Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Bilancio dello Stato
Altri Autori: Servizio Commissioni
Titolo: (C.5617-A) DL. 207/2012, DISPOSIZIONI URGENTI A TUTELA DELLA SALUTE, DELL'AMBIENTE E DEI LIVELLI DI OCCUPAZIONE, IN CSO DI CRISI DI STABILIMENTI INDUSTRIALI DI INTERESSE STRAEGICO NAZIONALE
Riferimenti:
AC N. 5617/XVI     
Serie: Note di verifica    Numero: 482
Data: 17/12/2012
Descrittori:
AMBIENTE   AMBIENTE DI LAVORO
DECRETO LEGGE 2012 0207   IMPRESE INDUSTRIALI
TUTELA DELLA SALUTE     
Organi della Camera: VIII-Ambiente, territorio e lavori pubblici
X-Attività produttive, commercio e turismo

 


Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

 

 

 

 

 

 

 

 

Verifica delle quantificazioni

 

 

 

A.C. 5617-A

 

Disposizioni urgenti a tutela della salute, dell’ambiente e

dei livelli di occupazione, in caso di crisi di stabilimenti

industriali di interesse strategico nazionale

 

(Conversione in legge del DL n. 207/2012 – Nuovo testo)

 

 

 

 

N. 482  –  17 dicembre 2012

 

 


 

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L’analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

( 066760-2174 / 066760-9455 – * bs_segreteria@camera.it

 

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

( 066760-3545 / 066760-3685 – * com_bilancio@camera.it

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Estremi del provvedimento

 

 

A.C.

 

5617-A

Titolo breve:

 

Conversione in legge del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, recante disposizioni urgenti a tutela della salute, dell’ambiente e dei livelli di occupazione, in caso di crisi di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale.

 

Iniziativa:

 

 

 

Commissioni di merito:

 

Commissioni riunite VIII e X

Relatori per la

Commissione di merito:

 

 

On. Raffaella Mariani (PD) e on. Stefano Saglia (PdL)

Relazione tecnica:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parere richiesto

 

 

Destinatario:

 

all’Assemblea

 

Oggetto:

 

 

 


INDICE

 

 

ARTICOLI 1 e 2. 3

Autorizzazione ambientale in caso di crisi di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale.. 3

ARTICOLO 1-bis. 4

Valutazione del danno sanitario.. 4

ARTICOLI 3 e 4. 4

Disposizioni riguardanti la prosecuzione dell’attività dello stabilimento dell’ILVA di Taranto.. 4

ARTICOLO 3-bis. 6

Piano straordinario Salute del territorio provinciale di Taranto.. 6

ARTICOLO 4. 7

Copertura finanziaria.. 7



PREMESSA

 

Il disegno di legge dispone la conversione del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, recante norme urgenti a tutela della salute, dell’ambiente e dei livelli di occupazione, in caso di crisi di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale.

Il provvedimento è finalizzato a consentire all’impianto siderurgico dell’ILVA di Taranto di continuare l’attività produttiva, attraverso la piena attuazione delle prescrizioni contenute nel provvedimento di riesame dell’Autorizzazione integrata ambientale (AIA), che reca misure volte a rimuovere le condizioni di criticità esistenti che possono incidere sulla salute e sull’ambiente, attraverso l’abbattimento delle emissioni inquinanti.

Nel corso dell’esame presso le Commissioni di merito (Ambiente e Attività produttive), il provvedimento ha subito talune modifiche ed integrazioni.

Il decreto-legge è corredato di relazione tecnica, riferita al testo iniziale.

Si esaminano, di seguito, le norme considerate dalla relazione tecnica, nonché le altre disposizioni che presentano profili di carattere finanziario.

 

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

ARTICOLI 1 e 2

Autorizzazione ambientale in caso di crisi di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale

Le norme, prevedono specifiche disposizioni autorizzatorie per gli stabilimenti di interesse strategico nazionale aventi un numero di occupati non inferiore a duecento da almeno un anno (compresi i dipendenti in cassa integrazione). Ricorrendo tali requisiti, il Ministro dell’ambiente può autorizzare - in sede di riesame dell’autorizzazione integrata ambientale (AIA) - la prosecuzione dell’attività produttiva, per un periodo non superiore a 36 mesi, a condizione che vengano adempiute le prescrizioni contenute nell’AIA e nel relativo provvedimento di riesame (articolo 1, commi 1 e 2).

Le predette norme trovano applicazione anche quando l’autorità giudiziaria abbia adottato provvedimenti di sequestro sui beni dell’impresa titolare dello stabilimento (articolo 1, comma 4).

