Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Bilancio dello Stato
Altri Autori: Servizio Commissioni
Titolo: (AC 5626-A) Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese (DL 179/2012)
Riferimenti:
AC N. 5626/XVI     
Serie: Note di verifica    Numero: 479
Data: 12/12/2012
Descrittori:
DECRETO LEGGE 2012 0179   PIANI DI SVILUPPO
POLITICA ECONOMICA     
Organi della Camera: IX-Trasporti, poste e telecomunicazioni
X-Attività produttive, commercio e turismo

 


Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

 

 

 

 

 

 

 

 

Verifica delle quantificazioni

 

 

 

A.C. 5626-A

 

Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese

 

(Conversione in legge del D.L. n. 179 del 2012 -

Approvato dal Senato - A.S. 3533)

 

 

 

 

 

N. 479 – 12 dicembre 2012

 

 


 

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L’analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

( 066760-2174 / 066760-9455 – * bs_segreteria@camera.it

 

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

( 066760-3545 / 066760-3685 – * com_bilancio@camera.it

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Estremi del provvedimento

 

 

A.C.

 

5626-A

Titolo breve:

 

Ulteriori misure urgenti per la crescita – DL n. 179 del 2012.

Iniziativa:

 

 

 

Commissioni di merito:

 

Commissioni riunite IX e X

Relatori per la

Commissione di merito:

 

On. Bergamini (PdL) per la IX Commissione

On. Raisi (FLpTP) per la X Commissione

 

Relazione tecnica:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


INDICE

ARTICOLO 1, comma 2. 1

Documento digitale unificato.. 1

ARTICOLO 1, comma 3. 2

Finanziamento dell’Istat.. 2

ARTICOLO 1, comma 4. 3

Fondo per gli interventi strutturali di politica economica.. 3

ARTICOLO 2. 3

Anagrafe nazionale della popolazione residente. 3

ARTICOLO 2-bis. 6

Identificazione e aggiornamento delle basi di dati critiche. 6

ARTICOLO 3. 7

Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni e Archivio nazionale dei numeri civici delle strade urbane. 7

ARTICOLO 4. 11

Domicilio digitale del cittadino.. 11

ARTICOLO 5. 12

Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti12

ARTICOLO 6. 13

Trasmissione di documenti per via telematica, contratti della pubblica amministrazione e conservazione degli atti notarili13

ARTICOLO 7. 15

Trasmissione telematica dei certificati di malattia.. 15

ARTICOLO 8, commi 1-3. 16

Sistemi di bigliettazione elettronica.. 16

ARTICOLO 8, commi 4-9. 17

Sistemi di trasporto intelligenti (ITS)17

ARTICOLO 8, comma 5-bis. 19

Esazione di pedaggi autostradali19

ARTICOLO 8, commi 9-bis e 9-ter.. 19

Comitato tecnico permanente per la sicurezza dei sistemi di trasporto ad impianti fissi19

ARTICOLO 8, commi 10-17. 20

Sistemi Safe Sea Net e Port management Information System (PMIS)20

ARTICOLO 9, comma 1. 22

Accesso telematico e riutilizzo dei dati delle pubbliche amministrazioni22

ARTICOLO 9, commi da 4 a 8. 25

Inclusione digitale delle persone disabili25

ARTICOLO 10. 28

Fascicolo elettronico dello studente universitario e semplificazione di procedure in materia di università.. 28

ARTICOLO 11, comma 1. 31

Libri scolastici31

ARTICOLO 11, comma 3. 33

Centri scolastici digitali33

ARTICOLO 11, comma 4. 34

Rigenerazione integrata del patrimonio immobiliare scolastico.. 34

ARTICOLO 11, commi da 4-bis a4-octies. 36

Interventi di edilizia scolastica.. 36

ARTICOLO 11-bis. 38

Credito d’imposta per promuovere l’offerta on line di opere dell’ingegno.. 38

ARTICOLO 12. 39

Fascicolo sanitario elettronico e sistemi di sorveglianza nel settore sanitario.. 39

ARTICOLO 13. 43

Prescrizione medica e cartella clinica digitale. 43

ARTICOLO 13-bis, comma 1, cpv articolo 15, comma 11-bis, del DL n. 95/2012  44

Disposizioni in materia di sostituibilità di medicinali equivalenti44

ARTICOLO 13-bis, comma 1, cpv articolo 15, comma 11-ter, del DL n. 95/2012  45

Disposizioni in materia di brevetti di principi attivi45

ARTICOLO 13-bis, comma 1, cpv articolo 15, comma 11-quater, del DL n. 95/2012  46

Ulteriori disposizioni in materia di farmaci equivalenti46

ARTICOLO 13-ter.. 46

Carta dei diritti46

ARTICOLO 14, comma 1. 47

Piano nazionale banda larga.. 47

ARTICOLO 14, commi 2-7. 47

Interventi per la diffusione delle tecnologie digitali47

ARTICOLO 14, commi 8-10. 49

Inquinamento elettromagnetico.. 49

ARTICOLO 14, commi 10-bis e 10-ter.. 50

Comunicazioni telematiche. 50

ARTICOLO 14-bis. 51

Pubblicità dei lavori parlamentari51

ARTICOLO 15. 51

Pagamenti elettronici51

ARTICOLO 16. 55

Biglietti di cancelleria, comunicazioni e notificazioni per via telematica.. 55

ARTICOLO 17. 57

Modifiche alla legge fallimentare e al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270. 57

ARTICOLO 18. 58

Modifiche inerenti la procedura di composizione delle crisi da sovra-indebitamento di cui alla legge 27 gennaio 2012, n. 3. 58

ARTICOLO 19. 61

Grandi progetti di ricerca e innovazione e appalti precommerciali61

ARTICOLO 20. 64

Comunità intelligenti64

ARTICOLO 20-bis. 65

Informatizzazione delle attività di controllo e giurisdizionali della Corte dei conti65

ARTICOLO 20-ter.. 66

Interventi urgenti connessi all’attività della protezione civile. 66

ARTICOLO 21. 67

Misure per l’individuazione e il contrasto delle frodi assicurative. 67

ARTICOLO 22. 68

Misure a favore della concorrenza e della tutela del consumatore nel mercato assicurativo   68

ARTICOLO 23. 70

Misure per le società cooperative e il mutuo soccorso.. 70

ARTICOLO 23, comma 10-bis. 72

Comitato nazionale italiano per il microcredito.. 72

ARTICOLO 23-ter.. 73

Disposizioni in materia di fondi interprofessionali per la formazione continua.. 73

ARTICOLO 23-quater.. 74

Partecipazione azionaria nelle banche popolari74

ARTICOLO 24, commi 1 e 2. 75

Disposizioni in materia di vendita allo scoperto e contratti derivati75

ARTICOLO 24, commi da 3 a 6. 76

Aumento di capitale della Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo.. 76

ARTICOLO 24-bis. 77

Bancoposta.. 77

ARTICOLO 25. 81

Start - up innovativa e incubatore certificato.. 81

ARTICOLO 26. 82

Deroga al diritto societario e riduzione degli oneri per l’avvio.. 82

ARTICOLO 27. 85

Remunerazione con strumenti finanziari della start - up innovativa e dell’incubatore certificato   85

ARTICOLO 27-bis. 88

Misure di semplificazione per l’accesso alle agevolazioni per le assunzioni di personale nelle start-up innovative e negli incubatori certificati88

ARTICOLO 28. 89

Disposizioni in materia di rapporto di lavoro subordinato in start up innovative. 89

ARTICOLO 29. 90

Incentivi all’investimento in start-up innovative. 90

ARTICOLO 30. 93

Raccolta di capitali di rischio tramite portali on line. 93

ARTICOLO 31. 94

Composizione e gestione della crisi nell’impresa start-up innovativa.. 94

ARTICOLO 32. 96

Pubblicità e valutazione dell’impatto delle misure per la nascita e lo sviluppo di imprese start-up innovative. 96

ARTICOLO 33, commi da 1 a 3. 97

Incentivi per la realizzazione di nuove infrastrutture. 97

ARTICOLO 33, comma 3-bis. 102

Emissione di obbligazioni e di titoli di debito da parte delle società di progetto.. 102

ARTICOLO 33, comma 3-ter.. 103

Attività del Ministero delle infrastrutture. 103

ARTICOLO 33, comma 4. 103

Canoni dell’autostrada Livorno-Civitavecchia.. 103

ARTICOLO 33, comma 4-bis. 105

Reti di comunicazione elettronica.. 105

ARTICOLO 33, comma 4-ter.. 106

Garanzie delle rate di ammortamento di mutui e prestiti delle Università.. 106

ARTICOLO 33, commi 5-7. 106

Contrasto alla pirateria negli spazi marittimi internazionali106

ARTICOLO 33, comma 6-bis. 108

Infrastrutture penitenziarie. 108

ARTICOLO 33, comma 7-bis. 109

Sistema digitale radiomobile integrato Te.T.Ra.109

ARTICOLO 33-ter.. 110

Anagrafe unica delle stazioni appaltanti110

ARTICOLO 33-quater.. 111

Svincolo delle garanzie di buona esecuzione. 111

ARTICOLO 33-quinquies. 113

Attestazione SOA.. 113

ARTICOLO 33-sexies. 113

Contributo a Radio Radicale. 113

ARTICOLO 33-septies. 114

Consolidamento e razionalizzazione dei siti e delle infrastrutture digitali114

ARTICOLO 34, comma 1. 114

Concessione per la miniera del Sulcis. 114

ARTICOLO 34, comma 2. 116

Destinazione a finalità di spesa di rimborsi di aiuti di stato dichiarati illegittimi116

ARTICOLO 34, comma 3, lettera a)116

Canone di locazione degli immobili pubblici conferiti ai fondi immobiliari116

ARTICOLO 34, comma 3, lettera b)118

Arsenale di Venezia.. 118

ARTICOLO 34, comma 4. 121

Procedure per la valutazione di impatto ambientale delle grandi opere. 121

ARTICOLO 34, comma 5. 121

Bonifica del sito d’interesse nazionale di «Bussi sul Tirino». 121

ARTICOLO 34, commi da 7 a 10. 122

Assunzioni di piloti all’ENAC.. 122

ARTICOLO 34, commi 11 e 12. 125

Bilancio ANAS. 125

ARTICOLO 34, comma 13. 126

Procedure di conferma di validità della patente di guida.. 126

ARTICOLO 34, comma 14, lettera a)127

Risorse rivenienti da finanziamenti revocati per opere infrastrutturali127

ARTICOLO 34, comma 14, lettera b)128

Partecipazioni detenute da ANAS spa.. 128

ARTICOLO 34, comma 15. 129

Interventi urgenti connessi all’attività della protezione civile. 129

ARTICOLO 34, commi 16-18. 130

Misure urgenti per le attività produttive. 130

ARTICOLO 34, comma 19. 131

Disposizione in materia di sicurezza dei sistemi energetici131

ARTICOLO 34, commi 20-25. 131

Servizi pubblici locali di rilevanza economica.. 131

ARTICOLO 34, comma 26. 133

Illuminazione votiva.. 133

ARTICOLO 34, comma 27. 133

Servizi strumentali delle pubbliche amministrazioni133

ARTICOLO 34, comma 30. 134

Sanzioni in materia di commercializzazione di sacchi per asporto merci134

ARTICOLO 34, commi 31-33. 135

Attività di prevenzione esondazione fiume Pescara.. 135

ARTICOLO 34, comma 34. 136

Proventi dalla vendita di biglietti di ingresso a musei e monumenti136

ARTICOLO 34, comma 35. 137

Pubblicazione di bandi ed avvisi di gara.. 137

ARTICOLO 34, commi 36 e 37. 137

Riduzione di somme da recuperare al bilancio dello Stato.. 137

ARTICOLO 34, comma 38. 139

Norma interpretativa in materia di società quotate. 139

ARTICOLO 34, comma 44. 139

Disposizioni in materia di depositi IVA.. 139

ARTICOLO 34, commi 45 e 46. 140

Corpo delle capitanerie di porto.. 140

ARTICOLO 34, comma 47. 141

Destinazione di risorse ad iniziative di promozione turistica.. 141

ARTICOLO 34, commi 49. 142

Manutenzione degli istituti penitenziari142

ARTICOLO 34, commi 50-51. 143

Concorsi notarili143

ARTICOLO 34, commi 52 e 53. 144

Impianti termici144

ARTICOLO 34, comma 54. 144

Modifiche alla legge n. 92/2012, in materia di mercato del lavoro.. 144

ARTICOLO 34, comma 55. 145

Imprese di grande distribuzione. 145

ARTICOLO 34, comma 56. 146

Permute tra immobili della PA.. 146

ARTICOLO 34, comma 57. 147

Disposizioni concernenti la CONSOB.. 147

ARTICOLO 34-bis. 149

Autorità nazionale anticorruzione. 149

ARTICOLO 34-ter.. 150

Documentazione di spesa.. 150

ARTICOLO 34-quater.. 150

Disposizione per la promozione del settore turistico-balneare. 150

ARTICOLO 34-sexies. 151

Disposizioni in materia di accise. 151

ARTICOLO 34-septies. 151

Modifiche al regime del registro delle imprese di pesca.. 151

ARTICOLO 34-octies.. 152

Servizi automobilistici sostitutivi dei servizi ferroviari regionali e locali152

ARTICOLO 34-novies.. 153

Definizione dei contributi per alcuni programmi di edilizia residenziale. 153

ARTICOLO 34-decies. 156

Collegamento stabile viario e ferroviario tra Sicilia e continente. 156

ARTICOLO 34-undecies, comma 1. 160

Trasporto pubblico locale. 160

ARTICOLO 34-undecies, comma 2. 161

Trasporto pubblico locale nello Stretto di Messina.. 161

ARTICOLO 34-duodecies. 162

Proroga concessioni turistico-ricreative. 162

ARTICOLO 35. 163

Desk Italia - Sportello attuazione investimenti esteri163

ARTICOLO 36 commi 1 e 2. 166

Imputazione dei contributi pubblici al capitale sociale dei confidi166

ARTICOLO 36 comma 2-bis. 167

Fondo mutualistico nazionale presso l’ISMEA.. 167

ARTICOLO 36 commi 2-ter, 4, 4-bis, 5 e 5-bis. 167

Contratti di rete. 167

ARTICOLO 36 comma 3. 170

Modifiche alla disciplina degli strumenti di finanziamento per le imprese. 170

ARTICOLO 36, commi da 3-bis a 3-decies.. 174

Partecipazione delle fondazioni bancarie in Cassa depositi e prestiti174

ARTICOLO 36 comma 6. 180

Estensione delle funzioni di Simest SpA.. 180

ARTICOLO 36 comma 7. 180

Concessioni idroelettriche. 180

ARTICOLO 36 comma 7-bis.. 181

Modifiche al Codice ambientale in materia di valutazione di impatto ambientale. 181

ARTICOLO 36 commi 7-ter  e 7-quater.. 182

Zone vulnerabili da nitrati di origine agricola.. 182

ARTICOLO 36 comma 7-quinquies. 183

Sovracanone per le grandi derivazioni d’acqua per forza motrice. 183

ARTICOLO 36, comma 8. 184

Società e imprenditori agricoli184

ARTICOLO 36, comma 8-bis.. 186

Obblighi di comunicazione per gli imprenditori agricoli186

ARTICOLO 36 commi 9 e 10. 186

Soppressione del comitato tecnico per il Fondo per l'innovazione tecnologica.. 186

ARTICOLO 36 comma 10-bis. 187

Risorse del soppresso ICRAM... 187

ARTICOLO 36 comma 10-ter.. 188

Operazioni finanziarie dell’ISMEA.. 188

ARTICOLO 36 comma 10-quater.. 188

Esercizio di agenzia in attività finanziaria da parte dei promotori finanziari188

ARTICOLO 36 comma 10-quinquies. 189

Società cooperative esercenti attività di garanzia collettiva fidi189

ARTICOLO 36 commi 10-sexies e 10-septies. 190

Fondo di garanzia a favore delle piccole e medie imprese. 190

ARTICOLO 36-bis. 191

Relazioni commerciali in materia di cessione di prodotti agricoli e agroalimentari191

ARTICOLO 37. 191

Agevolazioni per le imprese delle Zone Urbane ricadenti nell’Obiettivo Convergenza.. 191

ARTICOLO 37-bis. 194

Zone a burocrazia zero.. 194

ARTICOLO 38, comma 1. 195

Disciplina fiscale e contributiva vettori esteri195

ARTICOLO 38, comma 2. 196

IVA su attività di pubblica autorità e aggi esattoriali196

ARTICOLO 38, commi 3 e 4. 198

Copertura finanziaria.. 198


PREMESSA

 

Il disegno di legge, già approvato dal Senato, dispone la conversione in legge del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese.

Il testo iniziale del provvedimento è corredato di relazione tecnica. Nel corso dell’esame presso il Senato, il Governo ha trasmesso prima una nota tecnica del Ministero dell’economia[1] e, successivamente, la relazione tecnica riferita al maxiemendamento sul quale è stata posta la questione di fiducia[2].

In particolare, la relazione tecnica riferita al maxiemendamento presentato al Senato risulta positivamente verificata ad eccezione delle parti riferite ad alcune disposizioni espressamente indicate (art. 11-bis; art. 23, comma 10-bis, art. 33, commi da 2-quinquies a 2- decies e comma 7-bis; art. 34, commi 5, 54, 55 e 56; art. 34-undecies, comma 2; art. 34 – duodecies; art. 37, comma 1-bis). Peraltro solo alcune di tali disposizioni sono state conseguentemente stralciate dal maxiemendamento (art. 33, commi da 2-quinquies a 2-decies, art. 33, comma 7-bis, e art. 34, comma 55). Le altre risultano quindi inserite nel testo approvato dal Senato e trasmesso alla Camera.

Della predetta documentazione si dà conto nella presente Nota.

Si esaminano, di seguito, le norme considerate dalle relazioni tecniche e dalla documentazione richiamata, nonché le altre disposizioni che presentano profili di carattere finanziario.

 

 

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

 

ARTICOLO 1, comma 2

Documento digitale unificato

Le norme prevedono l'ampliamento delle possibili utilizzazioni della carta d'identità elettronica anche in relazione all'unificazione sul medesimo supporto di tale carta con la tessera sanitaria. Per la realizzazione ed il rilascio gratuito di questo documento unificato  è autorizzata la spesa di 60 milioni di euro per l'anno 2013 e di 82 milioni di euro a decorrere dal 2014[3]. Con un emendamento approvato nel corso dell’esame presso il Senato[4] è stato stabilito che, in attesa dell’attuazione delle norme concernenti il documento digitale unificato, si mantiene il rilascio della carta di identità al fine di non interromperne l’emissione e la relativa continuità di esercizio.

 

La relazione tecnica afferma che il Governo intende rendere gratuito ed obbligatorio per tutti i cittadini il documento digitale unificato.

Tale principio era sostanzialmente già stato enunciato nella legislazione previgente l’emanazione del decreto in esame. A tal proposito si rammenta che tanto la precedente quanto l’attuale formulazione dell’articolo 10, comma 3, del decreto legge n. 70/2011 prevedono che “con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri … è disposto … il rilascio gratuito del documento unificato”.

L’onere a regime, di 82 milioni di euro a decorrere dal 2014, è stato stimato valutando i costi di produzione del documento pari a 10,27 euro e considerando la consegna di 8 milioni di tessere ogni anno. Gli oneri per il 2013, pari a 60 milioni di euro, sono destinati alla realizzazione delle piattaforme centrali e all’acquisto di apparecchiature informatiche per i comuni, nonché alla progressiva distribuzione del documento unificato nei comuni abilitati.

 

Al riguardo si rileva che l’articolo in esame non apporta modifiche di particolare rilievo alla vigente normativa relativa al documento digitale unificato e che, dunque, la spesa autorizzata sembrerebbe essere stata prevista al fine di consentire il progredire della procedura che attua il passaggio dai documenti di identità cartacei a quelli elettronici. Tanto premesso si osserva che appare necessario che il Governo fornisca maggiori elementi di dettaglio circa la natura degli acquisti e delle spese che si rendono necessari anche al fine di accertare se le disponibilità di risorse umane, finanziarie e strumentali risultino ora pienamente congrue al conseguimento degli obiettivi amministrativi posti dalle norme. 

Si rammenta che la stessa relazione illustrativa parla di integrazione della copertura finanziaria già prevista al fine di consentire il rilascio gratuito del documento unificato[5].

 

ARTICOLO 1, comma 3

Finanziamento dell’Istat

La norma autorizza la spesa di 18 milioni annui a decorrere dal 2013 per lo svolgimento delle attività istituzionali dell'ISTAT.

 

La relazione tecnica ribadisce il contenuto delle norme. La relazione illustrativa afferma che tali somme sono finalizzate allo svolgimento di attività istituzionali con particolare riferimento a quelli derivanti dall’attuazione degli obblighi comunitari.

 

Al riguardo si rileva che le affermazioni della relazione illustrativa lasciano intendere che la norma dispone la copertura di oneri già previsti a legislazione vigente e non coperti in sede di approvazione dei provvedimenti che li hanno determinati. In proposito appare opportuno acquisire l’avviso del Governo anche al fine di accertare se le risorse assegnate all’ISTAT, come integrate dalla norma in esame, risultino ora sufficienti al pieno adempimento della propria missione istituzionale con particolare riferimento, in particolare, all’attuazione di obblighi comunitari.

 

ARTICOLO 1, comma 4

Fondo per gli interventi strutturali di politica economica

La norma incrementa la dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica[6], di 12 milioni di euro per l'anno 2013.

Il relativo onere sembrerebbe trovare copertura nel successivo articolo 38, stando al tenore letterale del comma 3 del medesimo articolo.

 

La relazione tecnica ribadisce il contenuto delle norme.

 

Al riguardo non si hanno osservazioni da formulare.

 

ARTICOLO 2

Anagrafe nazionale della popolazione residente

Le norme prevedono, mediante la sostituzione dell’articolo 62 de decreto legislativo n. 82/2005, l’istituzione dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR) che subentra all'Indice nazionale delle anagrafi (INA) e all'Anagrafe della popolazione italiana residente all'estero (AIRE). L’ANPR è sottoposta ad un audit di sicurezza annuale[7] (comma 1, capoverso, articolo 62, comma 1). L'ANPR subentra altresì alle anagrafi della popolazione residente e dei cittadini italiani residenti all'estero tenute dai comuni. Con DPCM è definito un piano per il graduale subentro dell'ANPR alle citate anagrafi, da completare entro il 31 dicembre 2014. Fino alla completa attuazione del piano l’ANPR acquisisce automaticamente in via telematica i dati contenuti nelle anagrafi tenute dai comuni per i quali non è ancora avvenuto il subentro (comma 1, capoverso, articolo 62, comma 2).

L’ANPR assicura al singolo comune la disponibilità dei dati anagrafici della popolazione residente e degli strumenti per lo svolgimento delle funzioni di competenza statale attribuite al sindaco[8], nonché la disponibilità dei dati anagrafici e dei servizi per l’interoperabilità con le banche dati tenute dai comuni per lo svolgimento delle funzioni di competenza. I comuni, inoltre, possono consentire anche mediante apposite convenzioni la fruizione dei dati anagrafici da parte dei soggetti aventi diritto[9]. L'ANPR assicura l’accesso ai propri dati alle pubbliche amministrazioni e agli organismi che erogano pubblici servizi e consente ai comuni la certificazione dei dati ivi contenuti (comma 1, capoverso, articolo 62, comma 3). Le pubbliche amministrazioni utilizzano esclusivamente l'ANPR per la gestione e raccolta informatizzata di dati dei cittadini; l’ANPR è integrata con gli ulteriori dati a tal fine necessari (comma 1, capoverso, articolo 62, comma 5).

Con DPCM sono stabiliti i tempi e le modalità di attuazione delle norme in esame, avendo particolare riferimento alle garanzie e alle misure di sicurezza da adottare nel trattamento dei dati personali, ai criteri per la interoperabilità dell’ANPR con le altre banche dati di rilevanza nazionale e regionale e all’erogazione di altri servizi resi disponibili dall’ANPR, tra i quali il servizio di invio telematico ai comuni delle attestazioni e delle dichiarazioni di nascita e dei certificati connessi all'inumazione, tumulazione e cremazione (comma 1, capoverso, articolo 62, comma 5).

Si dispone che l'attestazione e la dichiarazione di nascita e il certificato di inumazione, tumulazione e cremazione siano inviati da parte della struttura sanitaria e del medico necroscopico ai comuni esclusivamente in via telematica. Le modalità di invio telematico previste dal testo originario del provvedimento erano quelle proprie il sistema di trasmissione di cui al decreto del Ministro della salute del 26 febbraio 2010; nel corso dell’esame presso il Senato[10] è stato soppresso il riferimento a tale sistema di trasmissione  (comma 3).

Si dispone la modifica dell’articolo 32, del decreto legislativo n. 267/2000[11], stabilendo che, previa apposita convenzione, i sindaci dei comuni facenti parte dell’Unione possono delegare le funzioni di ufficiale dello stato civile e di anagrafe a personale idoneo dell’Unione stessa, o dei singoli comuni associati (comma 6).

Per l'attuazione del presente articolo si autorizza la spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2013 e di 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014 (comma 7).

 

La relazione tecnica afferma che l'istituzione dell'ANPR è suscettibile di produrre risparmi di spesa a regime, in conseguenza delle economie di scala e di specializzazione conseguibili mediante lo sviluppo di un unico sistema di scala nazionale, in luogo delle migliaia di sistemi oggi sviluppati, acquisiti e gestiti a cura delle singole Amministrazioni comunali. Prudenzialmente non sono scontati effetti di minore spesa sui saldi di finanza pubblica.

La relazione tecnica evidenzia, altresì, che l'introduzione dell'ANPR, prevista nel comma 1, richiede una serie di interventi sia a livello centrale che a livello locale, comportando nuovi o maggiori oneri derivanti sia dalla evoluzione tecnologica ed informativa dell'attuale sistema che da un servizio di assistenza tecnico-operativa ai Comuni. Lo sviluppo del progetto richiede, a livello centrale, un impegno economico pari a 15 milioni di euro per il 2013 ed una spesa di 3 milioni di euro annui a decorrere dal 2014 per le spese di gestione annuale.

Le somme stanziate per il 2013 sono destinate, nella misura di 12 milioni, alle infrastrutture applicative, sistemistiche e di sicurezza e, nella misura di 3 milioni, al servizio di assistenza di I e II livello.

La spesa di 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014 è destinata a fare fronte ai costi sostenuti per le attività di manutenzione adeguativa e correttiva e per il servizio di assistenza. La relazione tecnica precisa che nell'ultimo biennio, la spesa sostenuta per l'attuale infrastruttura è stata di circa 5 milioni di euro annui.

La relazione tecnica afferma, ancora, che i commi da 2 a 6 hanno carattere ordinamentale e risultano, quindi, privi di effetti sulla finanza pubblica.

Con riferimento alle modifiche apportate nel corso dell’esame presso il Senato, la relazione tecnica allegata all’emendamento del Governo 1.800 afferma che la soppressione del riferimento all'utilizzo del sistema di trasmissione di cui al decreto del Ministro della salute del  26 febbraio 2010, previsto dal testo originario del comma 3, primo periodo, è suscettibile di comportare una duplicazione dei costi di realizzazione dell'infrastruttura di trasmissione telematica dei certificati, rispetto a quella già realizzata ai sensi del predetto decreto.

 

Al riguardo si osserva che la relazione tecnica si limita a definire l’ammontare della spesa complessiva stimata senza fornire una seppur sommaria descrizione delle attività che dovranno essere realizzate dalla amministrazione centrale e da quelle locali. Tale indicazioni risultano necessarie anche in considerazione del fatto che lo stanziamento sembrerebbe essere destinato allo svolgimento di attività riferibili alla sola amministrazione centrale. Appare, conseguentemente, necessario che il Governo fornisca ulteriori informativi volti ad asseverare la congruità dello stanziamento e ad escludere che le disposizioni in esame siano suscettibili di determinare, nel breve periodo, oneri a carico degli enti locali in relazione ai necessari adeguamenti delle dotazioni hardware e software attualmente in uso.

A tal proposito si consideri che la relazione illustrativa afferma che circa il 95 per cento dei comuni aggiorna attualmente l'Indice nazionale delle anagrafi a cui ANPR subentra. Circa il 5 per cento dei comuni, dunque, sembra non essere in grado di adempiere le obbligazioni relative ad un’anagrafe che è sicuramente meno complessa di quella da istituire.

Con riferimento alle modifiche apportate nel corso dell’esame presso il Senato, la relazione tecnica afferma che la soppressione del riferimento all'utilizzo del sistema di trasmissione di cui al decreto del Ministro della salute del 26 febbraio 2010, previsto dal testo originario del comma 3, primo periodo, è suscettibile di comportare una duplicazione dei costi di realizzazione dell'infrastruttura di trasmissione telematica dei certificati, rispetto a quella già realizzata ai sensi del predetto decreto. Appare, pertanto, necessario acquisire l’avviso del Governo in proposito.

 

ARTICOLO 2-bis

Identificazione e aggiornamento delle basi di dati critiche

La norma, inserita nel corso dell’esame presso il Senato[12], stabilisce che l’Agenzia per l’Italia Digitale[13] predispone le regole tecniche per l’identificazione delle basi di dati critiche tra quelle di interesse nazionale specificate dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e per definirne le modalità di aggiornamento in modo che, secondo gli standard internazionali di riferimento, sia garantita la qualità dei dati presenti.

 

La relazione tecnica allegata al maxiemendamento afferma che dalla disposizione non deriva alcun nuovi o maggiori onere per la finanza pubblica.

 

Al riguardo pur rilevando che la disposizione fissa …. E modalità per la predisposizione di regole tecniche per garantire la qualità dei dati, si osserva che detta garanzia riferita a dati presenti in un archivio informatico potrebbe implicare la necessità di una vasta opera di controllo dei dati medesimi da parte degli enti proprietari con possibili ricadute in termini di impiego di risorse umane, strumentali e finanziarie.

Sul punto occorre acquisire l’avviso del Governo.

 

ARTICOLO 3

Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni e Archivio nazionale dei numeri civici delle strade urbane

Le norme stabiliscono che con decreto del Presidente del consiglio dei Ministri siano fissati i tempi di realizzazione del censimento della popolazione e delle abitazioni di cui all’art. 15, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, effettuato dall’ISTAT con cadenza annuale, nel rispetto delle raccomandazioni internazionali e dei regolamenti europei (comma 1).

L’art. 15, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, stabilisce che l'ISTAT provvede alla esecuzione dei censimenti e delle altre rilevazioni statistiche previste dal programma statistico nazionale ed affidate alla esecuzione dell'Istituto. Il Piano di attuazione per l’anno 2012 del Programma statistico nazionale 2011-2013 prevede che l’ISTAT sviluppi 48 progetti riferiti al settore “Popolazione e famiglia; condizioni di vita e partecipazione sociale” . Tra questi progetti figura il “15° Censimento generale della popolazione e Censimento generale delle abitazioni”.

Con il medesimo decreto sono stabiliti i contenuti dell’ Archivio nazionale dei numeri civici delle strade urbane (ANNCSU), realizzato ed aggiornato dall’ISTAT e dalla Agenzia del territorio, gli obblighi e le modalità di conferimento degli indirizzari e stradari comunali tenuti dai singoli comuni ai sensi del regolamento anagrafico della popolazione residente, le modalità di accesso all’ ANNCSU da parte dei soggetti autorizzati, nonché i criteri per l’interoperabilità dell’ ANNCSU con le altre banche dati di rilevanza nazionale e regionale, nel rispetto delle regole tecniche del sistema pubblico di connettività di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005. Con un emendamento approvato nel corso dell’esame presso il Senato[14] è stato stabilito che per la realizzazione dell' ANNCSU l'ISTAT può stipulare apposite convenzioni con concessionari di servizi pubblici dotati di un archivio elettronico con dati toponomastici puntuali; dall'attuazione di tale disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato in quanto vi si deve provvedere nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente (comma 2).

Dal sito dell’Agenzia del territorio risulta che l'archivio nazionale degli stradari e dei numeri civici, anticipatore dell’ANNCSU, nasce dalla collaborazione tra l'Agenzia stessa e l'Istituto Nazionale di Statistica, formalizzata con la convenzione stipulata tra i due enti, in data 21 giugno 2010.

Si dispone, inoltre, che agli oneri derivanti dalla realizzazione delle attività preparatorie all’introduzione del censimento continuo mediante indagini statistiche a cadenza annuale, nonché delle attività connesse allo sviluppo dell’ ANNCSU si provvede nei limiti dei complessivi stanziamenti già autorizzati dall’art. 50 del decreto-legge n. 78/2010 (comma 3, primo periodo).

L’articolo 50, comma 1, del decreto legge n. 50/2010 autorizzata la spesa di 200 milioni di euro per l'anno 2011, di 277 milioni per l'anno 2012 e di 150 milioni per l'anno 2013 per far fronte agli oneri recati dall’indizione del 15° Censimento generale della popolazione e delle abitazioni, di cui al Regolamento (CE) 9 luglio 2008, n. 763/08 del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché il 9° censimento generale dell'industria e dei servizi ed il censimento delle istituzioni non-profit. 

Per far fronte alle esigenze connesse alla realizzazione delle attività previste dai commi 2 e 3 si dispone che l'ISTAT possa avvalersi di forme contrattuali flessibili nei limiti delle risorse ad esso assegnate a norma del citato articolo 50, comma 1 del decreto legge n. 78/2010, fino al 31 dicembre 2015 mentre la legislazione fissata come data limite il 31 dicembre 2014 (comma 3, secondo periodo).

E’ stabilito che il Governo emani[15] un regolamento di delegificazione[16] per la revisione del decreto legislativo che reca le norme sul Sistema statistico nazionale[17] e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica e per il complessivo riordino del Sistema Statistico Nazionale. Dal regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Lo stesso è finalizzato, fra l’altro, a rafforzare l’indipendenza professionale dell’ISTAT e degli enti e degli uffici di statistica del sistema statistico nazionale (SISTAN) e a migliorare gli assetti organizzativi dell’ISTAT e rafforzarne i compiti di indirizzo e coordinamento tecnico-metodologico (commi 4 e 5).

Si sostituisce, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l’articolo 12 del decreto legislativo n. 322/1989. In luogo della attuale Commissione per la garanzia dell’informazione statistica viene istituita la Commissione per la garanzia della qualità dell’informazione statistica i cui compiti si sostanziano nella vigilanza sulla informazione statistica, nel contribuire ad assicurare il rispetto della normativa in materia di segreto statistico e di protezione dei dati personali e nello svolgimento di funzioni consultive (comma 6, capoverso, articolo 12, comma 1). 

La Commissione è composta da cinque membri scelti tra professori ordinari in materie statistiche, economiche ed affini o tra direttori di istituti di statistica o di ricerca statistica non facenti parte del Sistema statistico nazionale, ovvero tra alti dirigenti di enti e amministrazioni pubbliche. La precedente Commissione si componeva di nove membri (comma 6, capoverso, articolo 12, comma 4). Alle funzioni di segreteria della Commissione provvede il Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri che istituisce, a questo fine, un’apposita struttura di segreteria; la normativa vigente prevede l’istituzione di un ufficio (comma 6, capoverso, articolo 12, comma 6). 

La partecipazione alla Commissione è gratuita e gli eventuali rimborsi spese del Presidente e dei componenti derivanti dalle riunioni sono posti a carico del bilancio dell'ISTAT; le norme sono sostanzialmente confermative della legislazione vigente (comma 6, capoverso, articolo 12, comma 7).

 

La relazione tecnica, dopo aver ribadito il contenuto delle norme, afferma che le disposizioni non comportano oneri ulteriori rispetto alle vigenti previsioni di spesa.

Una nota dell’Ufficio Legislativo del Ministro della pubblica amministrazione e la semplificazione, presentata nel corso dell’esame presso il Senato[18], afferma che, in base alle disposizioni in esame l'Istat, nel triennio 2013-2015, deve effettuare le attività di preparazione all'introduzione del censimento continuo e quelle di realizzazione dell'ANNCSU utilizzando le risorse già stanziate dall'art. 50 del DL. 78/2010. La nota precisa che le attività preparatorie consisteranno in sperimentazioni dei metodi e delle tecniche più efficienti per la realizzazione del censimento continuo, anche mediante rilevazioni di campo. Ciò avverrà nel rispetto di quanto stabilito dallo stesso comma in quanto tali sperimentazioni saranno dimensionate in rapporto alle risorse residue degli stanziamenti di cui all'articolo 50 del citato decreto-legge. Con lo stesso limite verranno utilizzate le risorse umane necessarie a condurre le sperimentazioni che, allo stato risultano comunque adeguate allo svolgimento del piano di lavoro previsto sia per la conclusione del censimento del 2011, sia per la conduzione delle sperimentazione. Inoltre, Con riferimento al comma 5 del predetto articolo 3, si osserva che i costi di funzionamento del Sistema statistico nazionale sono definiti, secondo

quanto previsto dal d.lgs. 322/89, all'interno dei bilanci degli enti che contribuiscono alle attività inserite nel Programma statistico nazionale. La razionalizzazione del Sistema, a seguito della revisione del citato decreto legislativo, porterà miglioramenti di efficienza e lo renderà maggiormente in linea con le previsioni contenute nella normativa europea. Per ciò che concerne l'Istat, il bilancio preventivo per il trienruo 2013-2015 appare in grado di assicurare la sostenibilità degli impegni di cui al comma 4. Infatti, l'insieme delle entrate derivanti dal finanziamento ordinario statale, dagli ulteriori 18 milioni assegnati all'Istat con il decreto legge n. 179/2012 (art. 1 c.3), da 12 milioni previsti dal disegno di legge di stabilità e 10 milioni previsti dal disegno di legge di bilancio, sono sufficienti a garantire gli impegni derivanti anche dall'applicazione del già citato comma 4.

Con riferimento alla Commissione per la garanzia della qualità dell’informazione statistica, la nota conferma che gli oneri derivanti dalla struttura di segreteria utilizzata a supporto della Commissione saranno posti a carico della Presidenza del Consiglio dei ministri nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente.

Con riferimento alle modifiche apportate nel corso dell’esame presso il Senato, la relazione tecnica allegata al maxiemendamento afferma che le stesse non comportano effetti finanziari negativi in quanto intervengono sulle modalità di attuazione specificando che alle eventuali convenzioni  dell'ISTAT con concessioni di servizi pubblici si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente.

 

Al riguardo, si rileva che le norme in esame, dopo aver stabilito che l’ISTAT sia tenuto a svolgere ulteriori attività nei limiti delle risorse ad esso assegnate dall'articolo 50 del decreto-legge n. 78/2010, prevedono anche, al comma 3, la proroga fino al 31 dicembre 2015 del periodo durante il quale l'ISTAT può avvalersi di forme contrattuali flessibili nei limiti delle risorse ad esso assegnato dal solo comma 1 dell'articolo 50 del citato decreto legge. Gli stanziamenti previsti da tale ultimo comma sono però limitati al 2013. Appare, pertanto opportuno acquisire l’avviso del Governo circa l’esatta portata normativa della disposizione in esame anche al fine di chiarire entro quali margini finanziari l’ISTAT ha facoltà di ricorrere a forme contrattuali flessibili; si rammenti a tal proposito che a legislazione vigente sono previste norme volte a limitare il ricorso a forme contrattuali flessibili anche al fine di limitare la spesa pubblica.

Una nota dell’Ufficio legislativo del Ministero dell’economia e delle finanze, presentata nel corso dell’esame presso il Senato, ha specificato che le risorse stanziate dal decreto legge n. 78/2010 devono considerarsi un limite massimo di spesa. Pertanto anche laddove la norma prevede la facoltà di avvalersi fino al 2015 di detti contratti, resta comunque fermo il predetto stanziamento fissato dalla legge. Ciò consentirà all' ente di utilizzare detto personale fino al 2015 solo nel presupposto che le risorse stanziate a legislazione vigente siano sufficienti.

Andrebbe altresì confermato che le attuali disponibilità finanziarie, strumentali e di personale consentano lo svolgimento degli ulteriori compiti previsti dal testo in esame. A tal proposito appare opportuno che il Governo fornisca elementi informativi aggiuntivi volti anche a dimostrare la piena effettività della clausola di invarianza recata dal comma 5.

 

ARTICOLO 4

Domicilio digitale del cittadino

La norma stabilisce che ogni cittadino può indicare alla pubblica amministrazione, un proprio indirizzo di posta elettronica certificata, quale suo domicilio digitale. L’indirizzo è inserito nell’Anagrafe nazionale della popolazione residente-ANPR e reso disponibile a tutte le pubbliche amministrazioni e ai gestori o esercenti di pubblici servizi (commi 1 e 2).

Con decreto ministeriale sono definite le modalità di comunicazione, variazione e cancellazione del proprio domicilio digitale da parte del cittadino, nonché le modalità di consultazione dell’ANPR da parte dei gestori o esercenti di pubblici servizi ai fini del reperimento del domicilio digitale dei propri utenti.

A decorrere dal 1° gennaio 2013, salvo i casi in cui è prevista dalla normativa vigente una diversa modalità di comunicazione o di pubblicazione in via telematica, le amministrazioni pubbliche e i gestori o esercenti di pubblici servizi comunicano con il cittadino esclusivamente tramite il domicilio digitale dallo stesso dichiarato, senza oneri di spedizione a suo carico. Ogni altra forma di comunicazione non può produrre effetti pregiudizievoli per il destinatario (comma 4).

In assenza del domicilio digitale, le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale ed inviare ai cittadini stessi, per posta ordinaria o raccomandata A.R., copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa (comma 4-bis).

Dall’attuazione delle presenti disposizioni non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (comma 5).

 

La relazione tecnica afferma che l'onere derivante dalla possibilità di utilizzo di un indirizzo di PEC (posta certificata) da parte del cittadino è posto a suo carico e, pertanto, la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri né minori entrate per il bilancio dello Stato.

 

Al riguardo appare necessario che il Governo fornisca indicazioni circa il grado di automazione delle procedure di formazione, gestione e archiviazione della documentazione amministrativa da parte delle pubbliche amministrazioni. Tali informazioni saranno utili ad avvalorare la dichiarata non onerosità delle disposizioni in esame.

 

ARTICOLO 5

Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti

Le norme estendono l’obbligo di registrare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) all'atto dell'iscrizione al registro delle imprese[19] anche alle imprese individuali che presentano domanda di prima iscrizione al registro medesimo o all’albo delle imprese artigiane successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto (comma 1).

Per le imprese individuali attive si prevede l'obbligo di depositare presso l’ufficio del registro delle imprese competente, il proprio indirizzo di posta elettronica certificata entro il 30 giugno 2013. L'ufficio del registro delle imprese che riceve una domanda di iscrizione da parte di un’impresa individuale che non ha iscritto il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, in luogo dell'irrogazione della sanzione[20] prevista dall'articolo 2630 del codice civile, sospende la domanda sino ad integrazione (comma 2).

Si prevede, infine, l’istituzione, presso il Ministero per lo sviluppo economico, dell’indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti (INI-PEC) utilizzando le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. L’indice nazionale è realizzato a partire dagli elenchi di indirizzi PEC costituiti presso il registro delle imprese e gli ordini o collegi professionali. L’accesso all’INI-PEC è consentito a tutti i cittadini tramite sito web. Il Ministero per lo sviluppo economico, al fine del contenimento dei costi e dell’utilizzo razionale delle risorse, si avvale per la realizzazione e gestione operativa dell’Indice nazionale delle strutture informatiche delle Camere di commercio deputate alla gestione del registro imprese e ne definisce con proprio regolamento le modalità di accesso e di aggiornamento. Dall’attuazione delle disposizioni concernenti l’INI-PEC non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (comma 3).

 

La relazione tecnica afferma che la disposizione, prevedendo l'obbligo di iscrivere il proprio indirizzo di posta elettronica certificata a carico delle imprese individuali, non comporta nuovi o maggiori oneri né minori entrate per il bilancio dello Stato, consentendo al contrario sensibili risparmi per le amministrazioni interessate, oltre che la riduzione degli adempimenti per le imprese interessate.

Parimenti non comporta nuovi o maggiori oneri né minori entrate per il bilancio dello Stato l'istituzione dell'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti (INI-PEC), considerato che la norma prevede che il ministero si avvalga delle strutture informatiche delle Camere di Commercio deputate alla gestione del registro delle imprese, che vi provvederanno nell'ambito delle proprie competenze, consentendo l'accesso gratuito alle informazioni secondo le modalità che saranno previste.

 

Al riguardo si rileva che le Camere di commercio sono incluse nell’elenco delle pubbliche amministrazioni e che pertanto la realizzazione e la gestione operativa dell’INI-PEC potrebbero determinare nuovi o maggiori oneri per le stesse qualora non disponessero di risorse non altrimenti utilizzate. Parimenti si rileva che la relazione tecnica non fornisce indicazioni sulla effettiva sussistenza, presso il Ministero dello sviluppo economico, di risorse non altrimenti utilizzate e da destinare alla istituzione dell’INI-PEC. Su tali aspetti appare necessario un chiarimento da parte del Governo volto a indicare su quali presupposti è basata la previsione di non onerosità delle disposizioni in esame.

Con riguardo a tali aspetti una nota del Ministero dell’economia delle finanze depositata nel corso dell’esame presso il Senato, precisa che il Ministero dello sviluppo economico si avvale delle strutture informatiche già operanti presso le Camere di Commercio e deputate alla gestione del registro delle imprese, come tali idonee all'espletamento della funzione attribuita dalla norma. 

Appare, inoltre, opportuno che il Governo confermi che nel bilancio di previsione non risultino iscritte entrate a titolo di sanzione per l’omessa comunicazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata da parte degli imprenditori individuali che richiedono l’iscrizione nel registro delle imprese. Nell’ipotesi opposta le norme risulterebbero suscettibili di determinare una riduzione di tali entrate per sanzione.

 

ARTICOLO 6

Trasmissione di documenti per via telematica, contratti della pubblica amministrazione e conservazione degli atti notarili

Le norme prevedono che a partire dal 1 gennaio 2013 gli accordi tra pubbliche amministrazioni sono sottoscritti con firma digitale o con firma elettronica avanzata a pena della nullità degli stessi[21]. Una modifica apportata nel corso dell’esame presso il Senato[22] ha previsto che da tale previsione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e che alla sua attuazione si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente (comma 2).

Si stabilisce, inoltre, che fino all’emanazione dei decreti interministeriali[23] che disciplinano la conservazione di documenti in formato elettronico da parte del notaio, lo stesso, per la conservazione di determinati atti[24], se informatici, si avvale della struttura predisposta e gestita dal Consiglio nazionale del notariato. E' stabilito, altresì, che ai fini dell'esecuzione delle ispezioni sui notai, sui consigli e sugli archivi[25] e del trasferimento agli archivi notarili degli atti formati su supporto informatico, nonché per la loro conservazione dopo la cessazione del notaio dall'esercizio o il suo trasferimento in altro distretto, la struttura fornisce all’amministrazione degli archivi notarili apposite credenziali di accesso (comma 5).

Con provvedimento del Direttore generale degli archivi notarili viene disciplinato il trasferimento degli atti presso le strutture dell’Amministrazione degli archivi notarili.

E’ stabilito, infine, che agli adempimenti previsti dal presente articolo si provvede con le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente (comma 6).

 

La relazione tecnica, dopo aver ribadito il contenuto delle norme, si limita ad affermare che le stesse non comportano nuovi o maggiori oneri o minori entrate per il bilancio dello Stato.

La relazione tecnica allegata all’emendamento 1.800 del Governo afferma che le modifiche apportate nel corso dell’esame presso il Senato non comportano effetti finanziari negativi in quanto intervengono sulle modalità di attuazione.

 

Al riguardo si rileva che la relazione tecnica non fornisce indicazioni circa i nuovi adempimenti che si assume siano posti a carico dell’Amministrazione degli archivi notarili. Analogamente la relazione tecnica non mette a disposizione gli elementi informativi necessari a valutare l’entità delle risorse finanziarie, umane e strumentali necessarie a far fronte a tali nuovi adempimenti. Appare, pertanto, opportuno che siano forniti tali elementi ed indicazioni al fine di riscontrare l’effettività della clausola di neutralità finanziaria inserita al comma 6 del testo in esame.

Con riguardo all’impatto che la norma in esame potrà avere sulla Amministrazione degli archivi notarili, l’Ufficio legislativo del Ministero dell’economia e delle finanze, in una nota presentata nel corso dell’esame presso il Senato, ha rinviato alle considerazioni svolte in un’ulteriore nota allegata redatta dall’Ufficio legislativo del Ministero della pubblica amministrazione e della semplificazione. Detta nota precisa che l'Amministrazione degli Archivi Notarili ha una propria dotazione hardware e software diffusa capillarmente nei vari uffici ed è dotato di personale che ha una alfabetizzazione informatica che viene aggiornata periodicamente. La suddetta Amministrazione, inoltre, sarebbe già dotata di collegamenti internet e di posta elettronica, anche certificata ed è dotata anche di un portale intranet. Pertanto, nel caso in cui il Consiglio Nazionale del Notariato consenta l'accesso mediante portale, che non richieda l'utilizzo di ulteriori software da acquisire e fornisca le credenziali di accesso, unitamente alle relative istruzioni per il collegamento e la consultazione, sembra verosimile ritenere che non sussistano ulteriori spese per l'Amministrazione degli Archivi Notarili finalizzate all'attuazione del comma in questione.

Per quanto riguarda., invece, l'attuazione definitiva del trasferimento degli atti alle strutture dell'Amministrazione degli Archivi Notarili, secondo quanto disposto dal D.lgs. n. 110/2010 ed anche precisato dall'ultimo capoverso del comma 5 dell'art. 6, saranno necessari investimenti informatici che saranno, comunque, realizzati utilizzando le dotazioni finanziarie già a disposizione dell'Amministrazione e, pertanto, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

 

ARTICOLO 7

Trasmissione telematica dei certificati di malattia

Normativa vigente: l’articolo 55-septies del decreto legislativo n. 165/2001 prevede, tra l’altro, che, nell'ipotesi di assenza per malattia protratta per un periodo superiore a dieci giorni, e, in ogni caso, dopo il secondo evento di malattia nell'anno solare, l'assenza viene giustificata esclusivamente mediante certificazione medica rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale. In tutti i casi di assenza per malattia la certificazione medica è inviata per via telematica, direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria che la rilascia, all'Istituto nazionale della previdenza sociale, secondo le modalità stabilite per la trasmissione telematica dei certificati medici nel settore privato dalla normativa vigente, e dal predetto Istituto è immediatamente inoltrata, con le medesime modalità, all'amministrazione interessata. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, gli enti del servizio sanitario nazionale e le altre amministrazioni interessate svolgono le attività in esame con le risorse finanziarie, strumentali e umane disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La norma estende ai dipendenti non soggetti al regime del decreto legislativo n. 165/2001, con l’eccezione del personale delle Forze armate, dei Corpi armati dello Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, la normativa in materia di rilascio e trasmissione telematica delle certificazioni di malattia previste dall’articolo 55-septies del medesimo decreto legislativo n. 165/2001, nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente (commi 1 e 2).

Le medesime modalità sono previste in caso di congedo per malattia del figlio[26] (comma 3).

Le modifiche introdotte dal Senato hanno natura ordinamentale.

 

La relazione tecnica al testo originario precisa che le disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica dal momento che i sistemi informativi per il recepimento delle comunicazioni telematiche sono già disponibili ed in esercizio (posta elettronica o accesso ad internet).

La relazione tecnica al maxiemendamento precisa che le modifiche non comportano effetti finanziari negativi in quanto intervengono sulle modalità di attuazione.

 

Nulla da osservare al riguardo.

 

ARTICOLO 8, commi 1-3        

Sistemi di bigliettazione elettronica

Le norme dispongono che le aziende di trasporto pubblico locale promuovano sistemi di bigliettazione elettronica interoperabili a livello nazionale e di biglietti elettronici integrati nelle Città metropolitane, mediante regole tecniche adottate con decreto ministeriale, al fine di migliorare i servizi ai cittadini nel settore del trasporto pubblico locale, riducendo i costi connessi.

Le aziende di trasporto e le amministrazioni interessate, nel rispetto della normativa comunitaria, anche in deroga alle normative nazionali di settore, consentono l’utilizzo della bigliettazione elettronica attraverso strumenti di pagamento in mobilità, anche mediante l'addebito diretto su credito telefonico e nel rispetto del limite di spesa per ciascun biglietto acquistato tramite qualsiasi dispositivo di telecomunicazione.

 

La relazione tecnica riferita al testo originario afferma che le disposizioni prevedono misure di razionalizzazione delle modalità di pagamento degli utenti nell'ambito del trasporto pubblico locale e pertanto non comportano nuovi o maggiori oneri né minori entrate per il bilancio dello Stato, ma al contrario sono suscettibili di garantire maggiori e più costanti introiti con un possibile conseguente risparmio.

Durante l’esame al Senato, il Governo – con Nota del Ministero dell’economia (Ufficio legislativo) - economia) ha confermato l’assenza di effetti negativi per la finanza pubblica in quanto il sistema di bigliettazione elettronica dovrebbe invece comportare a regime minori spese per le società. Eventuali oneri connessi alla fase iniziale a cui non è possibile far fronte nel limite dei mezzi strumentali disponibili per le aziende interessate, possono essere traslati sul costo del biglietto.

La Nota del Ministero delle Infrastrutture ha affermato altresì che le norme non pongono alcun obbligo in capo alle aziende. Ove l’azienda, nella sua autonomia decida di ricorrere ai sistemi di bigliettazione elettronica perché ne valuta la convenienza, le disposizioni in esame stabiliscono esclusivamente le caratteristiche tecniche affinché tali sistemi risultino interoperabili a livello nazionale. La Nota non ha rilevato quindi oneri aggiuntivi, bensì, al contrario, ha affermato che tale azione di normalizzazione tecnica comporterà maggiore concorrenza del mercato con conseguenti abbattimenti dei costi delle tecnologie offerte. 

La relazione tecnica riferita al maxiemendamento afferma che le modifiche non comportano effetti finanziari negativi, intervenendo sulle modalità di attuazione ed estendendo la portata applicativa della norma in materia di bigliettazione elettronica.

 

Al riguardo, si rileva che la relazione tecnica fa riferimento all’ottenimento di maggiori e più costanti introiti, presumibilmente da parte delle aziende esercenti i servizi di trasporto pubblico locale, con un possibile conseguente risparmio. In proposito, appare utile acquisire elementi volti alla quantificazione di detti risparmi.

Per quanto riguarda l’attivazione di detti sistemi di bigliettazione, andrebbero acquisiti elementi circa la possibilità che le aziende debbano procedere a investimenti infrastrutturali volti a garantire l’avvio e la diffusione dei biglietti elettronici. In tale eventualità andrebbe chiarito su quali soggetti ricada l’insorgere di oneri aggiuntivi; qualora gli stessi ricadano sugli enti pubblici che partecipano al capitale di tali aziende, potrebbero determinarsi effetti a carico della finanza pubblica.

 

ARTICOLO 8, commi 4-9       

Sistemi di trasporto intelligenti (ITS)

Le norme dispongono che, al fine di recepire la direttiva 2010/40/Ue in materia di diffusione dei sistemi di trasporto intelligenti (ITS), siano stabiliti specifici settori di intervento, costituenti obiettivi prioritari, per la diffusione e l’utilizzo di sistemi di trasporto intelligenti sul territorio nazionale, nonché i servizi garantiti da detti sistemi. Gli enti proprietari e i gestori di infrastrutture di aree di sosta e di servizio, nonché di nodi intermodali devono essere in possesso di una banca dati relativa all’infrastruttura e al servizio di propria competenza, da tenere costantemente aggiornata e consultabile come dati di tipo aperto. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Con decreto sono adottate le direttive per le modalità di realizzazione e di diffusione degli ITS, tra cui la disponibilità di informazioni gratuite di base e l’aggiornamento delle informazioni infrastrutturali e dei dati di traffico, nonché delle azioni per favorirne lo sviluppo sul territorio nazionale.

 

La relazione tecnica afferma che il recepimento della direttiva 2010/40/UE sarebbe dovuto avvenire entro il 27 febbraio 2012, motivo per il quale l'Italia si trova in stato d'infrazione, con tutti gli oneri aggiuntivi per lo Stato che ciò comporta. Dall'attuazione della presente norma non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto non sono previste nuove spese, né minori entrate, né nuovi organi amministrativi, né nuovi compiti per le amministrazioni. Per contro, il mancato recepimento della direttiva determinerebbe l'applicazione di onerose sanzioni a carico dello Stato italiano. La RT precisa altresì che i costi inerenti la diffusione di sistemi ITS graveranno sui soggetti che sono da considerare responsabili dell'attuazione (enti proprietari delle strade e concessionari, gestori di nodi di scambio modale, gestori di aree di parcheggio, gestori di aree di sosta e di servizio, agenzie della mobilità e aziende di trasporto pubblico locale), ma non possono gravare sull'amministrazione.

La Nota del Ministero delle Infrastrutture presentata durante l’esame al Senato ha affermato che non risultano oneri aggiuntivi a carico dei soggetti proprietari, gestori e concessionari di infrastrutture, aree di sosta e nodi intermodali, poiché tali soggetti già producono e gestiscono – in funzione del proprio core business – tutte le informazioni richiamate nelle norme, pur se organizzate in banche dati che non condividono criteri di interoperabilità o servizi di cooperazione operativa. Le norme richiamano la necessità di individuare forme di interscambio e di integrazione che consentano di realizzare patrimoni informativi comuni da utilizzare per fini sociali e di pubblica utilità. 

 

La relazione tecnica riferita al maxiemendamento afferma che le modifiche al testo originario non comportano effetti finanziari negativi.

 

Al riguardo, andrebbe chiarito se a carico degli enti pubblici proprietari delle infrastrutture stradali (ANAS, azienda che rientra nel perimetro delle amministrazioni pubbliche, province, comuni) possano sorgere oneri inerenti la necessità di ricorrere ad investimenti per garantire l’applicazione delle disposizioni in esame, con effetti sulla finanza pubblica.

Per quanto attiene alle banche dati relative alle infrastrutture di aree di sosta e di servizio, appare necessario acquisire conferma della sostenibilità degli eventuali adeguamenti, da parte delle società concessionarie - le cui quote possono essere detenute da soggetti pubblici – senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, come espressamente previsto dalle norme in esame.

 

ARTICOLO 8, comma 5-bis   

Esazione di pedaggi autostradali

Le norme sostituiscono integralmente l’articolo 176, comma 11, del D. Lgs. 285/1992 (Codice della strada), relativo ai pedaggi autostradali.

In particolare, le disposizioni prevedono che i servizi di polizia stradale, relativi alla prevenzione e accertamento delle violazioni dell'obbligo di pagamento del pedaggio possano essere effettuati, anche dal personale dei concessionari autostradali e stradali e dei loro affidatari del servizio di riscossione.

 

La relazione tecnica riferita al maxiemendamento afferma che le modifiche al testo originario non comportano effetti finanziari negativi.

 

Al riguardo, non vi sono osservazioni da formulare attesa la natura facoltativa della norma e nel presupposto che i concessionari – il cui capitale sociale può essere detenuto da soggetti pubblici – provvedano allo svolgimento dei servizi di polizia stradale indicati con proprio personale o degli affidatari dei servizi – senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

ARTICOLO 8, commi 9-bis e 9-ter   

Comitato tecnico permanente per la sicurezza dei sistemi di trasporto ad impianti fissi 

Le norme stabiliscono che Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto, istituisca un comitato tecnico permanente per la sicurezza dei sistemi di trasporto ad impianti fissi, senza oneri aggiuntivi per lo Stato. Tale comitato tecnica eserciterà anche le competenze attribuite attualmente ad una pluralità di Commissioni interministeriali (comma 9-bis).

Fino all'attivazione del comitato tecnico, le norme finalizzate al contenimento spesa per commissioni comitati ed altri organismi recate dall'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, non si applicano alle Commissioni interministeriali le cui competenze verranno assorbite  (comma 9-ter).

 

La relazione tecnica, come integrata in allegato all’emendamento 1.800 del Governo, ribadisce che le norme prevedono l'istituzione di un comitato tecnico permanente per la sicurezza dei sistemi di trasporto ad impianti fissi senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. Ad avviso della relazione tecnica le disposizioni in esame rivestono carattere ordinamentale e non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto alle funzioni e ai compiti derivanti dalle disposizioni dell'articolo in esame si provvederà nell’ambito delle risorse umane, strumentali e  finanziarie disponibili a legislazione vigente. Si sottolinea che la partecipazione dei componenti del comitato tecnico permanente per la sicurezza dei sistemi di trasporto ad impianti fissi è a titolo gratuito, non essendo prevista alcuna forma di corresponsione di compensi o gettoni di presenza.

 

Al riguardo, si rileva che le norme prevedono, seppur in via transitoria, la non applicabilità di norme finalizzate al contenimento spesa per commissioni comitati ed altri organismi recate dall'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, alle Commissioni interministeriali destinate a essere soppresse in base alle norme in esame. Considerato che in relazione all’introduzione del citato articolo 29 erano stati scontati risparmi di spesa, appare opportuno che il Governo chiarisca se la deroga disposta sia suscettibile di determinare maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato seppur di importo limitato.

 

ARTICOLO 8, commi 10-17    

Sistemi Safe Sea Net e Port management Information System (PMIS)

Le norme dispongono che, ai fini dell’attuazione della direttiva 2010/65/UE, relativa alle formalità di dichiarazione delle navi in arrivo o in partenza da porti degli Stati membri, le procedure amministrative correlate all’arrivo e alla partenza si svolgano con il ricorso dei sistemi Safe Sea Net: (sistema dell’Unione europea per lo scambio di dati marittimi) e Port management Information System (PMIS),: sistema informativo per la gestione amministrativa delle attività portuali. Devono comunque essere assicurati la semplificazione delle procedure e appropriati livelli di interoperatività tra i diversi sistemi pubblici che operano nell'ambito logistico dei trasporti. Dall'attuazione del norma in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Viene altresì integralmente sostituito l'articolo 179 del Codice della navigazione, relativo alla nota di informazioni all'autorità marittima, disponendo che i formulari di arrivo e partenza pervengano all'autorità marittima anche in formato elettronico. Con decreto ministeriale sono definite le modalità per la trasmissione elettronica dei dati dei formulari, assicurando:

-        l'interoperabilità dei dati immessi nel sistema PMIS con il Safe Sea Net e con il sistema informativo delle dogane;

-        la piena accessibilità delle informazioni alle altre autorità competenti, oltre che agli Stati membri dell'Unione europea;

-        l'interoperatività rispetto alle piattaforme realizzate dalle Autorità portuali per il miglior espletamento delle funzioni di indirizzo e coordinamento dei nodi logistici, dalla cui applicazione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Si dispone infine la contestuale abrogazione delle norme di cui al D. Lgs. 335/2004 (Attuazione della direttiva 2002/6/CE sulle formalità di dichiarazione delle navi in arrivo o in partenza da porti degli Stati membri della Comunità).

