Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Bilancio dello Stato
Altri Autori: Servizio Commissioni
Titolo: (AC 5417) Ratifica ed esecuzione del secondo protocollo aggiuntivo di modifica della Convenzione tra l'Italia e il Belgio per evitare la doppia imposizione
Riferimenti:
AC N. 5417/XVI     
Serie: Note di verifica    Numero: 454
Data: 26/09/2012
Descrittori:
BELGIO   DOPPIA IMPOSIZIONE SUI REDDITI
RATIFICA DEI TRATTATI     
Organi della Camera: III-Affari esteri e comunitari

 


Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

 

 

 

 

 

 

 

 

Verifica delle quantificazioni

 

 

 

A.C. 5417

 

Ratifica ed esecuzione del secondo protocollo aggiuntivo di modifica della Convenzione tra l’Italia e il Belgio per evitare la doppia imposizione

 

 

 

 

 

 

N. 454 – 26 settembre 2012

 

 


 

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L’analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

( 066760-2174 / 066760-9455 – * bs_segreteria@camera.it

 

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

( 066760-3545 / 066760-3685 – * com_bilancio@camera.it

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Estremi del provvedimento

 

A.C.

 

5417

 

 

Titolo breve:

 

Ratifica ed esecuzione del secondo protocollo aggiuntivo che modifica la convenzione tra l’Italia e il Belgio in vista di evitare la doppia imposizione e di prevenire la frode e l’evasione fiscale in materia di imposte sui redditi ed il protocollo finale, firmati a Roma il 29 aprile 1083, fatto a Bruxelles l’11 ottobre 2004

 

Iniziativa:

 

 

 

 

Commissione di merito:

 

 

Relatore per la

Commissione di merito:

 

Pianetta

 

Gruppo:

 

Relazione tecnica:

 

 

 

 

 

 

 

Parere richiesto

 

Destinatario:

 

Oggetto:

 

 

 


 

 

 

INDICE

 

 

 

 

 

ARTICOLO 1-4 del Protocollo.. 3

Disposizioni per l’eliminazione della doppia imposizione. 3



PREMESSA

 

Il disegno di legge in esame reca la ratifica del secondo protocollo aggiuntivo che  modifica la Convenzione tra l’Italia e il Belgio al fine di evitare le doppie imposizioni  e di prevenire la frode e l’evasione fiscale in materia di imposte sul reddito, firmato a Bruxelles l’11 ottobre 2004.

Il Protocollo si compone di quattro articoli che emendano la Convenzione fiscale tra l’Italia e il Belgio, ratificata dall’Italia con la legge n. 148 del 1989.

Si segnala che all’originaria legge di ratifica n. 148 del 1989 non sono stati ascritti, a suo tempo, effetti finanziari.

Il disegno di legge è corredato di relazione tecnica, che afferma che gli effetti finanziari positivi e negativi recati dal provvedimento in esame sono di non rilevante entità in considerazione del modesto numero dei soggetti interessati.

Si esaminano, di seguito, le disposizioni del protocollo considerate dalla relazione tecnica e quelle che presentano profili di carattere finanziario.

 

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

 

ARTICOLO 1-4 del Protocollo

Disposizioni per l’eliminazione della doppia imposizione

Normativa vigente. L’articolo 19, paragrafo 1, della Convenzione tra Italia e Belgio per evitare la doppia imposizione, resa esecutiva dalla legge n. 148 del 1989, dispone che:

a)       le remunerazioni, diverse dalle pensioni, pagate da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale a una persona fisica, in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o a detta suddivisione od ente locale, sono imponibili soltanto in questo Stato;

b)      tuttavia, tali remunerazioni sono imponibili soltanto nell'altro Stato contraente se i servizi sono resi in detto Stato e se la persona fisica sia un residente di detto Stato:

­    che abbia la nazionalità di detto Stato;

oppure

­    che non sia divenuto residente di detto Stato al solo scopo di rendervi i servizi.

Le norme novellano la lettera b) del paragrafo 1, dell’articolo 19 della Convenzione disponendo che i redditi di cui alla lettera a) sopra richiamata sono imponibili solo nell’altro Stato contraente nel solo caso in cui la persona fisica è un residente di tale Stato e ne possiede la nazionalità (articolo 1).

Con riferimento all’efficacia delle disposizioni in esame, si dispone che esse siano applicabili alle imposte stabilite sui redditi relativi ai periodi imponibili a partire dal 1° gennaio 1997 (articolo 2). Inoltre il protocollo in esame è applicabile qualunque siano i termini previsti dalla legge interna degli Stati contraenti in materia di accertamento e sgravio delle imposte (articolo 3).

 

La relazione tecnica afferma che la modifica in esame continua a prevedere una deroga alla regola di esclusiva imposizione dello Stato che esegue i pagamenti. Tale deroga opera, però, solo nell'ipotesi in cui la persona fisica che percepisce le richiamate remunerazioni sia un residente nell'altro Stato (cosiddetto «Stato beneficiario») e ne possieda la nazionalità. L'attivazione della deroga viene così svincolata dal luogo in cui i servizi sono resi.

