Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Bilancio dello Stato
Altri Autori: Servizio Commissioni
Titolo: (C. 5585) - Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra Italia e San Marino sul reciproco riconoscimento dei titoli di studi universitari ai fini del proseguimento degli studi (Approvato dal Senato ' A.S. 3144
Riferimenti:
AC N. 5585/XVI     
Serie: Note di verifica    Numero: 476
Data: 05/12/2012
Descrittori:
DIPLOMI UNIVERSITARI   EQUIPOLLENZA DI TITOLI DI STUDIO
RATIFICA DEI TRATTATI   REPUBBLICA DI SAN MARINO
Organi della Camera: III-Affari esteri e comunitari

 


Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

 

 

 

 

 

 

 

 

Verifica delle quantificazioni

 

 

 

A.C. 5585

 

Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra Italia e San Marino sul reciproco riconoscimento dei titoli di studi universitari ai fini del proseguimento degli studi

 

(Approvato dal Senato – A.S. 3144)

 

 

 

 

 

N. 476 – 5 dicembre 2012

 

 


 

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L’analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

( 066760-2174 / 066760-9455 – * bs_segreteria@camera.it

 

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

( 066760-3545 / 066760-3685 – * com_bilancio@camera.it

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Estremi del provvedimento

 

 

A.C.

 

5585

Titolo breve:

 

Ratifica ed esecuzione dell’Accordo sul reciproco riconoscimento dei titoli di studi universitari rilasciati nella Repubblica italiana e nella Repubblica di San Marino ai fini del proseguimento degli studi, con Allegati, fatto a San Marino il 24 agosto 2011

 

Iniziativa:

 

 

 

 

 

 

Commissione di merito:

 

 

Relatore per la

Commissione di merito:

 

Narducci

 

Gruppo:

PD

 

Relazione tecnica:

 

 

 

 

 

 

 

Parere richiesto

 

Destinatario:

 

Oggetto:

 

 

 


INDICE

 

 

 

 

 

 

 

 

ARTICOLI 1-10 dell’Accordo.. 3

Modalità di riconoscimento di periodi di studio ed esami3



PREMESSA

 

Il disegno di legge già approvato dal Senato, reca la ratifica dell’Accordo sul reciproco riconoscimento dei titoli di studi universitari rilasciati nella Repubblica italiana e nella Repubblica di San Marino ai fini del proseguimento degli studi, con Allegati, fatto a San Marino il 24 agosto 2011.

Il provvedimento, composto di tre articoli, oltre al testo dell’Accordo e di due allegati, è corredato di relazione tecnica.

Di seguito si esaminano le disposizioni aventi rilievo sotto il profilo finanziario.

 

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

 

ARTICOLI 1-10 dell’Accordo

Modalità di riconoscimento di periodi di studio ed esami

Le norme disciplinano le modalità applicative relative al reciproco riconoscimento dei titoli universitari rilasciati dagli Istituti elencati negli allegati all’Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino. Vengono individuati i titoli di livello corrispondente ed il riconoscimento dei periodi di studio e di esami nonché dei certificati. Le norme stabiliscono altresì che le parti favoriscano le convenzioni interuniversitarie stipulate tra le Istituzioni universitarie dei due Paesi per l’istituzione di corsi di studio con il rilascio del titolo finale congiunto che ha validità in entrambi i Paesi.

 

La relazione tecnica afferma che dalla formulazione dell’Accordo non si evincono oneri finanziari a carico dello Stato.

Sottolinea che tutte le attività connesse all’applicazione dell’Accordo rientrano nelle competenze attribuite agli uffici e verranno svolte con le risorse esistenti a legislazione vigente.

La RT conclude affermando che il provvedimento non reca nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

 

Nulla da osservare al riguardo, nel presupposto – sul quale appare necessaria una conferma – che le convenzioni tra le Istituzioni universitarie dei due Paesi per l’istituzione di corsi di studio con titolo finale congiunto, siano stipulate ed attuate senza maggiori oneri per la finanza pubblica.