Si ricorda che l’articolo 7, comma 2, del D. Lgs. soppresso disponeva che dalla sua attuazione non derivassero nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

 

La relazione tecnica, oltre a descrivere le norme, afferma che le disposizioni perseguono l'obiettivo di dare attuazione alla direttiva 2010/65/UE e che l'individuazione dei due sistemi informativi (PMIS e Safe Sea Net[27]), per l'informatizzazione delle procedure amministrative di arrivo e partenza delle unità mercantili, sono già introdotti nel nostro ordinamento per effetto del D. Lgs. 196/2005. Gli oneri per la messa in esercizio dei sistemi informatici si rinvengono integralmente nell'attività contrattuale già in essere per la fornitura del dispositivo nazionale VTS (Vessels traffic system). La RT precisa che nelle more della piena implementazione dell'inoltro per via informatica, i costi dell'inoltro cartaceo delle pratiche sono ad integrale carico degli armatori e degli operatori portuali che operano da intermediari delle società armatoriali. L'intervento prospettato dalla norma è in grado di accrescere la competitività dei nostri scali commerciali. Il più rapido avvicendamento delle navi è fattore correlato all'incremento delle entrate tributarie stante i positivi effetti discendenti dallo snellimento degli adempimenti burocratici correlati a ciascuno scalo. Il recepimento della direttiva sarebbe dovuto avvenire entro il 19 maggio 2012, motivo per il quale l'Italia si trova in stato d'infrazione, con tutti gli oneri aggiuntivi per lo Stato che ciò comporta. Dall'attuazione della presente norma non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto non sono previste nuove spese, né minori entrate, né nuovi organi amministrativi, né nuovi compiti per le amministrazioni. Per contro, il mancato recepimento della direttiva determinerebbe l'applicazione di onerose sanzioni a carico dello Stato italiano.

Si ricorda che la relazione tecnica allo schema di decreto legislativo n. 298, recante modifica della direttiva 2002/59/CE relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio del traffico navale e di informazione (D. Lgs. 58/2011), indicava, relativamente alla realizzazione dei sistemi VTS (Vessel Traffic Service) e AIS (Automated Identification Service) i singoli contratti stipulati con i relativi importi e le fonti normative di copertura.

La Nota del Ministero delle Infrastrutture ha rimandato a quanto affermato in detta relazione tecnica e confermato che le norme in esame non comporteranno la necessità di risorse aggiuntive da destinarsi a tale finalità, posto che i sistemi individuati per il ruolo di interfaccia unico a disposizione dell’utenza sono i medesimi che sono stati realizzati e vedranno il loro sviluppo completo nell’ambito dei contratti stipulati.

Con riferimento alla soppressione della clausola di invarianza finanziaria, di cui all’articolo 7, comma 2, del D. Lgs. 335/2004, la Nota ha confermato che l’articolato in esame non necessita – di per sé – di autonoma copertura, potendosi ricondurre agli strumenti di copertura finanziaria già predisposti per le modifiche apportate alla normativa con il D. Lgs. 58/2011.

 

La relazione tecnica riferita al maxiemendamento afferma che le modifiche al testo originario non comportano effetti finanziari negativi.

 

Al riguardo, non vi sono osservazioni da formulare anche alla luce di quanto affermato dal Governo nel corso dell’esame al Senato. Appare tuttavia utile acquisire dati ed elementi volti a garantire la sostenibilità e l’invarianza finanziaria degli investimenti eventualmente necessari a garantire l’interoperatività tra i diversi sistemi pubblici che operano nell'ambito logistico dei trasporti, quella tra il sistema PMIS e il sistema informativo delle dogane, nonché rispetto alle piattaforme realizzate dalle Autorità portuali.

 

ARTICOLO 9, comma 1

Accesso telematico e riutilizzo dei dati delle pubbliche amministrazioni

Le norme modificano il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante norme sul Codice dell'amministrazione digitale.

In particolare è ampliato il contenuto dell’articolo 52 che tratta dell’accesso telematico e della riutilizzazione dei dati e documenti delle pubbliche amministrazioni. Il testo previgente si limitava a stabilire che le pubbliche amministrazioni, al fine di valorizzare e rendere fruibili i dati pubblici di cui sono titolari, dovessero promuovere progetti di elaborazione e di diffusione degli stessi, assicurando, fra l’altro, la pubblicazione dei dati e dei documenti in formati aperti.  La nuova formulazione intende perseguire il medesimo obiettivo definendo più in dettaglio il tipo di informazioni che dovranno essere messe a disposizione. I dati ed i documenti che le amministrazioni pubblicano senza l’espressa adozione di una licenza per il riutilizzo[28] si intendono rilasciati come dati di tipo aperto.

Si incarica, inoltre, l’Agenzia per l’Italia digitale di gestire e promuovere le politiche di valorizzazione del patrimonio informativo pubblico nazionale con l’obiettivo  di rendere il processo di diffusione dei dati omogeneo a livello nazionale, efficiente ed efficace; l’Agenzia dovrà svolgere tali attività con le risorse umane, strumentali, e finanziarie previste a legislazione vigente [comma 1, lettera a)].

E’, inoltre, riformulato l’articolo 68, comma 3, del decreto legislativo n. 85/2008 relativo all'analisi comparativa delle soluzioni informatiche, stabilendo, fra l’altro, che i dati di tipo aperto sono resi disponibili gratuitamente attraverso le tecnologie dell’informazione oppure sono resi disponibili ai costi marginali sostenuti per la loro riproduzione e divulgazione. L’Agenzia per l’Italia digitale può, comunque, stabilire i casi eccezionali, individuati secondo criteri oggettivi, trasparenti e verificabili, in cui essi sono resi disponibili a tariffe superiori ai costi marginali [comma 1, lettera b)].

 

La relazione tecnica evidenzia che la nuova formulazione dell'articolo 52 del codice dell’amministrazione digitale prevede che nel caso in cui l'amministrazione non dia indicazioni esplicite circa la licenza che regola l'accesso, l'uso e la diffusione dei dati di proprietà, questi debbano essere considerati di tipo "aperto". Al verificarsi di questa eventualità l'Amministrazione potrà chiedere diritti per l'accesso ai dati solo entro il limite del costo marginale sostenuto per produrli, salva la possibilità di derogare con deliberazione dell'Agenzia per l'Italia digitale. A tal proposito la relazione tecnica rileva che la possibilità di definire licenze consente di assicurare l'assenza di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La relazione tecnica afferma, altresì, che le attività assegnate all'Agenzia digitale sono sostanzialmente riconducibili all'attività istituzionale già oggi svolta e pertanto, come previsto dalla clausola di invarianza finanziaria le stesse potranno essere espletate con le ricorse umane e strumentali previste a legislazione vigente.

Con riferimento alla nuova formulazione dell'articolo 68, comma 3 del codice dell’amministrazione digitale la relazione tecnica afferma che la modifica della definizione di dato di tipo "aperto" non può produrre effetti sulla finanza pubblica dal momento che  la norma non ha contenuto di sé imperativo. Fa eccezione l’ipotesi in cui vi siano Amministrazioni obbligate a fornire dati di tipo aperto e si dia applicazione all'articolo 3 lettera a), punto 3)[29] del decreto legislativo n. 82/2005 nel senso di limitare la richiesta di eventuali diritti per la messa a disposizione dei dati stessi. Anche in questo caso, comunque, rimane intatta per le Amministrazioni la possibilità di coprire per intero i propri costi marginali, al netto dunque di quelli fissi, sostenuti per la produzione dei dati. La possibilità del ricorso alla deroga di cui all'ultimo periodo assicura comunque, in ogni caso, che le entrate a favore della finanza pubblica non diminuiranno.

 

Al riguardo, si rileva che le norme in esame prevedono che l’Agenzia per l’Italia digitale sia incaricata di dettare linee guida nazionali per consentire l’accesso telematico ed il riutilizzo dei dati delle pubbliche amministrazioni e che le attività volte a consentire il perseguimento di tali obiettivi rientrano tra i parametri di valutazione della performance dirigenziale[30]. Ne consegue che le disposizioni in esame non appaiono avere natura programmatica. In tale ottica si osserva che le pubbliche amministrazioni saranno tenute ad adeguare le loro dotazioni hardware e software al fine di soddisfare i requisiti funzionali richiesti dalle linee guida emanate dall’amministrazione digitale. In altre parole le scelte di adeguamento delle strutture informatiche verranno poste, limitatamente ai profili in esame, all’esterno delle pubbliche amministrazioni con la conseguenza che tale adeguamento potrebbe dover essere disposto anche in assenza di disponibilità finanziarie ed umane preordinate al perseguimento delle finalità poste dalle norme in esame. Sul punto appare necessario un chiarimento da parte del Governo anche considerato che i medesimi costi non possono essere posti a carico degli utilizzatori esterni dei dati qualora appartengano alla tipologia di tipo aperto; tali dati, infatti, debbono essere resi disponibili al costo marginale di produzione e divulgazione ossia senza poter ammortizzare i costi fissi.

Per quanto concerne i compiti assegnati all’Agenzia per l’Italia digitale si prende atto di quanto affermato dalla relazione tecnica ossia che i medesimi rientrano tra le attività istituzionali di tale ente.

Si rileva tuttavia che, in tale ipotesi, l’inserimento della clausola di invarianza risulterebbe superfluo.

 

ARTICOLO 9, commi da 4 a 8

Inclusione digitale delle persone disabili

Le norme apportano, in primo luogo, modifiche alla legge 9 gennaio 2004, n. 4, recante norme per favorire l'accesso dei disabili agli strumenti informatici.

In particolare si modifica l’articolo 3 che individua i soggetti cui si applica la legge in questione. Il testo previgente individuava detti soggetti nelle pubbliche amministrazioni di cui al comma 2 dell'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, negli enti pubblici economici, nelle aziende private concessionarie di servizi pubblici, nelle aziende municipalizzate regionali, negli enti di assistenza e di riabilitazione pubblici, nelle aziende di trasporto e di telecomunicazione a prevalente partecipazione di capitale pubblico e nelle aziende appaltatrici di servizi informatici. La nuova formulazione proposta dal testo in esame aggiunge anche i soggetti che usufruiscono di contributi pubblici o agevolazioni per l'erogazione dei propri servizi tramite sistemi informativi o internet [comma 4, lettera a)].

Si modifica, altresì, l’articolo 4, comma 4 della medesima legge n. 4/2004 che definisce gli obblighi di accessibilità posti a carico dei datori di lavoro pubblici e privati in favore del dipendente disabile con riferimento alla strumentazione hardware e software da mettere a disposizione in relazione alle mansioni assegnate al disabile. Le modifiche prevedono che l’Agenzia per l’Italia Digitale stabilisca le specifiche tecniche di tale strumentazione.

Si stabilisce, infine, che i datori di lavoro pubblici provvedono all’attuazione dell’articolo 4 comma 4, della legge n. 4/2004, come riformulato dal testo in esame, nell’ambito delle specifiche dotazioni di bilancio destinate alla realizzazione e allo sviluppo del sistema informatico mentre la formulazione previgente faceva riferimento alle dotazioni di bilancio [comma 4, lettera a)].

Sono, inoltre, apportate diverse modifiche al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice dell’amministrazione digitale che, fra l’altro, prevedono:

·        che i documenti amministrativi informatici devono essere fruibili indipendentemente dalla condizione di disabilità personale, applicando i criteri di accessibilità definiti dai requisiti tecnici previsti a legislazione vigente[31] [comma 6, lettera c)];

·        che i documenti inseriti nei siti delle pubbliche amministrazioni debbano essere accessibili oltre che, come già previsto dalle norme previgenti, conformi e corrispondenti alle informazioni contenute nei provvedimenti amministrativi originali [comma 6, lettera d)];

·        che le amministrazioni rendano disponibili i moduli e formulari per via telematica nel rispetto dei requisiti tecnici di accessibilità [comma 6, lettera e)];

·        che le regole tecniche del Codice dell'amministrazione digitale (C.A.D.) siano conformi anche ai requisiti tecnici di accessibilità [comma 6, lettera f)].

Nel corso dell’esame presso il Senato è stata indotta un’ulteriore previsione[32] volta a modificare l’articolo 32, comma 1, della legge n. 69/2009. Tale ultima norma prevede che gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati. Le modifiche approvate dispongono che la pubblicazione è effettuata nel rispetto dei principi di eguaglianza e di non discriminazione, applicando i requisiti tecnici di accessibilità (comma 6-bis). Si prevede anche che all’attuazione del presente articolo[33] le amministrazioni competenti provvedono nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente (comma 6-ter).

Si prevede, infine, che gli interessati che rilevino inadempienze in ordine all’accessibilità, da parte dei disabili, dei servizi erogati[34] ne fanno formale segnalazione, anche in via telematica, all’Agenzia per l’Italia digitale. Qualora l’Agenzia ritenga la segnalazione fondata, richiede l’adeguamento dei servizi assegnando un termine non superiore a novanta giorni (comma 8).

 

La relazione tecnica afferma che le modifiche apportate all'articolo 3, comma 1, legge n. 4/2004, dal comma 4 dell’articolo in esame riguardano soggetti non ricompresi nel settore pubblico e, dunque, non sono suscettibili di avere effetti finanziari.

Con riferimento alle modifiche apportate all’articolo 4 della legge da ultimo citata, la relazione tecnica afferma che la norma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, limitandosi ad individuare il soggetto deputato a definire le specifiche delle postazioni per i soggetti disabili.

Con riferimento al comma 6, la relazione tecnica afferma che le disposizioni di cui alle lettere c), d) ed e),  le quali prevedono l’obbligo di costruire i documenti amministrativi informatici e pubblicare informazioni con tecnologie "accessibili", non comportano nuovi o maggiori oneri, considerato che le tecnologie oggi prevalenti per la produzione di documenti informatici supportano modalità di accesso rivolte a soggetti disabili. Le norme di cui al comma 6 lettera f) recano, secondo la relazione tecnica, un semplice principio di coordinamento tra le regole tecniche previste dal codice dell’amministrazione digitale e i requisiti di accessibilità previsti dalla legge n. 4/2004, senza che da ciò derivino obblighi per le amministrazioni pubbliche, che non siano già contemplati a legislazione vigente. Conseguentemente, la norma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Con riferimento alle norme recate dal comma 8, la relazione tecnica afferma che le stesse consentono al cittadino di difendersi dalle eventuali inadempienze della PA in tema di accessibilità dei servizi senza necessariamente ricorrere in giudizio. La norma non comporterebbe, pertanto, nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L’integrazione della relazione tecnica presentata in allegato al testo dell’emendamento 1.800 del Governo non attribuisce rilievo finanziario alle modifiche apportate all’articolo nel corso dell’esame presso il Senato.

 

Al riguardo si rileva che le norme in esame, nel loro complesso, appaiono perseguire l’obiettivo di conferire piena effettività al diritto delle persone disabili all’accessibilità di servizi forniti per via telematica. Alla luce di tale considerazione appare opportuno che il Governo escluda che le norme in esame possano imporre un adeguamento dei sistemi informativi delle pubbliche amministrazioni in tempi più stringenti rispetto a quelli che sarebbero trascorsi in assenza delle disposizioni in esame, con la conseguenza di determinare un incremento, seppur temporaneo, della spesa sostenuta per apparecchiature e programmi informatici. 

Appare, inoltre, opportuno che sia confermato che l'Agenzia per l’Italia digitale possa svolgere le funzioni di vigilanza, disciplinate dal comma 8, avvalendosi delle sole risorse per essa già previste dalla legislazione vigente.

 

ARTICOLO 10

Fascicolo elettronico dello studente universitario e semplificazione di procedure in materia di università

La norma[35]:

·        prevede che le università statali e non statali legalmente riconosciute, a decorrere dall’anno accademico 2013-2014, costituiscano il fascicolo elettronico dello studente, contenente tutti i documenti, gli atti e i dati inerenti la sua carriera, compresi i periodi di studio all'estero per mobilità, e che alimentino il diploma supplement[36], a partire dall’immatricolazione o dall’avvio di una nuova carriera fino al conseguimento del titolo, favorendo altresì la mobilità internazionale degli studenti (commi 1-3);

·        dispone che il fascicolo, per gli studenti diplomati in Italia a partire dall’anno solare 2013, sia alimentato dall’anagrafe nazionale degli studenti di cui all’art. 3, del d.lgs. n. 76/2005 (comma 4);

L'art. 3, comma 1, del d.lgs. n. 76/2005 stabilisce che l'anagrafe nazionale degli studenti presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca opera il trattamento dei dati sui percorsi scolastici, formativi e in apprendistato dei singoli studenti e dei dati relativi alla valutazione degli studenti, a partire dal primo anno della scuola primaria, avvalendosi delle dotazioni umane e strumentali del medesimo Ministero. Il MIUR acquisisce dalle istituzioni scolastiche statali e paritarie i dati personali, sensibili e giudiziari degli studenti e altri dati utili alla prevenzione e al contrasto della dispersione scolastica.

·        prevede la possibilità per le università di accedere in modalità telematica alle informazioni disponibili nell’anagrafe nazionale degli studenti e dei laureati delle università di cui all’articolo 1-bis del DL n. 105/2003 (comma 5);

L'articolo 1-bis del d.l. n. 105 del 2003istituisce, presso il MIUR, l'Anagrafe nazionale degli studenti e dei laureati delle università, avente i seguenti obiettivi:

a) valutare l'efficacia e l'efficienza dei processi formativi attraverso il monitoraggio tempestivo delle carriere degli iscritti ai vari corsi di studio;

b) promuovere la mobilità nazionale e internazionale degli studenti agevolando le procedure connesse ai riconoscimenti dei crediti formativi acquisiti;

c) fornire elementi di orientamento alle scelte attraverso un quadro informativo sugli esiti occupazionali dei laureati e sui fabbisogni formativi del sistema produttivo e dei servizi;

d) individuare idonei interventi di incentivazione per sollecitare la domanda e lo sviluppo di servizi agli studenti, avendo come riferimento specifiche esigenze disciplinari e territoriali, nonché le diverse tipologie di studenti in ragione del loro impegno temporale negli studi;

e) supportare i processi di accreditamento dell'offerta formativa del sistema nazionale delle istituzioni universitarie;

f) monitorare e sostenere le esperienze formative in ambito lavorativo degli studenti iscritti, anche ai fini del riconoscimento dei periodi di alternanza studio-lavoro come crediti formativi.

·        stabilisce che all'attuazione dei commi da 1 a 4 si provveda con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (comma 6);

·        aggiunge un periodo al comma 1-bis dell’art. 5-bis della legge n. 264/99[37], con il quale si prevede la possibilità per le università di accedere in modalità telematica alle banche dati dell’INPS, secondo le modalità di cui al d.lgs. n. 82/2005[38], per la consultazione dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) e degli altri dati necessari al calcolo dell’Indicatore della situazione economica equivalente per l’università (ISEEU) (comma 7);

·        al fine di evitare la duplicazione di banche dati contenenti informazioni similari e nell’ottica di limitare l’impiego di risorse umane, strumentali e finanziarie, stabilisce che l’anagrafe nazionale degli studenti[39], nonché quella degli studenti e dei laureati delle università[40], rappresentano banche dati a livello nazionale realizzate dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e alle quali accedono le regioni e gli enti locali ed università. Stabilisce inoltre che l’anagrafe nazionale degli alunni sia alimentata anche dai dati relativi agli iscritti alla scuola dell’infanzia (comma 8);

·        dispone che, a decorrere dal 1° marzo 2013, i procedimenti relativi allo stato giuridico ed economico del rapporto di lavoro del personale del comparto Scuola siano effettuati esclusivamente con modalità informatiche e telematiche, ivi incluse la presentazione delle domande, lo scambio di documenti, dati e informazioni tra le amministrazioni interessate, comprese le istituzioni scolastiche, nonché il perfezionamento dei provvedimenti conclusivi (comma 9);

·        stabilisce che con successivo decreto siano definite le modalità per l’attuazione delle disposizioni di cui al comma 9, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e nell’ambito delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente (comma 10).

 

La relazione tecnica, riferita al testo originario, con riferimento al comma 1, afferma che la norma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in considerazione del fatto che tutte le università già oggi dispongono di propri sistemi informativi che raccolgono tutte le informazioni relative al curricolo dello studente.

In merito ai commi da 2 a 5, la relazione tecnica afferma che le norme ivi contenute possono comportare risparmi di spesa prudenzialmente non considerati, nella misura in cui consentono alle Università di incrementare l’efficienza dei processi di mobilità, mediante alimentazione automatica della propria banca dati grazie allo scambio telematico del fascicolo dello studente.

La RT ritiene inoltre che l'adeguamento dei sistemi informativi delle università al fine dell’acquisizione del fascicolo, una volta che sia stato definito il necessario standard di interscambio dati, potrà essere effettuato nell’ambito della manutenzione adeguativa normalmente pianificata nell’ambito delle risorse finanziarie già disponibili allo scopo.

La RT ricorda che il comma 6 reca la clausola di invarianza per i saldi di finanza pubblica, e ribadisce che la norma non comporta nuove o maggiori spese per la finanza pubblica, potendo, al contrario, consentire incrementi dì efficienza per i processi e procedimenti che richiedano il computo dell’ISEEU.

Afferma, inoltre, che anche la norma di cui al comma 7 non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica .

Riguardo al comma 8, la RT specifica che le disposizioni ivi contenute, inclusa la previsione che l’anagrafe degli alunni venga alimentata anche coi dati relativi agli iscritti alla scuola dell’infanzia, non comportano nuove o maggiori spese per la finanza pubblica.

La RT afferma infine, che anche le norme di cui ai commi 9 e 10 non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, considerato che il sistema informativo del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca già oggi comprende le funzioni occorrenti alla gestione dematerializzata di molti dei provvedimenti concernenti lo stato giuridico del personale della scuola. Secondo la RT l'attività ivi prevista rientra tra quelle di normale evoluzione del medesimo sistema informativo e pertanto potrà essere affrontata nell'ambito delle risorse finanziarie iscritte a legislazione vigente nello stato di previsione del Miur e dedicate alla manutenzione evolutiva del sistema.

 

La relazione tecnica riferita al maxiemendamento afferma che le limitate modifiche apportate all’articolo in esame riguardano solo profili procedurali e quindi sono inidonee a comportare nuove o maggiori spese o minori entrate rispetto alla originarie previsioni concernenti l’anagrafe degli studenti, per la quale già l’originaria relazione tecnica prevede l’assenza di impatti finanziari ed anzi il potenziale conseguimento di risparmi per il pubblico erario verificabili a consuntivo.

 

Nulla da osservare al riguardo, nel presupposto, sul quale sarebbe opportuna una conferma da parte del Governo, che le attività previste dalle disposizioni possano essere svolte con le risorse strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente ovvero non richiedano approvvigionamento di attrezzature hardware e software con possibili effetti onerosi a carico delle amministrazioni interessate. 

 

ARTICOLO 11, comma 1

Libri scolastici

Normativa previgente: l’art. 15 del d.l. n. 112 del 2008 stabilisce nuove modalità di fruizione dei libri scolastici, prevedendo una disciplina finalizzata a ridurre progressivamente i costi per le famiglie.

Il comma 2, primo periodo, stabilisce che, nel termine di un triennio a decorrere dall’a.s. 2008-2009 (quindi, entro l’a.s. 2010-2011), i libri di testo per le scuole del primo ciclo dell’istruzione e per gli istituti di istruzione di secondo grado sono prodotti nelle versioni a stampa, online scaricabile da Internet e mista.

Il secondo periodo del medesimo comma 2 stabilisce che, a decorrere dall’a.s. 2011-2012, il collegio dei docenti adotta esclusivamente libri utilizzabili nelle versioni online scaricabile da Internet o mista.

Il comma 3 interviene sul contenuto e sulla struttura dei libri di testo, affidando ad un decreto di natura non regolamentare del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca la determinazione delle caratteristiche tecniche dei libri di testo nella versione a stampa, on line e mista nonché del prezzo dei libri di testo della scuola primaria e dei tetti di spesa dell’intera dotazione libraria per ciascun anno della scuola secondaria di I e II grado, nel rispetto dei diritti patrimoniali dell’autore e dell’editore

 

La norma[41]:

·        mediante una modifica al comma 2 dell’art. 15 del DL n. 112/2008[42], prevede l’adozione, dall’anno scolastico 2014-2015, con modalità temporali diversificate per le classi dei diversi gradi di istruzione, esclusivamente di libri nella versione digitale o mista, costituita da un testo in formato cartaceo e da contenuti digitali integrativi, oppure da una combinazione di contenuti digitali e digitali integrativi, accessibili o acquistabili in rete anche in modo disgiunto. La delibera del collegio dei docenti relativa all’adozione della dotazione libraria è soggetta, per le istituzioni scolastiche statali e limitatamente alla verifica del rispetto del tetto di spesa, al controllo contabile dei revisori (comma 1, lett. a));

·        mediante modifiche al comma 3 del DL 112/2008 medesimo, prevede che le norme sul contenimento del peso dei testi debbano tener conto dei contenuti digitali integrativi della versione "mista" dei medesimi (comma 1, lett. b));

·        aggiunge due commi dopo il comma 3 con i quali viene stabilito che la scuola assicuri alle famiglie i contenuti digitali previsti dalle disposizioni di cui all’art. 15, comma 2, del DL n. 112/2008, con oneri a loro carico entro lo specifico limite di spesa definito dal decreto di cui al comma 3, nonché la disponibilità dei supporti tecnologici necessari alla fruizione dei contenuti digitali di cui al comma 2, su richiesta delle famiglie e con oneri a carico delle stesse entro lo specifico limite definito con il medesimo decreto (comma 1, lett. c)).

 

La relazione tecnica afferma che la disposizione modifica i vincoli posti dalla normativa vigente alla scelta dei libri di testo da parte del collegio dei docenti, in maniera ininfluente per la finanza pubblica e dunque non comporta nuovi o maggiori oneri per la spesa.

Con riferimento alla lettera a), specifica che l'assoggettamento della delibera al controllo preventivo dei revisori dei conti intende salvaguardare le finanze pubbliche con riguardo alla spesa, rimasta a carico delle famiglie ma mediata dalla gestione amministrativa delle scuole, di cui al comma 3-bis della norma novellata.

In merito alla lettera b), afferma che la disposizione inserisce nell'ordinamento modifiche a principi ai quali deve uniformarsi il decreto del Ministro della pubblica istruzione, dall'università e della ricerca circa i libri di testo. Dette modifiche ai principi non hanno effetti sulla finanza pubblica.

Infine, con riferimento alla lettera c), ribadisce che la norma prevede l’acquisto da parte della scuola dei contenuti digitali integrativi, con oneri a carico delle famiglie. La circostanza che le famiglie coprono la spesa, entro il limite dello specifico tetto di spesa non può comportare effetti negativi sulla finanza pubblica; considerato anche il controllo preventivo dei revisori dei conti di cui al comma1, lettera a).

Il Governo, con una Nota dell’ufficio legislativo del MEF del 19 novembre 2012, in risposta ad alcune osservazioni formulate nel corso dell’esame del provvedimento al Senato, ha fatto presente che il dato normativo appare univoco nel senso di confermare che gli oneri relativi ai libri di testo, sia pure in formato elettronico, siano a carico delle famiglie, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

Al riguardo, si rileva che la spesa per l’acquisto dei libri di testo della scuola primaria è attualmente a carico dei comuni che provvedono al rimborso dei costi dei libri di testo adottati dalle singole scuole. A tale riguardo si reputa necessario un chiarimento circa l’imputabilità della spesa per l’acquisto dei testi in formato elettronico e delle dotazioni tecnico-informatiche per il relativo utilizzo.

In particolare, andrebbe escluso che il passaggio dall’utilizzo dei libri di testo in formato esclusivamente cartaceo a quello elettronico o misto non determini maggiori costi a carico degli enti locali che oggi si fanno carico di tale spesa.

 

ARTICOLO 11, comma 3

Centri scolastici digitali

Normativa vigente: l'art. 8, comma 1, del DPR n. 81/2009[43] prevede che, nelle scuole funzionanti nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle zone abitate da minoranze linguistiche, nelle aree a rischio di devianza minorile o caratterizzate dalla rilevante presenza di alunni con particolari difficoltà di apprendimento e di scolarizzazione, possano essere costituite classi uniche per anno di corso e indirizzo di studi con numero di alunni inferiore a quello minimo e massimo stabilito dalla normativa vigente.

 

La norma[44] aggiunge il comma 1-bis all’art. 8 del DPR n. 81/2009 il quale dispone che, nei casi di cui al comma 1, le regioni e gli enti locali interessati stipulano, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, convenzioni con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per consentire, in situazioni particolarmente svantaggiate, l'istituzione di centri scolastici digitali collegati funzionalmente alle istituzioni scolastiche di riferimento, mediante l'utilizzo di nuove tecnologie al fine di migliorare la qualità dei servizi agli studenti e di garantire una maggiore socializzazione delle comunità di scuole.

 

La relazione tecnica specifica che l'art. 8 del D.P.R. 81/2009 consente la formazione di classi composte anche da un unico alunno nei plessi delle piccole isole, dei comuni montani e delle zone abitate da minoranze linguistiche, nelle aree a rischio di devianza minorile o caratterizzate dalla presenza dì alunni con particolare difficoltà di apprendimento di scolarizzazione, sebbene nei fatti non si siano sinora costituite classi con meno di 8 alunni.

La norma in esame consente, in questi casi, al Miur di stipulare convenzioni con gli Enti interessati per favorire l'offerta formativa attraverso modalità di gestione della didattica, anche mediante l'utilizzo di nuove tecnologie al fine di migliorare la qualità dei servizi agli studenti.

La RT, riferita al testo originario, conclude che trattandosi di mera possibilità, e non di obbligo, per le amministrazioni coinvolte la norma non può comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Viceversa, potrebbe consentire riduzioni della spesa di personale, che a fini prudenziali non è stimata nella relazione tecnica e potrà invece essere verificata a consuntivo.

 

Nulla da osservare al riguardo nel presupposto, sul quale sarebbe opportuno acquisire una valutazione del Governo, che la stipula di convenzioni per l’istituzione di centri scolastici digitali, non più configurata come una mera facoltà per gli enti locali, non determini nuovi o maggiori oneri a carico di questi ultimi.

 

ARTICOLO 11, comma 4

Rigenerazione integrata del patrimonio immobiliare scolastico

Normativa previgente: il comma 2 dell'art. 53 del DL n. 5/2012 dispone in merito alla realizzazione di interventi di ammodernamento e recupero del patrimonio scolastico esistente, anche ai fini della messa in sicurezza degli edifici, e di costruzione e completamento di nuovi edifici scolastici, da realizzare, in un'ottica di razionalizzazione e contenimento delle spese correnti di funzionamento, nel rispetto dei criteri di efficienza energetica e di riduzione delle emissioni inquinanti, favorendo il coinvolgimento di capitali pubblici e privati anche attraverso i seguenti interventi. In particolare, la lettera a) del comma 2 prevede la ricognizione del patrimonio immobiliare pubblico, costituito da aree ed edifici non più utilizzati, che possano essere destinati alla realizzazione degli interventi previsti dall’articolo, sulla base di accordi tra il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, l'Agenzia del demanio, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero della difesa in caso di aree ed edifici non più utilizzati a fini militari, le regioni e gli enti locali.

 

La norma[45] novella il comma 2 dell'art. 53 del d.l. n. 5/2012 sostituendone la lettera a). In particolare stabilisce che il MIUR, le regioni e i competenti enti locali, al fine di garantire edifici scolastici sicuri, sostenibili e accoglienti, avviano tempestivamente iniziative di rigenerazione integrata del patrimonio immobiliare scolastico, anche attraverso la realizzazione di nuovi complessi scolastici e promuovano iniziative finalizzate, tra l'altro, alla costituzione di società, consorzi o fondi immobiliari, anche ai sensi degli articoli 33 e 33-bis del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98[46].

I predetti strumenti societari o finanziari possono essere oggetto di conferimento o di apporto da parte delle Amministrazioni proprietarie di immobili destinati ad uso scolastico e di immobili complementari ai progetti di rigenerazione, in coerenza con le destinazioni individuate negli strumenti urbanistici. Per le finalità di cui al presente comma, sono utilizzate le risorse di cui all'articolo 33, comma 8, della legge 12 novembre 2011, n. 183 (legge di stabilità 2012)[47], nonché le risorse, pari a 100 milioni di euro, a valere sui fondi di cui all'articolo 33, comma 3, della legge 12 novembre 2011, n. 183 già destinate con delibera CIPE 20 gennaio 2012 alla costruzione di nuove scuole. La norma stabilisce inoltre che per favorire il contenimento dei consumi energetici del patrimonio scolastico e, ove possibile, la contestuale messa a norma dello stesso, gli enti locali, proprietari di immobili scolastici, possono ricorrere, ai fini del contenimento della spesa pubblica, ai contratti di servizio energia di cui al DPR 26 agosto 1993, da stipulare senza oneri a carico dell'ente locale, in conformità alle previsioni di cui al d.lgs. n. 115/2011 anche nelle forme previste dall'articolo 3, comma 15-ter, del d.lgs. n. 1623/2006 (codice dei contratti pubblici)[48].

 

La relazione tecnica,riferita al testo originario, sottolineache la norma introduce una mera modifica procedurale per l'utilizzo delle risorse MIUR già destinate all'edilizia scolastica, al fine di semplificarne l'iter, prevedendo che per assicurare il tempestivo avvio degli interventi per l'edilizia scolastica il riparto tra le risorse disponibili avvenga previa intesa con gli enti locali, istituzionalmente competenti in materia di edilizia scolastica, cui sono dunque destinate le risorse MIUR.

La RT ricorda quindi che gli enti territoriali hanno la facoltà, - già prevista dall’art. 53, comma 2, lett. b) del DL n. 5/2012 - di procedere nella realizzazione dei nuovi complessi scolastici anche tramite società, consorzi o Fondi immobiliari.

La RT specifica che i fondi MIUR non sono destinati alla costituzione di fondi immobiliari bensì alla promozione di iniziative di cui al medesimo art. 53 quali: rigenerazione integrata del patrimonio immobiliare scolastico, messa in sicurezza e contenimento energetico.

Ricorda, inoltre, che le risorse interessate dalla disposizione sono quelle di cui all'articolo 33, comma 8, della L. 183/2011 (legge di stabilità 2012) nonché le risorse, pari a 100 milioni di euro, a valere sul Fondo sviluppo e coesione (FSC) di cui all'articolo 33, comma 3, della medesima legge 183/2011, già destinate con delibera CIPE 20 gennaio 2012 alla costruzione di nuove scuole[49].

Considerato che l'articolo 5, comma 1-bis, del decreto legge n. 74/2012, ha destinato il 60 per cento delle predette risorse alla ripresa delle attività scolastiche nelle aree interessate dal sisma del 20 maggio 2012, le risorse disponibili per gli scopi della disposizione ammontano complessivamente 80 milioni di euro, di cui i 40 milioni relativi al FSC soggiacciono al vincolo di destinazione territoriale dell'85 per cento nelle regioni del Mezzogiorno. Tali risorse, ad oggi, non hanno ancora trovato specifica utilizzazione.

La RT afferma, infine, che la disposizione in esame non comporta nuovi o maggiori oneri per le finanze pubbliche limitandosi a modificare i criteri previsti per l'utilizzo di risorse già esistenti sulle quali non gravano obbligazioni giuridicamente perfezionate pregresse.

 

Nulla da osservare al riguardo.

 

ARTICOLO 11, commi da 4-bis a4-octies

Interventi di edilizia scolastica

La norma:[50]

·        affida ad un decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca la definizione delle priorità strategiche, delle modalità e dei termini per la predisposizione e per l'approvazione di appositi piani triennali, articolati in singole annualità, di interventi di edilizia scolastica, nonché i relativi finanziamenti (comma 4-bis);

·        stabilisce che gli enti locali proprietari degli immobili adibiti all'uso scolastico presentino, secondo quanto indicato nel decreto di cui al comma precedente, domanda alle regioni territorialmente competenti che, valutata la corrispondenza con le disposizioni indicate nel decreto medesimo e tenuto conto della programmazione dell'offerta formativa, approva e trasmette al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca il proprio piano, formulato sulla base delle richieste pervenute. La mancata trasmissione dei piani regionali nei termini indicati nel decreto medesimo comporta la decadenza dai finanziamenti assegnabili nel triennio di riferimento (commi 4-ter e quater);

·        istituisce, a decorrere dall'esercizio finanziario 2013, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca il Fondo unico per l'edilizia scolastica, nel quale confluiscono tutte le risorse iscritte nel bilancio dello Stato comunque destinate a finanziare interventi di edilizia scolastica.(comma 4-sexies);

·        stabilisce che, nell'assegnazione delle risorse si tenga conto della capacità di spesa dimostrata dagli enti locali in ragione della tempestività, dell'efficienza e dell'esaustività dell'utilizzo delle risorse loro conferite nell'annualità precedente, con l'attribuzione, a livello regionale, di una quota aggiuntiva non superiore al venti per cento di quanto sarebbe ordinariamente spettato in sede di riparto (comma 4-septies)

·        dispone che per gli edifici scolastici di nuova edificazione gli enti locali responsabili dell’edilizia scolastica provvedano ad includere l’infrastruttura di rete internet tra le opere edilizie necessarie (comma 4-octies).

 

La relazione tecnica specifica che le norme prevedono piani pluriennali di intervento in materia di edilizia scolastica da realizzarsi sulla base di proposte annuali presentate dalle Regioni. Sottolinea che la spesa grava sul Fondo unico per l’edilizia scolastica, nel quale confluiscono tutte le relativa risorse iscritte nel bilancio dello Stato, che siano verificate come effettivamente disponibili. Afferma, inoltre, che trattandosi di utilizzo di risorse già previste a legislazione vigente per le medesime finalità non rileva effetti finanziari negativi.

 

Nulla da osservare al riguardo.

 

 

ARTICOLO 11-bis

Credito d’imposta per promuovere l’offerta on line di opere dell’ingegno

La norma introduce un credito d’imposta in favore delle imprese che sviluppano nel territorio italiano piattaforme telematiche per la distribuzione, la vendita e il noleggio di opere dell’ingegno digitale.

La misura del beneficio è pari al 25% dei costi sostenuti dalle imprese nei periodi d’imposta 2013, 2014 e 2015. Il credito d’imposta non concorre alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP e non rileva ai fini della determinazione della quota di indeducibilità degli interessi passivi.

La fruizione del beneficio è ammessa:

-          in compensazione dei versamenti dovuti per le imposte sui redditi e per l’IRAP relativi al periodo d’imposta nel quale sono state sostenute le spese;

-          l’eventuale eccedenza è utilizzabile in compensazione[51] a decorrere dal mese successivo al termine previsto per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui sono state sostenute le spese.

Il credito d’imposta non è rimborsabile ma non limita il diritto al rimborso di imposte spettante ad altro titolo.

 In merito al profilo della finanza pubblica, la norma stabilisce un limite di spesa pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015 fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

 

La relazione tecnica, dopo aver illustrato il contenuto della norma, afferma che la copertura degli oneri individuati fino a un massimo di 5 milioni di euro annui è a carico del PREU in materia di giochi pubblici da determinare con appositi decreti dirigenziali.

Al riguardo, la Ragioneria Generale dello Stato ha verificato negativamente la relazione tecnica. Come evidenziato nella RT, la RGS non ritiene idonea la copertura in quanto si tratta di entrate derivanti da prelievi sul settore degli apparecchi da divertimento unitamente a modifiche del compenso per i punti vendita. Interventi di tale tenore se non previsti a compensazione di corrispondenti riduzioni di imposte sui giochi comprometterebbero gli equilibri di domanda e offerta del comparto riducendo la raccolta e, conseguentemente, il gettito erariale e la relativa stabilità.

In sostanza, conclude la RGS, a fronte di oneri certi viene prevista una copertura con entrate del tutto aleatorie e quindi non idonea.

 

Al riguardo si segnala, in primo luogo, la inidoneità della copertura finanziaria in quanto a fronte di oneri certi si provvede con entrate aventi natura aleatoria. Tale inidoneità risulta anche dalle motivazioni illustrate nella relazione tecnica circa la verifica negativa da parte della Ragioneria Generale dello Stato.

In merito al beneficio introdotto, si osserva che non risulta individuato alcun procedimento diretto a garantire il rispetto del limite di spesa. Ciò in quanto la norma stabilisce i requisiti necessari per il diritto al credito d’imposta, la misura dello stesso e le automatiche modalità di fruizione da parte dei soggetti beneficiari. Una eventuale verifica potrebbe, pertanto, essere effettuata solo ex post sulla base degli utilizzi rilevati dai versamenti effettuati da contribuenti. Tale meccanismo è suscettibile di determinare effetti negativi sui saldi annui di finanza pubblica. Sul punto appare necessario l’avviso del Governo.

Un’ulteriore osservazione riguarda il profilo temporale della disposizione, con particolare riferimento alle annualità interessate dalla fruizione della quota di credito d’imposta non utilizzata per il versamento delle imposte sui redditi e dell’IRAP. Tale eccedenza, infatti, è compensabile dagli altri versamenti “a decorrere” dal periodo d’imposta successivo a quello in cui è maturato il diritto[52]. Tenuto conto che la copertura finanziaria è prevista per il solo triennio 2013-2015 andrebbe confermato, in primo luogo, che a decorrere dal 2016 non è più possibile utilizzare in compensazione il credito d’imposta indipendentemente dall’anno in cui lo stesso sia stato maturato. Inoltre, con riferimento alle spese sostenute nel 2015, il beneficio risulta fruibile esclusivamente per il versamento degli acconti delle imposte dirette e dell’IRAP dovute per tale annualità. Sul punto è opportuno l’avviso del Governo.

 

ARTICOLO 12

Fascicolo sanitario elettronico e sistemi di sorveglianza nel settore sanitario

Le norme dispongono:

­       l’istituzione da parte delle regioni del fascicolo sanitario elettronico (FSE), alimentato in maniera continuativa dai soggetti che prendono in cura l’assistito nell’ambito del SSN e dei servizi socio-sanitari regionali. Tali disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e le amministrazioni interessate provvedono alle attività di competenza nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente[53] (commi 1-10);

­       l’istituzione a livello nazionale di sistemi di sorveglianza e di registri di mortalità, di tumori e di altre patologie, di trattamenti costituiti da trapianti di cellule e tessuti e trattamenti a base di medicinali per terapie avanzate o prodotti di ingegneria tissutale e di impianti protesici. L’attività di tenuta e aggiornamento dei registri è svolta con le risorse disponibili in via ordinaria e rientra tra le attività istituzionali delle aziende e degli enti del SSN. Le regioni possono istituite propri registri, diversi da quelli a livello nazionale (commi 10-14).

La norma, infine, prevede che per l’attuazione dell’articolo in esame le regioni possono realizzare infrastrutture tecnologiche per il fascicolo sanitario elettronico (FSE) condivise a livello sovra-regionale ovvero avvalersi, anche mediante riuso, delle infrastrutture tecnologiche per il FSE a tal fine già realizzate da altre regioni o dei servizi da queste erogate (comma 15).

Il Senato ha, tra l’altro, disposto:

­       la possibilità di alimentare il FSE esclusivamente sulla base del consenso libero e informato da parte dell’assistito, il quale può decidere se e quali dati relativi alla propria salute non devono essere inseriti (comma 3-bis);

­       la necessità per le interfacce, i sistemi e le applicazioni software adottati di assicurare la piena interoperabilità tra le soluzioni, secondo modalità determinate con DM (comma 6-bis);

­       l’estensione delle tipologie dei registri da istituire ai trattamenti costituiti da trapianti di cellule e tessuti e trattamenti a base di medicinali per terapie avanzate o prodotti di ingegneria tissutale (comma 11).

 

La relazione tecnica al testo originario precisa che le disposizioni in materia di fascicolo sanitario elettronico non comportano maggiori oneri a carico della finanza pubblica dal momento che, allo stato attuale, soluzioni di fascicolo sanitario elettronico sono già state realizzate o sono in fase di realizzazione in gran parte delle regioni. Le infrastrutture sono in larga parte già disponibili nell’ambito del sistema pubblico di connettività e, con le disposizioni in esame, si consente, anche attraverso l’utilizzo di tali infrastrutture, di utilizzare i dati disponibili nel FSE, oltre che per li finalità di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione[54], anche per scopi di studio e ricerca scientifica, nonché di impiegare tali informazioni per le finalità di programmazione, gestione, controllo e valutazione dell’assistenza sanitaria[55].

La relazione tecnica, inoltre, precisa che il Ministero della salute, in collaborazione con il Dipartimento per la digitalizzazione e l’innovazione nella pubblica amministrazione, è impegnato nel coordinamento di progetti regionali volti a sviluppare e garantire l’interoperabilità del FSE a livello regionale, nazionale ed europeo. Inoltre, è impegnato anche a favorire la realizzazione del FSE attraverso il progetto “Servizi in rete per MMG/PLS-FSE regionale”, che coinvolge le regioni del sud[56] e di cui si registra uno stato di realizzazione del 70 per cento. In relazione a tali progetti e ad altri in corso presso le regioni sono già stanziate risorse finanziarie nell’ambito dei fondi FAS[57]. A tali risorse vanno aggiunte quelle previste nel ciclo di programmazione dei fondi strutturali europei 2000-2006, pari complessivamente a 45 milioni di euro. Inoltre, anche nell’ambito del programma straordinario di edilizia sanitaria ed ammodernamento del patrimonio tecnologico del SSN[58], le regioni hanno destinato e tuttora destinano una quota parte delle risorse loro assegnate anche alla informatizzazione dei servizi sanitari e, in particolare, alla realizzazione del FSE[59]. A tali risorse vanno aggiunti i fondi regionali destinati alla realizzazione di progetti locali in materia di FSE.

La relazione tecnica precisa che si ritiene che le risorse indicate siano più che sufficienti a coprire i costi stimati per la realizzazione del FSE a livello nazionale, che ammontano a 90 milioni di euro[60]. In ogni caso, l’istituzione del FSN e le connesse attività verranno svolte con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Per quanto riguarda l’istituzione, a livello nazionale e regionale, delle sorveglianze e dei registri, tenuto conto che, in parte, l’attività connessa alla tenuta di tali registri costituisce una funzione già svolta[61], non è necessario prevedere (a legislazione vigente) maggiori oneri tanto di personale quanto di funzionamento.

La relazione tecnica precisa che la previsione in esame, a fronte della frammentazione delle iniziative di realizzazione dei registri nelle varie realtà aziendali ed ospedaliere, consente di razionalizzare tali iniziative, utilizzando flussi informativi già esistenti, eventualmente integrati, senza necessità di realizzare sistemi ad hoc, con conseguenti investimenti. I costi per la realizzazione e il mantenimento del sistema definitivo graveranno, come già ora per l’attività sperimentale, sui fondi che pervengono alla competente Direzione generale del Ministero della salute sulla base dell’articolo 1, comma 409, lettera d), della legge n. 266/2005[62]. Tali fondi derivano dalla riassegnazione delle somme introitate per effetto del contributo del 5 per cento sull’attività promozionale di dispositivi medici[63]. Infine, la relazione tecnica sottolinea che l’Istituto superiore di sanità-Centro nazionale trapianti (CNT) e l’AIFA stanno conducendo già da tempo, per gli aspetti di rispettiva competenza, rilevazioni e studi su trattamenti costituiti da trapianti di cellule e tessuti e trattamenti a base di medicinali per terapie avanzate o prodotti di ingegneria tissutale e che, per la realizzazione di un registro, si provvederà con le ordinarie risorse di bilancio dei due istituti.

La relazione tecnica al maxiemendamento precisa che le limitate modifiche apportate al testo originario, che ne specificano la portata e le caratteristiche, non comportano effetti finanziari negativi.

 

Al riguardo, sul testo originario del decreto-legge, non si hanno osservazioni da formulare dal momento che la relazione tecnica precisa che le ulteriori risorse, oltre a quelle già utilizzate per i progetti sperimentali, provengono dagli introiti del contributo a carico delle aziende produttrici dei dispositivi medici nonché dalle autorizzazioni di spesa connesse agli interventi di edilizia sanitaria e ammodernamento tecnologico, previste dall’articolo 20 della legge n. 67/1988.

Con riferimento alle modifiche introdotte dal Senato, si osserva che la limitazione dei contenuti del Fascicolo sanitario elettronico (FSE) sembrerebbe essere in contraddizione con le finalità di monitoraggio e prevenzione che contribuiscono, sulla base di quanto affermato dalla relazione tecnica, alla programmazione, gestione, controllo e valutazione dell’assistenza sanitaria. Inoltre, appaiono necessari chiarimenti in merito all’eventualità che l’istituzione di altre tipologie di registri nazionali (ulteriori rispetto a quelli indicati dalla norma del testo originario e in relazione ai quali la relazione tecnica esclude l’insorgenza di oneri) comporti la necessità di prevedere risorse per la copertura dei costi di personale e di funzionamento del sistema. Analoghi chiarimenti appaiono opportuni sull’eventuale maggiore onerosità recata dall’obbligo di assicurare l’interoperabilità dei sistemi informatici, non esplicitata nel testo originario del decreto-legge.

 

 

ARTICOLO 13

Prescrizione medica e cartella clinica digitale

La norma, in attuazione delle disposizioni vigenti in materia di dematerializzazione della ricetta cartacea[64], dispone che le regioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del DL in esame, provvedono alla graduale sostituzione delle prescrizioni mediche in formato cartaceo con le equivalenti in formato elettronico, in percentuali che, in ogni caso, non dovranno risultare inferiori al 60 per cento nel 2013, 80 per cento nel 2014 e 90 per cento nel 2015 (comma 1). La norma dispone, inoltre, la validità su tutto il territorio nazionale delle prescrizioni farmaceutiche in formato elettronico (comma 2).

Si prevede, infine, l’obbligo per i medici prescrittori di rilasciare le ricette esclusivamente in formato elettronico (comma 3) nonché, dal 1° gennaio 2014, l’integrazione con un sistema basato su tecnologie digitali[65] del sistema di tracciabilità delle confezioni dei farmaci erogate dal SSN basato sulle fustelle cartacee, ai fini del rimborso delle quote a carico del SSN (comma 4).

Il successivo comma 5 prevede la possibilità, a decorrere dal 1° gennaio 2013, di conservare le cartelle cliniche anche solo in forma digitale, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Infine, vengono estese alle strutture sanitarie private accreditate le disposizioni recate dall’articolo 47-bis del decreto-legge n. 5/2012[66].

Le modifiche introdotte dal Senato non presentano profili finanziari avendo carattere quasi esclusivamente ordinamentale.

 

La relazione tecnica al testo originario precisa che le disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Con riferimento all’accelerazione della dematerializzazione delle prescrizioni, la relazione tecnica precisa che la norma, oltre a rafforzare gli interventi in tema di monitoraggio della spesa nel settore sanitario, concorre a ridurre i costi, determinando un effettivo miglioramento dei servizi per i cittadini, gli operatori sanitari e le farmacie.

Tali finalità sono perseguite anche dalla norma che prevede la spendibilità della ricetta farmaceutica in tutto il territorio nazionale, mentre la previsione dell’integrazione dell’attuale sistema di controllo dei farmaci venduti a carico del SSN con le fustelle cartacee con sistemi di tipo informatico consente una maggiore efficacia del controllo della quota a carico del SSN.

La relazione tecnica al maxiemendamento precisa che le modifiche non comportano effetti finanziari negativi in quanto intervengono sulle modalità di attuazione.

 

Al riguardo, con riferimento al testo originario, appaiono opportuni chiarimenti in merito alle modalità di effettiva applicazione della disposizione sulla spendibilità nell’intero territorio nazionale delle ricette farmaceutiche, con particolare riferimento alle modalità che si adotteranno per la rendicontazione della spesa e la composizione dei rimborsi tra regione e regione.

Nulla da osservare con riferimento alle modifiche introdotte dal Senato.

 

ARTICOLO 13-bis, comma 1, cpv articolo 15, comma 11-bis, del DL n. 95/2012

Disposizioni in materia di sostituibilità di medicinali equivalenti

Normativa vigente: il comma 11-bis dell’articolo 15 del decreto-legge n. 95/2012[67] prevede che il medico che curi un paziente, per la prima volta, per una patologia cronica, ovvero per un nuovo episodio di patologia non cronica, per il cui trattamento sono disponibili più medicinali equivalenti, è tenuto ad indicare nella ricetta del Servizio sanitario nazionale la sola denominazione del principio attivo contenuto nel farmaco. Il medico ha facoltà di indicare altresì la denominazione di uno specifico medicinale a base dello stesso principio attivo; tale indicazione è vincolante per il farmacista ove in essa sia inserita, corredata obbligatoriamente di una sintetica motivazione, la clausola di non sostituibilità di cui all'articolo 11, comma 12, , convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. Il farmacista comunque si attiene a quanto disposto dall’articolo 11, comma 12, del decreto-legge n. 1/2012, che prevede che il farmacista, se non è apposta la clausola di non sostituibilità, è tenuto a fornire il farmaco prescritto solo quando nessun medicinale equivalente abbia prezzo più basso, altrimenti è tenuto a fornire il medicinale con il prezzo più basso.

La norma, introdotta dal Senato e sostitutiva del comma 11-bis dell’articolo 15 del decreto-legge n. 95/2012, dispone che l’indicazione del farmaco specifico sia vincolante per il farmacista, anche in mancanza della clausola di sostituibilità, anche quando esso abbia un prezzo pari a quello del rimborso, fatta comunque salva la richiesta del cliente.

 

La relazione tecnica al maxiemendamento precisa che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto i vigenti meccanismi di ripiano, in caso di eventuale superamento dei tetti di spesa, garantiscono l’equilibrio del sistema.

 

Al riguardo, pur in considerazione di quanto affermato dalla relazione tecnica, si osserva che la nuova formulazione in esame comporta un mancato risparmio per il SSN per il fatto di non poter rimborsare un farmaco dal costo inferiore rispetto al livello massimo fissato per il rimborso.

Si segnala, a tale proposito, che la relazione tecnica alla norma di cui si propone la sostituzione, affermava che essa concorre a potenziare gli strumenti di programmazione per la salvaguardia degli equilibri finanziari programmati.

 

ARTICOLO 13-bis, comma 1, cpv articolo 15, comma 11-ter, del DL n. 95/2012

Disposizioni in materia di brevetti di principi attivi

Normativa vigente: il comma 4 dell’articolo 13 del DL n. 39/2009[68] prevede che l'azienda titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio di un medicinale di cui è scaduto il brevetto, ovvero di un medicinale che ha usufruito di una licenza del brevetto scaduto, può ridurre il prezzo al pubblico del proprio farmaco, purché la differenza tra il nuovo prezzo e quello del corrispondente medicinale equivalente sia superiore a 0,50 euro per i farmaci il cui costo sia inferiore o pari a 5 euro, o se si tratti di medicinali in confezione monodose, sia superiore a 1 euro per i farmaci il cui costo sia superiore ai 5 euro e inferiore o pari a 10 euro, sia superiore a 1,50 euro per i farmaci il cui costo sia superiore a 10 euro.

La norma, introdotta dal Senato, dispone l’abrogazione del comma 4 dell’articolo 13 del decreto-legge n. 39/2009, che prevede la possibilità per le aziende farmaceutiche di ridurre i prezzi dei farmaci dal brevetto scaduto entro precisi limiti indicati dalla norma stessa.

 

La relazione tecnica al maxiemendamento non considera la norma in esame.

 

Al riguardo, si segnala che, come precisato dalla relazione tecnica al decreto-legge n. 39/2009, la disposizione di cui si chiede l’abrogazione è volta a favorire la diffusione dei farmaci generici, prevedendo che le aziende titolari dell’autorizzazione all’immissione in commercio di farmaci con brevetto scaduto non possano ridurre eccessivamente il loro prezzo. Pertanto, l’abrogazione, pur non comportando effetti negativi diretti a carico della finanza pubblica, appare suscettibile di limitare le possibilità di riduzione della spesa farmaceutica attraverso la riduzione dell’uso dei farmaci generici.

 

ARTICOLO 13-bis, comma 1, cpv articolo 15, comma 11-quater, del DL n. 95/2012

Ulteriori disposizioni in materia di farmaci equivalenti

La norma dispone che, nell’adottare eventuali decisioni basate sull’equivalenza terapeutica fra medicinali contenti differenti principi attivi, le regioni si attengono alle motivate e documentate valutazioni espresse dall’Agenzia italiana del farmaco.

 

La relazione tecnica al maxiemendamento non considera la norma in esame.

 

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare nel presupposto che l’adeguamento alle valutazioni sull’equivalenza dei principi attivi espresse dall’Agenzia del Farmaco, comporti economie di spesa.

 

ARTICOLO 13-ter

Carta dei diritti

La norma, introdotta al Senato, prevede quanto segue:

·        lo Stato italiano riconosce l’importanza del superamento del divario digitale, in particolare nelle aree depresse del Paese, per la libera diffusione della conoscenza fra la cittadinanza, l’accesso pieno e aperto alle fonti di informazione e agli strumenti di produzione del sapere (comma 1).

·        A tal fine, promuove una “Carta dei diritti’’, nella quale sono definiti i principi e i criteri volti a garantire l’accesso universale della cittadinanza alla rete internet senza alcuna discriminazione o forma di censura (comma 2)

·        Lo Stato italiano promuove la diffusione dei principi della ’’Carta dei diritti’’ a livello internazionale e individua forme di sostegno al Fondo di solidarietà digitale per la diffusione della società dell’informazione e della conoscenza nei paesi in via di sviluppo.

 

La relazione tecnica relativa al Maxiemendamento approvato al Senato, afferma che la norma introduce la Carta dei diritti per la definizione dei principi e dei criteri volti a garantire l'accesso universale di tutti i cittadini alla rete internet, nonché di forme di diffusione degli stessi e di sostegno al fondo di solidarietà digitale. Tale disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

 

Nulla da osservare al riguardo, stante il carattere programmatico della disposizione introdotta al Senato.

 

ARTICOLO 14, comma 1        

Piano nazionale banda larga

Le norme dispongono che, per il completamento del Piano nazionale banda larga, autorizzato dalla Commissione europea [aiuto di Stato n. SA.33807 (2011/N)] – Italia] per l’anno 2013 sia autorizzata la spesa di 150 milioni di euro da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, da utilizzare nelle aree dell’intero territorio nazionale, tenendo conto delle singole specificità territoriali e della copertura delle aree a bassa densità abitativa, definite dal medesimo regime d’aiuto.

 

La relazione tecnica afferma che l'obiettivo della disposizione è quello di accelerare lo sviluppo della banda larga mobile e di eliminare il digital divide. Sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 22 agosto 2012, è stata resa nota l'Autorizzazione della Commissione europea all'aiuto di Stato relativo al Piano Nazionale Banda Larga dell'Italia, di cui all'articolo 1 della legge 18 giugno 2009 n. 69. A seguito di tale decisione favorevole, l'articolo in esame, al comma 1, prevede lo stanziamento di 150 milioni di euro per l'anno 2013 per il completamento del Piano ed il conseguente azzeramento del divario digitale per la banda larga sul territorio nazionale. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma si provvede nell'ambito della disposizione di copertura di cui al successivo articolo 38.

La relazione tecnica riferita al maxiemendamento afferma che le modifiche apportate durante l’esame al Senato non comportano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Al riguardo, non vi sono osservazioni da formulare per quanto attiene ai profili di quantificazione.

 

ARTICOLO 14, commi 2-7      

Interventi per la diffusione delle tecnologie digitali

Le norme dispongono modifiche e integrazioni alla normativa di settore nell’ambito degli interventi per la diffusione delle tecnologie digitali.

In particolare, le norme:

·          novellano l’articolo 87, comma 5, del Codice delle comunicazioni elettroniche (D. Lgs. 259/2003) che disciplina i procedimenti autorizzatori relativi alle infrastrutture di comunicazione elettronica per impianti radioelettrici, disponendo che il termine per la formazione del silenzio-accoglimento dell’istanza riprenda (e non “inizi nuovamente” a decorrere) dal momento dell'avvenuta integrazione documentale (comma 2);

·          dispongono che, con decreto, siano definite le specifiche tecniche delle operazioni di scavo per le infrastrutture a banda larga e ultralarga nell’intero territorio nazionale (comma 3);

·          modificano l’articolo 88 del D. Lgs. 259/2003 (Codice delle comunicazioni elettroniche), abbreviando i termini per la formazione del silenzio-assenso relativamente alle autorizzazioni per l'installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica (comma 4);

·          prevedono la possibilità di ridurre la profondità minima per le tecniche di scavo a limitato impatto ambientale al verificarsi di specifiche condizioni di sicurezza (comma 5);

·          sostituisce il nulla osta in un ‘attestazione di conformità del gestore per le condutture aeree o sotterranee di energia elettrica realizzate in cavi cordati o elica (comma 6);

·          dispone che l’operatore di comunicazione durante la fase di sviluppo delle emissioni elettroniche in fibra ottica possa, in ogni caso, accedere a tutte le parti comuni degli edifici anche nel caso di edifici non abitati e di nuova costruzione (comma 7).

Le norme dispongono altresì che, con regolamento del Ministro dello sviluppo economico, siano definite le misure e le modalità di intervento, da porre a carico degli operatori TLC, per minimizzare eventuali interferenze tra i servizi a banda ultralarga mobile e gli impianti per la ricezione televisiva domestica. Gli eventuali interventi sono gestiti a valere su un fondo costituito dagli operatori TLC assegnatari delle frequenze e gestito privatamente dagli operatori interessati. I parametri per la costituzione di detto fondo e la relativa contribuzione degli operatori sono definiti secondo principi di proporzionalità, trasparenza e non discriminazione. Il Ministero dello sviluppo economico provvede ogni trimestre alla rimodulazione di tali contributi sulla base dei costi di intervento effettivamente sostenuti dai singoli operatori (comma 2-bis);

 

La relazione tecnica, riferita al testo originario, afferma che le norme prevedono la rimozione dei principali ostacoli alla diffusione delle infrastrutture di comunicazione a banda ultralarga come il costo di realizzazione di scavi, relativamente agli oneri delle lavorazioni e delle autorizzazioni. Tali disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato in quanto norme di semplificazione.

La relazione tecnica riferita al maxiemendamento, relativamente alle misure a carico degli operatori TLC, afferma che le disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

 

Al riguardo, non vi sono osservazioni da formulare per quanto attiene ai profili di quantificazione, attesa la natura ordinamentale delle norme in esame e nel presupposto – sul quale appare opportuna una conferma – della compatibilità delle norme con la disciplina europea.

