Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Bilancio dello Stato
Altri Autori: Servizio Commissioni
Titolo: (AC 5421) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale e di istruzione tra l'Italia e la Serbia
Riferimenti:
AC N. 5421/XVI     
Serie: Note di verifica    Numero: 451
Data: 20/09/2012
Descrittori:
ATTIVITA' CULTURALI   COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
ISTRUZIONE   RATIFICA DEI TRATTATI
SCAMBI CULTURALI     
Organi della Camera: III-Affari esteri e comunitari

 


Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

 

 

 

 

 

 

 

 

Verifica delle quantificazioni

 

 

 

A.C. 5421

 

Ratifica ed esecuzione dell’Accordo di cooperazione culturale e di istruzione tra l’Italia e la Serbia

 

(Approvato dal Senato – A.S. 3285)

 

 

 

 

 

N. 451 – 20 settembre 2012

 

 


 

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L’analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

( 066760-2174 / 066760-9455 – * bs_segreteria@camera.it

 

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

( 066760-3545 / 066760-3685 – * com_bilancio@camera.it

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Estremi del provvedimento

 

 

A.C.

 

5421

Titolo breve:

 

Ratifica ed esecuzione dell’Accordo di cooperazione culturale e di istruzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Serbia, fatto a Roma il 13 novembre 2009

 

Iniziativa:

 

 

 

Commissione di merito:

 

 

Relatore per la

Commissione di merito:

 

On Renato Farina

Gruppo:

 

 

Relazione tecnica:

 

 

 

 

 

 

Parere richiesto

 

 

Destinatario:

 

Oggetto:

 

 

 


INDICE

 

 

 

ARTICOLI 1-15 dell’Accordo.. 3

Accordo di cooperazione culturale tra Italia e Serbia.. 3

ARTICOLO 3, commi 1 e 2, del disegno di legge di ratifica.. 8

Copertura finanziaria.. 8

 



PREMESSA

 

Il disegno di legge, già approvato dal Senato[1], autorizza la ratifica e l’esecuzione dell’Accordo di cooperazione culturale e di istruzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Serbia, fatto a Roma il 13 novembre 2009.

Il provvedimento è corredato di relazione tecnica.

Si esaminano di seguito le norme considerate dalla relazione tecnica, nonché le altre disposizioni che presentano profili di carattere finanziario.

 

                                                                                                                            

ONERI QUANTIFICATI DALLA RELAZIONE TECNICA

 

                                                                                                        (importi in euro)

Norme dell’Accordo

2012

2013

Dal 2014

Art.   3    (Collaborazione nel settore dell’istruzione)

269.900

269.900

269.900

Art.   6        (Collaborazione artistica)

77.000

77.000

77.000

Art.   7    (Collaborazione nell’editoria)

10.000

10.000

10.000

Art. 11       (Biblioteche e archivi)

6.300

6.300

6.300

Art. 15   (Commissione mista)

0

0

3.420

TOTALE

363.200

363.200

366.620

In base a quanto indicato dalla RT relativamente all’articolo 15 (riunione della Commissione mista ogni tre anni, alternativamente in Italia e in Serbia), l’onere risulterebbe permanente con riferimento alla quota annuale di 363.200 euro, mentre ammonterebbe a 366.620 euro soltanto ogni sei anni (ossia nel 2014, nel 2020, nel 2026 etc.). Sul punto si rinvia a quanto di seguito osservato nella parte successiva della presente Nota.

 

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

 

ARTICOLI 1-15 dell’Accordo

Accordo di cooperazione culturale tra Italia e Serbia

Le norme dell’Accordo prevedono che:

         siano realizzati programmi ed attività comuni atti a favorire la collaborazione culturale e di istruzione (articolo 1);

         sia sviluppata dalle Parti la cooperazione nei seguenti settori: cultura e istruzione; tutela del patrimonio culturale, artistico ed archeologico; istituzioni culturali, istituti di istruzione, di alta formazione, istituzioni musicali e coreutiche; settore artistico, mediante scambi di artisti, di professionisti del settore, di esperti e studiosi, di docenti e studenti universitari; attività editoriali, con traduzioni e pubblicazione di opere letterarie dell’altra Parte contraente; media; protezione dei diritti d’autore; biblioteche, libri, archivi (articolo 2);

         sia favorita la cooperazione nel settore dell’istruzione, dell’arte, della cultura e del patrimonio linguistico ed archeologico dei due Paesi attraverso una serie di attività (articolo 3).