Le norme, inoltre, dispongono che la mancata osservanza delle prescrizioni contenute nel provvedimento autorizzatorio è punita, oltre che con le sanzioni, anche di carattere penale e amministrativo, già previste dall’ordinamento vigente, con sanzione amministrativa pecuniaria fino al 10 per cento del fatturato della società (articolo 1, comma 3). Rimangono in capo ai titolari della VIA la gestione e la responsabilità della conduzione degli impianti di interesse strategico nazionale (articolo 2).

 

Le Commissioni  di merito hanno introdotto modifiche di carattere ordinamentale.

 

La relazione tecnica non considera le norme.

 

Nulla da osservare al riguardo, dal momento che le disposizioni non recano effetti diretti a carico della finanza pubblica.

 

ARTICOLO 1-bis

Valutazione del danno sanitario

La norma, introdotta dalle Commissioni di merito prevede l’obbligo per l’Azienda sanitaria locale e l’Agenzia regionale per la protezione ambientale competenti per territorio di redigere congiuntamente, e con aggiornamento almeno annuale, un rapporto di valutazione del danno sanitario, anche sulla base del registro tumori regionale e mappe epidemiologiche sulle principali malattie di carattere ambientale.

 

La disposizione, introdotta dalle Commissioni di merito, non è corredata di relazione tecnica.

 

Al riguardo, appaiono necessari dati ed elementi volti a suffragare che le attività previste dalla norma in esame possano essere attuate dai soggetti interessati nell’ambito delle risorse già ad essi assegnate.

 

ARTICOLI 3 e 4

Disposizioni riguardanti la prosecuzione dell’attività dello stabilimento dell’ILVA di Taranto

Le norme riconoscono l’impianto siderurgico della società ILVA S.p.A. di Taranto come stabilimento di interesse strategico nazionale, autorizzando la prosecuzione della sua attività produttiva, nei limiti consentiti dall’AIA rilasciata il 26 ottobre 2012. Viene altresì autorizzata la conseguente commercializzazione dei prodotti dell’impianto per un periodo di 36 mesi (articolo 3, commi 1, 2 e 3).

Viene inoltre disposta la nomina, per un periodo non superiore a tre anni, di un Garante con funzioni di vigilanza sull’attuazione del decreto-legge in esame. Il Garante, se dipendente pubblico, è collocato in posizione di fuori ruolo per tutta la durata dell’incarico. Il compenso del Garante, definito con apposito DPCM, non può essere superiore a 200.000 euro lordi annui (articolo 3, commi 4 e 5). Il Garante si avvale, senza oneri a carico della finanza pubblica, dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale nell’ambito delle competenze proprie dell’Istituto (articolo 3, comma 5).

Agli oneri relativi al compenso del Garante, pari a 200.000 euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’art. 1, comma 432, della legge n. 266/2005, nell’ambito della quota destinata alle azioni di sistema di cui alla delibera CIPE n. 8/2012 (articolo 4).

L’articolo 1, comma 432, della legge 266/2005 prevede che il  Fondo da ripartire per esigenze di tutela ambientale di cui all'articolo 1, comma 1, del DL 15/2005, sia iscritto a decorrere dall'anno 2006 nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente, con riserva del 50 per cento da destinare alle finalità di cui al DL 180/1998 (Prevenzione del rischio idrogeologico). A tale scopo, il Ministro dell'ambiente definisce ed attiva programmi di interventi urgenti di difesa del suolo nelle aree a rischio idrogeologico.

La delibera CIPE n. 8/2012, relativa al Fondo per lo sviluppo e la coesione 2007-2013, ha disposto l’assegnazione di risorse (mediante la riprogrammazione di interventi del predetto Fondo) a misure di contrasto del rischio idrogeologico di rilevanza strategica regionale nel Mezzogiorno.

Le Commissioni di merito hanno, tra l’altro, disposto:

­      l’adozione da parte del Governo di una strategia industriale per la filiera produttiva dell’acciaio[1];

­      l’autorizzazione alla società ILVA SpA di Taranto alla commercializzazione anche dei beni prodotti prima della data di entrata in vigore del decreto-legge in esame[2];

­      l’affiancamento, a supporto dell’attività del Garante, anche delle Agenzie regionali per la protezione dell’ambiente (oltre che dell’Istituto superiore per la protezione dell’ambiente, come previsto dal testo iniziale) [3];

­      la promozione, da parte del Garante, di iniziative di informazione e consultazione per assicurare la massima trasparenza ai cittadini.

Queste iniziative saranno promosse, come espressamente previsto dal testo, nello spirito della Convenzione di Aarhus, ratificata dall’Italia con la legge n. 108 del 2001. Si ricorda che tale Convenzione disciplina l’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico e l'accesso alla giustizia in materia ambientale. La legge di ratifica richiamata dal testo quantifica, all’articolo 3, oneri permanenti pari a circa 532.000 euro annui[4]

 

La relazione tecnica precisa che l’onere indicato dalle norme in esame (compenso del Garante) è comprensivo degli oneri riflessi a carico dello Stato.

