Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Bilancio dello Stato
Altri Autori: Servizio Commissioni
Titolo: (AC 5657) Disposizioni urgenti per lo svolgimento delle elezioni politiche nell'anno 2013
Riferimenti:
AC N. 5657/XVI     
Serie: Note di verifica    Numero: 486
Data: 19/12/2012
Descrittori:
DECRETO LEGGE 2012 0223   ELEZIONI POLITICHE
Organi della Camera: I-Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

 


Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

 

 

 

 

 

 

 

 

Verifica delle quantificazioni

 

 

 

A.C. 5657

 

Disposizioni urgenti per lo svolgimento delle elezioni politiche nell’anno 2013

 

(DL 223/2012)

 

 

 

 

 

N. 486 – 19 dicembre 2012

 

 


 

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L’analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

( 066760-2174 / 066760-9455 – * bs_segreteria@camera.it

 

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

( 066760-3545 / 066760-3685 – * com_bilancio@camera.it

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Estremi del provvedimento

 

 

A.C.

 

5657

Titolo breve:

 

Conversione in legge del decreto-legge 18 dicembre 2013, n. 223, recante disposizioni urgenti per lo svolgimento delle elezioni politiche nell'anno 2013.

Iniziativa:

 

 

 

 

Commissione di merito:

 

 

Relatore per la

Commissione di merito:

 

Calderisi

Gruppo:

Pdl

 

 

Relazione tecnica:

 

 

 

 

 

 

 

Parere richiesto

 

 

Destinatario:

 

 

 

Oggetto:

 

testo del provvedimento

 

 


INDICE

 

ARTICOLO         1. 3

Presentazione liste di candidati e cause di ineleggibilità alle elezioni politiche del 2013  3

ARTICOLO         2. 4

Voto dei cittadini temporaneamente all'estero per motivi di servizio o missioni internazionali4

ARTICOLO 5. 6

Copertura finanziaria.. 6



PREMESSA

 

Il disegno di legge in esame dispone la conversione in legge del decreto-legge 18 dicembre 2012, n. 223, recante disposizioni urgenti per lo svolgimento delle elezioni politiche nell’anno 2013.

Il testoè corredato di relazione tecnica.

Si esaminano di seguito le norme richiamate dalla relazione tecnica e le altre disposizioni che presentano profili di carattere finanziario.

 

ONERI QUANTIFICATI DAL PROVVEDIMENTO

 

euro

 

2013

Articolo 2 – Voto dei cittadini temporaneamente all’estero

1.050.000

 

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

 

ARTICOLO  1

Presentazione liste di candidati e cause di ineleggibilità alle elezioni politiche del 2013

Le norme stabiliscono che per le elezioni politiche del 2013, qualora lo scioglimento della Camere anticipi di oltre 30 giorni la scadenza naturale della legislatura, il numero delle sottoscrizioni necessarie per la presentazione delle liste e dei candidati sia ridotto. Analogamente le cause di ineleggibilità di cui all’articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361/1957[1] non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate entro i sette giorni successivi alla data del decreto di scioglimento.

 

La relazione tecnica non considera la norma.

 

Al riguardo non si hanno osservazioni da formulare per i profili di quantificazione in quanto le disposizioni non appaiono suscettibili di determinare effetti diretti sulla finanza pubblica.

 

 

ARTICOLO  2

Voto dei cittadini temporaneamente all'estero per motivi di servizio o missioni internazionali

Le norme prevedono[2] che, in occasione delle elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica nell'anno 2013, esercitino il diritto di voto per corrispondenza all'estero per la circoscrizione della Camera dei deputati e la circoscrizione del Senato della Repubblica in cui è compreso il comune di Roma Capitale, secondo le modalità indicate nel presente articolo, i seguenti elettori:

·        appartenenti alle Forze armate e alle Forze di polizia temporaneamente all'estero in quanto impegnati nello svolgimento di missioni internazionali [comma 1, lettera a)];

