Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione
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Autore: | Servizio Bilancio dello Stato | ||||
Altri Autori: | Servizio Commissioni | ||||
Titolo: | (AC 5418) Ratifica dell'Accordo tra Italia e Stati Uniti d'America in materia di cooperazione nella prevenzione e nella lotta alla criminalità | ||||
Riferimenti: |
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Serie: | Note di verifica Numero: 455 | ||||
Data: | 26/09/2012 | ||||
Descrittori: |
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Organi della Camera: | III-Affari esteri e comunitari |
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Camera dei deputati
XVI LEGISLATURA
Verifica delle quantificazioni |
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A.C. 5418
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Ratifica dell’Accordo tra Italia e Stati Uniti d’America in materia di cooperazione nella prevenzione e nella lotta alla criminalità
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N. 455 – 26 settembre 2012 |
La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato. La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione). L’analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.
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( 066760-2174 / 066760-9455 – * bs_segreteria@camera.it
SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione
( 066760-3545 / 066760-3685 – * com_bilancio@camera.it
A.C.
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5418
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Titolo breve:
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Ratifica ed
esecuzione dell’Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo
degli Stati Uniti d’America sul rafforzamento della cooperazione nella
prevenzione e lotta alle forme gravi di criminalità, fatto a Roma il
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Iniziativa:
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Commissione di merito:
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Relatore per la Commissione di merito:
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Tempestini
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Gruppo: |
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Relazione tecnica: |
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Destinatario:
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Oggetto:
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INDICE
Cooperazione nella prevenzione e nella lotta alle forme gravi di criminalità
ARTICOLO 3, comma 1, del disegno di legge di ratifica
PREMESSA
Il disegno di legge reca la ratifica dell’Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati Uniti d’America sul rafforzamento della cooperazione nella prevenzione e lotta alle forme gravi di criminalità, fatto a Roma il 28 maggio 2009.
Il provvedimento è corredato di relazione tecnica.
Di seguito, si dà conto delle disposizioni dell’Accordo considerate dalla relazione tecnica e di quelle che presentano profili di carattere finanziario.
ONERI QUANTIFICATI DALLA RELAZIONE TECNICA
(importi in euro) |
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Norme dell’Accordo |
2012 |
Art. 4 (Sistema di interrogazione automatizzato di dati dattiloscopici) |
9.922.000 |
Art. 7 (Sistema di interrogazione automatizzato di profili DNA) |
242.000 |
TOTALE |
10.164.000 |
L’art. 3 del disegno di legge di ratifica dell’Accordo
qualifica il relativo onere “pari ad euro
VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI
Cooperazione nella prevenzione e nella lotta alle forme gravi di criminalità
Normativa vigente:
la legge n. 85/2009, recante l’adesione della Repubblica italiana al
Trattato di Prüm[2],
prevede, tra l’altro, l’istituzione della banca dati nazionale del DNA e del
laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA. L’art. 32,
della legge ha autorizzato la spesa di euro
Le norme, al fine di rafforzare - attraverso la condivisione delle informazioni - la cooperazione tra Italia e USA nella prevenzione e nelle attività investigative di contrasto alle forme gravi di criminalità, prevedono quanto segue:
• le Parti garantiscono la reciproca disponibilità dei dati dattiloscopici contenuti nei rispettivi sistemi nazionali automatizzati di identificazione, autorizzando i “punti di contatto” nazionali ad accedere a tali sistemi con la facoltà di procedere ad interrogazioni automatizzate (articoli 3 e 4).
L’articolo 5 prevede che ciascuna Parte designi uno o più “punti di contatto” quali soggetti autorizzati ad accedere al sistema di identificazione. Le modalità tecniche e procedurali relative allo svolgimento delle interrogazioni dei sistemi automatizzati da parte dei punti nazionali di contatto sono demandate ad una o più intese di attuazione dell’accordo in esame;
• i punti di contatto di ciascuna Parte possono accedere anche ai dati di riferimento contenuti negli schedari di profili DNA, con la facoltà di procedere ad interrogazioni automatizzate (articolo 7).
A tal fine l’articolo 8 prevede che ciascuna Parte designi un punto di contatto quale soggetto autorizzato ad interfacciarsi con l’autorità nazionale competente della controparte. Anche in questo caso le modalità tecniche e procedurali relative allo svolgimento delle interrogazioni dei sistemi automatizzati da parte dei punti nazionali di contatto saranno disciplinate da uno più accordi o intese di attuazione dell’accordo in esame;
• le Parti, in singoli casi, possono trasmettere ai rispettivi punti contatto i dati personali, dattiloscopici, nonché altre informazioni, anche di ordine giudiziario, relative a soggetti che si presume possano commettere o abbiano commesso reati gravi o di matrice terroristica (articolo 10);
Viene, altresì, disposto (articolo 15) che le Parti adottino le necessarie misure tecniche a livello organizzativo per tutelare l’integrità dei dati personali in riferimento. A tal fine le intese di attuazione disciplinanti le procedure di interrogazione automatizzata degli schedari dei DNA e dei dati dattiloscopici ai sensi degli articoli 7 e 4 prevederanno:
• un uso appropriato delle moderne tecnologie al fine di garantire sicurezza ed integrità dei dati (par. 2, lett. a);
• l’impiego di procedure di criptazione e di autorizzazione riconosciute dalle competenti autorità (par. 2, lett. b);
• un dispositivo che consenta le sole interrogazioni ammissibili (par. 2, lett. c).