Per quanto attiene alle misure a carico degli operatori TLC, di cui al comma 2-bis, non vi sono osservazioni da formulare per quanto attiene ai profili di quantificazione, atteso che la RT ribadisce l’assenza di nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

 

ARTICOLO 14, commi 8-10           

Inquinamento elettromagnetico

Le norme recano disposizioni in materia di misurazione dei valori delle frequenze elettromagnetiche. Le disposizioni, nel confermare per quanto non espressamente disciplinato nell'articolo in esame, le disposizioni di cui al DPCM 8 luglio 2003 sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz, prevedono che:

·        i valori di attenzione indicati nella tabella 2 all'allegato B del citato decreto si assumano a titolo di misura di cautela:

-        all'interno di edifici utilizzati come ambienti abitativi con permanenze continuative non inferiori a quattro ore giornaliere;

-        solo nel caso di utilizzazione degli edifici come ambienti abitativi per permanenze non inferiori a quattro ore continuative giornaliere, nelle pertinenze esterne;

·        nel caso di esposizione a impianti che generano campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici con frequenza compresa tra 100 kHz e 300 GHz, non debbano essere superati i limiti di esposizione di cui alla tabella 1 dell'allegato B del citato DPCM, intesi come valori efficaci, specificando le relative modalità di rilevazione;

·        i valori di immissione dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz, calcolati o misurati all'aperto nelle aree intensamente frequentate, non debbano superare i valori indicati nella tabella 3 dell'allegato B del DPCM 8 luglio 2003, specificando le relative modalità di rilevazione;

·        le tecniche di misurazione e di rilevamento dei livelli di esposizione da adottare siano quelle indicate nella norma CEI 211-7 o specifiche norme emanate successivamente dal Comitato elettrotecnico italiano (CEI). L’Istituto superiore per la protezione  e la ricerca ambientale (ISPRA) e le Agenzie regionali per la protezione ambientale (ARPA) individuano in apposite linee guida gli specifici fattori della riduzione di potenza. Gli operatori forniscono all’ISPRA e alle ARPA/APPA i dati di potenza degli impianti secondo le modalità contenute nelle medesime linee guida. che potranno essere soggette ad aggiornamento con periodicità semestrale su indicazione del Ministero dell’ambiente;

·        le sanzioni per il superamento dei limiti di esposizione e dei valori di attenzione siano irrogate dalle regioni territorialmente competenti.

 

La relazione tecnica afferma che le norme sono volte ad introdurre metodiche di misurazione univoche e riferimenti a normative tecniche di settore per gli operatori di comunicazione elettronica. Peraltro, nella maggior parte dei casi si tratta di norme tecniche univocamente già applicate da molti degli organi preposti al controllo sul territorio. Inoltre si introduce una modalità di autoadattamento alle esperienze ed alle evoluzioni raccolte e validate degli organi tecnico amministrativi di riferimento generale, ferma restando l'indicazione dei valori limite in capo all'organo politico amministrativo.

Durante l’esame al Senato, il Governo – con Nota del Ministero dell’economia (Ufficio legislativo) - economia) ha confermato che all’elaborazione delle linee guida da parte dell’ISPRA e delle ARPA i suddetti soggetti provvederanno facendo ricorso alle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Con riferimento all’irrogazione delle sanzioni, il Governo ha altresì confermato che l’esercizio delle funzioni sanzionatorie in capo alle regioni possono essere svolte dalle medesime avvalendosi delle sole risorse già previste a legislazione vigente.

 

Al riguardo, non vi sono osservazioni da formulare per quanto attiene ai profili di quantificazione, alla luce di quanto confermato dal Governo durante l’esame al Senato circa lo svolgimento degli adempimenti aggiuntivi da parte dell’ISPRA, delle ARPA e delle regioni.

 

ARTICOLO 14, commi 10-bis e 10-ter     

Comunicazioni telematiche

Le norme integrano l’articolo 6, comma 2, del DL 144/2005 in materia di traffico telefonico e telematico. In particolare, le disposizioni prevedono che gli utenti che attivano schede elettroniche (S.I.M.) abilitate al solo traffico telematico o che utilizzano postazioni pubbliche non vigilate per comunicazioni telematiche o punti di accesso ad Internet, utilizzando tecnologia senza fili, possano essere identificati e registrati anche in via indiretta, attraverso sistemi di riconoscimento via SMS e carte di pagamento nominative (comma 10-bis).

Le norme altresì sostituiscono integralmente l’articolo 35, comma 4, del DL 98/2011. In particolare, le disposizioni modificano la potenza degli impianti radioelettrici  per la cui installazione o modifica è consentita l’autocertificazione, aumentandola da 7 a 10 watt (comma 10-ter).

 

La relazione tecnica riferita al maxiemendamento afferma che le disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato

 

Al riguardo, non vi sono osservazioni da formulare per quanto attiene ai profili di quantificazione.

 

ARTICOLO 14-bis

Pubblicità dei lavori parlamentari

La norma[69] stabilisce che al Senato della Repubblica e alla Camera dei deputati venga assicurata a titolo gratuito la funzione trasmissiva al fine di garantire la trasparenza e l'accessibilità dei lavori parlamentari su tutto il territorio nazionale nel nuovo sistema universale digitale. A tal fine  affida ad un decreto del Ministro dello Sviluppo Economico l’adozione degli opportuni provvedimenti.

 

La relazione tecnica riferita al maxiemendamento specifica che la disposizione è volta ad assicurare al Parlamento una capacità trasmissiva maggiore di quella attualmente utilizzata. Afferma che la disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

Nulla da osservare al riguardo.

 

ARTICOLO 15

Pagamenti elettronici

Le norme, come modificate dal Senato, prevedono la sostituzione dell’art. 5 del D. lgs. n. 82/2005 (Codice dell’amministrazione digitale) (comma 1).

Il nuovo testo dell’articolo 5, al comma 1, in particolare, dispone che le Pubbliche amministrazioni[70] ed i gestori di pubblici servizi siano tenuti – a decorrere dal 1° giugno 2013 - ad accettare i pagamenti loro spettanti, a qualsiasi titolo dovuti, anche con l’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione.

A tal fine, i summenzionati soggetti :

a)      sono tenuti a pubblicare nei propri siti istituzionali e a specificare nelle richieste di pagamento i codici IBAN identificativi del conto di pagamento - ovvero dell’imputazione del versamento in Tesoreria[71] - per effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario o postale, gli identificativi del conto corrente postale per effettuare i pagamenti con bollettino postale, nonché i codici identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento;

b)     si avvalgano di prestatori di servizi di pagamento individuati mediante gli strumenti forniti Consip s.p.a. o dalle centrali di committenza regionali di riferimento[72]. Ciò al fine di consentire ai privati di effettuare i pagamenti attraverso l’utilizzo di carte di debito, di credito, di carte prepagate o di altri strumenti elettronici di pagamento. Il prestatore dei servizi di pagamento che riceve l’importo relativo all’operazione effettuate, procede a riversarlo al tesoriere dell’ente e lo registra in apposito sistema informatico – a disposizione dell’amministrazione - con l’indicazione di appositi codici identificativi del pagamento medesimo, nonché dei codici IBAN identificativi dell’utenza bancaria o dell’imputazione del versamento in Tesoreria[73].

Per le finalità di cui al comma 1, lettera b), le amministrazioni ed i gestori di pubblici servizi possono altresì avvalersi della piattaforma tecnologica messa a disposizione da l’Agenzia per l’Italia digitale per l’interconnessione e l’interoperabilità tra le PP.AA. ed i prestatori di servizi di pagamento[74], nonché di prestatori di servizio di pagamento abilitati (articolo 5, comma 2). Dalle previsioni di cui del comma 1, lett. a) possono essere escluse le operazioni di pagamento per le quali la verifica del buon fine dello stesso debba essere contestuale all’erogazione del servizio; in questi casi devono comunque essere rese disponibili modalità di pagamento di cui alla lettera b) del medesimo comma 1 (articolo 5, comma 3). Vengono dettate, altresì, disposizioni in materia di micro-pagamenti dovuti a titolo di corrispettivo dalle Pubbliche Amministrazioni, per i contratti di acquisto di beni e servizi conclusi tramite gli strumenti elettronici (articolo 5, comma 3-bis e comma 3-ter). L’Agenzia per l’Italia digitale, sentita la Banca d’Italia, definisce linee guida per la specifica dei codici identificativi del pagamento di cui al comma 1, lettere a) e b) (articolo 5, comma 4). L’articolo 5, comma 5 prevede, infine, che le attività previste dall’art. 5 in riferimento si svolgono con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

 

Le norme, inoltre:

·        demandano ad un decreto interministeriale la disciplina - anche avvalendosi dell’Agenzia per l’Italia digitale - l’estensione delle modalità di pagamento anche attraverso tecnologie mobili (comma 2);

·        recano disposizioni in tema di attuazione della disciplina[75] sulla pubblicazione dell’indicatore di tempestività dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, prevedendo che, tutte le amministrazioni centrali dello Stato, incluse le articolazioni periferiche, a tal fine si avvalgono delle funzionalità messe a disposizione dal sistema informativo SICOGE[76]. (comma 3);

·        prevedono che a decorrere dal 1° gennaio 2014, i soggetti che effettuano l’attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, sono tenuti ad accettare pagamenti effettuati attraverso carte di debito (comma 4);

·        demandano ad uno o più decreti interministeriali la disciplina degli eventuali importi minimi, delle modalità e dei termini di attuazione della disposizione di cui al comma precedente. Con i medesimi decreti può essere disposta l’estensione degli obblighi a ulteriori strumenti di pagamento elettronici anche con tecnologie mobili (comma 5);

Nel corso della trattazione del provvedimento al Senato, è stato infine previsto:

·          l’integrazione dell’art. 35, comma 5, del Codice dell’amministrazione digitale, disponendo che in tema di generazione della firma elettronica, la valutazione della conformità del sistema e degli strumenti di autenticazione utilizzati dal titolare delle chiavi di firma, sia effettuata dall'Agenzia per l'Italia digitale in conformità ad apposite linee guida da questa emanate, acquisito il parere obbligatorio dell'Organismo di certificazione della sicurezza informatica (comma 5-bis);

·          l’integrazione dell’art. 21 del D.lgs. n. 206/2005 (Codice del consumo), prevedendo che venga  valutata scorretta la pratica commerciale che richiede un sovrapprezzo dei costi per il completamento di una transazione elettronica con un fornitore di beni o servizi (comma 5-ter);

·          che per il conseguimento degli obiettivi di razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica in materia informatica ed al fine di garantire omogeneità di offerta ed elevati livelli di sicurezza, le amministrazioni pubbliche debbano avvalersi per le attività di incasso e pagamento della piattaforma tecnologica messa a disposizione da l’Agenzia per l’Italia digitale per l’interconnessione e l’interoperabilità tra le PP.AA. ed i prestatori di servizi di pagamento[77] e delle piattaforme di incasso e pagamento dei prestatori di servizio di pagamento abilitati[78] (comma 5-quater).

 

La RT, relativa la testo originario del provvedimento, con riguardo ai commi 1 e 2, riferisce che la proposta intende semplificare il quadro normativo attualmente definito dal codice dell’amministrazione digitale al fine di consentire con tempi e modalità certe l’effettuazione dei pagamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di servizi pubblici nei rapporti con l'utenza. Il comma 1, lettera a), prevede che le amministrazioni rendano noti, mediante pubblicazione sui propri siti istituzionali, ovvero sulle richieste dì pagamento, i codici IBAN e i codici identificativi del pagamento tramite i quali i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bonifico. Queste attività, prosegue la RT, non comportano oneri aggiuntivi in quanto trattasi di mera pubblicazione sui siti, ovvero, di indicazioni sulle richieste di pagamento. La messa a regime del sistema dei pagamenti elettronici alle pubbliche amministrazioni, conclude la RT, è un tassello fondamentale del passaggio generalizzato alla digitalizzazione dei servizi erogati dalle Pubbliche Amministrazioni che comporterà immediati e significativi risparmi per le amministrazioni, grazie a una maggiore efficienza nella gestione delle risorse umane e strumentali impiegate nei processi interessati, una maggiore trasparenza dell'azione amministrativa, nonché vantaggi immediati per cittadini e imprese, con evidenti ricadute in termini di risparmi di tempo e risorse per l'accesso ai servizi e il versamento di quanto dovuto a vario titolo alle amministrazioni pubbliche.

Con riguardo al comma 3, al RT specifica checon tale disposizione  si intendono risolvere le problematiche tecnico-giuridiche emerse nel corso della predisposizione del decreto ministeriale di attuazione previsto dal successivo comma 6 del medesimo articolo. In particolare, le amministrazioni interessate, per poter adempiere a quanto prescritto dal citato articolo 23, comma 5, hanno manifestato la necessità di estrarre dal sistema SICOGE, da tutte utilizzato, i dati necessari per poter calcolare i tempi medi di pagamento secondo quanto sarà definito con il predetto decreto ministeriale dì attuazione.

Con riferimento, infine al comma 4, la RT afferma che il dispositivo stabilisce che i soggetti che effettuano attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi anche professionali, sono tenuti ad accettare pagamenti con carta di debito. La disposizione, pertanto, che concerne solo rapporti tra privati, non comporta nuovi o maggiori oneri né minori entrate per il bilancio dello Stato.

 

La relazione tecnica relativa al Maxiemendamento approvato al Senato, afferma che le modifiche al testo originario non comportano effetti finanziari negativi in quanto intervengono sulle modalità di attuazione delle medesime.

Con riferimento particolare ai commi 3-bis e 3-ter, del nuovo articolo 5, del D. lgs. n. 82/2005 (Codice dell’amministrazione digitale), nonché ai commi 5-bis- 5-quater del provvedimento in esame, la RT ribadisce il contenuto delle norme ed afferma che le modifiche introdotte chiariscono modalità di applicazione delle disposizioni in esame anche al fine di garantire l’assenza di effetti negativi per la finanza pubblica.

 

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare considerato che le norme, finalizzate all’estensione dei sistemi di pagamento elettronici nei confronti delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi, nonché all’incremento dell’efficienza e della produttività delle risorse impiegate nei processi gestionali, appaiono suscettibili di determinare effetti positivi per la finanza pubblica.

 

ARTICOLO 16

Biglietti di cancelleria, comunicazioni e notificazioni per via telematica

Le norme apportano una serie di modifiche alla legislazione vigente allo scopo di snellire e semplificare i modi e i tempi delle comunicazioni e notificazioni effettuate dalle amministrazioni pubbliche.

Sono dettate una pluralità di disposizioni volte a fare sì che le comunicazioni e notificazioni afferenti a procedimenti siano effettuate soprattutto mediante l’utilizzo della posta elettronica certificata. 

A tal fine è stabilito che nei procedimenti civili le comunicazioni e le notificazioni a cura della cancelleria sono effettuate esclusivamente per via telematica all’indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni. Allo stesso modo si procede per le notificazioni a persona diversa dall’imputato[79]. La relazione di notificazione è redatta in forma automatica dai sistemi informatici in dotazione alla cancelleria (comma 4). La notificazione o comunicazione che contiene dati sensibili deve essere effettuata solo per estratto con contestuale messa a disposizione, sul sito internet individuato dall'amministrazione, dell’atto integrale cui il destinatario può accedere (comma 5). Le notificazioni e comunicazioni ai soggetti per i quali la legge prevede l’obbligo di munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata, che non hanno provveduto ad istituire o comunicare il predetto indirizzo, sono eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria. Le stesse modalità sono adottate nelle ipotesi di mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario (comma 6). Un’ulteriore disposizione tratta dei procedimenti civili nei quali sta in giudizio personalmente la parte il cui indirizzo di posta elettronica certificata non risulta da pubblici elenchi. In tale ipotesi la parte stessa può indicare l’indirizzo di posta elettronica certificata al quale vuole ricevere le comunicazioni e notificazioni relative al procedimento. In tal caso le comunicazioni e notificazioni a cura della cancelleria, si effettuano ai sensi del comma 4 e si applicano i commi 6 e 8 del testo in esame. Tutte le comunicazioni e le notificazioni alle pubbliche amministrazioni che stanno in giudizio avvalendosi direttamente di propri dipendenti sono effettuate esclusivamente agli indirizzi di posta elettronica comunicati a norma del successivo comma 12 (comma 7). Sono disciplinate le modalità di comunicazione e notificazione da adottare nel caso in cui non sia disponibile un indirizzo di posta elettronica certificata per causa non imputabile al destinatario (comma 8). Sono dettate norme volte a definire la data in cui le disposizioni dei commi da 4 a 8 acquistano efficacia (comma 9). Sempre al fine di favorire le comunicazioni e notificazioni per via telematica, è stabilito che le amministrazioni pubbliche[80] comunicano al Ministero della giustizia[81] l’indirizzo di posta elettronica certificata a cui ricevere le comunicazioni e notificazioni. E' previsto che l’elenco formato dal Ministero della giustizia è consultabile solo dagli uffici giudiziari e dagli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti (comma 12). Infine è modificato l’articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115[82]: la novella stabilisce che l’importo del diritto di copia dovuto per gli atti comunicati o notificati in cancelleria è aumentato di dieci volte nei casi in cui la comunicazione o la notificazione al destinatario non si è resa possibile per causa a lui imputabile (comma 14).

Per l’adeguamento dei sistemi informativi hardware e software presso gli uffici giudiziari nonché per la manutenzione dei relativi servizi e per gli oneri connessi alla formazione del personale amministrativo è autorizzata la spesa di 1.320.000 euro per l’anno 2012 e di  1.500.000  euro a decorrere dall’anno 2013 (comma 15). Al relativo onere si provvede con quota parte delle maggiori entrate derivanti dall’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 28, comma 2, della legge 12 novembre 2011, n. 183, relativamente al contributo unificato dovuto per l'accesso ai giudizi d'appello e in cassazione, che sono conseguentemente iscritte nello stato di previsione dell’entrata ed in quello del Ministero della giustizia (comma 16).

 

La relazione tecnica afferma che l’articolo contiene disposizioni varie in materia di comunicazioni e notificazioni giudiziarie per via telematica, in ideale prosecuzione con le modifiche della disciplina delle comunicazioni e notificazioni nel processo adottate nel corso di questa legislatura. L'introduzione di tali disposizioni, secondo l’avviso della relazione tecnica, si rende necessaria al fine di snellire modi e tempi delle comunicazioni e notificazioni, tenuto conto dell'imminente attuazione della revisione della geografia giudiziaria e al fine di assicurare che la riduzione del numero delle sedi giudiziarie non faccia venir meno il principio di prossimità del servizio giustizia ai cittadini o alle imprese. La relazione tecnica rileva, inoltre che le disposizioni dovrebbero recare risparmi di spesa, derivanti dalla definitiva eliminazione delle comunicazioni e notificazioni cartacee da parte della cancelleria.

La relazione tecnica, conformemente a quanto stabilito dalle norme, ribadisce che l’onere recato dalle disposizioni scaturisce dalle attività connesse all’adeguamento e alla manutenzione dei sistemi informativi hardware e software presso gli uffici giudiziari e alla formazione del personale amministrativo preposto all’uso di tali sistemi.

 

Al riguardo si osserva che la relazione tecnica non fornisce indicazioni sui criteri che hanno determinato la quantificazione dell’onere nella misura indicata dalla norma in esame. Non è, altresì, specificato se la spesa ipotizzata consenta la piena entrata a regime della nuova disciplina delle comunicazioni e notificazioni nel processo ovvero costituisca solo una prima quota da integrare con successivi provvedimenti. Appare, pertanto, necessario che il Governo fornisca ulteriori elementi informativi; tali elementi dovrebbero fornire un elenco maggiormente dettagliato sia delle maggiori spese che dovranno essere fronteggiate sia dei risparmi che deriveranno dal nuovo meccanismi di notificazione e dalle misure sanzionatorie previste a carico di coloro che non si dotano di un indirizzo di posta elettronica certificata.

 

ARTICOLO 17

Modifiche alla legge fallimentare e al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270

La norma dispone:

-          modifiche alla disciplina sul fallimento[83] (comma 1);

-          modifiche alla normativa che disciplina l’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza[84] (comma 2).

Le modifiche sono dirette a velocizzare le procedure mediante l’utilizzo obbligatorio della Posta Elettronica Certificata (PEC).

 

La relazione tecnica afferma che le modifiche introdotte sono dirette a velocizzare le comunicazioni nelle procedure concorsuali e a contenere conseguentemente i costi riguardanti la gestione di dette procedure ricorrendo alla tecnologia telematica, essenzialmente attraverso i seguenti punti:

-          notifica telematica del ricorso, mediante comunicazione all’indirizzo PEC per la dichiarazione di fallimento;

-          obbligo per il curatore e per gli organi delle altre procedure concorsuali di effettuare le comunicazioni ai creditori per via telematica e correlativo obbligo dei creditori di indicare al curatore il loro indirizzo PEC. L’obbligo di utilizzo della PEC è esteso ad ogni comunicazione tra le parti interessati dalle procedure concorsuali;

-          obbligo per i creditori e per i titolari di diritti sui beni di presentare la domanda di insinuazione al passivo per via telematica.

La relazione tecnica afferma che la norma, avendo carattere sostanzialmente procedurale, non comporta effetti finanziari negativi per il bilancio dello Stato.

 

Al riguardo, tenuto conto che la norma in esame interessa anche le procedure effettuate nei confronti delle imprese individuali e che per tali imprese l’obbligo di munirsi di indirizzo PEC è introdotto, con apposita tempistica[85], dall’articolo 5, comma 1, del provvedimento in esame (cfr. la scheda del relativo articolo), appaiono necessari dei chiarimenti diretti ad assicurare la contestuale efficacia delle norme in commento.  

 

ARTICOLO 18

Modifiche inerenti la procedura di composizione delle crisi da sovra-indebitamento di cui alla legge 27 gennaio 2012, n. 3

La legge 27 gennaio 2012, n. 3, al capo II, ha introdotto una nuova tipologia di concordato volto a comporre le situazioni di sovra indebitamento, definite quali situazioni in cui sussiste il “perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, nonché la definitiva incapacità del debitore di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni". La procedura delineata prevede la possibilità da parte del debitore di proporre un accordo di ristrutturazione dei debiti, sulla base di un apposito piano.

 

La norma dispone modifiche alla procedura di composizione delle crisi da sovraindebitamento prevista dalla citata legge 27 gennaio 2012, n. 3, prevedendo, tra l’altro:

-          un ampliamento dell’ambito soggettivo di applicazione della procedura.

Tra le altre fattispecie di ampliamento, è previsto che la procedura si applichi anche agli imprenditori agricoli nonché alle persone fisiche aventi obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta (cd. “consumatori”);

-          la possibilità, per tutti i soggetti ammessi alla procedura, di una soddisfazione solo parziale dei crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione. In ogni caso i tributi che costituiscono risorse proprie dell'Unione europea, l'imposta sul valore aggiunto e ritenute operate e non versate possono essere esclusivamente oggetto di dilazione;

 

La relazione tecnica, riferita al testo originario, evidenzia che la norma, mirante a porre rimedio anche alle situazioni di sovraindebitamento del consumatore, non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica né minori entrale per l'Erario.

In particolare:

·        con riferimento ai presupposti di ammissibilità dell'accordo[86], la relazione segnala che i tributi che costituiscono risorse proprie dell'Unione europea, l'imposta sul valore aggiunto e le ritenute operate e non versate, non possono essere oggetto di decurtazione ma solo di dilazione dei pagamenti. Inoltre, la possibilità di non soddisfare integralmente i crediti muniti di privilegio (quali i crediti erariali, previdenziali e assistenziali) si verifica esclusivamente nel caso in cui ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile dalla liquidazione del bene sul quale sussiste la causa di prelazione, avuto riguardo al valore di mercato del bene stesso.

Ulteriori garanzie in materia di tutela dei crediti impignorabili o muniti di privilegio si rinvengono dal disposto del comma 1, lettera m) (che introduce modifiche all'art 12 della legge citata) con la verifica della fattibilità del piano e l'idoneità dello stesso ad assicurare il pagamento dei suddetti crediti, e in cui si prevede che il creditore o qualunque altro interessato, ha facoltà di contestare la convenienza del piano. In tal caso il giudice può comunque omologare il piano qualora ritenga che il credito possa essere soddisfatto in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria dei beni posti a garanzia della procedura.

Pertanto, eventuali decurtazioni di somme esigibili da parte di pubbliche amministrazioni, contenute nel piano del consumatore, non determinano effetti reali di decremento di entrate, ma ipotesi di minor gettito dì natura puramente nominale;

·        con riferimento agli adempimenti a carico degli uffici giudiziari relativi al procedimento e all'omologazione dell'accordo raggiunto con i creditori[87], nonché quelli relativi alla revoca dell'accordo e alla eventuale liquidazione del patrimonio[88] potranno essere espletati con le risorse umane e strumentali previste a legislazione vigente, trattandosi di una limitata attività istituzionale tale da non ingenerare modifiche sostanziali sui carichi di lavoro e sull'organizzazione degli uffici giudiziari interessati;

·        in relazione alle disposizioni concernenti gli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento[89], la relazione segnala che la relativa costituzione è già prevista dall'articolo 15 della legge n. 3/2012. Tali organismi verranno costituiti nell'ambito di enti pubblici, camere di commercio e ordini professionali senza nuovi oneri a carico del bilancio dello Stato in quanto le indennità spettanti agli organismi stessi saranno a carico dei soggetti che ricorrono alla procedura;

·        in merito alle attività connesse alla istituzione e alla gestione del registro dei citati organismi, la relazione segnala che esse possono essere espletate con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, trattandosi di competenze proprie del Dipartimento affari di giustizia della Direzione Generale della giustizia civile.

 

Al riguardo appare opportuno un chiarimento in merito all’eventualità che dall’applicazione delle procedure di composizione delle crisi di sovraindebitamento – che prevedono la possibilità di un soddisfacimento solo parziale dei crediti assistiti da privilegio, quali quelli di natura tributaria o contributiva – possano derivare effetti di riduzione del maggior gettito atteso dall’operare dell’art. 23, commi da 37 a 40, del DL 98/2011. La relazione tecnica alla citata disposizione attribuiva infatti alla stessa un effetto di maggior gettito, in termini di indebitamento netto e fabbisogno, pari a 300 mln annui, dovuti all’attribuzione della qualifica di “crediti privilegiati” ai crediti di natura tributaria vantati nei confronti di contribuenti soggetti alle procedure concorsuali.

La disposizione attualmente in esame fa salva l’integrale esigibilità dei soli tributi che costituiscono risorse proprie dell'Unione europea, dell'imposta sul valore aggiunto e delle ritenute operate e non versate, per i quali può prevedersi solo una dilazione dei pagamenti. La possibilità di un pagamento solo parziale dei restanti obblighi tributari sembrerebbe pertanto suscettibile di incidere sulla previsione di maggior gettito precedentemente formulata.

Si segnala in proposito che la disposizione che prevede che la soddisfazione parziale dei crediti muniti di privilegio debba comunque assicurare il pagamento degli stessi in misura non inferiore a quella realizzabile dalla liquidazione del bene sul quale sussiste la causa di prelazione, sembra prestare margini di valutazione discrezionale particolarmente ampi nel caso, come quello in esame, in cui il grado di solvibilità teorico dei crediti assistiti da privilegio generale - quali gli obblighi tributari e le relative sanzioni - va valutato rispetto alla complessiva situazione patrimoniale aggredibile del debitore.

 

ARTICOLO 19

Grandi progetti di ricerca e innovazione e appalti precommerciali

La norma:

·        introduce il comma 3-bis all’art. 20 del DL n. 83/2012[90], mediante il quale stabilisce che l’Agenzia per l’Italia digitale provveda anche alla definizione e allo sviluppo di grandi progetti strategici di ricerca e innovazione connessi alla realizzazione dell’Agenda digitale italiana (comma 1);

·        illustra i progetti che dovranno essere sviluppati dall’Agenzia per l’Italia digitale in conformità a quanto previsto dalla normativa introdotta con il comma precedente. Tali progetti riguardano (comma 2):

a)       lo sviluppo di una nuova tecnologia e l'integrazione di quelle esistenti in sistemi innovativi complessi al fine di realizzare un prototipo di valenza industriale in grado di qualificare un prodotto innovativo;

b)      le attività di ricerca finalizzate allo sviluppo di un servizio o prodotto innovativo in grado di soddisfare una domanda espressa dalle pubbliche amministrazioni;

c)       i servizi di ricerca e sviluppo di nuove soluzioni non presenti sul mercato e volte a rispondere a una domanda pubblica;

d)      le attività di ricerca finalizzate allo sviluppo di un servizio o di un prodotto innovativo in grado di rafforzare anche la capacità competitiva delle piccole e medie imprese;

e)      le attività di ricerca finalizzate allo sviluppo di servizi e prodotti innovativi in grado di rafforzare l’utilizzazione della Piattaforma per la gestione della Rete Logistica Nazionale[91].

 

·        aggiunge un periodo al comma 3, dell’art. 22, del DL n. 83/2012, con il quale stabilisce che le risorse finanziarie trasferite all’Agenzia per l’Italia Digitale e non ancora impegnate con atti giuridicamente vincolanti alla data di entrata in vigore del decreto in esame, sono destinate alle finalità indicate dall’art. 20 (funzioni dell’Agenzia) ed utilizzate dalla stessa Agenzia per l’attuazione dei compiti ad essa assegnati (comma 2-bis);[92]

·        prevede che  le proposte presentate da parte delle imprese per la realizzazione dei grandi progetti strategici siano sottoposte dapprima ad una valutazione tecnico scientifica di ammissibilità al finanziamento e, successivamente, alla definizione di una efficace soluzione di copertura finanziaria dei progetti ammessi, anche sulla base dell'uso combinato di contributi pubblici e privati, utilizzando anche un meccanismo di finanziamento con ripartizione del rischio, denominato Risk sharing facility per l'innovazione digitale-RSFID. A tal fine sarà stipulato un accordo quadro di collaborazione tra la BEI, la Cassa depositi e prestiti o altri investitori istituzionali (comma 4);

·        dispone che l'Agenzia, attraverso specifiche intese o accordi di programma, definisca gli ambiti territoriali e l'oggetto dei possibili progetti, individui le risorse pubbliche eventualmente necessarie e provveda alla definizione e allo sviluppo dei servizi o dei prodotti innovativi mediante appalti precommerciali. I singoli appalti sono aggiudicati dall'Agenzia quale centrale di committenza. Le attività connesse alle intese stipulate con l'Agenzia per l'Italia Digitale sono svolte dalle regioni e dalle altre pubbliche amministrazioni con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente (comma 5);

·        destina una percentuale non inferiore al 25 per cento delle risorse annuali per lo sviluppo dei grandi progetti strategici di cui al comma 3-bis del DL 83/2012 a progetti di ricerca che coinvolgano micro, piccole e medie imprese, anche associate tra loro, eventualmente svolti in collaborazione con grandi imprese o organismi di ricerca, con gli indirizzi tematici definiti dal  comma 2 (comma 6-bis);

·        destina alle iniziative di cui alla presente disposizione una quota non superiore a 70 milioni di euro delle risorse effettivamente disponibili del Fondo per la crescita sostenibile, di cui all'articolo 23, comma 2, del DL n. 83/2012 e una quota non superiore a 100 milioni di euro delle risorse effettivamente disponibili del Fondo per gli investimenti in ricerca scientifica e tecnologica (FIRST), di cui all'articolo 61 del DL n. 83/2012. Stabilisce che l'utilizzo delle predette risorse è effettuato nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica con le medesime modalità di utilizzo dei predetti fondi. Per la stessa finalità possono essere utilizzate anche le risorse provenienti dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali che siano individuate nel Piano di azione-coesione (comma 7);

·        stabilisce i criteri per l’emanazione di un decreto ministeriale per la disciplina dell’accesso ai fondi per la realizzazione delle iniziative connesse ai servizi di ricerca e sviluppo di nuove soluzioni non presenti sul mercato volte a rispondere a una domanda pubblica (comma 9).

 

La relazione tecnica stima, per l'attuazione delle disposizioni in esame, una cifra utile intorno ai 240 milioni di euro complessivi necessari per l'attivazione degli investimenti. Afferma che tali somme non rappresentano nuovi costi per il bilancio pubblico, ma una mera finalizzazione di risorse già esistenti.

In particolare, per le finalità di cui ai commi da 1 a 6, afferma che potranno essere utilizzati, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e della normativa pertinente:

·        una riserva fino a 70 milioni di euro delle risorse disponibili del nuovo "Fondo per la crescita sostenibile, di cui all'articolo 23, comma 2, del DL n. 83/2012;

·        una riserva fino a 100 milioni di euro delle risorse disponibili del FIRST del MIUR;

·        le restanti risorse (quantificate dalla relazione tecnica in circa 70 mln di euro) a valere sulle risorse destinate al Piano azione coesione gestito dal Ministro per la coesione territoriale.

La relazione tecnica conclude affermando che la disposizione non richiede una specifica copertura finanziaria, trattandosi di stanziamenti già disponibili da finalizzare alle iniziative disciplinate nell'articolo.

 

La relazione tecnica al maxiemendamento afferma che le modifiche al testo originario introdotte al Senato non comportano effetti finanziari negativi in quanto intervengono sulle modalità di attuazione ovvero rifinalizzano risorse già previste a legislazione vigente. Ricorda che per le attività di ricerca finalizzate allo sviluppo di un servizio o prodotto innovativo in grado di rafforzare la capacità competitiva delle piccole e medie imprese, si prevede una percentuale non inferiore al 25 per cento delle risorse annuali a disposizione dell’Agenzia per lo sviluppo dei grandi progetti strategici che è destinata a progetti di ricerca che coinvolgono micro, piccole e medie imprese, anche associate tra loro.

In risposta ad alcune richieste di chiarimento formulate nel corso dell’esame al Senato, il Governo con una Nota tecnica predisposta dall’ufficio legislativo del MEF, ha confermato la disponibilità delle risorse indicate nell’articolo in esame, non destinate ad altre finalità non comprimibili a legislazione vigente.

 

Nulla da osservare al riguardo, tenuto conto anche delle precisazioni fornite in sede di esame al Senato.

 

ARTICOLO 20

Comunità intelligenti

Le norme:

·        individuano i compiti dell’Agenzia per l’Italia digitale per il progresso delle comunità intelligenti: in particolare, l’Agenzia predispone annualmente il piano nazionale delle comunità intelligenti-PNCI, predispone il rapporto annuale sulla relativa attuazione, emana le linee guida inerenti le comunità intelligenti, istituisce e gestisce la piattaforma nazionale delle comunità intelligenti (comma 1);

·        istituiscono presso l'Agenzia per l’Italia digitale il Comitato tecnico delle comunità intelligenti, composto da undici componenti[93] ai quali non spettano compensi, gettoni, emolumenti o indennità e ne definiscono i compiti (commi 2 e 3);

·        stabiliscono che la sottoscrizione dello Statuto, e dunque il rispetto dei protocolli in esso enunciati, è condizione necessaria per ottenere la qualifica di “comunità intelligente” ed è vincolante per l’accesso a fondi pubblici (commi 6 e 7);

·        attribuiscono all’Agenzia per l’Italia digitale l’istituzione della piattaforma nazionale delle comunità intelligenti e le relative componenti, comprendenti il catalogo del riuso dei sistemi e delle applicazioni, il catalogo dei dati e dei servizi informativi, il catalogo dei dati geografici, territoriali ed ambientali[94], il sistema di monitoraggio (comma 9);

·        elencano i compiti dell'Agenzia per la realizzazione del catalogo del riuso dei sistemi e delle applicazioni, del catalogo dei dati e dei servizi informativi, il catalogo dei dati geografici, territoriali ed ambientali e del sistema di monitoraggio per i quali, l'Agenzia si avvale dei dati e della collaborazione dell'ISTAT e degli enti appartenenti al Sistema statistico nazionale (SISTAN) (commi 10-12);

·        stabiliscono che le attività dell'Agenzia per l'Italia digitale previste dall’articolo siano svolte con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente (comma 15).

 

La relazione tecnica riferita al testo originario afferma che le singole disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La relazione tecnica riferita al maxiemendamento sottolinea che le modifiche apportate al testo in sede di esame al Senato,  costituiscono modifiche funzionali ed ordinamentali al d.l. n. 83/2012 relativamente ad alcune attività dell’Agenda digitale e specifici profili di adempimento della soppressione degli enti che l’hanno preceduta.

Afferma che le disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

Nulla da osservare al riguardo.

 

ARTICOLO 20-bis

Informatizzazione delle attività di controllo e giurisdizionali della Corte dei conti

Le norme prevedono che con decreto del presidente della Corte dei conti sia regolata l’adozione delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione nelle attività giurisdizionali e di controllo che si svolgono davanti alla Corte. Con il medesimo decreto sono disciplinate le modalità per la tenuta informatica dei registri nell’ambito delle suddette attività,  nonché le regole e le modalità di effettuazione delle comunicazioni e delle notifiche mediante posta elettronica certificata.

Conseguentemente cessano di avere efficacia le disposizioni di cui all’articolo 18 del DPR 13 febbraio 2001, n. 123, che affidano al Presidente del Consiglio dei Ministri, sentita l’Autorità per l’informatica nella pubblica amministrazione, la regolazione della materia.

 

La relazione tecnica precisa che ai relativi adempimenti si provvede con le risorse disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

 

Al riguardo, non si hanno osservazioni per i profili finanziari.

 

ARTICOLO 20-ter

Interventi urgenti connessi all’attività della protezione civile

Le norme autorizzano l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV) a prorogare, anche oltre i sessanta mesi[95], in deroga all’articolo 5 del decreto legislativo n. 368/2001, i contratti a tempo determinato del personale ricercatore e tecnologo in servizio, in attesa del contratto collettivo nazionale in corso di elaborazione dal Dipartimento della funzione pubblica. La proroga è disposta non oltre il 30 giugno 2013 e nei limiti delle risorse finanziarie che verranno assegnate nell'anno 2013 dal Dipartimento della protezione civile sulla base dell'Accordo quadro decennale.

Si rammenta che l’articolo 5 del decreto legislativo n. 368/2001 reca il recepimento delle normativa europea in materia di successione nel tempo dei contratti a tempo determinato. Tali norme prevedono, fra l’altro, che in determinate condizioni, la iterazione di contratti a tempo determinato implichi la trasformazione del contratto in uno a tempo indeterminato.

 

La relazione tecnica chiarisce le unità di personale interessate dalla proroga sono fino ad un massimo di 104, per una spesa complessiva annua di circa 6 milioni di euro, (3 mln per sei mesi di proroga), comprensiva degli oneri riflessi a carico dello Stato. Si ribadisce che le proroghe vengono disposte dall'amministrazione nei limiti delle risorse assegnate per l'anno 2013 dal Dipartimento della Protezione civile sulla base dell'Accordo quadro decennale, che per l'anno 2012, ha previsto uno stanziamento pari a 15 milioni di euro.

 

Al riguardo appare opportuno che il Governo chiarisca se la norma non abbia carattere derogatorio rispetto alle vigente disposizioni volte a limitare la spesa per l’utilizzo di personale a tempo determinato in relazione all’introduzione delle quali sono stati scontati risparmi di spesa.

Dovrebbe, altresì, essere chiarito se la proroga disposta, pur tenendo conto del richiamo derogatorio all’articolo 5 del decreto legislativo n. 368/2001, non possa determinare l’insorgere di contenziosi per la stabilizzazione da parte del personale in questione. Anche su tale questione appare opportuno acquisire l’avviso del Governo.

 

ARTICOLO 21

Misure per l’individuazione e il contrasto delle frodi assicurative

La norma, modificata nel corso dell’esame in prima lettura al Senato, dispone quanto segue:

§        viene attribuito all’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (IVASS) il compito di prevenire le frodi nel settore dell’assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore (comma 1);

§        sono specificati i compiti e le attività cui è chiamata l'IVASS per favorire la prevenzione e il contrasto delle frodi nel settore dell’assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, nonché al fine di migliorare l’efficacia dei sistemi di liquidazione dei sinistri delle imprese di assicurazione e di individuare i fenomeni fraudolenti (comma 2);

§        è previsto che l'IVASS si avvalga di un archivio informatico integrato, connesso con le altre banche dati già esistenti ed operative presso l'ACI, la CONSAP ecc. Con decreto ministeriale verranno stabilite le modalità di connessione delle medesime banche, i termini, le modalità e le condizioni per la gestione e conservazione dell’archivio e per l’accesso al medesimo da parte delle pubbliche amministrazioni, dell’autorità giudiziaria, delle forze di polizia, delle imprese di assicurazione e di soggetti terzi, nonché gli obblighi di consultazione dell’archivio da parte delle imprese di assicurazione in fase di liquidazione dei sinistri (comma 3);

§        viene posto a carico delle imprese di assicurazione l'obbligo di garantire all’IVASS, per l’alimentazione dell’archivio informatico integrato, l’accesso ai dati relativi ai contratti assicurativi contenuti nelle proprie banche dati, nonché ulteriori obblighi di comunicazione. Le modalità di trasmissione dei medesimi data è demandata ad apposito decreto ministeriale (commi 4 e 5);

§        si prevede che l’IVASS evidenzi dall’elaborazione dei dati acquisiti i picchi e le anomalie statistiche anche relativi a imprese, agenzie, agenti e assicurati e le comunichi alle imprese interessate che, con cadenza mensile, comunicano le indagini avviate, i relativi risultati e le querele eventualmente presentate. L’IVASS, in caso di evidenza di reato, comunica altresì i dati all’Autorità giudiziaria e alle forze di polizia (comma 6);

§        agli adempimenti previsti dall’articolo in esame si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente (comma 7);

§        viene elevato da due a cinque giorni non festivi il termine entro il quale, nei sinistri con soli danni a cose, le cose danneggiate sono disponibili per l'ispezione diretta ad accertare l'entità del danno (comma 7-bis).

 

La relazione tecnica afferma che la disposizione non comporta aggravi per la finanza pubblica e non richiede copertura finanziaria, in quanto si provvederà con le risorse finanziarie, umane e strumentali previste a legislazione vigente.

Nella Nota di risposta alle osservazioni formulate nel corso dell’esame in prima lettura al Senato, il Governo ha confermato che tutti gli adempimenti previsti sono attuabili con le risorse esistenti.

La relazione tecnica al maxiemendamento, con riferimento al comma 7-bis, afferma che, trattandosi di diposizioni ordinamentali, non si rilevano effetti finanziari negativi.

 

Al riguardo appare opportuno che il Governo fornisca dati ed elementi di maggior dettaglio in merito alla sostenibilità degli adempimenti previsti, con particolare riguardo alla gestione delle banche dati di cui al comma 3, a valere sulle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

 

ARTICOLO 22

Misure a favore della concorrenza e della tutela del consumatore nel mercato assicurativo

La norma, modificata nel corso dell’esame in prima lettura al Senato, detta norme relative alle condizioni contrattuali al fine di favorire la concorrenza e tutelare il consumatore.

Viene previsto, fra l’altro, che non costituisce esercizio di agenzia in attività finanziaria la promozione e il collocamento di contratti relativi alla concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma da parte degli agenti di assicurazione regolarmente iscritti nel Registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi su mandato diretto di banche ed intermediari finanziari. A tal fine, il soggetto mandante cura l’aggiornamento professionale

degli agenti assicurativi mandatari, assicura il rispetto da parte loro della disciplina prevista e risponde per i danni da essi cagionati nell’esercizio dell’attività prevista dalla presente disposizione  anche se conseguenti a responsabilità accertata in sede penale (comma 9-bis).

Si prevede, inoltre, che gli intermediari assicurativi possono adottare forme di collaborazione reciproca nello svolgimento della propria attività anche mediante l’utilizzo dei rispettivi mandati ed anche se agiscono quali monomandatari, a condizione che al cliente sia fornita, con le modalità e forme previste nel Codice delle assicurazioni private e sui regolamenti attuativi, una corretta e completa informativa in relazione al fatto che l’attività di intermediazione viene svolta in collaborazione tra più intermediari (comma 10). Per gli intermediari assicurativi che svolgono attività di intermediazione in collaborazione tra di loro è prevista la responsabilità in solido per gli eventuali danni sofferti dal cliente a cagione dello svolgimento di tale attività, salve le reciproche rivalse nei loro rapporti interni (comma 11).

Inoltre, viene demandata all’IVASS la definizione degli standard tecnici uniformi ai fini di una piattaforma di interfaccia comune per la gestione e conclusione dei contratti assicurativi, anche con riferimento alle attività di preventivazione, monitoraggio e valutazione (comma 13).

La norma, come modificata nel corso dell’esame al Senato, ripristina la prescrizione in due anni per i diritti derivanti dai contratti di assicurazione e di riassicurazione, ad eccezione del contratto di assicurazione sulla vita, i cui diritti si prescrivono in dieci anni (comma 14).

Viene previsto, inoltre, che nell'ambito delle proprie funzioni istituzionali e dotazioni organizzative e finanziarie, l’IVASS, anche mediante internet, garantisce un’adeguata informazione ai consumatori sulle misure introdotte dal presente articolo e assicura altresì, all’interno della relazione annuale che è chiamato a redigere, un’esauriente valutazione del loro impatto economico-finanziario e tecnologico-organizzativo (comma 15).

Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, l’IVASS provvede, limitatamente al ramo assicurativo danni, alla definizione di misure di semplificazione delle procedure e degli adempimenti burocratici, con particolare riferimento alla riduzione degli adempimenti cartacei e della modulistica, nei rapporti contrattuali fra imprese di assicurazione, gli intermediari e clientela, anche favorendo le relazioni digitali, l’utilizzo della posta elettronica certificata, la firma digitale e i pagamenti elettronici e i pagamenti on-line. Inoltre, l’IVASS, con apposita relazione da presentare alle competenti commissioni parlamentari entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge e successivamente con cadenza annuale entro il 30 maggio di ciascun anno, informa sulle misure di semplificazione adottate ai sensi delle disposizioni in esame e sui risultati conseguiti in relazione a tale attività (commi da 15-bis a 15-ter).

Infine, la norma prevede, che nei contratti di assicurazione connessi a mutui e ad altri contratti di finanziamento, per i quali sia stato corrisposto un premio unico il cui onere è sostenuto dal debitore/assicurato, le imprese, nel caso di estinzione anticipata o di trasferimento del mutuo o del finanziamento, restituiscono al debitore/assicurato la parte di premio pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria, calcolata per il premio puro in funzione degli anni e della frazione di anno mancanti alla scadenza della copertura nonché del capitale assicurato residuo. In alternativa, le imprese, su richiesta del debitore/assicurato, forniscono la copertura assicurativa fino alla scadenza contrattuale a favore del nuovo beneficiario designato. Tali disposizioni si applicano a tutti i contratti, compresi quelli commercializzati precedentemente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto (commi da 15-quater a 15-septies).

 

La relazione tecnica al testo originario, descrive il contenuto dell’articolo e le sue finalità. Più dettagliatamente, in relazione ai commi 10 e seguenti, la RT afferma che le più ampie possibilità di collaborazione ivi previste risolvono una questione interpretativa dell’attuale trasposizione in legge (articolo 109 del decreto legislativo n. 209 del 2005) della direttiva 2002/92/CE in materia di intermediazione assicurativa, la quale impedisce numerose forme di collaborazione fra intermediari, senza che tali divieti siano in realtà contenuti nella direttiva, limitando di fatto la concorrenza nel settore assicurativo e creando una disparità di trattamento rispetto agli altri operatori europei. L’impulso che la norma intende imprimere alla concorrenza partendo dal “basso” viene rafforzato dalla volontà di eliminare ogni impedimento derivante dalla tecnologia, prevedendosi (comma 13) che l’IVASS definisca standard uniformi a cui le compagnie possano adeguarsi in tempi ragionevoli ai fini della definizione di una piattaforma di interfaccia comune per la gestione dell’intero ciclo produttivo, in modo da superare il problema per cui l’intermediario che voglia operare con più compagnie è costretto ad utilizzare diverse infrastrutture tecnologiche con aggravio di tempi e costi.

La RT conclude affermando che l'articolo non comporta aggravi per la finanza pubblica e non richiede copertura finanziaria.

 

La relazione tecnica riferita al maxiemendamento, afferma che le disposizioni introdotte nel corso dell’esame al Senato, in quanto di natura ordinamentale, non determinano effetti finanziari negativi.

 

Nulla da osservare al riguardo.

 

ARTICOLO 23

Misure per le società cooperative e il mutuo soccorso

La norma detta norme in materia di società cooperative e di mutuo soccorso. In particolare viene disposto:

§        che le società di mutuo soccorso, di cui alla legge n. 3818 del 1886, sono iscritte nella sezione delle imprese sociali presso il registro delle imprese. Con decreto ministeriale è istituita un'apposita sezione dell'albo delle società cooperative, cui le società di mutuo soccorso sono automaticamente iscritte (comma 1);

§        si ribadisce che le società di mutuo soccorso non hanno finalità di lucro e vengono elencate le attività di erogazione di contributi, prestazioni, servizi, sussidi che le stesse possono svolgere in favore dei soci e dei loro familiari conviventi. Viene poi stabilito che l'erogazione di trattamenti e prestazioni socio sanitarie, nonché di sussidi in caso di spese sanitarie sostenute dai soci può essere svolta anche attraverso l'istituzione o la gestione dei fondi sanitari integrativi di cui al decreto legislativo n. 502 del 1992 (comma 2);

§        si prevede che le società di mutuo soccorso non possono svolgere attività diverse da quelle previste dalla presente legge, né possono svolgere attività di impresa. Inoltre si dispone che, salvi i casi previsti da disposizioni di leggi speciali, compreso quello relativo alla istituzione e gestione dei fondi sanitari integrativi, le attività consentite sono svolte dalle Società nei limiti delle proprie disponibilità finanziarie e patrimoniali (comma 3);

§        sono individuati i soggetti che possono rivestire la qualifica di soci delle società di mutuo soccorso, includendo fra essi anche le stesse società di mutuo soccorso, che pertanto potranno partecipare si altre società di mutuo soccorso (comma 4)

§        le società di mutuo soccorso vengono sottoposte alla vigilanza del Ministero dello sviluppo economico, che ha lo scopo di accertare la conformità dell'oggetto sociale alle disposizioni dettate dagli articoli 1 e 2 della legge n. 3818 del 1886, nonché la loro osservanza in fatto. È altresì previsto che tale attività di vigilanza venga delegata alle associazioni di rappresentanza del movimento cooperativo sulla base di apposite convenzioni. In caso di accertata violazione delle suddette disposizioni, gli uffici competenti del Ministero dispongono la perdita della qualifica di società di mutuo soccorso e la cancellazione dal Registro delle Imprese e dall'Albo delle società cooperative (comma 7);

§        viene interpretato l'articolo 4[96] del decreto legislativo n. 220 del 2002 nel senso che la vigilanza sugli enti cooperativi e loro consorzi esplica effetti ed è diretta nei soli confronti delle pubbliche amministrazioni ai fini della legittimazione a beneficiare delle agevolazioni fiscali, previdenziali e di altra natura (comma 9).

In particolare l’art. 4 del d.lgs. n. 220/2002 dispone che la revisione cooperativa è finalizzata a:

a) fornire agli organi di direzione e di amministrazione degli enti suggerimenti e consigli per migliorare la gestione ed il livello di democrazia interna, al fine di promuovere la reale partecipazione dei soci alla vita sociale;

b) accertare, anche attraverso una verifica della gestione amministrativo-contabile, la natura mutualistica dell'ente, verificando l'effettività della base sociale, la partecipazione dei soci alla vita sociale ed allo scambio mutualistico con l'ente, la qualità di tale partecipazione, l'assenza di scopi di lucro dell'ente, nei limiti previsti dalla legislazione vigente, e la legittimazione dell'ente a beneficiare delle agevolazioni fiscali, previdenziali e di altra natura;

Il revisore accerta altresì la consistenza dello stato patrimoniale, attraverso l'acquisizione del bilancio d'esercizio, delle relazioni del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale, nonché, ove prevista, della certificazione di bilancio.

Il revisore verifica l'eventuale esistenza del regolamento interno adottato dall'ente cooperativo ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142, e accerta la correttezza e la conformità dei rapporti instaurati con i soci lavoratori con quanto previsto nel regolamento stesso

§        viene soppressa la disposizione di cui all’articolo 17, comma 3, della legge n. 49 del 1985, secondo cui il Ministero dello sviluppo economico esclude dalla ripartizione delle risorse del fondo per gli interventi a salvaguardia dei livelli di occupazione le società finanziarie che, decorsi 2 anni dal conferimento delle stesse, non abbiano effettuato erogazioni pari all’80 per cento delle medesime risorse (comma 10)

§        viene eliminato il requisito dell'iscrizione nell'elenco degli intermediari finanziari, previsto dall'articolo 106 del decreto legislativo n. 385 del 1993, per le società finanziarie partecipate dal Fondo di cui al comma precedente (comma 11)

§        viene ampliata le possibilità di assumere partecipazioni e sottoscrivere strumenti finanziari per le società finanziarie in parola (comma 12)

 

La relazione tecnica, con riferimento al comma 1, sottolinea l'urgenza di approvare le norme in esame, atteso che la disciplina vigente delle SMS risale al 1886. Quindi, in attesa di una riforma organica della disciplina, il primo passo da compiere è sicuramente quello di semplificare e rendere più certa l'iscrizione delle SMS al registro delle imprese, dopo che l'abolizione del precedente registro delle società aveva determinato uno stato di incertezza circa le procedure di pubblicità a carico delle SMS. Infatti, la maggior parte delle CCIAA rifiuta l'iscrizione delle SMS al Registro delle imprese, in quanto considerate enti non commerciali.

La RT afferma, inoltre, che dal presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

Nulla da osservare al riguardo.

 

ARTICOLO 23, comma 10-bis

Comitato nazionale italiano per il microcredito

La norma, introdotta nel corso dell’esame in prima lettura al Senato, dispone che il fondo comune, unico ed indivisibile, disciplinato dal DPCM 27 novembre 2008 può essere alimentato anche dalle risorse dell'Ente a valere sul contributo previsto dal decreto legge n. 78/2009, che rientra tra le spese di cui all'articolo 10, comma 15, del decreto-legge n. 98/2011 e può essere destinato anche alla costituzione di fondi di garanzia e fondi rotativi dedicati ad attività di microcredito e micro finanza in campo nazionale ed internazionale

 

La relazione tecnica riferita al maxiemendamento verifica negativamente la norma in esame. In particolare la RT afferma che la proposta prevede che il fondo comune, unico ed indivisibile, di cui è dotato il Comitato nazionale italiano permanente per il microcredito, alimentato anche dal contributo di cui all'articolo 2 comma 4 bis previsto dal D.L. n. 78/2009, rientri tra le spese inderogabili di cui all'articolo 10, comma 15, del DL n. 98/2011. La RT precisa che il Fondo non rientra, come tipologia, nella categoria degli oneri inderogabili; riservata alle sole spese effettivamente obbligatorie, derivanti da spese per personale e obblighi internazionali. Pertanto, la RT non ritiene di poter verificare positivamente l'attribuzione di una qualifica di "onere inderogabile" ad una tipologia di spese che non riveste detta qualifica.

 

Al riguardo andrebbero acquisiti chiarimenti circa la non classificabilità, asserita nella RT, tra gli oneri inderogabili delle risorse attribuite in base all’articolo 8, comma 4-bis, del decreto-legge n. 70 del 2011, all’Ente nazionale per il microcredito, stante la loro natura di spese obbligatorie determinate dal comma 4-bis dell’articolo 2 del DL n. 78 del 2009 per l’assolvimento dei compiti istituzionali dell’ente e per il suo funzionamento.

 

ARTICOLO 23-ter

Disposizioni in materia di fondi interprofessionali per la formazione continua

Normativa vigente: il comma 4 dell’articolo 3 della legge n. 92/2012 (riforma del mercato del lavoro) prevede che la possibilità di creare fondi di solidarietà bilaterali nei settori non interessati all’applicazione degli ammortizzatori sociali, allo scopo di assicurare ai lavoratori forme di sostegno del reddito in caso di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa. Il successivo comma 13 prevede la possibilità di fare confluire nel nuovo fondo anche il fondo interprofessionale già esistente; in tale caso, il gettito del contributo integrativo destinato alla formazione interprofessionale[97] è destinato al finanziamento delle forme di tutela del reddito in esame.

Il comma 14  prevede, in alternativa, la possibilità per i fondi bilaterali esistenti e consolidati di adeguare il proprio statuto al fine di prevedere misure per assicurare ai lavoratori una tutela reddituale in costanza di rapporto di lavoro, in caso di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa.

La norma, introdotta dal Senato, integrando l’articolo 3, comma 14, della legge n. 92/2012, estende la possibilità di prevedere tutele reddituali anche per i fondi interprofessionali per la formazione continua esistenti e prevede che, nel caso in cui, a seguito delle modifiche statutarie, si realizzi una confluenza, in tutto o in parte, di un fondo interprofessionale in un unico fondo, rimangono fermi gli obblighi contributivi previsti dalla normativa vigente e le risorse derivanti da tali obblighi sono vincolate alle finalità formative.

 

La relazione tecnica al maxiemendamento precisa che la norma non comporta ulteriori oneri né minori entrate per il bilancio dello Stato.

 

Nulla da osservare al riguardo, dal momento che la disposizione non introduce modifiche alla vigente normativa in materia di contribuzione.

 

ARTICOLO 23-quater

Partecipazione azionaria nelle banche popolari

La norma, introdotta nel corso dell’esame in prima lettura al Senato, modifica alcune disposizioni del Testo Unico in materia bancaria e creditizia, di cui al d.lgs. n. 385 del 1993. In particolare viene elevata dallo 0,5% all'1% la partecipazione massima detenibile individualmente in una banca popolare prevista dall'articolo 30 del citato testo unico. In deroga al predetto limite le fondazioni bancarie possono mantenere, se consentito dallo statuto, la partecipazione più elevata detenuta in una banca popolare alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge in esame, comunque nel limite massimo del 3% del capitale.

La norma prevede, inoltre, che per l'acquisizione e il mantenimento della qualità di socio gli statuti delle Banche Popolari possano imporre la detenzione ed il successivo mantenimento di una partecipazione minima.

Si chiarisce , inoltre, che lo statuto delle banche popolari può determinare il limite massimo di deleghe che possono essere conferite ad un socio, comunque nel limite di 10 previsto dal Codice Civile.

 

La relazione tecnica riferita al maxiemendamento afferma che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

Nulla da osservare al riguardo.

 

ARTICOLO 24, commi 1 e 2

Disposizioni in materia di vendita allo scoperto e contratti derivati

La norma modifica il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998. In particolare viene disposto quanto segue:

§        il Ministero dell'economia e delle finanze, la Banca d'Italia e la Consob sono le autorità nazionali competenti ai sensi del regolamento (UE) n. 236/2012 relativo alle vendite allo scoperto e a taluni aspetti dei contratti derivati aventi ad oggetto la copertura del rischio di inadempimento dell'emittente (credit default swap);

§        la Consob è l'autorità competente per ricevere le notifiche, attuare le misure ed esercitare le funzioni e i poteri previsti con riferimento a strumenti finanziari diversi dai titoli del debito sovrano e credit default swap su emittenti sovrani;

§        la Banca d'Italia e la Consob, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, sono le autorità competenti per ricevere le notifiche, attuare le misure e esercitare le funzioni e i poteri previsti con riferimento ai titoli del debito sovrano e ai credit default swap su emittenti sovrani;

§        con riferimento al debito sovrano e ai credit default swap su emittenti sovrani, i poteri di temporanea sospensione delle restrizioni e i poteri di intervento in circostanze eccezionali sono esercitati dal Ministero dell'economia e delle finanze, su proposta della Banca d'Italia, sentita la Consob;

§        la Consob è l'autorità responsabile per coordinare la cooperazione e lo scambio di informazioni con la Commissione dell'Unione europea, l'AESFEM e le autorità competenti degli altri Stati membri;

§        il Ministero dell'economia e delle finanze, la Banca d'Italia e la Consob stabiliscono mediante un protocollo di intesa le modalità della cooperazione e del reciproco scambio di informazioni rilevanti ai fini dell'esercizio delle predette funzioni, anche con riferimento alle irregolarità rilevate e alle misure adottate nell'esercizio delle rispettive competenze nonché le modalità di ricezione delle predette notifiche, tenuto conto dell'esigenza di ridurre al minimo gli oneri gravanti sugli operatori;

§        la Banca d'Italia e la Consob per adempiere alle rispettive competenze come definite dal presente articolo dispongono dei poteri previsti dall'articolo 187-octies;

§        vengono definite le sanzioni amministrative pecuniarie relative alle violazioni delle prescrizioni di cui al regolamento (UE) n. 236 del 2012. A tali sanzioni amministrative pecuniarie non si applicano le disposizioni relative al pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della legge n. 689 del 1981;

§        si stabilisce che dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le autorità interessate provvedono agli adempimenti del presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

 

La relazione tecnica illustra le disposizioni e afferma che il comma 1 non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto, ai sensi della clausola di invarianza di cui al comma 2, le autorità interessate provvederanno agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente

 

Al riguardo non si hanno osservazioni da formulare in base a quanto affermato dalla relazione tecnica.

 

ARTICOLO 24, commi da 3 a 6

Aumento di capitale della Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo

La norma autorizza la partecipazione italiana all'aumento generale e all'aumento selettivo di capitale della Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo. In particolare si prevede che:

-                          la sottoscrizione dell'aumento generale di capitale autorizzata sia pari a 13.362 azioni per complessivi 1.611.924.870 dollari statunitensi, di cui 96.715.492,2 da versare;

-                          la sottoscrizione dell'aumento selettivo di capitale autorizzata dal presente articolo è pari a 5.215 azioni per complessivi 629.111.525 dollari statunitensi, di cui 37.746.691,5 da versare.

Si provvede, infine, alla copertura dell'onere pari a euro 20.409.249 per il 2012, 2013, e 2014, euro 20.491.500 per il 2015 e euro 20.146.045 per il 2016, a valere sulle risorse di cui all'articolo 7[98], comma 3, del decreto-legge n. 201 del 2011.

 

La relazione tecnica sottolinea che i pagamenti possono avvenire in una o più rate secondo le modalità e nel rispetto delle scadenze temporali previste dalle risoluzioni del Consiglio dei governatori che hanno deliberato gli aumenti di capitale. In particolare, l'aumento di capitale generale sarà sottoscritto in cinque rate tra il 2012 e il 2016, sottoscrivendo rispettivamente 2422 azioni nel 2012, 2013, 2014, e 2015 e 3674 azioni nel 2016. Per quanto concerne l'aumento di capitale selettivo le azioni saranno sottoscritte in quattro rate tra il 2012 e il 2015 sottoscrivendo rispettivamente 1300 azioni nel 2012, 2013 e 2014, e 1315 azioni nel 2015.

Conseguentemente, l'onere derivante dai commi 4 e 5 è pari a euro 20.409.249 per il 2012, 2013, e 2014, euro 20.491.500 per il 2015 ed euro 20.146.045 per il 2016, alla cui copertura si provvede a valere sulle risorse già destinate, dall'articolo 7, comma 3, del decreto-legge n. 201 del 2011, al finanziamento della partecipazione al capitale delle Banche Multilaterali di Sviluppo (BMS), tra cui la Banca Mondiale - BIRS, con le medesime modalità indicate in tale disposizione.

