, il Tavolo di verifica degli adempimenti procede alla valutazione sentita la Consip.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica nulla aggiunge al contenuto della norma.

 

Al riguardo non sono state formulate osservazioni.

 

ARTICOLO 22-bis

Compensazioni tra debiti e crediti relativi alla riscossione della tassa automobilistica

La norma, introdotta nel corso dell’esame alla Camera, autorizza il Ministero dell’economia, relativamente alla riscossione della tassa automobilistica a decorrere dal 2005, ad effettuare compensazioni degli importi a credito e a debito di ciascuna regione e provincia autonoma.

La disciplina delle compensazioni si applica in via transitoria fino alla definizione di un meccanismo automatico di acquisizione dei proventi della tassa stessa da parte di ciascuna regione.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica non considera la disposizione.

 

Al riguardo si osserva che non appaiono chiari gli eventuali effetti di cassa derivanti dall’applicazione del nuovo meccanismo di compensazione.

 

ARTICOLO 22-ter

Disposizioni in materia di accesso al pensionamento

La norma, introdotta nel corso dell’esame alla Camera, dispone:

a)      con riferimento alle lavoratrici dipendenti dal settore pubblico, l’incremento dell’età per l’accesso al pensionamento di vecchiaia (sia nel regime contributivo sia in quello retributivo o misto) in ragione di un anno ogni due, a decorrere dal 1° gennaio 2010, fino al raggiungimento dell’età di 65 anni nel 2018. E’ fatta salva l’applicazione della normativa attualmente in vigore per coloro abbiano maturato i requisiti attualmente previsti entro il 31 dicembre 2009 (comma 1). Le economie derivanti da tali disposizioni confluiscono nel Fondo strategico per il Paese a sostegno dell’economia reale, la cui dotazione è incrementata di 120 milioni di euro nel 2010 e 242 milioni di euro a decorrere dal 2011 (comma 3);

b)     l’adeguamento dei requisiti di età anagrafica per l’accesso al pensionamento, a decorrere dal 1° gennaio 2015, all’incremento della speranza di vita accertato dall’ISTAT e validato dall’Eurostat, con riferimento al quinquennio precedente. In sede di prima attuazione, il primo incremento non può superare i tre mesi (comma 2).

 

Il prospetto riepilogativo espone i seguenti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica:

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2009

2010

2011

2012

2009

2010

2011

2012

2009

2010

2011

2012

minori spese

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

aumento età pensionabile

0

0

0

0

0

120

242

242

0

120

242

242

minori trasferimenti all’Inps

0

120

242

242

0

0

0

0

0

0

0

0

 

La relazione tecnica quantifica gli effetti finanziari relativi al comma 1 sulla base dei seguenti parametri e metodologie:

-                     nell’ambito delle leve di pensionamento previste, sono state considerate solo le lavoratrici che maturano i requisiti minimi dal 1° gennaio 2010[155];

-                     a tali soggetti sono stati applicati i nuovi requisiti per il conseguimento del pensionamento di vecchiaia, fermo restando il vigente regime delle decorrenze;

-                     nel computo dei risparmi si è tenuto conto delle minori erogazioni per indennità di buonuscita o trattamento di fine servizio (al netto degli effetti fiscali) nonché delle decorrenze previste dalla normativa vigente;

-                     si è anche tenuto conto degli effetti di riduzione dei risparmi derivanti dalla vigente disciplina del turn over nel pubblico impiego, ipotizzando un turn over medio di circa il 40 per cento.

Sulla base di tali dati ed ipotesi, la relazione tecnica stima in 8.000/8.500 le lavoratrici effettivamente coinvolte, per un trattamento pensionistico medio pro capite di circa 17.000 euro.

Per quanto riguarda gli anni successivi al 2010, la relazione tecnica considera quanto segue:

-                     evoluzione del numero di pensionandi, tenendo conto dell’evoluzione della normativa vigente in materia di pensionamento anticipato e di pensionamento di vecchiaia;

-                     possibilità, prevista dall’articolo 1, comma 9, della legge n. 243/2003, di accedere in via anticipata al pensionamento per le donne che maturano i 57 anni di età e i 35 anni di anzianità contributiva, a condizione che optino per il computo del trattamento interamente con il sistema contributivo[156].

La relazione tecnica, infine, ipotizza che la disposizione entri in vigore nel corso del 2009, in tempo utile per poter essere applicata a tutti i soggetti che maturano i requisiti minimi nel 2010, tenendo conto che nel settore scuola per accedere all’unica finestra di uscita di settembre 2010 la domanda di pensionamento deve essere presentata entro gennaio 2010.

Sulla base di tali dati, la relazione tecnica quantifica, in particolare, i seguenti effetti finanziari:

 

(milioni di euro)

 

2009

2010

2011

Minore spesa pensionistica

0

38

150

Effetto buonuscita

0

119

189

Totale economie

0

157

339

Riduzione risparmi per blocco turn over

0

-37

-97

Effetto complessivo

0

120

242

 

Con riferimento al comma 2, riguardante l’adeguamento dei requisiti anagrafici per l’accesso al pensionamento all’aumento della speranza di vita, la relazione tecnica precisa che dalla disposizione potranno derivare graduali effetti positivi per la sostenibilità del sistema pensionistico, puntualmente verificabili in sede di concreta attuazione della disposizione.

Infine, per quanto riguarda il comma 3, l’incremento del Fondo strategico per il Paese a sostegno dell’economia reale comporta maggiori oneri pari a 120 milioni di euro nel 2010 e 242 milioni di euro annui a decorrere dal 2011.

Pertanto, dalle disposizioni in esame conseguono i seguenti effetti finanziari complessivi:

(milioni di euro)

 

2009

2010

2011

comma 1

0

+120

+242

comma 3

0

-120

-242

effetto complessivo

0

0

0

 

Al riguardo non sono state formulate osservazioni[157], dal momento che la relazione tecnica è coerente con i contenuti delle precedenti relazioni tecniche in materia (legge n. 243/2004 e legge n. 247/2007).

 

ARTICOLO 23, comma 1

Proroga del blocco degli sfratti

 

La norma sospende per ulteriori sei mesi - fino al 31 dicembre 2009 - le procedure esecutive di rilascio per finita locazione previste dal decreto-legge 158/2008.

Si ricorda che con il citato D.L. 158/2008, ora novellato dal comma in esame, è stata disposta l’ultima sospensione dei provvedimenti di rilascio per finita locazione degli immobili adibiti ad uso abitativo per un periodo di oltre otto mesi (dal 15 ottobre 2007 al 30 giugno 2009).

La nuova sospensione degli sfratti riguarda:

§      i comuni di cui all'art. 1, comma 1, della legge 9/2007, ossia i capoluoghi di provincia, i comuni con essi confinanti con popolazione superiore a 10.000 abitanti e i comuni ad alta tensione abitativa di cui alla delibera CIPE n. 87/03 del 13 novembre 2003;

§      i conduttori in condizioni di particolare disagio, come individuati dall'art. 1, comma 1, della citata legge 9/2007, ovvero coloro che dispongono di un reddito annuo lordo complessivo familiare inferiore a 27.000 euro, sono od hanno, nel proprio nucleo familiare, persone ultrasessantacinquenni, malati terminali o portatori di handicap con invalidità superiore al 66 per cento, o figli fiscalmente a carico, purché non siano in possesso di altra abitazione adeguata al nucleo familiare nella regione di residenza.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrivealla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

Si ricorda che l’art. 1 del D.L. n. 158 - che al comma 1 ha previsto la precedente proroga, per circa otto mesi, del termine di sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili ad uso abitativo – al comma 2 ha disposto che, fino alla scadenza della predetta proroga, trovassero applicazione i benefici fiscali in favore dei locatori previsti dall’art. 2 del D.L. n. 9/2007. Detta agevolazione fiscale prevede la non concorrenza del reddito relativo agli immobili suddetti alla formazione del reddito imponibile ai fini IRPEF ed IRES. A favore dei medesimi proprietari i comuni possono inoltre prevedere esenzioni o riduzioni dell'imposta comunale sugli immobili.

Pertanto, la RT allegata al D.L. n. 158/2008 stimava un effetto di minor gettito – dovuto all’estensione temporale dell’agevolazione fiscale di cui all’articolo 2 della legge n. 9 del 2007 – di 2,29 milioni di euro per l’anno 2009 e di 4,54 milioni di euro per l’anno 2010. Per il 2011 era invece prevista una ripresa di gettito per 2,3 mln.

La stima si basava sulla valutazione di un numero di potenziali beneficiari pari a 3.935, su un reddito medio di locazione annuo percepito pari a 5.000 euro e su un’aliquota media marginale pari al 31 per cento.

 

La relazione tecnica rileva che in base a dati forniti dalle Prefetture, risulta che nel primo semestre 2009 hanno effettivamente beneficiato della precedente proroga circa 1.300 soggetti. Prudenzialmente, considerando un possibile aumento nel secondo semestre dell’anno del numero di soggetti in possesso dei requisiti necessari per usufruire dell’agevolazione in esame, si ipotizza che i beneficiari siano pari a circa 2000 soggetti.

In base ad una indagine Censis-Sunia-CGIL (“Vivere in affitto”, 2007), risulta un canone medio nazionale pagato dalle famiglie in affitto, per le locazioni in essere, pari, nel settore privato, a 440 euro mensili (5.280 euro annui) che, reflazionato al 2009, risulta pari a circa 5.000 euro.

Applicando un’aliquota marginale media per i locatori persone fisiche pari al 31% (risultante da elaborazioni effettuate con il modello di micro simulazione IRPEF basato sulle dichiarazioni dei redditi presentate nel 2006, redditi estrapolati al 2009), si stimano i seguenti effetti di cassa[158]:

 

(milioni di euro)

 

2010

2011

IRPEF

-5,29

2,30

Addizionale regionale

-0,12

0

Addizionale comunale

-0,04

0

Totale

-5,45

2,30

 

Secondo quanto rilevato dalla RT tale onere di cassa trova capienza in quanto stanziato nel bilancio dello Stato relativamente alla precedente proroga per i primi sei mesi del 2009, prevista dal DL n. 158 del 20/10/2008, art. 1, comma 1; a tale riguardo la RT precisa che la minore entrata netta pari a -4,54 milioni di euro nel 2010 tiene conto dell’effetto relativo al saldo IRPEF 2009, pari a 0,96 milioni non versato nel 2008 a seguito dell’agevolazione prevista per gli ultimi due mesi dell’anno 2008.

Si riporta di seguito la tabella relativa alla RT del DL 158/08 con gli effetti sovraesposti:

 

(milioni di euro)

 

2010

2011

IRPEF (saldo 2009 + acconto 2010)

-5,34

2,30

Addizionale regionale

-0,12

0

Addizionale comunale

-0,04

0

IRPEF (acconto 2009)

0,96

 

Totale

-4,54

2,30

 

Pertanto la disposizione in esame non comporta ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato rispetto a quelli già iscritti a bilancio a seguito della precedente proroga (1°gennaio – 30 giugno 2009).

 

Al riguardo, è stato osservato che la quantificazione indicata dalla RT espone un effetto complessivo derivante dall’applicazione dei benefici fiscali in favore dei locatori degli immobili in questione pari, per l’intero esercizio 2009, ad un importo molto prossimo a quello stimato dal D.L. 158/2008 per l’applicazione della medesima disciplina nel solo primo semestre dell’anno in corso.

 Ciò sembra trarre sostanziale giustificazione dalla nuova stima del numero dei soggetti destinatari, indicati dalla RT allegata al provvedimento in esame in circa 2000, a fronte di 3.935 di potenziali beneficiari secondo la RT allegata al precedente provvedimento di proroga. Restano infatti invariati gli altri parametri utilizzati ai fini della quantificazione, relativi al reddito medio di locazione annuo percepito dai locatori (5.000 euro) e all’aliquota media marginale (31 per cento).

Al fine di consentire una verifica della quantificazione proposta, è stata tuttavia evidenziata la necessità di acquisire precisazioni in merito ai seguenti profili.

E’ stata in primo luogo richiesta una conferma che la nuova stima dei soggetti beneficiari, indicata in 2.000 locatori, sia riferita all’intero anno e non esclusivamente al secondo semestre.

Sono stati altresì richiesti gli elementi alla base della stima proposta, che assume un incremento di 700 unità rispetto a coloro che hanno beneficiato della precedente proroga. Riguardo alla capienza dei nuovi oneri stimati rispetto al minor gettito scontato, per il 2010, in occasione della precedente proroga, è stata evidenziata la necessità di ulteriori precisazioni a supporto delle indicazioni della RT circa la sostanziale equivalenza tra i due importi. Infatti il minor onere stimato per il 2010 per effetto del D.L. 158/2008 e scontato nelle previsioni di bilancio, pari a 4,54 mln, risulta inferiore a quello ora quantificato, su base annua, (5,45 mln) in relazione al nuovo periodo di applicazione delle agevolazioni fiscali. E’ stato rilevato che la differenza tra i due importi indica quindi un onere, che andrebbe ascritto alle disposizioni in esame.

Il Servizio Bilancio del Senato ha inoltre rilevato[159] la non condivisibilità, dal punto di vista metodologico, dell’utilizzo a fini di copertura di disponibilità derivanti da errori di previsione. Questa modalità non rientra infatti tra quelle di copertura finanziaria previste dalla vigente normativa contabile. E’ stata altresì evidenziata l’opportunità di utilizzare, per la quantificazione dell’onere, ove possibile, eventuali dati di consuntivo, con riferimento agli effettivi benefici goduti dai destinatari delle agevolazioni in questione.

 

ARTICOLO 23, comma 2

Trasporto di persone mediante autoservizi non di linea

La norma  proroga dal 30 giugno 2009 al 31 dicembre 2009 la sospensione dell’efficacia delle norme di cui all’art. 29, comma 1-quater, del decreto legge n. 207/2008 in materia di attività di trasporto mediante autoservizi non di linea.

