Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Bilancio dello Stato
Altri Autori: Servizio Commissioni
Titolo: (AC5458) Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione Buddhista italiana, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma della Costituzione
Riferimenti:
AC N. 5458/XVI     
Serie: Note di verifica    Numero: 471
Data: 28/11/2012
Descrittori:
INTESE CON CULTI ACATTOLICI   RAPPORTI TRA STATO E CHIESA
Organi della Camera: VII-Cultura, scienza e istruzione

 


Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

 

 

 

 

 

 

 

 

Verifica delle quantificazioni

 

 

 

A.C. 5458

 

Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l’Unione Buddhista italiana, in attuazione dell’articolo 8, terzo comma della Costituzione

 

(Approvato dal Senato – A.S. 2236)

 

 

 

 

 

N. 471 – 28 novembre 2012

 

 


 

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L’analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

( 066760-2174 / 066760-9455 – * bs_segreteria@camera.it

 

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

( 066760-3545 / 066760-3685 – * com_bilancio@camera.it

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Estremi del provvedimento

A.C.

 

5458

Titolo breve:

 

Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l’Unione Buddhista italiana, in attuazione dell’articolo 8, terzo comma, della Costituzione

 

Iniziativa:

 

 

 

 

Commissione di merito:

 

 

Relatore per la

Commissione di merito:

 

 

Zaccaria

Gruppo:

 

 

Relazione tecnica:

 

 

 

 

 

 

 

Parere richiesto

Destinatario:

 

Oggetto:

 

 

 

 

 

 

 

 


INDICE

ARTICOLO 5. 2

Assistenza spirituale.. 2

ARTICOLO 6. 3

Insegnamento religioso nelle scuole.. 3

ARTICOLO  7. 3

Scuole ed istituti di educazione.. 3

ARTICOLO 14, comma 4, e ARTICOLO 15. 4

Regime tributario applicato all’Unione Buddhista.. 4

ARTICOLO 17. 5

Tutela dei beni culturali5

ARTICOLO 18. 5

Pubblicazioni5

ARTICOLO 19. 6

Deducibilità ai fini IRPEF delle erogazioni liberali a favore dell’UBI6

ARTICOLO 20. 7

Ripartizione della quota dell’8 per mille del gettito IRPEF. 7

ARTICOLO 21. 9

Commissione paritetica.. 9

ARTICOLO 22. 9

Assegni ai ministri del culto.. 9

ARTICOLO 24. 10

Festa religiosa buddista.. 10

ARTICOLO 28. 10

Copertura finanziaria.. 10

 


 

PREMESSA

 

Il disegno di legge, già approvato dal Senato, reca norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l’Unione Buddhista Italiana (UBI), in attuazione dell’articolo 8, terzo comma, della Costituzione.

Tali norme si basano sui contenuti dell’intesa tra la Repubblica italiana e la suddetta confessione religiosa, stipulata il 4 aprile 2007, il cui testo è allegato al provvedimento.

Il disegno di legge originario (A.S. 2236) è corredato di relazione tecnica, basata sull’ipotesi di un’entrata in vigore del provvedimento nel 2010 e riferita unicamente alle disposizioni di cui all’art. 19. Nel corso dell’esame presso il Senato, il testo è stato oggetto di modifiche - delle quali si dà conto nella presente Nota – che rendono non più utilizzabili le indicazioni della originaria relazione tecnica.

Nel corso dell’esame presso il Senato, sono state presentate una relazione tecnica aggiornata[1] e alcune note tecniche, delle quali si dà conto nel presente dossier.

La presente Nota analizza, oltre alle disposizioni oggetto della relazione tecnica, le altre norme del disegno di legge che presentano profili di carattere finanziario.

 

ONERI QUANTIFICATI dal PROVVEDIMENTO

 e dalla RELAZIONE TECNICA

 

(euro)

Art. 19

2012

2013

Dal 2014

Minori entrate IRPEF

0

130.000

70.000

 

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

 

ARTICOLO 5

Assistenza spirituale

Le norme prevedono che gli appartenenti all’Unione Buddhista Italiana (UBI) possano ricevere, quando siano militari in servizio oppure in caso di ricovero in strutture sanitarie e assistenziali o in caso di detenzione in istituti penitenziari, la dovuta assistenza spirituale da parte dei ministri del culto designati dall’UBI stessa.