Nella Nota di risposta alle osservazioni formulate in prima lettura al Senato, il Governo, con riferimento ai rischi di cambio correlati all’adempimento di un’obbligazione denominata in valuta estera diversa dall’euro, ha precisato che nella tabella 02 (MEF) del bilancio è attivo il capitolo 1265 (oneri derivanti dalle garanzie di cambio assunte dallo stato in dipendenza di varie disposizioni legislative) – missione 29, programma 4. Secondo quanto affermato dal Governo, tale capitolo può essere integrato mediante prelevamento dal Fondo per le spese obbligatorie.

Inoltre, con un’ulteriore Nota tecnica, del 9 novembre 2012, il Dipartimento del Tesoro ha precisato che il cambio adottato, per sua natura aleatorio, è stato desunto dal World Economic Outlook 2012 del Fondo Monetario Internazionale. Le eventuali oscillazioni sono coperte a carico del Fondo di Riserva per le spese obbligatorie. 

 

Al riguardo non si hanno osservazioni da formulare alla luce di quanto precisato dal Governo nel corso dell’esame in prima lettura al Senato.

 

ARTICOLO 24-bis

Bancoposta

La norma modifica la disciplina dell’attività di BancoPosta svolta da Poste italiane s.p.a., recata dal DPR n. 144/2001.

Le norme in particolare:

·        dispongono che i bollettini di conto corrente postale possono essere emessi anche in forma elettronica [comma 1, lettera a)];

·        includono tra le attività di BancoPosta l’esercizio in via professionale del commercio di oro consentendo, inoltre, alla stessa di esercitare l’attività di promozione e collocamento di prodotti e servizi bancari e finanziari fuori sede e di stabilire succursali in altri Stati per l’esercizio delle medesime attività di BancoPosta [comma 1, lettera b)];

·        dispongono che la comunicazione ai clienti delle variazioni contrattuali unilaterali sfavorevoli sia effettuata, in luogo della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale o avviso inviato ai correntisti, con le medesime garanzie e tutele previste dal testo unico bancario (TUB) in materia di contratti di durata e di servizi di pagamento [comma 1, lettera c)];

·        autorizzano Poste Italiane a svolgere nei confronti del pubblico il servizio di collocamento di strumenti finanziari senza assunzione a fermo[99] né assunzione di garanzia nei confronti dell’emittente [comma 1, lettera e)].

 

La relazione tecnica, relativa al Maxiemendamento approvato al Senato, afferma che le modifiche che si intendono introdurre con la norma hanno lo scopo non solo di coordinare ed armonizzare la normativa del DPR n. 144/2001 all’evoluzione del quadro legislativo, ma sono anche volte a valorizzare gli investimenti realizzati negli ultimi anni da Poste Italiane in personale, conoscenze specialistiche e tecnologie per le attività di BancoPosta, in una logica di valorizzazione degli asset dell’Azienda e di perseguimento di un percorso di crescita equilibrata tramite l’arricchimento delle opportunità di mercato, anche ampliando l’estensione dell’ambito delle attività autorizzate, consentendo, per questo verso consistenti ritorni in temimi economico-finanziari per l’azionista.

Relativamente alle singole previsioni contenute nella disposizione la RT rappresenta quanto segue.

L’introduzione del comma 9-bis all’articolo 2, del DPR n. 144/2001 [comma 1, lett. b)] ha la finalità di indicare a livello di norma primaria la possibilità di svolgimento di attività di BancoPosta fuori sede, allineando Poste Italiane alla disciplina applicata alle banche. Allo stato, la normativa secondaria di Banca d'Italia (Istruzioni di Vigilanza Bancoposta del 2004) non richiama in quanto applicabili la regolamentazione in materia emanata dalla stessa Banca d’Italia (Titolo III, capitolo II). La proposta è volta ad evitare una disparità di trattamento in quanto, le banche possono svolgere offerta fuori sede con riferimento a tutti i propri prodotti bancari mediante diverse canali/figure regolamentate (dipendenti, promotori, altre banche, agenti in attività finanziaria) mentre Poste è abilitata unicamente tramite gli agenti in attività finanziaria con riferimento ai servizi di pagamento e concessione di finanziamenti e tramite promotori finanziari con riferimento ai servizi di investimento. La possibilità di svolgere senza vincoli specifici l’offerta fuori sede, nel rispetto della regolamentazione di settore e con l’adozione delle necessarie cautele procedurali e di controllo, può consentire a Poste italiane di perseguire la strategia di progressiva espansione nell’attività fuori sede nei confronti dei clienti privati, avviata mediante i promotori finanziari con riferimento ai servizi di investimento, completando la gamma dei prodotti offerti con quelli di natura bancaria. Di particolare rilevanza è l’opportunità di ampliare l’utilizzo nell’ambito dei processi di vendita dei prodotti finanziari BP, della rete denominata ASI (Articolazione Servizi Informativi) e del relativo nuovo canale “Poste Italiane per te”. Tale rete assomma ad oggi oltre 800 addetti selezionati nel comparto del più tradizionale sistema di recapito di Poste italiane ed offre servizi alla clientela ed all’utenza, per conto delle diverse Business Unit e Società Prodotto, attraverso tre principali direttrici di servizio: Proposizione commerciale, Erogazione di Base ed Erogazioni Qualificate.

Gli obiettivi del nuovo canale “Poste Italiane per te” sono dunque: stimolare la domanda di prodotti e servizi di Poste Italiane; fidelizzare la clientela già in essere e rafforzare modernizzando l’immagine di Poste Italiane in termini di “prossimità” vs. la clientela e l’utenza.

Più specificatamente rispetto ai servizi erogati a mezzo della rete ASI in ambito prodotti finanziari, già oggi attraverso l’ausilio di palmari integrati con POS è possibile a domicilio pagare bollettini, ricaricare e vendere PostePay. Risulta pertanto ipotizzabile, a seguito della variazione del quadro normativo, un più ampio impiego nell’ambito dell’erogazione di servizi di pagamento/incasso e nella vendita fuori sede di conti correnti e carte prepagate destinati alla clientela Privati e Imprese. Con rilessi positivi sia sul processo di riorganizzazione riconversione delle figure professionali del recapito che sul bilancio di Poste Italiane a seguito dell'incremento ricavi derivanti dall’attivazione nuovo canale di vendita con costi di gestione sempre all’interno del perimetro aziendale. Inoltre, una delle direttrici del Piano di crescita di Poste Italiane - Patrimonio Bancoposta è replicare sul mondo delle imprese gli ottimi risultati conseguiti sul mondo dei privati con riferimento ai servizi finanziari, in particolare sul mondo dei conti correnti (raccolta pari a euro 24 miliardi) e dei finanziamenti (erogato annuo superiore a euro 2,5 miliardi).

Con particolare riferimento al conto corrente, oggi Bancoposta ha una clientela di circa 300.000 imprese, a fronte di un potenziale di mercato che supera abbondantemente i 4 milioni, ed una quota di raccolta inferiore all’ 1 %, pari a soli euro 1,5 miliardi. In merito, una ricerca qualitativa condotta da Poste Italiane nel primo semestre 2012 su 7 target di business ha evidenziato tra le varie criticità nel prendere in considerazione Poste Italiane per i propri servizi finanziari la modalità di acquisto tradizionale in ufficio postale, considerato poco efficiente da parte del cliente, abituato ad essere visitato dalla propria banca presso la sua azienda/ufficio. Appare quindi determinante per BancoPosta essere abilitata all’offerta fuori sede in modo da servire la clientela impresa in linea con le attese di questa, entrare come player competitivo nei servizi finanziari alle imprese, massimizzando anche  le opportunità di cross-selling con gli altri prodotti/servizi dedicati al target del Gruppo Poste Italiane. Anche con riferimento ai clienti Corporate e Pubblica Amministrazione, la possibilità di effettuare l’attività bancaria fuori sede per i servizi di pagamento, di finanziamento e di investimento, abiliterebbe la forza vendita che segue il mercato di riferimento ( già è strutturata secondo un modello di servizio che prevede la gestione di portafogli definiti di clienti) ad adottare un approccio commerciale più consono e finalizzato all’acquisizione e gestione della relazione. L’introduzione del comma 2 -bis all’articolo 2, nel DPR n. 144/2001,  ha la finalità di consentire, con particolare riferimento alla prestazione di servizi di pagamento, lo svolgimento di attività di Bancoposta all’estero e sviluppare l’offerta di prodotti/servizi in sinergia con altri operatori postali esteri. Poste Italiane, attraverso la Divisione BancoPosta, ha maturato una significativa esperienza nella ideazione, produzione e gestione di prodotti di incasso e pagamento, acquisendo una importante quota del mercato nazionale. Questa esperienza è riconosciuta dagli operatori postali esteri che, anche in considerazione del ruolo che Poste Italiane ha nei contesti postali internazionali (UPU, Euromed, ecc.), sempre più spesso si rivolgono a Poste Italiane per lanciare prodotti simili nei paesi in cui operano. Oggi, nel rispetto della normativa attuale, il ruolo di Poste Italiane in questi progetti è limitato ad attività di consulenza o alla fornitura di soluzioni informatiche , mentre è preclusa la possibilità di operare in qualità di Istituzione finanziaria. Una revisione della normativa consentirebbe a Poste Italiane, ad esempio, di emettere Carte prepagate anche in altri Paesi, eventualmente avvalendosi di accordi di distribuzione ovvero di sviluppare soluzioni per il trasferimento internazionale di fondi, mirato alla gestione delle rimesse degli immigrati.

Le modifiche introdotte hanno lo scopo di rendere possibile a Poste Italiane in quanto intermediario vigilato, al pari di quanto previsto per le banche, l’esercizio in via professionale del commercio di oro, senza la necessità di richiedere la qualifica di “operatore professionale in oro”, circostanza che implicherebbe una modifica dello Statuto della società. Poste Italiane sta implementando l’analisi di fattibilità per l’offerta di Oro da investimento (c.d. oro 999.9) con l’obiettivo di offrire sia alla clientela attuale sia ai potenziali nuovi clienti la possibilità di scegliere di diversificare la propria asset allocation investendo in un “bene rifugio” da sempre considerato una valida alternativa in situazioni di mercati finanziari caratterizzati da incertezze e instabilità. Inoltre, in un contesto di mercati ancora volatili, l’offerta di oro in quanto “bene rifugio” presso la rete distributiva di Poste Italiane - grazie alla capillarità territoriale – potrebbe mitigare il rischio di possibili trasferimenti di risorse fuori dall’Italia, verso paesi dell’area non euro (Svizzera, Paesi nordici, etc.), destinate ad altre forme di investimento alternative al rischio euro. I potenziali clienti identificati come beneficiari dell’iniziativa sono rappresentati: a) da clientela mass market, interessata a diversificare in prodotti succedanei a quelli di investimento o a quelli del Risparmio Postale, in un’ottica di medio/lungo termine. b) da clientela affluent e private, interessata oltre che a diversificazione nel medio/lungo termine anche a possibili operazioni di trading su orizzonti temporali più brevi.

Il ventaglio dei possibili strumenti retail legati all’oro di investimento può essere schematizzato in a) oro fisico con consegna al cliente (lingotti di varie grammature, monete d'oro). b) oro fisico senza consegna al Cliente (Conti oro, Deposito in caveau con rilascio certificati di acquisto). In ambedue i caso attraverso l’acquisto anche per il tramite di Piani d’accumulo. I ricavi attesi per Poste Italiane, sulla base di una valutazione prudenziale, sono stimati pari ad almeno 10 milioni i euro l’anno.

Con particolare riferimento l’applicazione all’attività di BancoPosta di numerose disposizioni del Testo Unico Bancario prevista dalla modifica introdotta al [comma 1, lett. b)], la RT afferma che questa ha, tra l’altro, come finalità quella di consentire la possibilità di adottare sistemi interni per la misurazione dei rischi. In termini di assorbimenti patrimoniali, tale possibilità rileva in particolare per i rischi operativi, per i quali il passaggio dal metodo di base (Basic Indicator Approach o BIA) a quello basato su modelli interni (Advanced Measurement Approach o AMA) porterebbe un notevole beneficio in termini di capitale necessario: a fine 2012, l’assorbimento con il BIA dovrebbe collocarsi attorno ai 780 milioni di euro, mentre quello calcolato con il modello interno AMA è nell’ordine di 570 milioni di euro. La riduzione conseguibile in termini di assorbimenti è pertanto stimabile in circa 210 milioni di euro, ovvero in termini relativi in 27 punti percentuali. Gli operatori bancari associano agli assorbimenti patrimoniali il costo del capitale, che come valore benchmark viene di norma fissato ad almeno il 10% l’anno (rendimento medio atteso dagli azionisti sul capitale investito). Applicando un simile procedimento al beneficio atteso sull’assorbimento di Bancoposta a fronte dei rischi operativi, alla possibilità di adottare modelli interni si può associare un beneficio di circa 20 milioni di euro l0anno in termini di conto economico.

 

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare per i profili di quantificazione preso atto di quanto affermato nella relazione tecnica.

 

ARTICOLO 25

Start - up innovativa e incubatore certificato

La norma, modificata nel corso dell’esame in prima lettura al Senato, definisce l'impresa start-up innovativa come società di capitali, costituita anche in forma cooperativa, di diritto italiano ovvero una Societas Europaea, residente in Italia ai sensi dell'articolo 73 del DPR n. 917 del 1986, le cui azioni o quote rappresentative del capitale sociale non sono quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione, che possiede determinati requisiti, definiti puntualmente dalla disposizione[100].

Viene, inoltre, definita start-up a vocazione sociale la start-up innovativa che opera in via esclusiva nei settori indicati all’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 155 del 2006[101].

La disposizione definisce, inoltre, l’incubatore di start-up innovative certificato come una società di capitali, costituita anche in forma cooperativa, di diritto italiano ovvero una Societas Europaea, residente in Italia ai sensi dell’articolo 73 del DPR n. 917 del 1986, che offre servizi per sostenere la nascita e lo sviluppo di start-up innovative ed è in possesso di determinati requisiti puntualmente definiti dalla nuova disciplina.

Si stabilisce che per le start-up innovative e per gli incubatori certificati, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura istituiscono una apposita sezione speciale del registro delle imprese, a cui la start-up innovativa e l’incubatore certificato devono essere iscritti al fine di poter beneficiare della disciplina in esame.

Ai fini dell’iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese, la sussistenza dei requisiti per l’identificazione della start-up innovativa e dell’incubatore certificato è attestata mediante apposita autocertificazione prodotta dal legale rappresentante e depositata presso l’ufficio del registro delle imprese.

È prevista l'automatica iscrizione della start-up innovativa e dell'incubatore certificato alla sezione speciale del registro delle imprese, a seguito della compilazione e presentazione della domanda in formato elettronico, contenente una serie di informazioni caratterizzanti. Dette informazioni sono rese disponibili, assicurando la massima trasparenza e accessibilità, per via telematica o su supporto informatico in formato tabellare gestibile da motori di ricerca, con possibilità di elaborazione e ripubblicazione gratuita da parte di soggetti terzi. Le imprese start-up innovative e gli incubatori certificati assicurano l’accesso informatico alle suddette informazioni dalla home-page del proprio sito Internet.

Entro 60 giorni dalla perdita dei requisiti la start-up innovativa o l’incubatore certificato sono cancellati d’ufficio dalla sezione speciale del registro delle imprese di cui al presente articolo, permanendo l’iscrizione alla sezione ordinaria del registro delle imprese.

Si dispone, infine, che le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura provvedono alle attività di cui al presente articolo nell’ambito delle dotazioni finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.

 

La relazione tecnica afferma che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri, né minori entrate per la finanza pubblica dal momento che le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura provvedono alle attività di cui al presente articolo nell’ambito delle dotazioni finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Nella Nota di risposta presentata nel corso dell’esame in prima lettura al Senato, il Governo ha confermato che le Camere di Commercio provvederanno alle attività previste dalle norme in esame (istituzione e gestione di una sezione speciale del registro delle imprese), nell’ambito delle dotazioni finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.

La relazione tecnica riferita al maxiemendamento afferma che le modifiche introdotte non comportano, nuovi o maggiori oneri né minori entrate per la finanza pubblica.

 

Al riguardo non si hanno osservazioni da formulare tenuto conto di quanto precisato dal Governo nel corso dell’esame in prima lettura al Senato.

 

ARTICOLO 26

Deroga al diritto societario e riduzione degli oneri per l’avvio

La norma dispone quanto segue:

§        per le start-up innovative, il termine entro il quale la perdita d'esercizio deve risultare diminuita a meno di un terzo del capitale sociale, di cui all’articolo 2446[102] e 2482-bis del codice civile, è posticipato al secondo esercizio successivo (comma 1);

§        nei casi di riduzione del capitale al di sotto del minimo legale, è consentito il differimento della decisone sulla ricapitalizzazione entro la chiusura dell’esercizio successivo (comma 1);

§        l’estensione, alle imprese start-up innovative costituite in forma di srl, di istituti previsti per le società per azioni, in particolare la libera determinazione dei diritti attribuiti ai soci, attraverso la creazione di categorie di quote anche prive di diritti di voto o con diritti di voto non proporzionali alla partecipazione (commi 2 e 3);

§        la disapplicazione per le start-up innovative, come regolamentate dall’articolo 25 del ddl in esame, della disciplina vigente in materia di società di comodo, definite dall’articolo 30[103] della legge n. 724 del 1994, e di società in perdita sistemica, di cui all’articolo 2, commi da 36-decies a 36-duodecies[104] del decreto-legge n. 138 del 2011 (comma 4).

I commi da 36-quinquies a 36-novies dell’articolo 2, del DL n. 138 del 2011, hanno disposto una maggiorazione dell’aliquota IRES di 10,5 punti percentuali per i redditi dichiarati dalle società non operative, come definite dall’articolo 30 della legge n. 724 del 1994. I successivi commi 36-decies e 36-duodecies dell’articolo 2, hanno esteso l’applicazione della disciplina vigente per le società di comodo alle società in perdita sistematica. Il prospetto riepilogativo allegato al citato DL scontava effetti di maggiore entrata sui saldi di finanza pubblica pari a 25,1 milioni di euro nel 2012 e a 33,5 milioni di euro a decorrere dal 2013 con riferimento ai commi da 36-quinquies a 36-novies e pari a 169,7 milioni di euro nel 2012 e 226,3 milioni di euro a decorrere dal 2013 con riferimento ai commi da 36-decies a 36-duodecies;

§        in deroga a quanto previsto dall’articolo 2468, comma 1, del codice civile, si consente che le quote di partecipazione in start-up innovative costituite in forma di società a responsabilità limitata possono essere oggetto di offerta al pubblico di prodotti finanziari, anche attraverso i portali per la raccolta di capitali di cui all’articolo 30 del presente decreto, nei limiti previsti dalle leggi speciali (comma 5);

§        nelle start-up innovative costituite in forma di società a responsabilità limitata il divieto di operazioni sulle proprie partecipazioni stabilito dall’articolo 2474 del codice civile non trova applicazione qualora l’operazione sia compiuta in attuazione di piani di incentivazione che prevedano l’assegnazione di quote di partecipazione a dipendenti, collaboratori o componenti dell’organo amministrativo, prestatori di opera e servizi anche professionali (comma 6);

§        l’atto costitutivo delle start-up innovative e degli incubatori certificati può prevedere  l’emissione di strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso il voto nelle decisioni dei soci  (comma 7);

§        l’esonero per la start-up innovativa e per l’incubatore certificato dal versamento dei diritti di bollo e di segreteria connessi agli adempimenti per l’iscrizione al registro delle imprese, nonché dal pagamento del diritto annuale dovuto in favore delle camere di commercio. Tale esonero opera per i primi 4 anni dopo l’iscrizione (comma 8).

 

La relazione tecnica, con riferimento all’esenzione dall’applicazione della normativa relativa alle società di comodo di cui al comma 4 in esame, afferma che , ai fini della stima degli effetti di gettito, in via prudenziale si è considerato un numero di start-up pari a 1.500 unità che, rispetto al numero complessivo di società di capitali e di persone composto da circa 2 milioni di soggetti, rappresenta all’incirca l’1 per mille.

Applicando tale proporzione al recupero di gettito annuo di competenza, stimato nelle RT originarie a carico delle società di comodo e delle società in perdita sistemica, che risulta essere pari a 350 milioni di euro annui, si ottiene in via prudenziale una perdita di gettito pari a circa 0,5 milioni  di euro annui.

In termini finanziari, considerando il meccanismo di saldo/acconto, si ha una perdita di gettito per l’anno 2014 pari a 0,9 milioni di euro e a decorrere dall’anno 2015 pari a 0,5 milioni di euro.

La RT evidenzia infine che alla copertura degli oneri citati si provvede nell’ambito della disposizione di copertura di cui all’articolo 38 del presente provvedimento a cui si rinvia.

Con riferimento all’esonero dal pagamento dei diritti di bollo e di segreteria, di cui al comma 8 in esame, la RT afferma che, considerando l'esiguità delle imprese oggetto della norma, dovuta anche alla loro particolare tipologia, e tenendo conto del fatto che una agevolazione, per i diritti e le imposte sopra indicate, per le nuove società a responsabilità limitata semplificata già è in vigore, si ritiene che le minori entrate annue derivanti dal mancato pagamento dell'imposta di bollo e dei diritti di segreteria siano di trascurabile entità.

Nella Nota di risposta alle osservazioni formulate nel corso dell’esame in prima lettura al Senato, con riferimento al comma 4, il Governo ha precisato che la stima degli effetti di minore entrata è stata fatta in via prudenziale e che si è tenuto conto, percentualmente, anche del (mancato) recupero di gettito derivante dai soggetti in perdita sistemica con riferimento ai soggetti già esistenti. Per quanto concerne gli anni successivi al 2015, la Nota afferma che è stato assunto un profilo di perdita di gettito che tiene conto delle aspettative di redditività, da parte delle “prime” start up innovative, che dovrebbero “uscire” dal perimetro dei soggetti potenzialmente a rischio di essere definiti “di comodo”, sostituiti da nuovi soggetti.

Con riferimento al comma 8, la Nota conferma che il mancato pagamento dell’imposta di bollo e dei diritti di segreteria previsto dalla norma è di trascurabile entità, data l’esiguità delle imprese che ne beneficeranno.

 

Al riguardo, con riferimento alla disapplicazione per le start-up innovative della disciplina vigente in materia di società di comodo, e di società in perdita sistemica, di cui al comma 4 in esame, tenuto conto di quanto affermato dal Nota di risposta alle osservazioni formulate nel corso dell’esame in prima lettura al Senato, non si hanno osservazioni da formulare.

Con riferimento all’esonero per la start-up innovativa e per l’incubatore certificato dal versamento dei diritti di bollo e di segreteria connessi agli adempimenti per l’iscrizione al registro delle imprese, nonché dal pagamento del diritto annuale dovuto in favore delle camere di commercio, di cui al comma 8 in esame, appare opportuno che il Governo fornisca una quantificazione delle minori entrate seppur di lieve entità.

 

ARTICOLO 27

Remunerazione con strumenti finanziari della start - up innovativa e dell’incubatore certificato

La norma dispone l’esenzione dal pagamento di imposte e oneri contributivi per il reddito di lavoro derivante dall’assegnazione, da parte delle start-up innovative e degli incubatori certificati, ai propri amministratori, dipendenti o collaboratori continuativi, di strumenti finanziari o di ogni altro diritto o incentivo che preveda l’attribuzione di strumenti finanziari o diritti similari, nonché dall’esercizio di diritti di opzione attribuiti per l’acquisto di tali strumenti finanziari. Detta esenzione è attribuita a condizione che tali strumenti finanziari o diritti non siano riacquistati dalla start-up innovativa o dall’incubatore certificato, dalla società emittente o da qualsiasi soggetto che direttamente controlla o è controllato dalla start-up innovativa o dall’incubatore certificato, ovvero è controllato dallo stesso soggetto che controlla la start-up innovativa o l’incubatore certificato. Si dispone, inoltre, che, qualora gli strumenti finanziari o i diritti siano ceduti in contrasto con la disposizione in esame, il reddito di lavoro che non ha previamente concorso alla formazione del reddito imponibile dei suddetti soggetti è assoggettato a tassazione nel periodo d’imposta in cui avviene la cessione (comma 1).

Con riferimento all’assoggettamento a tassazione del reddito di lavoro oggetto di cessione, la relazione illustrativa precisa che rileva il valore che gli strumenti finanziari e i diritti rilevanti avevano al momento dell’assegnazione o dell’esercizio e non il diverso valore che tali strumenti finanziari e diritti avevano al momento della cessione.

L’esenzione si applica esclusivamente con riferimento all’attribuzione di azioni, quote, strumenti finanziari partecipativi o diritti emessi dalla start-up innovativa e dall’incubatore certificato con la quale i soggetti suddetti intrattengono il proprio rapporto di lavoro, nonché  di quelli emessi da società direttamente controllate da una start-up innovativa o da un incubatore certificato (comma 2).

Si specifica, inoltre, che l’esenzione trova applicazione con riferimento al reddito di lavoro derivante dagli strumenti finanziari e dai diritti attribuiti e assegnati ovvero ai diritti di opzione attribuiti e esercitati dopo la conversione in legge del decreto in esame (comma 3).

Si dispone, inoltre, che le azioni, le quote e gli strumenti finanziari partecipativi emessi a fronte dell’apporto di opere e servizi resi in favore di start-up innovative o di incubatori certificati, ovvero di crediti maturati a seguito della prestazione di opere e servizi, ivi inclusi quelli professionali non concorrono alla formazione del reddito complessivo del soggetto che effettua l’apporto, anche in deroga all’articolo 9 del D.P.R. n. 917 del 1986, al momento della loro emissione o al momento in cui è operata la compensazione che tiene luogo del pagamento(comma 4).

La relazione illustrativa precisa che, al fine di garantire alle imprese start-up innovative l’accesso a servizi di consulenza altamente qualificati, compresi quelli professionali, la disposizione di cui al comma 4 in esame codifica il regime di non imponibilità degli apporti di opere e servizi già contemplata dall’Agenzia delle entrate (Circ. 10/E del 16/3/2005) e lo si estende anche all’ipotesi in cui gli apporti abbiano ad oggetto crediti maturati a fronte di opere e servizi resi a favore di suddette imprese.

È previsto, infine, che le plusvalenze realizzate mediante la cessione a titolo oneroso degli strumenti finanziari di cui al presente articolo sono assoggettate ai regimi loro ordinariamente applicabili (comma 5).

 

La relazione tecnica, ai fini della quantificazione degli effetti di gettito, utilizza i dati AIFI[105] e assume le seguenti ipotesi :

-                          platea delle start-up innovative: 1000 unità (sottoinsieme dell’intera platea di società);

-                          fatturato medio pro capite: 3 milioni di euro;

-                          fatturato totale riferibile alla platea: 3.000 milioni di euro;

-                          spese per personale e consulenze: 1/3 del fatturato;

-                          reddito riferibile all'assegnazione degli strumenti finanziari: 10% (100 milioni di euro);

-                          aliquota marginale media: 35%.

Sulla base delle predette ipotesi, la RT stima una perdita di gettito IRPEF di competenza annua pari a 35 milioni di euro e una perdita di addizionale regionale e comunale pari rispettivamente a 1,5 e 0,4 milioni di euro.

In termini finanziari, con decorrenza dal periodo d’imposta 2013, si hanno i seguenti effetti:

(milioni di euro)

 

2013

2014

2015

IRPEF

-29,6

-35

-35

Addizionale regionale

0,0

-1,5

-1,5

Addizionale comunale

0,0

-0,5

-0,4

Totale

-29,6

-37,0

-36,9

Quanto alle minori entrate contributive, sulla base delle valutazioni dell’INPS e considerando un’aliquota media ponderata per i lavoratori dipendenti, per gli amministratori e per i collaboratori continuativi, la RT stima le minori contribuzioni in 38 milioni di euro annui.

La RT afferma, infine, che alla copertura degli oneri derivanti dalla disposizione in esame si provvede nell’ambito della disposizione di copertura finanziaria di cui all’art. 38.

Nella Nota di risposta alle osservazioni formulate nel corso dell’esame in prima lettura al Senato il Governo ha precisato che la stima effettuata dalla RT è stata improntata ad un elevato grado di prudenzialità, ove si consideri che il numero di start-up che dispongono l’assegnazione agli amministratori, ai dipendenti, ai collaboratori di azioni, quote, titoli, diritti, opzioni o strumenti finanziari nel contesto di un piano di incentivazione è stato considerato pari a 2/3 del totale delle start-up in esame (1.000 su un totale di 1.500). tale numero ed i relativi ammontari di base imponibile, secondo quanto affermato dal Governo, sono stati utilizzati come proxy al fine di quantificare gli effetti relativi a tutte le tipologie di imprese interessate dalla norma, comprendendo quindi anche gli incubatori certificati.

Con riferimento agli effetti di gettito relativi alle addizionali comunali e regionali, il Governo precisa che gli effetti di cassa per tali imposte si verificano nell’anno successivo a quello di competenza, quindi gli effetti di competenza dell’anno 2013 sono riportati di cassa nell’anno 2014.

Infine con riferimento al minor gettito stimato, per l’anno 2013, pari a 29,6 milioni di euro, il Governo precisa che l’importo citato rappresenta la stima delle minori ritenute operate dal sostituto d’imposta per l’anno stesso.

 

Al riguardo, con riferimento alla quantificazione degli effetti di gettito effettuata dalla RT, si rileva che le ritenute operate dal sostituto d’imposta interessano sia l’IRPEF, sia le addizionali comunali e regionali. Appare, pertanto, opportuno che il Governo chiarisca la mancata considerazione degli effetti di minor gettito relativi alle addizionali nell’anno 2013.

Inoltre, con riferimento alla disposizione prevista dal comma 4, la quale prevede un regime di non imponibilità delle azioni, delle quote e degli strumenti finanziari partecipativi emessi a fronte dell’apporto di opere e servizi resi in favore di start-up innovative o di incubatori certificati, anche in deroga all’articolo 9 del TUIR, appare opportuno che il Governo chiarisca quali siano gli effetti conseguenti alla medesima deroga. Appare, inoltre, opportuno acquisire chiarimenti relativamente a quanto affermato dalla relazione illustrativa in merito all’estensione del regime di non imponibilità al caso in cui gli apporti abbiano ad oggetto crediti maturati a fronte di opere e servizi resi a favore di suddette imprese e alla mancata stima degli effetti di gettito connessi a tale fattispecie da parte della RT.

 

ARTICOLO 27-bis

Misure di semplificazione per l’accesso alle agevolazioni per le assunzioni di personale nelle start-up innovative e negli incubatori certificati

Normativa vigente. L’articolo 24 del DL n. 83 del 2012 ha disposto la concessione di un  contributo sotto forma di credito d’imposta, pari al 35% delle spese effettuate per le nuove assunzioni di personale, con un tetto massimo di 200 mila euro per impresa. In particolare, il credito d'imposta è riservato alle assunzioni relative ai dottori di ricerca con titolo conseguito presso una università italiana o estera se riconosciuta equipollente in base alla legislazione vigente in materia e al personale in possesso di una laurea magistrale in discipline di ambito tecnico o scientifico, impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo . Possono usufruire dell’agevolazione in esame tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dalle dimensioni aziendali, dal settore economico in cui operano e dal regime contabile adottato.

Per fruire del contributo le imprese presentano un'istanza secondo le modalità che saranno definite dal decreto attuativo del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.

Per l’attuazione del suddetto credito d’imposta il citato articolo 24 autorizza la spesa di 25 milioni di euro per l'anno 2012 e di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013. Al relativo onere si provvede attraverso l’utilizzo di quota parte dei proventi derivanti da diritti sui brevetti per invenzione industriale e per i modelli di utilità e sulla registrazione di disegni e modelli, nonché dai diritti di opposizione alla registrazione dei marchi d’impresa, di cui all’articolo 1, comma 851 della legge n. 296 del 2006 (commi 12 e 13).

La norma, introdotta nel corso dell’esame in prima lettura al Senato, estende l’applicazione dell’articolo 24 del DL n. 83 del 2012, alle start-up innovative e agli incubatori certificati di cui all’articolo 25. Si prevede, inoltre, che, il credito d’imposta è concesso in via prioritaria rispetto alle altre imprese, fatta salva la quota riservata di cui al comma 13-bis del medesimo articolo 24[106].

 

La relazione tecnica riferita al maxiemendamento afferma che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

Al riguardo si osserva che la norma estende l’ambito applicativo dell’agevolazione in esame, la quale è concessa entro un limite annuo di spesa. Non si hanno quindi osservazioni da formulare nel presupposto che la procedura prevista per la concessione del beneficio sia idonea a garantire il rispetto del limite anzidetto.

 

ARTICOLO 28

Disposizioni in materia di rapporto di lavoro subordinato in start up innovative

Le norme consentono alle imprese riconosciute start up innovative di stipulare contratti a tempo determinato per una durata complessiva di trentasei mesi, in deroga alla normativa vigente, anche attraverso rinnovi consecutivi, per il periodo di 4 anni dalla data di costituzione delle start up medesime. In caso di durata complessiva del medesimo rapporto, anche più volte rinnovato, il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato[107].

La retribuzione del lavoratore dipendente è costituita da una parte che non può essere inferiore al minimo tabellare previsto, per il rispettivo livello di inquadramento, dal contratto collettivo e da una parte variabile, la cui misura è collegata alla efficienza o alla competitività dell’impresa, alla produttività del lavoratore o ad altri obiettivi concordati tra le parti.

Il Senato ha introdotto, tra l’altro, la possibilità di stipulare contratti di somministrazione di lavoro, quando ne ricorrano le condizioni previste dall’articolo 20 del decreto legislativo n. 276/2003[108]. Le ulteriori modifiche introdotte hanno carattere ordinamentale.

 

La relazione tecnica al testo originario nulla aggiunge al contenuto delle disposizioni.

La relazione al maxiemendamento non rileva effetti finanziari negativi in quanto le modifiche sono volte a chiarire l’ambito soggettivo ed oggettivo della disposizione e le relative modalità.

 

Nulla da osservare al riguardo.

 

ARTICOLO 29

Incentivi all’investimento in start-up innovative

La norma prevede l’introduzione di alcuni incentivi fiscali, per il triennio 2013-2015, per i soggetti, sia persone fisiche che persone giuridiche, che investono nel capitale sociale delle start-up innovative. In particolare viene previsto:

§        per i soggetti persone fisiche, una detrazione IRPEF pari al 19 per cento della somma investita nel capitale sociale di una o più start-up innovative direttamente o per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio che investano prevalentemente in star-up innovative. Nello specifico si prevede che l’investimento massimo detraibile sia pari a 500.000 euro e debba esser mantenuto per almeno due anni, pena la decadenza dal beneficio ed il recupero della minore imposta pagata, unitamente agli interessi legali; inoltre è previsto che la parte di ammontare non detraibile nel periodo d’imposta di riferimento può esser portata a detrazione dall’IRPEF nei periodi d’imposta successivi ma non oltre il terzo (commi da 1 a 3);

§        per gli investitori soggetti all’IRES, diversi da imprese start-up innovative, una deduzione pari al 20 per cento della somma investita, nel capitale sociale di dette start-up innovative, direttamente o per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio o altre società che investano in start-up innovative; l’importo massimo deducibile non può eccedere, per ogni periodo di imposta l’importo di 1.800.000 euro e deve esser mantenuto per almeno due anni, pena la decadenza dal beneficio ed il recupero a tassazione dell’importo dedotto, comprensivo degli interessi legali (commi 4 e 5);

§        le società di investimento collettivo del risparmio e le altre società che investono prevalentemente in start-up innovative non possono beneficiare dell’agevolazione IRES suddetta (comma 6);

§        nel caso di start-up a vocazione sociale così come definite dall’articolo 25, comma 4 del provvedimento in esame e di start-up che sviluppano e commercializzano esclusivamente prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico in ambito energetico, la detrazione a fini IRPEF è elevata al 25 per cento e la deduzione a fini IRES è elevata al 27 per cento del capitale investito (comma 7);

§        è prevista l’emanazione, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, di un decreto del Ministro dell’economia e dello sviluppo, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, concernente le modalità di attuazione delle agevolazioni previste nonché la subordinazione dell’efficacia delle disposizioni in esame all’autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea, richiesta a cura del Ministro dello sviluppo economico (commi 8 e 9).

 

La relazione tecnica afferma che secondo i dati AIFI[109], nel corso del 2011 sono state registrate nel mercato italiano del venture capital nuove operazioni per un controvalore complessivo pari a circa 82 milioni di euro, importo ben più basso di quello medio registrato nelle altre principali economie europee (Francia, Germania e Regno Unito). Pertanto, in via prudenziale la RT ipotizza un potenziale investimento al livello dei dati medi e quindi pone un ammontare di circa 400 milioni di euro di investimenti ripartiti in 100 milioni di euro investiti da persone fisiche e 300 milioni di euro investiti da persone giuridiche.

La RT stima separatamente il minor gettito, per il triennio 2013-2015, per le persone fisiche ipotizzando che ciascuna somma investita non superi il tetto dei 500 mila euro previsti, supponendo che le start-up a vocazione sociale o operanti in ambito energetico rappresentino 1/4 del totale e che per tutti i soggetti interessati sussistano le condizioni previste dalla norma (mantenimento dell’investimento per almeno 2 anni). Pertanto applicando agli ipotizzati 100 milioni di euro le condizioni suddette, e tenendo presenti le differenti aliquote di detrazione (25 per cento per le start-up a vocazione sociale e operanti in ambito energetico e 19 per cento per tutte le start-up innovative) ottiene una perdita di gettito IRPEF di competenza valutabile in circa 20,5 milioni di euro. In termini finanziari, considerando l’effetto del meccanismo del versamento a saldo e in acconto dell’imposta si ottiene una perdita di gettito per l’anno 2014 pari a 35,9 milioni di euro, per gli anni 2015 e 2016 la perdita di gettito si attesta su 20,5 milioni di euro, mentre per l’anno 2017 si ha un recupero di gettito pari a 15,4 milioni di euro.

Per quanto attiene le persone giuridiche, per il triennio considerato (2013-2015) la RT stima il minor gettito ipotizzando in via prudenziale una aliquota IRES ordinaria media del 26 per cento, che applicata ad un ammontare ipotizzato di investimenti pari a 300 milioni di euro ed alle differenti aliquote del 20 per cento (per tutte le start-up innovative che ipotizza esser pari ai ¾ del totale) e del 27 per cento (per le sole start-up a vocazione sociale e operanti in ambito energetico che stima esser pari ad ¼) produce minori entrate per circa 17 milioni di euro di competenza. In termini finanziari, per il meccanismo del saldo/acconto, la perdita di gettito sarà pari a 30 milioni di euro per il 2014, pari a 17 milioni di euro per gli anni 2015 e 2016 e per l’anno 2017 si avrà un recupero di gettito pari a 13 milioni di euro.

Gli effetti complessivi di gettito saranno pari a 65,9 milioni di euro di perdita per l’anno 2014, a 37,5 milioni di euro di perdita per ciascuno degli anni 2015 e 2016 e a 28,4 milioni di euro di recupero di gettito per l’anno 2017.

La RT conclude evidenziando che agli oneri derivanti dalla disposizione si provvede nell’ambito della disposizione di copertura di cui all’articolo 38 del provvedimento in esame.

Nella Nota di risposta alle osservazioni formulate nel corso dell’esame in prima lettura al Senato, il Governo ha precisato che il dato assunto alla base delle stime, secondo il quale il 25% degli investimenti in esame sarebbe indirizzato verso start-up  a vocazione sociale o operanti in ambito energetico, si basa sui dati AIFI, secondo i quali nel 2011 il numero di investimenti realizzati nel settore energia e utilities è stato circa il 15% del totale, ai quali è stato aggiunto in via prudenziale un ulteriore 10% per gli investimenti a vocazione sociale.

Per quanto concerne il dato relativo all’investimento potenziale in start-up innovative di 400 milioni di euro, il Governo afferma che questo dato incorpora, prudenzialmente, il potenziale indotto della normativa proposta ed ipotizza un riallineamento verso l’alto degli investimenti verso un dato medio delle altre principali economie europee (Francia, Germania e Regno Unito).

Il Governo precisa, inoltre, che la stima è stata effettuata a legislazione vigente.

Infine con riferimento alla possibilità per i soggetti passivi IRPEF di portare in detrazione per i successivi periodi d’imposta, ma non oltre il terzo, l’eventuale ammontare di detrazione che non ha trovato capienza nel periodo d’imposta di riferimento, la Nota precisa che nella quantificazione è stato ipotizzato che la detrazione in oggetto trovasse piena capienza nell’imposta del soggetto fruitore. In base a quanto affermato dal Governo, tale ipotesi risulta prudenziale, ove si consideri che un’eventuale considerazione dell’incapienza avrebbe comportato una minore perdita di gettito nei primi anni rispetto a quella quantificata; la perdita di gettito complessiva sarebbe quindi risultata ripartita in più anni, ciascuno però di minore entità rispetto a quanto stimato.

 

Al riguardo non si hanno osservazioni da formulare in merito alla quantificazione degli effetti di gettito, tenuto conto, fra l’altro, di quanto precisato dal Governo nel corso dell’esame al Senato.

Andrebbe tuttavia valutato il possibile utilizzo elusivo delle agevolazioni in esame da parte dei contribuenti.

Si può considerare, a fini esplicativi, l’ipotesi di un gruppo societario costituito da imprese start-up innovative e da imprese non start-up. In tal caso la politica fiscale del gruppo potrebbe essere quella di investire capitale dell’impresa non start-up nelle imprese start-up al fine di godere dei benefici fiscali in esame.

 

ARTICOLO 30

Raccolta di capitali di rischio tramite portali on line

La norma introduce la nozione di portale per la raccolta di capitali per le imprese start-up innovative (comma 1).

Viene definita la figura del gestore di portali per la raccolta di capitali per le start-up innovative, con l’istituzione del relativo registro. L’attività di gestione di portali per la raccolta di capitali per le start-up innovative è riservata alle imprese di investimento e alle banche autorizzate ai relativi servizi di investimento nonché ai soggetti iscritti in un apposito registro tenuto dalla Consob. Per i soggetti iscritti in tale registro sono previsti oneri autorizzativi e regolamentari semplificati, nonché un regime derogatorio degli obblighi di comportamento nel collocamento a distanza di servizi e strumenti finanziari. Viene affidata alla Consob la determinazione, con regolamento, dei principi e dei criteri relativi alla formazione e gestione del registro, nonché la vigilanza sui gestori di portali per verificare l’osservanza delle disposizioni di cui al presente articolo e della relativa disciplina di attuazione. A questo fine la Consob può chiedere la comunicazione di dati e di notizie e la trasmissione di atti e di documenti, fissando i relativi termini, nonché effettuare ispezioni (comma 2).

Si stabilisce, inoltre, che le offerte al pubblico condotte esclusivamente attraverso uno o più portali per la raccolta di capitali possono avere ad oggetto soltanto la sottoscrizione di strumenti finanziari emessi dalle start-up innovative e devono avere un corrispettivo totale inferiore a quello determinato dalla Consob ai sensi dell’articolo 100, comma 1, lettera c) del decreto legislativo n. 58 del 1998. Viene demandata alla Consob la determinazione della disciplina applicabile alle predette offerte, al fine di assicurare la sottoscrizione da parte di investitori professionali o particolari categorie di investitori dalla stessa individuate di una quota degli strumenti finanziari offerti, quando l’offerta non sia riservata esclusivamente a clienti professionali, e di tutelare gli investitori diversi dai clienti professionali nel caso in cui i soci di controllo della start-up innovativa cedano le proprie partecipazioni a terzi successivamente all’offerta (comma 3).

La Consob detta le disposizioni attuative dell’articolo in esame entro 90 giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto (comma 5).

Si prevede che in favore delle start-up innovative e degli incubatori certificati, l’intervento del Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese, di cui all’articolo 2, comma 100, lettera a), della legge n. 662 del 1996, n. 662, è concesso gratuitamente e secondo criteri e modalità semplificati individuati con decreto ministeriale. Le modifiche riguardanti il funzionamento del Fondo devono complessivamente assicurare il rispetto degli equilibri di finanza pubblica (comma 6).

Le start-up innovative operanti in Italia sono incluse tra le imprese destinatarie dei servizi messi a disposizione dall’ICE-Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane. L’Agenzia fornisce ai suddetti soggetti assistenza in materia normativa, societaria, fiscale, immobiliare, contrattualistica e creditizia. L’Agenzia provvede, altresì, a individuare le principali fiere e manifestazioni internazionali dove ospitare gratuitamente le start-up innovative, tenendo conto dell’attinenza delle loro attività all’oggetto della manifestazione. L’Agenzia sviluppa iniziative per favorire l’incontro delle start-up innovative con investitori potenziali per le fasi di early stage capital e di capitale di espansione (comma 7).

Si afferma, infine, che l’ICE-Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane svolge le attività indicate con le risorse umane, strumentali e finanziarie, previste a legislazione vigente.

 

La relazione tecnica afferma che l'articolo non comporta nuovi o maggiori oneri né minori entrate, in quanto le attività affidate alla CONSOB e all'ICE rientrano nelle loro competenze istituzionali e possono essere realizzate con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Nella Nota di risposta presentata nel corso dell’esame in prima lettura al Senato, il Governo ha confermato che le attività previste dalla norma in esame e affidate alla Consob e all’ICE rientrano nelle loro competenze istituzionali e possono essere realizzate con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

 

Al riguardo appare opportuno acquisire un chiarimento da parte del Governo in merito alla concessione gratuita dell’intervento del Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese, prevista dal comma 6 dell’articolo in esame, al fine di valutare l’impatto finanziario della medesima disposizione.

 

ARTICOLO 31

Composizione e gestione della crisi nell’impresa start-up innovativa

La norma detta disposizioni in materio di gestione della crisi nelle start-up innovative. In particolare si prevede:

§        l’esclusione della start-up innovativa dalle procedure concorsuali diverse da quelle previste dal capo II[110] della legge n. 3 del 2012;

§        l’accesso ai dati relativi ai soci della stessa iscritti nel medesimo registro è consentito esclusivamente all’autorità giudiziaria e alle autorità di vigilanza, decorsi dodici mesi dall’iscrizione nel registro delle imprese del decreto di apertura della liquidazione della start-up innovativa;

§        in caso di perdita dei requisiti previsti e, in ogni caso, una volta decorsi quattro anni dalla data di costituzione, cessa l’applicazione della disciplina suddetta, incluse le disposizioni di cui all’articolo 28 del DL in esame, ferma restando l’efficacia dei contratti a tempo determinato stipulati dalla start-up innovativa sino alla scadenza del relativo termine. Per la start-up innovativa costituita in forma di società a responsabilità limitata, le clausole eventualmente inserite nell’atto costitutivo ai sensi dei commi 2, 3 e 7 dell’articolo 26 mantengono efficacia limitatamente alle quote di partecipazione già sottoscritte e agli strumenti finanziari partecipativi già emessi;

§        è consentito al Ministero dello sviluppo economico, allo scopo di vigilare sul corretto utilizzo delle agevolazioni e sul rispetto della disciplina di cui alla presente sezione, di avvalersi del Nucleo speciale spesa pubblica e repressione frodi comunitarie della Guardia di finanza, secondo le modalità previste dall’articolo 25 del DL n. 83 del 2012.

 

La relazione tecnica afferma che l'articolo non comporta nuovi o maggiori oneri né minori entrate, in quanto l'attività di vigilanza è svolta con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Nella Nota di risposta presentata nel corso dell’esame presso il Senato, il Governo, confermando la sostenibilità, a valere sulle risorse ordinariamente disponibili a legislazione vigente, delle attività previste dalla norma in esame a carico del Nucleo speciale spesa pubblica e repressione frodi comunitarie della Guardia di finanza, ha precisato che la clausola di invarianza di cui all’articolo 25 del DL n. 83 del 2012, richiamata dalla disposizione in esame, è già estesa con riguardo alla finanza pubblica.

 

Al riguardo non si hanno osservazione da formulare alla luce di quanto precisato da parte del Governo durante l’esame presso il Senato.

 

ARTICOLO 32

Pubblicità e valutazione dell’impatto delle misure per la nascita e lo sviluppo di imprese start-up innovative

Le norme prevedono:

·        la promozione da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri[111] di un concorso per sviluppare una campagna nazionale di sensibilizzazione sulle opportunità imprenditoriali legate all’innovazione[112]. Ai connessi adempimenti si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente (comma 1);

·        l’istituzione, presso il Ministero dello sviluppo economico, di un sistema permanente di monitoraggio e valutazione delle misure per la nascita e lo sviluppo di imprese start-up innovative[113], che si avvale anche dei dati forniti dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e da altri soggetti del Sistema statistico nazionale (Sistan) (comma 2). A tal fine l’ISTAT organizza banche dati informatizzate pubbliche, rendendole disponibili gratuitamente (comma 4) e provvede ad assicurare la massima trasparenza e accessibilità ai dati, nonché la possibilità di elaborazione e ripubblicazione gratuita e libera degli stessi da parte di soggetti terzi (comma 6).

Il comma 3 prevede che il sistema di monitoraggio di cui al comma 2 assicuri, con cadenza almeno annuale, rapporti sullo stato di attuazione delle singole misure, sulle conseguenze in termini microeconomici e macroeconomici, nonché sul grado di effettivo conseguimento delle finalità di cui all’articolo 25, comma 1. Dagli esiti del monitoraggio e della valutazione di cui al presente articolo sono desunti elementi per eventuali correzioni delle misure introdotte dal presente decreto legge.

Il comma 7 prevede che, avvalendosi anche del summenzionato sistema permanente di monitoraggio e valutazione, il Ministro dello sviluppo economico presenti entro il primo marzo di ogni anno[114] una relazione sullo stato di attuazione delle misure;

Viene, altresì, disposto lo stanziamento di 150 mila euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, destinato all’ISTAT, per provvedere alla raccolta e all’aggiornamento regolare dei dati necessari per compiere una valutazione dell’impatto, in particolare sulla crescita, sull’occupazione, e sull’innovazione delle misure previste dagli artt. 25-32 del provvedimento in esame (comma 6).

 

 

La relazione tecnica, riferita al testo originario del provvedimento, ribadisce il contenuto delle norme e, con riguardo al comma 1, conferma che all’attuazione di tale disposizione le amministrazioni interessate provvederanno nell’ambito delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.

 

Al riguardo, appare opportuno che il Governo confermi che l’attività di promozione da parte della Presidenza del Consiglio del concorso di cui al comma 1, nonché l’attività del sistema di monitoraggio e valutazione delle imprese start-up, istituito dal comma 2 presso il Ministero dello sviluppo economico, possano essere sostenute nell’ambito delle risorse rispettivamente disponibili a legislazione vigente. Non si hanno osservazioni da formulare con riferimento allo stanziamento di 150 mila euro annui per ciascuno degli anni 2013 – 2015, disposto (comma 6) in favore dell'ISTAT e finalizzato alla creazione del database relativo al programma di analisi e ricerca indicato ai commi 2, 4 e 6, considerato che siffatto stanziamento è configurato come limite massimo di spesa e tenuto conto di quanto evidenziato nel corso della trattazione del provvedimento al Senato.

Sul punto si rileva che durante l’esame in 5^ Commissione al Senato, è stato chiesto di confermare l’adeguatezza dello stanziamento disposto dalla norma in esame a favore dell’ISTAT. A tale riguardo, il Governo, in risposta alle osservazioni formulate, nella nota dell’Ufficio legislativo del Ministero dell’Economia e delle finanze, depositata[115] in 5^ Commissione, ha confermato l’adeguatezza delle disponibilità e ha rammentato che ai sensi del’articolo 1, comma 3, del provvedimento in esame, le risorse destinate all’ISTAT per le sue attività istituzionali, sono state incrementate di 18 milioni euro a decorrere dal 2013.

 

ARTICOLO 33, commi da 1 a 3               

Incentivi per la realizzazione di nuove infrastrutture

Le norme dispongono che, in via sperimentale - per favorire la realizzazione di nuove opere infrastrutturali di importo superiore a 500 milioni di euro mediante l’utilizzazione dei contratti di partenariato pubblico-privato[116] è riconosciuto un credito di imposta in presenza dei seguenti requisiti:

-        la progettazione definitiva deve essere approvata entro il 31 dicembre 2015;

-        non siano previsti contributi pubblici a fondo perduto;

-         sia accertata la non sostenibilità del piano economico-finanziario.

Più specificamente al soggetto titolare del contratto di partenariato pubblico privato, comprese le società di progetto, viene riconosciuto un credito di imposta a valere sull’IRES e sull’IRAP, generate in relazione alla costruzione e gestione dell’opera. Detto credito di imposta:

-        è stabilito per ciascun progetto nella misura necessaria al raggiungimento dell’equilibrio del  piano economico-finanziario e comunque entro il limite massimo del 50 per cento del costo dell’investimento;

-        non costituisce ricavo ai fini delle imposte dirette e dell’IRAP;

-        è posto a base di gara per l’individuazione dell’affidatario del contratto di partenariato pubblico-privato.

Per favorire la realizzazione di nuove opere infrastrutturali di importo superiore a 500 milioni di euro mediante l’utilizzazione dei contratti di partenariato pubblico-privato per le quali è accertata la non sostenibilità del piano economico-finanziario, è altresì riconosciuta al soggetto titolare del contratto di partenariato pubblico-privato, ivi comprese le società di progetto, l'esenzione dal pagamento del canone di concessione nella misura necessaria al raggiungimento dell'equilibrio del piano economico-finanziario, in conformità alla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato. La non sostenibilità del piano economico-finanziario e l’entità del credito di imposta, nonché i criteri e le modalità per l'accertamento, la determinazione e il monitoraggio dell'esenzione, nonché per la rideterminazione della misura in caso di miglioramento dei parametri posti a base del piano economico finanziario sono verificati dal CIPE, previo parere del Nucleo di consulenza per l'attuazione e regolazione dei servizi di pubblica utilità (NARS)[117], integrato con due componenti designati dal Ministro dell’economia e dal Ministro delle infrastrutture. L’esenzione dal canone di concessione è utilizzata anche cumulativamente al credito d’imposta, al fine di assicurare la sostenibilità economica dell'operazione di partenariato pubblico-privato. Nel complesso le suddette misure non potranno superare il 50 per cento del costo dell'investimento, tenendo conto anche del contributo pubblico a fondo perduto. (commi 1, 2, 2-ter e 2-quater).

Le norme modificano inoltre l’articolo 10 del DL 269/2003, in materia di attestazione dei crediti tributari. In particolare, il suddetto credito d’imposta viene introdotto, tra i crediti che l'Agenzia delle entrate è autorizzata a certificare. La relativa attestazione deve essere rilasciata dall'Agenzia delle Entrate entro 40 giorni dalla richiesta del contribuente, decorsi i quali l’attestazione si intende rilasciata (comma 2-bis).

Le norme modificano infine l’articolo 18 della L. 183/2011 (Legge di stabilità 2012), in materia di finanziamento di infrastrutture mediante defiscalizzazione.

Si ricorda che l’articolo 18 della L. 183/2011 contempla la possibilità di prevedere agevolazioni fiscali in favore delle società di progetto, finalizzate a realizzare nuove infrastrutture stradali e autostradali, con il sistema del project financing, e nuove opere di infrastrutturazione ferroviaria metropolitana e di sviluppo ed ampliamento dei porti e dei relativi collegamenti stradali e ferroviari. L’agevolazione consiste nella possibilità di compensare l’ammontare dovuto a titolo di specifiche imposte, in via totale o parziale, con le somme da versare al concessionario a titolo di contributo pubblico a fondo perduto per la realizzazione dell’infrastruttura, mediante riduzione o azzeramento di quest’ultimo.

In particolare, le disposizioni specificano che le agevolazioni fiscali in favore delle società di progetto favoriscano la realizzazione di nuove infrastrutture incluse in piani o programmi di amministrazioni pubbliche previsti a legislazione vigente e che tra i soggetti beneficiari delle agevolazioni siano ricompresi quelli concessionari. Le misure in esame possono inoltre essere utilizzate anche per le infrastrutture di interesse strategico già affidate o in corso di affidamento con contratti di partenariato pubblico-privato, nel caso in cui risulti necessario ripristinare l’equilibrio del piano economico-finanziario. Il CIPE, previo parere del NARS, integrato con due componenti designati dal Ministro dell’economia e dal Ministro delle infrastrutture, determina l’importo del contributo pubblico a fondo perduto, quello necessario per il riequilibrio del piano economico-finanziario, l’ammontare delle risorse disponibili a legislazione vigente utilizzabili, l’ammontare delle misure da riconoscere a compensazione della quota di contributo mancante, nonché i criteri e le modalità per la rideterminazione della misura delle agevolazioni in caso di miglioramento dei parametri posti a base del piano economico-finanziario.

 

La relazione tecnica riferita al testo originario afferma che le disposizioni non sono suscettibili di produrre effetti finanziari in quanto le agevolazioni fiscali previste costituiscono rinuncia a maggior gettito. Ciò sulla base delle considerazioni che seguono:

-        le nuove infrastrutture non sarebbero altrimenti realizzate in quanto l'investimento non sarebbe sostenibile in assenza del credito d'imposta previsto, mentre lo diverrebbe in virtù dello stesso;

-        ai fini dell'ammissibilità dei benefici richiesti è effettuata una valutazione tecnica circa la capacità del piano economico-finanziario di porsi in equilibrio con il concorso del credito di imposta. Con la medesima delibera il CIPE individua inoltre i criteri e le modalità per l'accertamento, determinazione e monitoraggio del credito d'imposta nonché per la rideterminazione della misura in caso di miglioramento dei parametri posti a base del piano economico-finanziario;

-        il credito di imposta, che può riguardare sia la fase della costruzione che di gestione dell'opera, è limitato alla misura necessaria al conseguimento della sostenibilità del piano economico-finanziario, altrimenti non raggiungibile;

-        il credito di imposta non può superare il limite massimo del 50 per cento del costo dell'investimento.

La RT segnala, inoltre, che l'aumento dei componenti del NARS non determinerebbe oneri poiché, ai sensi del DPCM 25/10/2008, i compensi sono previsti solo per gli esperti e non per i componenti del Nucleo.

La RT ricorda, infine, che lo stesso criterio di verifica era stato adottato per la valutazione degli effetti finanziari delle agevolazioni previste dall'articolo 18 della L. 183/2011, e dall'articolo 2 del DL 83/2012.

Durante l’esame al Senato, il Governo – con Nota del Ministero dell’economia (Ufficio legislativo) - ha affermato che, in via generale, non si possono escludere effetti distorsivi dell’applicazione delle norme in esame, in quanto potenzialmente suscettibili di favorire l’afflusso dei capitali privati verso le opere in questione, a scapito di altre che potrebbero essere realizzate in assenza di agevolazione e/o di investimenti in altri settori.

Tuttavia, le disposizioni vanno valutate alla luce del loro carattere transitorio e sperimentale e relativamente all’attuale situazione dei mercati finanziari, che rendono difficile l’avvio di opere infrastrutturali con capitali privati e in autofinanziamento, senza un contributo pubblico che concorra alla riduzione dei costi dell’investimento. In proposito, il Governo ha segnalato che vi sono opere già affidate in concessione (o in corso di affidamento) che non possono essere avviate in quanto i rispettivi piani economico-finanziari – che in un contesto più favorevole sarebbero sostenibili – non risultano finanziabili (Autostrada BreBeMi, Strada dei Parchi, Pedemontana veneta e lombarda, Bretella porto di Ancona, Tirrenica). Esistono poi opere già valutate dall’amministrazione che non partirebbero in quanto prive di finanziamento e che potrebbero essere avviate con il ricorso alle agevolazioni in questione.

Pertanto, l’obiettivo delle misure in esame è quello di incentivare – mediante agevolazioni fiscali in luogo del contributo pubblico a fondo perduto – la realizzazioni di opere infrastrutturali nuove, ma in uno stadio di progettazione già avanzato, che nell’attuale situazione di crisi economico-finanziaria rimarrebbero bloccate. In tale ottica è stato inserito il limite temporale del 31 dicembre 2015.

È stata inoltre prevista la possibilità di rideterminare l’agevolazione – da esercitare presumibilmente alla scadenza del periodo regolatorio (ma il CIPE potrà definire termini, modalità e criteri di attuazione) – qualora il mercato dovesse presentare parametri positivi che permettano un maggiore autofinanziamento.

Il Governo ha affermato  comunque di ritenere opportuna un’attività di monitoraggio finanziario e fisico delle opere e dei relativi piani economico-finanziari, che consenta una valutazione ex post delle misure di incentivazione e dei loro effetti sulla realizzazione di opere infrastrutturali e sul conseguente gettito fiscale. In sede CIPE è stata valutata l’opportunità di redigere linee guida per l’applicazione delle norme finalizzate a un’accurata selezione delle opere. Tali linee fisserebbero, tra l’altro, criteri e modalità stringenti per la verifica della sostenibilità dei piani economico-finanziari e tali da evitare incrementi ingiustificati del contributo pubblico.

La Nota del Ministero delle Infrastrutture ha affermato altresì che le opere considerate hanno seguito l’iter previsto dalla cosiddetta Legge obiettivo (L. 443/2001) che, oltre ad individuarle, le ha annualmente monitorate e confermate con lo strumento dell’Allegato infrastrutture al DEF. Pertanto, l’ipotesi di modifica nelle decisioni da parte dell’amministrazione pubblica deve necessariamente subire un passaggio con norma primaria o con il CIPE. L’eventuale utilizzo diverso delle risorse pubbliche non appare concretamente percorribile in quanto si tratta di risorse già destinate ad interventi con contratti in corso e, quindi, con obbligazioni giuridicamente vincolanti verso terzi. Inoltre, il Governo ha evidenziato che un mutamento della destinazione delle risorse su altri interventi comporterebbe oneri per l’erario derivanti dalla mancata finalizzazione delle risorse già utilizzate per dare avvio all’opera, nonché dal probabile instaurarsi di contenziosi con i soggetti esecutori.

 

La relazione tecnica relativa al maxiemendamento non considera le disposizioni di cui ai commi 2-bis, 2-ter e 2-quater, introdotte durante l’esame al Senato.

 

Al riguardo, si rileva che le disposizioni in esame prevedono un’estensione delle misure di sostegno alla realizzazione di infrastrutture mediante defiscalizzazione previste a legislazione vigente, includendo sostanzialmente:

-        il credito d’imposta e/o l’esenzione del canone di concessione per le nuove opere di importo superiore a 500 milioni di euro;

-        la defiscalizzazione per le infrastrutture di interesse strategico già affidate o in corso di affidamento con contratti di partenariato pubblico-privato.