Si tratta delle seguenti attività:

a)       insegnamento della lingua, della letteratura e della cultura dell’altra Parte;

b)      formazione di docenti della lingua dell’altra Parte;

c)       invio di lettori nell’altro paese, in regime di reciprocità;

d)      scambio di assistenti di lingua italiana e di lingua serba presso le rispettive scuole secondarie superiori;

e)      concessione, in regime di reciprocità, di borse di studio a studenti universitari e postuniversitari per lo svolgimento di studi e ricerche;

f)        collaborazione tra i rispettivi organismi universitari, attraverso l’intensificazione di progetti universitari, lo scambio di docenti e ricercatori e la realizzazione di ricerche congiunte su temi di comune interesse;

g)      studio comparativo dei metodi e dei programmi didattici, universitari e di alta formazione artistica, musicale e coreutica;

h)      sostegno della mobilità e della partecipazione a programmi europei di cooperazione;

i)         estensione dei programmi di scambio di docenti esistenti tra i due Paesi agli istituti di istruzione primaria e secondaria che ne facciano richiesta;

j)        scambi di informazioni e di pubblicazioni scientifiche e pedagogiche;

k)       cooperazione nell’ambito dei metodi e dei materiali didattici;

l)         scambi e contatti diretti tra insegnanti e tra istituti scolastici, specialmente nel quadro di gemellaggi;

         siano incoraggiati il restauro e la fruizione dei monumenti storici, la diffusione della tutela e dello studio del patrimonio culturale, archeologico e paesaggistico (articolo 4);

         sia sostenuta l’attività degli istituti di cultura e dei comitati della società Dante Alighieri (articolo 5);

         sia favorita ogni forma di scambio culturale ed artistico attraverso la promozione di manifestazioni culturali ed artistiche, l’organizzazione di conferenze, seminari, atelier artistici, festival ed altri eventi di carattere culturale ed artistico (articolo 6);

         sia favorita la traduzione e l’edizione di opere letterarie e scientifiche (articolo 7);

         sia favorita la collaborazione nel campo dei media ed in particolare ogni forma di collaborazione fra gli enti televisivi e radiofonici dei due Paesi (articolo 8);

         sia realizzata una stretta collaborazione nel contrasto al traffico illecito di opere d’arte o oggetti di interesse culturale, promuovendo lo scambio di informazioni ed attività di formazione ed addestramento fra le rispettive forze dell’ordine (articolo 9);

         sia rafforzata la cooperazione nel settore della protezione dei diritti d’autore e diritti connessi, nel campo dell’informatica bibliotecaria anche attraverso lo scambio reciproco di specialisti e di pubblicazioni informative (articoli 10 e 11);

         siano favoriti gli scambi nel settore giovanile, anche nel campo sportivo (articolo 12), e le collaborazioni fra le autorità regionali e locali dei rispettivi Paesi (articolo 13);

         siano incoraggiate le attività nel settore dei diritti umani, in particolare contro il razzismo, l’intolleranza e le altre forme di discriminazione  (articolo 14);

         le Parti istituiscano una Commissione mista incaricata di esaminare il progresso della cooperazione culturale per garantire la concretizzazione dei programmi esecutivi pluriennali (articolo 15).

 

La relazione tecnica afferma che l’Accordo di cooperazione culturale tra l’Italia e la Siria comporta le seguenti spese[2]:

 

ARTICOLI

SPESE

IMPORTI (in euro)

Articolo 3 lett. a) e b)

Contributi per la creazione di cattedre di lingua italiana nelle istituzioni scolastiche straniere

12.000

 

Contributi per corsi e seminari di formazione ad insegnanti locali

10.000

 

Contributi per il funzionamento di cattedre di lingua italiana

15.000

 

Contributi ad università e istituzioni culturali

10.000

Articolo 3 lett. e)

Concessione di borse di studio a studenti della Serbia (n. 120 x euro 620)

74.400

Articolo 3 lett. f) e g)

Spese di soggiorno per 5 docenti stranieri in Italia (€ 120 x 10 giorni x 5 persone)

6.000

 

Invio di 5 docenti universitari italiani (Spese per 5 biglietti aerei: 500 x 5)

2.500

 

Contributi ad istituzioni universitari

50.000

 

Collaborazione tra le istituzioni accademiche in ambito artistico

50.000

Articolo 3 lett. h)

Iniziative di formazione e produzione artistica

30.000

Articolo 3 lett. j)

Contributi volti a favorire l’invio di forniture librarie

10.000

TOTALE ARTICOLO 3

 