Gli oneri finanziari per lo svolgimento della suddetta assistenza spirituale sono a carico dell’UBI.

 

La relazione tecnica non considera le disposizioni.

 

Nulla da osservare al riguardo.

 

ARTICOLO 6

Insegnamento religioso nelle scuole

Normativa vigente: l’articolo 310 del decreto legislativo 297/1994 disciplina il diritto degli studenti delle scuole di ogni ordine e grado di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica. Per la scuola materna, elementare e media il diritto è esercitato dai genitori o da chi esercita la potestà. In base alle circolari applicative del Ministero dell’istruzione, la scelta relativa alle attività alternative all’insegnamento della religione cattolica trova concreta attuazione attraverso opzioni didattiche e formative specificamente individuate.

La norma riconosce agli alunni delle scuole pubbliche di ogni ordine e grado il diritto di non avvalersi di insegnamenti religiosi nell’ambito dell’orario scolastico. Garantiscono, inoltre, agli incaricati designati dall’UBI il diritto di rispondere ad eventuali richieste provenienti dagli alunni, dalle loro famiglie e dagli organi scolastici in ordine allo studio del fatto religioso e delle sue implicazioni. I relativi oneri finanziari sono a carico dell’UBI.

 

La relazione tecnica non considera la norma.

 

Nulla da osservare al riguardo, nel presupposto – sul quale appare opportuna una conferma – che il diritto disciplinato dall’articolo in esame sia esercitabile nell’ambito delle opzioni di insegnamenti alternativi già garantite sulla base della normativa vigente e non comporti, quindi, un aggravio di costi amministrativi.

 

ARTICOLO  7

Scuole ed istituti di educazione

La norma garantisce il diritto all’UBI di istituire liberamente scuole di ogni ordine e grado e istituti di educazione, nel rispetto della normativa vigente in materia di parità scolastica e di diritto allo studio e all’istruzione.

 

La relazione tecnica non considera la norma.

 

La nota tecnica trasmessa dal Governo al Senato[2] afferma che non si ravvisano sostanziali effetti di gettito in relazione al riconoscimento del diritto di istituire scuole ed istituti di educazione. Ciò in considerazione dell’attuale esiguità delle erogazioni liberali effettuate verso la totalità degli istituti scolastici e della ridottissima quota percentuale rappresentata dagli eventuali istituti riconosciuti sulla base del provvedimento in esame in rapporto al totale degli istituti scolastici italiani.

 

Al riguardo, andrebbe escluso che l’istituzione di nuove scuole comporti un aggravio di oneri a carico dello Stato in termini di concessione di finanziamenti.

Non si formulano osservazioni in ordine ad eventuali effetti finanziari derivanti dal regime fiscale agevolato applicabile alle erogazioni liberali dei privati in favore delle scuole, tenuto conto di quanto affermato nella nota della RGS trasmessa al Senato circa l’esiguità degli Istituti potenzialmente interessati alla disciplina in esame.

 

ARTICOLO 14, comma 4, e ARTICOLO 15

Regime tributario applicato all’Unione Buddhista

Le norme dispongono che la devoluzione dei beni dell’ente soppresso o estinto avviene secondo quanto prevede il provvedimento dell’UBI, salvi comunque la volontà dei disponenti, i diritti dei terzi e le disposizioni statutarie e osservate, in caso di trasferimento ad altro ente, le leggi civili relative agli acquisti delle persone giuridiche (articolo 14, comma 4).

Si prevede, inoltre, che, agli effetti tributari, l’UBI e gli organismi religiosi civilmente riconosciuti da essa aventi fini di religione o di culto, come pure le attività dirette a tali scopi, sono equiparati a quelli aventi fini di beneficenza e di istruzione (articolo 15, comma 1).

L’UBI e gli organismi civilmente riconosciuti possono svolgere attività diverse da quelle di religione e di culto. Tali attività sono soggette alle leggi dello Stato in materia ed al regime tributario previsto per tali attività (articolo 15, comma 2).

 

La relazione tecnica non considera le disposizioni. 