Tali fattispecie sono condizionate essenzialmente alla verifica, da parte del CIPE, in merito all’insostenibilità del piano economico-finanziario approvato. In proposito, preso atto di quanto affermato dal Governo nella relazione tecnica e durante l’esame al Senato, si osserva che l’invarianza finanziaria delle disposizioni in esame appare confermata solo nel caso in cui nelle previsioni tendenziali non fosse inclusa in alcun modo la redditività – sotto forma di entrate fiscali o di riscossione di canoni – delle infrastrutture interessate dalle norme.

Considerando che le previsioni tendenziali di gettito sono formulate sulla base di un modello macroeconomico che stima l’andamento del PIL sulla base delle sue componenti, l’ipotesi assunta dalla relazione tecnica - che la norma configuri una rinuncia ad un gettito aggiuntivo non scontato - richiederebbe:

-          che le previsioni tendenziali relative ai conti della PA scontino la riduzione della spesa per investimenti pubblici conseguente al blocco delle opere oggetto di agevolazione da parte della norma in esame. Tale circostanza non risulta, apparentemente, dal DEF per il 2013 e dal relativo allegato sulle infrastrutture strategiche, nel quale restano incluse le opere citate dalla Nota tecnica del Governo[118];

-          che, nelle previsioni macroeconomiche tendenziali, si assuma che il blocco della spesa per investimenti pubblici, di cui al punto precedente, si rifletta interamente sulla spesa complessiva per investimenti nel paese.

In caso contrario, la detassazione prevista dalla norma risulterebbe suscettibile di incidere su una componente di spesa per investimento inclusa nelle previsioni tendenziali al pari della redditività propria dell’investimento stesso e del relativo gettito fiscale, che verrebbe conseguentemente ridotto.

Sul punto appare necessario acquisire conferma dal Governo.

Si rileva altresì che le norme relative all’esenzione del canone di concessione, di cui al comma 2-ter introdotto durante l’esame al Senato, non condizionano la loro applicazione all’assenza del contributo dello Stato – come nel caso delle norme relative all’introduzione del credito d’imposta – o ad una sua compensazione, come nel caso delle misure di defiscalizzazione ex articolo 18 della L. 183/2011. Sul punto appare necessario acquisire l’avviso del Governo. 

 

ARTICOLO 33, comma 3-bis        

Emissione di obbligazioni e di titoli di debito da parte delle società di progetto

La norma modificano l’articolo 157, comma 4, del D. Lgs. 163/2006 (Codice degli appalti pubblici), disponendo che anche le società che gestiscono servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica possano emettere obbligazioni e titoli di debito.

 

La relazione tecnica riferita al maxiemendamento, oltre ad illustrare la norma, afferma che la stessa non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

Al riguardo, al fine di escludere effetti per negativi la finanza pubblica, andrebbe acquisita conferma che le società interessate non appartengano al perimetro delle amministrazioni pubbliche: ovvero che non sussista il rischio di una loro inclusione in tale perimetro, rispetto al quale viene calcolato, in base alla direttiva europea, l’ammontare del debito pubblico.

Andrebbe altresì esclusa l’ipotesi di garanzie in caso di insolvenza delle società in questione da parte di soggetti pubblici.

 

ARTICOLO 33, comma 3-ter        

Attività del Ministero delle infrastrutture

Le norme modificano l’articolo 163, comma 2, lettera f), del D. Lgs. 163/2006 (Codice degli appalti pubblici), disponendo che per specifici interventi ferroviari[119], il Ministero delle infrastrutture, qualora il soggetto aggiudicatore sia direttamente o indirettamente partecipato da RFI s.p.a., individui comunque in RFI s.p.a. il destinatario dei fondi da assegnare.

 

La relazione tecnica riferita al maxiemendamento afferma che a modifica appare di natura procedimentale e che non comporta effetti finanziari negativi per la finanza pubblica.

 

Al riguardo, non vi sono osservazioni da formulare per quanto attiene ai profili di quantificazione.

 

ARTICOLO 33, comma 4              

Canoni dell’autostrada Livorno-Civitavecchia

Le norme dispongono che i canoni di cui all’articolo 1, comma 1020, della L. 296/2006 (legge finanziaria 2007), derivanti dalla realizzazione del completamento dell’autostrada Livorno-Civitavecchia, tratto Cecina–Civitavecchia, siano trasferiti alla regione Toscana, per i primi dieci anni di gestione dell’infrastruttura, fino alla quota massima annua del 75 per cento. Il trasferimento avviene a titolo di concorso al finanziamento da parte della regione di misure di agevolazione tariffaria in favore dei residenti nei comuni dei territori interessati.

Si ricorda che l’articolo 1, comma 1020, della L. 296/2006 fissa nel 2,4 per cento dei proventi netti dei pedaggi di competenza dei concessionari il canone corrisposto dagli  enti concessionari di autostrade allo Stato. Il suddetto comma 1020 dispone altresì che il 42 per cento del predetto canone sia corrisposto direttamente ad ANAS Spa che provvede a darne distinta evidenza nel piano economico-finanziario e che lo destina prioritariamente alle sue attività di vigilanza e controllo sui concessionari fino alla concorrenza dei relativi costi.

 

La relazione tecnica riferita al testo originario ricorda che i canoni ai quali si riferisce la disposizione sono fissati dall' articolo 1, comma 1020, della legge n. 296 del 2006, in misura pari al 2,4 per cento dei proventi netti da pedaggio, e stima questi ultimi pari a 20 milioni di euro l'anno. Ne consegue che la disposizione comporterebbe un trasferimento massimo di 15 milioni di euro l'anno, pari al 75 per cento dei predetti 20 milioni. La RT conclude che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto si limita a finalizzare una quota dei nuovi canoni derivanti dalla gestione dell'autostrada.

Durante l’esame al Senato, il Governo – con Nota del Ministero dell’economia (Ufficio legislativo) - economia) ha confermato l’assenza di effetti negativi sui saldi in quanto, trattandosi di nuove entrate attinenti a una tratta autostradale ancora non soggetta a pedaggio, le stesse non sono state considerate nelle previsioni.

Il Governo, con nota del Ministero delle Infrastrutture, ha evidenziato altresì che il piano economico- finanziario della società Autostrada tirrenica (aggiornato al 28 giugno 2011) prevede, relativamente ai canoni di concessione dovuti dalla società, gli stessi siano complessivamente pari a 788,84 milioni di euro composti da:

a)       2,4% dovuto ai sensi dell’articolo 1, comma 1020, della L. 296/2006, per un totale di 271,6 milioni di euro;

b)      extra canone pari al 2,4% sulla tratta autostradale Nord “Variante Aurelia”, per un totale di 113,34 milioni di euro;

c)       quota dei costi relativi all’integrazione per chilometro del canone annuo corrisposto ai sensi del sopra citato comma 1020, secondo quanto previsto dall’articolo 19, comma 9-bis, del DL 78/2009, per un totale di 385,03 milioni di euro;

d)      canoni da sub concessione per un totale di 18,8 milioni di euro.

Escludendo la voce di cui alla lettera d), da erogare direttamente al concedente, i canoni di concessione previsti nel piano finanziario sono pari a 769,97 milioni di euro, corrispondenti a 21,39 milioni di euro medi annui. La RT ha riportato in via prudenziale l’importo di 20 milioni di euro, considerando i valori a regime e pertanto in linea con i valori del piano. Considerando il 75% della somma, il valore corrisponde a circa 15 milioni di euro.

Da ultimo, il Governo ha affermato che la percentuale definita dalla norma, pari appunto al 75%, esprime il limite massimo, potendosi pertanto ipotizzare comunque un’erogazione inferiore.

 

Al riguardo, si osserva che l’articolo 1, comma 1020, della legge finanziaria 2007 già destina il 42 per cento dei suddetti canoni all’ANAS (circa 8,4 milioni di euro secondo le stime della relazione tecnica). Sul punto appare necessario acquisire chiarimenti dal Governo, ciò in considerazione del fatto che il suddetto comma 1020 destina prioritariamente i proventi del canone, versati ad ANAS, alle sue attività di vigilanza e controllo sui concessionari fino alla concorrenza dei relativi costi. Tali costi, in presenza di un nuovo tratto autostradale, sembrano suscettibili di incremento.

Andrebbe altresì acquisita conferma che le nuove entrate, attinenti a una tratta autostradale ancora non soggetta a pedaggio, non sono state considerate nei bilanci di previsione ANAS.

Per quanto attiene al trasferimento alla regione Toscana delle risorse in esame, appare necessario acquisire chiarimenti circa la loro compatibilità con i vincoli imposti dal patto di stabilità interno. Qualora infatti il tetto di spesa della regione fosse già stato raggiunto, le risorse in esame – ancorché disponibili – non potrebbero essere spese.

 

ARTICOLO 33, comma 4-bis        

Reti di comunicazione elettronica

Le norme modificano l’articolo 157, comma 4, del D. Lgs. 163/2006 (Codice degli appalti pubblici), disponendo che anche le società titolari delle autorizzazioni per la realizzazione di reti di comunicazione elettronica possano emettere obbligazioni e titoli di debito.

 

La relazione tecnica riferita al maxiemendamento, oltre ad illustrare la norma, afferma che dal!'attuazione di tali disposizioni non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

Al riguardo, al fine di escludere effetti per negativi la finanza pubblica, andrebbe acquisita conferma che le società interessate non appartengano al perimetro delle amministrazioni pubbliche: ovvero che non sussista il rischio di una loro inclusione in tale perimetro, rispetto al quale viene calcolato, in base alla direttiva europea, l’ammontare del debito pubblico.

Andrebbe altresì esclusa l’ipotesi di garanzie in caso di insolvenza delle società in questione da parte di soggetti pubblici.

 

ARTICOLO 33, comma 4-ter

Garanzie delle rate di ammortamento di mutui e prestiti delle Università

Normativa vigente: l’art. 6, comma 3, del d.lgs. n. 49/2012 limita il livello di indebitamento delle università alle sole spese di investimento e specifica che l'indicatore d’indebitamento degli atenei è calcolato rapportando l’onere complessivo di ammortamento annuo alla somma algebrica dei contributi statali per il funzionamento, dei contributi statali per investimento ed edilizia e delle tasse, soprattasse e contributi universitari nell’anno di riferimento, al netto delle spese di personale. Il limite massimo dell’indicatore suddetto è pari al 15 per cento.

 

La norma prevede che, fermo restando il limite massimo delle spese per l’indebitamento per le università possono rilasciare agli istituti finanziatori, quale garanzia del pagamento delle rate di ammortamento dei mutui e dei prestiti, delegazione di pagamento a valere su tutte le entrate relative ai contributi statali per il funzionamento e alle tasse, soprattasse e contributi universitari valutate ai fini del calcolo del limite di indebitamento di cui al comma 3, dell’art. 6 del d.lgs. n. 49/2012. Stabilisce, inoltre, che al pagamento delle rate di ammortamento dei prestiti garantite da delegazione di pagamento, si provvede, alle scadenze prescritte, indipendentemente dal piano di rientro di cui all’art. 8, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 199/2011[120].

 

La relazione tecnica riferita al maxiemendamento afferma che la disposizione è neutrale dal punto di vista della finanza pubblica.

 

Nulla da osservare al riguardo nel presupposto – sul quale appare opportuna una conferma – che il rilascio delle predette garanzie non sia suscettibile di una riclassificazione quale debito pubblico ai sensi della disciplina contabile europea.

 

ARTICOLO 33, commi 5-7

Contrasto alla pirateria negli spazi marittimi internazionali

Normativa vigente: L’art. 5, comma 1, del DL n. 107/2011 (Proroga missioni internazionali di pace) prevede che il Ministero della difesa, nell'ambito delle attività internazionali di contrasto alla pirateria al fine di garantire la libertà di navigazione del naviglio commerciale nazionale, possa stipulare con l'armatoria privata italiana e con altri soggetti, dotati di specifico potere di rappresentanza della medesima categoria convenzioni per la protezione delle navi battenti bandiera italiana in transito negli spazi marittimi internazionali a rischio di pirateria, mediante l'imbarco, a richiesta e con oneri a carico degli armatori, di Nuclei militari di protezione (NMP) della Marina. A tal fine la norma prevede che ci si possa avvalere anche di personale delle altre Forze armate e del relativo armamento previsto per l'espletamento del servizio.

Le norme autorizzano una spesa di 3,7 milioni di euro per il 2012 e di 2,6 milioni di euro annui fino al 2020, al fine di assicurare[121] la realizzazione - in uno o più Stati le cui acque territoriali confinano con spazi marittimi internazionali a rischio di pirateria[122] - di dispositivi info-operativi e di sicurezza funzionali al supporto e alla protezione del personale impiegato anche in attività internazionali di contrasto alla pirateria (comma 5).

Viene, altresì, previsto che la copertura degli oneri di cui al comma precedente sia assicurata:

·        quanto a 3,7 milioni di euro per il 2012 mediante utilizzo delle somme relative ai rimborsi corrisposti dall’ONU, quale corrispettivo di prestazioni rese dalle Forze armate italiane nell’ambito delle operazioni internazionali di pace, versate nel 2012 e non ancora riassegnate al fondo per il finanziamento della partecipazione italiana alle missioni internazionali di pace[123]. A tal fine le predette somme sono riassegnate al pertinente capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa;

·        quanto a 2,6 milioni di euro annui dal 2013 al 2020, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’art. 55, comma 5, del DL n. 78/2010 (comma 6[124]).

L’art. 55, comma 5, del DL n. 78/2010, ai fini della partecipazione italiana a missioni internazionali, ha previsto l’integrazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge n. 296/2006 di 4,3 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2011 al 2014, di 64,2 milioni di euro per l’anno 2015 e di 106,9 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2016 al 2020.

 

La relazione tecnica ribadisce il contenuto delle norme e richiama le forme di copertura.

 

Al riguardo andrebbero acquisiti elementi volti a confermare che la proiezione per cassa dell’autorizzazione di spesa disposta dalla norma, sia analoga a quella già scontata nei tendenziali in relazione alle precedenti finalizzazioni delle risorse in questione. Quanto alla riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui al D.L. 78/2010, non si hanno osservazioni da formulare, considerato quanto evidenziato nel corso della trattazione del provvedimento al Senato.

Sul punto, si rileva che durante l’esame in 5^ Commissione al Senato, è stato chiesto di chiarire se l’utilizzo delle disponibilità del Fondo per il finanziamento della partecipazione italiana alle missioni internazionali di pace[125], per la copertura della spesa autorizzata al comma 5, per il supporto e la protezione del personale impiegato anche nelle attività internazionali di contrasto alla pirateria, possa pregiudicare la compiuta realizzazione di quanto già finanziato a legislazione vigente a valere sulle risorse del medesimo fondo, ponendo le condizioni per eventuali ulteriori integrazioni delle sue disponibilità. A tale riguardo, il Governo, in risposta alle osservazioni formulate, ha depositato[126] in 5^ Commissione una nota dell’Ufficio legislativo del Ministero dell’Economia e delle finanze, nella quale è stato confermato che la riduzione del predetto Fondo di 3,7 milioni di euro per il 2012 e di 2,6 milioni di euro annui fino al 2010, non ne pregiudica la realizzazione delle finalità. Per il 2012, in particolare, è stato precisato che la proroga della partecipazione italiana alle missioni internazionali di pace è stata già autorizzata, con interventi finanziariamente coperti, la cui realizzazione non è pregiudicata dalle disposizioni in esame.

 

ARTICOLO 33, comma 6-bis

Infrastrutture penitenziarie

Le norme recano la modifica dell’art. 27, comma 11, del DL n. 201/2011, che nel testo vigente prevede che il Ministero della giustizia affidi a società partecipata al 100% dal Ministero dell’economia e delle finanze - in qualità di centrale di committenza[127] - il compito di provvedere alla stima dei costi e alla selezione delle proposte per la realizzazione delle nuove infrastrutture penitenziarie, privilegiando le proposte conformi alla disciplina urbanistico - edilizia vigente.

La modifica introdotta attribuisce al Ministero della giustizia una maggiore discrezionalità, al riguardo, prevedendo che questo possa disporre il suddetto affidamento alla società del MEF.

 

La relazione tecnica, relativa al Maxiemendamento approvato al Senato, con riguardo alla disposizione in riferimento, afferma che trattasi di disposizione ordinamentale priva di effetti finanziari.

Si rammenta cha alle norme di cui all’art. 27, commi 9-17, del DL n. 201/2011, che prevedono misure relative alle infrastrutture penitenziarie del Ministero della giustizia, non sono ascritti effetti finanziari sui saldi.

Nulla da osservare al riguardo, considerato che, come affermato nella relazione tecnica, la disposizione è priva di effetti finanziari stante il suo carattere ordinamentale.

 

ARTICOLO 33, comma 7-bis

Sistema digitale radiomobile integrato Te.T.Ra.

Uno specifico comma  (ex comma 7-bis), inserito durante l’esame in sede referente al Senato è stato espunto dal testo in esame, dopo essere stato verificato negativamente dal dipartimento della Ragioneria generale dello Stato nella Relazione tecnica annessa al maxiemendamento approvato al Senato. Sul punto si rammenta che la disposizione in riferimento prevedeva il completamento del sistema digitale radiomobile standard tra i corpi di Polizia ad ordinamento civile e militare (sistema denominato Te.T.Ra) e a tal fine disponeva che il Ministro dell’Interno predisponesse un programma decennale straordinario, e fosse autorizzato ad assumere impegni pluriennali corrispondenti alle rate di ammortamento dei mutui contratti dai fornitori. Per l’attuazione di tale disposizione veniva autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per il 2013, di 150 milioni di euro per gli anni 2014 e 2015, di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2020 e di 60 milioni di euro per ciascuno degli armi dal 2020 al 2023.

Le norme prevedono l’istituzione presso il Ministero dell’interno, della  Commissione per la pianificazione ed il coordinamento della fase esecutiva del programma Te.T.Ra., il cui completamento era disciplinato da un ulteriore comma, non più presente nel testo in esame. La Commissione – cui è affidato il compito di formulare pareri sullo schema del programma medesimo - è presieduta dal Direttore centrale dei servizi tecnico-logistici e della gestione patrimoniale del Dipartimento della pubblica sicurezza, ed è composta: dal Direttore dell’ufficio per il coordinamento e la pianificazione[128], da un rappresentante, rispettivamente, della Polizia di Stato, del Comando generale dell’Arma dei carabinieri, del Comando generale della Guardia di finanza, del Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato, nonché da un dirigente della Ragioneria generale dello Stato. Le funzioni di segretario sono espletate da un funzionario designato dal Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza. Per i componenti della Commissione non sono corrisposti compensi. La Commissione, senza oneri per la finanza pubblica, può formulare richiesta di specifici pareri anche a soggetti estranei all’Amministrazione dello Stato, che abbiano particolare competenza tecnica. I contratti e le convenzioni inerenti all’attuazione del programma sono stipulati dal Capo della polizia - Direttore generale della pubblica  sicurezza, o da un suo delegato, acquisito il parere della summenzionata Commissione.

 

La relazione tecnica, relativa al maxiemendamento approvato al Senato, ribadisce il contenuto della disposizione in riferimento ed afferma che la stessa non può essere verificata positivamente, con riguardo all’ex comma 7-bis (espunto dal testo in esame) in quanto - trattandosi dell’autorizzazione a contrarre mutuo, senza prevedere adeguate compensazioni - comporta effetti finanziari in termini di indebitamento netto. Sul punto la RT rammenta che la contrazione di mutui le cui rate di ammortamento sono a carico del bilancio dello Stato vengono riclassificate come debito pubblico e il netto ricavato impatta sui saldi di finanza pubblica.

 

Al riguardo, con riferimento all’istituzione della Commissione per la pianificazione ed il coordinamento della fase esecutiva del programma Te.T.Ra., allo scopo di suffragare la neutralità finanziaria della norma, appare opportuno che sia confermata l’esclusione di qualsiasi compenso di natura non retributiva (gettoni, rimborsi spese etc.) connesso alla partecipazione dei relativi componenti ai lavori della Commissione medesima.

 

ARTICOLO 33-ter

Anagrafe unica delle stazioni appaltanti

La norma prevede l’istituzione, presso l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, dell’Anagrafe Unica delle stazioni appaltanti. Le stazioni appaltanti di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture hanno l’obbligo di richiedere l’iscrizione all’Anagrafe Unica presso la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici istituita ai sensi dell’articolo 52-bis del codice dell’amministrazione digitale (decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82). Esse hanno altresì l’obbligo di aggiornare annualmente i rispettivi dati identificativi. Dall’obbligo di iscrizione ed aggiornamento dei dati derivano, in caso di inadempimento, la nullità degli atti adottati e la responsabilità amministrativa e contabile dei funzionari responsabili (comma 1).

L’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture stabilisce con

propria deliberazione le modalità operative e di funzionamento della Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (comma 2).

 

La relazione tecnica allegata al maxiemendamento presentato al senato afferma che la norma non determina maggiori oneri a carico della finanza pubblica trattandosi dell’istituzione di una banca dati nell’ambito delle funzioni istituzionali e delle risorse assegnate all’Autorità.

 

Al riguardo, andrebbero acquisiti dati ed elementi di valutazione volti a suffragare l’effettiva possibilità per l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di provvedere alla realizzazione dell’Anagrafe Unica delle stazioni appaltanti nell’ambito delle risorse già ad essa assegnate.

 

ARTICOLO 33-quater

Svincolo delle garanzie di buona esecuzione

Normativa vigente. L’art. 113, comma 1, del D.lgs. n. 163 del 2006 (Codice dei contratti pubblici) obbliga l'esecutore del contratto a costituire una garanzia fideiussoria del 10 per cento dell'importo contrattuale. Viene inoltre previsto che, in caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria venga aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. Il comma 3, ora novellato, dispone in merito allo svincolo della garanzia, prevedendo che essa venga progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 25 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata. Da ultimo il comma 5 chiarisce che la funzione di tale garanzia è quella di coprire gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e, pertanto, cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

Le norme, introdotte dal Senato, recano modifiche alla disciplina delle garanzie di buona esecuzione previste dal D.lgs. n. 163 del 2006 (Codice dei contratti pubblici).

In particolare, viene novellato il comma 3 dell’art. 113 del D.lgs. m. 163 del 2006 (Codice dei contratti pubblici), disponendo la riduzionedal 25 al 20 per cento della quota dell’importo della garanzia non svincolabile in corso di esecuzione del contratto e, conseguentemente, l’incremento dal settantacinque all’ottanta per cento di quella svincolabile.

Inoltre, viene introdotto un l’art. 237-bis, che disciplina una procedura specifica, volta allo svincolo della garanzia per le opere poste  in esercizio, prima della approvazione formale del collaudo.

Nello specifico, il comma 1 del nuovo art. 237-bis prevede lo svincolo automatico delle garanzie di buona esecuzione – per la parte corrispondente alle opere poste in esercizio - nei casi di esercizio protratto per oltre un anno delle opere realizzate nell’ambito dell’appalto poste, in tutto o in parte, in esercizio prima della relativa collaudazione tecnico-amministrativa.

Si dispone poi che una quota massima del 20% sia svincolabile solo all’emissione del certificato di collaudo ed alle condizioni di cui al successivo comma 2, oppure decorso il termine contrattualmente previsto per l’emissione del certificato di collaudo nel caso in cui non venga emesso entro tale termine per motivi non ascrivibili a responsabilità dell’appaltatore. Resta fermo il mancato svincolo dell’ammontare delle garanzie relative alle parti non in esercizio.

Viene altresì introdotta una clausola con la quale si prevede che, nell’ipotesi di vizi o difformità dell’opera non rimossi dall’appaltatore entro un anno dall’esercizio delle opere, l'ente aggiudicatore, che ha rilevato e contestato tali vizi o difformità, comunicati all’istituto garante - entro il predetto termine di un anno dall'entrata in esercizio delle opere - l'entità delle somme, corrispondenti al valore economico dei vizi o difformità rilevati, per le quali, in aggiunta alla quota del venti per cento prevista al comma 1 e fino alla concorrenza dell'intero importo corrispondente alla parte posta in esercizio, non interviene lo svincolo automatico delle garanzie.

Le disposizioni relative alla riduzione della quota dell’importo della garanzia non svincolabile ed all’incremento di quella svincolabile si applica ai contratti i cui bandi o avvisi con cui si indice una gara siano pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, ai contratti in cui, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte. Le nuove disposizioni di cui all’art. 237-bis sulle opere in esercizio esse si applicano ai contratti già affidati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto per i quali, alla medesima data, è spirato il termine previsto dal nuovo art. 237-bis, comma 1. Il termine per lo svincolo automatico comincia a decorrere da tale data e ha durata di centottottanta giorni.

 

La relazione tecnica precisa che la norma ha carattere procedimentale e non comporta effetti finanziari.

 

Al riguardo, andrebbero acquisiti chiarimenti ed elementi di valutazione in merito alla possibilità che dalla nuova disciplina derivi un’attenuazione delle garanzie finanziarie per le stazioni appaltanti, poste a fronte del rischio di oneri per il mancato od inesatto adempimento dei contratti, con conseguenze finanziarie negative per le stazioni appaltanti.

 

ARTICOLO 33-quinquies

Attestazione SOA

La norma, introdotta durante l’esame al Senato, proroga fino al 31 dicembre 2013, in sede di verifica triennale dell’attestazione SOA, la disposizione che prevede una maggiore tolleranza (dal 25% al 50%) nella verifica dell’attestato SOA relativamente alla congruità tra cifra di affari in lavori, costo delle attrezzature tecniche e costo del personale dipendente.

 

La relazione tecnica precisa che la norma ha un profilo procedimentale ed è priva di rilevanza finanziaria.

 

Nulla da osservare al riguardo.

 

ARTICOLO 33-sexies

Contributo a Radio Radicale

La norma[129] autorizza la spesa di 10 milioni di euro per l’anno 2013 per la proroga della convenzione tra il Ministero dello sviluppo economico ed il Centro di produzione S.p.a. La copertura viene effettuata riducendo da 12 milioni di euro per l’anno 2013 l’incremento della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica[130], disposta dall’articolo 1, comma 4, del decreto in esame.

 

La relazione tecnica nulla aggiunge al contenuto della disposizione.

 

Nulla da osservare al riguardo.

 

 

 

 

 

ARTICOLO 33-septies

Consolidamento e razionalizzazione dei siti e delle infrastrutture digitali

La norma[131]:

·        affida all’Agenzia per l’Italia Digitale il compito di effettuare il censimento del Centri per l’Elaborazione delle Informazioni (CED) della P.A. e di elaborare le linee guida per la  definizione di un piano triennale di razionalizzazione dei CED delle amministrazioni pubbliche (comma 1);

·        esclude dalle attività previste al comma 1 i CED soggetti alla gestione di dati classificati secondo la normativa in materia di tutela amministrativa delle informazioni coperte da segreto di Stato e di quelle classificate nazionali secondo le direttive dell’Autorità nazionale per la sicurezza (ANS) che esercita le sue funzioni tramite l’Ufficio centrale per la segretezza (UCSe) del Dipartimento informazioni per la sicurezza (DIS) (comma 3);

·        dispone la trasmissione, entro il 30 settembre 2013, al Presidente del Consiglio dei ministri dei risultati del censimento effettuato e le linee guida per la razionalizzazione dell’infrastruttura digitale della PA nonché l’adozione entro i successivi 90 giorni, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, del Piano triennale di razionalizzazione dei CED delle pubbliche amministrazioni di cui al comma 1, da aggiornare annualmente (comma 4).

 

La relazione tecnica, dopo aver descritto il contenuto della norma, afferma che la stessa non comporta nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

Nulla da osservare al riguardo.

 

ARTICOLO 34, comma 1               

Concessione per la miniera del Sulcis

Le norme modificano l’articolo 11, comma 14, del DL 35/2005, relativo alla concessione integrata per la gestione della miniera di carbone del Sulcis. In particolare, le norme prorogano dal 31 dicembre 2012 al 31 dicembre 2013 il termine entro il quale la regione Sardegna assegna la suddetta concessione e la produzione di energia elettrica con la cattura e lo stoccaggio dell’anidride carbonica prodotta, mediante procedure di gara. Inoltre, viene prorogata al 31 dicembre 2015 la scadenza del servizio per la sicurezza del sistema elettrico nazionale nelle isole maggiori, secondo le procedure, i principi e criteri di cui all’articolo 1 del DL 3/2010. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas provvede ad aggiornare le condizioni del servizio per il nuovo triennio, nel rispetto della disponibilità del servizio anche tramite procedure concorrenziali organizzate mensilmente.

Si ricorda che l’articolo 1 del DL 3/2010 ha istituito per il triennio 2010, 2011 e 2012, un servizio per la sicurezza, esclusivamente reso sul territorio di Sicilia e di Sardegna, che garantisca, con la massima disponibilità, affidabilità e continuità, la possibilità di ridurre la domanda elettrica nelle citate isole, in ottemperanza alle istruzioni impartite dalla società Terna S.p.a. in ragione delle esigenze di gestione del sistema elettrico nazionale.

 

La relazione tecnica, riferita al testo originario, afferma che la proroga della gara per la concessione del progetto Sulcis si rende necessaria per garantire il tempo necessario alla Commissione europea di verificare la compatibilità dell'aiuto di Stato previsto, mentre la proroga della scadenza del servizio di interrompibilità per la sicurezza del sistema elettrico nazionale delle isole maggiori rappresenta una adeguamento ad una recente pronuncia della Commissione. Dall'attuazione di tali disposizioni non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Durante l’esame al Senato, il Governo – con Nota del Ministero dell’economia (Ufficio legislativo) - ha precisato che l’articolo 11, comma 14-bis, del DL 35/2005 aveva previsto, quale termine ultimo della predetta gestione, il 31 dicembre 2006.

 

La relazione tecnica riferita al maxiemendamento, oltre a ribadire quanto affermato relativamente al testo originario, ribadisce che dall'attuazione di tali disposizioni non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

Al riguardo, si rileva preliminarmente che il termine per la concessione in esame è stato più volte prorogato, da ultimo dall’articolo 3-bis del DL 105/2010. In proposito, andrebbero chiariti i relativi effetti finanziari in considerazione delle attuali modalità di gestione temporanea della miniera. Si ricorda in proposito che l’articolo 11, commi 14 e 14-bis, del DL 35/2005, in relazione ad una proroga della gestione temporanea allora in atto, aveva previsto un onere annuo di 15 milioni di euro. Sul punto appaiono necessari chiarimenti da parte del Governo.

 

ARTICOLO 34, comma 2

Destinazione a finalità di spesa di rimborsi di aiuti di stato dichiarati illegittimi

La norma dispone che le somme ancora da restituire alla Cassa conguaglio per il settore elettrico in attuazione delle decisioni della Commissione europea[132] relative agli aiuti di Stato dichiarati illegittimi, sono versate dalla stessa Cassa Conguaglio all'entrata del bilancio dello Stato entro tre mesi dal ricevimento da parte dei soggetti obbligati, per essere destinate ad interventi del Governo a favore dello sviluppo e dell'occupazione nelle Regioni ove hanno sede le attività produttive oggetto della restituzione.

 

La relazione tecnica riferita al maxiemendamento, nel richiamare il contenuto della disposizione, afferma che la stessa non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

 

Al riguardo andrebbero acquisiti elementi in merito agli effetti della norma sui saldi di finanza pubblica. Si presume infatti che non fossero stati iscritti effetti positivi in relazione al contenuto delle richiamate decisioni della Commissione europea e del conseguente obbligo di riversamento degli aiuti dichiarati illegittimi. Peraltro a fronte di tali entrate, che determinano effetti positivi sui saldi, la destinazione delle stesse alle finalità indicate dalla norma è suscettibile di determinare conseguenze di maggiore spesa. La compensatività degli effetti finanziari è condizionata dall’allineamento temporale anche in termini di cassa, tra entrate conseguite e spese effettuate. Sul punto appare necessario acquisire l’assenso del Governo.

 

ARTICOLO 34, comma 3, lettera a)

Canone di locazione degli immobili pubblici conferiti ai fondi immobiliari

La normativa vigente[133] prevede che i canoni di locazione, aventi ad oggetto immobili a uso istituzionale delle amministrazioni centrali, siano ridotti a decorrere dal 1º gennaio 2015 della misura del 15 per cento di quanto attualmente corrisposto. A decorrere dall’entrata in vigore della legge di conversione del DL n. 95/2012 detta riduzione si applica comunque ai contratti di locazione scaduti, rinnovati, o sottoscritti dopo tale data. Le disposizioni non si applicano in via diretta alle regioni e province autonome e agli enti del Servizio sanitario nazionale, per i quali costituiscono disposizioni di principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica e non si applicano altresì ai fondi comuni di investimento immobiliare.

La norma dispone in materia di canoni di locazione degli immobili sottoscritti ai fondi di investimento immobiliare prevedendo che la riduzione del 15% prevista dal citato DL n. 95/2012 non si applichi anche agli aventi causa dai predetti fondi per il limite di durata del finanziamento degli stessi Fondi.

 

La relazione tecnica afferma che la disposizione mira ad escludere dall'ambito di applicazione dalla riduzione del canone di locazione gli immobili conferiti ai fondi immobiliari e successivamente trasferiti a terzi aventi causa. Si fa presente, infatti, che ai sensi degli accordi contrattuali intercorsi tra il MEF ed i Fondi immobiliari Fip e FPU, lo Stato è tenuto a garantire ai Fondi e agli aventi causa i proventi generati dal compendio immobiliare in virtù del contratto di locazione con gli stessi sottoscritto. La disposizione in esame, pertanto, uniforma l'esenzione di cui al citato comma 8, estendendola anche ai terzi acquirenti dai Fondi nei limiti di durata degli accordi di indennizzo. La modifica non comporta ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, bensì evita il maggiore esborso di risorse, contrario alla ratio legis, che deriverebbe dalla necessaria emanazione dei relativi decreti di indennizzo a favore dei terzi aventi causa dei fondi, nonché dal possibile contenzioso con i Fondi per le perdite di valore indirettamente subite degli immobili non ancora trasferiti.

 

Al riguardo, si ricorda che in occasione del DL n. 95/2012 non erano stati iscritti effetti di risparmio alla manovra novellata. Si segnalano peraltro i seguenti profili problematici di carattere finanziario che potrebbero riconnettersi alla disposizione in esame.

Si osserva in primo luogo che in relazione alla citata disposizione erano comunque stati stimati effetti di risparmio pari a 90 mln annui (a decorrere dal 2015), da registrare in sede di consuntivo. Andrebbe chiarito se parte di tali risparmi potrebbe venir meno a seguito della disposizione in esame.

In secondo luogo, si segnala che, in caso di conferimento di immobili ai fondi immobiliari, nonché ai loro aventi causa, di quote significative pubblici da mantenere in affitto per usi governativi - nell’ambito della prevista azione di valorizzazione del patrimonio pubblico necessaria a conseguire effetti di riduzione del debito pari a un punto di PIL all’anno nel triennio 2013-2015 – la mancata applicabilità della riduzione del canone di locazione potrebbe determinare profili problematici in termini di equilibrio finanziario dell’operazione.

Si evidenzia che, sulla base di uno studio dell’Agenzia del demanio del 25 ottobre 2012[134], la riduzione del 15% del canone di locazione garantirebbe l’equilibrio finanziario dell’operazione di conferimento e riaffito degli immobili, con contestuale riduzione del debito. Di seguito è riportato un esempio illustrativo tratto dal citato studio, riferito all’ipotesi di un apporto di immobili per un valore pari a 10 mld.

 

Confronto tra il risparmio per interessi sul debito e il pagamento degli affitti per 10 miliardi di valore d’apporto

Canone di locazione

-660

Stima risparmio interessi sul debito (a circa il 4%)

+400

Minore spesa per manutenzione

+80

Necessità di copertura

-180

Es. riduzione del 15% delle locazioni passive

+180

 

 

ARTICOLO 34, comma 3, lettera b)                   

Arsenale di Venezia

Normativa previgente. L’articolo 3, comma 19-bis, del DL 95/2012, dispone che il compendio costituente l'Arsenale di Venezia, con esclusione delle porzioni utilizzate dal Ministero della difesa per i suoi specifici compiti istituzionali, sia trasferito in proprietà al comune, che ne assicura l'inalienabilità, l'indivisibilità e la valorizzazione attraverso l'affidamento della gestione e dello sviluppo alla Società Arsenale di Venezia S.p.A. Le somme ricavate per effetto dell'utilizzo del compendio sono esclusivamente impiegate per la gestione e per la valorizzazione dell'Arsenale tramite la suddetta società. Per dette finalità, l'Agenzia del demanio, d'intesa con il Ministero della difesa, procede alla perimetrazione e delimitazione del compendio e alla consegna dello stesso alla società Arsenale di Venezia S.p.A.. Con decreto è definita, a decorrere dalla data del trasferimento, la riduzione delle risorse a qualsiasi titolo spettanti al comune di Venezia in misura equivalente alla riduzione delle entrate erariali conseguenti al trasferimento.

 

Le norme sostituiscono integralmente l’articolo 3, comma 19-bis, del DL 95/2012. In particolare, le disposizioni prevedono che il compendio costituente l'Arsenale di Venezia, con esclusione delle porzioni utilizzate dal Ministero della difesa per i suoi specifici compiti istituzionali, sia trasferito a titolo gratuito in proprietà al comune di Venezia, che ne assicura l'inalienabilità, la valorizzazione, il recupero e la riqualificazione. Si sopprime quindi l'affidamento della gestione e dello sviluppo alla Società Arsenale di Venezia S.p.A.

Il comune garantisce l'uso gratuito, per le porzioni dell'Arsenale utilizzate per la realizzazione del centro operativo e servizi accessori del Sistema MOSE. Resta salva la possibilità per il comune, compatibilmente con le esigenze di gestione e manutenzione del Sistema MOSE, di destinare, a titolo oneroso, ad attività non esclusivamente finalizzate alla gestione e manutenzione del Sistema MOSE, fabbricati o parti di essi insistenti sulle predette porzioni. Le somme ricavate per effetto dell'utilizzo del compendio, anche a titolo di canoni di concessione richiesti a operatori economici o istituzionali, versati direttamente al comune di Venezia, sono esclusivamente impiegate per il recupero, la salvaguardia, la gestione e la valorizzazione dell'Arsenale.

Il comune garantisce altresì l'uso gratuito, per gli utilizzi posti in essere dalla Fondazione "La Biennale di Venezia", in virtù della natura e delle funzioni assolte dall'Ente, dal CNR e comunque da tutti i soggetti pubblici ivi attualmente allocati che espletano funzioni istituzionali.

Con decreto è definita, a decorrere dalla data di trasferimento, la riduzione delle risorse a qualsiasi titolo spettanti al Comune di Venezia, in misura pari al 70 per cento della riduzione delle entrate erariali conseguenti al trasferimento, essendo il restante 30 per cento vincolato alla destinazione per le opere di valorizzazione da parte del comune di Venezia.

 

La relazione tecnica - riferita all’articolo 34, comma 2, del testo originario, che esclude dal trasferimento al comune anche le porzioni utilizzate dal Ministero destinate alle finalità del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Magistrato alle Acque di Venezia - afferma che le norme, costituendo misure di carattere meramente procedimentale, non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto intervengono su procedimenti per i quali risultano già stanziate risorse pubbliche, essendo anzi a tutela dell'efficace conclusione degli stessi.

Durante l’esame al Senato, il Governo – con Nota del Ministero dell’economia (Ufficio legislativo) - economia) ha affermato che, dagli elementi in possesso, il trasferimento in esame non è stato ancora effettuato.

Il Governo, con nota del Ministero delle Infrastrutture, ha osservato altresì che le norme in esame operano in stretta aderenza con la ratio che sorregge il mantenimento all’amministrazione statale delle aree contigue in uso diretto al Ministero della difesa, ricorrendo, nella fattispecie, i medesimi presupposti di prevalente interesse nazionale. In particolare, l’intervento aderisce a quanto l’Avvocatura distrettuale dello Stato di Venezia ha posto chiaramente in rilievo, circa le conseguenze gravemente pregiudizievoli per l’interesse pubblico relativo alla realizzazione del sistema di difesa dalle acque alte, laddove non si prevedeva il mantenimento all’amministrazione dello Stato delle aree oggetto degli interventi di realizzazione del MOSE. Quanto agli aspetti erariali, il Governo ha rilevato che attualmente lo Stato, nel ruolo di concedente, percepisce – a fronte dell’occupazione dell’area demaniale marittima in questione – un canone annuo corrisposto dal consorzio di imprese aggiudicatario degli interventi di realizzazione del MOSE, quale concessionario delle aree demaniali marittime. Tale introito verrebbe a cessare per effetto della cessione all’amministrazione locale dell’area de qua, cui consegue la cessione dei rapporti concessori in essere sulla stessa. Il Governo ha confermato che il trasferimento del compendio al comune di Venezia non è ancora avvenuto, posto che per effettuare le operazioni di perimetrazione e delimitazione del compendio, propedeutiche alla futura consegna delle aree, la norma prescrive la ridefinizione delle aree da sottrarre a quelle destinate all’amministrazione comunale di Venezia e integra, coerentemente, gli attori già previsti dalla formulazione originaria della disposizione (Agenzia del demanio e Ministero della difesa) con l’inserimento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti-Magistrato alle acque.

 

La relazione tecnica riferita al maxiemendamento afferma che la norma trasferisce la proprietà del complesso dell' Arsenale di Venezia al comune di Venezia (con esclusione delle porzioni utilizzate dal Ministero della difesa per i suoi specifici compiti istituzionali), che ne deve assicurare l'inalienabilità, l'indivisibilità e la valorizzazione. In particolare, la norma riscrive l'originario comma 19-bis al fine di rispettare l'assetto operativo delineato sin dal 2005 e stabilito dal Comitato di indirizzo coordinamento e controllo che presiede, ex art. 4 della Legge 798/1984, all'azione di salvaguardia della città di Venezia. La norma prevede inoltre che le risorse ricavate dall'utilizzo del compendio dell' Arsenale siano esclusivamente impiegate per la gestione e la valorizzazione dello stesso.

Al fine di garantire l'invarianza economica del trasferimento, similarmente a quanto previsto dall'originaria norma, viene previsto che, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sarà definita, a decorrere dalla data del trasferimento, la riduzione delle risorse spettanti al comune di Venezia in misura equivalente alla riduzione delle entrate erariali conseguenti al trasferimento.

Le disposizioni, costituendo una misura di carattere meramente procedimentale, non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto intervengono su procedimenti per i quali risultano già stanziate risorse pubbliche e, anzi, sono a tutela dell'efficace conclusione degli stessi.

 

Al riguardo, le disposizioni in esame sembrano suscettibili di determinare effetti negativi sul saldo netto da finanziare, in quanto il testo vigente dell’articolo 3, comma 19-bis, prevede la riduzione delle risorse a qualsiasi titolo spettanti al comune di Venezia in misura equivalente alla riduzione delle entrate erariali conseguenti al trasferimento. Rispetto alla formulazione vigente, le norme in esame che riducono soltanto nella misura del 70% le risorse da destinare al comune di Venezia, sembrano quindi suscettibili di incidere negativamente sul saldo del bilancio dello Stato. Sul punto appare necessario acquisire l’avviso del Governo.

 

ARTICOLO 34, comma 4       

Procedure per la valutazione di impatto ambientale delle grandi opere

Le norme modificano l’articolo 183, comma 4, del D. Lgs. 163/2006 (Codice degli appalti pubblici). In particolare, le modifiche specificano che il Ministro dell'ambiente, ai fini delle valutazioni di propria competenza, in merito ad eventuali osservazioni ad esso rimesse dai soggetti pubblici e dai privati interessati nell’ambito delle procedure per la valutazione di impatto ambientale delle grandi opere, si esprima nel termine di trenta giorni dalla data di presentazione della documentazione da parte del soggetto aggiudicatore o dell'autorità proponente.

 

La relazione tecnica riferita al maxiemendamento afferma che le disposizioni sono a carattere ordinamentale e che non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

Al riguardo, non vi sono osservazioni da formulare attesa la natura ordinamentale delle disposizioni in esame.

 

ARTICOLO 34, comma 5       

Bonifica del sito d’interesse nazionale di «Bussi sul Tirino»

Normativa vigente. L’articolo 2, comma 3-octies, del DL 225/2010 (Proroga termini), dispone che il Commissario delegato di cui all’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 4 ottobre 2007, n. 3614, provveda, entro il 30 giugno 2011, ad avviare la bonifica del sito d’interesse nazionale di «Bussi sul Tirino». Le opere e gli interventi di bonifica e messa in sicurezza sono prioritariamente attuati sulle aree industriali dismesse e siti limitrofi, al fine di consentirne la reindustrializzazione.

L’articolo 2, comma 2, della suddetta OPCM dispone altresì che al Commissario sia corrisposta una indennità onnicomprensiva, ad eccezione del solo trattamento di missione, di entità pari al 20% del trattamento economico in godimento ai direttori della Regione Abruzzo, con oneri a carico delle risorse finanziarie spettanti alla regione Abruzzo ai sensi della delibera Cipe n. 35 del 2005, nel limite di euro 15 milioni, nonché di eventuali ulteriori risorse finanziarie di competenza regionale, fondi comunitari, nazionali, regionali e locali, comunque assegnati o destinati, di cui all'art. 6 dell'Ordinanza di protezione civile n. 3504 del 2006.

 

Le norme dispongono che il suddetto Commissario delegato prosegua le sue attività fino al completamento degli interventi previsti.

 

La relazione tecnica riferita al maxiemendamento afferma che la disposizione non può essere positivamente verificata in quanto l'ulteriore protrarsi della gestione commissariale comporta maggiori oneri di cui non è individuata la copertura finanziaria né è individuato il termine di chiusura. La RT afferma altresì che l'emergenza Abruzzo è rientrata nella gestione ordinaria per evitare maggiori oneri ed in ottemperanza alle disposizioni recanti la riforma della protezione civile.

 

Al riguardo, si prende atto di quanto evidenziato dalla RT circa l’onerosità della norma.

 

ARTICOLO 34, commi da 7 a 10

Assunzioni di piloti all’ENAC

Le norme stabiliscono che, dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l’Ente nazionale per l’aviazione civile (ENAC) è autorizzato ad assumere, in via transitoria, venti piloti professionisti con contratto a termine annuale, rinnovabile di anno in anno sino ad un massimo di tre anni (comma 7).

Le assunzioni sarebbero autorizzate al fine di garantire il rispetto, da parte di tutti gli operatori del sistema dell’aviazione civile, degli standard di sicurezza stabiliti dalla normativa internazionale e comunitaria, in attesa dell’emanazione dei provvedimenti di autorizzazione per l’assunzione di ispettori di volo.

L’ENAC provvede a determinare il contingente dei posti da destinare alle singole categorie di impiego ed i requisiti minimi di cui i piloti da assumere devono essere in possesso (comma 8). Ai piloti assunti secondo quanto previsto dalle norme in esame è corrisposta la remunerazione prevista per tale tipologia di personale in base al CCNL per il personale non dirigente dello stesso Ente (comma 9).

All’onere derivante dall’attuazione delle norme, pari a 1 milione di euro per l’anno 2012 ed a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014, l’ENAC provvede con risorse proprie. Alla compensazione dei conseguenti effetti finanziari in termini di indebitamento netto pari a 500.000 euro per l’anno 2012, a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali[135] (comma 10).

 

La relazione tecnica, dopo aver ribadito il contenuto delle norme afferma che le risorse dell’ENAC da utilizzare per le assunzioni derivano dalla fatturazione delle prestazioni rese agli utenti dal personale oggetto del presente provvedimento. La remunerazione corrisposta agli interessati sarà quella già prevista per gli ispettori di volo dal vigente CCNL del personale non dirigente dell'Ente. La relazione tecnica fornisce i dati utilizzati per stimare la spesa conseguente al trattamento economico complessivo annuo per le venti unità di personale da impiegare quale ispettore di volo. Per l'anno 2012 l'onere sarà rapportato al periodo di effettiva costituzione del rapporto di lavoro.

 

Trattamento economico di una unità di personale con la qualifica di ispettore di volo – qualifica C3

 

2.290,58

Indennità di vacanza contrattuale

17,18

Indennità ente

268,64

Indennità operativa

445,89

Indennità aeronautica

516,85

Ind. Ex-art. 65 lett. c CCNL Mese

222,94

Ind. Ex-art. 65 lett. g CCNL Mese

1.862,15

Totale mensile

5.624.23

Totale annuo (*)

(*) 69.798,48

* Il totale annuo si ottiene corrispondendo per 13 mensilità lo stipendio tabellare e l’indennità di vacanza contrattuale e per 12 mensilità le altre indennità che non sono liquidate con la tredicesima. Tali criteri determinano un montante annuo 69.798,52 euro mentre in tabella è esposto il totale riportato nella relazione tecnica.

L’onere in busta paga a fronte di venti unità di personale è pari a 1.395.969,54[136] euro. Tale importo deve essere incrementato per considerare gli oneri fiscali (8,5 per cento a titolo di IRAP) e previdenziali (24,2 per cento del trattamento erogato a titolo di stipendio) a carico del datore di lavoro: tale incremento determina un montante di 1.852.451,57 euro[137].

Tali ultimo totale deve essere incrementato di 59.691,24 euro a titolo di accantonamento per il TFR e di 71.948,96 euro per l’erogazione di buoni pasto. La spesa annua è, dunque, pari a 1.984.127,78 euro.

Nel corso dell’esame presso il Senato, in risposta ad una richiesta di ulteriori informazioni avanzata presso la 5° Commissione, l’Ufficio legislativo del Ministero dell’economia e delle finanze ha presentato una nota tecnica alla quale era allegata una ulteriore nota redatta dall’Ufficio legislativo del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. In tale ultima nota si precisava che le ipotesi di maggiore incasso per fatturazione di servizi, che saranno utilizzate per pagare i nuovi assunti, sono basate sul fatturato medio pro capite per il 2011 dei tredici ispettori di volo presenti in ENAC; tale fatturato medio è pari a 115.000 euro e pertanto i maggiori incassi complessivi per venti nuove unità di personale, pari a 2,3 milioni di euro, sono sufficienti a fronteggiare l’onere. 

 

Al riguardo si prende preliminarmente atto che la relazione tecnica assume che l’onere potrà essere coperto “dalla fatturazione delle prestazioni rese agli utenti dal personale oggetto del presente provvedimento” e che dunque le assunzioni sono disposte in relazione a richieste di servizi che non possono essere evase con il personale disponibile a legislazione vigente e che le stesse determineranno un ritorno, in termini di ricavi, sufficiente a garantire il reperimento sul mercato delle somme necessarie al pagamento delle retribuzioni. Dovrebbe essere fornita comunque assicurazione che l’incremento di personale sia disposto a fronte di richieste di servizi già esistenti e non soddisfatte o di ulteriori possibili richieste, affinché il ritorno in termini di ricavi dell’attività lavorativa svolta dai neoassunti sia sufficiente a coprire il maggior onere derivante dal pagamento della loro retribuzione.

Peraltro qualora si tratti di incassi ulteriori rispetto a quelli attualmente conseguiti, non sono evidenti le ragioni della copertura disposta in termini di indebitamento netto. Su tali questioni appare necessario acquisire chiarimenti dal Governo.

Non risultano, inoltre, evidenti le ragioni per cui l’onere relativo all’anno 2012 sia quantificato nella misura pari alla metà dell’onere annuale considerato che l’emanazione del decreto legge in esame è avvenuta nel corso del mese di ottobre. A tal proposito deve rilevarsi, inoltre, che l’autorizzazione all’assunzione è disposta per un triennio mentre l’onere è quantificato con riferimento ad un periodo di tempo di durata inferiore dal momento che i rapporti attivati nel 2012 potrebbero protrarsi sino ad ottobre 2015, anno non interessato dalla disposizione di copertura.

Peraltro lo stesso Ministero delle infrastrutture e trasporti ha ipotizzato, nella citata nota dell’ufficio legislativo, che non sarà possibile procedere alle nuove assunzioni nell’anno 2012.

Si segnala ancora che il Fondo utilizzato a copertura è iscritto in bilancio tra le spese di conto capitale anche se il medesimo è stato altre volte utilizzato per la compensazione finanziaria di misure riconducibili a spese di parte corrente, senza che ciò configurasse, secondo l’avviso del Governo, una misura di dequalificazione della spesa non consentita dalla vigente normativa contabile[138]. In proposito andrebbero comunque acquisiti elementi di valutazione.

 

ARTICOLO 34, commi 11 e 12       

Bilancio ANAS

Le norme dispongono che, per far fronte ai pagamenti per lavori e forniture già eseguiti, l’ANAS possa utilizzare, in via transitoria e di anticipazione, le disponibilità finanziarie giacenti sul conto di tesoreria n. 23617 intestato alla stessa Società, nel limite di 400 milioni di euro, con l’obbligo di corrispondente reintegro entro il 2012 mediante utilizzo delle risorse che verranno erogate ad ANAS dallo Stato a fronte di crediti già maturati (comma 11).

Nelle more del completamento dell’iter delle procedure contabili relative alle spese di investimento sostenute da ANAS, nell’ambito dei contratti di programma per gli anni 2007-2009, il Ministero dell’economia è autorizzato a corrispondere alla stessa Società le somme all’uopo conservate nel conto dei residui, per l’anno 2012, del pertinente capitolo del bilancio di previsione dello Stato (comma 12).

                                                          

La relazione tecnica riferita al testo originario – che coincide con quella riferita al maxiemendamento - afferma che dalle norme in esame non derivano nuovi, né maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto al comma 8 è previsto il reintegro delle somme utilizzate in via di anticipazione entro il 31 dicembre 2012, mentre, relativamente al comma 9, viene consentito l'utilizzo di risorse già previste a legislazione vigente.

Nella Nota del Ministero dell’economia il Governo ha ribadito, per quanto riguarda il comma 8, l’importanza – ai fini dell’invarianza della norma – che sia rispettato il termine del 31 dicembre 2012 per il reintegro delle somme da parte di ANAS, nonché per l’erogazione delle risorse da parte dello Stato all’ANAS, a fronte di crediti già maturati. Per quanto riguarda la destinazione delle risorse iscritte in conto residui, ha chiarito che gli stessi non avrebbero costituito economie di bilancio, trattandosi di somme impegnate in relazione a specifici interventi non avviati, il cui utilizzo era già previsto nei tendenziali. Pertanto, la norma non determina effetti negativi sui saldi di finanza pubblica.

 

Al riguardo, con riferimento all’utilizzo da parte di ANAS, in via transitoria e di anticipazione, delle disponibilità finanziarie giacenti sul conto di tesoreria, non vi sono osservazioni da formulare alla luce dai chiarimenti portati dal Governo durante l’esame al Senato.

 

ARTICOLO 34, comma 13

Procedure di conferma di validità della patente di guida

Normativa vigente: l’articolo 1, comma 238, della legge 311/2004 ha previsto un incremento delle tariffe applicabili per le operazioni in materia di motorizzazione, in modo da assicurare, su base annua, maggiori entrate pari a 24 milioni di euro a decorrere dal 2005. Il secondo periodo del comma prevede che una quota delle predette maggiori entrate, pari ad euro 20 milioni per l'anno 2005, e ad euro 12 milioni a decorrere dall'anno 2006, sia riassegnata allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per la copertura degli oneri di cui all'articolo 2, commi 3, 4 e 5, del D. Lgs. 190/2002 (Realizzazione delle infrastrutture strategiche e di interesse nazionale) Tale riassegnazione  è limitata, per l'anno 2013, all'importo di euro 8.620.000.

L'articolo 2 del D. Lgs. 190/2002 (Attività del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti) precisa le attività tecniche ed amministrative – affidate al medesimo Ministero - occorrenti ai fini della progettazione e dell’approvazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi, nonché della vigilanza sulla realizzazione delle infrastrutture. In base al comma 3, per le predette attività il Ministero può avvalersi di una struttura tecnica di missione, i cui costi  sono posti a carico delle risorse finanziarie stabilite annualmente dalla legge finanziaria per le attività di progettazione, istruttoria e realizzazione delle infrastrutture. In base al comma 4, inoltre, il Ministero può avvalersi, con apposita convenzione, della Cassa depositi e prestiti o di società da essa controllata. Ai sensi del comma 5, infine, il Ministro delle infrastrutture propone al Presidente del Consiglio la nomina di commissari straordinari, che possono essere affiancati da sub-commissari con oneri a carico delle regioni.

 

La norma, introdotta dal Senato, autorizza la spesa di euro 4.000.000 per l'anno 2012 al fine di garantire le procedure centralizzate di conferma della validità della patente di guida[139]. Alla predetta spesa si provvede mediante parziale utilizzo della quota delle entrate riassegnabili ai sensi dell'articolo 1, comma 238, della legge n. 311/2004.

 

La relazione tecnica riferita al maxiemendamento afferma che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

Al riguardo si osserva che, a fronte della spesa autorizzata per il 2012 (4 milioni di euro), la norma in esame dispone una copertura a valere su risorse già disponibili a legislazione vigente: si tratta della quota di entrate da tariffe per operazioni di motorizzazione che viene riassegnata al Ministero delle infrastrutture per le esigenze connesse alla realizzazione delle infrastrutture strategiche. Poiché tali risorse sono già destinate ad altra finalità (attività tecniche ed amministrative del medesimo Ministero), andrebbe confermata la loro effettiva disponibilità per il nuovo utilizzo previsto dalla norma.

 

ARTICOLO 34, comma 14, lettera a)                  

Risorse rivenienti da finanziamenti revocati per opere infrastrutturali

Normativa previgente. L’articolo 32, comma 2, del DL 98/2011 dispone la revoca dei finanziamenti assegnati dal CIPE entro il 31 dicembre 2008 per la realizzazione delle opere ricomprese nel Programma delle infrastrutture strategiche (PIS) per le quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, non sia stato emanato il relativo decreto interministeriale e non sia stato pubblicato il relativo bando di gara.

Il successivo comma 3 revoca i finanziamenti assegnati dal CIPE per la realizzazione delle opere ricomprese nel Programma delle infrastrutture strategiche, i cui soggetti beneficiari non abbiano assunto obbligazioni giuridicamente vincolanti, non abbiano bandito la gara per l’aggiudicazione del relativo contratto di mutuo, oppure, in caso di loro utilizzo mediante erogazione diretta, non abbiano chiesto il pagamento delle relative quote annuali al Ministero delle infrastrutture e non sia stato pubblicato il relativo bando di gara.

Il comma 4, analogamente ai commi precedenti, reca i criteri per la revoca dei finanziamenti assegnati per la progettazione delle opere ricomprese nel Programma delle infrastrutture strategiche.

Infine, il comma 6 dispone che le quote annuali dei limiti di impegno e dei contributi revocati e iscritte in bilancio, ai sensi dei commi 2, 3 e 4, affluiscano al Fondo appositamente istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

 

Le norme introducono l’articolo 32, comma 6-bis, del DL 98/2011, disponendo che le somme relative ai finanziamenti, revocati ai sensi dei commi 2, 3 e 4 del suddetto decreto-legge, iscritte in conto residui, dovranno essere versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica, sul Fondo appositamente istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di cui al all’articolo 32, comma 6, del DL 98/2011.

 

La relazione tecnica riferita al testo originario – che coincide con quella relativa al maxiemendamento - afferma che lo scopo delle norme è quello di consentire l'attuazione del comma 6 dell'articolo 32 del DL 98/2011, prevedendo il meccanismo per far affluire al Fondo di cui al medesimo comma, le risorse derivanti dalla revoca dei finanziamenti, al fine di poter utilizzare tutte le quote annuali disponibili dei contributi pluriennali oggetto dei medesimi finanziamenti. Di conseguenza, la norma non determina nuovi né maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

Al riguardo, appare necessario acquisire dati ed elementi di valutazione riguardo agli effetti finanziari della norma che, tramite il meccanismo di riassegnazione delle somme revocate a specifiche finalità di spesa potrebbe determinare effetti negativi per la finanza pubblica qualora la proiezione per cassa delle erogazioni relative a tali finalità non dovesse risultare coerente in quella già scontata nei tendenziali in relazione alle precedenti detrazioni delle risorse in questione..

 

ARTICOLO 34, comma 14, lettera b)                                         

Partecipazioni detenute da ANAS spa

Le norme dispongono la soppressione dell’articolo 36, commi 7 e 7-bis, del DL 98/2011. Tali commi prevedono che entro il 31 settembre 2012, la società ANAS Spa trasferisca alla società Fintecna Spa tutte le partecipazioni detenute da ANAS Spa in società co-concedenti; la cessione è esente da imposte dirette e indirette e da tasse. La cessione è realizzata al valore netto contabile risultante al momento della cessione ovvero, qualora Fintecna Spa lo richieda, al valore risultante da una perizia.

 

La relazione tecnica riferita al maxiemendamento afferma che, nelle more dell'attuazione del predetto comma, Cassa depositi e presiti ha comunicato al MEF l'esercizio del diritto di opzione per l'acquisto dell'intero capitale sociale di Fintecna ai sensi dell'articolo 23-bis del DL 95/2012 e ha versato un acconto del corrispettivo previsto per tale cessione. Pertanto, l'abrogazione dei commi 7 e 7-bis in esame si rende necessaria al fine di evitare che l'eventuale trasferimento delle società co-concedenti da Anas a Fintecna possa incidere sulla determinazione del corrispettivo definitivo e quindi sull'esito dell'operazione. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Si ricorda che l’articolo 23-bis, comma 1, del DL 95/2001 attribuisce a Cassa Depositi e Prestiti Società per azioni (CDP S.p.A.) il diritto di opzione per l'acquisto delle partecipazioni azionarie detenute dallo Stato in Fintecna S.p.A., Sace S.p.A. e Simest S.p.A..

 

Al riguardo, preso atto di quanto affermato dal Governo nella relazione tecnica riferita al maxiemendamento circa la ratio delle soppressioni in esame, appare necessario acquisire chiarimenti circa il mancato conseguimento dei trasferimenti in esame da ANAS s.p.a. – società che rientra nel perimetro delle pubbliche amministrazioni – a FINTECNA s.p.a., che invece si colloca al di fuori di detto perimetro. Qualora infatti i proventi fossero destinati all’abbattimento dello stock di debito pubblico, andrebbe verificata la sostenibilità del mancato trasferimento con gli obiettivi di abbattimento del debito fissati nella Nota di aggiornamento del DEF 2012.

 

ARTICOLO 34, comma 15

Interventi urgenti connessi all’attività della protezione civile

La norma apporta modifiche al decreto legislativo n. 228/2011, che dispone in materia di valutazione degli investimenti relativi ad opere pubbliche.

Si prevede l'abrogazione dell'articolo 2, comma 8 del citato decreto legislativo al fine di far rientrare nel Documento pluriennale di pianificazione i progetti di opera pubblica finanziati come interventi speciali ai sensi del decreto legislativo n. 88/2011.

Modificando l’articolo 5, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 228/2001, si introduce l'obbligo di comunicazione alla banca dati delle amministrazioni pubbliche, istituita dall’articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, dell'elenco delle opere da realizzare nei diversi settori di competenza di ciascun Ministero; ciascuna opera è corredata del codice unico di progetto[140].