Si ricorda che il citato articolo 29 ha introdotto alcune sostanziali modifiche alla legge n. 21/1992[160] in materia di ampliamento dei requisiti richiesti agli esercenti i servizi di trasporto in esame che riguardano, in particolare:

-          la previsione di una preventiva autocertificazione per l’accesso nel territorio di altri comuni;

-          nuove modalità per il rilascio delle licenze e delle autorizzazioni, con l’obbligatoria disponibilità, in base a valido titolo giuridico, di una sede, di una rimessa o di un pontile situati nel territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione;

-          la previsione che l'inizio ed il termine di ogni singolo servizio di noleggio con conducente debbano avvenire alla rimessa;

-          l'obbligo di compilazione e tenuta da parte del conducente di un “foglio di servizio”;

-          modifiche all’apparato sanzionatorio connesso alle violazioni della legge;

-          divieto, per il servizio di noleggio con conducente, di sostare in posteggio di stazionamento su suolo pubblico nei comuni ove sia presente il servizio di taxi.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrivealla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica, nel ribadire il contenuto della norma, afferma che la stessa non comporta oneri.

 

Al riguardo non sono state formulate osservazioni.

 

ARTICOLO 23, comma 3

Proroga dei termini per assunzioni di personale

La norma dispone la proroga dal 31 dicembre 2009 al 31 dicembre 2010 dei termini relativi ad assunzioni di personale da parte delle pubbliche amministrazioni correlate alle cessazioni verificatesi nell’anno 2007, nonché la proroga dal 30 giugno al 30 settembre 2009 delle assunzioni in deroga previste per il personale della polizia di Stato.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica afferma che la disposizione differisce il termine entro il quale completare le procedure di assunzione previste per i corpi di polizia, fermi restando i relativi oneri e le unità assumibili e, quindi, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

 

Al riguardo non sono state formulate osservazioni in merito ai profili di quantificazione, tenuto conto che la disposizione si limita a differire il termine entro il quale portare a termine le procedure di assunzione e di stabilizzazione già previste dalla normativa vigente. Inoltre, è stato rilevato che le disposizioni non appaiono comportare ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato, considerato che la spesa per le assunzioni già autorizzate dovrebbe già risultare integralmente considerata nelle previsioni tendenziali.

 

ARTICOLO 23, comma 4

Proroga della scadenza di graduatorie di concorsi pubblici

La norma proroga al 31 dicembre 2009 le graduatorie dei concorsi riservati ai vigili del fuoco volontari ausiliari collocati in congedo negli anni 2004 e 2005, dalle quali si attinge in parti uguali, nonché le graduatorie del concorso pubblico del 2004 per esami a 28 posti di direttore antincendio posizione C2.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica afferma che la disposizione non comporta oneri finanziari in quanto le assunzioni verranno effettuate nell’ambito del contingente consentito dalla normativa vigente.

 

Al riguardo non sono state formulate osservazioni in merito ai profili di quantificazione, tenuto conto che la disposizione si limita a differire il termine entro il quale portare a termine le procedure di assunzione e di stabilizzazione già previste dalla normativa previgente.

 

ARTICOLO 23, comma 5

Proroga del termine per il riordino delle società regionali dell’Agenzia Invitalia

Normativa vigente: la legge finanziaria 296/2006 ha disposto il riordino della società Sviluppo Italia, che ha assunto la denominazione di “Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa” (INVITALIA). A tal fine, l'articolo 1, comma 461, ha previsto l’adozione, entro il 31 marzo 2007, di un Piano societario di riordino e di dismissione delle partecipazioni societarie detenute da Sviluppo Italia nei settori non strategici. Il Piano di riordino e di dismissione[161], da attuare entro il 30 giugno 2007, ha previsto la riduzione delle società controllate a non più di tre. Ha previsto inoltre il riordino delle società regionali, anche con la cessione gratuita delle partecipazioni alle regioni o ad altre amministrazioni pubbliche.

Con riferimento alle società regionali dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa SpA, il termine del 30 giugno 2007 è stato più volte differito[162], da ultimo al 30 giugno 2009 dall’articolo 20, comma 1, del DL 207/2008.

La norma differisce dal 30 giugno 2009 al 30 giugno 2010 il termine previsto per l'attuazione del piano di riordino e di dismissione delle partecipazioni societarie detenute nei settori non strategici da parte dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa SpA (ex Sviluppo Italia SpA), per quanto concerne in particolare la cessione alle regioni delle società regionali dell’Agenzia.

Come detto, tale cessione, è stata più volte prorogata al fine di consentire il completamento delle trattative in atto con alcune regioni.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica si limita ad affermare che la norma non comporta oneri.

 

Al riguardo, è stato richiesto un chiarimento al Governo circa l’effettiva sussistenza delle risorse necessarie a far fronte alla proroga dell’attività dell’Agenzia nell’esercizio in corso e in quello successivo.

Si ricorda che all’attuazione del piano di riordino e dismissione oggetto di proroga non sono stati ascritti, a suo tempo[163], effetti finanziari.

 

ARTICOLO 23, comma 6

Proroga del regime transitorio di autorizzazione paesaggistica

La norma proroga dal 30 giugno al 31 dicembre 2009 il regime transitorio di autorizzazione paesaggistica, i procedimenti di rilascio dell'autorizzazione in corso non conclusi e il termine assegnato alle regioni per verificare l'adeguatezza delle strutture dei soggetti delegati all'esercizio della funzione autorizzatoria.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica afferma che la disposizione non comporta oneri.

 

Al riguardo non sono state formulate osservazioni.

 

ARTICOLO 23, comma 7

Proroga di un termine in materia di investimenti finanziari

Normativa vigente: l’articolo 18 del TUF (Testo unico della finanza, di cui al D. Lgs. 58/1998)  ha disposto che l'esercizio professionale dei servizi e delle attività di investimento, nei confronti del pubblico, è riservato alle imprese di investimento e alle banche.

Il successivo articolo 18-bis  ha stabilito che tale riserva di attività non pregiudica la possibilità, per le persone fisiche in possesso dei prescritti requisiti, di prestare la consulenza in materia di investimenti senza detenere somme di denaro o strumenti finanziari di pertinenza dei clienti. È stata inoltre prevista l’istituzione dell'albo delle persone fisiche consulenti finanziari, alla cui tenuta provvede un apposito organismo chiamato anche a vigilare sul rispetto delle disposizioni in materia. Alla Consob è demandata la determinazione dei criteri relativi alle regole di condotta e alle modalità di aggiornamento professionale dei consulenti finanziari[164].

L'articolo 19, comma 14, del D. Lgs. 164/2007 (Attuazione della direttiva 2004/39/CE relativa ai mercati degli strumenti finanziari) ha stabilito che fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti di cui all'articolo 18-bis del TUF, e comunque non oltre il 30 giugno 2009, la riserva di attività di cui all'articolo 18 del medesimo TUF non pregiudica, ai soggetti che alla data del 31 ottobre 2007 prestavano la consulenza in materia di investimenti, la possibilità di continuare a svolgere tale servizio senza detenere somme di denaro o strumenti finanziari di pertinenza dei clienti.

La norma differisce dal 30 giugno 2009 al 31 dicembre 2009 il termine (di cui all’articolo 19, comma 14, del D. Lgs. 164/2007) entro cui è consentito ai soggetti che, alla data del 31 ottobre 2007, prestavano l’attività di consulenza in materia di investimenti, di continuare a svolgere tale tipo di servizio senza detenere somme di denaro o strumenti finanziari di pertinenza dei clienti.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica afferma che la norma non comporta oneri.

 

Al riguardo non sono state formulate osservazioni, nel presupposto che la norma risulti compatibile con la disciplina comunitaria in materia di consulenze finanziarie.

 

ARTICOLO 23, comma 8

Proroga di termini per l’estinzione dei debiti del Policlinico Umberto I

Normativa vigente: l’articolo 8, comma 1, lettera c), del decreto-legge 248/2007 ha autorizzato il commissario liquidatore dell'azienda universitaria Policlinico Umberto I a stipulare transazioni al fine di estinguere i debiti pregressi certi, liquidi ed esigibili a carico dell'azienda universitaria. L'autorizzazione opera nel limite massimo del 90 per cento del valore accertato della parte capitale del credito, con esclusione del riconoscimento di ogni forma di interesse e di rivalutazione monetaria. La conclusione della transazione presuppone la definitiva rinuncia da parte dei creditori ad ogni azione e pretesa. Ai fini della stipulazione delle transazioni, la citata lettera c)  ha autorizzato la spesa di 250 milioni di euro per il 2008, disponendo il trasferimento della somma su un conto vincolato della gestione commissariale, ai fini dell'effettuazione dei pagamenti entro il termine del 30 giugno 2009. Le somme non impiegate entro il predetto termine sono riversate al bilancio dello Stato, con imputazione ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata.

La norma differisce dal 30 giugno al 31 dicembre 2009 il termine per l’esercizio della facoltà attribuita al commissario liquidatore di estinguere i crediti pregressi certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti dell'azienda universitaria Policlinico Umberto I di Roma.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica afferma che la norma non comporta maggiori oneri per la finanza pubblica ed, anzi, è finalizzata ad evitarne l’insorgenza per il futuro. Infatti, la proroga del termine per l’estinzione dei crediti pregressi vantati nei confronti del Policlinico Umberto I si è resa necessaria per l’impossibilità, evidenziata dal commissario liquidatore, di concludere entro il termine del 30 giugno 2009 tutte le operazioni relative alle transazioni effettuate, evitando ulteriori aggravi di spesa per possibili maggiori pretese da parte dei creditori non soddisfatti per la mancata conclusione delle procedure transattive.

 

Al riguardo non sono state formulate osservazioni, atteso che la norma dispone lo slittamento del termine dei pagamenti nell’arco del medesimo esercizio finanziario.

Come detto, la proroga riguarda il pagamento di crediti con uno sconto del 10% sul loro valore e con l’esclusione di ogni forma di interesse e di rivalutazione monetaria.

 

ARTICOLO 23, comma 9

Prevenzione incendi delle strutture turistico-alberghiere

La norma dispone una proroga di termini in materia di prevenzione incendi delle strutture ricettive turistico-alberghiere. In particolare si prevede che il termine fissato per completare gli adempimenti relativi alla messa a norma delle strutture ricettive con oltre 25 posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del DM 9 aprile 1994, viene prorogato al 31 dicembre 2010.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica afferma che la disposizione non comporta oneri.

 

Al riguardo non sono state formulate osservazioni.

 

ARTICOLO 23, comma 10

Proroga di termini per l’Ente irriguo Puglia e Basilicata (EIPLI)

Normativa vigente: l’articolo 26, comma 6, del decreto-legge 248/2007, ha previsto la definizione del piano di rientro, entro il 30 aprile 2008, relativo alla situazione debitoria dell’Ente per lo sviluppo all’irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia (EIPLI). Ha previsto, inoltre, una ricognizione (da parte del Ministero delle politiche agricole) sull’esecuzione dei progetti finanziati. Ha autorizzato, infine, il Commissario straordinario dell’EIPLI a prorogare al 30 giugno 2008, nei limiti delle risorse disponibili, i contratti in essere per la gestione degli impianti di accumulo e la distribuzione dell’acqua.

Il termine del 30 giugno 2008 è stato ripetutamente prorogato, dall’articolo 4-bis, comma 13, del DL 97/2008 e dall’articolo 23, comma 1, del DL 207/2008. A tali proroghe non sono stati ascritti effetti finanziari.

La norma differisce dal 30 giugno 2009 al 30 settembre 2009, fermi restando i limiti delle risorse disponibili dell’Ente, la validità dei contratti in essere per la gestione degli impianti di accumulo e per la distribuzione dell’acqua.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica afferma che la norma non comporta oneri.

 

Al riguardo, è stato richiesto un chiarimento in ordine alla compatibilità della proroga in esame rispetto all’attuazione del piano di rientro dal debito dell’EIPLI. In particolare, è stato segnalato che il ripetersi dei provvedimenti di rinvio potrebbe determinare effetti negativi per la finanza pubblica connessi sia alle esigenze di operatività dell’Ente sia alle spese di funzionamento dell’ufficio del Commissario straordinario.

Si ricorda che l’EIPLI era stato incluso - ai sensi dell’articolo 2, comma 636, della legge 244/2007 (Legge finanziaria 2008) - nell’elenco degli enti da sopprimere con finalità di riduzione delle spese di funzionamento delle amministrazioni pubbliche.

A seguito della successiva entrata in vigore di una nuova procedura per la soppressione degli enti pubblici (DL 112/2008), il comma 636 è stato abrogato. Tuttavia l’Ente rientra presumibilmente nel piano di razionalizzazione introdotto dal medesimo decreto legge 112 (articolo 26, comma 1).

Per le modifiche alla predetta disciplina di riordino degli enti pubblici, introdotte con il provvedimento in esame, si rinvia alla precedente scheda riferita all’articolo 17, commi 1-9.

 

ARTICOLO 23, comma 11

Registro nazionale rifiuti pile e accumulatori

La norma proroga di tre mesi (e quindi sino al 18 settembre 2009) il termine previsto dall'art. 14, comma 2, del D.Lgs. 188/2008, per l’iscrizione dei produttori di pile e accumulatori al Registro nazionale istituito dal comma 1 del medesimo articolo, necessaria per l’immissione sul mercato dei prodotti medesimi.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica afferma che la norma è neutrale per la finanza pubblica.

 

Al riguardo non sono state formulate osservazioni.

 

ARTICOLO 23, comma 12

Proroga del termine di abrogazione di alcune disposizioni in materia assicurativa

La norma rinvia di ulteriori sei mesi – dal 1° luglio 2009 al 1°gennaio 2010 - l’abrogazione di alcune disposizioni in materia assicurativa.

La norma, modificando l’articolo 354, comma 4, del Codice delle assicurazioni private (D. Lgs. 209/2005), differisce l’abrogazione delle disposizioni dettagliatamente elencate all’articolo 354, comma 1, del Codice nonché delle relative norme di attuazione. Ciò comporta l’applicabilità sia delle norme abrogate, sia delle rispettive norme di attuazione, nel caso in cui non siano state ancora emanate le nuove disposizioni applicative del Codice delle assicurazioni private nelle materie corrispondenti[165].

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica afferma che la disposizione non comporta oneri.

 

Al riguardo non sono state formulate osservazioni.

 

ARTICOLO 23, comma 13

Comunicazione unica per l’avvio di imprese

La norma dispone che la disciplina sulla comunicazione unica per avviare l'attività d’impresa - introdotta dall’art. 9 del D.L. 7/2007[166] - si applichi dal 1° ottobre 2009.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica afferma che la disposizione non comporta oneri.

 

Al riguardo, è stata rilevata l’opportunità di acquisire dati rispetto agli effetti finanziari prodotti dall’applicazione del regime previsto per il periodo transitorio, nel corso del quale agli interessati è data la facoltà di presentare alle amministrazioni competenti le comunicazioni anche secondo la normativa previgente.

In proposito, si ricorda che il Governo, durante l’esame presso la Commissione Bilancio del disegno di legge di conversione del DL 7/2007 (A.C. 2201, XV Legislatura) , aveva osservato, in risposta ai rilievi formulati, che le semplificazioni procedurali e i relativi adempimenti sarebbero stati compatibili con le mansioni svolte istituzionalmente dalle amministrazioni centrali e dalle camere di commercio attraverso una razionalizzazione delle procedure di trasmissione dei dati già messi a punto dal sistema camerale. Il Governo, inoltre, aveva ribadito che nessun onere si sarebbe verificato durante l’applicazione della disciplina transitoria, in quanto la nuova procedura, che inizialmente si sarebbe affiancata per poi sostituirsi alla precedente, avrebbe utilizzato più razionalmente le medesime strutture, procedure e risorse. Riguardo agli adempimenti a carico delle camere di commercio, infine, ha rilevato che i predetti enti vi avrebbero fatto fronte con le proprie risorse nell'ambito della loro ampia autonomia finanziaria.

 

ARTICOLO 23, comma 14

Proroga di termini in materia di proprietà industriale per le popolazioni dell’Abruzzo

Le norme intervengono a favore delle popolazioni abruzzesi colpite dagli eventi sismici dell’aprile 2009, disponendo la proroga di sei mesi di alcuni dei termini previsti dal Codice della proprietà industriale (D.Lgs. 30/2005)[167]. Si dispone, inoltre, che alle richieste di proroga di termini e di ripresa della procedura[168] sia sufficiente allegare la sola autocertificazione da cui risulti che l’interessato risiede in uno dei comuni danneggiati dal sisma, individuati con il decreto del Commissario delegato n. 3 del 16 aprile 2009[169].

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica afferma che le norme non comportano effetti finanziari negativi.

 

Al riguardo,  non sono state formulate osservazioni.

 

ARTICOLO 23, comma 15

Rinnovo degli organi delle camere di commercio dell’Abruzzo

Le norme intervengono sul rinnovo degli organi delle camere di commercio dell’Abruzzo. In particolare, al fine di agevolare la ripresa delle attività nelle zone colpite dagli eventi sismici dell’aprile 2009, l’avvio delle procedure per il rinnovo degli organi viene differito al 30 aprile 2010, conseguentemente al termine di scadenza degli organi in carica.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica afferma che il differimento dei termini previsti dalla disposizione non implica conseguenze di natura finanziaria per gli enti interessati.

 

Al riguardo non sono state formulate osservazioni.

 

ARTICOLO 23, comma 15-bis

Proroga degli organi di Istituzioni culturali de L’Aquila

La norma, introdotta nel corso dell’esame alla Camera[170], proroga al 30 aprile 2011 il termine di scadenza degli organi dell’ Accademia delle Belle Arti e del Conservatorio dell’Aquila.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica non considera la norma.

 

Nulla da osservare al riguardo.

 

ARTICOLO 23, comma 16

Proroga del termine di abrogazione di alcune disposizioni in materia assicurativa

La norma proroga di ulteriori sei mesi (quindi al 1° gennaio 2010) l’entrata in vigore della disciplina dell’azione collettiva risarcitoria a tutela degli interessi dei consumatori introdotta dalla legge finanziaria 2008 nell’ambito del Codice del consumo (articolo 140-bis del  D. Lgs. 206/2005).

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica

 

La relazione tecnica afferma che la disposizione non comporta oneri.

 

Al riguardo non sono state formulate osservazioni.

 

ARTICOLO 23, commi da 17 a 19

Proroga di termini per la composizione del Consiglio della magistratura militare

Normativa vigente: il Consiglio della magistratura militare, organo di autogoverno della magistratura militare, è stato istituito con la legge 561/1988 ed ha per i magistrati militari attribuzioni analoghe a quelle previste per il Consiglio superiore della magistratura. La composizione del Consiglio (numero dei membri, requisiti) è disciplinata dall’articolo 1, comma 1, lettere c) e d), della predetta legge.

L’articolo 2, comma 603, della legge finanziaria 244/2007, ha introdotto – a decorrere dal 1° luglio 2008 - una serie di misure finalizzate al contenimento della spesa nell’ordinamento giudiziario militare[171]. Il successivo comma 604 ha previsto – con analoghe finalità – che il numero dei  componenti del Consiglio della magistratura militare fosse ridotto [172], a decorrere dalle prime elezioni per il rinnovo[173], da 5 a 4 (membri togati) e da 2 a 1 (membri laici). Ha previsto, inoltre, la riduzione della dotazione organica dell’ufficio di segreteria del Consiglio della magistratura militare.

La relazione tecnica alla legge 244/2007 ha ascritto alla riduzione dei membri del Consiglio della magistratura militare un effetto di risparmio a regime pari a 106.008 euro annui a decorrere dal 2010 (e un risparmio proporzionalmente più contenuto nel 2009).

Le norme dispongono quanto segue:

Ÿ        viene prorogata di due mesi (fino al 13 novembre 2009) l’attuale composizione del Consiglio, che sarebbe dovuto scadere il 13 settembre 2009 (comma 17);

Ÿ        vengono apportate modifiche all’articolo 1 della legge istitutiva (legge 561/1988), riducendo il numero dei componenti del Consiglio da 9 a 5 (comma 18).

Come sopra ricordato, già la legge finanziaria 2008 aveva disposto che a partire dal rinnovo del Consiglio del 2009 i componenti dovessero essere 7. La legge 244/2007 – tuttavia – aveva disposto la riduzione del numero dei componenti senza novellare la legge istitutiva.

Più nel dettaglio, il decreto-legge in esame:

-          non interviene sui componenti di diritto del Consiglio, ovvero il primo presidente della Corte di cassazione (che lo presiede), e il procuratore generale militare presso la Corte di cassazione;

-          riduce da 5 a 2 i membri togati del Consiglio, ovvero i magistrati militari eletti, eliminando la previsione secondo cui almeno uno dei membri togati dovesse essere un magistrato militare di cassazione (la legge finanziaria 2008 aveva già previsto che a partire dal 2009 i membri togati dovessero passare da 5 a 4, di cui uno almeno con funzioni di cassazione);

-          riduce da 2 a 1 i membri laici  (riduzione già prevista dalla legge finanziaria 2008);

-          prevede che i componenti togati del Consiglio siano collocati fuori ruolo per la durata del mandato, rendendo conseguentemente indisponibile – per la medesima durata – il posto di organico (nuovo comma 1-bis);

-          elimina il comitato di presidenza, rimettendo al Presidente il compito di promuovere l’attuazione delle decisioni del Consiglio (comma 2);

-          demanda a un decreto del Presidente della Repubblica il compito di ridurre la dotazione organica dell’ufficio di segreteria del Consiglio (attualmente, ai sensi del DPR 158/1989, l'ufficio di segreteria è composto da 1 magistrato militare di appello, che lo dirige, e da 1 magistrato militare di tribunale; all’ufficio sono addetti 1 funzionario della carriera delle cancellerie e segreterie giudiziarie militari ed 8 elementi per mansioni di archivio, di dattilografia e di anticamera);

Ÿ        viene abrogato l’articolo 1, comma 604, della legge finanziaria 244/2007. Viene inoltre  prevista l’indizione delle nuove elezioni del Consiglio tra il sessantesimo e il novantesimo giorno antecedente la data di scadenza del Consiglio prevista dal comma 17, ovvero il 13 novembre 2009 (comma 19).

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica si limita ad affermare che le norme non comportano oneri, trattandosi di disposizioni volte a razionalizzare la composizione e il funzionamento dell’organo di autogoverno della magistratura militare.

Si ricorda che alle precedenti misure di razionalizzazione del Consiglio della magistratura militare (riduzione di 2 membri del CMM) la relazione tecnica aveva ascritto effetti di risparmio pari a 106.000 euro all’anno. Tale risparmio si sarebbe verificato – conformemente a quanto previsto dalla norma - a decorrere dal termine di rinnovo del Consiglio, la cui scadenza era prevista per il settembre 2009. Conseguentemente per il 2009 era stato previsto un risparmio più contenuto (25% dei risparmi a regime = 26.502 euro)[174]. I commi 17-19 in esame, da una parte, riducono il Consiglio di ulteriori 2 unità, dall’altra prorogano al novembre 2009 il termine in precedenza stabilito per il rinnovo del collegio (settembre 2009).

 

Al riguardo, è stato rilevato preliminarmente che alle norme in esame - che dispongono una ulteriore diminuzione dei componenti del Consiglio della magistratura militare, nonché una riduzione della dotazione organica dell’Ufficio di segreteria - non sono stati ascritti effetti di risparmio aggiuntivi rispetto a quelli a suo tempo scontati nella legge finanziaria 244/2007.

In ordine al nuovo termine per il rinnovo del Consiglio, in precedenza previsto per il mese di settembre 2009, è stato osservato che tale previsione potrebbe concorrere, insieme con le altre norme in esame, a determinare per il 2009 effetti sostanzialmente neutrali: infatti, da una parte potrebbero realizzarsi maggiori risparmi per l’ulteriore taglio del numero dei componenti, dall’altra potrebbero verificarsi minori risparmi – di entità in linea di massima equivalente - dovuti alla proroga del termine per il rinnovo del Consiglio. Sul punto era stata richiesta una conferma da parte del Governo.

 

ARTICOLO 23, comma 20

Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario

La norma proroga il termine di operatività del Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario (CNVSU) fino al completamento delle procedure necessarie per rendere effettivamente operativa l’Agenzia nazionale per la valutazione del sistema universitario (ANVUR) e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2009. Il testo contiene una clausola di invarianza finanziaria.

Si ricorda che l’art. 2, comma 132, del D.L. 262/2006 ha disposto l’istituzione dell’ANVUR (Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca) la cui entrata in funzione comporta la contestuale soppressione  del CIVR (Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca) e del CNVSU (Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario). La copertura dei relativi oneri, nel limite di spesa di 5 milioni di euro annui, è stata posta dal successivo comma 142 a valere sulle risorse finanziarie riguardanti il funzionamento del CNVSU e, per la quota rimanente, sulle risorse destinate al Fondo per il finanziamento ordinario delle università.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica afferma che la disposizione non comporta oneri.

 

Al riguardo non sono state formulate osservazioni, tenuto conto che la disposizione prevede espressamente che la proroga del Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario (CNVSU) debba avvenire senza oneri per la finanza pubblica.

 

ARTICOLO 23, comma 21

Tariffa ambientale integrata  (TIA)

La norma differisce dal 30 giugno al 31 dicembre 2009 il termine oltre il quale i comuni possono comunque adottare la tariffa integrata ambientale (TIA), anche in mancanza dell’emanazione da parte del Ministero dell’ambiente del regolamento - previsto dall’art. 238, comma 6, del D.Lgs. 152/2006 - volto a disciplinare l’applicazione della TIA stessa.

Il precedente termine del 30 giugno 2009 era stato introdotto dall’art. 5, comma 2-quater, del decreto-legge 208/2008, convertito dalla legge 13/2009.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrivealla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica afferma che, poiché il D.L. 208/2008 ha concesso ai comuni la facoltà di adottare autonomamente la tariffa, prevedendo in via generale la proroga dell’applicazione della TARSU per l’anno 2009, la proroga in esame non determina effetti negativi per la finanza pubblica, essendo comunque limitata all’anno 2009 e nel presupposto che i comuni, per l’anno 2009, non abbiano previsto nei loro bilanci il passaggio al nuovo regime tariffario[175].

 

Al riguardo è stato osservato che - secondo quanto indicato dalla stessa RT - la norma non presenta profili negativi per la finanza pubblica nel presupposto che gli enti interessati non abbiano scontato, ai fini dei rispettivi bilanci, il passaggio al regime tariffario (con un incremento del gettito TIA rispetto al gettito TARSU. In ordine a tale presupposto è stato richiesto un chiarimento da parte del Governo.

 

ARTICOLO 23, comma 21-bis

Incremento del Fondo per gli eventi sportivi internazionali

La norma, introdotta nel corso dell’esame alla Camera, prevede l’incremento del Fondo per gli eventi sportivi di rilevanza internazionale[176] per un ammontare di 10 milioni di euro per l’anno 2010.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma seguenti effetti finanziari:

 

(milioni di euro)

 

SNF

Fabbisogno

Indebitamento netto P.A.

 

2010

2011

2012

2010

2011

2012

2010

2011

2012

 

Art. 23

comma 21-bis

 

10

 

-

 

-

 

3,3

 

3,3

 

3,3

 

3,3

 

3,3

 

3,3

 

La relazione tecnica precisa che alla copertura dell’onere derivante dalla norma si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dall’attuazione dell’articolo 15, commi 8-bis, 8-ter e 8-quater, del decreto legge in esame. 

La RT fa riferimento alle norme in materia di contrasto all’evasione fiscale (poteri di controllo dell’Agenzia delle entrate e misure cautelari esercitabili dagli agenti della riscossione), alle quali il prospetto riepilogativo ascrive i  seguenti effetti finanziari di maggiore entrata (identici sui tre saldi):

-          0 per il 2009;

-          35 milioni di euro per il 2010;

-          35 milioni di euro per il 2011;

-          35 milioni di euro per il 2012.

 

Al riguardo non sono state formulate osservazioni[177], tenuto conto delle precisazioni fornite dalla relazione tecnica con riferimento alla copertura degli oneri a valere su quota delle maggiori entrate tributarie ascritte alle norme in materia di contrasto all’evasione fiscale.

Per i profili problematici rilevati con riferimento alle norme in materia di contrasto all’evasione fiscale, si rinvia a quanto in precedenza osservato nell’apposita scheda (articolo 15, commi 8-bis, 8-ter e 8-quater).

 

ARTICOLO 23, commi 21-ter e 21-quater

Disciplina contabile transitoria per il 2010

Le norme, introdotte nel corso dell’esame alla Camera, estendono all’esercizio finanziario 2010 la disciplina contabile sperimentale inerente i limiti di contenuto del disegno di legge finanziaria e la flessibilità del bilancio, introdotta, per il solo esercizio finanziario 2009, dall’articolo 1, comma 1-bis e dall’articolo 60 comma 3, del decreto legge n. 112 del 25 giugno 2008 [178].

In particolare, ai sensi del comma 21-ter, anche il disegno di legge finanziaria per l'anno 2010 potrà contenere “esclusivamente disposizioni strettamente attinenti al suo contenuto tipico, con l'esclusione di disposizioni finalizzate direttamente al sostegno o al rilancio dell'economia, nonché di carattere ordinamentale, microsettoriale e localistico”.

L’articolo 1, comma 1-bis, del decreto legge n. 112/2008 – la cui applicazione è oggetto di estensione all’esercizio 2010 - opera una deroga alle disposizioni generali di contabilità recanti la disciplina del contenuto della legge finanziaria (articolo 11 della legge n. 468/1978). In aggiunta all’esclusione degli intereventi di carattere localistico o micro settoriale, già prevista dall’art. 11, comma 3, lett. i-ter, della legge 468/1978, il comma 1-bis vieta sia la previsione di disposizioni di carattere ordinamentale - che la lettera i-bis del citato comma 3 consente qualora le stesse si caratterizzino per un rilevante contenuto di miglioramento dei saldi – sia le normefinalizzate direttamente al sostegno o al rilancio dell'economia, che il comma 17 dell'art. 2 della legge di riforma n. 208/1999 aveva invece consentito con la sola esclusione degli intereventi di carattere localistico o micro settoriale.

Il comma 21-quater, estende all’esercizio finanziario 2010 la disciplina di cui al comma 3 dell'articolo 60 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, che ha introdotto, limitatamente all’esercizio finanziario 2009, la possibilità di apportare, nella legge di bilancio, rimodulazioni delle dotazioni finanziarie di ciascuna missione di spesa tra i relativi programmi.

L’articolo 60, comma 1, del DL 112/2008, ha previsto una riduzione lineare, per il triennio 2009-2011, delle dotazioni finanziarie a legislazione vigente delle missioni di spesa dei Ministeri, ivi comprese le spese predeterminate con legge, ma con l’esclusione di talune voci di spesa, indicate dal comma 2, essenzialmente di carattere obbligatorio.

A fronte di tale taglio trasversale delle dotazioni assegnate a ciascun Ministero, lo stesso articolo 60 ha concesso un più ampio margine di flessibilità nel processo di allocazione delle risorse tra i programmi di spesa sia nella fase di formazione del bilancio sia nella fase di gestione delle medesime risorse in corso d’anno (con il disegno di legge di assestamento) [179]. In particolare, il comma 3 ha introdotto la possibilità di apportare, nella legge di bilancio, rimodulazioni delle dotazioni finanziarie di ciascuna missione di spesa tra i relativi programmi, fatta eccezione per le spese di natura obbligatoria, in annualità e a pagamento differito, ivi comprese le spese predeterminate per legge. Le rimodulazioni devono avvenire nel rispetto dell’invarianza dei saldi di finanza pubblica e dell’obiettivo di un consolidamento della riclassificazione del bilancio per missioni/programmi. La rimodulazione tra spese di funzionamento e spese per interventi è consentita nel limite massimo del 10 per cento delle risorse stanziate per gli interventi stessi. Rimane precluso – in quanto intervento dequalificativo della spesa - l’utilizzo degli stanziamenti in conto capitale per finanziare spese correnti. Il comma mantiene inoltre fermo quanto previsto in materia di flessibilità con la legge annuale di bilancio.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi.

 

La relazione tecnica non prende in considerazione la norma.

 

Nulla da osservare al riguardo, atteso che le variazioni, di carattere compensativo, dovranno garantire l’invarianza dei saldi.

 

ARTICOLO 23, comma 21-quinquies

Termini in materia di valutazione di impatto ambientale

La norma, introdotta nel corso dell’esame alla Camera, prevede che il termine di cinque anni dalla pubblicazione del provvedimento per la realizzazione dei progetti sottoposti alla valutazione di impatto ambientale si applichi ai procedimenti avviati successivamente all’entrata in vigore del D. Lgs. 4/2008.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La disposizione non è corredata di relazione tecnica.

 

 

Nulla da osservare al riguardo.

 

ARTICOLO 23, commi da 21-sexies a 21-octies

Proroga di termini in materia di generi di monopolio

Le norme, introdotte nel corso dell’esame alla Camera, dispongono quanto segue:

Ÿ        vengono riaperti i termini entro i quali è possibile presentare le istanze di trasformazione delle rivendite speciali di generi di monopolio in rivendite ordinarie[180]. In particolare, i titolari delle rivendite speciali possono presentare la richiesta di trasformazione entro 180 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame (comma 21-sexies).

La presentazione della domanda è subordinata alla sussistenza di due condizioni specificate dal testo[181];

Ÿ        viene prevista[182] una semplificazione delle procedure di rilevazione contabile degli aggi e dei compensi comunque denominati effettuate dai rivenditori di generi di monopolio che abbiano optato per l’applicazione del regime di contabilità semplificato di cui all’articolo 18, primo comma, del DPR 600/1973 (comma 21-septies).

Il testo precisa che tale semplificazione interessa l’attività di gestione e di rivendita, oltre che dei generi di monopolio sopra richiamati, anche di: valori bollati, valori postali, marche assicurative e valori similari, lotto, lotterie, servizi di incasso delle tasse automobilistiche, delle tasse di concessione governative ed attività analoghe;

Ÿ        viene introdotta una misura di semplificazione delle modalità di pagamento dell’imposta di bollo sulle cambiali commerciali e sulle cambiali agrarie[183] (comma 21-octies).

L’attuale modalità di pagamento dell’imposta di bollo mediante l’impiego delle marche, ovvero mediante carta filigranata e bollata, viene sostituita con il pagamento mediante un contrassegno telematico emesso da intermediari convenzionati con l'Agenzia delle entrate, dietro pagamento dell'imposta, con data di emissione non successiva a quella riportata sulla cambiale.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica

 

Le norme non sono corredate di relazione tecnica.

 

Al riguardo, nel corso dell’esame presso il Senato è stata richiesta una conferma[184]  in ordine ai possibili contenuti del provvedimento amministrativo concernente le rilevazioni contabili degli aggi e dei compensi (di cui al comma 21-septies). In sostanza, al fine di escludere effetti finanziari, è stato chiesto di confermare che il decreto ministeriale sarà volto esclusivamente a semplificare le procedure contabili e non anche a disciplinare aspetti possano produrre variazioni sulla percentuale degli aggi e dei compensi.

 

ARTICOLO 23, comma 21-novies

Proroga del termine del divieto di commercializzazione di sacchi non biodegradabili

La norma, introdotta nel corso dell’esame alla Camera, proroga dal 1° gennaio 2010 al 1° gennaio 2011 il termine di entrata in vigore del divieto di commercializzazione dei sacchi non biodegradabili.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica

 

La norma non è corredata di relazione tecnica.

 

Al riguardo si osserva che la proroga in esame può essere considerata priva di effetti finanziari a condizione che – trattandosi di materia ambientale, cui sono collegati adempimenti stabiliti in sede comunitaria - non risulti suscettibile di determinare oneri per sanzioni a carico del Paese.

Si segnala inoltre che, nel corso dell’esame presso il Senato, è stato richiesto un chiarimento[185] circa la possibilità che la proroga prolunghi gli effetti finanziari connessi all’intervento previsto dall’articolo 1, comma 1131, della legge 296 del 2006. Infatti, poiché tale norma ha destinato non meno di 1 milione di euro per l'avvio di un programma sperimentale a livello nazionale per la progressiva riduzione della commercializzazione di sacchi per l'asporto delle merci non biodegradabili, la prosecuzione di tale programma potrebbe determinare nuovi fabbisogni finanziari non considerati nei conti tendenziali.

 

ARTICOLO 24, comma 74

Impiego delle Forze armate nel controllo del territorio

La norma dispone la proroga del piano di impiego delle Forze armate nel controllo del territorio in concorso con le Forze di polizia. La proroga può essere disposta, a decorrere dal 4 agosto 2009, per ulteriori due semestri, con incremento del contingente di 1.250 militari.

Poiché il piano originario (art. 7-bis del DL 92/2008) prevede l’impiego di 3.000 unità, il contingente complessivo viene ad essere formato da 4.250 unità.

 Per la predetta finalità, è autorizzata la spesa di 27,7 milioni di euro per il 2009 e di 39,5 milioni di euro per il 2010.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

 

SNF

Fabbisogno

Indebitamento netto P.A.

 

2009

2010

2011

2012

2009

2010

2011

2012

2009

2010

2011

2012

 

Maggiori spese

correnti

27,7

39,5

 

 

14,0

21,0

 

 

14,0

21,0

 

 

 

 

La relazione tecnica nulla aggiunge al contenuto della norma, limitandosi a qualificare gli oneri di cui al comma 74 come previsione di spesa. La RT precisa, inoltre, che l’onere è stato quantificato sulla base degli elementi utilizzati per l’art. 7-bis, comma 1, del DL 92/2008.

 

Al riguardo è stata rilevata l’opportunità di acquisire i dati sottostanti la quantificazione e la ripartizione temporale dell’onere, tenuto conto che i parametri di calcolo e gli elementi a suo tempo forniti per la stima degli effetti finanziari derivanti dall’articolo 7-bis del DL 92/2008 non risultano di agevole utilizzazione per ricostruire l’ammontare delle risorse destinate all’impiego, per i due ulteriori semestri considerati dalla norma, di 1.250 unità in aggiunta alle 3.000 di cui si dispone la proroga dell’utilizzo. In particolare, sono state richieste precisazioni in merito alle voci di costo, già previste per le 3.000 unità, che sono state considerate anche nella quantificazione del nuovo onere. La RT, infatti, a tale riguardo, non specifica se, ed eventualmente in quale misura, le voci “mezzi” e “oneri una tantum” debbano essere considerate ricomprese nella spesa autorizzata.

In merito all’effetto sui saldi di fabbisogno e indebitamento netto, pari a circa il 51% del saldo netto da finanziare, l’indicazione contenuta nel prospetto riepilogativo sembra essere conseguenza dello sconto degli effetti indotti (rincasso di parte delle somme erogate a titolo di contributi ed imposte) recati della norma. Anche su questo punto è stata richiesta una conferma da parte del Governo.

 

ARTICOLO 24, comma 75

Indennità per il personale delle Forze di polizia

La norma prevede la corresponsione al personale delle Forze di polizia impiegato nel presidio del territorio, in concorso con il personale delle Forze armate, di un’indennità di importo analogo all’indennità onnicomprensiva spettante al personale delle Forze armate. Agli oneri derivanti dall'attuazione di tale disposizione, pari a 2,3 milioni di euro per il 2009 e a 3,3 milioni di euro per il 2010, si provvede, mediante corrispondente riduzione delle autorizzazioni di spesa di cui all’art. 61 comma 18, del DL 112/2008 - per il 2009 - e all’art. 3, comma 151, della L. n. 350/2003, per l’anno 2010 (comma 75).

L’art. 61, comma 18, del DL 112/2008, prevede per il 2009 l’istituzione di un Fondo per il potenziamento della sicurezza urbana con una dotazione di 100 milioni di euro, per la realizzazione di iniziative urgenti in materia di sicurezza urbana e tutela dell’ordine pubblico.

L’art. 3, comma 151, della L. 350/2003 (finanziaria 2004), dispone l’istituzione di un Fondo da ripartire per le esigenze correnti di funzionamento dei servizi dell'Amministrazione, con una dotazione, a decorrere dall'anno 2004, di 100 milioni di euro.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica nulla aggiunge al contenuto delle norma, limitandosi a qualificare l’onere di cui al comma 75 come previsione di spesa.

 

Al riguardo, è stata rilevata l’opportunità di acquisire i dati posti alla base della quantificazione, anche al fine di accertare la congruità dello stanziamento (configurato dal testo come limite di spesa, ma nella relazione tecnica in termini di stima).

E’ stata, altresì, segnalata la necessità di chiarire se la riduzione delle risorse destinate alle finalità previste dal DL 112/2008 e dalla legge 350/2003 potesse determinare occorrenze finanziarie future cui far fronte con ulteriori interventi.

Con specifico riferimento agli effetti sui saldi di finanza pubblica, è stato rilevato – infine - che il prospetto riepilogativo non riporta le maggiori spese determinate dalla norma.

 

ARTICOLO 24, comma 76

Autorizzazione di spesa per le missioni internazionali

La norma, nel testo modificato nel corso dell’esame parlamentare, autorizza, a decorrere dal 1° luglio 2009 e fino al 31 ottobre 2009, ai fini della proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali, la spesa di 510 milioni di euro.

Nel corso dell’esame parlamentare i commi da 1 a 72 dell’articolo 24, recanti norme per la partecipazione dell’Italia a missioni internazionali (il cui finanziamento era autorizzato con il comma 76 in esame), sono stati soppressi in concomitanza con la presentazione e l’approvazione della legge 108/2009 (“Proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali”)[186] che riproduceva essenzialmente  il contenuto dei predetti commi 1-72.

Pertanto la norma in esame, originariamente destinata a finanziare i commi 1-72, rappresenta ora la fonte di finanziamento della legge 108/2009[[187]] e l’importo della spesa prevista (510 milioni per il 2009) è rimasto inalterato.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti finanziari:

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2009

2010

2011

2012

2009

2010

2011

2012

2009

2010

2011

2012

Art. 24 c. 76

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maggiori spese correnti

 

 

510

 

-

 

-

-

 

510

 

-

 

-

-

 

510

 

-

 

-

-

 

 

La relazione tecnica nulla aggiunge al contenuto della norma.

 

Al riguardo si osserva che la spesa autorizzata dal comma in esame è stata pressoché integralmente utilizzata per la copertura finanziaria (articolo 6) della legge 3 agosto 2009, n. 108, recante la proroga – fino al 31 ottobre 2009 - della partecipazione italiana a missioni internazionali.

 

ARTICOLO 25, comma 1

Partecipazione dello Stato italiano a banche e fondi internazionali

La norma autorizza la spesa di 284 milioni di euro, per l’anno 2009, in soli di termini di competenza, per adempiere agli impegni derivanti dalla partecipazione dell’Italia a banche e fondi internazionali.

 

Il prospetto riepilogativo ascrivealla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2009

2010

2011

2012

2009

2010

2011

2012

2009

2010

2011

2012

Maggiori spese in conto capitale

284

-

-

-

 

284

-

-

 

284

-

-

 

La relazione tecnica, afferma che, per il primo semestre dell’anno 2009, è emersa la problematica relativa ai ritardi nell’attivazione delle iniziative legislative di rifinanziamento della partecipazione italiana alla ricostituzione del capitale di banche e fondi internazionali, a fronte di procedure negoziali già concluse con le medesime istituzioni, tenuto conto che sul fondo speciale di conto capitale non sussistono sufficienti disponibilità da destinare a tali iniziative.

Ciò premesso, si determina un’occorrenza immediata, valutabile al momento in 284 milioni di euro, con riferimento alla partecipazione italiana alla ricostruzione del capitale del Fondo I.D.A. (International Development Association), quale quota parte del contributo dovuto dall’Italia alla XV ricostituzione delle risorse di detto organismo, da impegnare nel corrente esercizio.

Per quanto riguarda la valutazione dell’effetto di tale iniziativa in termini di fabbisogno e indebitamento, la RT afferma che, a prescindere dal momento della ratifica degli accordi internazionali, la suddette quote di partecipazione, in relazione al richiamato profilo di cassa, possono essere materialmente sottoscritte ed erogate nel prossimo esercizio.

La RT ricorda che i negoziati per la XV ricostituzione delle risorse dell’IDA, che copre il periodo 2009-2011, si sono conclusi nel dicembre del 2007. L’Italia, che ha confermato la quota di partecipazione del 3,80%, si è impegnata a contribuire a detta ricostituzione con un contributo di 850 milioni di euro da erogare in tre tranche annuali nel periodo 2009-2011. l’impegno assunto nel negoziato doveva essere formalizzato entro il 15 dicembre 2008 attraverso il deposito del cosiddetto Strumento di Contribuzione. L’Italia è l’unico dei paesi donatori che ad oggi non ha depositato tale strumento, perché non essendo state stanziate nelle due ultime leggi finanziarie le risorse necessarie per la copertura finanziaria dell’impegno assunto, non è stato possibile presentare il relativo ddl.

La somma di 284 milioni di euro in oggetto rappresenta la terza parte del contributo complessivo dovuto (850 milioni di euro).

La disponibilità di questo ammontare permetterà quindi all’Italia di depositare uno strumento di contribuzione che sarà in parte non qualificato (in quanto la cifra suddetta si basa su un provvedimento legislativo perfezionato) ed in parte qualificato, poiché per la parte restante (circa 557 milioni di euro) ci si impegna a completare il processo legislativo necessario per poter effettuare i pagamenti secondo la tempistica prevista.

 

Al riguardo, è stata richiesta una conferma circa la conformità dell’erogazione delle somme in parola (nell’esercizio 2010) rispetto a quanto previsto dai relativi trattati internazionali, al fine di evitare effetti finanziari negativi a carico del bilancio statale derivanti da eventuali violazioni degli stessi.

Il Governo, nella Nota di risposta alle analoghe osservazioni formulate dal Servizio bilancio del Senato, ha specificato che la somma di 284 milioni di euro, rappresentando la terza parte del contributo complessivamente dovuto, risulta comunque insufficiente per soddisfare integralmente gli obblighi internazionali assunti ed appare tuttavia necessaria per non interrompere l’attività di prestiti.

 

ARTICOLO 25, commi 2 e 3

Ripresa versamenti Abruzzo

Le norme dispongono che i versamenti fiscali e contributivi, sospesi a seguito degli eventi sismici del 6 aprile 2009 nella regione Abruzzo, vengano effettuati a decorrere dal mese di gennaio 2010, mediante 24 rate mensili di pari importo. Gli altri adempimenti tributari, diversi dai versamenti, andranno effettuati entro il mese di marzo 2010.

La riscossione avviene, senza applicazione di oneri accessori, mediante 24 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di gennaio 2010.

 

Il prospetto riepilogativo ascrivealle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2009

2010

2011

2012

2009

2010

2011

2012

2009

2010

2011

2012

Minori

entrate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c. 2 e 3 – recupero tributi sospesi sisma Abruzzo –entrate tributarie

203

-

-

-

203

-

-

-

203

-

-

-

c. 2 e 3 – recupero tributi sospesi sisma Abruzzo –IRAP e addizionali

-

-

-

-

60,3

-

-

-

60,3

-

-

-

c. 2 e 3 – recupero tributi sospesi sisma Abruzzo – tributi locali

-

-

-

-

9,7

-

-

-

9,7

-

-

-

c. 2 e 3 – recupero tributi sospesi sisma Abruzzo – contributi

-

-

-

-

240

-

-

-

240

-

-

-

Maggiori

entrate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c. 2 e 3 – recupero tributi sospesi sisma Abruzzo –entrate tributarie

-

101,5

101,5

-

-

101,5

101,5

-

-

101,5

101,5

-

c. 2 e 3 – recupero tributi sospesi sisma Abruzzo –IRAP e addizionali

-

-

-

-

-

30,2

30,2

-

-

30,2

30,2

-

c. 2 e 3 – recupero tributi sospesi sisma Abruzzo – tributi locali

-

-

-

-

-

4,9

4,9

-

-

4,9

4,9

-

c. 2 e 3 – recupero tributi sospesi sisma Abruzzo – contributi

-

-

-

-

-

120

120

-

-

120

120

-

Maggiori

spese correnti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c. 2 e 3 – recupero tributi sospesi sisma Abruzzo –IRAP e addizionali

60,3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

c. 2 e 3 – recupero tributi sospesi sisma Abruzzo – tributi locali

9,7

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

c. 2 e 3 – recupero tributi sospesi sisma Abruzzo – contributi

240

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Minori

spese correnti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c. 2 e 3 – recupero tributi sospesi sisma Abruzzo –IRAP e addizionali

-

30,2

30,2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

c. 2 e 3 – recupero tributi sospesi sisma Abruzzo – tributi locali

-

4,9

4,9

-

-

-

-

-

-

-

-

-

c. 2 e 3 – recupero tributi sospesi sisma Abruzzo – contributi

-

120

120

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

La relazione tecnica, con riferimento ai commi 2 e 3, afferma che, sulla base dei dati dell’Anagrafe tributaria, si stima che, relativamente ai comuni interessati, l’ammontare dei versamenti tributari sospesi sia pari a 273 milioni di euro e l’importo complessivo dei versamenti contributivi sospesi ammonti a circa 240 milioni di euro.

In particolare il testo prevede che il recupero dei contributi previdenziali, assistenziali e dei premi sospesi avvenga in 24 rate mensili di pari importo con decorrenza dal gennaio 2010, anziché in un’unica soluzione a dicembre 2009 come implicitamente previsto dall’articolo 2, comma 1 dell’OPCM 3754/2009.

Pertanto la disposizione comporta i seguenti effetti in termini di cassa:

(milioni di euro)

Anno

2009

2010

2011

Entrate erariali

-203

101,5

101,5

IRAP e addizionali

-60,3

30,15

30,15

Tributi locali

-9,7

4,85

4,85

Contributi

-240

120

120

Totale

-513

256,5

256,5

(segno meno = peggioramento)

 

Al riguardo non sono state formulate osservazioni.

In proposito, si ricorda che l’articolo 6, comma 1, lettera g), del decreto-legge 39/2009 aveva disposto la rideterminazione della sospensione del versamento dei tributi, dei contributi previdenziali ed assistenziali e premi INAIL nonché la ripresa della riscossione degli stessi, anche in forma rateizzata.

La relazione tecnica a tale disposizione, nel presupposto che la riscossione del sospeso avvenisse entro l’anno 2009, aveva quantificato un onere massimo per maggior spesa per interessi di circa 2,5 milioni di euro per l’anno 2009. Veniva, pertanto, scontata sui saldi di finanza pubblica una maggiore spesa pari a 2,5 milioni di euro nell’anno 2009. Va tuttavia segnalato che la RT richiamata non forniva i dati e gli elementi posti alla base della quantificazione dell’onere.

 

ARTICOLO 25, commi 4 e 5

Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente

Le norme, nel testo risultante dalle modifiche apportate in sede parlamentare, incrementano di 256 mln di euro per il 2009, 377 mln per il 2010, 91 mln per il 2011 e 54 mln per il 2012 la dotazione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente (comma 4). Sono corrispondentemente incrementate -  per pari importi nel 2009 e nel 2010 e per un importo più ridotto nel 2011 (84 mln) – le quote che il CIPE può utilizzare ai sensi dell'articolo 14, comma 1-bis, del decreto-legge n. 39 del 2009, a valere sul predetto Fondo, per la ricostruzione dei territori colpiti dal sisma dell’aprile 2009.

La versione originaria delle norme indicava incrementi del Fondo, e corrispondenti utilizzi per la ricostruzione in Abruzzo, nella misura di 55 mln per 2009, 289 mln per il 2010 e 84 mln per il 2011.

 

Il prospetto riepilogativo , nell’ultima versione disponibile, indica i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2009

2010

2011

2012

2009

2010

2011

2012

2009

2010

2011

2012

Maggiori spese c/capitale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 25, co 4

 

 

 

 

55

289

84

 

55

289

84

 

Art. 1-ter*

 

 

 

 

201

88

7

54

201

88

7

54

Tot. spesa

 

 

 

 

256

377

91

54

256

377

91

54

* Si tratta della norma che assicura maggiori entrate per la dichiarazione di attività di assistenza alle famiglie.

 

La relazione tecnica afferma che viene utilizzata ad incremento delle disponibilità del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari, per gli importi indicati dal precedente comma 4, una quota del miglioramento dei saldi di finanza pubblica in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, derivante dalle norme che comportano complessivamente minori oneri per il bilancio dello Stato (maggiori entrate e minori spese).. Tali disponibilità sono contestualmente utilizzate ai fini dell’incremento delle risorse destinate al conseguimento di maggiori margini di spendibilità nell’adozione delle delibere CIPE di assegnazione delle risorse FAS, comunque nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica.

 

Nulla da osservare in merito ai profili di quantificazione.

Si ricorda che anche gli effetti relativi alle disposizioni dell’art. 14, comma 1-bis  del D.L. n. 39/2009, relativo agli interventi in  favore dell’Abruzzo, venivano quantificati dalla relativa relazione tecnica esclusivamente in termini di fabbisogno e di indebitamento, coerentemente con la natura del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente di cui all’art. 6, comma 2, del D.L. n. 154/2008.

 

ARTICOLO 25, comma 5-bis

Agevolazioni fiscali in favore dei soggetti colpiti da eventi sismici

La norma, introdotta nel corso dell’esame presso la Camera, dispone che i soggetti che stanno procedendo alla restituzione dei versamenti sospesi a seguito degli eventi sismici occorsi nelle regioni Marche ed Umbria nel 1997[188] e nelle province di Campobasso e Foggia nel 2002[189] possono eseguire i versamenti previsti per le scadenze dei mesi di giugno, luglio, agosto e settembre, entro il 16 ottobre 2009, senza alcuna maggiorazione, sanzione od interessi.

Si ricorda che l’articolo 2, comma 109, della legge finanziaria per il 2008 (legge n. 244/2007) stabilisce che i soggetti che hanno usufruito delle sospensioni dei termini dei versamenti tributari, previste da una serie di disposizioni, e della sospensione dei pagamenti dei contributi previdenziali, assistenziali ed assicurativi, prevista dall’articolo 13 dell’ordinanza 28 settembre 1997, n. 2668,  nelle regioni Marche e Umbria colpite dalla crisi sismica del 1997, possono definire la propria posizione relativa al periodo interessato dalla sospensione, corrispondendo l’ammontare dovuto per ciascun tributo e contributo oggetto della sospensione, al netto dei versamenti già eseguiti, nella misura e con le modalità da stabilirsi con apposito DPCM su proposta del Ministero dell’economia e delle finanze. Il beneficio dovrà essere concesso nei limiti di un onere di 50 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2008.

Successivamente l’articolo 2, comma 1, del decreto legge n. 61/2008 ha stabilito direttamente talune modalità di restituzione dei tributi e contributi sospesi, prevedendo che il versamento sia effettuato nella misura ridotta del quaranta per cento, senza aggravio di sanzioni e di interessi e mediante rateizzazione per 120 rate mensili.

Il periodo di sospensione dei versamenti è stato determinato con le ordinanze di protezione civile nn. 2668 e 2728 del 1997 e n. 2908 del 1998. I termini di recupero del tributi e contributi sospesi sono stati oggetto di numerose proroghe[190], da ultimo, con l’articolo 3, comma 2 del  decreto legge 162/2008, che li ha fissati al 16 giugno 2009.

 

Il prospetto riepilogativo non sconta effetti sui saldi di finanza pubblica con riferimento alla disposizione in esame, che non è corredata di relazione tecnica.

 

Al riguardo, nel corso dell’esame presso il Senato, è stato evidenziato[191] che il testo in esame non indica alcun termine entro il quale i versamenti sospesi devono comunque essere eseguiti.

Inoltre, non appaiono chiari i possibili effetti infrannuali di cassa ascrivibili alla norma in esame.

 

ARTICOLO 25, comma 6

Banda larga

La norma specifica che il finanziamento relativo al programma di interventi necessari alla realizzazione delle infrastrutture necessarie all’adeguamento delle reti di comunicazione elettronica nelle aree sottoutilizzate[192], con dotazione di 800 milioni di euro per il periodo 2007-2013 a valere sulle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS), viene garantito nel limite massimo di 800 milioni.

Quindi non rappresenta più uno stanziamento esattamente determinato.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica non considera la norma.

 

Al riguardo, non sono state formulate osservazioni.

 



[1] Articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 185/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2/2009.

[2] Si segnala che, sulla base di tale delibera, sono stati trasferiti al Fondo in questione 4 miliardi di euro, di cui 0,980 miliardi utilizzabili nel 2009 e 3,020 miliardi utilizzabili nel 2010.

[3] Convertito, con modificazioni, dalla legge n. 291/2004.

[4] La normativa previgente prevede l’integrazione del salario pari al 60 per cento del salario perso per la riduzione dell’orario di lavoro. Sulla base della disposizione in esame, pertanto, il lavoratore percepisce un trattamento di integrazione pari alla CIGS, continuando però a prestare la propria attività.

[5] Convertito, con modificazioni, dalla legge n. 33/2009.

[6] Articolo 19, comma 1, del decreto-legge n. 185/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2/2009.

[7] Dall’articolo 19, comma 2-bis, del decreto legge n. 185/2008.

[8] Istituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale per favorire l'accesso al Fondo sociale europeo e al Fondo regionale europeo per i progetti in materia di formazione professionale

[9] Di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a) del decreto legge 185/2008, convertito con modificazioni , dalla legge n. 2/2009.

[10] Presentata il 23 luglio 2009

[11] Di cui all’articolo 25 legge n. 845/1978.

[12] Regolamento recante norme in materia di ammortizzatori per le aree non coperte da cassa integrazione guadagni.

[13] Articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 154/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 189/2008.

[14] Di cui all'articolo 4-bis, comma 8, del decreto-legge n. 2 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 2.

[15] Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

[16] Presentata il 23 luglio 2009

[17] Nota integrativa presentata il 30 luglio 2009 nel corso dell’iter di approvazione presso il Senato.

[18]L’articolo 16, comma 2, del presente decreto, nella sua originaria formulazione, disponeva l’incremento della dotazione del fondo ISPE limitatamente al triennio 2009-2012. L’emendamento 16.11, approvato nella seduta del 16 luglio 2009 durante l’esame presso le commissioni riunite V e VI della Camera dei Deputati, rende permanente il rifinanziamento del fondo ISPE.

 

[19] Da parte del  Ministro dello sviluppo economico, su proposta dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (AEEG).

[20] Cfr, Nota di lettura n. 48 – Luglio 2009.

[21] Ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs. 79/1999.

[22] C.d. Codice degli appalti.

[23] Cfr, Senato - Nota di lettura n. 48 – Luglio 2009.

[24] Cfr, Senato - Nota di lettura n. 48 – Luglio 2009.

[25] “Fondo per il finanziamento di interventi finalizzati al potenziamento della rete infrastrutturale di livello nazionale”.

[26] Il testo sembra contenere un’imprecisione di carattere formale, laddove fa riferimento – per indicare il Fondo infrastrutture - al “Fondo istituito ai sensi dell’articolo 18, comma 1, lettera b), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185”. Considerata la normativa previgente, sopra richiamata, il Fondo infrastrutture è stato invece istituito ai sensi dall’articolo 6-quinquies del DL 112/2008 ed è stato poi rifinanziato ai sensi della norma richiamata nel testo in esame

[27] Cfr, Senato -Nota di lettura n. 48 – Luglio 2009.

[28] La disposizione prevede che per tali fattispecie la cessione del bene si consideri effettuata comunque al momento del rogito notarile anziché al momento dell’emissione della fattura o del pagamento del corrispettivo, qualora avvenuti anteriormente.

[29] Dato risultante da indagini presso gli operatori del settore.

[30] Riguardo al 2009, l’importo si ottiene calcolando i 5/12 di quello a regime (21,1 milioni x 5/12 = circa  8,8 milioni).

[31] Nella Nota del 30 giugno 2009 presentata in risposta alle osservazioni formulate presso la 5a Commissione del Senato.

[32] Di cui al decreto legislativo n. 163/2006.

[33] Cfr, Senato - Nota di lettura n. 48 – Luglio 2009.

[34] In base all’articolo 15, comma 2, del decreto legislativo n. 102 del 2004.

[35] Cfr. Senato, Servizio del Bilancio, Nota di lettura n. 48, luglio 2009.

[36] Si segnala che nella Risoluzione del 23 marzo 1999 n. 48, concernente l’assoggettabilità ad Iva delle somme corrisposte dagli enti locali per le prestazioni di trasporto pubblico locale in esecuzione di contratti di servizio, il Ministero delle finanze si era espresso nel senso di ritenere tali  prestazioni assoggettabili ad aliquota normale, data l’impossibilità di individuare la parte di corrispettivo destinato a remunerare le prestazioni di trasporto di persone, soggette ad aliquota del 10 per cento, dalle altre attività soggette ad aliquota normale.

[37] Cfr. Senato, Servizio del Bilancio, Nota di lettura n. 48, luglio 2009.

[38] La classificazione delle attività economiche denominata ATECO 2007 – da utilizzare negli atti e dichiarazioni da presentare all’Agenzia delle entrate a partire dal 1° gennaio 2008 – è curata dall’ISTAT, che ha pubblicato i relativi dati, dopo essersi avvalso di un apposito Comitato. La tabella ATECO 2007 costituisce la versione nazionale della nomenclatura europea della classificazione delle attività economiche (Regolamento 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 2006).

Si segnala che, nel corso dell’iter alla Camera, a seguito di una richiesta di chiarimenti da parte delle Commissioni V e VI in sede referente, l’Agenzia delle entrate ha fornito l’elenco delle attività ricompresse nell’ultimo codice attività della divisione 28 della tabella (28.99.99), che ha carattere residuale, al fine di poter correttamente individuare a quale tipologia di macchinari si possa applicare la detassazione prevista dall’articolo 5 in esame.  

[39] La ripresa di gettito è dovuta al recupero delle minori somme versate in acconto dai contribuenti nel 2014, in conseguenza del carattere non permanente dell’agevolazione.

[40] Cfr. Resoconto sommario n. 213 del 30 luglio 2009.

[41] Nota del 30 luglio 2009, presentata nel corso dell’iter al Senato.

[42] Il D.M. 31 dicembre 1988, emanato in attuazione dell’articolo 67 (ora 102) del TUIR, ha individuato, per ciascuna categoria di attività e per ciascuna tipologia di bene, un coefficiente in base al quale viene determinata la quota di ammortamento deducibile nella determinazione del reddito imponibile fiscale.

 

[43] Cfr. Nota del 30 luglio 2009.

[44] Come dettagliatamente riportato nella parte successiva della presente scheda.

[45] Il prospetto riepilogativo riporta – infatti - per intero l’incremento delle entrate ascritto alle predette misure di contrasto dell’evasione (pari, nel 2010, a 35 milioni di euro), senza dare conto degli effetti di segno opposto (riduzione delle medesime entrate) connessi al loro utilizzo per la copertura di altre disposizioni del decreto legge (oltre all’articolo 6-bis in esame si ricorda anche l’articolo 23, comma 21-bis, recante un incremento del Fondo per gli eventi sportivi).

[46] Elaborazione del Servizio Bilancio.

[47] In proposito si rinvia alla successiva scheda dedicata all’articolo 21, comma 9.

[48] Il comma 7, lettera a), stabilisce che la Cassa depositi e prestiti finanzia sotto qualsiasi forma gli enti pubblici e territoriali utilizzando fondi raccolti sotto forma di libretti di risparmio postale e di buoni fruttiferi postali, assistiti da garanzia dello Stato e distribuiti attraverso Poste Spa o società da essa controllate, e fondi provenienti dall’emissione di titoli, dall’assunzione di finanziamenti e da altre operazioni finanziarie che possono essere assistiti da garanzia dello Stato.

[49] Si intende dare attuazione alle disposizioni comunitarie in materia di lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali contenute nella direttiva 2000/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 2000, già recepita nel nostro ordinamento con l’emanazione del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.

[50] Indicate nell’elenco pubblicato annualmente ISTAT.

[51] Restano escluse le regioni e le province autonome.

[52] Nota del 30 luglio 2009, presentata in Commissione Bilancio del Senato.

[53] O che pur non avendolo rispettato si trovano nelle condizioni previste dal comma 21-bis dell'articolo 77-bis del decreto-legge n. 112 del 2008.

[54] Che prevedeva l’esclusione dal patto di stabilità interno di un ammontare di pagamenti in conto capitale pari al 2,7% dei residui passivi di conto capitale al primo gennaio 2008 e prevedeva una copertura finanziaria per un importo pari a 1,5 mld.

[55] Che prevede l’esclusione dal patto di stabilità interno di un ammontare di pagamenti in conto capitale pari al 4% dei residui passivi di conto capitale al primo gennaio 2008, disponendo una copertura finanziaria per un importo pari a 2,250 mld.

[56] Cfr. la Nota del 30 luglio 2009.

[57]            In realtà il dato riportato nella relazione tecnica al provvedimento (A.C. 1972) cifra l’ammontare complessivo delle compensazioni a rischio in 23.000 milioni di euro, dato cui, applicando la percentuale del 5% si ottiene un importo l’importo di crediti inesistenti pari a circa 1.100 milioni di euro).

[58] L’art. 1, comma 466, legge n. 266/2005 ha istituito un’addizionale, nella misura del 25%, alle imposte sul reddito di impresa derivante dalla produzione, distribuzione, vendita e rappresentazione di materiale pornografico e di incitamento alla violenza.

[59] Art. 31, D.L. n. 185/2008

[60] Recante “Rilevazione ai fini fiscali di taluni trasferimenti da e per l’estero di denaro, titoli e valori”, convertito in legge , con modificazioni, dalla legge n. 227 del 1990.

[61] Recante “Disposizioni correttive del decreto-legge anticrisi n. 78 del 2009”, pubblicato sulla G.U. del 4/8/2009 e convertito, con modificazioni, dalla legge n. 141/2009.

[62] La Nota cita, in proposito, l’articolo 12, comma 1-ter, del decreto legge n. 203 del 2005 e l’articolo 8 del decreto legge n. 5 del 2009.

[63] Cfr. Resoconto sommario n. 213 del 30 luglio 2009.

[64] Dell’Irpef e relative addizionali, nonché dell’IRAP. Tale imposta sostitutiva non è deducibile ai fini della determinazione del reddito e non può essere imputata a stato patrimoniale (comma 4).

[65] Presentata il 23 luglio 2009.

[66] Cfr. CON/2009/59.

[67] Emendamento 14.7.

[68] Come comunicato dal Presidente della V Commissione della Camera nel corso della seduta del 20.7.2009(cfr. resoconto della seduta).

[69] Cfr. CON/2009/63.

[70] Cfr. da ultimo Corte dei conti, Relazione quadrimestrale sulla tipologia delle coperture adottate, I/2009, pagina 8.

[71] Cfr. anche Commissione Bilancio, Resoconto sommario n. 213 della seduta del 30 luglio 2009.

[72] Cfr. Commissioni V e VI riunite, Resoconto sommario n. 13 del 30 luglio 2009.

[73] Di cui all’articolo 13 della legge 30 dicembre 1991, n. 412.

[74] Già em. 17.79. Commi aggiunti dalla legge di conversione 3 agosto 2009, n. 102.

[75] Allegata all’emendamento Dis.1.1 del 23 luglio 2009.

[76] Cfr. Senato - Servizio Bilancio – Nota di lettura n. 48 (luglio 2009).

[77] A norma dell’articolo 2 comma 19 della legge n. 203/2008 (finanziaria per il 2009).

[78] Di cui al regio decreto 773/1931.

[79] Sembra presumibile, infatti, che la convenzione venga stipulata a titolo oneroso o contenga, comunque, clausole remunerative a favore della SIAE.

[80] V. Senato – Servizio Bilancio – nota di lettura n. 48 (luglio 2009).

[81] Cfr. Senato – Servizio Bilancio – Nota di lettura n. 48 (luglio 2009).

[82] Cfr. Senato – Servizio Bilancio – Nota di lettura n. 48 (luglio 2009).

[83] Cfr. Senato – Servizio Bilancio - Nota di lettura Senato n. 48 del luglio 2009

[84] Si veda Camera dei deputati - Servizio Studi-Servizio Bilancio dello Stato-Servizio Commissioni - Dossier n. 187 del 6 luglio 2009.

[85] Seduta del 21 luglio 2009 delle Commissioni riunite V e VI della Camera dei deputati.

[86] Vedi anche Senato – Servizio Bilancio - Nota di lettura n. 48 del luglio 2009.

[87] Cfr., Servizio Bilancio, Nota di lettura n. 48 – Luglio 2009.

[88] Si ricordano in particolare l’articolo 28 della legge finanziaria 448/2001 e l’articolo 34, comma 23, della legge finanziaria 289/2002.

[89] I cui principi e criteri direttivi (finalizzati alla riduzione delle spese di funzionamento delle amministrazioni pubbliche) erano i seguenti: fusione degli enti che svolgono attività analoghe o complementari; trasformazione degli enti pubblici che non svolgono funzioni e servizi di rilevante interesse pubblico in soggetti di diritto privato ovvero soppressione e messa in liquidazione degli stessi; riduzione degli organi di indirizzo amministrativo, di gestione e consultivi; responsabilità da parte dello Stato sulle passività degli enti soppressi e messi in liquidazione “nei limiti dell'attivo delle singole liquidazioni”.

[90] Previa apposita emanazione di uno o più regolamenti di delegificazione, entro 180 giorni dall’entrata in vigore della legge finanziaria medesima.

[91] Con riferimento alle predette disposizioni della legge 244/2007 il Servizio Bilancio aveva a suo tempo rilevato una carenza di informazione circa l’effettivo conseguimento dei risparmi previsti, tenuto anche conto che almeno per il 2007 avrebbe dovuto operare il meccanismo di salvaguardia (riduzione lineare dei trasferimenti agli enti pubblici) disposto con il comma 621, lettera a). Era stato osservato, inoltre, che il Governo non aveva escluso la possibile formazione di oneri per la finanza pubblica dovuti  al trasferimento, all’amministrazione competente in via primaria, delle funzioni degli enti soppressi.

[92] Il termine scade il 20 novembre 2008.

[93] Si tratta delle seguenti categorie: ordini professionali e loro federazioni; federazioni sportive; enti non inclusi nell’elenco ISTAT delle amministrazioni pubbliche; enti per la conservazione della memoria della Resistenza e delle deportazioni; autorità portuali; enti parco; enti di ricerca.

[94] Il comma 634, in precedenza richiamato, ha previsto l’emanazione, entro 180 giorni  dalla data di entrata in vigore della medesima legge, di regolamenti di delegificazione per il riordino o la soppressione di amministrazioni e di enti pubblici statali, nel rispetto di una serie di princìpi e di criteri direttivi.

[95]             Convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 6 agosto 2008.

[96]             Legge n. 296 del 2006.

[97]         D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, “Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti”, convertito in legge, con modificazioni, dall’articolo 1, L. 27 febbraio 2009, n. 14. Le finalità indicate nella norma richiamata sono quelle di consentire, nell’ambito del processo di riorganizzazione della Agenzia italiana del farmaco (AIFA), il necessario adeguamento strutturale per l’ottimizzazione dei processi registrativi, ispettivi e di farmacovigilanza, nonché per l’armonizzazione delle procedure di competenza agli standard quantitativi e qualitativi delle altre Agenzie regolatorie europee. In tal modo, la pianta organica dell’AIFA è stata fissata dal 1° gennaio 2009 nel numero di 450 unità.

 

[98] Articolo 4 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39.

[99] Introdotte con l’articolo 71 comma 1 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112.

[100] Articolo 71 comma 1 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112.

[101] Che reca le regole tecniche per il protocollo informatico nella pubblica amministrazione.

[102] La riforma delle funzioni di controllo della Corte dei Conti realizzata dalla legge 20/1994 ha ridotto i controlli preventivi di legittimità, valorizzando al contempo il controllo sull’attività e sulle gestioni come strumento per la verifica del rispetto dei principi di efficienza, di economicità e di efficacia.

Più in particolare, i tratti fondamentali del modello di controllo prefigurato dalla legge di riforma sono tre. In primo luogo, il controllo preventivo di legittimità è limitato e concentrato sugli atti fondamentali del Governo (e non più su tutti gli atti prodotti dall’amministrazione); in secondo luogo, viene potenziato e generalizzato a tutte le amministrazioni il controllo successivo sulla gestione, da svolgere sulla base di appositi programmi elaborati dalla Corte dei conti, che riferisce al Parlamento nazionale ed ai Consigli regionali sull’esito dei controlli eseguiti; in terzo luogo viene attribuito alla Corte di conti il compito di verificare la funzionalità dei controlli interni all’amministrazione.

Gli atti sui quali la Corte esercita il controllo preventivo di legittimità, ai quali si aggiungono quelli previsti dalla norma in esame, sono i seguenti:

-        i provvedimenti emanati a seguito di deliberazione del Consiglio dei Ministri;

-        gli atti del Presidente del Consiglio e dei Ministri relativi la definizione delle piante organiche, il conferimento di incarichi di funzioni dirigenziali e le direttive generali per l'indirizzo e per lo svolgimento dell'azione amministrativa;

-        gli atti normativi a rilevanza esterna, gli atti di programmazione che comportano spese ed atti generali attuativi di norme comunitarie;

-        i provvedimenti dei comitati interministeriali di riparto o assegnazione di fondi, quali quelli del CIPE;

-        i provvedimenti di disposizione del demanio e del patrimonio immobiliare;

-        i decreti di approvazione dei contratti delle amministrazioni dello Stato;

-        i decreti di variazione del bilancio dello Stato, di accertamento dei residui e di assenso preventivo del Ministero del tesoro all'impegno di spese correnti a carico di esercizi successivi;

-        gli atti per il cui corso sia stato impartito l'ordine scritto del Ministro;

tutti gli altri atti che, a causa di ripetute irregolarità rilevate in sede di controllo successivo, il Presidente del Consiglio o la Corte dei conti deliberino di assoggettare, per un periodo determinato, a controllo preventivo.

[103]D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.

[104] Convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

[105] L’art. 7 della legge 97/2001 Responsabilità per danno erariale integra gli ordinari obblighi di informazione, posti all’autorità giudiziaria penale in ordine alle fattispecie di reato ai danni all’erario, disponendo che la sentenza irrevocabile di condanna pronunciata nei confronti dei dipendenti indicati nell'articolo 3 per i delitti contro la pubblica amministrazione previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale[105] sia comunicata al competente procuratore regionale della Corte dei conti affinché promuova entro trenta giorni l'eventuale procedimento di responsabilità per danno erariale nei confronti del condannato.

[106] Si ricorda che gli elementi tipici ed essenziali della responsabilità amministrativa sono individuabili in un elemento oggettivo, e cioè, un danno, economicamente valutabile, causato all’ente nell’esercizio di funzioni amministrative e con violazione di obblighi di servizio; nel nesso di causalità tra il comportamento del soggetto e il verificarsi dell'evento dannoso; nell’elemento soggettivo del dolo o della colpa grave; nel rapporto di impiego o di servizio che deve legare il soggetto all’ente danneggiato.

[107] D.L. 30 settembre 2005, 203, Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria, convertito con modificazioni, dall'art. 1, legge 2 dicembre 2005, n. 248

[108] D.L. 23 ottobre 1996, n. 543, Disposizioni urgenti in materia di ordinamento della Corte dei conti, convertito in legge, con modificazioni dall'art. 1, comma 1, legge 20 dicembre 1996, n. 639.

[109] D.L. 25-3-1997, n. 67, Disposizioni urgenti per favorire l'occupazione, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135.

[110] L’anticipazione non ha riguardato la Liguria, che non presentava debiti pregressi al 31 dicembre 2005 e la cui gestione 2006 non ha fatto emergere ulteriori debiti, e l’Abruzzo che, solo nel 2008, ha avviato la procedura di ristrutturazione del debito oggetto di operazioni sui mercati finanziari e la certificazione della quota di debito non cartolarizzato.

[111] I meccanismi previsti dalla normativa vigente per la copertura dei disavanzi sanitari non dovrebbero consentire, infatti, l’accumulazione di nuovo debito.

[112] Cfr articolo 3 della legge 203/208, che sostituisce l’articolo 62 del DL 112/2008. In particolare, il comma 6 limita la possibilità di ristrutturare i contratti derivati a seguito di modifica delle passività alle quali i contratti sono riferiti, al fine di mantenere la corrispondenza tra la passività rinegoziata e l’operazione di copertura.

[113] Con esclusione delle somme destinate a spese obbligatorie, per far fronte a spese di investimento e ricerca per lasicurezza delle infrastrutture aeroportuali.

[114] Articolo 21 del decreto legge n. 248/2007.

[115] Di cui all’art. 2, comma 3, del D.L. n. 451/1998 recante disposizioni urgenti per gli addetti ai settori del trasporto pubblico locale e dell'autotrasporto.

[116] A norma dell’articolo 2, commi 17 e 18 della legge n. 203/2008 (Legge Finanziaria per il 2009).

[117] Il DL 78/2009, nel testo convertito in legge, contiene le seguenti norme che fanno riferimento – come mezzo di copertura -  alla riduzione della quota di pertinenza della amminstrazioni statali relativa all’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 14, del DL 262/2006:

-          articolo 6-bis (Contributi alle imprese di trasporto pubblico interregionale);

-          articolo 17, commi 35-ter e 35-quater (Acquisto di mezzi per il Corpo del vigili del fuoco);

-          articolo 17, commi 35-sexies e 35-septies (Assunzione straordinaria di un contingente di vigili del fuoco);

-          articolo 21, comma 9, cpv. 5-bis (Transito di personale del MEF all’Amministrazione dei Monopoli e alle Agenzie fiscali).

[118] Già em. 17.79. Comma aggiunto dalla legge di conversione 3 agosto 2009, n. 102.

[119] Di cui all’articolo 4, comma 3-bis, del DL 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

[120] Allegata all’emendamento Dis.1.1 del 23 luglio 2009.

[121] Tali risorse vengono appunto individuate nell’ambito della componente del Fondo incentivi di pertinenza delle amministrazioni statali. In particolare, per l’esercizio 2009, l’affermazione della RT implica che ad esercizio finanziario inoltrato (ossia alla data di entrata in vigore della legge di conversione del DL in esame) non siano stati assunti impegni di spesa a valere sulla richiamata componente del Fondo.

[122] Il DL 78/2009, nel testo convertito in legge, contiene le seguenti norme che fanno riferimento – come mezzo di copertura -  alla riduzione della quota di pertinenza della amministrazioni statali relativa all’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 14, del DL 262/2006:

-          articolo 6-bis (Contributi alle imprese di trasporto pubblico interregionale);

-          articolo 17, commi 35-ter e 35-quater (Acquisto di mezzi per il Corpo del vigili del fuoco);

-          articolo 17, commi 35-sexies e 35-septies (Assunzione straordinaria di un contingente di vigili del fuoco);

-          articolo 21, comma 9, cpv. 5-bis (Transito di personale del MEF all’Amministrazione dei Monopoli e alle Agenzie fiscali).

[123] V. Senato – Servizio Bilancio - Nota di lettura n. 48 del luglio 2009.

[124]  Dato da porre in relazione, fra l’altro, al numero dei componenti e alla qualifica degli incaricati delle funzioni di revisione dei conti.

[125]  V. sopra: articolo 28 del DL 112/2008.

[126] In base alla normativa previgente, il numero di componenti dei collegi dei revisori degli enti soppressi era presumibilmente più elevato, tenuto conto che:

-          in base all’articolo 8, comma 4, lett. h), del D. Lgs. 300/1999 (Riforma dell'organizzazione del Governo – Agenzie), il collegio dei revisori dell’APAT era composto da 3 membri effettivi e da 1 membro supplente;

-          in base al regolamento di organizzazione dell’ICRAM, il collegio dei revisori dell’Istituto era composto da 3 membri (fonte: http://www.icram.org/nav1/struttura.htm)

Non si dispone di informazioni circa la composizione dell’analogo organismo di controllo nell’INFS.

[127] Il “conto disponibilità del Tesoro” è il conto dove vengono registrate giornalmente le operazioni di introito e di pagamento connesse con l’espletamento del servizio di tesoreria. Tale conto è stato istituito nel bilancio della Banca d’Italia, ai sensi della legge n.483/93, a seguito della ratifica del Trattato di Maastricht, che ha sancito il divieto di finanziamento dei disavanzi pubblici da parte delle Banche centrali nazionali (articoli 101 e 102 del Trattato). La citata legge 483 del 1993 (successivamente confluita nel Decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, recante il "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico) ha recepito tale divieto stabilendo che la Banca d'Italia non possa concedere al Tesoro anticipazioni di alcun tipo; il preesistente Conto corrente di Tesoreria è stato pertanto soppresso e al suo posto è stato istituito il "Conto disponibilità del Tesoro per il servizio di Tesoreria", alimentato inizialmente con il controvalore di una emissione di titoli per 30.000 miliardi di lire collocati presso la Banca d'Italia (importo ridotto a 10 miliardi di euro con decreto ministeriale del 19 settembre del 2005). Ai sensi dell’articolo 5, comma 5, del predetto Testo Unico, sulle giacenze del conto “disponibilità” la Banca d’Italia corrisponde semestralmente un interesse pari al tasso medio dei Buoni Ordinari del Tesoro emessi nel semestre precedente (da compensare con gli interessi percepiti dalla Banca sui BOT emessi alla costituzione del Conto). Con decreti del Ministro dell’economia viene stabilito l'eventuale importo differenziale a carico della Banca d'Italia idoneo ad assicurare la compensazione dell'onere dipendente dallo scarto tra il predetto tasso e quello relativo ai titoli di Stato assegnati alla Banca all’atto della costituzione del deposito, fino al rimborso dei titoli di riferimento. Sul conto non sono ammessi sequestri, pignoramenti, opposizioni o altre misure cautelari. Si segnala, infine, che il conto disponibilità non può essere utilizzato in modo duraturo per la copertura del fabbisogno.

[128] Il contenuto e il compenso sono stabiliti dal consiglio di amministrazione i sensidell’articolo2389, terzo comma, del codice civile.

[129]           L’articolo 7-octies, comma 2, del decreto legge n. 5/2009 prevede un onere per l’anno 2009 pari a 100 milioni di euro.

[130] Cfr. articolo 16, comma 1, lettera b

[131] Articolo 21, comma 1: “…in previsione della prossima scadenza della vigente concessione per l'esercizio di tale forma di gioco…”).

[132] V. i dati contenuti nelle ultime Relazioni annuali sullo svolgimento delle lotterie nazionali trasmesse al Parlamento (Doc. LXVI, nn. 3 e 4), riferite agli anni 2006 e 2007. In particolare, per le lotterie a estrazione istantanea gli utili per l’erario sono aumentati, rispetto all’anno precedente, del 139% nel 2006 e del 73% nel 2007.

Dai dati pubblicati annualmente dall’Amministrazione dei Monopoli (v. Comunicati stampa del 4 febbraio 2008 e del 21 gennaio 2009) si osserva una crescita delle entrate erariali per tutto il comparto lotterie pari al 100% nel 2007 rispetto al 2006 (con introiti 2007 pari a circa 1,5 miliardi di euro) e al 9% nel 2008 rispetto al 2007 (con introiti 2008 pari a circa 1,6 miliardi di euro).

[133] V. Senato – Servizio Bilancio – Nota di lettura n. 48 del luglio 2009.

[134] Camera dei deputati – emendamento Saglia 21.7 (nuova formulazione) e emendamento Berardi 21.8, approvati dalla Commissione bilancio e poi inclusi – nell’identico testo – nel maxiemendamento del Governo Dis.1.1.

[135] Per i soggetti già titolari di concessioni il versamento di 15.000 euro per ciascun apparecchio videoterminale e il limite massimo del 14% del numero di nulla osta già posseduti sono già richiesti dall’articolo 12, comma 1, lettera l),  del DL 39/2009.

[136] La documentazione del Governo afferma che lo stanziamento del capitolo di spesa (cap. 3041/MEF) relativo all’articolo 1, comma 14, del DL 262/2006 presenta sufficienti disponibilità per la copertura delle seguenti norme:

-          articolo 6-bis;

-              articolo 17, commi 35-ter  e  35-quater;

-              articolo 17, commi 35-sexies e 35-septies;

-              articolo 21, comma 9.

[137] Per una ricostruzione nel dettaglio delle modalità di copertura di nuove finalizzazioni a valere sul Fondo incentivi, v. la scheda riferita al precedente articolo 6-bis.

[138] Tale quota, che ammonta a 15 milioni di euro annui, viene utilizzata integralmente per la copertura delle predette norme per gli esercizi 2009 e 2010 (v. scheda riferita al precedente articolo 6-bis).

[139] Esame in prima lettura - emendamento Traversa  21.9, approvato dalla Commissione bilancio e poi incluso – nell’identico testo – nel maxiemendamento del Governo Dis.1.1.

[140] Ferma restando – precisa il testo - la garanzia della copertura fideiussoria già prestata dal concessionario, eventualmente integrata nel caso in cui la stessa dovesse risultare incapiente.

 

[141]Esame in prima lettura - emendamento Berardi 21.11, approvato dalla Commissione bilancio e poi incluso – nell’identico testo – nel maxiemendamento del Governo Dis.1.1.

[142] Esame in prima lettura – emendamento dei Relatori 21.16 (nuova formulazione), approvato dalla Commissione bilancio e poi incluso – nell’identico testo – nel maxiemendamento del Governo Dis.1.1.

[143] Ossia per i periodi dicembre 2008-settembre 2009  dicembre 2009-marzo 2010 e  aprile-settembre 2010.

[144] Tali effetti (2 miliardi nel 2010 e 3 miliardi nel 2011) derivano, infatti, dalla riduzione, rispetto al tendenziale, del livello di finanziamento del sistema sanitario nazionale cui concorre ordinariamente lo Stato e alla conseguente riduzione attesa della spesa sanitaria. La relazione tecnica al ddl di conversione del DL 112/2008 precisava al riguardo che, a fronte delle minori risorse statali, le regioni, per garantire l’equilibrio finanziario del settore, avrebbero dovuto adottare misure di contenimento della spesa, ovvero coperture con risorse di bilancio extrasanitari e (ferma restando l’attivazione della leva fiscale in presenza di eventuali disavanzi sanitari non coperti, secondo quanto previsto dall’art. 1, comma 174, della legge 311/2004 e dall’art. 1, comma 796, della legge 296/2006).

[145] Convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77/2009.

[146] Convertito, con modificazioni, dalla legge n. 222/2007.

[147] In proposito va ricordato che con D.P.C.M. dell’11 dicembre 2007, è stato dichiarato, nel territorio della regione Calabria, lo stato di emergenza socio-economico-sanitaria. E’ stata poi successivamente emanata l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 dicembre 2007 che, nello stabilire disposizioni urgenti per fronteggiare il predetto stato di emergenza, ha nominato altresì un Commissario delegato per la realizzazione degli interventi necessari specificando i compiti ad esso attribuiti.

[148] Tale norma prevede la prescrizione dei crediti (interessati dalle procedure di accertamento e di riconciliazione) in cinque anni dalla data della loro maturazione qualora non pervenga risposta ad un’apposita richiesta di informazioni.

[149]  Cfr Corte dei conti, Relazione annuale 2008, Capitolo I.

[150] Cfr Nota del Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento Ragioneria generale dello Stato, presentata alla Commissione Bilancio della Camera in data 7 novembre 2007.

[151]  Cfr dossier n. 37 del 18 novembre 2008, Verifica delle quantificazioni, Servizio Bilancio dello Stato e Servizio Commissioni della Camera dei deputati.

[152] Cfr Nota del Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento Ragioneria generale dello Stato, presentata alla Commissione Bilancio della Camera in data 19 novembre 2008

[153] Si segnala che i rapporti tra tale ospedale e il SSN sono regolati dall’Accordo firmato tra il Governo italiano e la Santa Sede, fatto nella Città del Vaticano il 15 febbraio 1995 e ratificato dalla legge n. 187/1995. Sulla base dell’articolo 11 di tale Accordo, Ministero del tesoro provvede,  su proposta del Ministero della sanità, a valere sulle quote del Fondo sanitario nazionale di parte corrente spettanti alle regioni e province autonome, all'assegnazione, direttamente all'ospedale Bambino Gesù, delle somme dovute per le prestazioni rese dallo stesso ospedale.

[154] Convertito, con modificazioni, dalla legge n. 405/2001: “interventi urgenti in materia di spesa sanitaria”

[155] Si segnala che tali leve sono già state determinate al netto di coloro che, sulla base della normativa vigente, pur compiendo il requisito di 60 anni di età, avrebbero comunque continuato a lavorare..

[156] La relazione tecnica precisa che tale possibilità rileva, in particolare, per coloro che, nel regime misto, maturano i 35 anni negli anni 2013-2015. Per essi, nel caso di opzione, si registrano riduzioni di importo significativamente inferiori rispetto al regime retributivo.

[157] V. Camera dei deputati - Servizio Bilancio dello Stato –Nota di verifica n. 89 del 23 luglio 2009 (AC. 2561-A, emendamento Dis.1.1)

[158] La RT non indica gli effetti in termini di competenza.

[159]  Cfr, Senato – Servizio Bilancio -Nota di lettura n. 48 – Luglio 2009.

 

[160] Recante “Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea”.

[161] Approvato nel luglio 2007 con decreto del Ministro dello sviluppo economico.

[162] Dapprima, al 30 giugno 2008 dall’articolo 28, comma 1, del DL 248/2007; successivamente, al 31 dicembre 2008 dall’articolo 4-bis, comma 15, del DL 97/2008.

[163] Cfr. allegato 7 riferito all’articolo 1, comma 461, della legge n. 296 del 2006.

[164] In attuazione di tale ultima disposizione è stato adottato dal Ministero dell'economia il DM 206/2008, recante il regolamento di disciplina dei requisiti di professionalità, onorabilità, indipendenza e patrimoniali per l'iscrizione all'albo delle persone fisiche consulenti finanziari.

[165] La disposizione appare dettata dall’esigenza di evitare il vuoto normativo, in attesa dell’attuazione completa delle nuove disposizioni.

[166] Si ricorda che l’articolo 9 del D.L. 7/2007 prevede che gli adempimenti amministrativi a carico delle imprese per l’iscrizione nel Registro delle imprese, a fini previdenziali (iscrizione all’INPS), assistenziali e assicurativi (iscrizione all’INAIL) e per l’ottenimento del codice fiscale e della partita IVA, siano sostituiti da una comunicazione unica all’Ufficio del registro delle imprese delle camere di commercio, il quale rilascia una ricevuta che costituisce titolo per l’immediato avvio dell’attività imprenditoriale (commi 1-4).

[167] D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30, recante Codice della proprietà industriale, a norma dell'articolo 15 della L. 12 dicembre 2002, n. 273. Si tratta delle fattispecie previste negli artt. 191, 192 e 193 dal Codice della proprietà industriale, rispettivamente nelle ipotesi di motivata richiesta di proroga di termini, di documentata richiesta di ripresa della procedura, di motivata e documentata istanza di reintegrazione nei diritti.

[168]Di cui agli artt. 191 e 192 del D. Lgs 30/2005, nonché all'istanza di reintegrazione nei diritti di cui al seguente art. 193.

[169]Individuazione dei comuni danneggiati dagli eventi sismici che hanno colpito la provincia dell'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 (Decreto n. 3).

[170] Già em. 23.41 (nuova formulazione). Comma inserito dalla legge di conversione 3 agosto 2009, n. 102.

[171] Soppressione di alcuni tribunali e procure militari; riorganizzazione degli ambiti di competenza territoriale; soppressione di alcune sezioni distaccate della corte militare d’appello e dei relativi uffici della procura generale militare; riduzione del ruolo organico dei magistrati militari.

[172] La legge 244/2007 non ha modificato la norma che disciplinava la composizione del Consiglio della magistratura militare (articolo 1, comma 1, lettere c) e d), della legge 561/1988).

[173] Settembre 2009. Infatti, ai sensi dell’ordinamento vigente, il primo rinnovo del Consiglio era previsto a conclusione del mandato dell’organismo precedente, la cui durata è di quattro anni. La scadenza era il 13 settembre 2009.

[174] La RT faceva riferimento, come detto, alla data del 13 settembre 2009. Conseguentemente gli effetti di risparmio ascritti alle misure di riduzione del CMM erano parametrati, per l’anno 2009, al periodo rimanente di 3 mesi (=25% dell’effetto complessivo, pari a 26.500 euro).

[175] Si ricorda che una Nota del 27 gennaio 2009 del Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento RGS, presentata in risposta a rilievi emersi nel corso dell’esame, presso il Senato, del D.L. n. 208/2008, precisava che la proroga dell’applicazione della TARSU in luogo della TIA non avrebbe determinato riflessi sul bilancio dei comuni in quanto tali enti non hanno previsto il passaggio tariffario, sollecitando invece più volte l’esigenza di mantenere temporaneamente la TARSU.

[176] Di cui all’articolo 1, comma 1291, della legge 296/2006.

[177] V. Nota di verifica n. 89 del 23 luglio 2009 (C. 2561-A, Emendamento Dis.1.1)

[178]          Convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

[179]          Le dotazioni finanziarie a legislazione vigente delle missioni di spesa sono state infatti distinte, come ha precisato la Circolare n. 21 del 24 luglio 2008 del Ministero dell’economia e finanze, in due parti:

-        una concernente risorse rimodulabili, sulla quale è stata operata la riduzione prevista dal comma 1, il cui ammontare complessivo ha rappresentato il plafond massimo a disposizione delle amministrazioni, suscettibile di rimodulazione tra i programmi di ciascuna missione;

-        l’altra relativa alle risorse fuori del controllo diretto delle amministrazioni e non rimodulabili tra i programmi ( es. competenze fisse al personale, spese per interessi ed altre classificate come oneri inderogabili).

[180]Di cui all’articolo 65, comma 2, della legge n. 342 del 2000.

[181] La domanda può essere presentata a condizione che le rivendite in oggetto: siano istituite con contratto antecedente il 31 dicembre 2008; siano in possesso dei requisiti indicati nel richiamato articolo 65, comma 2, ad eccezione del requisito che si riferisce alla titolarità in capo alla persona fisica.

[182] Il testo opera un rinvio ad apposito decreto del Ministro dell’economia per l’individuazione delle modalità di semplificazione.

[183] Di cui all’articolo 6, numeri 1 e 5, della parte I della Tariffa allegata al DPR 642/ 1972.

[184] V. Senato – Servizio Bilancio – Nota di lettura n. 48 del luglio 2009.

[185] V. Senato – Servizio Bilancio – Nota di lettura n. 48 del luglio 2009.

[186] Legge di iniziativa parlamentare.

[187] Il testo originario (C. 2561) dell’articolo 24, comma 76, aveva delineato un procedimento di autorizzazione di spesa per la proroga delle missioni sostanzialmente diverso rispetto a quello disciplinato nei precedenti interventi normativi in materia. Le singole missioni, infatti, non avevano trovato una specifica autorizzazione nel testo del DL 78/2009, ma erano state autorizzate in via cumulativa per un importo complessivo di 510 milioni di euro, con il rinvio ad un successivo decreto del Ministro della difesa per la ripartizione dello stesso importo tra le singole voci di spesa.

In data 6 luglio 2009, in attuazione di quanto previsto dal testo originario dell’art. 24, comma 76, il Governo ha trasmesso alle competenti Commissioni parlamentari il decreto di ripartizione dell’autorizzazione di spesa. Il testo del decreto era corredato di una dettagliata relazione tecnico-finanziaria, con cui è stata indicata la quantificazione delle singole missioni e sono stati forniti i dati e gli elementi posti alla base delle relative stime. Gli importi riferiti dal decreto ministeriale alle singole missioni sono poi stati riprodotti in termini sostanzialmente analoghi nel testo della legge 108/2009.

[188] Articolo 3, comma 2, del decreto-legge n. 163 del 2008.

[189] Articolo 6, comma 4-bis del decreto-legge n. 185 del 2008, che ha esteso i benefici previsti dall’articolo 3, comma 2 del decreto legge 163/2008 anche a taluni comuni della provincia di Foggia e Campobasso.

[190]Più recentemente, l’articolo 1, comma 1012, della legge n. 296/2006 (legge finanziaria per il 2007) li ha prorogati al 31 dicembre 2007 e l’articolo 8 O.P.C.M. del 23/11/2007, n. 3631 (Disposizioni urgenti di protezione civile), al 31 aprile 2008.

[191] V. Senato – Servizio Bilancio – Nota di lettura n. 48 del luglio 2009.

[192] Di cui all’articolo 1 della L. 69/2009.