 

Nella Nota del MEF trasmessa al Senato[3], il Dipartimento delle finanze afferma che la norma in questione (articolo 15) assolve ad una finalità di riordino in quanto gli enti religiosi sono già riconosciuti come enti non commerciali da varie formulazioni di legge, tra cui il decreto legislativo n. 460 del 1997, che li equipara - anche dal punto di vista fiscale - agli enti aventi finalità di beneficenza o istruzione, facendoli pertanto confluire nell’ambito del terzo settore.

La Nota precisa, inoltre, che anche con riferimento all’eventuale applicazione di una nuova normativa del registro, ipotecaria, catastale e IVA agli Enti religiosi (art. 14, c.4 e art. 15) gli stessi, anche per queste imposte, già ad oggi possono usufruire della disciplina del terzo settore sempre per il principio che sono equiparati, anche dal punto di vista fiscale, agli enti di beneficenza e di istruzione.

 

Nulla da osservare al riguardo, in considerazione di quanto precisato nel corso dell’iter presso il Senato.

 

ARTICOLO 17

Tutela dei beni culturali

La norma dispone che la Repubblica e l’UBI si impegnano a collaborare per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali facenti parte del patrimonio dell’UBI e degli organismi da essa rappresentati.

 

La relazione tecnica non considera la norma.

 

Al riguardo andrebbe acquisita una conferma che per effetto delle disposizioni in esame  non si determinino oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

 

ARTICOLO 18

Pubblicazioni

La norma stabilisce che le affissioni e la distribuzione di pubblicazioni e stampati effettuate all’interno e all’ingresso dei luoghi di culto, nonché la raccolta di offerte nei predetti luoghi sono effettuate senza autorizzazioni e sono esenti da qualunque tributo.

 

La relazione tecnica non considera la norma.

 

Al riguardo appare opportuno che siano forniti chiarimenti – come già evidenziato nel corso dell’esame presso il Senato -  in merito ai possibili effetti di gettito derivanti dall’esenzione delle pubblicazioni in esame da qualunque tributo.

 

ARTICOLO 19

Deducibilità ai fini IRPEF delle erogazioni liberali a favore dell’UBI

Le norme prevedono che, a decorrere dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, le persone fisiche possano dedurre dal proprio reddito complessivo, ai fini IRPEF, le erogazioni liberali in denaro - fino all’importo di euro 1.032,91 - effettuate in favore dell’UBI e degli organismi civilmente riconosciuti da essa rappresentati.

La determinazione delle modalità applicative della deduzione è affidata ad apposito decreto.

 

La relazione tecnica aggiornata, presentata nel corso dell’esame al Senato[4], stima una perdita di gettito annua per competenza di 70.000 euro.

La stima utilizza i dati delle dichiarazioni IRPEF relative al periodo d’imposta 2011, dai quali risulta che circa 103.000 soggetti hanno effettuato erogazioni liberali in favore di enti religiosi di importo medio pari a circa 264 euro, per un ammontare complessivo di 27,4 milioni.

La RT aggiornata riduce la stima dell’onere contenuta nella RT originaria, che si basava su dati tratti dalle dichiarazioni IRPEF relativi al 2007.

Considerando che i fedeli della confessione religiosa oggetto del provvedimento  rappresentano circa lo 0,18 per cento della popolazione italiana ed ipotizzando una maggiore propensione alle liberalità in esame, la relazione stima un ammontare di erogazioni pari allo 0,7 per cento del totale, corrispondente a circa 200.000 euro.

Applicando un’aliquota marginale media IRPEF del 35 per cento si perviene ad una perdita di gettito annua pari a circa 70.000 euro.

Per cassa la perdita di gettito si cifra in 130.000 euro nell’anno 2013 ed in 70.000 euro annui a decorrere dal 2014.

Nel corso dell’iter presso la Commissione Bilancio del Senato, è stato osservato che la riparametrazione degli importi deducibili da parte dei fedeli della confessione religiosa in esame rispetto alle liberalità effettuate a legislazione vigente si basa sul loro peso in termine capitario e non sul peso delle relative somme donate sul totale delle donazioni effettuate. E’ infatti possibile che comunità meno numerose siano maggiormente inclini ad autofinanziarsi.

Inoltre, a legislazione vigente (articolo 15, lettera i-bis, del TUIR), è già possibile la detrazione, nella misura del 19 per cento, delle erogazioni liberali in favore di enti ed associazioni appartenenti a confessioni religiose. L’introduzione di una deduzione potrebbe determinare fenomeni di incentivazione e di sostituzione, che potrebbero ampliare la perdita di gettito.

