Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Bilancio dello Stato
Altri Autori: Servizio Commissioni
Titolo: (AC 5418) Ratifica dell'Accordo tra Italia e Stati Uniti d'America in materia di cooperazione nella prevenzione e nella lotta alla criminalità
Riferimenti:
AC N. 5418/XVI     
Serie: Note di verifica    Numero: 455
Data: 26/09/2012
Descrittori:
PREVENZIONE DEL CRIMINE   RATIFICA DEI TRATTATI
USA     
Organi della Camera: III-Affari esteri e comunitari

 


Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

 

 

 

 

 

 

 

 

Verifica delle quantificazioni

 

 

 

A.C. 5418

 

Ratifica dell’Accordo tra Italia e Stati Uniti d’America in materia di cooperazione nella prevenzione e nella lotta alla criminalità

 

 

 

 

 

 

N. 455 – 26 settembre 2012

 

 


 

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L’analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

( 066760-2174 / 066760-9455 – * bs_segreteria@camera.it

 

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

( 066760-3545 / 066760-3685 – * com_bilancio@camera.it

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Estremi del provvedimento

 

A.C.

 

5418

 

 

Titolo breve:

 

Ratifica ed esecuzione dell’Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati Uniti d’America sul rafforzamento della cooperazione nella prevenzione e lotta alle forme gravi di criminalità, fatto a Roma il 28 maggio 2009

 

Iniziativa:

 

 

 

 

 

 

Commissione di merito:

 

 

Relatore per la

Commissione di merito:

 

Tempestini

 

Gruppo:

 

Relazione tecnica:

 

 

 

 

 

 

 

Parere richiesto

 

Destinatario:

 

Oggetto:

 

 

 


INDICE

 

 

 

ARTICOLI 1-14 dell’Accordo.. 3

Cooperazione nella prevenzione e nella lotta alle forme gravi di criminalità.. 3

ARTICOLO 3, comma 1, del disegno di legge di ratifica.. 7

Copertura finanziaria.. 7

 



PREMESSA

 

Il disegno di legge reca la ratifica dell’Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati Uniti d’America sul rafforzamento della cooperazione nella prevenzione e lotta alle forme gravi di criminalità, fatto a Roma il 28 maggio 2009.

Il provvedimento è corredato di relazione tecnica.

Di seguito, si dà conto delle disposizioni dell’Accordo considerate dalla relazione tecnica e di quelle che presentano profili di carattere finanziario.

 

ONERI QUANTIFICATI DALLA RELAZIONE TECNICA

 

(importi in euro)

Norme dell’Accordo

2012

Art. 4 (Sistema di interrogazione automatizzato di dati dattiloscopici)

9.922.000

Art. 7 (Sistema di interrogazione automatizzato di profili DNA)

242.000

TOTALE

10.164.000

L’art. 3 del disegno di legge di ratifica dell’Accordo qualifica il relativo onere “pari ad euro 10.164.000”, mentre la Relazione tecnica afferma[1] che il medesimo onere complessivo non è configurabile come limite massimo di spesa.

 

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

 

ARTICOLI 1-14 dell’Accordo

Cooperazione nella prevenzione e nella lotta alle forme gravi di criminalità

Normativa vigente: la legge n. 85/2009, recante l’adesione della Repubblica italiana al Trattato di Prüm[2], prevede, tra l’altro, l’istituzione della banca dati nazionale del DNA e del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA. L’art. 32, della legge ha autorizzato la spesa di euro 4.100.000 a decorrere dal 2011, per l’istituzione e il funzionamento di tali strutture, nonché per lo scambio informativo dei dati del DNA e dei dati personali tra gli Stati aderenti al Trattato (fra i quali non rientrano gli Stati Uniti d’America).

Le norme, al fine di rafforzare - attraverso la condivisione delle informazioni - la cooperazione tra Italia e USA nella prevenzione e nelle attività investigative di contrasto alle forme gravi di criminalità, prevedono quanto segue:

         le Parti garantiscono la reciproca disponibilità dei dati dattiloscopici contenuti nei rispettivi sistemi nazionali automatizzati di identificazione, autorizzando i “punti di contatto” nazionali ad accedere a tali sistemi con la facoltà di procedere ad interrogazioni automatizzate (articoli 3 e 4).

L’articolo 5 prevede che ciascuna Parte designi uno o più “punti di contatto” quali soggetti autorizzati ad accedere al sistema di identificazione. Le modalità tecniche e procedurali relative allo svolgimento delle interrogazioni dei sistemi automatizzati da parte dei punti nazionali di contatto sono demandate ad una o più intese di attuazione dell’accordo in esame;

         i punti di contatto di ciascuna Parte possono accedere anche ai dati di riferimento contenuti negli schedari di profili DNA, con la facoltà di procedere ad interrogazioni automatizzate (articolo 7).