Con riferimento alla normativa vigente la RT segnala le seguenti diversità:

         le remunerazioni sono assoggettate a tassazione esclusiva nello Stato della fonte se corrisposte a propri cittadini, indipendentemente dal fatto che siano o no residenti nello Stato in cui svolgono la propria attività lavorativa;

         sono assoggettate a imposizione esclusiva nello Stato di residenza se versate a persone fisiche con la sola cittadinanza di tale Stato.

La RT afferma, pertanto che si configura un cambiamento rispetto ai seguenti casi concreti:

         i cittadini italiani residenti in Belgio, impiegati presso strutture pubbliche italiane (ivi compresi le imprese e gli enti equiparati elencati nel protocollo aggiuntivo in vigore dal 29 luglio 1989)[1] vedrebbero applicate le imposte esclusivamente in Italia, mentre attualmente le loro remunerazioni sono imponibili in Belgio (nel caso in cui avessero trasferito la propria residenza in Belgio per fini diversi dalla prestazione del servizio);

         specularmente i cittadini belgi, impiegati in Italia presso strutture pubbliche belghe[2] avrebbero le loro retribuzioni tassate in Belgio in luogo, così come oggi avviene, dell'Italia, sempre che abbiano trasferito la residenza in Italia per fini non legati alla prestazione del servizio.

Rispetto a tale ricostruzione, un primo aspetto riguarda la possibile diminuzione di gettito derivante dalla (in ipotesi) sopravvenuta impossibilità dello Stato italiano di continuare a tassare in Italia i proventi, pagati da enti belgi, percepiti da cittadini belgi effettivamente residenti in Italia (per scopi diversi da quello di rendere il servizio), in relazione alle prestazioni svolte nel nostro territorio. A tale effetto andrebbe contrapposto il recupero per il nostro erario dovuto alla tassazione in Italia delle retribuzioni pagate da enti italiani a cittadini italiani per la loro attività prestata in Belgio (qualora essi avessero trasferito la loro residenza per motivi diversi dalla prestazione del servizio).

La RT rileva, peraltro, che la modifica dovrebbe interessare prevalentemente i cittadini italiani in servizio presso gli uffici diplomatico-consolari in Belgio o impiegati presso gli enti elencati nel protocollo aggiuntivo, i quali, presumibilmente, dovrebbero essere in numero superiore rispetto agli omologhi cittadini belgi impiegati in Italia.

La RT afferma, inoltre, che i casi applicativi concreti dovrebbero ulteriormente ridursi ove si consideri che, in base all'articolo 4 del DPR 601/1973, i redditi dei soggetti appartenenti alle «rappresentanze estere» sono esenti da imposizione diretta in Italia: in ogni caso, per ambasciatori e agenti diplomatici; a condizione di reciprocità, per consoli, agenti consolari e impiegati delle rappresentanze diplomatiche e consolari che non siano cittadini italiani.

La RT conclude che, in considerazione della presumibile esiguità delle ipotesi applicative interessate, la prospettata modifica della convenzione non dovrebbe quindi determinare un effetto complessivo significativo. Questo andrebbe comunque considerato di segno netto positivo per l'erario italiano, per le argomentazioni sopra esposte. Tuttavia tale effetto positivo non risulta apprezzabile, anche per un principio di prudenzialità, atteso che non sono disponibili informazioni puntuali circa la platea dei soggetti interessati dalla modifica normativa, la consistenza dei loro redditi e le condizioni soggettive di residenza e di cittadinanza.

Con riferimento all’articolo 2 del protocollo in esame, la RT afferma che la mancanza sia delle informazioni sui redditi del personale interessato nel periodo considerato sia delle concrete modalità attuative con conseguenti difficoltà operative, difficilmente superabili, non consente una valutazione degli effetti finanziari positivi o negativi recati dalla disposizione in esame, in ogni caso di non rilevante entità in considerazione del modesto numero dei soggetti interessati.

 

Al riguardo, preso atto di quanto affermato dalla relazione tecnica circa la presumibile esiguità dei casi che potranno rientrare nella nuova disciplina in esame, non si formulano osservazioni in ordine ai profili di quantificazione, pur rilevando che risulterebbe comunque utile disporre di una stima – sia pure di massima – dell’entità dei redditi e del numero dei  soggetti interessati (lavoratori pubblici italiani in Belgio e lavoratori pubblici belgi in Italia).

 



[1] Tale protocollo aggiuntivo stabilisce che le disposizioni dell’articolo 19, paragrafi 1 e 2, si applicano alle remunerazioni e pensioni corrisposte al proprio personale da parte degli uffici od enti seguenti: (...) Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato; Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni; Ente nazionale italiano per il turismo; Istituto per il commercio estero; Banca d’Italia.

[2] Compresi la Societe nationale des Chemins de fer belges, la Regie des Postes, la Regie des Telegraphes et des Telephones, le Commissariat generale du Tourisme, l’Office belge du Commerce exterieur e infine la Banque nationale de Belgique.