Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Bilancio dello Stato
Altri Autori: Servizio Commissioni
Titolo: (C. 55058) Ratifica ed esecuzione dell'accordo di cooperazione fra Italia e Estonia sulla lotta contro la criminalità organizzata, il terrorismo ed il traffico illecito di droga
Riferimenti:
AC N. 5508/XVI     
Serie: Note di verifica    Numero: 477
Data: 05/12/2012
Descrittori:
COOPERAZIONE INTERNAZIONALE   CRIMINALITA' ORGANIZZATA
ESTONIA   PREVENZIONE DEL CRIMINE
PRODUZIONE E SPACCIO DI DROGA   RATIFICA DEI TRATTATI
REATI DI TERRORISMO E DI EVERSIONE     
Organi della Camera: III-Affari esteri e comunitari

 


Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

 

 

 

 

 

 

 

 

Verifica delle quantificazioni

 

 

 

A.C. 5508

 

Ratifica ed esecuzione dell’accordo di cooperazione fra Italia e Estonia sulla lotta contro la criminalità organizzata, il terrorismo ed il traffico illecito di droga

 

 

 

 

 

 

N. 477 – 5 dicembre 2012

 

 


 

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L’analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

( 066760-2174 / 066760-9455 – * bs_segreteria@camera.it

 

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

( 066760-3545 / 066760-3685 – * com_bilancio@camera.it

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Estremi del provvedimento

 

A.C.

 

A.C. 5508

Titolo breve:

 

Ratifica ed esecuzione dell’Accordo di cooperazione fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Estonia sulla lotta contro la criminalità organizzata, il terrorismo ed il traffico illecito di droga, fatto a Tallinn l’8 settembre 2009

 

 

Iniziativa:

 

 

 

 

Commissione di merito:

 

 

Relatore per la

Commissione di merito:

 

 

Osvaldo Napoli

Gruppo:

 

 

Relazione tecnica:

 

 

 

 

 

 

 

Parere richiesto

 

Destinatario:

 

Oggetto:

 

 


INDICE

 

 

 

 

ARTICOLI da 1 a 16 dell’Accordo di cooperazione. 3

Cooperazione nella lotta contro la criminalità organizzata, il terrorismo ed il traffico di droga   3

ARTICOLO 3 del disegno di legge di ratifica.. 8

Autorizzazione alla ratifica dell’accordo di cooperazione Italia-Estonia.. 8



PREMESSA

 

Il disegno di legge in esame autorizza la ratifica e l’esecuzione dell’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Estonia sulla lotta contro la criminalità organizzata, il terrorismo ed il traffico illecito di droga, fatto a Tallinn l’8 settembre 2009.

Il provvedimento è corredato di relazione tecnica.

Si esaminano di seguito le disposizioni dell’Accordo e del disegno di legge di ratifica considerate dalla relazione tecnica, nonché le altre norme che presentano profili di carattere finanziario.

 

 

PROSPETTO RIEPILOGATIVO DEGLI ONERI

 

( euro)

Disposizione

Descrizione

Dal 2012

Articolo 1, comma 2

Consultazioni tra i rappresentanti dei Ministeri dell’interno dei due Stati

8.362

Articolo 2

Scambio di ufficiali di collegamento

47.749

Articolo 3, lett. a)

Attivazione di procedure di indagine

36.490

Articoli 4, 5 lettera c), 7 lettera a) ed 8 lettera c)

Incontri finalizzati alla definizione di posizioni comuni e allo scambio di esperienze

10.136

Articoli 5 lettera b), 7 lettera a) ed 8 lettera c)

Corsi di formazione in tecniche investigative

19.840

Totale oneri

 

122.577

 

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

 

ARTICOLI da 1 a 16 dell’Accordo di cooperazione

Cooperazione nella lotta contro la criminalità organizzata, il terrorismo ed il traffico di droga

Le norme dell’Accordo impegnano le Parti ad intraprendere attività intese ad intensificare gli sforzi comuni per contrastare la criminalità organizzata, il terrorismo ed il narcotraffico (articolo 1, comma 1). A tal fine le Parti effettueranno consultazioni regolari tra i rappresentanti dei Ministeri dell'interno dei due Stati per rafforzare la cooperazione e valutare l'attività comune ed individuare gli obiettivi da conseguire (articolo 1, comma 2).

Si prevede che le Parti concordino sulle procedure di comunicazione al fine di  permettere un rapido scambio di informazioni sulla lotta alla criminalità organizzata ed al terrorismo in tutti i suoi aspetti, anche attraverso lo scambio degli ufficiali di collegamento e l'utilizzo dei collegamenti telematici (articolo 2).

