Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Bilancio dello Stato
Altri Autori: Servizio Commissioni
Titolo: (C.5520-B) Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012 (Conversione in legge del D.L. n. 174 del 2012 - Approvato dalla Camera e modificato dal Senato - A.S. 3570
Riferimenti:
AC N. 5520-B/XVI     
Serie: Note di verifica    Numero: 478
Data: 05/12/2012
Descrittori:
DECRETO LEGGE 2012 0174   ENTI LOCALI
FINANZA LOCALE   TERREMOTI
VITTIME DI CALAMITA' E DISASTRI   ZONE SISMICHE
Organi della Camera: X-Attività produttive, commercio e turismo

 


Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

 

 

 

 

 

 

 

 

Verifica delle quantificazioni

 

 

 

A.C. 5520-B

 

Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali,

nonché ulteriori disposizioni in favore delle

zone terremotate nel maggio 2012

 

(Conversione in legge del D.L. n. 174 del 2012 -

Approvato dalla Camera e modificato dal Senato - A.S. 3570)

 

 

 

 

 

N. 478 – 5 dicembre 2012

 

 


 

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

L’analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

( 066760-2174 / 066760-9455 – * bs_segreteria@camera.it

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


INDICE

 

 

ARTICOLO 1, comma 2 del disegno di legge di conversione.. 3

Riforma del bilancio dello Stato.. 3

ARTICOLO 1, comma 3 del ddl di conversione.. 4

Salvaguardia effetti decreto legge n. 194 del 2012 (sisma in Emilia Romagna). 4

ARTICOLO 1, commi da 13 a 15. 4

Anticipazioni in favore delle regioni con piano di stabilizzazione finanziaria.. 4

ARTICOLO 3, comma 1, lettera r), capoverso 243-quinquies. 5

Anticipazioni in favore degli enti locali sciolti per infiltrazione mafiosa.. 5

ARTICOLO 4, commi 1 e 3. 6

Fondo di rotazione.. 6

ARTICOLO 9, comma 6-bis. 7

Regolazioni finanziarie tra Stato e Comuni in relazione al gettito IMU.. 7

ARTICOLO 9, commi 6-ter e 6-quinquies. 8

IMU per gli enti non commerciali8

ARTICOLO 10-bis. 9

Gestione della casa da gioco di Campione d’Italia.. 9

ARTICOLO 11, comma 01. 12

Risorse dei comuni per spese di personale.. 12

ARTICOLO 11, comma 1, lettera a), numero 1-bis. 12

Risorse provenienti dal Fondo per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 20-29 maggio 2012. 12

ARTICOLO 11, comma 1, lettera a), numero 5-bis. 14

Esclusione dal patto di stabilità interno dei comuni colpiti dal sisma del maggio 2019 delle spese per la ricostruzione a valere su erogazioni liberali14

ARTICOLO 11, comma 3-quater.. 14

Credito d’imposta per le imprese colpite dal sisma in Emilia Romagna.. 14

ARTICOLO 11, commi 5 e 6. 15

Proroga dei versamenti dovuti dai soggetti colpiti dal sisma Emilia Romagna.. 15

ARTICOLO 11, commi da 7 a 7-quater.. 15

Finanziamenti agevolati garantiti dallo Stato per le imprese colpite dal sisma in Emilia Romagna.. 15

ARTICOLO 11, comma 13-quater.. 19

Sospensione termini19


PREMESSA

 

Il disegno di legge in esame dispone la conversione in legge del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, recante disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012. Il provvedimento reca, inoltre, la proroga del termine per l’esercizio di una delega legislativa.

Il provvedimento, già approvato dalla Camera[1] e modificato dal Senato, è corredato di relazione tecnica, trasmessa al Senato e riferita al maxiemendamento sul quale è stata posta la questione di fiducia presso il Senato[2].

Si esaminano, di seguito, i profili finanziari relativi alle sole parti del testo modificate dal Senato rispetto al provvedimento approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati[3].

 

 

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

 

ARTICOLO 1, comma 2 del disegno di legge di conversione

Riforma del bilancio dello Stato

La norma modifica l’articolo 40, comma 1, della legge 196/2009, rinviando di un anno il termine (originariamente fissato in tre anni dalla data di entrata in vigore della legge 196), per l’adozione dei decreti legislativi per il completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato con particolare riguardo alla riorganizzazione dei programmi di spesa e delle missioni e alla programmazione delle risorse, assicurandone una maggiore certezza, trasparenza e flessibilità

 

 

La relazione tecnica non prende in considerazione la norma.

 

Nulla da osservare per i profili della quantificazione .

 

ARTICOLO 1, comma 3 del ddl di conversione

Salvaguardia effetti decreto legge n. 194 del 2012 (sisma in Emilia Romagna)

La norma è diretta a salvaguardare gli effetti del decreto legge n. 194 del 2012, non convertito.

Tale provvedimento reca disposizioni in materia di finanziamenti agevolati in favore di alcuni soggetti danneggiati dal sisma del maggio 2012 in Emilia Romagna.

Il testo del decreto legge n. 194 è stato recepito con le modifiche introdotte all’articolo 11, commi da 7 a 7-quater del provvedimento in esame.

 

Al riguardo si rinvia a quanto illustrato nella scheda relativa all’articolo 11 commi da 7 a 7-quater del provvedimento in esame.

 

ARTICOLO 1, commi da 13 a 15

Anticipazioni in favore delle regioni con piano di stabilizzazione finanziaria

Le norme prevedono che le regioni che abbiano presentato il piano di stabilizzazione finanziaria, ai sensi dell’art. 14, comma 22, del DL n. 78/2010[4], possano chiedere, entro il 15 dicembre 2012, un’anticipazione di cassa nel limite massimo complessivo di 50 mln per il 2012, da destinare al pagamento delle spese di parte corrente relative al personale, alla produzione di servizi in economia e all’acquisizione di servizi e forniture già impegnate e comunque non derivanti dal riconoscimento di debiti fuori bilancio. La restituzione dell’anticipazione è prevista in un periodo massimo di 5 anni a decorrere dall’anno successivo a quello in cui viene erogata l’anticipazione.