Nella Nota del MEF trasmessa al Senato[5], il Dipartimento delle finanze afferma che, in assenza di specifici dati di dettaglio, il rapporto tra gli appartenenti alla confessione religiosa e l’intera popolazione italiana rappresenta una proxy  efficiente per la ricostruzione della distribuzione degli importi deducibili. Inoltre, il peso relativo ottenuto è stato prudenzialmente moltiplicato per un fattore pari a circa 4, consentendo la compensazione di eventuali effetti riguardanti le erogazioni attualmente detraibili.

 

Al riguardo, in considerazione delle precisazioni fornite nel corso dell’iter al Senato e della sostanziale prudenzialità della quantificazione proposta, non si formulano osservazioni in merito all’entità dell’onere.

 

ARTICOLO 20

Ripartizione della quota dell’8 per mille del gettito IRPEF

Normativa vigente: i soggetti passivi IRPEF possono, in sede di dichiarazione dei redditi ovvero tramite CUD, scegliere di destinare una quota della propria imposta liquidata in ciascun periodo d’imposta (pari all’otto per mille) ad un soggetto tra quelli espressamente indicati dalla normativa vigente. Per l’anno 2011, i contribuenti hanno potuto optare per uno dei seguenti soggetti: Stato, Chiesa cattolica, Unione Chiese cristiane avventiste del 7° giorno, Assemblee di Dio in Italia, Unione Chiese Metodiste e Valdesi, Chiesa Evangelica Luterana in Italia, Unione Comunità Ebraiche Italiane.

A decorrere dall’anno 2013 concorreranno alla ripartizione anche l’Unione Cristiana Evangelica Battista d’Italia, la Sacra Arcidiocesi d’Italia ed esarcato per l’Europa meridionale e la Chiesa Apostolica in Italia.

La quota dell’otto per mille dell’IRPEF relativamente alla quale i contribuenti non hanno esercitato l’opzione viene ripartita tra i soggetti beneficiari in proporzione alle scelte espresse, con eccezione della quota così determinata che spetterebbe alle Assemblee di Dio in Italia: quest’ultima, infatti, viene devoluta alla gestione statale. Sulla base delle scelte espresse nelle dichiarazioni dei redditi, gli uffici finanziari liquidano la  quota spettante a ciascun beneficiario[6].

Il gettito dell’otto per mille attribuito allo Stato deve essere utilizzato per scopi di interesse sociale o di carattere umanitario ed in particolare per interventi riguardanti: la fame nel mondo, le calamità naturali, l’assistenza ai rifugiati, la conservazione dei beni culturali (artt. 47 e 48 L. 222/1985 e DPR n. 76/1998).

Le norme prevedono che, a decorrere dalla data di entrata in vigore del provvedimento, l’UBI concorra, secondo le modalità previste dalla normativa vigente, alla ripartizione della quota dell’otto per mille del gettito IRPEF, utilizzando le relative risorse per finalità di mantenimento dei ministri del culto, di manutenzione e realizzazione di edifici di culto e per scopi socio-assistenziali espressamente individuati dalle norme stesse.

L’UBI partecipa sia alla ripartizione effettuata in base alle scelte espresse dai contribuenti sia alla distribuzione della quota inespressa, cui concorre in proporzione alle scelte espresse.

 

La relazione tecnica non considera le norme.

Si segnala che - nel corso dell’iter al Senato del disegno di legge n. 2326[[7]], contenente disposizioni di analogo tenore, come anche nel corso dell’esame parlamentare di precedenti provvedimenti finalizzati a recepire intese con altre confessioni religiose[8] - il Governo ha assicurato quanto segue:

-         la quota delle scelte inespresse attribuita allo Stato, che potrebbe risultare ridotta a seguito della concorrenza di un nuovo soggetto alla ripartizione, non affluisce all’entrata del bilancio dello Stato e, pertanto, la sua riduzione non determina effetti negativi su tale bilancio;

-         l’attribuzione ad un nuovo soggetto della quota dell’otto per mille di IRPEF, con la conseguente riduzione della quota attualmente disponibile per lo Stato, non determina il venir meno di risorse impiegate per altri interventi statali.

