Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione
(Versione per stampa)
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Autore: | Servizio Bilancio dello Stato | ||||
Altri Autori: | Servizio Commissioni | ||||
Titolo: | (AC 5714) - Disposizioni urgenti per il superamento di criticità nella gestione dei rifiuti e di taluni fenomeni di inquinamento (Conversione del decreto-legge n. 1/2013 - Approvato dal Senato - A.S. 3658) | ||||
Riferimenti: |
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Serie: | Note di verifica Numero: 492 | ||||
Data: | 22/01/2013 | ||||
Descrittori: |
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Organi della Camera: | VIII-Ambiente, territorio e lavori pubblici |
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Camera dei deputati
XVI LEGISLATURA
Verifica
delle quantificazioni
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A.C. 5714
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Disposizioni urgenti per il
superamento di criticità nella gestione dei rifiuti e di taluni fenomeni di
inquinamento (Conversione del decreto-legge n. 1/2013 Approvato dal Senato - A.S.
3658) |
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N. 492 – 22 gennaio 2013
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La
verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame
della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione
tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato. La
verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è
curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e
programmazione). L’analisi
è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi
parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i
presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e
informazioni in merito a specifici aspetti dei testi. |
( 066760-2174 / 066760-9455 – * bs_segreteria@camera.it
SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione
( 066760-3545 / 066760-3685 – * com_bilancio@camera.it
A.C. |
5714 |
Titolo breve: |
Conversione in
legge, con modificazioni, del decreto-legge |
Iniziativa: |
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Commissione di
merito: |
VIII |
Relazione tecnica: |
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Destinatario: |
all’Assemblea |
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Oggetto: |
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INDICE
Differimento di termini in
materia ambientale
Proroga tributo comunale
sui rifiuti e sui servizi (TARES)
Effetti di ordinanze in
materia ambientale
Contributi per la
ricostruzione dal sisma del maggio 2012
PREMESSA
Il disegno di legge dispone la conversione in legge del decreto-legge n. 1 del 2013, recante disposizioni urgenti per il superamento di criticità nella gestione dei rifiuti e di taluni fenomeni di inquinamento.
Il testo, modificato nel corso dell’esame presso il Senato, è stato licenziato dalla Commissione di merito della Camera dei deputati senza ulteriori modificazioni.
Il provvedimento è corredato di relazione tecnica, riferita al testo originario.
Si esaminano di seguito le norme considerate dalla relazione tecnica e le ulteriori disposizioni che presentano profili di carattere finanziario.
VERIFICA DELLE
QUANTIFICAZIONI
Differimento di termini in materia ambientale
Le norme differiscono
dal 31 dicembre 2012 al 30 giugno 2013 la durata della fase transitoria, di cui
all’articolo 11, comma 2-ter, del DL
195/2009, durante la quale le sole attività di raccolta, di spazzamento e di
trasporto dei rifiuti e di smaltimento o recupero inerenti alla raccolta
differenziata continuano ad essere gestite dai comuni della regione Campania,
in luogo del subentro in tali funzioni da parte delle province, come previsto
dal comma 2 del medesimo articolo
Viene differito dal 31 dicembre 2012 al 31 dicembre 2013 il termine, di cui all'art. 6, comma 1, lettera p), del D.Lgs. 36/2003, di entrata in vigore del divieto di smaltimento in discarica dei rifiuti (urbani e speciali) con PCI (Potere calorifico inferiore) superiore a 13.000 kJ/Kg (comma 2).
Dall’attuazione delle disposizioni sopra descritte non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (comma 3).
Vengono infine soppressi - con norma introdotta durante l’esame presso il Senato - i limiti temporali, di cui all’articolo 10, comma 2, primo periodo, del D. Lgs. 151/2005, alla facoltà del produttore di indicare esplicitamente all'acquirente, al momento della vendita di nuovi prodotti, i costi sostenuti per la raccolta, il trattamento, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) storici (comma 3-bis).
La relazione tecnica afferma che le disposizioni non producono alcun onere per la finanza pubblica, come da espressa clausola di invarianza di cui al comma 3.
Al riguardo, per quanto attiene al differimento al 31 dicembre 2013 dell’entrata in vigore del divieto di smaltimento in discarica dei rifiuti con PCI superiore a 13.000 kJ/Kg, andrebbe confermata la compatibilità di detto differimento con la normativa comunitaria in materia, al fine di escludere l’applicazione di eventuali sanzioni.