Alla copertura degli oneri derivanti dalla disposizione in esame per il 2012 si provvede a valere sulla dotazione del Fondo di rotazione di cui all’articolo 4, comma 5, del provvedimento in esame.

 

La relazione tecnica afferma che dalle disposizioni in esame derivano oneri pari a 50 mln per il 2012 sul saldo netto da finanziare, alla cui copertura si provvede mediante utilizzo del citato Fondo di rotazione.

 

Al riguardo, si segnala che, ai fini della neutralità della disposizione con riferimento ai diversi saldi di finanza pubblica, andrebbe confermato:

- con riferimento al saldo dell’indebitamento netto, che gli impegni di spesa cui fanno riferimento le norme in esame risultino già assunti alla data di entrata in vigore della disposizione stessa;

- con riferimento al saldo di fabbisogno, che gli esborsi a valere sull’anticipazione siano erogati entro la fine dell’esercizio in corso[5].

 

ARTICOLO 3, comma 1, lettera r), capoverso 243-quinquies

Anticipazioni in favore degli enti locali sciolti per infiltrazione mafiosa

La norma prevede che, per la gestione finanziaria degli enti locali sciolti per fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso, per i quali sussistono squilibri strutturali di bilancio in grado di provocare il dissesto finanziario, la commissione straordinaria per la gestione dell’ente possa, entro sei mesi dal suo insediamento, richiedere un’anticipazione di cassa nel limite massimo di 200 euro per abitante e nell’ulteriore limite complessivo di 20 mln di euro annui. Le risorse derivanti dall’anticipazione possono essere utilizzate esclusivamente ai fini del pagamento delle spese di parte corrente relative al personale, delle rate di mutui e prestiti obbligazionari, nonché per l’espletamento dei servizi locali indispensabili. La restituzione dell’anticipazione è prevista in un periodo massimo di 10 anni a decorrere dall’anno successivo a quello in cui viene erogata l’anticipazione.

Alla copertura degli oneri derivanti dalla disposizione in esame per il 2012 si provvede a valere sulla dotazione del Fondo di rotazione di cui all’articolo 4, comma 5, del provvedimento in esame, con corrispondente riduzione di 20 mln della quota del predetto fondo destinata alle anticipazioni finalizzate ai comuni che nell’anno 2012 abbiano dichiarato lo stato di dissesto finanziario.

 

La relazione tecnica afferma che l’anticipazione prevista dalla norma determina un onere di 20 mln di euro annui che trova copertura nell’ambito del fondo di rotazione di cui all’articolo 4 del provvedimento in esame. La relazione afferma inoltre che la riduzione di 20 mln di euro della misura massima dell’anticipazione in favore degli enti che hanno dichiarato il dissesto nel 2012 non determina effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica in quanto le predette risorse tornano nella dotazione del citato fondo di rotazione.

 

Al riguardo, ai fini della neutralità della disposizione sui saldi di indebitamento netto e fabbisogno, appare necessario che le anticipazioni previste dalla norma in esame siano erogate nei limiti della capienza del fondo indicata dall’art. 4, comma 1, del provvedimento in esame, al netto, quindi, delle ulteriori somme affluenti al medesimo fondo ai sensi dei commi 4 e 5 del medesimo articolo (nonché dei corrispondenti rimborsi da parte degli enti beneficiari di anticipazioni erogate a valere sulle risorse di cui ai citati commi 4 e 5). Si osserva infatti che le anticipazioni erogate ai sensi della norma in esame sono suscettibili di produrre effetti di incremento di spesa computabili ai fini di tutti i saldi di finanza pubblica[6] e necessitano pertanto di una copertura valida ai fini dei medesimi saldi (mentre le risorse di cui ai commi 4 e 5 dell’art. 4 ed i corrispondenti rimborsi da parte degli enti beneficiari non sono computabili ai fini dell’indebitamento netto).

Si segnala in ogni caso che l’utilizzo del fondo in questione, avente natura capitale, per il finanziamento di anticipazioni finalizzate al pagamento di spese di natura corrente (personale e servizi essenziali) rappresenta una dequalificazione della spesa.

 

ARTICOLO 4, commi 1 e 3

Fondo di rotazione

La norma dispone la riduzione del fondo di rotazione previsto dal medesimo comma 1 dell’articolo 4 del DL in esame, di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014. si dispone, inoltre, che la copertura prevista dal comma 3 del citato articolo 4 sia destinata anche agli oneri di cui al numero 5-bis della lettera a) del comma 1 dell’articolo 11.

 

La relazione tecnica afferma che la riduzione del fondo di 10 milioni di euro ha effetti positivi sui saldi di finanza pubblica di pari importo. Con riferimento al comma 3, la RT precisa che la copertura resta invariata, in quanto i maggiori oneri derivanti dalle modifiche all’articolo 11 sono corrispondentemente compensati dalla riduzione della dotazione del predetto fondo di rotazione.

 

Nulla da osservare per i profili di quantificazione.

 

ARTICOLO 9, comma 6-bis

Regolazioni finanziarie tra Stato e Comuni in relazione al gettito IMU

Normativa vigente L’articolo 13 del DL n. 201/2011, nell’anticipare al 2012 la decorrenza dell’IMU (in luogo dell’ICI), ha introdotto importanti novità quali la tassazione dell’abitazione principale e l’attribuzione all’Erario di una quota del gettito. Quest’ultima è pari al 50% dell'importo calcolato applicando l'aliquota di base (0,76%) alla base imponibile degli immobili diversi dall'abitazione principale e relative pertinenze, dai fabbricati rurali ad uso strumentale e dagli immobili posseduti dai comuni nel loro territorio.

In merito ai rapporti finanziari tra Stato e Comuni, nonché ai profili perequativi degli enti locali, il comma 17 del medesimo articolo 13 stabilisce che il fondo sperimentale di riequilibrio[7] e i trasferimenti erariali (questi ultimi relativi ai comuni delle regioni Sicilia e Sardegna) variano in ragione delle differenze del gettito IMU stimato ad aliquota di base. In caso di incapienza ciascun comune versa all’entrata del bilancio dello Stato le somme residue.