Inoltre, su richiesta delle Autorità competenti di una delle Parti, l'altra Parte promuove le procedure d’indagine in caso di attività relative alla criminalità organizzata e la prevenzione degli attentati terroristici [articolo 3, lettera a)].

E’ stabilito che le Parti si consultino per adottare posizioni comuni ed azioni concertate in tutti i fori internazionali in cui vengono discusse o si prendono decisioni sulle strategie per la lotta alla criminalità organizzata in tutti i suoi aspetti (articolo 4).

Le norme chiariscono che la cooperazione nella lotta al terrorismo è effettuata attraverso:

·        lo scambio sistematico di informazioni e dati relativi a gruppi terroristici, a eventi, persone coinvolte, a tecniche e mezzi usati [articolo 5, lettera a)];

·        l’aggiornamento costante sulle minacce terroristiche, nonché sulle tecniche e le strutture organizzative atte a contrastarle, anche attraverso la programmazione di corsi di formazione congiunti in tecniche investigative in entrambi gli Stati  contraenti [articolo 5, lettera b)];

·        lo scambio periodico delle esperienze e conoscenze sulla sicurezza dei trasporti di terra, aerei e marittimi, [articolo 5, lettera c)];

·        lo scambio di informazioni utili su coloro che usano i servizi di telecomunicazione per attività terroristiche [articolo 5, lettera d)].

E’, altresì, stabilito che la cooperazione nella lotta contro la criminalità organizzata interesserà, fra l’altro, i seguenti settori:

·        aggiornamento delle minacce poste dalla criminalità organizzata e delle tecniche e strutture organizzative per contrastarla, anche attraverso la formalizzazione di scambi di esperti e la pianificazione di corsi di formazione congiunti in specifiche tecniche investigative ed operative nei due Stati contraenti [articolo 7, lettera a)];

·        scambio delle informazioni operative di mutuo interesse su possibili contatti fra gruppi o associazioni di criminalità organizzata [articolo 7, lettera b)];

·        scambio delle esperienze sull'organizzazione della lotta contro la criminalità organizzata e delle informazioni operative sulle sue attività illecite [articolo 7, lettere e) ed f)].

Si prevede che le Parti si impegnino a fornire tutte le informazioni e dati che possano contribuire al contrasto del traffico illecito di sostanze stupefacenti. In particolare, la cooperazione dovrà comprendere:

·        l'utilizzo di nuovi mezzi tecnici, inclusi i metodi di formazione ed impiego delle unità cinofile antidroga [articolo 8, lettera b)];

·        l'aggiornamento costante e reciproco sulle attuali minacce poste dal traffico illecito di sostanze stupefacenti, psicotrope e di precursori e sulle tecniche e le strutture organizzative atte a contrastarlo, anche attraverso la formalizzazione degli scambi di esperti e la programmazione di corsi di formazione congiunti in tecniche investigative ed operative specifiche nei vari settori di intervento [articolo 8, lettera c)].

 

La relazione tecnicavaluta che gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 7 e 8 siano suscettibili di recare oneri a carico del bilancio dello Stato e indica separatamente le spese connesse all’attuazione delle singole disposizioni, come di seguito descritto.

 

Articolo 1, comma 2: consultazioni tra i rappresentanti dei Ministeri dell’interno dei due Stati

 

E’ stabilito che le Parti contraenti possano svolgere consultazioni regolari. La relazione tecnica ipotizza che la delegazione italiana, da inviare in Estonia per tre giorni, sia costituita da cinque componenti, con qualifica dirigenziale o direttiva, appartenenti ai ruoli delle Forze di Polizia. L’onere ammonta a 8.362 euro annui. La spesa è valutata considerando le seguenti voci:

- diaria giornaliera ridotta di un terzo per cinque funzionari (55,47 x 5 x 3gg.)   €     832,05

- albergo                                                                                                                   €  1.200,00

- oneri a carico dello Stato (1,97 x 5 x 3 gg.)                                                          €       29,55

- biglietti  aerei A\R                                                                                                €  6.000,00

- maggiorazione  5%biglietti aerei                                                                         €     300,00

Totale             arrotondato                                                                                                 €  8.362,00

 

Articolo 2: scambio di ufficiali di collegamento

 

Si prevede la possibilità che siano scambiati ufficiali di collegamento. In questo caso si prevede l’impiego, per un periodo di due anni, rinnovabile, di un funzionario con la qualifica dirigenziale o direttiva appartenente ai ruoli delle Forze di Polizia.