269.900

Articolo 6

Cooperazione nei settori artistico, cinematografico, teatrale e musicale

55.000

 

Partecipazione a manifestazioni di rilievo (spese di viaggio per 5 rappresentanti italiani: 5 biglietti x €500)

2.500

 

Spese di pernottamento (€ 100 al giorno x 7 giorni x 5 persone)

3.500

 

Spese di vitto (€ 60 al giorno x 7 giorni x 5 persone)

2.100

 

Realizzazione eventi nel campo cinematografico

13.900

TOTALE ARTICOLO 6

 

77.000

Articolo 7

Concessione di premi e contributi per traduzione e pubblicazione libro italiano

10.000

TOTALE ARTICOLO 7

 

10.000

Articolo 11

Spese di soggiorno per ospitare 2 archivisti stranieri (€ 120 al giorno x 15 giorni x 2 persone)

3.600

 

Spese di viaggio x 2 archivisti italiani (€ 500 x 2)

1.000

 

Spese di soggiorno per 1 bibliotecario straniero (€ 120 al giorno x 10 giorni)

1.200

 

Spese di viaggio per 1 bibliotecario italiano

500

TOTALE ARTICOLO 11

 

6300

Articolo 15

Istituzione di una Commissione mista con riunioni ogni tre anni alternativamente in Italia e in Serbia: spese di viaggio per invio di 3 funzionari italiani: n. 3 biglietti x € 500

1.500

 

Spese di pernottamento ( € 100 x 4 giorni x 3 persone)

1.200

 

Spese per vitto (€ 60 x 4 giorni x 3 persone)

720

TOTALE ARTICOLO 15

 

3.420

 

 

La RT precisa infine che gli articoli 4 e 5 dell’Accordo non prevedono l’assunzione diretta di impegni e pertanto non determinano nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

In sintesi, l’onere da porre a carico del bilancio dello Stato, ammonta a 363.200 euro a decorrere dall’anno 2012  e per ciascuno degli anni successivi. Per l’anno 2014, l’onere a carico del bilancio dello Stato ammonta a euro 366.620.

Si osserva che, per alcune previsioni di spesa, la relazione tecnica dà conto degli elementi di dettaglio sui quali si basano le quantificazioni (per esempio le borse di studio o le spese di viaggio e di soggiorno), mentre per altre previsioni le voci di costo vengono indicate in termini meno specifici e le stime vengono fornite in forma aggregata, senza precisare i dati e gli elementi posti alla base delle quantificazioni (iniziative di cooperazione, eventi, premi, contributi per lo svolgimento di determinate attività). In ogni caso, le ipotesi poste alla base delle relative stime non vengono qualificate dalla relazione tecnica come limiti inderogabili ai fini dell’attuazione dell’Accordo e la norma di copertura contenuta nel disegno di legge di ratifica non definisce l’onere come limite massimo di spesa. Conseguentemente è prevista nel testo una clausola di salvaguardia, in base alla quale l’andamento degli oneri dovrà essere monitorato e, nel caso di scostamenti rispetto alle previsioni, si dovrà procedere alla riduzione di determinate dotazioni finanziarie iscritte in bilancio.  

 

Nel corso dell’esame presso la Commissione Bilancio del Senato[3] il Governo ha affermato che:

         l'articolo 5 dell'Accordo (Sostegno agli istituti di cultura) non comporterà maggiori oneri rispetto a quelli previsti dalla normativa vigente;

         le riunioni della Commissione mista di cui all'articolo 15 si terranno secondo la cadenza temporale prevista dalla relazione tecnica.

Si osserva che l’imputazione dell’onere al 2014 sembra presupporre che la prima riunione della Commissione si terrà a Belgrado.

In base a tali presupposti la Commissione Bilancio del Senato ha formulato un parere non ostativo sul provvedimento.

 

Al riguardo, si rileva preliminarmente che non tutte le voci di spesa indicate dalla relazione tecnica sono corredate dei relativi elementi di quantificazione, nonostante che l’onere complessivo sia configurato non come limite massimo di spesa ma come mera previsione.

Ciò premesso, con riferimento all’articolo 15 dell’Accordo andrebbe acquisita una conferma in ordine alla sede della prima riunione della Commissione mista, che - stando all’imputazione temporale dell’onere indicata dalla relazione tecnica - dovrebbe svolgersi nel 2014 a Belgrado.