·        dipendenti di amministrazioni dello Stato, di regioni o di province autonome, temporaneamente all'estero per motivi di servizio, qualora la durata prevista della loro permanenza all'estero, secondo quanto attestato dall'Amministrazione di appartenenza, sia superiore a tre mesi e inferiore a dodici mesi, ovvero non siano comunque tenuti ad iscriversi all’AIRE, nonché, qualora non iscritti alle anagrafi dei cittadini italiani residenti all'estero, i loro familiari conviventi [comma 1, lettera b)];

·        professori e ricercatori universitari che si trovano in servizio presso istituti universitari e di ricerca all'estero per una durata complessiva di almeno sei mesi e non più di dodici mesi che, alla data del decreto del Presidente della Repubblica di convocazione dei comizi, si trovano all'estero da almeno tre mesi, nonché, qualora non iscritti nelle anagrafi dei cittadini italiani all'estero, i loro familiari conviventi [comma 1, lettera c)].

Sono specificate in dettaglio le modalità attraverso le quali gli elettori sopra elencati possono ottenere l'iscrizione nell'elenco degli elettori temporaneamente all'estero aventi diritto al voto per corrispondenza (commi 2 e 3). L’iscrizione nell’elenco avviene in esito ad una procedura amministrativa che coinvolge gli uffici consolari, le amministrazioni di impiego ed i comuni di residenza dei richiedenti e l'ufficiale elettorale di riferimento dei singoli comuni (comma 4).

Sono successivamente definite le operazioni volte all’invio del materiale necessario all’esercizio del diritto di voto per corrispondenza ed alla ricezione delle schede votate. Il materiale elettorale è inviato in un plico per ciascun elettore che contiene il certificato elettorale, le schede elettorali e la relativa busta, un foglio con le indicazioni delle modalità per l’espressione del voto, le liste dei candidati, la matita copiativa, nonché  una busta affrancata recante l'indirizzo del competente ufficio consolare. Gli elettori, una volta espresso il voto, rinviano il materiale agli uffici consolari che lo inoltrano al delegato del sindaco del comune di Roma Capitale con una spedizione unica, per via aerea e con valigia diplomatica. Le operazioni sopra descritte impegnano il Ministero dell'interno, il Ministero degli affari esteri, le rappresentanze diplomatiche e consolari, il delegato del sindaco del comune di Roma Capitale (commi 7 e 8).

Per il personale delle Forze armate e di polizia impegnato in missioni internazionali sono definite, in considerazione delle particolari situazioni locali, le modalità tecnico-organizzative di formazione dei plichi, del loro recapito all'elettore all'estero, di raccolta dei plichi all'estero, nonché quelle di consegna dei plichi stessi, a cura del Ministero della difesa, al delegato del sindaco del comune di Roma Capitale (comma 9).

Le schede votate per corrispondenza dagli elettori temporaneamente all'estero sono scrutinate negli uffici elettorali di sezione individuati in un elenco approvato dalla Commissione elettorale circondariale del comune di Roma Capitale. Vengono, inoltre, istituiti fino ad un massimo di dieci seggi speciali nel comune di Roma Capitale, ciascuno dei quali è composto da un presidente e da due scrutatori. I plichi contenenti le schede votate sono proporzionalmente distribuiti ai seggi speciali. Sono descritte le operazioni da svolgere per l’apertura dei plichi e per lo spoglio delle schede validamente votate. (commi da 10 a 15).

 

La relazione tecnica precisa che il decreto-legge comporta oneri limitatamente all’articolo in esame che disciplina le modalità per l’esercizio del voto per corrispondenza per i cittadini italiani temporaneamente residenti all’estero per motivi di servizio o missioni internazionali in occasione del rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. E’ stimato un onere di 1.500.000 euro per l’anno 2013. La stima degli oneri per il voto degli elettori temporaneamente all’estero è stata effettuata dal Ministero degli Affari esteri sulla base dei costi sostenuti in occasione di precedenti consultazioni politiche e referendarie.

Il riferimento più utile, prosegue la relazione tecnica, è il referendum 2011, sulla base del quale si possono stimare gli oneri che comprendono la produzione del materiale elettorale, la sua predisposizione in plichi nominativi, il loro invio postale dall’Italia, ovvero, per le aree remote o non sicure, le spese di trasporto con voli specifici.