 

La norma stabilisce che, entro febbraio 2013, dovrà essere effettuata la verifica del gettito IMU relativo al 2012 e che, sulla base di tale verifica, sono effettuate le regolazioni dei rapporti finanziari tra lo Stato e i comuni, nell’ambito delle dotazioni del fondo sperimentale di riequilibrio e dei trasferimenti erariali previsti a legislazione vigente.

Il comma 6-bis era stato introdotto, con diversa formulazione, nel corso della prima lettura presso la Camera dei deputati. Tale formulazione prevedeva che la regolazione dei rapporti finanziari tra lo Stato e i comuni sarebbe dovuta avvenire “previa rideterminazione della relativa copertura finanziaria”.

 

La relazione tecnica non considera la norma.

 

Al riguardo andrebbe confermato che il rinvio alla “legislazione vigente” contenuto nella norma in esame si intenda riferito all’articolo 13, comma 17, del decreto legge n. 201 del 2011. Ciò anche al fine di assicurare il versamento all’entrata del bilancio dello Stato da parte dei comuni che risultino incapienti in seguito alle verifiche effettuate.

 

 

ARTICOLO 9, commi 6-ter e 6-quinquies

IMU per gli enti non commerciali

Normativa vigenteL’articolo 91-bis del decreto legge n. 1/2012 ha disposto l’esenzione dall’IMU per gli enti non commerciali (comma 1). Nel caso di esercizio di attività mista, l’esenzione si applica limitatamente all’area interessata dall’attività diversa da quella non commerciale (comma 2). Qualora non sia possibile distinguere le due aree, l’esenzione si applica in misura proporzionale secondo quanto stabilito da un apposito regolamento di attuazione (comma 3). Il suddetto comma 3 è stato oggetto di integrazione da parte del comma 6 dell’articolo 9 del provvedimento in esame a seguito del parere del Consiglio di Stato n. 4180 del 4 ottobre 2012 (v. infra).

Il Ministero dell’economia e delle finanze ha predisposto uno schema di regolamento attuativo del comma 3 nel quale, oltre ad individuare i criteri per la determinazione del rapporto proporzionale, sono stati stabiliti anche i criteri in base ai quali un ente è ritenuto non commerciale ai fini dell’esenzione IMU. In particolare, gli articoli 3 e 4 individuano i requisiti necessari affinché le attività istituzionali svolte siano considerate di natura “non commerciale” (a titoli esemplificativo: il comma 3 dell’articolo 4 stabilisce che lo svolgimento di attività didattiche si ritiene effettuato con modalità non commerciali se, tra l’altro, è effettuato da una scuola paritaria che svolge l’attività a titolo gratuito, ovvero dietro versamento di corrispettivi di importo simbolico e tali da coprire una frazione del costo effettivo del servizio, tenuto anche conto dell’assenza di relazione con lo stesso).

Il Consiglio di Stato ha espresso parere negativo (n. 4180 del 4 ottobre 2012) rilevando che lo schema di regolamento predisposto dal MEF eccede i poteri regolamentari conferiti dalla legge. Ciò in quanto provvede ad indicare anche i requisiti necessari affinché le attività possano essere classificate come “non commerciali”.

Il decreto legge n. 174/2012 in esame (articolo 9, comma 6) ha quindi integrato il comma 3 dell’articolo 91-bis,  al fine di precisare che il regolamento attuativo deve indicare oltre agli elementi rilevanti ai fini dell’individuazione del rapporto proporzionale, anche i requisiti generali e di settore per qualificare le attività cui è applicabile il regime di esenzione IMU per gli enti non commerciali.

Il Consiglio di Statoha successivamente espresso un parere favorevole con osservazioni (n. 4802 del 13 novembre 2012) su un nuovo schema di regolamento emanato dal MEF in base alle modifiche introdotte dal comma 6. I rilievi formulati riguardano il profilo del coordinamento con la disciplina comunitaria, tenuto conto che per il diritto dell’Unione europea un’attività è qualificabile come non commerciale se ha carattere non economico (mentre non è altrettanto rilevante l’assenza dello scopo di lucro).

In data 23 novembre 2012 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DM 19 novembre 2012, n. 200.

In merito ai profili finanziari, si segnala che all’art. 91-bis del DL 1/2012 non erano stati ascritti effetti[8].

 

Le norme dispongono:

-        la validità dei criteri indicati nel regolamento di attuazione di cui al DM n.200 del 19 novembre 2012. Si stabilisce, infatti, che le disposizioni di attuazione del comma 3, art. 91-bis, del DL n. 1/2012 – come integrato dal comma 6 dell’articolo in esame – sono quelle contenute nel richiamato DM n. 200 del 2012 (comma 6-ter);

-        l’esclusione delle fondazioni bancarie dal regime di esenzione IMU (comma 6-quinquies).

 

La relazione tecnica non considera la norma.

 

Al riguardo si segnala che le norme non sono corredate di relazione tecnica e che alle stesse non risultano ascritti effetti finanziari. Tenuto conto che le stesse intervengono sull’ambito di applicazione dell’IMU, appare opportuno che siano individuati, ai fini dei saldi di finanza pubblica, gli effetti finanziari recati dalle modifiche introdotte.

Per quanto concerne le fondazioni bancarie, si segnala che l’Associazione di fondazioni e casse di risparmio (ACRI) afferma che il patrimonio immobiliare delle fondazioni bancarie ammonta complessivamente a 1,26 miliardi (valore al 31 dicembre 2010) e che solo una minima parte di tali immobili sono utilizzati per finalità non commerciali. In particolare, stima che per l’anno 2012 l’IMU dovuta dalle fondazioni bancarie ammonti ad oltre 3 milioni di euro, mentre quella non versata per l’applicazione del regime di esenzione in favore degli enti non commerciali ammonti a circa 600 mila euro[9]

Per quanto concerne il profilo temporale della disposizione, si segnala che la probabile data di entrata in vigore della disposizione in esame risulta molto vicina alla scadenza per il versamento dell’imposta (17 dicembre 2012). Andrebbe quindi valutato se possano verificarsi delle difficoltà operative per il pagamento dell’imposta da parte delle fondazioni bancarie.