 

La relazione tecnica chiarisce che le norme hanno lo scopo di rendere tracciabile la singola opera pubblica nei sistemi informativi dedicati sin dal momento dell'idea progettuale e non solo dal momento del suo finanziamento. Le disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto gli adempimenti relativi all'attribuzione del codice unico di progetto sono svolti mediante le risorse umane, finanziarie e strumentali già disponibili a legislazione vigente.

 

Al riguardo non si hanno osservazioni da formulare.

 

ARTICOLO 34, commi 16-18         

Misure urgenti per le attività produttive

Le norme dispongono che gli accordi con cui sono individuate misure di compensazione e riequilibrio ambientale per le regioni e gli enti locali interessati dalla localizzazione di nuove o potenziate infrastrutture energetiche, siano stipulati con modalità stabilite con decreto ministeriale (comma 16).

Viene altresì modificato l’articolo 2-bis del DL 3/2010, in materia di autorizzazione di opere comprese nell'ambito della rete elettrica di trasmissione nazionale (comma 17).

In particolare, le norme specificano che le opere siano identificate ai sensi dell’articolo 3, comma 7, del D. Lgs. 151/1999[141]. Viene inoltre soppressa la condizione che per dette opere non sia accertabile il titolo di autorizzazione.

Si dispone infine che le concessioni di stoccaggio di gas naturale[142] abbiano una durata di trenta anni, prorogabile non più di una volta e per dieci anni. Per le concessioni rilasciate prima dell'entrata in vigore D. Lgs. 164/2000 si intendono confermati sia l'originaria scadenza sia l'applicazione dell'articolo 1, comma 61, della L. 239/2004, che prevede che i titolari possano usufruire di non più di due proroghe di dieci anni, qualora abbiano eseguito i programmi di stoccaggio e adempiuto a tutti gli obblighi derivanti dalle concessioni. (comma 18).

 

La relazione tecnica, riferita al testo originario e che coincide con quella riferita al maxiemendamento per quanto riguarda i commi 16 e 18, afferma che le norme non comportano ulteriori oneri per il bilancio dello Stato.

La relazione illustrativa riferita al testo originario, per quanto attiene al comma 12 (ora comma 18), afferma che le disposizioni, pur mantenendo la durata massima della concessione di stoccaggio di stoccaggio di gas naturale in sotterraneo a 40 anni, alterano la scansione oggi vigente (20 anni+10+10). Le norme si pongono in linea con quelle vigenti negli altri Paesi dell’Unione europea, quali la Spagna (30 anni estendibile per due periodi di 10 anni ciascuno), il Regno Unito e la Francia (rispettivamente 31 anni o al massimo 50 con proroga senza limiti), la Germania (durata massima 20 anni estensibile fino 50 anni).

La relazione tecnica riferita al maxiemendamento, per quanto attiene  al comma 17, afferma che le disposizioni, nel quadro delle opere relative alla rete elettrica di trasmissione nazionale, prevedono misure di maggior accordo con la normativa europea recepita a livello nazionale con il D. Lgs. 79/1999 e che le stesse non comportano nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

 

Al riguardo, con riferimento alla durata delle concessioni di stoccaggio di gas naturale, di cui al comma 18, appare utile acquisire conferma dal Governo circa la compatibilità delle norme in esame con la normativa europea in materia, al fine di evitare l’apertura di procedure di infrazione nei confronti dell’Italia.

 

ARTICOLO 34, comma 19

Disposizione in materia di sicurezza dei sistemi energetici

La norma dispone che gli impianti attualmente in funzione nel settori elettricità e gas continuino ad operare con i titoli abilitativi in essere fino al completamento delle procedure autorizzative in corso nel quadro nell'attuazione dei piani e programmi relativi allo sviluppo e alla sicurezza dei sistemi energetici in accordo con la vigente normativa europea recepita a livello nazionale.

 

La relazione tecnica, nel descrivere il contenuto della disposizione, afferma che la stessa non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

 

Nulla da osservare al riguardo.

 

ARTICOLO 34, commi 20-25        

Servizi pubblici locali di rilevanza economica

Le norme dispongono che, per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, l’affidamento del servizio sia effettuato sulla base di un’apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell’ente affidante, che dia conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti per la forma di affidamento prescelta e che definisca i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche, qualora previste (comma 20).

Gli affidamenti in essere alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, non conformi ai requisiti previsti dalla normativa europea, devono essere adeguati entro il termine del 31 dicembre 2013 pubblicando, entro la stessa data, la suddetta relazione. Per gli affidamenti in cui non è prevista una data di scadenza gli enti competenti provvedono contestualmente ad inserire nel contratto di servizio o negli altri atti che regolano il rapporto un termine di scadenza dell'affidamento. Il mancato adempimento degli obblighi previsti nel presente comma determina la cessazione dell'affidamento alla data del 31 dicembre 2013. (comma 21).

Gli affidamenti diretti assentiti alla data del 1º ottobre 2003 a società a partecipazione pubblica già quotate in borsa a tale data, e a quelle da esse controllate, cessano alla scadenza prevista nel contratto di servizio o negli altri atti che regolano il rapporto; gli affidamenti che non prevedono una data di scadenza cessano, improrogabilmente e senza necessità di apposita deliberazione dell’ente affidante, il 31 dicembre 2020 (comma 22).

Dall’ambito di applicazione delle norme di cui ai commi precedenti sono esclusi il servizio di distribuzione di gas naturale e quello di energia elettrica, nonché la gestione delle farmacie comunali. Vengono inoltre fatte salve le disposizioni[143] che disciplinano le gare per la distribuzione di gas naturale e nel settore idroelettrico (comma 25).

Le norme introducono altresì l’articolo 3-bis, comma 1-bis, del DL 138/2011, a norma del quale le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, sono esercitate unicamente dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei (comma 23).

Viene infine abrogato l'articolo 53, comma 1, lettera b), del DL 83/2012, che reca una serie di modifiche all'art. 4 del DL 138/2011. L’articolo modificato dalla suddetta lettera b) reca misure in materia di adeguamento della disciplina dei servizi pubblici locali al referendum popolare e alla normativa dall'Unione europea[144] (comma 24).

 

La relazione tecnica riferita al testo originario afferma che i commi da 13 a 18 (ora da 20 a 25) hanno la finalità di assicurare il rispetto del diritto dell'Unione europea e la certezza delle regole in materia di gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica a tutela del mercato, degli utenti e delle concorrenza. Le norme non comportano ulteriori oneri per il bilancio dello Stato.

La relazione tecnica riferita al maxiemendamento nulla aggiunge a quella riferita al testo originario.

 

Al riguardo, per quanto attiene alle modifiche recate all’articolo 4 del DL 138/2011, in materia di adeguamento della disciplina dei servizi pubblici locali al referendum popolare e alla normativa dall'Unione europea, non vi sono osservazioni da formulare nel presupposto – confermato nella relazione tecnica – che le stesse siano compatibili con la normativa europea.

 

ARTICOLO 34, comma 26

Illuminazione votiva

La norma sottrae le illuminazioni votive all’ambito di applicazione del decreto ministeriale 31 dicembre 1983, per ricondurre l’affidamento del servizio di illuminazione votiva da parte dei Comuni alle disposizioni del Codice dei contratti pubblici (decreto legislativo n. 163/2006), e in particolare all’art. 30 (riguardante la concessione di servizi) e, qualora ne ricorrano le condizioni, all’art. 125 (sui lavori, servizi e forniture in economia).

 

La relazione tecnica afferma che la disposizione è tesa ad aumentare la concorrenza nel!' ambito delle procedure di affidamento in concessione nel servizio di illuminazione votiva, prevedendo che i Comuni applichino le disposizioni previste dal decreto legislativo 163/2006 in materia di appalti. La norma non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

 

Al riguardo non si hanno osservazioni da formulare.

 

ARTICOLO 34, comma 27

Servizi strumentali delle pubbliche amministrazioni

La norma, inserita nel corso dell’esame presso il Senato, novella l’articolo 4, comma 8, del decreto-legge, n. 95[145], espungendo la condizione richiesta per consentire l’affidamento diretto da parte di pubbliche amministrazioni di contratti volti all’acquisizione di beni e servizi strumentali. La condizione soppressa riguarda il valore economico del servizio o dei beni oggetto dell’affidamento che deve, in base alle norme vigenti, essere complessivamente pari o inferiore a 200.000 euro annui.

 

La relazione tecnica afferma che la norma prevede regole più restrittive per il ricorso all'affidamento diretto a società a capitale interamente pubblico e che la stessa non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

 

Al riguardo andrebbero acquisiti elementi di valutazione in merito alla compatibilità della norma con la normativa europea al fine di evitare l’applicazione di eventuali sanzioni.

 

ARTICOLO 34, comma 30                                     

Sanzioni in materia di commercializzazione di sacchi per asporto merci

Le norme novellano l’articolo 2, comma 4, del DL 2/2012, modificando - dal 31 dicembre 2013 al sessantesimo giorno dall’emanazione dei decreti di natura non regolamentare di cui all’articolo  2, comma 2, del DL 2/2012 - il termine a decorrere dal quale è disposta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria ai casi di commercializzazione dei sacchi per trasporto merci realizzati in modo non conforme[146]

L’articolo 2, comma 2, del DL 2/2012 dispone, tra l’altro, che con decreto di natura non regolamentare, da adottare entro il 31 dicembre 2012, possano essere individuate le eventuali ulteriori caratteristiche tecniche dei sacchi per asporto merci ai fini della loro commercializzazione.

 

La relazione tecnica, riferita al testo originario, afferma che la norma non comporta nuovi né maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

La relazione tecnica riferita al maxiemendamento conferma che la norma non comporta nuovi né maggiori oneri a carico della finanza pubblica, essendo di natura procedimentale.

 

Al riguardo, non vi sono osservazioni da formulare per quanto attiene ai profili di quantificazione.

 

ARTICOLO 34, commi 31-33

Attività di prevenzione esondazione fiume Pescara

La norma prevede che, per l’esecuzione di interventi indifferibili ed urgenti volti a rimuovere i rischi di esondazione del fiume Pescara e a ristabilire le condizioni minime di agibilità e fruibilità del porto-canale di Pescara, il Provveditorato interregionale alle opere pubbliche per il Lazio, l’Abruzzo e la Sardegna è individuato quale Amministrazione competente, in regime ordinario, per il coordinamento delle attività di dragaggio, rimozione, trattamento e relativo conferimento in discarica di sedimenti (comma 31).

Viene, inoltre, previsto che:

·        per il pagamento degli indennizzi agli operatori della pesca del Porto canale di Pescara è stanziata, per l’anno 2013, la somma di euro 3.000.000 in favore della Regione (comma 32);

·        per l’attuazione delle attività di cui ai commi 31 e 32 è stanziata, per il 2013, la somma di euro 12 milioni. All’onere si provvede mediante riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica[147] (comma 33).

 

La relazione tecnica relativa al maxiemendamento approvato al Senato, chiarisce che le norme autorizzano lo stanziamento della somma complessiva di 12 milioni di euro per l’anno 2013, di cui 3 milioni di euro a favore della Regione per il pagamento degli indennizzi agli operatori della pesca del Porto canale di Pescara e 9 milioni di euro per interventi diretti a rimuovere i rischi di esondazione del Fiume Pescara. Per la copertura finanziaria si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica (Fondo ISPE) di cui art. 10, comma 5, del DL n. 282/2004.

 

Nulla da osservare con riferimento ai profili di quantificazione.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, si segnala che le risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica delle quali il comma 33 prevede l’utilizzo sono quelle di cui all’articolo 1, comma 4, il quale prevede un rifinanziamento del suddetto Fondo proprio nella misura di 12 milioni di euro.

 

ARTICOLO 34, comma 34                                     

Proventi dalla vendita di biglietti di ingresso a musei e monumenti

Le norme dispongono che gli introiti derivanti dalla vendita dei biglietti d’ingresso al sistema museale sito nell’isola di Caprera dedicato a Giuseppe Garibaldi, nonché quelli derivanti dalla vendita dei biglietti degli ascensori esterni panoramici del Monumento a Vittorio Emanuele II in Roma, a decorrere dall’anno 2013, siano versati all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati allo stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali, al fine di assicurare la gestione, manutenzione e restauro conservativo per la migliore valorizzazione e fruizione di detti complessi monumentali. Al relativo onere, pari a 1.770.000 euro annui a decorrere dall’anno 2013, si provvede ai sensi del successivo articolo 38.

 

La relazione tecnica, oltre a illustrare le norme, afferma che, considerando l'ammontare degli introiti incassati nell'ultimo triennio, a decorrere dal 2013 si può stimare che i proventi incassati annualmente e riassegnabili interamente al predetto Ministero ammontino a 1.770.000 euro. Al relativo onere, a decorrere dal 2013, si provvede ai sensi dell'articolo 38 del presente provvedimento.

Durante l’esame al Senato, il Governo – con Nota del Ministero dell’economia (Ufficio legislativo) – ha precisato che la stima è stata condotta tenendo conto dell’andamento nel triennio delle somme incassate, che negli anni scorsi non ha mai raggiunto l’ammontare indicato, il quale probabilmente non sarà raggiunto neanche nell’anno in corso. Invero, per l’anno 2012, sono stati stimati gli incassi complessivi che si realizzeranno a fine anno e, sulla base dei dati disponibili fino al 31 agosto e sulla base della media degli incassi mensili realizzati fino a quel momento, si è stimato un dato riferito all’intero anno (1.770.000 euro.). Tuttavia, a sottolineare il carattere prudenziale di tale stima, si deve considerare che l’andamento mese per mese degli incassi registrati nel 2010 e nel 2011 mette in evidenza, soprattutto per quanto riguarda il museo di Caprera, che negli ultimi mesi dell’anno in genere registra una sensibile diminuzione del numero dei visitatori e quindi degli introiti (il cui ammontare quindi presumibilmente divergerà dalla media mensile, calcolata sui primi otto mesi dell’anno). Ne deriva che le somme da assegnare al Ministero dei beni e delle attività culturali non potranno essere superiori a 1.700.000 euro.

 

La relazione tecnica riferita al maxiemendamento riprende quella riferita al testo originario.

 

Al riguardo, non vi sono osservazioni da formulare alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo durante l’esame presso il Senato.

 

ARTICOLO 34, comma 35

Pubblicazione di bandi ed avvisi di gara

La norma, introdotta nel corso dell’esame al Senato, pone a carico dell’aggiudicatario dei contratti pubblici le spese per la pubblicazione dei bandi e degli avvisi sui quotidiani. Dette spese sono rimborsate alla stazione appaltante dall’aggiudicatario entro 60 giorni dall’aggiudicazione.

 

La relazione tecnica precisa che le disposizioni non comportano oneri.

 

Al riguardo, si osserva che la norma è suscettibile di determinare maggiori entrate – nell’esercizio in cui è effettuato il rimborso – a fronte degli oneri sostenuti dalla stazione appaltante nell’esercizio in cui è pubblicato il bando o l’avviso. Pur non garantendo quindi la norma un allineamento temporale tra il momento dell’esborso e quello del rimborso, si ritiene che la stessa determini, rispetto alla vigente normativa, comunque effetti positivi per la finanza pubblica.

 

ARTICOLO 34, commi 36 e 37                            

Riduzione di somme da recuperare al bilancio dello Stato

Le norme dispongono che le somme, versate entro il 9 ottobre 2012 all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi delle disposizioni indicate nell'allegato 1 del provvedimento in esame e che, alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, non sono state riassegnate alle pertinenti unità previsionali, restino acquisite all'entrata del bilancio dello Stato (comma 36).

Si tratta di somme affluenti ai sensi:

-         dell’articolo 1, comma 851, della L. 296/2006, relativo ai diritti sui brevetti;

-         dell’articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, relativo alle sanzioni Antitrust;

-         dell’articolo 10, comma 1, lettera c), del DPR 634/1994, relativo ai diritti della motorizzazione civile.

Si dispone altresì che il recupero al bilancio dello Stato, di cui all'articolo 13, comma 17, del DL 201/2011, è ridotto per l'anno 2012 di 120 milioni. Al relativo onere si provvede mediante utilizzo delle risorse recuperate dall'attuazione del comma 36 (comma 36-bis).

Si ricorda che il comma 17 dell’articolo 13 citato prevede, in sostanza, che il maggior gettito IMU, rispetto a quello dell'ICI, sia acquisito al bilancio dello Stato attraverso la corrispondente riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio (per i comuni delle regioni a statuto ordinario) e dei trasferimenti erariali (per i comuni delle Regioni Sicilia e della Sardegna), nonché, con apposita procedura[148], per i comuni delle restanti autonomie speciali.

Più in particolare, la disciplina prevista dal richiamato articolo 13 prevede che il gettito IMU relativo agli immobili adibiti ad abitazione principale[149] e ai fabbricati rurali è di totale spettanza del comune, mentre il restante gettito IMU, calcolato ad aliquota standard del 7,6 per mille, sia attribuito allo Stato per una quota pari al 50%. Sulla base di tale disciplina, il comma 17 ha disposto, tra l’altro, la riduzione dei trasferimenti ai comuni in misura corrispondente al maggior gettito calcolato ad aliquota di base.

 

La relazione tecnica, riferita al testo originario, afferma – per quanto attiene al comma 36 (originariamente comma 21) - che la disposizione determina un recupero di risorse di euro 121.697.300, utilizzato a copertura dell'onere recato dal successivo comma 22 (ora comma 36-bis), che prevede un minor recupero per l’anno 2012 al bilancio dello Stato della differenza tra il gettito ICI e il gettito IMU 2012 ad aliquota base, per l’importo di 120 milioni di euro.

Durante l’esame al Senato, il Governo – con Nota del Ministero dell’economia (Ufficio legislativo) – ha confermato, in primo luogo, che le risorse di cui al comma 21 ammontano a a 121.697.300 euro. Il Governo ha altresì affermato che le disposizioni non comportano oneri aggiuntivi a carico dello Stato per  pregiudizi alle finalizzazioni previste a legislazione vigente delle risorse in esame, che con il provvedimento vengono utilizzate ad altro scopo.

 

La relazione tecnica riferita al maxiemendamento nulla aggiunge a quella riferita al testo originario.

 

Al riguardo, non vi sono osservazioni da formulare per quanto attiene all’acquisizione al bilancio dello Stato delle somme non riassegnate alle pertinenti unità previsionali, di cui al comma 36, alla luce di quanto affermato dal Governo durante l’esame al Senato. Andrebbe altresì confermato che la valenza per cassa dell’utilizzo delle risorse in questione non risulti modificata per effetto della diversa finalizzazione prevista dalla norma in esame.

Per quanto attiene al recupero al bilancio dello Stato operato ai sensi dell’articolo 13, comma 17, del D.L. n. 201/2011, appare necessario acquisire chiarimenti circa la ratio di detto recupero. Ciò in quanto, qualora si trattasse di una compensazione in favore dei comuni conseguente ad una verifica di gettito IMU inferiore a quello inizialmente stimato, andrebbe valutata, ai fini conoscitivi, l’esistenza di un analogo effetto relativamente alla quota erariale (50%) dell’IMU riscossa in relazione ad immobili diversi dalle abitazioni principali e dai fabbricati rurale. Sul punto appare necessario acquisire dati ed elementi di valutazione del Governo.

 

ARTICOLO 34, comma 38

Norma interpretativa in materia di società quotate

La norma, ai fini della corretta applicazione delle disposizioni in materia di contenimento della spesa pubblica riguardanti le società partecipate dalle pubbliche amministrazioni[150], chiarisce che si intendono per società quotate le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati.

 

La relazione tecnica sottolinea la natura interpretativa della disposizione.

 

Nulla da osservare al riguardo nel presupposto – sul quale appare opportuna una conferma – che la norma, di portata interpretativa, non incida sull’ambito applicativo di disposizioni cui sono stati ricondotti risparmi già scontati ai fini dei tendenziali.

 

ARTICOLO 34, comma 44

Disposizioni in materia di depositi IVA

Normativa vigente. Il comma 5-bis dell’articolo 16 del DL n. 185 del 2008 prevede che la lettera h) del comma 4 dell’articolo 50-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331 - laddove è previsto che le prestazioni di servizi, comprese le operazioni di perfezionamento e le manipolazioni usuali, relative a beni custoditi in un deposito IVA, anche se materialmente eseguite non nel deposito stesso ma nei locali limitrofi (sempreché, in tal caso, le suddette operazioni siano di durata non superiore a sessanta giorni), sono effettuate senza pagamento dell'IVA nel caso siano relative ad operazioni svolte nei depositi fiscali - si interpreta nel senso che le prestazioni di servizi ivi indicate, relative a beni consegnati al depositario, costituiscono ad ogni effetto "introduzione" nel deposito IVA, senza tempi minimi di giacenza né obbligo di scarico dal mezzo di trasporto.

La norma, introdotta nel corso dell’esame in prima lettura al Senato, integra il citato  comma 5-bis dell'articolo 16 del decreto legge n. 185/2008, disponendo che l’introduzione, nel deposito IVA, si intende realizzata anche negli spazi limitrofi al deposito IVA, senza che sia necessaria la preventiva introduzione della merce nel deposito. All’estrazione della merce dal deposito IVA per la sua immissione in consumo nel territorio dello Stato, qualora risultino correttamente poste in essere le norme dettate al comma 6 dell’articolo 50-bis del DL n. 331/1993, l’imposta sul valore aggiunto si deve ritenere definitivamente assolta

 

La relazione tecnica riferita al maxiemendamento nulla aggiunge al contenuto della norma.

 

Al riguardo si evidenzia la natura interpretativa della norma in esame, che non sembra tuttavia modificare il regime fiscale di esenzione ai fini IVA già previsto per le operazioni connesse al trasbordo nei depositi fiscali. In proposito andrebbe acquisita una conferma dal Governo.

 

ARTICOLO 34, commi 45 e 46

Corpo delle capitanerie di porto

Le norme demandano ad un decreto interministeriale[151] la sostituzione del vigente regolamento (r.d. 6 febbraio 1933, n. 391) per i servizi di cassa e contabilità delle Capitanerie di porto. (comma 43). Viene, altresì, previsto che gli introiti derivanti da convenzioni stipulate dal Corpo delle capitanerie di porto – Guardia costiera per l’implementazione dei servizi d’istituto vengano  versati in entrata al bilancio dello Stato, in apposito capitolo, per essere interamente riassegnati al fondo di cui all’art. 1, comma 1331, della legge n. 296/2006 (comma 44).

 

La relazione tecnica, relativa al maxiemendamento approvato al Senato, con riguardo al comma 43 afferma che la norma mira a sostituire il regolamento di cassa e contabilità del Corpo delle Capitanerie di porto, risalente al 1933, che risulta ormai obsoleto in quanto riferito ad un contesto normativo ed operativo profondamente mutato nel corso degli anni e spesso caratterizzato da farraginosi adempimenti. Trattandosi di norma a carattere ordinamentale, la stessa non comporta oneri per le finanze pubbliche, prevedendosi altresì all’ opposto, che dalla semplificazione delle procedure, derivino sostanziali risparmi per effetto dell’implementazione dell’efficacia delle attività amministrativo contabili.

Con riferimento al comma 44, al RT precisa che lo stesso è finalizzato a consentire l’effettiva disponibilità delle risorse finanziare derivanti da convenzioni, protocolli o accordi, comunque denominati, mediante il versamento all’entrata del bilancio dello Stato e successiva riassegnazione al Fondo per le esigenze di funzionamento di cui all’articolo l, comma 1331, della legge 27 dicembre 2006, n. 296/2006 delle somme introitate e certificate a consuntivo. Al riguardo, nella tabella seguente si riportano le entrate relative al quinquennio 2007/2011 derivanti dalle Convenzioni e protocolli citati che si attestano su un valore medio di euro 1.122.332. La RT afferma infine che la norma, a tale riguardo non comporta effetti per la finanza pubblica.

 

(euro)

Consuntivo entrate del Ministero dell’Economia e delle finanze

E. F.

2007

2008

2009

2010

2011

Media quinquennio

Cap. 2454 p.g. 02 (2)

1.387.597

516.015

687.406

572.993

2.447.647

1.122.332

 

 

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare per i profili di quantificazione.

 

ARTICOLO 34, comma 47

Destinazione di risorse ad iniziative di promozione turistica

Normativa vigente: l’art. 41, comma 16-sexiesdecies, del DL n. 207/2008[152] prevede l’istituzione,  in favore delle regioni a statuto ordinario confinanti con l’Austria, di un fondo per l’erogazione di contributi alle persone fisiche per la riduzione del prezzo alla pompa della benzina e del gasolio per autotrazione, con una dotazione di 3 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2009.

 

La norma prevede che le somme disponibili previste dall’art. 41, comma 16-sexiesdecies, del DL n. 207/2008 siano finalizzate allo svolgimento di iniziative di promozione turistica dell’Italia a cura del Dipartimento degli Affari regionali, il turismo e lo sport.

 

La relazione tecnica riferita al maxiemendamento nulla aggiunge al contenuto della norma.

 

Al riguardo, si osserva in primo luogo che la norma non reca riferimento all’esercizio o agli esercizi per i quali deve essere accertata la disponibilità delle somme da finalizzare alle iniziative di promozione turistica . Ove si intende far riferimento  alle risorse non utilizzate, in ciascun esercizio, per la riduzione  del prezzo della benzina, occorrerebbe definire tempi e modalità per tale accertamento  al fine di evitare la produzione di oneri non previsti.

 

ARTICOLO 34, commi 49

Manutenzione degli istituti penitenziari

Normativa vigente: l’art. 12 del DL n. 98/2011, al comma 2, nel testo vigente, stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2013, sono attribuite all’Agenzia del demanio le decisioni di spesa, relative agli interventi manutentivi, a carattere ordinario e straordinario, effettuati negli immobili di proprietà dello Stato, in uso per finalità istituzionali alle Amministrazioni dello Stato. La disposizione fa salve le specifiche previsioni di legge riguardanti il Ministero della difesa, il Ministero degli affari esteri e il Ministero per i beni e le attività culturali, nonché il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

L’art. 12, comma 7, del DL n. 98/2011, nel testo vigente, prevede che fino alla stipula degli accordi o delle convenzioni quadro per la gestione degli appalti di manutenzione e, comunque, per i lavori già appaltati alla data della stipula degli accordi o delle convenzioni quadro, gli interventi manutentivi continuano ad essere gestiti dalle Amministrazioni interessate fermi restando i limiti stabiliti dalla normativa vigente dandone comunicazione, limitatamente ai nuovi interventi, all'Agenzia del demanio che ne assicurerà la copertura finanziaria[153] a condizione che gli stessi siano ricompresi nel piano generale degli interventi. Successivamente alla stipula dell'accordo o della convenzione quadro, è nullo ogni nuovo contratto di manutenzione ordinaria e straordinaria non affidato dall'Agenzia del demanio. Restano esclusi da tale disciplina i beni immobili riguardanti il Ministero della difesa ed il Ministero per i beni e le attività culturali, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nonché i beni immobili all'estero riguardanti il Ministero degli affari esteri. Alle norme in riferimento non sono stati ascritti effetti sui saldi.

 

La norma esclude gli istituti penitenziari dalla disciplina del manutentore unico sugli immobili dello Stato previsti[154] in capo all’Agenzia del demanio e con riguardo alle risorse per gli interventi manutentivi di edilizia penitenziaria, sono fatte altresì salve le risorse attribuite al Ministero della giustizia [lettera a) e b)]. La norma esclude inoltre, dall’attribuzione all’Agenzia del demanio delle decisioni di spesa sugli interventi manutentivi delle amministrazioni pubbliche, quelli relativi al Ministero della Giustizia per gli interventi manutentiva di edilizia penitenziaria [lettera c)].

 

La relazione tecnica, relativa al maxiemendamento approvato al Senato, ribadisce il contenuto delle norme ed evidenzia che queste non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare per i profili di quantificazione preso atto di quanto affermato nella relazione tecnica.

 

ARTICOLO 34, commi 50-51

Concorsi notarili

Le norme, recano modifiche alla disciplina relativa alle procedure dei concorsi notarili[155] con specifico riguardo alla composizione delle commissioni esaminatrici[156] e allo svolgimento delle attività di correzione delle prove scritte[157] (comma 48).

Il comma 48 prevede, tra l’altro, che facciano parte delle commissioni esaminatrici:

·          sette (e non più quattro) magistrati con qualifica di magistrato d’appello;

·          sei (e non più tre) professori universitari, ordinari o associati, che insegnino materie giuridiche;

·          nove (e non più sei) notai, anche se cessati dall'esercizio, che abbiano almeno dieci anni di anzianità nella professione..

Viene inoltre abrogata la disposizione in base alla quale la commissione esaminatrice deve sovrintendere anche allo svolgimento della prevista prova di preselezione.

Viene, inoltre, previsto che le nuove disposizioni introdotte sui concorsi notarili non si applicano ai concorsi già banditi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del provvedimento in esame (comma 49).

 

La relazione tecnica, relativa al maxiemendamento approvato al Senato, afferma che la norme di cui ai commi 48 e 49, contengono disposizioni concernenti il concorso per notaio che tendono a snellire i tempi per l’espletamento delle procedure concorsuali. Pertanto, non sono suscettibili di determinare maggiori aggravi sulle ordinarie risorse di bilancio dell’amministrazione di pertinenza (Giustizia).

 

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare, preso atto di quanto affermato nella relazione tecnica.

 

ARTICOLO 34, commi 52 e 53

Impianti termici

Le norme modificano l’art. 285 del D.Lgs. 152/2006 in cui sono disciplinate le caratteristiche tecniche che devono essere rispettate dagli impianti termici civili di potenza termica nominale superiore al valore di soglia (0.035MW) (comma 52). Esse novellano altresì il comma 9 dell’art. 5 del D.P.R. 412/1993 relativo all’obbligo, per gli impianti termici siti nei condomini, di collegamento a camini, canne fumarie o sistemi di evacuazione con sbocco sopra il tetto dell'edificio (comma 53).

 

La relazione tecnica precisa che le disposizioni non comportano oneri.

 

Nulla da osservare al riguardo.

 

ARTICOLO 34, comma 54

Modifiche alla legge n. 92/2012, in materia di mercato del lavoro

Normativa vigente: l’articolo 4, commi 1-7, della legge n. 92/2012 (riforma del mercato del lavoro) prevede che, nei casi di eccedenza di personale, accordi tra datori di lavoro che impieghino mediamente più di quindici dipendenti e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello aziendale possono prevedere che, al fine di incentivare l'esodo dei lavoratori più anziani, il datore di lavoro si impegni a corrispondere ai lavoratori una prestazione di importo pari al trattamento di pensione che spetterebbe in base alle regole vigenti, ed a corrispondere all'INPS la contribuzione fino al raggiungimento dei requisiti minimi per il pensionamento.

La norma, introdotta dal Senato, prevede, tra l’altro, l’estensione ai casi di procedure di mobilità e di riduzione di personale dirigente della possibilità di stipulare accordi per la corresponsione da parte del datore di lavoro di una prestazione di importo pari al trattamento di pensione (lettera b). In tali casi, il datore di lavoro procede al recupero delle somme pagate a titolo di contributo di ingresso in mobilità[158] per i lavoratori interessati, mediante conguaglio con i contributi dovuti all’INPS e non è tenuto al versamento del contributo di ingresso per l’assicurazione sociale per l’impiego (ASPI)[159] (lettera c, cpv. 7-ter).

La norma prevede, inoltre:

­         la soppressione della possibilità della comunicazione via fax prima dell’inizio della prestazione lavorativa o di  un ciclo integrato di prestazioni di durata non superiore a trenta giorni, da parte del datore di lavoro[160] (lettera a);

­         l’applicazione di tale disposizione in materia di prestazione di importo pari al trattamento di pensione anche nel caso in cui tale prestazione spetterebbe a carico di forme sostitutive dell’assicurazione generale obbligatoria (lettera c, cpv. 7-bis).

 

La relazione al maxiemendamento precisa che la disposizione di cui alla lettera c, punto b (ora cpv. 7-ter: esenzioni dei datori di lavoro dal pagamento dei contributo previsti dalla normativa vigente e modalità di conguaglio non attualmente previste) comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in termini di minori entrate contributive, non quantificate e non coperte. Pertanto la disposizione risulta negativamente verificata.

 

Al riguardo, in merito alla disposizione di cui alla lettera c, cpv. 7-ter, si prende atto dei profili evidenziati  dalla RT.

Si osserva che la norma reca una riduzione delle entrate contributive a carico dell’INPS, per la parte in cui prevede l’esonero del datore di lavoro del versamento del contributo di ingresso per l’ASPI, ed effetti negativi di cassa sempre a carico dell’INPS, per la parte in cui si prevede il recupero dei contributi di ingresso in mobilità versati attraverso il conguaglio con altri contributi dovuti all’ente previdenziale. Tali effetti non risultano compensati.

 

ARTICOLO 34, comma 55

Imprese di grande distribuzione

Normativa vigente. Il comma 430 dell’articolo unico della legge finanziaria per il 2005 prevede che le imprese della grande distribuzione possano trasmettere in via telematica all’Agenzia delle entrate, per ciascun punto vendita, l’ammontare complessivo dei corrispettivi giornalieri delle cessioni dei beni e delle prestazioni di servizi rilevanti ai fini IVA.

Per imprese della grande distribuzione commerciale si intendono le aziende distributive che operano con esercizi commerciali definiti media e grande struttura di vendita, aventi, quindi, superficie superiore a 150 metri quadri nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti, o superficie superiore a 250 metri quadri nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti.

La trasmissione telematica sostituisce l’obbligo di certificazione fiscale dei corrispettivi, fermo restando l’obbligo di emissione delle fatture su richiesta del cliente.

Alla norma non erano stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica.

La norma, introdotta nel corso dell’esame in prima lettura al Senato, integra il citato  comma 430, disponendo che sono considerate imprese di grande distribuzione anche le imprese che pur in assenza dei requisiti sopra indicati, indipendentemente dalla superficie dei punti di vendita, fanno parte di un gruppo societario ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile, che operi con più punti di vendita sul territorio nazionale e che realizzi un volume d’affari annuo aggregato superiore a 10 milioni di euro.

Si prevede, inoltre, che per le aziende della grande distribuzione commerciale come sopra definite, la trasmissione telematica dei corrispettivi per ciascun punto di vendita sostituisce gli obblighi di certificazione fiscale dei corrispettivi stessi.

 

La relazione tecnica riferita al maxiemendamento afferma che la norma non comporta nuovi né maggiori oneri a carico della finanza pubblica, essendo di natura semplificativa.

 

Al riguardo si rileva che la disposizione estende l’ambito soggettivo delle imprese di grande distribuzione. La norma non appare suscettibile di determinare effetti finanziari diretti. Va peraltro evidenziata la possibilità di comportamenti elusivi da parte dei contribuenti interessati.

 

ARTICOLO 34, comma 56

Permute tra immobili della PA

Normativa vigente: l’articolo 6, comma 6-ter, del DL n. 138/2011, prevede che, ai fini dell’attuazione della disposizione[161] che sottopone le dismissioni immobiliari effettuate dalle pubbliche amministrazioni alla previa verifica, da parte del MEF, del rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica, l'Agenzia del demanio proceda, con priorità in aree a più elevato disagio occupazionale e produttivo e senza oneri a carico del bilancio dello Stato, ad operazioni di permuta di beni non più utilizzati e disponibili[162] con immobili adeguati all'uso governativo, al fine di rilasciare immobili di terzi attualmente condotti in locazione passiva ovvero comunque ritenuti inadeguati. La disposizione prevede, inoltre, che le amministrazioni dello Stato comunichino all'Agenzia del demanio l'ammontare dei fondi statali per la realizzazione di nuovi immobili già stanziati e non impegnati, al fine di valutare la possibilità di recupero di spesa per effetto di operazioni di permuta, e che comunichino all'Agenzia del demanio gli immobili di nuova realizzazione da destinare ad uso governativo.

La norma integra l’articolo 6, comma 6-ter, del DL n. 138/2011[163], disciplinante le operazioni di permuta tra immobili delle pubbliche amministrazioni, prevedendo che tali operazioni vengano attuate, in deroga alla legge n. 392/1941[164], anche per la realizzazione di nuovi edifici giudiziari delle sedi centrali di Corte d’Appello in cui sia prevista la razionale concentrazione di tutti gli uffici ordinari e minorili e l’accorpamento delle sedi periferiche soppresse ai sensi dell’articolo 1, della legge n. 148/2011.

Si rammenta, l’art. 1, commi da 2 a 5 della legge n. 148/2011, legge di conversione del DL n. 138/2011, delegano il Governo ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto uno o più decreti legislativi per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari, al fine di realizzare risparmi di spesa e un incremento di efficienza. La delega è stata attribuita anche ai fini del perseguimento degli obiettivi di razionalizzazione della spesa di cui all’articolo 9 del DL n. 98/2011. In attuazione di quanto sopra disposto, sono stati adottati il D. lgs. n. 155/2012[165] e il D. lgs. n. 156/2012[166].

 

La relazione tecnica, relativa al maxiemendamento approvato al Senato, afferma che al comma 54, si stabilisce che, le eventuali operazioni di permuta immobiliare, possano riguardare anche i nuovi edifici giudiziari, in deroga alla legge 392/41. La disposizione non comporta oneri per la finanza pubblica, atteso che le suddette operazioni debbono avvenire senza oneri a carico del bilancio dello Stato, così come previsto dall’articolo 6, comma 6-ter, del DL n. 138/2011.

 

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare per i profili di quantificazione.

 

ARTICOLO 34, comma 57

Disposizioni concernenti la CONSOB

La norma, introdotta nel corso dell’esame al Senato, prevede che la CONSOB, entro 90 gg. dall’entrata in vigore della legge  di conversione del DL in esame, nell'ambito dell'autonomia del proprio ordinamento ed al fine di assicurare efficaci e continuativi livelli di vigilanza per l'attuazione di quanto previsto ai sensi del presente articolo e per la tutela degli investitori, la salvaguardia della trasparenza e della correttezza

del sistema finanziario, provvede alle occorrenti iniziative attuative, anche adottando misure di contenimento della spesa ulteriori ed alternative alle vigenti disposizioni in materia di finanza pubblica, purché sia assicurato il conseguimento dei medesimi risparmi previsti a legislazione vigente. Sempre al fine di provvedere alle occorrenti iniziative attuative, la CONSOB può avvalersi delle facoltà di cui all'articolo 2, comma 4-undecies, del decreto legge n. 35/2005 fino ad un terzo della misura massima ivi prevista (ossia assumere per chiamata diretta e a tempo determinato un massimo di 5 unità di personale che, per i titoli professionali o di servizio posseduti, risultino idonee all'immediato svolgimento dei compiti di istituto) e porre gli oneri a carico dell'ammontare delle contribuzioni dovute dai soggetti sottoposti alla sua vigilanza in applicazione dell’articolo 2, comma 4-terdecies del medesimo decreto legge. Il collegio dei revisori dei conti verifica preventivamente che le misure previste siano idonee a garantire comunque i medesimi effetti di contenimento della spesa stabiliti a legislazione vigente ed attesta il rispetto di tale adempimento nella relazione al conto consuntivo. Resta in ogni caso precluso l'utilizzo degli stanziamenti preordinati alle spese in conto capitale per finanziare spese di parte corrente.

 

La relazione tecnica allegata al maxiemendamento del Governo afferma che la disposizione in esame non può essere verificata positivamente.

Il parere contrario viene espresso, secondo quanto riportato nella relazione tecnica, considerato che la norma risulta molto generica nella sua formulazione, prestandosi all'adozione di imprecisate misure di finanza pubblica "ulteriori ed alternative" a quelle previste a legislazione vigente di cui non viene fornita alcuna specificazione. Ciò potrebbe comportare, ad esempio, l'esclusione per via amministrativa dall'applicazione di disposizioni in materia di contenimento della spesa di personale quali quelle relative al blocco della contrattazione e degli automatismi stipendiali, con conseguenti richieste emulative, per le quali si rinvia comunque alla valutazione politica.

La relazione tecnica sviluppa altre considerazioni volte ad asseverare il parere contrario espresso sulle norme; tali considerazioni sembrano, tuttavia, fare riferimento ad un testo diverso da quello oggetto di approvazione.

 

Al riguardo, si prende atto delle valutazioni espresse dalla RT circa la criticità della norma sotto il profilo finanziario.

 

ARTICOLO 34-bis

Autorità nazionale anticorruzione

Normativa vigente: l’art. 1, comma 2, della legge n. 190/2012 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione) prevede che la Commissione indipendente per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT) operi, anche, quale Autorità nazionale anticorruzione.

La norma, tra l’altro, prevede che i compensi del Presidente e dei componenti della Commissione indipendente per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche[167](CIVIT) operante come autorità nazionale anticorruzzione, vengano ridefiniti con DPCM[168], nel rispetto del limite massimo previsto ai sensi dell’articolo 23-ter del DL n. 201/2011 per il trattamento economico di chiunque riceva emolumenti o retribuzioni dalle pubbliche amministrazioni, in modo da garantire l’invarianza complessiva della spesa. (comma 1).

La Commissione si avvale[169] della Guardia di finanza, che agisce con i poteri di indagine ad essa attribuiti ai fini degli accertamenti relativi all’imposta sul valore aggiunto e all’imposta sui redditi. La Commissione, agli stessi fini, può richiedere indagini, accertamenti e relazioni all’Ispettorato per la funzione pubblica (comma 2)

Dall’attuazione dei commi l e 2 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. (comma 3). In sede di prima applicazione, viene altresì disposto che il termine del 31 gennaio di ogni anno – previsto all’art. 1, comma 8, della legge n. 190/2012  per l’adozione del piano triennale di prevenzione della corruzione - è differito al 3l marzo 2013 (comma 4).

 

La relazione tecnica, relativa al maxiemendamento approvato al Senato, ribadisce il contenuto della disposizione ed afferma che possibili vantaggi finanziari potranno essere conseguiti in connessione al previsto potenziamento dell’impiego – da parte della medesima Commissione - della Guardia di finanza ai fini degli accertamenti che potranno riguardare anche adempimenti fiscali.

 

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare per i profili di quantificazione.

 

ARTICOLO 34-ter

Documentazione di spesa

Le norme prevedono che, relativamente  ad interventi finanziati con fondi pubblici, ai fini delle rendicontazioni non ancora concluse alla data di entrata in vigore del decreto legge in esame e per i pagamenti già effettuati entro la stessa data, si considera documentazione di spesa anche la copia autentica di assegni bancari emessi dal beneficiario a pagamento.

 

La relazione tecnica precisa che la norma prevede misure di semplificazione degli adempimenti formali facenti capo ai cittadini e alle imprese senza consentire elusioni dagli obblighi e quindi senza comportare nessun possibile effetto finanziario negativo.

 

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare.

 

ARTICOLO 34-quater

Disposizione per la promozione del settore turistico-balneare

La norma:

·        estende la qualifica di impresa turistico balneare, includendovi l’esercizio di attività di stabilimento balneare in strutture ubicate su beni diversi dal demanio marittimo;

·        demanda alle regioni la fissazione degli indirizzi per lo svolgimento delle attività accessorie degli stabilimenti balneari;

·        specifica che le aree delle concessioni demaniali circostanti ai locali di pubblico spettacolo, purché prive di recinzioni e aventi le caratteristiche di locale aperto al pubblico, non fanno parte dell’intrattenimento danzante e sono quindi sottratte alla disciplina di pubblica sicurezza dei locali[170].

 

La relazione tecnica afferma che la norma è volta a promuovere lo sviluppo del settore turistico-balneare anche favorendo l'attivazione delle attività accessorie degli stabilimenti balneari, e non comporta effetti per la finanza pubblica.

 

Nulla da osservare al riguardo nel presupposto che la norma non determini variazioni in materia di trattamento fiscale delle attività interessate, ivi inclusa la disciplina in materia dell’imposta sugli spettacoli.

 

 

ARTICOLO 34-sexies

Disposizioni in materia di accise

Normativa vigente L’art. 16 del D.lgs. n. 504 del 1995 reca disposizioni in materia di recupero crediti relativi alla quota dell’accisa al fine di chiarire che il privilegio dell'Amministrazione sugli immobili, sui macchinari e sui prodotti opera solo per quanto concerne i depositi fiscali.

In particolare, il comma 3, stabilisce che i crediti vantati dai soggetti passivi dell'accisa verso i cessionari dei prodotti per i quali i soggetti stessi hanno assolto tale tributo possono essere addebitati a titolo di rivalsa ed hanno privilegio generale sui beni mobili del debitore con lo stesso grado del privilegio generale stabilito dall'art. 2752 del codice civile, cui tuttavia è posposto, limitatamente ad un importo corrispondente all'ammontare dell'accisa, qualora questa risulti separatamente evidenziata nella fattura relativa alla cessione.

 

La norma interviene sul comma 3 dell’art. 16 del d.lgs. n. 504/1995 al fine di estenderne l’ambito di applicazione, oltre ai soggetti passivi dell’accisa, anche ai titolari di licenza per l’esercizio di depositi commerciali di prodotti energetici ad imposta assolta.

Provvede quindi a sostituire il riferimento al tributo “assolto” con quello al tributo “comunque corrisposto”.

 

La relazione tecnica afferma che la norma disciplina taluni adempimenti in materia di deposito di idrocarburi senza comportare maggiori oneri ed anzi consente maggiori entrate mediante i suoi effetti positivi sullo sviluppo del mercato dei prodotti interessati.

 

Al riguardo per quanto di competenza, non si hanno osservazioni da formulare.

 

ARTICOLO 34-septies

Modifiche al regime del registro delle imprese di pesca

Normativa vigente L’art. 2, comma 1, del D.P.R. 558/1999 prevede l’iscrizione in una sezione speciale del registro delle imprese di alcune categorie di imprenditori quali gli imprenditori agricoli, i piccoli imprenditori di cui all’art. 2083 cod.civ., le società semplici nonché i contribuenti (persone fisiche, società e consorzi) iscritti nell’albo degli artigiani.

L’art. 4 del D.Lgs. n. 4/2012 definisce imprenditore ittico il titolare di licenza di pesca che esercita professionalmente in forma singola, associata o societaria, l’attività di pesca professionale e attività connesse (comma 1). Sono altresì considerati imprenditori ittici le cooperative e loro consorzi quando utilizzano prevalentemente prodotti dei soci ovvero forniscono prevalentemente ai medesimi beni e servizi per lo svolgimento dell’attività (comma 2) e l’acquacoltore che esercita in forma singola o associata (comma 3). E’ prevista, inoltre, una clausola di salvaguardia generale in base alla quale, fatte salve le più favorevoli disposizioni di legge di settore, all'imprenditore ittico si applicano le disposizioni previste per l'imprenditore agricolo (comma 4).

 

La norma dispone che siano inclusi nella sezione speciale del registro delle imprese prevista dall’art. 2, c.1, del DPR n. 558/199 anche gli imprenditori ittici di cui all’art. 4 del d.lgs. n. 4 del 2012.

 

La relazione tecnica afferma che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri in quanto sarà effettuata con le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.

 

Al riguardo andrebbero esclusi effetti finanziari negativi per la finanza pubblica derivanti da eventuali benefici per gli imprenditori ittici in virtù dell’iscrizione nell’apposita sezione speciale del registro delle imprese.

Infatti, pur considerando che l’ordinamento vigente già prevede agevolazioni e semplificazioni di natura fiscale e contributiva in favore degli imprenditori ittici, si evidenzia che la disposizione in esame potrebbe offrire una ulteriore possibilità di applicazione di benefici che sarebbero adottati in caso di convenienza per l’imprenditore.

 

ARTICOLO 34-octies

Servizi automobilistici sostitutivi dei servizi ferroviari regionali e locali

La norma disciplina l’affidamento e la gestione dei servizi automobilistici sostitutivi o integrativi dei servizi ferroviari di interesse regionale e locale, prevedendone l’affidamento con gara. In particolare, con riferimento ai servizi sostitutivi dei servizi ferroviari regionali e locali - esclusi quelli a carattere temporaneo, resi necessari dalla provvisoria sospensione del servizio ferroviario o da un provvisorio e non programmabile picco della domanda di trasporto – si prevede che le regioni organizzino, entro il 30 giugno 2013, il servizio in bacini territoriali non inferiori alle province e non superiori all’ambito regionale, ritenuti “ottimali”  e li affidino con procedure competitive ad evidenza pubblica.

La norma definisce inoltre alcune caratteristiche dei bandi di gara - tra cui l’indicazione dei criteri per il passaggio dei dipendenti ai nuovi aggiudicatari dei servizi inserendo tra gli elementi per la valutazione dei servizi l’adozione di strumenti di tutela dei livelli occupazionali e dei livelli salariali medi annui relativi alla precedente gestione -  e  prevede che le regioni e le province autonome destinino le economie di gara eventualmente realizzate ad alcune finalità (acquisto di autobus, incremento sei servizi minimi automobilistici, adeguamento all’inflazione dei corrispettivi per l’esercizio del servizio, cofinanziamento regionale dei rinnovi del contratto del trasporto pubblico regionale e locale).

 

La relazione tecnica, nel riassumere il contenuto della disposizione, afferma che la stessa ha carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ai relativi adempimenti si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

 

Nulla da osservare al riguardo nel presupposto che, per quanto attiene all’utilizzo delle economie di spesa eventualmente realizzate, la relativa spesa regionale sia soggetta ai limiti del patto di stabilità, non essendo espressamente prevista alcuna deroga al riguardo.

 

ARTICOLO 34-novies

Definizione dei contributi per alcuni programmi di edilizia residenziale

La norma è volta alla chiusura delle posizioni debitorie e creditorie che riguardano i contributi previsti da una serie di leggi[171] sull’edilizia residenziale pubblica per imprese di costruzione e cooperative di abitazione a proprietà divisa o indivisa, che attendono una definizione in sede di conguaglio.

Il particolare meccanismo di erogazione del contributo agevolativo previsto dalle citate leggi comportava che questo fosse corrisposto alle banche in via provvisoria, salvo conguaglio (positivo o negativo) all’estinzione del mutuo da effettuarsi sulla base del tasso effettivo dell’operazione stabilito al momento della prima erogazione in relazione alla tipologia del contributo stesso (proprietà indivisa o divisa, 3% / 4% o 5,5% o 9%).

La relazione tecnica ricorda che tali conguagli non sono stati, nella quasi totalità dei casi, eseguiti, a causa della complessa procedura richiesta che, oltre alle banche, coinvolge molti operatori (MIT, Provveditorati alle OO:PP:, cooperative edilizie, imprese, IACP, e altri) e che, conseguentemente, non è stato possibile procedere all’emanazione dei provvedimenti ministeriali per la determinazione del contributo agevolativo definito in ragione del “lunghissimo tempo trascorso dal decreto di concessione del mutuo provvisorio e in ragione delle difficoltà di reperire i documenti relativi ai requisiti soggettivi degli assegnatari a trenta anni di distanza”. La stessa relazione sottolinea, infine, come da un recente censimento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT) sia emerso che le operazioni ancora in essere riguardano 3.400 cooperative/imprese/enti ex IACP e, per ciascuna di esse, un numero di soci non ancora quantificato (e comunque superiore a 70.000). Da ciò, la completa definizione dei mutui che si ritiene necessario estinguere consentirebbe di dare seguito alle richieste di trasformazione delle cooperative da proprietà indivisa a proprietà individuale e di far cessare ogni forma di vigilanza statale.

Viene pertanto autorizzato il pagamento dei conguagli dei contributi di cui alle richiamate leggi sulla base della certificazione fornita dalle banche relativa ai singoli interventi agevolativi e delle autocertificazioni prodotte dai singoli beneficiari in ordine alla sussistenza dei requisiti soggettivi, soggetta a verifica campionaria da parte dell’Agenzia delle entrate. In relazione ai requisiti oggettivi, la cooperativa ovvero l'impresa o il soggetto pubblico dedicato all'edilizia residenziale deve invece produrre il certificato di agibilità.

Qualora venga accertata la mancanza anche di uno solo dei requisiti necessari, il beneficiario decade dal diritto al contributo statale ed è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito, oltre gli oneri accessori di legge.

 

La norma definisce inoltre le procedure che le banche dovranno applicare al fine di consentire le compensazioni nei confronti del MIT delle complessive posizioni debitorie e creditorie relative alle leggi sui programmi di edilizia residenziale, risultanti dalla certificazione citata, nell'ambito del gruppo bancario di appartenenza.

Sono esclusi dalle compensazioni i conguagli relativi alle operazioni oggetto di contenzioso sulla sussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi previsti per la fruizione del contributo pubblico.

La norma prevede infine che le risorse derivanti dalle posizioni di credito del MIT nei confronti degli Istituti bancari mutuanti siano versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, al pertinente capitolo dello stato di previsione del MIT in funzione della predetta chiusura delle posizioni debitorie e creditorie.

 

La relazione tecnica al maxiemendamento ricorda le disposizioni che hanno agevolato la realizzazione di alloggi di edilizia residenziale da parte di imprese di costruzione e cooperative di abitazione a proprietà divisa e indivisa mediante corresponsione, in via provvisoria, da parte delle banche del contributo agevolato, salvo conguaglio (positivo o negativo) all'estinzione del mutuo da effettuarsi sulla base del tasso effettivo dell'operazione stabilito al momento della prima erogazione in relazione alla tipologia del contributo stesso (proprietà indivisa o divisa, 3% /4% o 5,5% o 9%).

Detti conguagli nella quasi totalità dei casi non sono stati eseguiti in quanto, in considerazione della complessa procedura e della pluralità dei soggetti coinvolti (Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Provveditorati alle OO.PP., Cooperative edilizie, Imprese, IACP, etc.), è risultato quasi sempre impossibile procedere all'emanazione dei provvedimenti ministeriali per la determinazione del contributo agevolativo definitivo, in ragione del lunghissimo tempo trascorso dal decreto di concessione del mutuo provvisorio e in ragione della difficoltà di reperire i documenti relativi ai requisiti soggettivi degli assegnatari a trenta anni di distanza.

Da un recente censimento della Direzione generale per le politiche abitative del Ministero delle infrastrutture è emerso che le operazioni ancora in essere riguardano oltre 3400 cooperative/imprese/enti ex IACP, e per ciascuna di queste il pertinente numero di soci, fatto che porta gli accertamenti da esperire ad un numero non ancora quantificato (e comunque superiore a 70.000). La completa definizione dei mutui che è necessario estinguere consentirebbe di dare seguito alle richieste di trasformazione delle cooperative da proprietà indivisa a proprietà individuale e a far cessare ogni forma di vigilanza statale.

Con le disposizioni contenute nell'articolo si intende portare a soluzione definitiva la questione, attraverso:

-          l'autocertificazione dei mutuatari in ordine ai requisiti soggettivi e la previsione di controlli a campione da parte dell' Agenzia delle entrate con il supporto dei Provveditorati alle opere pubbliche;

-          la semplificazione delle procedure di accertamento dell'avvenuta conforme costruzione dell'immobile finanziato con contributo pubblico;

-          l'utilizzo da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dei crediti con le banche per il pagamento delle posizioni debitorie con le medesime, sulla base delle certificazioni presentate dalle stesse e delle verifiche dell'amministrazione.

Il progressivo ripiano del credito delle banche consentirà a queste di erogare ai mutuatari le eventuali economie di contributo realizzate nella fase di preammortamento. Le somme rinvenienti dalle posizioni di credito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che ad oggi vengono versate alla Cassa depositi e prestiti - Fondo S del c/c 20127 - sono finalizzate su apposito capitolo del Ministero e quindi senza oneri a carico dello bilancio dello Stato e si consente di determinare l'eventuale saldo debitorio ed attingere, d'intesa con il Ministero dell'Economia e delle finanze, al sopracitato conto corrente 20127 CDP presso il quale sono depositati i contributi che gli Istituti di Credito mutuanti debbono risarcire in sede di conguaglio e determinati con il decreto ministeriale che conclude le operazioni di conguaglio.

L'ammontare delle risorse accantonate sul predetto c/c è pari a circa 45 milioni di euro ed è ampiamente superiore al fabbisogno totale per i conguagli, stimato in circa 28 milioni, cifra desunta dalla somma dei crediti e dei debiti riscontrati dall' Associazione Bancaria Italiana. L'erogazione delle risorse avverrà gradualmente nel corso dei prossimi anni e nei limiti degli effetti già considerati negli andamenti tendenziali, di indebitamento netto e fabbisogno.

 

Al riguardo appare opportuno acquisire alcuni chiarimenti su taluni aspetti della norma che potrebbero avere riflessi finanziari.

In primo luogo andrebbe chiarito quali margini sussistano per un’effettiva verifica da parte dell’Agenzia delle entrate, seppure su base campionaria, della sussistenza dei requisiti soggettivi autocertificati dai soggetti beneficiari (o dai loro eredi), presumibilmente da riferirsi al momento del godimento del beneficio, che risulta anche molto retrodatato nel tempo.

Andrebbe inoltre chiarito se i compiti di verifica possano essere svolti dall’Agenzia a valere sulle ordinarie dotazioni umane e finanziarie previste a legislazione vigente.

Si segnala infine che la disposizione non prevede una clausola di salvaguardia che consenta di far fronte ad un’eventuale incapienza dei fondi disponibili, nel caso – sebbene probabile sulla base delle stime prodotte dalla RT - in cui le posizioni debitorie del MIT risultino eccedentarie rispetto a quelle creditorie.

In ordine ai predetti profili andrebbe acquisito l’avviso del Governo.

 

ARTICOLO 34-decies                        

Collegamento stabile viario e ferroviario tra Sicilia e continente

Le norme – che ripropongono sostanzialmente l’articolo 1, commi da 1 a 10 dell’A.S. 3556 (Conversione in legge del DL 187/2012, recante misure urgenti per la ridefinizione dei rapporti contrattuali con la Società Stretto di Messina S.p.A. e in materia di trasporto pubblico locale) - dispongono che, in ordine a particolari esigenze di cautela nel verificare la sostenibilità del piano economico-finanziario del collegamento stabile viario e ferroviario tra Sicilia e continente (Ponte sullo stretto di Messina), a tutela della finanza pubblica, la Società Stretto di Messina S.p.A[172]. ed il Contraente generale[173] stipulino un atto aggiuntivo al contratto vigente (comma 1).

Entro 60 giorni dalla stipula dell’atto la Società Stretto di Messina presenta al CIPE, unitamente agli elaborati tecnici, i piani economico-finanziari accompagnati da un’analisi dell’intervento che attesti la sostenibilità dell’investimento, riguardo sia alle condizioni praticate nel mercato dei capitali sia alle varie ipotesi di finanziamento pubblico (comma 2).

In esito all’esame del progetto definitivo, la società Stretto di Messina avvia le iniziative per la selezione della migliore offerta di finanziamento dell’infrastruttura con capitali privati, senza che ciò dia luogo ad impegni contrattuali vincolanti per la concessionaria. In caso di mancata individuazione del soggetto finanziatore entro il termine per l’esame del progetto definitivo (di cui al successivo comma 4), sono caducati tutti gli atti che regolano i rapporti di concessione, nonché le convenzioni e ogni altro rapporto contrattuale stipulato dalla società concessionaria. In tale circostanza, a definitiva e completa tacitazione di ogni diritto e pretesa, gli effetti della caducazione dei vincoli contrattuali comportano esclusivamente il riconoscimento di un indennizzo costituito dal pagamento delle prestazioni progettuali contrattualmente previste e direttamente eseguite e dal pagamento di una ulteriore somma pari al 10 per cento dell’importo predetto (comma 3).

Dalla data di entrata in vigore del DL 187/2012 fino all’approvazione del progetto definitivo da parte del CIPE, entro i 540 giorni successivi al completamento dell’esame del progetto in linea tecnica, tutti gli effetti dei contratti stipulati dalla Società Stretto di Messina con il Contraente generale e gli altri soggetti affidatari dei servizi connessi alla realizzazione dell’opera sono sospesi. In tale periodo non potranno essere avanzate dai contraenti pretese risarcitorie o di altra natura a nessun titolo. Sono altresì sospesi gli adeguamenti economici a qualsiasi titolo previsti. Per le parti progettuali non esaminate dal CIPE la sospensione degli effetti contrattuali permane, con le modalità sopra indicate, fino al reperimento dell’integrale copertura finanziaria. La mancata approvazione del progetto definitivo dell’opera da parte del CIPE o la mancata stipula entro il 1º marzo 2013 dell’atto aggiuntivo comportano la caducazione di tutti gli atti che regolano i rapporti di concessione, nonché le convenzioni ed ogni altro rapporto contrattuale stipulato dalla società concessionaria, secondo le modalità e per gli effetti di cui al precedente comma 3. In caso di caducazione la Società Stretto di Messina S.p.a. è posta in liquidazione con la nomina di un commissario liquidatore che dovrà concludere le operazioni entro un anno dalla nomina (commi 4, 5, 8 e 9).

La Società Stretto di Messina S.p.A. può essere autorizzata, previa approvazione dei progetti definitivi da parte del CIPE, ad eseguire lavori infrastrutturali funzionali all’esigenza dell’attuale domanda di trasporto anche in caso di mancata realizzazione del Ponte, a carico del bilancio dello Stato nei limiti delle risorse che saranno individuate con successivi provvedimenti (comma 6).

Con atto di indirizzo interministeriale sono impartite direttive finalizzate all’immediato contenimento dei costi di gestione e di personale della società Stretto di Messina S.p.a. (comma 7).

Agli oneri derivanti dagli eventuali indennizzi conseguenti all’attuazione del presente articolo si provvede mediante utilizzo dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 61 della L. 289/2002, relativa al Fondo per lo sviluppo e la coesione. A tal fine le risorse del Fondo sono coerentemente riprogrammate dal CIPE a valere sulle assegnazioni destinate al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (comma 10).

Gli eventuali indennizzi sono preventivamente comunicati alle competenti Commissioni parlamentari con elencazione dei destinatari e delle relative somme loro riconosciute e con l'indicazione puntuale delle prestazioni progettuali previste ed eseguite che hanno dato luogo all'indennizzo per ciascuno dei predetti soggetti e dei mezzi di copertura finanziaria posti a carico del bilancio dello Stato (comma 11)[174].

Si ricorda che la legge finanziaria per il 2010 (legge 192/2009, art. 2, comma 204) ha autorizzato, per l'anno 2012, la spesa di 470 milioni di euro per un ulteriore aumento del capitale della società Stretto di Messina per lo studio, la progettazione, la gestione e l'esercizio del solo collegamento viario, a valere sul Fondo grandi eventi di cui all'articolo 7-quinques, comma 1, del decreto-legge 5/2009. Tali risorse sono state integralmente decurtate dalla Tabella E della L. 183/2011 (Legge finanziaria 2012).