ARTICOLO 1-bis
Proroga tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES)
Normativa vigente
L’art. 14 del decreto legge n. 201 del
La legge n. 228 del 2012 (legge di stabilità 2013) ha
posticipato, per il solo anno 2013, la scadenza della prima rata da gennaio ad
aprile
La norma[1],
intervenendo sull’articolo 14, comma 35 del decreto legge n. 201 del 2011,
dispone un ulteriore posticipo – oltre a quello introdotto con legge di
stabilità 2013 – della scadenza della prima rata TARES per l’anno 2013 da
aprile
La relazione tecnica non considera la norma, introdotta durante l’esame al Senato.
Al riguardo, si osserva che la decorrenza del nuovo tributo rimane confermata al 1o gennaio 2013 e che rimangono fissati entro l’anno in corso sia il nuovo termine di scadenza della prima rata sia il termine finale dei versamenti: ciò porta ad escludere effetti complessivi sui saldi di finanza pubblica. Andrebbero tuttavia considerati gli eventuali effetti in termini di cassa (in quanto infrannuali) per gli enti locali, i quali incasseranno con un ritardo complessivo di sei mesi la prima della quattro rate annue del 2013. Tali elementi appaiono necessari con particolare riguardo agli enti locali che prevedevano la riscossione delle tasse, soppresse dal 1o gennaio 2013 (TARSU, TIA e assimilati), in scadenze antecedenti alla riscossione della prima rata della TARES, come determinata dal provvedimento in esame.
Effetti di ordinanze in materia ambientale
Le norme dispongono che, atteso il permanere di gravi condizioni di emergenza ambientale e la necessità di evitare soluzioni di continuità nella gestione di dette emergenze, fino al 31 dicembre 2013 continuano a produrre effetti le disposizioni relative ad alcune ordinanze in materia ambientale.
In particolare, le disposizioni:
·
prorogano gli effetti dell’articolo 11 dell’OPCM
3891/2010, il quale dispone che l’apposito Commissario delegato provveda,
avvalendosi della Società Sogesid S.p.A., alla realizzazione degli interventi
urgenti di messa in sicurezza e bonifica delle aree di Giugliano in Campania
(Napoli) e dei Laghetti di Castelvolturno (Caserta). Per l'attuazione delle relative
iniziative si provvede nel limite massimo di euro
· prorogano gli effetti dell’OPCM 3554/2006, che reca disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare la grave situazione di emergenza determinatasi nello stabilimento Stoppani, sito nel comune di Cogoleto.
La suddetta ordinanza dispone la nomina di un Commissario delegato per il superamento dello stato di emergenza, cui è corrisposto un compenso da determinare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Al soggetto attuatore è corrisposto un compenso pari al 60% di quello spettante al commissario delegato. In base alle norme dell’ordinanza, il Commissario:
- si avvale della collaborazione degli uffici regionali, degli enti pubblici anche locali, dei dipartimenti universitari, delle società con capitale interamente detenuto dallo Stato, dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente e dell'Istituto per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (articolo 1, comma 4);
- è autorizzato ad avvalersi della collaborazione del personale attualmente dipendente dalla Immobiliare Val Lerone S.p.A.. In caso di mancata esecuzione da parte di detta immobiliare, il commissario delegato è autorizzato a procedere all'assunzione del medesimo personale limitatamente alla vigenza dello stato d'emergenza per l'effettuazione in via sostituiva delle attività di competenza della predetta società (articolo 1, comma 5);
- può, ove non sia possibile l'utilizzazione delle strutture pubbliche, affidare la progettazione a liberi professionisti (articolo 2, comma 1);
- è autorizzato ad avvalersi fino ad un massimo di cinque unità di personale appartenente alle amministrazioni pubbliche poste a tal fine in posizione di comando o di distacco, fermo restando il trattamento, anche economico, in essere al momento del comando (articolo 3, comma 2);
- può avvalersi di non oltre tre esperti in materie tecniche, giuridiche e amministrative (articolo 3, comma 3);
- per la valutazione dei progetti e garantire il necessario supporto tecnico alle attività in essere, il Commissario delegato si avvale di un Comitato tecnico-scientifico, composto da tre membri, scelti tra dipendenti pubblici ed esperti anche estranei alla pubblica amministrazione (articolo 7, comma 3).
In base alle norme dell’ordinanza, il Ministero dell’ambiente:
- per le finalità connesse all'individuazione, all'accertamento ed alla quantificazione del danno ambientale, si avvale, nei limiti temporali di vigenza dello stato di emergenza, di una unità di personale estraneo alla pubblica amministrazione, con contratto a tempo determinato, da retribuire nel limite massimo della retribuzione spettante al personale del Ministero dell'ambiente corrispondente alla fascia «C» e di tre unità di personale, comunque in servizio presso il medesimo (articolo 4, comma 1);
- per l'espletamento delle analisi si avvale nei limiti temporali dello stato d'emergenza di tre esperti.