Sono individuate le voci di spesa di seguito elencate:

·        stampa materiale elettorale                                                              200.000 euro;

·        predisposizione dei plichi elettorali individuali                              200.000 euro;

·        spese di trasporto ad hoc in aree remote e/o teatri di guerra[3]      300.000 euro;

·        spese per l’inoltro a Roma dei plichi restituiti[4]                               300.000 euro;

·        inoltro matite copiative e del materiale per l’invio delle schede votate[5]   50.000 euro.

La relazione tecnica precisa che per gli adempimenti connessi al voto dei militari in missione internazionale, il Ministero della difesa non prevede oneri aggiuntivi da finanziare poiché per il trasporto del materiale elettorale per/da i teatri operativi si farà ricorso a voli già pianificati.

 

Al riguardo non si hanno osservazioni da formulare alla luce degli elementi forniti dalla RT e tenuto conto che gli oneri stimati sono superiori a quelli quantificati con riferimento ad analoghe norme previste da decreti legge emanati per disciplinare il voto dei cittadini temporaneamente all'estero per motivi di servizio o missioni internazionali in occasione di precedenti consultazioni elettorali.

Si fa riferimento, ad esempio, agli oneri quantificati con riferimento all’articolo 2 del decreto-legge n. 37/2011, che trattava del voto dei cittadini temporaneamente all'estero in occasione delle consultazioni referendarie svolte nei giorni 12 e 13 giugno 2011, pari complessivamente a 700.000 euro.

 

ARTICOLO 5

Copertura finanziaria

La norma autorizza la spesa di euro 1.050.000. Al relativo onere si provvede mediante utilizzo del Fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle elezioni politiche, amministrative, del Parlamento europeo e dall’attuazione dei referendum, iscritto nell’ambito dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno finanziario 2013, alla missione «Fondi da ripartire», programma «Fondi da assegnare». Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Al riguardo, si ricorda che le risorse relative al Fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle elezioni politiche, amministrative, del Parlamento europeo e dall’attuazione dei referendum sono iscritte nel capitolo 3020 del Ministero dell’economia e delle finanze che reca uno stanziamento pari a 420 milioni di euro per l’anno 2013. Si rileva, inoltre, che il capitolo ha natura di spesa obbligatoria e che potrà, quindi, essere, successivamente, integrato con prelievi dal Fondo di riserva per le spese obbligatorie di cui all’articolo 26 della legge n. 196 del 2009.

Con riferimento alla formulazione della disposizione, si rileva che la stessa andrebbe riformulata specificando che la spesa è autorizzata per l’anno 2013 e indicando esplicitamente che gli oneri sono riconducibili all’articolo 2 e non, genericamente, all’attuazione del decreto. In proposito, appare opportuna una conferma da parte del Governo.



[1] Tale norma prevede che non siano eleggibili i deputati regionali o consiglieri regionali, i presidenti delle Giunte provinciali, i sindaci dei Comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti, il capo e vice capo della polizia e gli ispettori generali di pubblica sicurezza, i capi di Gabinetto dei Ministri, il Rappresentante del Governo presso la Regione autonoma della Sardegna, il Commissario dello Stato nella Regione siciliana, i commissari del Governo per le regioni a statuto ordinario, il commissario del Governo per la regione Friuli-Venezia Giulia, il presidente della Commissione di coordinamento per la regione Valle d'Aosta, i commissari del Governo per le province di Trento e Bolzano, i prefetti e coloro che fanno le veci nelle predette cariche, i viceprefetti e i funzionari di pubblica sicurezza.

[2] Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente per gli elettori italiani residenti all'estero.

[3] L’onere, secondo la relazione tecnica, concerne le spese dirette del Ministero degli affari esteri, che possono variare in relazione all’apporto logistico fornito dall’Aeronautica Militare.

[4] L’onere, secondo la relazione tecnica, concerne le spese dirette del Ministero degli affari esteri, che possono variare in relazione all’apporto logistico fornito dall’Aeronautica Militare.

[5] L’onere riflette quanto speso nelle precedenti consultazioni comprensivo dell’aumento dei costi di spedizione internazionale per via aerea.