Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Bilancio dello Stato
Altri Autori: Servizio Commissioni
Titolo: (AC 5420) Emendamenti alla Costituzione dell'Organizzazione internazionale per le migrazioni
Riferimenti:
AC N. 5420/XVI     
Serie: Note di verifica    Numero: 450
Data: 18/09/2012
Descrittori:
COSTITUZIONI   EMENDAMENTI
MIGRAZIONE E COLONIZZAZIONE   ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE PER LE MIGRAZIONI ( OIM )
Organi della Camera: III-Affari esteri e comunitari

 


Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

 

 

 

 

 

 

 

 

Verifica delle quantificazioni

 

 

 

A.C. 5420

 

 

Emendamenti alla Costituzione

dell’Organizzazione internazionale per le migrazioni

 

(Approvato dal Senato – A.S. 3178)

 

 

 

 

 

N. 450 – 18 settembre 2012

 

 


 

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L’analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

( 066760-2174 / 066760-9455 – * bs_segreteria@camera.it

 

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

( 066760-3545 / 066760-3685 – * com_bilancio@camera.it

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Estremi del provvedimento

 

 

A.C.

 

5420

Titolo breve:

 

Ratifica ed esecuzione degli Emendamenti alla Costituzione dell’Organizzazione internazionale per le migrazioni, adottati a Ginevra il 24 novembre 1998

 

Iniziativa:

 

 

 

Commissione di merito:

 

 

Relatore per la

Commissione di merito:

 

 

Narducci

Gruppo:

 

 

Relazione tecnica:

 

 

 

 

 

 

Parere richiesto

 

 

Destinatario:

 

Oggetto:

 

 

 

 


 

 

INDICE

 

 

EMENDAMENTI alla Costituzione dell’OIM... 3

Modifiche e integrazioni alla Costituzione dell’OIM... 3



PREMESSA

 

Il disegno di legge reca la ratifica degli emendamenti alla Costituzione dell’Organizzazione internazionale per le migrazioni (OIM), adottati a Ginevra il 24 novembre 1998.

All’OIM, fondata nel 1951 con sede a Ginevra, aderiscono attualmente 146 Stati[1]. l’Italia ne è membro dal 1953. Come chiarito dalla relazione illustrativa, gli emendamenti, adottati dal Consiglio dell’OIM il 24 novembre 1998, entreranno in vigore quando saranno ratificati dai due terzi dei membri dell’Organizzazione; attualmente hanno provveduto solo 62 Stati membri.

La relazione illustrativa specifica, inoltre, che l’Italia è tra i principali contributori dell’Organizzazione: nel 2009 il suo contributo obbligatorio è stato pari a 2.135.024 franchi svizzeri, pari a 1,7 milioni di euro.

Il provvedimento, approvato dal Senato senza modifiche, è corredato di relazione tecnica.

Si esaminano, di seguito, le norme che presentano profili di carattere finanziario.

 

 

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

 

EMENDAMENTI alla Costituzione dell’OIM

Modifiche e integrazioni alla Costituzione dell’OIM

Le norme recanti le modifiche alla Costituzione dell’Organizzazione internazionale per le migrazioni – oggetto del disegno di legge di ratifica in esame - riguardano:

         lo status di Paese membro (viene specificato che l’accettazione della Costituzione – requisito essenziale per il godimento dello status di membro – deve avvenire nel rispetto delle procedure previste negli ordinamenti costituzionali interni dei singoli Stati);

         la sospensione del diritto di voto per gli Stati in arretrato con i versamenti dei contributi finanziari;

         la limitazione ad un solo mandato della possibilità di rielezione alle cariche di direttore generale e vice direttore generale dell’OIM;

         la modifica del quorum per l’adozione degli emendamenti alla Costituzione dell’OIM;

         la soppressione del Comitato esecutivo.

Come precisato dalla relazione illustrativa, l’emendamento è volto ad eliminare la duplicazione di strutture e di livelli decisionali, dal momento che il Comitato esecutivo ha una limitata rilevanza operativa e costituisce  una duplicazione dell’attività del Comitato permanente finanze e programmi. Pertanto, i compiti dell’organo soppresso[2] saranno esercitati dal Comitato permanente finanze e programmi e dal Consiglio;

         la possibilità per il Consiglio di costituire organi ausiliari.

 

La relazione tecnica precisa che dal provvedimento in esame non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, in quanto gli emendamenti che modificano l’atto costitutivo dell’OIM riguardano aspetti meramente funzionali ed organizzativi. Il provvedimento dovrebbe invece avere effetti virtuosi per l’OIM, poiché l’eliminazione di un organo assicurerà risparmi di spesa[3].

Con riferimento all’emendamento che prevede la possibilità che il Consiglio istituisca organi ausiliari, la relazione precisa che si tratta di una modifica esclusivamente di denominazione. Infatti già attualmente è nella facoltà del Consiglio di costituire, ove necessario, “sotto-comitati”.

La relazione illustrativa precisa che, con l’emendamento in materia di sospensione del diritto di voto per gli Stati in arretrato con i versamenti dei contributi, si intende contrastare il fenomeno di un costante aumento della percentuale dei contributi rimasti insoluti, che è attualmente pari al 18,8 per cento del budget amministrativo dell’OIM (che nel 2009 ammonta a 38.812.967 franchi svizzeri, pari a 33 milioni di euro). Non sono stati versati, al 31 dicembre 2009, contributivi complessivi pari a 7.297.165 franchi svizzeri, equivalenti a 5,1 milioni di euro. A fronte di tale situazione, l’attuale Costituzione dell’OIM non permette un’efficace sanzione contro gli Stati inadempienti o in mora nei pagamenti, in quanto l’articolo 4 prevede la facoltà (e non l’obbligo) per il Consiglio, a maggioranza di due terzi, di sospendere il diritto di voto per gli Stati inadempienti.

 

Al riguardo non si formulano osservazioni, dal momento che gli emendamenti in esame riguardano l’assetto organizzativo dell’OIM e non incidono sui meccanismi di finanziamento da parte degli Stati membri.

Ciò premesso, appare comunque utile acquisire i dati relativi al finanziamento dell’Organizzazione da parte dell’Italia negli anni successivi al 2009, con la specificazione del carattere obbligatorio o discrezionale di tale contribuzione. Ciò anche al fine di confermare l’irrilevanza delle disposizioni in esame rispetto al contributo che l’Italia è tenuta a corrispondere all’Organizzazione.

Si ricorda che relazione illustrativa dà conto dell’entità del contributo obbligatorio sostenuto dall’Italia nell’anno 2009 (1,7 milioni di euro), senza fornire dati in ordine agli anni successivi.

 



[1] A cui si aggiungono 13 Stati osservatori e 85 tra organizzazioni intergovernative e non governative (fonte: www.italy.iom.int)

[2] Il Comitato esecutivo ha competenza sulle questioni finanziarie e di bilancio; formula pareri e proposte al Consiglio o al direttore generale; dirige gli organismi sussidiari dell’OIM.

[3] Come precisato dalla relazione illustrativa con riferimento alla soppressione del Comitato esecutivo, già attualmente tale organo non ha ragione di esistere, perché è il Comitato permanente finanze e programmi (che si riunisce due volte all’anno) ad adottare le decisioni che vengono formulate dal Comitato esecutivo. Con l’abolizione di tale ultimo organo, l’OIM realizzerebbe un risparmio di risorse materiali (affitto dei locali del Palais des Nations a Ginevra, ove ha sede l’organizzazione; spese di interpretariato, documentazione, eccetera), senza contare il risparmio in impiego di risorse umane.