Si ricorda altresì che l’articolo 2, comma 12, dell’A.S. 3584 (Legge di stabilità 2013), attualmente all’esame del Senato, assegna al Fondo per lo sviluppo e la coesione una dotazione finanziaria aggiuntiva di 250 milioni di euro per l’anno 2013, da destinare all’attuazione delle misure urgenti per la ridefinizione dei rapporti contrattuali con la società Stretto di Messina Spa. Tale disposizione prevede altresì che ulteriori risorse fino alla concorrenza di 50 milioni di euro siano destinate alla medesima finalità a valere sulle risorse rivenienti dalle revoche di cui all’articolo 32, commi 2, 3 e 4, del DL 98/2011.

 

La relazione tecnica riferita al maxiemendamento – che riprende quella riferita all’articolo 1 dell’A.S. 3556 - oltre a illustrare il contenuto delle norme, riporta la stima degli oneri  a seguito delle prestazioni progettuali:

 

(milioni di euro)

 

Importo contrattuale

Pagamento effettuato

Residuo da pagare

Progettazione definitiva

84,9

63,0

21,9

Ulteriori progettazioni ex VIA (Stima)

3,5

0

3,5

Totale

88,4

63,0

25,4

Maggiorazione 10% ex articolo 1, comma 3

 

 

8,8

Totale

 

 

34,2

IVA (21%)

 

 

7,2

Totale

 

 

41,4

 

Al riguardo, si rileva preliminarmente che la RT fornisce un quadro di sintesi delle spese progettuali contrattualmente già previste (e di quelle già pagate), senza tuttavia precisare la specifica finalizzazione dei pagamenti effettuati e di quelli che restano da effettuare. Infatti, il quadro riepilogativo non indica specificatamente l’ammontare delle risorse già stanziate per le predette finalità.

Ciò premesso, andrebbero acquisiti chiarimenti in merito ai seguenti aspetti:

·         il coordinamento tra l’articolo 2, comma 12, dell’A.S. 3584 (Legge di stabilità 2013) e quanto disposto dalle norme in esame. Il disegno di legge di stabilità, infatti, stanzia per il 2013 complessivamente 300 milioni di euro per il 2013 per la ridefinizione dei rapporti contrattuali con la società Stretto di Messina Spa, mentre il comma 4 sospende fino a 540 giorni successivi al completamento dell’esame del progetto in linea tecnica, tutti gli effetti dei contratti stipulati dalla Società Stretto di Messina con il Contraente generale e gli altri soggetti affidatari dei servizi connessi alla realizzazione dell’opera. Andrebbe inoltre acquisita una valutazione comparativa tra le risorse indicate nel disegno di legge di stabilità (300 milioni) e quelle indicate come necessarie dal provvedimento in esame, in relazione alla predetta finalizzazione delle predette somme;

·         l’onerosità o meno – ed eventualmente le relative modalità di copertura – degli adempimenti derivanti dalla stipula dell’atto aggiuntivo tra la Società Stretto di Messina e il Contraente generale;

·         le modalità di copertura, che appaiono limitate agli indennizzi e alla relativa quota di IVA (circa 10,6 milioni di euro). In proposito, appare necessario acquisire conferma che, per gli ulteriori oneri indicati (25,4 milioni e relativa IVA), nel bilancio a legislazione vigente sussistano le necessarie disponibilità;

Infine, andrebbe chiarito, per tutti i predetti oneri, l’impatto in termini di cassa, tenuto conto dello specifico coefficiente di spendibilità del Fondo per lo sviluppo e la coesione (a carico del quale sono posti gli oneri per indennizzi) e degli specifici termini posti dalle norme in esame, che prevedono un periodo di sospensione degli effetti dei contratti che potrebbe estendersi fino a 540 giorni dall’approvazione del progetto definitivo in linea tecnica da parte del CIPE.

 

ARTICOLO 34-undecies, comma 1  

Trasporto pubblico locale

Le norme – che ripropongono l’articolo 2 dell’A.S. 3556 (Conversione in legge del DL 187/2012, recante misure urgenti per la ridefinizione dei rapporti contrattuali con la Società Stretto di Messina S.p.A. e in materia di trasporto pubblico locale) - dispongono che, nelle more del completamento del processo di riordino della disciplina in materia di trasporto pubblico locale, per l’anno 2012 il Fondo per il finanziamento del trasporto pubblico locale, anche ferroviario[175], sia ripartito con decreto, sulla base del criterio storico.

 

La relazione tecnica riferita al maxiemendamento afferma che le previste misure in materia di trasporto pubblico locale sono volte alla realizzazione del sistema senza comportare: nuove o maggiori spese o minori entrate rispetto agli attuali oneri relativi ai contratti di servizio in essere.

Si ricorda che la relazione tecnica riferita all’articolo 2 del DL 187/2012, oltre a illustrare le norme, afferma che la disposizione ha la finalità di risolvere, per l’esercizio 2012, le criticità finanziarie in cui versano le regioni per i servizi di trasporto pubblico locale e i servizi ferroviari regionali, consentendo l’immediato trasferimento alle stesse delle risorse finanziarie disponibili Fondo in esame. Ciò si rende necessario in quanto l’iter sotteso all’emanazione del DPCM, previsto originariamente dall’articolo 16-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. DL 95/2012, entro il 31 ottobre 2012, non è giunto a completamento entro la data prescritta, non risultando ancora perfezionato un accordo tra Stato e regioni per definire i criteri di efficientamento e razionalizzazione del settore. La RT afferma che la disposizione ha carattere procedurale e non comporta effetti finanziari a carico della finanza pubblica in quanto trattasi di risorse già previste a legislazione vigente

 

Al riguardo, non si formulano osservazioni per quanto attiene ai profili di quantificazione.

 

ARTICOLO 34-undecies, comma 2 

Trasporto pubblico locale nello Stretto di Messina

Normativa vigente L’articolo 1, comma 1031, della L. 296/2006 (Legge finanziaria 2007) ha istituito, presso il Ministero dei trasporti, un Fondo – per il quale è stata autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 - in favore del trasporto pubblico locale, destinato all'acquisto di veicoli adibiti a tali servizi, e finalizzato, tra l’altro, ad incentivare il riequilibrio modale degli spostamenti quotidiani. Tale fondo  è destinato a contributi nella misura massima del 75 per cento per l’acquisto, tra l’altro, ai sensi della lettera b) del medesimo comma, di veicoli destinati a servizi su linee metropolitane, tranviarie e filoviarie, nonché per l'acquisto di unità navali destinate al trasporto pubblico locale effettuato per via marittima, lagunare, lacuale e fluviale.

L’articolo 8, comma 4, del DL 159/2007 ha altresì autorizzato, per potenziare il trasporto marittimo passeggeri nello Stretto di Messina, la spesa di 40 milioni di euro per il 2007 per l'acquisto o il noleggio di navi, l'adeguamento e il potenziamento dei pontili e dei relativi servizi, il collegamento veloce dell'aeroporto di Reggio Calabria con Messina ed altri eventuali scali, nonché per l’ introduzione di agevolazioni tariffarie e l’istituzione del sistema informativo dei servizi di mobilità nello Stretto.

 

Le norme integrano l’articolo 1, comma 1031, lettera b), della L. 296/2006, introducendo, tra le finalità del Fondo per gli anni 2013, 2014, 2015 e 2016, quelle di cui all’articolo 8, comma 4, del DL 159/2007.

 

La relazione tecnica riferita al maxiemendamento afferma che la norma introduce una nuova finalità rispetto a quelle già previste per il riparto del fondo per la mobilità. La RT dichiara che la disposizione non può essere verificata positivamente in quanto il suddetto Fondo non presenta disponibilità a legislazione vigente, considerato che le risorse relative all' articolo l, comma 1031, della L. 296/2006 si riferiscono alle annualità 2007, 2008 e 2009 e che il capitolo 7251/MIT sul quale insiste il suddetto fondo reca solo residui propri. La RT conclude che  l'utilizzo dei residui propri per le nuove finalità negli anni 2013, 2014, 2015 e 2016 non può essere assentito, perché si tratta di risorse già impegnate per altre finalità che, una volta disimpegnate, costituiscono economie di bilancio.

 

Al riguardo, si osserva che le norme sembrano determinare, alla luce di quanto affermato dal Governo nella relazione tecnica, oneri non coperti.

 

ARTICOLO 34-duodecies

Proroga concessioni turistico-ricreative

Normativa vigente- L’art. 1, co. 18, del D.L. n. 194/2009 ha disposto, ferma restando la disciplina relativa all'attribuzione di beni a regioni ed enti locali in base alla legge n. 42/2009 (federalismo fiscale), la proroga fino al 31 dicembre 2015 delle concessioni di beni demaniali marittimi con finalità turistico – ricreative in scadenza entro la predetta data. La proroga è stata disposta nelle more del procedimento di revisione del quadro normativo in materia di rilascio delle concessioni da realizzarsi nel rispetto dei principi di concorrenza, di libertà di stabilimento, di garanzia dell'esercizio, dello sviluppo, della valorizzazione delle attività imprenditoriali e di tutela degli investimenti, nonché in funzione del superamento del diritto di insistenza di cui all'articolo 37, secondo comma, secondo periodo, del codice della navigazione,  e fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 03, comma 4-bis, del DL n. 400/1993. Tale norma ha stabilitola durata massima delle convenzioni  in venti anni fatte salve quelle rilasciate nell'ambito delle rispettive circoscrizioni territoriali dalle autorità portuali.

 

La norma, novellando il comma 18 dell’art. 1 del citato D.L. n. 194/2009,  estende dal 31 dicembre 2015 al 31 dicembre 2020 la proroga delle concessioni per finalità turistico - balneare in scadenza entro il 31 dicembre 2015. Non viene peraltro modificata la parte del medesimo comma 18 che, mediante rinvio al DL 400/1993, fissa in venti anni il limite massimo di durata delle concessioni.

 

La  relazione tecnica afferma che la norma non può essere positivamente verificata per le seguenti motivazioni:

1.      per quanto attiene all’ottimale uso dei beni pubblici, trattandosi di risorsa “scarsa”, secondo la normativa dell’unione europea è necessario che il relativo utilizzo sia affidato tramite procedure trasparenti e competitive, al fine di evitare, inoltre, ogni automatismo nell’assegnazione, ivi inclusi meccanismi analoghi al soppresso diritto di insistenza, già oggetto di procedura d’infrazione n. 2008/4908, archiviata solamente il 27 febbraio 2012, a seguito dell’intervenuta emanazione dell’articolo 11 della legge 15 dicembre 2011, n. 217 (legge comunitaria 2010).

Detta archiviazione, peraltro, si è fondata sulla limitata proroga al 31.12.2015 delle concessioni demaniali di cui trattasi, stante il dichiarato proposito di provvedere, a mezzo decreto legislativo, al riordino della materia in conformità alle prescrizioni della normativa comunitaria. Inoltre, si evidenzia che la proroga in parola potrebbe essere considerata una limitazione al flessibile utilizzo dei beni demaniali in relazione alle esigenze del mercato e della tutela della concorrenza e, come più volte rilevato dall’Antitrust, sarebbe idonea a rendere più difficoltoso l’ingresso nel mercato di nuovi operatori, a detrimento della qualità dell’offerta e cristallizzazione degli assetti già esistenti nel mercato di riferimento;

2.      l’ulteriore estensione temporale delle concessioni in discorso risulta verosimilmente passibile di essere oggetto di una nuova procedura d’infrazione, anche alla luce delle motivazioni contenute nell’atto integrativo del 5 maggio 2010 della accennata procedura d’infrazione ora archiviata. Per completezza d’informazione, la RT rappresenta che un’eventuale condanna in sede d’infrazione comporta il pagamento di una somma compresa tra euro 10.880 e 652.800 euro al giorno, per ogni giorno di ritardo successivo alla pronuncia della sentenza del Tribunale di prima istanza della Corte di giustizia dell’unione Europea e una somma forfetaria, pari a 8.854.000,00 euro, che sanziona la continuazione dell’infrazione tra la prima sentenza e la seconda sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea a norma dell’articolo 260 TFEU;

3.      la proroga in questione è suscettibile di generare minori entrate rivenienti dal tardivo incameramento delle opere realizzate sul demanio marittimo che comporta, quindi il differimento temporale – per l’intera durata della proroga – dell’adeguamento al valore di mercato dei canoni concessori relativi ai manufatti incamerati. A margine, poi si significa che il tardivo incameramento dei citati manufatti può riverberarsi negativamente anche sulla consistenza delle risultanze del Conto generale del patrimonio dello Stato.

 

Al riguardo, si prende atto di quanto espresso nella RT, in merito alla criticità della norma sotto il profilo finanziario.

 

 

ARTICOLO 35

Desk Italia - Sportello attuazione investimenti esteri

Le norme, modificate al Senato, dispongono che con DPCM sia istituito il Desk Italia – Sportello unico attrazione investimenti esteri, con funzioni di soggetto pubblico di coordinamento territoriale nazionale per gli investitori esteri (commi 1 e 2).

Il Desk Italia costituisce il punto di accesso per l’investitore estero per le vicende amministrative riguardanti il relativo progetto di investimento in Italia, fungendo da raccordo fra le attività svolte dall’Agenzia–ICE e dall’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa – Invitalia e convocando, all’occorrenza, apposite conferenze di servizi.

Il Desk Italia opera presso il Ministero dello Sviluppo economico, in raccordo con il Ministero degli affari esteri, avvalendosi del relativo personale, concordando con l’Agenzia - ICE e l’Agenzia Invitalia, senza ulteriori oneri per la finanza pubblica, modalità e procedure attraverso le quali realizzare gli indirizzi elaborati dalla Cabina di regia per l’internazionalizzazione[176]. La riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico, di cui all’art. 14, comma 19, del DL n. 98/2011 è attuata con il regolamento di cui all’art. 2, commi 10 e 10-ter, del DL n. 95/2012 (comma 3).

Si ricorda che i suddetti commi 10 e 10-ter prevedono – tra l’altro - misure volte alla conclusione di appositi accordi tra amministrazioni per l'esercizio unitario delle funzioni, ricorrendo anche a strumenti di innovazione amministrativa e tecnologica e all'utilizzo congiunto delle risorse umane.

Si ricorda altresì che l’art. 14, comma 19, del DL n. 98/2011[177] dispone che le funzioni attribuite all'ICE e le inerenti risorse di personale, finanziarie e strumentali, compresi i relativi rapporti giuridici attivi e passivi, siano trasferiti, senza che sia esperita alcuna procedura di liquidazione, anche giudiziale, al Ministero dello sviluppo economico, il quale entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione è conseguentemente riorganizzato e all'Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane (Agenzia - ICE).

Le regioni provvedono ad individuare l’ufficio interno al quale attribuire le funzioni di raccordo con il Desk Italia, per il coordinamento di investimenti esteri localizzati in ambito regionale e con potere, all’occorrenza, di convocare e presiedere conferenze di servizi per gli investimenti esteri di esclusivo interesse regionale. Agli adempimenti previsti dal presente comma si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. A detto ufficio sono adibiti prioritariamente i dipendenti a tempo indeterminato del soppresso istituto per il commercio estero, dei quali sia avvenuto il trasferimento alle regioni in conformità con le intese tra il Ministero dello sviluppo economico, l’Agenzia - ICE, le regioni e le Camere di commercio per individuare la destinazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie assegnate alle sedi periferiche soppresse[178]. Ai sensi del comma 26-septies dell’articolo 14, del DL n. 98/2011, tale previsione opera senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica (commi 4 e 4-bis).

 

La relazione tecnica, riferita al testo originario del provvedimento, afferma che le norme si propongono di identificare un unico punto di coordinamento per gli imprenditori esteri che vogliano investire in Italia con l’istituzione di un soggetto interno al Ministero dello sviluppo economico che operi con funzioni di raccordo tra i principali attori del contesto di riferimento attraverso personale proprio, anche proveniente dall’ex ICE, nonché avvalendosi di personale dell’ Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane e dell’Agenzia Invitalia, pertanto senza ulteriori oneri per la finanza pubblica.

La RT afferma altresì che, data l’opportunità di scongiurare che significativi investimenti provenienti dall’estero e approdati al Desk Italia si arrestino a livello di attuazione locale, viene prevista la necessaria individuazione da parte delle regioni di un apposito ufficio, tra quelli già operativi nell’ambito delle rispettive articolazioni, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, con specifici compiti di interlocuzione e raccordo con il Desk Italia.

La RT conclude che dalle disposizioni in esame non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 

La relazione tecnica relativa al maxiemendamento approvato al Senato, afferma che le modifiche intervenute non comportano effetti finanziari negativi rispetto al testo originario del provvedimento.

 

Al riguardo, al fine di escludere oneri a carico della finanza pubblica e di verificare il vincolo di invarianza finanziaria previsto dalla disposizione, appare opportuno che il Governo fornisca dati ed elementi di valutazione circa disponibilità a legislazione vigente di idonee risorse per a far fronte agli oneri recati dall'istituzione e dal funzionamento del Desk Italia. La richiesta di chiarimenti appare opportuna con riguardo, inoltre, a:

·         i riflessi di onerosità indiretta che la stessa potrebbe determinare sulla funzionalità operativa del Ministero dello sviluppo economico il cui personale potrà essere di utilizzato da Desk Italia;

·         le funzioni di raccordo con Desk Italia cui saranno chiamate ad ottemperare le regioni tramite propri uffici interni.

 

ARTICOLO 36 commi 1 e 2

Imputazione dei contributi pubblici al capitale sociale dei confidi

Le norme consentono ai confidi sottoposti entro il 31 dicembre 2013 a vigilanza diretta da parte della Banca d'Italia[179] di imputare al fondo consortile, al capitale sociale, ad apposita riserva o accantonare per la copertura dei rischi:

-          i fondi rischi costituiti da contributi pubblici[180];

-          gli altri fondi o riserve patrimoniali costituiti da contributi pubblici[181];

-          i finanziamenti per la concessione delle garanzie costituiti da contributi pubblici[182].

 Le risorse sono attribuite unitariamente al patrimonio (anche a fini di vigilanza) dei relativi confidi, senza vincoli di destinazione nel caso siano destinati ad incrementare il patrimonio (comma 1).

Le eventuali azioni o quote corrispondenti costituiscono azioni o quote proprie dei confidi e non attribuiscono alcun diritto patrimoniale o amministrativo, né sono computate nel capitale sociale o nel fondo consortile ai fini del calcolo delle quote richieste per la costituzione e per le deliberazioni dell'assemblea. La relativa delibera è di competenza dell'assemblea ordinaria.

Viene disposto che le norme in esame si applichino anche ai confidi che operano a seguito di operazioni di fusione realizzate a partire dal 1º gennaio 2007, ovvero che realizzino, entro il 31 dicembre 2013, operazioni di fusione (comma 2).

In quest’ultimo caso l’eventuale delibera assembleare dovrà essere adottata entro il 30 giugno 2014. la RT precisa che il comma 2 è diretto a incentivare i processi di aggregazione e ripropone l’analoga disposizione contenuta all’articolo 1, comma 134, della legge 244/2007, i cui effetti sono scaduti a giugno 2008.

 

La relazione tecnica riferita al testo iniziale[183] afferma che le norme - volte a consentire ai confidi di rafforzarsi dal punto di vista patrimoniale per continuare a sostenere le piccole e medie imprese - non comportano oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato. Infatti i fondi rischi e gli altri fondi o riserve patrimoniali costituiti da contributi pubblici, per i quali le norme riconoscono la facoltà di imputazione al fondo consortile o al capitale sociale dei confidi, fanno già parte dei mezzi propri dei confidi stessi[184], ma su tali fondi potrebbero gravare, in assenza delle norme in esame, vincoli di destinazione (per esempio territoriali) che non consentirebbero di utilizzarli a presidio dei rischi complessivamente assunti.

 

La relazione tecnica riferita al maxiemendamento afferma che le modifiche apportate rispetto al testo iniziale non comportano effetti finanziari negativi.

 

Nulla da osservare al riguardo, tenuto anche conto che a precedenti norme sulla medesima materia nono sono stati ascritti effetti finanziari.

Si fa riferimento, in particolare, all’articolo 13 del DL 269/2003 (imputazione a riserve patrimoniali dei fondi rischi di origine pubblica), nonché all’articolo 1, comma 881, della legge 296/2006 e all’articolo 1, comma 134, della legge 244/2007 (ambedue finalizzati a consentire l’imputazione al fondo consortile o al capitale sociale, entro il 30 giugno 2007, delle risorse proprie derivanti da contributi pubblici).

 

ARTICOLO 36 comma 2-bis

Fondo mutualistico nazionale presso l’ISMEA

La norma prevede l’istituzione presso l’ISMEA di un Fondo mutualistico nazionale per la stabilizzazione dei redditi delle imprese agricole. Il Fondo è costituito dai contributi volontari degli agricoltori e può beneficiare di contributi pubblici compatibili con la normativa europea in materia di aiuti di Stato.

 

La relazione tecnica allegata all’emendamento approvato al Senato afferma che la disposizione non comporta oneri a carico della finanza pubblica in quanto alimentato da contributi volontari e da eventuali contributi pubblici se previsti.

 

Al riguardo si segnala che la disposizione appare suscettibile di determinare effetti finanziari negativi in relazione alla possibile deducibilità e/o detraibilità dei contributi volontari versati dalle imprese agricole.

 

ARTICOLO 36 commi 2-ter, 4, 4-bis, 5 e 5-bis

Contratti di rete

Normativa vigente L’art. 1, c. 368 della legge n. 266/2005 ha disposto una specifica disciplina in favore dei distretti produttivi. Sul piano fiscale, tra l’altro, è stato consentito ai distretti di determinare una base imponibile unica consolidata rinviando a tal fine alle disposizioni contenute nel TUIR in materia di gruppi societari (lettera a)). I distretti, inoltre, sono stati autorizzati ad operazioni di cartolarizzazione aventi ad oggetto i crediti concessi da banche o intermediari finanziari alle imprese del distretto (lettera c)). La norma ha previsto l’emanazione di un apposito decreto per l’individuazione dei distretti destinatari della nuova disciplina. In merito al profilo finanziario recato dalla nuova disciplina sui distretti (nel suo complesso), è stato previsto uno stanziamento di risorse pari a 50 milioni di euro a decorrere dal 2006.

L’art. 3 del DL n. 5/2009 ha esteso alle reti d’impresa la facoltà concessa ai distretti in materia di operazioni di cartolarizzazioni (art. 1, c1. lett. c) della legge n. 266/2005). La relativa relazione tecnica non considerava la norma. Il comma 4-ter è stato, da ultimo, modificato dal decreto legge n. 78/2010 (v. infra)

L’art. 42, c. 2-bis del DL n. 78/2010, modificando il comma 4-ter dell’art. 3 del DL 5/2009, ha stabilito, tra l’altro, che il contratto di rete possa anche prevedere l'istituzione di un fondo patrimoniale comune e la nomina di un organo comune incaricato di gestire, in nome e per conto dei partecipanti, l'esecuzione del contratto o di singole parti o fasi dello stesso.

I commi da 2-quater a 2-septies del richiamato articolo 42 hanno introdotto una agevolazione fiscale per le imprese che sottoscrivono o aderiscono a un contratto di rete ai sensi all'articolo 3, comma 4-ter e seguenti, del decreto-legge n. 5 del 2009. Tali norme stabiliscono che, fino al periodo d’imposta in corso 31 dicembre 2012, una quota degli utili dell’esercizio, destinati al fondo patrimoniale comune per essere investita entro l’anno successivo da parte delle imprese che sottoscrivono o aderiscono a un contratto di rete, può essere accantonata in sospensione d’imposta per essere assoggettata a tassazione al momento dell’effettivo utilizzo; l’agevolazione può essere fruita nel limite complessivo di 20 milioni nel 2011 e 14 milioni nel 2012 e 2013.

L’art. 66 del D.L. n. 83/2012 ha previsto l’emanazione di un nuovo DM al fine di creare reti di impresa e di filiera tra le aziende del comparto turistico.

 

Le norme in esame dispongono quanto segue:

-          il contratto di rete che prevede l’organo comune e il fondo patrimoniale non è dotato di soggettività giuridica, ferma restando la facoltà di acquisirla[185] (comma 4);

-          il contratto di rete può prevedere la costituzione di un Fondo di Mutualità tra gli stessi, per il quale si applicano le medesime regole e agevolazioni previste per il Fondo Patrimoniale di cui al comma 4-ter, art. 3, DL 5/2009 (comma 2-ter). Il suddetto fondo partecipa al Fondo Mutualistico Nazionale per la stabilizzazione dei redditi delle imprese agricole di cui al comma 2-bis (cfr la relativa scheda);

-          l’obbligo di stipulare il contratto di rete per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente ai fini dell’acquisizione della soggettività giuridica[186] (comma 4-bis);

-          per il settore agricolo, il contratto di rete può essere sottoscritto dalle parte con l’assistenza di una o più organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, che hanno partecipato alla redazione dell’accordo finale (comma 5);

-          l’inclusione delle aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete tra i soggetti ammessi a partecipare alle procedure di affidamento di appalto pubblico (art. 34, comma 1, d.lgs. n. 163/2006 modificato dal comma 5-bis della disposizione in esame);

-           nel caso in cui il contratto sia stipulato con procura, quest’ultima può non essere annessa all’atto qualora risulti iscritta nel registro delle imprese (art. 51 della legge n. 89/1913 modificata dal comma 5-ter della disposizione in esame).

 

La relazione tecnica allegata al provvedimento iniziale evidenzia la natura ordinamentale delle disposizioni (commi 4 e 5) che, pertanto, non determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

La relazione tecnica allegata all’emendamento approvato al Senato afferma che le disposizioni (commi 4-bis e 5-bis) non determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Non viene invece considerata la disposizione contenuta nel comma 2-ter.

 

Al riguardo appare necessaria una verifica degli effetti delle nuove disposizioni, tenuto conto che il complesso delle modifiche appare suscettibile di recare effetti di minor gettito per la finanza pubblica.

In particolare, si evidenzia che:

-          in base alla disciplina vigente[187], fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2012 sono previste agevolazioni fiscali (regime in sospensione d’imposta) in favore delle imprese che aderiscono ad un contratto di rete ai sensi dell’art. 3, comma 4-ter del DL n. 5/2009 e che destinano una quota di utili al Fondo patrimoniale;

-          la disposizione in esame (comma 2-ter) stabilisce che al Fondo di Mutualità eventualmente costituito nel contratto di rete si applicano le medesime regole ed agevolazioni previste per il Fondo Patrimoniale di cui al comma 4-ter dell’art. 3 del D.L. n. 5/2009.

Come sopra evidenziato, l’articolo 3 prevede, al comma 4-ter la possibilità di istituire il fondo patrimoniale, e ai commi successivi le agevolazioni fiscali.

In proposito andrebbe chiarito se le agevolazioni fiscali relative al regime di sospensione d’imposta si intendano applicabili anche al nuovo Fondo di Mutualità introdotto dalle norme in esame. In tal caso, andrebbero verificati i possibili effetti finanziari di minor gettito tributario tenuto conto che la norma originaria, riferita ad un ambito soggettivo più ristretto, fissava il limite di 14 milioni per ciascuno degli anni 2012 e 2013. Inoltre, andrebbe confermata la temporaneità dell’agevolazione che, in base alla normativa vigente, produce effetti in relazione alle quote di utili accantonate fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2012; ciò al fine di evitare dubbi interpretativi diretti ad applicare il limite temporale al solo Fondo patrimoniale e non anche al Fondo di mutualità.

Ulteriori chiarimenti andrebbero forniti in relazione alle modalità di partecipazione del Fondo di mutualità al Fondo Mutualistico Nazionale per la stabilizzazione dei redditi delle imprese agricole, istituito dal comma 2-ter della norma in esame, al fine di valutare i possibili riflessi finanziari a carico della finanza pubblica anche alla luce dei chiarimenti sopra richiesti.

 

ARTICOLO 36 comma 3

Modifiche alla disciplina degli strumenti di finanziamento per le imprese

Le norme recano una serie di modifiche all'articolo 32 del DL 83/2012, in materia di strumenti di finanziamento per le imprese e di cambiali finanziarie[188].

In particolare:

a)      viene novellato il comma 8 (concernente il trattamento fiscale delle obbligazioni e delle cambiali finanziarie), estendendo ai “titoli similari” il regime di totale deducibilità degli interessi[189] previsto dal DL 83/2012 per le  nuove emissioni di cambiali finanziarie e di obbligazioni. Viene inoltre esteso l’ambito di applicazione dell’agevolazione prevedendo che la totale deducibilità sia riconosciuta anche all’investitore qualificato che abbia una partecipazione al capitale o al patrimonio della società emittente a condizione che tale partecipazione non superi la soglia del 2 per cento[190].

In base al testo previgente del DL 83/2012, la deducibilità era invece esclusa per gli investitori qualificati che risultassero soci, direttamente o indirettamente. della società emittente.

            Vengono infine introdotte alcune condizioni limitative dell’accesso all’agevolazione.

In particolare:

-          viene precisata la definizione di investitore qualificato che può sottoscrivere le obbligazioni e le cambiali finanziarie in regime di totale deducibilità[191];

-          viene prescritto che, per accedere all’agevolazione, i beneficiari effettivi dei proventi debbano risiedere in Italia o in Stati che consentano un adeguato scambio di informazioni;

-          viene prescritto che i titoli in esame, per accedere all’agevolazione, debbano essere  negoziati (nel caso di quotazione in mercati regolamentati) in Stati europei inclusi nella lista di quelli che consentono un adeguato scambio di informazioni.

b)     viene novellato il comma 9 (esenzione dalla ritenuta sugli interessi per le obbligazioni dei grandi emittenti), rendendo applicabile anche alle cambiali finanziarie emesse da società non quotate il regime di esenzione dalla ritenuta del 20 per cento sugli interessi corrisposti per le obbligazioni e titoli diversi;

c)      viene soppresso il comma 16, in base al quale lo sponsor[192] deve mantenere nel proprio portafoglio, fino alla naturale scadenza, una quota dei titoli emessi;

d)     viene modificato il comma 19, per consentire alle società non quotate di emettere, oltre che obbligazioni, anche titoli similari con clausole di partecipazione agli utili di impresa e di subordinazione, purché con scadenza iniziale uguale o superiore a 36 mesi;

e)      viene riformulato il comma 21, modificando il criterio di computo della componente variabile del corrispettivo spettante al portatore del titolo obbligazionario.

Si ricorda che la componente variabile è la quota che viene commisurata al risultato economico. La relazione illustrativa precisa che la modifica in esame è finalizzata ad evitare che i soci siano esclusi dalla partecipazione agli utili;

f)       viene modificato il comma 24, in base al quale la componente variabile del corrispettivo, riferito a talune emissioni con clausole partecipative[193], rappresenta un costo e deve quindi essere computata, ai fini dell'applicazione delle imposte sui redditi, in diminuzione del reddito dell'esercizio di competenza. La modifica in esame subordina tale trattamento fiscale di favore  (deducibilità) alla condizione che il corrispettivo sia costituito non esclusivamente dalla componente variabile, ma anche da una quota di remunerazione fissa;

g)      viene introdotto il nuovo comma 24-bis, in base al quale il precedente comma 24 si applica esclusivamente ai titoli sottoscritti dagli investitori indicati dal precedente comma 8 (definizione di investitori qualificati; limite del 2 per cento alla partecipazione al capitale dell’emittente; residenza dei beneficiari in Italia o in Stati che consentano un adeguato scambio di informazioni).

 

La relazione tecnica riferita al testo iniziale afferma quanto segue:

a)      riguardo alla soglia del 2% del capitale, al di sotto della quale non occorre verificare la condizione di socio dell’investitore qualificato, già la relazione tecnica all’articolo 32 del DL 83/2012 aveva considerato, in via prudenziale, l’intero ammontare degli interessi indeducibili ai sensi dell’articolo 3, comma 115, della legge 549/1995, come risultante dal modello Unico/2011. Pertanto, non si ascrivono ulteriori effetti finanziari rispetto a quelli già stimati al momento dell’introduzione dell’agevolazione in esame;

b)     riguardo all’applicazione del regime di esenzione dalla ritenuta sugli interessi alle cambiali finanziarie emesse da emittenti non quotati, la norma in esame non dovrebbe comportare ulteriori effetti negativi di gettito rispetto a quanto già previsto con l’articolo 32 del DL  83/2012. Infatti, anche in questo caso, in sede di relazione tecnica erano già stati considerati, prudenzialmente, tutti gli interessi sulle cambiali finanziarie emesse dalle “altre società” (non quotate né banche), ai fini della stima degli effetti di gettito relativi all’applicazione alle cambiali finanziarie del regime di esenzione.

Riguardo alle altre lettere del comma in esame, la RT afferma che si tratta di norme  di carattere chiarificatorio che non determinano effetti finanziari.

 

La Nota tecnica del MEF trasmessa al Senato in data 19 novembre 2012 afferma – riguardo alla lettera a) - che il gettito derivante all’assoggettabilità dei futuri interessi (ancora non esistenti) relativi ai titoli partecipativi simili alle obbligazioni (ossia alle nuove tipologie di strumenti finanziari disciplinati dall’articolo 32, commi 19-25, del DL 83/2012) non è attualmente incluso nei tendenziali.

La Nota sembrerebbe fare riferimento all’effetto compensativo che dovrebbe verificarsi fra la riduzione della tassazione dei predetti interessi passivi (per effetto della loro deducibilità dall’imponibile lordo), da una parte, e l’equivalente incremento del gettito proveniente dalla tassazione degli interessi attivi corrisposti ai sottoscrittori dei titoli.

 

La relazione tecnica riferita al testo del maxiemendamento afferma che le modifiche intervenute nel corso dell’esame presso il Senato non comportano effetti finanziari negativi.

 

Al riguardo, con riferimento alla lettera a), recante modifiche all’articolo 32, comma 8, del DL 83/2012, si osserva che, secondo la relazione tecnica, ai fini della quantificazione del minor gettito a suo tempo ascritto all’articolo 32 del DL 83/2012 era già stato considerato, in via prudenziale, l’intero ammontare degli interessi indeducibili ai sensi della normativa previgente. La successiva Nota tecnica del MEF esclude effetti di riduzioni di entrata con riferimento all’estensione della deducibilità ai titoli similari di nuova emissione ed agli investitori qualificati detentori di limitate partecipazioni nelle società emittenti: in particolare, sembrerebbe che nella Nota siano considerati potenzialmente equivalenti  il minor gettito derivante dalla deducibilità dei futuri interessi passivi e il maggior gettito derivante dalla tassazione dei futuri interessi attivi sui medesimi strumenti. In proposito si osserva che andrebbero valutati i possibili effetti di sostituzione determinati dalla nuova disciplina in esame con riferimento ai nuovi titoli partecipativi sottoposti al regime di totale deducibilità (rispetto ai preesistenti strumenti di finanziamento sottoposti ad un regime di parziale deducibilità degli interessi).

In caso di sostituzione, infatti, ad una riduzione di base imponibile (dovuta all’incremento della deducibilità degli interessi passivi) non corrisponderebbe un equivalente incremento di base imponibile (dovuto alla tassazione degli interessi attivi) e - quindi - potrebbe verificarsi una perdita di gettito.

Non si formulano osservazioni riguardo alle restanti lettere del comma in esame.

Con particolare riferimento alla lettera b), recante modifiche all’articolo 32, comma 9, del DL 83/2012 (esenzione dalla ritenuta alla fonte sugli interessi sulle cambiali finanziarie emesse dalle società non quotate), si prende atto di quanto affermato dalla relazione tecnica circa la prudenzialità della originaria quantificazione delle minori entrate effettuata con riferimento al DL 83/2012.

 

ARTICOLO 36, commi da 3-bis a 3-decies

Partecipazione delle fondazioni bancarie in Cassa depositi e prestiti

Le norme disciplinano l’assetto azionario di Cassa depositi e prestiti SpA, con particolare riferimento ai meccanismi per la conversione delle azioni privilegiate (attualmente in possesso delle fondazioni bancarie) in azioni ordinarie, nonché con riferimento alle modalità di esercizio del diritto di recesso da parte dei predetti azionisti privati.

Viene prevista la seguente procedura di determinazione, da parte di CDP (da operarsi entro il 31 dicembre 2012), del rapporto di conversione delle azioni privilegiate in azioni ordinarie:

-          determinazione, sulla base di perizie giurate di stima, che dovranno tenere conto della garanzia statale sulla raccolta del risparmio postale, del valore di CDP alla data di trasformazione in società per azioni (12 dicembre 2003[194]) e al 31 dicembre 2012;

-          calcolo del rapporto tra il valore nominale delle azioni privilegiate e il valore di CDP al 12 dicembre 2003;

-          calcolo del valore riconosciuto alle azioni privilegiate ai fini della conversione in proporzione alla quota, sopra determinata, applicata al valore di CDP al 31 dicembre 2012.

Ove il rapporto di conversione delle azioni privilegiate in azioni ordinarie come sopra determinato non risultasse alla pari, i titolari delle azioni privilegiate potranno beneficiare di un rapporto di conversione alla pari versando alla CDP un conguaglio di importo pari alla differenza tra il valore di una azione ordinaria e il valore di una azione privilegiata.

Ove i titolari delle azioni privilegiate non esercitino il diritto di recesso entro una finestra temporale compresa tra il 15 febbraio e il 15 marzo 2013, essi dovranno versare al Ministero dell’economia, a titolo di compensazione, un importo forfetario pari al 50 per cento dei maggiori dividendi corrisposti da CDP dal 12 dicembre 2003 per le azioni privilegiate per cui avviene la conversione, rispetto a quelli che sarebbero spettati per una partecipazione azionaria corrispondente alla percentuale di concambio delle azioni privilegiate in ordinarie. Tale importo forfetario potrà essere versato ratealmente in misura pari a un quinto all’anno per 5 anni, a decorrere dal 2013, entro il 1° aprile di ciascun esercizio, con applicazione degli interessi legali.

I soggetti che esercitino il diritto di recesso vedranno applicate, quanto alla determinazione del valore di liquidazione delle azioni privilegiate, le vigenti disposizioni dello statuto della CDP.

L’articolo 9, comma 3 dello Statuto prevede che, in tutti i casi di esercizio del diritto di recesso, il valore di liquidazione delle azioni privilegiate risulta pari alla differenza tra la quota del capitale sociale per cui è esercitato il recesso (ovvero il valore nominale della partecipazione) e - con riferimento agli utili degli esercizi sociali chiusi sino al 31 dicembre 2008 compreso - “l’extradividendo” percepito dalle azioni privilegiate (la differenza fra il dividendo effettivamente percepito e il “dividendo preferenziale”, che in origine spettava per le azioni privilegiate in base al vecchio testo del'articolo 30, comma 2, dello Statuto, come già esposto).

E’ previsto inoltre che, dal 1° aprile 2013 fino all’approvazione del bilancio d’esercizio 2012, a ciascuna fondazione bancaria azionista di CDP sia concessa la facoltà di acquistare dal Ministero dell’economia, che è obbligato a vendere, azioni ordinarie di CDP in misura non superiore alla differenza tra il numero di azioni privilegiate già detenuto e il numero di azioni ordinarie ottenuto ad esito della conversione. Tale facoltà di acquisto è trasferibile a titolo gratuito tra le fondazioni bancarie azioniste di CDP.

La facoltà di acquisto di cui al comma precedente viene esercitata al prezzo corrispondente al valore di CDP al 31 dicembre 2012, che può essere corrisposto al Ministero dell’economia in 5 rate annuali di pari importo, a decorrere dal 1° luglio 2013, con applicazione dei relativi interessi legali.

Le predette dilazioni di pagamento sono accordate dal MEF su richiesta dell’azionista a fronte della costituzione in pegno di azioni ordinarie a favore del Ministero, fino al completamento dei pagamenti dovuti.

 

La relazione tecnica al maxiemendamento[195] afferma che la normativa di trasformazione della Cassa depositi e prestiti (“CDP”) in società per azioni, di cui all’articolo 5 del decreto-legge 269/2003, prevedeva che le azioni della CDP fossero attribuite allo Stato, con esercizio dei diritti dell’azionista da parte del Ministero dell’economia, e che le fondazioni bancarie e altri soggetti pubblici o privati potessero detenere quote complessivamente di minoranza del capitale della società.

In attuazione della legge citata, il capitale sociale fu determinato in euro 3.500 milioni; il capitale fu suddiviso in 350 milioni di azioni, di cui 245 milioni di azioni ordinarie (70% del capitale sociale) e 105 milioni di azioni privilegiate (30% del capitale).

Nel dicembre 2003 furono emanati due DPCM che, rispettivamente, disponevano: a) l’approvazione dello Statuto di CDP contenente, tra l’altro, la trasferibilità delle azioni solo a favore di fondazioni bancarie nonché di banche e di intermediari finanziari vigilati e le regole per la conversione delle azioni privilegiate in azioni ordinarie; b) la cessione e le modalità di alienazione delle azioni privilegiate.

A fine dicembre 2003 il Ministero dell'economia perfezionò la dismissione del 30% del capitale della società a 65 Fondazioni bancarie, cedendo i 105 milioni di azioni privilegiate ad un prezzo di vendita corrispondente al valore nominale delle stesse azioni (euro 1.050 milioni).

In conformità alle vigenti clausole statutarie, le fondazioni azioniste di minoranza hanno a disposizione le seguenti opzioni:

         convertire alla pari le azioni privilegiate in azioni ordinarie mantenendo la partecipazione del 30% del capitale sociale di CDP, versando un conguaglio determinato sulla base di una perizia del valore effettivo del patrimonio netto della società redatta da un esperto nominato dal consiglio di amministrazione;

         convertire non alla pari le azioni privilegiate in azioni ordinarie, diluendo la loro partecipazione ad una percentuale inferiore al 30%, senza versare alcun conguaglio;

         esercitare il diritto di recesso con l'uscita dalla compagine azionaria previa liquidazione delle proprie quote da parte di CDP. In questo caso le fondazioni riceverebbero complessivamente, in caso di recesso integrale, un importo massimo di 662 milioni, pari alla differenza tra il valore nominale della partecipazione (1.050 milioni) e l’extradividendo percepito rispetto al “dividendo preferenziale” riconosciuto fino al 2008 (388 milioni).

Il parere del Consiglio di Stato rilasciato in data 7 novembre 2012, pur ritenendo legittime le vigenti clausole statutarie di Cassa depositi e prestiti sul recesso degli azionisti privilegiati e sui termini della conversione delle azioni privilegiate in ordinarie, ha, da un lato, valutato che “tuttavia tale conclusione, pur persuasiva, non è del tutto tranquillizzante in relazione alle possibilità di innesco del contenzioso fra CDP (e Ministero) e fondazioni” e, dall'altra, al fine di scongiurare un eventuale contenzioso, ha ritenuto che “'potrebbe essere ritenuto equo e quindi meritevole di tutela l'interesse a conseguire quote del patrimonio”.

In relazione a ciò, il Consiglio di Stato, quanto alle possibili modalità di perseguimento di tale risultato, non ha ritenuto percorribili le fonti statutarie e interventi di tipo arbitrale, rappresentando che “la soluzione pertanto non potrebbe che essere rinvenuta sul piano normativo, con determinazione del valore di concambio e di liquidazione che tenga conto dei criteri sopra espressi, volti a circoscrivere la meritevolezza della partecipazione delle fondazioni agli incrementi patrimoniali, conseguiti successivamente al loro ingresso”.

La disposizione, intervenendo con norma primaria nel regolare, in modo differente dallo statuto di CDP, le modalità di determinazione del valore delle azioni privilegiate, in linea con quanto indicato dal Consiglio di Stato, individua un percorso per la determinazione del rapporto di concambio tra le azioni privilegiate CDP, detenute da fondazioni bancarie, e le azioni ordinarie, basato sul riconoscimento agli azionisti privilegiati di quota parte degli incrementi patrimoniali che la CDP ha realizzato dal 2003, anno della sua trasformazione in società per azioni e di ingresso nel capitale delle stesse fondazioni, ad oggi.

Più in dettaglio, il comma 3-bis è volto a modificare, recependo le indicazioni del Consiglio di Stato, le richiamate clausole statutarie regolanti la conversione delle azioni privilegiate in ordinarie, prevedendo che il consiglio di amministrazione di CDP determini entro il 31 gennaio 2013 il rapporto di concambio secondo i seguenti criteri e modalità:

a) acquisizione di due perizie giurate di stima del valore di CDP alla data di trasformazione di CDP in società per azioni (fine 2003) e al 31 dicembre 2012; come esplicitamente indicato dal Consiglio di Stato, dette perizie dovranno tener conto, tra l’altro, della presenza della garanzia dello Stato sulla raccolta del risparmio postale;

b) determinazione dell’effettiva percentuale di partecipazione originaria delle fondazioni quale rapporto tra il valore nominale delle azioni privilegiate (come detto pari a 1.050 milioni) e il valore di perizia di CDP al 2003. Ipotizzando, a titolo esclusivamente di esempio, che detta perizia confermi il valore della CDP al 2003 di importo pari a quello risultante da una recente perizia acquisita da CDP a tale data (circa 6.300 milioni), la percentuale di partecipazione originaria delle fondazioni risulterebbe pari al 16,7%;

c) determinazione del valore riconosciuto alle azioni privilegiate ai fini della conversione, quale quota, corrispondente alla suddetta percentuale, del valore di stima di CDP al 31 dicembre 2012.

Ipotizzando che la perizia confermi il valore della CDP al 2012 di importo pari a quello risultante dalla perizia acquisita da CDP ai sensi di statuto (circa 16.700 milioni), il valore delle azioni privilegiate detenute dalle fondazioni risulterebbe di importo pari a circa 2.800 milioni.

viene conferma la attuale clausola statutaria la quale prevede che, qualora il rapporto di conversione delle azioni privilegiate in azioni ordinarie come sopra determinato non risulti alla pari, le fondazioni hanno la facoltà di beneficiare di un rapporto di conversione alla pari (ovvero ottenere una azione ordinaria per ogni azione privilegiata detenuta o, in altri termini, mantenere la percentuale di partecipazione al capitale di CDP all’attuale quota del 30%) versando alla CDP una somma, a titolo di conguaglio, di importo pari alla differenza tra il valore di una azione ordinaria e il valore di una azione privilegiata. Qualora non venga versato alcun conguaglio le fondazioni riceveranno in concambio azioni ordinarie corrispondenti all’effettiva percentuale di propria partecipazione originaria al capitale di CDP (nell’esempio sopra formulato, il 16,7%).

Si dispone che le fondazioni che non eserciteranno il diritto di recesso, al fine di concambiare le proprie azioni privilegiate in ordinarie (con o senza conguaglio), dovranno versare al Ministero dell'economia e delle finanze, a titolo di compensazione, i maggiori dividendi corrisposti da CDP dal 2003 al 2012 alle stesse fondazioni rispetto, appunto, a quelli che sarebbero spettati sula base della loro effettiva quota di partecipazione al capitale di CDP.

La norma dispone che tale importo sia forfettariamente determinato nella misura del 50% di tali maggiori dividendi.

Considerato che i dividendi CDP effettivamente percepiti dalle fondazioni bancarie sulle azioni privilegiate detenute - corrispondenti, come detto, al 30% del capitale di CDP - sino ad oggi sono risultati pari a 1.079 milioni, qualora si continuasse a considerare l’ipotesi di una partecipazione effettiva delle stesse fondazioni nella misura del 16,7%, i dividendi spettanti sarebbero pari a 599 milioni e, quindi, i maggiori dividendi corrisposti da CDP alle fondazioni risulterebbero pari a 480 milioni. La differenza forfettariamente indicata dall’emendamento determinerebbe quindi in 240 milioni l’importo che le fondazioni che intendono restare nel capitale di CDP dovranno versare al Ministero dell'economia e delle finanze.

Viene concessa alle fondazioni la possibilità di rateizzazione in quattro annualità degli importi dovuti per la restituzione al MEF dei maggiori dividendi come sopra definiti, con applicazione dei relativi interessi legali per i pagamenti dilazionati.

Il periodo per l’esercizio del diritto di recesso concesso agli azionisti privilegiati dallo Statuto viene conseguentemente rideterminato: lo stesso decorre dal 15 febbraio 2013 e termina il 15 marzo 2013.

Dal 1° aprile 2013 le azioni privilegiate per le quali non è stato esercitato il suddetto diritto di recesso saranno automaticamente convertite in azioni ordinarie.

La proposta normativa, confermando la legittimità delle clausole statutarie vigenti relativamente al recesso e alla conversione delle azioni privilegiate, statuisce che le suddette innovative condizioni economiche per la conversione sono riconosciute al fine di consolidare la permanenza di soci privati nell'azionariato di CDP e che, conseguentemente, in caso di recesso, quanto alla determinazione del valore di liquidazione delle azioni privilegiate, si applicano le vigenti disposizioni dello statuto della CDP.

Si consente alle fondazioni che risulteranno azionisti ordinari di CDP di incrementare la loro quota di partecipazione nel capitale della Società fino ad un massimo del 30% (qualora detta quota non sia stata raggiunta per effetto di una conversione alla pari con conguaglio - v. comma 2) acquistando dal Ministero dell’economia e delle finanze, fino alla data di approvazione da parte dell’assemblea degli azionisti CDP del bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2012, un numero di azioni ordinarie di CDP non superiore alla differenza tra il numero di azioni privilegiate già detenuto e il numero di azioni ordinarie ottenuto ad esito della conversione.

Si determina il prezzo delle azioni ordinarie di proprietà del Ministero dell’economia oggetto di cessione ai sensi del comma precedente come importo corrispondente al valore di stima di CDP al 31 dicembre 2012. Inoltre, come per i dividendi, si concede alle fondazioni la possibilità di rateizzare in quattro annualità gli importi dovuti al Ministero dell'economia per l'acquisto delle azioni, con applicazione dei relativi interessi legali per i pagamenti dilazionati.

Quanto ai possibili effetti sul bilancio dello Stato di tale cessione, ipotizzando (a) una percentuale di partecipazione delle fondazioni al capitale di CDP post conversione del 16,7%, (b) un valore di stima di CDP al 2012 di 16.700 milioni, a seconda che le fondazioni volessero attestare la propria partecipazione su quote, rispettivamente, del 20%, del 25% e del 30%, il Ministero dell’economia beneficerebbe di introiti pari, rispettivamente, a circa 550 milioni, 1.400 milioni e 2.230 milioni (oltre ai relativi interessi legali per le quote eventualmente pagate in più tranche).

L’eventuale dilazione dei pagamenti dovuti dalle fondazioni al Ministero dell’economia per la restituzione dei dividendi e del prezzo di acquisto delle azioni è accordata dal Ministero, a richiesta, a fronte della costituzione in pegno di azioni ordinarie a favore dello stesso Ministero, fino al completamento dei pagamenti dovuti. Il numero delle azioni da costituire in pegno è determinato sulla base degli importi dovuti per i pagamenti dilazionati comprensivi degli interessi, tenendo conto del valore delle azioni ordinarie corrispondente al valore di stima di CDP al 2012. Durante il periodo in cui le azioni restano vincolate in pegno, il diritto di voto e quello agli utili spettano alla fondazione concedente il pegno.

 

Al riguardo, si osserva preliminarmente che la relazione tecnica non offre una stima puntuale della previsione di incasso attesa dall’operazione finanziaria delineata dalla norma. Andrebbe pertanto chiarito se alla stessa vengano ascritti effetti di riduzione del debito già in sede di stima preliminare o se ogni valutazione sia rinviata a seguito dell’effettiva implementazione dell’operazione. Nel primo caso, risulterebbe opportuno che venissero fornite indicazione in merito alla puntuale quantificazione dell’effetto di riduzione del debito ritenuto più attendibile e, in quanto tale, eventualmente già scontato nelle previsioni tendenziali.  Tali informazioni appaiono necessarie in quanto deve presumersi che l’operazione in questione concorra a comporre il piano di interventi finalizzati al conseguimento dell’abbattimento del debito in misura pari a un punto percentuale di PIL all’anno, nel triennio 2013-2015, indicato nella Nota di aggiornamento al DEF 2013. Appare pertanto necessario che sia chiarito se la misura degli incassi che la norma consente di conseguire – rispetto alla vigente disciplina - sia sufficiente a realizzare, assieme alle altre poste in essere, l’obiettivo di riduzione del debito prefissato.

 

ARTICOLO 36 comma 6

Estensione delle funzioni di Simest SpA

Le norme integrano la disciplina istitutiva della Simest SpA[196] prevedendo che tale società partecipi con quote di minoranza (nei limiti di cui all’articolo 1, comma 6, del DL  35/2005) a società commerciali, anche con sede in Italia, specializzate nella valorizzazione e commercializzazione all’estero dei prodotti italiani.

L’articolo 1, comma 6, del DL 35/2005 prevede che il limite massimo di intervento della Simest SpA sia del  49 per cento per gli investimenti all'estero che riguardano attività aggiuntive delle imprese e che garantiscano il mantenimento delle capacità produttive interne.

 

La relazione tecnica afferma che la norma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto il nuovo obiettivo sarà perseguito da Simest SpA nell’ambito delle risorse già disponibili e compatibilmente con le altre finalità già attribuite alla società.

 

Nulla da osservare al riguardo.

 

ARTICOLO 36 comma 7

Concessioni idroelettriche

La norma integra alcuni aspetti del procedimento di concessione per lo sfruttamento idroelettrico ai fini della produzione di energia. In particolare, viene modificato un allegato[197] del Codice ambientale (D. Lgs. 152/2006), nella parte in cui sono elencati i progetti sottoposti alla verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale (VIA). In sostanza si introducono due modifiche:

         vengono sottoposti alla predetta procedura di verifica anche gli impianti idroelettrici con potenza nominale di concessione superiore a 250 kW, nel caso in cui si tratti di impianti per la produzione di energia idroelettrica realizzati dai consorzi di bonifica utilizzando le acque dei canali consortili ovvero siano realizzati su canali o condotte esistenti, senza incremento di portata derivata[198]. In tal modo viene adeguato il limite di potenza di concessione per la quale non è richiesta la VIA da 100 a 250 kW per gli impianti suddetti.

La relazione illustrativa afferma che la modifica risponde allo scopo di semplificare la procedura per l’installazione di piccoli impianti complementari ad opere che già dispongono di una concessione di derivazione per uso irriguo e di bonifica. Si tratta di piccoli impianti, senza alcun impatto di carattere ambientale, tenuto conto che la compatibilità da questo punto di vista è comunque assicurata dal Genio civile o dall’Autorità di bacino, come previsto dal T.U. 1775 del 1933;

         viene sostituita l'espressione “potenza installata” (riferita alla potenza effettivamente utilizzata) con “potenza di concessione”.

Secondo la relazione illustrativa tale modifica si rende opportuna "dal momento che ci si trova nella fase del procedimento di concessione, preventivo all’effettivo sfruttamento".

 

La relazione tecnica afferma che la norma - volta ad agevolare i consorzi nell’utilizzo delle opere esistenti, con maggiore efficienza - ha carattere procedimentale e non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica..

 

Nulla da osservare al riguardo.

 

ARTICOLO 36 comma 7-bis

Modifiche al Codice ambientale in materia di valutazione di impatto ambientale

Le norme integrano alcuni allegati del Codice ambientale (D. Lgs. 152/2006)[199] al fine di includere nella procedura semplificata di VIA (verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale) alcune opere per la trasmissione di energia elettrica.

Si tratta delle seguenti opere:

-          elettrodotti aerei, che facciano parte della rete elettrica di trasmissione nazionale, aerei, con tensione nominale superiore a 100 kV e con tracciato di lunghezza superiore a 10 Km (se in cavo interrato in corrente alternata, con tracciato di lunghezza superiore a 40 chilometri);

-          elettrodotti aerei, che facciano parte della rete elettrica di trasmissione nazionale, aerei esterni con tensione nominale superiore a 100 kV e con tracciato di lunghezza superiore a 3 Km;

-          elettrodotti aerei (di competenza delle regioni e delle province autonome) per il trasporto di energia elettrica con tensione nominale superiore 100 kV con tracciato di lunghezza superiore a 10 km, solo ove non facciano parte della rete elettrica di trasmissione nazionale;

-          elettrodotti aerei esterni per il trasporto di energia elettrica con tensione nominale superiore a 100 kV e con tracciato di lunghezza superiore a 3 km, solo ove non facciano parte della rete elettrica di trasmissione nazionale.

Con la lettera d) si interviene sull’articolo 6, comma 8, del Codice ambientale, nel quale è prevista una riduzione del 50 per cento delle soglie dimensionali per i progetti ricadenti all'interno di aree naturali protette. Con la lettera in esame si propone di applicare le medesime riduzioni anche per le soglie dimensionali dei progetti[200] relativi agli elettrodotti facenti parte della rete elettrica di trasmissione nazionale.

 

La relazione tecnica non considera le norme.

 

Nulla da osservare al riguardo.

 

ARTICOLO 36 commi 7-ter  e 7-quater

Zone vulnerabili da nitrati di origine agricola

Le norme dispongono che le regioni procedano all’aggiornamento delle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola, in conformità all’Accordo[201] concernente l’applicazione della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole. In caso di inottemperanza, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, è previsto l'esercizio del potere sostitutivo da parte del Governo. Nelle more dell’attuazione della norma - e comunque per un periodo non superiore a dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge - nelle zone vulnerabili da nitrati si applicano le disposizioni previste per le zone non vulnerabili.

Si ricorda che la direttiva richiamata ha previsto una designazione di “Zone Vulnerabili da Nitrati” di origine agricola (ZVN), nelle quali vi è il divieto di spargimento dei reflui degli allevamenti e di quelli provenienti dalle piccole aziende agroalimentari, fino un limite massimo annuo di 170 kg di azoto per ettaro e la regolamentazione dell’utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e dei reflui aziendali, con definizione dei “Programmi d’Azione”, che stabiliscono le modalità con cui possono essere effettuati tali spandimenti.

 

La relazione tecnica afferma che le norme, di carattere procedimentale, non determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza. pubblica.

 

Nulla da osservare al riguardo, nel presupposto – sul quale appare opportuno acquisire una conferma – che i termini temporali per l’effettuazione dell’aggiornamento delle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola (dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge) risultino compatibili con quelli prescritti dalla disciplina comunitaria.

Si ricorda che l’articolo 92 del Codice ambientale (D. Lgs. 152/2006) già dispone che le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola siano individuate secondo determinati criteri tecnici. In sede di prima applicazione alcune aree ZVN sono state elencate in un apposito allegato del Codice.

 

ARTICOLO 36 comma 7-quinquies

Sovracanone per le grandi derivazioni d’acqua per forza motrice

Normativa vigente: l’articolo 1, comma 2, della legge 959/1953, prevede che i comuni compresi in ciascun bacino imbrifero montano siano costituiti in consorzio obbligatorio qualora ne facciano domanda non meno di tre quinti di essi. Il successivo articolo 2 prevede che, qualora non si raggiunga la predetta maggioranza, il sovracanone che deve essere pagato dai concessionari di grandi derivazioni d'acqua per forza motrice sarà versato su apposito conto corrente fruttifero della Banca d'Italia intestato al Ministero dei lavori pubblici, il quale provvederà con decreto alla ripartizione della somma tra i vari comuni interessati.

La norma integra l’articolo 2 della legge 959/1953 disponendo che  a decorrere dall’esercizio 2012, nel caso in cui  non si raggiunga la maggioranza prevista dall’articolo 1, comma 2, della legge 959/1953, il sovracanone deve essere versato direttamente ai comuni.

 

La relazione tecnica afferma che la disposizione, di carattere procedimentale, non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza. pubblica.

 

Al riguardo si osserva che la norma non muta la destinazione finale ai comuni delle risorse in questione (sovra canoni). Inoltre da essa non sembrerebbero derivare effetti sui saldi di fabbisogno e di indebitamento, tenuto conto che la previsione determina minori entrate per il Ministero ed equivalenti maggiori entrate per i comuni.

Ciò premesso, andrebbe comunque chiarito se il venir meno della corresponsione degli interessi al Ministero intestatario del conto possa determinare una riduzione di entrate scontate nel bilancio dello Stato a legislazione vigente.

 

ARTICOLO 36, comma 8

Società e imprenditori agricoli

La norma, modificando l’articolo 2 del d.lgs. 99/2004[202], prevede che non costituiscono distrazione dall’esercizio esclusivo delle attività agricole, di cui all’articolo 2135 del C.C., la locazione, il comodato e l’affitto di fabbricati ad uso abitativo, nonché di terreni e di fabbricati ad uso strumentale alle predette attività, purché i ricavi tratti da detti beni risultino marginali rispetto a quelli derivanti dall’esercizio dell’attività agricola svolta.

Il requisito della marginalità si considera soddisfatto nel caso in cui i ricavi da locazioni ed affitto dei beni non superino il 10 per cento dell’ammontare dei ricavi complessivi.

Si precisa, infine, che resta fermo l’assoggettamento di tali ricavi a tassazione in base alle regole del TUIR 917/1986.

 

La relazione tecnica chiarisce che la proposta normativa permette agli imprenditori agricoli professionali di evitare situazioni di contenzioso con la Pubblica amministrazione circa l’esclusività dell’esercizio dell’attività agricola; infatti la normativa previgente non consentiva alle società agricole di esercitare, anche se marginalmente, attività diverse da quelle previste dall’articolo 2135 del C.C., pena la perdita delle agevolazioni connesse.

Per questo la modifica normativa in esame rende compatibili queste attività di locazione ed affitto di beni con quella agricola, purché siano occasionali o marginali.

Dal punto di vista fiscale, la RT sottolinea che la vigente normativa assoggetta i redditi in questione alla disciplina del reddito d’impresa anche per i contribuenti che determinano il reddito secondo quanto previsto per il reddito agrario dall’articolo 32 del TUIR 917/1986.

La RT conclude rilevando che, poiché la fattispecie in argomento appare di occasionale ricorrenza, così come appaiono rivestire marginalità i possibili ricavi generati dalle nuove attività esercitabili dagli imprenditori agricoli professionali (limitati al 10 per cento dei ricavi complessivi), gli effetti di gettito connessi sono di trascurabile entità.

Nella Nota di risposta presentata nel corso dell’esame in prima lettura al Senato, il Governo ha precisato che la modifica normativa si rivolge ad una platea limitata di contribuenti e a maggiori redditi imponibili di limitata entità. Infatti, la ratio della norma, è quella di ampliare entro limiti stabiliti le attività esercitabili dagli agricoltori senza perdere le agevolazioni connesse alla definizione di Imprenditore agricolo professionale. La Nota precisa, inoltre, che la normativa vigente permette agli agricoltori di optare per il regime agevolato di tipo "catastale", tuttavia, la modifica normativa trova la sua applicazione nei casi in cui detti redditi sono marginali rispetto all'attività prevalente.