Gli oneri relativi sono a carico delle risorse finanziarie assegnate al Commissario delegato, di cui all’articolo 6. Detto articolo dispone che per la realizzazione dei primi interventi relativi all'attuazione della presente ordinanza, il Commissario delegato si avvalga delle seguenti risorse:
- quanto a euro 5.073.867,57 pari alle risorse residue rispetto alla somma di euro 6.920.522,45 già assegnata alla regione Liguria con il Piano nazionale di bonifica;
-
quanto a euro
-
quanto a euro
-
quanto a euro
- quanto a euro 245.000 nell'ambito dell'U.P.B. 1.2.3.1. capitolo 7082 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare residui esercizio finanziario anno 2005.
Il Commissario delegato è altresì autorizzato ad utilizzare le eventuali risorse finanziarie di competenza regionale, fondi comunitari, nazionali, regionali e locali, comunque assegnati o destinati alle finalità oggetto dell’ordinanza;
· prorogano gli effetti dell’OPCM 3998/2012, recante disposizioni urgenti di protezione civile in relazione al naufragio della nave da crociera Costa - Concordia, nel territorio del comune dell'Isola del Giglio.
La suddetta ordinanza dispone la nomina di un Commissario delegato per il superamento dello stato di emergenza. Per l'espletamento delle iniziative, il Commissario delegato può avvalersi dell'opera di uno o più soggetti attuatori, che agiscono sulla base di specifiche direttive ed indicazioni impartite dal medesimo Commissario delegato. Al Commissario delegato e ai soggetti attuatori non spettano compensi. In base alle norme dell’ordinanza, il Commissario:
- per il compimento delle attività da porre in essere, è autorizzato ad avvalersi di personale già in servizio presso il Dipartimento della protezione civile, nonché a costituire un'apposita struttura di missione composta da non più di venticinque unità di personale. Nell'ambito di tale struttura il Commissario delegato è autorizzato ad avvalersi fino a cessate esigenze e comunque non oltre la durata dello stato di emergenza, nel limite di sei unità, di personale militare e civile appartenente a pubbliche amministrazioni, che viene posto in posizione di comando presso la struttura commissariale, con permanenza a carico delle amministrazioni di appartenenza degli oneri relativi al trattamento economico fondamentale. Al personale è attribuito il trattamento economico accessorio previsto per il personale di analoga posizione di stato in servizio presso il Dipartimento della protezione civile, con oneri quantificati in euro 165.000. Il Commissario delegato è, altresì, autorizzato ad avvalersi fino a cessate esigenze e comunque non oltre la durata dello stato di emergenza, nel limite di quattro unità, di personale con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, con oneri quantificati su base annua in complessivi euro 126.000 (articolo 1, comma 4);
- si avvale, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, del Dipartimento della protezione civile, che svolge le relative attività nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali già disponibili a legislazione vigente. Il Commissario delegato si avvale altresì dei centri di competenza, nonché di altri enti e soggetti a specifica competenza tecnica, a valere sulle risorse indicate nell'articolo 5 e fatto salvo l'esercizio del diritto di rivalsa nei confronti dell'armatore con conseguente versamento delle somme recuperate alla contabilità speciale (articolo 2, comma 3);
- ove necessario, provvede ad acquisire, per il tramite dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale toscana, la valutazione di incidenza. L'ARPA provvede al monitoraggio delle attività dandone comunicazione alla Commissione europea. Gli oneri derivanti dalle attività svolte dall'ARPA sono coperti a valere sulle risorse indicate nell'articolo 5, fatto salvo l'esercizio del diritto di rivalsa nei confronti dell'armatore con conseguente versamento delle somme recuperate alla contabilità speciale (articolo 3, comma 2);
- al fine di un miglior raccordo con tutti gli enti e le amministrazioni dello Stato interessati, è autorizzato ad avvalersi di un apposito Comitato. Il Commissario si avvale altresì della collaborazione di un apposito Comitato tecnico-scientifico. Dall'applicazione di tali norme non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Per la partecipazione ai Comitati non sono dovuti ai componenti compensi, gettoni di presenza o altri emolumenti (articolo 4).
Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente ordinanza si provvede nel limite massimo di euro cinque milioni a valere sulle risorse finanziarie iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'ambiente (articolo 5);
· prorogano gli effetti dell’articolo 2 dell’OPCM 4023/2012, recante ulteriori disposizioni di protezione civile inerenti la rimozione e il recupero della nave da crociera Costa – Concordia, il quale dispone che il Commissario delegato istituisca un apposito osservatorio di monitoraggio. Per la partecipazione all'Osservatorio, non sono dovuti ai componenti compensi, gettoni di presenza o altri emolumenti. Gli oneri relativi ai rimborsi delle spese sono integralmente a carico della Costa Crociere S.p.A;
· prorogano – con norma introdotta durante l’esame al Senato[2] - gli effetti di cui all’articolo 17 dell’OPCM 3738 del 5 febbraio 2012, recante disposizioni urgenti di protezione civile, in materia di nomina di un Commissario delegato al fine di assicurare la risoluzione del contesto emergenziale in atto nel territorio delle isole Eolie, limitatamente all'emergenza idrica.
Il suddetto articolo 17 dispone che il Commissario sia autorizzato ad avvalersi di un Comitato di indirizzo e controllo sulla programmazione e realizzazione degli interventi, composto da un rappresentante designato dal Dipartimento regionale della protezione civile, uno designato dal Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri e uno designato dal Ministero dell'ambiente. Il compenso dei componenti del Comitato è determinato dal Commissario, con oneri a carico dei fondi commissariali. Il Commissario può utilizzare le risorse finanziarie disponibili sulla contabilità speciale, a lui intestata, limitatamente a quelle assegnate per fronteggiare l'emergenza idrica. In proposito, l’articolo 5, comma 2, dell’OPCM 3746/2009 dispone che il Commissario delegato - di cui all'ordinanza di protezione civile 3455/2005, nominato al fine di fronteggiare la situazione di crisi socio-ambientale determinatasi nel territorio dei comuni di Cengio e Saliceto - sia autorizzato a trasferire, in deroga alle disposizioni in materia di contabilità speciale, la somma di euro 7.000.000 disponibile sulla contabilità speciale al medesimo intestata, sulla contabilità speciale intestata al Commissario delegato di cui all’OPCM 3738/2009 in esame.
Agli oneri derivanti dall’attuazione dell’articolo 2 del provvedimento in esame si provvede con le risorse già previste per la copertura finanziaria delle richiamate ordinanze.
La relazione tecnica, con riferimento alle criticità relative alla messa in sicurezza e bonifica delle aree di Giugliano (Napoli) e dei Laghetti di Castelvolturno (Caserta), afferma che:
- le attività relative agli interventi di bonifica, programmate e ancora in corso di esecuzione, prevedono un importo complessivo di euro 30.97.234,39;
- il costo relativo al mantenimento in esercizio per l’anno 2013 della struttura, composta – oltre che dal Commissario delegato – da ulteriori 16 unità attualmente poste in posizioni di comando da altre amministrazioni pubbliche, prevede un importo complessivo di 758.000 euro;
- l’importo delle disponibilità ancora presenti sulla contabilità speciale n. 1731, intestata al Commissario delegato, è pari a euro 35.784.368,13.
Contestualmente alla relazione tecnica, gli allegati 1, 2 e 3 riportano nel dettaglio le spese sostenute e l’importo delle disponibilità presenti sulla contabilità speciale.
Per quanto attiene alle attività
in corso all’interno del SIN Ex Stoppani per l’anno 2013 (comune di
Cogoleto),
euro
Personale e oneri struttura commissariale |
956.139,00 |
Materie prime per impianto chimico-fisico |
155.000,00 |
Concessioni e utenze |
210.650,00 |
Analisi campioni diverse matrici |
78.000,00 |
Sorveglianza sanitaria, assicurazioni, adempimenti contabili |
29.000,00 |
Smaltimento rifiuti |
77.000,00 |
Trasporto percolato Milinetto |
18.000,00 |
Vigilanza armata e videosorveglianza |
265.000,00 |
Manutenzione ordinaria e straordinaria, parti di ricambio |
90.000,00 |
Noleggio automezzi di cantiere e strutture prefabbricate |
58.000,00 |
Adeguamento fronte roccioso e regimazione idraulica discarica di Molinetto |
Già conteggiata negli impegni assunti |
TOTALE |
1.936.789,00[3] |
Con riferimento al naufragio
della nave da crociera Costa-Concordia, nel territorio del comune
dell'Isola del Giglio,
Le operazioni di rimozione e recupero della nave Costa-Concordia, previste nel progetto proposto da Costa Crociere e approvato dalla conferenza dei servizi del 15 maggio 2012, sono interamente a carico della predetta società. Ai componenti dell’osservatorio di monitoraggio, istituito ai sensi dell’articolo 2 dell’ordinanza 4023/2012, non spettano compensi, gettoni di presenza o altri emolumenti, mentre gli oneri relativi ai rimborsi delle spese sostenute sono a carico della Costa Crociere.