Infine, andrebbe verificata la compatibilità comunitaria della disposizione al fine di evitare procedure d’infrazione e applicazione di sanzioni da parte dell’Unione europea.

 

ARTICOLO 10-bis

Gestione della casa da gioco di Campione d’Italia

Normativa vigente: l’articolo 31, comma 37, della legge 448/1998 prevede che i proventi per la gestione della casa da gioco di Campione d'Italia, detratte le spese di gestione ed il contributo per il bilancio del comune di Campione d'Italia in misura non superiore a quella prevista per gli esercizi finanziari 1997 e 1998 dall'articolo 49, comma 14, della legge 449/1997[[10]], sono destinati nella misura del 24% al Ministero dell'interno, del 40% alla provincia di Como, del 16% alla provincia di Lecco e del 20% alla provincia di Varese. A decorrere dall'anno 2000, il contributo per il bilancio del comune di Campione d'Italia è pari a quello del 1999 incrementato del tasso di inflazione programmato ovvero al 30% dei proventi per la gestione della casa da gioco, qualora questi ultimi siano superiori a 103.290.000 euro[11]. Le somme attribuite allo Stato sono versate all'entrata e riassegnate allo stato di previsione del Ministero dell'interno. Le somme attribuite alle province devono essere utilizzate per la realizzazione di opere pubbliche.

Il successivo comma 38 prevede che per la gestione della casa da gioco di Campione d'Italia il Ministero dell'interno possa autorizzare la costituzione di un’apposita società per azioni, i cui organi di controllo sono formati da componenti designati dagli enti locali destinatari dei proventi cui al comma 37. Al capitale della società partecipano esclusivamente, con quote massime stabilite nel decreto ministeriale autorizzativo, gli enti locali e le camere di commercio interessati[12].

 

La norma prevede che cessino di avere efficacia - dalla data di inizio di attività della nuova società prevista dal testo - le disposizioni dell’articolo 31, commi 37 e 38, della legge 448/1998. Per la gestione della casa da gioco di Campione d'Italia il Ministero dell'interno autorizza la costituzione di un’apposita società per azioni sottoposta alla vigilanza del Ministero dell’interno e del Ministero dell’economia. Al capitale della società partecipa esclusivamente il comune di Campione d'Italia[13] (comma 1).

A decorrere dall'inizio di attività della società per azioni, sul totale dei proventi annuali in franchi svizzeri di tutti i giochi (al netto del prelievo fiscale), se superiori a franchi svizzeri 130 milioni[14], verrà individuato - entro il 31 gennaio dell'anno successivo - un contributo in franchi svizzeri del 3 per cento fino a 160 milioni, del 10 per cento sui successivi 10 milioni, del 13 per cento sui successivi 10 milioni e del 16 per cento sulla parte eccedente.

Entro il 30 novembre 2015, e successivamente ogni biennio, il Ministero dell'interno procederà alla verifica della percentuale del contributo da applicare agli esercizi successivi e, se del caso, all'adeguamento della stessa con decreto interministeriale.

Detto ammontare verrà assegnato per il 40% alla provincia di Como, per il 20% alla provincia di Varese, per il 16% alla provincia di Lecco e per il 24% al Ministero dell'interno (comma 2).

Le somme attribuite allo Stato sono versate all’entrata del bilancio dello Stato e sono riassegnate allo stato di previsione del Ministero dell'interno. Le somme attribuite alle province potranno essere utilizzate anche per investimenti a favore dell'economia del territorio.

 

La relazione tecnica non considera la norma.

 

Al riguardo si osserva che la costituzione di una nuova società per azioni con partecipazione totalitaria del comune di Campione d'Italia sembrerebbe implicare[15] la liquidazione delle quote attualmente detenute dagli azionisti pubblici (province di Como, Lecco e Varese; camere di commercio di Como e Lecco) nel capitale della società a suo tempo costituita in base alla legge n. 448/1998. In ordine a tale effetto della norma, appare opportuno acquisire una valutazione del Governo, considerato che, per gli enti in questione, la fuoriuscita dal capitale della società determinerà una incremento di disponibilità finanziarie nell’esercizio di realizzazione e una possibile variazione delle disponibilità negli esercizi successivi.

In tali esercizi - infatti -  potrà registrarsi, da una parte, una riduzione delle disponibilità per la mancata partecipazione agli utili della vecchia società (cessata), dall’altra  una variazione di disponibilità finanziarie per la nuova ripartizione dei proventi della casa da gioco (alla quale, tuttavia, non partecipano le camere di commercio).

Con riferimento alla ripartizione dei proventi della casa da gioco fra le tre province richiamate (complessivamente nella misura del 76 per cento) e il Ministero dell’interno (nella misura del 24 per cento), andrebbero acquisiti elementi dal Governo circa le variazioni nell’entità di tali risorse assegnate ai predetti soggetti, in virtù del nuovo meccanismo prefigurato dalla norma.

Si segnala che nel bilancio dello Stato (stato di previsione dell’entrata per il triennio 2013-2015) i proventi derivanti dalla gestione della casa da gioco di Campione d'Italia sono iscritti solo per memoria (al capitolo 2439 “Entrate di pertinenza del Ministero dell'interno” – art. 2).

 

ARTICOLO 11, comma 01

Risorse dei comuni per spese di personale

La norma, inserendo il comma 8-bis all’articolo 3-bis del DL n. 95/ 2012, n. 95, dispone che i comuni individuati nell’allegato 1 al DL n. 74/2012[16] e le Unioni di comuni a cui gli stessi aderiscono, per le annualità 2012 e 2013, sono autorizzati ad incrementare le risorse decentrate fino ad un massimo del 5 per cento della spesa di personale, calcolata secondo i criteri applicati per l’attuazione dei commi 557 e 562[17] dell’articolo unico della legge n. 296 del 2006. Le amministrazioni comunali, nel determinare lo stanziamento integrativo, devono in ogni caso assicurare il rispetto del Patto di stabilità nonché delle disposizioni di cui al comma 7 dell’articolo 76[18] del DL n. 112/2008. Gli stanziamenti integrativi sono destinati a finanziare la remunerazione delle attività e delle prestazioni rese dal personale in relazione alla gestione dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici ed alla riorganizzazione della gestione ordinaria.