 

Al riguardo, tenuto conto delle considerazioni più volte espresse dal Governo in proposito, si rileva che la normativa proposta non sembra suscettibile di determinare effetti onerosi nel presupposto che le spese finalizzate a progetti di natura sociale e di carattere umanitario, cui è attualmente finalizzata la quota dell’otto per mille a diretta gestione statale, siano effettivamente comprimibili nell’ambito delle risorse che annualmente si rendono disponibili, risorse destinate a ridursi per effetto dell’approvazione del provvedimento in esame.

In proposito andrebbe acquisita una conferma, anche in considerazione del fatto che talune norme hanno di recente previsto un’apposita copertura finanziaria pluriennale a valere sulle risorse dell’otto per mille di pertinenza statale[9].

In proposito, si rileva che la Presidenza del Consiglio ha reso noto, con un comunicato del 2 gennaio 2012, che per l’anno 2011 non è stato predisposto lo schema di decreto di ripartizione della quota dell’8 per mille a diretta gestione statale in quanto le relative risorse sono state destinate alla copertura degli oneri recati da alcuni provvedimenti legislativi[10].

 

ARTICOLO 21

Commissione paritetica

La norma prevede che, su richiesta di una delle parti, al fine di predisporre eventuali modifiche, si possa procedere alla revisione dell’importo delle erogazioni liberali deducibili, di cui all’articolo 19, e dell’aliquota IRPEF, di cui all’articolo 20 (otto per mille), mediante un’apposita commissione paritetica nominata dal Governo italiano e dall’UBI.

 

La relazione tecnica non considera la disposizione.

 

Al riguardo, si osserva che la modifica della quota di deducibilità e dell’aliquota dell’otto per mille è rimessa, dalla norma in esame, alle valutazioni di un’apposita commissione paritetica nominata dal Governo italiano e dall’UBI. Premessa la necessità di acquisire chiarimenti in merito alle variazioni in questione (e in particolare a quella relativa all’otto per mille), si rileva che eventuali modifiche dei suddetti parametri potrebbero determinare riduzioni di gettito che andrebbero opportunamente quantificate e coperte con apposita norma legislativa. Sul punto si evidenzia la necessità di acquisire elementi di valutazione dal Governo.

Si richiede, altresì, un chiarimento in merito alla quantificazione e alla copertura degli oneri derivanti dall’istituzione della commissione paritetica prevista dalla norma in esame, tenuto conto che la norma non esclude espressamente la corresponsione di rimborsi ed emolumenti.

 

ARTICOLO 22

Assegni ai ministri del culto

La norma prevede che gli assegni corrisposti dall’UBI per il sostentamento totale o parziale dei ministri del culto siano equiparati, ai soli fini fiscali, al reddito da lavoro dipendente. L’UBI provvede ad operare le relative ritenute fiscali, nonché al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali previsti dalle norme vigenti.

 

La relazione tecnica non considera la disposizione.

Nella Nota del MEF trasmessa al Senato[11]il Dipartimento delle finanze afferma che la legislazione vigente già prevede l’equiparazione fiscale ai redditi di lavoro dipendente di analoghe corresponsioni, quali le remunerazioni dei sacerdoti della Chiesa cattolica e gli assegni corrisposti da altre confessioni religiose per il sostegno dei ministri del culto. Pertanto, non si ravvisano nella norma elementi che possano configurare una sostanziale perdita di gettito tributario o contributivo.

 

Nulla da osservare al riguardo, in considerazione delle precisazioni fornite nel corso dell’iter al Senato.

 

ARTICOLO 24

Festa religiosa buddista

La norma stabilisce che la Repubblica riconosce agli appartenenti agli organismi rappresentati dall’UBI, su loro richiesta, di osservare talune festività della religione buddista. Il diritto è esercitato nel quadro della flessibilità dell’organizzazione del lavoro. Restano salve le imprescindibili esigenze dei servizi essenziali previsti dall’ordinamento giuridico.

 

La relazione tecnica non considera la norma.

 

Nulla da osservare nel presupposto – sul quale appare opportuna una conferma – che il diritto in questione non determini un incremento del numero delle festività con effetti civili previste dall’ordinamento.