Si ricorda che, in base all’articolo 15 dell’Accordo, le riunioni della Commissione mista dovrebbero svolgersi “alternativamente nelle capitali dei due Paesi” e “in date da concordarsi attraverso i canali diplomatici”. In base a quanto ipotizzato dalla relazione tecnica, le riunioni dell’organismo dovrebbero tenersi con cadenza triennale, alternativamente in Italia e in Serbia[4]. Si osserva che, in coerenza con tale ipotesi, l’onere di 3.420 euro all’anno dovrebbe pertanto verificarsi ogni sei anni (ossia nel 2014, nel 2020, nel 2026 etc.). Nel testo del disegno di legge di ratifica[5] il medesimo onere (3.420 euro) è imputato agli esercizi “a decorrere dall’anno 2014”.

Con riferimento ad alcune attività previste dal testo dell’Accordo che non vengono espressamente considerate dalla relazione tecnica, andrebbe chiarito se – ed in base a quali elementi -  si ritenga che le stesse possano essere realizzate in assenza di oneri.

Si fa riferimento, in particolare: agli scambi di lettori, di assistenti di lingue e di docenti [articolo 3, lettere c), d) e i)] ; ai contatti diretti fra gli istituti scolastici [articolo 3, lettera l)]; alle attività di formazione e di addestramento delle forze dell’ordine per il contrasto del traffico illecito di beni culturali (articolo 9); ai programmi di scambio nel settore giovanile (articolo 12); alle forme di collaborazione fra le autorità regionali e locali (articolo 13); all’organizzazione di conferenze e di seminari nel settore dei diritti umani (articolo 14).


ARTICOLO 3, commi 1 e 2, del disegno di legge di ratifica

Copertura finanziaria

 

La norma, al comma 1, dispone che agli oneri derivanti dalle spese di missione di cui agli articoli 3, 6, 11 e 15 dell'Accordo, valutati in euro 22.900 per ciascuno degli anni 2012 e 2013 e in euro 26.320 a decorrere dall'anno 2014, e dalle rimanenti spese di cui agli articoli 3, 6 e 7 del medesimo Accordo, pari a euro 340.300 a decorrere dall'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’accantonamento del fondo speciale di parte corrente per il triennio 2012-2014, di competenza del Ministero degli affari esteri.

Il comma 2 reca una clausola di salvaguardia in relazione alle spese di missione di cui ai citati articoli 3, 6, 11 e 15 dell'Accordo, ai sensi della quale il Ministro degli affari esteri, il Ministro per i beni e le attività culturali e il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvedono al monitoraggio dei relativi oneri e riferiscono in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1 del presente articolo, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro competente, provvede mediante riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, destinate alle spese di missione nell'ambito del pertinente programma di spesa e, comunque, della relativa missione del Ministero interessato. Si intende corrispondentemente ridotto, per il medesimo anno, di un ammontare pari all'importo dello scostamento, il limite di cui all'articolo 6, comma 12, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni.

 

Al riguardo, si rileva che l’accantonamento del fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero degli affari esteri reca le necessarie disponibilità.

Con riferimento alla clausola di salvaguardia, in considerazione delle numerose disposizioni che hanno previsto riduzioni delle spese rimodulabili, appare opportuno che il Governo confermi che i programmi e le missioni dei quali è previsto l’eventuale utilizzo rechino le necessarie disponibilità.

 

A tale proposito, potrebbe essere utile chiarire quali stanziamenti siano interessati dall’applicazione della clausola di salvaguardia. Al riguardo, si osserva che, ad una prima analisi, i capitoli che sembrerebbero interessati dalle predette riduzioni sono il 1659 (piano di gestione 3 ) dello stato di previsione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, il capitolo 2560 (piano di gestione 2) dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e il capitolo 3530 (piano di gestione 3) dello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali all’interno del medesimo programma, nonchè i capitoli 3031 (piano di gestione 3) dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, 1689 (piano di gestione 3) dello stato di previsione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, e i capitoli 1322, 1292, 3030, 4050, 4550, 6030, 6530 (piano di gestione 3) dello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali relativi ad altri programmi ricompresi nella medesima missione.

 

 



[1] Disegno di legge S. 3285, presentato al Senato l’8 maggio 2012.

[2] Secondo quanto indicato dalla RT, si applica il principio in base al quale le spese di viaggio sono a carico della Parte inviante, mentre le spese di soggiorno sono a carico della Parte  ricevente.

[3] Senato – Commissione Bilancio - Sottocommissione per i pareri: seduta n. 179 del 2 agosto 2012.

 

[4] Come in precedenza segnalato, tale indicazione della RT è stata confermata dal Governo presso la Commissione Bilancio del Senato.

[5] Articolo 3, comma 1.