 

La relazione tecnica non considera la norma.

 

Al riguardo, appare opportuno un chiarimento in merito alla significatività dei maggiori oneri di personale per l’esercizio 2013, con riferimento agli enti locali che, per tale esercizio, non risultano ancora assoggettati alla disciplina del patto di stabilità interno (unioni di comuni[19] e comuni con meno di 1000 abitanti).

 

ARTICOLO 11, comma 1, lettera a), numero 1-bis

Risorse provenienti dal Fondo per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 20-29 maggio 2012

Normativa vigente. L’articolo 2, comma 6, del DL n. 74/2012[20] dispone che ai presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto siano intestate apposite contabilità speciali aperte presso la tesoreria statale su cui sono assegnate le risorse provenienti dal Fondo per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 20-29 maggio 2012, destinate al finanziamento degli interventi previsti dal citato decreto. Sulle contabilità speciali confluiscono anche le risorse derivanti dalle erogazioni liberali effettuate alle stesse regioni ai fini della realizzazione di interventi per la ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi sismici.

La norma dispone che, per gli anni 2012, 2013 e 2014, le risorse provenienti dal Fondo per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 20-29 maggio 2012, presenti nelle predette contabilità speciali - nonché i relativi utilizzi - eventualmente trasferite agli enti locali delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, che provvedono per conto dei presidenti delle Regioni agli interventi di ricostruzione previsti dal citato decreto, non rilevano ai fini del patto di stabilità interno degli enti locali beneficiari.

 

La relazione tecnica non considera la norma.

 

Al riguardo, al fine di una conferma della neutralità finanziaria della disposizione, appare opportuno acquisire un chiarimento in merito al contenuto normativo della stessa. Non è infatti chiaro se essa si limiti a specificare, con riferimento agli enti locali, che l’esclusione dal patto di stabilità interno delle risorse di provenienza erariale e delle relative spese conseguenti alla dichiarazione dello stato di emergenza, già prevista ai sensi dell’art. 31, comma 7, della legge 183/2011, operi anche con riferimento alle risorse provenienti dalle contabilità speciali di cui all’art. 2 del DL 74/2012, benché solo indirettamente di provenienza erariale (trattandosi di somme affidate alla gestione regionale).

Si segnala comunque che andrebbe chiarito se l’esclusione dal patto di stabilità interno operi anche con riferimento alle spese erogate dalle regioni a valere sulle predette contabilità speciali.

Tale esclusione, non espressamente sancita dalla normativa vigente, potrebbe risultare implicitamente assunta qualora le contabilità speciali non affluiscano ai bilanci regionali e il relativo utilizzo non incorra quindi nei vincoli sulla spesa regionale previsti dal patto di stabilità interno.

In caso contrario potrebbero determinarsi ostacoli alla piena spendibilità da parte delle regioni delle somme appostate sulle contabilità speciali ai sensi del citato art. 2 del DL 74/2012.

 

ARTICOLO 11, comma 1, lettera a), numero 5-bis

Esclusione dal patto di stabilità interno dei comuni colpiti dal sisma del maggio 2019 delle spese per la ricostruzione a valere su erogazioni liberali

La norma dispone l’esclusione dal patto di stabilità interno, per gli anni 2013 e 2014, delle spese sostenute dai Comuni delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, con risorse proprie provenienti da erogazioni liberali e donazioni, per un importo massimo complessivo, per ciascun anno, di 10 milioni di euro. Si stabilisce inoltre che l’ammontare delle spese da escludere dal patto è determinato dalla regione Emilia Romagna nei limiti di 9 milioni di euro e dalle regioni Lombardia e Veneto nei limiti di 0,5 milioni di euro per ciascuna regione per ciascun anno.

 

La relazione tecnica afferma che l’esclusione disposta dalla norma in esame è compensata con la copertura di cui al comma 3 dell’articolo 4.

 

Nulla da osservare per i profili di quantificazione.

 

ARTICOLO 11, comma 3-quater

Credito d’imposta per le imprese colpite dal sisma in Emilia Romagna

Normativa vigenteL’articolo 67-octies del decreto legge n. 83/2012 ha introdotto un credito d’imposta in favore delle imprese e dei lavoratori autonomi che per effetto del sisma del maggio 2012 hanno subito la distruzione o l’inagibilità dell’azienda o dello studio professionale (commi 1 e 2). Il credito d’imposta è riconosciuto nel limite massimo di spesa fissato in 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015 (comma 3).

 

La norma estende l’ambito soggettivo dei beneficiari del credito d’imposta di cui all’articolo 67-octies del DL 83/2012. In particolare sono incluse in tale ambito le imprese ubicate nei territori danneggiati che, pur non beneficiando dei contributi ai fini del risarcimento del danno, sono obbligate a sostenere le spese per interventi antisismici sugli edifici che evidenziano una specifica entità di danni[21] (lettera a).

In merito al profilo finanziario, viene modificato anche il comma 3 del medesimo articolo  67-octies al fine di includere nel limite di spesa fissato gli effetti onerosi recati dall’estensione dell’ambito di applicazione del beneficio.

 

La relazione tecnica non considera la norma.

Al riguardo andrebbero acquisiti elementi volti a suffragare l’effettiva possibilità di rispettare il limite di spesa per la concessione del credito di imposta, fissato dalla norma originaria con riferimento ad un più ristretto ambito di applicazione.

 

ARTICOLO 11, commi 5 e 6

Proroga dei versamenti dovuti dai soggetti colpiti dal sisma Emilia Romagna

La norma, modificando i commi 5 e 6 dell’articolo 11, proroga dal 16 dicembre 2012 al 20 dicembre 2012 il termine per i versamenti dovuti dai soggetti colpiti dal sisma del maggio 2012. In particolare sono interessati:

-        i versamenti tributari dovuti dai sostituti d’imposta (comma 5);

-        i versamenti di tributi, contributi e premi per l’assicurazione obbligatoria (comma 6).