Dal punto di vista del gettito, il Governo conferma l'esiguità degli effetti negativi connessi alla fiscalità agevolata riservata agli imprenditori agricoli connessi. In particolare, si afferma che gli effetti di gettito possono essere distinti, sia in effetti negativi sia in effetti positivi: gli effetti negativi sono riconducibili alla rinuncia a maggior gettito generato dalle nuove attività esercitabili dagli Imprenditori agricoli professionali, i quali possono definirsi redditi imponibili ipotetici se si considerano sotto l'aspetto dell'analisi costi-benefici, dove i costi sono riferibili alla perdita delle agevolazioni previste per gli Imprenditori agricoli professionali, e dove i benefici sono rappresentati dai maggiori ricavi di dette attività. Gli effetti positivi sono riconducibili alla maggiore base imponibile generata da tali nuove attività che possono considerarsi marginali, così come stabilito nella normativa in relazione al loro ammontare sul totale dei ricavi dell'attività principale.

Infine, per quanto concerne la base dati utilizzata, la Nota evidenzia come anche in caso di reperimento di informazioni e dati analoghi dalle dichiarazioni di reddito dei soggetti che ad oggi non hanno optato per la determinazione del reddito secondo il regime "catastale", l'utilizzo di tali dati potrebbe generare stime fuorvianti poiché trattasi di informazioni desunte da contribuenti esercenti attività agricola che per caratteristiche produttive ed economiche hanno optato per la determinazione del reddito d'impresa e quindi trattasi di contribuenti la cui attività agricola è ragionevolmente di dimensioni superiori a quelli cui la normativa trova il suo ambito di applicazione.

Pertanto, in considerazione delle valutazioni espresse, la Nota ritiene ragionevole confermare la marginalità degli effetti di gettito.

 

Al riguardo appare opportuno che il Governo fornisca una stima degli effetti di minor entrata connessi alla disposizione in esame, seppur di lieve entità. A tal proposito si rileva che, a differenza di quanto affermato dalla Nota tecnica del Governo, gli effetti negativi dell’agevolazione in esame non appaiono ridursi alla sola rinuncia a maggior gettito, ma si configurano in una perdita di gettito relativa ai soggetti imprenditori agricoli che ad oggi svolgono anche le diverse attività individuate dalla norma e che sottopongono i redditi in questione alla disciplina del reddito d’impresa. Sul punto andrebbe fornito un chiarimento da parte del Governo.

Andrebbe, inoltre, valutata l’ipotesi di utilizzo della disciplina in esame con finalità elusive.

 

ARTICOLO 36, comma 8-bis

Obblighi di comunicazione per gli imprenditori agricoli

La norma, introdotta nel corso dell’esame in prima lettura al Senato, dispone che, al fine di rendere più efficienti le attività di controllo relative alla rintracciabilità dei prodotti agricoli e alimentari ai sensi dell'articolo 18 del Reg. (CE) 28 gennaio 2002, n. 178/2002, sulla sicurezza alimentare, i produttori agricoli, di cui all'articolo 34, comma 6, del DPR n. 633/1972, sono tenuti alla comunicazione annuale delle operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto di cui all'articolo 21 del DL n. 78/ 2010.

 

La relazione tecnica riferita al maxiemendamento afferma che l'attuale formulazione dell'articolo 21 del decreto-legge n. 78 del 2010 non esclude dall'obbligo di comunicazione annuale delle operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto i produttori agricoli, compresi quelli che nell'anno solare precedente hanno realizzato o, in caso di inizio di attività, prevedono di realizzare un volume d'affari non superiore a 7.000 euro ai sensi dell'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Per tali motivi considerando che la norma intende introdurre un adempimento per il quale, attualmente, non è previsto alcun esonero in relazione ai soggetti di cui all'articolo 34, c. 6 in esame, la RT non ritiene possano essere attribuiti effetti finanziari all' entrata in vigore della disposizione.

 

Nulla da osservare al riguardo.

 

ARTICOLO 36 commi 9 e 10

Soppressione del comitato tecnico per il Fondo per l'innovazione tecnologica

Normativa vigente: l’articolo 14 della legge 46/1982 (Interventi per i settori dell'economia di rilevanza nazionale) ha istituito - presso il Ministero dell'industria – il Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica. Il successivo articolo 16 ha stabilito che gli interventi del Fondo fossero deliberati dal Ministro dell'industria, previo parere di un apposito comitato tecnico, chiamato a realizzare le istruttorie sia  per la concessione delle agevolazioni sia per le eventuali revoche.

Le norme sopprimono il comitato tecnico istituito in base all'articolo 16, comma 2, della legge 46/1982, stabilendo che il Ministero dello sviluppo economico conceda le agevolazioni di cui all'articolo 14 della medesima legge secondo gli esiti istruttori comunicati dal Gestore (comma 9). Conseguentemente è abrogato l’articolo 23, comma 5, del DL 83/2012, con il quale al medesimo comitato venivano affidate, comunque non oltre il 2015, le sole attività residuali della legge 46/1982 (comma 10).

 

La relazione tecnica afferma che  le norme sono coerenti con l’istituzione del fondo per la crescita (di cui all’articolo 23 del DL 83/2012), in base al quale stanno per essere adottate nuove modalità di gestione delle misure per l’innovazione tecnologica, rispetto alle quali il comitato non si palesa più necessario. Pertanto le norme non comportano aggravi per la finanza pubblica e non richiedono copertura finanziaria.

 

Nulla da osservare al riguardo.

 

ARTICOLO 36 comma 10-bis

Risorse del soppresso ICRAM

Normativa vigente: l’articolo 1, comma 50, della legge 308/2004 ha autorizzato la spesa di 7,5 milioni di euro all’anno, per il triennio 2003-2005, per l’adeguamento delle strutture operative dell'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (ICRAM).

L'ICRAM è in seguito confluito nell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), istituito con la legge 133/2008.

La norma prevede che i finanziamenti già destinati alle esigenze di funzionamento del soppresso ICRAM, possano essere utilizzati, nei limiti delle risorse disponibili e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, anche per le spese di funzionamento dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale.

 

La relazione tecnica afferma che, trattandosi di utilizzo di risorse già previste a legislazione vigente, la disposizione non comporta effetti finanziari negativi.

 

Al riguardo andrebbe chiarito se, in assenza della norma in esame, le risorse della quali si prevede l’utilizzo siano destinare ad andare in economia. Ciò premesso, poiché si tratta di un’autorizzazione di spesa originariamente riferita al triennio 2003-2005, andrebbero acquisiti elementi volti ad escludere che dalla norma possano derivare effetti di cassa non previsti a legislazione vigente.

 

ARTICOLO 36 comma 10-ter

Operazioni finanziarie dell’ISMEA

Normativa vigente: l’articolo 4, commi 42 e 43, della legge 350/2003 ha disposto il trasferimento all’ISMEA[203] di una parte delle risorse finanziarie di Sviluppo Italia SpA, in relazione alle quali l'ISMEA è subentrato nelle funzioni di Sviluppo Italia. Il successivo comma 45 ha previsto che per le sue finalità istituzionali l'ISMEA possa:

-          prestare garanzie finanziarie per emissioni di obbligazioni da parte di piccole e medie imprese operanti nel settore agricolo e agroalimentare;

-          acquistare crediti bancari in favore delle piccole e medie imprese operanti nel settore agricolo e agroalimentare, provvedendo alla loro successiva cartolarizzazione;

-          effettuare anticipazioni dei crediti vantati dagli agricoltori nei confronti degli organismi pagatori sui Fondi europei di garanzia in agricoltura.

La norma novella l’articolo 4, comma 45, della legge 350/2003, prevedendo che - ai fini della prestazione di garanzie finanziarie, di acquisto di crediti bancari e di effettuazione di anticipazioni dei crediti vantati dagli agricoltori - l'ISMEA operi anche attraverso la costituzione di forme associative e consortili con banche ed altri soggetti autorizzati all’esercizio del credito agrario. Si prevede inoltre che, con le stesse modalità, l'ente proceda all’erogazione del credito a condizioni di mercato.

 

La relazione tecnica afferma che la norma non comporta effetti finanziari, in quanto stabilisce una modalità di operatività dell'ISMEA.

 

Nulla da osservare al riguardo.

 

ARTICOLO 36 comma 10-quater

Esercizio di agenzia in attività finanziaria da parte dei promotori finanziari

Normativa vigente: l’articolo 12, comma 1-bis, del D. Lgs. 141/2010 (Contratti di credito ai consumatori e modifiche alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario) stabilisce che non costituisca esercizio di agenzia in attività finanziaria la promozione e il collocamento di contratti relativi alla concessione di finanziamenti o alla prestazione di servizi di pagamento da parte dei promotori finanziari iscritti nell'albo effettuate per conto del soggetto abilitato che ha conferito loro l'incarico di promotore finanziario, “purché i finanziamenti o i servizi di pagamento siano volti a consentire agli investitori di effettuare operazioni relative a strumenti finanziari”.

In ordine alla formulazione della norma, si segnala che essa in realtà modifica il comma 1-bis dell’articolo 12 del D.Lgs. 141/2010, come introdotto dal richiamato articolo 7.

La norma sopprime dall’articolo 12, comma 1-bis, del D. Lgs. 141/2010 le parole “purché i finanziamenti o i servizi di pagamento siano volti a consentire agli investitori di effettuare operazioni relative a strumenti finanziari”. La norma determina, pertanto, l'eliminazione dei promotori finanziari dall'ambito di operatività del D. Lgs. 141/2012.

Infatti sulla base del testo in esame non costituiscono esercizio di agenzia in attività finanziaria la promozione e il collocamento di contratti relativi alla concessione di finanziamenti o alla prestazione di servizi di pagamento da parte dei promotori finanziari.

 

La relazione tecnica afferma che la norma è volta ad ampliare la casistica dell'esclusione dell’esercizio di agenzia in attività finanziaria (esclusione che a legislazione vigente non vale per i finanziamenti o i servizi di pagamento volti a consentire agli investitori di effettuare operazioni relative a strumenti finanziari).

 

Nulla da osservare al riguardo.

 

ARTICOLO 36 comma 10-quinquies

Società cooperative esercenti attività di garanzia collettiva fidi

La norma prevede che le risorse assegnate alle società cooperative esercenti attività di garanzia collettiva fidi per la realizzazione delle iniziative di intervento strutturale, nell’ambito del programma SFOP[204] 1994/1999, permangano nel patrimonio dei beneficiari, con il vincolo di destinazione esclusiva ad interventi nella filiera ittica in coerenza con gli obiettivi del Programma nazionale triennale della pesca e dell’acquacoltura.

La norma, inoltre, fa salvo quanto previsto all’articolo 4 del DL 171/2008, in base al quale gli oneri derivanti dalla chiusura degli interventi cofinanziati dall'Unione europea nel settore della pesca e dell'acquacoltura, per il periodo di programmazione 1994/1999, pari a 50,6 milioni di euro per l'anno 2008, fanno carico alle disponibilità del Fondo di rotazione per le politiche comunitarie.

 

La relazione tecnica nulla aggiunge al contenuto della norma.

 

Al riguardo si osserva che la norma non appare suscettibile di determinare effetti finanziari connessi all’erogazione di ulteriori risorse – attualmente non previste – per il Programma nazionale triennale della pesca. In proposito andrebbe comunque acquisita una conferma. Inoltre, al fine di escludere effetti onerosi connessi all’irrogazione di sanzioni, andrebbe acquisita una conferma in ordine alla compatibilità comunitaria della previsione in esame.

 

ARTICOLO 36 commi 10-sexies e 10-septies

Fondo di garanzia a favore delle piccole e medie imprese

Normativa vigente: l’articolo 39, comma 4, del DL 201/2011 (Crescita, equità e consolidamento dei conti pubblici) prevede che la garanzia del Fondo di garanzia a favore delle piccole e medie imprese possa essere concessa, a titolo oneroso, su portafogli di finanziamenti erogati a piccole e medie imprese da banche e intermediari. Con apposito decreto ministeriale sono definiti le tipologie di operazioni ammissibili, le modalità di concessione, i criteri di selezione nonché l'ammontare massimo delle disponibilità finanziarie del Fondo da destinare alla copertura del rischio derivante dalla concessione di detta garanzia.

Le norme - integrando l’articolo 39, comma 4, del DL 201/2011 - prevedono che la garanzia del Fondo di garanzia a favore delle piccole e medie imprese possa essere concessa, sempre a titolo oneroso, anche alle grandi imprese limitatamente ai soli finanziamenti erogati con la partecipazione di Cassa depositi e prestiti, nei limiti della relativa disciplina. La copertura grava sull'articolo 39, comma 1, del DL 201/2011, nell'ambito delle relative disponibilità.

Quest’ultima norma ha stabilito che la garanzia diretta e la controgaranzia del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese possano essere concesse a valere sulle disponibilità del Fondo di garanzia a favore delle piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lett. a), della legge 662/1996 (Fondo di garanzia costituito presso il Mediocredito Centrale SpA allo scopo di assicurare una parziale assicurazione ai crediti concessi dagli istituti di credito a favore delle piccole e medie imprese), fino all'80 per cento dell'ammontare delle operazioni finanziarie a favore di piccole e medie imprese e consorzi ubicati in tutto il territorio nazionale. Si ricorda che l’articolo 39, comma 2, ha espressamente previsto che le operazioni finanziarie a valere sul Fondo siano effettuate nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica. Pertanto alle norme non sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica afferma che le norme non comportano effetti per la finanza pubblica, trattandosi di una finalizzazione di risorse già disponibili a legislazione vigente.

 

Nulla da osservare, nel presupposto – sul quale appare opportuno acquisire una conferma – che l’eventuale estensione alle grandi imprese delle garanzie del Fondo in esame sia sottoposta ai vincoli di invarianza finanziaria disposti dall’articolo 39, comma 2, del DL 201/2011.

 

ARTICOLO 36-bis

Relazioni commerciali in materia di cessione di prodotti agricoli e agroalimentari

La norma interviene sull’art. 62, c. 1 del DL n. 1/2012 che aveva introdotto la nullità dei contratti aventi ad oggetto la cessione dei prodotti agricoli e alimentari, ad eccezione di quelli conclusi con il consumatore finale, qualora non risultino stipulati in forma scritta e non indichino, fra l’altro, le modalità di consegna e di pagamento.

 

La relazione tecnica si limita ad illustrare la norma.

 

Nulla da osservare al riguardo anche in considerazione del fatto che alla norma modificata non sono stati ascritti effetti.

 

ARTICOLO 37

Agevolazioni per le imprese delle Zone Urbane ricadenti nell’Obiettivo Convergenza

Le norme, come modificate al Senato, prevedono che la ridefinizione dei programmi cofinanziati dai Fondi strutturali 2007-2013 - oggetto del Piano di azione coesione – nonché la destinazione di risorse proprie regionali, possano comprendere il finanziamento di specifiche agevolazioni di natura fiscale e contributiva in favore delle imprese di piccole dimensioni localizzate in determinate Zone Urbane (comma 1). Ai fini della classificazione dimensionale delle summenzionate imprese si utilizza la normativa comunitaria (comma 2) ed è, inoltre, demandato ad un decreto interministeriale la definizione - nel limite massimo delle risorse individuate ai sensi del comma 1 - le condizioni, i limiti, le modalità e i termini di decorrenza e durata delle summenzionate agevolazioni (comma 4).

Le agevolazioni in riferimento – individuate alle lett. da a) a d) del comma 341 dell’art. 1 della legge n. 296/2006 - concernono l’esenzione dal pagamento delle imposte sui redditi, dell’IRAP, dell’imposta comunale sugli immobili (il successivo comma 3 ne adegua la denominazione in “imposta municipale propria) e dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente.

Viene previsto, altresì, che:

·        rientrano tra le Zone franche urbane[205] (ZFU) le aree industriali delle Regioni indicate nell’Obiettivo convergenza[206] (Calabria, Campania, Puglia e Sicilia) per le quali è stata già avviata una procedura di riconversione industriale, purché siano state precedentemente utilizzate per la produzione di autovetture e abbiano registrato un numero di addetti, precedenti all’avvio delle procedure per la cassa integrazione guadagni straordinaria, non inferiore il mille unità (comma 1-bis). A tale fine la dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica[207] (Fondo ISPE) è ridotta di 2 milioni di euro a decorrere dall’anno 2013 (comma 1-ter);

·        le misure dell’articolo in esame si applichino sperimentalmente anche ai comuni della provincia di Carbonia - Iglesias, nell’ambito dei programmi di sviluppo e degli interventi compresi nell’Accordo di Programma “Piano Sulcis”. La relativa copertura è disposta a valere sulle somme destinate alla attuazione del “Piano Sulcis” dalla delibera del CIPE del 3 agosto 2012, così come integrate dal presente decreto. Con decreto adottato ai sensi del comma 4, si provvede alla attuazione del presente comma ed alla individuazione delle risorse effettivamente disponibili che rappresentano il tetto di spesa (comma 4-bis).

 

La relazione tecnica, riferita al testo originario del provvedimento,afferma che le piccole e micro imprese destinatarie delle esenzioni fiscali e contributive previste dalle norme sono quelle localizzate nelle Zone Urbane individuate dalla delibera CIPE n. 14/2009, ricadenti nei territori alcuni comuni[208] delle quattro regioni dell’Obiettivo Convergenza (Calabria, Campania, Puglia e Sicilia). La RT afferma, altresì, che dalle disposizioni in esame non discendono oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato in quanto, per il finanziamento della misura, verranno utilizzate solo risorse rivenienti da Programmi Comunitari, configurate come un tetto di spesa, secondo le modalità stabilite con il decreto di attuazione di cui al comma 4. La RT, in merito all’impatto atteso dalla disposizione, evidenzia, infine, che nell’ipotesi siano destinate alle agevolazioni in parola risorse per 100 milioni di euro e che le imprese interessate chiedano le esenzioni fiscali e contributive nella massima misura consentita, il numero delle imprese beneficiarie delle agevolazioni medesime potrebbe essere stimato in non meno di 500 unità.

 

La relazione tecnica relativa al maxiemendamento approvato al Senato, con riferimento alle modifiche apportate al comma 1, afferma che destinatarie delle esenzioni fiscali e contributive previste dalla norma sono anche le micro e piccole imprese localizzate nelle Zone Urbane individuate dalla Delibera CIPE n. 14/2009, ricadenti nei territori delle quattro regioni dell’Obiettivo Convergenza (Calabria, Campania, Puglia e Sicilia) rivenienti dalla procedura di cui all’articolo 1, comma 342, della medesima legge n. 296/2006. La RT, ribadisce che le norme come modificate non comportano alcun onere aggiuntivo a carico del bilancio dello Stato dal momento che, per il finanziamento della misura, sarebbero utilizzate, a seguito della riprogrammazione dei programmi cofinanziati dai Fondi strutturali 2007-2013 oggetto del Piano di Azione Coesione esclusivamente risorse provenienti da Programmi comunitari. In ogni caso, le risorse che saranno destinate alla misura rappresenteranno un tetto massimo di spesa, secondo le modalità stabilite con il decreto di attuazione di cui al comma 4.

Con riguardo al comma 4-bis, la RT afferma che le misure di cui al presente articolo si applicano altresì sperimentalmente ai comuni della provincia di Carbonia - Iglesias, nell’ambito dei programmi di sviluppo e degli interventi compresi nell’Accordo di Programma “Piano Sulcis”. La relativa copertura è disposta a valere sulle somme destinate alla attuazione del “Piano Sulcis” dalla delibera (CIPE) del 2 agosto 2012, così come integrate dal presente decreto.

 

Si evidenzia che la Relazione tecnica è negativamente  verificata con riguardo al comma 1-bis. Sul punto la RT precisa che la disposizione in riferimento prevede una copertura di 2 milioni a decorrere dal 2013 sul fondo ISPE che non reca la necessaria dotazione.

 

Al riguardo, in merito al comma 1-ter, attesa la valutazione negativa espressa dalla relazione tecnica con riferimento all’assenza di risorse nel Fondo ISPE per far fronte ad oneri di natura permanente, è necessario acquisire chiarimenti ulteriori dal Governo. A tal fine andrebbe precisato, fra l’altro, se a valere sul medesimo Fondo siano previste prenotazioni, eventualmente utilizzabili per far fronte agli oneri in esame, relative a provvedimenti non ancora approvati in via definitiva dalle Camere. Ciò anche in considerazione della prossima conclusione della legislatura.

Non si hanno osservazioni da formulare con riguardo alle restanti norme, considerato che la sostenibilità finanziaria delle disposizioni è dalle stesse subordinata alla fissazione di un limite di spesa e di durata per le agevolazioni previste da parte del decreto da emanare ai sensi del comma 4.

 

ARTICOLO 37-bis

Zone a burocrazia zero

Le norme stabiliscono che, nell'ambito delle attività di sperimentazione sulla semplificazione in materia di autorizzazioni per l'esercizio delle attività economiche e di controlli sulle imprese[209], che proseguono fino al 31 dicembre 2013, possono essere individuate "zone a burocrazia zero", non soggette a vincolo paesaggistico-territoriale o del patrimonio storico-artistico (comma 1).

In tali zone i soggetti sperimentatori possono individuare e rendere pubblici i casi in cui il rilascio delle autorizzazioni di competenza sono sostituite da una comunicazione dell'interessato allo sportello unico per le attività produttive. Nei rimanenti casi, per le nuove iniziative produttive, avviate successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i procedimenti amministrativi sono conclusi con l'adozione del provvedimento conclusivo previa apposita conferenza di servizi telematica ed aperta a tutti gli interessati, anche con modalità asincrona. I provvedimenti conclusivi di tali procedimenti si intendono senz'altro positivamente adottati entro 30 giorni dall'avvio del procedimento se un provvedimento espresso non è adottato entro tale termine (comma 2).

Per le aree ubicate nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, ove la zona a burocrazia zero coincida con una delle zone franche urbane di cui all'articolo 37, le risorse previste per tali zone franche urbane sono utilizzate dal Sindaco territorialmente competente per la concessione di contributi diretti alle nuove iniziative produttive avviate nelle zone a burocrazia zero (comma 3).

Le norme non si applicano ai procedimenti amministrativi di natura tributaria, di pubblica

sicurezza ed attinenti all'incolumità pubblica (comma 4).

Dalla presente disposizione non derivano nuovo o maggiori oneri o minori entrate per il bilancio dello Stato (comma 5).

 

La relazione tecnica, allegata all’emendamento 1.800 del Governo, ribadisce il contenuto delle norme e che le stesse non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

Al riguardo, al fine di escludere effetti finanziari non previsti, andrebbe fornita una valutazione complessiva in ordine al possibile impatto amministrativo delle norme di semplificazione in esame. In particolare andrebbe valutata la concreta sostenibilità del procedimento abbreviato in relazione alla rilevanza degli interessi pubblici tutelati, alla maggiore o minore complessità delle procedure ed alla necessità di affidare specifiche valutazioni tecniche ad organismi competenti.

 

ARTICOLO 38, comma 1

Disciplina fiscale e contributiva vettori esteri

La norma identifica, ai fini del diritto aeronautico, il concetto di "base", per determinare, ai fini fiscali e contributivi, in quali casi un vettore aereo, dotato di una licenza rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea diverso dall'Italia, abbia una stabile organizzazione sul territorio nazionale. In deroga allo Statuto dei diritti del contribuente[210], la nuova definizione, con i relativi effetti, trova applicazione a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2012.

 

La relazione tecnica, riferita al testo originario, sottolinea che la norma comporta l’assoggettamento alla disciplina nazionale fiscale di quei vettori aerei esteri che al momento utilizzano discipline più favorevoli dei paesi UE di provenienza. I conseguenti effetti di maggior gettito in termini di IRES ed IRAP, che la relazione riferisce essere stimati sulla base dell'ammontare degli utili riferibili all'attività svolta in Italia dai soggetti interessati dalla norma, sono riportati nella tabella seguente:

(mln di euro)

(milioni di euro)

 

2013

2014

2015

IRES (aliquota 27,5%)

77,9

44,5

44,5

IRAP (aliquota 3,9%)

11,7

6,3

6,3

Totale

89,5

50,8

50,8

 

Non vengono invece considerati gli effetti degli obblighi contributivi, in quanto riferiti a corrispondenti prestazioni.

 

Al riguardo, si osserva, in via preliminare, che la relazione tecnica non fornisce i dati e i procedimenti alla base della stima del maggior gettito atteso, non consentendo, conseguentemente, la verifica della quantificazione formulata.

Si segnala comunque la necessità di acquisire chiarimenti in merito ai seguenti aspetti:

·         non è chiaro se la norma riguardi unicamente l’imposizione sui redditi societari del vettore estero, riferibili alla stabile organizzazione sul territorio nazionale, o anche l’imposizione fiscale sui redditi del personale impiegato nella predetta stabile organizzazione, come sembrerebbe desumersi dal riferimento, operato dalla relazione tecnica, agli effetti della disposizione sul gettito contributivo e sulle prestazioni previdenziali (peraltro non quantificati). In questo ultimo caso, oltre all’IRES e all’IRAP, andrebbero valutati anche gli effetti dell’imposta sui redditi delle presone fisiche e della relativa deducibilità ai fini delle predette imposte sui redditi d’impresa;

·         con riferimento alla mancata considerazione degli effetti della disposizione sul gettito contributivo e sulle connesse prestazioni previdenziali, si segnala che, pur considerando  l’assunzione di un’implicita compensatività tra i versamenti contributi e le successive prestazioni – alla base della scelta di non utilizzare a fini di copertura i primi – andrebbe comunque considerato l’effetto di deducibilità dei versamenti contributivi ai fini delle imposte sui redditi.

 

ARTICOLO 38, comma 2

IVA su attività di pubblica autorità e aggi esattoriali

La norma interviene sulla disciplina dell'IVA (D.P.R. 633/1972). In particolare:

·        la lettera a) modifica l’articolo 4 prevedendo la non commercialità delle operazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni e dagli altri enti di diritto pubblico nell’ambito di attività di pubblica utilità;

·        la lettera b) sostituisce il previgente articolo 10, primo comma, punto n. 5) - che prevedeva l’esenzioni ai fini IVA delle operazioni relative sia ai versamenti di imposte, effettuati per conto dei contribuenti dalle banche, sia alla riscossione dei tributi - limitando l’esenzione alle sole operazioni relative ai versamenti.

 

La relazione tecnica riferita al testo originario,  in merito alla lettera a), riguardante la non commercialità delle operazioni effettuate nell’ambito dell’attività di pubblica autorità da parte dei soggetti pubblici, evidenzia che la modifica non comporta effetti sul gettito avendo sostanzialmente carattere chiarificatorio e non innovativo.

Per quanto attiene invece la lettera b), concernente la limitazione dell’esenzione IVA alla sola attività di versamento di imposte per conto dei contribuenti, la relazione evidenzia che la disposizione comporta l’assoggettamento ad IVA dell’attività di riscossione dei tributi effettuata da soggetti terzi a fronte della corresponsione di un aggio. Sulla base dei dati forniti da Equitalia risulta un ammontare annuo di aggi di circa 600 mln di euro, a fronte del quale si determinerebbe un recupero di gettito di circa 80 mln di euro al netto dell’effetto negativo dovuto alla detraibilità dell’IVA sugli acquisti. Per quanto riguarda  invece altri soggetti che svolgono attività di riscossione per conto degli enti territoriali, la relazione stima un recupero di gettito IVA di circa 20 mln di euro, al netto dell’effetto negativo dovuto alla detraibilità dell’IVA sugli acquisti.

Nel complesso, quindi, la modifica normativa comporta un recupero di gettito IVA di circa 100 mln di euro su base annua.

 

Al riguardo si osserva che la quantificazione operata con riferimento alla lettera b) sembra omettere la valutazione di alcuni fattori suscettibili di incidere in misura significativa sulla stima del maggior gettito IVA. Si segnala infatti, in primo luogo, che una quota dell’aggio sui servizi di riscossione, assoggettato ad IVA dalla norma in esame, è a carico degli enti impositori appartenenti alla PA. Il DL n. 95/2012[211] stima tale quota in misura pari a un terzo. Ne consegue che un terzo dell’IVA lorda (data dall’applicazione dell’aliquota ordinaria sul totale degli aggi, senza decurtazioni dell’effetto di detraibilità dell’IVA sugli acquisti) costituisce un onere aggiuntivo a carico di soggetti facenti parte della PA.

Gli effetti di un aumento dell’IVA a carico di soggetti facenti parte della PA va considerata, tra l’altro, alla luce dei seguenti fattori:

-          per le amministrazioni territoriali, dotate di autonomia di bilancio e soggette al patto di stabilità interno, sussiste l’obbligo di compensare la spesa aggiuntiva per l’IVA mediante altre misure di riduzione di spesa o di aumento di entrata (quest’ultimo solo per gli enti soggetti a vincoli sul saldo). L’aumento dell’onere tributario a loro carico può peraltro determinare una maggiore difficoltà nel rispetto effettivo del patto;

-          per le amministrazioni centrali, la spesa aggiuntiva per IVA, se non compensata dalla riduzione di altre voci di spesa, può determinare un aumento del deficit.

Inoltre, con riferimento alla stima dell’effetto di detraibilità, la relazione tecnica non chiarisce se stia considerando il solo effetto di detraibilità in capo ai soggetti titolari di redditi di impresa o di lavoro autonomo (per i quali la maggiore imposta pagata viene compensata da un equivalente incremento dell’IVA portata in detrazione) o anche l’effetto dovuto al venir meno del pro-rata di indetraibilità in capo a Equitalia e alle altre società di riscossione.

Non è inoltre specificato se la stima consideri l’aumento dell’aliquota ordinaria IVA previsto a decorrere dal primo luglio 2013, in relazione al quale dovrebbe considerarsi un’aliquota ordinaria media del 21,5% per il 2013 e del 22% a decorrere dal 2014.

Si segnala infine che, rispetto all’ammontare degli aggi sulla riscossione stimati dalla citata relazione tecnica al DL n. 95/2012, viene ora assunto un importo complessivo degli aggi superiore di circa il 12%.

La citata relazione stimava un ammontare di aggi di riscossione complessivi per tutta la P.A.  pari a 670 mln. La relazione tecnica in esame stima la quota di Equitalia in misura pari a 600 mln e valuta che l’effetto imputabile alle società incaricate della riscossione dei tributi locali sia pari a un quarto di quella relativa a Equitalia[212]. Ne consegue una stima complessiva degli aggi pari a 750 mln, superiore di circa il 12% rispetto a quella operata nello scorso luglio.

Con riferimento alla disposizione di cui alla lettera a) andrebbe acquisita conferma che non sussistano fattispecie per le quali l’applicabilità dell’IVA, esclusa dalla disposizione, fosse ancora oggetto di contenzioso[213].

 

ARTICOLO 38, commi 3 e 4

Copertura finanziaria

La norma dispone che agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui all’articolo 1, all’articolo 2, comma 6, all’articolo 14, comma 1, agli articoli 26, 27, 29, 32 e all’articolo 34, comma 20, pari complessivamente a 334,52 milioni di euro per l'anno 2013, 246,72 milioni di euro per il 2014, 217,82 milioni per il 2015, 217,67 milioni per il 2016, 180,77 milioni a decorrere dal 2017, che aumentano a 296,72 milioni di euro per l'anno 2014, 287,82 milioni di euro per l'anno 2015 e 227,67 milioni di euro per l'anno 2016, ai fini della compensazione degli effetti in termini di fabbisogno ed indebitamento netto, si provvede:

            a) quanto a 89,5 milioni di euro per l'anno 2013 e 50,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, con le maggiori entrate derivanti dal comma 1 del presente articolo;    

            b) quanto a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013, con le maggiori entrate derivanti dal comma 2 del presente articolo;    

            c) quanto a 28,4 milioni di euro nell'anno 2017, con le maggiori entrate derivanti dall'articolo 29;  

            d) quanto a 145,02 milioni di euro per l'anno 2013, 145,92 milioni di euro per l'anno 2014, 137,02 milioni di euro per l'anno 2015, 76,87 milioni di euro per l'anno 2016, 970.000 euro per l'anno 2017 e 29,37 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, mediante utilizzo delle risorse del Fondo di cui all'articolo 32 del decreto legislativo del 3 marzo 2011, n. 28, giacenti sul conto corrente bancario intestato allo stesso Fondo. A tale fine, la Cassa conguaglio per il settore elettrico, con cadenza trimestrale, versa all'entrata del bilancio dello Stato le risorse disponibili sul conto corrente fino al raggiungimento degli importi annuali di cui al periodo precedente.

Il comma 4 dispone che le rimanenti risorse del Fondo di cui all'articolo 32 del decretolegislativo del 3 marzo 2011, n. 28, al netto di quanto complessivamente necessario per assicurare il versamento all'entrata previsto dal comma 3, lettera d), possono essere destinate, solo a partire dall'anno 2017, alle attività di cui ai numeri ii e iv della lettera b) del comma 1, dell'articolo 32, del predetto decreto legislativo n. 28 del 2011, con le modalità ivi indicate. 

 

Al riguardo,  con riferimento alle risorse utilizzate a copertura non si hanno osservazioni da formulare. Con riferimento, invece, agli oneri richiamati si segnala che, pur se gli oneri riconducibili all’articolo 2 derivano dal comma 6, come previsto dal testo della disposizione, l’autorizzazione di spesa relativa ai predetti oneri è esplicitamente prevista dal successivo comma 7. Si osserva altresì che il comma 20 dell’articolo 34, richiamato dalla norma, in seguito alle modifiche approvate dal Senato, è ora il comma 34.

 



[1] V. Commissione Bilancio – seduta del 20 novembre 2012. Nota trasmessa al Senato dal MEF – Ufficio legislativo – in data 19 novembre 2012.

[2] Emendamento del Governo 1.800 (testo corretto) - interamente sostitutivo dell'articolo unico del disegno di legge n. 3533, di conversione in legge del decreto-legge - sul quale è stata posta la questione di fiducia nella seduta pomeridiana del  5 dicembre 2012. il rappresentante del Governo ha precisato che il maxiemendamento è stato “redatto sulla base del testo approvato dalla Commissione” di merito.

[3] A tal fine si apportano delle modifiche all'articolo 10 del decreto-legge n. 70/2011.

[4] Si tratta dell’emendamento 1.26 Fioroni confluito solo parzialmente nel testo del maxiemendamento del Governo.

[5] Si veda la relazione illustrativa allegata all’AS 3533, pagina 8.

[6] Di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282/2004.

[7] Tale ultima previsione è stata introdotta con l’approvazione degli emendamenti identici 2.2 Vita e 2.9 Ghigo poi confluiti nel testo dell’emendamento del Governo 1.800.

[8] Ai sensi dell’articolo 54, comma 3, del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

[9] Tale previsione è frutto dell’emendamento 2.3 Bertuzzi poi confluito nel testo dell’emendamento del Governo 1.800.

[10] Con l’approvazione dell’emendamento 2.4 Bertuzzi poi confluito nel testo dell’emendamento del Governo 1.800.

[11] Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

[12] Con l’emendamento 2.0.1 Ghigo poi confluito nel testo del maximenendamento del Governo 1.800.

[13] Entro 90 giorni dalla conversione in legge del presente decreto.

[14] Si tratta dell’emendamento 3.9 D’Alia approvato nel corso dell’esame presso la 10° Commissione e poi confluito nel testo dell’emendamento 1.800 del Governo.

[15] Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

[16] Si richiama l’articolo 17, comma 2 della legge n. 400/1988.

[17] Si tratta del citato decreto legislativo n. 322/1989

[18] In allegato alla nota dell’ufficio legislativo del Ministero dell’economia e delle finanze del 19 novembre 2012 ed in risposta alle osservazioni avanzate nella nota del Servizio bilancio del Senato a commento delle norme recate dal presente decreto.

[19] Di cui all’articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185.

[20] Si tratta di una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra 103 e 1.032 euro. Se il deposito avvengono nei trenta giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti, la sanzione amministrativa pecuniaria è ridotta ad un terzo.

 

[21] A tal fine è aggiunto il comma 2-bis all’articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante norme in materia di accordi tra pubbliche amministrazioni.

[22] Con l’emendamento 6.4 D’Alia approvato nel corso dell’esame presso la 10° Commissione e poi confluito nel testo dell’emendamento 1.800 del Governo.

[23] Previsti dall’articolo 68-bis, recante norme in materia di "ordinamento del notariato e degli archivi notarili”.

[24] Previsti dagli articoli 61 e 72, terzo comma della citata legge 16 febbraio 1913, n. 89.

[25] Previste dagli articoli da 127 a 134 della legge n. 89/1913.

[26] La norma sostituisce i commi 3 dell’articolo 47 e 1 dell’articolo 51 del decreto legislativo n. 151/2001.

[27] Di cui agli articoli 2, comma 1, lettera t-bis), e 14-bis del D. Lgs. 196/2005.

[28] Prevista dall’articolo 2, comma 1, lettera h) del decreto legislativo n. 36/2006.

[29] Così nel testo della relazione tecnica. Deve intendersi articolo 68, comma 3, lettera b), punto 3).

[30] Ai sensi dell’articolo 11, comma 9, del decreto legislativo n. 150/2009.

[31] Articolo 11 della legge 9 gennaio 2004, n. 4.

[32] Con l’approvazione dell’emendamento 9.26 De Sena poi confluito nel testo dell’emendamento 1.800 del Governo.

[33] Così nel testo. La clausola è forse da riferire al testo del comma 6-bis.

[34] Dai soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, della legge 9 gennaio 2004, n. 4 che sono sia pubblici che privati.

[35] Modificata nel corso dell’esame al Senato.

[36] Il supplemento al diploma è la certificazione integrativa del titolo conseguito al termine di un corso di studi in una università o in un istituto di istruzione superiore. E’ un certificato che fornisce la descrizione, secondo un modello condiviso, della natura, del livello, del contesto, del contenuto e dello status degli studi effettuati e completati da ciascuno studente.

 

[37] “Norme in materia di accessi ai corsi universitari”

[38] “Codice dell’amministrazione digitale”

[39] di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76,

[40] di cui all’articolo 1-bis del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105

[41] Modificata nel corso dell’esame al Senato (emendamento 11.100).

[42] “Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria”.

[43] “Norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”.

[44] Modificata nel corso dell’esame al Senato (emendamento 11.61)

[45] Modificata nel corso dell’esame al Senato (emendamento 11.62)

[46] L'articolo 33 istituisce una Società di gestione del risparmio (SGR), con un capitale di 2 milioni di euro interamente posseduto dal Ministero dell'Economia, con il compito di istituire fondi che partecipano a quelli immobiliari costituiti da enti territoriali, anche tramite società interamente partecipate, a cui siano conferiti immobili oggetto di progetti di valorizzazione. 

L'art. 33-bisprevede che il Ministero dell'economia e delle finanze - Agenzia del demanio promuova iniziative idonee per la costituzione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di società, consorzi o fondi immobiliari per la valorizzazione, trasformazione, gestione e alienazione del patrimonio immobiliare pubblico di proprietà dei comuni, province, città metropolitane, regioni, stato e degli enti vigilati dagli stessi, nonché dei diritti reali relativi ai beni immobili, anche demaniali.

[47] Il comma 8 istituisce, per l'anno 2012, un apposito fondo con una dotazione di 750 milioni di euro, destinati a diverse finalità. 100 milioni di euro sono destinati al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per la messa in sicurezza degli edifici scolastici.

[48] Il comma 15-ter definisce i «contratti di partenariato pubblico privato» come contratti aventi per oggetto una o più prestazioni quali la progettazione, la costruzione, la gestione o la manutenzione di un'opera pubblica o di pubblica utilità, oppure la fornitura di un servizio, compreso in ogni caso il finanziamento totale o parziale a carico di privati, anche in forme diverse, di tali prestazioni, con allocazione dei rischi ai sensi delle prescrizioni e degli indirizzi comunitari vigenti.

 

[49] La legge di stabilità all'art. 33, comma 8, prevede l'istituzione per l'anno 2012 di un apposito fondo con una dotazione di 750 milioni di euro con specifiche destinazioni, di cui 100 milioni di euro al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per la messa in sicurezza degli edifici scolastici.

Il comma 3 del medesimo articolo 33 assegna al Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) una dotazione finanziaria di 2.800 milioni per l'anno 2015 per il periodo di programmazione 2014-2020, da destinare prioritariamente alla prosecuzione di interventi indifferibili infrastrutturali, nonché per la messa in sicurezza di edifici scolastici, per l'edilizia sanitaria, per il dissesto idrogeologico e per interventi a favore delle imprese.

 

[50] Aggiunta nel corso dell’esame al Senato (emendamento 11.100).

[51] L’eccedenza è compensabile dal versamento di tutti i tributi e contributi ai sensi dell’art. 17 del d.lgs. n. 241/1997.

[52] Ciò in quanto il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi di un anno scade nell’anno successivo.

[53] La norma prevede anche l’integrazione della cabina di regia  per l’attuazione dell’Agenda digitale italiana con un componente designato dal Ministro della salute, il cui incarico è svolto a titolo gratuito.

[54] Ad oggi, sono queste le uniche finalità consentite dalla legislazione vigente.

[55] Anche queste sono finalità ad oggi non consentite né alle regioni né al Ministero della salute.

[56] Abruzzo, Molise, Basilicata, Campania, Puglia, Sardegna, Sicilia e Calabria.

[57] A tale proposito, la relazione tecnica richiama la delibera CIPE n. 17/2003, che ha stanziato per le regioni del centro-nord 39 milioni di euro e per le regioni del centro-sud 226 milioni di euro.

[58] Articolo 20 della legge n. 67/1988.

[59] Ciò in quanto la delibera CIPE n. 98/2000 ha indicato tra le quattro priorità di cui le regioni devono tenere conto nella programmazione delle risorse di cui all’articolo 20 della legge n. 67/1988 proprio la implementazione e l’ammodernamento dei sistemi informatici delle aziende sanitarie ospedaliere e l’integrazione dei medesimi con i sistemi informativi sanitari delle regioni.

[60] Tale cifra è riportate nel Piano e-gov 2012.

[61] La relazione tecnica precisa che i registri delle protesi di anca, ginocchio e spalla sono già attivi a livello sperimentale, attraverso il supporto tecnico dell’Istituto superiore di sanità e la partecipazione iniziale di cinque regioni.

[62] Tale norma prevede esplicitamente, tra le finalità di spesa, l’istituzione di registri di patologie che implichino l’utilizzazione di dispositivi medici.

[63] Articolo 1, comma 409, lettera c), della legge n. 266/2005.

[64] Articolo 11, comma 16, del decreto-legge n. 78/2010 e DM 2 novembre 2011.

[65] Tale sistema deve essere basato su modalità pubblicate sul sito del sistema informativo del progetto “Tessera sanitaria”, di cui all’articolo 50 del DL n. 269/2003 e nel rispetto di quanto previsto dal Sistema di tracciabilità del farmaco del Ministero della salute.

[66] Si ricorda che tale articolo prevede che, nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, nei piani di sanità nazionali e regionali si privilegia la gestione elettronica delle pratiche cliniche, attraverso l'utilizzo della cartella clinica elettronica, così come i sistemi di prenotazione elettronica per l'accesso alle strutture da parte dei cittadini con la finalità di ottenere vantaggi in termini di accessibilità e contenimento dei costi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

[67] Convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135/2012.

[68] Convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77/2009.

[69] Introdotta nel corso dell’esame al Senato (em. 14.01 testo 2)

[70] Di cui all’articolo 1, comma 2, del D.lgs. n. 165/2001.

[71] Di cui all’art. 3 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 9 ottobre 2006, n. 293.

[72] Costituite in base alle previsioni dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

[73] Viene, altresì, disposto che le modalità di movimentazione tra le sezioni di Tesoreria e Poste Italiane s.p.a. dei fondi connessi alle operazioni effettuate sui conti correnti postali intestati a pubbliche amministrazioni vengano regolate con apposita convenzione tra il Ministero dell’economia e delle finanze e Poste Italiane s.p.a., stipulata ai sensi dell’art. 2, comma 2, del D.L n. 487/1993, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 n. 71/1994.

[74] Ai sensi dell’articolo 81 comma 2-bis, del Codice dell’amministrazione digitale.

[75] Recata dall’art. 23, comma 5, lett. a) della legge n. 69/2009.

[76] Il SICOGE è un sistema informativo di contabilità integrato, tramite flussi informatici, con il Sistema Informativo della Ragioneria Generale dello Stato (SIRGS). Il sistema è stato realizzato dalla Ragioneria generale dello Stato ed stato messo a disposizione delle amministrazioni pubbliche a partire dal 2002, nell’ambito del progetto SIPA (Sistema Informatizzato dei Pagamenti della Pubblica Amministrazione).

[77] Ai sensi dell’articolo 81 comma 2-bis, del Codice dell’amministrazione digitale.

[78] Ai sensi dell’articolo 5, comma 3 del D.lgs. n. 82/2005.

[79] A norma degli articoli 148, comma 2-bis, 149, 150 e 151, comma 2, del codice di procedura penale.

[80] Di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

[81] Entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

[82] Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia.

[83] Regio Decreto n. 267 del 1942 (c.d. legge fallimentare).

[84] Decreto legislativo n. 270 del 1999.

[85] Le nuove imprese indicano l’indirizzo PEC al momento dell’iscrizione; le imprese già attive devono munirsi di indirizzo PEC e comunicarlo al registro delle imprese entro il 30 giugno 2013.

[86] Cfr. il comma 1, lettera, e), che sostituisce il comma 1 dell'alt. 7 della legge n. 3 del 2012.

[87] Di cui ai comma 1. lettera n) che inserisce l'articolo 12-bis, relativo al procedimento di omologazione dei piano del consumatore.

[88] Di cui al comma 1, lettera r) che inserisce l'art. 14-bis, relativo alla revoca e alla cessazione degli effetti dell'omologazione del piano del consumatore.

[89] Di cui al comma 1, lettera t) che sostituisce l'art. 15, relativo agli organismi di composizione della crisi.

[90] “Misure urgenti per la crescita del Paese”

[91] Lettera introdotta nel corso dell’esame al Senato (emendamento 19.14).

[92] Disposizione aggiunta nel corso dell’esame al Senato (emendamento 19.15 testo 2).

[93] Il numero dei membri è stato portato da nove a undici nel corso dell’esame al Senato.

[94] Catalogo inserito nel corso dell’esame al Senato (emendamento 20.16 testo 2).

[95] Il riferimento ai sessanta mesi non costituisce deroga all’articolo 5 de decreto legislativo n. 368/2001 che non prevede alcun riferimento testuale a tale arco temporale. Il richiamo del periodo di sessanta mesi sembrerebbe fare riferimento alla durata temporale massima dei contratti di ricerca a tempo determinato.

[96] Oggetto della revisione cooperativa

[97] Si tratta del versamento di un contributo integrativo previsto dall’articolo 25 della legge n. 845/1978.

[98] “Partecipazione italiana a banche e fondi”

[99] Restituendo all’emittente quindi i titoli non collocati.

[100] Si rileva che le modifiche introdotte nel corso dell’esame al Senato appaiono tutte orientate a rendere meno stringenti tali requisiti.

[101] “Disciplina dell'impresa sociale, a norma della L. 13 giugno 2005, n. 118”.

[102] L’articolo 2446 c.c. dispone, fra l’altro, che “..Se entro l'esercizio successivo la perdita non risulta diminuita a meno di un terzo, l'assemblea ordinaria o il consiglio di sorveglianza che approva il bilancio di tale esercizio deve ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate.”

[103] Disciplina delle società di comodo.

[104] Applicazione della disciplina delle società di comodo ai soggetti in perdita sistematica.

[105] Associazione italiana del private equity e venture capital.

[106] Si tratta della quota, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2012 e a 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013, nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 13, riservata ad assunzioni da parte di imprese che abbiano la sede o unità locali nei territori dei comuni identificati dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, al fine di favorire la ripresa economica e garantire il mantenimento dei livelli occupazionali nelle zone colpite dal sisma del 20 e del 29 maggio 2012.

[107] Tale sanzione è prevista nel caso di contratti stipulati da imprese che non risultino avere i requisiti di start up innovativa.

[108] Si ricorda che gli oneri contributivi, previdenziali, assicurativi ed assistenziali, previsti dalle vigenti disposizioni legislative, sono a carico del somministratore che è inquadrato nel settore terziario (articolo 25 del decreto legislativo n. 276/2003.

[109] Associazione italiana del private equity e venture capital.

[110] Procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio.

[111] Entro 60 giorni dalla conversione in legge del provvedimento in esame,su proposta del Ministero dell’università e della ricerca e del Ministero dello sviluppo economico, promuove il concorso.

[112] Nonché alle materie oggetto della presente Sezione IX (artt. 25-32) del provvedimento in esame.

[113] Al fine di monitorare lo stato di attuazione e di valutarne l’impatto sulla crescita, l’occupazione e l’innovazione.

[114] La prima relazione successiva all’entrata in vigore del presente decreto è presentata entro il 1° marzo 2014.

[115] In data 19 novembre 2012.

[116] Di cui all’articolo 3, comma 15-ter, del D. Lgs. 163/2006 (Codice degli appalti pubblici).

[117] Il Nucleo di consulenza per l'Attuazione e Regolazione dei Servizi di pubblica utilità (NARS) è un organismo tecnico di consulenza e supporto per le attività del CIPE in materia tariffaria e di regolazione dei servizi di pubblica utilità non regolamentati da una specifica autorità di settore. L'attività del NARS si concretizza nella formulazione di pareri, resi al CIPE e alle Amministrazioni richiedenti, e raccomandazioni, ovvero specifiche proposte operative da parte del Nucleo.

[118] In particolare, gli interventi di completamento di opere già cantierate e bloccate sono inclusi tra le priorità obbligate.

[119] Di cui all’articolo 1 della L. 443/2001 (Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive).

[120] Disciplina del dissesto finanziario delle università e del commissariamento degli Atenei.

[121] In attuazione dell’art. 5, comma 1, del DL  n. 107/2011.

[122] Individuati con il decreto del Ministro della difesa di cui all’art. 5, comma 1, del DL  n. 107/2011.

[123] Di cui all’art. 1, comma 1240, della legge n. 296/2006.

[124] Il successivo comma 7 autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

[125] Di cui all'art. 1, comma 1240, della legge n. 296/2006.

[126] In data 19 novembre 2012.

[127] Ai sensi dall’articolo 33 del Codice dei contratti di cui al D.lgs. n. 163/2006.

[128] Di cui al’art. 6 della legge n. 121/1981.

[129] Introdotta nel corso dell’esame al Senato (em. 33.0.63 – testo 2).

[130] Art. 10, comma 5, DL n. 282/2004).

[131] Introdotta nel corso dell’esame al Senato (em. 33.0.79).

[132] Cfr. la decisione C(2009) 8112 del 19 novembre 2009 riferita agli aiuti di Stato C38/Al04 e C36/B/06 e la decisione 201 1/746/UE del 23 febbraio 2011 riferita agli aiuti di Stato C/38/B/2004 e C13/2006.

[133] Cfr.  l'articolo 3, commi 4-8 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95.

[134] Cfr. il “Seminario sulle politiche di riduzione del debito pubblico. La componente immobiliare”, del direttore dell’Agenzia del Demanio Stefano Scalera, disponibile su internet al seguente indirizzo:

http://www.assoimmobiliare.org/images/stories/25_10_seminario_riduzione_debito_pubblico_la_componente_immobiliare_intervento_scalera.pdf

 

[135] Di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154.

[136] Il totale non corrisponde per pochi centesimi di euro a quello che si otterrebbe moltiplicando la somma di 69.798,48 euro per venti.

[137] Anche in questo caso il totale non corrisponde per pochi centesimi di euro a quello che si otterrebbe aumentando la somma di 1.395.969, 54 euro del 32,7 per cento.  

[138] Vedi ad esempio l’articolo 29-quater del decreto legge n. 216/2011 che ha compensato nella medesima maniera gli effetti finanziari derivanti dall’assunzione di 3 dirigenti presso l’AGEA.

[139] Di cui all'articolo 126 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

[140] Come previsto dall’articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3.

[141] L’articolo 3, comma 7, del DLgs. 151/1999 dispone, tra l’altro, che il Ministro dell'industria determini con proprio decreto l'ambito della rete di trasmissione nazionale, comprensiva delle reti di tensione uguale o superiore a 220 kV e delle parti di rete, aventi tensioni comprese tra 120 e 220 kV, da individuare secondo criteri funzionali. Successivamente alla emanazione di tale decreto il gestore può affidare a terzi, previa autorizzazione del Ministro dell'industria, e sulla base di convenzioni approvate dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, la gestione di limitate porzioni della rete di trasmissione nazionale non direttamente funzionali alla stessa.

[142] Di cui all’articolo 1, comma 5, della L. 239/2004.

[143] Di cui all'articolo 37 del DL 83/2012.

[144] Il Dossier del Servizio studi del Senato (n. 397/II, p. 354 dell’ottobre 2012) ricorda in proposito che, con sentenza depositata il 19 luglio 2012, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità del suddetto articolo 4 del decreto-legge n. 138/2011, emanato a seguito dell’abrogazione della previgente normativa in materia di disciplina dei servizi pubblici di rilevanza economica conseguente al referendum popolare del 12-13 giugno 2011, tanto nel testo originario quanto nel testo successivamente più volte modificato. La Corte costituzionale ha ritenuto che l'art. 4 citato ripristinasse la normativa abrogata dal referendum.

[145] Recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario.

[146] Nel Testo originario del DL in esame la decorrenza della sanzione era fissata al 31.12.2012

[147] Di cui all’art. 10, comma 5, del DL n. 282/2004.

[148] Di cui all’articolo 27 della L. 42/2009.

[149] Sono incluse in tale ambito anche le pertinenze (fino ad un massimo di tre, purchè con diversa classificazione catastale) e le altre abitazioni per le quali è prevista l’assimilazione ad abitazione principale (es. lungodegenti).

[150]  Di cui all'articolo l, comma 2, della legge 31 dicembre 2009 n. 196.

[151] Il decreto è adottato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze,  entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge (rectius: legge di conversione del decreto legge in esame), ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400/1988.

[152]“ Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti.”

[153] A valere sui fondi di cui al comma 6, che prevede che gli stanziamenti per gli interventi manutentivi a disposizione delle Amministrazioni confluiscano, a decorrere dal 1° gennaio 2013, in due appositi fondi, rispettivamente per le spese di parte corrente e di conto capitale per le manutenzioni ordinaria e straordinaria, istituiti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell’economia e delle finanze, impiegati dall'Agenzia del demanio. Le risorse necessarie alla costituzione dei predetti fondi derivano da corrispondenti riduzioni degli stanziamenti di ciascuna Amministrazione.

[154] Dall’art. 12, del D.L. n. 98/2011.

[155] Di cui al D. lgs. n. 166/2006 (Norme in materia di concorso notarile, pratica e tirocinio professionale, nonché in materia di coadiutori notarili in attuazione dell’art.  7, comma 1, della legge n. 246/2005.

[156] Art. 5, del D. lgs. n.166/2006.

[157] Art. 11, del D. lgs. n.166/2006.

[158] Articolo 5, comma 4, della legge n. 223/1991.

[159] Articolo 2, comma 31, della legge n. 92/2012.

[160] Articolo 1, comma 21, lettera b).

[161] Il comma 1, dell'articolo 12, del DL n. 98/2011.

[162] Con esclusione dei beni patrimoniali trasferibili alle amministrazioni locali in attuazione del cd. Federalismo

demaniale (compresi negli elenchi di cui ai DPCM previsti dall'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 85/2010),

nonché dei beni la cui dismissione è prevista in relazione all’attribuzione dell’anticipazione finanziaria al comune di

Roma di cui all'articolo 2, comma 196-bis, della legge 191/2009.

[163] Come modificato, da ultimo, dall’art. 56 comma l-bis , del DL n. 24/2012 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività), convertito della legge n. 27/2012.

[164] Trasferimento ai Comuni del servizio dei locali e dei mobili degli Uffici giudiziari.

[165] Nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero.

[166] Revisione delle circoscrizioni giudiziarie - Uffici dei giudici di pace.

[167] Di cui all’art. 13 del D.lgs. n. 150/2009.

[168] Di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.

[169] Sulla base di intese con il Ministro dell'economia e delle finanze.

[170]  Di cui all’art. 80 del regio decreto 773/1931 (testo unico delle leggi di pubblica sicurezza: TULPS).

[171] Le leggi richiamate sono :

-              l’art 16, comma 2, della legge n. 166 del 1975;

-              gli artt. 2 e 10 della legge n. 513 del 1977;

-              l’ art. 72 della legge n. 865 del 1971;

-              l'art. 6 della legge n. 492 del 1975.

[172] A partire dal 1° ottobre 2007 la società Stretto di Messina Spa è controllata da ANAS che ha una partecipazione al capitale sociale dell'81,848%, nell'ambito di una compagine azionaria che vede RFI con il 13% e le Regioni Calabria e Siciliana con una partecipazione pari al 2,6% ciascuno.

[173] Il 26 marzo 2006 è stato sottoscritto il contratto tra la Stretto di Messina Spa e la Società Impregilo, capogruppo mandataria del raggruppamento temporaneo d’imprese (RTI), per l’affidamento a Contraente generale della progettazione definitiva, esecutiva e della realizzazione del ponte sullo Stretto di Messina e dei suoi collegamenti stradali e ferroviari.

[174] Il comma 11 non compare nel testo originario dell’articolo 1 del DL 187/2012.

[175] Di cui agli articoli  21, comma 3, del DL 98/2011 e 30, comma 3, del DL 201/2011.

[176] Di cui all'articolo 18-bis del DL 98/2011.

[177] Come da ultimo modificato dall’art. 22, comma 6, del DL n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214/2011.

[178] Di cui al comma 26-sexies, lettera a), dell'articolo 14 del DL 98/2011.

[179] la RT recisa che si tratta dei confidi attualmente iscritti nell’elenco di cui all’articolo 107 TUB e, in futuro, iscritti nell’albo degli intermediari finanziari di cui all’articolo 106 TUB.

[180] “Costituiti da contributi dello Stato, delle regioni e di altri enti pubblici esistenti alla data del 31 dicembre 2012”.

[181] V. nota precedente.

[182] V. note precedenti.

[183]  Testo che non ha subito modifiche di rilievo dal punto di vista finanziario.

[184]  La RT precisa che sono esclusi i fondi pubblici che i confidi si limitano a gestire.

[185] Ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del DL 5/2009, come modificato dalla disposizione in esame.

[186] Si prevede la modifica dell’art. 3, comma 4-quater, del decreto legge n. 5 del 2009.

[187] Art. 42, c.2-quater del decreto legge n.78/2010.

[188] Si ricorda che le cambiali finanziarie - definite dalla legge 432/1994 (come modificata dal citato articolo 32 del DL 83/2012) - sono titoli di credito emessi in serie ed aventi una scadenza non superiore a trentasei mesi dalla data di emissione. Sono equiparate per ogni effetto di legge alle cambiali ordinarie.

[189] La norma prevede testualmente che non si applichi l'articolo 3, comma 115, della legge 549/1995 (ossia la parziale indeducibilità degli interessi prevista dalla legge 549/1995).

[190] Tenendo conto anche delle partecipazioni detenute dai familiari: si tratta dei familiari indicati nell'articolo 5, comma 5, del TUIR (ossia il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado).

[191] Si tratta della definizione recata dall’articolo 100 del D. Lgs. 58 del 1998 (TUF), il quale – a sua volta – fa riferimento agli “investitori qualificati come definiti dalla Consob con regolamento in base ai criteri fissati dalle disposizioni comunitarie”.

[192] Ai sensi dell’articolo 1 della legge 43/1994, lo sponsor è un soggetto (banca, impresa di investimento, società di gestione del risparmio, etc.) che collabora con l’emittente nella procedura di emissione e collocamento delle cambiali finanziarie.

[193] Si tratta delle clausole partecipative caratterizzate da taluni vincoli indicati dal comma 24: clausola di subordinazione e obbligo di non ridurre il capitale sociale se non nei limiti dei dividendi sull'utile dell'esercizio.

[194] Secondo il combinato disposto del D.L. 269/2003 e del DM del 5 dicembre 2003.

[195] Che riproduce la relazione tecnica all'emendamento al Senato 36.23 (testo 3).

[196] Articolo 1, comma 2, della legge 100/1990.  La Simest SpA (Società Italiana per le Imprese all'Estero) è una società  pubblica che assiste le imprese italiane che investono all'estero, attraverso:

­        la partecipazione ad imprese e società all'estero promosse o partecipate da imprese italiane;

­        la promozione ed il sostegno finanziario, tecnico-economico ed organizzativo di specifiche iniziative di investimento all'estero da parte di imprese italiane.

In base all’articolo 23-bis del DL 95/2012 è stato attribuito a Cassa depositi e prestiti SpA il diritto di opzione per l'acquisto delle partecipazioni azionarie detenute dallo Stato – fra l’altro – in Simest SpA. In data 27 settembre 2012 il consiglio di amministrazione di CDP ha autorizzato l’esercizio di tale diritto per l’acquisto dallo Stato del 76% di Simest SpA. Tale quota di maggioranza è pertanto ora detenuta dalla CDP, mentre le restanti quote sono detenute da istituti di credito, aziende, e associazioni imprenditoriali.

[197] Punto 2, lettera m) dell'allegato IV alla Parte II del D. Lgs. 152/2006.

[198] Come previsto dal decreto Ministero dello sviluppo economico del 6 luglio 2012.

[199] Allegati II III e IV della Parte II del D. Lgs. 152/2006.

[200] Di cui all’allegato II, punti 4-bis) e 4-ter).

[201]  Raggiunto il 5 maggio 2011 in Conferenza Stato-Regioni tra il Ministero delle politiche agricole, il Ministero dell'ambiente e le regioni interessate.

[202] “Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), e e), della L. 7 marzo 2003, n. 38”.

[203] In base all’articolo 6, comma 5, del D. Lgs. 419/1999, l'Istituto per studi, ricerche e informazioni sul mercato agricolo (ISMEA) ha accorpato la Cassa per la formazione della proprietà contadina, subentrando nei relativi rapporti giuridici attivi e passivi. La norma ha inoltre previsto che l'ISMEA potesse costituire forme di garanzia creditizia e finanziaria per strumenti e/o servizi informativi, assicurativi e finanziari alle imprese agricole.

 

[204] Strumento finanziario di orientamento della pesca: fondo strutturale dell’Unione europea.

[205] Di cui all’arti. 1, comma 340, della legge n. 296/2006.

[206] Ai sensi dell’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell’11 luglio 2006.

[207] Di cui all’art. 10, comma 5, del DL 29 n. 282/2004.

[208] Crotone, Rossano calabro, Lamezia Terme, Mondragone, Napoli, Torre Annunziata, Andria, Lecce, Taranto, Catania, Erice, Gela.

[209] Di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5.

[210] Di cui alla legge n. 212/2000.

[211] Cfr. in particolare la relazione tecnica riferita all’art. 5, comma 1.

[212]  Il maggior gettito IVA di Equitalia è infatti stimato in 80 mln e quello delle altre società di riscossione in 20 mln.

[213] Un esempio ormai giunto a definitiva soluzione a seguito di apposite sentenze della Corte costituzionale è dato dall’applicabilità o meno dell’IVA sulla tariffa per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti.