Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Bilancio dello Stato
Altri Autori: Servizio Commissioni
Titolo: (AC 5613) Modifica della disciplina transitoria sul conseguitmento delle qualifiche professionali di restauratore di beni culturali e di collaboratore restauratore di beni culturali
Riferimenti:
AC N. 5613/XVI     
Serie: Note di verifica    Numero: 484
Data: 18/12/2012
Descrittori:
BENI CULTURALI ED ARTISTICI   QUALIFICA PROFESSIONALE
RESTAURI     
Organi della Camera: VII-Cultura, scienza e istruzione

 


Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

 

 

 

 

 

 

 

 

Verifica delle quantificazioni

 

 

 

A.C. 5613

 

Modifica della disciplina transitoria sul conseguimento delle qualifiche professionali di restauratore di beni culturali e di collaboratore restauratore di beni culturali

 

(Approvato, in un testo unificato, dalla 7a Commissione

permanente  del Senato – A.S.  2794 e A.S. 2997)

 

 

 

 

 

N. 484 – 18 dicembre 2012

 

 


 

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L’analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

( 066760-2174 / 066760-9455 – * bs_segreteria@camera.it

 

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

( 066760-3545 / 066760-3685 – * com_bilancio@camera.it

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Estremi del provvedimento

 

 

A.C.

 

5613

Titolo breve:

 

Modifica della disciplina transitoria del conseguimento delle qualifiche professionali di restauratore di beni culturali e di collaboratore restauratore di beni culturali.

 

Iniziativa:

 

 

 

Commissione di merito:

 

 

Relatore per la

Commissione di merito:

 

 

On. Manuela Ghizzoni

Gruppo:

 

 

Relazione tecnica:

 

 

 

 

 

Parere richiesto

 

 

Destinatario:

 

 

Oggetto:

 

 

 

 

 

 

 


INDICE

 

 

ARTICOLI 1 e 2. 3

Modifiche all’articolo 182 del Codice dei beni culturali e del paesaggio.. 3



PREMESSA

 

Il provvedimento, già approvato dal Senato, reca la modifica della disciplina transitoria sul conseguimento delle qualifiche professionali di restauratore di beni culturali e di collaboratore restauratore di beni culturali.

Come emerso durante il dibattito presso il Senato, l’intervento si è reso necessario perché numerose imprese del settore sono state di fatto escluse – in base alla disciplina transitoria vigente - dalla possibilità di ottenere la qualificazione necessaria per partecipare alle procedure di affidamento di appalti pubblici per l’esecuzione di lavori di restauro.

Il testo approvato dal Senato è quello risultante dall’unificazione di una proposta di legge di iniziativa parlamentare (S. 2794) e di un disegno di legge del Governo (S. 2997). Quest’ultimo è corredato di relazione tecnica, tuttora utilizzabile.

Si esaminano di seguito le norme considerate dalla relazione tecnica di cui riferita al testo S. 2997, nonché le ulteriori disposizioni suscettibili di determinare effetti finanziari.

 

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

 

ARTICOLI 1 e 2

Modifiche all’articolo 182 del Codice dei beni culturali e del paesaggio

Normativa vigente: le figure di restauratore di beni culturali e di collaboratore restauratore di beni culturali sono disciplinate dall’articolo 29  del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D. Lgs. 42/2004) e, per la disciplina transitoria, dall’art. 182 del medesimo Codice. In particolare, l’articolo 29 del Codice ha demandato a un regolamento ministeriale la definizione dei profili di competenza dei restauratori e degli altri operatori che svolgono attività complementari al restauro. Ha inoltre previsto un ulteriore regolamento ministeriale per la definizione dei criteri e dei livelli di qualità dell'insegnamento del restauro. Tali regolamenti sono stati emanati con i DM 86/2009 e 87/2009, in materia di  formazione dei restauratori in relazione ai diversi settori di attività.

L’articolo 182 delCodice dei beni culturali ha definito la disciplina transitoria[1] relativa all’acquisizione della qualifica di restauratore e di collaboratore restauratore nelle more dell’attuazione del predetto articolo 29. In base all’art. 182, la qualifica di restauratore è acquisita direttamente, ope legis,  nel caso in cui l’interessato risulti in possesso di determinati requisiti (comma 1), ovvero può essere acquisita attraverso il superamento di una prova di idoneità cui è possibile accedere in presenza di determinati requisiti (comma 1-bis). La relativa qualifica è attribuita con provvedimenti ministeriali che danno luogo all’inserimento in un apposito elenco. Analogamente, la qualifica di collaboratore restauratore di beni culturali è acquisita direttamente da coloro che risultino in possesso di determinati requisiti [comma 1-quinquies, lett. a), b) e c)], ovvero dai candidati che, avendo sostenuto la prova di idoneità di cui al comma 1-bis e non essendo risultati idonei, vengano tuttavia giudicati idonei ad acquisire la qualifica di collaboratore restauratore di beni culturali [comma 1-quinquies, lett. d)].

Le modalità per lo svolgimento della richiamata prova di idoneità sono state stabilite con il DM 53/2009 che ha disciplinato l’articolazione delle prove teoriche e pratiche. Il bando di selezione pubblica è stato pubblicato il 29 settembre 2009.  Successivamente a tale data, una serie di termini fissati dalla predetta normativa (presentazione delle domande, trasmissione delle attestazioni in ordine all'attività di restauro svolta, maturazione del periodo di pratica professionale necessario per l’acquisizione delle qualifiche) sono stati ripetutamente prorogati, in considerazione delle problematiche applicative ed interpretative emerse per l’attestazione dei requisiti da parte delle amministrazioni pubbliche competenti[2] (v. analisi di impatto della regolamentazione - AIR - allegata all’A.S. 2997). Da ultimo, nel novembre 2010 il Ministero per i beni culturali ha disposto la sospensione della procedura, in attesa dell'iter parlamentare necessario alla revisione dell'articolo 182 del Codice.

Le norme, sostituendo i commi da 1 a 1-quinquies dell’articolo 182 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, modificano la disciplina transitoria relativa all’acquisizione della qualifica di restauratore di beni culturali.

In particolare:

         si prevede che la qualifica di restauratore di beni culturali sia acquisita da chi abbia maturato un’adeguata competenza professionale nell’ambito del restauro dei beni culturali mobili e delle superfici decorate dei beni architettonici (articolo 1, comma 1, cpv. art. 182, c. 1). L’attribuzione di detta qualifica avviene in esito ad apposita procedura di selezione pubblica da concludere entro il 30 giugno 2015, il cui esito positivo dà luogo all’inserimento in un apposito elenco. Alla tenuta dell’elenco provvede il Ministero competente nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica (articolo 1, comma 1, cpv. art. 182, cc. da 1-bis a 1-quater);

         viene disposto che la prova di idoneità per l’acquisizione della qualifica di restauratore di beni culturali si svolga presso le istituzioni sede dei corsi di secondo livello, le quali devono provvedere con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica (articolo 1, comma 1, cpv. art. 182, c. 1-quinquies);

         sono elencati i requisiti necessari per l’acquisizione della qualifica di collaboratore restauratore di beni culturali (sia articolo 1, comma 1, cpv. art. 182, c. 1-septies) e viene stabilito che tale qualifica viene attribuita con provvedimenti ministeriali che danno luogo all’inserimento in un apposito elenco reso accessibile a tutti gli interessati. Alla tenuta dell’elenco provvede il Ministero medesimo, nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica (articolo 1, comma 1, cpv. art. 182, c. 1-opties);

         viene disposto che dall’attuazione della legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (articolo 2).

 

La relazione tecnica afferma che l’intervento in esame intende rimuovere le criticità  riscontrate negli adempimenti previsti dalla disciplina di settore, provvedendo in particolare ad un ampliamento equilibrato dei requisiti richiesti per il conseguimento delle qualifiche professionali, tale da garantire la disponibilità nel settore di professionisti con comprovate competenze che operino nel campo della salvaguardia e del recupero del patrimonio culturale.

La RT precisa che l’intervento normativo non comporta nuovi o maggiori oneri a carico di amministrazioni pubbliche, anche diverse dallo Stato. A tal fine è stata  redatta la clausola di invarianza finanziaria.

Con l’articolo 1, commi da 1 a 1-quinquies, sono definiti nuovi parametri univoci per poter valutare in concreto le capacità degli operatori del settore del restauro che ambiscono al riconoscimento delle qualifiche professionali di restauratore di beni culturali e di collaboratore restauratore di beni culturali. Tali modifiche non comportano oneri e l’intervento è immediatamente attuabile nell’ambito delle risorse disponibili, a legislazione vigente, nelle strutture ministeriali coinvolte.

LA RT ricorda che, già nel 2009, con provvedimento del Segretario generale del Ministero, è stato istituito un ufficio straordinario trasversale a carattere temporaneo denominato «Unità operativa restauratori – art. 182», con il compito di curare gli adempimenti propedeutici, amministrativi e tecnici, necessari a dare attuazione alla disciplina transitoria degli operatori del restauro, con particolare riguardo alle procedure per il conseguimento delle qualifiche, all’adozione dei provvedimenti ministeriali di riconoscimento delle stesse, alla predisposizione degli elenchi di coloro che hanno conseguito il titolo abilitativo. Il funzionamento di  tale struttura non comporta nuovi o maggiori oneri, in quanto è assicurato mediante le risorse umane, finanziarie e strumentali già disponibili a legislazione vigente. L’ufficio è composto esclusivamente da personale già in servizio presso il Ministero per i beni e le attività culturali con sede a Roma e, conseguentemente, non si presenta nemmeno un problema di oneri connessi a spese di missione.

La RT aggiunge, infine, che è stato creato il sito www.restauratori.beniculturali.it per fornire agli operatori del settore la modulistica on-line per la presentazione della domanda di riconoscimento della qualifica professionale e la documentazione a corredo.

 

Nulla da osservare al riguardo nel presupposto, su cui appare opportuna una conferma del Governo, che agli adempimenti previsti dal testo le amministrazioni competenti possano effettivamente fare fronte nell’ambito delle risorse attualmente disponibili (come previsto dal testo). Si fa riferimento, in particolare: alle procedure di selezione pubblica; alla tenuta degli elenchi; allo svolgimento delle prove di idoneità per l’acquisizione della qualifica di restauratore.

 



[1] In proposito il MIBAC, nel documento recante le linee guida applicative dell’art. 182 del Codice, ha precisato che le disposizioni citate intendono disciplinare “la fase transitoria (o meglio: di prima applicazione, poiché gli effetti abilitanti che ne discendono sono durevoli) finalizzata al conseguimento delle qualifiche professionali da parte dei soggetti che, al momento dell’entrata della disposizione, hanno già compiuto un percorso formativo e/o un’attività di restauro di beni culturali”

[2] In particolare, del requisito consistente nello svolgimento di un’attività di restauro qualificata.