 

La relazione tecnica non considera la norma.

 

Al riguardo, andrebbe chiarito se la norma determina una estensione dell’ambito di applicazione della sospensione dei versamenti. Ciò in quanto in base al testo vigente non rientrano nell’ambito della sospensione i versamenti relativi al mese di novembre (es. ritenute dei sostituti d’imposta, IVA mensile) che hanno scadenza il 17 dicembre 2012 (essendo il 16 dicembre 2012 domenica). Si segnala inoltre che il 17 dicembre è anche il termine per il versamento dell’IMU. Pertanto, in merito agli effetti finanziari della modifica in esame, non si hanno osservazioni da formulare nel presupposto che sia comunque rispettato – e non soggetto ad ulteriori proroghe – il termine del 20 dicembre 2012.

Infatti, qualora si procedesse ad una ulteriore proroga andrebbero inclusi tra gli effetti negativi del 2012 anche gli ulteriori versamenti sospesi relativi, per competenza, al mese di novembre nonché al saldo dell’IMU.

 

ARTICOLO 11, commi da 7 a 7-quater

Finanziamenti agevolati garantiti dallo Stato per le imprese colpite dal sisma in Emilia Romagna

Normativa vigente L’art. 3 del DL n. 74/2012 (sisma in Emilia Romagna del maggio 2012) prevede, al comma 1, lettera a), la possibilità di concedere contributi  per la riparazione, il ripristino o la ricostruzione degli immobili di edilizia abitativa, ad uso produttivo e per servizi pubblici e privati e delle infrastrutture, dotazioni territoriali e attrezzature pubbliche, distrutti o danneggiati, in relazione al danno effettivamente subito. Ulteriori tipologie di contributi sono previste nella restante parte del richiamato articolo 3.

L’art. 3-bis del DL n. 95/2012 stabilisce che i contributi di cui all’art. 3, c. 1, lett. a), possono essere riconosciuti, con modalità alternativa, mediante un finanziamento agevolato erogato da un istituto di credito al beneficiario al quale è riconosciuto un credito d’imposta del valore corrispondente alla quota capitale e agli interessi relativi al finanziamento medesimo. Gli istituti finanziatori possono, a loro volta, contrarre un finanziamento con la Cassa depositi e prestiti; tali finanziamenti sono stipulati sulla base di una apposita convenzione con l’ABI e sono garantiti dallo Stato fino ad un ammontare complessivo di 6 miliardi di euro.

Il decreto legge n. 194 del 2012 è intervenuto sulla disciplina in esame al fine di estendere l’ambito soggettivo dei soggetti beneficiari. Il testo contenuto nell’articolo 1 del DL n. 194 ripropone, nella sostanza, le modifiche introdotte alla disposizione in esame (art. 11, comma 7, del DL 174/2012). Il DL n. 194/2012 non considera il profilo finanziario della disposizione in esame.

 

Le norme, modificate più volte nel corso dell’iter parlamentare, sono dirette ad introdurre una modalità di finanziamento agevolato in favore di specifici soggetti che hanno subito danni in conseguenza del sisma in Emilia Romagna.

La formulazione approvata nel corso dell’esame al Senato recepisce le modifiche già introdotte con il decreto legge n. 194 del 2012, dirette sostanzialmente ad ampliare l’ambito dei soggetti beneficiari.

Rispetto a tale decreto, peraltro, si fa presente che il comma 3-ter dell’articolo 1 del ddl di conversione del provvedimento in esame dispone che sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base delle norme del predetto DL n. 194/2012 non convertito in legge. 

Il finanziamento, erogato direttamente dagli istituti di credito ai beneficiari per un valore non superiore all’ammontare dei versamenti tributari e contributivi dovuti fino al 30 giugno 2013, è assistito dalla garanzia dello Stato ed ha una durata di due anni. La restituzione della quota capitale è effettuata dai soggetti beneficiari in due anni a decorrere dal 1° luglio 2013; la quota interessi, invece, è a carico dello Stato mediante il riconoscimento di un credito d’imposta in favore degli enti finanziatori.

Gli istituti di credito che erogano il finanziamento possono, a loro volta, contrarre finanziamenti con la Cassa Depositi e Prestiti sulla base di apposita convenzioni con l’ABI. Il finanziamento è garantito dallo Stato fino ad un massimo di 6 miliardi di euro.

Nel testo iniziale del decreto legge, i soggetti beneficiari sono i titolari di reddito d’impresa in possesso dei requisiti necessari per l’accesso ai contributi di cui all’art. 3 del DL n. 74/2012 e dell’art. 3-bis del DL n. 95/2012[22]. L’ammontare del finanziamento agevolato non può essere superiore al valore dei tributi e contributi già sospesi (da versare entro il 16 dicembre 2012) nonché dai tributi e contributi da versare con scadenza compresa tra il 1° dicembre 2012 e il 30 giugno 2013. Gli oneri per interessi a carico della finanza pubblica sono stimati in misura pari a 145 mln nel 2013 e 70 mln nel 2014.

Nel testo approvato in prima lettura alla Camera dei deputati si prevede l’ampliamento dell’ambito dei beneficiari (previa integrazione della convenzione con l’ABI). In particolare, sono ammessi al finanziamento agevolato anche gli esercenti attività commerciali o agricole (comma 7-bis, lett. a)) e i titolari di reddito di lavoro dipendente proprietari di un immobile adibito ad abitazione principale dichiarato inagibile (comma 7-bis, lett. b)). 

Rispetto all’estensione relativa ai soli lavoratori dipendente, la formulazione approvata in prima lettura alla Camera prevede ulteriori oneri finanziari pari a 0,2 milioni nel 2012 e a 6 milioni nel 2013.