A tal fine l’articolo 8 prevede che ciascuna Parte designi un punto di contatto quale soggetto autorizzato ad interfacciarsi con l’autorità nazionale competente della controparte. Anche in questo caso le modalità tecniche e procedurali relative allo svolgimento delle interrogazioni dei sistemi automatizzati da parte dei punti nazionali di contatto saranno disciplinate da uno più accordi o intese di attuazione dell’accordo in esame;

         le Parti, in singoli casi, possono trasmettere ai rispettivi punti contatto i dati personali, dattiloscopici, nonché altre informazioni, anche di ordine giudiziario, relative a soggetti che si presume possano commettere o abbiano commesso reati gravi o di matrice terroristica (articolo 10);

Viene, altresì, disposto (articolo 15) che le Parti adottino le necessarie misure tecniche a livello organizzativo per tutelare l’integrità dei dati personali in riferimento. A tal fine le intese di attuazione disciplinanti le procedure di interrogazione automatizzata degli schedari dei DNA e dei dati dattiloscopici ai sensi degli articoli 7 e 4 prevederanno:

         un uso appropriato delle moderne tecnologie al fine di garantire sicurezza ed integrità dei dati (par. 2, lett. a);

         l’impiego di procedure di criptazione e di autorizzazione riconosciute dalle competenti autorità (par. 2, lett. b);

         un dispositivo che consenta le sole interrogazioni ammissibili (par. 2, lett. c).

Viene infine stabilito che ciascuna Parte deve onorare le spese sostenute dalle proprie autorità nell’applicazione dell’Accordo. In casi particolari le Parti possono concordare intese diverse, comunque nel rispetto delle legislazioni nazionali (articolo 20).

 

La relazione tecnica afferma che dall’Accordo discende un onere complessivo per il 2012 - da imputare al fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri - pari ad euro 10.164.000.

Tale onere deriva dalla realizzazione delle attività di collaborazione indicate nell’articolo 4 (euro 9.922.000 – interrogazioni automatizzate dei dati dattiloscopici) e nell’articolo 7 (euro 242.000 – interrogazioni automatizzate dei profili del DNA), che consentiranno alle autorità nazionali designate da ciascuna delle Parti l’accesso automatizzato alle rispettive banche dati.

La RT afferma che potrà essere designato quale punto di contatto nazionale per le attività previste dagli articoli 4, 5, 8 e 10 dell’Accordo il Servizio per la cooperazione internazionale della Direzione centrale della polizia criminale del Dipartimento della pubblica sicurezza – Ministero dell’interno. Il Servizio svolgerà tali compiti senza oneri aggiuntivi rispetto a quelli già previsti e stanziati per la realizzazione della sala operativa internazionale presso la medesima struttura.

La RT precisa, inoltre, che i predetti oneri non trovano copertura, neanche parziale, negli accantonamenti previsti dalla legge n. 85/2009[[3]], relativi alla realizzazione della banca dati nazionale del DNA.

Si rammenta che l’art. 32, della legge n. 85/2009 con riguardo all’istituzione e al funzionamento della banca dati nazionale DNA e del laboratorio centrale, nonché per lo scambio informativo dei dati del DNA e dei dati personali tra gli Stati aderenti al Trattato, ha autorizzato la spesa di 4,1 milioni di euro a decorrere dal 2011 (3,9 milioni di euro per la banca dati nazionale DNA e il laboratorio centrale; 200.000 euro per lo scambio dei dati DNA e dei dati personali).

Con riguardo allo scambio dei dati DNA e dei dati personali tra i punti di contatto degli Stati aderenti al Trattato, la relazione tecnica[4] ha quantificato in 1.200.000 euro il primo anno e in 200.000 euro a regime gli oneri per l’impianto del sistema e per la sua manutenzione. La RT ha inoltre precisato che lo scambio dei dati dattiloscopici avviene attraverso un sistema che consente ai punti di contatto dei diversi Paesi interessati di accedere ai dati indicizzati: la realizzazione di tale sistema comporta oneri aggiuntivi per la necessità di acquisire un hardware dedicato alla gestione del collegamento, un software dedicato all’interfacciamento con il Sistema automatizzato di identificazione delle impronte (automated fingerprint identification system – AFIS) e apposite postazioni dedicate. La relazione tecnica ha affermato, infine, che la stima dell’onere era basata su un preventivo definito dalla società fornitrice del sistema AFIS.

Con riguardo alla collaborazione indicata dall’articolo 4 dell’Accordo, la RT afferma che gli oneri connessi allo sviluppo del sistema automatizzato di identificazione delle impronte (AFIS), che derivano direttamente dall’attuazione dell’Accordo, sono stati stimati sulla base della valutazione dei costi effettuata dalla società Hewlett-Packard fornitrice dell’AFIS, nei termini riportati a seguire:

 

(euro)

Adeguamento hardware ed aggiornamento sistema

8.000.000

IVA riferita alla voce precedente

1.680.000

Specifici interventi di software

200.000

IVA riferita alla voce precedente

42.000

TOTALE

9.922.000

 

In relazione alla realizzazione dell’interrogazione automatizzata di cui all’articolo 7 dell’Accordo, la RT afferma che l’importo totale dell’onere pari, ad euro 242.000, è così ripartito:

 

(euro)

Adeguamento dei servizi di collaborazione applicativa finalizzata all’interrogazione automatizzata dei profili del DNA

100.000

IVA riferita alla voce precedente

21.000

Adeguamento dell’infrastruttura tecnologica mediante l’acquisto di apparati rete e dispositivi hardware e software

100.000

IVA riferita alla voce precedente

21.000

TOTALE

242.000

La RT precisa che tali oneri sono necessari per ragioni di sicurezza, in quanto il collegamento con gli Stati Uniti d’America non può essere effettuato sulla rete europea TESTA, come previsto dalla decisione n. 2008/616/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008.