La relazione tecnica evidenzia che, ai sensi dell’articolo 1808 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n.66[1], al dipendente destinato isolatamente presso un ente, comando od organismo internazionale, per un periodo superiore a sei mesi, spetta un assegno di lungo servizio mensile (A.L.S.E.) ragguagliato a 30 diarie intere. Al dipendente può, altresì, essere attribuita un’indennità speciale ad personam, il cui ammontare viene quantificato in modo presunto dall’amministrazione di appartenenza del dipendente; successivamente la proposta relativa all’indennità speciale viene discussa presso il M.A.E., tra i membri della Commissione permanente di finanziamento, e, se il parere è positivo, l’amministrazione di appartenenza redige un decreto interministeriale per porre in liquidazione l’emolumento. La predetta indennità speciale non costituisce reddito imponibile, mentre l’assegno di lungo servizio (A.L.S.E.) costituisce reddito imponibile in misura pari al 50% del suo ammontare.

Le ritenute a carico dello Stato sono così calcolate: 29.952: 2= 14.976; 14.976* 1,583[[2]]= 23.707; 23.707*24,20 per cento[[3]] = 5.737,09.

L’onere ammonta a 47.749 euro annui. La spesa è valutata considerando le seguenti voci:

- diaria intera (83,20 x 360 gg.)                                                                   €          29.952,00

- ritenute a carico dello Stato                                                                      €            5.737,09

-indennità speciale “ad personam” (circa € 900 mensili)                            €          10.800,00

- biglietto aereo A/R                                                                                              €            1.200,00

- maggiorazione 5 per cento biglietto aereo                                               €                 60,00

Totale arrotondato annuo                                                                            €          47.749,00

 

Articolo 3, lettera a): attivazione di procedure di indagine

 

La relazione tecnica evidenzia che le norme prevedono la possibilità che le parti contraenti promuovano le procedure di indagine in caso di attività relative alla criminalità organizzata e la prevenzione degli attentati terroristici. La relazione tecnica ipotizza che l’espletamento di tale attività  richieda circa sei missioni annue della durata di cinque giorni per tre componenti con la qualifica dirigenziale o direttiva appartenenti ai ruoli delle Forze di Polizia. L’onere ammonta a 36.490 euro annui. La spesa è valutata considerando le seguenti voci per ciascuna missione:

- diaria giornaliera ridotta di un terzo per tre funzionari (55,47 x 3 x 5gg.)         €     832,05

- albergo                                                                                                                   €  1.440,00

- oneri a carico dello Stato (1,97 x 3 x 5 gg.)                                                          €       29,55

- biglietti aerei A\R                                                                                                 €  3.600,00

- maggiorazione del 5 per cento per i biglietti aerei                                               €     180,00

Costo totale di n. 1 missione                                                                                  €  6.081,60

Il costo per sei missioni è pari a 36.489,60 ed è arrotondato all’euro superiore.

 

Articolo 4, articolo 5 lettera c), articolo 7 lettera a) ed articolo 8 lettera c): incontri finalizzati alla definizione di posizioni comuni ed allo scambio di esperienze

                                                                                 

E’ previsto che le parti concordino incontri congiunti per adottare posizioni comuni e per lo scambio periodico delle esperienze anche attraverso lo scambio di esperti. La delegazione italiana, da inviare in Estonia per cinque giorni, potrebbe essere costituita, secondo la relazione tecnica, da cinque componenti, con la qualifica dirigenziale o direttiva, appartenenti ai ruoli delle Forze di Polizia. L’onere ammonta a 10.136 euro annui. La spesa è valutata considerando le seguenti voci:

- diaria giornaliera ridotta di un terzo per cinque funzionari (55,47 x 5 x 5gg.)   €   1.386,75

- albergo                                                                                                                   €   2.400,00

- oneri a carico dello Stato (1,97 x 5 x 5 gg.)                                                          €        49,25

- biglietti  aerei A\R                                                                                                €   6.000,00

- maggiorazione 5 per cento per i biglietti aerei                                                     €      300,00

Totale             annuo                                                                                                            € 10.136,00    

Articolo 5 lettera b), articolo 7 lettera a) ed articolo 8 lettera c): corsi di formazione in tecniche investigative

 

E’ stabilito che le Parti cooperino nella lotta al terrorismo, alla criminalità organizzata e al traffico illecito di stupefacenti anche attraverso la programmazione di corsi di formazione congiunti in tecniche investigative specifiche. Al riguardo, si prevede di attivare un corso di formazione all’anno a beneficio della polizia estone, per la durata di quattro settimane, per un numero massimo di dieci frequentatori. L’onere ammonta a 19.840 euro annui. La spesa è valutata considerando le seguenti voci per ciascuna settimana di corso:

- vitto e alloggio presso un istituto della Polizia di Stato (€ 28 x 10 x 7gg)          €   1.960,00

- otto docenti per un totale di 40 ore in 6 giorni                                                    €   2.000,00

- visite didattiche                                                                                                     €      500,00

- testi e materiale di cancelleria                                                                                €      500,00

Totale                                                                                                                       €   4.960,00

A fronte di quattro settimane di corso l’onere sarà pari a  € 19.840,00.