 

ARTICOLO 28

Copertura finanziaria

La norma dispone che agli oneri derivanti dalla provvedimento in esame, valutati in euro 130.000 per l’anno 2013 e in euro 70.000 annui a decorrere dal 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica[12].

Con una riformulazione del testo originario, presso il Senato è stata espunta la clausola di monitoraggio e di salvaguardia contenuta nella norma di copertura.

Il comma 2 prevede che il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

La nota tecnica della RGS[13] precisa che nell’articolo - riformulato rispetto al testo iniziale - è stata espunta la clausola di salvaguardia. Ciò in quanto la stessa risulta di fatto inefficace al fine di porre rimedio nel caso si verifichino effetti finanziari negativi superiori a quelli stimati.

 

Al riguardo, si rileva, in primo luogo, che la norma di cui al comma 1 non indica esplicitamente, come previsto dalla vigente disciplina contabile, le disposizioni onerose del provvedimento, ma reca un generico riferimento agli oneri derivanti dal provvedimento stesso. Tuttavia, dalla relazione tecnica si desume che gli stessi derivano dalle disposizioni di cui al comma 2 dell’articolo 19, recante misure per la deducibilità delle erogazioni liberali in favore dell’Unione buddhista italiana.

Con riferimento alla formulazione della disposizione in termini di previsioni di spesa, si rileva che la stessa non è corredata da una specifica clausola di salvaguardia. A tale proposito, si ricorda che anche in altri disegni di legge aventi un analogo contenuto già approvati dalla Camera[14], tale clausola non era prevista in considerazione del fatto che trattandosi di minori entrate, ogni eventuale disallineamento potrebbe verificarsi solo a consuntivo rendendo inefficace l’apposizione di qualsiasi suddetta clausola. 

Infine, in merito alle risorse utilizzate a copertura, relative al Fondo per interventi strutturali di politica economica, si ricorda che le stesse sono iscritte nel capitolo 3075 dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze. In proposito, appare opportuno acquisire dal Governo la conferma che lo stesso rechi le necessarie disponibilità.



[1] Ministero dell’Economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – Nota del 28.6.2012.

[2] Nota del MEF-RGS predisposta in data 28 giugno 2012

[3] Nota di risposta alle osservazioni formulate nel corso dell’esame al Senato, pervenuta il 26 luglio 2010.

[4] In data 17 maggio 2012.

[5] Nota di risposta alle osservazioni formulate nel corso dell’esame al Senato, pervenuta il 26 luglio 2010.

[6] In merito alla tempistica, si evidenzia che, in riferimento al periodo di imposta “T”, le dichiarazioni sono presentate dai contribuenti entro settembre dell’anno successivo (T+1); il decreto di ripartizione è adottato entro novembre dell’anno “T+2” e le risorse sono attribuite ai soggetti spettanti nell’anno “T+3”.

[7] Approvazione dell’intesa tra il Governo della Repubblica italiana e l’Unione cristiana evangelica battista d’Italia, in attuazione dell’articolo 8, comma 3, della Costituzione.

[8] Cfr. A.C. 2321/XVI legislatura recante “Approvazione dell’intesa tra il Governo della Repubblica italiana e la Tavola valdese, in attuazione dell’articolo 8, terzo comma della Costituzione”, Commissione V Bilancio, Seduta del 25 febbraio 2009..

[9] Da ultimo, l’articolo 21, comma 9, del DL  98/2011 e l’articolo 4 del DL 211/2011, hanno disposto la riduzione della quota di pertinenza statale per un ammontare rispettivamente pari a 64 e a 57 milioni annui a decorrere dal 2011. Tali importi sono stati destinati alla copertura finanziaria di spese per la gestione dei mezzi della flotta aerea del Dipartimento della protezione civile, nonché di spese per l’adeguamento, il potenziamento e la messa a norma delle infrastrutture penitenziarie.

[10] Cfr. www.governo.it

[11] Nota di risposta alle osservazioni formulate nel corso dell’esame al Senato, pervenuta il 26 luglio 2010.

[12] Di cui all’art. 10, comma 3, del DL n. 282/2004.

[13] Nota RGS 2 luglio 2012

[14] Si veda l’Atto Camera n. 4716 recante norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa di Gesù Cristo dei santi degli ultimi giorni, in attuazione dell’articolo 8, terzo comma, della Costituzione.