 

La RT evidenzia che i suddetti oneri sono imputabili esclusivamente al primo anno di decorrenza dell’Accordo e non sono necessari interventi successivi. Viene, inoltre, precisato che è stato già realizzato l’adeguamento della sala operativa internazionale, per il quale non sono, quindi, necessari ulteriori oneri.

Per quanto attiene alle misure tecniche per la tutela dei dati personali di cui all’articolo 15 dell’Accordo, in relazione alle procedure di interrogazione automatizzata degli schedari del DNA, la RT afferma che queste sono previste nella bozza del regolamento di attuazione di cui all’articolo 16 della legge n. 85/2009 e consistono in meccanismi di “profilazione” degli utenti, autenticazione, autorizzazione e registrazione degli accessi, in analogia con le misure e con gli standard di sicurezza del sistema di indagine (SDI). In ordine a tali aspetti, pertanto, la RT afferma che non si ravvisa la necessità di ulteriori risorse economiche.

Infine, con riferimento alla generalità del provvedimento, la RT afferma[5] che “la previsione di spesa può essere soggetta alle oscillazioni derivanti da successive intese di adempimenti pattizi ai sensi dell’articolo 24 dell’Accordo”.

Si ricorda che l’articolo 24 disciplina l’entrata in vigore dell’Accordo (mediante scambio di note diplomatiche tra le Parti), precisando che gli articoli da 7 a 9 (Interrogazione automatizzata dei profili del Dna) non si applicheranno fino alla conclusione degli accordi o intese di attuazione previsti dall’articolo 8 (Modalità tecniche e procedurali delle interrogazioni automatizzate).

 

 

Al riguardo, andrebbe acquisito un chiarimento dal Governo circa la natura dell’onere in esame, che l’articolo 3 del disegno di legge definisce “pari ad euro 10.164.000”, mentre la relazione tecnica afferma non potersi configurare come limite massimo di spesa. Tale chiarimento appare necessario anche alla luce di quanto affermato dalla stessa RT circa la possibilità che la medesima spesa sia soggetta alle oscillazioni derivanti da successive intese relative agli articoli da 7 a 9 (riguardanti le interrogazioni automatizzate dei profili del Dna), nonché alla luce della mancata previsione di una clausola di monitoraggio.

Ciò premesso, appare opportuno che il Governo fornisca i dati e gli elementi di quantificazione del predetto onere. Sul punto, infatti, la RT si limita ad affermare che le spese sono state stimate sulla base della valutazione dei costi effettuata dalla società aggiudicataria.

La richiesta di chiarimenti appare necessaria considerato che la RT allegata al DDL di adesione al Trattato multilaterale di Prüm (legge n. 85/2009), con riguardo allo scambio dei dati DNA e dei dati personali tra i punti di contatto degli Stati aderenti, quantifica in 1.200.000 euro il primo anno e in 200.000 euro a regime i costi di impianto del sistema e quelli per la sua manutenzione, mentre la RT relativa al provvedimento in esame (ratifica di un Trattato bilaterale) stima oneri (euro 10.164.000 per il 2012) con riguardo a fattispecie che, sia pur riferite esclusivamente ai rapporti tra due sole controparti (Italia ed USA), sembrano presentare caratteristiche sostanzialmente analoghe a quelle disciplinate dalla legge n. 85/2009.

 

 

 

ARTICOLO 3, comma 1, del disegno di legge di ratifica

Copertura finanziaria

La norma dispone che all’onere derivante dal presente provvedimento, pari a 10.164.000 euro per l’anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente relativo al triennio 2012-2014, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

 

 

Al riguardo, si osserva che l’accantonamento del fondo speciale utilizzato reca le necessarie disponibilità.

 

 



[1] Sezione II, pag. 5 del testo del DDL in esame.

[2] Concluso il 27 maggio 2005 tra il Regno del Belgio, la Repubblica federale di Germania, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, il Granducato di Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica d'Austria.

[3] Adesione della Repubblica italiana al Trattato di Prüm. Istituzione della banca dati nazionale del DNA e del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA.

[4] Relativa all’AS 905  (DDL di adesione al Trattato di Prum).  Cfr. AC 2042 e relativa Nota di verifica (Servizio Bilancio dello Stato-Servizio Commissioni) n. 60 del 19 marzo.

[5] Nella sezione IV - “Clausola di salvaguardia”.