                                                          

La relazione tecnica evidenzia, infine, che all’onere complessivo, valutato in 122.577 euro a decorrere dal 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto relativo al Ministero degli affari esteri.

La relazione tecnica fa presente che le ipotesi assunte per il calcolo degli oneri di cui al presente accordo relativi al numero degli esperti e dei funzionari, alle riunioni, ai corsi e loro durata, costituiscono riferimenti inderogabili ai fini dell’attuazione del predetto accordo.

 

Al riguardo si rileva che la relazione tecnica, ai fini della quantificazione degli oneri relativi allo scambio di ufficiali di collegamento, previsto all’articolo 2 dell’Accordo, fa riferimento alle norme recate dall’articolo 1808 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n.66, che prevede, fra l’altro, il pagamento dell’assegno di lungo servizio mensile (A.L.S.E.) e di una eventuale indennità speciale ad personam. Il medesimo articolo, inoltre, prevede, nel caso in cui il periodo di servizio ecceda i sei mesi, il rimborso delle spese effettivamente sostenute per il trasporto con i mezzi usuali e più economici del bagaglio e per la spedizione di mobili e masserizie secondo le misure vigenti per i dipendenti dello Stato. Prevede, altresì, se la durata della destinazione all'estero è superiore a un anno, la facoltà per il militare di trasferire la famiglia all'estero, con diritto al rimborso delle spese di viaggio per il coniuge e i figli conviventi e fiscalmente a carico e delle spese di trasporto di un bagaglio, per ogni persona, nella stessa quantità prevista per il dipendente. Tali possibili oneri di trasferimento non risultano quantificati dalla relazione tecnica. Appare, pertanto, necessario che il Governo fornisca il proprio avviso al riguardo.

Con riferimento ai corsi di formazione in tecniche investigative, si rileva che le disposizioni dell’Accordo prevedono che i medesimi corsi debbano essere organizzati nei due Stati contraenti mentre la relazione tecnica quantifica gli oneri solo in relazione ai corsi organizzati in Italia. Appare necessario, anche su tale aspetto, acquisire l’avviso del Governo.

 

ARTICOLO 3 del disegno di legge di ratifica

Autorizzazione alla ratifica dell’accordo di cooperazione Italia-Estonia

La norma dispone che all’onere derivante dal testo in esame, valutato in euro 122.577 a decorrere dal 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell’ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri (articolo 3, comma 1). Il provvedimento reca, altresì, la clausola di monitoraggio degli oneri e di salvaguardia finanziaria (articolo 3, comma 2).

Tale clausola, ai sensi dell’articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, prevede la riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall’attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie destinate alle spese di missione e di formazione nell’ambito del programma “Contrasto al crimine, tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica” e, comunque, della missione “Ordine pubblico e sicurezza” dello stato di previsione del Ministero dell’interno. Si intendono corrispondentemente ridotti, per il medesimo anno, di un ammontare pari all’importo dello scostamento, i limiti di cui all’articolo 6, commi 12 e 13, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

 

La relazione tecnica non considera le norme.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, con riferimento al comma1, si osserva che l’accantonamento del fondo speciale utilizzato reca le necessarie disponibilità sia per quanto concerne l’esercizio finanziario in corso sia per quelli successivi.

La disponibilità per gli anni successivi al 2012 emerge dal quadro dei fondi speciali di parte corrente di competenza del Ministero degli affari esteri per il triennio 2013-2015, previsto dal disegno di legge di stabilità 2013.

Con riferimento alla clausola di salvaguardia di cui al comma 2, si rileva che la stessa dovrebbe essere integrata al fine di fare riferimento alla riduzione delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili ai sensi dell’articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Inoltre, tenuto conto che il provvedimento, in prima lettura alla Camera, difficilmente potrà trovare attuazione nel 2012 anche in considerazione della ormai prossima scadenza dell'esercizio finanziario in corso, andrebbe valutata l’opportunità di far decorrere l'ambito temporale degli oneri in esame dall'anno 2013.

Su tali aspetti appare opportuno acquisire l’avviso del Governo.

 



[1] Recante il Codice dell’ordinamento militare.

[2] 1,583 è un coefficiente di lordizzazione. Un coefficiente di lordizzazione è utilizzato per determinare la somma lorda da mettere in busta paga per corrispondere al dipendente un determinato importo netto prefissato.

[3] 24,2 per cento è la misura dei contributi che gravano sull’amministrazione. Tale importo non include l’IRAP (8,5 per cento) dal momento che il personale è impiegato all’estero.