 

Al riguardo, andrebbe confermato che l’utilizzo delle risorse del Fondo per la tutela dell’ambiente previsto dalla norma  sia compatibile con il perseguimento delle altre finalità istituzionali del medesimo Fondo.

Andrebbe inoltre chiarito se sia assicurata la coerenza, in termini di cassa, tra l’utilizzo previsto dalla norma in esame e la dinamica già scontata nei tendenziali con riferimento alle risorse oggetto di riduzione.

Riguardo alle funzioni assegnate dal testo all’ISPRA e alle agenzie ARPA[5], andrebbe confermato che tali organismi possano provvedere ai relativi adempimenti nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali già disponibili a legislazione vigente.

Con riferimento, infine, alla previsione – introdotta dalle Commissioni di merito – di iniziative di informazione e consultazione, si osserva che andrebbero precisate le modalità applicative della norma, chiarendo con quali risorse dovranno essere sostenute le spese relative a tali attività.

Come in precedenza ricordato, la legge di ratifica della Convenzione di Aarhus (accesso alle informazioni, partecipazione del pubblico e accesso alla giustizia in materia ambientale) - espressamente richiamata dal testo - reca effetti onerosi che a suo tempo sono stati appositamente quantificati e coperti.

 

ARTICOLO 3-bis

Piano straordinario Salute del territorio provinciale di Taranto

Le norme, introdotte dalle Commissioni di merito, dispongono per la sola Azienda sanitaria locale di Taranto, per il quadriennio 2012-2015, la sospensione delle seguenti misure:

­      limitazione del turn over e della spesa per il personale, previste dalla legge n. 191/2009 e dal decreto-legge n. 78/2010;

­      limitazione dei posti letto, di cui al Piano di rientro sottoscritto dalla Regione Puglia;

­      limitazione degli accordi contrattuali con le strutture accreditate, di cui al Piano di rientro sottoscritto dalla regione Puglia.

Al relativo onere (non quantificato dalla norma) si provvede mediante corrispondente “prededuzione dal finanziamento complessivo di parte corrente del Servizio sanitario nazionale”, che prevede apposita voce destinata allo scopo.

 

Le norme, introdotte dalle Commissioni di merito, non sono corredate di relazione tecnica.

 

Al riguardo, appare necessario acquisire dati ed elementi che consentano di quantificare l’onere derivante dalle disposizioni in esame, non determinato dal testo. Con riferimento alle modalità di copertura, non è chiaro se la prededuzione dal finanziamento del Servizio sanitario nazionale, come recita la norma, indichi una riduzione dei trasferimenti a carico dello Stato nei confronti della regione Puglia, o del complesso delle regioni, per l’importo corrispondente alla riduzione dei risparmi. Sul punto appare necessario acquisire l’avviso del Governo, con particolare riferimento all’effetto che la riduzione dei trasferimenti già prevista a carico del Fondo sanitario nazionale può determinare sull’erogazione dei livelli essenziali di assistenza.

 

ARTICOLO 4

Copertura finanziaria

La norma dispone cheagli oneri derivanti dall’articolo 3, comma 5, pari a 200 mila euro, per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 432, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nell’ambito

della quota destinata alle azioni di sistema di cui alla delibera CIPE n. 8 del 20 gennaio 2012, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 121 del 25 maggio 2012. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

 

Al riguardo, si ricorda che le risorse relative alla suddetta autorizzazione di spesa sono iscritte nel capitolo 8531 dello stato di previsione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare. Una quota delle risorse iscritte sul suddetto capitolo, pari a 5 milioni di euro, è stata destinata, come esplicitamente indicato dalla disposizione in esame, alle azioni di sistema di cui alla delibera CIPE n. 8 del 2012. Al riguardo, appare opportuno che il Governo chiarisca la natura degli interventi riconducibili alla finalità delle predette azioni di sistema, al fine di valutare se gli stessi possano essere ricondotti a spese di parte corrente o di conto capitale. Tale chiarimento appare necessario in considerazione del fatto che tali risorse sono destinate alla copertura degli oneri relativi al compenso del Garante per lo stabilimento ILVA, che hanno natura corrente.

 



[1] Comma 1-bis dell’articolo 3.

[2] Modifica al comma 3 dell’articolo 3.

[3] Modifica al comma 6 dell’articolo 3.

[4] Lire 1,031 miliardi.

[5] Con riferimento all’ISPRA, tali funzioni sono assegnate dal testo iniziale del decreto legge in esame. Con riferimento alle agenzie ARPA, invece, le funzioni sono state individuate dalle Commissioni di merito.