In conclusione,
Al riguardo, si rileva che la relazione tecnica evidenzia – in base ai dati da essa forniti – la congruità delle risorse tuttora disponibili a fronte degli oneri derivanti dalla prosecuzione al 31 dicembre 2013 degli effetti delle ordinanze in esame, relativamente alla bonifica delle aree nella regione Campania, alle attività in corso all’interno del SIN Ex Stoppani nelle aree e alla bonifica seguente al naufragio della nave Costa Concordia.
Si rileva altresì che in merito alla proroga degli effetti relativi all’articolo 17 dell’OPCM 3738 del 5 febbraio 2012, relativa alla nomina di un Commissario delegato per l’emergenza idrica nelle isole Eolie e introdotta durante l’esame al Senato, la mancanza di relazione tecnica non consente di valutare la congruità delle risorse residue rispetto agli oneri derivanti dal prosieguo delle attività in essere fino al 31 dicembre 2013.
In proposito, si ricorda che la 5a Commissione del Senato ha espresso sull’emendamento 2.1 Alicata, che ha introdotto le norme in esame, parere di semplice contrarietà.
Ciò premesso, andrebbero acquisiti chiarimenti circa l’invarianza finanziaria delle norme in esame. Ferma restando l’assenza di effetti finanziari relativamente al saldo netto da finanziare e la specialità delle norme che regolano la gestione delle contabilità speciali in esame, per quanto attiene ai saldi di fabbisogno e indebitamento netto andrebbe chiarito se l’invarianza sia ascrivibile alla mancata inclusione dei commissari delegati nel perimetro delle amministrazioni pubbliche ai fini del conto consolidato. Andrebbe altresì chiarito se gli andamenti tendenziali relativi all’anno di proroga degli effetti delle ordinanze scontano o meno la differente dinamica delle spese.
In proposito, si rileva infatti che le norme – nulla novellando in merito alle disposizioni finanziarie – prorogano gli effetti giuridici di disposizioni vigenti. Ove invece le spese sostenute dai commissari delegati fossero interne al perimetro della PA e gli andamenti tendenziali scontassero l’integrale erogazione delle spese stesse, a valere sulle contabilità speciali, entro l’esercizio 2012, la proroga disposta dalla norma in esame potrebbe risultare suscettibile di effetti peggiorativi dei saldi di fabbisogno e indebitamento netto per il 2013.
Contributi per la ricostruzione dal sisma del maggio 2012
Normativa vigente. L’articolo 3, comma 1, alinea, del DL 74/2012 (Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012), dispone, tra l’altro, che i presidenti delle regioni interessate, d'intesa fra loro, stabiliscano, con propri provvedimenti adottati sulla base dei danni effettivamente verificatisi, priorità, modalità e percentuali entro le quali possono essere concessi contributi nel limite delle risorse allo scopo finalizzate a valere sulle disponibilità delle contabilità speciali per soddisfare le esigenze delle popolazioni colpite dal sisma.
Le norme – introdotte durante l’esame presso il Senato[4] – modificano l’articolo 3, comma 1, alinea, del DL 74/2012, specificando che i contributi previsti da tale disposizione possano essere concessi - nel limite delle risorse allo scopo finalizzate a valere sulle disponibilità delle contabilità speciali – “anche in modo tale da coprire integralmente le spese occorrenti per la riparazione, il ripristino o la ricostruzione degli immobili”.
Le norme, introdotte durante l’esame al Senato, non sono corredate di relazione tecnica.
Al riguardo, si rileva che le modifiche introdotte al Senato appaiono di carattere ordinamentale, concedendo ai presidenti delle regioni interessate dal sisma del maggio 2012 la facoltà – che non appare esclusa nella versione attualmente vigente del testo – di prevedere la copertura integrale delle spese occorrenti per la riparazione, il ripristino o la ricostruzione degli immobili. In proposito, non vi sono osservazioni da formulare atteso che i contributi sono comunque concessi nel limite delle risorse allo scopo finalizzate.
Si rileva altresì che, qualora la nuova formulazione dell’articolo 3, comma 1, consentisse ex novo la copertura integrale delle spese in questione, potrebbe configurarsi la rinuncia a maggiori risparmi nel caso in cui le risorse stanziate risultassero complessivamente eccedenti rispetto alla copertura soltanto parziale delle spese.