Viene infine stabilito che ciascuna Parte deve onorare le spese sostenute dalle proprie autorità nell’applicazione dell’Accordo. In casi particolari le Parti possono concordare intese diverse, comunque nel rispetto delle legislazioni nazionali (articolo 20).
La relazione tecnica afferma che dall’Accordo discende un onere complessivo per il 2012 - da imputare al fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri - pari ad euro 10.164.000.
Tale onere deriva dalla realizzazione delle attività di collaborazione indicate nell’articolo 4 (euro 9.922.000 – interrogazioni automatizzate dei dati dattiloscopici) e nell’articolo 7 (euro 242.000 – interrogazioni automatizzate dei profili del DNA), che consentiranno alle autorità nazionali designate da ciascuna delle Parti l’accesso automatizzato alle rispettive banche dati.
Si rammenta che l’art. 32, della legge n. 85/2009 con riguardo all’istituzione e al funzionamento della banca dati nazionale DNA e del laboratorio centrale, nonché per lo scambio informativo dei dati del DNA e dei dati personali tra gli Stati aderenti al Trattato, ha autorizzato la spesa di 4,1 milioni di euro a decorrere dal 2011 (3,9 milioni di euro per la banca dati nazionale DNA e il laboratorio centrale; 200.000 euro per lo scambio dei dati DNA e dei dati personali).
Con riguardo allo scambio dei dati DNA e dei dati personali
tra i punti di contatto degli Stati aderenti al Trattato, la relazione tecnica[4] ha quantificato in 1.200.000
euro il primo anno e in 200.000 euro a regime gli oneri per l’impianto del
sistema e per la sua manutenzione.
Con riguardo alla collaborazione indicata dall’articolo 4
dell’Accordo,
(euro) |
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Adeguamento hardware ed aggiornamento sistema |
8.000.000 |
IVA riferita alla voce precedente |
1.680.000 |
Specifici interventi di software |
200.000 |
IVA riferita alla voce precedente |
42.000 |
TOTALE |
9.922.000 |
In relazione alla realizzazione
dell’interrogazione automatizzata di cui all’articolo 7 dell’Accordo,
(euro) |
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Adeguamento dei servizi di collaborazione applicativa finalizzata all’interrogazione automatizzata dei profili del DNA |
100.000 |
IVA riferita alla voce precedente |
21.000 |
Adeguamento dell’infrastruttura tecnologica mediante l’acquisto di apparati rete e dispositivi hardware e software |
100.000 |
IVA riferita alla voce precedente |
21.000 |
TOTALE |
242.000 |
Per quanto attiene alle misure tecniche per la tutela dei
dati personali di cui all’articolo 15 dell’Accordo, in relazione alle
procedure di interrogazione automatizzata degli schedari del DNA,
Infine, con riferimento alla generalità del provvedimento,
Si ricorda che l’articolo 24 disciplina l’entrata in vigore
dell’Accordo (mediante scambio di note diplomatiche tra le Parti), precisando
che gli articoli da
Al riguardo,
andrebbe acquisito un chiarimento dal Governo circa la natura dell’onere in
esame, che l’articolo 3 del disegno di legge definisce “pari ad euro
Ciò premesso, appare opportuno che il Governo fornisca i dati
e gli elementi di quantificazione del predetto onere. Sul punto, infatti,
La richiesta di chiarimenti appare necessaria considerato
che
ARTICOLO 3, comma 1, del disegno di legge di ratifica
La norma dispone che all’onere derivante dal presente
provvedimento, pari a 10.164.000 euro per l’anno 2012, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte
corrente relativo al triennio
Al riguardo, si osserva che l’accantonamento del fondo speciale utilizzato reca le necessarie disponibilità.
[1] Sezione II, pag. 5 del testo del DDL in esame.
[2] Concluso
il 27 maggio 2005 tra il Regno del Belgio,
[3] Adesione della Repubblica italiana al Trattato di Prüm. Istituzione della banca dati nazionale del DNA e del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA.
[4] Relativa all’AS 905 (DDL di adesione al Trattato di Prum). Cfr. AC 2042 e relativa Nota di verifica (Servizio Bilancio dello Stato-Servizio Commissioni) n. 60 del 19 marzo.
[5] Nella sezione IV - “Clausola di salvaguardia”.