 

La formulazione approvata dal Senato, sostituendo il comma 7 con i commi da 7 a 7-quater, dispone che il finanziamento agevolato con garanzia dello Stato, possa essere richiesto dai seguenti soggetti, se in possesso dei requisiti per accedere ai contributi di cui all’art. 3 del DL n. 74/2012 e all’art. 3-bis del DL n. 94/2012:

a)     titolari di reddito d’impresa (inclusi i titolari di redditi di impresa commerciale);

b)     titolari di reddito di lavoro autonomo;

c)     esercenti attività agricole di cui all’art. 4 del DPR n. 633/1972;

d)     titolari di reddito di lavoro dipendente proprietari di immobile adibito ad abitazione principale dichiarato inagibile.

L’ammontare massimo del finanziamento:

-        per i soggetti di cui alle lettere a), b) e c), non può essere superiore al valore dei tributi e contributi già sospesi (da versare entro il 16 dicembre 2012) nonché dai tributi e contributi da versare con scadenza compresa tra il 1° dicembre 2012 e il 30 giugno 2013;

-        per i lavoratori dipendenti di cui alla lettera d), non può essere superiore al valore del pagamento dei tributi dovuti dal 16 dicembre 2012 al 30 giugno 2013.

I nuovi commi 7-ter e 7-quater recano la disciplina per l’accesso al finanziamento agevolato da parte dei nuovi soggetti beneficiari.

 

La relazione tecnica afferma che le modifiche sono dirette ad coordinare le disposizioni del provvedimento in esame con quelle contenute nel DL n. 194/2012.

Inoltre, la RT afferma che le modifiche introdotte in prima lettura alla Camera dei deputati già prevedevano un ampliamento dei beneficiari, in quanto includevano i lavoratori dipendenti con abitazione principale inagibile e gli esercenti attività agricola.

In particolare la RT precisa che:

-        il finanziamento per il pagamento delle entrate tributarie relative ai lavoratori autonomi viene stimato in circa 331 milioni, di cui 223 mln per il periodo 1°-giugno – 30 novembre 2012 e 108 mln per il periodo 1 dicembre 2012-30 giugno 2013 (29 mln si riferiscono al mese di dicembre);

-        il finanziamento per il pagamento dei tributi relativi agli esercenti attività agricoli erano già compresi nelle stime riguardanti l’originario articolo 11 su cui sono stati calcolati gli oneri per interessi a carico dello Stato;

-        i finanziamenti relativi al pagamento dei contributi e premi per l’assicurazione obbligatoria dei lavoratori autonomi e degli agricoli erano già compresi nelle stime dell’originario articolo 11;

-        i finanziamenti relativi ai lavoratori dipendenti sono stimati in 168 milioni (tributi dovuti nel periodo 16 dicembre 2012-30 giugno 2013) di cui 22 milioni sono riferiti al 2012.

La relazione tecnica afferma che, come già indicato nella relazione tecnica allegata al testo iniziale, la stima complessiva di 6 miliardi di euro è stata quantificata prudenzialmente, ricomprendendovi un’ampia platea di potenziali beneficiari, in mancanza di dati certi circa i soggetti effettivamente danneggiati. Il plafond di 6 miliardi, proprio per il carattere prudenziale delle stime originarie e alla luce di dati aggiornati, risulta capiente in relazione all’esplicita individuazione nella norma di determinate categorie di beneficiari.

Pertanto, la RT ritiene che risulta sussistere il margine per ricomprendere nella misura gli ulteriori soggetti, considerando anche i contribuenti che, pur rientrando nelle categorie già previste, non hanno i requisiti per l’accesso al finanziamento non avendo subito danni.

In conclusione, la RT ritiene di non dover calcolare alcun maggiore onere per interessi, ferma restando la clausola di salvaguardia di cui al comma 13, che consente di far fronte ad eventuali scostamenti dovuti a variazioni del tasso di interesse a valere sulle risorse di cui all’articolo 7, comma 21, del DL 95/25012 (c.d. spending review).

 

Al riguardo si segnala che la disposizione, nella sua formulazione originaria, era riferita ad un ambito di beneficiari più ristretto rispetto a quello previsto dalla norma in esame. In proposito, la RT afferma che la quantificazione originaria era ispirata a criteri di prudenzialità e, pertanto, non ritiene necessario calcolare ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, fermi restando la clausola di salvaguardia e il meccanismo del monitoraggio introdotti nel corso dell’iter parlamentare per far fronte a scostamenti dovuti esclusivamente a variazioni del tasso di interesse. Tenuto conto che la relazione tecnica originaria forniva un dato complessivo senza indicare, nel dettaglio, a quale tipologia di soggetti fosse riferita, sarebbe opportuno acquisire un quadro completo dell’ammontare dei finanziamenti e dei relativi oneri per interessi, conseguentemente quantificati; ciò anche in considerazione del fatto che l’assenza di nuovi oneri è stimata, secondo la RT, “alla luce dei dati aggiornati”.

La relazione tecnica allegata al provvedimento iniziale indicava un ammontare complessivo di finanziamenti da erogare pari a 6.040,7 milioni rispetto al quale stimava i relativi oneri per interessi.

Alla sola estensione del beneficio ai lavoratori dipendenti, proposta nel corso dell’esame in prima lettura alla Camera dei deputati, erano stati ascritti effetti onerosi pari a 0,2 milioni nel 2012 e 6 milioni nel 2013.

Nel corso dell’iter parlamentare, inoltre, la norma di copertura (comma 13) è stata modificata al fine di sostituire il riferimento agli oneri “stimati” con il riferimento agli oneri “valutati” e al fine di prevedere il monitoraggio ed una clausola di salvaguardia degli effettivi oneri recati dalla norma.

Con particolare riferimento ai dati e alle informazioni indicati nella RT, si rileva che mentre alcune tipologie di finanziamento sarebbero state già considerate nella originaria quantificazione (contributi e tributi degli agricoli nonché contributi dei lavoratori autonomi) le ulteriori tipologie sembrerebbero giustificate dal criterio generale di prudenzialità adottato nella stima iniziale. Sul punto appare opportuna una conferma da parte del Governo.

In merito alle garanzie offerte dallo Stato, andrebbero forniti chiarimenti circa l’effettiva possibilità di assicurare il rispetto del limite di 6 miliardi di euro – fissato nel testo iniziale della norma e non modificato nel corso dell’esame parlamentare- anche in presenza di un’estensione dell’ambito dei beneficiari.

Per gli ulteriori aspetti concernenti i profili finanziari e la configurazione dell’operazione riguardo alla classificazione contabile delle poste finanziarie coinvolte, si rinvia ai rilievi formulati nei precedenti dossier redatti dal Servizio bilancio della Camera dei deputati e del Senato.

 

ARTICOLO 11, comma 13-quater

Sospensione termini

Normativa vigenteL’articolo 6, comma 4, del decreto legge n. 74/2012 (sisma in Emilia Romagna) dispone, in favore dei soggetti che alla data del 20 maggio 2012 erano residenti, avevano sede operativa o esercitavano la propria attività lavorativa, produttiva o di funzione nei comuni interessati dal sisma, la sospensione fino al 31 dicembre 2012:

-         dei termini comportanti prescrizioni e decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, nonché i termini per gli adempimenti contrattuali;

-         dei termini relativi ai processi esecutivi e i termini relativi alle procedure concorsuali, nonché i termini di notificazione dei processi verbali, di esecuzione del pagamento in misura ridotta, di svolgimento di attività difensiva e per la presentazione di ricorsi amministrativi e giurisdizionali.

I suddetti termini riprendono al termine del periodo di sospensione.

 

La norma dispone, in favore dei soggetti di cui all’art. 6, comma 4, del D.L. n. 74/2012, la proroga dal 31 dicembre 2012 al 30 giugno 2013 del periodo di sospensione relativo ai termini processuali, comportanti prescrizioni e decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione.

 

La relazione tecnica  non considera la norma.

 

Al riguardo, andrebbero acquisiti dati ed elementi di valutazione in merito agli effetti sulla finanza pubblica che potrebbero scaturire dalla norma per effetto di rinvii di termini collegati a versamenti in favore di soggetti pubblici ovvero ad erogazioni dovute da questi ultimi.

 



[1] Si ricorda che sul testo iniziale del provvedimento è stata predisposta la nota di verifica “Schede di lettura e

profili finanziari” n. 703 del 15 ottobre 2012.

[2] Emendamento del Governo 1.900 (testo corretto) - interamente sostitutivo dell'articolo unico del disegno di legge n. 3570, di conversione in legge del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 - sul quale è stata posta la questione di fiducia nella seduta pomeridiana del  29 novembre 2012.

[3] Il testo approvato in prima lettura dalla Camera è pubblicato nell’ A. S. 3570.

[4] Sulla base di quanto riportato nella relazione tecnica alla citata disposizione, essa riguardava principalmente la regione Campania.

[5] Analogamente a quanto previsto per l’originaria destinazione delle somme confluite nel Fondo utilizzato a copertura della disposizione in esame.

[6] Con riferimento alla possibilità di utilizzare le risorse derivanti dall’anticipazione al fine del pagamento delle spese per il personale e delle spese per i servizi essenziali, la norma non specifica che tali pagamenti vadano riferiti esclusivamente ad impegni assunti in data antecedente rispetto a quella della concessione dell’anticipazione. Ne consegue che le maggiori risorse derivanti dalle anticipazioni potranno essere utilizzate dagli enti beneficiari anche a fronte di un incremento degli impegni di spesa degli stessi enti. Si ricorda in proposito che gli enti commissariati per infiltrazioni mafiose non sono assoggettati ai vincoli del patto di stabilità interno fino all’esercizio successivo a quello della rielezione degli organi istituzionali.

[7] Fondo di cui all’articolo 2 del decreto legislativo n. 23/2011 (decreto emanato in attuazione della legge sul  federalismo fiscale n. 42/2009).  Il suddetto decreto ha introdotto e disciplinato l’imposta municipale sugli immobili.

[8] La relativa RT afferma che, nonostante la norma determini effetti positivi di gettito, prudenzialmente non si ascrivono effetti finanziari.

[9] http://www.acri.it/3_fond/3_fond0051.asp

[10]Tale norma ha previsto che, per gli anni 1997 e 1998, la quota dei proventi da attribuire al comune sarebbe stata determinata con apposito decreto del Ministro dell'interno.

[11] Si segnala che il meccanismo di ripartizione previsto dal testo a decorrere dal 2000 (contributo al comune pari a quello del 1999 incrementato del tasso di inflazione programmato “ovvero” al 30% dei proventi della casa da gioco qualora questi ultimi siano superiori a 103.290.000 euro) ha dato luogo, negli anni, ad interpretazioni non univoche.

[12] Si tratta dei seguenti soggetti: il comune di Campione d'Italia, la provincia di Como, la provincia di Lecco, la provincia di Varese, la camera di commercio di Como, la camera di commercio di Lecco.

[13] Il comune di Campione d'Italia approva e trasmette al Ministero dell'interno, entro il 28 febbraio 2013, l'atto costitutivo e lo statuto della società.

[14] Euro 107,1 milioni, in base ai rapporti di cambio registrati in data 3 dicembre 2012.

[15] Tenuto conto della cessazione di efficacia - prevista dal testo - dell’articolo 31, commi 37 e 38, della legge 448/1998.

[16] “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012”.

[17] Disposizioni in materia di contenimento della spesa per il personale degli enti locali soggetti e non soggetti al patto di stabilità interno.

[18] Limiti alle assunzioni degli enti locali nel caso di elevata incidenza delle spese di personale sul totale delle spese correnti.

[19]  L’art. 16, comma 3, del DL n. 138/2011 prevede l’assoggettamento al patto di stabilità delle unioni di comuni a decorrere dal 2014.

[20] “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012”.

[21] La norma rinvia all’articolo 3, comma 10 del DL 74/2012 nel quale sono indicate le tipologie di intervento da eseguire in funzione dell’entità del danno rilevato.

[22] Il finanziamento è in aggiunta ai contributi e non rappresenta una modalità alternativa.